REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RIMBORSO
DELLE SPESE DI MISSIONE
(emanato con Disposto del Direttore Amministrativo n. 1/ACENB del 27 dicembre 2005
(modificato con decreto rettorale n. 206 del 25 luglio 2008)
(modificato con decreto rettorale n. 249 del 15 giugno 2009)
Art. 1
Definizione di missione e di rimborso spese
1. Per missione si intende l'attività svolta nell'ambito delle finalità dell’Università, al di fuori dell'ordinaria sede
di servizio, sia sul territorio nazionale, sia all'estero.
2. Per rimborso spese si intende il rimborso dei costi sostenuti per le missioni effettuate in conformità al
precedente comma e documentati con le modalità e nei limiti specificati nel seguito delle presenti
disposizioni e nella tabella allegata.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le presenti disposizioni disciplinano il trattamento economico dei rimborsi delle spese di missione:
a) del personale dipendente dell’Università degli Studi di Camerino e personale dipendente di altre
Università o Amministrazioni Pubbliche che sia inserito nei programmi di ricerca o facente parte di organismi
istituzionali;
b) di studenti e di personale esterno all'amministrazione universitaria che abbia comunque incarichi presso
l’Ateneo.
2. Per la copertura delle spese connesse alla mobilità degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, si fa rinvio al
vigente Regolamento.
3. Per i trasferimenti del personale dipendente ad altra sede permanente, al di fuori dell'ambito comunale
della sede di servizio di provenienza, si fa rinvio alla normativa vigente per le altre amministrazioni
pubbliche.
4. Per i trasferimenti del personale docente e ricercatore, per lo svolgimento delle attività didattiche nelle
sedi collegate, si fa rinvio alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 520 del 17 dicembre 2008, punto
5)
Art. 3
Autorizzazione a svolgere missioni
1. L'autorizzazione a svolgere missioni sul territorio nazionale ed estero può essere rilasciata al personale
previsto nell’’art. 2.
2. L'autorizzazione è rilasciata:
- dai responsabili di budget;
- dal responsabile dell’ARESD o dai responsabili dei Poli per il personale tecnico amministrativo dei
dipartimenti appartenenti all’area “amministrativa” e all’area “servizi generali e tecnici”;
- dal Preside per il personale in servizio presso la Presidenza;
-dal Direttore del Dipartimento, per il personale docente e per il personale tecnico;-amministrativo
appartenente all’area “ tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati”;
-dal Direttore della Scuola per il personale in servizio presso la Scuola;
-dai responsabili delle altre unità operative per il personale tecnico amministrativo ad esse afferente;
(Note: i Direttori, i Presidi ed il Rettore provvedono direttamente alle loro autorizzazioni)
3. I responsabili autorizzeranno lo svolgimento della missione solo dopo aver verificato che la stessa sia
compatibile con il regolare funzionamento della struttura stessa e che sussista l'effettiva disponibilità dei fondi oltre
a quanto previsto dal successivo art. 4.
4. Qualora le spese di missione gravino su finanziamenti destinati alla realizzazione di programmi di ricerca
o su fondi per prestazioni svolte in conto terzi, l'autorizzazione a svolgere la missione potrà essere rilasciata
su proposta del titolare dei finanziamenti o del responsabile scientifico del progetto.
5. L'autorizzazione a svolgere la missione potrà essere rilasciata anche al personale che presta servizio in
strutture diverse da quella cui afferisce il proponente, previo nulla osta da parte del Direttore della struttura
alla quale il dipendente stesso è assegnato. I costi relativi, di
norma, gravano sui fondi della struttura proponente.
6. L'autorizzazione a soggetti estranei all'Amministrazione universitaria, intesa come autorizzazione al
trattamento economico del rimborso delle spese di missione, è rilasciata dal soggetto di norma competente
ad autorizzare le spese, previa proposta del titolare dei finanziamenti o del responsabile scientifico del
progetto se trattasi di missioni connesse alla realizzazione di programmi di ricerca o ad attività svolte per
conto terzi.
