Istituto MEME
associato a
Université Européenne
Jean Monnet A.I.S.B.L. Bruxelles
LA STRUTTURA CARCERARIA
Scuola di Specializzazione: Scienze Criminologiche
Relatore: Dott.ssa Roberta Frison
Contesto di Project Work: Casa Circondariale
di Busto Arsizio
Tesista Specializzando: Cristina Ortogni
Anno di corso: Primo
Modena: 16 giugno 2012
Anno Accademico: 2011 - 2012
ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO A UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES
Cristina Ortogni – Scuola di Specializzazione Triennale in Scienze Criminologiche (Primo anno) A.A. 2011/2012
Indice
1. INTRODUZIONE ………………………………………………… Pag. 4
2. PREMESSA ……………………………………………....…......... Pag. 5
3. LA STRUTTURA CARCERARIA ………………………….……. Pag. 6
3.1
Le guardie carcerarie ………………………………..……... Pag. 6
3.2
I detenuti e le guardie ………………………..………..…... Pag. 10
3.3
Le figure alternative nel carcere …………………….....….. Pag. 13
3.4
La famiglia ……………………………….………………... Pag. 20
3.5
Il Direttore ………………………………………..………... Pag. 23
3.6
L’istituzione giuridica …………………………..……….… Pag. 25
4. IL REATO …………………………………………...………….... Pag. 27
4.1
Le tipologie di reato …………………………………….… Pag. 27
4.2
La pena prevista ………………………………………....… Pag. 28
4.3
Il metodo d’indagine ……………………………...……….. Pag. 32
4.4
Le figure coinvolte ………………………….…………...… Pag. 39
4.5
Le misure di pena alternativa …………………………....… Pag. 48
5. LE ARMI ........................................................................................ Pag. 71
5.1
Le pistole …………………………………….………….… Pag. 71
5.2
I coltelli ……………………………………………….…... Pag. 72
5.3
Altri mezzi non convenzionali ……………………..……... Pag. 74
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6. LA PASTICCERIA DEL CARCERE ………………………..… Pag. 76
6.1
L’idea ………………………………………………….... Pag. 76
6.2
I fondatori ……………………………………...……..… Pag. 78
6.3
Chi vi lavora? ………………………………………….... Pag. 79
7. CONCLUSIONI ……………………………………….……..... Pag. 80
RINGRAZIAMENTI ………………………………………………..… Pag. 80
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1. INTRODUZIONE
Questa tesi di project work mi permette di parlare di un tema che risulta di difficile
comprensione in quanto le persone tendono ad evitare l’argomento “carcere” poiché si
sentono in imbarazzo a parlarne.
Personalmente penso che bisogna discuterne proprio perché le istituzioni carcerarie
sono una condizione onnipresente nella società italiana e di conseguenza prima ci si
abitua ad accettarla come parte integrante con i pregi e con i difetti che essa comporta e
prima saremo in grado di trovare soluzioni atte al miglioramento delle stesse.
In particolare in questa tesi affronto la questione dell’organizzazione carceraria, del
rapporto detenuto-guardia, di come i detenuti affrontano i colloqui con i parenti e
soprattutto con i figli. Si parlerà anche del lavoro all’interno del carcere e delle
cooperative che accettano di assumere, tramite le borse lavoro, detenuti al fine di
favorire un inserimento graduale nella società. Ovviamente si parla anche del rapporto
con le istituzioni giudiziarie (Tribunale, Avvocati, Forze dell’Ordine, ecc...).
In questa tesi porterò anche la mia esperienza di volontaria all’interno della Casa
Circondariale di Busto Arsizio, presso la redazione del giornalino “Mezzo Busto” che
ha una cadenza trimestrale e che è l’orgoglio dei detenuti “bustocchi”,
Concludo questa introduzione dicendo che il contatto con i detenuti, nel contesto carcerario,
è un’esperienza che consiglio a tutti perché ti da una carica immensa e una dose di affetto e
di allegria che ti cambia per sempre la vita, in meglio ovviamente.
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2. PREMESSA
La premessa che voglio fare prima di iniziare a scrivere la tesi di project work sarà
breve ma concisa.
Questa tesi vuole essere improntata sulla conoscenza delle persone che lavorano e
“vivono” all’interno del carcere e delle relazioni che s’instaurano fra di esse e
soprattutto come si relazionano con l’esterno.
Quello che vorrei che trasparisse è come viene concepito il detenuto all’interno della
struttura e come viene percepito dall’esterno dalle persone incensurate in base al reato
commesso e di conseguenza la inclusione oppure esclusione dalla società.
La premessa si conclude augurando una buona lettura a tutti presenti.
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3. LA STRUTTURA CARCERARIA
Secondo la definizione fornita dal dizionario, il carcere viene così descritto:
“Stabilimento in cui è rinchiuso chi è condannato alla privazione della libertà
personale o è colpito da mandato di cattura in attesa di giudizio. È luogo chiuso ed
opprimente.”
Secondo quanto possiamo notare il carcere è un luogo che apparentemente dovrebbe
essere riabilitativo per tutti i soggetti che hanno commesso uno sbaglio. Dovrebbe RIEDUCARE un individuo a vivere onestamente nella società, lavorando, creandosi una
famiglia o, dove essa esista, riallacciare i rapporti, soprattutto in presenza i figli minori
di 18 anni ed adolescenti. Deve essere in grado di rendere autonomo il soggetto senza
che esso, una volta scarcerato, non debba mai più ricorrere all’illecito per sopravvivere.
Tutte queste belle parole sono solamente nella teoria. Nella pratica il carcere è un luogo
esclusivamente punitivo e di deprivazione che rende i suoi “ospiti” solo più arrabbiati
verso le persone, soli poiché anche se vengono i parenti, per un massimo di due volte la
settimana, sono costantemente circondati da persone, interiormente, nell’animo, sono
uomini soli. Si sentono abbandonati dalle Istituzioni, sono sfiduciati nelle figure degli
operatori (educatori, psicologi, nelle guardie carcerarie) e nella figura del Direttore del
carcere. Questo perché a causa dei grossi problemi che ha la giustizia italiana, vengono
loro promesse soluzioni, date per i processi, appuntamenti per i colloqui, che nella
pratica, non vengono ma o quasi, rispettate andando così a modificare, negativamente,
la poca fiducia e le flebili speranze che un detenuto ripone nei propri avvocati, nei
giudici ed in tutto il sistema giudiziario che li segue durante il periodo detentivo.
Ciò che traspare parlando con loro è un profondo senso di frustrazione poiché non
possono più essere padroni del loro destino. Sono inevitabilmente costretti a dipendere
da terzi, i quali decidono che piega prenderà la loro vita: scarcerare o recludere? Questo
senso d’impotenza li rende duri come il marmo fuori e fragilissimi dentro.
3.1 Le guardie carcerarie
Esse rappresentano il senso dell’ordine e della gerarchia all’interno della struttura
detentiva. Senza la figura della guardia i detenuti vivrebbero nell’anarchia con seri
rischi per la propria salute fisica. I compiti istituzionali e gli ambiti di competenza della
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Polizia penitenziaria sono in primo luogo diretti a garantire le condizioni di sicurezza
all'interno degli istituti penitenziari del Paese, presupposto imprescindibile per attuare il
fine della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato.
Prima di illustrare l’organico della polizia penitenziaria, si vuole dare alcune nozioni
storiche su chi sono, da dove nascono e da quanto personale è composto questo
importante corpo di polizia.
Compiti e funzioni: il Corpo di Polizia Penitenziaria è costituito da un personale di
circa 40.000 operatori. Circa 3600 sono donne ed è posto alle dipendenze del Ministero
della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
La funzione di questo corpo di polizia è quella di garantire la sicurezza e le condizioni
di legalità all'interno degli istituti penitenziari, collabora alle attività di reinserimento
sociale delle persone condannate allo scopo di attuare il fine costituzionale della pena il
quale viene sancito dall'art. 27 della Costituzione italiana. È un Corpo di polizia ad
ordinamento civile, istituito con legge 15 dicembre 1990 n. 395 posto alle dipendenze
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nell'ambito del Ministero della
Giustizia.
GERARCHIA MILITARE
GERARCHIA DELLE FORZE ARMATE ITALIANE
POLIZIA PENITENZIARIA IN ITALIA
UFFICIALI GENERALI
UFFICIALI SUPERIORI
Dirigente Superiore
Primo Dirigente e Commissario
Coordinatore Penitenziario
RUOLO
RUOLO
UFFICIALI INFERIORI
Commissario Capo Penitenziario
RUOLO
UFFICIALI INFERIORI
Commissario Penitenziario
RUOLO
UFFICIALI INFERIORI
Vice Commissario Penitenziario
RUOLO
MARESCIALLI
Ispettore Superiore Sostituto
Commissario
Dirigente
Commissari - Direttivo e Direttivo
dei funzionari
Commissari - Direttivo e Direttivo
dei funzionari
Commissari - Direttivo dei
funzionari
Commissari - Direttivo e Direttivo
dei funzionari
RUOLO
Ispettori
MARESCIALLI
Ispettore Superiore
RUOLO
Ispettori
MARESCIALLI
Ispettore Capo
RUOLO
Ispettori
MARESCIALLI
Ispettore
RUOLO
Ispettori
MARESCIALLI
Vice Ispettore
RUOLO
Ispettori
SERGENTI
Sovrintendente Capo
RUOLO
Sovrintendenti
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SERGENTI
Sovrintendente
RUOLO
Sovrintendenti
SERGENTI
Vice Sovrintendente
RUOLO
Sovrintendenti
Assistente Capo
RUOLO
Assistenti ed Agenti
Assistente
RUOLO
Assistenti ed Agenti
Agente Scelto
RUOLO
Assistenti ed Agenti
Agente
RUOLO
Assistenti ed Agenti
Allievo Agente
RUOLO
Assistenti ed Agenti
VOLONTARI IN
SERVIZIO
PERMANENTE
VOLONTARI IN
SERVIZIO
PERMANENTE
VOLONTARI IN
SERVIZIO
PERMANENTE
VOLONTARI IN
SERVIZIO
PERMANENTE
VOLONTARI IN
FERMA PREFISSATA
Per quanto riguarda la divisa essa rappresenta il corredo e l’equipaggiamento indossati
dal poliziotto penitenziario per lo svolgimento dei servizi istituzionali, come elemento
distintivo della propria professione. Ovviamente per ogni tipo di uniforme sono presenti
varianti stagionali, di servizio e storiche, versioni da uomo e da donna. Per esigenze
lavorative le donne indossano la divisa uguale a quella maschile (anfibio, pantaloni,
giacca e la cravatta). Solo durante le cerimonie ufficiali portano la divisa con la gonna e
la scarpa col tacco.
Le uniformi che vengono utilizzate dalla Polizia Penitenziaria sono di 5 tipologie a
seconda dell’occasione per la quale deve essere indossata. Come per ogni altro carcere,
anche in quello di Busto Arsizio la suddivisione è la seguente:
In ordine esse sono:
1. Ordinaria.
2. Servizio.
3. Rappresentanza.
4. Per servizi di Parata.
5. D’Onore.
6. Cerimonia.
Ognuna di esse, abbinata ad altri capi quali maglione a V, farsetto, o corredate da
sciarpa azzurra e decorazioni, le quali vanno a comporre una serie di uniformi derivate
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per occasioni e situazioni differenti.
A queste si vanno ad unire le uniformi ordinarie con i propri derivati le quali vengono
utilizzate sia a livello Direttivo e dirigenziale sia per l’utilizzo ordinario per uomini e
per donne.
Le tipologie di uniformi sono di 5 tipi a seconda della stagione in cui ci si trova:
1. Uniforme di servizio maschile invernale per agenti ed assistenti.
2. Uniforme di servizio invernale con giacca a vento.
3. Uniforme di servizio maschile per Ispettori.
4. Uniforme di servizio femminile.
5. Uniforme di servizio estiva ridotta.
Nel carcere di Busto Arsizio, la prevalenza di donne è decisamente inferiore rispetto alla
preponderanza di uomini. Nonostante ciò esse sono presenti ed hanno un ruolo attivo
nello sviluppo dell’organizzazione carceraria.
Per la mia esperienza nel Carcere di Busto Arsizio, ho sempre visto le guardie
penitenziarie con le divise ordinarie e di servizio.
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Il lavoro di una guardia carceraria è fatto di tanta pazienza ed autocontrollo ma allo
stesso tempo di fermezza ed autorevolezza poiché devono far rispettare le regole del
carcere ma al contempo devono essere in grado di saper sedare le innumerevoli ed a
volte violente “discussioni” fra detenuti.
In particolar modo è da ammirare la determinazione di queste donne che si trovano a
dover imporre la propria autorità all’interno di una struttura completamente maschile.
L’abilità delle donne poliziotto all’interno del carcere bustocco è formidabile: sanno
applicare la dolcezza, la praticità, il senso della famiglia al senso del dovere, del rispetto
delle regole ferree del carcere.
Molti sottovalutano tale compito ma, sempre a fronte della mia esperienza in tale
carcere, posso affermare che lo svolgono abbastanza bene considerando la carenza di
fondi economici e la conseguente mancanza di agenti penitenziari per far fronte al
sovraffollamento del carcere bustocco. Il personale all’interno del carcere di Busto
Arsizio è in sotto numero di circa 70-80 unità con un esubero di circa 357 detenuti in
più rispetto ai 457 che dovrebbero per legge essere reclusi.
Si tenga in considerazione che Busto Arsizio è il secondo carcere in Italia per numero di
sovraffollamento.
3.2 I detenuti e le guardie
Come tutti possiamo immaginare, il rapporto fra guardie e detenuti è molto conflittuale.
Da una parte troviamo coloro che hanno commesso un reato, hanno fatto un errore di
valutazione e sono stati arrestati. Dall’altro abbiamo componenti delle forze dell’ordine
che hanno nelle loro mani le chiavi della vita di una persona: decidono quando e dove
fare uscire un detenuto, valutano se un determinato comportamento necessita di
sanzioni disciplinari oppure no. Insomma sono coloro che fanno rispettare le regole.
Ecco perché i detenuti, nessuno escluso, non vede di buon occhio le guardie: le
percepiscono come un forte ostacolo alla libertà personale ed ai propri diritti.
Ovviamente io non posso che essere neutrale dato che non vivo con loro 24 ore su 24.
Non giudico ne gli agenti ne i detenuti che ovviamente devono sostenere entrambe la
propria “parte” e farla valere. Quello che osservo è un grande muro fra le due parti che
probabilmente non verrà mai smantellato. Posso notare che da nessuna delle due parti
vi è il tentativo di venirsi incontro e ciò è un peccato perché se tutti collaborassero la
permanenza di entrambe le parti sarebbe migliore. D'altronde posso perfettamente
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capire che a differenza dell’agente penitenziario che a fine turno ritorna a casa dai
propri affetti e nella propria casa, il detenuto rientra in cella, lontano dai propri affetti,
dalle proprie certezze e soprattutto con cancellini che spesso non stanno propriamente
simpatici.
Tutto ciò però non giustifica i mal comportamenti che spesso accadono sia da parte dei
detenuti sia da parte degli agenti.
Un esempio eclatante di questo rapporto molto conflittuale fra agenti e detenuti si è
verificato nel 2006 nel carcere di Busto Arsizio.
Ecco il fatto: Il detenuto D.M. chiede alla guardia penitenziaria N.B. di poter
rinunciare alla sua ora d’aria mattutina per eseguire la cura del proprio corpo (doccia,
barba, capelli e peli del corpo).
N.B. accetta dicendo che non vi era alcun problema anzi che era un buon gesto per non
ostacolare la doccia dei propri compagni in rientro dal campo da calcio dato che era
un mercoledì. Il detenuto M.D. si reca alle docce e vi resta per circa un’ora.
All’uscita dalla doccia si ritrova di fronte l’agente N.B. che prendendolo a male parole
lo “accusa” di essersi approfittato della sua benevolenza e di essere restato un’ora in
doccia invece che i soliti 10 minuti previsti da regolamento.
Quando il detenuto D.M. prova a replicare, spiegando le sue ragioni e dicendo che il
permesso lo aveva chiesto e gli era stato accordato, vi è stata una discussione con
schiaffo da parte dell’agente al detenuto e con rapporto disciplinare per lo stesso. Ciò è
costato un processo conclusosi nel gennaio 2012 con piena assoluzione del detenuto per
insufficienza di prove a carico dello stesso M.A. all’epoca dei fatti con la perdita dei 45
giorni spettanti di diritto per la scarcerazione anticipata.
Questo è un piccolo esempio di come il rapporto fra le parti sia costantemente sul filo di
lana e basta veramente poco, una battuta fraintesa, un “ordine” impartito male, uno
sguardo poco amichevole e si creano situazioni spiacevoli per tutti.
Fortunatamente all’interno della C. C. di Busto non sono mai avvenuti casi eclatanti di
dissapori fra guardia e detenuto ma piccole “ripicche” come la storia raccontata.
Altro esempio lo si può avere quando si parla di “convivenza carceraria”: solitamente in
una cella si sta massimo in quattro, spesso la si condivide con stranieri. Si hanno usi e
costumi differenti, odori differenti. Quasi sempre la condanna è lunga e la convivenza
difficoltosa. Se un detenuto chiede ad un agente di poter essere spostato di cella poiché
con i suoi cancellini non riesce ad andare più d’accordo e si sente rifiutare la richiesta
perché se ciò avvenisse si creerebbero conflitti con gli altri detenuti e poi si viene a
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sapere che i detenuti coinvolti nello scambio non erano nemmeno stati informati e si
viene sempre a sapere che per altre persone, soggette a scambi frequenti di celle, per
incompatibilità di carattere, ciò viene fatto senza alcun problema, è normale che il
detenuto sia mal disposto nei confronti dell’agente e di conseguenza non ha più fiducia
in tale figura.
Per concludere, secondo la mia esperienza nel carcere bustocco, il rapporto detenutoagente è strettamente legato alle pratiche burocratiche ed al corretto svolgimento delle
azioni quotidiane.
Per quanto riguarda la condizione delle guardie carcerarie non è assolutamente da
sottovalutare.
Il problema maggiore, riscontrato fra tutte le guardie stesse, è il sottonumero rispetto al
sovrannumero dei detenuti.
Pertanto essi (guardie) sono costretti a fare turni che superano le otto ore contrattuali, al
fine di garantire una copertura continua alla struttura penitenziari.
Se malauguratamente qualche agente si ammala o semplicemente va in ferie, le cose si
complicano ulteriormente in quanto i turni di lavoro devono essere coperti anche da chi
ha appena smontato dal proprio turno. Di conseguenza gli agenti non hanno mai uno
stacco sia psicologico che fisico dalla struttura, creano il loro mondo all'interno del
carcere e a lungo andare anche i rapporti con le persone della propria famiglia e, più in
generale, del mondo esterno si logorano.
Parlando con alcuni agenti, emerge un grosso problema, quello della salute psicologica:
spesso chi lavora a stretto contatto con i detenuti, vivendo ventiquattro ore su
ventiquattro con loro, in un ambiente dove vi sono molte privazioni e regole da
rispettare, fa si che anche psicologicamente vi sia un crollo emotivo che, in alcuni casi
ha portato al lesioni molto gravi della persona stessa dell'agente (a volte culminata con
il suicidio) oppure con assunzione di sostanze stupefacenti o nell'abuso di alcool.
Ovviamente dagli organi superiori è giunta l'espulsione dell'agente dalla struttura ma gli
stessi agenti chiedono se ogni volta, per essere ascoltati, si deve giungere a condizioni
tanto estreme.
Quello che chiedono è almeno una volta ogni quindici giorni di potere parlare con uno
psicologo, anche esterno alla struttura al fine di essere aiutati a mantenere un corretto
equilibrio psicologico, fisico e morale per svolgere nella pienezza della forma il proprio
compito.
