Istituto MEME associato a Université Européenne Jean Monnet A.I.S.B.L. Bruxelles LA STRUTTURA CARCERARIA Scuola di Specializzazione: Scienze Criminologiche Relatore: Dott.ssa Roberta Frison Contesto di Project Work: Casa Circondariale di Busto Arsizio Tesista Specializzando: Cristina Ortogni Anno di corso: Primo Modena: 16 giugno 2012 Anno Accademico: 2011 - 2012 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 Indice 1. INTRODUZIONE ………………………………………………… Pag. 4 2. PREMESSA ……………………………………………....…......... Pag. 5 3. LA STRUTTURA CARCERARIA ………………………….……. Pag. 6 3.1 Le guardie carcerarie ………………………………..……... Pag. 6 3.2 I detenuti e le guardie ………………………..………..…... Pag. 10 3.3 Le figure alternative nel carcere …………………….....….. Pag. 13 3.4 La famiglia ……………………………….………………... Pag. 20 3.5 Il Direttore ………………………………………..………... Pag. 23 3.6 L’istituzione giuridica …………………………..……….… Pag. 25 4. IL REATO …………………………………………...………….... Pag. 27 4.1 Le tipologie di reato …………………………………….… Pag. 27 4.2 La pena prevista ………………………………………....… Pag. 28 4.3 Il metodo d’indagine ……………………………...……….. Pag. 32 4.4 Le figure coinvolte ………………………….…………...… Pag. 39 4.5 Le misure di pena alternativa …………………………....… Pag. 48 5. LE ARMI ........................................................................................ Pag. 71 5.1 Le pistole …………………………………….………….… Pag. 71 5.2 I coltelli ……………………………………………….…... Pag. 72 5.3 Altri mezzi non convenzionali ……………………..……... Pag. 74 ___________________________________________________________________ 2 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 6. LA PASTICCERIA DEL CARCERE ………………………..… Pag. 76 6.1 L’idea ………………………………………………….... Pag. 76 6.2 I fondatori ……………………………………...……..… Pag. 78 6.3 Chi vi lavora? ………………………………………….... Pag. 79 7. CONCLUSIONI ……………………………………….……..... Pag. 80 RINGRAZIAMENTI ………………………………………………..… Pag. 80 ___________________________________________________________________ 3 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 1. INTRODUZIONE Questa tesi di project work mi permette di parlare di un tema che risulta di difficile comprensione in quanto le persone tendono ad evitare l’argomento “carcere” poiché si sentono in imbarazzo a parlarne. Personalmente penso che bisogna discuterne proprio perché le istituzioni carcerarie sono una condizione onnipresente nella società italiana e di conseguenza prima ci si abitua ad accettarla come parte integrante con i pregi e con i difetti che essa comporta e prima saremo in grado di trovare soluzioni atte al miglioramento delle stesse. In particolare in questa tesi affronto la questione dell’organizzazione carceraria, del rapporto detenuto-guardia, di come i detenuti affrontano i colloqui con i parenti e soprattutto con i figli. Si parlerà anche del lavoro all’interno del carcere e delle cooperative che accettano di assumere, tramite le borse lavoro, detenuti al fine di favorire un inserimento graduale nella società. Ovviamente si parla anche del rapporto con le istituzioni giudiziarie (Tribunale, Avvocati, Forze dell’Ordine, ecc...). In questa tesi porterò anche la mia esperienza di volontaria all’interno della Casa Circondariale di Busto Arsizio, presso la redazione del giornalino “Mezzo Busto” che ha una cadenza trimestrale e che è l’orgoglio dei detenuti “bustocchi”, Concludo questa introduzione dicendo che il contatto con i detenuti, nel contesto carcerario, è un’esperienza che consiglio a tutti perché ti da una carica immensa e una dose di affetto e di allegria che ti cambia per sempre la vita, in meglio ovviamente. ___________________________________________________________________ 4 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 2. PREMESSA La premessa che voglio fare prima di iniziare a scrivere la tesi di project work sarà breve ma concisa. Questa tesi vuole essere improntata sulla conoscenza delle persone che lavorano e “vivono” all’interno del carcere e delle relazioni che s’instaurano fra di esse e soprattutto come si relazionano con l’esterno. Quello che vorrei che trasparisse è come viene concepito il detenuto all’interno della struttura e come viene percepito dall’esterno dalle persone incensurate in base al reato commesso e di conseguenza la inclusione oppure esclusione dalla società. La premessa si conclude augurando una buona lettura a tutti presenti. ___________________________________________________________________ 5 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 3. LA STRUTTURA CARCERARIA Secondo la definizione fornita dal dizionario, il carcere viene così descritto: “Stabilimento in cui è rinchiuso chi è condannato alla privazione della libertà personale o è colpito da mandato di cattura in attesa di giudizio. È luogo chiuso ed opprimente.” Secondo quanto possiamo notare il carcere è un luogo che apparentemente dovrebbe essere riabilitativo per tutti i soggetti che hanno commesso uno sbaglio. Dovrebbe RIEDUCARE un individuo a vivere onestamente nella società, lavorando, creandosi una famiglia o, dove essa esista, riallacciare i rapporti, soprattutto in presenza i figli minori di 18 anni ed adolescenti. Deve essere in grado di rendere autonomo il soggetto senza che esso, una volta scarcerato, non debba mai più ricorrere all’illecito per sopravvivere. Tutte queste belle parole sono solamente nella teoria. Nella pratica il carcere è un luogo esclusivamente punitivo e di deprivazione che rende i suoi “ospiti” solo più arrabbiati verso le persone, soli poiché anche se vengono i parenti, per un massimo di due volte la settimana, sono costantemente circondati da persone, interiormente, nell’animo, sono uomini soli. Si sentono abbandonati dalle Istituzioni, sono sfiduciati nelle figure degli operatori (educatori, psicologi, nelle guardie carcerarie) e nella figura del Direttore del carcere. Questo perché a causa dei grossi problemi che ha la giustizia italiana, vengono loro promesse soluzioni, date per i processi, appuntamenti per i colloqui, che nella pratica, non vengono ma o quasi, rispettate andando così a modificare, negativamente, la poca fiducia e le flebili speranze che un detenuto ripone nei propri avvocati, nei giudici ed in tutto il sistema giudiziario che li segue durante il periodo detentivo. Ciò che traspare parlando con loro è un profondo senso di frustrazione poiché non possono più essere padroni del loro destino. Sono inevitabilmente costretti a dipendere da terzi, i quali decidono che piega prenderà la loro vita: scarcerare o recludere? Questo senso d’impotenza li rende duri come il marmo fuori e fragilissimi dentro. 3.1 Le guardie carcerarie Esse rappresentano il senso dell’ordine e della gerarchia all’interno della struttura detentiva. Senza la figura della guardia i detenuti vivrebbero nell’anarchia con seri rischi per la propria salute fisica. I compiti istituzionali e gli ambiti di competenza della ___________________________________________________________________ 6 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 Polizia penitenziaria sono in primo luogo diretti a garantire le condizioni di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari del Paese, presupposto imprescindibile per attuare il fine della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato. Prima di illustrare l’organico della polizia penitenziaria, si vuole dare alcune nozioni storiche su chi sono, da dove nascono e da quanto personale è composto questo importante corpo di polizia. Compiti e funzioni: il Corpo di Polizia Penitenziaria è costituito da un personale di circa 40.000 operatori. Circa 3600 sono donne ed è posto alle dipendenze del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. La funzione di questo corpo di polizia è quella di garantire la sicurezza e le condizioni di legalità all'interno degli istituti penitenziari, collabora alle attività di reinserimento sociale delle persone condannate allo scopo di attuare il fine costituzionale della pena il quale viene sancito dall'art. 27 della Costituzione italiana. È un Corpo di polizia ad ordinamento civile, istituito con legge 15 dicembre 1990 n. 395 posto alle dipendenze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nell'ambito del Ministero della Giustizia. GERARCHIA MILITARE GERARCHIA DELLE FORZE ARMATE ITALIANE POLIZIA PENITENZIARIA IN ITALIA UFFICIALI GENERALI UFFICIALI SUPERIORI Dirigente Superiore Primo Dirigente e Commissario Coordinatore Penitenziario RUOLO RUOLO UFFICIALI INFERIORI Commissario Capo Penitenziario RUOLO UFFICIALI INFERIORI Commissario Penitenziario RUOLO UFFICIALI INFERIORI Vice Commissario Penitenziario RUOLO MARESCIALLI Ispettore Superiore Sostituto Commissario Dirigente Commissari - Direttivo e Direttivo dei funzionari Commissari - Direttivo e Direttivo dei funzionari Commissari - Direttivo dei funzionari Commissari - Direttivo e Direttivo dei funzionari RUOLO Ispettori MARESCIALLI Ispettore Superiore RUOLO Ispettori MARESCIALLI Ispettore Capo RUOLO Ispettori MARESCIALLI Ispettore RUOLO Ispettori MARESCIALLI Vice Ispettore RUOLO Ispettori SERGENTI Sovrintendente Capo RUOLO Sovrintendenti ___________________________________________________________________ 7 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 SERGENTI Sovrintendente RUOLO Sovrintendenti SERGENTI Vice Sovrintendente RUOLO Sovrintendenti Assistente Capo RUOLO Assistenti ed Agenti Assistente RUOLO Assistenti ed Agenti Agente Scelto RUOLO Assistenti ed Agenti Agente RUOLO Assistenti ed Agenti Allievo Agente RUOLO Assistenti ed Agenti VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA Per quanto riguarda la divisa essa rappresenta il corredo e l’equipaggiamento indossati dal poliziotto penitenziario per lo svolgimento dei servizi istituzionali, come elemento distintivo della propria professione. Ovviamente per ogni tipo di uniforme sono presenti varianti stagionali, di servizio e storiche, versioni da uomo e da donna. Per esigenze lavorative le donne indossano la divisa uguale a quella maschile (anfibio, pantaloni, giacca e la cravatta). Solo durante le cerimonie ufficiali portano la divisa con la gonna e la scarpa col tacco. Le uniformi che vengono utilizzate dalla Polizia Penitenziaria sono di 5 tipologie a seconda dell’occasione per la quale deve essere indossata. Come per ogni altro carcere, anche in quello di Busto Arsizio la suddivisione è la seguente: In ordine esse sono: 1. Ordinaria. 2. Servizio. 3. Rappresentanza. 4. Per servizi di Parata. 5. D’Onore. 6. Cerimonia. Ognuna di esse, abbinata ad altri capi quali maglione a V, farsetto, o corredate da sciarpa azzurra e decorazioni, le quali vanno a comporre una serie di uniformi derivate ___________________________________________________________________ 8 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 per occasioni e situazioni differenti. A queste si vanno ad unire le uniformi ordinarie con i propri derivati le quali vengono utilizzate sia a livello Direttivo e dirigenziale sia per l’utilizzo ordinario per uomini e per donne. Le tipologie di uniformi sono di 5 tipi a seconda della stagione in cui ci si trova: 1. Uniforme di servizio maschile invernale per agenti ed assistenti. 2. Uniforme di servizio invernale con giacca a vento. 3. Uniforme di servizio maschile per Ispettori. 4. Uniforme di servizio femminile. 5. Uniforme di servizio estiva ridotta. Nel carcere di Busto Arsizio, la prevalenza di donne è decisamente inferiore rispetto alla preponderanza di uomini. Nonostante ciò esse sono presenti ed hanno un ruolo attivo nello sviluppo dell’organizzazione carceraria. Per la mia esperienza nel Carcere di Busto Arsizio, ho sempre visto le guardie penitenziarie con le divise ordinarie e di servizio. ___________________________________________________________________ 9 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 Il lavoro di una guardia carceraria è fatto di tanta pazienza ed autocontrollo ma allo stesso tempo di fermezza ed autorevolezza poiché devono far rispettare le regole del carcere ma al contempo devono essere in grado di saper sedare le innumerevoli ed a volte violente “discussioni” fra detenuti. In particolar modo è da ammirare la determinazione di queste donne che si trovano a dover imporre la propria autorità all’interno di una struttura completamente maschile. L’abilità delle donne poliziotto all’interno del carcere bustocco è formidabile: sanno applicare la dolcezza, la praticità, il senso della famiglia al senso del dovere, del rispetto delle regole ferree del carcere. Molti sottovalutano tale compito ma, sempre a fronte della mia esperienza in tale carcere, posso affermare che lo svolgono abbastanza bene considerando la carenza di fondi economici e la conseguente mancanza di agenti penitenziari per far fronte al sovraffollamento del carcere bustocco. Il personale all’interno del carcere di Busto Arsizio è in sotto numero di circa 70-80 unità con un esubero di circa 357 detenuti in più rispetto ai 457 che dovrebbero per legge essere reclusi. Si tenga in considerazione che Busto Arsizio è il secondo carcere in Italia per numero di sovraffollamento. 3.2 I detenuti e le guardie Come tutti possiamo immaginare, il rapporto fra guardie e detenuti è molto conflittuale. Da una parte troviamo coloro che hanno commesso un reato, hanno fatto un errore di valutazione e sono stati arrestati. Dall’altro abbiamo componenti delle forze dell’ordine che hanno nelle loro mani le chiavi della vita di una persona: decidono quando e dove fare uscire un detenuto, valutano se un determinato comportamento necessita di sanzioni disciplinari oppure no. Insomma sono coloro che fanno rispettare le regole. Ecco perché i detenuti, nessuno escluso, non vede di buon occhio le guardie: le percepiscono come un forte ostacolo alla libertà personale ed ai propri diritti. Ovviamente io non posso che essere neutrale dato che non vivo con loro 24 ore su 24. Non giudico ne gli agenti ne i detenuti che ovviamente devono sostenere entrambe la propria “parte” e farla valere. Quello che osservo è un grande muro fra le due parti che probabilmente non verrà mai smantellato. Posso notare che da nessuna delle due parti vi è il tentativo di venirsi incontro e ciò è un peccato perché se tutti collaborassero la permanenza di entrambe le parti sarebbe migliore. D'altronde posso perfettamente ___________________________________________________________________ 10 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 capire che a differenza dell’agente penitenziario che a fine turno ritorna a casa dai propri affetti e nella propria casa, il detenuto rientra in cella, lontano dai propri affetti, dalle proprie certezze e soprattutto con cancellini che spesso non stanno propriamente simpatici. Tutto ciò però non giustifica i mal comportamenti che spesso accadono sia da parte dei detenuti sia da parte degli agenti. Un esempio eclatante di questo rapporto molto conflittuale fra agenti e detenuti si è verificato nel 2006 nel carcere di Busto Arsizio. Ecco il fatto: Il detenuto D.M. chiede alla guardia penitenziaria N.B. di poter rinunciare alla sua ora d’aria mattutina per eseguire la cura del proprio corpo (doccia, barba, capelli e peli del corpo). N.B. accetta dicendo che non vi era alcun problema anzi che era un buon gesto per non ostacolare la doccia dei propri compagni in rientro dal campo da calcio dato che era un mercoledì. Il detenuto M.D. si reca alle docce e vi resta per circa un’ora. All’uscita dalla doccia si ritrova di fronte l’agente N.B. che prendendolo a male parole lo “accusa” di essersi approfittato della sua benevolenza e di essere restato un’ora in doccia invece che i soliti 10 minuti previsti da regolamento. Quando il detenuto D.M. prova a replicare, spiegando le sue ragioni e dicendo che il permesso lo aveva chiesto e gli era stato accordato, vi è stata una discussione con schiaffo da parte dell’agente al detenuto e con rapporto disciplinare per lo stesso. Ciò è costato un processo conclusosi nel gennaio 2012 con piena assoluzione del detenuto per insufficienza di prove a carico dello stesso M.A. all’epoca dei fatti con la perdita dei 45 giorni spettanti di diritto per la scarcerazione anticipata. Questo è un piccolo esempio di come il rapporto fra le parti sia costantemente sul filo di lana e basta veramente poco, una battuta fraintesa, un “ordine” impartito male, uno sguardo poco amichevole e si creano situazioni spiacevoli per tutti. Fortunatamente all’interno della C. C. di Busto non sono mai avvenuti casi eclatanti di dissapori fra guardia e detenuto ma piccole “ripicche” come la storia raccontata. Altro esempio lo si può avere quando si parla di “convivenza carceraria”: solitamente in una cella si sta massimo in quattro, spesso la si condivide con stranieri. Si hanno usi e costumi differenti, odori differenti. Quasi sempre la condanna è lunga e la convivenza difficoltosa. Se un detenuto chiede ad un agente di poter essere spostato di cella poiché con i suoi cancellini non riesce ad andare più d’accordo e si sente rifiutare la richiesta perché se ciò avvenisse si creerebbero conflitti con gli altri detenuti e poi si viene a ___________________________________________________________________ 11 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 sapere che i detenuti coinvolti nello scambio non erano nemmeno stati informati e si viene sempre a sapere che per altre persone, soggette a scambi frequenti di celle, per incompatibilità di carattere, ciò viene fatto senza alcun problema, è normale che il detenuto sia mal disposto nei confronti dell’agente e di conseguenza non ha più fiducia in tale figura. Per concludere, secondo la mia esperienza nel carcere bustocco, il rapporto detenutoagente è strettamente legato alle