Art. 4
Provvedimento di autorizzazione
1. L’incarico e l’autorizzazione a compiere la missione vengono conferiti con apposito atto scritto
antecedente all’inizio della missione stessa. ll provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:
- cognome e nome del dipendente;
- ruolo per il personale docente, categoria e posizione economica per il personale tecnico amministrativo;
- luogo di abituale dimora;
- giorno di inizio e fine della missione con relative ora di inizio e ora presunta di rientro;
- luogo di svolgimento della missione;
- fondo su cui grava la spesa;
- mezzo di trasporto utilizzato;
- oggetto dettagliato della missione.
2. L'autorizzazione allo svolgimento di missione deve essere sottoscritto dal responsabile di budget; deve
inoltre essere vistato, per il controllo della copertura finanziaria, dal responsabile amministrativo della
struttura.
3. L'autorizzazione può essere rilasciata cumulativamente per missioni che comportano il raggiungimento
della stessa sede in giorni distinti per la stessa finalità.
4. Ogni struttura dovrà trasmettere mensilmente all'ufficio Personale un prospetto riepilogativo delle missioni
effettuate dai dipendenti dell'Università degli Studi di Camerino contenente luogo di missione, data inizio,
data fine e importo liquidato.
5. Ogni struttura interessata deve tenere una nota delle missioni autorizzate.
Art. 5
Imputazione della spesa
1. Le spese per le missioni gravano sui fondi disponibili e sui finanziamenti destinati alla realizzazione di
programmi di ricerca o su appositi fondi derivanti da prestazioni commissionate da terzi. Lo scopo per cui la
missione viene effettuata deve essere congruente con la destinazione dei fondi impiegati.
Art. 6
Durata della missione e distanza della località di missione
1. Il rimborso delle spese per missioni effettuate sul territorio nazionale non può essere corrisposto, per le
missioni continuative nella medesima località, per più di 240 giorni.
2. Il limite di cui al precedente comma è ridotto a 180 giorni per le missioni effettuate negli altri paesi
dell'Unione Europea ed all'estero.
3. Quando la durata della missione superi i 30 giorni o comunque influisca sull'andamento dell'attività
didattica che l'interessato è tenuto a svolgere, l'autorizzazione del Direttore del Centro di Spesa al personale
docente e ricercatore è subordinata al parere del Consiglio di Facoltà di appartenenza cui competono i
provvedimenti atti a garantire la regolarità nello svolgimento della suddetta attività.
4. Il diritto al rimborso delle spese di missione si acquisisce quando l'incarico è svolto in località distanti più di
10 Km. dalla sede di servizio o dal luogo di dimora abituale o da qualsiasi altra sede purché‚ giustificata da
particolari esigenze, qualora più conveniente per l'Università, e lo stesso si prolunghi per almeno 4 ore.
5. Il rimborso delle spese di missione non è dovuto per le missioni effettuate nella località di abituale dimora,
anche se distanti più di 10 Km. dalla ordinaria sede di servizio, salvo il rimborso motivato delle spese di
viaggio.
6. Il dipendente inviato in missione in località distante non oltre 80 Km. dalla sede di servizio, è tenuto a
rientrare giornalmente in sede, qualora la natura del servizio che esplica lo consenta anche con riferimento
alla possibilità di fruire di collegamenti agevoli per il rientro.
L'impossibilita' di rientrare in sede dovrà essere documentata.
Art. 7
Mezzi di trasporto
1. Il personale inviato in missione, ove non sia stato autorizzato ad avvalersi di mezzi straordinari, e' tenuto
ad usare di norma il mezzo ordinario.
2. Sono mezzi ordinari:
- il treno;
- gli altri mezzi in regolare servizio di linea (aereo, nave, servizi automobilistici etc);
- gli eventuali mezzi di trasporto dell'Università degli Studi di Camerino.
3. Sono considerati mezzi straordinari:
- il mezzo proprio;
- i mezzi noleggiati;
- i taxi urbani ed extraurbani;
4. L'impiego di mezzi noleggiati, del mezzo aereo per le missioni sul territorio nazionale e dei mezzi
marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, è sempre subordinato a
preventiva autorizzazione ed alla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- convenienza economica: la convenienza dovrà essere accertata raffrontando la spesa globale che si
sarebbe sostenuta (spese di viaggio, di eventuale vitto e/o pernottamento) nell'ipotesi di uso del treno e
quella equivalente per le stesse voci derivanti dall'uso del mezzo straordinario; a tal fine l'interessato deve
indicare nella richiesta ogni elemento utile di comparazione. In particolare, la convenienza economica per lo
svolgimento di una missione deve essere valutata dal punto di vista dell'Amministrazione, tenendo conto di
tutti i costi conseguenti alle possibili alternative di svolgimento della missione eventualmente sommati per
tutte le persone impegnate nella stessa missione.