Purtroppo ad oggi questa richiesta è ancora in "sospensione" a causa dei tagli di budget
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effettuati dalla Stato italiano senza tenere conto che non solo ci si deve preoccupare
delle condizioni dei detenuti ma anche del personale che vi lavora per cercare di
abbattere il triste primato degl'incidenti all'interno delle carceri.
Complessivamente gli agenti, sempre parlando del carcere bustocco, sono persone
socievoli con le quali è possibile parlare liberamente. Ligie al dovere e comprensive nei
confronti dei detenuti (almeno nelle occasioni in cui non vi sono effrazioni o atti
violenti nei confronti di altri detenuti e delle guardie stesse) e sempre disponibili nei
confronti di tutto il personale esterno (volontari, tirocinanti, insegnanti, ecc...)
Quando, parlando con alcuni agenti del piano socialità, si tocca l'argomento rapporto
detenuto-guardia, ciò che viene detto dagli stessi agenti è che essi si trovano in una
posizione complessa in quanto professionalmente devono tenere la parte dei "duri", che
sono intransigenti ad ogni infrazione delle regole, di quelli che devono dare poca o nulla
confidenza ai detenuti, sono i portavoce delle direttive emanate dal direttore del carcere
e che non possono mostrarsi vulnerabili in qualche aspetto del carattere altrimenti subito
il detenuto che se ne approfitta vi è sempre e le guardie rischiano di incappare in
sanzioni abbastanza gravi.
Dal piano umano capiscono che spesso i detenuti sono persone sole, che non riescono a
gestire nel migliore dei modi il periodo detentivo e di conseguenza cercano di farli
integrare, di guidarli nel percorso della carcerazione e di farli sentire esseri umani, che
hanno sbagliato, ma sempre persone in carne ed ossa con dei sentimenti, passioni, idee e
non dei semplici numeri stampati su di un foglio di carta.
Cercano sempre di chiamarli per nome o cognome, di instaurare dei dialoghi e di
spronarli a riflettere sui propri errori.
Nel complesso sono persone volenterose che svolgono con passione il proprio lavoro.
3.3 Le figure alternative nel carcere
Come ben sappiamo all’interno del carcere non vi sono solo agenti penitenziari ma
molte altre figure che vanno a formare un nutrito (dal punto di vista delle figure
professionali) ma scarso per numero di soggetti fisici e per numero di ore lavorative,
gruppo di persone.
All’interno del carcere bustese sono presenti ben 9 figure.
I.
II.
Volontari.
Educatori professionali.
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III.
Psicologo.
IV.
Psichiatra.
V.
VI.
VII.
Insegnanti di scuola media, superiore.
Insegnate di canto/tecnico audio-video per il supporto del gruppo musicale del
carcere.
Insegnate/attrice di teatro, la quale lavora presso il teatro la Scala di Milano.
VIII.
Pasticcere che insegna ai ragazzi a creare nuovi dolci per la pasticceria del
carcere “Dolci & Libertà”.
IX.
Giornalista di Varesenews che porta avanti la redazione del Giornalino “Mezzo
Busto”.
Tutte queste figure sono state introdotte per poter garantire a tutti (o a chi lo richiede) le
attività che sono inserite in organico nel piano socialità sito al primo piano del carcere.
Personalmente lavoro alla redazione del giornalino Mezzo Busto da un anno e mezzo e
sono pienamente soddisfatta. Il mio compito è quello di seguire i “ragazzi” nella scelta
dell’articolo da scrivere, nella formulazione dei punti base, nella stesura e soprattutto
nella correzione degli articoli a livello della sintassi e della fonetica e della morfologia
delle frasi presente negli articoli del giornalino. Io sono stata ingaggiata dal carcere
come volontaria e come me vi sono altre persone che decidono di passare del tempo con
i detenuti. La cosa maggiormente gratificante è l’accoglienza che i detenuti ti fanno
quando si arriva al piano socialità, la semplicità e il sorriso che ti porgono e l’interesse
che hanno nel sapere come stai e come hai passato la settimana e soprattutto qual è il
giudizio sul proprio elaborato. La soddisfazione maggiore da parte del volontario è
quella di vedere un sorriso sul loro volto quando gli si dice che hanno fatto un buon
lavoro, che stanno migliorando ma soprattutto la consapevolezza di poter dar loro la
possibilità di confrontarsi e di sfogarsi con qualcuno che non sia il proprio avvocato, i
propri cancellini, le guardie carcerarie. Per i detenuti avere una persona che permette
loro di sfogarsi e di parlare delle proprie vicende è un modo per relazionarsi e per
restare attaccato alla realtà esterna alle mura carcerarie.
Il compito del volontario è quello di “togliere” dalla routine quotidiana il detenuto e
mantenere i ponti con la realtà esterna.
Nel mio caso il mio compito è di aiutarli nella stesura di un articolo ben fatto da
pubblicare sul giornalino di “Mezzo Busto”.
Un'altra figura è quella dell’educatore sociale/professionale. Il suo compito è quello di
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raccogliere tutte le richieste dei detenuti, effettuare colloqui al fine di conoscere meglio
la persona, capire se questa menta (e la maggior parte dei detenuti lo fa) cercare di
capire assieme come poter migliorare la vita all’interno del carcere per tutta la durata
della pena e come agevolare le visite con i famigliari, in particolar modo per i detenuti
stranieri e per quelli che hanno parenti lontani o impossibilitati a spostarsi (parenti
anziani, malati o nel caso vi siano figli piccoli o difficoltà economiche).
Purtroppo per difficoltà organizzative derivanti dallo Stato gli educatori presenti nel
carcere di Busto Arsizio sono un numero molto limitato: uno o due al massimo.
La conseguenza di ciò è che i detenuti hanno meno possibilità di poter parlare con una
persona competente in materia. Un esempio pratico è capitato a me il mese passato
quando mi sono recata in carcere per la correzione di un articolo per il giornalino.
Il Sig.re A.P., romano del quartiere tiburtino, detenuto per truffa e ricettazione di
denaro, avendo chiesto di essere seguito personalmente da me nella correzione e
stesura degli articoli, mi ha chiesto di poter parlare di vicende sue personali all’interno
della struttura. A.P. mi ha confidato che si sentiva abbandonato dall’istituzione in
quanto ogni volta che egli aveva una difficoltà giudiziaria (non gli venivano accettate le
domandine, non riusciva a capire se determinate azioni legali erano corrette oppure no,
ecc… chiedeva all’educatore se poteva intercedere per lui con gli avvocati e con il
direttore del carcere, questo/a gli faceva mille promesse, trovava i contatti, dava date ed
ore, tutto nella norma. Il problema del quale il detenuto si lamentava era che al
momento della messa in pratica delle azioni l’educatore trovava mille cavilli per non
mettere in pratica quanto detto con molta probabilità perché le risorse a sua
disposizione sono scarse e il suo potere d’azione limitato. In questa maniera A.P. si
trovava disilluso perché si sente ingannato, poco tutelato e soprattutto si sente solo.
Il lavoro di educatore all’interno della struttura carceraria è molto difficoltoso e
complesso per il numero eccessivo di detenuti e per le poche ore a disposizione
dell’educatore: 20 ore la settimana per più di 450 detenuti all’interno del carcere
bustocco.
Qual è la conseguenza di tale condizione? Frustrazione da parte dei detenuti e senso
d’impotenza da parte degli educatori che non riescono a tenere fede alle promesse fatte.
Altre figure presenti nel carcere di Busto Arsizio sono rappresentate da psicologi e
psichiatri. Anche in questo caso sono molto pochi: uno psicologo ed uno psichiatra.
Lo psicologo nel carcere di Busto è una donna, in organico con 10 ore la settimana e
deve vedere circa un centinaio di detenuti che hanno richiesto di parlare con lei per
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potersi sfogare delle ansie e frustrazioni della vita carceraria.
Ciò vuol dire che all’incirca riesce a vedere due detenuti alla settimana per un totale
mensile di circa 10 detenuti al mese che sono una cifra molto bassa rispetto alle
richieste effettuate tramite la domandina. La psicologa racconta anche che se si vuole
effettuare delle sedute approfondite con ogni detenuto, le dieci ore settimanali non sono
sufficienti. Come minimo ce ne vorrebbero il doppio senza garantire un risultato al
100%.
Anche per questo motivo sale la frustrazione e l’ansia per l’incapacità di venire incontro
ai detenuti che sanno che hanno una figura professionale ulteriore alla quale chiedere
consiglio riguardo la propria stabilità psichica ma, per mancanza di tempo ed esubero di
detenuti, il servizio dello psicologo e dello psichiatra si annulla poiché i detenuti che
realmente si riescono a vedere non raggiungono nemmeno la metà della metà.
Ora, poniamoci una domanda: per quale ragione è stato istituito tale servizio se poi il
monte ore assegnato è praticamente nullo? Serve ad incrementare false speranze nei
detenuti? Serve a far apparire il carcere un luogo di riscatto?
La risposta è nessuna delle due poiché sulla carta vi sono scritti tanti bei propositi ma
poi concretamente nella realtà i servizi offerti non riescono a sopperire alle richieste dei
detenuti.
Una figura che invece riscuote molto successo all’interno della C.C. di Busto Arsizio è
quella dell’insegnante.
Infatti a Busto viene permesso ai detenuti di poter conseguire il diploma di scuola media
inferiore e di quella superiore e, per gli stranieri, corsi d’italiano per facilitare
l’integrazione nel carcere e nella vita quotidiana una volta re-immessi nella società.
I corsi sono tenuti al piano socialità, generalmente la mattina dalle 10.00 alle 11.00 e in
maggioranza nel pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.30 massimo.
I corsi sono suddivisi in base al diploma da conseguire, al livello intellettivo dei soggetti
iscritti, al numero delle persone partecipanti e soprattutto alla provenienza etnica.
Se sono stranieri conseguiranno ugualmente il diploma di media inferiore o superiore
ma solamente dopo aver conseguito ed attestato un corso per imparare l’italiano.
Se sono italiani ovviamente tale problema non sussiste.
Durante questi corsi, i quali hanno durata pari ad un anno scolastico da “regolari”,
vengono tenute lezioni da insegnati laureati, con tanto di libri e compiti. A cadenza
regolare vengono eseguite le famose “verifiche” scritte ed orali su quanto studiato in
classe.
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A fine anno si riceve la “pagella” e si sa se si è stati ammessi al successivo.
Tale percorso educativo è molto utile all’interno della struttura carceraria per svariati
motivi:
•
Tiene impegnata la mente del detenuto su argomenti che sono di natura culturale
e li distoglie, almeno temporaneamente, dai loro problemi legati alla giustizia.
•
Il diploma conseguito è valido, poiché certificato dal Ministero dell’Istruzione,
una volta usciti di prigione e permette loro di poter seguire dei corsi di
perfezionamento o specializzazione che saranno molto utili per trovare un lavoro
che permetta loro di essere autosufficienti.
•
È un modo per dimostrare che il carcere, anche se in una microscopica parte,
non è solo punitivo ma anche istruttivo e che non ha pregiudizi di razza, colore,
religione, idee politiche, reato commesso, ecc…
Secondo me, visto la grande affluenza ed i risultati positivi (quasi tutti gli iscritti
arrivano alla conclusione del corso e quindi ad un diploma) è bene continuare ad
incoraggiare tale attività, sostenendola ed incentivandola di nuovo materiale al fine di
permettere, almeno dal punto di vista dell’istruzione, un riscatto morale per tutti coloro
che per necessità non avevano potuto affrontare tale percorso.
Altra figura è l’Insegnate di canto/tecnico audio-video per il supporto del gruppo
musicale del carcere.
Questa figura è importante tanto quanto le altre poiché è colei che organizza le prove,
aggiusta gli arrangiamenti delle canzoni, monta e smonta l’impianto audio-fonico,
dirige ed esige che tutti i “ragazzi” (il più piccolo ha circa 24-25 anni, il più grande
passa i 60 anni) che fanno parte del gruppo Rock del carcere di Busto Arsizio.
Personalmente ho assistito ad un loro concerto (Natale 2010) nel carcere e posso
garantire che sono eccezionali: nessuno prevarica sull’altro, sono tutti coordinatissimi
ed efficientissime e le canzoni che cantano, quelle che ho ascoltato io erano dei Queen,
sono riprodotte in modo eccellente… infatti ho detto loro che tutti noi (i regolari) per
sentire un concerto simile andiamo a pagare parecchi soldi e loro lo hanno offerto gratis
“chiedendo” solo di ascoltare e di non giudicare.
In apertura di questa figura ho detto che è importante tanto quanto le altre: infatti è il
riferimento per un’attività che, come la scuola, permette a coloro che ne fanno parte di
staccare il cervello dai propri problemi e di abbandonarsi completamente alle note
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musicali, all’armonia ed alle vibrazioni emesse dai suoni.
Permette di dimostrare la propria bravura e di lasciare da parte il proprio vissuto. Essere
protagonisti positivi che fanno divertire la gente e le tengono compagnia per qualche
ora.
Alla fine del concerto, tutti gli operatori avevano le lacrime agli occhi (me compresa)
per la forte emozione che ci avevano trasmesso.
Anche la figura dell’Insegnate/attrice di teatro, la quale lavora presso il teatro la Scala
di Milano ha dato, e da, un grosso input creativo ai detenuti: da modo loro di impegnarsi
in un progetto, creare le sceneggiature, la coreografia, eseguire le prove, cimentarsi in
ruoli a loro non usuali e rappresentare il progetto di fronte ad un pubblico.
L’ultimo spettacolo è stato Pinocchio, ovviamente la versione accorciata di Collodi. Un
lavoro strepitoso dove è stato richiesto il bis da tanto è stato apprezzato ed entusiasmato.
I ragazzi prima di essere definiti nel cast devono subire una selezione: carattere (non
devono essere irascibili, maneschi o volgari); lingua (devono sapere parlare italiano
altrimenti il rischio è che loro non capiscano le proprie battute e il pubblico perda
interesse nell’ascoltare lo spettacolo); motivazione (non bisogna iscriversi al laboratorio
teatrale tanto per occupare il tempo ma è necessario essere convinti al 100% della scelta
perché è un modo per mettere alla prova sé stessi nell’affrontare le sfide, gli ostacoli e le
difficoltà che sorgono nel dovere mettere in scena uno spettacolo complesso come
quello di pinocchio).
I ragazzi aiutati dall’insegnante di teatro, devono scegliere i soggetti a cui attribuire i
vari ruoli, creare i costumi e le scenografie, provare le parti nelle parole e nella
gestualità.
Tutto ciò comporta un notevole carico di lavoro e questo è reso ancora più difficoltoso
dal fatto che l’insegnante deve conciliare i suoi impegni alla Scala di Milano e le due
ore messe a disposizione un giorno alla settimana.
Comunque nonostante le mille insidie e la scarsità di tempo, i detenuti bustocchi sono
ragazzi eccezionali che hanno voglia di fare e d’imparare e si sono rimboccati le
maniche. Il risultato è stato che siamo rimasti tutti molto contenti, soddisfatti ed
orgogliosi del lavoro dei NOSTRI ragazzi.
La penultima figura presente nel carcere è rappresentata dal Pasticcere che insegna ai
ragazzi a creare nuovi dolci per la pasticceria del carcere “Dolci & Libertà”.
È una figura insolita da trovare all’interno di un carcere ma è molto valida.
Il pasticcere viene con cadenza quindicennale all’interno della pasticceria “Dolci &
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Libertà” insita nella ex palestra del carcere di Busto.
Egli ha tenuto un corso di tre mesi ai 40 detenuti assunti dalla pasticceria a tempo
indeterminato su come si creano le varie tipologie di dolci: dai panettoni, alle colombe,
ai cioccolatini classici e farciti e ai fari gusti, ai biscotti, ai sigari di cioccolato, alle
creme alla nocciola, pistacchio e fondente spalmabili, alla frutta secca ricoperta, ecc…
Al termine di tale corso è stato rilasciato un attestato di frequenza e di superamento del
corso che il corsista potrà utilizzare per lavorar in pasticceria oppure in un laboratorio
dolciario, una volta terminata la pena.
I risultati sono ottimi tanto che oltre che venderli direttamente alla pasticceria del
carcere, è stata istituita una “casetta” nel parcheggio del carcere medesimo dove
vengono vendute al dettaglio i prodotti con possibilità di ordinarli e farseli consegnare a
casa assortiti a proprio gusto personale. Inoltre vi è anche un sito Internet dove ordinare
direttamente dal proprio pc ogni sorta di dolce. La consegna viene fatta da un fattorino
che lavora sempre per la pasticceria ma che non è detenuto ne ex detenuto.
Tale attività riscuote molto successo tanto che sotto le feste (Natale, San Valentino,
Pasqua, ecc…) sono oberati di lavoro e attualmente stanno pensando di aumentare il
numero di 10 unità passando da 40 a 50 pasticceri qualificati e certificati.
Anche in questo caso il lavoro di pasticceria permette alle persone coinvolte di:
I.
II.
Crearsi le basi per un lavoro futuro.
Guadagnare onestamente dei soldi che utilizzano per le proprie necessità.
III.
Rendere orgogliosi i propri cari.
IV.
Staccare dalle problematiche del carcere.
Infine l’ultima figura che collabora alla vita carceraria è una Giornalista di Varesenews
che porta avanti la redazione del Giornalino “Mezzo Busto”. Valeria, questo è il suo
nome, è l’organizzatrice, la direttrice e la fondatrice del Giornalino “Mezzo Busto” e si
occupa di supervisionare gli articoli finiti prima di pubblicarli sul periodico che esce
ogni tre mesi.
Valeria ha deciso di creare questo periodico al fine di permettere alla dozzina di detenuti
scelti, previa domandina al direttore, di esprimersi sulla carta e di condividere anche con
l’esterno i propri pensieri e le proprie opinioni per poter avere poi un riscontro portato
da noi volontari.
Valeria, durante le riunioni di redazione riporta che all’esterno tale scritto è apprezzato
poiché da modo ai “Regolari” di poter conoscere le dinamiche e le problematiche di un
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carcere attraverso la mano di chi il carcere lo vive minuto per minuto ed a volte questa
conoscenza serve a togliere pregiudizi e stereotipi che ci si era fatti solo per ignoranza,
non intesa come stupidità ma come non conoscenza di fatti e situazioni che si creano
all’interno della struttura detentiva.
Posso dire con tutta onestà che questa cosa rende molto felici gli “scrittori/detenuti” che
hanno modo attivo di essere a contatto con la gente nonostante le sbarre che li separano.
Valeria stessa è molto soddisfatta dell’operato e della collaborazione che si è creata
poiché nel giornalino gli articoli vengono redatti sia in italiano che in arabo per
consentire anche agli stranieri che non conoscono bene l’italiano di usufruire di tale
elaborato e di essere parte integrante della vita in cella.
3.4 La famiglia
La famiglia gioca un ruolo importantissimo nella routine quotidiana del detenuto.
In primo luogo è la prima fonte di sostentamento di un detenuto: provvede a mandare