pratiche burocratiche ed al corretto svolgimento delle azioni quotidiane. Per quanto riguarda la condizione delle guardie carcerarie non è assolutamente da sottovalutare. Il problema maggiore, riscontrato fra tutte le guardie stesse, è il sottonumero rispetto al sovrannumero dei detenuti. Pertanto essi (guardie) sono costretti a fare turni che superano le otto ore contrattuali, al fine di garantire una copertura continua alla struttura penitenziari. Se malauguratamente qualche agente si ammala o semplicemente va in ferie, le cose si complicano ulteriormente in quanto i turni di lavoro devono essere coperti anche da chi ha appena smontato dal proprio turno. Di conseguenza gli agenti non hanno mai uno stacco sia psicologico che fisico dalla struttura, creano il loro mondo all'interno del carcere e a lungo andare anche i rapporti con le persone della propria famiglia e, più in generale, del mondo esterno si logorano. Parlando con alcuni agenti, emerge un grosso problema, quello della salute psicologica: spesso chi lavora a stretto contatto con i detenuti, vivendo ventiquattro ore su ventiquattro con loro, in un ambiente dove vi sono molte privazioni e regole da rispettare, fa si che anche psicologicamente vi sia un crollo emotivo che, in alcuni casi ha portato al lesioni molto gravi della persona stessa dell'agente (a volte culminata con il suicidio) oppure con assunzione di sostanze stupefacenti o nell'abuso di alcool. Ovviamente dagli organi superiori è giunta l'espulsione dell'agente dalla struttura ma gli stessi agenti chiedono se ogni volta, per essere ascoltati, si deve giungere a condizioni tanto estreme. Quello che chiedono è almeno una volta ogni quindici giorni di potere parlare con uno psicologo, anche esterno alla struttura al fine di essere aiutati a mantenere un corretto equilibrio psicologico, fisico e morale per svolgere nella pienezza della forma il proprio compito. Purtroppo ad oggi questa richiesta è ancora in "sospensione" a causa dei tagli di budget ___________________________________________________________________ 12 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 effettuati dalla Stato italiano senza tenere conto che non solo ci si deve preoccupare delle condizioni dei detenuti ma anche del personale che vi lavora per cercare di abbattere il triste primato degl'incidenti all'interno delle carceri. Complessivamente gli agenti, sempre parlando del carcere bustocco, sono persone socievoli con le quali è possibile parlare liberamente. Ligie al dovere e comprensive nei confronti dei detenuti (almeno nelle occasioni in cui non vi sono effrazioni o atti violenti nei confronti di altri detenuti e delle guardie stesse) e sempre disponibili nei confronti di tutto il personale esterno (volontari, tirocinanti, insegnanti, ecc...) Quando, parlando con alcuni agenti del piano socialità, si tocca l'argomento rapporto detenuto-guardia, ciò che viene detto dagli stessi agenti è che essi si trovano in una posizione complessa in quanto professionalmente devono tenere la parte dei "duri", che sono intransigenti ad ogni infrazione delle regole, di quelli che devono dare poca o nulla confidenza ai detenuti, sono i portavoce delle direttive emanate dal direttore del carcere e che non possono mostrarsi vulnerabili in qualche aspetto del carattere altrimenti subito il detenuto che se ne approfitta vi è sempre e le guardie rischiano di incappare in sanzioni abbastanza gravi. Dal piano umano capiscono che spesso i detenuti sono persone sole, che non riescono a gestire nel migliore dei modi il periodo detentivo e di conseguenza cercano di farli integrare, di guidarli nel percorso della carcerazione e di farli sentire esseri umani, che hanno sbagliato, ma sempre persone in carne ed ossa con dei sentimenti, passioni, idee e non dei semplici numeri stampati su di un foglio di carta. Cercano sempre di chiamarli per nome o cognome, di instaurare dei dialoghi e di spronarli a riflettere sui propri errori. Nel complesso sono persone volenterose che svolgono con passione il proprio lavoro. 3.3 Le figure alternative nel carcere Come ben sappiamo all’interno del carcere non vi sono solo agenti penitenziari ma molte altre figure che vanno a formare un nutrito (dal punto di vista delle figure professionali) ma scarso per numero di soggetti fisici e per numero di ore lavorative, gruppo di persone. All’interno del carcere bustese sono presenti ben 9 figure. I. II. Volontari. Educatori professionali. ___________________________________________________________________ 13 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 III. Psicologo. IV. Psichiatra. V. VI. VII. Insegnanti di scuola media, superiore. Insegnate di canto/tecnico audio-video per il supporto del gruppo musicale del carcere. Insegnate/attrice di teatro, la quale lavora presso il teatro la Scala di Milano. VIII. Pasticcere che insegna ai ragazzi a creare nuovi dolci per la pasticceria del carcere “Dolci & Libertà”. IX. Giornalista di Varesenews che porta avanti la redazione del Giornalino “Mezzo Busto”. Tutte queste figure sono state introdotte per poter garantire a tutti (o a chi lo richiede) le attività che sono inserite in organico nel piano socialità sito al primo piano del carcere. Personalmente lavoro alla redazione del giornalino Mezzo Busto da un anno e mezzo e sono pienamente soddisfatta. Il mio compito è quello di seguire i “ragazzi” nella scelta dell’articolo da scrivere, nella formulazione dei punti base, nella stesura e soprattutto nella correzione degli articoli a livello della sintassi e della fonetica e della morfologia delle frasi presente negli articoli del giornalino. Io sono stata ingaggiata dal carcere come volontaria e come me vi sono altre persone che decidono di passare del tempo con i detenuti. La cosa maggiormente gratificante è l’accoglienza che i detenuti ti fanno quando si arriva al piano socialità, la semplicità e il sorriso che ti porgono e l’interesse che hanno nel sapere come stai e come hai passato la settimana e soprattutto qual è il giudizio sul proprio elaborato. La soddisfazione maggiore da parte del volontario è quella di vedere un sorriso sul loro volto quando gli si dice che hanno fatto un buon lavoro, che stanno migliorando ma soprattutto la consapevolezza di poter dar loro la possibilità di confrontarsi e di sfogarsi con qualcuno che non sia il proprio avvocato, i propri cancellini, le guardie carcerarie. Per i detenuti avere una persona che permette loro di sfogarsi e di parlare delle proprie vicende è un modo per relazionarsi e per restare attaccato alla realtà esterna alle mura carcerarie. Il compito del volontario è quello di “togliere” dalla routine quotidiana il detenuto e mantenere i ponti con la realtà esterna. Nel mio caso il mio compito è di aiutarli nella stesura di un articolo ben fatto da pubblicare sul giornalino di “Mezzo Busto”. Un'altra figura è quella dell’educatore sociale/professionale. Il suo compito è quello di ___________________________________________________________________ 14 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 raccogliere tutte le richieste dei detenuti, effettuare colloqui al fine di conoscere meglio la persona, capire se questa menta (e la maggior parte dei detenuti lo fa) cercare di capire assieme come poter migliorare la vita all’interno del carcere per tutta la durata della pena e come agevolare le visite con i famigliari, in particolar modo per i detenuti stranieri e per quelli che hanno parenti lontani o impossibilitati a spostarsi (parenti anziani, malati o nel caso vi siano figli piccoli o difficoltà economiche). Purtroppo per difficoltà organizzative derivanti dallo Stato gli educatori presenti nel carcere di Busto Arsizio sono un numero molto limitato: uno o due al massimo. La conseguenza di ciò è che i detenuti hanno meno possibilità di poter parlare con una persona competente in materia. Un esempio pratico è capitato a me il mese passato quando mi sono recata in carcere per la correzione di un articolo per il giornalino. Il Sig.re A.P., romano del quartiere tiburtino, detenuto per truffa e ricettazione di denaro, avendo chiesto di essere seguito personalmente da me nella correzione e stesura degli articoli, mi ha chiesto di poter parlare di vicende sue personali all’interno della struttura. A.P. mi ha confidato che si sentiva abbandonato dall’istituzione in quanto ogni volta che egli aveva una difficoltà giudiziaria (non gli venivano accettate le domandine, non riusciva a capire se determinate azioni legali erano corrette oppure no, ecc… chiedeva all’educatore se poteva intercedere per lui con gli avvocati e con il direttore del carcere, questo/a gli faceva mille promesse, trovava i contatti, dava date ed ore, tutto nella norma. Il problema del quale il detenuto si lamentava era che al momento della messa in pratica delle azioni l’educatore trovava mille cavilli per non mettere in pratica quanto detto con molta probabilità perché le risorse a sua disposizione sono scarse e il suo potere d’azione limitato. In questa maniera A.P. si trovava disilluso perché si sente ingannato, poco tutelato e soprattutto si sente solo. Il lavoro di educatore all’interno della struttura carceraria è molto difficoltoso e complesso per il numero eccessivo di detenuti e per le poche ore a disposizione dell’educatore: 20 ore la settimana per più di 450 detenuti all’interno del carcere bustocco. Qual è la conseguenza di tale condizione? Frustrazione da parte dei detenuti e senso d’impotenza da parte degli educatori che non riescono a tenere fede alle promesse fatte. Altre figure presenti nel carcere di Busto Arsizio sono rappresentate da psicologi e psichiatri. Anche in questo caso sono molto pochi: uno psicologo ed uno psichiatra. Lo psicologo nel carcere di Busto è una donna, in organico con 10 ore la settimana e deve vedere circa un centinaio di detenuti che hanno richiesto di parlare con lei per ___________________________________________________________________ 15 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 potersi sfogare delle ansie e frustrazioni della vita carceraria. Ciò vuol dire che all’incirca riesce a vedere due detenuti alla settimana per un totale mensile di circa 10 detenuti al mese che sono una cifra molto bassa rispetto alle richieste effettuate tramite la domandina. La psicologa racconta anche che se si vuole effettuare delle sedute approfondite con ogni detenuto, le dieci ore settimanali non sono sufficienti. Come minimo ce ne vorrebbero il doppio senza garantire un risultato al 100%. Anche per questo motivo sale la frustrazione e l’ansia per l’incapacità di venire incontro ai detenuti che sanno che hanno una figura professionale ulteriore alla quale chiedere consiglio riguardo la propria stabilità psichica ma, per mancanza di tempo ed esubero di detenuti, il servizio dello psicologo e dello psichiatra si annulla poiché i detenuti che realmente si riescono a vedere non raggiungono nemmeno la metà della metà. Ora, poniamoci una domanda: per quale ragione è stato istituito tale servizio se poi il monte ore assegnato è praticamente nullo? Serve ad incrementare false speranze nei detenuti? Serve a far apparire il carcere un luogo di riscatto? La risposta è nessuna delle due poiché sulla carta vi sono scritti tanti bei propositi ma poi concretamente nella realtà i servizi offerti non riescono a sopperire alle richieste dei detenuti. Una figura che invece riscuote molto successo all’interno della C.C. di Busto Arsizio è quella dell’insegnante. Infatti a Busto viene permesso ai detenuti di poter conseguire il diploma di scuola media inferiore e di quella superiore e, per gli stranieri, corsi d’italiano per facilitare l’integrazione nel carcere e nella vita quotidiana una volta re-immessi nella società. I corsi sono tenuti al piano socialità, generalmente la mattina dalle 10.00 alle 11.00 e in maggioranza nel pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.30 massimo. I corsi sono suddivisi in base al diploma da conseguire, al livello intellettivo dei soggetti iscritti, al numero delle persone partecipanti e soprattutto alla provenienza etnica. Se sono stranieri conseguiranno ugualmente il diploma di media inferiore o superiore ma solamente dopo aver conseguito ed attestato un corso per imparare l’italiano. Se sono italiani ovviamente tale problema non sussiste. Durante questi corsi, i quali hanno durata pari ad un anno scolastico da “regolari”, vengono tenute lezioni da insegnati laureati, con tanto di libri e compiti. A cadenza regolare vengono eseguite le famose “verifiche” scritte ed orali su quanto studiato in classe. ___________________________________________________________________ 16 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 A fine anno si riceve la “pagella” e si sa se si è stati ammessi al successivo. Tale percorso educativo è molto utile all’interno della struttura carceraria per svariati motivi: • Tiene impegnata la mente del detenuto su argomenti che sono di natura culturale e li distoglie, almeno temporaneamente, dai loro problemi legati alla giustizia. • Il diploma conseguito è valido, poiché certificato dal Ministero dell’Istruzione, una volta usciti di prigione e permette loro di poter seguire dei corsi di perfezionamento o specializzazione che saranno molto utili per trovare un lavoro che permetta loro di essere autosufficienti. • È un modo per dimostrare che il carcere, anche se in una microscopica parte, non è solo punitivo ma anche istruttivo e che non ha pregiudizi di razza, colore, religione, idee politiche, reato commesso, ecc… Secondo me, visto la grande affluenza ed i risultati positivi (quasi tutti gli iscritti arrivano alla conclusione del corso e quindi ad un diploma) è bene continuare ad incoraggiare tale attività, sostenendola ed incentivandola di nuovo materiale al fine di permettere, almeno dal punto di vista dell’istruzione, un riscatto morale per tutti coloro che per necessità non avevano potuto affrontare tale percorso. Altra figura è l’Insegnate di canto/tecnico audio-video per il supporto del gruppo musicale del carcere. Questa figura è importante tanto quanto le altre poiché è colei che organizza le prove, aggiusta gli arrangiamenti delle canzoni, monta e smonta l’impianto audio-fonico, dirige ed esige che tutti i “ragazzi” (il più piccolo ha circa 24-25 anni, il più grande passa i 60 anni) che fanno parte del gruppo Rock del carcere di Busto Arsizio. Personalmente ho assistito ad un loro concerto (Natale 2010) nel carcere e posso garantire che sono eccezionali: nessuno prevarica sull’altro, sono tutti coordinatissimi ed efficientissime e le canzoni che cantano, quelle che ho ascoltato io erano dei Queen, sono riprodotte in modo eccellente… infatti ho detto loro che tutti noi (i regolari) per sentire un concerto simile andiamo a pagare parecchi soldi e loro lo hanno offerto gratis “chiedendo” solo di ascoltare e di non giudicare. In apertura di questa figura ho detto che è importante tanto quanto le altre: infatti è il riferimento per un’attività che, come la scuola, permette a coloro che ne fanno parte di staccare il cervello dai propri problemi e di abbandonarsi completamente alle note ___________________________________________________________________ 17 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 musicali, all’armonia ed alle vibrazioni emesse dai suoni. Permette di dimostrare la propria bravura e di lasciare da parte il proprio vissuto. Essere protagonisti positivi che fanno divertire la gente e le tengono compagnia per qualche ora. Alla fine del concerto, tutti gli operatori avevano le lacrime agli occhi (me compresa) per la forte emozione che ci avevano trasmesso. Anche la figura dell’Insegnate/attrice di teatro, la quale lavora presso il teatro la Scala di Milano ha dato, e da, un grosso input creativo ai detenuti: da modo loro di impegnarsi in un progetto, creare le sceneggiature, la coreografia, eseguire le prove, cimentarsi in ruoli a loro non usuali e rappresentare il progetto di fronte ad un pubblico. L’ultimo spettacolo è stato Pinocchio, ovviamente la versione accorciata di Collodi. Un lavoro strepitoso dove è stato richiesto il bis da tanto è stato apprezzato ed entusiasmato. I ragazzi prima di essere definiti nel cast devono subire una selezione: carattere (non devono essere irascibili, maneschi o volgari); lingua (devono sapere parlare italiano altrimenti il rischio è che loro non capiscano le proprie battute e il pubblico perda interesse nell’ascoltare lo spettacolo); motivazione (non bisogna iscriversi al laboratorio teatrale tanto per occupare il tempo ma è necessario essere convinti al 100% della scelta perché è un modo per mettere alla prova sé stessi nell’affrontare le sfide, gli ostacoli e le difficoltà che sorgono nel dovere mettere in scena uno spettacolo complesso come quello di pinocchio). I ragazzi aiutati dall’insegnante di teatro, devono scegliere i soggetti a cui attribuire i vari ruoli, creare i costumi e le scenografie, provare le parti nelle parole e nella gestualità. Tutto ciò comporta un notevole carico di lavoro e questo è reso ancora più difficoltoso dal fatto che l’insegnante deve conciliare i suoi impegni alla Scala di Milano e le due ore messe a disposizione un giorno alla settimana. Comunque nonostante le mille insidie e la scarsità di tempo, i detenuti bustocchi sono ragazzi eccezionali che hanno voglia di fare e d’imparare e si sono rimboccati le maniche. Il risultato è stato che siamo rimasti tutti molto contenti, soddisfatti ed orgogliosi del lavoro dei NOSTRI ragazzi. La penultima figura presente nel carcere è rappresentata dal Pasticcere che insegna ai ragazzi a creare