- il luogo della missione non sia servito da ferrovia nè‚ da altri mezzi ordinari di linea e non risulti disponibile
un mezzo dell'Università;
- l'esistenza di una particolare esigenza di servizio o la necessità, opportunamente documentata o
quantomeno dichiarata in forma circostanziata, di raggiungere rapidamente il luogo della missione;
- la necessità di trasportare materiali e strumenti delicati e/o ingombranti indispensabili per il disimpegno del
servizio non risultando disponibile un mezzo dell'Università.
5. L'uso del taxi è consentito:
- per recarsi dalla sede di destinazione della missione alla sede ferroviaria o aeroportuale e viceversa;
- quando la località da raggiungere non è servita da mezzi pubblici e non risulta disponibile un
mezzo dell'Università;
- quando sia necessario trasportare materiale ingombrante o di peso eccessivo o non risulta disponibile un
mezzo dell'Università;
- nel caso in cui sia previsto uno sciopero dei mezzi pubblici o in altre ipotesi eccezionali adeguatamente
motivate.
L'interessato, in sede di richiesta di liquidazione della missione, ha l'obbligo di motivare l'uso di detto mezzo.
Art. 8
Mezzi dell'Amministrazione centrale e delle Unità operative periferiche
1. L'utilizzo sul territorio nazionale dei mezzi dell'Amministrazione potrà essere concesso a quelle Unità
operative periferiche, in ordine di preferenza, che non hanno mezzi propri in dotazione o che ne hanno in
numero inferiore ad altri.
2. E' ammesso l'utilizzo di mezzi in dotazione ad altra Unità operativa periferica, previo assenso del
responsabile dell'Unità operativa che ha in dotazione il mezzo.
3. Per le missioni fuori dal territorio nazionale e limitatamente ai paesi dell'Unione europea, è consentito l'uso
del mezzo fornito dall'Unità operativa periferica.
Art. 9
Missioni sul territorio nazionale: rimborso spese personale dipendente
1. Per le missioni svolte sul territorio nazionale vengono rimborsate esclusivamente le spese sostenute e
documentate come indicato nel seguito del presente articolo.
2. Il rimborso riguarda:
- spese per la consumazione di pasti nei limiti contenuti nella tabella allegata alle presenti disposizioni e,
comunque, per missioni superiori alle otto ore, nel limite massimo complessivo di euro 62. Il riconoscimento
delle spese di vitto è subordinato alla presentazione della fattura o della ricevuta fiscale. Potranno essere
ammessi a rimborso gli scontrini fiscali, quali documenti sostitutivi della fattura o della ricevuta fiscale come
consentito dalla vigente normativa fiscale sulla certificazione dei corrispettivi, purché dagli stessi si evinca il
tipo di esercizio comunque abilitato alla ristorazione o alla vendita di generi alimentari che fornisce il servizio
e la natura dello stesso.
- spese di pernottamento in albergo, residenza turistico - alberghiera o appartamento, nei limiti contenuti
nella tabella allegata alle presenti disposizioni in corrispondenza alla qualifica rivestita;
- spese di viaggio:
a) Il rimborso delle spese sostenute per il viaggio in treno avverrà sulla base del biglietto di viaggio con
riferimento alla classe di spettanza così come individuata nell'allegata tabella.
b) Oltre al rimborso delle spese di cui al precedente punto a), spetta il rimborso documentato dell'eventuale
spesa sostenuta per l'uso di:
- compartimento singolo in carrozza con letti;
- supplementi rapidi;
- prenotazione posti.
E' ammesso il rimborso del costo dei documenti di viaggio contro presentazione della ricevuta sostitutiva
nella quale l'Ente Ferroviario dichiari di aver ritirato per esigenze contabili il documento; analoga procedura
sarà seguita per i viaggi effettuati all'estero.
