Sent. N.166/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, composta dai magistrati:
Ivan DE MUSSO
Presidente
M. Teresa DOCIMO Consigliere relatore
Andrea LUPI
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di responsabilità iscritti al n. 62207 del registro di segreteria, instaurato con atto di
citazione depositato il 5 agosto 2004, e n. 63110/R del registro di segreteria, instaurato con atto di
citazione depositato il 10 febbraio 2005, promossi dal Procuratore regionale nei confronti dei soggetti
di seguito indicati.
Quanto al giudizio n. 62207 (n. 14 convenuti):
CARCANO Domenico e FIDELBO Giorgio, elettivamente domiciliati a Roma, in via G.
Pierluigi Da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe La Greca, che li rappresenta e
difende nel presente giudizio;
DILIBERTO Oliviero, CUCCA Aldo e PALERMI Manuela, tutti elettivamente domiciliati a
Roma, in via Belsiana n. 100, presso lo studio dell’Avv. Silvio Crapolicchio, che li rappresenta e
difende nel presente giudizio;
FASSINO Piero, elettivamente domiciliato a Roma, in Corso Rinascimento n. 11, presso lo
studio degli Avvocati Gianluigi e Giovanni Pellegrino, che lo rappresentano e difendono nel presente
giudizio, unitamente all’Avv. Prof. Carlo Federico Grosso;
LECCISI Giampaolo, CORTESANI Domenico, PICCININNI Carlo, DE CHIARA Carlo,
MALPICA Emilio, tutti elettivamente domiciliati a Roma, in via Giovanni Paisiello n. 55, presso lo
studio dell’Avv. Prof. Franco Gaetano Scoca, che li rappresenta e difende nel presente giudizio
unitamente all’Avv. Roberto Colagrande;
MACIS Francesco, elettivamente domiciliato a Roma, in via Monte Fiore n. 22, presso lo
studio dell’Avv. Stefano Gattamelata, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
MANCUSO Paolo, elettivamente domiciliato a Roma, in via Sicilia n. 50, presso lo Studio
Napolitano, unitamente all’Avv. Riccardo Marone, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
NICOLUCCI Fabio, elettivamente domiciliato a Roma, in Corso Rinascimento n. 11, presso lo
studio degli Avvocati Gianluigi e Giovanni Pellegrino, che lo rappresentano e difendono nel presente
giudizio;
Quanto al giudizio n. 63110 (n. 96 convenuti):
CASTELLI Roberto, elettivamente domiciliato a Roma, in via Flaminia n. 79, presso lo studio
degli Avvocati Enrico e Filippo Lubrano, che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio,
unitamente all’Avv. Pasquale Varone;
DILIBERTO Oliviero, elettivamente domiciliato a Roma, in via Belsiana n. 100, presso lo
studio dell’Avv. Silvio Crapolicchio, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
FASSINO Piero, elettivamente domiciliato a Roma, in Corso Rinascimento n. 11, presso lo
studio degli Avvocati Gianluigi e Giovanni Pellegrino, che lo rappresentano e difendono nel presente
giudizio, unitamente all’Avv. Prof. Carlo Federico Grosso;
ACCIARDI Gianluca, elettivamente domiciliato a Roma, in via Vittoria Colonna n. 27, presso
lo studio degli Avvocati Pantaloni, Battistoni e associati, unitamente agli Avvocati Tommaso
Sorrentino e Anna D’Alessandro, che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio;
AIROLDI Gian Mario (deceduto), AMORE Stefano, ARDISSONE Debora, BALDINI
Francesca, BETTEGA Cinzia, BIANCHINI Daniela, COPERCINI Pierluigi, D’ORTONA Emma, DE
SANTIS Fausto (deceduto), DI PAOLA Luigi, DONATI Antonella, FERRARA Ilaria Piera, GOBBI
Cristina, MAGNI Giuseppe, MAZZONE Alessandro, MONDELLO Benito Giacomo, MORELLI
Francesco, PAPA Alfonso, PAPA Concetto Aldo, PARAGGIO Vittorio, PREIONI Marco, PRIORE
Rosario, SANGERMANO Antonio, SARZANA DI SANT’IPPOLITO Salvatore Fulvio, SCHIAVON
Giovanni, SGHEIZ Morena, TATOZZI Gianfranco, VALENTINO Giuseppe, VERUCCI
Giovanni, VIALE Sonia, WILDE Massimo, ZANETTI Medardo, tutti elettivamente domiciliati a
Roma, in Viale Parioli n. 180, presso lo Studio Sanino, rappresentati e difesi dagli Avvocati Mario
Sanino, Carlo Celani, Laura Palasciano, Lorenzo Coraggio;
ALOISIO Virginia, elettivamente domiciliata a Roma, in via G. Carducci n. 4, presso lo studio
degli Avvocati Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi, che la rappresentano e difendono nel presente
giudizio;
BRONZO Irene, elettivamente domiciliata a Roma, in via Tibullo n. 11, presso lo studio
dell’Avv. Paolo Mazzotta, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all’Avv.
Fabio Pantaloni;
BUSATO Marinella, elettivamente domiciliata a Roma, in via F. Paolucci De’ Calboli n. 9,
presso lo studio dell’Avv. Piero Sandulli, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
CARATOZZOLO Enrico, GOFFI Alberto, IEZZI Simona, tutti elettivamente domiciliati a
Roma, in via XX Settembre n. 26, presso lo studio dell’Avv. Ferruccio Auletta, che li rappresenta e
difende nel presente giudizio;
CARCANO Domenico, CESQUI Elisabetta, DE DONATO Giovanni, FIDELBO Giorgio e
IPPOLITO Franco, tutti elettivamente domiciliati a Roma, in via G. Pierluigi Da Palestrina n. 19,
presso lo studio dell’Avv. Giuseppe La Greca che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
CORRADINO Michele e TINEBRA Giovanni, elettivamente domiciliati a Roma, in via di
Porta Pinciana n. 6, presso lo studio D’Amelio, rappresentati e difesi dagli Avvocati Pietro D’Amelio
e Giovanni Sciacca;
CORTESANI Domenico, DE CHIARA Carlo, LECCISI Giampaolo e PICCININNI Carlo,
selettivamente domiciliati a Roma, in via Giovanni Paisiello n. 55, presso lo studio dell’Avv. Prof.
Franco Gaetano Scoca, che li rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente all’Avv. Roberto
Colagrande;
CORTI Carlo, elettivamente domiciliato a Roma, in viale Parioli n. 180, presso lo Studio
Sanino, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mario Sanino e Matteo De Stasio;
CRISANTI Paola, elettivamente domiciliata a Roma, in via Cola Di Rienzo n. 52, presso lo
studio dell’Avv. Pietrangelo Iaricci, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
CRIVARI Fiorella, FALCICCHIO Carlo, MANCINI Francesca, RUSSO Alessandro,
STANCATI Nicolina, TROYA Antonio, tutti elettivamente domiciliati a Roma, in via Arno n. 6,
presso lo studio dell’Avv. Oreste Morcavallo, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
CURCIO Maria Paola, elettivamente domiciliata a Roma, in via Alessandria n. 208, presso lo
studio dell’Avv. Massimiliano Cardarelli, unitamente all’Avv. Massimo Sieni, che la rappresenta e
difende nel presente giudizio;
DE MARCO Marco, elettivamente domiciliato a Roma, in via Emilia n. 88, presso lo studio
dell’Avv. Stefano Vinti, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
DI GIOVINE Ombretta, elettivamente domiciliata a Roma, in Largo Antonio Sarti n. 4, presso
lo studio dell’Avv. Bruno Capponi, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
DI SOMMA Emilio, elettivamente domiciliato a Roma, in via Sicilia n. 50, presso lo studio
dell’Avv. Luigi Napolitano, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
FRIGERIO Erminia, elettivamente domiciliata a Roma, in Lungotevere Della Vittoria n. 9,
presso lo studio dell’Avv. Pasquale Varone, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
GIANFROTTA Francesco, elettivamente domiciliato a Roma, in via G. Pierluigi Da Palestrina
n. 63, presso lo studio dell’Avv. Mario Contaldi, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
unitamente all’Avv. Prof. Vittorio Barosio;
HINNA DANESI Fabrizio, elettivamente domiciliato a Roma, in via G.G.Belli n. 27, presso lo
studio dell’Avv. Gian Michele Gentile, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
IANNINI Augusta, elettivamente domiciliata a Roma, in viale Parioli n. 180, presso lo Studio
Sanino, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Sanino, Luigi Medugno e Laura Palasciano, che
la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
LATTANZI Giorgio, elettivamente domiciliato a Roma, in via Donatello n. 75, presso lo
studio dell’Avv. Bruno Capponi, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio,
unitamente agli Avvocati Marcello Molè e Claudia Lattanzi;
MAFFEI Amedeo, elettivamente domiciliato a Roma, in via Pacuvio n. 34, presso lo studio
dell’Avv. Guido Romanelli, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all’Avv.
Roberto Invernizzi;
MAIZZI Pasqua, elettivamente domiciliata a Roma, in viale G. Mazzini n. 134, presso lo
studio dell’Avv. Nino Longobardi, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
MANCUSO Paolo, elettivamente domiciliato a Roma, in via Sicilia n. 50, presso lo studio
dell’Avv. Luigi Napolitano, unitamente all’Avv. Riccardo Marone, che lo rappresenta e difende nel
presente giudizio;
MAZZARELLO Graziano, PELLICCIARI Silvia, RODRIGUEZ Mario, VIRANO Mario,
tutti elettivamente domiciliati a Roma, in Corso Rinascimento n. 11, presso lo studio degli Avvocati
Gianluigi e Giovanni Pellegrino, rappresentati e difesi dall’Avv. Gianluigi Pellegrino;
RETTURA Fortunato, elettivamente domiciliato a Roma, in via della Meloria n. 52, presso lo
studio dell’Avv. Francesco Bevivino, unitamente all’Avv. Rosario Chiriano, che lo rappresenta e
difende nel presente giudizio;
SANTELLI Jole, elettivamente domiciliata a Roma, in viale Parioli n. 180, presso lo studio
Sanino, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Sanino e Oreste Morcavallo;
TARCHI Monica, elettivamente domiciliata a Roma, in via Boezio n.. 16, presso lo studio
dell’Avv. Dario Imparato, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
TREVISANATO Sandro, elettivamente domiciliato a Roma, in via del Viminale n. 43, presso
lo studio dell’Avv. Fabio Lorenzoni, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
VIETTI Michele Giuseppe, elettivamente domiciliato a Roma, in viale Giulio Cesare n. 14,
presso lo studio dell’Avv. Giovanni VERDE;
VIGNA Maria Sabina, elettivamente domiciliata a Roma, in viale Parioli n. 180, presso lo
studio dell’Avv. Mario Sanino, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all’Avv.
Daniela Ripamonti;
ZAGREBELSKY Vladimiro, elettivamente domiciliato a Roma, in via Donatello n. 75, presso
lo studio dell’Avv.Bruno Capponi, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
CASTIGLIONI Ennio, CERESA Ferdinando, CLAUSI Massimo, CORDOVA Giuseppe,
D’ALESSANDRO Luca, CAGLIANI Lucia (deceduta), IPPOLITO Carmine, PIBIRI Silvia, SGROI
Francesco Paolo, TAMBURINO Giovanni e TREVISAN Gianni, che non risultano costituiti;
FALDUTO Anna, che si è costituita personalmente, presentando memoria difensiva.
Visti gli atti di causa;
Uditi, all’udienza del 23 aprile 2013 – con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Antonella
Cirillo - il relatore, Cons. Maria Teresa Docimo, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice
Procuratore Generale dr. Marco Smiroldo, nonché i difensori:
Avv. Laura Palasciano (Studio Sanino): per i convenuti AIROLDI Gian Mario, deceduto,
AMORE Stefano, ARDISSONE Debora, BALDINI Francesca, BETTEGA Cinzia, BIANCHINI
Daniela, COPERCINI Pierluigi; D’ORTONA Emma, DE SANTIS Fausto, DI PAOLA Luigi,
DONATI Antonella, FERRARA Ilaria Piera, GOBBI Cristina, IANNINI Augusta, MAGNI Giuseppe,
MAZZONE Alessandro, MONDELLO Benito Giacomo, MORELLI Francesco, PAPA Alfonso,
PAPA Concetto Aldo, PARAGGIO Vittorio, PREIONI Marco, PRIORE Rosario, SANGERMANO
Antonio, SARZANA DI SANT’IPPOLITO Salvatore Fulvio, SCHIAVON Giovanni, SGHEIZ
Morena, TATOZZI Gianfranco, VALENTINO Giuseppe, VERUCCI Giovanni, VIALE Sonia,
WILDE Massimo, ZANETTI Medardo; per i convenuti CORTI Carlo, e VIGNA Maria Sabina, su
delega dell’avv. Mario Sanino; per i convenuti CRIVARI Fiorella, FALCICCHIO Carlo, MANCINI
Francesca, RUSSO Alessandro, STANCATI Nicolina, TROYA Antonio, su delega dell’avv.
Morcavallo; per SANTELLI Jole, su delega dell’Avv. Mario Sanino e dell’Avv. Morcavallo; per
MAIZZI Pasqua, su delega dell’avv. Nino Longobardi;
l’avv. Dario Imparato: per la convenuta Monica TARCHI;
l’avv. Pasquale Varone: per il convenuto Roberto CASTELLI;
l’avv. Enrico Lubrano: per il convenuto Roberto CASTELLI;
l’avv. Federica Bulgarini Nomi: per i convenuti Oliviero DILIBERTO, Aldo CUCCA, e
Manuela PALERMI, su delega dell’avv. Silvio Crapolicchio;
l’avv. Amina L’Abbate: per i convenuti Piero FASSINO, Fabio NICOLUCCI, Graziano
MAZZARELLO, Silvia PELLICCIARI, Mario RODRIGUEZ, Mario VIRANO, su delega degli
avv.ti Gianluigi e Giovanni PELLEGRINO;
l’avv. Giovanni Sciacca: per i convenuti Giovanni TINEBRA e Michele CORRADINO;
l’avv. Lavinia Tirelli: per i convenuti Ombretta DI GIOVINE, Giorgio LATTANZI, Vladimiro
ZAGREBELSKY, su delega dell’avv. Bruno CAPPONI;
l’avv. Serenella Ruggeri: per i convenuti Giorgio FIDELBO, Domenico CARCANO,
Elisabetta CESQUI, Giovanni DE DONATO, Franco IPPOLITO, su delega dell’avv. Giuseppe LA
GRECA;
l’avv. Roberto Colagrande (Studio F.G. Scoca): per i convenuti Domenico CORTESANI,
Carlo DE CHIARA, Giampaolo LECCISI, Emilio MALPICA, Carlo PICCININNI;
l’avv. Marina D’Orsogna: per il convenuto Francesco MACIS, su delega dell’avv. Stefano
Gattamelata;
l’avv. Luigi Napolitano: per il convenuto Emilio DI SOMMA;
l’avv. Roberto Invernizzi: per il convenuto Amedeo MAFFEI;
l’avv. Rosario Chiriano: per il convenuto Fortunato RETTURA;
l’avv. Fabio Lorenzoni: per il convenuto Sandro TREVISANATO;
l’avv. Paolo Mazzotta: per la convenuta Irene BRONZO;
l’avv. Francesca Petroni: per la convenuta Marinella BUSATO, su delega dell’avv. Piero
Sandulli;
l’avv. Alessandra Abbate: per il convenuto Fabrizio HINNA DANESI, su delega dell’avv.
Gian Michele Gentile;
l’avv. Pietrangelo Iaricci: per la convenuta Paola CRISANTI;
l’avv. Corinna Fedeli: per il convenuto Marco DE MARCO, su delega dell’avv. Stefano Vinti;
l’avv. Federico Freni: per la convenuta Virginia ALOISIO.
Esaminati gli atti.
FATTO
(PARTE COMUNE AI DUE GIUDIZI)
1. I giudizi in epigrafe hanno per oggetto la richiesta di risarcimento di danno erariale
determinatosi in relazione al pagamento di diversi incarichi di consulenza, conferiti nel corso degli
anni 1999-2004 nell’ambito del Ministero della Giustizia, per l’importo complessivo - risultante dalla
somma degli importi parziali, come determinati dalla Procura regionale - di €. 2.559.848,89, di cui €.
2.262.046,21, relativi al giudizio n. 63310, ed €. 297.802,68, relativi al giudizio n. 62207.
In particolare, nel giudizio n. 63110, relativamente ai n. 61 incarichi presi in considerazione,
sono convenuti n. 96 soggetti: i 3 Ministri della Giustizia che hanno conferito gli incarichi nell’epoca
di riferimento, vale a dire l’on.le DILIBERTO Oliviero, l’on.le FASSINO Piero e il sen. CASTELLI
Roberto; 53 soggetti incaricati di effettuare le consulenze (8 non sono stati citati o in quanto ritenuti
esclusi dalla giurisdizione di questa Corte, in relazione all’incarico non espletato in via continuativa, o
in quanto deceduti prima dell’emissione della citazione), vale a dire i sigg.ri ACCIARDI Gianluca,
AIROLDI Gian Mario, ALOISIO Virginia, ARDISSONE Debora, BALDINI Francesca, BETTEGA
Cinzia, BRONZO Irene, BUSATO Marinella, CAGLIANI Lucia, CARATOZZOLO Enrico,
CASTIGLIONI Ennio, CERESA Ferdinando, CLAUSI Massimo, COPERCINI Pierluigi,
CORDOVA Giuseppe, CORRADINO Michele, CORTI Carlo, CRIVARI Fiorella, CURCIO Maria
Paola, D’ALESSANDRO Luca, DE MARCO Marco, DI GIOVINE Ombretta, DONATI Antonella,
FALCICCHIO Carlo, FALDUTO Anna, FERRARA Ilaria Piera, FRIGERIO Erminia, GOBBI
Cristina, GOFFI Alberto, IEZZI Simona, IPPOLITO Carmine, MAFFEI Amedeo, MAGNI Giuseppe,
MAIZZI Pasquale, MANCINI Francesca, MAZZARELLO Graziano, MAZZONE Alessandro,
MONDELLO Benito Giacomo, MORELLI Francesco, PIBIRI Silvia, RODRIGUEZ Mario, RUSSO
Alessandro, SARZANA DI SANT’IPPOLITO Salvatore Fulvio, SGHEIZ Morena, SGROI Francesco
Paolo, STANCATI Nicolina, TREVISAN Gianni, TREVISANATO Sandro, TROYA
Antonio, VIALE Sonia, VIRANO Mario, WILDE Massimo, ZANETTI Medardo); 11 tra
Sottosegretari e Direttori Generali, vale a dire i sigg.ri GIANFROTTA Francesco, LATTANZI
Giorgio, PAPA Alfonso, PELLICCIARI Silvia, PRIORE Rosario, SANTELLI Jole, SCHIAVON
Giovanni, TATOZZI Gianfranco, TINEBRA Giovanni, VALENTINO Giuseppe, VIETTI Michele
Giuseppe; e 29 Componenti del Comitato di valutazione, vale a dire i sigg.ri AMORE Stefano,
BIANCHINI Daniela, CARCANO Domenico, CESQUI Elisabetta, CORTESANI Domenico,
CRISANTI Paola, D’ORTONA Emma, DE CHIARA Carlo, DE DONATO Giovanni, DE SANTIS
Fausto, DI PAOLA Luigi, DI SOMMA Emilio, FIDELBO Giorgio, HINNA DANESI Fabrizio,
IANNINI Augusta, IPPOLITO Franco, LECCISI Giampaolo, MANCUSO Paolo, PAPA Aldo,
PARAGGIO
Vittorio,
PICCININNI
Carlo,
PREIONI
Marco,
RETTURA
Fortunato,
SANGERMANO Antonio, TAMBURINO Giovanni, TARCHI Monica, VERUCCI Giovanni,
VIGNA Maria Sabina, ZAGREBELSKY Vladimiro.
Nel giudizio n. 62207, relativo a n. 4 consulenze, sono invece convenuti 14 soggetti: i 2
Ministri della Giustizia dell’epoca, on.li DILIBERTO Oliviero e FASSINO Piero; 4 consulenti, vale a
dire i sigg.ri CUCCA Aldo, MACIS Francesco, NICOLUCCI Fabio e PALERMI Manuela; e 8
componenti del Comitato di valutazione vale a dire i sigg.ri CARCANO Domenico, CORTESANI
Domenico, DE CHIARA Carlo, FIDELBO Giorgio, LECCISI Giampaolo, MALPICA Emilio,
MANCUSO Paolo, PICCININNI Carlo.
In particolare, in relazione alla fase del conferimento degli incarichi, sono stati chiamati in
giudizio, oltre ai Ministri firmatari dei decreti, anche coloro che, nella maggior parte dei casi, in
qualità di sottosegretari del Ministro o direttori generali del Ministero, avevano proposto il
nominativo dei soggetti cui affidare le consulenze.
In relazione, invece, alla fase esecutiva degli stessi, sono stati chiamati a rispondere
dell’ipotizzato danno anche i componenti dei Comitati di valutazione che hanno espresso un giudizio
favorevole sulle relazioni prodotte dai consulenti.
Gli incarichi presi in esame dal Procuratore regionale comprendono diverse tipologie di
“consulenza” affidate al soggetto esterno all’apparato amministrativo, che riguardano, quanto alla
materia:
incarichi in materia giuridica;
incarichi in materia giornalistica;
incarichi in materia informatica;
incarichi in materia di edilizia penitenziaria e giudiziaria;
incarichi in materia di comunicazione;
incarichi c.d. parlamentari;
incarichi connessi alla presidenza italiana dell’Unione Europea;
incarichi in materia di giustizia minorile;
incarichi in materie varie svolti dai consulenti personali del Ministro.
Diversamente dalla materia, gli incarichi oggetto dell’atto di citazione possono essere, in linea
generale, suddivisi quanto al loro oggetto, tra incarichi di studio e incarichi di attività.
Ad avviso della Procura regionale, il conferimento di tutti i suddetti incarichi da parte dei
soggetti convenuti in giudizio sarebbe avvenuto in violazione della normativa vigente in materia
(d.P.R. n. 338 1994 citato), in quanto:
1. i soggetti che hanno conferito gli incarichi avrebbero costantemente omesso di verificare
preventivamente se il consulente prescelto era in possesso di una ‘provata competenza’ nella materia
specifica;
2. gli incarichi conferiti ‘a tempo’, sarebbero stati spesso rinnovati, in tal modo permettendo la
instaurazione di veri e propri rapporti continuativi, durati anche anni;
3. nessuno dei Ministri avrebbe predeterminato i criteri per il compenso;
4. circa la valutazione delle attività svolte, sarebbero state trasmesse, in tutti i casi, unicamente
le copie di alcune relazioni (intermedie ovvero finali), predisposte dagli stessi consulenti, senza
alcuna ulteriore documentazione: relazioni che non potrebbero avere alcun valore probatorio anche
perché - ricorda il PM - il d.P.R. n. 338 del 1994 menziona tali relazioni soltanto per definirle
di ‘accompagnamento’.
L’illegittimità ed illiceità delle condotte, quindi, non sarebbe limitata alla fase di conferimento
degli incarichi, bensì si estenderebbe anche alla fase dell’esecuzione e accertamento delle prestazioni
poste in essere dai diversi consulenti.
In particolare, relativamente alla fase di esecuzione degli incarichi, gli illeciti consisterebbero,
anzi tutto, nell’inadempimento totale, da parte dei vari consulenti, delle obbligazioni a loro carico; la
relativa responsabilità si estenderebbe anche all’autorità conferente, per avere omesso di seguire e
accertare il comportamento contrattuale tenuto dal consulente, nonché ai componenti dei Comitati di
valutazione, per avere attestato positivamente l’attività svolta, basandosi sulle predette relazioni.
Gli illeciti riferiti alla fase esecutiva sono considerati, dal Requirente, produttivi di un danno
erariale pari al 50% delle somme complessivamente corrisposte dal Ministero.
I consulenti sarebbero da considerare – in quasi tutti i casi e con poche eccezioni, specificate
nella citazione (ALOISE, CALVO, DORIA, LANDI, MASULLO, MELCHIONDA, PEDRIZZI,
SAMENGO) - legati da un rapporto di collaborazione continuativa con l’amministrazione, e quindi
come tali sottoposti alla giurisdizione di questa Corte.
In conseguenza di quanto innanzi, la Procura ha citato in giudizio, con riguardo alla fase del
‘conferimento’ degli incarichi in questione, a seconda dei casi, il Ministri pro-tempore ed i soggetti
proponenti (di volta in volta, sottosegretario o direttore generale) e, limitatamente alla fase di
‘esecuzione’, alcuni dei consulenti (ritenuti totalmente inadempienti), il Ministro o soggetto
richiedente (che avrebbero omesso di verificare il lavoro del consulente) e i componenti dei vari
Comitati di valutazione (che, per parte loro, avrebbero espresso infondati giudizi positivi sulle attività
di consulenza, così consentendo il pagamento del compenso).
Tutti i convenuti sono stati ritenuti solidalmente responsabili, poiché nella loro condotta
sarebbe rinvenibile l’elemento soggettivo del dolo, inteso dalla Procura come dolo ‘generico’ o
‘diretto’ (condotta ‘volontaria’ e posta in essere nonostante la consapevolezza di violazione delle
regole giuridiche che disciplinano la materia).
L’atto di citazione, in punto di diritto, si sofferma ampiamente sulla tematica attinente alla
corretta interpretazione del d.P.R. n. 338 del 1994 e, più in generale, alle diverse questioni connesse
con il conferimento, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di incarichi di consulenza.
Ricorda la Procura che il d.P.R. n. 338 del 1994 è un regolamento governativo emanato in
virtù della specifica previsione contenuta nell’art. 2, commi 7, 8 e 9, della legge 24 dicembre 1993, n.
537; anche alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere espresso nell’adunanza
generale del 17 marzo 1993, il regolamento in questione mira a disciplinare il potere del Ministro non più organo al vertice della gerarchia amministrativa del Ministero, bensì organo di direzione
politica - di conferire incarichi individuali a soggetti esterni rispetto all’apparato amministrativo, in
analogia a quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 29 del 1993 (successivamente trasfuso
nell’art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165 del 2001) per gli incarichi conferiti dagli organi amministrativi.
La distinzione tra le ‘consulenze’ conferite da organi di direzione politica (quali sono i
Ministri), e quelle attribuite dagli organi amministrativi, si giustifica, secondo la Procura, unicamente
in base alla diversità dell’oggetto dell’incarico che, nel primo caso, dovrebbe essere riferibile al ruolo
di indirizzo politico proprio dell’organo conferente, mentre nel secondo caso dovrebbe attenere allo
svolgimento dell’azione amministrativa; le condizioni richieste per il legittimo conferimento di
incarichi a soggetti esterni rispetto all’apparato amministrativo, invece - rileva sempre il PM - sono
identiche nei due casi, differenziandosi la normativa solo per aspetti del tutto secondari (specialmente
per quel che attiene alla verifica della corretta esecuzione dell’incarico).
Il d.P.R. n. 338 del 1994, prosegue il Requirente, mira dunque a soddisfare le particolari
esigenze del Ministro, organo di direzione politica del Ministero: in particolare, le esigenze che il
Ministro può legittimamente soddisfare tramite il ricorso a consulenti esterni possono attenere
unicamente all’effettuazione di studi rilevanti per l’attività di direzione politica, nonché per la
risoluzione di particolari problematiche dell’apparato amministrativo incidenti sull’attività di
direzione politica.
Dunque, oggetto degli incarichi conferibili ai sensi del d.P.R. n. 338 del 1994 dovrebbe essere
unicamente il ‘compimento di studi’ ovvero la ‘risoluzione di particolari problemi’ (art. 3, comma 1, e
art. 5, comma 1, del citato d.P.R. n. 388 del 1994).
Dopo avere ribadito le condizioni che la normativa de qua pone per il legittimo conferimento
degli incarichi da parte dei Ministri (l’impossibilità della Pubblica Amministrazione di far fronte con
personale in servizio alle esigenze che si intendono soddisfare; la necessità che l’incarico sia
conferito unicamente “ad esperti di provata competenza”; la necessità che l’incarico riguardi un
oggetto predefinito e non implichi lo svolgimento di attività continuativa”; la predeterminazione dei
criteri per i compensi), la Procura regionale passa ad esaminare la disciplina dettata dal d.P.R. n. 338
del 1994 in merito alla verifica attinente alla corretta esecuzione dell’incarico e alla valutazione dei
risultati conseguiti.
A tal fine, l’art. 6 del regolamento prevede che la valutazione dell’attività svolta, del prodotto
della stessa e dei risultati conseguiti, venga compiuta da un apposito Comitato composto da tre
membri scelti dal Ministro tra dipendenti pubblici ed esperti di provata competenza; il Comitato di
valutazione deve esaminare gli elaborati predisposti dal consulente, accertare e prendere in
considerazione l’attività svolta, verificare e valutare i risultati dello studio e le soluzioni prospettate
per i problemi sottoposti all’esame del consulente: trattasi, fa notare la Procura, di un compito
delicato, che deve essere svolto con la massima puntualità e precisione e dal quale il regolamento fa
derivare conseguenze specifiche (art. 6, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 388 del 1994).
Da ciò consegue che, se il Comitato non esegue correttamente le attribuzioni a lui devolute,
pone in essere un illecito; di qui la necessità di chiamare a risarcire il danno gli stessi componenti del
Comitato, per aver espresso infondatamente un giudizio positivo sull’attività svolta dal consulente e in
base al quale quest’ultimo è stato pagato.
Prima di procedere alla disamina dei singoli incarichi, la Procura si sofferma su alcuni ulteriori
aspetti delle problematiche connesse al conferimento di consulenze - ritenendo ciò utile per valutare la
sussistenza di responsabilità in relazione a ciascuna fattispecie - concernenti l’esatta determinazione
del danno, l’elemento soggettivo e la giurisdiizne di questa Corte riguardo ai consulenti esterni
all’Amministrazione.
Con riferimento, poi, alla disamina circa l’eventuale sussistenza di un vantaggio conseguito
dall’Amministrazione, evidenzia la Procura come il relativo onere probatorio graverebbe sulle parti
convenute, giacchè mai potrebbe essere posto a carico dell’attore l’onere della prova attinente ad un
fatto ‘negativo’, consistente nella mancata produzione di una ‘utilitas’ per l’amministrazione, e ciò in
base alla regola di cui all’art. 2697 c.c. in materia di fatti impeditivi: ove tale prova non sia fornita, il
danno deve essere pari alle somme pagate al consulente (in questo senso, è citata la sentenza di questa
Sezione giurisdizionale n. 1255/04).
Non potrebbe, quindi, ritenersi equa una determinazione del danno - ex art. 1226 cod. civ.che tenga conto di una qualche astratta utilità arrecata, dovendosi invece procedere alla concreta
verifica delle reali conseguenze derivate dalla condotta posta in essere dall’autore dell’illecito.
Inoltre, ogni decisione che ritenesse comunque sussistenti dei vantaggi per la P.A., dovrebbe
essere sostenuta da una congrua e sufficiente motivazione, in relazione sia all’an che al quantum del
vantaggio che l’amministrazione avrebbe conseguito dall’attività svolta dai consulenti.
Quanto all’elemento soggettivo, premesso che il dolo, in sede di giurisdizione contabile, è un
‘dolo generico’, e consiste nella coscienza e volontà di cagionare l’evento dannoso, precisa la Procura
che, al riguardo, è sufficiente che l’evento sia previsto ed accettato dall’agente come conseguenza
praticamente certa del suo operato.
Ritiene che il dolo sia configurabile anche nella fattispecie di conferimento di incarichi di
consulenza, nella forma del dolo ‘generico’ o ‘diretto’: come in tutte le altre fattispecie di
responsabilità amministrativa, ciò che deve essere accertato per qualificare ‘dolosa’ una determinata
condotta è che essa sia stata ‘volontaria’ e posta in essere nonostante la consapevolezza di compierla
in violazione delle regole giuridiche dettate per disciplinare l’attività stessa.
Quanto, infine, alla possibilità di convenire in giudizio anche il consulente, in aggiunta ai
soggetti che hanno conferito l’incarico e ai soggetti che hanno espresso un positivo giudizio circa
l’operato del consulente, previsa, anzitutto, la Procura che una responsabilità del consulente
perseguibile dinanzi alla Corte dei conti non è neanche astrattamente configurabile, in relazione alla
fase del conferimento dell’ incarico. L’attività illecita consistente nel conferimento di un incarico in
assenza delle condizioni richieste dalla legge, infatti, è sicuramente un’attività imputabile al soggetto
che conferisce l’incarico. Anche nei casi in cui, in concreto, il conferimento sia frutto di una attività
concertata, ovvero sia stata svolta una attività di “persuasione”, tendente ad ottenere l’incarico da
parte del futuro consulente, quest’ultimo, prima del conferimento dell’incarico, è un soggetto privato
non legato alla pubblica amministrazione da alcun vincolo o rapporto e come tale non è sottoposto
alla giurisdizione della Corte dei conti.
Diversamente deve essere opinato se l’attenzione viene spostata dal ‘conferimento’
dell’incarico alla ‘esecuzione’ di esso.
Nelle fattispecie prese in considerazione negli atti di citazione oggetto del presente giudizio,
gli incarichi di consulenza in realtà non avrebbero per oggetto l’effettuazione di studi ovvero
l’indicazione degli strumenti necessari per risolvere un determinato problema, bensì lo svolgimento di
attività continuativa, rinnovata in alcuni casi per diversi anni.
La creazione di un rapporto di tal fatta e l’attribuzione della legittimazione allo svolgimento di
tale attività, in conformità alla costante giurisprudenza (cfr. tra le tante, Cass. 26 marzo 1999, n. 188;
Cass. 13 gennaio 2003, n. 340), rendono possibile e corretta la citazione in giudizio del soggetto
incaricato, in quanto soltanto formalmente consulente, bensì, nella sostanza, collaboratore.
Evidenzia la Procura, al riguardo, che la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei
consulenti è stata espressamente ammessa da Cass., SU, 9 giugno 1997, n. 5137 e da Cass., SU, 3
ottobre 1996, n. 8642, e che la questione di recente è stata affrontata, seppur a fini diversi da quelli
presi in considerazione in questa sede, dallo stesso Ministero della giustizia, il cui Ufficio legislativo,
con parere in data 26 febbraio 2003, ha affermato che le persone appartenenti all’amministrazione
(centrale) della giustizia sono “costituite da tutte le persone fisiche che integrano l’elemento
personale di tale organizzazione amministrativa (centrale) e, pertanto, da tutte le persone fisiche
legate all’Amministrazione da un rapporto di servizio, di carattere onorario o professionale di impiego pubblico o di lavoro privato alle dipendenze di amministrazione pubblica, nonché di
collaborazione autonoma come esperti, consulenti o collaboratori a qualsiasi titolo - e svolgenti la
propria attività presso gli organi ed uffici (centrali) del Ministero della giustizia”, concludendo che
“le persone appartenenti all’amministrazione (centrale) della giustizia dovranno identificarsi in tutte
le persone fisiche legate all’Amministrazione della giustizia da un rapporto di servizio, quale che sia
la specie, tra quelle sopra indicate, di tale rapporto (…) Alla stregua della conclusione che precede,
potranno considerarsi appartenenti all’amministrazione (centrale) della giustizia a titolo
esemplificativo (…) i collaboratori assunti con contratti a tempo determinato e gli esperti e consulenti
per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa”.
Dunque, prosegue la Procura, il rapporto di collaborazione continuativa tra il soggetto
incaricato di svolgere una determinata attività e il Ministero della giustizia deve essere escluso
unicamente nei casi in cui l’oggetto dell’incarico non consista nello svolgimento continuativo di
attività amministrativa, bensì si sostanzi in una attività predefinita, con le caratteristiche tipiche di un
contratto d’opera.
Anche in questi casi, peraltro, sussiste il rapporto di servizio qualora l’attività sia inizialmente
indefinita nell’oggetto - es. consulenza giuridica tout court - ovvero nel caso in cui essa consista nel
valutare la disciplina dettata da atti legislativi e nel seguire lo sviluppo dell’iter procedimentale.
In tali casi, risulta prevalente l’aspetto del sorgere di un rapporto continuativo tra il conferente
e l’incaricato rispetto al tipo di prestazione: dunque tale attività di carattere indefinito, il cui oggetto
viene individuato di volta in volta, costituisce esplicazione di attività amministrativa.
Ammessa la astratta giurisdizione della Corte in merito alla condotta di consulenti, sarà
configurabile una loro responsabilità nel caso in cui il soggetto non abbia eseguito (o abbia mal
eseguito) la prestazione a lui richiesta, ed abbia comunque percepito il compenso: tale responsabilità,
ovviamente, sarà concorrente con quella dei soggetti che, senza avere verificato la prestazione, hanno
autorizzato il pagamento del corrispettivo (responsabilità da considerarsi solidale in presenza
dell’elemento soggettivo del dolo).
Ha osservato ancora la Procura che il numero di incarichi conferiti dai Ministri Diliberto,
Fassino e Castelli - in carenza di qualsiasi attività istruttoria finalizzata all’accertamento delle
condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia di conferimento di incarichi, nonché in
carenza di qualsiasi ragionevole motivazione da porre a base di ogni singola attribuzione (anche
qualora essa sia consistita in un mero ‘rinnovo’ dell’incarico) - dovrebbe far ritenere che il
comportamento dei Ministri sia ‘doloso’, cioè posto in essere nella piena consapevolezza che il
conferimento degli incarichi fosse disposto in violazione della normativa vigente in materia.
Logica e buon senso, ancor prima del diritto, imporrebbero, infatti, che, prima di ricorrere a
professionalità esterne, venisse accertata in modo rigoroso la assoluta inidoneità a provvedere
dell’apparato amministrativo (nel caso di specie la struttura organizzativa più complessa e completa
facente capo alla pubblica amministrazione statale, vale a dire un il Ministero).
L’aver fatto ricorso a consulenze esterne, senza che nel contempo fosse stata prontamente
posta in essere alcuna attività tendente ad eliminare le asserite carenze dell’apparato amministrativo,
portate a (formale) giustificazione della stessa attribuzione delle consulenze, costituirebbe una sicura
prova della non veridicità delle affermazioni fatte nell’ambito degli atti posti in essere (letteraproposta, decreto), conseguenti ad una inammissibile e non veritiera constatazione della inanità della
struttura e della mancanza di professionalità del personale in servizio.
L’accertamento del carattere doloso della condotta, ad avviso della Procura, assumerebbe
ancor più evidente rilevanza in merito al comportamento posto in essere dai componenti del Comitato
di valutazione.
Non potrebbe essere spiegato, altrimenti, il fatto che soggetti posti ai vertici
dell’amministrazione ministeriale (magistrati ordinari), come tali sicuramente in possesso delle
nozioni necessarie per comprendere l’esatta portata del compito loro affidato e le modalità per
portarlo a termine in modo soddisfacente, abbiano in tutti i casi, nessuno escluso, operato una
valutazione positiva dello svolgimento dell’incarico (sotto i molteplici profili dell’attività
svolta, del ‘prodotto’ realizzato e dei risultati conseguiti: v. l’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 338 del
1994) in base alla mera lettura di una stringata (e spesso inconcludente) relazione, senza mai
esaminare un documento ulteriore rispetto alla relazione (anche nei casi in cui questa li menzionava),
senza mai effettuare anche un minimo accertamento fattuale, senza mai chiedere chiarimenti al
consulente (cita, come esempi, al circostanza che i componenti dei vari Comitati di valutazione non
sono stati resi edotti neanche dell’effettuazione di trasferte da parte dei vari consulenti).
Tutti i componenti dei Comitati di valutazione, pertanto, avrebbero ignorato, o volutamente
disatteso, la circostanza che il Governo, in sede di redazione del regolamento contenuto nel d.P.R. n.
338 del 1994, aveva puntualmente distinto la fase del conferimento dell’incarico da quella
dell’accertamento della correttezza della sua esecuzione, affidando tale verifica ad un Comitato che si
voleva indipendente (e composto da dipendenti pubblici ed esperti di provata competenza: art. 6,
comma 1, d.P.R. n. 338 del 1994).
2. Con atto integrativo di citazione del 31agosto 2004, il Procuratore ha ulteriormente fatto
presente a questa Sezione che, in base a quanto comunicato dall’Ufficio di gabinetto del Ministro
della giustizia in epoca successiva al deposito del menzionato atto di citazione, negli anni 1998, 1999
e 2000, e nei primi mesi dell’anno 2001, il Ministero medesimo non ha trasmesso al Dipartimento
della funzione pubblica alcun dato concernente gli incarichi conferiti, così come prescritto dall’art. 1,
comma 127, della legge n. 662 del 1996 e dall’art. 58 del d. lgs. n. 29 del 1993 (così come modificato
dal d. lgs. n. 80 del 1998 e attualmente trasfuso nell’art. 53, comma 15, del d. lgs. n. 165 del 2001): le
prime comunicazioni sono infatti del 20 giugno 2001.
Pertanto - prosegue il PM - in relazione agli incarichi conferiti nel 1999, nel 2000 e nel 2001
(prima del 20 giugno), trova applicazione il disposto dell’art. 58, comma 15, del d. lgs. n. 29 del 1993,
secondo cui le amministrazioni che, tra l’altro, omettano di comunicare al Dipartimento gli incarichi
conferiti, “non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono”.
La violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati al Dipartimento della funzione pubblica
e, nonostante tale violazione, il successivo conferimento di incarichi, costituirebbero, dunque,
attività illecite, fonte di danno erariale. Nel caso di specie, oltre tutto, ad avviso del Requirente, non vi
sarebbe prova che si sia verificato alcun effetto favorevole per l’amministrazione in connessione con
il conferimento e l’esecuzione degli incarichi medesimi.
Con memoria d’udienza del 21 aprile 2005 la Procura ha ritenuto di dover formulare alcune
ulteriori considerazioni di carattere generale in merito alla riduzione dell’addebito, che
verosimilmente i convenuti avrebbero chiesto a questa Sezione, ai sensi dell’art. 52 del r.d. n. 1214
del 1934 - T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, rispetto al quale osterebbe la asserita natura dolosa
della condotta, affermata ripetutamente dall’accusa per tutti i convenuti, che eliminerebbe in radice le
ragioni giustificatrici di una eventuale decisione di riduzione del danno determinato dalla sua condotta
illecita.
La predetta memoria della Procura formula, infine, alcune ulteriori considerazioni anche in
merito alle ‘trasferte’ effettuate dai consulenti, in relazione alle quali ai soggetti incaricati sono state
rimborsate dal Ministero le spese sostenute.
Al riguardo, nel ribadire che a suo avviso non sussisterebbe alcun collegamento tra l’attività
oggetto degli incarichi e la trasferta, osserva che i consulenti, nelle relazioni da loro presentate (non il
sig. Cucca, il quale non ha presentato alcuna relazione), non hanno mai menzionato tali trasferte, con
la conseguenza che i vari ‘Comitati’ (in relazione agli incarichi conferiti al sig. Cucca non è stato
costituito alcun Comitato di valutazione) non sono stati posti in grado di valutare se esse costituivano
corretta esecuzione degli obblighi contrattuali. Inoltre, non è evidenziata in alcun documento la
effettiva necessità/utilità delle trasferte ai fini della esecuzione degli incarichi di consulenza, ed i
consulenti non hanno mai relazionato né il Ministro né altro organo in merito ai risultati ottenuti a
seguito della missione effettuata.
Ciò premesso in linea generale, valevole per entrambi i giudizi, si riassumono gli incarichi
presi in considerazione dalla Procura in ciascuno dei giudizi predetti, con indicazione degli addebiti
contestati dalla Procura e riferiti alle posizioni di ciascun convenuto (consulente, Ministro,
componente del Comitato di valutazione), come da sintesi che segue.
GIUDIZIO n. 62207
1) CONSULENZA del sig. CUCCA Aldo - MINISTRO On. DILIBERTO Oliviero –
SOGGETTO RICHIEDENTE nessuno – Comitato di valutazione: non costituito per il 1999,
costituito ma non attivato per l’anno 2000 (il sig. Cucca si è dimesso dall’incarico nel maggio 2000).
L’oggetto dell’incarico è così definito: seguire le istanze che provenivano da Istituzioni,
soprattutto locali, da associazioni o da privati cittadini i quali evidenzino problematiche e difficoltà di
tipo burocratico o procedimentale che ostacolano il buon esito delle pratiche che li interessano.
Il periodo preso in considerazione comprende gli anni 1999 e 2000.
Il compenso per l’incarico non è stato previsto, tranne un rimborso spese di €. 26.732,29.
L’incarico è stato conferito con provvedimenti in data 11 novembre 1998 (non preso in
considerazione dal PM in conseguenza della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del
danno erariale), 20 gennaio 1999 e 12 gennaio 2000 dal Ministro della giustizia dell’epoca, on.le
Diliberto, al sig. Aldo Cucca.
La Procura contesta l’illegittimità del rimborso delel spese di viaggio, vitto e alloggio, in
quanto per detto incarico non è stato costituito il Comitato di valutazione, ed il rimborso spese è stato
autorizzato direttamente dal Ministro.
La costituzione del Comitato di valutazione è stata disposta unicamente per l’incarico
conferito nell’anno 2000, ma anche in relazione alle prestazioni effettuate dal sig. Cucca nel corso di
tale anno, il Comitato di fatto non si è mai riunito.
In sede di esecuzione degli incarichi il sig. Cucca non avrebbe poi presentato alcuna relazione.
Complessivamente, a decorrere dal mese di giugno 1999, sono state rimborsate al sig. Cucca
lire 50.794.050, pari ad Euro 26.232,29; l’importo dei rimborsi effettuati è stato quindi considerato
pari al danno subito dall’Amministrazione, non avendo questa tratto alcun vantaggio dal loro
conferimento in conseguenza dell’inadempimento totale delle obbligazioni a suo carico posto in
essere dal sig. Cucca.
L’illegittimità ed illiceità dei comportamenti non è limitata secondo la Procura alla fase di
conferimento dell’incarico, bensì si estenderebbe anche alla fase dell’esecuzione e accertamento delle
prestazioni poste in essere dal consulente.