generi alimentari extra rispetto a quelli forniti dal carcere (tonno, pasta, olio, formaggio,
frutta e verdura, ecc…); poi porta vestiti e scarpe in sostituzione di quelli usurati e fa si
che il detenuto non debba utilizzare quelli che il carcere mette a disposizione regalati
dalla Caritas o da privati cittadini che non li utilizzano più.
La famiglia porta le sigarette evitando che il detenuto debba usare i soldi che gli
vengono dati in carico all’entrata in carcere.
La famiglia porta al detenuto soldi extra che si fa caricare sul proprio libretto postale e
con il quale può comprarsi alimenti, vestiti oppure altri oggetti per la cura della propria
persona che ovviamente il carcere non passa.
Ma la famiglia non è solo uno strumento per sopperire alle necessità materiali. Essa è lo
strumento che fa da ponte fra il carcere e la vita reale. È colei che tiene le fila e fa si che
proprio caro non impazzisca nel mentre sconta la condanna.
La famiglia è pronta a sostenerti ad ogni tuo passo sia che sia nello sconforto (ed allora
interviene al fine di placare tale stato d’animo) sia nei momenti di gioia (essi possono
essere derivanti da una buona notizia dell’avvocato oppure se li si va a trovare il giorno
di Natale o di San Valentino).
La famiglia è l’ancora di salvezza a cui aggrapparsi quando il tempo in cella sembra non
passare mai.
La famiglia sono le due ore di gioia a colloquio lunedì, giovedì e sabato.
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La famiglia è la vita del detenuto.
E se il detenuto una famiglia non l’ha oppure è lontana o troppo anziana per spostarsi?
In quel caso il detenuto deve contare sull’aiuto dei propri concellini e della struttura
carceraria e cercare di farsi assegnare un lavoro al fine d’incrementare i 500 € che
vengono dati di budget. Il problema sorge se il carcere non ha la possibilità di offrire un
lavoro al detenuto perché o sono già esauriti tutti i posti a disposizione oppure il
detenuto, per ragioni disciplinari, non viene ritenuto idoneo. In questo caso il soggetto
deve arrangiarsi con i soldi che passa il carcere oppure, come detto in precedenza, può
contare sull’aiuto dei propri cancellini che, per quanto possibile cercano di venirgli in
contro.
Per quanto riguarda la sfera emotiva, l’unico modo è aggrapparsi ai bei ricordi dei
momenti passati con la propria famiglia, alle fotografie ricevute, alle lettere scritte alle
telefonate fatte al posto del colloquio.
E se ci sono figli? In questo caso la questione è più complicata perché nella maggior
parte dei casi si tratti di minori. Il regolamento del carcere vieterebbe a minori di 18
anni di entrare all’interno della struttura, proprio perché non idonea ad accogliere
bambini e/o adolescenti. In alcuni casi però viene fatta un’eccezione, previa domandina
ed accettazione da parte del Direttore del carcere e del PM.
Ciò accade poiché i parenti arrivano da regioni d’Italia lontane dal carcere di Busto
(Campania, Sicilia, Puglia, ecc...) oppure da Stati differenti: Marocco, Romania,
Colombia, ecc…
In questo caso non è possibile chiedere alle famiglie di tornare il giorno del colloquio o
la settimana o mese dopo perché non è possibile offrire una stanza dentro le mura
carcerarie e per tali famiglie, spesso molto numerose (madre/moglie, figli, genitori del
detenuto, ecc…) non possono permettersi di sostenere anche le spese alberghiere e/o di
un nuovo biglietto del treno oppure dell’aereo e di conseguenza il direttore del carcere
fa quest’eccezione.
Ma non sempre: nel carcere di Busto sono capitati casi di parenti che sono arrivati al
carcere il giorno precedente al colloquio con il proprio caro (non avevano il pullman
che partiva il giorno del colloquio), sono arrivati davanti alla guardiola con borse
contenenti vestiti, alimentari e con soldi da caricare sul conto corrente del detenuto,
hanno dato tutti i documenti, stavano per avviarsi verso la sala colloqui e sono stati
bloccati dalle guardie penitenziarie. MOTIVAZIONE? La motivazione era che essendo
il detenuto in regime restrittivo (isolamento) a causa di atteggiamenti rissosi e
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provocatori nei confronti degli agenti e degli altri detenuti e pertanto non poteva
ricevere visite.
In questo caso si era presentata la moglie con figlio/i piccolo/i ed una suocera molto
anziana, provenivano da Napoli e avevano affrontato in pullman un viaggio fino a Busto
di più di 13 ore poiché non potevano permettersi di viaggiare con altro mezzo più rapido
ne di soggiornare in hotel. Pertanto erano arrivati la mattina presto (alle 8.00 circa) e
sarebbero ripartiti subito dopo il colloquio (intorno alle 12.00 circa).
Oltre al rifiuto della visita poiché non nel giorno stabilito, si sono visti rifiutare le borse
con gli indumenti, i generi alimentari ed il denaro e si sono sentite dire di ritornare il
giorno successivo in cui vi era colloquio.
All’agitazione delle donne, le guardie in guardiola hanno chiamato il direttore il quale
ha spiegato con molta calma e pazienza che, per fare visita fuori orari e giorni stabiliti e
con un detenuto in isolamento, era OBBLIGAORIO fare una richiesta scritta al PM,
specificando le motivazioni, il carcere di reclusione, il nome del detenuto, il nome ed il
numero dei parenti che vengono in visita, ecc… ed attendere che il PM dia risposta sia
all’avvocato del soggetto sia al Direttore del carcere che avvisa le guardie, le quali, una
volta constatato tramite carta d’identità l’effettiva presenza degli stessi al carcere,
possano lasciarli passare e prendere in consegna i beni che i familiari hanno portato per
il detenuto.
Nel caso sopra citato i familiari avevano dimenticato di fare questa domandina al PM,
l’avvocato non se ne è preoccupato perché non informato dai familiari e, quando sono
arrivati al carcere e si sono visti negare l’accesso, hanno immediatamente contattato
l’avvocato il quale ha ripetuto loro esattamente le stesse parole del Direttore del carcere.
A questo punto le donne e i piccoli sono stati costretti a soggiornare in hotel e ritornare
il giorno successivo in cui erano fissati i colloqui.
Nonostante questi imprevisti il sostegno della famiglia per un detenuto, soprattutto se ha
una pena molto lunga (superiore all’anno), è FONDAMENTALE per mantenere il
giusto equilibrio mentale al detenuto nel carcere e contemporaneamente mantenere saldi
i legami con la famiglia ed i figli e con il mondo esterno.
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3.5 Il Direttore
La figura del Direttore del carcere è fondamentale per l’organizzazione della struttura
stessa.
A febbraio del 2004 il sovrannumero di detenuti, la mancanza di farmaci e di personale
infermieristico adeguato erano solo alcuni dei tanti problemi del carcere di Busto
Arsizio, come denunciava l’ex consigliere regionale del Prc. Giovanni Martina che
aveva compiuto un sopralluogo. In una struttura costruita per ospitare 174 detenuti
allora se ne contavano ben 399, di cui 205 con condanna definitiva. 180 erano stranieri e
76 tossicodipendenti.
Si segnalava mancanza di farmaci e si lamentavano i mancati rinnovi dei contratti di
lavoro con medici specialisti quali l'ortopedico, l'oculista e il dermatologo che
operavano all'interno del carcere (ciò anche a causa dei tagli decisi dalle finanziarie del
2002 e 2003).
Gli infermieri invece lavoravano per una cooperativa in condizioni contrattuali precarie.
Si evidenziava che per reperire le medicine spesso bisognava far ricorso ai parenti stessi
dei detenuti, ciò a dispetto di una delibera regionale dell'agosto 2003 che stanziava 4
milioni di euro per l'acquisto di materiale medico da destinare ai penitenziari lombardi.
Inoltre c’era scarsità di personale penitenziario, con 230 unità sulle 280 previste, e la
quasi completa mancanza di educatori: allora ve ne era uno solo per oltre 200 persone.
In seguito il capogruppo al Consiglio regionale di Rifondazione Comunista Gianni
Confalonieri e il consigliere Giovanni Martina s’incontrarono con il Dottor Felice
Bocchino, responsabile lombardo dell’Amministrazione Penitenziaria, reiterando la
richiesta della chiusura del “reparto protetti” all’interno del carcere di Busto Arsizio,
che, soffocante ed angusto, ha suscitato in questi anni ripetute proteste da parte dei
detenuti, venendo definito un vero e proprio lager interno al carcere; dopo le promesse
di Bocchino, ancora non si è provveduto a chiuderlo.
La Casa Circondariale di Busto Arsizio continuava a versare in condizioni assai critiche.
Negli stessi giorni anche Giovanni Martina rilanciava il tema, parlando di pesanti
problematicità all’interno del carcere.
Una buona notizia dal carcere di Busto Arsizio venne finalmente in dicembre, quando
ripresero i corsi professionali per detenuti, nei quali si insegnano materie quali
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panificazione, falegnameria, pelletteria, giardinaggio.
Nel 2012, i corsi attivi sono:
o Corso di lavorazione dell’argilla.
o Corso di pittura.
o Corso di teatro.
o Corso di musica con tanto di gruppo musicale interno al carcere.
o Corso di scrittura (giornalino “Mezzo Busto”).
Immagini dalle aule studio del carcere di Busto Arsizio
Ma quali sono le mansioni di un direttore di un carcere?
Il compito del direttore è di stampo dirigenziale: deve coordinare il lavoro delle guardie
penitenziarie, degli educatori e dello psicologo e/o psichiatra oltre che di tutte le
ulteriori figure professionali che intervengono all’interno della struttura carceraria.
Oltre a tale mansioni il Direttore carcerario si occupa di tutta la parte disciplinare: se un
agente porta un rapporto disciplinare il Direttore convoca tutti gli agenti coinvolti e
ovviamente il detenuto in questione e si istituisce una commissione disciplinare per
valutare se il detenuto deve andare in isolamento oppure restare in cella con gli altri
cancellini.
Inoltre deve tenere i rapporti con il PM, i giudici, gli avvocati, i parenti delle persone
detenute e tenere tutti i contatti con le varie istituzioni che collaborano con il carcere.
Il ruolo del Direttore non è un ruolo semplice poiché per qualsiasi cosa che succede in
senso negativo, ovviamente la responsabilità ricadere sulla sua figura.
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3.6 L’istituzione giuridica
L’istituzione giuridica è una figura fondamentale.
Le figure interessate sono ovviamente gli avvocati che devono difendere i propri clienti
anche se sanno che sono colpevoli.
Gli agenti di polizia penitenziari che hanno il compito di regolare e sorvegliare sulla
vita quotidiana dei detenuti.
I magistrati ed i PM che seguono il caso dal momento dell’arresto fino alla condanna
definitiva.
Tutte queste figure devono lavorare insieme al fine di garantire un giusto ed equo
processo che attesti l’effettiva colpevolezza dell’imputato o, in caso contrario l’effettiva
innocenza dello stesso.
Entrata delle macchine della polizia penitenziaria.
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Uscita di una macchina della polizia penitenziaria e foto della guardiola d’accesso alla
struttura.
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4. Il reato
Secondo la definizione del dizionario, il reato è definito come “atto che viola una
norma penale per il quale l’ordinamento giuridico prevede una punizione”. Quando si
parla di corpo del reato s’intende “l’oggetto che è servito a commettere un reato oppure
il bottino che è frutto di un reato”.
4.1 Le tipologie di reato
Per tipologia di reato si va ad intendere i vari metodo per commettere un reato.
In particolare nel carcere di Busto Arsizio le tipologie di reato non sono molte:
I.
II.
III.
Detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti.
Truffa aggravata.
Rapina.
La maggior parte dei detenuti del carcere bustocco si trovano reclusi per detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questo è dovuto al fatto che vi è l’aeroporto di
Malpensa dal quale, arrivando voli internazionali è una costante che i finanzieri, le
guardie doganali ed i cani antidroga fermino quotidianamente i cosiddetti “corrieri della
droga”.
Essi arrivano in particolar modo dai paesi dell’Est Europa, dalla Colombia e da tutti i
paesi dell’America.
Il carcere di Busto Arsizio ha il “privilegio” di avere quasi la totalità dei detenuti
arrestati per droga di cui la maggior parte è straniera proveniente dai paesi dell’Est
Europa o ancora in numero maggiore dalle Americhe.
Sono (quasi) tutti ragazzi giovani (età massima 35 anni) vengono in Italia per
consegnare la droga a terzi per poi recepire una sorta di “stipendio” per il servizio ed il
rischio corso.
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4.2 La pena prevista
“La pena è il tempo di detenzione che viene inflitta al detenuto a seconda del reato
commesso”.
All’interno del carcere bustocco le pene variano da pochi mesi a molti anni.
Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a seconda che sia per uso
personale oppure al fine dello spaccio internazionale, la differenziazione della pena
è la seguente: se il capo d’imputazione è per ingente quantitativo, viene applicato
l’articolo 73 ed il massimo degli anni è 20.
Se il capo d’imputazione è per spaccio internazionale allora viene applicato
l’articolo 74 in alta sicurezza soprattutto se viene unita ad associazione a delinquere.
Gli anni massimi associati sono 30. I detenuti non vengono messi assieme ai
detenuti comuni ma vengono portati in una sezione a parte.
Attualmente a Busto non è più presente tale articolo e di conseguenza viene
applicato 73.
73 – Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
consta di 7 commi i quali sono i seguenti:
I.
Comma 1: Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva,
produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede,
distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in
transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope è
punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro
260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo
o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai
limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il
Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto
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riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II,
sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In quest’ultima ipotesi, le pene
suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
II.
Comma 2: Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17,
illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le
preparazioni indicate da circolare ministeriale è punito con la reclusione da sei a
ventidue anni e con la multa da (euro 26.000 a euro 300.000).
2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita
produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base utilizzabili
nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste
nelle tabelle di cui all'articolo 14.
III.
Comma 3: Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica
sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di
autorizzazione.
IV.
Comma 4: Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali
stabiliti dal Tribunale e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si
applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
V.
Comma 5: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione
ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente
articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a
anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente
articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico
ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie,
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quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il
giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare
l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce
periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una
durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere
disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo
consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del
Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione,
con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto
conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale
provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto
sospensivo.
VI Comma 6: Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro,
la pena è aumentata.
VII Comma 7: Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a
due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella
sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
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Truffa aggravata per la mia esperienza alla redazione del giornalino, ho avuto
l’esperienza d’incontrare ben tre detenuti arrestati per truffa. Questi soggetti hanno
compiuto il seguente reato: secondo l’articolo 640 bis Codice Penale. Truffa aggravata
per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La pena è la reclusione da uno a sei anni
e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti,
mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Le pene stabilite per i delitti previsti in quest’articolo sono aumentate da un terzo alla
metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una
misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
Articolo aggiunto dall'art. 22, L. 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso. La condanna per il delitto previsto in quest’articolo, se
commesso in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale, o comunque in
relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
(art. 32-quater c.p.).
Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in
danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36,
comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15
luglio 2009, n. 94.
Rapina è un altro reato che a Busto è presente ma che non è preponderante. Infatti i
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detenuti per rapina sono molto pochi.
Generalmente la rapina è spesso a mano armata, plurima e potrebbe anche esserci la
presenza di ostaggi o vittime.
In questo caso si parla di pene altissime se non addirittura, ma solo in presenza di
uno o più morti, ergastolo o, come viene definito attualmente, fine pena mai (9999
come numero di anni segnati sul certificato penale di sentenza emesso dal giudice in
sede finale di processo)
Se non vi è la presenza di fine pena mai gli anni assegnati sono compresi fra i 20 ed
i 30 potendoli però scalare con la buona condotta dalla quale deriva la detrazione dei
45 giorni da togliere agli anni di condanna, l’indulto oppure può chiedere, dopo aver
scontato un terzo della pena, non aver ricevuto provvedimenti disciplinari, gli arresti
domiciliari, l’articolo 21 o la semilibertà.
4.3 Il metodo d’indagine
“Il metodo d’indagine è la tecnica attraverso la quale si giunge alla cattura ed alla
carcerazione del delinquente”.
Indagine: “attività teorica e pratica, indirizzata alla conoscenza o alla scoperta di
qualcosa. Attività investigativa degli organi di polizia, volta all'accertamento del reato,