Qualora l'Azienda Ferroviaria straniera ritiri il biglietto originale, sarà cura dell'interessato farsi rilasciare una
dichiarazione sostitutiva che puntualizzi il prezzo, la data, il percorso.
c) Per i viaggi in aereo spetta il rimborso della spesa sostenuta nel limite delle spese per la classe
economica (legge finanziaria 2006 c. 216). . E' ammesso il rimborso della spesa sostenuta per l'aereo su
volo parzialmente utilizzato, sempreché l'interessato presenti, per la liquidazione della missione, la nota
rilasciata dall'agenzia di viaggio attestante il costo del biglietto intero, il costo per la parte di volo usufruito,
l'importo rimborsato e il ritiro del biglietto stesso da parte dell'agenzia.
d) Per i viaggi compiuti con mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione, per i quali non compete alcuna
indennità chilometrica, verrà rimborsata la spesa per il carburante acquistato nel corso della missione e
debitamente documentato. E' consentito, inoltre, il rimborso della spesa per il pedaggio autostradale su
presentazione del relativo documento giustificativo e il rimborso delle spese sostenute e documentate per
parcheggio a pagamento.
Tali spese, essendo comunque collegate all’esercizio dei mezzi di trasporto, potranno essere rimborsate
anche col fondo economale previa presentazione dei relativi giustificativi di spesa.
e) Il rimborso delle spese sostenute per l'uso di mezzi non contemplati nelle presenti disposizioni, utilizzati
per particolari ragioni, avverrà di norma nel limite della tariffa ferroviaria vigente, proporzionalmente alla
distanza chilometrica tra la località di partenza e di arrivo, per la classe di spettanza così come individuata
nell'allegata tabella in corrispondenza alla qualifica rivestita.
Per i viaggi presso le sedi collegate e viceversa, a fini didattici o per esigenze delle attività che vi si
svolgono, nonché per le Commissioni di esame, e per altre località, nei casi particolari di necessità e
urgenza, i docenti e il personale tecnico amministrativo sono autorizzati ad utilizzare il mezzo proprio qualora
non disponibili gli automezzi di servizio.
L’autorizzazione per i casi di necessità e urgenza sarà rilasciata dal Direttore Amministrativo.
Il mezzo proprio potrà essere utilizzato anche dal personale che svolge attività di ricerca, dietro
autorizzazione del Direttore del Dipartimento e del Responsabile del Progetto di Ricerca, qualora non
disponibili i mezzi di servizio.
Sono altresì autorizzati all’utilizzo del mezzo proprio, qualora non disponibili gli automezzi di servizio:
-i delegati del Rettore, i responsabili di obiettivo e i referenti i con sede di lavoro nelle sedi collegate per la
partecipazione a consessi istituzionali;
-i delegati del Rettore, i responsabili di obiettivo e i referenti quando si recano in missione in rappresentanza
del Rettore;
-i membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico con sede di lavoro o studio nelle sedi
collegate per la partecipazione alle sedute;
-presidi di Facoltà per la partecipazione ai coordinamenti nazionali.
L’Area Finanziaria provvederà alla copertura assicurativa Kasko, il cui costo sarà posto a carico delle
strutture interessate che forniranno,sempre alla stessa Area, l’elenco di coloro che sono coinvolti in queste
iniziative.
Salvo nei casi disciplinati dalla delibera del Consiglio di amministrazione n. 520 del 17 dicembre 2008, punto
5), per il rimborso delle spese sostenute verrà applicata la tariffa vigente presso l’Amministrazione Centrale
pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicata per i Km percorsi, oltre agli eventuali pedaggi e quant’altro.
f) Il rimborso delle spese di viaggio, ivi comprese quelle per trasporti urbani nelle località di missione, può
avvenire esclusivamente, salvo particolari casi riguardanti le spese di cui al precedente comma e), previa
presentazione dei documenti di spesa originali. Se i biglietti di viaggio sono privi del prezzo, occorre allegare
una fattura o dichiarazione dell'Agenzia che ha emesso il biglietto o la ricevuta del pagamento.
g) Per determinare il rimborso delle spese di viaggio, si considera sede di partenza la sede di servizio. Se la
destinazione della missione corrisponde al Comune in cui l'interessato ha la propria dimora abituale, non
sono riconosciute le spese di missione sostenute nel Comune suddetto ma solo le spese di viaggio
adeguatamente motivate dalla sede di servizio alla sede di missione. Nel caso in cui la località di partenza o
di arrivo indicata sia diversa da quella della sede di lavoro, tenuto altresì conto della sede di abituale dimora
dell'interessato, verrà computata tale distanza se dal calcolo risulti una convenienza economica per
l'amministrazione.