Con riferimento alla fase di esecuzione dei contratti, ritiene il PM che gli illeciti consistano:
a) nell’inadempimento totale del sig. Cucca (da considerare legato da un rapporto di
collaborazione continuativa con l’amministrazione, come tale soggetto alla giurisdizione della Corte
dei conti) delle obbligazioni a suo carico;
b) nella illecita omissione da parte del Ministro, nel cui interesse risultano conferiti gli
incarichi, di costituire (anno 1999) e di attivare (anno 2000) il Comitato di valutazione, e di seguire,
accertare, vigilare e criticare il comportamento contrattuale tenuto dal consulente (prima di disporre il
rimborso delle spese l’on.le Diliberto avrebbe dovuto verificare il corretto adempimento da parte del
sig. Cucca delle obbligazioni a suo carico).
I soggetti sopra indicati devono sono poi ritenuti solidalmente responsabili poiché nella loro
condotta è rinvenibile l’elemento soggettivo del dolo.
In base all’attività istruttoria compiuta dalla Procura, infine, è stato accertato che il sig. Cucca
ha effettuato una serie di trasferte, considerate estranee rispetto all’oggetto dell’incarico, illegittime ed
illecite (sia in quanto, in base alla documentazione trasmessa dal Ministero della giustizia, immotivate
sia perchè in ogni caso occasionate da tali incarichi ritenuti essi stessi illegittimi ed illeciti) in
relazione alle quali il Ministro ha autorizzato l’uso della autovettura di servizio con autista: al
riguardo, ritiene il requirente che il danno subito dal Ministero della giustizia sia in via equitativa
determinabile in Euro 500,00 (benzina + autista). Anche di tale ultimo danno subito
dall’Amministrazione, è chiamato a rispondere l’on.le Diliberto, il quale ha autorizzato le ‘missioni’
in questione.
All’on.le Diliberto e al sig. Cucca sono stati notificati i prescritti inviti a dedurre. Essi hanno
presentato le proprie controdeduzioni, nelle quali il PM non ha rinvenuto argomentazioni o notizie
idonee a fare ritenere insussistenti i contestati illeciti, poichè nessun cenno sarebbe stato fatto: a) alle
esigenze che hanno indotto il Ministro a conferire l’incarico (assoluta incapacità di provvedere
alle normali incombenze da parte degli uffici di diretta collaborazione); b) all’attività in concreto
svolta dal sig. Cucca. Fatto questo significativo, che chiaramente depone a favore della esistenza di un
inadempimento totale delle obbligazioni a carico del ‘consulente’.
Conseguentemente, all’on.le Oliviero Diliberto andrebbe imputato un danno pari a complessivi
Euro 26.732, 29 (Euro 26.232,29 + Euro 500,00), di cui Euro 13.616,15 in solido con il sig. Cucca.
2) CONSULENZA dell’Avv. MACIS Francesco – MINISTRO On.li DILIBERTO Oliviero e
FASSINO
Piero
–
SOGGETTO
RICHIEDENTE
nessuno
–
COMITATO
DI
VALUTAZIONE:LECCISI, CORTESANI, CARCANO, FIDELBO.
L’oggetto dell’incarico è così definito: assicurare costanti e dinamici rapporti con le
Commissioni e i Gruppi politici in Parlamento su problemi attinenti la giustizia, anche al fine di dare
una pronta risposta all’attività ispettiva delle Camere, esplicitatesi negli istituti dell’interrogazione e
dell’interpellanza, non rinvenendo una siffatta professionalità in ambito ministeriale.
Il periodo preso in considerazione comprende gli anni 1999, 2000 e 2001.
Il compenso percepito è pari, nel 1999, ad €. 40.962,88; nel 2000 ad €. €. 50.747,04
(49.579,86 + 1.167,18), nel 2001 ad €. €. 16.748,7 (16.526,62 + 222,08), per un totale di €.
108.458,62.
L’incarico è stato conferito con provvedimenti in data 4 novembre 1998 (non preso in
considerazione nella citazione in conseguenza della prescrizione quinquennale), 5 febbraio 1999 e 16
febbraio 2000 dal Ministro della giustizia, on.le Di liberto, e poi con decreto in data 25 gennaio 2001
dal Ministro della giustizia on.le Fassino,succeduto all’on.le Diliberto (durata fino al 30 aprile 2001;
compenso lire 32.000.000).
Evidenzia in proposito la citazione che i rapporti con le Commissioni e i Gruppi politici in
Parlamento su problemi attinenti alla giustizia, nel periodo che qui interessa, erano di competenza
dell’Ufficio legislativo del Ministero (v. art. 2, n. 2, del r.d. 8 aprile 1940, n. 830) e del ‘Servizio per i
rapporti con il Parlamento e per le interrogazioni parlamentari’ (d.m. 16 giugno 1966).
In sede di controdeduzioni, evidenzia sempre la citazione, l’avv. Macis ha affermato che gli
incarichi di collaborazione a lui conferiti dagli on.li Diliberto e Fassino “nascevano dall’esigenza del
titolare del dicastero di seguire al meglio i lavori parlamentari attinenti i provvedimenti riguardanti la
Giustizia, al fine di rendere più agevole rapido il loro esito. Un compito di indirizzo e controllo
riservato al Ministro il quale non aveva la possibilità di attendervi personalmente in via continuativa,
per i molteplici concomitanti impegni che, altre ad essere di per se gravosi, gli imponevano frequenti
spostamenti in Italia, ed anche all’estero per i crescenti vincoli nell’ambito comunitario”.
Al riguardo, il Requirente contesta la scelta dei Ministri di avvalersi di un soggetto esterno,
piuttosto che dei sottosegretari di Stato, i quali, a mente dell’ art. 10, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e
delle commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e
rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.
In sede di esecuzione degli incarichi a lui conferiti negli anni 1999 e 2000, l’avv. Macis ha
presentato quattro relazioni, prive di allegati. In base all’ esame di tali relazioni il Comitato di
valutazione (composto dai sigg. Leccisi, Cortesani e Carcano, magistrati ordinari), in data 7 settembre
1999, 26 gennaio 2000, 18 luglio 2000 e 23 gennaio 2001, ha espresso giudizi positivi in merito
all’attività svolta dal consulente, il quale ha percepito il previsto compenso (complessivamente, per
gli anni 1999 e 2000, Euro 90.542,74).
In sede di esecuzione dell’incarico relativo al 2001, l’avv. Macis ha presentato invece un’unica
relazione, valutata positivamente dal Comitato di valutazione in data 21 maggio 2001. In merito
all’attività di tale collegio, fa presente il PM che mentre il decreto del ministro Fassino prevedeva che
tale Comitato fosse composto dai sigg. Leccisi, Cortesani e Carcano, il collegio che ha espresso il
favorevole giudizio in merito all’attività svolta dall’avv. Macis nel corso del 2001 risulta composto
dai sigg. Leccisi, Cortesani e Fidelbo, avendo quest’ultimo (illegittimamente, ritiene la Procura) preso
il posto del dott. Carcano: ovviamente, l’illecito commesso è imputato dal PM al dott. Fidelbo.
Nel corso dell’anno 2000 l’avv. Macis, autorizzato dal Ministro, si è recato a Marrakech
(Marocco) per partecipare ad un seminario sui sistemi giudiziari dei paesi euro-mediterranei.
Nella lettera di autorizzazione, fa presente la citazione, non si rinviene alcuna motivazione e non è
fatto alcun riferimento all’incarico conferito all’avv. Macis (il cui oggetto, peraltro, secondo il PM
non avrebbe giustificato la missione): all’avv. Macis il Ministero ha rimborsato la complessiva
somma di lire 2.259.970. Tale spesa è secondo la Procura riconducibile all’on.le Diliberto che ha
autorizzato la trasferta in questione, nonchè all’avv. Macis che l’ha eseguita, pur non esistendo alcun
collegamento con l’oggetto dell’incarico ricevuto.
Nel 2001 l’avv. Macis ha effettuato altre due trasferte per accompagnare il Ministro Fassino a
Sassari (visita alla casa di reclusione di Alghero e agli uffici giudiziari di Sassari) e a Napoli (visita
alla Corte d’appello e incontri con autorità locali). Nelle lettere di autorizzazione non è contenuta la
relativa motivazione e non è fatto riferimento all’incarico conferito all’avv. Macis (il cui oggetto
peraltro, ritiene il PM, non avrebbe giustificato la missione): all’avv. Macis il Ministero ha rimborsato
la complessiva somma di lire 430.000, che costituisce per l’Accusa danno erariale, imputabile alla
condotta del Ministro che ha autorizzato le trasferte e all’avv.Macis che le ha effettuate pur non
esistendo alcun collegamento con l’oggetto dell’incarico ricevuto.
Il conferimento degli incarichi per gli anni 1999 e 2000 è imputabile per la Procura al Ministro
on.le Diliberto; quello dell’incarico per il primo quadrimestre dell’anno 2001 al Ministro on.le
Fassino.
L’avv. Macis menziona, altresì, una ‘attività interna’, ma non risulta al PM il coinvolgimento
in tale attività del consulente e la riferibilità di essa all’oggetto della consulenza. Inoltre, non sarebbe
chiarito dove l’avv. Macis abbia eseguito le prestazioni a suo carico, giacchè egli risiede a Cagliari e
non risulta al PM che nel corso del periodo al quale si riferiscono gli incarichi si sia mai recato a
Roma.
Sempre ad avviso dell’Accusa, all’avv. Macis - da considerare legato da un rapporto di
collaborazione continuativa con l’amministrazione, come tale soggetto alla giurisdizione della Corte
dei conti - sarebbe imputabile l’inadempimento totale delle obbligazioni a suo carico. Sarebbero poi
responsabili i componenti dei Comitati di valutazione (sigg. Leccisi, Cortesani, Carcano e
Fidelbo) che illegittimamente ed illecitamente avrebbero formulato positivi giudizi in merito
all’attività svolta dall’avv. Macis, basandosi unicamente su relazioni prive di allegati ed in base alle
quali non sarebbe possibile in alcun modo considerare puntualmente provati l’attività posta in essere
dal consulente, il prodotto di tale attività ed i vantaggi conseguiti dall’amministrazione.
Tali soggetti sono ritenuti solidalmente responsabili in quanto da considerare in dolo: ad essi
va imputato il rimanente danno, pari al 50% del totale.
All’on.le Diliberto, all’on.le Fassino, all’avv. Macis e ai componenti dei Comitati di
valutazione sono stati notificati i prescritti inviti a dedurre. Gli odierni convenuti hanno presentato le
proprie controdeduzioni, che il PM ha ritenuto prive di argomentazioni o notizie idonee ad evitare la
citazione in giudizio.
Conseguentemente,
1) per l’incarico relativo all’anno 1999:
a) l’on.le Diliberto è chiamato in giudizio per risarcire un danno pari ad Euro 20.481,44 (50%
di Euro 40.962,88, pari a lire 79.315.200);
b) l’avv.Macis e i sigg. Leccisi, Cortesani e Carcano rispondono, in solido tra loro, di una
somma pari ad Euro 20.481,44 (50% di Euro 40.962,88, pari a lire 79.315.200);
2) per l’incarico relativo all’anno 2000:
c) l’on.le Diliberto è chiamato in giudizio per risarcire un danno pari ad Euro 24.789,93 (50%
di Euro 49.579,86, pari a lire 96.000.000);
d) l’avv.Macis e i sigg. Leccisi, Cortesani e Carcano rispondono, in solido tra loro, di una
somma pari ad Euro 24.789,93;
e) l’on.le Diliberto e l’avv. Macis rispondono, in solido tra loro, di una somma pari ad Euro
1.167,18 (corrispondente a lire 2.259.970, rimborsate per la trasferta in Marocco);
3) per l’incarico relativo all’anno 2001:
f) l’on.le Fassino è chiamato in giudizio per risarcire un danno pari ad Euro 8.263,31 (50% di
Euro 16.526,62, pari a lire 32.000.000);
g) l’avv. Macis e i sigg. Leccisi, Cortesani e Fidelbo rispondono, in solido tra loro, di una
somma pari ad Euro 8.263,31;
h) l’on.le Fassino e l’avv. Macis rispondono, in solido tra loro, di una somma pari ad Euro
222,08 (corrispondenti a lire 430.000, rimborsate per le trasferte),
per un totale di Euro 108.458,62.
3) CONSULENZA della dott.ssa PALERMI Manuela – MINISTRO On. DILIBERTO
Oliviero – SOGGETTO RICHIEDENTE n.n. – COMITATO DI VALUTAZIONE: Piccininni,
Malpica e Mancuso
L’oggetto dell’incarico è così definito: curare a tutti i livelli i rapporti politici che il Ministro
della giustizia deve intrattenere con organismi istituzionali, partiti e organizzazioni sindacali, sia con
riferimento alle problematiche proprie del Ministero e del mondo giudiziario, sia con riferimento al
collegamento di tali problematiche con altre istituzioni che direttamente o indirettamente sono
all’attenzione dell’Esecutivo.
Il periodo preso in considerazione comprende gli anni 1999 e 2000 (fino al 26 aprile)
Il compenso percepito è stato pari ad €. 81.255,71 + trasferte 16.271,86 + 32,43, per un totale
di €. 97.560.
L’incarico è stato conferito con decreto in data 22 gennaio 1999 del Ministro della giustizia,
on.le Diliberto alla sig.ra Palermi, giornalista professionista e sindacalista CGIL.
Evidenzia, in proposito, la citazione che il compito di curare i rapporti con le organizzazioni
sindacali risultava di competenza dell’Ufficio organizzazione e metodi (d.m. 16 giugno 1966), nonché
ovviamente dell’ufficio del personale. La cura dei rapporti politici con organi istituzionali (diversi da
quelli parlamentari, di competenza dell’avv. Macis e delle strutture dianzi indicate) spettava invece
all’Ufficio legislativo (in base all’art. 2, n. 2, del r.d.8 aprile 1940, n. 830), all’Ufficio di gabinetto e
all’Ufficio affari riservati del Ministro.
In sede di esecuzione dell’incarico la dott.ssa Palermi ha presentato due schematiche relazioni,
prive di allegati, in base alle quali il Comitato di valutazione (composto dai sigg. Piccininni,
Malpica e Mancuso) ha espresso un giudizio positivo sull’attività che la consulente afferma di avere
svolto, ovvero sull’attività svolta ma non ricollegabile all’oggetto dell’incarico (es. missioni negli
U.S.A. per ottenere l’estradizione dell’attivista Silvia Baraldini).
La citazione evidenzia poi l’enorme numero di missioni effettuate dalla dott.ssa Palermi nel
corso del 1999, per le quali il PM stesso non rinviene alcun collegamento con l’oggetto della
consulenza: tra tutte le missioni negli U.S.A. effettuate per il c.d. caso ‘Baraldini’, cioè finalizzate a
prendere contatto con le autorità americane per ottenere l’estradizione della menzionata detenuta, che
ha comportato una spesa complessivamente sostenuta dal Ministero, a decorrere dal mese di maggio
1999, di lire 28.157.515 (pari ad Euro 14.542,14).
Evidenzia il Requirente che alla dott.ssa Palermi, su disposizione del Ministro, sono stati
rimborsati anche i giornali (lire 41.300).
L’incarico fu rinnovato con decreto in data 12 gennaio 2000.
In sede di esecuzione del contratto la dott.ssa Palermi ha presentato una breve relazione, priva
di allegati, in merito al lavoro che afferma di avere svolto. Alla fine di tale relazione la consulente ha
manifestato la volontà di concludere il suo impegno presso il Ministero.
Con atto in data 11 maggio 2000 il Comitato di valutazione, composto dai sigg. Piccininni,
Malpica e Mancuso, ha espresso un giudizio positivo in merito all’attività svolta dalla consulente, la
quale per l’anno 2000 complessivamente ha percepito la somma di lire 43.333.000 (pari ad Euro
22.379.963).
Conseguentemente, negli anni 1999 e 2000 la dott.ssa Palermi a titolo di compenso ha
percepito la somma di lire 157.333.000, pari ad Euro 81.255,71.
Anche nel corso dei primi quattro mesi dell’anno 2000 la dott.ssa Palermi ha effettuato un
notevole numero di trasferte per accompagnare il Ministro, e precisamente:
a) trasferta a Milano (7 e 8 gennaio): presentazione di un libro di Eco e Dioguardi (spesa lire
847.500);
b) trasferta a Palermo (14 e 15 gennaio): inaugurazione dell’anno giudiziario (spesa lire
439.700);
c) trasferta ad Arezzo (11 febbraio): convegno sulle camere penali (spesa lire 47.500);
d) trasferta a Napoli (25, 26 e 27 febbraio): conferenza all’Università di Napoli (spesa
439.900);
e) trasferta al Cairo (3, 4 e 5 marzo): incontro con il Ministro della giustizia egiziano;
f) trasferta a Napoli (10 e 11 marzo): conferenze sulle iniziative della giustizia (lire 355.000);
g) trasferta in Lombardia (24, 25 e 26 marzo ): compiti istituzionali (non meglio precisati) (lire
1.402.700);
h) trasferta a Genova e Torino 7-10 aprile): incontro con magistrati (lire 642.900).
Tutti i rimborsi (complessivamente pari nell’anno 2000 a lire 3.349.200: Euro 1.729,72)
effettuati dal Ministero sono dalla Procura considerati illeciti in quanto collegati all’incarico illecito
conferito alla dott.ssa Palermi ed in ogni caso in quanto le trasferte non sono risultate in concreto
riferibili alle attività oggetto dell’incarico di consulenza (la consulente si sarebbe limitata ad
accompagnare il Ministro).
Anche per il 2000 alla dott.ssa Palermi, su disposizione del Ministro, sono stati rimborsati i
giornali (lire 21.500).
Il conferimento degli incarichi è imputabile al Ministro on.le Diliberto.
Alla dott.ssa Palermi, da considerare legata da un rapporto di collaborazione continuativa con
l’amministrazione, come tale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, il PM ritiene sia
imputabile l’inadempimento totale delle obbligazioni a suo carico.
I componenti dei Comitati di valutazione (sigg. Piccininni, Malpica e Mancuso)
illegittimamente ed illecitamente avrebbero formulato infondati positivi giudizi in merito all’attività
svolta dalla dott.ssa Palermi, basandosi unicamente su scarne relazioni, prive di allegati ed in base alle
quali non sarebbe possibile in alcun modo considerare puntualmente provati l’attività posta in essere
dal consulente, il prodotto di tale attività ed i vantaggi conseguiti dall’amministrazione. Tali soggetti
sono ritenuti solidalmente responsabili in quanto da considerare in dolo: ad essi va imputato il
rimanente danno, pari al 50% del totale (Euro 40.627,85).
il Ministro Diliberto e la dott.ssa Palermi, sarebbero altresì responsabili in solido tra loro, in
quanto in dolo, delle spese rimborsate dal Ministero per le trasferte effettuate dalla consulente. Tale
spesa (Euro 16.271,86) sarebbe imputabile alla condotta del Ministro che ha autorizzato le trasferte e
alla dott.ssa Palermi che le ha effettuate pur non esistendo alcun collegamento con l’oggetto degli
incarichi ricevuti.
il Ministro Diliberto, infine, dovrebbe rispondere dell’illecita spesa sostenuta dal Ministero per
l’acquisto dei giornali: complessivamente lire 62.800, pari ad Euro 32,43.
All’on.le Diliberto, alla dott.ssa Palermi e ai componenti del Comitato di valutazione sono stati
notificati i prescritti inviti a dedurre. Le relative controdeduzioni non sono state ritenute idonee ad
evitare la chiamata in giudizio.
Conseguentemente:
1) l’on.le Diliberto è chiamato in giudizio per risarcire un danno pari ad Euro 40.627,85 (50%
di Euro 81.255,71, pari a lire 157.333.000);
2) la sig.ra Palermi e i sigg. Piccininni, De Chiara (rectius Malpica) e Mancuso rispondono, in
solido tra loro, di una somma pari ad Euro 40.627,85 (50% di Euro 81.255,71, pari a lire
157.333.000);
3) l’on.le Diliberto e la dott.ssa Palermi, in solido tra loro, rispondono di una somma pari ad
Euro 16.271,86 (corrispondenti a lire 31.506.715, rimborsate per le trasferte);
4) l’on.le Diliberto è tenuto a risarcire la somma di Euro 32,43 (corrispondenti a lire 62.800,
rimborsate per l’acquisto dei giornali),
per un totale di Euro 97.530,00.
(Va evidenziato che nell’atto di citazione è indicato, nelle conclusioni, il nome di De Chiara
tra i componenti del Comitato di valutazione, mentre invece nella parte in fatto si indica il nome del
dott. Malpica).
4) CONSULENZA del dott. NICOLUCCI Fabio – MINISTRO On.FASSINO Piero –
SOGGETTO RICHIEDENTE: - COMITATO DI VALUTAZIONE: Piccininni, De Chiara, Mancuso.
L’oggetto dell’incarico è così definito: cura a tutti i livelli, anche internazionali, dei rapporti
politici che il Ministro deve intrattenere con gli Organi istituzionali ed i Partiti, con riferimento alle
problematiche proprie della giustizia ed alle implicazioni di tali problematiche con altre situazioni che
direttamente o indirettamente sono all’attenzione dell’Esecutivo, nonché finalizzato a permettere di
avvalersi di una professionalità in grado di predisporre discorsi su temi istituzionali o comunque
riferiti alla carica di Ministro.
Il periodo preso a riferimento va dal 12 maggio al 31 dicembre 2000 e dal 25 gennaio al 30
aprile 2001.
Il compenso percepito è stato di €. 63.214,32 + trasferte 2.367,45, pari a €. 65.581,77.
L’incarico fu formalizzato con decreto in data 17 maggio 2000 del Ministro Fassino.
In proposito, premette la Procura che il compito di “predisporre discorsi su temi istituzionali o
comunque riferiti alla carica di Ministro”, come del resto tutte le esigenze del Ministro, riferibili ad
attività istituzionali non intestate a strutture amministrative del Ministero, dovevano essere soddisfatte
dagli uffici di diretta collaborazione, all’uopo istituiti: ciò vale anche per la predisposizione dei
discorsi che il Ministro ritenga di non redigere autonomamente.
In sede di esecuzione dell’incarico il dott. Nicolucci ha presentato due relazioni, non datate e
la prima di esse non protocollata agli atti del Ministero, alle quali non è allegato alcun documento, in
base alle quali il Comitato di valutazione (composto dai sigg. Piccininni, De Chiara e Mancuso) ha
espresso un giudizio positivo in merito all’attività svolta dal consulente, il quale ha percepito il
previsto compenso.
Nel corso dell’anno 2000 il dott. Nicolucci, autorizzato dal Ministro, si è recato:
a) a Zagabria (6 e 7 ottobre 2000) per accompagnare il Ministro che doveva incontrare il
Ministro croato Ivanisevic e autorità locali (spesa lire 667.880);
b) a Torino (22 luglio 2000) per accompagnare il Ministro che doveva incontrare alcune
Associazioni di volontariato locali (spesa lire 507.000);
c) a Vienna (6 e 7 dicembre 2000) (spesa lire 2.356.950).
Tali somme (complessivamente pari a lire 3.531.830, corrispondenti ad Euro 1.824,04)
costituiscono per il PM danno erariale, imputabile alla condotta del Ministro e del dott. Nicolucci, in
quanto occasionate da un incarico ritenuto illecito, e sarebbe responsabile anche il dott. Nicolucci,
non apparendo le trasferte ricollegabili all’oggetto dell’incarico.
L’incarico fu rinnovato con decreto in data 25 gennaio 2001 del Ministro Fassino (durata fino
al 30 aprile 2001; compenso lire 40.800.000).
In sede di esecuzione del secondo incarico il dott. Nicolucci ha presentato una relazione, non
datata e non protocollata agli atti del Ministero, alla quale non è allegato alcun documento. In base a
tale relazione il Comitato di valutazione, in data 22 maggio 2001, ha espresso un giudizio positivo in
merito all’attività svolta dal consulente, il quale ha percepito il previsto compenso.
Nel 2001 il dott. Nicolucci ha effettuato due trasferte a Milano nel periodo 12-16 febbraio al
fine di partecipare ad una riunione preparatoria all’incontro dei Ministri della giustizia dei paesi
facenti parte del G8 e ad una conferenza stampa del Ministro. Al dott. Nicolucci il Ministero ha
rimborsato la complessiva somma di lire 1.052.200, sempre ritenuta costituire danno erariale,
imputabile alla condotta del Ministro e del consulente, per i motivi sopra indicati.
Gli incarichi in questione secondo la Procura sono illegittimi, per contrasto con la normativa
contenuta nel d.P.R. n. 338 del 1994.
Con riguardo alla condotta, il PM ritiene che al dott. Nicolucci, da considerare legato da un
rapporto di collaborazione continuativa con l’amministrazione e quindi soggetto alla giurisdizione
della Corte dei conti, sia imputabile l’inadempimento totale delle obbligazioni a suo carico.
All’on.le Fassino, al dott. Nicolucci e ai componenti dei Comitati di valutazione sono stati
notificati i prescritti inviti a dedurre; le controdeduzioni presentate non state ritenute idonee ad evitare
la citazione in giudizio.
Conseguentemente:
a) l’on.le Fassino è chiamato in giudizio per risarcire un danno pari ad Euro 31.607,16 (50% di
Euro 63.214,32, pari a lire 122.400.000);
b) il dott. Nicolucci e i sigg. Piccininni, De Chiara e Mancuso dovrebbero rispondere, in solido
tra loro, di una somma pari ad Euro 31.607,16;
c) l’on.le Fassino e il dott. Nicolucci, in solido tra loro, dovrebbero rispondere di una somma
pari ad Euro 2.367,45 (corrispondenti a lire 4.584.030, rimborsate per le trasferte)
per un totale di Euro 65.581,77.
Il danno complessivamente contestato con il giudizio n. 62207 è pertanto pari ad Euro 297.80
2,68.
GIUDIZIO N. 63110/R
Va subito premesso che del giudizio n. 63110 fanno parte numerose consulenze i cui atti
istruttori e processuali sono stati dichiarati nulli - ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78
del 2009, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo modificato dal Decreto Legge 3
agosto 2009, n. 103, convertito con modificazioni nella Legge 3 ottobre 2009, n. 141 - dalla Sezione
Terza Giurisdizionale Centrale di appello, che, con sentenze n. 482/2012 e n. 384/2012, ha riformato
le ordinanze n. 597 e n. 502 del 2009 di questa Sezione Giurisdizionale regionale, in accoglimento
degli appelli presentati dalle parti convenute, ed ha disposto, pertanto, come di è detto, la nullità di
tutti gli atti istruttori e processuali del giudizio n. 63110 riconducibili agli appellanti, come sarà più
dettagliatamente riferito nel prosieguo della narrativa.
Si anticipa fin d’ora che trattasi, nella specie, di tutte le consulenze riferite al Ministro
CASTELLI, oltre a quelle dove sono coinvolti i componenti del Comitato di valutazione TARCHI
Monica e VIETTI Michele, nonché i consulenti FRIGERIO Erminia, CARATOZZOLO Enrico,
GOFFI Alberto e IEZZI Simona.
Gli atti istruttori e processuali riferiti al Ministro Castelli, o ai Comitato di valutazione
TARCHI Monica e VIETTI Michele, nonché i consulenti FRIGERIO Erminia, CARATOZZOLO
Enrico, GOFFI Alberto e IEZZI Simona riguardano le seguenti consulenze:
1) CONSULENZA dell’avv. ACCIARDI Gianluca: MINISTRO CASTELLI - Sottosegr.
SANTELLI – COMITATO: PREIONI – PAPA - DE SANTIS.
2) CONSULENZA del dott. ALOISE (non citato): MINISTRO CASTELLI – Sottosegr.
SANTELLI – COMITATO: PREIONI – BIANCHINI – DE SANTIS.
3) CONSULENZA dell’avv. ALOISIO Virginia: MINISTRO CASTELLI – Sottosegr.
SANTELLI - COMITATO: PAPA - DI PAOLA - AMORE.
4) CONSULENZA della Dott.ssa ARDISSONE Debora: MINISTRO CASTELLI – Sottosegr.
VALENTINO – COMITATO: PREIONI – VIGNA - SANGERMANO
5) CONSULENZA dell’avv. BALDINI Francesca: – MINISTRO CASTELLI - Sottosegr.
VALENTINO – COMITATO: PREIONI - DI PAOLA - TARCHI.
6) CONSULENZA dell’avv. BRONZO Irene: MINISTRO CASTELLI – Sottosegr.
SANTELLI – COMITATO: PREIONI – PAPA - DE SANTIS
7) CONSULENZA del dott. CLAUSI Massimo: MINISTRO CASTELLI –Sottosegr.
SANTELLI – COMITATO: PREIONI - DE SANTIS - BIANCHINI
8) CONSULENZA della sig.ra CRIVARI Fiorella – MINISTRO CASTELLI – Ssottosegr.
SANTELLI – COMITATO: DE SANTIS - DI PAOLA – TARCHI.
9) CONSULENZA della sig.ra CURCIO Maria Paola - MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. SANTELLI - COMITATO DI VALUTAZIONE: DE
SANTIS – DI PAOLA – TARCHI.
10) CONSULENZA del sig. D’ALESSANDRO Luca – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE Sotosegr. SANTELLI – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI
– DE SANTIS - BIANCHINI
11) CONSULENZA della dott.ssa DI GIOVINE Ombretta (limitatamente al periodo 12.03 –
30.06.2002 – MINISTRO CASTELLI - SOGGETTO PROPONENTE Dott. TATOZZI COMITATO DI VALUTAZIONE: VERUCCI – IANNINI - D’ORTONA.
12) CONSULENZA dell’avv. CARATOZZOLO Enrico – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. VIETTI – COMITATO DI VALUTAZIONE:
PREIONI - DE SANTIS - BIANCHINI
13) CONSULENZA del sig. CERESA Ferdinando – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE nessuno – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI - DE SANTIS –
BIANCHINI.
14) CONSULENZA del Dott. FALCICCHIO Carlo – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. SANTELLI – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI - DE
SANTIS – BIANCHINI.
15) CONSULENZA della sig.ra FALDUTO Anna (limitatamente al periodo 2.8-31.12.01;
16.4-30.6.02; 1.7-31.12.02; 24.1-30.6.03) – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO PROPONENTE:
PELLICCIARI (Capo Uff Stampa) – COMITATO DI VALUTAZIONE: CESQUI – RETTURA –
FIDELBO; LECCISI – BIANCHINI – PAPA.
16) CONSULENZA dell’avv. MAIZZI Pasqua – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. SANTELLI – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE
SANTIS – BIANCHINI.
17)
CONSULENZA dell’avv. MANCINI Francesca – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. SANTELLI – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI
– DE SANTIS – BIANCHINI.
18) CONSULENZA dell’avv. MELCHIONDA Maura (non convenuta in giudizio in quanto
non può essere qualificato collaboratrice in via continuativa e pertanto soggetta alla giurisdizione
della Corte dei conti;) – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr.
SANTELLI – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE SANTIS – BIANCHINI.
19) CONSULENZA del Dott. RUSSO Alessandro – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. SANTELLI – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – TARCHI –
AMORE.
20) CONSULENZA del Dott. SAMENGO Alfonso (non convenuto in giudizio in quanto non
può essere qualificato collaboratore in via continuativa e pertanto non è soggetto alla
giurisdizione della Corte dei conti) – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO PROPONENTE
Sottosegr. SANTELLI – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE SANTIS –
BIANCHINI.
21) CONSULENZA dell’avv. STANCATI Nicolina – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. SANTELLI – CONITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE
SANTIS – PAPA.
22) CONSULENZA del sig. TROYA Antonio – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. SANTELLI – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE
SANTIS – BIANCHINI.
23) CONSULENZA del sig. LANDI Claudio (non convenuto in giudizio in quanto non può
essere qualificato collaboratore in via continuativa e pertanto non è soggetto alla giurisdizione della
Corte dei conti) – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. SANTELLI –
COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE SANTIS – BIANCHINI.
24) CONSULENZA dell’avv. CORDOVA Giuseppe – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI VALUTAZIONE:
PREIONI – DE SANTIS – BIANCHINI.
25) CONSULENZA dell’avv. DORIA Giuseppe (non citato in giudizio) – MINISTRO
CASTELLI – SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI
VALUTAZIONE: PREIONI – DE SANTIS – BIANCHINI.
26) CONSULENZA della Dott.ssa FERRARA Ilaria Piera – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI VALUTAZIONE: PAPA
– BIANCHINI – AMORE.
27) CONSULENZA della Dott.ssa GOBBI Cristina – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI VALUTAZIONE: PAPA – DI PAOLA
– AMORE.
28) CONSULENZA dell’avv. IPPOLITO Carmine – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE
SANTIS – PAPA.
29) CONSULENZA dell’avv. MAZZONE Alessandro – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI VALUTAZIONE: PAPA
– DI PAOLA – TARCHI.
30) CONSULENZA del sig. MONDELLO Benito Giacomo – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – comitato di valutazione: PREIONI – DE
SANTIS – BIANCHINI.
31) CONSULENZA dell’avv. PEDRIZZI (non convenuto in quanto non collaboratore in via
continuativa e come tale non soggetto alla giurisdizione di questa Corte) – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI VALUTAZIONE:
PREIONI – DE SANTIS – BIANCHINI.
32) CONSULENZA dell’ing. DE MARCO Marco – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE
SANTIS – BIANCHINI.
33) CONSULENZA dell’avv. SGROI Francesco Paolo – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI VALUTAZIONE:
PREIONI – DE SANTIS – BIANCHINI.
34) CONSULENZA dell’avv. GOFFI Alberto – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. VIETTI – COMITATO DI VALUTAZIONE: IANNINI – DE SANTIS –
BIANCHINI.
35) CONSULENZA della Dott.ssa IEZZI Simona – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. VIETTI – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE SANTIS –
BIANCHINI.
36) CONSULENZA dell’avv. MASULLO Novella (non convenuta in quanto non
collaboratore in via continuativa e come tale non soggetta\ alla giurisdizione di questa Corte) –
MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. VIETTI – COMITATO DI
VALUTAZIONE: PREIONI – DE SANTIS – BIANCHINI.
37) CONSULENZA del Dott. MORELLI Francesco – SOGGETTO PROPONENTE Direttore
Generale Dott. SCHIAVON (ISP) – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – BIANCHINI –
CRISANTI; PREIONI – BIANCHINI – DI PAOLA.
38) CONSULENZA dell’avv. VIALE Sonia – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Direttore Generale Dott. PRIORE (D.G.M.) – COMITATO DI VALUTAZIONE:
PREIONI – PARAGGIO – BIANCHINI.
39) CONSULENZA del Dott. CORRADINO Michele – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE Direttore Generale Dott. TINEBRA (D.A.P.) – COMITATO DI
VALUTAZIONE: 40) CONSULENZA della sig.ra PIBIRI Silvia – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: LECCISI – BIANCHINI – PAPA.
41) CONSULENZA della sig.ra BUSATO Marinella – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE D.G. PAPA (UFF.STAMPA) – COMITATO DI VALUTAZIONE:
LECCISI – BIANCHINI – PAPA.
42) CONSULENZA della Dott.ssa DONATI Antonella – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE D.G. PAPA (UFF. STAMPA) – COMITATO DI VALUTAZIONE:
LECCISI – BIANCHINI – PAPA.
43) CONSULENZA della sig.ra FRIGERIO Erminia – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE: - COMITATO DI VALUTAZIONE: IANNINI – DE SANTIS –
BIANCHINI: PREIONI – DE SANTIS – BIANCHINI.
44) CONSULENZA della sig.ra SGHEIZ Morena – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE SANTIS BIANCHINI
45) CONSULENZA della Dott.ssa BETTEGA Cinzia – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE: - COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – PAPA – DE
SANTIS.
46) CONSULENZA del Dott. MAFFEI Amedeo – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: - COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE SANTIS – BIANCHINI.
47) CoNSULENZA del Dott. MAGNI Giuseppe – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: - COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE SANTIS - BIANCHINI.
48) CONSULENZA del sig. AIROLDI Gian Mario (deceduto) – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – PAPA – DE
SANTIS.
49) CONSULENZA dell’avv. TREVISANATO Carlo – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: IANNINI – DE
SANTIS – BIANCHINI; PAPA – DE SANTIS - TARCHI.
50) CONSULENZA del Dott. ZANETTI Medardo – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: - COMITATO DI VALUTAZIONE: IANNINI – DE SANTIS – BIANCHINI;
PAPA – DE SANTIS – BIANCHINI.
51) CONSULENZA dell’On. WILDE Massimo – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – BIANCHINI –
CRISANTI; PREIONI – BIANCHINI – DI PAOLA.
52) CONSULENZA dell’On. COPERCINI Pierluigi – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE
SANTIS – BIANCHINI.
53) CONSULENZA della sig.ra CAGLIANI Lucia – MINISTRO CASTELLI – SOGETTO
PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: IANNINI – DE SANTIS –
BIANCHINI.
54) CONSULENZA della Dott.ssa CALVO (deceduta) – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE
SANTIS – BIANCHINI.
55) CONSULENZA del Dott. CASTIGLIONI Ennio – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: LECCISI – PAPA –
BIANCHINI.
56) CONSULENZA del Dott. CORTI Carlo – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: IANNINI – DE SANTIS –
BIANCHINI.
57) CONSULENZA dell’avv. SARZANA DI SANT’IPPOLITO Salvatore Fulvio –
MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI
VALUTAZIONE: PREIONI – VIGNA – SANGERMANO.
Le consulenze che, invece, non si riferiscono ai convenuti Castelli, Caratozzolo, Frigerio,
Goffi, Iezzi, Tarchi e Vietti, sono quelle come sotto indicate, ed esposte nel dettaglio.
Si precisa, al riguardo, che, per le seguenti 5 consulenze (di cui una è quella resa dalla
Dott.ssa Di Giovine, la cui posizione, per l’incarico svolto nel 2002, ricade nella competenza del
Ministro Castelli), sono chiamati a rispondere, oltre ai consulenti Di Giovine (limitatamente agli anni
1999, 2000 e 2001), Mazzarello, Rodriguez, Trevisan, Virano, nonché ai due Ministri Diliberto e
Fassino, anche i quattro sottosegretari proponenti Gianfrotta, Lattanzi, Tamburino e Tatozzi, nonché
15 componenti dei Comitati di valutazione:, Carcano, Cortesani, De Donato, De Santis, D’Ortona, Di
Somma,
Fidelbo,
Hinna
Danesi,
Iannini,
Ippolito,
Mancuso,
Paraggio,
Piccininni,
Verucci,Zagrebelsky.
1) CONSULENZA della dott.ssa DI GIOVINE Ombretta (relativamente ai conferimenti del
1999, 2000, 2001, da parte dei MINISTRI DILIBERTO e FASSINO - SOGGETTO PROPONENTE:
Dott. LATTANZI D.A.P.) – COMITATI DI VALUTAZIONE: ZAGREBELSKY – CARCANO FIDELBO; VERUCCI – FIDELBO - DE DONATO.
Su conferimento del Ministro Di liberto – proponente il Dott. Lattanzi - l’oggetto dell’incarico
è stato lo studio di iniziative sulla riforma della giustizia (periodo 14.5-31.12.99). Il compenso
percepito è stato di Euro 33.569,70 (comitato valutaz. Zagrebelsky – Carcano – Fidelbo); poi
l’attuazione della L. 254/97 e della L. 468/99; nonché il monitoraggio del DAP (periodo 2.1.31.12.00). Il compenso percepito è stato di Euro 33.569,70 (comitato valutaz. Zagrebelsky – Carcano
– Fidelbo)
Su conferimento del Ministro Fassino – proponente il Dott. Lattanzi - l’oggetto dell’incarico
ha riguardato lo studio di iniziative su riforme del diritto penale (periodo 2.1.-31.12.01). Il compenso
percepito è stato di Euro 37.184,90 (comitati di valutazione Verucci – Fidelbo - De Donato; Verucci Iannini - De Donato).
(Su conferimento del Ministro Castelli – soggetto proponente il Dott. Tatozzi del D.A.G. – è
stato rinnovato l’incarico avente ad oggetto lo studio di iniziative su riforme del diritto penale nel
periodo 12.03 – 30.06.2002. Il compenso percepito è stato di Euro 18.592,45, ed il Comitato di
valutazione era composto dai dottori Verucci-Iannini-D’Ortona. Tale parte dell’incarico è
ricompresso negli atti colpiti da nullità con la sentenza n. 384 del 2012 della Sezione Terza
Giurisdizionale Centrale di appello).
Il tutto per un totale di compensi percepiti pari ad Euro 104.324,30 (oltre Euro 18.592,45
relativi al periodo di conferimento del Ministro Castelli).
Il primo incarico alla dott.ssa Di Giovine fu conferito nel luglio del 1996 dal Ministro Flick.
Successivamente, gli incarichi di consulenza si sono ininterrottamente succeduti sino al 30
giugno 2002, data in cui il Ministro Castelli, che pure aveva disposto l’incarico della consulente per
un anno, ha ritenuto di non rinnovare ulteriormente il rapporto contrattuale complessivamente durato
sei anni.
Negli anni 1998, 1999 e 2000 e nei primi mesi dell’anno 2001 il Ministero della giustizia non
ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica alcun dato concernente gli incarichi conferiti,
così come prescritto dall’art. 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996 e dall’art. 58 del d. lgs. n. 29
del 1993 (il Ministero ha effettuato le prime comunicazioni in data 20 giugno 2001). Pertanto, in
relazione agli incarichi conferiti nel 1999, nel 2000 e nel 2001 (Ministri Diliberto e Fassino)
trova applicazione il disposto dell’art. 58, comma 15, del d. lgs. n. 29 del 1993, secondo cui le
amministrazioni che, tra l’altro, omettono di comunicare al Dipartimento gli incarichi conferiti, “non
possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono”.
La Procura pone in rilievo che nei decreti di conferimento dei vari incarichi, la dott.ssa Di
Giovine è qualificata ‘ricercatrice’ universitaria: dal curriculum vitae in atti, peraltro, tale qualifica
non sarebbe desumibile.
Né sarebbero sufficienti le indimostrate affermazioni contenute nello scarno curriculum vitae
per potere qualificare la dott.ssa Di Giovine ‘esperta di provata competenza’.
Contesta la reale necessità e convenienza di un Ministero quale quello della giustizia, di
conferire incarichi giuridici quando il Ministro può avvalersi di un poderoso ufficio legislativo di cui
fanno parte sessanta persone di cui 16 magistrati ordinari.
Inoltre, il d.P.R. n. 338 del 1994 non consentirebbe la costituzione di rapporti di
collaborazione continuativa tra il consulente e l’amministrazione: nel caso di specie, il rapporto è
durato sei anni.
Il primo incarico alla dott.ssa Di Giovine è stato conferito con decreto del Ministro della
giustizia (prof. Flick) in data 11 luglio 1996 (“la necessità di individuare obiettivi e di adottare scelte
al fine di risolvere il problema della giustizia e delle sue disfunzioni comporta una intensa attività di
studio, ricerca ed analisi, che, non può essere svolta dagli uffici ministeriali richiedendo una
professionalità ed una esperienza specifica nel settore della ricerca scientifica“).
Si è trattato di un incarico di studio e di consulenza (durata sei mesi; compenso lire
28.000.000) con riferimento alle seguenti attività:
individuazione ed analisi dei disegni e delle proposte di legge;
ricerche di dati ed elementi presso istituti, anche universitari, che trattano materie attinenti alle
iniziative legislative;
ricerche presso istituzioni straniere con sede in Roma in materia di legislazione comparata o di
direttive comunitarie;
approntamento di schede, su specifici argomenti, ai fini della preparazione di discorsi e di
relazioni del Ministro;
collaborazione con il Ministro per incontri con organismi associativi forensi, della
magistratura e di alti ordini professionali;
collaborazione con commissioni di studio operanti nel Ministero.
In merito all’attività svolta, la dott.ssa di Giovine ha prodotto una ‘relazione’ di 33 righe,
valutata positivamente (forse anche alla luce del fatto che lo stesso Ministro l’aveva sottoscritta,
attestando la veridicità di quanto dichiarato dalla consulente).
Identico incarico fu conferito dal Ministro Flick con decreto in data 25 febbraio 1997 (durata
fino al 31.12.1997; compenso lire 72.000.000). In sede di esecuzione dell’incarico in esame furono
presentate relazioni analoghe a quella predisposta nel 1996.
Nel 1998, sempre dal Ministro Flick fu conferito un ulteriore incarico con durata sino al 31
dicembre (compenso di lire 72.000.000). Varia l’oggetto dell’incarico. Anche in questo caso sono
state presentate due schematiche relazioni da parte della consulente.
Nel 1999, cambio del Ministro (al prof. Flick era succeduto l’on.le Diliberto), in data 14
maggio, su richiesta del dott. Lattanzi, conferito un incarico identico a quello attribuito nell’anno
precedente (compenso 65.000.000). Il pagamento del compenso è stato autorizzato in base all’esame
delle relazioni, alle quali non risulta al PM sia stato allegato alcun documento nè fatta alcuna
menzione delle questioni costituenti oggetto dell’incarico.
Da quanto precede, risulta evidente al PM che la dott.ssa Di Giovine non si è mai occupata di
questioni attinenti alla normativa in tema di ‘giudice unico’ e di meccanismi deflattivi, rendendosi
quindi totalmente inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte; né potrebbe essere
affermato che si sia prodotto alcun vantaggio in favore dell’amministrazione.
Analoghe considerazioni svolge l’Accusa in merito al contenuto della ‘relazione finale’, nella
quale la dott.ssa Di Giovine affronta il tema della ‘responsabilità sanzionatoria delle persone
giuridiche’, nonché esamina alcune problematiche scaturenti dall’esame della legge delega in
tema del giudice di pace (legge 24 novembre 1999, n. 468).
In data 10 febbraio 2000, il Ministro della giustizia (on.le Diliberto) conferì nuovamente alla
dott.ssa Di Giovine un incarico di consulenza per tutto l’anno 2000 (compenso 65.000.000), avente il
seguente oggetto:
processo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254 e relativo decreto legislativo;
processo di attuazione della legge delega n. 468 del 1999, con specifico riferimento alla
riforma del sistema sanzionatorio dei reati devoluti alla conoscenza del giudice di pace;
approfondimento degli aspetti normativi della materia dell’infortunistica sul lavoro;
supporto dei programmi di monitoraggio della Direzione generale degli affari penali, in
funzione di una verifica dell’andamento delle riforme processuali in corso di attuazione.