all'individuazione delle responsabilità e alla raccolta di quella svolta da una
commissione parlamentare permanente per acquisire notizie e chiarimenti su una
questione che essa deve valutare. Il Giudice per le indagini preliminari (GIP),
magistrato che valuta il corretto operato del pubblico ministero nelle indagini ed emette
gli avvisi di garanzia”.
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Quando ci riferiamo al termine indagine, è opportuno usarlo al plurale perché è
riferibile a diverse procedure applicabili, in campo giudiziario e amministrativo, a
seconda dei motivi per cui si fa ricorso a tale strumento e dei poteri utilizzati.
A che cosa mira l'indagine compiuta dalle forze dell'ordine? Essa ha la finalità di
acquisire ogni utile elemento per identificare e talvolta quantificare un patrimonio,
sfruttando tutti i dati disponibili anche in ambiti diversi.
Mira inoltre ad attribuire la reale titolarità o disponibilità dello stesso nell’ipotesi non
improbabile di interposizione fittizia.
Ovviamente è necessario che, prima di far partire un'indagine, gli investigatori abbiamo
una minima idea del soggetto da ricercare e per quale motivo deve essere ricercato.
Durante l'attività d'indagine, le informazioni vengono definite caso per caso nella
situazione in cui vi siano l’opportunità o la possibilità di nuovi accertamenti, che
suppliscano alla inutilizzabilità dei dati già disponibili e per ottenere dati utili ad un
determinato procedimento. Non è possibile nemmeno a priori andare ad escludere
l’utilizzo, per fini puramente conoscitivi, di strumenti non previsti e/o non utilizzabili
nel particolare procedimento come ad esempio i verbali di intercettazioni telefoniche
relativi ad una indagine penale oppure per l'individuazione di casi relativi ad individuare
casi di intromissione falsa da evidenziare e provare con altri mezzi in ambito
amministrativo tributario.
IL SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO
Quando iniziano le indagini, viene sempre effettuato un sopralluogo giudiziario. Ma che
cosa s'intende con tale termine? Con il termine sopralluogo giudiziario (o sopralluogo
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di polizia giudiziaria) s’intende definire l'insieme di tutte quelle operazioni compiute
dalla polizia giudiziaria, eventualmente coadiuvata dal personale tecnico-scientifico,
volte ad analizzare, in un ambiente, l'effettivo svolgimento di un reato avvenuto in un
tempo precedente, allo scopo di conservare le tracce e le cose pertinenti al reato e
risalire così al responsabile. Tale sopralluogo è fatto sia in caso di omicidio, spaccio di
droga, associazione a delinquere, ecc...
Il sopralluogo può andare a costituire anche una forma particolare di attività delegata
dall'Autorità giudiziaria alla polizia, la quale può essere, nell'eventualità, coadiuvata da
ausiliari giudiziari (Consulenti tecnici del Pubblico Ministero). In tale casistica, il
sopralluogo è finalizzato a ricostruire con maggiore precisione la scena del fatto se non
addirittura ad individuarla per la prima volta.
La FINALITÁ del sopralluogo è la seguente: fornire elementi di prova basati su esiti di
attività oggettive d’investigazione. Alla prima attività di conservazione dello stato dei
luoghi e delle cose segue la serie di operazioni tecnico/giuridiche che si possono
riassumere in:
a) esame descrittivo della scena, da verbalizzare con gli altri atti compiuti;
b) riproduzione tramite rilievi grafici (in scala adeguata o con l'ausilio di planimetrie) e
fotografici (le fotografie si eseguono dal generale al particolare);
c) riproduzioni video;
d) rilevamento e posizionamento sulla scena di cadaveri, corpi, oggetti, veicoli;
e) raccolta e descrizione sul posto di ogni elemento presente sulla scena, fotografando e
numerando ciascun reperto (cosiddetta repertazione);
f) raccolta delle dichiarazioni di persone che abbiano assistito al fatto e/o scoperto per
primi il fatto;
g) esame delle tracce di sangue, dei liquidi biologici, delle lesioni sui cadaveri o sui
corpi, dei vestiti;
h) raccolta e catalogazione delle impronte digitali e/o palmari e plantari;
i) ricerca ed esame di tracce di qualsiasi natura e provenienza (per es. pneumatici);
l) ricerca, rinvenimento e descrizione accurata di armi, esplosivi, oggetti adatti a ferire o
uccidere;
m) annotazione in negativo sull'eventuale assenza di tracce che, invece, dovrebbero
essere sulla scena del fatto o che non dovrebbero esserci (si tratta dei casi in cui il fatto
sia stato commesso altrove, come il rinvenimento di cadavere ucciso in altro luogo o di
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scene del crimine appositamente costruite dal o dai colpevoli per ingannare gli
inquirenti).
In Italia ed in tutta Europa ed extra Europa, gli organi di Polizia coinvolti nel
sopralluogo giudiziario sono i seguenti: in Italia esistono unità specializzate, quali la
UACV (unità analisi crimini violenti della Polizia di Stato).
In Francia gli organi di polizia scientifica sono due: l'Institut nationale de police
scientifique (INPS), in capo ad una divisione del Ministero dell'Interno, e l'Institut de
recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN).
In Germania esiste una struttura in seno alla polizia federale (Bundeskriminalamt),
definita polizia tecnica e scientifica (Division KT).
In Inghilterra la sede della più nota polizia è a Londra, New Scotland Yard, dotata dei
servizi di polizia scientifica.
A livello europeo è attivo, invece, l'ENFSI (European Network of Forensic Science
Institutes, in italiano Rete europea degli Istituti di Scienze forensi, istituito il 20 ottobre
1995).
L'Italia vi partecipa sia con il servizio di polizia scientifica della Polizia di Stato che
con il RaCIS dei Carabinieri. Nel nostro Paese, di norma l'analisi della scena del fatto è
eseguita in collaborazione con le specialità di polizia scientifica (RIS per i Carabinieri),
mentre esami e test specifici sono di esclusiva competenza degli organi scientifici,
dotati di appositi laboratori con strumentazioni in continuo rinnovamento.
Il Ra.C.I.S., acronimo di Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche è la
specialità di polizia scientifica dell'Arma dei Carabinieri. Opera su quattro reparti, noti
come R.I.S., dislocati rispettivamente a Parma, Messina, Cagliari e Roma.
I diversi reparti territoriali sono, a loro volta, articolati in sezioni interne. Affiancano i
reparti ventinove sezioni investigative scientifiche (S.I.S.) con competenza interprovinciale.
Altri organi cui fare un accenno in materia di sopralluogo giudiziario ed indagini
scientifiche e tecniche sono:
1. Corpo Forestale dello Stato con i suoi NIPAF (Nuclei provinciali per le indagini
agro forestali), facenti capo ad una unità centrale a Roma e l'Unità Repertazione
ed Indagini Scientifiche, in capo ad un nucleo centrale.
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2. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con l'Istituto Superiore Antincendi di
Roma ed il Nucleo Investigativo Antincendi.
3. Laboratori delle Dogane (Agenzia delle Dogane) che sono dieci in tutta Italia e
sono in grado di eseguire analisi merceologiche e chimico fisiche.
4. Ispettorato Centrale Repressione Frodi (organo del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali).
5.
Nuclei Anti Sofisticazione ed Ecologici dei Carabinieri.
6. Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente.
LE INDAGINI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Le indagini di polizia giudiziaria rappresentano lo strumento utile atto alla raccolta di
prove e d'informazioni atte alla cattura ed alla carcerazione di un criminale.
La procedura da seguire durante le indagini è la seguente, indipendentemente dal
carcere dove verrà portata la persona arresta.
Una volta che è stata acquisito la notizia di reato e viene comunicata al P.M. (Pubblico
Ministero), la P.G. (Polizia Giudiziari), e prima ancora che il P.M. assuma la direzione
delle indagini, vengono compiute in autonomia atti di indagine preliminare (art. 348
c.p.p.) i quali sono:
1. ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato;
2. conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
3. ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
ricostruzione dei fatti;
4. compimento degli atti urgenti.
A fronte di quest'ultimo punto, la P.G. compie sia un’attività formale d’indagine,
consistente in atti specificamente regolati dalla legge, sia un’attività informale,
costituita da atti non implicanti l’esercizio di poteri autoritari.
Le indagini poi vengono ulteriormente suddivise in dieci passaggi. Essi sono così
descritti:
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1. l’identificazione della persona indagata e di quelle informate dei fatti, che
può essere compiuta "eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e
antropometrici nonché altri accertamenti" (art. 349 c.p.p.);
2. l’accompagnamento nei propri uffici delle persone che rifiutino di farsi
identificare ovvero forniscano generalità o documenti di identificazione che si
ritengono falsi (art. 349 c.p.p.) per un tempo non superiore alle 12 ore o 24 nel
caso di identificazione complessa;
3. l’assunzione di sommarie informazioni dalla persona indagata a condizione
che quest’ultima non si trovi in stato di arresto o fermo e che il suo difensore sia
presente (art. 350 c.p.p.). Tali informazioni hanno valenza investigativa e non
possono essere preordinate a costituire prova;
4. l’assunzione di sommarie informazioni sul luogo e nell’immediatezza del
fatto dalla persona indagata anche se non in stato di libertà e in assenza del
difensore. Di tali notizie, utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini,
"è vietata ogni documentazione e utilizzazione" (art. 350 c.p.p.);
5. la ricezione di dichiarazioni spontanee (art. 350 c.p.p.) dalla persona
indagata anche se non in stato di libertà e in assenza del difensore. Tali
informazioni sono utilizzabili sia nella fase delle indagini preliminari che in
quella dibattimentale come fonti di prova, ma solo dopo le contestazioni;
6. l’assunzione di sommarie informazioni dalle persone informate dei fatti (art.
351 c.p.p.) che devono essere verbalizzate ed acquisite al fascicolo del P.M.. Tali
informazioni sono utilizzabili nel dibattimento ai soli fini della contestazione
come prova della credibilità;
7. l’assunzione di sommarie informazioni da persona imputata in un
procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a
quello per cui si procede (art. 351 c.p.p.) purché assistite da un difensore. Tali
informazioni sono utilizzabili nel dibattimento ai soli fini della contestazione
come prova della credibilità;
8. la perquisizione personale o locale (art. 352 c.p.p.) alla quale la P.G. può
procedere su delega del P.M. o di propria iniziativa in caso di flagranza di reato
o di evasione quando sussiste il "fondato motivo di ritenere che sulla persona si
trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o
disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che
ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso". Il difensore ha facoltà
di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato. Nel caso in cui la
P.G. agisca di propria iniziativa il verbale di perquisizione va convalidato entro
48 ore dal P.M.;
9. l’acquisizione di plichi o di corrispondenza (art. 353 c.p.p.) da trasmettere al
P.M. perché proceda al loro sequestro. Se la P.G. "ha fondato motivo di ritenere
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che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all’assicurazione di fonti di
prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo (…) informa col mezzo
più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l’apertura immediata.
Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di
corrispondenza per i quali è consentito il sequestro" la P.G., in caso di urgenza,
ordina a chi è preposto al servizio postale di sospendere l’inoltro. "Se entro
quarantotto ore dall’ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non
dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati";
10. l’ispezione e il sequestro (artt. 354-355 c.p.p.) ai quali la P.G. ricorre quando vi
è pericolo che le tracce e le cose pertinenti al reato si alterino o si disperdano o
comunque si modifichino e che lo stato dei luoghi e delle cose venga mutato
prima dell’intervento del P.M.. Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di
essere preventivamente avvisato. Nel caso in cui la P.G. agisca di propria
iniziativa il sequestro va convalidato entro 48 ore dal P.M.
Una volta che poi sono state compiute tutte queste operazioni, il P.M. ha ormai acquisito
l'indagine e la dirige, la P.G. continua ad operare compiendo le c.d. attività ad
iniziativa successiva suddivise in tre punti:
1. atti che le vengono specificamente delegati dal P.M. ivi compresi "gli
interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si
trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore" (art. 370
c.p.p.);
2. atti necessari per ottemperare alle direttive di indagine impartite dal P.M. (art.
348 c.p.p.);
3. atti estranei a tali direttive necessari per accertare i reati o richiesti dagli
elementi successivamente emersi (art. 348 c.p.p.).
Di prassi tutti gli atti d’indagine preliminare svolti dalla P.G. devono essere documentati
e successivamente trasmessi al P.M. (art. 357 c.p.p.) e inseriti nel fascicolo delle
indagini secondo le seguenti modalità:
1. redazione di un verbale di a) denunce, querele e istanze presentate oralmente; b)
sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona
indagata; c) informazioni assunte da persone informate dei fatti, imputate in un
procedimento connesso o imputate di un reato collegato a quello per cui si
procede; d) perquisizioni e sequestri; e) identificazione di persone, acquisizione
e apertura di plichi, fermo di corrispondenza, rilievi e accertamenti sullo stato di
persone, cose e luoghi; f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente
compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo
svolgimento delle indagini;
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2. annotazione sommaria di tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla
individuazione delle fonti di prova.
4.4 Le figure coinvolte
In ogni indagine abbiamo differenti figure coinvolte, ognuna con il proprio ruolo.
In primis abbiamo il reo. Senza si lui non ci sarebbe nemmeno la necessità di aprire
un'indagine ne tanto meno le porte del carcere.
Poi abbiamo gli eventuali complici che partecipano alla commissione del reato. Può
essere uno soltanto che svolge la funzione di "palo" oppure lo aiuta concretamente nel
compimento del reato.
Dopo di loro abbiamo tutte le varie figure facenti parte delle forze dell'ordine, dei
tribunali e degli studi legali.
In sequenza sono:
•
Arma dei carabinieri.
•
Polizia di stato.
•
Polizia Giudiziaria.
•
Guardia di finanza.
•
Polizia penitenziaria.
•
P.M.
•
Avvocati.
•
Magistrati e Giudici.
•
Testimoni.
ARMA DEI CARABINIERI: L'Arma dei Carabinieri è una delle quattro forze armate
italiane, con collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della Difesa. È una forza
militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza. Per via della sua doppia
natura di forza militare e forza di polizia le sono devoluti compiti militari in cui
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concorre alla difesa del territorio italiano, garantisce la sicurezza delle rappresentanze
diplomatiche italiane all'estero, partecipa alle operazioni militari in Italia e all'estero
sulla base della pianificazione d'impiego stabilita dal capo di Stato Maggiore della
Difesa, esercita le funzioni di polizia militare nonché, ai sensi dei codici penali militari,
di polizia giudiziaria militare alle dipendenze della giustizia militare. Nell'ambito dei
poteri di polizia esercita le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza alle
dipendenze funzionali del Ministro dell'Interno. L'attuale Comandante Generale é
Leonardo Gallitelli. Il MOTTO è «NEI SECOLI FEDELE».
POLIZIA DI STATO: La Polizia di Stato è una delle forze dell'ordine italiane
direttamente dipendente dal Dipartimento della pubblica sicurezza, che rappresenta
l'apparato amministrativo centrale per mezzo del quale il Ministero dell'interno (autorità
nazionale di pubblica sicurezza) gestisce l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza in
Italia.
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POLIZIA GIUDIZIARIA: Nel diritto italiano, per Polizia giudiziaria s'intende quella
funzione dello Stato volta ad assicurare le condizioni per l'esercizio dell'azione penale.
Essa ha carattere di ausiliarità e collateralità con l'attività giudiziaria ed in particolare
con quella attività - e con i relativi organi che la esercitano - che attiene all'esercizio
dell'azione penale, cioè alla realizzazione della pretesa punitiva dello Stato. La Polizia
giudiziaria ha natura e finalità repressive anziché preventive, dal momento che
interviene quando si è già verificata una violazione della legge penale che l'attività di
pubblica sicurezza non ha potuto evitare. L'attività di Polizia giudiziaria deve essere
esercitata fin dalla ricezione di una notizia relativa alla commissione di un reato (notitia
criminis) e deve attivarsi anche prima di ricevere ordini dall'ufficio del Pubblico
Ministero. In Italia la polizia giudiziaria è una funzione, non un corpo, ed i soggetti che
vi sono chiamati provengono da corpi di polizia e da altre amministrazioni, oltre che
(per casi particolari) da professioni private.
Compiti della Polizia giudiziaria
Sono sanciti dall'articolo 55 del codice di procedura penale, secondo cui la P. G. deve:
1. prendere notizia dei reati (la Polizia giudiziaria ha il dovere di informarsi sui
reati già commessi o in atto. Deve, dunque, adoperarsi nella ricerca di
informazioni, non solo attingendole da fonte esterna ma anche di propria
iniziativa ed in via del tutto autonoma ed indipendentemente dalla volontà delle
eventuali parti lese o soggetti in qualche modo interessati in via diretta o
mediata. Fino a quando il Pubblico Ministero non assume la direzione delle
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indagini, la Polizia giudiziaria deve continuare la propria attività col solo
obbligo di mantenere informato il magistrato);
2. impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori (la Polizia
giudiziaria deve evitare la consumazione dell'evento lesivo; se il reato è in via di
consumazione deve interromperne la consumazione; se esso è già stato
consumato deve tentare di ripristinare lo status quo ante a favore della parte
lesa);
3. ricercare gli autori dei reati (di propria iniziativa o su ordine del Pubblico
Ministero);
4. assicurare le fonti di prova (la Polizia giudiziaria deve individuare ed
assicurare le fonti di prova mediante la raccolta di sommarie informazioni,
perquisizioni, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone,
sequestri, rilievi fotografici, ...).
Atti d'iniziativa della Polizia giudiziaria