3. I documenti giustificativi delle spese dovranno essere presentati all'ufficio liquidatore in originale e riferiti,
di norma, al singolo interessato. In mancanza della documentazione originale l'amministrazione non
procederà ad alcun rimborso, salvo casi del tutto eccezionali. In tale circostanza dovrà essere esibita idonea
documentazione sostitutiva, corredata da autocertificazione dell'interessato resa ai sensi del D.P.R.
445/2000.
Art. 10
Missioni in paesi esteri: rimborso spese - personale dipendente
1. Al personale di qualsiasi categoria inviato in missione negli altri paesi esteri, compete il medesimo
rimborso spese previsto per le missioni compiute sul territorio nazionale, salva l'applicazione dei diversi limiti
di spesa contenuti nella tabella allegata alle presenti disposizioni in corrispondenza alla qualifica rivestita.
2. Per le missioni all'estero si dovrà tener conto della diversa possibilità di documentazione dei costi; a tal
fine gli uffici amministrativi agevoleranno gli interessati con modalità finalizzate a rendere le pratiche,
complessivamente, semplici e snelle, integrando la documentazione anche mediante ricorso
all'autocertificazione. E' ammissibile quale documentazione integrativa o sostitutiva anche il documento di
addebito della carta di credito dell'interessato.
Per le missioni effettuate all’estero, in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, previa opzione da parte
dell’interessato, oltre il rimborso delle spese di viaggio, può essere corrisposta una indennità fissa
giornaliera, esente ai sensi dell’art. 51 comma 5 del T.U. delle Imposte sui Redditi dell’importo di € 77,00.
La corresponsione di tale indennità consente di erogare una diaria giornaliera ai docenti che effettuino delle
missioni nell’ambito dell’azione “Teaching Staff Mobility – prescritta dal regolamento LLP-Erasmus –
Detta indennità non spetta per frazioni di giorno inferiori alle 4 ore.
3. Per quanto non previsto in questo articolo, in materia di rimborso delle spese di missione, si applicano i
criteri di cui all'articolo precedente.
Art. 11
Missione personale esterno
1. Il trattamento economico del rimborso delle spese di missione del personale esterno viene attribuito con le
seguenti modalità:
- nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si adotta la procedura per il
personale dipendente;
- con provvedimento di incarico negli altri casi.
2. L'autorizzazione ad usufruire del trattamento economico delle spese di missione al personale esterno può
essere rilasciata:
- qualora non vi sia personale dell'Università in grado di svolgere la missione;
- quando, pur essendo una missione assolvibile da personale interno (partecipazione a convegni), vi siano
delle ragioni di ordine pratico ed economico, da dettagliare, che facciano preferire lo svolgimento della
missione a personale esterno. E' fatto comunque divieto di attribuire incarichi di mera partecipazione a corsi
di aggiornamento e similari.
Art. 12
Trattamento economico missioni personale esterno
1. Al personale esterno per le missioni sul territorio nazionale ed estero verrà corrisposto il rimborso delle
spese sostenute e documentate relative al viaggio, all'alloggio ed ai pasti nei limiti e con le stesse modalità
stabilite per il personale dipendente dell'Università a cui viene equiparato, si farà riferimento al vigente
trattamento fiscale con riguardo al personale assimilato e a soggetti autonomi.
Il personale esterno all’Amministrazione Universitaria, in caso d'utilizzo del mezzo proprio, deve
espressamente sollevare l’Amministrazione da eventuali responsabilità.
Art. 13
Anticipo missioni
1. Il personale dipendente, incaricato di effettuare una missione di una durata superiore a giorni uno, ha
facoltà di richiedere una anticipazione pari al 75% del trattamento economico complessivo spettante per il
rimborso delle spese di missione.