nuovi dolci per la pasticceria del carcere “Dolci & Libertà”. È una figura insolita da trovare all’interno di un carcere ma è molto valida. Il pasticcere viene con cadenza quindicennale all’interno della pasticceria “Dolci & ___________________________________________________________________ 18 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 Libertà” insita nella ex palestra del carcere di Busto. Egli ha tenuto un corso di tre mesi ai 40 detenuti assunti dalla pasticceria a tempo indeterminato su come si creano le varie tipologie di dolci: dai panettoni, alle colombe, ai cioccolatini classici e farciti e ai fari gusti, ai biscotti, ai sigari di cioccolato, alle creme alla nocciola, pistacchio e fondente spalmabili, alla frutta secca ricoperta, ecc… Al termine di tale corso è stato rilasciato un attestato di frequenza e di superamento del corso che il corsista potrà utilizzare per lavorar in pasticceria oppure in un laboratorio dolciario, una volta terminata la pena. I risultati sono ottimi tanto che oltre che venderli direttamente alla pasticceria del carcere, è stata istituita una “casetta” nel parcheggio del carcere medesimo dove vengono vendute al dettaglio i prodotti con possibilità di ordinarli e farseli consegnare a casa assortiti a proprio gusto personale. Inoltre vi è anche un sito Internet dove ordinare direttamente dal proprio pc ogni sorta di dolce. La consegna viene fatta da un fattorino che lavora sempre per la pasticceria ma che non è detenuto ne ex detenuto. Tale attività riscuote molto successo tanto che sotto le feste (Natale, San Valentino, Pasqua, ecc…) sono oberati di lavoro e attualmente stanno pensando di aumentare il numero di 10 unità passando da 40 a 50 pasticceri qualificati e certificati. Anche in questo caso il lavoro di pasticceria permette alle persone coinvolte di: I. II. Crearsi le basi per un lavoro futuro. Guadagnare onestamente dei soldi che utilizzano per le proprie necessità. III. Rendere orgogliosi i propri cari. IV. Staccare dalle problematiche del carcere. Infine l’ultima figura che collabora alla vita carceraria è una Giornalista di Varesenews che porta avanti la redazione del Giornalino “Mezzo Busto”. Valeria, questo è il suo nome, è l’organizzatrice, la direttrice e la fondatrice del Giornalino “Mezzo Busto” e si occupa di supervisionare gli articoli finiti prima di pubblicarli sul periodico che esce ogni tre mesi. Valeria ha deciso di creare questo periodico al fine di permettere alla dozzina di detenuti scelti, previa domandina al direttore, di esprimersi sulla carta e di condividere anche con l’esterno i propri pensieri e le proprie opinioni per poter avere poi un riscontro portato da noi volontari. Valeria, durante le riunioni di redazione riporta che all’esterno tale scritto è apprezzato poiché da modo ai “Regolari” di poter conoscere le dinamiche e le problematiche di un ___________________________________________________________________ 19 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 carcere attraverso la mano di chi il carcere lo vive minuto per minuto ed a volte questa conoscenza serve a togliere pregiudizi e stereotipi che ci si era fatti solo per ignoranza, non intesa come stupidità ma come non conoscenza di fatti e situazioni che si creano all’interno della struttura detentiva. Posso dire con tutta onestà che questa cosa rende molto felici gli “scrittori/detenuti” che hanno modo attivo di essere a contatto con la gente nonostante le sbarre che li separano. Valeria stessa è molto soddisfatta dell’operato e della collaborazione che si è creata poiché nel giornalino gli articoli vengono redatti sia in italiano che in arabo per consentire anche agli stranieri che non conoscono bene l’italiano di usufruire di tale elaborato e di essere parte integrante della vita in cella. 3.4 La famiglia La famiglia gioca un ruolo importantissimo nella routine quotidiana del detenuto. In primo luogo è la prima fonte di sostentamento di un detenuto: provvede a mandare generi alimentari extra rispetto a quelli forniti dal carcere (tonno, pasta, olio, formaggio, frutta e verdura, ecc…); poi porta vestiti e scarpe in sostituzione di quelli usurati e fa si che il detenuto non debba utilizzare quelli che il carcere mette a disposizione regalati dalla Caritas o da privati cittadini che non li utilizzano più. La famiglia porta le sigarette evitando che il detenuto debba usare i soldi che gli vengono dati in carico all’entrata in carcere. La famiglia porta al detenuto soldi extra che si fa caricare sul proprio libretto postale e con il quale può comprarsi alimenti, vestiti oppure altri oggetti per la cura della propria persona che ovviamente il carcere non passa. Ma la famiglia non è solo uno strumento per sopperire alle necessità materiali. Essa è lo strumento che fa da ponte fra il carcere e la vita reale. È colei che tiene le fila e fa si che proprio caro non impazzisca nel mentre sconta la condanna. La famiglia è pronta a sostenerti ad ogni tuo passo sia che sia nello sconforto (ed allora interviene al fine di placare tale stato d’animo) sia nei momenti di gioia (essi possono essere derivanti da una buona notizia dell’avvocato oppure se li si va a trovare il giorno di Natale o di San Valentino). La famiglia è l’ancora di salvezza a cui aggrapparsi quando il tempo in cella sembra non passare mai. La famiglia sono le due ore di gioia a colloquio lunedì, giovedì e sabato. ___________________________________________________________________ 20 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 La famiglia è la vita del detenuto. E se il detenuto una famiglia non l’ha oppure è lontana o troppo anziana per spostarsi? In quel caso il detenuto deve contare sull’aiuto dei propri concellini e della struttura carceraria e cercare di farsi assegnare un lavoro al fine d’incrementare i 500 € che vengono dati di budget. Il problema sorge se il carcere non ha la possibilità di offrire un lavoro al detenuto perché o sono già esauriti tutti i posti a disposizione oppure il detenuto, per ragioni disciplinari, non viene ritenuto idoneo. In questo caso il soggetto deve arrangiarsi con i soldi che passa il carcere oppure, come detto in precedenza, può contare sull’aiuto dei propri cancellini che, per quanto possibile cercano di venirgli in contro. Per quanto riguarda la sfera emotiva, l’unico modo è aggrapparsi ai bei ricordi dei momenti passati con la propria famiglia, alle fotografie ricevute, alle lettere scritte alle telefonate fatte al posto del colloquio. E se ci sono figli? In questo caso la questione è più complicata perché nella maggior parte dei casi si tratti di minori. Il regolamento del carcere vieterebbe a minori di 18 anni di entrare all’interno della struttura, proprio perché non idonea ad accogliere bambini e/o adolescenti. In alcuni casi però viene fatta un’eccezione, previa domandina ed accettazione da parte del Direttore del carcere e del PM. Ciò accade poiché i parenti arrivano da regioni d’Italia lontane dal carcere di Busto (Campania, Sicilia, Puglia, ecc...) oppure da Stati differenti: Marocco, Romania, Colombia, ecc… In questo caso non è possibile chiedere alle famiglie di tornare il giorno del colloquio o la settimana o mese dopo perché non è possibile offrire una stanza dentro le mura carcerarie e per tali famiglie, spesso molto numerose (madre/moglie, figli, genitori del detenuto, ecc…) non possono permettersi di sostenere anche le spese alberghiere e/o di un nuovo biglietto del treno oppure dell’aereo e di conseguenza il direttore del carcere fa quest’eccezione. Ma non sempre: nel carcere di Busto sono capitati casi di parenti che sono arrivati al carcere il giorno precedente al colloquio con il proprio caro (non avevano il pullman che partiva il giorno del colloquio), sono arrivati davanti alla guardiola con borse contenenti vestiti, alimentari e con soldi da caricare sul conto corrente del detenuto, hanno dato tutti i documenti, stavano per avviarsi verso la sala colloqui e sono stati bloccati dalle guardie penitenziarie. MOTIVAZIONE? La motivazione era che essendo il detenuto in regime restrittivo (isolamento) a causa di atteggiamenti rissosi e ___________________________________________________________________ 21 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 provocatori nei confronti degli agenti e degli altri detenuti e pertanto non poteva ricevere visite. In questo caso si era presentata la moglie con figlio/i piccolo/i ed una suocera molto anziana, provenivano da Napoli e avevano affrontato in pullman un viaggio fino a Busto di più di 13 ore poiché non potevano permettersi di viaggiare con altro mezzo più rapido ne di soggiornare in hotel. Pertanto erano arrivati la mattina presto (alle 8.00 circa) e sarebbero ripartiti subito dopo il colloquio (intorno alle 12.00 circa). Oltre al rifiuto della visita poiché non nel giorno stabilito, si sono visti rifiutare le borse con gli indumenti, i generi alimentari ed il denaro e si sono sentite dire di ritornare il giorno successivo in cui vi era colloquio. All’agitazione delle donne, le guardie in guardiola hanno chiamato il direttore il quale ha spiegato con molta calma e pazienza che, per fare visita fuori orari e giorni stabiliti e con un detenuto in isolamento, era OBBLIGAORIO fare una richiesta scritta al PM, specificando le motivazioni, il carcere di reclusione, il nome del detenuto, il nome ed il numero dei parenti che vengono in visita, ecc… ed attendere che il PM dia risposta sia all’avvocato del soggetto sia al Direttore del carcere che avvisa le guardie, le quali, una volta constatato tramite carta d’identità l’effettiva presenza degli stessi al carcere, possano lasciarli passare e prendere in consegna i beni che i familiari hanno portato per il detenuto. Nel caso sopra citato i familiari avevano dimenticato di fare questa domandina al PM, l’avvocato non se ne è preoccupato perché non informato dai familiari e, quando sono arrivati al carcere e si sono visti negare l’accesso, hanno immediatamente contattato l’avvocato il quale ha ripetuto loro esattamente le stesse parole del Direttore del carcere. A questo punto le donne e i piccoli sono stati costretti a soggiornare in hotel e ritornare il giorno successivo in cui erano fissati i colloqui. Nonostante questi imprevisti il sostegno della famiglia per un detenuto, soprattutto se ha una pena molto lunga (superiore all’anno), è FONDAMENTALE per mantenere il giusto equilibrio mentale al detenuto nel carcere e contemporaneamente mantenere saldi i legami con la famiglia ed i figli e con il mondo esterno. ___________________________________________________________________ 22 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 3.5 Il Direttore La figura del Direttore del carcere è fondamentale per l’organizzazione della struttura stessa. A febbraio del 2004 il sovrannumero di detenuti, la mancanza di farmaci e di personale infermieristico adeguato erano solo alcuni dei tanti problemi del carcere di Busto Arsizio, come denunciava l’ex consigliere regionale del Prc. Giovanni Martina che aveva compiuto un sopralluogo. In una struttura costruita per ospitare 174 detenuti allora se ne contavano ben 399, di cui 205 con condanna definitiva. 180 erano stranieri e 76 tossicodipendenti. Si segnalava mancanza di farmaci e si lamentavano i mancati rinnovi dei contratti di lavoro con medici specialisti quali l'ortopedico, l'oculista e il dermatologo che operavano all'interno del carcere (ciò anche a causa dei tagli decisi dalle finanziarie del 2002 e 2003). Gli infermieri invece lavoravano per una cooperativa in condizioni contrattuali precarie. Si evidenziava che per reperire le medicine spesso bisognava far ricorso ai parenti stessi dei detenuti, ciò a dispetto di una delibera regionale dell'agosto 2003 che stanziava 4 milioni di euro per l'acquisto di materiale medico da destinare ai penitenziari lombardi. Inoltre c’era scarsità di personale penitenziario, con 230 unità sulle 280 previste, e la quasi completa mancanza di educatori: allora ve ne era uno solo per oltre 200 persone. In seguito il capogruppo al Consiglio regionale di Rifondazione Comunista Gianni Confalonieri e il consigliere Giovanni Martina s’incontrarono con il Dottor Felice Bocchino, responsabile lombardo dell’Amministrazione Penitenziaria, reiterando la richiesta della chiusura del “reparto protetti” all’interno del carcere di Busto Arsizio, che, soffocante ed angusto, ha suscitato in questi anni ripetute proteste da parte dei detenuti, venendo definito un vero e proprio lager interno al carcere; dopo le promesse di Bocchino, ancora non si è provveduto a chiuderlo. La Casa Circondariale di Busto Arsizio continuava a versare in condizioni assai critiche. Negli stessi giorni anche Giovanni Martina rilanciava il tema, parlando di pesanti problematicità all’interno del carcere. Una buona notizia dal carcere di Busto Arsizio venne finalmente in dicembre, quando ripresero i corsi professionali per detenuti, nei quali si insegnano materie quali ___________________________________________________________________ 23 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 panificazione, falegnameria, pelletteria, giardinaggio. Nel 2012, i corsi attivi sono: o Corso di lavorazione dell’argilla. o Corso di pittura. o Corso di teatro. o Corso di musica con tanto di gruppo musicale interno al carcere. o Corso di scrittura (giornalino “Mezzo Busto”). Immagini dalle aule studio del carcere di Busto Arsizio Ma quali sono le mansioni di un direttore di un carcere? Il compito del direttore è di stampo dirigenziale: deve coordinare il lavoro delle guardie penitenziarie, degli educatori e dello psicologo e/o psichiatra oltre che di tutte le ulteriori figure professionali che intervengono all’interno della struttura carceraria. Oltre a tale mansioni il Direttore carcerario si occupa di tutta la parte disciplinare: se un agente porta un rapporto disciplinare il Direttore convoca tutti gli agenti coinvolti e ovviamente il detenuto in questione e si istituisce una commissione disciplinare per valutare se il detenuto deve andare in isolamento oppure restare in cella con gli altri cancellini. Inoltre deve tenere i rapporti con il PM, i giudici, gli avvocati, i parenti delle persone detenute e tenere tutti i contatti con le varie istituzioni che collaborano con il carcere. Il ruolo del Direttore non è un ruolo semplice poiché per qualsiasi cosa che succede in senso negativo, ovviamente la responsabilità ricadere sulla sua figura. ___________________________________________________________________ 24 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 3.6 L’istituzione giuridica L’istituzione giuridica è una figura fondamentale. Le figure interessate sono ovviamente gli avvocati che devono difendere i propri clienti anche se sanno che sono colpevoli. Gli agenti di polizia penitenziari che hanno il compito di regolare e sorvegliare sulla vita quotidiana dei detenuti. I magistrati ed i PM che seguono il caso dal momento dell’arresto fino alla condanna definitiva. Tutte queste figure devono lavorare insieme al fine di garantire un giusto ed equo processo che attesti l’effettiva colpevolezza dell’imputato o, in caso contrario l’effettiva innocenza dello stesso. Entrata delle macchine della polizia penitenziaria. ___________________________________________________________________ 25 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 Uscita di una macchina della polizia penitenziaria e foto della guardiola d’accesso alla struttura. ___________________________________________________________________ 26 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 4. Il reato Secondo la definizione del dizionario, il reato è definito come “atto che viola una norma penale per il quale l’ordinamento giuridico prevede una punizione”. Quando si parla di corpo del reato s’intende “l’oggetto che è servito a commettere un reato oppure il bottino che è frutto di un reato”. 4.1 Le tipologie di reato Per tipologia di reato si va ad intendere i vari metodo per commettere un reato. In particolare nel carcere di Busto Arsizio le tipologie di reato non sono molte: I. II. III. Detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti. Truffa aggravata. Rapina. La maggior parte dei detenuti del carcere bustocco si trovano reclusi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questo è dovuto al fatto che vi è l’aeroporto di Malpensa dal quale, arrivando voli internazionali è una costante che i finanzieri, le guardie doganali ed i cani antidroga fermino quotidianamente i cosiddetti “corrieri della droga”. Essi arrivano in particolar modo dai paesi dell’Est Europa, dalla Colombia e da tutti i paesi dell’America. Il carcere di Busto Arsizio ha il “privilegio” di avere quasi la totalità dei detenuti arrestati per droga di cui la maggior parte è straniera proveniente dai paesi dell’Est Europa o ancora in numero maggiore dalle Americhe. Sono (quasi) tutti ragazzi giovani (età massima 35 anni) vengono in Italia per consegnare la droga a terzi per poi recepire una sorta di “stipendio” per il servizio ed il rischio corso. ___________________________________________________________________ 27 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 4.2 La pena prevista “La pena è il tempo di detenzione che viene inflitta al detenuto a seconda del reato commesso”. All’interno del carcere bustocco le pene variano da pochi mesi a molti anni. Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a seconda che sia per uso personale oppure al fine dello spaccio internazionale, la differenziazione della pena è la seguente: se il capo d’imputazione è per ingente quantitativo, viene applicato l’articolo 73 ed il massimo degli anni è 20. Se il capo d’imputazione è per spaccio internazionale allora viene applicato l’articolo 74 in alta sicurezza soprattutto se viene unita ad associazione a delinquere. Gli anni massimi associati sono 30. I detenuti non vengono messi assieme ai detenuti comuni ma vengono portati in una sezione a parte. Attualmente a Busto non è più presente tale articolo e di conseguenza viene applicato 73. 73 – Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope consta di 7 commi i quali sono i seguenti: I. Comma 1: Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto ___________________________________________________________________ 28 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In quest’ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. II. Comma 2: Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate da circolare ministeriale è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da (euro 26.000 a euro 300.000). 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14. III. Comma 3: Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. IV. Comma 4: Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali stabiliti dal Tribunale e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. V. Comma 5: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. 5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, ___________________________________________________________________ 29 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. VI Comma 6: Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. VII Comma 7: Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. ___________________________________________________________________ 30 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 Truffa aggravata per la mia esperienza alla redazione del giornalino, ho avuto l’esperienza d’incontrare ben tre detenuti arrestati per truffa. Questi soggetti hanno compiuto il seguente reato: secondo l’articolo 640 bis Codice Penale. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La pena è la reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Le pene stabilite per i delitti previsti in quest’articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Articolo aggiunto dall'art. 22, L. 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. La condanna per il delitto previsto in quest’articolo, se commesso in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94. Rapina è un altro reato che a Busto è presente ma che non è preponderante. Infatti i ___________________________________________________________________ 31 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 detenuti per rapina sono molto pochi. Generalmente la rapina è spesso a mano armata, plurima e potrebbe anche esserci la presenza di ostaggi o vittime. In questo caso si parla di pene altissime se non addirittura, ma solo in presenza di uno o più morti, ergastolo o, come viene definito attualmente, fine pena mai (9999 come numero di anni segnati sul certificato penale di sentenza emesso dal giudice in sede finale di processo) Se non vi è la presenza di fine pena mai gli anni assegnati sono compresi fra i 20 ed i 30 potendoli però scalare con la buona condotta dalla quale deriva la detrazione dei 45 giorni da togliere agli anni di condanna, l’indulto oppure può chiedere, dopo aver scontato un terzo della pena, non aver ricevuto provvedimenti disciplinari, gli arresti domiciliari, l’articolo 21 o la semilibertà. 4.3 Il metodo d’indagine “Il metodo d’indagine è la tecnica attraverso la quale si giunge alla cattura ed alla carcerazione del delinquente”. Indagine: “attività teorica e pratica, indirizzata alla conoscenza o alla scoperta di qualcosa. Attività investigativa degli organi di polizia, volta all'accertamento del reato, all'individuazione delle responsabilità e alla raccolta di quella svolta da una commissione parlamentare permanente per acquisire notizie e chiarimenti su una questione che essa deve valutare. Il Giudice per le indagini preliminari (GIP), magistrato che valuta il corretto operato del pubblico ministero nelle indagini ed emette gli avvisi di garanzia”. ___________________________________________________________________ 32 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 Quando ci riferiamo al termine indagine, è opportuno usarlo al plurale perché è riferibile a diverse procedure applicabili, in campo giudiziario e amministrativo, a seconda dei motivi per cui si fa ricorso a tale strumento e dei poteri utilizzati. A che cosa mira l'indagine compiuta dalle forze dell'ordine? Essa ha la finalità di acquisire ogni utile elemento per identificare e talvolta quantificare un patrimonio, sfruttando tutti i dati disponibili anche in ambiti diversi. Mira inoltre ad attribuire la reale titolarità o disponibilità dello stesso nell’ipotesi non improbabile di interposizione fittizia. Ovviamente è necessario che, prima di far partire un'indagine, gli investigatori abbiamo una minima idea del soggetto da ricercare e per quale motivo deve essere ricercato. Durante l'attività d'indagine, le informazioni vengono definite caso per caso nella situazione in cui vi siano l’opportunità o la possibilità di nuovi accertamenti, che suppliscano alla inutilizzabilità dei dati già disponibili e per ottenere dati utili ad un determinato procedimento. Non è possibile nemmeno a priori andare ad escludere l’utilizzo, per fini puramente conoscitivi, di strumenti non previsti e/o non utilizzabili nel particolare procedimento come ad esempio i verbali di intercettazioni telefoniche relativi ad una indagine penale oppure per l'individuazione di casi relativi ad individuare casi di intromissione falsa da evidenziare e provare con altri mezzi in ambito amministrativo tributario. IL SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO Quando iniziano le indagini, viene sempre effettuato un sopralluogo giudiziario. Ma che cosa s'intende con tale termine? Con il termine sopralluogo giudiziario (o sopralluogo ___________________________________________________________________ 33 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 di polizia giudiziaria) s’intende definire l'insieme di tutte quelle operazioni compiute dalla polizia giudiziaria, eventualmente coadiuvata dal personale tecnico-scientifico, volte ad analizzare, in un ambiente, l'effettivo svolgimento di un reato avvenuto in un tempo precedente, allo scopo di conservare le tracce e le cose pertinenti al reato e risalire così al responsabile. Tale sopralluogo è fatto sia in caso di omicidio, spaccio di droga, associazione a delinquere, ecc... Il sopralluogo può andare a costituire anche una forma particolare di attività delegata dall'Autorità giudiziaria alla polizia, la quale può essere, nell'eventualità, coadiuvata da ausiliari giudiziari (Consulenti tecnici del Pubblico Ministero). In tale casistica, il sopralluogo è finalizzato a ricostruire con maggiore precisione la scena del fatto se non addirittura ad individuarla per la prima volta. La FINALITÁ del sopralluogo è la seguente: fornire elementi di prova basati su esiti di attività oggettive d’investigazione. Alla prima attività di conservazione dello stato dei luoghi e delle cose segue la serie di operazioni tecnico/giuridiche che si possono riassumere in: a) esame descrittivo della scena, da verbalizzare con gli altri atti compiuti; b) riproduzione tramite rilievi grafici (in scala adeguata o con l'ausilio di planimetrie) e fotografici (le fotografie si eseguono dal generale al particolare); c) riproduzioni video; d) rilevamento e posizionamento sulla scena di cadaveri, corpi, oggetti, veicoli; e) raccolta e descrizione sul posto di ogni elemento presente sulla scena, fotografando e numerando ciascun reperto (cosiddetta repertazione); f) raccolta delle dichiarazioni di persone che abbiano assistito al fatto e/o scoperto per primi il fatto; g) esame delle tracce di sangue, dei liquidi biologici, delle lesioni sui cadaveri o sui corpi, dei vestiti; h) raccolta e catalogazione delle impronte digitali e/o palmari e plantari; i) ricerca ed esame di tracce di qualsiasi natura e provenienza (per es. pneumatici); l) ricerca, rinvenimento e descrizione accurata di armi, esplosivi, oggetti adatti a ferire o uccidere; m) annotazione in negativo sull'eventuale assenza di tracce che, invece, dovrebbero essere sulla scena del fatto o che non dovrebbero esserci (si tratta dei casi in cui il fatto sia stato commesso altrove, come il rinvenimento di cadavere ucciso in altro luogo o di ___________________________________________________________________ 34 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 scene del crimine appositamente costruite dal o dai colpevoli per ingannare gli inquirenti). In Italia ed in tutta Europa ed extra Europa, gli organi di Polizia coinvolti nel sopralluogo giudiziario sono i seguenti: in Italia esistono unità specializzate, quali la UACV (unità analisi crimini violenti della Polizia di Stato). In Francia gli organi di polizia scientifica sono due: l'Institut nationale de police scientifique (INPS), in capo ad una divisione del Ministero dell'Interno, e l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN). In Germania esiste una struttura in seno alla polizia federale (Bundeskriminalamt), definita polizia tecnica e scientifica (Division KT). In Inghilterra la sede della più nota polizia è a Londra, New Scotland Yard, dotata dei servizi di polizia scientifica. A livello europeo è attivo, invece, l'ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes, in italiano Rete europea degli Istituti di Scienze forensi, istituito il 20 ottobre 1995). L'Italia vi partecipa sia con il servizio di polizia scientifica della Polizia di Stato che con il RaCIS dei Carabinieri. Nel nostro Paese, di norma l'analisi della scena del fatto è eseguita in collaborazione con le specialità di polizia scientifica (RIS per i Carabinieri), mentre esami e test specifici sono di esclusiva competenza degli organi scientifici, dotati di appositi laboratori con strumentazioni in continuo rinnovamento. Il Ra.C.I.S., acronimo di Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche è la specialità di polizia scientifica dell'Arma dei Carabinieri. Opera su quattro reparti, noti come R.I.S., dislocati rispettivamente a Parma, Messina, Cagliari e Roma. I diversi reparti territoriali sono, a loro volta, articolati in sezioni interne. Affiancano i reparti ventinove sezioni investigative scientifiche (S.I.S.) con competenza interprovinciale. Altri organi cui fare un accenno in materia di sopralluogo giudiziario ed indagini scientifiche e tecniche sono: 1. Corpo Forestale dello Stato con i suoi NIPAF (Nuclei provinciali per le indagini agro forestali), facenti capo ad una unità centrale a Roma e l'Unità Repertazione ed Indagini Scientifiche, in capo ad un nucleo centrale. ___________________________________________________________________ 35 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 2. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con l'Istituto Superiore Antincendi di Roma ed il Nucleo Investigativo Antincendi. 3. Laboratori delle Dogane (Agenzia delle Dogane) che sono dieci in tutta Italia e sono in grado di eseguire analisi merceologiche e chimico fisiche. 4. Ispettorato Centrale Repressione Frodi (organo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali). 5. Nuclei Anti Sofisticazione ed Ecologici dei Carabinieri. 6. Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente. LE INDAGINI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA Le indagini di polizia giudiziaria rappresentano lo strumento utile atto alla raccolta di prove e d'informazioni atte alla cattura ed alla carcerazione di un criminale. La procedura da seguire durante le indagini è la seguente, indipendentemente dal carcere dove verrà portata la persona arresta. Una volta che è stata acquisito la notizia di reato e viene comunicata al P.M. (Pubblico Ministero), la P.G. (Polizia Giudiziari), e prima ancora che il P.M. assuma la direzione delle indagini, vengono compiute in autonomia atti di indagine preliminare (art. 348 c.p.p.) i quali sono: 1. ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato; 2. conservazione di esse e dello stato dei luoghi; 3. ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; 4. compimento degli atti urgenti. A fronte di quest'ultimo punto, la P.G. compie sia un’attività formale d’indagine, consistente in atti specificamente regolati dalla legge, sia un’attività informale, costituita da atti non implicanti l’esercizio di poteri autoritari. Le indagini poi vengono ulteriormente suddivise in dieci passaggi. Essi sono così descritti: ___________________________________________________________________ 36 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 1. l’identificazione della persona indagata e di quelle informate dei fatti, che può essere compiuta "eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti" (art. 349 c.p.p.); 2. l’accompagnamento nei propri uffici delle persone che rifiutino di farsi identificare ovvero forniscano generalità o documenti di identificazione che si ritengono falsi (art. 349 c.p.p.) per un tempo non superiore alle 12 ore o 24 nel caso di identificazione complessa; 3. l’assunzione di sommarie informazioni dalla persona indagata a condizione che quest’ultima non si trovi in stato di arresto o fermo e che il suo difensore sia presente (art. 350 c.p.p.). Tali informazioni hanno valenza investigativa e non possono essere preordinate a costituire prova; 4. l’assunzione di sommarie informazioni sul luogo e nell’immediatezza del fatto dalla persona indagata anche se non in stato di libertà e in assenza del difensore. Di tali notizie, utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini, "è vietata ogni documentazione e utilizzazione" (art. 350 c.p.p.); 5. la ricezione di dichiarazioni spontanee (art. 350 c.p.p.) dalla persona indagata anche se non in stato di libertà e in assenza del difensore. Tali informazioni sono utilizzabili sia nella fase delle indagini preliminari che in quella dibattimentale come fonti di prova, ma solo dopo le contestazioni; 6. l’assunzione di sommarie informazioni dalle persone informate dei fatti (art. 351 c.p.p.) che devono essere verbalizzate ed acquisite al fascicolo del P.M.. Tali informazioni sono utilizzabili nel dibattimento ai soli fini della contestazione come prova della credibilità; 7. l’assunzione di sommarie informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede (art. 351 c.p.p.) purché assistite da un difensore. Tali informazioni sono utilizzabili nel dibattimento ai soli fini della contestazione come prova della credibilità; 8. la perquisizione personale o locale (art. 352 c.p.p.) alla quale la P.G. può procedere su delega del P.M. o di propria iniziativa in caso di flagranza di reato o di evasione quando sussiste il "fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso". Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato. Nel caso in cui la P.G. agisca di propria iniziativa il verbale di perquisizione va convalidato entro 48 ore dal P.M.; 9. l’acquisizione di plichi o di corrispondenza (art. 353 c.p.p.) da trasmettere al P.M. perché proceda al loro sequestro. Se la P.G. "ha fondato motivo di ritenere ___________________________________________________________________ 37 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all’assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo (…) informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l’apertura immediata. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza per i quali è consentito il sequestro" la P.G., in caso di urgenza, ordina a chi è preposto al servizio postale di sospendere l’inoltro. "Se entro quarantotto ore dall’ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati"; 10. l’ispezione e il sequestro (artt. 354-355 c.p.p.) ai quali la P.G. ricorre quando vi è pericolo che le tracce e le cose pertinenti al reato si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e che lo stato dei luoghi e delle cose venga mutato prima dell’intervento del P.M.. Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato. Nel caso in cui la P.G. agisca di propria iniziativa il sequestro va convalidato entro 48 ore dal P.M. Una volta che poi sono state compiute tutte queste operazioni, il P.M. ha ormai acquisito l'indagine e la dirige, la P.G. continua ad operare compiendo le c.d. attività ad iniziativa successiva suddivise in tre punti: 1. atti che le vengono specificamente delegati dal P.M. ivi compresi "gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore" (art. 370 c.p.p.); 2. atti necessari per ottemperare alle direttive di indagine impartite dal P.M. (art. 348 c.p.p.); 3. atti estranei a tali direttive necessari per accertare i reati o richiesti dagli elementi successivamente emersi (art. 348 c.p.p.). Di prassi tutti gli atti d’indagine preliminare svolti dalla P.G. devono essere documentati e successivamente trasmessi al P.M. (art. 357 c.p.p.) e inseriti nel fascicolo delle indagini secondo le seguenti modalità: 1. redazione di un verbale di a) denunce, querele e istanze presentate oralmente; b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona indagata; c) informazioni assunte da persone informate dei fatti, imputate in un procedimento connesso o imputate di un reato collegato a quello per cui si procede; d) perquisizioni e sequestri; e) identificazione di persone, acquisizione e apertura di plichi, fermo di corrispondenza, rilievi e accertamenti sullo stato di persone, cose e luoghi; f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini; ___________________________________________________________________ 38 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 2. annotazione sommaria di tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova. 4.4 Le figure coinvolte In ogni indagine abbiamo differenti figure coinvolte, ognuna con il proprio ruolo. In primis abbiamo il reo. Senza si lui non ci sarebbe nemmeno la necessità di aprire un'indagine ne tanto meno le porte del carcere. Poi abbiamo gli eventuali complici che partecipano alla commissione del reato. Può essere uno soltanto che svolge la funzione di "palo" oppure lo aiuta concretamente nel compimento del reato. Dopo di loro abbiamo tutte le varie figure facenti parte delle forze dell'ordine, dei tribunali e degli studi legali. In sequenza sono: • Arma dei carabinieri. • Polizia di stato. • Polizia Giudiziaria. • Guardia di finanza. • Polizia penitenziaria. • P.M. • Avvocati. • Magistrati e Giudici. • Testimoni. ARMA DEI CARABINIERI: L'Arma dei Carabinieri è una delle quattro forze armate italiane, con collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della Difesa. È una forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza. Per via della sua doppia natura di forza militare e forza di polizia le sono devoluti compiti militari in cui ___________________________________________________________________ 39 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 concorre alla difesa del territorio italiano, garantisce la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, partecipa alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego stabilita dal capo di Stato Maggiore della Difesa, esercita le funzioni di polizia militare nonché, ai sensi dei codici penali militari, di polizia giudiziaria militare alle dipendenze della giustizia militare. Nell'ambito dei poteri di polizia esercita le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza alle dipendenze funzionali del Ministro dell'Interno. L'attuale Comandante Generale é Leonardo Gallitelli. Il MOTTO è «NEI SECOLI FEDELE». POLIZIA DI STATO: La Polizia di Stato è una delle forze dell'ordine italiane direttamente dipendente dal Dipartimento della pubblica sicurezza, che rappresenta l'apparato amministrativo centrale per mezzo del quale il Ministero dell'interno (autorità nazionale di pubblica sicurezza) gestisce l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza in Italia. ___________________________________________________________________ 40 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 POLIZIA GIUDIZIARIA: Nel diritto italiano, per Polizia giudiziaria s'intende quella funzione dello Stato volta ad assicurare le condizioni per l'esercizio dell'azione penale. Essa ha carattere di ausiliarità e collateralità con l'attività giudiziaria ed in particolare con quella attività - e con i relativi organi che la esercitano - che attiene all'esercizio dell'azione penale, cioè alla realizzazione della pretesa punitiva dello Stato. La Polizia giudiziaria ha natura e finalità repressive anziché preventive, dal momento che interviene quando si è già verificata una violazione della legge penale che l'attività di pubblica sicurezza non ha potuto evitare. L'attività di Polizia giudiziaria deve essere esercitata fin dalla ricezione di una notizia relativa alla commissione di un reato (notitia criminis) e deve attivarsi anche prima di ricevere ordini dall'ufficio del Pubblico Ministero. In Italia la polizia giudiziaria è una funzione, non un corpo, ed i soggetti che vi sono chiamati provengono da corpi di polizia e da altre amministrazioni, oltre che (per casi particolari) da professioni private. Compiti della Polizia giudiziaria Sono sanciti dall'articolo 55 del codice di procedura penale, secondo cui la P. G. deve: 1. prendere notizia dei reati (la Polizia giudiziaria ha il dovere di informarsi sui reati già commessi o in atto. Deve, dunque, adoperarsi nella ricerca di informazioni, non solo attingendole da fonte esterna ma anche di propria iniziativa ed in via del tutto autonoma ed indipendentemente dalla volontà delle eventuali parti lese o soggetti in qualche modo interessati in via diretta o mediata. Fino a quando il Pubblico Ministero non assume la direzione delle ___________________________________________________________________ 41 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 indagini, la Polizia giudiziaria deve continuare la propria attività col solo obbligo di mantenere informato il magistrato); 2. impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori (la Polizia giudiziaria deve evitare la consumazione dell'evento lesivo; se il reato è in via di consumazione deve interromperne la consumazione; se esso è già stato consumato deve tentare di ripristinare lo status quo ante a favore della parte lesa); 3. ricercare gli autori dei reati (di propria iniziativa o su ordine del Pubblico Ministero); 4. assicurare le fonti di prova (la Polizia giudiziaria deve individuare ed assicurare le fonti di prova mediante la raccolta di sommarie informazioni, perquisizioni, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, sequestri, rilievi fotografici, ...). Atti d'iniziativa della Polizia giudiziaria Obbligo di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero, per iscritto. Identifica la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone. Raccogliere spontanee dichiarazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. Assume a sommarie informazioni le persone che possono riferire notizie utili ai fini delle indagini. In flagranza di reato procede alla perquisizione della persona e dei locali alla ricerca di cose o tracce pertinenti il reato. Eseguire accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, anche prima dell'intervento del Pubblico Ministero nell'ipotesi che vi sia pericolo che le cose, le tracce ed i luoghi si alterino o si disperdano. Alla polizia giudiziaria è vietato fare ispezioni sulla persona. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno competenza generale e sono cioè legittimati a svolgere le funzioni di polizia giudiziaria con riferimento alla ricerca e all'accertamento di qualsiasi reato. La distinzione tra queste due figure è importante sia per quanto riguarda l'organizzazione interna delle varie unità di polizia giudiziaria sia per quanto riguarda la competenza a compiere determinati atti. ___________________________________________________________________ 42 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 Gli agenti di polizia giudiziaria: solo ed esclusivamente in caso di potenziale alterazione, modifica o dispersione delle prove in base all'art.113 disposizioni di attuazione del c.p.p.; non può procedere alla rubricazione delle norme violate nella comunicazione della notizia di reato per l'iscrizione al registro meccanografico della Procura della Repubblica; all'agente di polizia giudiziaria il pubblico ministero non può delegare il compimento di alcun atto processuale. La polizia giudiziaria si struttura, a livello organizzativo, in servizi e sezioni. Possono definirsi servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato il compito di svolgere, in via continuativa e prioritaria, le funzioni di polizia giudiziaria. Sono, ad esempio, servizi di polizia giudiziaria le squadre mobili istituite presso le Questure, i reparti operativi dell'Arma dei Carabinieri ed i Nuclei di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Invece, le Sezioni di polizia giudiziaria sono costituite presso ogni Procura della Repubblica e sono dirette dal Procuratore ed hanno carattere “interforze”. La funzione primaria delle Sezioni di polizia giudiziaria è quella di offrire all'Autorità Giudiziaria un ausilio continuo ed immediato basato su di un costante, effettivo rapporto di collaborazione reciproca. Attività di polizia giudiziaria Nei compiti che le sono affidati, la Polizia giudiziaria non ha limitazioni nel piano investigativo; fra gli atti cui sono legittimati i soli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, si trovano: • perquisizioni personali; • sequestro preventivo di cose pertinenti al reato; • assunzione di sommarie informazioni dell’indagato o dell’imputato in procedimento connesso. Fra gli atti eseguibili dai soli Ufficiali di P.G. su delega della A.G, si trovano: • sequestro di documenti, titoli, valori e corrispondenza; ___________________________________________________________________ 43 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 • intercettazioni; • ispezioni di luoghi, cose o persone. Fra gli atti eseguibili anche da parte dei semplici agenti di Polizia Giudiziaria, si trovano: • identificazione dell’indagato; • arresto in flagranza di reato; • ricezione passiva di dichiarazioni spontanee dell’indagato; • informativa di reato al P.M. Le attribuzioni di polizia giudiziaria Il codice di procedura penale, all'art. 57, elenca i soggetti cui sono ordinariamente attribuite le funzioni di polizia giudiziaria (funzioni ben distinte da quelle di pubblica sicurezza): Sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia penitenziaria e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza. Sono Agenti di Polizia Giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, la polizia penitenziaria, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni nell'ambito del territorio di appartenenza e nel limite dell'orario di servizio. ___________________________________________________________________ 44 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 GUARDIA DI FINANZA: La Guardia di Finanza (GdF) è una speciale forza militare di Polizia, dipendente direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Oltre a svolgere funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza comuni alle altre forze di polizia, la Guardia di Finanza possiede poteri speciali (ed esclusivi) di polizia tributaria. Data la sua doppia identità quale forza di polizia e corpo militare dello Stato, il corpo ha la particolarità di essere parte integrante delle forze armate dello Stato italiano, pur non essendo inquadrato logisticamente nel Ministero della Difesa. Campo di azione La Guardia di Finanza ha il controllo delle frontiere terrestri ed assume ruolo prevalente nella difesa di quelle marittime. Il campo d'azione è detto a 360°, spazia dalla tutela degli interessi finanziari nazionali ed europei, attraverso il contrasto all'evasione impositiva, alla repressione dei reati tributari e delle frodi comunitarie, fra cui il contrabbando, dalla lotta alla criminalità organizzata all'attività di contrasto al riciclaggio dei capitali illecitamente conseguiti, dal reimpiego dei proventi dell'attività criminale, al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Il motivo per il quale il corpo della Guardia di Finanza risulta particolarmente eclettico ed operativo, quindi unico nelle realtà dei corpi speciali di polizia d'Europa e del mondo, lo si deve ricercare nei suoi compiti principali che la differenziano: l'economia e la finanza. Al giorno d'oggi, data la continua evoluzione della criminalità, l'economia e la finanza ___________________________________________________________________ 45 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 si configurano inevitabilmente alla base di ogni tipologia di reato. Il corpo della Guardia di Finanza, è quindi chiamato a contrastare particolari fattispecie di reato (vedi in seguito) connotate da particolare nocività nei confronti dell'economia in generale, e che richiedono ai militari specifiche competenze ovvero estrema duttilità, versatilità e continuo aggiornamento. Il campo d'azione comprende: • reati in materia di Pubblica Amministrazione; • frodi ai danni di organismi dell'Unione europea; • contraffazione marchi; • falsificazione monetaria; • contrabbando; • traffico di stupefacenti; • immigrazione clandestina; • gioco d'azzardo; • frodi telematiche; • usura; • abusivismo edilizio; • delitti di criminalità organizzata. ___________________________________________________________________ 46 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 POLIZIA PENITENZIARIA: è l’organo competente della sicurezza nelle carceri. P.M.: il pubblico ministero è l'organo dello Stato o, in certi ordinamenti, di altri enti pubblici, la cui funzione principale è l'esercizio dell'azione penale. A rigori, il termine designa solo l'organo e non anche i funzionari che lo compongono, sicché un'espressione come "i Pubblici Ministeri di Milano" è impropria, seppur molto diffusa nel linguaggio corrente. MAGISTRATI E GIUDICI: un magistrato (dal latino magistratus) è, in senso lato, il titolare di un ufficio pubblico (in latino magisterium). Più specificamente, il termine designa funzionari investiti delle funzioni di giudice e, in certi ordinamenti, di pubblico ministero. In Italia designa anche alcuni uffici della pubblica amministrazione. Un giudice In diritto il termine giudice (dal latino iudex, derivato da ius, 'diritto', e dicere, 'dire, pronunziare') ha una doppia accezione, indicando sia l'organo che esercita la giurisdizione, sia la persona fisica titolare di quest'organo (ossia il funzionario). La giurisdizione è la potestà di applicare il diritto oggettivo, interpretandone le norme e rendendole operanti nel caso concreto, per risolvere le controversie in posizione di terzietà, ossia d’indipendenza rispetto alle parti e d’indifferenza riguardo all'esito della controversia. Il procedimento attraverso il quale il giudice esercita la funzione giurisdizionale è detto processo. Negli ordinamenti dove vige la separazione dei poteri, i giudici costituiscono uno dei tre poteri dello stato: il potere giudiziario. La funzione giurisdizionale può essere presente anche in ordinamenti non statali: hanno, ad esempio, ___________________________________________________________________ 47 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 propri giudici l'ordinamento sportivo, quello della Chiesa cattolica e di altre confessioni religiose, gli ordinamenti di partiti, sindacati e altre associazioni, persino gli ordinamenti di certe organizzazioni criminali. Esistono anche organi giurisdizionali internazionali o sovranazionali, dotati di differenti gradi di autorità, chiamati quasi sempre a risolvere controversie relative all'interpretazione e all'applicazione dei trattati e del diritto internazionale. Il potere di risolvere la controversia spetta al giudice in virtù del pubblico ufficio che ricopre; questo lo distingue dall'arbitro che, invece, risolve la controversia con il potere attribuitogli dalle parti. Di conseguenza, l'atto con il quale il giudice decide la controversia, la sentenza, s'impone alle parti in quanto provvedimento autoritativo, laddove l'atto con il quale decide l'arbitro, il lodo, trae la sua forza vincolante solo dal consenso delle parti, a meno che non intervenga un provvedimento del giudice (detto exequatur) che gli attribuisca efficacia di sentenza. AVVOCATI: L'avvocato (dal latino advocatus, advoco = voco + ad chiamato a me, vale a dire "chiamato per difendermi", cioè "difensore"[1]) è quel professionista, solitamente laureato in discipline giuridiche e tipicamente, in base all'ordinamento nazionale, iscritto ad un ordine professionale, che è autorizzato a rappresentare, assistere e difendere una parte processuale, avanti a un giudice o in una controversia extragiudiziale, in forza di un mandato e dietro pagamento di un onorario. L'ordine di cui fa parte è definito ordine forense, in quanto anticamente l'avvocatura era fisicamente collocata nel Foro. L'ordine forense è custode dell'Albo in cui sono iscritti gli avvocati con funzioni di garanzia verso i terzi. All'interno dell'Albo vi è un "elenco speciale" ad esso annesso, in cui sono iscritti gli avvocati dipendenti di enti pubblici, che costituiscono una componente dell'avvocatura. TESTIMONI: persone che hanno assistito ad un reato e che vengono chiamate in tribunale per raccontare come si sono svolti i fatti al momento del reato e sono fondamentali per l'identificazione del reo. 4.5 Le misure di pena alternativa Le misure di pena alternative alla detenzione servono per poter permettere ai detenuti di impegnare il tempo e di uscire dal carcere al fine di tentare di recuperare i rapporti con la famiglia in modo stabile e definitivo; re-inserirsi (ove possibile) nella società in modo graduale ma costante ed infine cercare di trovarsi un'occupazione al fine di tenere la ___________________________________________________________________ 48 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 mente occupata e non pensare sempre e solo al crimine. TIPOLOGIE DI PENE ALTERNATIVE Affidamento in prova ai servizi sociali: È considerata la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, in quanto si svolge totalmente nel territorio, mirando ad evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà. È regolamentata dall'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario, così come modificato dall'art. 2 della Legge n. 165 del 27 Maggio 1998 e consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Requisiti per la concessione 1. pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a tre anni; 2. osservazione della personalità, condotta collegialmente in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; 2. aver tenuto un comportamento tale da consentire lo stesso giudizio di cui sopra anche senza procedere all'osservazione in istituto. Con la Legge n. 231 del 12.07.99 che ha introdotto l'art. 47 quater, per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, è previsto che l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche oltre i limiti di pena previsti. Limiti alla concessione I detenuti e gli internati per particolari delitti possono ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale (ed anche le altre misure alternative) solo se collaborano con la giustizia. I detenuti e gli internati per altri particolari delitti (commessi per finalità di terrorismo, artt. 575, 628 3º c., 629 2º c., c.p., ecc.) possono essere ammessi all'affidamento (o ad un'altra misura alternativa) solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Il D.L. 306/92 ha altresì introdotto altri limiti e divieti relativi alla concessione delle misure alternative, per i casi di commissione di un delitto doloso di una certa entità commesso durante un'evasione, un permesso premio, il lavoro all'esterno o durante una misura alternativa. La legge 231 del 12.07.99 all'art. 5 ha disposto per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, la non applicazione del divieto di concessione dei benefici previsto per gli internati e ___________________________________________________________________ 49 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 coloro che sono detenuti per i reati dell'art.4-bis della 354/75, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2/bis e 3 dello stesso articolo. Istanza di affidamento L'istanza per poter usufruire della misura dell'affidamento deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria: se il soggetto è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, entro trenta giorni dalla notifica (Modello istanza), come previsto dall'art. 656 c.p.p. così come modificato dalla Legge 165 del 27.5.98. Il Pubblico Ministero trasmette l'istanza al Tribunale di Sorveglianza competente che fissa l'udienza e se il soggetto è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, il quale può sospendere l'esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza, nel caso in cui siano offerte concrete indicazioni circa: l'esistenza dei presupposti necessari per l'ammissione all'affidamento; l'esistenza di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione; l'assenza di un pericolo di fuga. Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, o da altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione come previsto nell'art. 5 comma 2, della L. 231/99. Se l'istanza non è accolta, riprende o si da inizio all'esecuzione della pena. Non può essere accordata altra sospensione dell'esecuzione per la medesima pena, anche se vengono presentate altre istanze di diverse misure alternative. Compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) prima della concessione se il soggetto è in libertà svolge l'inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza; se il soggetto è detenuto, partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza. In entrambi i casi l'Ufficio di esecuzione penale esterna svolge un'inchiesta di servizio sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all'Istituto di pena elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un'ipotesi di intervento e di inserimento. L'affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza in alcuni casi: 1. se il soggetto è in libertà, dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione; ___________________________________________________________________ 50 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 2. se il soggetto è detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda. Inizio dell'affidamento L'affidamento ha inizio dal momento in cui al soggetto, previa notifica da parte degli organi competenti dell'ordinanza, sottoscrive il verbale di determinazione delle prescrizioni, con l'impegno a rispettarle: 1. se il condannato è in libertà, davanti al Direttore del U.E.P.E; 2. se il soggetto è detenuto, davanti al Direttore dell'Istituto penitenziario. Il verbale delle prescrizioni Viene disposto dal Tribunale di Sorveglianza contestualmente all'ordinanza di concessione della misura e detta le prescrizioni che il soggetto in affidamento dovrà seguire. Le prescrizioni indispensabili sono quelle relative ai seguenti aspetti: • rapporti con l'Ufficio di esecuzione penale esterna; • dimora; • libertà di locomozione; • divieto di frequentare determinati locali; • lavoro; • divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. Prescrizioni possibili: • divieto di soggiornare in tutto o in parte in uno o più Comuni; • obbligo di soggiornare in un Comune determinato; • adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato; • adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni dell'Ufficio di esecuzione penale esterna. ___________________________________________________________________ 51 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 Compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna nel corso della misura 1. Aiutare il soggetto a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale al fine di favorire il suo reinserimento. 2. Controllare la condotta del soggetto in ordine alle prescrizioni. 3. Svolgere azione di tramite tra l'affidato, la sua famiglia e gli altri suoi ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle A.S.L. e del privato sociale. 4. Riferire periodicamente, con frequenza minima trimestrale, al Magistrato di Sorveglianza sull'andamento dell'affidamento ed inviare allo stesso una relazione finale alla conclusione della misura. 5. Fornire al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita del soggetto e sull'andamento della misura (ai fini di un'eventuale modifica delle prescrizioni, ecc.). 6. Prosecuzione della misura. Se nel corso dell'affidamento sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore dell'Ufficio di esecuzione penale esterna informa il Magistrato di Sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se il cumulo delle pene (in corso di espiazione e da espiare) non supera i tre anni. Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura. Sospensione della misura Il Magistrato di Sorveglianza sospende l'affidamento e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi: 1. quando l'Ufficio di esecuzione penale esterna lo informa di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (residuo pena inferiore a tre anni); 2. quando l'affidato attua comportamenti tali da determinare la revoca della misura; Conclusione della misura L'affidamento si conclude: 1. con l'esito positivo del periodo di prova che estingue la pena ed ogni altro effetto penale. In questo caso il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel ___________________________________________________________________ 52 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 luogo in cui la misura ha avuto termine emette l'ordinanza di estinzione della pena; 2. con la revoca della misura, che può avvenire nei seguenti casi: comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, ritenuto incompatibile con la prosecuzione della prova; sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determini un residuo pena superiore a tre anni. In questi casi il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui l'affidato ha la residenza o il domicilio emette l'ordinanza di revoca e ridetermina la pena residua da espiare. Affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti: È una particolare forma di affidamento in prova rivolta ai tossicodipendenti e alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico. La legge n. 297 del 21 Giugno 1985 ha introdotto l'art. 47 bis dell'Ordinamento Penitenziario (affidamento in prova in casi particolari), che poi è stato modificato dalla L. n. 663/86 (Gozzini). Tale misura alternativa è stata poi recepita dal Testo Unico in materia di stupefacenti (D.P.R. n. 309/90) come art. 94. Il D.P.R. n. 309/90 è stato successivamente modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49 con le disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi che, in particolare, ha introdotto i seguenti cambiamenti: 1. l’affidamento in prova terapeutico viene esteso alle pene fino a 6 anni, anche se tale periodo è residuo di maggior pena; 2. la certificazione dello stato di tossicodipendenza non è più di esclusiva competenza del servizio pubblico, ma anche le strutture private possono certificarlo ai fini delle misure alternative al carcere e della sospensione dell’esecuzione della pena. ___________________________________________________________________ 53 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 Per la concessione della misura alternativa o di comunità sono richiesti i seguenti requisiti: 1. pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a sei anni; 2. il condannato deve essere persona tossicodipendente o alcool dipendente che ha in corso o che intende sottoporsi ad un programma di recupero; 3. il programma terapeutico deve essere concordato dal condannato con una A.S.L. o con altri enti, pubblici e privati, espressamente indicati dalla legge (art.115 D.P.R. n. 309/90); 4. una struttura sanitaria pubblica o privata deve attestare lo stato di tossicodipendenza o alcool-dipendenza e l'idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico concordato. Il beneficio dell'affidamento in prova in casi particolari non può essere concesso più di due volte. Misure alternative o di comunità Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa fornisce la seguente definizione di misura/sanzione alternativa o di comunità: sanzioni e misure che mantengono il condannato nella comunità ed implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l’imposizione di condizioni e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore. Tale nozione designa le sanzioni decise da un tribunale o da un giudice e le misure adottate prima della decisione che impone la sanzione o al posto di tale decisione, nonché quelle consistenti in una modalità di esecuzione di una pena detentiva al di fuori di uno stabilimento penitenziario. Le misure alternative alla detenzione o di comunità, consistono nel seguire un determinato comportamento, definito possibilmente d’intesa fra il condannato e l’ufficio di esecuzione penale esterna che lo abbia preso in carico; il contenuto del comportamento da assumere è ciò che viene normalmente indicato come un “programma di trattamento”, espressione applicabile anche ai condannati posti in misura alternativa o di comunità. ___________________________________________________________________ 54 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 La competenza a decidere sulla concessione delle stesse è affidata al Tribunale di sorveglianza. Gli Uffici di esecuzione penale esterna sono strutture che provvedono all’esecuzione delle misure alternative o di comunità e che, a tal fine, collaborano con gli enti locali, le associazioni, le cooperative sociali e le altre agenzie private e pubbliche presenti nel territorio per l’azione d’inclusione sociale e con le forze di polizia per l’azione di controllo e contrasto della criminalità. Riguardo ai tratti propri dell’attività degli uffici, i principali campi di azione si esplicano in tre aree di intervento: attività di indagine, consulenza alla Magistratura di Sorveglianza sulla situazione familiare, sociale e lavorativa, prognosi di reinserimento dei richiedenti una misura alternativa; collaborazione alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti; attività di aiuto e controllo delle persone sottoposte a misura alternativa o di comunità, alla libertà vigilata ed alle sanzioni sostitutive. Misura alternativa o di comunità alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da aids conclamata o da grave deficienza immunitaria: Che cos’è? Con l'inserimento dell'art. 47 il legislatore ha voluto consentire ai soggetti affetti da aids o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di aids, la possibilità di accedere alle misure alternative o di comunità previste dagli articoli 47 (affidamento in prova al servizio sociale) e 47 ter (detenzione domiciliare), anche oltre i limiti di pena ivi previsti. Il Tribunale di sorveglianza non può concedere il beneficio qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura alternativa o di comunità e questa sia stata revocata da meno di un anno. Istanza di affidamento L'istanza per poter usufruire della misura alternativa o di comunità alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da aids conclamata o da grave deficienza immunitaria deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria: - se il soggetto è in libertà, al pubblico ministero della Procura che ha disposto la ___________________________________________________________________ 55 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 sospensione dell'esecuzione della pena, entro trenta giorni dalla notifica, come previsto dall'art. 656 c.p.p. Il pubblico ministero trasmette l'istanza al tribunale di sorveglianza competente che fissa l'udienza; - se il soggetto è detenuto, al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, il quale può sospendere l'esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza. Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, o da altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione del servizio sanitario pubblico competente che attesti la sussistenza delle condizioni di salute e che indichi la concreta attuabilità del programma di cura ed assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di aids. Se l'istanza non è accolta, riprende o si da inizio all'esecuzione della pena. Compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) prima della concessione della misura alternativa o di comunità: - Se il soggetto è in libertà svolge l'inchiesta di servizio sociale richiesta dal tribunale di sorveglianza; - Se il soggetto è detenuto partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della personalità e fornisce il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianze. In entrambi i casi l'ufficio di esecuzione penale esterna svolge un'inchiesta di servizio sociale da fornire al tribunale di sorveglianza finalizzata a fornire elementi utili riferiti al programma di cura ed assistenza, in corso o da effettuare, all'ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un'ipotesi di intervento e di inserimento sociale. Prosecuzione della misura Se nel corso dell'affidamento sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna informa il Magistrato di sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura. Il magistrato di sorveglianza trasmette poi gli atti al tribunale di sorveglianza che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura. Sospensione della misura alternativa o di comunità Il magistrato di sorveglianza può sospendere l'affidamento e trasmettere gli atti al ___________________________________________________________________ 56 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi: - quando l'Ufficio di esecuzione penale esterna o gli organi di pubblica sicurezza lo informano dell'avvenuta commissione da parte del soggetto di un reato successivamente alla concessione del beneficio; - quando l'affidato attua comportamenti tali da determinare la revoca della misura. Revoca della misura Il tribunale di sorveglianza può revocare la misura alternativa o di comunità disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, relativamente ai fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio. Ordinanza: L'affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza dal tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione. Inizio della misura di comunità o alternativa: l'affidamento ha inizio dal momento in cui il soggetto sottoscrive, davanti al Direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, il verbale di determinazione delle prescrizioni, con l'impegno a rispettarle. Il verbale delle prescrizioni. Il tribunale di sorveglianza nell'ordinanza di concessione deve impartire le prescrizioni relative sia all'esecuzione della misura alternativa sia alle modalità di esecuzione del programma. Conclusione della misura alternativa o di comunità L'affidamento si conclude: a. con l'esito positivo del periodo di prova che estingue la pena ed ogni altro effetto penale. In questo caso il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui la misura ha avuto termine emette l'ordinanza di estinzione della pena; b. con la revoca della misura, che può avvenire nei seguenti casi: - comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, ritenuto incompatibile con la prosecuzione della prova; - commissione da parte del soggetto di un reato successivamente alla concessione del beneficio In questi casi il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui l'affidato ha la residenza o il domicilio emette l'ordinanza di revoca e ridetermina la pena residua da espiare. ___________________________________________________________________ 57 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 Lavoro di pubblica utilità Che cos’è? Introdotto dall'art. 73 comma 5 bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il lavoro di pubblica utilità, consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato. Chi vi è ammesso? La sanzione è applicata all’imputato per i reati previsti dal comma 5 dell’art. 73 (produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità), quando non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; viene comminata in alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dall’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274. Come vi si accede? La sanzione viene disposta dal giudice su richiesta dell’imputato, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art 444 del codice di procedura penale (patteggiamento). Con la sentenza di condanna il giudice individua il tipo di attività, nonché l’ente