L’incarico è stato conferito dall’on.le Diliberto in base ad una (ritenuta) immotivata,
ingiustificata ed infondata richiesta formulata dal dott. Lattanzi, all’epoca direttore generale della
Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, il quale, pertanto, è convenuto in
giudizio per rispondere, unitamente al Ministro, del danno cagionato al Ministero della giustizia
il dott. Lattanzi, inoltre, è chiamato a rispondere, unitamente alla dott.ssa Di Giovine e ai
membri del Comitato di valutazione, dei danni conseguenti alle riscontrate anomalie attinenti alla
esecuzione dell’incarico.
In merito all’esecuzione dell’incarico in questione, dagli atti trasmessi dal Ministero, la
Procura regionale afferma che la dott.ssa Di Giovine nel corso dell’anno 2000 ha prodotto unicamente
due relazioni (non è allegata alcuna documentazione)
Risulterebbe del tutto ingiusticata la “valutazione positiva in ordine all’attività” svolta dalla
dott.ssa Di Giovine, espressa dall’apposito Comitato (composto da tre magistrati ordinari, dottori
Zagrelbesky, Carcano e Fidelbo).
Successivamente, il Ministro della giustizia, on.le Fassino, sempre in base ad una richiesta
formulata dal dott. Lattanzi, conferì per tutto l’anno 2001 (compenso lire 72.000.000) un incarico di
studio “su questioni tecniche attinenti prevalentemente al diritto penale sostanziale sottese
alle iniziative parlamentari nonché alle principali riforme legislative, in costante raccordo con la
Direzione generale degli affari penali, anche come utile collegamento tra la detta Direzione generale
e le Commissioni di studio di cui fa parte”.
In merito all’attività svolta, la dott.ssa Di Giovine ha presentato due relazioni.
L’apposito Comitato (composto dai magistrati Verucci, Fidelbo e De Donato), ha espresso una
valutazione ampiamente positiva sulla prima relazione; sulla seconda, uguale valutazione ampiamente
positiva (Comitato composto dai magistrati Verucci, Iannini e De Donato).
Infine, il Ministro Castelli ha conferito un ultimo incarico alla dott.ssa Di Giovine (periodo 12
marzo – 30 giugno 2002; compenso Euro 18,592,45) avente contenuto identico a quello conferito con
riguardo all’anno 2001, su richiesta formulata dal dott. Tatozzi.
Deduce la Procura regionale che non risulta dimostrata la specifica competenza della dott.ssa
Di Giovine nelle materie oggetto degli incarichi, in materie di competenza di diversi uffici
ministeriali, in cui era sicuramente possibile rinvenire professionalità idonee a svolgere tali attività; nè
risulta che alcuno dei Ministri abbia svolto anche la benché minima attività istruttoria e si sia attivato
per eliminare le asserite carenze operative degli uffici; evidenzia poi la durata della consulenzacollaborazione (sei anni), che dovrebbe far ritenere ssussistente la creazione di un rapporto duraturo
nel tempo, non ricollegabile alla effettuazione di studi specifici dal contenuto predeterminato, così
come richiesto dal d.P.R. n. 338 del 1994.
In merito all’esecuzione dei vari contratti di consulenza, osserva il Requirente che a seguito di
detti contratti il Ministero della giustizia si trova in possesso unicamente di cinque relazioni, tutte
analoghe tra loro e dal contenuto inutilizzabile: non sarebbe dubbio, pertanto, che si sia in presenza di
un inadempimento totale.
Con nota datata 11 marzo 2004, indirizzata al Capo di gabinetto, la dott.ssa Iannini (convenuta
in giudizio in quanto facente parte del Comitato di valutazione), ha trasmesso copiosa
documentazione attinente, a suo dire, agli incarichi svolti dalla dott.ssa Di Giovine. Il PM ritiene tale
documentazione inidonea a dimostrare la corretta esecuzione degli incarichi atteso che: 1) essa
non fa riferimento a tutto il periodo di durata; 2) la dott.ssa Di Giovine in tali atti non è mai
menzionata; 3) le affermazioni formulate dalla dott.ssa Iannini (la dott.ssa Di Giovine non compare
poiché gli atti erano sottoscritti dal dott. Lattanzi) appaiono al PM inverosimili e prive di valore
probatorio.
Delle condotte consistenti nell’aver percepito i compensi senza avere effettuato le prestazioni
della dott.ssa Di Giovine, nonchè nell’aver omesso di verificare la effettiva perstazione, il PM chiama
a rispondere la consulente stessa, i soggetti che hanno richiesto il conferimento degli incarichi e i
componenti dei Comitati di valutazione, precisando che nella condotta di ciascuno di essi dovrebbe
essere ritenuto riscontrabile l’elemento soggettivo del ‘dolo’.
Nelle controdeduzioni all’”invito”, l’onle Diliberto afferma che anche l’incarico da lui
conferito nel 1999 alla dott.ssa Di Giovine fu sollecitato dal dott. Lattanzi. Conseguentemente, il dott.
Lattanzi va convenuto in giudizio anche in relazione all’incarico in questione (per gli aspetti attinenti
sia al conferimento che all’esecuzione dell’incarico).
L’on.le Diliberto, inoltre, afferma che sarebbe assurdo ritenere “che un Ministro, a fronte di
una motivata e legittima proposta di incarico avanzata dal Direttore degli affari penali, delle grazie e
del casellario, dovesse procedere a valutare l’esecuzione dell’incarico, oltre alla sussistenza dei
presupposti. Le affermazioni non sono condivise dal PM: anzitutto, la richiesta formulata dal dott.
Lattanzi non sarebbe affatto “motivata”, poichè non fa riferimento a specifiche necessità di un
determinato settore, ad individuate riforme normative ed organizzative, a già evidenziate carenze
degli uffici interessati, non indicati in alcun modo. Nè risulta che l’on.le Diliberto abbia posto in
essere alcun preventivo accertamento diretto a verificare sia la ‘provata’ competenza della dott.ssa Di
Giovine, sia l’assoluta impossibilità per le strutture ministeriali di provvedere con il personale in
servizio.
Riguardo alle controdeduzioni presentate dalla dott.ssa Di Giovine (con allegata, copiosa
documentazione), il Procuratore regionale sostiene che l’esame della documentazione confermerebbe
il totale inadempimento. Infatti, gran parte della documentazione prodotta si riferisce ai lavori
di alcune Commissioni ministeriali di cui avrebbe fatto parte la consulente; l’ulteriore
documentazione depositata dalla dott.ssa Di Giovine sarebbe totalmente carente di qualsiasi connotato
di autenticità idoneo ad attribuirle carattere di prova (es. produzione di un cd-rom che si afferma
essere stato copiato dalla memoria del computer utilizzato dalla consulente, in assenza di formale
documento cartaceo debitamente protocollato e sottoscritto); in tutta la documentazione trasmessa dal
Ministero della giustizia, non sarebbe stato rinvenuto alcun documento sicuramente riferibile ad
attività consulenziale svolta (ad es. perché sottoscritta dalla consulente). Tale fatto per il Procuratore
riveste determinante rilievo: si tratta di un incarico durato complessivamente sei anni ed interessante
una Direzione generale del Ministero che obbligatoriamente dovrebbe protocollare e conservare tutta
la documentazione).
Nelle controdeduzioni presentate dal dott. De Donato (uno dei membri dei Comitati di
valutazione) il convenuto afferma che l’attività svolta dalla consulente non consisteva nel realizzare
ricerche o relazioni tematiche, ma in una puntuale collaborazione nella complessa attività di iniziativa
e attuazione legislativa. Tali affermazioni confermerebbero la reale natura del rapporto instaurato tra
il Ministero della giustizia e la dott.ssa Di Giovine, tale da giustificare la citazione in giudizio.
Conclusivamente, in relazione all’incarico conferito con decreto in data 14 maggio 1999
(compenso lire 65.000.000, pari ad Euro 33.569,70) sono chiamati a rispondere:
l’on.le Diliberto, il quale ha conferito l’incarico, e il dott. Lattanzi che lo ha richiesto, in solido
tra loro, per un importo pari al 50% del danno totale, cioè per Euro 16.784,85;
i sigg. Di Giovine, Lattanzi, Zagrelbesky, Fidelbo e Carcano, in solido tra loro, perr un
importo pari al restante 50%, cioè per Euro 16.784,85;
in relazione all’incarico conferito con decreto in data 10 febbraio 2000 (compenso lire
65.000.000, pari ad Euro 33.569,70) sono chiamati a rispondere:
del 50% di tale somma (Euro 16.784,85), in solido tra loro, il Ministro (on.le Diliberto) che ha
conferito l’incarico e il dott. Lattanzi che lo ha richiesto;
del restante 50%, in solido tra loro, la dott.ssa Di Giovine, il dott. Lattanzi, nonché i
componenti del Comitato di valutazione, sigg. Zagrebelsky, Carcano e Fidelbo.
in relazione all’incarico conferito con decreto in data 1° marzo 2001 (compenso lire
72.000.000, pari ad Euro 37.184,90) sono chiamati a rispondere:
del 50% di tale somma (Euro 18.592,45), in solido tra loro, il Ministro (on.le Fassino) che ha
conferito l’incarico e il dott. Lattanzi che lo ha richiesto;
del restante 50%, in solido tra loro, la dott.ssa Di Giovine, il dott. Lattanzi, nonché i
componenti del Comitato di valutazione, sigg. Verucci e De Donato quanto ad Euro 18.592,45, la
dott.ssa Iannini quanto ad Euro 10.845,59 e il dott. De Donato quanto ad Euro 7.746,86.
In relazione all’incarico conferito con decreto in data 27 marzo 2002 (compenso Euro
18.592,45) sono chiamati a rispondere:
del 50% di tale somma (Euro 9.296,22), in solido tra loro, il Ministro (sen Castelli) che ha
conferito l’incarico e il dott. Tatozzi che lo ha richiesto;
del restante 50%, in solido tra loro, la dott.ssa Di Giovine, il dott. Tatozzi, nonché i
componenti del Comitato di valutazione, sigg. Verucci, Iannini e D’Ortona.
Il danno complessivamente contestato dalla Procura per tale incarico ammonta ad Euro
122.866,75.
2) CONSULENZA del sig. MAZZARELLO Graziano – MINISTRO FASSINO –
SOGGETTO PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: HINNA DANESI –
PICCININNI – CORTESANI.
L’oggetto dell’incarico riguarda l’assetto penitenziario ed i servizi territoriali. Ipotesi di
accordi di collaborazione con gli EE.LL.
Il periodo preso in considerazione va dal 20.6 al 31.12.00 e dal 11.1 al 30.4.01.
Il compenso percepito è di Euro 67.676,52 + 17.085,58 (trasferte) per un totale di Euro
84.762,1.
In data 19 giugno 2000 il Ministro della giustizia (on.le Fassino) scrisse al sig. Mazzarello al
fine di comunicargli la decisione di avvalersi della sua professionalità al fine “di delineare e
costruire ipotesi di accordi quadro sui diversi aspetti di collaborazione” tra il Ministero della giustizia
ed “il sistema delle autonomie locali (Regioni, Province, Comuni, etc.)”, specificando che “gli ambiti
della interazione e del raccordo” avrebbero dovuto riguardare “i temi dell’assetto penitenziario (anche
minorile) ed i vari servizi territoriali (anche sotto l’aspetto dei problemi connessi alla c.d. sanità
penitenziaria), la promozione di progetti volti per un verso a meglio far conoscere e qualificare sul
territorio la delicatezza, il rilievo delle funzioni svolte dagli operatori giudiziari e penitenziari, ai loro
vari livelli, e, per l’altro, a curare le condizioni perché – attraverso proposte di formazione – la
professionalità degli stessi operatori si adegui e corrisponda alle esigenze delle varie realtà
territoriali”. “Non rinvenendo la possibilità di far fronte a tale esigenza con il ricorso al personale del
Ministero,” il Ministro con decreto in data 26 giugno 2000, affidò al sig. Mazzarello, per il periodo 20
giugno – 31 dicembre 2000, un incarico avente quale oggetto le prestazioni sopra indicate (onere
previsto lire 81.120.000 + lire 25.000.000 per rimborso spese). Contrariamente a quanto stabilito
dall’art. 7, comma 1, e dall’art. 8 del d.P.R. n. 338 del 1994, il Ministro stabilì che il compenso
venisse “erogato a rate bimestrali posticipate”, e che, previa sua autorizzazione, la rata relativa al
bimestre luglio-agosto 2000 fosse “da considerare a titolo di acconto con riferimento all’esame e
valutazione della relazione intermedia da parte del Comitato”.
Negli anni 1998, 1999 e 2000 e nei primi mesi dell’anno 2001 il Ministero della giustizia non
ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica alcun dato concernente gli incarichi conferiti,
così come prescritto dall’art. 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996 e dall’art. 58 del d. lgs. n. 29
del 1993 (il Ministero ha effettuato le prime comunicazioni in data 20 giugno 2001). Pertanto, in
relazione agli incarichi conferiti nel 1999, nel 2000 e nel 2001 (Ministri Diliberto e Fassino) trova
applicazione il disposto dell’art. 58, comma 15, del d. lgs. n. 29 del 1993, secondo cui le
amministrazioni che, tra l’altro, omettono di comunicare al Dipartimento gli incarichi conferiti, “non
possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono”.
La Procura evidenzia che, con riguardo alla ‘provata competenza’ del sig. Mazzarello, dal
curriculum vitae del consulente non è dato di trarre alcun elemento che illumini in materia.
Il sig. Mazzarello in merito al lavoro svolto in esecuzione dell’incarico ha redatto due relazioni
(alle quali non risulta essere stato allegato alcun documento), rispettivamente in data 3 novembre e 31
dicembre 2000, entrambe approvate dal Comitato di valutazione (composto dai sigg. Fabrizio Hinna
Danesi, Carlo Piccininni e Domenico Cortesani).
A fronte del primo incarico conferito, il Ministero ha sopportato un onere economico pari lire
81.120.000 (+ le spese).
Successivamente il Ministro, in data 11 gennaio 2001, comunicò al sig. Mazzarello la
decisione di avvalersi nuovamente della sua professionalità al fine “di delineare e costruire ipotesi di
accordi quadro sui diversi aspetti di collaborazione” tra il Ministero della giustizia ed “il sistema delle
autonomie locali (Regioni, Province, Comuni, ecc.) su temi di particolare interesse”.
A seguito dell’accettazione dell’interessato, il Ministro, con decreto in data 12 gennaio 2001,
conferì al sig. Mazzarello l’incarico in questione (periodo 12 gennaio – 30 aprile 2001; corrispettivo
lire 40.000.000).
Il sig. Mazzarello ha redatto una relazione in data 29 aprile 2001, approvata dal Comitato di
valutazione.
A fronte del secondo incarico conferito al sig. Mazzarello il Ministero ha sopportato un onere
economico pari lire 49.920.000 (+ le spese).
Il Ministero per una serie di viaggi (tutti autorizzati dal Ministro), per la quasi totalità effettuati
a Roma (provenienza Genova, luogo di residenza del sig. Mazzarello) ha complessivamente
rimborsato la somma di lire 33.082.300. Il pagamento di tale somma è ritenuta dalla Procura fonte di
danno ingiusto, come tale risarcibile.
Complessivamente il danno risarcibile subito dal Ministero ammonterebbe a lire 164.122.300
(81.120.000 + 49.920.000 + 33.082.300).
In merito alla illegittimità ed illiceità dell’incarico conferito al sig. Mazzarello, fonte di un
danno erariale risarcibile pari alle somme pagate dal Ministero, parte attrice fa presente quanto segue:
- l’incarico non è stato conferito dal Ministro della giustizia per compiere studi ovvero per
risolvere particolari problemi (art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 338 del 1994), bensì per attività
amministrativa di carattere generale che avrebbe dovuto essere svolta dalle competenti strutture
ministeriali;
- l’oggetto degli incarichi depone a favore della inutilità degli stessi, aspetto questo sindacabile
dalla Corte dei conti in sede giurisdizionale;
- non risulta provato che gli incarichi in questione sono stati conferiti in quanto alle esigenze
che si volevano realizzare non si poteva far fronte con personale in servizio: il Ministro, prima del
conferimento degli incarichi, non ha effettuato alcun accertamento;
- il rapporto instaurato tra il Ministero e il sig. Mazzarello è un rapporto di collaborazione
continuativa (al consulente sono stati pagati anche gli oneri previdenziali);
- non risulta provata la specifica ‘professionalita’ (competenza) del sig. Mazzarello;
- non risulta provato che l’attività descritta dal sig. Mazzarello sia stata da lui effettivamente
svolta. In ogni caso il Ministero non avrebbe tratto alcun beneficio dall’attività che il consulente
afferma di avere svolto;
- il danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto deve essere in parte risarcito anche
dallo stesso sig. Mazzarello (inadempiente), soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti in quanto
collaboratore in via continuativa, e dai componenti del Comitato di valutazione;
- nella condotta posta in essere da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda in esame è rinvenibile
l’elemento soggettivo del ‘dolo’
Infine, il Ministro che ha autorizzato le inutili missioni risponde delle somme rimborsate al
consulente, unitamente a quest’ultimo.
In concreto, del danno sono chiamati a rispondere:
per il 50% del totale del corrispettivo erogato in favore del consulente (lire 131.040.000) il
Ministro che ha conferito l’incarico (on.le Fassino), responsabile quindi per lire 65.520.000 (pari ad
Euro 33.838,26);
per il restante 50% del corrispettivo erogato (lire 65.520.000, pari ad euro 33.838,26), in
concorso tra loro, il sig. Mazzarello e i componenti del Comitato di valutazione (sigg. Fabrizio Hinna
Danesi, Carlo Piccininni e Domenico Cortesani) i quali hanno ‘approvato’ le relazioni presentate dal
sig. Mazzarello, ma non hanno svolto il puntuale compito di verifica loro imposto dal d.P.R. n. 338
del 1994;
delle somme pagate dal Ministero a titolo di rimborso spese (lire 33.082.300, pari ad Euro
17.085,58) rispondono in solido tra loro il Ministro (on.le Fassino) che ha autorizzato le trasferte e il
sig. Mazzarello che le ha effettuate.
Complessivamente, il danno per tale consulenza è quantificato in Euro 84.762,08.
3) CONSULENZA del Dott. RODRIGUEZ Mario – MINISTRO FASSINO – SOGGETTO
PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: ZAGREBELSKY – IPPOLITO –
MANCUSO; LECCISI – MANCUSO – DE CHIARA.
L’oggetto dell’incarico è così definito: Forme e metodologie di comunicazione istituzionale ex
L. 150/2000.
Il periodo preso in considerazione va dal 28.7 al 31.12.00 e dal 12.1.01 al 30.4.01.
Il compenso percepito è di Euro 46.481,12 + 12.579,91(trasferte), per un totale di Euro
59.061,03.
In data 27 luglio 2000 il Ministro della giustizia on.le Fassino scrisse al dott. Rodriguez
(residente a Milano) rappresentandogli, a seguito della emanazione della legge n. 150 del 2000, la
necessità per il Ministero di acquisire “la conoscenza delle attuali procedure e forme di informazione
e di comunicazione”, di “predisporre una proposta ed affiancare gli uffici nella realizzazione dei punti
qualificanti della proposta stessa dopo aver individuato le più appropriate forme e metodologie atte a
valorizzare e a far percepire all’esterno gli obiettivi istituzionali che il Ministero persegue”.
In data 2 agosto 2000 il conferimento dell’incarico è stato formalizzato (durata dell’incarico
dal 28 luglio al 31 dicembre 2000; compenso di lire 50.000.000). Successivamente alla scadenza,
l’incarico in questione è stato rinnovato, con decreto in data 12 gennaio 2001, fino al 30 aprile dello
stesso anno (compenso lire 40.000.000).
L’incarico in questione appare al PM illegittimo ed illecito in quanto non ricorrono le
condizioni previste dal d.P.R. n. 338 del 1994 per il suo conferimento: non era sorto alcun problema
in merito alla attività di comunicazione istituzionale, che, anzi, era già svolta dall’Ufficio stampa.
L’unico elemento di novità intervenuto in epoca di poco precedente alla prima lettera di proposta era
costituito dalla emanazione della legge n. 150 del 2000 (“Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”) che, agli artt. 7, 8 e 9 prevede rispettivamente il
‘portavoce’ dell’organo di vertice di ciascuna amministrazione, l’ufficio per le relazioni con il
pubblico e l’ufficio stampa (come detto, già in precedenza costituito nell’ambito del Ministero della
giustizia).
Negli anni 1998, 1999 e 2000 e nei primi mesi dell’anno 2001 il Ministero della giustizia non
ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica alcun dato concernente gli incarichi conferiti,
così come prescritto dall’art. 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996 e dall’art. 58 del d. lgs. n. 29
del 1993 (il Ministero ha effettuato le prime comunicazioni in data 20 giugno 2001). Pertanto, in
relazione agli incarichi conferiti nel 1999, nel 2000 e nel 2001 (Ministri Diliberto e Fassino) trova
applicazione il disposto dell’art. 58, comma 15, del d. lgs. n. 29 del 1993, secondo cui le
amministrazioni che, tra l’altro, omettono di comunicare al Dipartimento gli incarichi conferiti, “non
possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono”.
Con specifico riferimento all’oggetto degli incarichi, inoltre, il PM osserva:
- gli incarichi conferiti al dott. Rodriguez appaiono del tutto ‘inutili’, cioè già in astratto
assolutamente inidonei a garantire al Ministero la risoluzione di problematiche;
- appare del tutto ingiustificato conferire un incarico concernente l’attività di comunicazione di
un Ministero quale quello della giustizia ad un soggetto (architetto) il quale, pur avendo svolto attività
nel campo delle pubbliche relazioni, non era in possesso di alcuna concreta cognizione circa l’attività
di comunicazione istituzionale delle amministrazioni in generale;
- non si riesce ad individuare l’oggetto della ‘proposta’ che avrebbe dovuto essere formulata
dal consulente, non risultando in alcun modo che l’attività sino a quel momento svolta
dall’Ufficio stampa del Ministero (già da tempo costituito) fosse in qualche modo deficitaria;
- il Ministro Fassino precedentemente al conferimento dell’incarico non ha effettuato alcun
accertamento preliminare in merito alla possibilità di utilizzare le professionalità rinvenibili in ambito
ministeriale.
Ritiene poi il PM che il dott. Rodriguez, il cui rapporto di collaborazione con il Ministero della
giustizia è durato nove mesi, abbia posto in essere un inadempimento totale degli obblighi
contrattualmente assunti: le schematiche relazioni predisposte dal consulente, alle quali non risulta
allegata alcuna documentazione, infatti, non conterrebbero alcuna ‘proposta’ di soluzione.
Soltanto uno dei tre pagamenti effettuati in favore del dott. Rodriguez risulta giustificato in
base ad un giudizio espresso collegialmente dai tre componenti del Comitato di valutazione all’uopo
costituito.
Infatti, i sigg. Zagrebelsky, Ippolito e Mancuso, seppur in tre documenti distinti, hanno reso il
proprio giudizio soltanto in merito alla prima relazione, quella ‘intermedia’ datata 7 novembre 2000,
non con riguardo alla ‘relazione finale’, datata 7 gennaio 2001 (per tale relazione il dott. Zagrelbesky
comunica al Capo di gabinetto “che i componenti della Commissione hanno unanimemente espresso
valutazione positiva”; manca il giudizio reso dai dott.ri Ippolito e Mancuso).
Del danno subito dal Ministero in conseguenza di tale pagamento il PM chiama a rispondere:
il dott. Zagrebelsky il quale ha: 1) formulato un infondato giudizio positivo in merito
all’attività svolta dal dott. Rodriguez in base ad una brevissima ‘relazione’ (appena otto righe) priva di
allegati; 2) in assenza di un formale giudizio reso dagli altri due componenti del Comitato, ‘attestato’
che essi avevano espresso un giudizio favorevole;
il dott. Cortesani, il quale, nella sua veste di Vice Capo di gabinetto, ha autorizzato il
pagamento della seconda rata del compenso, pur in assenza di un formale giudizio espresso da tutti i
membri del nominato Comitato di valutazione.
Analoghe considerazioni il PM svolge in merito al pagamento del compenso previsto in
relazione al secondo incarico conferito al dott. Rodriguez. Anche in tal caso il ‘giudizio
positivo’ non risulta espresso dal Comitato di valutazione (Leccisi, Mancuso e De Chiara): il
Ministero, infatti, ha inviato alla Procura una ‘attestazione’ sottoscritta unicamente dal dott. Leccisi.
Del danno subito dal Ministero in conseguenza di tale pagamento rispondono:
il dott. Leccisi il quale ha: 1) formulato un infondato giudizio positivo in merito all’attività
svolta dal dott. Rodriguez in base ad una breve ‘relazione’ priva di allegati, e pertanto in assenza di
qualsiasi prova del compimento di una qualsiasi attività; 2) in assenza di un formale giudizio degli
altri due componenti del Comitato, ‘attestato’ che essi avevano espresso un giudizio favorevole;
il dott. Cortesani, il quale, nella sua veste di Vice Capo di gabinetto, ha autorizzato il
pagamento del compenso previsto in favore del dott. Rodriguez, pur in assenza di un formale giudizio
espresso da tutti i membri del nominato Comitato di valutazione.
Con riguardo alla ‘relazione intermedia’ riferentesi al primo decreto di incarico, l’Accusa
ritiene che il giudizio espresso sia del tutto infondato nella sostanza, poichè dalla relazione presentata
dal dott. Rodriguez, priva di allegati, non potrebbe ritenersi provato il compimento di una qualsiasi
attività da considerare esecutiva degli obblighi contrattualmente assunti dal consulente, il quale
informa (ma non fornisce prova) di avere realizzato alcune ‘interviste’, di avere intenzione di
formulare alcune raccomandazioni e di convocare i ‘magistrati operativi’, di avere accertato la
necessità di procedere alla raccolta di tutta la documentazione concernente l’attività svolta dal
Ministero della giustizia (attività mai posta in essere).
Del danno subito dal Ministero della giustizia in conseguenza degli illeciti posti in essere nella
fase esecutiva del rapporto contrattuale viene chiamato a rispondere anche il dott. Rodriguez,
sicuramente qualificabile collaboratore in via continuativa del Ministero della giustizia, come tale
soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, il quale è risultato totalmente inadempiente.
L’elemento soggettivo riscontrato dal PM nella condotta di tutti i soggetti coinvolti è il ‘dolo’.
In conseguenza della mancata produzione di un qualsiasi vantaggio in favore del Ministero
della giustizia il danno subito da tale amministrazione è quantificato in un importo pari alle somme
pagate al dott. Rodriguez a titolo di compenso.
Al Ministro della giustizia (on.le Fassino), il quale ha conferito gli incarichi in questione, per il
PM va imputato un danno quantificabile in una somma pari al 50% delle erogazioni effettuate dal
Ministero della giustizia in favore del dott. Rodriguez (lire 90.000.000, corrispondenti ad Euro
46.481,12): il danno imputabile all’on.le Fassino, pertanto, risulta pari ad Euro 23.240,56.
Del restante 50% del corrispettivo pagato dal Ministero della giustizia al dott. Rodriguez (Euro
23.240,56), invece, sono chiamati a rispondere:
quanto a lire 12.500.000, pari ad Euro 6.455,71, il dott. Rodriguez (in quanto totalmente
inadempiente) ed i componenti del Comitato di valutazione (sigg. Vladimiro Zagrebelsky, Franco
Ippolito e Paolo Mancuso), i quali con il loro illecito comportamento (valutazione ingiustificatamente
positiva dell’operato del dott. Rodriguez) hanno permesso il pagamento di lire 25.000.000;
quanto a lire 12.500.000, pari ad Euro 6.455,71 il dr.. Rodriguez, il dr. Zagrelbesky e
Cortesani;
quanto a lire 20.000.000, pari ad Euro 10.329,14, il dott. Rodriguez, il dott. Leccisi e
Cortesani.
In aggiunta a quanto precede, altresì, fa presente che il Ministro on.le Fassino ha autorizzato,
ex post, senza fornire alcuna motivazione al riguardo, il rimborso delle spese sostenute dal dott.
Rodriguez per recarsi a Roma da Milano (luogo di sua residenza) e per rientrare da Roma a Milano,
nonché delle spese sostenute per il soggiorno a Roma (vitto, alloggio, taxi). Tali rimborsi risultano
illeciti in quanto il dott. Rodriguez avrebbe dovuto essere autorizzato (in via preventiva) di volta in
volta. Le somme a tale titolo rimborsate al dott. Rodriguez ammontano a lire 24.358.100, pari ad Euro
12.579,91. Di tale somma devono essere chiamati a rispondere l’on.le Fassino, il quale ha autorizzato
il rimborso, ed il consulente, il quale ha percepito somme a lui non spettanti in base ai contratti
stipulati con il Ministero della giustizia; per un danno complessivo pari ad Euro 59.061,03.
4) CONSULENZA del sig. TREVISAN Gianni – MINISTRO FASSINO – SOGGETTO
PROPONENTE:
D.G.
GIANFROTTA
(UFF.CENTR.DETENUTI)
–
COMITATO
DI
VALUTAZIONE: MANCUSO – GIANFROTTA – TAMBURINO; DI SOMMA –
GIANFROTTA – TAMBURINO.
L’oggetto dell’incarico è così definito: Promozione e diffusione presso le imprese della L.
193/2000 (lavoro detenuti).
Il periodo preso in considerazione è pari a 3 mesi, dal 01.03.2000.
Il compenso percepito è di Euro 25.822,84 + 908,97 (trasferte) per un totale di Euro 26.731,81.
In allegato ad una lettera in data 22 novembre 2000 il Direttore dell’Ufficio centrale detenuti e
trattamento (dott. Gianfrotta) trasmise al Capo di gabinetto del Ministro della giustizia (on.le Fassino)
le bozze di tutta la documentazione necessaria per conferire, “sulla base delle indicazioni date
dall’On. Ministro”, due incarichi di consulenza “volti a dare impulso” all’attuazione della legge n.
193 del 2000 in tema di lavoro dei detenuti (che prevede agevolazioni contributive e fiscali a favore
delle imprese pubbliche e private, oltre che delle cooperative, che assumano alle loro dipendenze
soggetti detenuti o internati).
In data 8 febbraio 2000 il Ministro della giustizia scrisse al sig. Trevisan rappresentandogli la
necessità per il Ministero “di operare concretamente perché nei diversi istituti, con l’organizzazione di
nuove lavorazioni, il lavoro dei detenuti ed internati ‘esca’ dalla situazione di profonda crisi nella
quale attualmente si trova” … risultava “indispensabile l’Amministrazione, per il miglior
conseguimento degli obiettivi di cui sopra” potesse “avvalersi di persona … in grado – per le
specifiche esperienze professionali già maturate – di agevolare, seguire e valutare le attività che
dovranno essere avviate”. Ritenendo di non rinvenire in personale dell’Amministrazione le
professionalità necessarie per soddisfare le suindicate esigenze (in altri termini, che l’Ufficio sopra
menzionato non fosse in grado di provvedere), il Ministro comunicò l’intenzione di conferire “un
incarico di consulenza per agevolare, seguire e valutare i vari interventi che saranno posti in essere
per dare nuovo slancio all’offerta di concrete opportunità di lavoro a favore della popolazione
detenuta ed internata negli istituti penitenziari” (incarico di durata semestrale; compenso lire
50.000.000, pari ad Euro 25.822,84).
Il decreto di conferimento dell’incarico in data 1° marzo 2001 limita territorialmente (dieci
carceri in Veneto e Lombardia) l’attività a carico del consulente.
Negli anni 1998, 1999 e 2000 e nei primi mesi dell’anno 2001 il Ministero della giustizia non
ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica alcun dato concernente gli incarichi conferiti,
così come prescritto dall’art. 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996 e dall’art. 58 del d. lgs. n. 29
del 1993 (il Ministero ha effettuato le prime comunicazioni in data 20 giugno 2001). Pertanto, in
relazione agli incarichi conferiti nel 1999, nel 2000 e nel 2001 (Ministri Diliberto e Fassino) trova
applicazione il disposto dell’art. 58, comma 15, del d. lgs. n. 29 del 1993, secondo cui le
amministrazioni che, tra l’altro, omettono di comunicare al Dipartimento gli incarichi conferiti, “non
possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono”.
La relazione intermedia presentata dal consulente, in data 24 luglio 2001, è stata approvata dal
Comitato di valutazione (sigg. Paolo Mancuso, Francesco Gianfrotta e Giovanni Tamburino).
Successivamente, il nuovo Ministro (sen. Castelli) decise di non rinnovare l’incarico.
La relazione finale presentata dal sig. Trevisan è stata approvata da un Comitato di valutazione
composto dai sigg. Emilio Di Somma (in sostituzione del dott. Mancuso), Gianfrotta e Tamburino).
Al dott. Trevisan, inoltre, sono state complessivamente rimborsate lire 1.760.020: lire 696.420
per una missione effettuata a Roma; lire 1.071.600 per un viaggio effettuato all’inizio di aprile 2001
(visita a cinque carceri) e per una missione a Roma.
Il PM ritiene che il conferimento dell’incarico al sig. Trevisan sia stato effettuato in violazione
della normativa contenuta nel d.P.R. n. 338 del 1994, che tale attività illecita abbia cagionato al
Ministero della giustizia un danno pari alle somme erogate e che tale danno sia in parte (50% delle
somme pagate quale corrispettivo, pari a lire 20.000.000 (corrispondenti ad Euro 10.329,14) + Euro
15.493,70) imputabile alla condotta del Ministro della giustizia (on.le Fassino) che ha attribuito
l’incarico stesso.
Non comprende l’Accusa come il Ministro abbia potuto affermare di non avere rinvenuto
all’interno dell’Amministrazione professionalità in grado di svolgere il suindicato compito, atteso che
era a lui ben noto (v. la lettera al sig. Trevisan in data 8 febbraio 2001) che “l’Ufficio centrale
detenuti e trattamento dell’Amministrazione penitenziaria comprendeva tra le sue competenze anche
il lavoro dei detenuti ed internati”. Non risulta al PM che il Ministro abbia effettuato ovvero ordinato
di effettuare il benché minimo accertamento e la benché minima valutazione in merito alla possibilità
che la struttura amministrativa istituzionalmente competente potesse compiere l’attività.
Le prestazioni oggetto dell’incarico, non tendenti ad ottenere lo studio di un determinato
argomento ovvero alla risoluzione di specifici problemi sorti antecedentemente, non sono servite per
raggiungere una delle finalità indicate nel d.P.R. n. 338 del 1994, bensì per attribuire ad un soggetto
esterno all’apparato amministrativo il compito di esercitare un sindacato di merito circa le attività
amministrative svolte nel settore prescelto.
In merito all’esecuzione dell’incarico, il Requirente contesta che il sig. Trevisan non abbia
posto in essere alcuna delle attività che avrebbe dovuto svolgere: egli ha presentato al Ministero della
giustizia due relazioni, prive di allegati, come tali, inidonee a fornire alcuna prova in merito alle
attività svolte.
Nella prima relazione (quella intermedia), formula alcune proposte di contenuto ritenuto
limitato, ma non menziona alcuna iniziativa intrapresa dagli uffici competenti, da lui valutata e
seguita. Quale allegato alla medesima relazione il sig. Trevisan ha trasmesso al Ministero della
giustizia documentazione concernente alcune iniziative intraprese presso il carcere di Venezia (città
ove egli risiedeva) dalla cooperativa da lui diretta (“Il Cerchio”), da finanziare tramite la utilizzazione
di fondi europei. Il PM contesta che vi possa essere alcuna correlazione tra l’incarico conferito al sig.
Trevisan dal Ministero della giustizia e le iniziative della cooperativa “Il Cerchio”.
Analoghe considerazioni il PM svolge con riguardo al contenuto della ‘relazione finale’, che
prende in esame due carceri: Venezia e Monza, fornendo notizie sulle iniziative in corso.
Il PM contesta che tali notizie possano essere considerate esatta esecuzione dell’incarico in
esame, finalizzato a rivitalizzare il settore del lavoro dei detenuti e degli internati mediante il
coinvolgimento di imprese private da allettare tramite la concessione degli sgravi fiscali previsti dalla
legge n. 193 del 2000. Non comprende, pertanto, in qual modo i componenti dei due Comitati
di valutazione succedutisi nel tempo abbiano potuto ‘approvare’ le relazioni presentate dal sig.
Trevisan.
Il dott. Di Somma ha presentato le proprie controdeduzioni, che il Requirente non ha ritenuto
idonee ad escludere la responsabilità a lui contestata in quanto egli non ha fornito la prova dell’esatto
adempimento da parte del sig. Trevisan.
Il danno costituito dal rimborso delle spese sostenute dal sig. Trevisan nelle suindicate carceri,
invece, va imputato alla decisione del Ministro della giustizia (on.le Fassino) di conferire l’incarico in
questione atteso che la visita delle carceri indicate dallo stesso Ministro nel decreto di nomina
costituiva una attività necessaria, anche se del tutto preliminare e di per sé rilevante soltanto al fine di
acquisire qualche dato di valutazione. Analoghe considerazioni valgono per la missione a Roma. Di
tale somma risponde, in solido con il Ministro, anche il sig. Trevisan poiché la visita alle carceri non è
stata in concreto finalizzata all’adempimento delle obbligazioni assunte.
Conseguentemente:
il Ministro on.le Fassino risulta responsabile del danno derivato dal conferimento dell’incarico
in questione. Tale danno può essere quantificato in una somma pari al 50% del danno complessivo
(Euro 25.822,84). Pertanto, l’on.le Fassino viene convenuto in giudizio per ottenere la sua condanna
al pagamento di Euro 12.911,42;
della restante somma, pari ad Euro 12.911,42, sono chiamati a rispondere in solido tra loro, in
quanto in dolo, i sigg. Trevisan, Gianfrotta e Tamburino;
il dott. Mancuso è chiamato a rispondere, in solido con i soggetti sub b), per la somma di Euro
5.164,57 (50% di Euro 10.329,14, pari a lire 20.000.000);
il dott. Di Somma è chiamato a rispondere, in solido con i soggetti sub b), per la somma di
Euro 7.746,85 (50% di Euro 15.493,70);
l’on.le Fassino e il sig. Trevisan sono chiamati a rispondere, in solido tra loro, della somma di
Euro 908,97.
L’importo del danno totale ammonta ad Euro 26.731,81.
5) CONSULENZA dell’Arch. VIRANO Mario – MINISTRO FASSINO – SOGGETTO
PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: DE SANTIS – DI SOMMA –
PARAGGIO.
L’oggetto dell’incarico è così definito: Individuazione di località e progetti per edilizia
giudiziaria e penitenziaria
Il periodo preso in considerazione è di 6 mesi nel 2000, e dal 18.01 al 30.04.01.
Il compenso percepito è pari ad Euro 37.296,45.
Con lettera in data 6 luglio 2000 il Ministro della giustizia (on.le Fassino), fatto presente il
“rilievo di non poca importanza che assumono l’edilizia giudiziaria e penitenziaria e la relativa
progettualità, comunicò all’arch. Virano l’intenzione di conferirgli, alla luce del “curriculum agli atti”
un incarico di consulenza al fine di far fronte a tali esigenze (durata semestrale dell’incarico;
compenso lire 35.000.000 al netto di contributi previdenziali ed IVA). Successivamente, l’incarico in
questione fu prorogato per il periodo 18 gennaio – 30 aprile 2001 con decreto in data 18 gennaio 2001
(compenso 24.000.000, al netto di contributi previdenziali ed IVA).
Negli anni 1998, 1999 e 2000 e nei primi mesi dell’anno 2001 il Ministero della giustizia non
ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica alcun dato concernente gli incarichi conferiti,
così come prescritto dall’art. 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996 e dall’art. 58 del d. lgs. n. 29
del 1993 (il Ministero ha effettuato le prime comunicazioni in data 20 giugno 2001). Pertanto, in
relazione agli incarichi conferiti nel 1999, nel 2000 e nel 2001 (Ministri Diliberto e Fassino) trova
applicazione il disposto dell’art. 58, comma 15, del d. lgs. n. 29 del 1993, secondo cui le
amministrazioni che, tra l’altro, omettono di comunicare al Dipartimento gli incarichi conferiti, “non
possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono”.
Ritiene il PM che l’incarico in esame sia stato conferito in violazione delle statuizioni
contenute nel d.P.R. n. 338 del 1994. In base alla menzionata lettera del 6 luglio 2000 il consulente
avrebbe dovuto occuparsi di edilizia giudiziaria e penitenziaria e sarebbe dovuto “pervenire, sulla
base di dati statistici e delle altre conoscenze delle rispettive articolazioni ministeriali
competenti, nonché a seguito di ricognizioni mirate, alla individuazione di località prototipiche, alla
ideazione di progetti innovativi e speciali e alla identificazione delle operazioni proponibili per la loro
realizzazione, con particolare riferimento alle nuove tecniche immobiliari (Project-financing)”. Rileva
in proposito il Requirente che i competenti Uffici del Ministero della giustizia (al tempo la Direzione
generale degli affari civili e delle libere professioni per quel che atteneva all’edilizia giudiziaria, e
all’Ufficio centrale dei beni e servizi per quel che concerneva l’edilizia penitenziaria), hanno
comunicato al PM stesso che gli incarichi in questione non sono stati conferiti su impulso dei
Dipartimenti e che essi non hanno esaminato né attuato iniziative proposte dall’arch. Virano; non
sussisteva pertanto, prosegue il PM, la condizione essenziale per potere conferire lecitamente
l’incarico in questione.
Al Procuratore non appare dubbio, inoltre, che l’arch. Virano non era in possesso di alcuna
specifica competenza in materia sia di edilizia giudiziaria che di edilizia penitenziaria (ciò non risulta
dal curriculum vitae presentato).
Per quel che concerne l’esecuzione dell’incarico, in una relazione non sottoscritta e non
protocollata, datata 23 aprile 2001, è esposta l’attività svolta in esecuzione degli incarichi. Dalla
relazione non risulta: a) acquisito alcun dato statistico; b) effettuata alcuna ricognizione mirata (il
consulente non ha mai effettuato ‘missioni’); c) che sia stata svolta alcuna attività tendente alla
individuazione di località prototipiche; d) che sia stato ideato alcun progetto innovativo (o alcun
progetto in genere); e) identificata alcuna ‘operazione proponibile’; i risultati ottenuti dal consulente
sono ritenuti inesistenti e il Ministero della giustizia non ha posto in essere alcuna iniziativa concreta
(con nota in data 21 settembre 2004 prot. 4/5335/2004/9, il Direttore generale della Direzione
generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi ha comunicato alla Procura regionale che: a) agli
atti della Direzione generale non esistono atti elaborati dal dott. Virano; b) la Direzione generale in
questione “non ha mai fatto ricorso al ‘project financing’ per reperire i fondi necessari alla
realizzazione di uffici giudiziari”).
Non comprende, pertanto, la Procura in base a quali elementi il Comitato di valutazione
(composto dai sigg. Fausto De Santis, Emilio Di Somma e Vittorio Paraggio) abbia potuto esprimere
un giudizio positivo sull’attività svolta dall’architetto.
All’arch. Virano è stata complessivamente corrisposta la somma di Euro 37.296,45, somma
ritenuta pari al danno subito dal Ministero della giustizia, che non ha tratto alcun vantaggio.
Il dott. Di Somma, uno degli attuali dirigenti generali del D.A.P., ha presentato le proprie
controdeduzioni, che il Requirente non ha ritenuto idonee ad escludere la responsabilità a lui
contestata in quanto egli non ha fornito la prova dell’esatto adempimento da parte del consulente.
Conseguentemente:
Il Ministro della giustizia, on.le Fassino, viene chiamato a risarcire un danno quantificabile in
un importo pari al 50% del compenso complessivamente corrisposto all’arch. Virano (Euro 18.648,22,
pari al 50% di Euro 37.296,45).
Del restante 50% (Euro 18.648,22) sono, in solido tra loro, chiamati a rispondere l’arch.
Virano e i componenti del Comitato di valutazione (sigg. Fausto De Santis, Emilio Di Somma e
Vittorio Paraggio).
L’importo totale del danno contestato è pari ad Euro 37.296,44,
3. Le difese dei convenuti hanno - in via generale – respinto tutti gli addebiti formulati a loro
carico dall’Accusa.
In particolare, tutti i soggetti convenuti in giudizio quali consulenti inadempienti, hanno
eccepito, in rito, il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti nei loro confronti, poiché sarebbe
carente, nella specie, l’elemento essenziale del rapporto di servizio alle dipendenze della P.A.
(dovendo ricondursi il relativo rapporto contrattuale alla figura della prestazione d’opera liberoprofessionale).
Nel merito, i medesimi consulenti hanno comunque contestato il dedotto inadempimento,
affermando di avere pienamente espletato i compiti loro affidati, con conseguente inesistenza del
lamentato danno per l’amministrazione.
Analoghe eccezioni, peraltro, sono state avanzate anche dagli altri soggetti convenuti
(Ministri, sottosegretari, direttori generali e componenti dei Comitati di valutazione), i quali – nel
sostenere l’effettiva presenza di tutti i presupposti per il legittimo conferimento degli incarichi,
nonché l’esatto adempimento degli stessi – hanno chiesto, in via generale, che questo Giudice tenga
comunque conto dell’effettivo espletamento degli incarichi medesimi e dei vantaggi conseguiti
dall’Amministrazione (il che escluderebbe, per le difese, gli ipotizzati danni ingiusti per la Pubblica
Amministrazione).
In particolare, relativamente a ciascun convenuto sono state svolte le difese che seguono.
MINISTRO: DILIBERTO Oliviero (avv. Silvio Crapolicchio) (INCARICHI CUCCA,
MACIS - 1999, 2000 - e PALERMI).
All’epoca del conferimento degli incarichi non esisteva possibilità di avvalersi di risorse
reperite in ambito ministeriale: era appena stata promulgata la normativa di riforma e riordino del
Ministero (D.Lgs. n. 300/1999) e le strutture non erano ancora adeguate alla nuova realtà; il Ministro
decise pertanto di avvalersi di professionalità esterne “… con assoluta moderazione” e solo per i temi
più impellenti, come ad es. la cura delle relazioni sindacali con gli oltre 100.0000 dipendenti.
Di tale realtà fu dato ampio conto nelle motivazioni dei decreti di conferimento.