Obbligo di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero, per iscritto.

Identifica la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre
persone.

Raccogliere spontanee dichiarazioni dalla persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini.

Assume a sommarie informazioni le persone che possono riferire notizie utili ai
fini delle indagini.

In flagranza di reato procede alla perquisizione della persona e dei locali alla
ricerca di cose o tracce pertinenti il reato.

Eseguire accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, anche prima
dell'intervento del Pubblico Ministero nell'ipotesi che vi sia pericolo che le cose,
le tracce ed i luoghi si alterino o si disperdano. Alla polizia giudiziaria è vietato
fare ispezioni sulla persona.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno competenza generale e sono cioè
legittimati a svolgere le funzioni di polizia giudiziaria con riferimento alla ricerca e
all'accertamento di qualsiasi reato. La distinzione tra queste due figure è importante sia
per quanto riguarda l'organizzazione interna delle varie unità di polizia giudiziaria sia
per quanto riguarda la competenza a compiere determinati atti.
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Gli agenti di polizia giudiziaria:

solo ed esclusivamente in caso di potenziale alterazione, modifica o dispersione
delle prove in base all'art.113 disposizioni di attuazione del c.p.p.;

non può procedere alla rubricazione delle norme violate nella comunicazione
della notizia di reato per l'iscrizione al registro meccanografico della Procura
della Repubblica;