2. La richiesta di anticipazione, dovrà pervenire, di norma, all'ufficio competente tra i 30 e i 15 giorni
antecedenti la data prevista per l'inizio della missione.
3. L'anticipazione è concessa, entro i limiti di chiusura di fine anno delle procedure contabili, su
presentazione, da parte dell'interessato, di apposita dichiarazione, con la quantificazione, approssimativa o
presuntiva, delle spese, nel rispetto dei limiti fissati dalle presenti disposizioni e dalla tabella allegata.
4. Qualora la missione per qualsiasi motivo non venisse svolta o l'importo dell'anticipazione risultasse
superiore all'importo complessivo del trattamento economico di missione da liquidare, la differenza dovrà
essere recuperata dall'ufficio liquidatore entro 30 giorni dal termine della missione e comunque nel più breve
tempo possibile e non oltre l'esercizio finanziario in corso.
5. Il personale che ha richiesto ed ottenuto l'anticipo è tenuto, una volta terminato l'incarico di missione, a far
pervenire all'Amministrazione, con la massima tempestività e comunque non oltre 20 giorni dall'effettuazione
della stessa e comunque entro i termini di chiusura di fine anno delle procedure contabili, tutta la
documentazione necessaria ai fini della liquidazione della missione.
In caso di inadempimento da parte dell'interessato, l'ufficio liquidatore comunicherà l'entità dell'importo
all’Area Personale e Organizzazione che provvederà al recupero nelle forme previste dalla legge.
Art. 14
Liquidazione missioni
1. Al termine della missione l'interessato dovrà compilare e sottoscrivere un prospetto riassuntivo di tutti i
dati della missione svolta.
2. L'incarico di missione si intende espletato, quando lo stesso è vidimato dal responsabile dei fondi, il quale
è altresì responsabile dei risultati della missione stessa.
3. Il responsabile della struttura dovrà sottoscrivere le eventuali dichiarazioni fatte dall'incaricato, in merito
alla effettiva ora di inizio e di fine della missione e a quant'altro necessario per giustificare gli aspetti
esecutivi della missione difformi da quelli concordati (maggiore durata, diverso percorso etc.). I partecipanti
ai corsi, convegni, congressi e similari, devono produrre l'attestato di partecipazione o eccezionalmente
un'autocertificazione motivata.
4. La missione dovrà essere liquidata entro 20 giorni dal momento della data di accettazione della stessa e
dopo che sia stata accertata la sua regolarità, da parte del responsabile della procedura come individuato
dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.
5. Qualora il trattamento economico complessivo di missione non superi l'importo di € 258,22, salvo il
rispetto di quanto previsto dai commi precedenti e da altre norme delle presenti disposizioni in ordine alla
regolarità dei documenti e delle procedure, e sia trascorso il termine di cui al precedente punto 4, il rimborso
dovrà essere effettuato a favore dell'interessato con prelievo da imputarsi sul fondo economale e nei limiti
delle disponibilità del fondo stesso al momento della regolare presentazione dei documenti.
6. A cura del responsabile della procedura verrà tenuta una nota delle richieste di liquidazione pervenute.
L’Economo dovrà trasmettere mensilmente all’Area Personale e Organizzazione un prospetto riepilogativo
delle missioni rimborsate contenente luogo di missione, data inizio, data fine e importo liquidato.
Art. 15
Controllo economico della spesa
1. I responsabili delle strutture dovranno vigilare ed adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di
contenere le spese e verificare, oltre al rispetto dei limiti di cui alle presenti disposizioni ed alla tabella
allegata, che le spese siano congrue anche con riferimento alle località di missione ed alle convenzioni con
le strutture alberghiere che di norma devono essere utilizzate.
Al riguardo il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferirà al Consiglio di Amministrazione sull'andamento delle
spese di missione in occasione della relazione annuale al rendiconto.
2. Qualora le disponibilità di fondi specifici ed in particolare di quelli per la ricerca non permettano la completa
copertura finanziaria del trattamento economico di missione, è consentito l'espletamento della missione con
riduzione del trattamento stesso, previo preventivo assenso dell'interessato.