Gli incarichi oggetto di conferimento ex art. 7 D.Lgs. 29/1993 non debbono necessariamente
riguardare attività di risultato; gli unici limiti per il conferimento sarebbero invece la specificità e la
temporaneità degli incarichi.
Si richiama, a fondamento di tale interpretazione, anche il disposto dell’art. 14 del medesimo
D.Lgs. n. 29/1993, che espressamente consente ai Ministri di avvalersi di collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato
Anche la giurisprudenza citata dal Procuratore regionale (Sezione Lazio, n. 1/2004) conferma
che gli unici limiti sono la specificità e la temporaneità degli incarichi, e non la realizzazione di un
“prodotto”.
La misura dei compensi è sempre stata determinata secondo i criteri generali in vigore per il
Ministero.
Quanto all’incarico dell’avv. Macis: le relative funzioni erano ben diverse da quelle
dell’ufficio legislativo del ministero (che cura la trasmissione delle iniziative legislative alle Camere e
segue il relativo iter); il consulente, infatti, curava i rapporti con le Commissioni parlamentari (e con
gli stessi uffici ministeriali), collaborando con il Ministro, nel quadro di un rapporto strettamente
fiduciario, nelle funzioni di indirizzo politico proprie di quest’ultimo. Gli stessi decreti di incarico
evidenziano l’impossibilità di reperire una tale professionalità in ambito ministeriale.; né
corrisponderebbe al vero che il Ministro non verificò la provata competenza in materia dell’avv.
Macis, esperto del settore anche in considerazione della sua lunga, precedente esperienza
parlamentare.
Quanto all’incarico alla dr.ssa Palermi: si riferiva alla collaborazione con il Ministro nella sua
funzione di indirizzo politico e per seguire i rapporti politici con organismi istituzionali, partiti e
sindacati, nelle tematiche di interesse del Ministero. In concreto, la collaboratrice si impegnò nella
soluzione della vicenda dei LSU (Lavori Socialmente Utili), nella valorizzazione del ruolo della
polizia penitenziaria e partecipando attivamente alle trattative - anche recandosi negli USA - per
risolvere il “caso Baraldini”. Fu poi accertata la specifica professionalità dell’interessata, giornalista
professionista con grande esperienza.
Quanto all’incarico del sig. Cucca: si evidenzia la gratuità di tale incarico, per il quale era
previsto il solo rimborso delle spese documentate. Inoltre, il collaboratore era incaricato di collaborare
con il Ministro nel seguire le istanze pervenute alla segreteria particolare, che evidenziassero
difficoltà burocratiche, consentendo in tal modo agli uffici ministeriali di disimpegnare le proprie
funzioni istituzionali. La stessa professionalità specifica del sig. Cucca fu pienamente accertata prima
del conferimento dell’incarico: l’interessato aveva maturato lunga esperienza presso la regione
Sardegna, mentre all’interno del Ministero non furono reperite analoghe professionalità.
In ogni caso, prosegue la difesa, si tratterebbe in tutti i casi di scelte discrezionali
dell’amministrazione, insindacabili da parte della Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, comma 1, della
legge n. 20 del 1994.
Né potrebbe sussistere il danno erariale ipotizzato, annullato dai corrispondenti vantaggi
ricevuti dall’amministrazione e dei quali non si potrebbe non tenere conto (art. 1 L. n. 20/1994).
In via subordinata, si chiede l’esercizio del potere riduttivo.
In via istruttoria, chiede l’ammissione di prove testimoniali circa la sussistenza delle
condizioni richieste per il lecito conferimento degli incarichi ai tre consulenti (Macis, Palermi e
Cucca), oltre all’acquisizione della documentazione relativa alle risposte e alle interpellanze ed
interrogazioni parlamentari rivolte all’on. Diliberto e di quella relativa alle trattative e relazioni
sindacali tenutesi nel periodo in cui l’on. Diliberto ha ricoperto la carica di Ministro della giustizia
(per l’incarico alla dott.ssa Palermi).
Con seconda memoria depositata per l’udienza del 20 ottobre 2005, si sofferma sulla richiesta
di archiviazione avanzata dal PM presso il Tribunale penale di Perugia, al corrispondente Collegio per
i reati ministeriali in data 30 giugno 2005, che è stata motivata con la (ritenuta) insussistenza di
elementi idonei a sostenere l’accusa nel giudizio penale. In particolare, il PM penale ha escluso
l’elemento soggettivo del dolo, addebitato invece all’on. Diliberto dalla citazione nella sede contabile,
in quanto non sarebbe sufficiente in proposito né il dolo eventuale (accettazione del rischio), né quello
diretto (rappresentazione dell’evento come conseguenza, sia pure non voluta, dell’azione), ma sarebbe
necessario il dolo intenzionale.
Tale circostanza fa venir meno il basilare presupposto della stessa azione odierna, costruita
appunto dal PM esclusivamente sull’ipotesi del comportamento doloso.
In ogni caso, insiste per l’insussistenza della stessa colpa grave, in carenza di imperizia o
imprudenza da parte del Ministro.
COMPONENTI DEI COMITATI DI VALUTAZIONE: CORTESANI, DE CHIARA,
LECCISI, PICCININNI (avv.ti Franco Gaetano Scoca e Roberto Colagrande) (INCARICHI
MACIS, NICOLUCCI e PALERMI).
Il d.P.R. n. 338 del 1994 disciplina i soli aspetti procedurali e non anche quelli sostanziali
(cioè il potere del Ministro di conferire incarichi), come dimostrerebbe anche la lettura del relativo
parere del Consiglio di Stato. L’art. 7 D.Lgs. n. 29/1993 non limita il ricorso a consulenti esterni solo
per lo svolgimento di studi o opere dell’ingegno, ma anche attività continuative (parla infatti di
“collaborazione”, “durata”, “luogo” della prestazione), col solo limite della previa determinazione di
tempo, luogo, oggetto e compensi; ciò sarebbe confermato anche dalla circolare n. 4/2004 della
Funzione pubblica, citata da parte attrice, nonché dal successivo art. 14 dello stesso D.Lgs. n. 29.
Le espressioni del regolamento che fanno riferimento alla richiesta del Ministro di compiere
studi, o alla consegna dei risultati, o alle soluzioni proposte, o ancora alla relazione come mero
accompagnamento di tali risultati, andrebbero intese non già come limite al potere ministeriale
(altrimenti il DPR violerebbe la legge), ma come vincoli procedurali per il caso di incarichi di
risultato.
La stessa giurisprudenza di questa Corte dei conti, richiamata da parte attrice nella citazione
(es. sentenza n. 1/2004 di questa Sezione sull’UNIRE), in realtà confermerebbe la sola necessità che
gli incarichi debbano essere specifici e temporanei.
In ogni caso, i DM prevedevano incarichi di attività e la sola presentazione delle relazioni da
parte dei consulenti ai fini della valutazione; né al Comitato spettava un controllo sulla legittimità dei
provvedimenti ministeriali.
Non sarebbe poi affatto vero che le relazioni prodotte dai consulenti fossero prive di valore
probatorio, innanzi tutto perché l’istruttoria prevista dai decreti di conferimento si incentrava su di
esse. In ogni caso, il sistema dell’autodichiarazione è anzi spesso utilizzato a tal fine (es. per le
missioni), anche perché il dichiarante si assume in tal modo le relative responsabilità, anche in sede
penale. Né avrebbe rilievo la mancata protocollazione di alcune delle relazioni, dal momento che non
era richiesta la data certa.
Le relazioni illustrarono sufficientemente le attività svolte dai consulenti.
I componenti dei Comitati si attennero esattamente ai rispettivi doveri istruttori, come definiti
dai decreti di conferimento e dallo stesso DPR 338/1994, per cui la loro responsabilità potrebbe
sussistere solo ove si dimostrasse che le relazioni erano mendaci, e che i convenuti fossero
consapevoli di detta falsità o l’avessero ignorata per colpa grave.
non sarebbe possibile censurare la valutazione positiva espressa dai Comitati, anche perché il PM non
avrebbe indicato le ragioni dell’eventuale illegittimità di tali positivi giudizi.
Sul profilo psicologico, i convenuti evidenziano che la prassi operativa dei Comitati di
valutazione era da sempre stata in quel senso, né erano intervenuti chiarimenti giurisprudenziali o
rilievi da parte della Corte dei conti o dell’Ufficio centrale del bilancio; anche tale circostanza
dovrebbe far escludere non solo il dolo, ma anche la colpa grave.
Infine, i convenuti contestano la sussistenza del danno, a fronte dell’attività svolta dai
consulenti, che ha comunque prodotto dei vantaggi per l’Amministrazione.
GIUDIZIO n. 63110
MINISTRO: FASSINO Piero (avv.ti Giovanni e Gianluigi Pellegrino e Carlo Federico
Grosso) (INCARICHI DI GIOVINE – 2001 - FALDUTO, MAZZARELLO, RODRIGUEZ,
TREVISAN, VIRANO).
Non si potrebbe ritenere che un Ministro non possa avvalersi di alcuna forma di collaborazione
esterne con riferimento alla sua attività di indirizzo politico, se tali collaborazioni sono contenute in
misura limitata.
Le consulenze disposta riguardavano in ogni caso le funzioni di indirizzo politico, e non
l’amministrazione attiva (quindi, non era delegabile alla struttura burocratica); era poi sempre diretta
o a risolvere specifici problemi, o ad acquisire elementi per la formazione dell’inditrizzo politico, o a
seguire i rapporti con il Parlamento
Tali considerazioni, farebbero venir meno la colpa grave (e a maggior ragione il dolo).
In ogni caso, si tratterebbe in tali casi di scelte discrezionali dell’amministrazione, come tali
insindacabili da questa Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994
(richiama Cassaz., SS.UU., n. 33/2001 e 14488/2003).
In particolare:
Incarico Mazzarello: non era possibile affidare i compiti di delineare accordi-quadro con gli
enti locali. a strutture ministeriali, che sarebbero dovute intervenire dopo, ad accordo concluso e da
gestire. Comunque, tale collaborazione ha condotto alla sottoscrizione di un accordo con la regione
Campania, a tre protocollo d’intesa (Toscana, Umbria e Marche) e a varie trattative. Le stesse spese di
trasferta erano collegate con detta attività.
Incarico Rodriguez: il consulente fu necessario nella fase d’avvio della legge n. 150/2000 sulla
comunicazione istituzionale; è un esperto di provata competenza in materia, autore di numerose
pubblicazioni e docente universitario.
Incarico Virano: fu necessario per valutare le possibilità di realizzare programmi di edilizia
giudiziaria e penitenziaria con il sistema del project financing, che comporta anche la gestione
dell’opera realizzata. In particolare, egli effettuò un’indagine preliminare presso enti locali e
imprenditori; elaborò i criteri-guida per la Pubblica Amministrazione ed individuò i settori di
intervento e relative modalità operative, selezionato i progetti-pilota, etc..
Incarico Trevisan: era collegato con l’intervenuta approvazione della Legge c.d. “Smuraglia”,
n. 193/2000, in tema di agevolazioni per il lavoro dei detenuti, che apriva nuovi scenari e opportunità;
l’incarico costituì l’occasione per organizzare iniziative di lavoro nelle varie carceri: tale attività è
stata effettuata, e anzi ha portato risultati tangibili, poiché le soluzioni proposte sono state recepite.
Incarico Di Giovine: fu pienamente giustificato dalla necessità di seguire le iniziative
legislative in materia di diritto penale sostanziale.
Incarico Falduto: era necessario realizzare il sito internet e curarne la divulgazione; attività
specifica e per la quale si richiedeva un giornalista professionista.
Rifiuta il contraddittorio sulla memoria del PM del 28.9.2005, che si riferisce ad un giudizio
del tutto diverso e sconosciuto, introducendo domande e tematiche nuove (mutatio libelli).
MINISTRO: DILIBERTO Oliviero (avv. Silvio Crapolicchio) (INCARICO DI GIOVINE anni 1999 e 2000).
Gli incarichi conferiti alla dr.ssa Di Giovine furono solo formalmente disposti dal Ministro: in
realtà, egli recepì le indicazioni del dr. Lattanzi, che aveva compiuto la necessaria istruttoria
circa legittimità e opportunità del conferimento.
All’epoca del conferimento degli incarichi non esisteva la possibilità di avvalersi di risorse
reperite in ambito ministeriale: era appena stata promulgata la normativa di riforma e riordino del
Ministero (D.Lgs. n. 300/1999) e le strutture non erano ancora adeguate alla nuova realtà; il Ministro
decise pertanto di avvalersi di professionalità esterne “… con assoluta moderazione” e solo per i temi
più impellenti, come appunto lo studio dei problemi connessi con la fase di prioma applicazione delle
norme sul giudice unico e la promulgazione del cd. “pacchetto giustizia”.
Di tale realtà fu dato ampio conto nelle motivazioni dei decreti di conferimento.
La stessa professionalità della consulente (ricercatrice universitaria) era indiscutibile.
Gli incarichi oggetto di conferimento ex art. 7 D.Lgs. 29/1993 non debbono necessariamente
riguardare attività di risultato; gli unici limiti per il conferimento sarebbero invece la specificità e la
temporaneità degli incarichi; richiama a fondamento di tale interpretazione anche il disposto dell’art.
14 del medesimo D.Lgs. n. 29/1993, che espressamente consente ai Ministri di avvalersi di
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. Anche la giurisprudenza citata dal PM
(Sezione Lazio, n. 1/2004) conferma che gli unici limiti sono la specificità e la temporaneità degli
incarichi, e non la realizzazione di un “prodotto”.
Né vi è alcun divieto di prorogare gli incarichi (come invece stabiliva l’abrogato art. 380 TU n.
3/1957).
La misura dei compensi è sempre stata determinata secondo i criteri generali in vigore per il
Ministero.
In ogni caso, prosegue la difesa, si tratterebbe in tutti i casi di scelte discrezionali
dell’amministrazione, insindacabili da parte della Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, comma 1, della
legge n. 20 del 1994.
Non sussiste l’elemento soggettivoe, quanto a quello soggettivo, non è stato dimostrato alcun
comportamento doloso. In ogni caso, afferma l’insussistenza della stessa colpa grave, in carenza di
imperizia o imprudenza da parte dell’agente.
Né potrebbe sussistere il danno erariale ipotizzato, annullato dai corrispondenti vantaggi
ricevuti dall’amministrazione e dei quali non si potrebbe non tenere conto (art. 1 L. n. 20/1994).
In via subordinata, si chiede l’esercizio del potere riduttivo.
In via istruttoria, chiede l’ammissione di prove testimoniali circa la sussistenza delle
condizioni richieste per il lecito conferimento degli incarichi.
MINISTRO: CASTELLI Roberto (avv. Enrico e Filippo Lubrano)
(INCARICHI:
ACCIARDI, AIROLDI, ALOISE, ALOISIO, ARDISSONE, BALDINI, BETTEGA, BRONZO,
BUSATO, CAGLIANI, CALVO, CARATOZZOLO, CASTIGLIONI, CLAUSI, CERESA,
COPERCINI, CORDOVA, CORRADINO, CORTI, CRIVARI, CURCIO, D’ALESSANDRO, DI
GIOVINE (2002), DE MARCO, DONATI, DORIA, FALCICCHIO, FERRARA, FRIGERIO,
GOBBI, GOFFI, IEZZI, IPPOLITO, LANDI, MAFFEI, MAGNI, MAIZZI, MANCINI, MASULLO,
MAZZONE, MELCHIONDA, MONDELLO, MORELLI, PEDRIZZI, PIBIRI, SAMENGO,
SARZANA DI SANT’IPPOLITO, SGHEIZ, SGROI, STANCATI, TREVISANATO, TROYA,
VIALE, WILDE, ZANETTI).
Chiarisce che si è avvalso dei consulenti per acquisire, da soggetti estranei alla P.A., notizie e
riferimenti non presenti presso gli uffici, in una visione di efficienza, rapidità e risparmio.
Contesta, comunque, la memoria del PM del 28.9.2005, che non è stata comunicata ai
convenuti e che si riferisce ad un giudizio diverso e i cui documenti sono sconosciuti.
Sugli incarichi conferiti direttamente, evidenzia la non sottoponibilità a controllo erariale
dell’attività di indirizzo politico del Ministro (e perciò anche della sua scelta di richiedere a soggetti
esterni accertamenti e valutazioni strumentali ai fini dell’esercizio del suo potere politico).
Gli incarichi furono formalmente disposti dal Ministro solo dopo che gli uffici competenti
ebbero compiuto la necessaria istruttoria circa legittimità del conferimento.
Il d.P.R. n. 338 del 1994 non limita il ricorso a consulenti esterni solo per lo svolgimento di
studi o opere dell’ingegno, o comunque atti scritti: sono possibili anche attività continuative.
Inesistenza dell’elemento soggettivo; il dolo non è provato in alcun modo, e anche la colpa
grave è insussistente (richiama la giurisprudenza contabile in tema di gravità della colpa). Si sofferma
poi sulla richiesta di archiviazione avanzata dal PM presso il Tribunale penale di Perugia, al
corrispondente Collegio per i reati ministeriali in data 30.6.2005, che è stata motivata con la (ritenuta)
insussistenza di elementi idonei a sostenere l’accusa nel giudizio penale. In particolare, il PM penale
ha escluso l’ipotizzato elemento soggettivo del dolo, in quanto non sarebbe sufficiente in proposito né
il dolo eventuale (accettazione del rischio), né quello diretto (rappresentazione dell’evento come
conseguenza, sia pure non voluta, dell’azione), ma sarebbe necessario il dolo intenzionale.
Circa gli incarichi conferiti su richiesta dei sottosegretari, afferma che gli incarichi furono solo
formalmente disposti dal Ministro: in realtà, egli recepì le indicazioni dei sottosegretari, sui quali non
aveva alcun potere di veto.
Lo stesso a dirsi per gli incarichi conferiti su richiesta dei dirigenti, ai quali solo dovrebbe
imputarsi l’eventuale responsabilità.
Sulla mancata comunicazione ex art. 58 D.Lgs. n. 29/1993, ritiene la questione infondata sia
formalmente (un Ministro non potrebbe incontrare limiti a causa di carenze istruttorie imputabili ai
suoi collaboratori), sia sostanziale (trattasi di irregolarità procedurale che di per sé mai potrebbe
determinare affermazioni di responsabilità amministrativa, a fronte di una sostanziale regolarità
dell’attività svolta).
Il PM non può contestare la competenza dei consulenti: trattasi di scelta discrezionale
compiuta dal Ministro.
Non è poi ammissibile richiamare la corresponsabilità del Ministro per la fase di esecuzione (il
Procuratore non ha dimostrato il suo mancato svolgimento).
La Procura non ha offerto prova del danno (e l’utilitas dell’incarico può essere apprezzata solo
dal soggetto che conferisce lo stesso).
Evidenzia la possibile pregiudizialità del parallelo giudizio penale, in corso per tagli stessi
fatti.
Richiama il recente precedente giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 1396/2005 di qesta
Sezione, riferito a fattispecie identica e favorevole ai convenuti.
In subordine, invoca il potere riduttivo.
COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE: ZAGREBELSKY Vladimiro (avv.
Bruno Capponi) (INCARICHI RODRIGUEZ e DI GIOVINE).
I componenti del Comitato ben conoscevano l’effettivo lavoro svolto dal Dott. Rodriguez e
dalla Dott.ssa Di Giovine, di cui avevano diretta conoscenza.
Non era necessario che il Dott. Zagrebelsky esprimesse per iscritto la propria valutazione (il
DPR n. 344 non impone alcuna formalità).
La citazione non ha dimostrato alcun dolo né colpa grave, dunque afferma la legittimità degli
incarichi.
Contesta la piena sufficienza del personale addetto, sotto il profilo quantitativo.
L’attività della prof. Di Giovine era ben conosciuta dal Dott. Zagrebelsky, quale Capo
dell’Ufficio Legislativo.
Invoca la compensatio lucri cum damno e il potere riduttivo.
Si riserva di formulare richieste istruttorie (generiche).
COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE: TARCHI Monica (avv.to Dario
Imparato) (INCARICHI BALDINI, CRIVARI, CURCIO, MAZZONE e RUSSO).
Il d.P.R. n. 338 del 1994 consente il ricorso a consulenti esterni anche per lo svolgimento di
attività continuative (richiama la circolare della funzione pubblica); non si poteva dunque richiedere
la consegna se non della relazione.
C’era stato, per ogni incarico, a supporto della valutazione del Comitato, la positiva
attestazione del sottosegretario (unico soggetto a poter valutare i risultati dell’opera del consulente).
I DM di conferimento prevedevano incarichi di attività e la sola presentazione delle relazioni
da parte dei consulenti ai fini della valutazione; né al Comitato spettava un controllo sulla legittimità
dei provvedimenti ministeriali (ma solo sul soddisfacimento delle richieste del DM di nomina).
Il Comitato è stato scrupoloso: molte volte ha richiesto documentazione integrativa, e una
volta ha anche espresso parere negativo.
Sul profilo psicologico, la citazione non ha dimostrato alcun dolo.
in via subordinata, formula richieste istruttorie.
COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE: IPPOLITO Franco (avv. Giuseppe
La Greca) (INCARICO RODRIGUEZ).
I DM di conferimento prevedevano incarichi di attività e la sola presentazione delle relazioni
da parte dei consulenti ai fini della valutazione; né al Comitato spettava un controllo sulla legittimità
dei provvedimenti ministeriali (ma solo sul soddisfacimento delle richieste del DM di nomina).
Non è vero che le relazioni prodotte dai consulenti fossero prive di valore probatorio, innanzi
tutto perché l’istruttoria prevista dai decreti di conferimento si incentrava su di esse. In ogni caso, il
sistema dell’autodichiarazione è anzi spesso utilizzato a tal fine (es. per le missioni), anche perché il
dichiarante si assume in tal modo le relative responsabilità, anche in sede penale.
Il Comitato è stato scrupoloso e non vi è stata alcuna colpa.
Sul profilo psicologico, la citazione non ha dimostrato alcun dolo e, comunque, la prassi
operativa dei Comitati di valutazione era da sempre stata in quel senso, né mai essa era stata oggetto
di rilievi da parte della Corte dei conti; anche tale circostanza dovrebbe far escludere la colpa grave
del convenuto.
Afferma la piena legittimità dell’incarico conferito al consulente, che il Comitato non aveva
motivi per contestare: i contenuti dell’incarico, desunti dal decreto di conferimento, evidenziavano
chiaramente la diversità con le funzioni degli uffici ministeriali, il cui personale era privo della
formazione e professionalità necessarie per lo svolgimento di compiti di natura politico-parlamentare.
Contesta la piena sufficienza del personale addetto sotto il profilo quantitativo, affermata da
parte attrice: proprio in quel periodo, il numero di magistrati addetti all’ufficio di Gabinetto fu ridotto
da 120/130 a 50 unità (art. 19 D.Lgs. n. 300/1999), e lo stesso CSM tendeva a limitare le possibilità di
permanenza presso tali uffici.
Contesta l’affermazione attorea di mancata verifica della professionalità del consulente: non
spettava al Comitato una tale verifica.
Smentisce la affermata, mancata indicazione di un oggetto predefinito dell’incarico, che
invece, si sostiene, era più che precisamente indicato nel relativo DM.
Né il decreto avrebbe dovuto indicare un “prodotto” finale, in quanto l’art. 7 D.Lgs. n. 29/1993
non esclude che tali incarichi possano avere ad oggetto prestazioni di attività, e lo stesso DPR n.
338/1994 non potrebbe derogare a tali principi; la stessa giurisprudenza di questa Corte dei conti,
richiamata da parte attrice nella citazione, viene evocata per confermare la sola necessità che gli
incarichi debbano essere specifici e temporanei, e potrebbero essere anche suscettibili di rinnovo
(richiama a tale proposito il parere del Consiglio di Stato sul DPR 338 e la stessa circolare della
Funzione pubblica n. 4/2004).
Si riserva di formulare richieste istruttorie (generiche).
COMPONENTE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE: CESQUI Elisabetta (avv. Giuseppe
La Greca) (INCARICO FALDUTO).
i DM prevedevano incarichi di attività e la sola presentazione delle relazioni da parte dei
consulenti ai fini della valutazione; né al Comitato spettava un controllo sulla legittimità dei
provvedimenti ministeriali (ma solo sul soddisfacimento delle richieste del DM di nomina).
Non è vero che le relazioni prodotte dai consulenti fossero prive di valore probatorio, innanzi
tutto perché l’istruttoria prevista dai decreti di conferimento si incentrava su di esse. In ogni caso, il
sistema dell’autodichiarazione è anzi spesso utilizzato a tal fine (es. per le missioni), anche perché il
dichiarante si assume in tal modo le relative responsabilità, anche in sede penale.
Il Comitato è stato scrupoloso e non vi è stata alcuna colpa.
La dr.ssa Falduto ha eseguito l’incarico, presentando il sito web del Ministero allo SMAU.
Sul profilo psicologico, la citazione non ha dimostrato alcun dolo e in ogni caso la prassi
operativa dei Comitati di valutazione era da sempre stata in quel senso, né mai essa era stata oggetto
di rilievi da parte della Corte dei conti; anche tale circostanza dovrebbe far escludere la colpa grave
del convenuto.
Afferma la piena legittimità dell’incarico conferito al consulente, che il Comitato non aveva
motivi per contestare: i contenuti dell’incarico, desunti dal decreto di conferimento, evidenziavano
chiaramente la diversità con le funzioni degli uffici ministeriali, il cui personale era privo della
formazione e professionalità necessarie per lo svolgimento di quei compiti tecnici.
Contesta la piena sufficienza del personale addetto sotto il profilo quantitativo, affermata da
parte attrice: proprio in quel periodo, il numero di magistrati addetti all’ufficio di Gabinetto fu ridotto
da 120/130 a 50 unità (art. 19 D.Lgs. n. 300/1999), e lo stesso CSM tendeva a limitare le possibilità di
permanenza presso tali uffici.
Contesta l’affermazione attorea di mancata verifica della professionalità del consulente: non
spettava al Comitato una tale verifica.
Smentisce la affermata, mancata indicazione di un oggetto predefinito dell’incarico, che
invece, si sostiene, era più che precisamente indicato nel relativo DM e determinò un “prodotto”
finale (il nuovo sito web).
COMPONENTE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE: DE DONATO Giovanni (avv.
Giuseppe La Greca) (INCARICO DI GIOVINE).
Rappresenta che si trattava di un incarico avente ad oggetto non un risultato ma un’attività;
pertanto, unico documento valutabile da parte del Comitato di valutazione era la relazione illustrativa.
Sul profilo psicologico, la prassi operativa dei Comitati di valutazione era da sempre stata in
quel senso, né mai essa era stata oggetto di rilievi da parte della Corte dei conti; anche tale circostanza
dovrebbe far escludere la colpa grave del convenuto.
Peraltro, l’attività della prof. Di Giovine era ben conosciuta dai componenti del Comitato, tutti
magistrati in servizio presso uffici del Ministero.
Afferma la piena legittimità dell’incarico conferito al consulente, che il Comitato non aveva
motivi per contestare: i contenuti dell’incarico, desunti dal decreto di conferimento, evidenziavano
chiaramente la diversità con le funzioni degli uffici ministeriali, il cui personale era privo della
formazione e professionalità necessarie per lo svolgimento di compiti di natura politicoparlamentare.
Contesta la piena sufficienza del personale addetto sotto il profilo quantitativo, affermata da
parte attrice: proprio in quel periodo, il numero di magistrati addetti all’ufficio di Gabinetto fu ridotto
da 120/130 a 50 unità (art. 19 D.Lgs. n. 300/1999), e lo stesso CSM tendeva a limitare le possibilità di
permanenza presso tali uffici.
Contesta l’affermazione attorea di mancata verifica della professionalità del consulente: non
spettava al Comitato una tale verifica.
Smentisce la affermata, mancata indicazione di un oggetto predefinito dell’incarico, che
invece, si sostiene, era più che precisamente indicato nel relativo DM.
Né il decreto avrebbe dovuto indicare un “prodotto” finale, in quanto l’art. 7 D.Lgs. n. 29/1993
non esclude che tali incarichi possano avere ad oggetto prestazioni di attività, e lo stesso DPR n.
338/1994 non potrebbe derogare a tali principi; la stessa giurisprudenza di questa Corte dei conti,
richiamata da parte attrice nella citazione, viene evocata per confermare la sola necessità che gli
incarichi debbano essere specifici e temporanei, e potrebbero essere anche suscettibili di rinnovo
(richiama a tale proposito il parere del Consiglio di Stato sul DPR 338 e la stessa circolare della
Funzione pubblica n. 4/2004).
COMPONENTE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE: DI SOMMA Emilio (avv. Luigi
Napolitano) (INCARICHI TREVISANATO e VIRANO).
Osserva che il d.P.R. n. 338 del 1994 e gli stessi i DM prevedevano incarichi di attività e la
sola presentazione delle relazioni da parte dei consulenti ai fini della valutazione; né al Comitato
spettava un controllo sulla legittimità dei provvedimenti ministeriali (ma solo sul soddisfacimento
delle richieste del DM di nomina, escluse valutazioni di merito).
Afferma, al riguardo, che il Comitato è stato scrupoloso, esaminando copiosa documentazione
oltre la relazione.
In subordine, invoca il potere riduttivo.
COMPONENTE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE: RETTURA Fortunato (avv.
Rosario Chiriano) (INCARICO FALDUTO).
Afferma la piena legittimità e utilità dell’incarico conferito al consulente, che il Comitato non
aveva motivi per contestare: i contenuti dell’incarico, desunti dal decreto di conferimento,
evidenziavano chiaramente la diversità con le funzioni degli uffici ministeriali, il cui personale era
privo della formazione e professionalità necessarie per lo svolgimento di quei compiti tecnici.
I DM di conferimento prevedevano incarichi di attività e la sola presentazione delle relazioni
da parte dei consulenti ai fini della valutazione; né al Comitato spettava un controllo sulla legittimità
dei provvedimenti ministeriali (ma solo sul soddisfacimento delle richieste del DM di nomina).
La dr.ssa Falduto ha eseguito l’incarico, presentando il sito web del Ministero allo SMAU.
Il Comitato è stato scrupoloso e non vi è stata alcuna colpa.
COMPONENTE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE: GIANFROTTA Francesco (avv.
Vittorio Barosio) (INCARICO TREVISAN).
Contesta la piena sufficienza del personale addetto sotto il profilo quantitativo, affermata da
parte attrice: proprio in quel periodo, il numero di magistrati addetti all’ufficio di Gabinetto fu ridotto
da 120/130 a 50 unità (art. 19 D.Lgs. n. 300/1999), e lo stesso CSM tendeva a limitare le possibilità di
permanenza presso tali uffici.
COMPONENTE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE: HINNA DANESI Fabrizio (avv.
Gian Michele Gentile) (INCARICO MAZZARELLO).
In rito, rifiuta il contraddittorio sulla memoria del PM del 28.9. 2005, che si riferisce ad un
giudizio del tutto diverso e sconosciuto, introducendo domande e tematiche nuove e che non è stata
comunicata ai convenuti.
Nel merito, contesta comunque il riferimento al dolo (che non potrebbe desumersi
dall’avvenuto rinvio a giudizio penale, che costituisce adempimento obbligatorio per il PM).
I risultati della consulenza furono raggiunti, come dimostrato dall’avvenuta stipula dei
protocolli d’intesa tra il Ministero e i comuni interessati.
Smentisce che il DPR 338/1994 obblighi i consulenti a presentare la documentazione relativa
all’attività asvolta; gli stessi DM prevedevano la sola presentazione delle relazioni da parte dei
consulenti ai fini della valutazione.
In via subordinata, la difesa chiede audizioni testimoniali e formula appositi capitoli di prova,
tendenti a provare lo svolgimento dell’attività richiesta al consulente.
Sempre in via subordinata, formula richieste istruttorie.
COMPONENTE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE: CARCANO Domenico (avv.
Giuseppe La Greca) (INCARICO DI GIOVINE).
Si trattava di un incarico avente ad oggetto non un risultato ma un’attività; pertanto, unico
documento valutabile da parte del Comitato di valutazione era la relazione illustrativa.
Sul profilo psicologico, la prassi operativa dei Comitati di valutazione era da sempre stata in
quel senso, né mai essa era stata oggetto di rilievi da parte della Corte dei conti; anche tale circostanza
dovrebbe far escludere la colpa grave del convenuto.
Peraltro, l’attività della prof. Di Giovine era ben conosciuta dai componenti del Comitato, tutti
magistrati in servizio presso uffici del Ministero.
Afferma la piena legittimità dell’incarico conferito al consulente, che il Comitato non aveva
motivi per contestare: i contenuti dell’incarico, desunti dal decreto di conferimento, evidenziavano
chiaramente la diversità con le funzioni degli uffici ministeriali, il cui personale era privo della
formazione e professionalità necessarie per lo svolgimento di compiti di natura politico-parlamentare.
Contesta la piena sufficienza del personale addetto sotto il profilo quantitativo, affermata da
parte attrice: proprio in quel periodo, il numero di magistrati addetti all’ufficio di Gabinetto fu ridotto
da 120/130 a 50 unità (art. 19 D.Lgs. n. 300/1999), e lo stesso CSM tendeva a limitare le possibilità di
permanenza presso tali uffici.
Contesta l’affermazione attorea di mancata verifica della professionalità del consulente: non
spettava al Comitato una tale verifica.
Smentisce la affermata, mancata indicazione di un oggetto predefinito dell’incarico, che
invece, si sostiene, era più che precisamente indicato nel relativo DM.
Né il decreto avrebbe dovuto indicare un “prodotto” finale, in quanto l’art. 7 D.Lgs. n. 29/1993
non esclude che tali incarichi possano avere ad oggetto prestazioni di attività, e lo stesso DPR n.
338/1994 non potrebbe derogare a tali principi; la stessa giurisprudenza di questa Corte dei conti,
richiamata da parte attrice nella citazione, viene evocata per confermare la sola necessità che gli
incarichi debbano essere specifici e temporanei, e potrebbero essere anche suscettibili di rinnovo
(richiama a tale proposito il parere del Consiglio di Stato sul DPR 338 e la stessa circolare della
Funzione pubblica n. 4/2004).
Si riserva di formulare richieste istruttorie (generiche).
COMPONENTE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE: FIDELBO Giorgio (avv. Giuseppe
La Greca) – INCARICHI FALDUTO e DI GIOVINE.
Si trattava di un incarico avente ad oggetto non un risultato ma un’attività; pertanto, unico
documento valutabile da parte del Comitato di valutazione era la relazione illustrativa.
Sul profilo psicologico, la prassi operativa dei Comitati di valutazione era da sempre stata in
quel senso, né mai essa era stata oggetto di rilievi da parte della Corte dei conti; anche tale circostanza
dovrebbe far escludere la colpa grave del convenuto.
Non sarebbe poi affatto vero che le relazioni prodotte dai consulenti fossero prive di valore
probatorio: il sistema dell’autodichiarazione è anzi spesso utilizzato a tal fine (es. per le missioni),
anche perché il dichiarante si assume in tal modo le relative responsabilità, anche in sede penale. Né
avrebbe rilievo la mancata protocollazione di alcune delle relazioni, dal momento che non era
richiesta la data certa.
Afferma la piena legittimità degli incarichi, che il Comitato non aveva motivi per contestare.
Contesta la piena sufficienza del personale addetto sotto il profilo quantitativo, affermata da
parte attrice: proprio in quel periodo, il numero di magistrati addetti all’ufficio di Gabinetto fu ridotto
da 120/130 a 50 unità (art. 19 D.Lgs. n. 300/1999), e lo stesso CSM tendeva a limitare le possibilità di
permanenza presso tali uffici.
Contesta l’affermazione attorea di mancata verifica della professionalità dei consulenti: non
spettava al Comitato una tale verifica.
Smentisce la affermata, mancata indicazione di un oggetto predefinito degli incarichi, che
invece, si sostiene, era più che precisamente indicato nei relativi DM.
Né il decreto avrebbe dovuto indicare un “prodotto” finale, in quanto l’art. 7 D.Lgs. n. 29/1993
non esclude che tali incarichi possano avere ad oggetto prestazioni di attività, e lo stesso DPR n.
338/1994 non potrebbe derogare a tali principi; la stessa giurisprudenza di questa Corte dei conti,
richiamata da parte attrice nella citazione, viene evocata per confermare la sola necessità che gli
incarichi debbano essere specifici e temporanei, e potrebbero essere anche suscettibili di rinnovo
(richiama a tale proposito il parere del Consiglio di Stato sul DPR 338 e la stessa circolare della
Funzione pubblica n. 4/2004).
Si riserva di formulare richieste istruttorie (generiche).
COMPONENTE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE: MANCUSO Paolo (avv. Riccardo
Marone) – INCARICHI RODRIGUEZ e TREVISAN.
Osserva che il d.P.R. n. 338 del 1994 è regolamento di attuazione dell’art. 7, comma 6, del d.
lgs. n. 29 del 1993, che consente il ricorso a consulenti esterni anche per attività continuative, col solo
limite della previa determinazione di durata, luogo, oggetto e compensi.
Si trattava di funzioni di natura politica, sulle quali nessun controllo sull’attività espletata
sarebbe stato possibile nel senso inteso dal PM (il quale esclude la validità a tal fine delle relazioni
presentate e pretende ulteriore documentazione probatoria): l’attività era prestata ai consulenti non a
favore del ministero, ma nell’interesse diretto del Ministro, per cui i risultati non avrebbero potuto
concretizzarsi in un prodotto e non potevano in ogni caso essere valutati se non con il metro della
soddisfazione per il Ministro stesso (unico a poter valutare se una data attività era stata rispondente
alle sue aspettative); il quale, infatti, ha rinnovato tali incarichi, implicitamente ritenuti soddisfacenti.
Inoltre, osserva che si trattava di un incarico avente ad oggetto non già un risultato, bensì
un’attività e, pertanto, unico documento valutabile da parte del Comitato di valutazione era la
relazione.
La citazione non avrebbe dimostrato alcun dolo (che non si può certo presumere) o colpa
grave.
Seecondo quanto esposto dal Procuratore, per aversi dolo basterebbe un’errata
interpretazione della legge.
Osserva infine che non era necessario che il dr. Mancuso esprimesse per iscritto la propria
valutazione; egli, quale vice direttore dell’amministrazione penitenziaria, ebbe comunque modo di
verificare l’effettivo lavoro del dr. Rodriguez e del dr. Trevisan.
COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE: CORTESANI Domenico, DE
CHIARA Carlo, LECCISI Giampaolo, PICCININNI Carlo (avv.ti R Colagrande e FG Scoca)
(INCARICHI BUSATI, DONATO, CASTIGLIONI, FALDUTO, MAZZARELLO, PIBIRI,
RODRIGUEZ).
Osservano che il d.P.R. n. 338 del 1994 disciplina i soli aspetti procedurali e non anche quelli
sostanziali (cioè il potere del Ministro di conferire incarichi), come dimostrerebbe anche la lettura del
relativo parere del Consiglio di Stato. L’art. 7 D.Lgs. n. 29/1993 non limita il ricorso a consulenti
esterni solo per lo svolgimento di studi o opere dell’ingegno, ma anche per attività continuative (parla
infatti di “collaborazione”, “durata”, “luogo” della prestazione), col solo limite della previa
determinazione di tempo, luogo, oggetto e compensi; ciò sarebbe confermato anche dalla circolare n.
4/2004 della Funzione pubblica, citata da parte attrice, nonché dal successivo art. 14 dello stesso
D.Lgs. n. 29.
Osservano, inoltre, che le espressioni del regolamento che fanno riferimento alla richiesta del
Ministro di compiere studi, o alla consegna dei risultati, o alle soluzioni proposte, o ancora alla
relazione come mero accompagnamento di tali risultati, andrebbero intese non già come limite al
potere ministeriale (altrimenti il DPR violerebbe la legge), ma come vincoli procedurali per il caso di
incarichi di risultato.
La stessa giurisprudenza di questa Corte dei conti, richiamata da parte attrice nella citazione
(es. sentenza n. 1/2004 di questa Sezione sull’UNIRE), in realtà confermerebbe la sola necessità che
gli incarichi debbano essere specifici e temporanei.
In ogni caso, i DM prevedevano incarichi di attività e la sola presentazione delle relazioni da
parte dei consulenti ai fini della valutazione; né al Comitato spettava un controllo sulla legittimità dei
provvedimenti ministeriali.
Contestano che le relazioni prodotte dai consulenti fossero prive di valore probatorio, innanzi
tutto perché l’istruttoria prevista dai decreti di conferimento si incentrava su di esse. In ogni caso, il
sistema dell’autodichiarazione è anzi spesso utilizzato a tal fine (es. per le missioni), anche perché il
dichiarante si assume in tal modo le relative responsabilità, anche in sede penale. Né avrebbe rilievo
la mancata protocollazione di alcune delle relazioni, dal momento che non era richiesta la data certa.
In ogni, caso, evidenziano che le relazioni illustrarono sufficientemente le attività svolte dai
consulenti.
Ribadiscono che i componenti dei Comitati si attennero esattamente ai rispettivi doveri
istruttori, come definiti dai decreti di conferimento e dallo stesso DPR 338/1994, per cui la loro
responsabilità potrebbe sussistere solo ove si dimostrasse che le relazioni erano mendaci, e che i
convenuti fossero consapevoli di detta falsità o l’avessero ignorata per colpa grave.
Inoltre non sarebbe possibile censurare la valutazione positiva espressa dai Comitati, anche
perché la Procura non avrebbe specificamente indicato le ragioni dell’eventuale illegittimità di tali
positivi giudizi.
Quanto al profilo psicologico, i convenuti evidenziano che la prassi operativa dei Comitati di
valutazione era da sempre stata in quel senso, né erano intervenuti chiarimenti giurisprudenziali o
rilievi da parte della Corte dei conti o dell’Ufficio centrale del bilancio; anche tale circostanza
dovrebbe far escludere non solo il dolo, ma anche la colpa grave.
Infine, con riferimento all’elemento oggettivo, i convenuti contestano la sussistenza del danno,
a fronte dell’attività svolta dai consulenti.
In particolare:
Incarico Mazzarello: contestano l’affermazione secondo cui le relazioni sarebbero prive di
valore probatorio.
Incarico Rodriguez: non rileverebbe che il giudizio positivo sia stato espresso non
contestualmente (alcuni membri del Comitato nel frattempo avevano lasciato il Ministero); comunque
tutti i componenti del Comitato hanno confermato l’esito positivo, compreso lo stesso Mancuso, il
20.5.1994 in sede di controdeduzioni. Contesta poi che non vi fosse prova dell’adempimento del
consulente. In via subordinata, la difesa formula sul punto appositi capitoli di prova, ai fini
dell’audizione testimoniale, tendenti a provare lo svolgimento dell’attività richiesta al consulente.
Incarico Busato: contestano l’affermazione di mancato svolgimento dell’incarico, peraltro non
dimostrato in alcun modo dal Procuratore. In via subordinata, la difesa formula sul punto appositi
capitoli di prova, ai fini dell’audizione testimoniale, tendenti a provare lo svolgimento dell’attività
richiesta al consulente.
Incarico Pibiri: contestano l’affermazione di mancato svolgimento dell’incarico, peraltro non
dimostrato in alcun modo dal Procuratore. In via subordinata, la difesa formula sul punto appositi
capitoli di prova, tendenti a provare lo svolgimento dell’attività richiesta al consulente.
Incarico Falduto (conferito da Fassino): contestano l’affermazione di mancato svolgimento
dell’incarico, peraltro non dimostrato in alcun modo dal PM. In via subordinata, la difesa formula sul
punto appositi capitoli di prova, tendenti a provare lo svolgimento dell’attività richiesta al consulente.
Incarichi Falduto (conferito da Castelli): contestano l’affermazione di mancato svolgimento
dell’incarico, peraltro non dimostrato in alcun modo dal Procuratore. In via subordinata, la difesa
formula sul punto appositi capitoli di prova, tendenti a provare lo svolgimento dell’attività richiesta al
consulente.
Incarico Donati: contestano l’affermazione di mancato svolgimento dell’incarico, peraltro non
dimostrato in alcun modo dal Procuratore. In via subordinata, la difesa formula sul punto appositi
capitoli di prova, tendenti a provare lo svolgimento dell’attività richiesta al consulente.
Incarico Castiglioni: contestano l’affermazione di mancato svolgimento dell’incarico, peraltro
non dimostrato in alcun modo dal Procuratore. In via subordinata, la difesa formula sul punto appositi
capitoli di prova, tendenti a provare lo svolgimento dell’attività richiesta al consulente.
COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE: AMORE Stefano (incarichi
ALOISIO, FERRARA, GOBBI, RUSSO), BIANCHINI Daniela (incarichi CORDOVA, DORIA,
FERRARA, MONDELLO, MAGNI, TREVISANATO, ZANETTI, WILDE, COPERCINI,
PEDRIZIZ, CAGLIANI, CALVO, CASTIGLIONI, CORTI, CERESA, FRIGERIO, SGHEIZ,
MAFFEI,
ALOISE,
CLAUSI,
D’ALESSANDRO,
FALCICCHIO,
MAIZZI,
MANCINI,
MELCHIONDA, SAMENGO, TROYA, LANDI, DE MARCO, SGROI, CARATOZZOLO, GOFFI,
IEZZI, MASULLO, MORELLI, VIALE, FALDUTO, PIBIRI, BUSATO, DONATO), DE SANTIS
Fausto (incarichi AIROLDI, MAGNI, TREVISANATO, ZANETTI, WILDE, COPERCINI,
CAGLIANI, CALVO, CORTI, CERESA, FRIGERIO, BETTEGA, MAFFEI, ACCIARDI, ALOISE,
BRONZO, CLAUSI, CRIVARI, CURCIO, D’ALESSANDRO, FALCICCHIO, MAIZZI, MANCINI,
MELCHIONDA, SAMENGO, STANCATI, TROYA, LANDI, CORDOVA, IPPOLITO, DORIA,
MONDELLO, PEDRIZZI, DE MARCO, SGROI, CARATOZZOLO, GOFFI, IEZZI, MASULLO),
DI PAOLA Luigi (incarichi WILDE, ALOISIO, CRIVARI, CURCIO, BALDINI, GOBBI,
MAZZONE, MORELLI), D’ORTONA (incaricho DI GIOVINE 2002), IANNINI Augusta (incarichi
DI GIOVINE 2001 e 2002), TREVISANATO, ZANETTI, CAGLIANI, CORTI, FRIGERIO,
GOFFI), PAPA Alfonso (incarichi AIROLDI, ZANETTI, CASTIGLIONI, SGHEIZ, BETTEGA,
ACCIARDI, ALOISIO, BRONZO, STANCATI, FERRARA, GOBBI, IPPOLITO, MAZZONE),
PARAGGIO Vittorio (incarichi VIRANO e VIALE), PREIONI Marco (incarichi MAGNI,
AIROLDI, WILDE, COPERCINI, CALVO, CERESA, SGHEIZ, BETTEGA, MAFFEI, ACCIARDI,
ALOISE,
BRONZO,
CLAUSI,
D’ALESSANDRO,
FALCICCHIO,
MAIZZI,
MANCINI,
MELCHIONDA, RUSSO, SAMENGO, STANCATI, TROYA, LANDI, ARDISSONE, BALDINI,
CORDOVA, DORIA, IPPOLITO, MONDELLO, PEDRIZZI), SANGERMANO Antonio (incarichi
ARDISSONE e SARZANA DI SANT’IPPOLITO), VERUCCI Giovanni (incarico DI GIOVINE
2002), VIGNA Maria Sabina (incarichi ARDISSONE e SARZANA DI SANT’IPPOLITO) - (avv.ti
Sanino, Ripamonti, Celani, Palasciano, Coraggio e avv. Medugno).