all'agente di polizia giudiziaria il pubblico ministero non può delegare il
compimento di alcun atto processuale.
La polizia giudiziaria si struttura, a livello organizzativo, in servizi e sezioni. Possono
definirsi servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato il
compito di svolgere, in via continuativa e prioritaria, le funzioni di polizia giudiziaria.
Sono, ad esempio, servizi di polizia giudiziaria le squadre mobili istituite presso le
Questure, i reparti operativi dell'Arma dei Carabinieri ed i Nuclei di Polizia Tributaria
della Guardia di Finanza. Invece, le Sezioni di polizia giudiziaria sono costituite presso
ogni Procura della Repubblica e sono dirette dal Procuratore ed hanno carattere
“interforze”. La funzione primaria delle Sezioni di polizia giudiziaria è quella di offrire
all'Autorità Giudiziaria un ausilio continuo ed immediato basato su di un costante,
effettivo rapporto di collaborazione reciproca.
Attività di polizia giudiziaria
Nei compiti che le sono affidati, la Polizia giudiziaria non ha limitazioni nel piano
investigativo; fra gli atti cui sono legittimati i soli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, si
trovano:
•
perquisizioni personali;
•
sequestro preventivo di cose pertinenti al reato;
•
assunzione di sommarie informazioni dell’indagato o dell’imputato in
procedimento connesso.
Fra gli atti eseguibili dai soli Ufficiali di P.G. su delega della A.G, si trovano:
•
sequestro di documenti, titoli, valori e corrispondenza;
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•
intercettazioni;
•
ispezioni di luoghi, cose o persone.
Fra gli atti eseguibili anche da parte dei semplici agenti di Polizia Giudiziaria, si
trovano:
•
identificazione dell’indagato;
•
arresto in flagranza di reato;
•
ricezione passiva di dichiarazioni spontanee dell’indagato;
•
informativa di reato al P.M.
Le attribuzioni di polizia giudiziaria
Il codice di procedura penale, all'art. 57, elenca i soggetti cui sono ordinariamente
attribuite le funzioni di polizia giudiziaria (funzioni ben distinte da quelle di pubblica
sicurezza):
Sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla
polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di
finanza, della polizia penitenziaria e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri
appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive
amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un
comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
Sono Agenti di Polizia Giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della
pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, la polizia penitenziaria, le guardie forestali e,
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni
nell'ambito del territorio di appartenenza e nel limite dell'orario di servizio.
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GUARDIA DI FINANZA: La Guardia di Finanza (GdF) è una speciale forza
militare di Polizia, dipendente direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Oltre a svolgere funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza comuni alle altre
forze di polizia, la Guardia di Finanza possiede poteri speciali (ed esclusivi) di polizia
tributaria. Data la sua doppia identità quale forza di polizia e corpo militare dello Stato,
il corpo ha la particolarità di essere parte integrante delle forze armate dello Stato
italiano, pur non essendo inquadrato logisticamente nel Ministero della Difesa.
Campo di azione
La Guardia di Finanza ha il controllo delle frontiere terrestri ed assume ruolo prevalente
nella difesa di quelle marittime. Il campo d'azione è detto a 360°, spazia dalla tutela
degli interessi finanziari nazionali ed europei, attraverso il contrasto all'evasione
impositiva, alla repressione dei reati tributari e delle frodi comunitarie, fra cui il
contrabbando, dalla lotta alla criminalità organizzata all'attività di contrasto al
riciclaggio dei capitali illecitamente conseguiti, dal reimpiego dei proventi dell'attività
criminale, al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Il motivo per il quale il
corpo della Guardia di Finanza risulta particolarmente eclettico ed operativo, quindi
unico nelle realtà dei corpi speciali di polizia d'Europa e del mondo, lo si deve ricercare
nei suoi compiti principali che la differenziano: l'economia e la finanza.
Al giorno d'oggi, data la continua evoluzione della criminalità, l'economia e la finanza
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si configurano inevitabilmente alla base di ogni tipologia di reato. Il corpo della Guardia
di Finanza, è quindi chiamato a contrastare particolari fattispecie di reato (vedi in
seguito) connotate da particolare nocività nei confronti dell'economia in generale, e che
richiedono ai militari specifiche competenze ovvero estrema duttilità, versatilità e
continuo aggiornamento.
Il campo d'azione comprende:
•
reati in materia di Pubblica Amministrazione;
•
frodi ai danni di organismi dell'Unione europea;
•
contraffazione marchi;
•
falsificazione monetaria;
•
contrabbando;
•
traffico di stupefacenti;
•
immigrazione clandestina;
•
gioco d'azzardo;
•
frodi telematiche;
•
usura;
•
abusivismo edilizio;
•
delitti di criminalità organizzata.
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POLIZIA PENITENZIARIA: è l’organo competente della sicurezza nelle carceri.
P.M.: il pubblico ministero è l'organo dello Stato o, in certi ordinamenti, di altri enti
pubblici, la cui funzione principale è l'esercizio dell'azione penale. A rigori, il termine
designa solo l'organo e non anche i funzionari che lo compongono, sicché
un'espressione come "i Pubblici Ministeri di Milano" è impropria, seppur molto diffusa
nel linguaggio corrente.
MAGISTRATI E GIUDICI: un magistrato (dal latino magistratus) è, in senso lato, il
titolare di un ufficio pubblico (in latino magisterium). Più specificamente, il termine
designa funzionari investiti delle funzioni di giudice e, in certi ordinamenti, di pubblico
ministero. In Italia designa anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
Un giudice In diritto il termine giudice (dal latino iudex, derivato da ius, 'diritto', e
dicere, 'dire, pronunziare') ha una doppia accezione, indicando sia l'organo che esercita
la giurisdizione, sia la persona fisica titolare di quest'organo (ossia il funzionario). La
giurisdizione è la potestà di applicare il diritto oggettivo, interpretandone le norme e
rendendole operanti nel caso concreto, per risolvere le controversie in posizione di
terzietà, ossia d’indipendenza rispetto alle parti e d’indifferenza riguardo all'esito della
controversia. Il procedimento attraverso il quale il giudice esercita la funzione
giurisdizionale è detto processo. Negli ordinamenti dove vige la separazione dei poteri, i
giudici costituiscono uno dei tre poteri dello stato: il potere giudiziario. La funzione
giurisdizionale può essere presente anche in ordinamenti non statali: hanno, ad esempio,
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propri giudici l'ordinamento sportivo, quello della Chiesa cattolica e di altre confessioni
religiose, gli ordinamenti di partiti, sindacati e altre associazioni, persino gli
ordinamenti di certe organizzazioni criminali. Esistono anche organi giurisdizionali
internazionali o sovranazionali, dotati di differenti gradi di autorità, chiamati quasi
sempre a risolvere controversie relative all'interpretazione e all'applicazione dei trattati e
del diritto internazionale. Il potere di risolvere la controversia spetta al giudice in virtù
del pubblico ufficio che ricopre; questo lo distingue dall'arbitro che, invece, risolve la
controversia con il potere attribuitogli dalle parti. Di conseguenza, l'atto con il quale il
giudice decide la controversia, la sentenza, s'impone alle parti in quanto provvedimento
autoritativo, laddove l'atto con il quale decide l'arbitro, il lodo, trae la sua forza
vincolante solo dal consenso delle parti, a meno che non intervenga un provvedimento
del giudice (detto exequatur) che gli attribuisca efficacia di sentenza.
AVVOCATI: L'avvocato (dal latino advocatus, advoco = voco + ad chiamato a me, vale
a dire "chiamato per difendermi", cioè "difensore"[1]) è quel professionista, solitamente
laureato in discipline giuridiche e tipicamente, in base all'ordinamento nazionale,
iscritto ad un ordine professionale, che è autorizzato a rappresentare, assistere e
difendere una parte processuale, avanti a un giudice o in una controversia
extragiudiziale, in forza di un mandato e dietro pagamento di un onorario. L'ordine di
cui fa parte è definito ordine forense, in quanto anticamente l'avvocatura era fisicamente
collocata nel Foro. L'ordine forense è custode dell'Albo in cui sono iscritti gli avvocati
con funzioni di garanzia verso i terzi. All'interno dell'Albo vi è un "elenco speciale" ad
esso annesso, in cui sono iscritti gli avvocati dipendenti di enti pubblici, che
costituiscono una componente dell'avvocatura.
TESTIMONI: persone che hanno assistito ad un reato e che vengono chiamate in
tribunale per raccontare come si sono svolti i fatti al momento del reato e sono
fondamentali per l'identificazione del reo.
4.5 Le misure di pena alternativa
Le misure di pena alternative alla detenzione servono per poter permettere ai detenuti di
impegnare il tempo e di uscire dal carcere al fine di tentare di recuperare i rapporti con
la famiglia in modo stabile e definitivo; re-inserirsi (ove possibile) nella società in modo
graduale ma costante ed infine cercare di trovarsi un'occupazione al fine di tenere la
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mente occupata e non pensare sempre e solo al crimine.
TIPOLOGIE DI PENE ALTERNATIVE
Affidamento in prova ai servizi sociali: È considerata la misura alternativa alla
detenzione per eccellenza, in quanto si svolge totalmente nel territorio, mirando ad
evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla
condizione di privazione della libertà. È regolamentata dall'art. 47 dell'Ordinamento
Penitenziario, così come modificato dall'art. 2 della Legge n. 165 del 27 Maggio 1998 e
consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'istituto di pena per
un periodo uguale a quello della pena da scontare.
Requisiti per la concessione
1. pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a tre anni;
2. osservazione della personalità, condotta collegialmente in istituto, nei casi in cui si
può ritenere che il provvedimento, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla
rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati;
2. aver tenuto un comportamento tale da consentire lo stesso giudizio di cui sopra
anche senza procedere all'osservazione in istituto. Con la Legge n. 231 del 12.07.99 che
ha introdotto l'art. 47 quater, per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, è previsto che
l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche oltre i limiti di pena
previsti.
Limiti alla concessione
I detenuti e gli internati per particolari delitti possono ottenere l'affidamento in prova al
servizio sociale (ed anche le altre misure alternative) solo se collaborano con la
giustizia. I detenuti e gli internati per altri particolari delitti (commessi per finalità di
terrorismo, artt. 575, 628 3º c., 629 2º c., c.p., ecc.) possono essere ammessi
all'affidamento (o ad un'altra misura alternativa) solo se non vi sono elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Il D.L.
306/92 ha altresì introdotto altri limiti e divieti relativi alla concessione delle misure
alternative, per i casi di commissione di un delitto doloso di una certa entità commesso
durante un'evasione, un permesso premio, il lavoro all'esterno o durante una misura
alternativa. La legge 231 del 12.07.99 all'art. 5 ha disposto per i soggetti affetti da AIDS
conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave,
la non applicazione del divieto di concessione dei benefici previsto per gli internati e
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coloro che sono detenuti per i reati dell'art.4-bis della 354/75, fermi restando gli
accertamenti previsti dai commi 2, 2/bis e 3 dello stesso articolo.
Istanza di affidamento L'istanza per poter usufruire della misura dell'affidamento deve
essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria: se il soggetto è in libertà, al
Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della
pena, entro trenta giorni dalla notifica (Modello istanza), come previsto dall'art. 656
c.p.p. così come modificato dalla Legge 165 del 27.5.98. Il Pubblico Ministero
trasmette l'istanza al Tribunale di Sorveglianza competente che fissa l'udienza e se il
soggetto è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo
dell'esecuzione, il quale può sospendere l'esecuzione, ordinare la liberazione del
condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza, nel caso
in cui siano offerte concrete indicazioni circa: l'esistenza dei presupposti necessari per
l'ammissione all'affidamento; l'esistenza di un grave pregiudizio derivante dalla
protrazione dello stato di detenzione; l'assenza di un pericolo di fuga.
Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, o da
altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea
certificazione come previsto nell'art. 5 comma 2, della L. 231/99. Se l'istanza non è
accolta, riprende o si da inizio all'esecuzione della pena.
Non può essere accordata altra sospensione dell'esecuzione per la medesima pena,
anche se vengono presentate altre istanze di diverse misure alternative.
Compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) prima della concessione se il
soggetto è in libertà svolge l'inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di
Sorveglianza; se il soggetto è detenuto, partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica
della personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la
relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza. In entrambi i casi l'Ufficio di
esecuzione penale esterna svolge un'inchiesta di servizio sociale per fornire al Tribunale
di Sorveglianza o all'Istituto di pena elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al
condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza
ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un'ipotesi di
intervento e di inserimento.
L'affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza in alcuni casi:
1. se il soggetto è in libertà, dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha
sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione;
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2. se il soggetto è detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione
sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della
presentazione della domanda.
Inizio dell'affidamento
L'affidamento ha inizio dal momento in cui al soggetto, previa notifica da parte degli
organi competenti dell'ordinanza, sottoscrive il verbale di determinazione delle
prescrizioni, con l'impegno a rispettarle:
1. se il condannato è in libertà, davanti al Direttore del U.E.P.E;
2. se il soggetto è detenuto, davanti al Direttore dell'Istituto penitenziario.
Il verbale delle prescrizioni
Viene disposto dal Tribunale di Sorveglianza contestualmente all'ordinanza di
concessione della misura e detta le prescrizioni che il soggetto in affidamento dovrà
seguire. Le prescrizioni indispensabili sono quelle relative ai seguenti aspetti:
•
rapporti con l'Ufficio di esecuzione penale esterna;
•
dimora;
•
libertà di locomozione;
•
divieto di frequentare determinati locali;
•
lavoro;
•
divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al
compimento di altri reati.
Prescrizioni possibili:
•
divieto di soggiornare in tutto o in parte in uno o più Comuni;
•
obbligo di soggiornare in un Comune determinato;
•
adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato;
•
adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal
Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni dell'Ufficio di
esecuzione penale esterna.
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Compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna nel corso della misura
1. Aiutare il soggetto a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale al fine
di favorire il suo reinserimento.
2. Controllare la condotta del soggetto in ordine alle prescrizioni.
3. Svolgere azione di tramite tra l'affidato, la sua famiglia e gli altri suoi ambienti
di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle A.S.L. e del
privato sociale.
4. Riferire periodicamente, con frequenza minima trimestrale, al Magistrato di
Sorveglianza sull'andamento dell'affidamento ed inviare allo stesso una
relazione finale alla conclusione della misura.
5. Fornire al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla
situazione di vita del soggetto e sull'andamento della misura (ai fini di
un'eventuale modifica delle prescrizioni, ecc.).
6. Prosecuzione della misura.
Se nel corso dell'affidamento sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena
detentiva il Direttore dell'Ufficio di esecuzione penale esterna informa il Magistrato di
Sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se il cumulo delle
pene (in corso di espiazione e da espiare) non supera i tre anni.
Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che
decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura. Sospensione
della misura
Il Magistrato di Sorveglianza sospende l'affidamento e trasmette gli atti al Tribunale di
Sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi:
1. quando l'Ufficio di esecuzione penale esterna lo informa di un nuovo titolo di
esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una
prosecuzione provvisoria della misura (residuo pena inferiore a tre anni);
2. quando l'affidato attua comportamenti tali da determinare la revoca della misura;
Conclusione della misura
L'affidamento si conclude:
1. con l'esito positivo del periodo di prova che estingue la pena ed ogni altro effetto
penale. In questo caso il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel
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luogo in cui la misura ha avuto termine emette l'ordinanza di estinzione della
pena;
2. con la revoca della misura, che può avvenire nei seguenti casi: comportamento
del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, ritenuto
incompatibile con la prosecuzione della prova; sopravvenienza di un altro titolo
di esecuzione di pena detentiva che determini un residuo pena superiore a tre
anni.
In questi casi il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui l'affidato
ha la residenza o il domicilio emette l'ordinanza di revoca e ridetermina la pena residua
da espiare.
Affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti:
È una particolare forma di affidamento in prova rivolta ai tossicodipendenti e alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico.
La legge n. 297 del 21 Giugno 1985 ha introdotto l'art. 47 bis dell'Ordinamento
Penitenziario (affidamento in prova in casi particolari), che poi è stato modificato dalla
L. n. 663/86 (Gozzini).
Tale misura alternativa è stata poi recepita dal Testo Unico in materia di stupefacenti
(D.P.R. n. 309/90) come art. 94.
Il D.P.R. n. 309/90 è stato successivamente modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n.
49 con le disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi che, in
particolare, ha introdotto i seguenti cambiamenti:
1. l’affidamento in prova terapeutico viene esteso alle pene fino a 6 anni, anche
se tale periodo è residuo di maggior pena;
2. la certificazione dello stato di tossicodipendenza non è più di esclusiva
competenza del servizio pubblico, ma anche le strutture private possono
certificarlo ai fini delle misure alternative al carcere e della sospensione
dell’esecuzione della pena.
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Per la concessione della misura alternativa o di comunità sono richiesti i seguenti
requisiti:
1. pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a sei anni;
2. il condannato deve essere persona tossicodipendente o alcool dipendente che
ha in corso o che intende sottoporsi ad un programma di recupero;
3. il programma terapeutico deve essere concordato dal condannato con una
A.S.L. o con altri enti, pubblici e privati, espressamente indicati dalla legge
(art.115 D.P.R. n. 309/90);
4. una struttura sanitaria pubblica o privata deve attestare lo stato di
tossicodipendenza o alcool-dipendenza e l'idoneità, ai fini del recupero, del
programma terapeutico concordato.
Il beneficio dell'affidamento in prova in casi particolari non può essere concesso più di
due volte.
Misure alternative o di comunità
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa fornisce la seguente definizione di
misura/sanzione alternativa o di comunità:
 sanzioni e misure che mantengono il condannato nella comunità ed implicano
una certa restrizione della sua libertà attraverso l’imposizione di condizioni e/o
obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore.
Tale nozione designa le sanzioni decise da un tribunale o da un giudice e le
misure adottate prima della decisione che impone la sanzione o al posto di tale
decisione, nonché quelle consistenti in una modalità di esecuzione di una pena
detentiva al di fuori di uno stabilimento penitenziario.
Le misure alternative alla detenzione o di comunità, consistono nel seguire un
determinato comportamento, definito possibilmente d’intesa fra il condannato e l’ufficio
di esecuzione penale esterna che lo abbia preso in carico; il contenuto del
comportamento da assumere è ciò che viene normalmente indicato come un
“programma di trattamento”, espressione applicabile anche ai condannati posti in
misura alternativa o di comunità.
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La competenza a decidere sulla concessione delle stesse è affidata al Tribunale di
sorveglianza.
Gli Uffici di esecuzione penale esterna sono strutture che provvedono all’esecuzione
delle misure alternative o di comunità e che, a tal fine, collaborano con gli enti locali, le
associazioni, le cooperative sociali e le altre agenzie private e pubbliche presenti nel
territorio per l’azione d’inclusione sociale e con le forze di polizia per l’azione di
controllo e contrasto della criminalità.
Riguardo ai tratti propri dell’attività degli uffici, i principali campi di azione si esplicano
in tre aree di intervento:

attività di indagine, consulenza alla Magistratura di Sorveglianza sulla
situazione familiare, sociale e lavorativa, prognosi di reinserimento dei
richiedenti una misura alternativa;

collaborazione alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei
detenuti;

attività di aiuto e controllo delle persone sottoposte a misura alternativa o di
comunità, alla libertà vigilata ed alle sanzioni sostitutive.
Misura alternativa o di comunità alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da
aids conclamata o da grave deficienza immunitaria:
Che cos’è? Con l'inserimento dell'art. 47 il legislatore ha voluto consentire ai soggetti
affetti da aids o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente
grave e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza
presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità
operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di
aids, la possibilità di accedere alle misure alternative o di comunità previste dagli
articoli 47 (affidamento in prova al servizio sociale) e 47 ter (detenzione domiciliare),
anche oltre i limiti di pena ivi previsti. Il Tribunale di sorveglianza non può concedere il
beneficio qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura alternativa o di
comunità e questa sia stata revocata da meno di un anno.
Istanza di affidamento
L'istanza per poter usufruire della misura alternativa o di comunità alla detenzione nei
confronti dei soggetti affetti da aids conclamata o da grave deficienza immunitaria deve
essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria:
- se il soggetto è in libertà, al pubblico ministero della Procura che ha disposto la
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sospensione dell'esecuzione della pena, entro trenta giorni dalla notifica, come previsto
dall'art. 656 c.p.p. Il pubblico ministero trasmette l'istanza al tribunale di sorveglianza
competente che fissa l'udienza;
- se il soggetto è detenuto, al magistrato di sorveglianza competente in relazione al
luogo dell'esecuzione, il quale può sospendere l'esecuzione, ordinare la liberazione del
condannato e trasmettere immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza. Se il
soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, o da altra
malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione
del servizio sanitario pubblico competente che attesti la sussistenza delle condizioni di
salute e che indichi la concreta attuabilità del programma di cura ed assistenza, in corso
o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie
o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali
nell'assistenza ai casi di aids. Se l'istanza non è accolta, riprende o si da inizio
all'esecuzione della pena.
Compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) prima della concessione della
misura alternativa o di comunità:
- Se il soggetto è in libertà svolge l'inchiesta di servizio sociale richiesta dal tribunale di
sorveglianza;
- Se il soggetto è detenuto partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della
personalità e fornisce il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la
relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianze.
In entrambi i casi l'ufficio di esecuzione penale esterna svolge un'inchiesta di servizio
sociale da fornire al tribunale di sorveglianza finalizzata a fornire elementi utili riferiti
al programma di cura ed assistenza, in corso o da effettuare, all'ambiente sociale e
familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su
cui fondare un'ipotesi di intervento e di inserimento sociale.
Prosecuzione della misura
Se nel corso dell'affidamento sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena
detentiva il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna informa il Magistrato di
sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura. Il magistrato di
sorveglianza trasmette poi gli atti al tribunale di sorveglianza che decide entro venti
giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.
Sospensione della misura alternativa o di comunità
Il magistrato di sorveglianza può sospendere l'affidamento e trasmettere gli atti al
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tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi:
- quando l'Ufficio di esecuzione penale esterna o gli organi di pubblica sicurezza lo
informano dell'avvenuta commissione da parte del soggetto di un reato successivamente
alla concessione del beneficio;
- quando l'affidato attua comportamenti tali da determinare la revoca della misura.
Revoca della misura
Il tribunale di sorveglianza può revocare la misura alternativa o di comunità disposta ai
sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia sottoposto a misura
cautelare per uno dei delitti previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale,
relativamente ai fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.
Ordinanza: L'affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza dal
tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente
dell'esecuzione.
Inizio della misura di comunità o alternativa: l'affidamento ha inizio dal momento in
cui il soggetto sottoscrive, davanti al Direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna,
il verbale di determinazione delle prescrizioni, con l'impegno a rispettarle. Il verbale
delle prescrizioni. Il tribunale di sorveglianza nell'ordinanza di concessione deve
impartire le prescrizioni relative sia all'esecuzione della misura alternativa sia alle
modalità di esecuzione del programma.
Conclusione della misura alternativa o di comunità
L'affidamento si conclude:
a. con l'esito positivo del periodo di prova che estingue la pena ed ogni altro effetto
penale. In questo caso il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui
la misura ha avuto termine emette l'ordinanza di estinzione della pena;
b. con la revoca della misura, che può avvenire nei seguenti casi:
- comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate,
ritenuto incompatibile con la prosecuzione della prova;
- commissione da parte del soggetto di un reato successivamente alla
concessione del beneficio In questi casi il Tribunale di Sorveglianza che ha
giurisdizione nel luogo in cui l'affidato ha la residenza o il domicilio emette
l'ordinanza di revoca e ridetermina la pena residua da espiare.
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Lavoro di pubblica utilità
Che cos’è? Introdotto dall'art. 73 comma 5 bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il lavoro
di pubblica utilità, consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della
collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e
organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del
decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV,
portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore
della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre
attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.
Chi vi è ammesso?
La sanzione è applicata all’imputato per i reati previsti dal comma 5 dell’art. 73
(produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità),
quando non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena;
viene comminata in alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le
modalità previste dall’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274.
Come vi si accede?
La sanzione viene disposta dal giudice su richiesta dell’imputato, con la sentenza di
condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art 444 del
codice di procedura penale (patteggiamento). Con la sentenza di condanna il giudice
individua il tipo di attività, nonché l’ente o l’amministrazione dove deve essere svolto il
lavoro di pubblica utilità. La prestazione di lavoro non retribuita ha una durata
corrispondente alla sanzione detentiva irrogata.
Dove viene svolto?
L’attività di lavoro non retribuita viene svolta presso con gli enti pubblici territoriali e le
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato individuati attraverso apposite
convenzioni stipulate dal ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, dal
Presidente del tribunale, a norma dell’art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001.
Nelle convenzioni sono indicate le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica
utilità, i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa e le modalità di
copertura assicurativa. L’elenco degli enti convenzionati è affisso presso le cancellerie
di ogni Tribunale.
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Modalità di prestazione dell’attività lavorativa
L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta
la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e
tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del
condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere
il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata
giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Le
amministrazioni e gli enti presso cui viene svolta l’attività lavorativa, assicurano il
rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità
fisica e morale dei condannati.
Compiti dell’U.E.P.E.
Il giudice, con la sentenza di condanna, incarica l’ufficio di esecuzione penale esterna di
verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce
periodicamente al giudice.
Revoca
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità, su richiesta del pubblico ministero, il giudice che procede o quello
dell’esecuzione tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione,
dispone la revoca della sanzione con il conseguente ripristino della pena che era stata
sostituita. Avverso al provvedimento di revoca è ammesso il ricorso in Cassazione, che
non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più
di due volte.
Liberazione condizionale
La liberazione condizionale consiste nella possibilità di concludere la pena all'esterno
del carcere in regime di libertà vigilata.
I requisiti per la concessione giuridica deve seguire i seguenti punti:

avere scontato almeno trenta mesi o comunque almeno metà della pena, se la
pena residua non superi i cinque anni;

avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della
pena inflitta, in caso di recidiva aggravata o reiterata;
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
avere scontato almeno ventisei anni di pena in caso di condanna
all'ergastolo;

aver scontato almeno due terzi della pena, fermi restando gli ulteriori
requisiti e limiti sanciti dall'art. 176 c.p soggettivi;
aver tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il proprio

ravvedimento;

avere assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il
condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle;

la liberazione condizionale può essere chiesta in qualunque momento
dell'esecuzione dai condannati che abbiano commesso il delitto da minori di
anni 18;

se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la
richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal
giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
Istanza
L'istanza per usufruire della liberazione condizionale deve essere inviata, corredata dalla
documentazione necessaria, al Direttore del carcere. Lo stesso deve trasmette al
Tribunale di Sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale (art. 94
bis D.P.R. 431/76).
Compiti dell'ufficio prima della concessione
L'Ufficio di Esecuzione penale esterna partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica
della personalità e dà il suo contributo per elaborare collegialmente la relazione di
sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza. In particolare l'Ufficio di Esecuzione
penale esterna svolge un'inchiesta di servizio sociale per fornire all'istituto, e tramite
esso, al Tribunale di Sorveglianza, elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al
condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza
ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un'ipotesi di
intervento e di inserimento.
Ordinanza
La liberazione condizionale viene concessa con provvedimento di ordinanza dal
Tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto
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l'interessato al momento della presentazione della domanda. L'ordinanza di concessione
della liberazione condizionale è comunicata al Magistrato di Sorveglianza ed all'Ufficio
di esecuzione penale esterna del luogo dove si esegue la libertà vigilata.
Compiti dell'ufficio nel corso della concessione
Nei confronti delle persone sottoposte al regime di libertà vigilata da liberazione
condizionale, l'U.E.P.E. svolge gli interventi previsti per la libertà vigilata.
Revoca della misura
La liberazione condizionale può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza, a seguito
di proposta di revoca da parte del Magistrato di Sorveglianza solo nei seguenti casi:
 Qualora la persona liberata commetta un reato o una contravvenzione della
stessa indole;
 Qualora trasgredisca gli obblighi previsti dalla libertà vigilata.
Conclusione della liberazione condizionale
La liberazione condizionale si conclude automaticamente una volta decorso tutto il
tempo della pena inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di
liberazione condizionale, se si tratta di condannato all'ergastolo, sempre che non sia
intervenuta alcuna causa di revoca.
Detenzione domiciliare
Che cos'è? La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta dalla
Legge n. 663 del 10/10/1986, di modifica dell'Ordinamento penitenziario (o.p.). Con
tale beneficio si è voluto ampliare l'opportunità delle misure alternative, consentendo la
prosecuzione, per quanto possibile, delle attività di cura, di assistenza familiare, di
istruzione professionale, già in corso nella fase della custodia cautelare nella propria
abitazione (arresti domiciliari) anche successivamente al passaggio in giudicato della
sentenza, evitando così la carcerazione e le relative conseguenze negative. La misura
consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata
dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza.
Requisiti per la concessione della detenzione domiciliare:
Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a quattro anni, nei seguenti
casi:
 padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui
convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole;
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 persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti
contatti con i presidi sanitari territoriali;
 persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
 persona minore degli anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio,
di lavoro e di famiglia.
Requisiti per la concessione della detenzione domiciliare
 Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore ai due anni, quando:
non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale;
l'applicazione della misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato
commetta altri reati; non si tratti di condannati che hanno commesso i reati di
particolare gravità.
Se tale misura viene revocata la pena residua non può essere sostituita con altra misura.
Requisiti per la concessione della detenzione domiciliare
 Pena anche superiore ai quattro anni, quando potrebbe essere disposto il rinvio
obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena.
 Casi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena (art. 147 c.p.): presentazione
di una domanda di grazia; condizione di grave infermità fisica.
Il Tribunale di sorveglianza dispone l'applicazione della detenzione domiciliare,
stabilendo un termine di durata di tale applicazione, che può essere prorogato.
L'esecuzione della pena prosegue durante l'esecuzione della misura.
Requisiti per la concessione della detenzione domiciliare
 Pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior
pena in caso di soggetto agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della
condanna da eseguire. Il Pubblico Ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di
carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al Tribunale di Sorveglianza
affinché provveda senza formalità all'eventuale applicazione della detenzione
domiciliare. Fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza il condannato
rimane agli arresti domiciliari e il tempo corrispondente è considerato come
pena espiata a tutti gli effetti. Per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da
grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, la
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concessione della misura alternativa può essere concessa anche oltre i limiti di
pena previsti.
Limiti alla concessione
I detenuti e gli internati per particolari delitti possono ottenere la detenzione
domiciliare solo se collaborano con la giustizia. I detenuti e gli internati per altri
particolari delitti (finalità di terrorismo, ecc.) possono essere ammessi alla detenzione
domiciliare solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. La legge 231 del 12.07.99 all'art.
5 ha disposto per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, la non applicazione del divieto di
concessione dei benefici previsto per gli internati e coloro che sono detenuti per i reati
dell'art.4-bis.
Istanza di detenzione domiciliare
L'istanza per poter usufruire della detenzione domiciliare deve essere inviata:
 se il soggetto è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la
sospensione dell'esecuzione della pena (Modello Istanza). Il Pubblico Ministero
trasmette l'istanza al Tribunale di Sorveglianza competente che fissa l'udienza.
Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra
malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione.
Se l'istanza non è accolta, si da inizio o riprende l'esecuzione della pena.
Compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna prima della concessione
 se il soggetto è in libertà, svolge l'inchiesta di servizio sociale richiesta dal
Tribunale di Sorveglianza;
 se il soggetto è detenuto, partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della
personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la
relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza.
In entrambi i casi l'Ufficio di esecuzione penale esterna svolge un'inchiesta di servizio
sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all'Istituto di pena elementi, oggettivi
e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e
familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari ed ambientali.
Ordinanza
La detenzione domiciliare viene concessa con provvedimento di ordinanza:
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 se il soggetto è in libertà, dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede
il pubblico ministero competente dell'esecuzione,
 se il soggetto è detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione
sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della
presentazione della domanda.
Il Tribunale di sorveglianza nel disporre l'applicazione della detenzione domiciliare nei
seguenti casi:
 stabilisce le prescrizioni secondo quanto previsto dall'art. 284 del c.p.p. per gli
arresti domiciliari;
 determina e impartisce le disposizioni per gli interventi dell' Ufficio di
esecuzione penale esterna.
Esecuzione della detenzione domiciliare
La detenzione domiciliare ha inizio dal momento in cui al soggetto è notificata
l'ordinanza di concessione della misura da parte degli organi competenti. Il Magistrato
di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare può
modificare le prescrizioni e le determinazioni impartite. Il soggetto in detenzione
domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario e dal suo regolamento di
esecuzione.
Al soggetto in detenzione domiciliare possono essere concessi i benefici previsti dalla
normativa per tutti i detenuti, e quindi in particolare la liberazione anticipata (art. 54).
Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e
l'assistenza medica del condannato che usufruisce di tale misura.
Compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna nel corso della misura
Gli interventi dell'U.E.P.E., nell'ambito dell'applicazione della misura della detenzione
domiciliare riguardano il sostegno, e non il controllo, che invece è effettuato dagli
organi di polizia. L'Ufficio di esecuzione penale esterna, infatti, in base alle disposizioni
impartite dal Tribunale di Sorveglianza, ha il compito di stabilire validi collegamenti
con i servizi socio-assistenziali del territorio al fine di aiutare il condannato a superare
le difficoltà connesse all'applicazione di tale misura.
Prosecuzione della misura
Se nel corso della detenzione domiciliare sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di
altra pena detentiva il Direttore dell' Ufficio di esecuzione penale esterna informa il
Magistrato di Sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se il
cumulo delle pene non supera i limiti di pena previsti per la misura.
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Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che fissa
l'udienza per decidere la prosecuzione (o la cessazione) della misura.
Sospensione e revoca della misura
Il Magistrato di Sorveglianza sospende la detenzione domiciliare e trasmette gli atti al
Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:
 quando vengono a cessare i requisiti indispensabili per beneficiare della misura;
 quando il soggetto attua comportamenti, contrari alla legge o alle prescrizioni,
ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura;
 quando il soggetto viene denunciato per violazione dell'art. 385 c.p. (evasione);
 quando l'Ufficio di esecuzione penale esterna informa il Magistrato di
Sorveglianza di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir
meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (art. 51 bis
o.p.).
Il Tribunale di Sorveglianza fissa l'udienza per il procedimento di revoca e decide
sull'accoglimento o il rigetto della proposta del Magistrato di Sorveglianza.
Semilibertà
Che cos'è? Può essere considerata come una misura alternativa impropria, in quanto,
rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è
parziale. E' regolamentata dall'art. 48 dell'Ordinamento Penitenziario (o. p.), e consiste
nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori
dall'Istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al
reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è
affidata al Direttore dell'Istituto di pena.
Requisiti per la concessione
1. Requisiti giuridici:
- pena dell'arresto e pena della reclusione non superiore a sei mesi se il condannato non
è affidato al servizio sociale;
- espiazione di almeno metà della pena o, se si tratta di condannato per uno dei delitti
indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis o. p., di almeno due terzi della pena;
- prima dell'espiazione di metà della pena nei casi previsti dall'art. 47 o. p., se mancano i
presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e la condanna è per un reato
diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis o. p.;
- espiazione di almeno venti anni di pena per i condannati all'ergastolo; essere
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sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva (internato).
2. Requisiti soggettivi
- aver dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale per i casi previsti
dal comma 1 (pena non superiore a sei mesi);
- aver compiuto dei progressi nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni
per un graduale reinserimento del soggetto nella società, per tutti gli altri casi (comma 4
art. 50 o. p.).
Limiti alla concessione
I detenuti e gli internati per particolari delitti possono ottenere la semilibertà solo se
collaborano con la giustizia. I detenuti e gli internati per altri particolari delitti
(commessi per finalità di terrorismo, ecc.) possono essere ammessi alla semilibertà solo
se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
criminalità organizzata o eversiva.
Istanza di semilibertà
L'istanza deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria:
 Soggetti che devono scontare una pena, o anche un residuo pena, non superiore a
tre anni; se il soggetto è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha
disposto la sospensione dell'esecuzione della pena. Il Pubblico Ministero
trasmette l'istanza al Tribunale di Sorveglianza competente che fissa l'udienza;
se il soggetto è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione
al luogo dell'esecuzione, il quale può sospendere l'esecuzione, ordinare la
liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di
Sorveglianza, applicando, in quanto compatibile. La sospensione opera sino alla
decisione del Tribunale di Sorveglianza.
Compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna prima della concessione
 se il soggetto è in libertà, svolge l'inchiesta di servizio sociale richiesta dal
Tribunale di Sorveglianza;
 se il soggetto è detenuto, partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della
personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la
relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza.
In entrambi i casi l'Ufficio di esecuzione penale esterna svolge un'inchiesta di servizio
sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all'Istituto di pena elementi, oggettivi
e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e
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familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su
cui fondare un'ipotesi di intervento e di inserimento.
Ordinanza
La semilibertà viene concessa con provvedimento di ordinanza:
 se il soggetto è in libertà, dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede
il Pubblico Ministero competente dell'esecuzione;
 se il soggetto è detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione
sull'Istituto di pena in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione
della domanda.
Esecuzione della semilibertà
La semilibertà ha inizio dal momento in cui il Magistrato di Sorveglianza approva il
piano di trattamento provvisorio che il Direttore dell'Istituto di pena deve predisporre
entro cinque giorni dall'arrivo dell'ordinanza. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda
una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire
della casa per la semilibertà. Nel programma di trattamento sono indicate le prescrizioni
che il soggetto dovrà sottoscrivere e rispettare in ordine alle attività cui dovrà dedicarsi
fuori dal carcere: il lavoro, i rapporti con la famiglia e con il Centro di Servizio Sociale,
altre attività utili al reinserimento, ecc.
Durante la misura il programma di trattamento può essere modificato dal Magistrato di
Sorveglianza su segnalazione del Direttore dell'Istituto di pena. Al soggetto in
semilibertà possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i
detenuti, e quindi in particolare la liberazione anticipata. Possono altresì essere
concesse, a titolo di premio, una o più licenze, di durata non superiore a complessivi 45
giorni annui che vengono fruite in regime di libertà vigilata.
Compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna nel corso della misura
L'U.E.P.E. svolge nei confronti dei soggetti in semilibertà i seguenti compiti ed
interventi:
 cura la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero;
 collabora con la Direzione dell'Istituto di pena di pena che rimane titolare della
responsabilità del trattamento;
 riferisce periodicamente al Direttore dell'Istituto di pena sull'andamento della