3. Salvo il rimborso delle spese previste nel presente Regolamento, non è consentita la corresponsione di
indennità sostitutive, integrative e di emolumenti aventi natura similare e forfettaria, ancorché‚ previsti da
altre disposizioni normative.
4. Eventuali rimborsi eccedenti i singoli limiti previsti dalle presenti disposizioni e dalla tabella allegata o
modalità operative diverse per l'espletamento delle missioni, incluso l'utilizzo di mezzi non contemplati nelle
presenti disposizioni, potranno essere autorizzati dai responsabili delle strutture se adeguatamente motivati
e riferiti a casi particolari; anche in tali casi dovrà essere tenuta in particolare considerazione l'economicità
complessiva dell'attività. Gli stessi potranno essere oggetto di controllo specifico da effettuarsi a cura degli
organi competenti.
(Note: I direttori delle strutture potranno ad esempio in casi particolari e sempre che risulti più conveniente,
sotto la loro responsabilità autorizzare l'uso del mezzo proprio, previa stipula di idonee coperture
assicurative in conformità alle vigenti norme.)
Art. 16
Disposizioni finali
I valori eventualmente indicati nel presente Regolamento e nella tabella allegata potranno essere aggiornati
dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, tenuto conto delle variazioni del costo della vita comunicate
dall'ISTAT
TABELLA SPESE DI VITTO E ALLOGGIO *
LIMITI
GIORNALIERI
PERNOTTAMENTO MEZZI DI TRASPORTO
QUALIFICA U.E.
Prof.
Ordinari
€ 207,00
Prof.
Straordinari € 207,00
Prof.
Associati € 207,00
Prof.
Associati
non
confermati € 207,00
Assistenti
Ordinari
€ 207,00
Prof.
Incaricati € 207,00
SPESA PASTI
Limite
massimo
Classe
Pernottamento Classe Un pasto per complessivo
Estero treno
per missioni
in treno
aereo
missioni
o nave
inferiori/uguali superiori
alle 8 ore (**) alle 8 ore (*)
€
$ 250
1^
W L-singolo
business € 37,00
62,00
€
$ 250
1^
W L-singolo
economica € 37,00
62,00
€
$ 250
1^
W L-singolo
economica € 37,00
62,00
€
62,00
€
62,00
€
62,00
€
62,00
$ 250
1^
W L-singolo
economica € 37,00
$ 250
1^
W L-singolo
economica € 37,00
$ 250
1^
W L-singolo
economica € 37,00
Ricercatori € 207,00
Ricercatori
non
confermati € 207,00
Direttore
Amm.vo
€ 207,00
$ 250
1^
W L-singolo
economica € 37,00
$ 250
1^
W L-singolo
economica € 37,00
$ 250
1^
W L-singolo
economica € 37,00
Dirigenti
€ 207,00
Personale
tecnicoamm.vo
€ 207,00
$ 250
1^
W L-singolo
economica € 37,00
€
62,00
€
62,00
€
62,00
$ 250
1^
W L-singolo
economica € 37,00
€ 62,00
(*) Salvo diverse disposizioni legislative che dovessero intervenire
(**)Per le missioni effettuare presso le Sedi Collegate vengono previsti dei tetti massimi per il rimborso dei
pasti.
NORME COMPORTAMENTALI
-
Le autorizzazioni a compiere la missione e i prospetti di liquidazione vanno compilati in ogni singola
parte e corredati delle firme di autorizzazione e sottoscrizione
Le missioni per le quali è autorizzato il mezzo proprio devono essere corredate da copia della richiesta
di attivazione della polizza casko
Per il personale afferente a strutture gestite centralmente, la liquidazione della missione avviene
esclusivamente per il tramite dell’Area personale e organizzazione mentre per il personale dei
dipartimenti, facoltà e scuole per il tramite dei Poli
- Nel caso di utilizzo dei mezzi di servizio al prospetto di liquidazione va allegata copia del diario di bordo,
mentre i documenti comprovanti le spese per carburante, pedaggi e parcheggi possono essere presentati
per il rimborso direttamente all’economo per le strutture gestite dall’amministrazione centrale o ai
responsabili di polo per le altre strutture
Scarica

Regolamento per il trattamento economico del rimborso delle spese