Eccepiscono il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, poiché il Procuratore pretende di
contestare il merito degli incarichi conferiti da amministratori pubblici, cioè non la facoltà esercitata
ma le modalità esecutive della stessa (richiama Cassaz., SS.UU., nn. 33/01, 5851/03 e 14488/03).
Contestano la memoria del PM del 28.9, che non è stata comunicata ai convenuti e che si
riferisce ad un giudizio diverso e i cui documenti sono sconosciuti.
Escludono che il DPR 338/1994 obblighi i consulenti a presentare la documentazione relativa
all’attività svolta; gli stessi DM di conferimento prevedevano la sola presentazione delle relazioni da
parte dei consulenti ai fini della valutazione.
Evidenziano che, comunque, il d.P.R. n. 338 del 1994 non limita il ricorso a consulenti esterni
solo per lo svolgimento di studi o opere dell’ingegno, ma anche attività continuative: richiama infatti
la normativa generale del D.Lgs. n. 29/1993.
Escludono che i Comitati dovessero verificare l’effettivo svolgimento delle attività da parte dei
consulenti, non essendo ciò prescritto dal DPR 338/1994, che non assegna poteri istruttori all’organo,
non certo inquirente (si evidenzia la differenza tra le nozioni di “valutazione” e “accertamento”, non
richiesto dal DPR): il Comitato deve solo valutare se il risultato della consulenza sia stato o meno
soddisfacente in relazione al suo oggetto.
Rappresentano che vi era, poi, l’attestazione del sottosegretario di avvenuta esecuzione
dell’incarico, atto pubblico le cui conclusioni non potevano essere disattese, in carenza di prova
contraria.
Contestano la sussistenza dell’elemento soggettivo; il dolo non sarebbe provato in alcun modo,
e anche sulla colpa grave non vi sarebbe alcun elemento di prova; anzi, la prassi amministrativa era
costante circa l’operato dei Comitati, da sempre svoltosi con quelle modalità.
Evdenziano che il Procuratore non ha dimostrato il mancato adempimento da parte dei membri
dei Comitati, né può affermare che sono questi ultimi a dover provare l’esecuzione (inversione
dell’onere probatorio).
Evidenzianom inoltre, che la Procura non ha offerto prova del danno (l’utilitas dell’incarico
può essere apprezzata solo dal soggetto che conferisce lo stesso), né della mancata esecuzione
dell’incarico.
Circa l’elemento oggettivo, i convenuti richiamano la necessità di considerare i vantaggi
conseguiti dalla p.a., a fronte dell’attività comunque svolta dai consulenti.
In subordine, invocano il potere riduttivo.
Con riferimento poi a quanto affermato dal PM nella memoria integrativa, circa l’impossibilità
di ammettere una prova per testimoni (giustificato col richiamo al diritto civile), osservano che nel
diritto delle obbligazioni il problema della prova si pone solo se il creditore deduce l’inadempimento
del debitore, mentre qui è accaduto il contrario, poiché il conferitore dell’incarico ha sempre attestato
la propria piena soddisfazione del risultato.
La memoria prende poi in esame i singoli incarichi di consulenza: A) consulenti del Ministro.
Trevisanato: viene opposta, da un lato, la più che sufficiente specificazione della natura dell’incarico
nei decreti di conferimento e, dall’altro, la completezza delle relazione nell’indicare le proposte di
legge studiate. Virano: si contesta l’indeterminatezza dell’incarico e la mancanza di utilitas, opposte
dal PM (gli studi hanno portato all’elaborazione di ipotesi contrattuali, sia pure poi non concluse).
Zanetti, Wilde, Di Giovine: viene esaminato il contenuto delle relazioni sottoposte all’esame dei
Comitati, ritenute più che idonee a fornire prova del positivo adempimento (né i Comitati avrebbero
dovuto accertare altro, anche perché in caso contrario sarebbe stato il Ministro, beneficiario della
prestazione, a dover risolvere il contratto). Lo stesso è affermato, mutatis mutandis, per gli incarichi
relativi alla materia penitenziaria (Magni, Maffei, Copercini), anche sulla scorta delle dichiarazioni
del direttore generale del DAP e per l’incarico Airoldi. Egualmente conformi alle richieste di cui al
DM di incarico, sono stati gli incarichi Cagliani, Calvo, Castiglioni, Corti, Ceresa, Sgheiz, Frigerio
e Bettega, tutti aventi ad oggetto i rapporti con la società civile, opp. l’informatizzazione ed
assistenza logistica per gli impegni esterni del Ministro, e per i quali va comunque tenuto presente il
carattere precipuamente personale del rapporto con il soggetto conferitore. B) consulenti dell’on.le
Santelli. Tutte le relazioni dei consulenti sono ritenute idonee a dimostrare l’avvenuta positiva
esplicazione degli incarichi ricevuti di volta in volta, tutti relativi a specifiche esigenze del
sottosegretario richiedente (Aloise, Aloisio, Clausi, D’Alessandro, Falcicchio, Maizzi, Mancini,
Melchionda, Crivari, Curcio, Acciardi, Bronzo, Stancati e Russo) Oltre a ciò, per gli incarichi
Samengo, Troya e Landi si contesta l’addebito di eccessiva genericità: fu poi specificato che le
consulenze erano a carattere giuridico-giornalistico e come tali vennero esaminate attraverso le
relative relazioni. C) consulenti dell’on.le Valentino. Tutte le relazioni sono ritenute idonee a
descrivere le attività svolte e a dimostrare l’avvenuto adempimento degli incarichi, a loro volta non
esorbitanti dalle competenze del sottosegretario, il quale ha sempre attestato il proprio apprezzamento
in proposito (Cordova, Doria, Ferrara, Mondello, Pedrizzi, De Marco, Sgroi, Baldini, Gobbi,
Mazzone, Sarzana, Ardissobne, Ippolito). D) consulenti dell’on.le Vietti. Tutte le relazioni, e la
documentazione integrativa prodotta, dimostrano l’avvenuto adempimento degli incarichi, per quali vi
è sempre a stata anche la positiva attestazione del sottosegretario (Caratozzolo, Goffi, Iezzi,
Masullo). E) altri consulenti: del capo dell’Ispettorato generale (Morelli); del capo Dipartimento
giustizia minorile (Viale); del capo Ufficio stampa (Falduto, Pibiri, Busato e Donati). Tutti gli
incarichi risultano puntualmente adempiuti secondo le specifiche indicazioni,e per ciascuno vi è
sempre la positiva attestazione del beneficiario e la relativa documentazione dimostrativa di quanto
realizzato.
Incarico Sarzana: La valutazione del Comitato fu approfondita, ed accertò il compimento delle
attività richieste, come provato dalle affermazioni fatte dalla dr.ssa Rolleri (DG ai sistemi
informativi). Inoltre, tra le competenze dell’on. Valentino, rientrava l’organizzazione del Casellario
giudiziario, oggetto dell’incarico. Le relazioni del consulente sono approfondite ed esaurienti nel
dimostrare l’attività svolta; il Comitato non avrebbe potuto non esprimere parere positivo.
Incarico Ardissone: La relazione della consulente evidenziava ampiamente l’attività svolta ed i
contatti intrattenuti per conto del sottosegretario; né rileva che l’oggetto dell’incarico non fosse del
tutto coerente con le deleghe dell’on. Valentino (il decreto fu firmato dal Ministro).
Unitamente alla memoria difensiva è stata depositata varia documentazione. I documenti non
già depositati dalla Procura regionale (e quindi presi in considerazione nell’atto di citazione)
sono, in sintesi: il curriculum della dott.ssa Vigna; alcuni atti depositati a cura della dott.ssa
Bianchini (documenti concernenti il dott. Zanetti - richiesta di rilascio di tessera di ingresso
permanente e invio da parte dell’ufficio legislativo del testo di un emendamento - e la dott.ssa Calvo attestazione rilasciata dal sig. Simonetti, segretario particolare del Ministro Castelli); parte della
documentazione depositata per conto del dott. Verucci e della dott.ssa Iannini (la richiesta di
archiviazione formulata dal Pubblico ministero di Perugia).
COMPONENTE COMITATO DI VALUTAZIONE: CRISANTI Paola (Avv. Pietrangelo
Jaricci) (INCARICHI WILDE e MORELLI).
Osserva che il DPR n. 338/1994 non esclude che tali incarichi possano avere ad oggetto
prestazioni di attività anziché di risultato.
Oggetto esclusivo della valutazione erano le relazioni, perché si trattava di incarichi di attività,
che non prevedevano la consegna di prodotti finali: gli stessi DD.MM. prevedevano la sola
presentazione delle relazioni da parte dei consulenti ai fini della valutazione.
I Comitati non potevano certo sindacare nel merito il grado di adeguatezza del lavoro dei
consulenti, ma solo la sostanziale corrispondenza alle attese ed esigenze della p.a.
Eccepisce che il Procuratore non ha dimostrato il mancato svolgimento degli incarichi: non si
può affermare che è il singolo consulente (in quanto contraente) a dover provare l’adempimento: la
stessa p.a. attestò l’avvenuto svolgimento degli incarichi.
Contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo; il dolo non è certo dimostrato dall’avvenuta
instaurazione di un parallelo procedimento penale (che è atto dovuto ex art. 335 c.p.p.), e la colpa
grave non sussiste, non essendovi stata alcuna negligenza.
Evidenzia che la prassi amministrativa era costante circa l’operato dei Comitati, da sempre
svoltosi con quelle modalità.
Rappresenta che pagamenti dei consulenti furono poi entrambi precedenti al parere del
Comitato (mancanza di nesso di causalità col danno ipotizzato).
In particolare:
Incarico Morelli: l’attività fu espletata e il capo dell’Ispettorato confermò la relazione
intermedia del consulente; il Comitato espresse il suo parere positivo, né avrebbe potuto operare
diversamente. Inoltre, il pagamento avvenne prima del parere del Comitato (mancanza di nesso di
causalità col danno ipotizzato).
La convenuta ha partecipato solo alla prima valutazione intermedia del dr. Morelli.
Incarico Wilde: il pagamento avvenne prima del parere del Comitato (mancanza di nesso di
causalità col danno ipotizzato). L’istruttoria del Comitato fu approfondita, con richiesta di ulteriore
documentazione (contrariamente a quanto affermato dal PM). Le due relazioni del consulente sono
tutt’altro che identiche, sono datate e protocollate e rinviano a vari allegati; il Comitato non avrebbe
potuto non esprimere parere positivo.
SOTTOSEGRETARI E DIRETTORI GENERALI: PAPA Aldo (incarichi BUSATO e
DONATI), PRIORE Rosario (incarico VIALE), SANTELLI Jole (incarichi ACCIARDI, ALOISE,
ALOISIO, BRONZO, CLAUSI, CRIVARI, CURCIO, D’ALESSANDRO, FALCICCHIO, LANDI,
MAIZZI, MANCINI, MELCHIONDA, RUSSO, SAMENGO, STANCATI, TROYA), SCHIAVON
Giovanni (incarico MORELLI), TATOZZI (incarico DI GIOVINE), VALENTINO Giuseppe
(incarichi ARDISSONE, BALDINI, CORDOVA, DORIA, FERRARA, GOBBI, IPPOLITO,
MAZZONE, MONDELLO, PEDRIZZI, DE MARCO, SARZANA DI SANT’IPPOLITO, SGROI) (avv. Mario Sanino, Carlo Celani, Laura Palasciano, Lorenzo Coraggio, nonché O. Morcavallo per la
sola on. Santelli):
Eccepiscono il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, poiché il PM pretende di
contestare il merito degli incarichi conferiti da amministratori pubblici, cioè non la facoltà esercitata
ma le modalità esecutive della stessa (richiamano Cassaz., SS.UU., nn. 33/01, 5851/03 e 14488/03).
Contestano la memoria del PM del 28.9.2005, che non è stata comunicata ai convenuti e che si
riferisce ad un giudizio diverso e i cui documenti sono sconosciuti.
Rappresentano che il d.P.R. n. 338 del 1994 non limita il ricorso a consulenti esterni solo per
lo svolgimento di studi o opere dell’ingegno, ma anche attività continuative: richiama infatti la
normativa generale del D.Lgs. n. 29/1993.
Contestano la sussistenza dell’elemento soggettivo; il dolo non è provato in alcun modo, e
anche sulla colpa grave non vi è alcun elemento di prova.
Evidenziano che la Procura non ha offerto prova del danno (l’utilitas dell’incarico può essere
apprezzata solo dal soggetto che conferisce lo stesso), né della mancata esecuzione dell’incarico.
In subordine, invocano il potere riduttivo.
SOTTOSEGRETARI E DIRETTORI GENERALI: VIETTI Michele Giuseppe (avv. Giovanni
Verde) (INCARICHI CARATOZZOLO, GOFFI, IEZZI, MASULLO).
Eccepisce l’improcedibilità dell’azione per mancato rispetto del termine di 120 giorni tra la
data di notifica dell’invito a dedurre e il deposito dell’atto di citazione, nonché per mancata
corrispondenza tra i fatti esposti nell’invito a dedurre e quelli indicati nella citazione.
Nel merito, esclude la possibilità del sindacato, da parte della Procura, del merito delle scelte
discrezionali.
Afferma la piena liceità degli incarichi; non è necessario che essi abbiano ad oggetto
l’effettuazione di uno studio. Al riguardo, la difesa richiama la sentenza Cdc, sez. app. Sicilia, n.
52/2000.
Esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo minimo richiesto dalla legge: si è in presenza
di errore scusabile, essendosi il convenuto limitato a seguire una prassi consolidata in materia di
conferimento di incarichi.
Fatte queste premesse di carattere generale, la difesa del convenuto prende in esame l’attività
commissionata ai consulenti, per affermare il perfetto adempimento da parte loro.
Contesta la sussistenza, inoltre, del nesso causale nella produzione del danno, sia sotto il
profilo dell’intervento in sede di conferimento degli incarichi, sia sotto quello della rilevanza dei
contestati illeciti posti in essere nella fase esecutiva dei contratti.
Afferma la sussistenza di indubbia utilitas per l’amministrazione, in relazione all’attività
comunque svolta dai consulenti, che annulla l’eventuale pregiudizio.
Chiede, in subordine, la riduzione dell’addebito, in quanto la condotta dell’on.le Vietti va
valutata positivamente, sia perché egli ha proposto soltanto tre consulenti, sia in quanto ha seguito una
prassi già consolidata.
In subordine, la difesa ha anche richiesto l’ammissione di una serie di testimoni con i relativi
capitoli di prova.
SOTTOSEGRETARI E DIRETTORI GENERALI: PELLICCIARI Silvia (avv. Giovanni
Pellegrino) (INCARICO FALDUTO).
Richiama le difese già svolte per dell’on.le Fassino.
Osserva che l’incarico era necessario, per la realizzazione del sito internet e relativa
divulgazione; attività specifica e per la quale si richiedeva un giornalista professionista.
SOTTOSEGRETARI E DIRETTORI GENERALI: LATTANZI Giorgio (avv. Marcello Molè,
Bruno Capponi e Claudia Lattanzi) (INCARICO DI GIOVINE).
Osserva che la proposta del dott. Lattanzi sarebbe priva di rilevanza giuridica poiché non
prevista da alcuna norma: il conferimento dell’incarico sarebbe semmai imputabile unicamente
all’autonoma decisione del Ministro.
Rappresenta che gli incarichi erano necessari in relazione alle iniziative legislative che nel
periodo hanno interessato la materia penale.
Contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo: il convenuto era in buona fede poiché aveva
fatto affidamento sulla legittimità di un incarico in essere già da tre anni.
Esclude la possibilità di addebitare al convenuto i vizi formali dei provvedimenti di incarico.
Contesta la sussistenza di responsabilità circa la mancata esecuzione del contratto (i decreti di
conferimento non gli attribuivano alcun potere particolare al riguardo).
Afferma il corretto adempimento da parte della consulente; lo stesso lavoro svolto dalla
dott.ssa Di Giovine nell’ambito di commissioni di studio deve comunque essere valutato quale attività
esecutiva degli incarichi.
Afferma la sussistenza di utilitas per l’amministrazione, in relazione all’attività svolta.
SOTTOSEGRETARI E DIRETTORI GENERALI: TINEBRA Giovanni (avv. Piero d’Amelio
e Giovanni Sciacca) (INCARICO CORRADINO). (La difesa vale anche per quest’ultimo).
Rappresentano l’applicabilità alla fattispecie del d.P.R. n. 418/1993 e non già del dPR n.
338/1994, il quale disciplina non tutti gli incarichi attribuibili da parte dei Ministri, ma i soli incarichi
di studio, diversi cioè da quello in questione, che non è una consulenza ma un incarico governativo.
Le stesse spese gravano sul capitolo 1762 (quello del DAP).
Affermano la sussistenza delle condizioni richieste per il conferimento degli incarichi, resisi
necessari per la soluzione di problematiche di carattere straordinario di notevole complessità, anche
per la necessità di applicare la norma dell’art. 145 della legge n. 388/2000; tutte difficoltà impossibili
da risolvere con il personale dell’Amministrazione in servizio, peraltro carente e privo di
professionalità adeguata.
Affermano, inoltre, la sussistenza della specifica competenza professionale del cons.
Corradino in merito all’attività da svolgere (attualmente egli è consigliere di Stato; al tempo del primo
incarico era magistrato del TAR).
Circa l’attività disimpegnata dal consulente: egli ha operato per avviare la realizzazione di
nuovi istituti penitenziari, contribuendo anche alla creazione della società Dike Aedifica spa da parte
di Patrimonio spa, società controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze; lo stesso Comitato
generale di coordinamento e programmazione della Dike Aedifica ha attribuito al dott. Corradino e a
un dirigente della Patrimonio spa l’incarico di redigere un documento tendente ad individuare il ruolo
dei diversi soggetti interessati al programma di edilizia penitenziaria. Inoltre, si richiama la
collaborazione prestata in favore del Capo del DAP (assistenza nei procedimenti di acquisizione degli
istituti di Varese e Pordenone) e di altri componenti dello stesso dipartimento tramite pareri anche
orali: la difesa allega lettere a firma dei soggetti posti al vertice del DAP, che attestano tale
circostanza.
Eccepiscono l’mpossibilità per il giudice contabile di sindacare il merito delle scelte
discrezionali della pubblica amministrazione.
Escludono la sussistenza dell’elemento soggettivo ipotizzato (dolo contrattuale) o di colpa
grave.
Producono ampia documentazione relativa ai convenuti, tra cui: una dichiarazione resa dal sig.
Ragosa, direttore generale presso il DAP; un’attestazione circa le carenze di personale del DAP;
attestazioni del dott. Sparacia e del dott. Turrini Vita, che affermano che il dott. Corradino ha fornito
numerosi pareri, sia formali, sia per le vie brevi; vari documenti riguardanti la Dike Aedifica;
documentazione concernente la locazione finanziaria di alcune carceri o concernente rapporti
intrattenuti con l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici; dichiarazione del dott. di Somma, vice capo
del DAP, relativa alla professionalità del consulente e alla sua costante presenza.
In via istruttoria, la difesa ha richiesto l’ammissione di una serie di testimoni con i relativi
capitoli di prova.
SOTTOSEGRETARI E DIRETTORI GENERALI: GIANFROTTA Francesco (avv. Vittorio
Barosio) – INCARICO TREVISANATO.
Contesta la piena sufficienza del personale addetto sotto il profilo quantitativo, affermata da
parte attrice: proprio in quel periodo, il numero di magistrati addetti all’ufficio di Gabinetto fu ridotto
da 120/130 a 50 unità (art. 19 D.Lgs. n. 300/1999), e lo stesso CSM tendeva a limitare le possibilità di
permanenza presso tali uffici.
Eccepisce l’impossibilità per il giudice contabile di sindacare il merito delle scelte
discrezionali della pubblica amministrazione.
Contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo ipotizzato (dolo contrattuale) o di colpa
grave.
CONSULENTI: AIROLDI, ARDISSONE, BALDINI, BETTEGA, COPERCINI, DONATI,
FERRARA,
GOBBI,
MAGNI,
MAZZONE,
MONDELLO,
MORELLI,
SARZANA
DI
SANT’IPPOLITO, SGHEIZ, VIALE, WILDE, ZANETTI (Avvocati Mario Sanino, Carlo Celani,
Laura Palasciano, Lorenzo Coraggio).
Eccepiscono il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, poiché il PM pretende di
contestare il merito degli incarichi conferiti da amministratori pubblici, cioè non la facoltà esercitata
ma le modalità esecutive della stessa (richiama Cassaz., SS.UU., nn. 33/01, 5851/03 e 14488/03).
Il difetto di giurisdizione viene invocato anche in relazione alla asserita carenza di un rapporto
di servizio tra consulenti ed amministrazione.
Eccepiscono l’inammissibilità dell’atto di citazione per diversità tra fatti esposti nell’invito a
dedurre e fatti esposti nell’atto d citazione.
Sull’antigiuridicità della condotta affermano che il DPR 338/1994 non limita il ricorso a
consulenti esterni solo per lo svolgimento di studi o opere dell’ingegno, ma sono consentite anche
attività continuative: richiama infatti la normativa generale del D.Lgs. n. 29/1993.
Contestano la sussistenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa grave).
Escludono anche l’esistenza dell’elemento oggettivo.
In termini generali, fanno presente che gli aspetti relativi alla possibile inutilità di un incarico
esulano dal sindacato della Corte dei conti (essendo rimessi alla valutazione discrezionale del
Ministro, insindacabile).
Escludono, in ogni caso, la possibilità di imputazione dell’illecito in capo ai consulenti.
In particolare:
Mazzone, Donati, Morelli, Sgheiz, Zanetti, Wilde, Mondello, Airoldi, Baldini, Bettega,
Sarzana, Gobbi, Ardissone, Copercini: in tutti i casi viene affermata, dopo disamina dell’attività
espletata, l’insussistenza di alcuna responsabilità. Ferrara: avrebbe compiuto tutta una serie di
attività, che escluderebbero l’inadempimento (né potrebbe sindacarsi nel merito la qualità del lavoro
svolto). Sull’elemento soggettivo, non può esservi dolo in caso di adempimento. Sussiste poi
l’utilitas per la p.a. Infine, si ribadisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei
consulenti (non vi era rapporto continuativo di collaborazione). Viale: è affermata l’insussistenza di
alcuna responsabilità. In particolare, si contestano talune inesattezze della citazione: l’affermazione
relativa all’utilizzo di un volo di Stato per una missione a New York (si trattava di aerei di linea); la
completezza dell’organico del Dipartimento giustizia minorile (privo invece di direttori
generali), la mancata autorizzazione delle missioni. Magni: viene illustrata la professionalità del dott.
Magni, ritenuta perfettamente adeguata agli incarichi conferitigli. Sulla mancanza di documentazione
in merito all’attività del consulente, la difesa oppone che nessuna documentazione è mai stata chiesta
dai Comitati di valutazione. In ogni caso, viene ora depositata varia documentazione, dimostrativa del
lavoro svolto: costituzione e funzionamento della Dike Aedifica spa; proposte di soluzione dei
problemi lavorativi e ricreativi dei detenuti; trasferte effettuate.
CONSULENTI: CARATOZZOLO, GOFFI, IEZZI (avv. Ferruccio Auletta):
Eccepisce l’improcedibilità dell’azione per mancato rispetto del termine di 120 giorni tra la
data di notifica dell’invito a dedurre e il deposito dell’atto di citazione.
Eccepisce l’improcedibilità dell’azione per mancata corrispondenza tra i fatti esposti
nell’invito a dedurre e quelli indicati nella citazione.
Eccepisce il difetto di giurisdizione nei confronti dei consulenti (inesistenza rapporto di
servizio).
Nel merito, eccepisce l’impossibilità del sindacato, da parte del Procuratore, del merito delle
scelte discrezionali.
Afferma la piena liceità degli incarichi; non è necessario che essi abbiano ad oggetto
l’effettuazione di uno studio. Al riguardo, la difesa richiama la sentenza Cdc, sez. app. Sicilia, n.
52/2000.
Contesta la carenza dell’elemento soggettivo ipotizzato dal PM.
Afferma l’avvenuta esecuzione dei contratti di consulenza.
Evidenzia i vantaggi prodottisi in favore del Ministero della giustizia.
Richiama la documentazione depositata dalla dott.ssa Iezzi (tra cui una lettera da lei inviata al
Capo di gabinetto del Ministero della giustizia, con allegati).
In via istruttoria, richiede l’ammissione di una serie di testimoni (con i relativi capitoli di
prova).
CONSULENTI: MAZZARELLO, RODRIGUEZ, VIRANO (avv.ti Giovanni e Gianluigi
Pellegrino):
In rito, eccepiscono il difetto di giurisdizione. In proposito, evidenziano che la stessa citazione
riconosce che la giurisdizione di questa Corte dei conti non si estende a soggetti il cui incarico non
consista nello svolgimento di attività amministrativa.
E’ contestata l’interpretazione del Procuratore in ordine alla normativa in materia di incarichi
da parte dei Ministri: se si tratta di esigenze dell’organo di indirizzo politico, le connesse valutazioni
non potranno che essere rimesse al connesso ampio margine di discrezionalità.
In ogni caso, la prova dell’inadempimento spetterebbe al Procuratore procedente (art. 2697
c.c.), senza che possa accettarsi la presunzione attorea di inadempimento, basata sull’assenza di
allegati alle relazioni prodotte: allegati che, si evidenzia, non sono previsti da alcuna disposizione.
Con riferimento all’elemento oggettivo, si contesta la sussistenza del danno, a fronte
dell’ampia e qualificata attività svolta dai convenuti, che ha anzi rappresentato un vantaggio per la
P.A.
In ogni caso, dal quantum del danno risarcibile dovrebbe essere sottratta l’IVA versata.
In particolare:
Incarico Mazzarello: (delineare accordi-quadro con gli ee.ll.): tale collaborazione ha condotto
alla sottoscrizione di un accordo con la regione Campania, a tre protocollo d’intesa (Toscana, Umbria
e Marche) e a varie trattative. Le stesse spese di trasferta erano collegate con detta attività. Circa
l’esatto adempimento, elenca alcuni dei provvedimenti di cui avrebbe curato il buon esito in sede
parlamentare, oltre a note di ringraziamento ed encomio da parte del Ministro e di magistrati.
Incarico Rodriguez: il consulente fu necessario nella fase d’avvio della legge n. 150/2000 sulla
comunicazione istituzionale.
Incarico Virano: fu necessario per valutare le possibilità di realizzare programmi di edilizia
giudiziaria e penitenziaria con il sistema del project financing. In particolare, egli effettuò un’indagine
preliminare presso ee.ll. e imprenditori; elaborò i criteri-guida per la p.a. ed individuò i settori di
intervento e relative modalità operative, selezionato i progetti-pilota, etc..
CONSULENTI: CRIVARI, FALCICCHIO, MANCINI, RUSSO, STANCATI, TROYA (avv.
Oreste Morcavallo):
Eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sui consulenti, che agiscono iure
privatorum.
Afferma l’avvenuta integrale esecuzione dei contratti di consulenza.
In ogni caso, divieto di operare un sindacato dl merito sul grado di soddisfacimento delle
aspettative della p.a..
CONSULENTI: DI GIOVINE (avv. Bruno Capponi).
Eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per mancanza di un rapporto di
servizio tra la consulente ed il Ministero della giustizia.
Afferma l’avvenuta integrale esecuzione dei contratti di consulenza, con mole di lavoro svolto
certamente superiore a quanto chiesto dai DM di conferimento, spesso non programmabile (dato
l’incalzare dei lavori parlamentari) e non riducibile a mera elencazione (es. raccordo con gli uffici
legislativi dei vari ministeri e le commissioni parlamentari, assistenza al ministro, etc.). In ogni caso,
la difesa produce copia dei registri di protocollo, da cui risulta l’assegnazione di numerosi fascicoli.
Contesta l’esistenza di danno, anche perché il compenso fu del tutto adeguato.
Contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo ipotizzato.
Evidenzia la necessità di tener conto dei vantaggi per la p.a.
In subordine, chiede la riduzione dell’addebito.
CONSULENTI: BRONZO (avv. Mazzotta e Pantaloni).
In rito, eccepisce difetto di giurisdizione, sotto un duplice profilo: 1) insindacabilità del merito
delle scelte discrezionali della p.a.; 2) insussistenza di un rapporto di servizio.
Afferma l’estraneità del consulente alle valutazioni compiute dal Ministro circa il
conferimento dell’incarico.
Il DPR 338/1994 non impedisce di fissare una decorrenza retroattiva (ora per allora) nel
provvedimento di conferimento dell’incarico.
Afferma l’avvenuta puntuale esecuzione, con attività del tutto coerenti con l’oggetto
dell’incarico e anche eccedenti il necessario, spesso in collaborazione con l’Ufficio Legislativo.
La relazione ben poteva costituire prova sufficiente del lavoro svolto: l’art. 5, 2° c., DPR
338/1994, dice infatti che “i risultati dell’incarico devono essere accompagnati da una relazione
illustrativa dell’attività svolta e del prodotto finale della stessa” (e non “… dal prodotto finale”),
come riportato invece dalla citazione).
In ogni caso, il prodotto della consulenza andava consegnato non al Comitato, ma al
beneficiario della consulenza (nella specie, il sottosegretario).
Eccepisce l’errore di calcolo del compenso da parte del Procuratore: la consulente afferma di
avere percepito Euro 41.430,66.
CONSULENTI: CURCIO (avv. Massimo Sieni).
Eccepisce il difetto di giurisdizione nei confronti della consulente, per mancata instaurazione
di un rapporto di servizio.
Nel merito, afferma la piena sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per i legittimo e
lecito conferimento dell’incarico;
Afferma l’avvenuto adempimento delle obbligazioni contrattuali, con varia documentazione
depositata a riprova.
Chiede che al Ministero sia richiesto il deposito di tutta la documentazione relativa all’incarico
svolto.
CONSULENTI: DE MARCO (avv. Stefano Vinti).
Eccepisce il difetto di giurisdizione, per mancata instaurazione di un rapporto di servizio.
Eccepisce l’inammissbilità della domanda, proposta indistintamente e con vincolo di
solidarietà (dolo) nei confronti di numerosi soggetti, tenuti invece a titolo diverso.
Eccepisce l’insindacabilità del merito delle scelte discrezionali, in ordine alla scelta di
conferire l’incarico.
Nel merito, afferma l’inesistenza di antigiuridicità della condotta (sussistenza delle condizioni
legali richieste per il legittimo conferimento degli incarichi).
Contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo; in ogni caso, manca prova del dolo e anche
della colpa (cioè la mancata diligenza nell’adempimento).
Afferma di avere eseguito correttamente le prestazioni a suo carico, e ha anche relazionato
sull’esternalizzazione dei servizi informatici, al contrario di quanto afferma il Procuratore.
Contesta la sussistenza di un comportamento lesivo dell’interesse erariale (non era il
convenuto a poter decidere l’organizzazione dei servizi informatici).
Eccepisce l’inammissibilità della richiesta di condanna del convenuto in via solidale con altri
soggetti.
CONSULENTI: ALOISIO (avv.ti Morbidelli e Righi).
Eccepisce il difetto di giurisdizione di questa Corte.
Afferma la provata competenza della consulente in materia di problematiche della giustizia
minorile.
Afferma la liceità delle trasferte effettuate, giustificate dall’oggetto dell’incarico, nonché
l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali: nelle obbligazioni di mezzi, non si potrebbe parlare
di risultati non raggiunti, come fa l’Accusa, peraltro in presenza di numerose relazioni svolte su
svariati temi e progetti di legge in itinere; deposita, a riprova, varia documentazione.
Contesta la mancata prova, da parte della Procura, dell’inadempimento.
Contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo: il dolo non è provato dalla Procura e non
sussiste nemmeno colpa grave.
CONSULENTI: MAIZZI (avv. Nino Longobardi).
Eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti (inconfigurabilità di un rapporto di
servizio, neppure in senso lato, cioè fattiva compartecipazione all’attività amministrativa).
Contesta la sussistenza (e comunque la mancata prova) del danno erariale, a fronte della
competenza della consulente e dell’avvenuto adempimento, dimostrato anche dalle valutazioni del
Comitato, che fanno fede fino a querela di falso. Deposita varia documentazione a riprova di
ciò.
In ogni caso, afferma la non imputabilità del presunto danno erariale alla consulente
convenuta.
Esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo: il dolo non è provato dal PM e la colpa grave
non sussiste.
CONSULENTI: FALDUTO (memoria redatta personalmente).
Eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti (inconfigurabilità di un rapporto di
servizio).
Afferma l’esatta esecuzione del contratto di consulenza, con svolgimento di varie attività per
l’ufficio stampa, progettazione, realizzazione e divulgazione del sito internet, cura del call-center, etc.
(diffusamente descritte)
In via istruttoria, richiede di prove testimoniali (escussione dei drr. Pellicciari e Colombo).
CONSULENTI: BUSATO (avv. Piero Sandulli)
Eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per mancanza di rapporto di servizio
tra la consulente ed il Ministero della giustizia (era rapporto di lavoro autonomo, ex artt. 2222 e 2229
c.c.).
Esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo ipotizzato, così come quella dell’elemento
oggettivo: afferma l’avvenuta, corretta esecuzione del contratto di consulenza (aggiornato il sito
internet, inserito articoli, curato la sezione “Editoriali”, rassegna stampa, etc.)
CONSULENTI: ACCIARDI (avv. Tommaso Sorrentino)
Eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per mancanza di rapporto di servizio
con il Ministero della giustizia.
Esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo.
Afferma la piena e corretta esecuzione della consulenza, con lo studio di numerose iniziative
normative.
Evidenzia che i progetti di legge esaminati erano del tutto coerenti con l’oggetto dell’incarico.
In ogni caso, ritiene che dal quantum del danno risarcibile dovrebbe essere sottratta l’IVA
versata.
CONSULENTI: MAFFEI (avv.ti Ribolzi, Invernizzi e Romanelli)
In rito, eccepisce l’improcedibilità dell’azione per mancato rispetto del termine di 120 giorni
tra la data di notifica dell’invito a dedurre e il deposito dell’atto di citazione.
In proposito, si evidenzia che le controdeduizoni sono del 29.10.2004, che la citazione è
dell’11.2.2005, che il decreto di fissazione dell’udienza è dell’11.3.2005 e che il PM ha
(ingiustificatamente) notificato la citazione solo il 15.9.2005, quindi 7 mesi dopo. Nè potrebbe
ritenersi che il dies ad quem dei 120 gg., di cui all’art. 5 L. n. 19/1994, sia quello del deposito della
citazione (e non della notifica al convenuto), perché ciò violerebbe gli artt. 3, 11, 24 e 111 Cost, oltre
all’art. 6 CEDU (“Ogni accusato ha il diritto di: a) essere informato nel più breve tempo possibile, in
una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato della natura e dei motivi dell’accusa formulata a
suo carico; b) disporre del tempo necessaroi e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua
difesa”), vincolante per il giudice italiano (Cassazione, Sez. I, ordd. 9.8.2004, nn. 15400 e 15393; id.,
SS.UU., nn. 1338-1341/2004); tanto più che qui la parte pubblica, già a conoscenza dei tempi del
processo, ha unilateralmente ridotto le possibilità difensive dell’altra parte. In subordine, solleva
eccezione di costituzionalità dell’art. 5, cit., per violazione degli artt. 3, 11, 24 e 11 Cost e 6 CEDU.
Eccepisce il difetto di giurisdizione, sotto un duplice profilo: 1) insindacabilità del merito delle
scelte discrezionali della p.a.; 2) assenza di un rapporto di servizio (peraltro, il PM non specifica
perché qui il rapporto di servizio sussista, e per altri consulenti no: altro profilo di nullità della
citazione, ex artt. 163 e 164 c.p.c.).
Eccepisce la irritualità della convocazione del dr. Maffei alla Procura regionale di questa
Corte, prima ancora dell’emissione dell’invito a dedurre, con brevissimo preavviso e senza assistenza
legale, per esigenze istruttorie del PM: sussisterebbe, in proposito, la violazione dell’art. 5 L. n.
19/1994, secondo cui è necessario il previo invito a dedurre, perché sia l’interessato a decidere se
essere sentito personalmente.
Nel merito, esclude la sussistenza di illecito, perché il compenso fu percepito solo dopo il
giudizio positivo del Comitato.
Afferma la piena e corretta esecuzione della consulenza, con ampio lavoro specie di
esplorazione e monitoraggio della realtà carceraria, in vita di eventuali iniziative. Deposita ampia
documentazione a riprova.
Deduce che la relazione ben poteva costituire prova sufficiente del lavoro svolto: l’art. 5, 2° c.,
DPR 338/1994, non richiede infatti ulteriori allegati.
Afferma la perfetta liceità della corresponsione di anticipi, non vietati dalla legge e sempre,
comunque, preceduti da una positiva valutazione del Comitato.
Evidenzia che il prodotto della consulenza andava consegnato non al Comitato né agli uffici
ministeriali, ma al beneficiario della consulenza (il Ministro).
In ogni caso, vi è carenza dell’elemento soggettivo.
In via istruttoria, richiede le prove testimoniali (con i relativi capitolidi prova).
CONSULENTI: CORRADINO (avv. D’Amelio e avv. Sciacca).
Il dott. Tinebra (DG proponente) e il cons. Corradino (consulente) hanno presentato un unico
documento (a firma congiunta) contenente le loro controdeduzioni. In tale atto vengono formulate
alcune considerazioni in merito:
a)
alla situazione deficitaria del Dipartimento che avrebbe imposto di procedere alla
nomina del cons. Corradino;
b)
alla asserita impossibilità di utilizzare la normativa contenuta nel d.P.R. n. 338 del
1994. Al riguardo, sia il dott. Tinebra che il cons. Corradino affermano che il fondamento normativo
dell’incarico in questione deve essere rinvenuto nel d.P.R. n. 418 del 1993 e che l’incarico in
questione non sarebbe di ‘consulenza’ bensì si tratterebbe di un ‘incarico governativo’;
c)
alla possibilità di rinvenire nell’ambito dei vari Ministeri molti soggetti incaricati di
svolgere incarichi definiti di ‘consigliere giuridico’.
Alle controdeduzioni in esame i due convenuti hanno allegato copiosa documentazione, gran
parte della quale, divisa per ciascuno degli anni di durata dell’incarico, attiene all’attività svolta dal
cons. Corradino in esecuzione degli incarichi ricevuti.
4. Questa Sezione, all’esito dell’ udienza del 16 febbraio 2006, ha emesso l’ordinanza n.
260/2006 (nel giudizio n. 63110/R) e l’ordinanza n. 309/2006 (nel giudizio n. 62207/R).
Con i suddetti provvedimenti è stato, in particolare, ordinato:
A) quanto all’ ordinanza n. 260/06:
1) la cancellazione, dall’atto di citazione del PM e dalla memoria difensiva di un convenuto, di
alcune espressioni sconvenienti;
2) l’acquisizione al fascicolo del giudizio di varia documentazione depositata (ovvero indicata)
dalle difese di taluni convenuti; in particolare, il punto 3.1 dell’ordinanza n. 260/06, richiamato nel
dispositivo, dispone che “Vanno poi acquisite le copie dei decreti di archiviazione emessi dal
Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Perugia, n. 3/05 del 28/11/2005 e nn. 1/05 e
2/05, entrambi del 12.12.2005 (…) Si ritiene inoltre di dovere acquisire (…) anche il verbale di
assunzione delle informazioni rese dal dott. D’Ambrosio ex art. 362 c.p.c. innanzi al Collegio per i
reati ministeriali presso il Tribunale di Perugia nell’ambito dei procedimenti di cui innanzi…
Ugualmente da acquisire agli atti di causa i documenti depositati dai legali dei convenuti Tenebra e
Corradino con la memoria del 27 gennaio 2006, come pure quelli depositati lo stesso giorno dalle
difese dell’on.le Fassino e del dr. Hinna Danesi”;
•
il punto 3.2. della medesima ordinanza n. 260/06 dispone che “Sempre con riferimento
alle acquisizioni documentali occorre infine ordinare al Ministero della giustizia, in accoglimento di
apposite richieste avanzate dalle difese dei convenuti Curcio (Avv. Cardarelli) e Tarchi (Avv.
Imparato), di depositare tutta la documentazione riguardante gli incarichi di collaborazione Crivari,
Curcio, Russo, Mazzone e Baldini, qualora già non consegnate alla Procura regionale);
3) l’espletamento della prova testimoniale su diverse delle circostanze di fatto in
contestazione, con delega per l’espletamento delle relative operazioni al consigliere relatore; tali
adempimenti istruttori si dovrebbero concludere nel termine massimo di 180 giorni, decorrenti
dal momento del loro inizio (con esclusione nel computo del periodo di ferie giudiziarie), salvo
eventuale proroga da parte del Collegio, su proposta del giudice delegato; nel contempo, sono state
dichiarate inammissibili, ai sensi degli artt. 244 e 246 c.p.c., le testimoniante dei seguenti soggetti:
Pellicciari, Nebbioso, Verucci, Priore, Para ggio, Papa Aldo, Zanetti, Bronzo, Castiglioni, Schiavon,
Tenebra, Di Somma, e di tutti gli altri soggetti convenuti eventualmente chiamati a testimoniare, ai
sensi dell’art. 246 c.p.c., così come si è preso atto della rinuncia al teste Mazzarello, inizialmente
chiesta dalla difesa del dott. Hinna Danesi (avv. Gian Michele Gentile); parimenti, sono stati
dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 244 c.p.c, i capitoli di prova eccessivamente generici, del
tipo: “Vero è che il consulente, in relazione all’incarico conferito con D.M….., ha espletato l’incarico
procedendo a svolgere le attività illustrate nella relazione?”, con riferimento alle richieste dei
convenuti ivi specificate (pagg. 27 e 28 ordinanza n. 260/06), così come è stata dichiarata
inammissibile la testimonianza del dott. D’Ambrosio – chiesta dall’avv. La Greca – nella parte
relativa alla conferma delle dichiarazioni dal medesimo rese innanzi al Collegio per i reati ministeriali
del Tribunale di Perugia. Per ragioni di economia processuale, infine, è stato limitato a tre il numero
dei testi da escutere per ciascun richiedente, con possibilità, per il Giudice delegato, di modificare i
capitoli di prova, al fine di chiarirne il contenuto e di limitarlo ai profili ritenuti essenziali ai fini del
decidere e tenuto conto delle inammissibilità evidenziate in parte motiva;
B) quanto all’ ordinanza n. 309/2006:
1) l’ammissione della prova per testi, come indicati dalle difese dei convenuti nelle rispettive
memorie di costituzione, con le modalità di tempo indicate nell’ordinanza n. 260/06, e nel limite di tre
testi per ciascun richiedente, unitamente ai capitoli di prova specificati, con possibilità, per il Giudice
delegato, di modificare i capitoli di prova, al fine di chiarirne il contenuto e di limitarlo ai profili
ritenuti essenziali ai fini del decidere e tenuto conto delle inammissibilità evidenziate in parte motiva;
sono stati dichiarati inammissibili, per gli stessi motivi di cui all’ordinanza n. 260/06, ai sensi dell’art.
246 c.p.c., le testimonianze Pellicciari e Cesqui.
2) il deposito di tutta la documentazione, ulteriore rispetto a quella consegnata a suo tempo
alla Procura regionale, idonea a dimostrare le attività effettivamente poste in essere dai sigg.ri
CUCCA, MACIS, PALERMI e NICOLUCCI; in particolare, richiamando il secondo periodo del
‘considerato’, quella relativa alle risposte ad interrogazioni e interpellanze parlamentari, predisposte
dall’avv. Macis, nonché i verbali e la restante documentazione delle trattative e relazioni sindacali,
seguite dalla dott.ssa Palermi.
In esecuzione delle predette ordinanza istruttorie è stata acquisita la seguente documentazione:
quanto all’ordinanza n. 260/06:
a) l’attestazione del Capo della Segreteria Generale dell’Ufficio del Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria (prot. n. 18205/1-20 in data 24 gennaio 2006) relativa alla
situazione organica del personale amministrativo al 31 dicembre degli anni dal 2001 al 2004 e copia
del D.M. 04/12/2003 recante la provvisoria individuazione delle dotazioni organiche, con tabella e
prospetto;
b) le dichiarazioni, quale persona informata sui fatti, ai sensi dell’art. 362 c.p.p., rese dal dott.