semilibertà e sulla situazione di vita del soggetto;
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 fornisce al Direttore dell'Istituto di pena ogni informazione rilevante ai fini di
un'eventuale modifica del programma di trattamento.
Prosecuzione della misura
Se nel corso della semilibertà sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena
detentiva il Direttore dell'Istituto di pena informa il Magistrato di Sorveglianza che
dispone la prosecuzione provvisoria della misura se permangono le condizioni di cui
all'art. 50 o. p.. Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di
Sorveglianza che decide la prosecuzione (o la cessazione) della misura.
Sospensione della misura
Il Magistrato di Sorveglianza sospende la semilibertà e trasmette gli atti al Tribunale di
Sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi:
 quando l'Istituto di pena di pena lo informa di un nuovo titolo di esecuzione di
altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione
provvisoria della misura;
 quando il semilibero attua comportamenti tali da determinare la revoca della
misura.
Revoca della misura
La semilibertà può essere REVOCATA dal Tribunale di Sorveglianza competente nei
seguenti casi:
 in ogni tempo quando il soggetto non sia ritenuto idoneo al trattamento;
 sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che faccia venir
meno le condizioni di cui all'art. 50.
Per il candidato:
 se si assenta per non più di dodici ore dall'Istituto di pena senza giustificato
motivo, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della
misura;
 se si assenta per più di dodici ore è punibile in base al comma 1 dell'art. 385 del
c.p. (evasione): la denuncia sospende il beneficio, la condanna comporta la
revoca della semilibertà.
Per l'internato:
 se si assenta per oltre tre ore dall'Istituto di pena senza giustificato motivo è
punito in via disciplinare e può subire la revoca della semilibertà.
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Espulsione come sanzione alternativa alla detenzione
L’espulsione come misura alternativa alla detenzione, è disposta nei confronti del
detenuto straniero, identificato, che deve scontare una pena detentiva, anche residua,
non superiore a due anni. Si applica, inoltre, quando ricorrono le seguenti condizioni:
ovvero se lo straniero, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera e vi si è trattenuto senza chiedere il permesso di soggiorno, considerato
socialmente pericoloso.
L’espulsione è disposta dal magistrato di sorveglianza che decide con decreto motivato
dopo avere acquisito dagli organi di polizia informazioni sull’identità e la nazionalità
dello straniero. Il decreto è comunicato all’interessato che, entro il termine di dieci
giorni, può proporre opposizione davanti al Tribunale di Sorveglianza. Il Tribunale
decide entro il termine di dieci giorni.
L’esecuzione del decreto rimane sospesa fino alla decorrenza dei termini
d’impugnazione e della decisione del Tribunale di Sorveglianza. Lo stato di detenzione
permane comunque fino a quando siano acquisiti i documenti di viaggio.
L’espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione, che dispone
l’accompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica. La pena è estinta alla
scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione del provvedimento di espulsione,
sempre che lo straniero non sia rientrato illegalmente nel territorio dello Stato. In tale
caso, è ripristinato la detenzione e l’esecuzione della pena.
L’espulsione come misura alternativa non può essere disposta:
1. Quando la condanna riguarda uno dei delitti indicati dall’articolo 407 comma 2 del
codice di procedura penale: omicidio, rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona
a scopo di estorsione;
a) quando lo straniero potrebbe essere oggetto, nello Stato di destinazione, di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa essere rinviato presso un altro
Stato nel quale non sia protetto da persecuzioni;
b) quando lo straniero è minore degli anni diciotto;
c) quando lo straniero è in possesso della carta di soggiorno, (salvo che non ricorrano
gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo straniero sia
ritenuto pericoloso socialmente;
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d) quando lo straniero è convivente con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di
nazionalità italiana.
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5. LE ARMI
Con il termine armi si va ad intendere “qualunque oggetto utilizzato dall’uomo per
offesa o difesa: armi da fuoco, da taglio, atomiche, nucleari, armi bianche. Con tale
temine si va ad indicare armi che presentano una o più lame (coltelli, pugnali, ecc…)”.
Generalmente le armi vengono utilizzate per incutere timore e per “bloccare” le persone
soggette al reato.
Spesso, purtroppo, accade che queste armi vengono utilizzate per fare del male a
qualcun altro.
Le armi maggiormente utilizzate sono: pistole, coltelli, e pc.
5.1 Le pistole
Con il termine pistola s’intende “arma da fuoco a canna corta che si maneggia con una
sola mano usata per colpire bersagli non troppo distanti”.
Per quanto riguarda il carcere di Busto Arsizio, per le testimonianze raccolte, l’utilizzo
di pistole è stato applicato nel caso di rapina a mano armata, in quanto era l’unico
mezzo per poter entrare ed uscire, in vita, con il bottino e guadagnare un po’ di tempo
sulle forze dell’ordine in quanto, tutto il personale e gli eventuali clienti presenti nel
locale impiegheranno più tempo per attivare il sistema d’allarme collegato alla polizia
per paura di ripercussioni fisiche.
Ciò consente al reo di poter scappare in tutta tranquillità e riuscire a mettere una
considerevole distanza dalle forze dell’ordine.
Però se me lo raccontano da un carcere significa che qualche cosa è andata storta. Infatti
alcune volte accade che la fretta e la paura di essere arrestati portino a commettere delle
imprudenze quali possono essere colpire con il calcio della pistola un ostaggio,
scatenando una reazione violenta da parte dello stesso oppure di terze persone presenti
che intervengono in soccorso del compagno. Si va a scatenare una colluttazione che da
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il tempo sufficiente per contattare le forze dell''ordine le quali arriveranno
tempestivamente e arresteranno il reo.
Altro caso è quando a fronte di una reazione degli ostaggi il reo si trova "costretto" a
sparare. Se gli va bene e per fattori terzi sbaglia la mira e ferisce di striscio gli ostaggi,
le conseguenze che gli toccano in sorte saranno meno gravi che nel caso in cui, per
difesa o per errore spara ed uccide uno o più ostaggi.
Generalmente le pistole utilizzate sono generalmente semiautomatiche e revolvers.
In elenco le più utilizzate e le più diffuse:
•
Beretta M9/M92/92FS - Calibro: 9mm (9x19) - Proiettili: 16/15/17.
•
Beretta M96G (Elite II) - Calibro: .40 - Proiettili: 11.
•
Colt M1911/M1991 - Calibro: .45 AcP - Proiettili: 8/12.
•
Glock 17 - Calibro: 9mm (9x19) - Proiettili: 17.
•
Glock 22 - Calibro: .40 S&W - Proiettili: 15.
•
Glock 21 - Calibro: .45 - Proiettili: 13.
Per quanto riguarda le pistole automatiche, le più diffuse sono le seguenti:
•
Beretta 93r - Calibro: 9mm (9x19) - Proiettili: 20.
•
Glock 18c - Calibro: 9mm (9x19) - Proiettili: 30.
•
Ingram M10 - Calibro: 9mm (9x21) - Proiettili: 30.
5.2 I coltelli
I coltelli sono un'altra arma che spesso viene utilizzata per commettere dei reati. Sono
pratici da nascondere e quindi è più facile introdurli nei luoghi prescelti per compiere il
reato.
Spesso vengono utilizzati quelli a serramanico e a lama corta, i più diffusi ed i più
economici.
Essi servono principalmente per intimidire e per creare panico fra le persone "scelte"
come bersaglio.
La situazione tipica che mi viene raccontata dal carcere è la seguente:
il soggetto X entra indisturbato in un supermercato. Non porta con se pistole per evitare
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che possa partire accidentalmente un colpo ma solamente un coltello, spesso a
serramanico.
Si aggira per qualche minuto fra gli scaffali come se fosse un cliente che deve fare la
spesa.
Attende che la cassa sia libera dai clienti per evitare che possa avere maggiori testimoni
che lo riconoscano, nonostante sia camuffato in modo tale da non spiccare troppo ma
allo stesso tempo da non mostrare il suo vero volto.
Il passo successivo è quello di estrarre il coltello e puntarlo verso il cassiere per farsi
consegnare l'incasso fino a quel momento riscosso.
Se non viene fatta resistenza tutto termina in poco tempo. Se invece viene opposta
resistenza allora la percentuale di rischio che il coltello venga utilizzato in modo lesivo
nei confronti dell'integrità fisica della persona è molto alto.
Come per le pistole se tali racconti mi vengono fatti dall'interno delle mura carcerarie
allora vuol dire che l'ultimo punto (utilizzo lesivo del coltello) è stato applicato. Ciò non
implica necessariamente la morte dell'ostaggio ma anche un ferimento medio grave
porta ad avere una maggiorazione della pena e quindi tutte le conseguenze del caso.
Ora vengono riportate alcune tipologie di coltelli utilizzati:
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5.3 Altri mezzi non convenzionali
Che cosa s'intende per mezzi non convenzionali di reato?
Per mezzi non convenzionali si va ad intendere tutti quegli strumenti che non rientrano
nelle categorie delle armi da fuoco, armi bianche.
Essi sono costituiti da strumenti di uso quotidiano presenti nelle nostre case: personal
computer, connessione ad Internet e masterizzatori ed equalizzatori.
Personal computer, masterizzatore.
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Equalizzatore.
Questi strumenti vengono utilizzati nel momento in cui si decide che il reato che si
andrà a compiere è quello di truffa.
La connessione ad Internet serve per creare finti siti di agenzie immobiliari, finanziarie,
assicurazioni online, agenzie per affittare case vacanze online, ecc...
Il computer è lo strumento che permette di compiere tutte le manovre pratiche di
creazione del sito, gestione dei conti, carico e scarico dei file, ecc....
Il masterizzatore serve a copiare tutti i dati su cd e/o dvd al fine di ripulire il disco fisso
del pc per lasciare meno tracce possibili.
L'equalizzatore serve a modificare la voce nel caso di telefonate ai clienti che,
ovviamente, chiamano per avere informazioni, e il truffatore non deve far riconoscere la
propria voce.
Anche in questo caso se le storie mi vengono raccontate dal carcere è perché l'ultima
truffa è andata male.
Spesso accade che, dato che la Guardia di Finanza è pienamente consapevole di tali
truffe, a fronte delle innumerevoli denunce da parte dei clienti truffati, si fa comunicare
esattamente tutti gl'indirizzi contattati (anche l'eventuale recapito telefonico), contatta
egli stessa il truffatore e, dopo un periodo di contrattazione, incontri e registrazioni,
arrestano il reo e lo condannano per truffa aggravata.
Ecco come finiscono in carcere tali soggetti. Purtroppo sono parecchi che, per
sopravvivere, montano tale struttura truffatoria ai danni dei poveri clienti fiduciosi.
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6. LA PASTICCERIA DEL CARCERE
La pasticceria del carcere è un modo goloso ed efficace, oltre che efficiente, per creare
un'occupazione sicura dentro e fuori le mura carcerarie, per tutti quei detenuti che
vogliono crearsi un'opportunità di riscatto una volta terminata la pena.
6.1 L'idea
Per quanto riguarda l'idea di creare la pasticceria all'interno del carcere, dobbiamo
partire da tre grandi calciatori: i campioni Baresi, Bergomi e Colombo della Triestina.
Essi hanno deciso d'investire in un'ingente capitale nella creazione di un'attività
socialmente utili. Per tanto hanno finanziato la ristrutturazione della vecchia palestra
della Casa Circondariale di Busto Arsizio, trasformandola in uno splendido laboratorio
di pasticceria con tanto di Mastro Pasticcere che periodicamente viene a tenere corsi di
formazione/aggiornamento ai pasticceri-detenuti che vi lavorano all'interno. Sia per
quanto riguarda il corso di formazione di partenza che ogni corso d'aggiornamento,
viene rilasciato un attestato di partecipazione valido per poter lavorare in qualunque
pasticceria. I pasticceri percepiscono un salario mensile come se lavorassero in un
qualunque laboratorio dolciario.
Una fabbrica del cioccolato che è una catena produttiva in grado di sfornare 700 chili di
cioccolato al giorno, con pasticcini, creme, panettoni, uova di Pasqua e tutto quello che
può appassionare i golosi.
La pasticceria ha aperto ufficialmente anche al pubblico il 4 ottobre 2010 ma all'interno
la produzione è già iniziata: 40 detenuti, regolarmente assunti e scelti dopo un' accurata
selezione, hanno partecipato a corsi di formazione professionale e sono al lavoro su
creme e biscotti utilizzando macchinari tutti nuovi zecca.
Il progetto impiega capitali privati e nessuna sovvenzione pubblica, tranne, in futuro, le
detrazioni fiscali sul costo del lavoro della legge Smuraglia.
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Ecco altre immagini dall'interno della pasticceria del carcere:
Il laboratorio ora funziona a pieno regime e i mastri pasticceri continueranno a
formare nuovi allievi che si sostituiranno a quelli che usciranno negli anni. I dolci si
possono già acquistare on-line sul sito www.dolciliberta.com e stanno già riscontrato
il primo successo grazie alla famosa fiera del cioccolato di Perugia Eurochocolate che
dal 15 al 24 ottobre li metterà in mostra. In diversi negozi bar-pasticcerie di Milano,
Rimini, Brescia e anche a San Marino si possono già gustare.
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Il logo di Dolci&Libertà è il seguente:
6.2 I Fondatori
È stato finanziato interamente da una holding chiamata «Sport & Spettacolo», il cui
presidente è un giocatore di calcio, il portiere della Triestina Roberto Colombo, 35 anni,
oggi tra i pali della serie B, ma cresciuto nelle giovanili del Milan e fino alla scorsa
stagione estremo difensore del Bologna, in serie A. Colombo è un brianzolo laureato in
scienze politiche e la sua società si prefigge una sorta di curiosa riqualificazione
professionale, ad alto livello ma non solo. Egli afferma che «Quasi tutti i mie colleghi
vorrebbero rimanere nel mondo del calcio, ma l'ambiente è in grado di assorbirne solo il
tre per cento - spiega l'imprenditore - con la nostra società vogliamo dare ad ex sportivi
un' alternativa utile. La possibilità di reinventarsi un'attività, investendo capitali in
progetti concreti e non speculativi, e che possano essere sostenuti anche grazie alla
visibilità dei soci stessi».
Tra questi ci sono anche, a vario titolo, il vice-allenatore dell'Inter Beppe Baresi, il
campione del mondo Giuseppe «zio» Bergomi, un altro ex della grande Inter
Gianfranco Bedin, Francesco Statuto ex di Padova, Udinese e Roma, Davide Succi
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attualmente tesserato nel Padova in serie B, ma anche altri imprenditori e professionisti.
I calciatori hanno ribattezzato l'azienda del cioccolato «Dolci e Libertà», con una s.r.l.
dedicata solo alla produzione a Busto Arsizio; la dirige il fratello del portiere della
Triestina, Dionigi Colombo, che non è calciatore ma sarà l'amministratore unico del
progetto, che ha ottenuto il patrocinio del ministero della Giustizia e del programma
Articolo 27 della Regione Lombardia.
6.3 Chi vi lavora?
Chi lavora all’interno della pasticceria sono circa una 40 di detenuti. Questo numero è
in continuo aumento, si pensa di estendere il numero a 50. Essi sono regolarmente
assunti e scelti dopo un’accurata selezione.
Hanno partecipato a corsi di formazione professionale e sono al lavoro su creme,
biscotti, cioccolatini, panettoni, uova di pasqua e tante altre squisitezze, il tutto
utilizzando macchinari tutti nuovi zecca.
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7. CONCLUSIONI
Questa tesina la voglio concludere dicendo che praticare volontariato all’interno della
struttura carceraria è un’esperienza che consiglio a tutti di provare perché l’emozione
che si prova è incomparabile.
Inoltre consiglio a tutti di acquistare i prodotti di Dolci & Libertà perché sono
eccezionali, uno tira l’altro e si effettuano anche consegne a domicilio oppure l’acquisto
diretto presso la “casetta” situata all’entrata della Casa Circondariale di Busto Arsizio.
Per quanto riguarda la mia esperienza al giornalino, sicuramente la continuerò nel
tempo poiché è fonte di confronto con persone di età, culture ed esperienze di vita
differenti dalla mia e per tanto come io insegno a loro, loro insegnano a me.
RINGRAZIAMENTI
Colgo l’occasione per ringraziare tutto il corpo di Polizia Penitenziaria che è sempre
molto gentile e disponibile nonostante i mille imprevisti e difficoltà che sorgono
all’interno della struttura.
Ringrazio molto l’Associazione “Mezzo Busto” per la possibilità offertami di
partecipare come volontaria alla redazione del giornalino che prende l’omonimo nome.
Grazie alla Direttrice che ha concesso il permesso per accedere al carcere.
Grazie a tutti i miei “colleghi” volontari per la loro gentilezza e per il loro supporto.
Grazie ai DETENUTI che mi permettono di entrare nelle loro vite e di poter passare
loro le mie conoscenze.
Grazie a tutti coloro che mi sostengono, nonostante le mille difficoltà.
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Istituto MEME: La struttura carceraria