o l’amministrazione dove deve essere svolto il lavoro di pubblica utilità. La prestazione di lavoro non retribuita ha una durata corrispondente alla sanzione detentiva irrogata. Dove viene svolto? L’attività di lavoro non retribuita viene svolta presso con gli enti pubblici territoriali e le organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato individuati attraverso apposite convenzioni stipulate dal ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, dal Presidente del tribunale, a norma dell’art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001. Nelle convenzioni sono indicate le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità, i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa e le modalità di copertura assicurativa. L’elenco degli enti convenzionati è affisso presso le cancellerie di ogni Tribunale. ___________________________________________________________________ 58 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 Modalità di prestazione dell’attività lavorativa L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Le amministrazioni e gli enti presso cui viene svolta l’attività lavorativa, assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati. Compiti dell’U.E.P.E. Il giudice, con la sentenza di condanna, incarica l’ufficio di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce periodicamente al giudice. Revoca In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, su richiesta del pubblico ministero, il giudice che procede o quello dell’esecuzione tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della sanzione con il conseguente ripristino della pena che era stata sostituita. Avverso al provvedimento di revoca è ammesso il ricorso in Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte. Liberazione condizionale La liberazione condizionale consiste nella possibilità di concludere la pena all'esterno del carcere in regime di libertà vigilata. I requisiti per la concessione giuridica deve seguire i seguenti punti: avere scontato almeno trenta mesi o comunque almeno metà della pena, se la pena residua non superi i cinque anni; avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflitta, in caso di recidiva aggravata o reiterata; ___________________________________________________________________ 59 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 avere scontato almeno ventisei anni di pena in caso di condanna all'ergastolo; aver scontato almeno due terzi della pena, fermi restando gli ulteriori requisiti e limiti sanciti dall'art. 176 c.p soggettivi; aver tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il proprio ravvedimento; avere assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle; la liberazione condizionale può essere chiesta in qualunque momento dell'esecuzione dai condannati che abbiano commesso il delitto da minori di anni 18; se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto. Istanza L'istanza per usufruire della liberazione condizionale deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria, al Direttore del carcere. Lo stesso deve trasmette al Tribunale di Sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale (art. 94 bis D.P.R. 431/76). Compiti dell'ufficio prima della concessione L'Ufficio di Esecuzione penale esterna partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza. In particolare l'Ufficio di Esecuzione penale esterna svolge un'inchiesta di servizio sociale per fornire all'istituto, e tramite esso, al Tribunale di Sorveglianza, elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un'ipotesi di intervento e di inserimento. Ordinanza La liberazione condizionale viene concessa con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto ___________________________________________________________________ 60 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 l'interessato al momento della presentazione della domanda. L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale è comunicata al Magistrato di Sorveglianza ed all'Ufficio di esecuzione penale esterna del luogo dove si esegue la libertà vigilata. Compiti dell'ufficio nel corso della concessione Nei confronti delle persone sottoposte al regime di libertà vigilata da liberazione condizionale, l'U.E.P.E. svolge gli interventi previsti per la libertà vigilata. Revoca della misura La liberazione condizionale può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza, a seguito di proposta di revoca da parte del Magistrato di Sorveglianza solo nei seguenti casi: Qualora la persona liberata commetta un reato o una contravvenzione della stessa indole; Qualora trasgredisca gli obblighi previsti dalla libertà vigilata. Conclusione della liberazione condizionale La liberazione condizionale si conclude automaticamente una volta decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all'ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca. Detenzione domiciliare Che cos'è? La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta dalla Legge n. 663 del 10/10/1986, di modifica dell'Ordinamento penitenziario (o.p.). Con tale beneficio si è voluto ampliare l'opportunità delle misure alternative, consentendo la prosecuzione, per quanto possibile, delle attività di cura, di assistenza familiare, di istruzione professionale, già in corso nella fase della custodia cautelare nella propria abitazione (arresti domiciliari) anche successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, evitando così la carcerazione e le relative conseguenze negative. La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza. Requisiti per la concessione della detenzione domiciliare: Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a quattro anni, nei seguenti casi: padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; ___________________________________________________________________ 61 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; persona minore degli anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. Requisiti per la concessione della detenzione domiciliare Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore ai due anni, quando: non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale; l'applicazione della misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati; non si tratti di condannati che hanno commesso i reati di particolare gravità. Se tale misura viene revocata la pena residua non può essere sostituita con altra misura. Requisiti per la concessione della detenzione domiciliare Pena anche superiore ai quattro anni, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena. Casi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena (art. 147 c.p.): presentazione di una domanda di grazia; condizione di grave infermità fisica. Il Tribunale di sorveglianza dispone l'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante l'esecuzione della misura. Requisiti per la concessione della detenzione domiciliare Pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena in caso di soggetto agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire. Il Pubblico Ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al Tribunale di Sorveglianza affinché provveda senza formalità all'eventuale applicazione della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza il condannato rimane agli arresti domiciliari e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, la ___________________________________________________________________ 62 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 concessione della misura alternativa può essere concessa anche oltre i limiti di pena previsti. Limiti alla concessione I detenuti e gli internati per particolari delitti possono ottenere la detenzione domiciliare solo se collaborano con la giustizia. I detenuti e gli internati per altri particolari delitti (finalità di terrorismo, ecc.) possono essere ammessi alla detenzione domiciliare solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. La legge 231 del 12.07.99 all'art. 5 ha disposto per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, la non applicazione del divieto di concessione dei benefici previsto per gli internati e coloro che sono detenuti per i reati dell'art.4-bis. Istanza di detenzione domiciliare L'istanza per poter usufruire della detenzione domiciliare deve essere inviata: se il soggetto è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena (Modello Istanza). Il Pubblico Ministero trasmette l'istanza al Tribunale di Sorveglianza competente che fissa l'udienza. Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione. Se l'istanza non è accolta, si da inizio o riprende l'esecuzione della pena. Compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna prima della concessione se il soggetto è in libertà, svolge l'inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza; se il soggetto è detenuto, partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza. In entrambi i casi l'Ufficio di esecuzione penale esterna svolge un'inchiesta di servizio sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all'Istituto di pena elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari ed ambientali. Ordinanza La detenzione domiciliare viene concessa con provvedimento di ordinanza: ___________________________________________________________________ 63 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 se il soggetto è in libertà, dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione, se il soggetto è detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda. Il Tribunale di sorveglianza nel disporre l'applicazione della detenzione domiciliare nei seguenti casi: stabilisce le prescrizioni secondo quanto previsto dall'art. 284 del c.p.p. per gli arresti domiciliari; determina e impartisce le disposizioni per gli interventi dell' Ufficio di esecuzione penale esterna. Esecuzione della detenzione domiciliare La detenzione domiciliare ha inizio dal momento in cui al soggetto è notificata l'ordinanza di concessione della misura da parte degli organi competenti. Il Magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare può modificare le prescrizioni e le determinazioni impartite. Il soggetto in detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario e dal suo regolamento di esecuzione. Al soggetto in detenzione domiciliare possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, e quindi in particolare la liberazione anticipata (art. 54). Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che usufruisce di tale misura. Compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna nel corso della misura Gli interventi dell'U.E.P.E., nell'ambito dell'applicazione della misura della detenzione domiciliare riguardano il sostegno, e non il controllo, che invece è effettuato dagli organi di polizia. L'Ufficio di esecuzione penale esterna, infatti, in base alle disposizioni impartite dal Tribunale di Sorveglianza, ha il compito di stabilire validi collegamenti con i servizi socio-assistenziali del territorio al fine di aiutare il condannato a superare le difficoltà connesse all'applicazione di tale misura. Prosecuzione della misura Se nel corso della detenzione domiciliare sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore dell' Ufficio di esecuzione penale esterna informa il Magistrato di Sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se il cumulo delle pene non supera i limiti di pena previsti per la misura. ___________________________________________________________________ 64 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che fissa l'udienza per decidere la prosecuzione (o la cessazione) della misura. Sospensione e revoca della misura Il Magistrato di Sorveglianza sospende la detenzione domiciliare e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi: quando vengono a cessare i requisiti indispensabili per beneficiare della misura; quando il soggetto attua comportamenti, contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura; quando il soggetto viene denunciato per violazione dell'art. 385 c.p. (evasione); quando l'Ufficio di esecuzione penale esterna informa il Magistrato di Sorveglianza di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (art. 51 bis o.p.). Il Tribunale di Sorveglianza fissa l'udienza per il procedimento di revoca e decide sull'accoglimento o il rigetto della proposta del Magistrato di Sorveglianza. Semilibertà Che cos'è? Può essere considerata come una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale. E' regolamentata dall'art. 48 dell'Ordinamento Penitenziario (o. p.), e consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al Direttore dell'Istituto di pena. Requisiti per la concessione 1. Requisiti giuridici: - pena dell'arresto e pena della reclusione non superiore a sei mesi se il condannato non è affidato al servizio sociale; - espiazione di almeno metà della pena o, se si tratta di condannato per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis o. p., di almeno due terzi della pena; - prima dell'espiazione di metà della pena nei casi previsti dall'art. 47 o. p., se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e la condanna è per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis o. p.; - espiazione di almeno venti anni di pena per i condannati all'ergastolo; essere ___________________________________________________________________ 65 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva (internato). 2. Requisiti soggettivi - aver dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale per i casi previsti dal comma 1 (pena non superiore a sei mesi); - aver compiuto dei progressi nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società, per tutti gli altri casi (comma 4 art. 50 o. p.). Limiti alla concessione I detenuti e gli internati per particolari delitti possono ottenere la semilibertà solo se collaborano con la giustizia. I detenuti e gli internati per altri particolari delitti (commessi per finalità di terrorismo, ecc.) possono essere ammessi alla semilibertà solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Istanza di semilibertà L'istanza deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria: Soggetti che devono scontare una pena, o anche un residuo pena, non superiore a tre anni; se il soggetto è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena. Il Pubblico Ministero trasmette l'istanza al Tribunale di Sorveglianza competente che fissa l'udienza; se il soggetto è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, il quale può sospendere l'esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza, applicando, in quanto compatibile. La sospensione opera sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza. Compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna prima della concessione se il soggetto è in libertà, svolge l'inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza; se il soggetto è detenuto, partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza. In entrambi i casi l'Ufficio di esecuzione penale esterna svolge un'inchiesta di servizio sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all'Istituto di pena elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e ___________________________________________________________________ 66 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un'ipotesi di intervento e di inserimento. Ordinanza La semilibertà viene concessa con provvedimento di ordinanza: se il soggetto è in libertà, dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il Pubblico Ministero competente dell'esecuzione; se il soggetto è detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'Istituto di pena in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda. Esecuzione della semilibertà La semilibertà ha inizio dal momento in cui il Magistrato di Sorveglianza approva il piano di trattamento provvisorio che il Direttore dell'Istituto di pena deve predisporre entro cinque giorni dall'arrivo dell'ordinanza. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà. Nel programma di trattamento sono indicate le prescrizioni che il soggetto dovrà sottoscrivere e rispettare in ordine alle attività cui dovrà dedicarsi fuori dal carcere: il lavoro, i rapporti con la famiglia e con il Centro di Servizio Sociale, altre attività utili al reinserimento, ecc. Durante la misura il programma di trattamento può essere modificato dal Magistrato di Sorveglianza su segnalazione del Direttore dell'Istituto di pena. Al soggetto in semilibertà possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, e quindi in particolare la liberazione anticipata. Possono altresì essere concesse, a titolo di premio, una o più licenze, di durata non superiore a complessivi 45 giorni annui che vengono fruite in regime di libertà vigilata. Compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna nel corso della misura L'U.E.P.E. svolge nei confronti dei soggetti in semilibertà i seguenti compiti ed interventi: cura la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero; collabora con la Direzione dell'Istituto di pena di pena che rimane titolare della responsabilità del trattamento; riferisce periodicamente al Direttore dell'Istituto di pena sull'andamento della semilibertà e sulla situazione di vita del soggetto; ___________________________________________________________________ 67 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 fornisce al Direttore dell'Istituto di pena ogni informazione rilevante ai fini di un'eventuale modifica del programma di trattamento. Prosecuzione della misura Se nel corso della semilibertà sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore dell'Istituto di pena informa il Magistrato di Sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se permangono le condizioni di cui all'art. 50 o. p.. Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide la prosecuzione (o la cessazione) della misura. Sospensione della misura Il Magistrato di Sorveglianza sospende la semilibertà e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi: quando l'Istituto di pena di pena lo informa di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura; quando il semilibero attua comportamenti tali da determinare la revoca della misura. Revoca della misura La semilibertà può essere REVOCATA dal Tribunale di Sorveglianza competente nei seguenti casi: in ogni tempo quando il soggetto non sia ritenuto idoneo al trattamento; sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che faccia venir meno le condizioni di cui all'art. 50. Per il candidato: se si assenta per non più di dodici ore dall'Istituto di pena senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della misura; se si assenta per più di dodici ore è punibile in base al comma 1 dell'art. 385 del c.p. (evasione): la denuncia sospende il beneficio, la condanna comporta la revoca della semilibertà. Per l'internato: se si assenta per oltre tre ore dall'Istituto di pena senza giustificato motivo è punito in via disciplinare e può subire la revoca della semilibertà. ___________________________________________________________________ 68 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 Espulsione come sanzione alternativa alla detenzione L’espulsione come misura alternativa alla detenzione, è disposta nei confronti del detenuto straniero, identificato, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni. Si applica, inoltre, quando ricorrono le seguenti condizioni: ovvero se lo straniero, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e vi si è trattenuto senza chiedere il permesso di soggiorno, considerato socialmente pericoloso. L’espulsione è disposta dal magistrato di sorveglianza che decide con decreto motivato dopo avere acquisito dagli organi di polizia informazioni sull’identità e la nazionalità dello straniero. Il decreto è comunicato all’interessato che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione davanti al Tribunale di Sorveglianza. Il Tribunale decide entro il termine di dieci giorni. L’esecuzione del decreto rimane sospesa fino alla decorrenza dei termini d’impugnazione e della decisione del Tribunale di Sorveglianza. Lo stato di detenzione permane comunque fino a quando siano acquisiti i documenti di viaggio. L’espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione, che dispone l’accompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione del provvedimento di espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegalmente nel territorio dello Stato. In tale caso, è ripristinato la detenzione e l’esecuzione della pena. L’espulsione come misura alternativa non può essere disposta: 1. Quando la condanna riguarda uno dei delitti indicati dall’articolo 407 comma 2 del codice di procedura penale: omicidio, rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione; a) quando lo straniero potrebbe essere oggetto, nello Stato di destinazione, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa essere rinviato presso un altro Stato nel quale non sia protetto da persecuzioni; b) quando lo straniero è minore degli anni diciotto; c) quando lo straniero è in possesso della carta di soggiorno, (salvo che non ricorrano gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo straniero sia ritenuto pericoloso socialmente; ___________________________________________________________________ 69 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 d) quando lo straniero è convivente con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana. ___________________________________________________________________ 70 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 5. LE ARMI Con il termine armi si va ad intendere “qualunque oggetto utilizzato dall’uomo per offesa o difesa: armi da fuoco, da taglio, atomiche, nucleari, armi bianche. Con tale temine si va ad indicare armi che presentano una o più lame (coltelli, pugnali, ecc…)”. Generalmente le armi vengono utilizzate per incutere timore e per “bloccare” le persone soggette al reato. Spesso, purtroppo, accade che queste armi vengono utilizzate per fare del male a qualcun altro. Le armi maggiormente utilizzate sono: pistole, coltelli, e pc. 5.1 Le pistole Con il termine pistola s’intende “arma da fuoco a canna corta che si maneggia con una sola mano usata per colpire bersagli non troppo distanti”. Per quanto riguarda il carcere di Busto Arsizio, per le testimonianze raccolte, l’utilizzo di pistole è stato applicato nel caso di rapina a mano armata, in quanto era l’unico mezzo per poter entrare ed uscire, in vita, con il bottino e guadagnare un po’ di tempo sulle forze dell’ordine in quanto, tutto il personale e gli eventuali clienti presenti nel locale impiegheranno più tempo per attivare il sistema d’allarme collegato alla polizia per paura di ripercussioni fisiche. Ciò consente al reo di poter scappare in tutta tranquillità e riuscire a mettere una considerevole distanza dalle forze dell’ordine. Però se me lo raccontano da un carcere significa che qualche cosa è andata storta. Infatti alcune volte accade che la fretta e la paura di essere arrestati portino a commettere delle imprudenze quali possono essere colpire con il calcio della pistola un ostaggio, scatenando una reazione violenta da parte dello stesso oppure di terze persone presenti che intervengono in soccorso del compagno. Si va a scatenare una colluttazione che da ___________________________________________________________________ 71 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 il tempo sufficiente per contattare le forze dell''ordine le quali arriveranno tempestivamente e arresteranno il reo. Altro caso è quando a fronte di una reazione degli ostaggi il reo si trova "costretto" a sparare. Se gli va bene e per fattori terzi sbaglia la mira e ferisce di striscio gli ostaggi, le conseguenze che gli toccano in sorte saranno meno gravi che nel caso in cui, per difesa o per errore spara ed uccide uno o più ostaggi. Generalmente le pistole utilizzate sono generalmente semiautomatiche e revolvers. In elenco le più utilizzate e le più diffuse: • Beretta M9/M92/92FS - Calibro: 9mm (9x19) - Proiettili: 16/15/17. • Beretta M96G (Elite II) - Calibro: .40 - Proiettili: 11. • Colt M1911/M1991 - Calibro: .45 AcP - Proiettili: 8/12. • Glock 17 - Calibro: 9mm (9x19) - Proiettili: 17. • Glock 22 - Calibro: .40 S&W - Proiettili: 15. • Glock 21 - Calibro: .45 - Proiettili: 13. Per quanto riguarda le pistole automatiche, le più diffuse sono le seguenti: • Beretta 93r - Calibro: 9mm (9x19) - Proiettili: 20. • Glock 18c - Calibro: 9mm (9x19) - Proiettili: 30. • Ingram M10 - Calibro: 9mm (9x21) - Proiettili: 30. 5.2 I coltelli I coltelli sono un'altra arma che spesso viene utilizzata per commettere dei reati. Sono pratici da nascondere e quindi è più facile introdurli nei luoghi prescelti per compiere il reato. Spesso vengono utilizzati quelli a serramanico e a lama corta, i più diffusi ed i più economici. Essi servono principalmente per intimidire e per creare panico fra le persone "scelte" come bersaglio. La situazione tipica che mi viene raccontata dal carcere è la seguente: il soggetto X entra indisturbato in un supermercato. Non porta con se pistole per evitare ___________________________________________________________________ 72 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 che possa partire accidentalmente un colpo ma solamente un coltello, spesso a serramanico. Si aggira per qualche minuto fra gli scaffali come se fosse un cliente che deve fare la spesa. Attende che la cassa sia libera dai clienti per evitare che possa avere maggiori testimoni che lo riconoscano, nonostante sia camuffato in modo tale da non spiccare troppo ma allo stesso tempo da non mostrare il suo vero volto. Il passo successivo è quello di estrarre il coltello e puntarlo verso il cassiere per farsi consegnare l'incasso fino a quel momento riscosso. Se non viene fatta resistenza tutto termina in poco tempo. Se invece viene opposta resistenza allora la percentuale di rischio che il coltello venga utilizzato in modo lesivo nei confronti dell'integrità fisica della persona è molto alto. Come per le pistole se tali racconti mi vengono fatti dall'interno delle mura carcerarie allora vuol dire che l'ultimo punto (utilizzo lesivo del coltello) è stato applicato. Ciò non implica necessariamente la morte dell'ostaggio ma anche un ferimento medio grave porta ad avere una maggiorazione della pena e quindi tutte le conseguenze del caso. Ora vengono riportate alcune tipologie di coltelli utilizzati: ___________________________________________________________________ 73 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 5.3 Altri mezzi non convenzionali Che cosa s'intende per mezzi non convenzionali di reato? Per mezzi non convenzionali si va ad intendere tutti quegli strumenti che non rientrano nelle categorie delle armi da fuoco, armi bianche. Essi sono costituiti da strumenti di uso quotidiano presenti nelle nostre case: personal computer, connessione ad Internet e masterizzatori ed equalizzatori. Personal computer, masterizzatore. ___________________________________________________________________ 74 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 Equalizzatore. Questi strumenti vengono utilizzati nel momento in cui si decide che il reato che si andrà a compiere è quello di truffa. La connessione ad Internet serve per creare finti siti di agenzie immobiliari, finanziarie, assicurazioni online, agenzie per affittare case vacanze online, ecc... Il computer è lo strumento che permette di compiere tutte le manovre pratiche di creazione del sito, gestione dei conti, carico e scarico dei file, ecc.... Il masterizzatore serve a copiare tutti i dati su cd e/o dvd al fine di ripulire il disco fisso del pc per lasciare meno tracce possibili. L'equalizzatore serve a modificare la voce nel caso di telefonate ai clienti che, ovviamente, chiamano per avere informazioni, e il truffatore non deve far riconoscere la propria voce. Anche in questo caso se le storie mi vengono raccontate dal carcere è perché l'ultima truffa è andata male. Spesso accade che, dato che la Guardia di Finanza è pienamente consapevole di tali truffe, a fronte delle innumerevoli denunce da parte dei clienti truffati, si fa comunicare esattamente tutti gl'indirizzi contattati (anche l'eventuale recapito telefonico), contatta egli stessa il truffatore e, dopo un periodo di contrattazione, incontri e registrazioni, arrestano il reo e lo condannano per truffa aggravata. Ecco come finiscono in carcere tali soggetti. Purtroppo sono parecchi che, per sopravvivere, montano tale struttura truffatoria ai danni dei poveri clienti fiduciosi. ___________________________________________________________________ 75 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 6. LA PASTICCERIA DEL CARCERE La pasticceria del carcere è un modo goloso ed efficace, oltre che efficiente, per creare un'occupazione sicura dentro e fuori le mura carcerarie, per tutti quei detenuti che vogliono crearsi un'opportunità di riscatto una volta terminata la pena. 6.1 L'idea Per quanto riguarda l'idea di creare la pasticceria all'interno del carcere, dobbiamo partire da tre grandi calciatori: i campioni Baresi, Bergomi e Colombo della Triestina. Essi hanno deciso d'investire in un'ingente capitale nella creazione di un'attività socialmente utili. Per tanto hanno finanziato la ristrutturazione della vecchia palestra della Casa Circondariale di Busto Arsizio, trasformandola in uno splendido laboratorio di pasticceria con tanto di Mastro Pasticcere che periodicamente viene a tenere corsi di formazione/aggiornamento ai pasticceri-detenuti che vi lavorano all'interno. Sia per quanto riguarda il corso di formazione di partenza che ogni corso d'aggiornamento, viene rilasciato un attestato di partecipazione valido per poter lavorare in qualunque pasticceria. I pasticceri percepiscono un salario mensile come se lavorassero in un qualunque laboratorio dolciario. Una fabbrica del cioccolato che è una catena produttiva in grado di sfornare 700 chili di cioccolato al giorno, con pasticcini, creme, panettoni, uova di Pasqua e tutto quello che può appassionare i golosi. La pasticceria ha aperto ufficialmente anche al pubblico il 4 ottobre 2010 ma all'interno la produzione è già iniziata: 40 detenuti, regolarmente assunti e scelti dopo un' accurata selezione, hanno partecipato a corsi di formazione professionale e sono al lavoro su creme e biscotti utilizzando macchinari tutti nuovi zecca. Il progetto impiega capitali privati e nessuna sovvenzione pubblica, tranne, in futuro, le detrazioni fiscali sul costo del lavoro della legge Smuraglia. ___________________________________________________________________ 76 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 Ecco altre immagini dall'interno della pasticceria del carcere: Il laboratorio ora funziona a pieno regime e i mastri pasticceri continueranno a formare nuovi allievi che si sostituiranno a quelli che usciranno negli anni. I dolci si possono già acquistare on-line sul sito www.dolciliberta.com e stanno già riscontrato il primo successo grazie alla famosa fiera del cioccolato di Perugia Eurochocolate che dal 15 al 24 ottobre li metterà in mostra. In diversi negozi bar-pasticcerie di Milano, Rimini, Brescia e anche a San Marino si possono già gustare. ___________________________________________________________________ 77 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 Il logo di Dolci&Libertà è il seguente: 6.2 I Fondatori È stato finanziato interamente da una holding chiamata «Sport & Spettacolo», il cui presidente è un giocatore di calcio, il portiere della Triestina Roberto Colombo, 35 anni, oggi tra i pali della serie B, ma cresciuto nelle giovanili del Milan e fino alla scorsa stagione estremo difensore del Bologna, in serie A. Colombo è un brianzolo laureato in scienze politiche e la sua società si prefigge una sorta di curiosa riqualificazione professionale, ad alto livello ma non solo. Egli afferma che «Quasi tutti i mie colleghi vorrebbero rimanere nel mondo del calcio, ma l'ambiente è in grado di assorbirne solo il tre per cento - spiega l'imprenditore - con la nostra società vogliamo dare ad ex sportivi un' alternativa utile. La possibilità di reinventarsi un'attività, investendo capitali in progetti concreti e non speculativi, e che possano essere sostenuti anche grazie alla visibilità dei soci stessi». Tra questi ci sono anche, a vario titolo, il vice-allenatore dell'Inter Beppe Baresi, il campione del mondo Giuseppe «zio» Bergomi, un altro ex della grande Inter Gianfranco Bedin, Francesco Statuto ex di Padova, Udinese e Roma, Davide Succi ___________________________________________________________________ 78 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 attualmente tesserato nel Padova in serie B, ma anche altri imprenditori e professionisti. I calciatori hanno ribattezzato l'azienda del cioccolato «Dolci e Libertà», con una s.r.l. dedicata solo alla produzione a Busto Arsizio; la dirige il fratello del portiere della Triestina, Dionigi Colombo, che non è calciatore ma sarà l'amministratore unico del progetto, che ha ottenuto il patrocinio del ministero della Giustizia e del programma Articolo 27 della Regione Lombardia. 6.3 Chi vi lavora? Chi lavora all’interno della pasticceria sono circa una 40 di detenuti. Questo numero è in continuo aumento, si pensa di estendere il numero a 50. Essi sono regolarmente assunti e scelti dopo un’accurata selezione. Hanno partecipato a corsi di formazione professionale e sono al lavoro su creme, biscotti, cioccolatini, panettoni, uova di pasqua e tante altre squisitezze, il tutto utilizzando macchinari tutti nuovi zecca. ___________________________________________________________________ 79 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012 7. CONCLUSIONI Questa tesina la voglio concludere dicendo che praticare volontariato all’interno della struttura carceraria è un’esperienza che consiglio a tutti di provare perché l’emozione che si prova è incomparabile. Inoltre consiglio a tutti di acquistare i prodotti di Dolci & Libertà perché sono eccezionali, uno tira l’altro e si effettuano anche consegne a domicilio oppure l’acquisto diretto presso la “casetta” situata all’entrata della Casa Circondariale di Busto Arsizio. Per quanto riguarda la mia esperienza al giornalino, sicuramente la continuerò nel tempo poiché è fonte di confronto con persone di età, culture ed esperienze di vita differenti dalla mia e per tanto come io insegno a loro, loro insegnano a me. RINGRAZIAMENTI Colgo l’occasione per ringraziare tutto il corpo di Polizia Penitenziaria che è sempre molto gentile e disponibile nonostante i mille imprevisti e difficoltà che sorgono all’interno della struttura. Ringrazio molto l’Associazione “Mezzo Busto” per la possibilità offertami di partecipare come volontaria alla redazione del giornalino che prende l’omonimo nome. Grazie alla Direttrice che ha concesso il permesso per accedere al carcere. Grazie a tutti i miei “colleghi” volontari per la loro gentilezza e per il loro supporto. Grazie ai DETENUTI che mi permettono di entrare nelle loro vite e di poter passare loro le mie conoscenze. Grazie a tutti coloro che mi sostengono, nonostante le mille difficoltà. ___________________________________________________________________ 80