Loreto D’Ambrosio, magistrato all’epoca capo di gabinetto e vice capo di gabinetto del Ministero
della Giustizia dal 1994 al 2001, rese innanzi al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di
Roma, in relazione al procedimento penale instaurato dalla Procura della repubblica di Roma con
riferimento all’iniziativa giudiziaria di questa Corte. Le dichiarazioni fanno riferimento alle esigenze
operative fondamentali avvertite nel Ministero all’epoca di riferimento, dove il personale di
magistratura con funzioni di carattere amministrativo non sarebbe riuscito ad assolvere alle esigenze
che via via si andavano creando in un’epoca in cui si moltiplicavano interpellanze e interrogazioni
parlamentari e tutto l’ambito della giustizia era sovraesposto, con particolare riferimento ai rapporti
col Parlamento, alle relazioni sindacali e a quelle con la stampa, dove oltretutto la natura di garanzia e
terzietà della funzione magistratuale sarebbe stata di ostacolo allo svolgimento di incarichi rispondenti
alle finalità politiche dell’azione del Ministro, che doveva dunque necessariamente fare ricorso a
consulenze di carattere fiduciario;
c) il decreto di archiviazione n. 1/2005 (concernente la consulenza avv. MACIS), emesso dal
Collegio presso il Tribunale di Perugia nei confronti di:
1. DILIBERTO 2) FASSINO 3) LECCISI 4) CORTESANI 5) CARCANO 6) FIDELBO
(imputazioni di cui agli artt. 323 c.p.);
d) il decreto di archiviazione n. 2/05 (concernente le consulenze DI GIOVINE,
MAZZARELLO, RODRIGUEZ), emesso dal medesimo Collegio nei confronti di:
1. FASSINO, 2. CORTESANI, 3. DE DONATO, 4. HINNA DANESI, 5. IANNINI, 6.
IPPOLITO, 7. LATTANZI, 8. LECCISI, 9. MANCUSO, 10. PICCININNI, 11. VERUCCI, 12.
ZAGREBELSKY (imputazioni di cui agli artt. 323 c.p.);
e) il decreto di archiviazione n. 3/05 (concernente le consulenze NICOLUCCI e PALERMI)
emesso dal Collegio presso il Tribunale di Roma nei confronti di:
1. DILIBERTO, 2. FASSINO, 3. PICCININNI, 4. MANCUSO, 5. MALPICA, 6. DE
CHIARA (imputazioni di cui agli artt. 323);
f) il decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale civile e penale di Perugia del 26 luglio
2008, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di: 1. SANTELLI; 2.
VALENTINO, 3. PAPA, 4. AMORE, 5. DE SANTIS, 6. TARCHI, 7. PREIONI, 8. ALOISIO, 9.
SANGERMANO, 10. DI PAOLA, 11. VIGNA (imputazioni di cui all’art. 323 c.p.)
g) documentazione relativa alle consulenze: CRIVARI, CURCIO, RUSSO, MAZZONE,
BALDINI (conferite dal Ministro Castelli, su richiesta del Sottosegretario On.le Iole Santelli). La
documentazione è costituita, oltre che dalle proposte, dalle accettazioni degli interessati e dal decreto
di conferimento dell’incarico (con relativo decreto di autorizzazione alla spesa), anche dalle relazioni
predisposte dai consulenti e dal parere del Comitato di valutazione.
h) Documentazione depositata dai legali dei convenuti TINEBRA e CORRADINO con la
memoria del 27 gennaio 2006 e quella depositata lo stesso giorno dalle difese dell’on.le FASSINO e
del dr. HINNA DANESI;
i) tutti i documenti depositati unitamente alle memorie dai difensori dei restanti convenuti.
In relazione a tale documentazione il Ministero della Giustizia, con lettera del 17/03/08 ha
allegato, in particolare, i seguenti documenti: 1) lettera del Capo di Gabinetto del Ministro in data
09/12/2003, con cui riferisce, tra l’altro, che le consulenze in questione avrebbero avuto carattere
fiduciario e, attenendo alla sfera politica, si sostanzierebbero in compiti di staff all’opera del Ministro
e, quindi, le attività ad essi relative non rientrerebbero specificamente nelle competenze di uffici
amministrativi, tenuto conto, del resto, che alcune soluzioni proposte da esperti potrebbero costituire
un valore aggiunto per l’Amministrazione; 2) lettera del Capo di Gabinetto in data 06/04/2004,
concernente la consulenza dell’avv. Francesca Baldini, con cui allega copia dei progetti di riforma del
diritto societario e fallimentare citati dal Comitato di valutazione nel documento del 1° aprile 2003;
vengono fornite, al riguardo, alcune precisazioni in ordine alle deleghe ai Sottosegretari, ai sensi del
D.M. 5/12/2001, secondo cui sarebbe possibile che, nell’ambito delle attività parlamentari, questi
siano chiamati a seguire l’iter legislativo di provvedimenti che attengono a materie non coincidenti
con quelle alla cui trattazione gli stessi sono delegati in via sostanziale dal predetto D.M.
quanto all’ ordinanza n. 309/2006 è pervenuta la documentazione relativa ai consulenti
CUCCA, MACIS, PALERMI e NICOLUCCI. Si tratta, anche in questo caso, sostanzialmente dei
decreti di conferimento dell’incarico, delle relazioni e dei pareri del Comitato di valutazione, oltre, nel
caso dell’avv. Macis, a due verbali del dicembre 2000 e febbraio 2001, relativi a riunioni tenutesi
presso il Gabinetto del Ministro. Non è stato possibile acquisire la documentazione relativa alla
predisposizione delle risposte ad interrogazioni e interpellanze parlamentari da parte dell’avv. Macis;
per quella relativa alle trattative sindacali seguite dalla dott.ssa Palermi, sono stati acquisiti dei fogli
di segreteria del Gabinetto del Ministro, ove risultano numerose questioni sindacali segnalate dalla
Palermi e dalla stessa inoltrate alla segreteria del Ministro.
Nella lettera di accompagnamento della documentazione inviata dal Capo di Gabinetto del
Ministro della Giustizia, in data 14 luglio 2006, viene precisato che la documentazione in questione si
riferisce ad un periodo precedente ai 5 anni e che pertanto per molti atti potrebbe essere intervenuto lo
scarto d’archivio, ovvero il deposito nei locali di Fiano Romano; inoltre, che a memoria del personale
di Gabinetto, la traccia di alcune attività potrebbe essere limitata ad appunti, minute o note su
post-it, e che, comunque, presso le segreterie del Ministro e dei Sottosegretari la documentazione
delle precedenti legislature non viene conservata, e che, infine, all’epoca di riferimento non era in uso
un sistema di protocollazione e archiviazione informatica.
Anche relativamente a questo giudizio, ai documenti trasmessi dal Ministero della Giustizia si
aggiungono quelli versati in atti dai difensori di tutti i convenuti.
Nel frattempo, con atto depositato il 5 maggio 2006, il PM procedente ha presentato
“reclamo” avverso le citate ordinanze n. 260/2006 e n. 309/2006, ritenute illegittime sotto svariati
profili.
In particolare, il PM – affermata la perentorietà del termine ex art. 184 c.p.c., per il deposito di
memorie e documenti – ha chiesto che questa Sezione, rivalutato il carattere (perentorio e non
ordinatorio) dei termini processuali indicati per lo svolgimento della fase istruttoria del giudizio,
disponesse il non accoglimento (con conseguente impossibilità di utilizzazione) della documentazione
prodotta dai convenuti oltre il termine del 15.12.2005, nonché delle richieste istruttorie formulate
fuori del suddetto termine; ha chiesto che venisse revocato l’ordine, impartito al Ministero della
giustizia, di deposito di ulteriore documentazione, in considerazione del fatto che la Procura regionale
avrebbe già depositato tutta la documentazione trasmessa dal Ministero della giustizia; ha poi
affermato l’illegittimità dell’ammissione della prova per testi, ritenendo in quasi tutti i casi i relativi
capitoli generici ed implicanti valutazioni non consentite ad un teste; ha contestato l’ordine di
cancellare una frase dell’atto di citazione ritenuta sconveniente, e per contro ha sostenuto il carattere
offensivo di alcune espressioni contenute in una memoria difensiva, oltre a quelle che il Collegio
aveva già sanzionato con la cancellazione.
Da ultimo, il PM ha contestato la legittimità della composizione del Collegio dell’epoca.
Con nota in data 26 maggio 2006, il Giudice relatore ha evidenziato al Presidente l’opportunità
di sospendere l’esecuzione dell’attività istruttoria già disposta, in attesa di una delibazione collegiale,
previa pubblica udienza, sui punti sollevati dal reclamo del Pubblico Ministero (il cui eventuale
accoglimento avrebbe reso inutile l’attività istruttoria medio tempore espletata).
Con ordinanze n. 2 del 3.7.2006 e n. 3 del 6.7.2006 il Collegio ha affermato di condividere le
valutazioni del relatore proponente, per ragioni di correttezza e di economia processuale, nel senso
dell’opportunità di non dar corso, per quel momento, ad un’attività istruttoria complessa, che si
sarebbe potuta anche rivelare inutile, ove si fossero ritenute fondate, in tutto o in parte, le doglianze
del PM, per l’esame e discussione delle quali era stata nel frattempo già fissata l’udienza del 5 aprile
2007.
Di conseguenza, ai sensi degli articoli 15 e 26 del regolamento di procedura approvato con
R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, veniva decisa la sospensione dell’esecuzione dell’attività istruttoria già
disposta con le suddette ordinanze n. 260/06 e n. 309/06, fino alla definizione delle questioni sollevate
con il reclamo del Procuratore.
Con sentenze parziali n. 1158 e n. 1159 del 2007 la Sezione ha dichiarato inammissibile il
reclamo del P.M., contestualmente confermando le operazioni istruttorie già disposte.
Con istanze del 30 luglio 2007 il Procuratore, nel fare riserva di appello avverso le suddette
sentenze parziali, ha chiesto la fissazione dell’udienza per la ripresa dell’attività istruttoria.
Con istanza in data 2 aprile 2008 l’odierno relatore, nominato con decreti presidenziali del 19
e 22 ottobre 2007, a seguito dell’assegnazione ad altro ufficio del relatore precedente, ha chiesto che il
Collegio riconsiderasse la necessità di procedere alle audizioni testimoniali richieste dalla difesa dei
convenuti, in relazione alla documentazione acquisita a seguito delle ordinanze n. 260 e 309 del 2006
ed alle esigenze di rapida definizione del processo, e, in tal caso, di procedere alla revoca parziale
delle suddette ordinanze, limitatamente alle operazioni testimoniali.
In relazione a tale richiesta, con decreto presidenziale è stata fissata l’udienza del 2 ottobre
2008, per la quale sono pervenute le memorie difensive dei seguenti difensori:
•
Avv. Stefano Gattamelata (per il convenuto Avv. Francesco MACIS, consulente Min.
FASSINO, convenuto nel giudizio n. 62207).
Ha chiesto la conferma della disposta audizione di tre testi (dott. Fabrizio MORRI, segretario
on.le Fassino; dott. Loris D’AMBROSIO, Capo di Gabinetto negli anni in questione; sen.
Michele PINTO). Ha prospettato la necessità della prova testimoniale, anche in relazione alla
circostanza che lo stesso Ministero (nella nota di trasmissione di documentazione del 13/07/06, in
esecuzione dell’ordinanza), rilevò come la documentazione in questione si riferisse ad un periodo
precedente ai 5 anni e che pertanto, per molti atti, potrebbe essere intervenuto lo scarto d’archivio.
Del resto, le ragioni di economia processuale – peraltro causate dall’inammissibile reclamo
della Procura avverso l’ordinanza istruttoria del 2006 – non potrebbero risolversi a danno della difesa,
limitando le prove a discarico del convenuto e, comunque, le suddette ragioni di economia
processuale sarebbero già state garantite con la limitazione a 3 del numero di testi ammessi.
Se la richiesta di revoca fosse accolta, ciò si risolverebbe in una vanificazione dell’attività
giudiziaria svolta, implicando, nella sostanza, un accoglimento implicito del rigettato reclamo della
Procura, e quindi un irrituale ed inammissibile ribaltamento del giudicato di questa stessa Corte.
•
Avv. Dario Imparato (per la convenuta dott.ssa Monica TARCHI, componente del
Comitato di valutazione, in relazione agli incarichi TREVISANATO, CRIVARI, CURCIO, RUSSO,
MAZZONE – Min. CASTELLI - nel giudizio n. 63310).
Ha chiesto l’escussione a prova testimoniale dei testi : Dott.ssa Lyria INGALLINA, dott.ssa
Elena SCORDINA, dott. Ennio CASTIGLIONI e richiama memoria del 27/01/06.
•
Avv. Gian Michele Gentile (per il convenuto dott. Fabrizio HINNA DANESI,
componente del Comitato, relativamente alla consulenza MAZZARELLO - Min. FASSINO chiamato nel giudizio n. 63310).
Ha rappresentato come la documentazione acquisita sia assolutamente sufficiente a scagionare
il suo assistito. La relazione del magistrato dott. D’Ambrosio del 9 dicembre 2003 – e la sua
audizione innanzi al Collegio per i reati ministeriali del 16 maggio 2005 - chiarirebbero la natura
fiduciaria dell’incarico e della scelta del collaboratore, l’attinenza politica della materia oggetto
dell’incarico, la natura dei compiti che sono propri dello staff del Ministro, al quale competeva la
valutazione dell’utilitas dell’attività svolta dal suo consulente. L’intervenuta archiviazione in sede
penale dovrebbe far venir meno anche gli addebiti in questa sede. Insisterebbe per lo
svolgimento della prova orale solo ove si ritenesse che il dott. Hinna Danesi – nella sua veste di
componente il Comitato - doveva controllare l’attività effettivamente svolta dal Mazzarello. Solo in
tal caso indica i testi di cui alla memoria del 06.06.2006 (BASSOLINO Antonio, D’AMBROSIO
Vito, LORENZETTI Maria Rita)
•
Avv. Mario Sanino (per la convenuta Maria Sabina VIGNA nel giudizio n. 63110,
quale componente Comitato per incarichi ARDISSONE e SARZANA – Min. CASTELLI). Nel
riportarsi a quanto già dedotto nella precedente memoria, ha comunicato la richiesta di archiviazione,
tra gli altri, per la Vigna, firmata dal P.M. Sottani in data 21 marzo 2008).
•
Avv. Ferruccio Auletta (per i convenuti CARATOZZOLO, GOFFI, IEZZI, convenuti
quali consulenti – Min. CASTELLI - nel giudizio n. 63110).
Ha eccepito l’estinzione del processo, anche parziale (Cass. 06/09/2007, n. 18714), ai sensi
dell’art. 307, co. 3, c.p.c., per mancata istanza di fissazione dell’udienza, ex art. 297 c.p.c. e, in
subordine, escussione dei testi (Avv. MILITI, Avv: ZAPPA, dott.ssa LOY, per Caratozzolo, dott.
Giancarlo CASELLI (Proc. Gen Corte d’Appello Torino), dott. CENTOMANI (Dir. Carcere), dott.
FILIPPIN, Sindaco di Lanzo T. (per Goffi), sig. Maria SIGNORELLI, sig. Massimo PAPARELLA,
sig. Anna CARBONARI (per Iezzi).
•
Avv. Giuseppe La Greca (per i convenuti Magistrati dott. CARCANO, dott. FIDELBO
nel giudizio n. 62207 e dei Magistrati dott. CARCANO, CESQUI, DE DONATO, IPPOLITO, nel
giudizio n. 63110, convenuti quali componenti del Comitato – Min. DILIBERTO e FASSINO ).
In relazione all’oggetto dell’ud. del 2 ottobre (eventuale revoca delle audizioni testimoniali) si
è rimesso interamente al Collegio.
•
Avv.ti Enrico e Filippo Lubrano (per il convenuto sen. CASTELLI, convenuto quale
Ministro nei giudizi n. 63110 e n. 62207).
Hanno insistito per l’escussione testimoniale, a meno che fosse ritenuta dal Collegio
ininfluente in relazione alla riconosciuta utilità della documentazione acquisita a sostegno della
legittimità del comportamento dei convenuti e in particolare del sen. Castelli.
•
Avv. Bruno Capponi per convenuti Prof. DI GIOVINE, (convenuta quale consulente
nel giudizio n. 63110 – Ministri DILIBERTO e FASSINO), dott. ZAGREBELSKY, (convenuto nel
giudizio n. 63110 quale componente del Comitato – Min. DILIBERTO e FASSINO), dott.
LATTANZI (convenuto nel giudizio n. 63110 quale Sottosegretario Min. DILIBERTO e FASSINO).
Ha insistito sulla necessità delle audizioni testimoniali: le esigenze di tempi brevi non possono
compromettere il diritto alla prova, che sussiste a meno che sia ritenuto irrilevante perché già provata
la legittimità dell’operato dei convenuti.
•
Avv. Silvio Crapolicchio (per i convenuti On.le DILIBERTO, quale Ministro nei
giudizi n. 63110 e n. 62207), Sen. PALERMI, quale consulente nel giudizio n. 62207, sig. CUCCA
quale consulente nel giudizio n. 62207.
Ha ritenuto assolutamente indefettibile l’esperimento della prova per testi, stante
l’impossibilità di produrre prove documentali in relazione alla particolare natura degli incarichi.
•
Avv. Giovanni Verde (per il convenuto on.le VIETTI, convenuto quale Sottosegretario
– Min. CASTELLI, nel giudizio n. 63110).
Ha eccepito l’estinzione de processo, per analoghi motivi a quelli esposti dall’avv. Auletta e,
in subordine, ha chiesto l’escussione dei testi (dott. Mario BARBUTO, Pres. Tribunale Torino), dott.
Francesco SALUZZO (Sost. Proc. Trib. Torino), dott. Roberto ORLANDI (Vice Pres. CUO Roma)
E’ stata depositata in data 28 luglio 2008, dall’Avv. Jaricci per la convenuta CRISANTI, la
seguente ulteriore documentazione:
1) RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE dei Sostituti Proc. Repubblica presso il Tribunale di
Roma d’Ippolito, Amato, Palaia;
2) conseguente DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO n. 54850
(incarichi CASTELLI), emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma, dott.ssa Luisanna Figliolia in data
17 marzo 2008, nei confronti dei Sottosegretari e Dirigenti SANTELLI, VALENTINO, VIETTI,
SCHIAVON, TINEBRA, PAPA e dei componenti del Comitato di valutazione ACCIARDI, AMORE,
BIANCHINI, BRONZO, BUSATO, COPERCINI, CRISANTI, DE SANTIS, IANNINI,
LECCISI, PAPA Aldo, PREIONI, TARCHI.
3) VERBALE ASSUNZIONE INFORMAZIONI del sig. Settembrino NEBBIOSO del
Ministero della Giustizia, innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data
22 marzo 2007.
Con memorie del 19 giugno 2008, relative ai due giudizi, il Procuratore regionale ha escluso
ogni rilevanza della documentazione acquisita in sede istruttoria, rilevando, quanto alla convenuta
Curcio nel giudizio 63110, che il documento sub B-1 bis è riportato nell’atto di citazione e che quello
sub C è ininfluente, in quanto nel periodo ivi considerato la dott.ssa Curcio non era stata pagata
perché il Comitato aveva espresso parere negativo sull’attività da essa dichiarata.
Quanto al giudizio 62207 ha osservato che la nuova documentazione prodotta, relativa agli
incarichi CUCCA, MACIS e PALERMI, non è idonea a colmare le lacune documentali. Ha concluso,
pertanto, confermando in pieno gli atti di citazione introduttivi dei due giudizi.
All’udienza del 2 ottobre 2008 il Collegio - preso atto della conferma delle richieste di
escussione testimoniale da parte della maggioranza dei difensori dei convenuti - ha ravvisato
l’opportunità di non comprimere le suddette esigenze difensive, così come esposte, per ultimo, nelle
memorie depositate per quella udienza.
In via pregiudiziale, ha peraltro rigettato l’eccezione relativa alla presunta estinzione del
processo, avanzata dall’avv. Auletta e dall’avv. Verde, ai sensi dell’art. 307, co. 3, c.p.c., per mancata
istanza di fissazione dell’udienza, ex art. 297 c.p.c.
Ha osservato, al riguardo, il Collegio che, con ordinanze n. 2/06 (relativa al giudizio 63110) e
n. 3/06 (relativa al giudizio n. 62207) è stata “sospesa l’esecuzione dell’attivita’ istruttoria” gia’
disposta, rispettivamente, con le ordinanze n. 206/06 (g. 63110) e n. 309/06 (g. n. 62207), “fino alla
definizione delle questioni sollevate con il reclamo del p.m.”.
Con le ordinanze istruttorie nn. 260/06 e 309/06, infatti, era stato disposto che l’attività
istruttoria – in particolare, lo svolgimento delle operazioni relative all’esperimento delle prove
testimoniali – dovesse concludersi nel termine di 180 gg. – escluso il periodo feriale e salve
eventuali proroghe – decorrenti dall’inizio delle operazioni medesime da parte del magistrato relatore.
Ciò posto, ha dichiarato l’eccezione di estinzione del tutto infondata per i motivi che seguono.
Innanzi tutto, il termine dei 180 gg. non era ancora iniziato a decorrere, in quanto non si era
ancora dato inizio alle operazioni testimoniali.
In secondo luogo, la sospensione riguarda non il giudizio, bensì il termine istruttorio dei 180
gg., ed era stata, infatti, pronunciata ai sensi non dell’art. 297 c.p.c., ma ai sensi degli artt. 15 e 26 del
regolamento di procedura n. 1038/33; dunque tale provvedimento di sospensione costituiva,
sostanzialmente, una modifica dell’ordinanza istruttoria n. 260/06, nella parte in cui fissava il termine
dei 180 gg.
In ogni caso, anche a voler conteggiare il termine dei sei mesi posto dal codice di rito nelle
ipotesi di sospensione del processo, la sentenza parziale n. 1159/07 (giud. n. 63110) – con cui sono
state definite le questioni sollevate con il reclamo del P.M., e che costituisce la causa di cessazione
della sospensione – è stata depositata il 1° agosto 2007 e il P.M. ha chiesto la fissazione dell’udienza
in data 27 agosto 2007, mentre la sentenza n. 1158/07 (giud. n. 62207) è stata depositata il 31 luglio
2007 e l’istanza di fissazione da parte del P.M. è stata depositata il 27 agosto 2007.
Nessuna estinzione, dunque, si era prodotta, e pertanto la relativa eccezione è stata respinta.
Quanto alle audizioni testimoniali, il Collegio ne ha confermato l’espletamento, nei termini e
nei limiti già disposti con le ordinanze nn. 260 e 309 del 2006, oltre quelli di seguito indicati ai fini
della loro ammissibilità, ai sensi degli artt. 244 e 246 c.p.c., ferma restando la possibilità, per il
Magistrato relatore che avrebbe curato le relative operazioni, previo apposito decreto, di apportare
integrazioni alla formulazione dei capitoli di prova, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 230 e 231
del codice di procedura civile, qualora lo avesse ritenuto necessario od opportuno per un chiarimento
sulle risposte date.
Ha richiamato, al riguardo, quanto argomentato e disposto ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.
dell’ordinanza n. 260/06, nonché alle pagine 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell’ordinanza n. 309/06.
Ha altresì disposto, a chiarimento del limite di tre testi, di cui alle citate ordinanze nn. 260 e
309 del 2006, che – nei casi in cui sono in contestazione, nei confronti di uno stesso convenuto,
diverse consulenze - il numero dei testi ammessi per ciascuna consulenza sarebbe stato ulteriormente
limitato ad un testimone.
Pertanto, nell’ambito dei testi genericamente ammessi con le precedenti ordinanze, il Collegio
- in conformità ai criteri anzidetti – ha disposto la riduzione delle liste dei testimoni sovrabbondanti,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 245 c.p.c.
Ha, infine, precisato che i convenuti che non compaiono nell’elenco delle testimonianze di
seguito riportato, sono quelli che non hanno richiesto tali mezzi di prova.
Conclusivamente, rigettata in quanto infondata l’eccezione di estinzione del processo, e riuniti
in rito i giudizi in epigrafe per connessione oggettiva, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., ha disposto, a
conferma delle ordinanze nn. 260 e 309 del 2006, lo svolgimento dell’adempimento istruttorio della
escussione dei testi ammessi, così come di seguito indicati, con i relativi capitoli di prova; il
Magistrato relatore è stato delegato, mediante separato decreto, a comunicare alle parti il calendario
delle relative operazioni, affinchè la parte che vi ha interesse provvedesse, ai sensi dell’art. 15 del
R.D. n. 1038/1933 e dell’art. 250 c.p.c., alla intimazione dei testimoni.
5. A conclusione delle operazioni testimoniali, depositate in atti, con decreto presidenziale è
stata fissata l’udienza del 19 novembre 2009 per la prosecuzione del giudizio.
E’ intervenuto nel frattempo l’art. 17, comma 30-ter del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo modificato dal Decreto Legge 3 agosto 2009,
n. 103, convertito con modificazioni nella Legge 3 ottobre 2009, n. 141, con cui è stato previsto che:
“Le procure della Corte dei conti possono
iniziare l'attivita' istruttoria ai fini
dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte
salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. (…) Qualunque atto istruttorio o processuale
posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gia'
pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in
ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della
Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.”
Di conseguenza, ritenuta l’immediata applicabilità della norma ai giudizi in corso, e la
mancanza, nella specie, del presupposto richiesto dalla novella legislativa per l’esercizio dell’azione
di danno erariale, i difensori dei convenuti Caratozzolo, Goffi, Iezzi, Castelli, Vietti, Tarchi (giudizio
n. 63110) hanno presentato le istanze di nullità degli atti istruttori e processuali del giudizio n. 63110.
Con ordinanza n. 502 del 13 ottobre 2009 la Sezione, in diversa composizione, ha respinto le
istanze, ravvisando sussistenti, nella specie, i presupposti per l’applicazione della clausola di
salvaguardia contenuta nel predetto articolo (“salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non
definitiva”), con riferimento alle sentenze parziali nn. 1158 e 1159 del 2007 pronunciate dalla Sezione
medesima.
Con analoga ordinanza n. 597 del 3 novembre 2009 (sempre in relazione al giudizio n. 63110)
la Sezione ha respinto altra istanza di nullità presentata dalla convenuta Erminia Frigerio.
Avverso le suddette ordinanze di rigetto gli interessati hanno proposto distinti appelli, per i
quali era stata fissata, inizialmente, presso la Sezione Terza di appello, la camera di consiglio del 17
dicembre 2009 (concernente anche altri appelli, tutti riferiti all’applicazione dell’art. 17, comma 30ter, citato).
Nel frattempo, in data 30 ottobre 2009, anche gli avvocati D’Amelio e Sciacca (per i convenuti
Tinebra e Corradino) hanno depositato istanza di nullità, per le quali è stata fissata la discussione nella
medesima udienza del 19 novembre 2009.
Senonchè, a tale udienza, questa Sezione ha disposto il rinvio della decisione, in attesa della
pronuncia della Sezione Terza di appello sulle ordinanze nn. 502 e 597 del 2009.
Nel frattempo, con provvedimenti n. 262/SR/QM/2009 e 264/QM/2009, il Presidente della
Corte dei conti deferiva alle Sezioni Riunite di questa Corte l’esame di numerose questioni di diritto
concernenti l’applicazione del medesimo art. 17, comma 30-ter; in conseguenza di ciò, veniva
disposto il rinvio degli appelli a data da destinarsi.
Le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, senza risolvere nel merito la prospettata questione
di massima, hanno sollevato – con ordinanza n. 1/2010/ORD, depositata in data 8 aprile 2010 questione di legittimità costituzionale circa la legittimazione del Presidente della Corte dei conti a
deferire, alle Sezioni stesse, le proposte questioni di massima.
Nelle more, sono pervenute alla Sezione Terza di appello, numerose istanze di fissazione di
udienza, da parte della Procura regionale Lazio, del Presidente della Sezione giurisdizionale Lazio, e
da parte privata.
Alla Camera di consiglio del 3 novembre 2010 la Sezione Terza di appello, ferma restando la
sospensione ex art. 295 c.p.c. dell’esame degli atti oggetto del provvedimento di deferimento da parte
del Presidente della Corte, in attesa della pronuncia delle Sezioni Riunite – a sua volta sospesa in
attesa della definizione della preliminare questione di legittimità deferita alla Corte costituzionale - ha
disposto la rimessione alle Sezioni Riunite delle questioni di massima concernenti anche le ordinanze
di rigetto di questa Sezione n. 502 e 597.
Intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato manifestamente
infondata la questione, con sentenze n. 12/QM/2011 e n. 13/QM/2011, le Sezioni Riunite hanno
affrontato il merito delle questioni di massimo loro sottoposte, giungendo alle seguenti pronunce, che
si riassumono per quanto di interesse nel presente procedimento.
Sentenza n. 12/QM/2011
La clausola di salvezza enunciata dall’art. 17, comma 30-ter, in esame, va riferita ad ogni
tipologia di sentenza e, quindi, non solamente alle sentenze di merito. Ratio della norma è infatti
quella di ancorare l’irretroattività ad un momento in cui il Giudice ha già operato una scelta di
campo irreversibile, sia pure su alcuni punti soltanto della controversia, mentre non può trattarsi di
un provvedimento meramente istruttorio e, quindi, revocabile.
Sentenza n. 13/QM/2011
Deve escludersi la rilevabilità d’ufficio della questione di nullità nel giudizio di
responsabilità, ai sensi dell’art. 17 del decreto-legge n. 78 del 20009 e s.m..
In ipotesi di giudizio di responsabilità già instaurato con pluralità di convenuti, non
sussistono fattispecie di litisconsorzio necessario, inscindibilità di cause o litisconsorzio processuale,
non essendovi comunanza di causa ai fini della pronunzia sulla nullità.
In caso di accoglimento della questione di nullità di cui all’art. 17 del dl n. 78/2009 e s.m.,
non spetta alla parte richiedente il rimborso delle spese difensive, non ricorrendo l’ipotesi di
proscioglimento nel merito di cui all’art. 10 bis comma 10 del dl n. 203 del 2005 e s.m.. In caso di
rigetto della questione di nullità le spese difensive e di giudizio sono regolate dal codice di procedura
civile.
In particolare, ai fini della corretta interpretazione della norma, le Sezioni Riunite di questa
Corte hanno illustrato la portata dell’art. 279 cpc, che ha introdotto la fondamentale distinzione tra
sentenze definitive e non definitive, ed hanno affermato che, per l’applicazione della clausola di
salvezza, deve trattarsi - al di là della qualificazione formale – di una pronuncia con effettivo
contenuto decisorio, ancorchè parziale, che deve avere statuito su questioni pregiudiziali o preliminari
di merito, o su alcune delle questioni di merito, rinviando alla pronunzia definitiva per le altre (Cass.
Sez. I, , 2.5.1991, n. 4778).
Hanno pertanto negato che l’esclusione della nullità di cui all’art. 17 possa intendersi riferita
alle sole sentenze di merito già pronunciate, dovendosi ricomprendere nel concetto di ‘sentenza anche
non definitiva’ i provvedimenti a carattere (anche solo parzialmente) decisorio; mentre la clausola non
potrà operare in presenza di un provvedimento di carattere meramente istruttorio.
Nel 2012 sono, pertanto, intervenute le pronunce della Sezione Terza GiurisdizionaleCentrale,
sugli appelli proposti avverso le ordinanze di questa Sezione n. 502 e 597 del 2009, che di seguito si
riassumono.
Sentenza n. 384 del 2012 della Sezione Terza di Appello
“In questa ottica, è del tutto ovvio che la soluzione della presente controversia passi, anzitutto,
dalla verifica della sussistenza (nella sentenza parziale n. 1159/2007) dei caratteri propri della
sentenza “non definitiva” ex art. 279, comma 2, n. 4 cpc, visto che è proprio sulla base della
“sentenza” n. 1159/2007 stessa che è stata adottata la gravata ordinanza n. 502/2009.
Il Collegio, nell’intraprendere tale verifica, deve però rilevare che il criterio considerato dalle
Sezioni Riunite, per distinguere e separare le sentenze non definitive dai provvedimenti giudiziali di
altro genere, fondato sul “carattere e (sul) contenuto decisorio” del provvedimento stesso (v. pagg.
78-79 della sent. 12/QM/2011) sebbene – in sé – intrinsecamente corretto non è tuttavia, pienamente
appagante per la soluzione dei numerosissimi e variegati casi concreti che la realtà processuale e la
pratica giudiziale continuamente pongono.
E ciò, nella considerazione che – a rigore – qualsiasi provvedimento giudiziale ha in sé un
quid di “decisorio”, finanche nella soluzione delle questioni istruttorie, tipicamente oggetto di
ordinanze, ovvero nella soluzione di questioni di mero governo del processo (…).
Ad avviso del Collegio, meglio risponde alle finalità della corretta verifica ed individuazione
delle “sentenze non definitive”, ed alla risoluzione dei numerosi casi controversi che la pratica pone,
il più specifico criterio elaborato dalla Suprema Coorte che fa leva sull’attitudine della questione
“decisa” a “definire” il giudizio (…) La Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che: “le questioni
pregiudiziali prese in considerazione dall’art. 279 cpc sono solo quelle idonee, ove decise in un certo
senso, a definire il giudizio (v. tra le tante, Cass. Sez. III^ n. 449/2007, Sez. Lav. N. 2237/2005 e Sez.
I^ n. 1304/2004).
Alla stregua del riferito criterio – pure condiviso dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Sez.
II c.le di appello, sent. n. 203/2011) – concettualmente si passa dal generico carattere “decisorio”
della “sentenza non definitiva”(comune – come detto poc’anzi – anche ad altri provvedimenti
giudiziali) a quello più specifico e di maggiore utilità pratica del carattere “definitorio” della causa,
proprio delle sole sentenze, “definitive” o “non definitive” che siano.
E tutto ciò, in linea con il dato testuale dell’art. 279 cpc, la cui “chiave di lettura”, secondo il
Collegio, è costituita proprio dall’espressione “definisce il giudizio”, che compare sia al n. 2 del
comma 2 del precitato art. 279 e sia al successivo n. 4.
(…) Pertanto, a fronte di un provvedimento giudiziale che decide una questione di rito, il
Giudice deve porsi la domanda se la questione decisa sia astrattamente idonea o meno a definire il
giudizio riservando la qualifica di “sentenza non definitiva”, agli effetti che ne occupa, alle sole
pronunce rese sulle prime, ossia sulel questioni che hanno attitudine a definire il giudizio.
Alla stregua del riferito criterio discretivo, il Collegio ritiene che la decisione n. 1159/2007,
posta a base della gravata ordinanza, non abbia i caratteri della “sentenza non definitiva” ex art.
279, comma 2, n. 4 cpc ed art. 17, comma 30-ter del d.l. n. 78/2011.
(…)
Nella predetta decisione difettano, invero, i caratteri propri della “sentenza non definitiva”
relativamente, anzitutto, alla parte della decisione stessa che attiene alla verifica della correttezza
delle determinazioni assunte con l’ordinanza istruttoria n. 260/2006 circa: a) l’ammissione di
documentazione e mezzi di prova; b) l’ammissione della prova per testi; c) l’ordine impartito al
Ministero della Giustizia di deposito di ulteriore documentazione. Il contenuto palesemente istruttorio
delle riferite questioni, e la loro intrinseca inidoneità a definire il giudizio, esclude che il
provvedimento in discorso abbia, in parte qua, natura di sentenza.
Analogamente va esclusa la natura di “sentenza non definitiva” per la parte che decide sulla
corretta composizione del Collegio che ha adottato l’ordinanza istruttoria n. 260/2006. Le questioni
sulla corretta composizione del Collegio non sono – di per se stesse – intrinsecamente idonee a
definire il giudizio perché, in qualsivoglia modo decise, non determinano la conclusione, in rito o nel
merito, della causa.
(…)
Del resto, per costante e risalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale, le “questioni
pregiudiziali attinenti al processo”, idonee a definire il giudizio (ex art. 279, comma 2, nn. 2 e 4 cpc)
tendenzialmente riguardano solo i c.d. “presupposti processuali” e/o le c.d. “condizioni
dell’azione” (v. Cass. Sez. III^ n. 6409/1985, nonché pagg. 66-67 della menzionata sent. n.
13/QM/2011 delle SS.RR. di questa Corte, e giurisprudenza della Cassazione ivi richiamata), ed è
piuttosto arduo ipotizzare che la corretta composizione del Collegio giudicante possa
rientrare tra le questioni attinenti ai “presupposti processuali” e/o alle “condizioni dell’azione”.
Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il Collegio, in riforma della gravata
ordinanza n. 502/2009, non riconosce alla decisione n. 1159/2007 i caratteri della sentenza non
definitiva ed esclude che sul relativo giudizio n. 63110 sia intervenuto un qualche provvedimento
giudiziale limitativo del potere di dichiarare la nullità degli atti istruttori e processuali del giudizio
stesso, in assenza di specifica e concreta notizia di danno ex art. 17, comma 30-ter, del d.l. n.
78/2009.
P.Q.M
ACCOGLIE gli appelli e per l’effetto, in riforma dell’impugnata ordinanza n. 502/2009,
dichiara nulli gli atti istruttori e processuali del giudizio n. 63110 che si riferiscono ai sigg. sen. Ing.
Roberto Castelli, dr.ssa Momica Tarchi, on.le Michele Vietti, avv.ti Enrico Caratozzolo, Alberto Goffi
e Simona Iezzi.”
Le stesse motivazioni – e lo stesso esito – sono contenute nella sentenza n. 482/2012, riferita
all’appello di Erminia Frigerio di cui all’ordinanza n. 597 del 2009 che, pertanto, è stata anch’essa
annullata.
Con sentenze n. 384/2012 e n. 482/2012, pertanto, la Sezione Terza Centrale d’Appello ha
riformato le ordinanze n. 597 (convenuta Frigerio) e n. 502 (Caratozzolo, Goffi, Iezzi, Castelli, Vietti,
Tarchi), in accoglimento degli appelli presentati dalle parti convenute, dichiarando espressamente la
nullità di tutti gli atti istruttori e processuali del giudizio n. 63110, riconducibili agli appellanti.
Altre eccezioni di nullità sono state presentate, alcune unitamente a memorie difensive, ove
viene anche chiesta la condanna al pagamento delle spese legali.
In particolare, sono state presentate eccezioni di nullità, ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, del
D.L. n. 103 del 2009, dai convenuti: BIANCHINI Daniela (istanza dell’avv. Sanino in data 15 marzo
2013), CESQUI Elisabetta (istanza dell’avv. La Greca in data 5 marzo 2013), CORRADINO Michele
(istanza degli avvocati D’Amelio e Scacca in data 30 ottobre 2009, reiterata in data 27 marzo 2013),
CRISANTI Paola (istanza dell’avv. Jaricci in data 19 marzo 2013), DI GIOVINE Ombretta
(incarico anno 2002 - istanza dell’avv. Capponi in data 2 gennaio 2013), DI PAOLA Luigi (istanza
dell’avv. Sanino in data 15 gennaio 2013), IANNINI Augusta (istanza dell’avv. Sanino in data 15
gennaio 2013), MAFFEI Amedeo (istanza dell’avv. Romanelli in data 3 aprile 2013), MALPICA
Emilio (istanza dell’avv. Scoca in data 26 marzo 2013), PREIONI Marco (istanza dell’avv. Sanino in
data 15 marzo 2013), SANGERMANO Antonio (istanza dell’avv. Sanino in data 15 gennaio 2013),
SCHIAVON Giovanni (istanza dell’avv. Mario Sanino in data 3 aprile 2013), TINEBRA Giovanni
(istanza degli avvocati D’Amelio e Scacca in data 30 ottobre 2009, reiterata in data 27 marzo 2013),
TREVISANATO Sandro (istanza dell’avv. Lorenzoni in data 3 aprile 2013), VIALE Sonia (istanza
dell’avv. Mario Sanino in data 20 febbraio 2013), WILDE Massimo (istanza dell’avv. Mario Sanino
in data 3 aprile 2013).
Hanno inoltre presentato eccezione di nullità i seguenti altri 13 convenuti, non direttamente
coinvolti negli incarichi riferiti al Ministro Castelli (la Dott.ssa Di Giovine è qui nuovamente
considerata, ma relativamente agli incarchi svolti su conferimento dei Ministri DILIBERTO e
FASSINO):
CARCANO Domenico (istanza dell’avv. La Greca in data 5 marzo 2013), CORTESANI
Domenico (istanza dell’avv. Scoca in data 26 marzo 2013), DE CHIARA Carlo (istanza dell’avv.
Scoca in data 26 marzo 2013), DE DONATO Giovanni (istanza dell’avv. La Greca in data 5 marzo
2013), DI GIOVINE Ombretta (anni 1999, 2000, 2001- istanza dell’avv. Capponi in data 2 gennaio
2013), FIDELBO Giorgio (istanza dell’avv. La Greca in data 5 marzo 2013), HINNA DANESI
Fabrizio (istanze dell’avv. Gentile in data 13 settembre e 5 dicembre 2012), IPPOLITO Francesco
(istanza dell’avv. La Greca in data 5 marzo 2013), LATTANZI Giorgio (istanza dell’avv. Capponi in
data 2 gennaio 2013), LECCISI Giampaolo (istanza dell’avv. Scoca in data 26 marzo 2013),
PARAGGIO Vittorio (istanza dell’avv. Sanino in data 15 gennaio 2013), PICCININNI Carlo (istanza
dell’avv. Scoca in data 26 marzo 2013), ZAGREBELSKY Vladimiro (istanza dell’avv. Capponi in
data 2 gennaio 2013).
Pertanto, le eccezioni di nullità presentate in occasione dell’udienza del 19 novembre 2009, la
cui definizione era stata rinviata in attesa che si concludesse il giudizio di appello sulle ordinanze nn.
502 e 597 del 2009 di questa Sezione, concernono i convenuti CORRADINO Michele e TINEBRA
Giovanni, mentre le eccezioni di nullità presentate in occasione dell’udienza del 20 novembre 2012
(rinviata per difetto di notifica) concernono il convenuto HINNA DANESI, e quelle presentate in
occasione
dell’odierna
udienza,
concernono
tutti
gli
altri
convenuti
sopra
nominati;
complessivamente, le eccezioni di nullità concernono i seguenti 28 convenuti (la convenuta Di
Giovine è considerata una sola volta):
BIANCHINI Daniela, CARCANO Domenico, CESQUI Elisabetta, CORRADINO Michele,
CRISANTI Paola, CORTESANI Domenico, DE CHIARA Carlo, DE DONATO Giovanni, DI
PAOLA Luigi, DI GIOVINE Ombretta, FIDELBO Giorgio, HINNA DANESI Fabrizio, IANNINI
Augusta, IPPOLITO Francesco, LATTANZI Giorgio, LECCISI Giampaolo, MAFFEI Amedeo
MALPICA Emilio, PARAGGIO Vittorio, PICCININNI Carlo, PREIONI Marco, SANGERMANO
Antonio, SCHIAVON Giovanni, TINEBRA Giovanni, TREVISANATO Fabio, VIALE Sonia,
WILDE Massimo, ZAGREBELSKY Vladimiro.
Sono infine state presentate eccezione di nullità dai difensori dei convenuti CASTELLI
Roberto e TARCHI Monica, già destinatari della pronuncia di nullità della Sezione Terza
Giurisdizionale di appello, con vittoria di spese.
Alla odierna pubblica udienza sono presenti il relatore Consigliere Dott.ssa Maria Teresa
Docimo, il Pubblico Ministero, in persona del V.P.G. Dott. Marco Smiroldo, nonché gli l’avv.
Federica Bulgarini Nomi, su delega dell’avv. Crapolicchio, l’avv. Serenella Ruggeri, su delega
dell’avv. La Greca, l’avv.Roberto Colagrande, l’avv. Amina L’Abbate su delega dell’avv. Carlo
Federico Grosso e dell’avv. Gianluigi Pellegrino, l’avv, Marina D’Orsogna su delega dell’avv.
Gattamelata, l’avv. Federico Freni su delega dell’avv. Morbidelli, l’avv. Laura Palasciano anche su
delega dell’avv. Sanino, Celani, Morcavallo e Longobardi e De Stasio; l’avv. Paolo Mazzetta, l’avv.
Francesca Petroni su delega dell’avv. Piero Sandulli, l’avv. Enrico Lubrano, l’avv.Pasquale Varone,
l’avv. Giovanni Sciacca, l’avv. Corinna Fedeli su delega dell’avv. Stefano Vinti, l’avv.
Lavinia Tirelli su delega dell’avv. Bruno Capponi, l’avv. Luigi Napolitano, l’avv. Alessandra Abbate
su delega dell’avv. Gianmichele Gentile, l’avv. Roberto Invernizzi, l’avv. Rosario Chiriano, l’avv.
Dario Imparato, l’avv. Fabio Lorenzoni, l’avv. Giovanni Verde.
Al momento della chiamata degli odierni convenuti l’avv. Palasciano rappresenta di aver
appreso del decesso del suo assistito convenuto Fausto De SAntis; al riguardo il P.M. Smiroldo
deposita verifica anagrafica in ordine all’avvenuto decesso, acquisita per le vie brevi a seguito della
dichiarazione resa in udienza dall’avv. Palasciano; il Requirente formula richiesta di estinzione del
giudizio per il De Santisi e per l’Airoldi (per quest’ultimo era già stata dichiarata l’interruzione del
giudizio all’udienza del 19 novembre 2009), per mancato illecito arricchimento dda parte degli eredi
e, dunque, mancanza dei presupposti per la riassunzione nei loro confronti.
Deposita, inoltre, relativamente alla convenuta FALDUTO Anna, relata di notifica all’estero
del decreto ri rinvio all’odierna udienza.
In ordine alle istanze di nullità depositate, il P.M. distingue tra queste le istanze di riassunzione
adottate da alcune difese a seguito della declaratoria di nullità pronunciata dal Giudice di appello;
dette istanze tendono ad ottenere il rimborso delel spese legali e processuali (trattasi delle istanze dei
convenuti Castelli, Vietti, TArchi, Frigerio, CAratozzolo, Goffi e Iezzi). Sul punto, il P.M. conclude
per l’inammissibilità della domanda per intervenuta carenza di interesse, atteso che le sentenze n.
482/12 e n. 384/12 emesse dalla Sezione Terza d’Appello hanno dichiarato la nullità degli atti
istruttori e processuali.
Il P.M. precisa che, come chiarito dalle Sezioni Riunite con sent. n. 13/2011/QM, in caso di
accoglimento delle questioni di nullità alla parte richiedente non spetta il rimborso delel spese
difensive, in quanto non vi è assoluzione nel merito. Il P.M. chiede, al contrario, la condanna alle
spese, ex art. 96 c.p.c., comma 3, per tutte le parti.
Il Requirente si sofferma, poi, sulla questione delle istanze di nullità prodotte per l’udienza del
19 novembre 2009, da ritenersi senz’altro tempestive, ex art. 157, comma 2, c.p.c.; trattasi, nello
specifico, delle istanze dei convenuti Tenebra e Corradino, che andranno valutate nel merito
sulla base di quanto deciso dalla Sezione Terza d’Appello.
Al riguardo, ritinene che la pronuncia resa dal giudice di appello sulle sentenze non definitive
non sia in linea con quanto affermato dalle Sezioni Riunite con sentenza n. 12/2011/QM, con
particolare riferimento al punto n. 2.
Ne consegue, ad avviso del P.M., che la ratio decidendi della Sezione di appello non pssa
essere utilizzata, rendendo così infondate le suddette istanze di nullità.
Inoltre ritiene il P.M. che la Sezione Terxa d’Appello ha ritenuto che le questioni sollevate ex
art. 158 c.p.c. non abbiano contenuto derisorio e non siano idonee al giudicato; sul punto, il P.M.
richiama la sent. n. 40/2013 della medesima Sezione, che ha respinto l’eccezione ex art. 158 c.p.c.;
del resto, osserva ancora, se la questione impugnata davanti al Giudice d’Appello non aveva
contenuto derisorio, lo stesso appello andava dichiarato inammissibile.
Per quanto attiene alle istanze di nullità presentate successivamente, il P.M. osserva che ai
sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, l'esercizio dell'azione di nullità deve essere fatto valere nella prima
istanza o difesa successiva all'entrata in vigore della normativa in tema di nullità del 2009.
Il P.M. precisa che nel caso di specie trattasi, in buona sostanza, di una questione attinente ai
termini di presentazione delle suddette istanze, dovendo verificare se nelle memorie di costituzione
presentate per l'ultima udienza di trattazione, vale a dire il 19/11/2009, è stata formulata l'eccezione di
nullità al fine di verificare la tardività dell'actio nullitatis, ipotesi questa che comporterebbe la
dichiarazione di inammissibilità delle istanze prodotte.
Nel merito, il P.M. rinvia integralmente alle prospettazioni e contestazioni sollevate dalla
Procura nelle diverse udienze di trattazione che si sono succedute nell'ambito di un lungo lasso
temporale.
Il Requirente conclude chiedendo l'affermazione della responsabilità amministrativa degli
odierni convenuti e conferma le richieste risarcitorie come da atto introduttivo.
Il P.M. aggiunge che anche la parte soccombente ha diritto al risarcimento del danno derivante
da una irragionevole durata del processo, sul punto il Requirente richiama la sent. della Corte di
Cassazione, sez. VI civ. n. 33/2012 con conformità di vedute fino alla sent. n. 36.
L' avv. Varone ritiene del tutto infondata l'eccezione di inammissibilità rivolta dalla Procura
all'atto con cui la difesa ha chiesto la decisione nel merito, atteso che il giudizio d'appello nulla ha
deciso in relazione al pendente giudizio di merito e, dunque, è da escludersi che sia intervenuta una
autoestinzione del giudizio.
Ad avviso del difensore non ha ragion d'essere la richiesta di condanna alle spese atteso che,
peraltro, non può esservi lite temeraria da chi sta nella posizione di doversi difendere.
L'avv. Varone osserva che, con riferimento al giudizio in oggetto, si debba provvedere anche
alla refusione delle spese difensive in considerazione di quel vuoto regolamentare che riguarda la
normativa delle nullità; sul punto il difensore conferma quanto già illustrato nell'ultima memoria
depositata in atti.
L'avv. Enrico Lubrano che, come da elenco in epigrafe, rappresenta insieme all’avv. Varone
gli interessi del convenuto Castelli, riportandosi a quanto illustrato nella suddetta memoria, sottolinea
la primaria esigenza di definire l'odierno procedimento. Il difensore ritiene che sia di tutta evidenza,
come affermato anche da autorevole dottrina, la necessità che alla parte assolta nel merito siano
liquidati i diritti e gli onorari di difesa.
Il difensore ritiene che, peraltro, il suo assistito debba essere risarcito anche in considerazione
del disagio subito non solo da un punto di vista privato ma anche con riferimento all'esposizione
pubblica connessa alla visibilità richiesta dal suo ruolo.
L'avv. Lubrano conclude ritenendo che la declaratoria di nullità rappresenti, di fatto,
un'assoluzione atteso che interviene successivamente ad un'udienza di cognizione nella quale è stata
confermata l'assenza dei presupposti per l'accertamento della responsabilità per danno erariale a carico
del suo assistito. Qualora non si procedesse in questi termini, ad avviso dell'avv. Lubrano, si pone una
questione di legittimità costituzionale atteso che è da ritenersi discriminatoria la circostanza che
prevede il riconoscimento delle spese difensive, a seguito di intervenuta assoluzione, mentre, al
contrario, viene escluso il beneficio al risarcimento delle spese in questione per colui a favore del
quale è comunque stata pronunciata una declaratoria di nullità.
Il difensore conclude sottolineando che, seppure non si volesse accogliere il principio della
obbligatorietà al risarcimento delle spese, resta comunque la discrezionalità del Collegio nello statuire
sulla consistenza delle spese da stabilire in via equitativa. L'avv. Lubrano rammenta che l'entità delle
predette spese si basa sulle tariffe del 2004 atteso che tutta l'attività processuale svolta rientra
nell'ambito di quel piano tariffario mentre solo quest'ultima discussione viene svolta sulla base delle
tariffe previste d.m. n.140/2012.
L'avv. Varone si riporta a quanto già detto anche in ordine alla posizione della convenuta
Frigerio.
L'avv. Imparato fa proprie tutte le argomentazioni difensive prospettate dalle difese con le
quali sono stati condivisi i due gradi di giudizio in ordine alle eccepite istanze di nullità.
Il difensore ritiene del tutto singolare la richiesta della Procura di una condanna per lite
temeraria, ipotesi questa che ad avviso dell'avv. Imparato non è contemplata nel nostro ordinamento.
Sottolinea che, a seguito del succedersi delle diverse fasi istruttorie e processuali, durante le
quali è intercorsa anche una pronuncia delle Sezioni riunite, si è pervenuti ad una sentenza di
assoluzione che non prevede il risarcimento delle spese processuali.
Il difensore ritiene che la declaratoria di nullità, pronunciata in sede di appello, debba essere
assimilata senz'altro a quella del proscioglimento assolutorio. Se si addivenisse ad una lettura diversa
da quella ora prospettata, l'avv. Imparato si associa ad una eventuale istanza di illegittimità
costituzionale già illustrata nel precedente intervento dell’avv. Lubrano.
Il P.M.repica, con riferimento a quanto sostenuto dalle difese, che la maggior parte degli atti
relativi all'odierno procedimento sono stati raccolti negli anni 2003-2004 precedentemente, dunque,
all'entrata in vigore nel 2009 della normativa in materia di nullità.
Il Requirente, pur riconoscendo la sussistenza di una previgente giurisprudenza costituzionale,
rileva che questa faceva riferimento a giudizi particolari, vale a dire a giudizi per conflitti di
attribuzione tra poteri dello Stato che non chiedevano di riscontrare, quanto poi è stato richiesto dal
legislatore, l'esistenza di una notizia di danno specifica e concreta. Il P.M. osserva che, peraltro, vi
erano importanti nodi interpretativi da sciogliere in merito all'applicazione della normativa del 2009
sulle nullità; sul punto il P.M. rammenta che è dovuta intervenire una pronuncia delle Sezioni riunite,
ciò a dimostrazione dell'esistenza di dubbi in ordine all'applicazione al caso di specie della normativa
in oggetto.
Il Requirente sottolinea che i processi vengono fatti per giungere ad una decisione sul merito e
non perchè ci si debba fermare in quanto impossibilitati a procedere oltre. Alla luce di detta
prospettiva, il P.M. ritiene che una differenza di trattamento, sulla base di quanto previsto dal
legislatore, che ha assegnato il riconoscimento delle spese solo a seguito di assoluzione nel merito,
non appare in contrasto con quanto previsto dall’art. 3 Cost..
L'avv. Federica Bulgarini Nomi, rilevando che la posizione del convenuto Diliberto riguarda
sostanzialmente il merito, richiamando la discussione già svolta, si riporta integralmente ai propri
scritti difensivi.
L'avv. L'Abbate dichiara di non avere nulla da aggiungere in questa sede e si riporta alle
conclusioni rassegnate negli atti scritt, confermando di non aver sollevato alcuna eccezione di nullità.
L'avv. Laura Palasciano illustra le proprie argomentazioni difensive per tutti i convenuti dalla
medesima assistiti.
Il difensore ritiene che le istanze di nullità prodotte, secondo le conclusioni rassegnate dal
P.M., siano da ritenersi senz'altro tempestive, atteso che sono state proposte nell'ambito della memoria
difensiva depositata in prossimità della prima udienza successiva all'entrata in vigore della normativa
del 2009 (art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009), trattasi nello specifico di tutte le istanze prodotte in
data 30 ottobre 2009. L'avv. Palasciano sottolinea che, peraltro, sulla base di quanto disposto dalla
normativa in oggetto, la parte che vi ha interesse può eccepire la nullità fino al momento in cui non
intervenga una sentenza definitiva.
L'avv. Palasciano rileva che, in vista dell'odierna discussione, per alcuni dei suoi assistiti sono
state ulteriormente reiterate le predette istanze di nullità. Il difensore rinvia alle conclusioni rassegnate
nei propri scritti difensivi ed insiste nell’accoglimento delle eccezioni di nullità formulate, e precisa
che l’eccezione di nullità vale anche con riferimento alle posizioni degli assistiti dei difensori per i
quali oggi è presente su delega.
L'avv. Giovanni Sciacca, difensore dei convenuti Tinebra e Corradino, le cui istanze di nullità
risultano tuttora pendenti, sottolinea che dette eccezioni sono state tempestivamente presentate. Nel
merito il difensore, rinvia a quanto rappresentato nell'ultima memoria depositata in atti, e si riporta
alle sentenze pronunciate dalla Sez. III d'appello; in subordine chiede il rigetto della domanda attorea.
L'avv. Amina L'Abbate, su delega degli avv.ti Giovanni e Gianluigi Pellegrino, come per l'on.
Fassino anche con riferimento alle posizioni dei convenuti in qualità di consulenti si riporta a quanto
rappresentato negli scritti difensivi già depositati ed alle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Lavinia Tirelli, rinviando a quanto illustrato dall'avv. Palasciano, rammenta di essere
tra coloro che hanno depositato successivamente l'istanza di nullità degli atti istruttori e processuali,
tuttavia, ritiene che detto deposito sia senz'altro tempestivo, non essendo nel frattempo intervenuta
alcuna sentenza passata in giudicato, in base a quanto previsto dalla normativa sulle nullità di cui si
discute.
L'avv. Serenella Ruggeri si riporta alle istanze di declaratoria di nullità depositate in atti che
ritiene essere del tutto tempestive alla luce del dettato normativo in oggetto.
L'avv. Roberto Colagrande, in ordine alla questione relativa alla non tempestività delle istanze
di nullità prodotte, sottolinea che la normativa speciale invocata dalla difesa riconosce espressamente
un limite solo nell'intervento di sentenze non definitive sotto il profilo temporale. Il difensore
insistendo sull'ammissibilità dell'istanza presentata si riporta, in subordine, a quanto già rappresentato
negli scritti difensivi depositati.
L'avv. Federica Bulgarini Nomi, dopo aver già dedotto in ordine alla posizione dell'on.
Diliberto, si riporta, ugualmente, agli scritti difensivi anche con riferimento alle posizioni dei
consulenti che rappresenta su delega dell'avv. Silvio Crapolicchio, come da elenco in epigrafe.
L'avv. Marina D'Orsogna, riportandosi a quanto illustrato nelle memorie in atti, presenta
formale istanza di declaratoria di nullità di tutti gli atti istruttori e processuali e, per quanto riguarda le
questioni sollevate in merito alla tempestività delle istanze di nullità presentate, il difensore rinvia alle
considerazioni precedentemente svolte. L'avv. D'Orsogna sottolinea l'inapplicabilità dell'art. 157
c.p.c., con riferimento alle eccezioni di nullità prodotte, atteso che l'oggetto di dette nullità è proprio
l'atto introduttivo; sul punto, il difensore rileva come anche nel processo civile si riconosca che
questo tipo di nullità sia comunque rilevabile anche d'ufficio.
Nel merito il difensore si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione.
L'avv. Luigi Napolitano sottolinea che il suo assistito è stato chiamato in giudizio in quanto
componente di una Commissione di valutazione, circostanza questa che, ad avviso del difensore è
particolarmente rilevante con riferimento all'eccezione di nullità della citazione che formalizza in
questa sede.
Il difensore ritiene che il riferimento fatto dal P.M. all'art. 157 c.p.c. non rileva in questo
contesto atteso che questa norma fa riferimento ai vizi formali degli atti che si formano nel corso del
giudizio; al contrario, la normativa in tema di nullità entrata in vigore nel 2009, coinvolgendo l’atto
introduttivo del giudizio, riguarda la stessa legittimazione della Procura a promuovere e sostenere
l'azione. Il difensore rileva che l'unica preclusione prevista dalla normativa del 2009 è quella
riguardante l'emanazione di una sentenza anche non definitiva nei confronti di chi solleva l'eccezione
anzidetta. Nel caso di specie, l'avv. Napolitano rileva che nei confronti del suo assistito non è
intervenuta nessuna sentenza neanche parziale e conclude per la tempestività dell'eccezione di nullità
che formula nella presente udienza. L'avv. Napolitano insiste, a giustificazione dell'istanza presentata,
sulla totale carenza di una specifica e concreta notizia di danno in grado di giustificare l'esercizio
dell'azione erariale a carico del suo assistito; nel merito il difensore si riporta alle argomentazioni già
sviluppate negli scritti difensivi.
L'avv. Roberto Invernizzi, in ordine alla questione sollevata dalla Procura circa la tardività
delle eccezioni di nullità formulate, sottolinea che, come rilevato dalla sent. 13/2011/QM/SSRR, le
nullità in parola possono essere sollevate sia con azione autonoma sia sulla base delle regole dettate
dall'art. 17 comma 30-ter, del decreto legge n.76/2009, così come modificato nella legge di
conversione n. 102/2009.
Il difensore insiste sulla circostanza che risulta difficile traslare automaticamente la regola
civilistica in un giudizio, come quello di cui oggi ci si occupa, che non riguarda una lite paritaria tra
privati trattandosi piuttosto di un giudizio sull'utilizzo del potere pubblico.
L'avv. Invernizzi richiama, citandone uno stralcio, la sent. n. 17495/2011 della Corte di
Cassazione, Sez. III, che, in materia di nullità dell'atto di citazione, esclude il ricorso all'art. 157 c.p.c.
essendo i vizi connessi rilevabili d'ufficio.
L'avv. Invernizzi si riporta a quanto illustrato nella memoria scritta depositata in vista
dell'odierna discussione in cui viene anche eccepita la nullità dell'azione.
Il P.M. interviene precisando che la motivazione della sent. n. 13/2011/QM/SSRR ha inteso
inserire la nullità sollevata in sede di eccezione nell'ambito della disciplina generale di cui agli artt.
137 e 167 c.p.c..
L'avv. Invernizzi osserva che quanto da lui in precedenza illustrato trova riscontro nel
paragrafo 3.2.2 della suddetta pronuncia delle Sezioni Riunite. Il difensore rileva che, peraltro, anche
qualora si volesse far riferimento ad una lettura esclusivamente civilistica, vale il rilievo contenuto
nella sentenza in oggetto.
L'avv. Chiriano si riporta ai propri scritti difensivi.
L’avv. Lorenzoni, pur precisando di aver depositato, in prossimità dell'odierna discussione,
istanza di nullità degli atti istruttori e processuali, sottolinea di aver eccepito la nullità dell'azione già
al momento della prima udienza di trattazione al solo fine di poter accedere al fascicolo processuale,
atteso che erano del tutto generiche le indicazioni contenute nell'atto introduttivo notificato alla parte.
Ribadisce che già all'atto della costituzione in giudizio nel 2005, ancor prima dell'entrata in vigore
della nuova normativa in tema di nullità del 2009, negli scritti difensivi è stata eccepita anche
l'inammissibilità dell'azione, atteso che questa si fondava su una ipotesi totalmente indiscriminata e
generica. Il difensore, richiamando le proprie argomentazioni difensive, così come sviluppate negli
atti scritti, si sofferma ad escludere che nel caso di specie si possano individuare elementi di
specificità e concretezza nell'azione svolta dalla Procura contabile.
In ordine alla possibilità che l'art. 157 c.p.c. possa trovare applicazione al caso di specie, l'avv.
Lorenzoni, rinviando a quanto già illustrato nei precedenti interventi, sottolinea che la particolarità e
la specificità dell'azione per danno erariale non prevede quelle che sono le formalità proprie del
processo civile.
Con riferimento alla liquidazione delle spese processuali il difensore ritiene che non si debba
confondere quello che riguarda la liquidazione delle spese, secondo quanto previsto dal codice di
procedura civile, e che attiene al rapporto processuale, rispetto all'assoluzione nel merito contemplata
in una normativa speciale, vale a dire l'art. 1 bis della L. 203/2005 rispetto al quale la Corte di
Cassazione ha indicato un aspetto che non attiene all'esercizio della funzione giurisdizionale della
Corte dei conti, in quanto prevede la possibilità per una persona preposta ad un pubblico ufficio, che a
seguito di attività processuale risulta non gravata da alcuna responsabilità, di essere indennizzata
dall'amministrazione di appartenenza e non dalla controparte processuale.
L'avv. Lorenzoni per tutte le altre questioni si riporta a quanto rappresentato negli scritti
difensivi depositati in atti.
L'avv. Festa, nel riportarsi a quanto già illustrato nei precedenti interventi, con particolare
riferimento al rapporto tra norma generale e norma speciale, vale a dire al rapporto intercorrente tra
l'art. 157 c.p.c. e la normativa del 2009 in tema di nullità.
L'avv. Mazzotta si riporta alle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.
L'avv. Francesca Petroni si associa all'istanza di declaratoria di nullità già formulata dalle altre
parti ed in subordine si riporta ai propri scritti difensivi chiedendo il rigetto della domanda attorea.
L'avv. Alessandra Abbate si riporta alle conclusioni formulate negli scritti difensivi e chiede
l'accoglimento dell'istanza di nullità depositata ritenendo che sia pienamente tempestiva; sul punto si
riporta a quanto già rappresentato nei precedenti interventi.
L'avv. Frisanti, confutando quanto sostenuto dal P.M., ritiene che l'art. 157 c.p.c. non trova
applicazione nell'odierna fattispecie.
Nel merito il difensore si riporta a quanto diffusamente rappresentato negli scritti difensivi, in
particolare nella memoria depositata per l'udienza del 2009, insistendo nelle proprie conclusioni.
L'avv. Corinna Fedeli, nel merito, si riporta integralmente alle memorie già depositate e,
preliminarmente, in questa sede formula eccezione di nullità associandosi a tutte le argomentazioni
illustrate nei precedenti interventi ed insistendo nell'accoglimento di tutte le richieste formulate.
Il P.M., conclusivamente, chiede che si pervenga, nell'interesse generale, ad una decisione nel
merito in tempi brevi, atteso che il presente giudizio è stato incardinato ben otto anni fa.
Gli avvocati Lorenzoni e Jaricci richiamano anche le eccezioni di inammissibilità dell’atto di
citazione già sollevate precedentemente all’udienza del 19 novembre 2009.
DIRITTO
1. Va preliminarmente dichiarata l’estinzione del giudizio nei confornti dei convenuti De
Santis Fausto e Airoldi Gian Mario, deceduti nelle more del giudizio, su conforme richiesta del P.M.
all’odierna udienza, che non ha ravvisato i presupposti di cui all’art. 1, comma primo, della legge n.
20 del 1994, come modificato dalla legge n. 639 del 1996, per procedere nei confronti degli eredi.
Va, inoltre dichiarata la contumacia dei convenuti CASTIGLIONI Ennio, CERESA
Ferdinando, CLAUSI Massimo, CORDOVA Giuseppe, D’ALESSANDRO Luca, IPPOLITO
Carmine, PIBIRI Silvia, SGROI Francesco Paolo, TAMBURINO Giovanni e TREVISAN Gianni,
che non risultano costituiti (per la convenuta FALDUTO Anna esiste memoria difensiva redatta
personalmente in atti);
Sempre in via preliminare, il Collegio è poi tenuto a prendere atto della pronuncia della
Sezione Terza Centrale di appello che, con sentenze n. 384/2012 e n. 482/2012, ha annullato le
ordinanze di questa Sezione n. 597 del 2009 (concernente la convenuta Frigerio Erminia) e n. 502 del
2009 (concernente i convenuti Caratozzolo Enrico, Castelli Roberto, Goffi Alberto, Iezzi Simona,
Tarchi Monica e Vietti Michele Giuseppe), in accoglimento degli appelli presentati da dette parti
convenute, ed ha dichiarato la nullità di tutti gli atti istruttori e processuali del giudizio n. 63110
riferiti agli appellanti medesimi, che detta nullità avevano fatto valere con apposita autonoma istanza.
Osserva, in proposito, il Collegio che nessuna ulteriore pronuncia di nullità va resa da questa
Sezione territoriale nei confronti dei sunnominati convenuti Caratozzolo, Castelli, Frigerio, Goffi,
Iezzi, Tarchi e Vietti, in conformità a quanto eccepito dal P.M. che, sul punto, ha osservato come le
due sentenze di appello hanno contenuto rescindente e rescissorio e, in quanto tali, non ammettono
altre pronunce di nullità da parte di questa Sezione.
La domanda di declaratoria di nullità anche in questo giudizio, nei confronti dei convenuti che
detta pronuncia hanno già ottenuto nel giudizio di appello è, pertanto, inammissibile, posto che le
sentenze n. 384/2012 e n. 482/2012, pronunciate dalla Sezione di appello hanno già definito, senza
rinvio, il giudizio di nullità relativo agli appellanti, rispetto ai quali va pertanto dichiarato il non luogo
a procedere.
2. Va, in secondo luogo, preliminarmente osservato che, pur se la nullità di tali atti istruttori e
processuali - che concernono i predetti appellanti nel separato giudizio di nullità - sembrerebbe
riverberarsi sulle posizioni degli altri soggetti coinvolti negli stessi incarichi (atteso che, per ciascuno
dei complessivi 65 incarichi presi in considerazione nel giudizio n. 63110 e nel giudizio 62207, sono
stati chiamati a rispondere, oltre al Ministro conferente, anche gli altri soggetti coinvolti a diverso
titolo), tale effetto diviene, in concreto, impedito laddove sia carente l’istanza o l’eccezione
processuale della parte.
Del resto, poichè la fonte della nullità di tali atti istruttori e processuali risiede nella mancanza
di una notizia specifica e concreta di danno, tale condizione negativa richiede un’indagine che, però,
non può essere condotta d’ufficio dal giudice.
In tal senso, infatti, si sono pronunciate le Sezioni Riunite con con sentenza n. 13/QM/2011
cit., nella quale hanno ritenuto che, poiché l’art. 17, comma 30-ter prevede che la nullità “può essere
fatta valere da chiunque vi ha interesse” e per definizione il giudice non può avere interesse nella
causa, e poiché, ancora, la proponibilità delll’azione di nullità da parte di chi vi ha interesse, prevista
dall’art. 1421 c.c. nel capo dedicato alle nullità contrattuali (“Salvo diverse disposizioni di legge la
nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”)
è questione distinta dalla sua rilevabilità d’ufficio, contenuta nel medesimo art. 1421 c.p.c.,
(rilevabilità d’ufficio che invece non è stata espressamente prevista nell’art. 17, comma 30-ter) ne
discenderebbe l’esclusione della rilevabilità d’ufficio (punto 3.2.2).
Tale puntuale ricostruzione esegetica, se da un lato conferma il chiaro carattere non
alternativo, ma concorrente, della rilevabilità d’ufficio accanto alla proponibilità dell’azione di nullità
da parte di chiunque vi abbia interesse - atteso che tale proponibilità attiene alla possibilità che la
nullità sia fatta valere non solo dalle parti contrattuali ma anche da terzi che subiscono un pregiudizio
dal contratto nullo e, quindi, non è in contrasto con la rilevabilità d’ufficio, cui si contrappone, nella
terminologia codicistica, solo l’istanza di parte – dall’altra giustifica la sua conclusione (rilevabilità a
istanza di parte), con la considerazione che il confronto tra le due norme (art. 17, comma 30-ter D.L.
n. 103 del 2009 e art. 1421 c.c.) depone a favore della tesi che il Legislatore, non avendo
espressamente previsto nell’art. 17, comma 30-ter - come invece nell’art. 1421 c.c. - la possibilità di
rilevare d’ufficio tale nullità, essa è accertabile solo su istanza di parte, sia sotto forma di domanda
nell’ambito di un’autonoma azione di nullità, sia mediante eccezione nell’ambito del giudizio di
merito.
Altra questione, connessa alla precedente, risolta in senso negativo dalle Sezioni Riunite con la
predetta sentenza, riguarda l’esclusione della possibilità di estensione della pronuncia di nullità agli
altri soggetti convenuti nel medesimo giudizio di merito ma estranei a quello di nullità, poiché non è
configurabile, nella questione di nullità, un litisconsorzio necessario o una inscindibilità delle cause,
essendo l’eccezione di nullità personale al singolo convenuto ed essendo possibili accertamenti
diversificati per i singoli convenuti, sia nello stesso processo che in processi separati.
Quanto, poi, alla c.d. efficacia riflessa, la medesima sentenza ha anche escluso che, ai sensi
dell’art. 2909 cod. civ., possa ipotizzarsi un’efficacia riflessa del giudicato in quanto, secondo la
giurisprudenza, tale efficacia è ammissibile solo quando gli altri soggetti, estranei all’azione di
nullità, siano titolari di una situazione soggettiva dipendente da quella definita nel giudizio (Cass. civ.
Sez. 2 sent. n. 4864 dell’ 1.3.2007), ovvero non sia possibile un accertamento nei confronti del terzo
diverso da quello contenuto nel giudicato cui esso è rimasto estraneo (Cass. civ., Sez. 2, sent. n. 6238
del 15.03.2010) (punto 5.1).
Va, infine, evidenziato che le Sezioni Riunite hanno affrontato anche la questione se la nullità
debba essere incidentalmente decisa nel processo di responsabilità (su eccezione contenuta nela
comparsa di costituzione), ovvero debba essere decisa in un separato procedimento introdotto
dall’autonoma istanza, ovvero in entrambi i modi, con riferimento alla parte dell’art. 17, comma 30ter, che prevede la possibilità di far valere l’azione di nullità “in ogni momento”.
La soluzione data nella sentenza n. 13/QM/2011 è nel senso che essa possa essere fatta valere
in entrambi i modi, sia con azione autonoma (vale a dire sia prima che dopo l’inizio del giudizio di
responsabilità), sia in via di eccezione nel giudizio di responsabilità “ma in tal caso seguendo le
regole ordinarie di tale giudizio, fatta salva la questione, non esaminata in questa sede, del raccordo
tra la nullità fatta valere in via di eccezione e le preclusioni processuali che si verificano nel corso
del giudizio di responsabilità” (punto 3.2.1).
Tutto ciò posto, va ancora precisato gli atti istruttori e processuali dichiarati nulli con le
sentenze n. 384/2012 e n. 482/2012 della Sezione Terza Centrale d’Appello, riguardano gli incarichi
riferiti agli appellanti CASTELLI Roberto (quale Ministro conferente), TARCHI Monica e VIETTI
Michele (quali componenti del Comitato di valutazione) e a FRIGERIO Erminia, CARATOZZOLO
Enrico, GOFFI Alberto e IEZZI Simona (quali soggetti privati incaricati).
In ciascuno di detti incarichi sono convenuti nell’odierno giudizio anche altri soggetti, come
da elenco che segue:
1) INCARICO dell’avv. ACCIARDI Gianluca: MINISTRO CASTELLI - Sottosegr.
SANTELLI – COMITATO: PREIONI – PAPA - DE SANTIS
2) INCARICO del dott. ALOISE (non citato): MINISTRO CASTELLI – Sottosegr.
SANTELLI – COMITATO: PREIONI – BIANCHINI – DE SANTIS.
3) INCARICO dell’avv. ALOISIO Virginia: MINISTRO CASTELLI – Sottosegr.
SANTELLI - COMITATO: PAPA - DI PAOLA - AMORE.
4) INCARICO della Dott.ssa ARDISSONE Debora: MINISTRO CASTELLI – Sottosegr.
VALENTINO – COMITATO: PREIONI – VIGNA - SANGERMANO
5) INCARICO dell’avv. BALDINI Francesca: – MINISTRO CASTELLI - Sottosegr.
VALENTINO – COMITATO: PREIONI - DI PAOLA - TARCHI.
6) INCARICO dell’avv. BRONZO Irene: MINISTRO CASTELLI – Sottosegr. SANTELLI –
COMITATO: PREIONI – PAPA - DE SANTIS
7) INCARICO del dott. CLAUSI Massimo: MINISTRO CASTELLI –Sottosegr. SANTELLI
– COMITATO: PREIONI - DE SANTIS - BIANCHINI
8) INCARICO della sig.ra CRIVARI Fiorella – MINISTRO CASTELLI – Ssottosegr.
SANTELLI – COMITATO: DE SANTIS - DI PAOLA – TARCHI.
9) INCARICO della sig.ra CURCIO Maria Paola - MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. SANTELLI - COMITATO DI VALUTAZIONE: DE SANTIS – DI
PAOLA – TARCHI.
10) INCARICO del sig. D’ALESSANDRO Luca – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sotosegr. SANTELLI – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE
SANTIS - BIANCHINI
11) INCARICO della dott.ssa DI GIOVINE Ombretta (limitatamente al periodo 12.03 –
30.06.2002 – MINISTRO CASTELLI - SOGGETTO PROPONENTE Dott. TATOZZI COMITATO DI VALUTAZIONE: VERUCCI – IANNINI - D’ORTONA.
12) INCARICO dell’avv. CARATOZZOLO Enrico – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. VIETTI – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI - DE SANTIS BIANCHINI
13) INCARICO del sig. CERESA Ferdinando – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE nessuno – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI - DE SANTIS –
BIANCHINI.
14) INCARICO del Dott. FALCICCHIO Carlo – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. SANTELLI – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI - DE
SANTIS – BIANCHINI.
15) INCARICO della sig.ra FALDUTO Anna (limitatamente al periodo 2.8-31.12.01; 16.430.6.02; 1.7-31.12.02; 24.1-30.6.03) – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO PROPONENTE:
PELLICCIARI (Capo Uff Stampa) – COMITATO DI VALUTAZIONE: CESQUI – RETTURA –
FIDELBO; LECCISI – BIANCHINI – PAPA.
16) INCARICO dell’avv. MAIZZI Pasqua – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. SANTELLI – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE
SANTIS – BIANCHINI.
17) INCARICO dell’avv. MANCINI Francesca – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. SANTELLI – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE
SANTIS – BIANCHINI.
18) INCARICO dell’avv. MELCHIONDA Maura (non convenuta in giudizio in quanto non
può essere qualificato collaboratrice in via continuativa e pertanto soggetta alla giurisdizione della
Corte dei conti) – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. SANTELLI –
COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE SANTIS – BIANCHINI.
19) INCARICO del Dott. RUSSO Alessandro – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. SANTELLI – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – TARCHI –
AMORE.
20) INCARICO del Dott. SAMENGO Alfonso (non convenuto in giudizio in quanto non può
essere qualificato collaboratore in via continuativa e pertanto non è soggetto alla giurisdizione della
Corte dei conti) – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. SANTELLI –
COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE SANTIS – BIANCHINI.
21) INCARICO dell’avv. STANCATI Nicolina – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. SANTELLI – CONITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE
SANTIS – PAPA.
22) INCARICO del sig. TROYA Antonio – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. SANTELLI – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE
SANTIS – BIANCHINI.
23) INCARICO del sig. LANDI Claudio (non convenuto in giudizio in quanto non può essere
qualificato collaboratore in via continuativa e pertanto non è soggetto alla giurisdizione della Corte
dei conti) – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. SANTELLI –
COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE SANTIS – BIANCHINI.
24) INCARICO dell’avv. CORDOVA Giuseppe – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE
SANTIS – BIANCHINI.
25) INCARICO dell’avv. DORIA Giuseppe (non citato in giudizio) – MINISTRO CASTELLI
– SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI VALUTAZIONE:
PREIONI – DE SANTIS – BIANCHINI.
26) INCARICO della Dott.ssa FERRARA Ilaria Piera – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI VALUTAZIONE: PAPA
– BIANCHINI – AMORE.
27) INCARICO della Dott.ssa GOBBI Cristina – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI VALUTAZIONE: PAPA – DI PAOLA
– AMORE.
28) INCARICO dell’avv. IPPOLITO Carmine – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE
SANTIS – PAPA.
29) INCARICO dell’avv. MAZZONE Alessandro – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI VALUTAZIONE: PAPA – DI
PAOLA – TARCHI.
30) INCARICO del sig. MONDELLO Benito Giacomo – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – comitato di valutazione: PREIONI – DE
SANTIS – BIANCHINI.
31) INCARICO dell’avv. PEDRIZZI (non convenuto in quanto non collaboratore in via
continuativa e come tale non soggetto alla giurisdizione di questa Corte) – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI VALUTAZIONE:
PREIONI – DE SANTIS – BIANCHINI.
32) INCARICO dell’ing. DE MARCO Marco – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE
SANTIS – BIANCHINI.
33) INCARICO dell’avv. SGROI Francesco Paolo – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE
SANTIS – BIANCHINI.
34) INCARICO dell’avv. GOFFI Alberto – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. VIETTI – COMITATO DI VALUTAZIONE: IANNINI – DE SANTIS –
BIANCHINI.
35) INCARICO della Dott.ssa IEZZI Simona – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Sottosegr. VIETTI – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE SANTIS –
BIANCHINI.
36) INCARICO dell’avv. MASULLO Novella (non convenuta in quanto non collaboratore in
via continuativa e come tale non soggetta\ alla giurisdizione di questa Corte) – MINISTRO
CASTELLI – SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. VIETTI – COMITATO DI VALUTAZIONE:
PREIONI – DE SANTIS – BIANCHINI.
37) INCARICO del Dott. MORELLI Francesco – SOGGETTO PROPONENTE Direttore
Generale Dott. SCHIAVON (ISP) – COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI –
BIANCHINI – CRISANTI; PREIONI – BIANCHINI – DI PAOLA.
38) INCARICO dell’avv. VIALE Sonia – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Direttore Generale Dott. PRIORE (D.G.M.) – COMITATO DI VALUTAZIONE:
PREIONI – PARAGGIO – BIANCHINI.
39) INCARICO del Dott. CORRADINO Michele – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE Direttore Generale Dott. TINEBRA (D.A.P.) – COMITATO DI VALUTAZIONE: 40) INCARICO della sig.ra PIBIRI Silvia – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: LECCISI – BIANCHINI – PAPA.
41) INCARICO della sig.ra BUSATO Marinella – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE D.G. PAPA (UFF.STAMPA) – COMITATO DI VALUTAZIONE: LECCISI –
BIANCHINI – PAPA.
42) INCARICO della Dott.ssa DONATI Antonella – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE D.G. PAPA (UFF. STAMPA) – COMITATO DI VALUTAZIONE: LECCISI –
BIANCHINI – PAPA.
43) INCARICO della sig.ra FRIGERIO Erminia – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: - COMITATO DI VALUTAZIONE: IANNINI – DE SANTIS – BIANCHINI:
PREIONI – DE SANTIS – BIANCHINI.
44) INCARICO della sig.ra SGHEIZ Morena – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE SANTIS BIANCHINI
45) INCARICO della Dott.ssa BETTEGA Cinzia – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: - COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – PAPA – DE SANTIS.
46) INCARICO del Dott. MAFFEI Amedeo – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: - COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE SANTIS – BIANCHINI.
47) INCARICO del Dott. MAGNI Giuseppe – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: - COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE SANTIS BIANCHINI.
48) INCARICO del sig. AIROLDI Gian Mario (deceduto) – MINISTRO CASTELLI –
SOGGETTO PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – PAPA – DE
SANTIS.
49) INCARICO dell’avv. TREVISANATO Carlo – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: IANNINI – DE SANTIS –
BIANCHINI; PAPA – DE SANTIS - TARCHI.
50) INCARICO del Dott. ZANETTI Medardo – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: - COMITATO DI VALUTAZIONE: IANNINI – DE SANTIS – BIANCHINI;
PAPA – DE SANTIS – BIANCHINI.
51) INCARICO dell’On. WILDE Massimo – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – BIANCHINI –
CRISANTI; PREIONI – BIANCHINI – DI PAOLA.
52) INCARICO dell’On. COPERCINI Pierluigi – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE SANTIS –
BIANCHINI.
53) INCARICO della sig.ra CAGLIANI Lucia (deceduta) – MINISTRO CASTELLI –
SOGETTO PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: IANNINI – DE SANTIS
– BIANCHINI.
54) INCARICO della Dott.ssa CALVO (deceduta) – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: PREIONI – DE SANTIS –
BIANCHINI.
55) INCARICO del Dott. CASTIGLIONI Ennio – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: LECCISI – PAPA – BIANCHINI.
56) INCARICO del Dott. CORTI Carlo – MINISTRO CASTELLI – SOGGETTO
PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: IANNINI – DE SANTIS –
BIANCHINI.
57) INCARICO dell’avv. SARZANA DI SANT’IPPOLITO Salvatore Fulvio – MINISTRO
CASTELLI – SOGGETTO PROPONENTE Sottosegr. VALENTINO – COMITATO DI
VALUTAZIONE: PREIONI – VIGNA – SANGERMANO.
Come riferito in narrativa, tra i sunnominati – convenuti nel giudizio n. 63110 per gli incarichi
conferiti dal Ministro Castelli - hanno eccepito la nullità nel presente giudizio (oltre, si ricorda, alle
istanze che hanno dato luogo al separato giudizio concluso in secondo grado con la pronuncia di
nullità della Sezione Terza Centrale d’Appello: CARATOZZOLO, CASTELLI, FRIGERIO, GOFFI,
IEZZI, TARCHI e VIETTI) i convenuti citati in relazione agli incarichi conferiti dal Ministro Castelli,
indicati come segue, con accanto a ciascuno la data dell’stanza:
AMORE Stefano (avv. Sanino 30.10.2009), ARDISSONE Debora (avv. Sanino 30.10.2009),
BALDINI Francesca (avv. Sanino 30.10.2009), BETTEGA Cinzia (avv. Sanino 30.10.2009),
BIANCHINI Daniela (avv. Sanino 30.10.2009 e 15.03.2013), COPERCINI Pierluigi (avv. Sanino
30.10.2009), CESQUI Elisabetta (avv. La Greca 05.03.2013), CORRADINO Michele (avvocati
D’Amelio e Sciacca 30.10.2009 e 27.03.2013), CRISANTI Paola (avv. Jaricci 19.03.2013),
D’ORTONA Emma (avv. Sanino 30.10.2009), DE SANTIS (avv. Sanino 30.10.2009) DI GIOVINE
Ombretta (incarico anno 2002 - avv. Capponi 02.01.2013), DI PAOLA Luigi (avv. Sanino 30.10.2009
e 15.01.2013), DONATI Antonella (avv. Sanino 30.10.2009), FERRARA Ilaria Piera (avv. Sanino
30.10.2009), GOBBI Cristina (avv. Sanino 30.10.2009), IANNINI Augusta (avv. Sanino 30.10.2009 e
15.01.2013), MAFFEI Amedeo (avv. Romanelli 03.04.2013), MAGNI Giuseppe (avv. Sanino
30.10.2009), MALPICA Emilio (avv. Scoca 26.03.2013), MAZZONE Alessandro (avv. Sanino
30.10.2009), MONDELLO Benito Giacomo (avv. Sanino 30.10.2009), MORELLI Francesco (avv.
Sanino 30.10.2009), PAPA Aldo (avv. Sanino 30.10.2009), PAPA Alfonso (avv. Sanino 30.10.2009),
PARAGGIO Vittorio (avv. Sanino 30.10.2009 e 15.01.2013), PREIONI Marco (avv. Sanino
30.10.2009 e 15.03.2013), PRIORE Rosario (avv. Sanino 30.10.2009) , SANGERMANO Antonio
(avv. Sanino 30.10.2009 e 15.01.2013), SANTELLI Jole (avv. Sanino 30.10.2009),
SARZANA DI SANT’IPPOLITO Salvatore Fulvio (avv. Sanino 30.10.2009), SCHIAVON Giovanni
(avv. Sanino 30.10.2009 e 3 aprile 2013), SGHEIZ Morena (avv. Sanino 30.10.2009), TATOZZI
Gianfranco (avv. Sanino 30.10.2009), TINEBRA Giovanni (avvocati D’Amelio e Sciacca 30 ottobre
2009 e 27 marzo 2013), TREVISANATO Sandro (avv. Lorenzoni 3 aprile 2013), VALENTINO
Giuseppe (avv. Sanino 30.10.2009), VERUCCI Giovanni (avv. Sanino 30.10.2009), VIALE Sonia
(avv. Sanino 30.10.2009 e 20 febbraio 2013), VIGNA (avv. Sanino 30.10.2009), WILDE Massimo
(avv. Sanino 30.10.2009 e 3 aprile 2013), ZANETTI Medardo (avv. Sanino 30.10.2009).
Hanno inoltre sollevato eccezione di nullità i seguenti altri convenuti, non direttamente
coinvolti negli incarichi riferiti al Ministro Castelli, ma in quelli conferiti dai Ministri Diliberto e
Fassino, con la precisazione che i convenuti Cortesani, De Chiara, Leccasi, Malpica e Piccininni
hanno eccepito la nullità anche con riferimento al giudizio 62207 in cui sono convenuti e che la
Dott.ssa Di Giovine è qui nuovamente considerata, ma relativamente agli incarchi svolti su
conferimento dei Ministri DILIBERTO e FASSINO, quindi nel conteggio totale dei sogegtti che
hanno presentato eccezione di nullità va considerata una volta sola:
CARCANO Domenico (avv. La Greca 05.03.2013), CORTESANI Domenico (avv. Scoca
26.03.2013), DE CHIARA Carlo (avv. Scoca 26.02.2013), DE DONATO Giovanni (avv. La Greca
05.03.2013), DI GIOVINE Ombretta (anni 1999, 2000, 2001- avv. Capponi 02.01.2013), FIDELBO
Giorgio (avv. La Greca 05.03.2013), HINNA DANESI Fabrizio (avv. Gentile 13.09.2012 e
05.12.2012), IPPOLITO Francesco (avv. La Greca 05.03.2013), LATTANZI Giorgio (avv. Capponi
02.01.2013), LECCISI Giampaolo (avv. Scoca 26.03.2013), PARAGGIO Vittorio (avv. Sanino
15.01.2013), PICCININNI Carlo (avv. Scoca 26.03.2013), ZAGREBELSKY Vladimiro (avv.
Capponi 02.01.2013).
Pertanto, riassumendo:
a) le eccezioni di nullità presentate in occasione dell’udienza del 19 novembre 2009, la cui
definizione era stata rinviata in attesa che si concludesse il giudizio di appello sulle ordinanze nn. 502
e 597 del 2009 di questa Sezione, concernono:
- gli assistiti degli avvocati D’Amelio e Sciocca: CORRADINO Michele, TINEBRA
Giovanni;
- gli assistiti dagli avvocati dello Studio Sanino unitamente agli avv.ti Ripamonti, Medugno e
Morcavallo: AMORE Stefano, ARDISSONE Debora, BALDINI Francesca, BETTEGA Cinzia,
BIANCHINI Daniela, COPERCINI Pierluigi, D’ORTONA Emma (avv. Sanino 30.10.2009), DE
SANTIS, DI PAOLA Luigi, DONATI Antonella, FERRARA Ilaria Piera, GOBBI Cristina,
IANNINI Augusta, MAGNI Giuseppe, MAZZONE Alessandro, MONDELLO Benito Giacomo,
MORELLI Francesco, PAPA Aldo, PAPA Alfonso, PARAGGIO Vittorio, PREIONI Marco,
PRIORE Rosario, SANGERMANO Antonio, SANTELLI Jole, SARZANA DI SANT’IPPOLITO
Salvatore Fulvio, SCHIAVON Giovanni, SGHEIZ Morena, TATOZZI Gianfranco, VALENTINO
Giuseppe, VERUCCI Giovanni, VIALE Sonia, VIGNA, WILDE Massimo, ZANETTI Medardo;
b) le eccezioni presentate in occasione dell’udienza del 20 novembre 2012 (rinviata per difetto
di notifica) concernono l’assistito dell’avv. Gentile, HINNA DANESI Fabrizio;
c) infine, con memorie presentate per l’odierna pubblica udienza, o con eccezione sollevata
verbalmente all’odierna udienza, si sono associati all’eccezione di nullità:
- l’avv. Palasciano su delega degli avvocati Morcavallo e Longobardi, per i convenuti
CRIVARI Fiorella, FALCICCHIO Carlo, MANCINI Francesca, RUSSO Alessandro, STANCATI
Nicolina, TROYA Antonio (avv. Morcavallo) e MAIZZI (avv. Longobardi);
- gli avv.ti Capponi e Lattanzi per LATTANZI Giorgio, ZAGREBELSKY Vladimiro e DI
GIOVINE Ombretta;
- l’avv. Ruggeri, su delega dell’avv. La Greca per CARCANO Domenico, FIDELBO Giorgio,
CESQUI Elisabetta, DE DONATO Giovanni , IPPOLITO Francesco;
- l’avv. Colagrande (Studio Avv. Scoca) per CORTESANI Domenico, DE CHIARA Carlo,
LECCISI Gianpaolo, MALPICA Emilio, PICCININNI Carlo;
- l’avv. Gattamelata per il convenuto MACIS Francesco (giudizio n. 62207);
- l’avv. Napoletano per il convenuto DI SOMMA Emilio;
- l’avv. Lorenzoni per TREVISANATO Sandro;
- l’avv. Freni, su delega dell’avv. Morbidelli, per ALOISIO Virginia;
- l’avv. Petroni, su delega dell’avv. Sandulli per BUSATO Marinella;
- l’avv. Jaricci per CRISANTI Paola;
- l’avv. Fedeli, su delega dell’avv. Vinti per DE MARCO Marco.
Va, inoltre, precisato che agli atti non risulta l’eccezione di nullità per il convenuto CORTI
Carlo (avv. Sanino), per il quale l’eccezione si considera, dunque, presentata solo all’odierna udienza,
a seguito dell’eccezione sollevata dall’avv. Palasciano, salvo prova contraria che potrà essere fatta
valere dal difensore con i rimedi previsti dall’ordinamento, ove rilevante.
Complessivamente, ed in relazione ad entrambi i giudizi, le eccezioni di nullità concernono i
seguenti convenuti:
ALOISIO Virginia (avv. Morbidelli 23.04.2013), AMORE Stefano (avv. Sanino 30.10.2009),
ARDISSONE Debora (avv. Sanino 30.10.2009), BALDINI Francesca (avv. Sanino 30.10.2009),
BETTEGA Cinzia (avv. Sanino 30.10.2009), BIANCHINI Daniela (avv. Sanino 30.10.2009 e
15.03.2013), BUSATO Marinella (avv. Sandulli 23.04.2013), CARCANO Domenico (avv. La Greca
05.03.2013), COPERCINI Pierluigi (avv. Sanino 30.10.2009), CESQUI Elisabetta (avv. La Greca
05.03.2013), CORRADINO Michele (avvocati D’Amelio e Sciacca 30.10.2009 e 27.03.2013),
CORTESANI Domenico (avv. Scoca e Colagrande 26.03.2013), CORTI Carlo (avv. Sanino
23.04.2013), CRISANTI Paola (avv. Jaricci 19.03.2013), CRIVARI Fiorella (avv. Morcavallo
23.04.2013), DE CHIARA Carlo (avv. Scoca e Colagrande 26.03.2013), DE DONATO Giovanni
(avv. La Greca 05.03.2013), DE MARCO Marco (avv. Vinti 23.04.2013), D’ORTONA Emma (avv.
Sanino 30.10.2009), DE SANTIS Fausto (avv. Sanino 30.10.2009) DI GIOVINE Ombretta (incarico
anno 2002 - avv. Capponi 02.01.2013), DI PAOLA Luigi (avv. Sanino 30.10.2009 e 15.01.2013), DI
SOMMA Emilio (avv. Napoletano 23.04.2013), DONATI Antonella (avv. Sanino 30.10.2009),
FALCICCHIO Carlo (avv. Morcavallo 23.04.2013), FERRARA Ilaria Piera (avv. Sanino
30.10.2009), FIDELBO Giorgio (avv. La Greca 05.03.2013) , GOBBI Cristina (avv. Sanino
30.10.2009), HINNA DANESI Fabrizio (avv. Gentile 13.09.2012), IANNINI Augusta (avv. Sanino
30.10.2009 e 15.01.2013), IPPOLITO Francesco (avv. La Greca 05.03.2013), LATTANZI Giorgio
(avv.ti Capponi, Molè, Lattanzi 23.04.2013), LECCISI Giampaolo (avv. Scoca e Colagrande
26.03.2013), MACIS Francesco (avv. Gattamelata 23.04.2013), MAFFEI Amedeo (avv. Romanelli
03.04.2013), MAGNI Giuseppe (avv. Sanino 30.10.2009), MAIZZI Pasqua (avv. Longobardi
23.04.2013), MALPICA Emilio (avv. Scoca e Colagrande 26.03.2013), MANCINI Francesca,
MAZZONE Alessandro (avv. Sanino 30.10.2009), MONDELLO Benito Giacomo (avv. Sanino
30.10.2009), MORELLI Francesco (avv. Sanino 30.10.2009), PAPA Aldo (avv. Sanino 30.10.2009),
PAPA Alfonso (avv. Sanino 30.10.2009), PARAGGIO Vittorio (avv. Sanino 30.10.2009 e
15.01.2013), PICCININNI Carlo (avv. Scoca e Colagrande 26.03.2013), PREIONI Marco (avv.
Sanino 30.10.2009 e 15.03.2013), PRIORE Rosario (avv. Sanino 30.10.2009) , RUSSO Alessandro,
SANGERMANO Antonio (avv. Sanino 30.10.2009 e 15.01.2013), SANTELLI Jole (avv. Sanino
30.10.2009), SARZANA DI SANT’IPPOLITO Salvatore Fulvio (avv. Sanino 30.10.2009),
SCHIAVON Giovanni (avv. Sanino 30.10.2009 e 3 aprile 2013), SGHEIZ Morena (avv. Sanino
30.10.2009), STANCATI Nicolina, TATOZZI Gianfranco (avv. Sanino 30.10.2009), TINEBRA
Giovanni (avvocati D’Amelio e Sciacca 30 ottobre 2009 e 27 marzo 2013), TREVISANATO Sandro
(avv. Lorenzoni 3 aprile 2013), TROYA Antonio, VALENTINO Giuseppe (avv. Sanino 30.10.2009),
VERUCCI Giovanni (avv. Sanino 30.10.2009), VIALE Sonia (avv. Sanino 30.10.2009 e 20 febbraio
2013), VIGNA (avv. Sanino 30.10.2009), WILDE Massimo (avv. Sanino 30.10.2009 e 3 aprile 2013),
ZAGREBELSKY Vladimiro (avv. Capponi 23.04.2013), ZANETTI Medardo (avv. Sanino
30.10.2009).
Sono infine state presentate istanze per una ulteriore declaratoria di nullità, nel presente
giudizio e con vittoria di spese, dai convenuti CASTELLI Roberto (avv. Lubrano), TARCHI Monica
(avv. Imparato) e FRIGERIO Erminia (avv. Varone), già destinatari della pronuncia di nullità della
Sezione Terza Giurisdizionale di appello.
Ciò posto, con riferimento alle eccezioni di nullità presentate successivamente all’udienza del
19 novembre 2009 (prima udienza successiva all’entrata in vigore dell’art. 17, comma 30-ter, del D.L.
n. 103 del 2009), il Collegio deve prendere in esame la richiesta di inammissibilità formulata, ai sensi
dell’art. 157, comma 2, c.p.c. dal P.M. nell’odierna udienza.
Osserva il Collegio che, come già sopra accennato, la sentenza n. 13/QM/2011 –
nell’esaminare le implicazioni insite nella parte dell’art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78 del 2009,
come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 103 del 2009, che dispone come la nullità possa essere “fatta
valere in ogni momento” - hanno affermato che la disposizione sembra riferirsi all’actio nullitatis
proposta in via autonoma, ma che la sua ratio è quella di consentire la possibilità di far valere la
nullità anche tramite eccezione processuale nel giudizio di merito, aggiungendo che risulta
maggiormente “rispettoso del diritto a difesa del convenuto ammettere che questi possa far valere la
sola nullità in ogni momento” mediante l’azione autonoma prevista dall’art. 17, comma 30-ter, anche
al di fuori del giudizio di responsabilità cui è connessa, ma, ove invece sia fatta valere mediante
eccezione processuale, “seguendo le regole ordinarie di tale giudizio” ha lasciato aperta “la
questione, non esaminata in questa sede, del raccordo tra la nullità fatta valere in via di eccezione e
le preclusioni processuali che si verificano nel corso del giudizio di responsabilità)” (paragrafo
conclusivo del punto 3.2.1).
La questione, dunque, del raccordo con le regole processuali ordinarie è stata solo accennata,
ma non esaminata dalle Sezioni Riunite, che sul punto non hanno fornito alcuna soluzione di
massima, esulando tale questione da quelle deferite.
Al riguardo, proprio in ossequio al principio generale – che discende direttamente dall’art. 24
Cost. – secondo cui una stessa situazione soggettiva può essere tutelata sia in via di azione sia in via
di eccezione, coordinato con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo di cui
all’art. 111 Cost. (tenuto conto che la dichiarazione di intempestività dell’eccezione costringerebbe le
parti interessate alla nullità a svolgere un’autonoma azione al di fuori dell’odierno giudizio, azione
autonoma che, si ribadisce, viene pacificamente ammessa “in ogni momento” dalle stesse Sezioni
Riunite) - principi entrambi richiamati dalle stesse Sezioni Riunite con la sentenza n.
13/QM/2011 - e tenuto conto del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., e, infine,
dell’indubbio carattere di lex specialis della novella sulla nullità – laddove testualmente dispone che
la nullità può essere fatta valere in ogni momento - che, in quanto tale, prevale sulle disposizioni
processuali aventi valenza generale, ritiene il Collegio che alla specie non si applichi l’art. 157,
comma 2, c.p.c., e che le eccezioni di nullità proposte dopo l’udienza del 19 novembre 2009 vanno
dichiarate ammissibili.
Rafforzano il convincimento sull’ammissibilità delle predette eccezioni, le seguenti ulteriori
considerazioni, valevoli, ad avviso del Collegio, a conferire un’efficacia ‘sanante’ all’eventuale
intempestività delle stesse, qualora, nonostante quanto sopra affermato, continuasse ad essere ritenuto
applicabile l’art. 157, comma 2, c.p.c. (come affermato dal P.M. all’odierna udienza).
Va, infatti, tenuto conto che le vicende processuali pressoché coeve all’udienza del 19
novembre 2009 (in particolare, il deferimento del novembre 2009 alle Sezioni Riunite sulle questioni
di massima sollevate dalla Sezione Terza di appello e la rimessione alla Corte Costituzionale da parte
delle stesse Sezioni Riunite) dimostrano quanto fosse incerto il regime giuridico applicabile ai sensi
dell’art. 17, comam 30-ter, del D.L. n. 103 del 2009, proprio con riferimento alla rilevabilità d’ufficio
della nullità e/o alla possibilità di estensione della nullità già dichiarata nei confronti di alcuni, agli
altri soggetti convenuti nello stesso giudizio, verosimilmente inducendo nelle parti convenute la
ragionevole convinzione che fosse ultronea la presentazione di altre eccezioni di nullità.
In particolare, la particolare natura della nullità introdotta con l’art. 17, comma 30-ter, del
D.L. n. 103 del 2009, ha indotto le stesse Sezioni Riunite (sent. n. 13/QM/2011) a ritenere che essa
colpisse la stessa legittimazione all’esercizio dell’azione da parte del P.M., vale a dire, in definitiva,
sembrerebbe trattarsi del venir meno della «legitimatio ad causam» attiva (consistente, com’è noto,
nella titolarità del potere e del dovere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale
dedotto in causa), come tale inquadrabile nella categoria delle “condizioni dell’azione” (il requisito,
cioè, che deve avere l’azione per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito), il cui
accertamento è rimesso all’iniziativa del giudice, cui spetta il dovere di verificarne l'esistenza in ogni
stato e grado del procedimento.
Altro aspetto degno di rilievo, ai fini di considerare sanabile l’inammissibilità dedotta dal
P.M., attinente questa volta alla estensibilità della declaratoria di nullità agli altri convenuti, consiste
nella ragionevole convinzione che, una volta dichiarati nulli gli atti che hanno introdotto il giudizio, la
loro inesistenza giuridica determinasse l’improponibilità dell’azione dichiarata nulla, anche per tutti
gli altri convenuti chiamati, nei giudizi odierni, a rifondere il danno in via solidale.
Di conseguenza, per tutte le suesposte motivazioni – e con il solo limite di cui all’art. 345
c.p.c., secondo cui detta eccezione sarebbe inammissibile qualora proposta per la prima volta in grado
di appello – le eccezioni di nullità presentate dai convenuti ALOISIO Virginia, BUSATO Marinella,
CARCANO Domenico, CRIVARI Fiorella, CESQUI Elisabetta, CORTESANI Domenico,
CRISANTI Paola, DE CHIARA Carlo, DE DONATO Giovanni, DE MARCO Marco, DI GIOVINE
Ombretta, DI SOMMA Emilio, FALCICCHIO Carlo, FIDELBO Giorgio, HINNA DANESI Fabrizio,
IPPOLITO Francesco, LATTANZI Giorgio, LECCISI Giampaolo, MACIS Francesco, MAFFEI
Amedeo, MAIZZI Pasqua, MALPICA Emilio, MANCINI Francesca, PICCININNI Carlo, RUSSO
Alessandro, STANCATI Nicolina, TREVISANATO Sandro, TROYA Antonio, ZAGREBELSKY
Vladimiro, ancorchè successive all’udienza del 19 novembre 2009, vanno dichiarate ammissibili.
3. Esaurita in tal modo la questione dell’ammissibilità, il Collegio osserva che tutte le suddette
eccezioni di nullità (sia quelle presentate per l’udienza del 19 novembre 2009 che per le udienze
successive, compresa quella odierna), oltre che ammissibili, risultano anche fondate.
Né, del resto, potrebbe essere altrimenti, alla luce delle sentenze con cui la Sezione
Giurisdizionale Terza d’Appello ha accolto i ricorsi di alcuni degli odierni convenuti, attesa la
sostanziale unitarietà del presente procedimento, riguardante i due giudizi riuniti n. 63110 e n. 62207,
unitarietà concernente la causa petendi e l’ambito del petitum oggetto della richiesta risarcitoria della
Procura (gli addebiti coinvolgono, infatti, per ciascun incarico preso in considerazione, il soggetto
conferente, quello proponente, quello incaricato e i componenti del comitato di valutazione, tra i quali
il danno viene ripartito in via solidale), nonché l’unicità delle citazioni introduttive colpite da
nullità, comuni a tutti i convenuti.
In ogni caso, dagli atti di causa – così come confermato dalla Sezione Terza Giurisdizionale
Centrale d’Appello, non risulta la sussistenza – anche nei confronti degli istanti ALOISIO Virginia,
AMORE Stefano, ARDISSONE Debora, BALDINI Francesca, BETTEGA Cinzia, BIANCHINI
Daniela, BUSATO Marinella, CARCANO Domenico, COPERCINI Pierluigi, CESQUI Elisabetta,
CORRADINO Michele, CORTESANI Domenico, CORTI Carlo, CRIVARI Fiorella, CRISANTI
Paola, DE CHIARA Carlo, DE DONATO Giovanni, DE MARCO Marco, D’ORTONA Emma, DE
SANTIS Fausto, DI GIOVINE Ombretta, DI PAOLA Luigi, DI SOMMA Emilio, DONATI
Antonella, FALCICCHIO Carlo, FERRARA Ilaria Piera, FIDELBO Giorgio, GOBBI Cristina,
HINNA DANESI Fabrizio, IANNINI Augusta, IPPOLITO Francesco, LATTANZI Giorgio,
LECCISI Giampaolo, MACIS Francesco, MAFFEI Amedeo, MAGNI Giuseppe, MAIZZI Pasqua,
MALPICA Emilio, MANCINI Francesca, MAZZONE Alessandro, MONDELLO Benito Giacomo,
MORELLI Francesco, PAPA Aldo, PAPA Alfonso, PARAGGIO Vittorio, PICCININNI Carlo,
PREIONI Marco, PRIORE Rosario, RUSSO Alessandro, SANGERMANO Antonio, SANTELLI
Jole, SARZANA DI SANT’IPPOLITO Salvatore Fulvio, SCHIAVON Giovanni, SGHEIZ Morena,
STANCATI Nicolina, TATOZZI Gianfranco, TINEBRA Giovanni, TREVISANATO Sandro,
TROYA Antonio, VALENTINO Giuseppe, VERUCCI Giovanni, VIALE Sonia, VIGNA Maria
Sabina, WILDE Massimo, ZAGREBELSKY Vladimiro e ZANETTI Medardo – di una concreta e
specifica notizia di danno, dal quale la Procura abbia tratto gli elementi per iniziare la vertenza, quale
presupposto ineludibile per l’inizio dell’esercizio dell’azione da parte della Procura regionale,
risultando, piuttosto – in mancanza di ogni riferimento anche documentale ad una notizia di danno che l’attività che ha condotto alle due citazioni sia stata di tipo esplorativo, ad impulso autonomo e
rivolta genericamente a indagare tutto il settore ministeriale interessato dal conferimento di
consulenze.
Ciò è valutato non solo secondo il più volte citato art. 17, comma 30-ter, entrato in vigore
successivamente all’introduzione del giudizio, ma anche secondo l’orientamento espresso più
volte dal Giudice delle Leggi, anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 103 del 2009, in materia
di limiti al potere di sindacato ispettivo da parte della Procura della Corte dei conti, portandolo a
concludere che “D’altra parte, questa Corte, in più circostanze, ha avuto modo di sottolineare che,
nell’ambito dei poteri ad esso spettanti nei giudizi di responsabilità per danno erariale, l’ampio
potere che il procuratore ha in questo campo deve essere esercitato in presenza di fatti o di notizie
che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti
produttivi di danno erariale (…), di modo che l’attività del procuratore (…) non possa essere
considerata come una impropria attività di controllo generalizzata e permanente” (Corte
costituzionale, sent. n. 337/2005; vedi anche n. 104/1989, n. 209/1994, n. 100/1995).
Come ha chiarito la stessa giurisprudenza contabile, infatti, la presenza di fatti o notizie idonei
a dare impulso all’esercizio dell’azione da parte della Procura, devono essere intesi nei limiti
necessari a ritenere plausibile, con giudizio ex ante, l’avvio di una attività istruttoria da parte
dell’organo requirente (v. ex plurimis, Sezione giurisdizionale per la Liguria, sent. n. 153 del
14/06/2011; Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, sent. n. 264 del 27/05/2011; Sezione
giurisdizionale per la Toscana, sent. n. 151 del 20/04/2011; Sezione giurisdizionale per il Molise,
sent. n. 31 del 12/04/2011; Sezione giurisdizionale per l'Umbria, sent. n. 105 del 21/06/2010).
Va altresì considerato - in conformità a quanto ritenuto dalla Sezione Terza Centrale
d’Appello con le sentenze n. 384/2012 e n. 482/2012 - che alla declaratoria di nullità ex art. 17,
comma 30-ter, non ostano, ai sensi del medesimo art. 17, comma 30-ter (“salvo che sia stata gia'
pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto”), le sentenze parziali di questa Sezione intervenute nel 2007 (con
cui quel Collegio ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto dal P.M. attore avverso le
ordinanze istruttorie precedentemente emanate da questa Sezione, in quanto rimedio non previsto
dall’ordinamento, e solo in via tuzioristica ed interpretativa ha riesaminato quanto disposto in via
istruttoria, per poi confermarlo).
Va, al riguardo, evidenziato che le sentenze con cui la Sezione Terza Centrale ha riformato le
ordinanze di questa Sezione di rigetto della nullità di alcuni dei convenuti nel presente giudizio, ha
preso le mosse dalla disamina effettuata dalle Sezioni Riunite con le sentenze nn. 12/QM/2011 –
secondo cui le “sentenze non definitive” - che l’art. 17, comma 30-ter afferma preclusive di una
declaratoria di nullità - sono quelle di cui all’art. 279 c.p.c., aventi il carattere di provvedimenti
giudiziali a contenuto decisorio.
Nell’applicare tale principio di massima alle concrete fattispecie, la Sezione Terza Centrale ha
ulteriormente precisato che neppure il parziale (e apparente) contenuto decisorio delle sentenze di
questa Sezione nn. 1158 e 1159 del 2007 - ove hanno confermato la regolare composizione del
Collegio - era in realtà idoneo a precludere la declaratoria di nullità, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., in
quanto nemmeno astrattamente idoneo a “definire” la causa, sia nel merito che in rito, ex art. 279,
commi 2, n. 4, c.p.c., ed hanno richiamato al riguardo precedenti giurisprudenziali della Suprema
Corte (ex multis, Cassazione Sez. III, n. 449/2007, Sez. I, n. 1304/2004) e di questa Corte (Sez.
Seconda Centrale d’Appello, n. 203/2011).
La Sezione Terza Centrale d’Appello, pertanto, applicando il principio di massima espresso
dalle Sezioni Riunite con sent. n. 12/QM/2011 alle concrete fattispecie in giudizio, ha ritenuto che le
sentenze parziali nn. 1159 e n. 1158 del 2007 non avessero i caratteri della “sentenza non definitiva”
di cui all’art. 279 c.p.c.
Del resto, non appare pertinente l’obiezione del P.M. all’odierna udienza, circa il fatto che, se
fosse vero che le sentenze parziali non avevano contenuto decisorio, si sarebbe allora dovuto
dichiarare inammissibile l’appello avverso le stesse.
Giova precisare, al riguardo, che oggetto dell’appello innanzi alla Sezione Terza Centrale non
sono state le sentenze parziali di questa Sezione nn. 1158 e 1159 del 2007, bensì le ordinanze con cui
questa Sezione ha rigettato le istanze di nullità; mentre le sentenze parziali nn. 1158 e 1159 – che
hanno dichiarato inammissibile il reclamo del P.M. avverso precedenti ordinanze istruttorie e in cui la
Sezione Terza di Appello non ha ravvisato un (effettivo) contenuto decisorio – non sono state oggetto
di impugnazione.
Sulla base di tali argomentazioni - con cui sono stati accolti gli appelli presentati dai convenuti
CASTELLI, TARCHI, VIETTI, FRIGERIO, CARATOZZOLO, GOFFI e IEZZI ed alle quali il
Collegio ritiene di conformarsi con riferimento agli altri convenuti - vanno pertanto accolte tutte le
eccezioni di nullità presentate e, per l’effetto, va pronunciata la nullità, ai sensi dell’art. 17, comma
30-ter, D.L.n. 78 del 2009, degli atti istruttori e processuali di cui ai giudizi n. 63110 e n. 62207 (i
convenuti Cortesani, Leccisi, Malpica, Piccininni, De Chiara hanno infatti presentato eccezione di
nullità anche con riferimento al giudizio n. 62207), riferiti a:
ALOISIO Virginia, AMORE Stefano, ARDISSONE Debora, BALDINI Francesca,
BETTEGA Cinzia, BIANCHINI Daniela, BUSATO Marinella, CARCANO Domenico, COPERCINI
Pierluigi, CESQUI Elisabetta, CORRADINO Michele, CORTESANI Domenico, CORTI Carlo,
CRIVARI Fiorella, CRISANTI Paola, DE CHIARA Carlo, DE DONATO Giovanni, DE MARCO
Marco, D’ORTONA Emma, DE SANTIS Fausto, DI GIOVINE Ombretta, DI PAOLA Luigi, DI
SOMMA Emilio, DONATI Antonella, FALCICCHIO Carlo, FERRARA Ilaria Piera, FIDELBO
Giorgio, GOBBI Cristina, HINNA DANESI Fabrizio, IANNINI Augusta, IPPOLITO Francesco,
LATTANZI Giorgio, LECCISI Giampaolo, MACIS Francesco, MAFFEI Amedeo, MAGNI
Giuseppe, MAIZZI Pasqua, MALPICA Emilio, MANCINI Francesca, MAZZONE Alessandro,
MONDELLO Benito Giacomo, MORELLI Francesco, PAPA Aldo, PAPA Alfonso, PARAGGIO
Vittorio,
PICCININNI
Carlo,
PREIONI
Marco,
PRIORE
Rosario,
RUSSO
Alessandro,
SANGERMANO Antonio, SANTELLI Jole, SARZANA DI SANT’IPPOLITO Salvatore Fulvio,
SCHIAVON Giovanni, SGHEIZ Morena, STANCATI Nicolina, TATOZZI Gianfranco, TINEBRA
Giovanni, TREVISANATO Sandro, TROYA Antonio, VALENTINO Giuseppe, VERUCCI
Giovanni, VIALE Sonia, VIGNA Maria Sabina, WILDE Massimo, ZAGREBELSKY Vladimiro e
ZANETTI Medardo
Va ancora precisato che la nullità riferita agli atti riguardanti i predetti soggetti si ricollega
anche agli incarichi conferiti dai Ministri Diliberto e Fassino, come da elenco che segue.
1) INCARICO della dott.ssa DI GIOVINE Ombretta (relativamente ai conferimenti del 1999,
2000, 2001, da parte dei MINISTRI DILIBERTO e FASSINO) - SOGGETTO PROPONENTE: Dott.
LATTANZI D.A.P.) – COMITATI DI VALUTAZIONE: ZAGREBELSKY – CARCANO FIDELBO; VERUCCI – FIDELBO - DE DONATO.
2) INCARICO del sig. MAZZARELLO Graziano – MINISTRO FASSINO – SOGGETTO
PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: HINNA DANESI – PICCININNI –
CORTESANI.
3) INCARICO del Dott. RODRIGUEZ Mario – MINISTRO FASSINO – SOGGETTO
PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: ZAGREBELSKY – IPPOLITO –
MANCUSO; LECCISI – MANCUSO – DE CHIARA.
4) INCARICO del sig. TREVISAN Gianni – MINISTRO FASSINO – SOGGETTO
PROPONENTE:
D.G.
GIANFROTTA
(UFF.CENTR.DETENUTI)
–
COMITATO
DI
VALUTAZIONE: MANCUSO – GIANFROTTA – TAMBURINO; DI SOMMA – GIANFROTTA –
TAMBURINO.
5) INCARICO dell’Arch. VIRANO Mario – MINISTRO FASSINO – SOGGETTO
PROPONENTE: nessuno - COMITATO DI VALUTAZIONE: DE SANTIS – DI SOMMA –
PARAGGIO.
4. Quanto alla liquidazione delle spese difensive, conseguentemente a detta pronuncia di
nullità – come pure quelle riferite alla pronuncia di nullità della Sezione Terza d’Appello nei
confronti dei convenuti CASTELLI, TARCHI, VIETTI, FRIGERIO, CARATOZZOLO, GOFFI e
IEZZI - osserva il Collegio che tale possibilità è stata espressamente esclusa dalle Sezioni Riunite.
Con la predetta sentenza n. 13/QM/2011, infatti, è stato affermato che “la pronunzia di nullità,
essendo pronunzia di mero rito e non proscioglimento nel merito, non impone la liquidazione dei
diritti ed onorari al difensore del convenuto” (punto 3.2.2) e che “In caso di accoglimento della
questione di nullità di cui all’art. 17 del dl n. 78/2009 e s.m., non spetta alla parte richiedente il
rimborso delle spese difensive, non ricorrendo l’ipotesi di proscioglimento nel merito di cui all’art.
10 bis comma 10 del dl n. 203 del 2005 e s.m.i.”
Dispone, infatti, detta norma che “Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decretolegge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639,
e dell'articolo 18, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice
contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai
sensi e con le modalita' di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l'
ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere
di congruita' dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate
all'amministrazione di appartenenza”.
Né possono accogliersi le deduzioni difensive degli avv.ti Lubrano, Imparato e Varone,
secondo cui detta declaratoria di nullità, conseguente ad una azione esercitata in carenza di una notizia
specifica e concreta di danno, sarebbe sostanzialmente equivalente ad un proscioglimento nel merito,
in quanto priverebbe di fondamento la domanda risarcitoria.
Se ciò fosse vero, infatti, ne deriverebbe una paradossale conseguenza sull’intero impianto del
processo, più agevolmente riferibile alla diversa ipotesi in cui la preliminare indagine sulla validità
dell’azione esercitata dalla Procura conducesse ad un risultato positivo, vale a dire in tutti quei casi in
cui l’azione della Procura sia ritenuta legittima perché scaturita da una specifica e concreta notizia di
danno: ciò comporterebbe, secondo quella tesi, la automatica sussistenza del danno, e renderebbe
inutile ogni ulteriore indagine nel merito da parte del giudice.
Pertanto, così come la presenza di una notizia specifica e concreta di danno, che renda
legittimo l’esercizio dell’azione da parte della Procura, non priva il potere del giudice di pronunciarsi
sul merito di quel medesimo danno, eventualmente negandone la sussistenza (o perché, ad esempio, si
sia ravvisata la sussistenza di un corrispondente vantaggio per l’Amministrazione, o in ogni altro caso
in cui l’evento-danno si riveli insussistente), così, analogamente, la carenza di una specifica e
concreta “notizia” di danno, pur se incide sulla legittimazione dell’azione della Procura, non può
considerarsi sovrapponibile all’insussistenza del danno-evento, che va accertato dal giudice,
proprio in considerazione della rispettiva autonomia della domanda risarcitoria della Procura, da un
lato, e del corrispondente potere di cognizione con cui il giudice si pronuncia sulla domanda attorea,
dall’altro.
La richiesta di liquidazione delle spese legali a seguito della pronuncia di nullità è pertanto
inammissibile.
5. Gli altri soggetti convenuti – sia con riferimento agli incarichi conferiti dal Ministro
Castelli, che dagli altri due Ministri, e con riferimento ad entrambi i giudizi – non hanno presentato
istanza di nullità, e per essi, dunque, il Collegio procede all’esame del merito della domanda
risarcitoria.
Di questi, risultano regolarmente costituiti: ACCIARDI Gianluca (avv.ti D’Alessandro e
Sorrentino), BRONZO Irene (avv.ti Pantaloni e Mazzotta), CUCCA Aldo (avv. Crapolicchio),
CURCIO Maria Paola (avv. Sieni), DILIBERTO Oliviero (avv. Crapolicchio), FASSINO Piero
(avv.ti Pellegrino e Grosso), GIANFROTTA Francesco (avv. Montaldo e BArosio) MANCUSO
Paolo (avv. Marone), MAZZARELLO Graziano (avv. Pellegrino), NICOLUCCI Fabio (avv.
Pellegrino), PALERMI Manuela (avv. Crapolicchio), PELLICCIARI Silvia (avv. Pellegrino),
RETTURA GFortunato (avv. Chiriano), RODRIGUEZ Mario (avv. Pellegrino), VIRANO Mario
(avv. Pellegrino).
Per gli altri non costituiti o costituiti personalmente (Falduto), il P.M. ha chiesto che ne venga
dichiarata la contumacia; essi sono: CAGLIANI Lucia, CASTIGLIONI Ennio, CERESA Ferdinando,
CLAUSI Massimo, CORDOVA Giuseppe, D’ALESSANDRO Luca, FALDUTO Anna, IPPOLITO
Carmine, PIBIRI Silvia, SGROI Francesco Paolo, TAMBURINO Giovanni, TREVISAN Gianni
Con riferimento alle funzioni per cui sono stati chiamati in giudizio, i predetti convenuti che
non hanno eccepito la nullità sono:
- 2 ex Ministri (DILIBERTO Oliviero e FASSINO Piero);
- 1 Direttore Generale proponente (GIANFROTTA Francesco);
- 4 componenti del Comitato di valutazione (MANCUSO Paolo, PELLICCIARI Silvia,
RETTURA Fortunato, TAMBURINO Giovanni);
- 20 soggetti privati incaricati (ACCIARDI Gianluca, BRONZO Irene, CAGLIANI Lucia,
CASTIGLIONI Ennio, CERESA Ferdinando, CLAUSI Massimo, CORDOVA Giuseppe, CUCCA
Aldo, CURCIO Maria Paola, D’ALESSANDRO Luca, FALDUTO Anna, IPPOLITO Carmine,
MAZZARELLO Graziano, NICOLUCCI Fabio, PALERMI Manuela, PIBIRI Silvia, RODRIGUEZ
Mario, SGROI Francesco Paolo, TREVISAN Gianni, VIRANO Mario).
6. Ciò posto, vanno subito prese in esame le eccezioni di difetto di giurisdizione sollevate da
tutti i difensori dei soggetti che hanno svolto gli incarichi, in quanto privati cittadini non legati da un
rapporto di servizio alla Pubblica Amministrazione.
Al riguardo, nell’atto di citazione viene rappresentato che per detti soggetti, in quanto esterni
all’apparato amministrativo, si radicherebbe la giurisdizione di questa Corte solo nel momento
attinente all’esecuzione dell’incarico, e solo ove l’incarico medesimo, sia per durata ma soprattutto
per lo specifico oggetto, abbia comportato, di fatto, lo svolgimento di un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa, di carattere non predefinito ed il cui oggetto sia stato individuato di volta in
volta, con conseguente incardinamento nell’organizzazione ministeriale, sì da configurare un vero e
proprio rapporto di servizio.
Qualora, invece, l’oggetto dell’incarico abbia comportato un’attività predefinita, come quella
di consulenza giuridica, esso rientrerebbe nel tipico contratto d’opera, svolto in modo autonomo dal
soggetto incaricato che, come tale, sarebbe escluso dalla giurisdizione di questa Corte.
Anche in questi casi, peraltro, osserva la Procura, sussiste il rapporto di servizio qualora
l’attività sia inizialmente indefinita nell’oggetto (“es. consulenza giuridica che consista nel valutare
la disciplina dettata da atti legislativi e nel seguire lo sviluppo dell’iter procedimentale”): in tal caso,
infatti, risulterebbe prevalente “l’aspetto del sorgere di un rapporto continuativo tra il conferente e
l’incaricato rispetto al tipo di prestazione in materia”, tenuto conto, altresì, che anche l’Ufficio
legislativo del Ministero è competente a fornire pareri, ad effettuare studi e a seguire l’iter dei disegni
e delle proposte di legge.
Tale attività di carattere indefinito, pertanto, costituirebbe esplicazione di attività
amministrativa e, in quanto tale, il collaboratore sarebbe soggetto alla giurisdizione di questa Corte.
La tesi attorea, condivisa dal Collegio, si fonda sul costante orientamento giurisprudenziale
della Cassazione (ex multis, Cass. 26 marzo 1999, n. 188; 13 gennaio 2003, n. 340; S.U., 9 giugno
1997, n. 5137; S.U., 3 ottobre 1996, n. 8642).
Nelle fattispecie esaminate, pertanto, la Procura ha escluso dalla citazione alcuni soggetti
incaricati, pur evocando in giudizio i soggetti che hanno conferito l’incarico (Ministro) o che lo hanno
proposto (Sottosegretari o direttori), nonché i componenti del Comitato di valutazione.
Nel caso dell’incarico conferito al dott. Aloise, ad esempio, la Procura ha ritenuto che il
consulente, in quanto incaricato di rendere un mero parere giuridico non collegato ad alcuna attività di
collaborazione, non poteva essere qualificato quale collaboratore in via continuativa e che pertanto
non fosse soggetto alla giurisdizione di questa Corte.
In particolare, nella lettera di proposta al Ministro Castelli, il Sottosegretario di Stato on.le Jole
Santelli rappresentò l’esigenza di avvalersi del dott. Aloise per un incarico di “consulenza giuridica
sugli interventi legislativi di riforma in tema di diritto fallimentare”.
Al riguardo, la Procura evidenzia che si trattava di un incarico in cui il consulente avrebbe
dovuto prendere in esame proposte o disegni di legge concernenti la procedura fallimentare (pag. 338
della citazione G2005/00021).
Ciò posto, in disparte l’inquadramento di principio circa la sussistenza della giurisdizione di
questa Corte, sul quale il Collegio è pienamente concorde, risulta peraltro non del tutto comprensibile
il motivo per il quale la Procura ha ritenuto il difetto di giurisdizione nei confronti del dott. Aloise e
non anche, ad esempio, nei confronti dell’avv. Gianluca Acciardi e del sig. Mazzarello.
Anche l’avv. Acciardi, infatti, era stato incaricato, sempre su proposta dell’on.le Santelli, di
una “consulenza concernente i seguenti argomenti: riforma dell’ordinamento penitenziario e della
magistratura di sorveglianza, modifica dell’art. 192 c.p.p., ordinamento penale minorile e corte
penale internazionale”, comportanti, rispettivamente, l’attività di “analisi delle proposte di
legge, elaborazione di nuovi modelli normativi, comparazione della legislazione italiana con quella
europea e nordaaamericana, problematiche inerenti l’individuazione dei criteri guida in tema di
valutazione della prova ed applicazione delle norme sul giusto processo, modifica della disciplina
penale in tema di minori e valutazione degli effetti della costituenda corte penale internazionale e
adeguamento delle norme di ordinamento interno”.
A parte le differenze sulla durata (due mesi per il dott. Aloise e un anno per l’avv. Acciardi) e
sull’estensione della materia, non sembra che la natura dell’incarico sia diverso, trattandosi pur
sempre di una consulenza giuridica (incarico di studio) con oggetto predefinito da svolgere in modo
autonomo, e come tale, secondo il criterio richiamato dalla stessa Procura, non idonea a configurare
un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sovrapponibile ad una vera e propria attività
amministrativa.
Anche per l’avv. Acciardi, pertanto, ad avviso del Collegio, sussiste il difetto di giurisdizione
di questa Corte, analogamente al caso del dott. Aloise, dallo stesso Procuratore esclusa.
Analogamente dicasi per l’incarico conferito al sig. Mazzarello, consistente in una consulenza
al fine di “delineare e costruire ipotesi di accordo quadro sui diversi aspetti di collaborazione tra il
Ministero della Giustizia ed il sistema delle autonomie locali (Regioni, Province, Comuni)”, con
particolare riferimento ai “temi dell’assetto penitenziario (anche minorile) ed i vari servizi territoriali
(anche sotto l’aspetto dei problemi connessi alla c.d. sanità penitenziaria), la promozione di progetti
volti per un verso a far meglio conoscere e qualificare sul territorio la delicatezza, il rilievo delle
funzioni svolte dagli operatori giudiziari e penitenziari, ai loro vari livelli e, per l’altro, a curare le
condizioni perché – attraverso proposte di formazione – la professionalità degli stessi operatori si
adegui e corrisponda alle esigenze delle varie realtà territoriali”.
Anche in tal caso, stante il carattere sufficientemente predefinito e specifico dell’incarico
(elaborazione di proposte di “accordi quadro” tra il Ministero e le autonomie locali per lo sviluppo di
progetti sul territorio inerenti i servizi destinati alla sanità penitenziaria anche minorile, e la
valorizzazione della professionalità degli operatori giudiziari e penitenziari) , non sembra
configurarsi quel rapporto di collaborazione continuativa, con inserimento nell’assetto organizzativo
dell’apparato amministrativo a supporto del Ministro o del Sottosegretario, che radica la
giusrisdizione di questa Corte, bensì un mero contratto d’opera, con la richiesta di un prodotto di
studio per la soluzione di uno specifico problema (ipotesi di accordo quadro tra Ministero e
amministrazioni locali per alcuni aspetti attinenti l’assetto penitenziario sul territorio), che, in quanto
tale esula dalla giurisdizione di questa Corte, anche in considerazione della durata dello stesso (dal 20
giugno al 31 dicembre 2000, con rinnovo fino al 30 aprile 2001, dunque meno di un anno), secondo lo
stesso criterio adottato dalla Procura nell’atto di citazione per escludere dalla giurisdizione il
consulente avv. Aloise.
Diverso è il caso degli altri “consulenti” incaricati, atteso che le caratteristiche dell’incarico,
al di là dell’oggetto formale, analogo ai precedenti, si è concretizzato in un’attività del tutto
equivalente a quella di una collaborazione continuativa, comprendendo anche, in alcuni casi,
l’accompagnamento del Sottosegretario a convegni o conferenze, con durata che ha superato l’anno di
attività, e con caratteristiche tali da postulare una vera e propria attività amministrativa di supporto e
collaborazione alle attività del Sottosegretario richiedente.
Per costoro, dunque, sussiste senza dubbio la giurisdizione di questa Corte.
Passando, dunque, al merito delle contestazioni attoree, vanno svolte le considerazioni che
seguono, valevoli sia con riferimento al danno determinato dalla Procura che all’elemento soggettivo
ravvisato dalla stessa.
La Procura, in tutti i casi esaminati, ha dedotto un danno corrispondente all’intero importo
corrisposto agli incaricati, sia quale compenso per l’incarico sia quale rimborso spese, ripartendone il
50% per quanto attiene al momento del conferimento, e l’altro 50% per quanto attiene al momento
dell’esecuzione, ciascuna quota ripartita in via solidale – per asserita sussistenza del dolo c.d.
contrattuale – tra i soggetti ritenuti responsabili di ciascuna fase.
Ciò posto, osserva il Collegio che appare difficilmente condivisibile dichiarare del tutto
“inutile” l’incarico affidato, e quindi ingiustificato l’intero compenso corrisposto.
Se, infatti, non vi sono dubbi circa la possibilità di configurare il radicamento della
giurisdizione in base alla natura dell’incarico conferito, sia per il suo oggetto che per le modalità
concrete in cui esso risulta svolto, più arduo risulta escludere del tutto, sulla base di evidenze
oggettive e, dunque, probanti, una qualsiasi utilità dell’attività svolta dagli incaricati, come sostenuto
dal P.M. e invece contestato dalle controparti, tenuto conto – da un lato - che essa è consistita, molto
spesso, in attività il cui risultato è difficilmente dimostrabile in modo cartolare, trattandosi di
collaborazioni in senso lato con le funzioni del Sottosegretario o con quelle politiche del Ministro
(raccordo con le commissioni parlamentari, ispezioni alle carceri, partecipazione a convegni, rapporti
con delegazioni straniere, etc), e tenuto conto – dall’altro – dei limiti imposti a questo giudice sia dal
comma 1 che dal comma 1-bis, dell’art. 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, come introdotti
dall’art. 3 della Legge 20 dicembre 1996, n. 639, secondo cui “1. La responsabilità dei soggetti
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e
limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. 1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo
restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti
dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli
amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”.
Al riguardo la Procura – e ciò vale anche ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo nell’affrontare nella prima parte della citazione le questioni generali sottese alla fattispecie, ha escluso
che potessero ricorrere i presupposti per una valutazione positiva dei vantaggi conseguiti
dall’amministrazione dallo svolgimento degli incarichi in questione.
Tuttavia, per negarne la sussistenza, la citazione entra nel merito delle relazioni predisposte
dagli incaricati, dell’oggetto stesso dei singoli incarichi, delle loro modalità di svolgimento, delle
valutazioni finali da parte dei soggetti proponenti circa il soddisfacimento sull’attività svolta e, infine,
della verifica effettuata dal Comitato di valutazione sulla base delle relazioni dell’incaricato e della
valutazione positiva del Sottosegretario o Direttore generale, a beneficio dei quali andava
l’utilitas dell’attività svolta, e in molti casi ha contestando anche l’importo dei compensi corrisposti,
ritenuti eccessivi rispetto all’oggetto dell’incarico o ai risultati conseguiti.
Al riguardo, non ignora il Collegio quanto affermato dalla Suprema Corte nel senso che
“L'insindacabilità nel merito, sancito dall'art. 1, comma 1, l. 14 gennaio 1994 n. 20, non priva la
Corte dei conti, in sede di giudizio di responsabilità amministrativa, della possibilità di controllare la
conformità alla legge dell'attività amministrativa che deve ispirarsi ai criteri di economicità ed
efficacia sanciti dall'art. 1, comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241; e, pertanto, la Corte dei conti non
travalica il limite esterno della propria giurisdizione quando valuta il rapporto tra gli obbiettivi
conseguiti ed i costi sostenuti in una determinata attività gestionale in base ai parametri di legittimità
sopraindicati “(Cass., sez. un., 29 settembre 2003, n. 14488).
Senonchè, va tuttavia considerato che l’applicazione di tale principio della norma di legge va
modulato in relazione a ciascuna concreta fattispecie portata all’esame del giudice, in quanto tale
controllo sul rispetto dei criteri di economicità ed efficacia postula un quadro fattuale di riferimento
che, in molti casi, può essere estremamente arduo ricostruire.
In altri termini, nella citazione non è fornito alcun dato che permetta di valutare con certezza,
o con presumibile fondamento, se la spesa sostenuta dal Ministero della Giustizia per ciascun incarico
sia stata effettivamente del tutto inefficace o antieconomica in relazione all’attività prestata e/o ai
risultati conseguiti.
In più, nella valutazione compiuta dalla Procura sulla totale inutilità degli incarichi conferiti –
basata non su prove positive ma su deduzioni attoree, stante l’asserita impossibilità di porre a carico
dell’attore l’onere di provare un fatto negativo – è inevitabile ravvisare la sussistenza di profili di
sindacato sulle scelte discrezionali compiute.
Va osservato, al riguardo, che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali da parte
della Corte dei conti, sancito dall’art. 1, comma 1, della l. 14 gennaio 1994 n. 20, è la conferma di un
costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui la ratio della norma va ricercata
nel principio generale in base al quale il magistrato non può sostituirsi all’amministrazione nel
valutare quali siano le scelte gestionali preferibili e i migliori strumenti da utilizzare.
In base all’art. 1 della l. n. 20 del 1994, infatti, sono soggette al sindacato dalla Corte dei conti
non le condotte discrezionali che violano regole non scritte di opportunità e convenienza, ma
esclusivamente quelle che si pongono in contrasto con norme espresse o con principi giuridici.
Dunque il giudice contabile dovrebbe limitarsi ad un apprezzamento sulla razionalità e
congruità dei comportamenti, che va effettuato “ex ante”, vale a dire riferito al momento in cui gli
amministratori hanno operato, tenuto conto delle concrete esigenze che oggettivamente venivano a
prospettarsi, ed escludendo da tale apprezzamento la verifica dei risultati, in quanto il canone di
razionalità dei comportamenti adottati dall’amministrazione va verificato secondo i dati
dell’esperienza amministrativa all’epoca dell’ipotizzata condotta illecita.
Trasfusi detti noti principi giurisprudenziali alla materia de qua, osserva il Collegio che, per
costante giurisprudenza di questa Corte, il conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni
all’apparato amministrativo puà ritenersi legittimo ove si renda necessario per affrontare
problematiche di particolare complessità o urgenza che non possano essere adeguatamente o
tempestivamente risolte avvalendosi delle professionalità interne al Ministero (o all’Ente).
Vale, in proposito richiamare le dichiarazioni rese, quale persona informata sui fatti, ai sensi
dell’art. 362 c.p.p., dal dott. Loreto D’Ambrosio, magistrato all’epoca capo di gabinetto e, nel periodo
immediatamente precedente a quello di riferimento, vice capo di gabinetto del Ministero della
Giustizia, innanzi al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, in relazione al
procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica di Roma con riferimento all’iniziativa
giudiziaria di questa Corte.
Le dichiarazioni fanno riferimento alle esigenze operative fondamentali avvertite nel Ministero
all’epoca di riferimento, dove il personale di magistratura con funzioni di carattere amministrativo
non sarebbe riuscito ad assolvere alle esigenze che via via si andavano creando in un’epoca, in cui si
moltiplicavano interpellanze e interrogazioni parlamentari e tutto l’ambito della giustizia era
sovraesposto, con particolare riferimento ai rapporti col Parlamento, alle relazioni sindacali e a
quelle con la stampa, e dove, oltretutto, la natura di garanzia e terzietà della funzione magistratuale
sarebbe stata di ostacolo allo svolgimento di incarichi rispondenti alle finalità politiche dell’azione del
Ministro, che doveva dunque necessariamente fare ricorso a consulenze di carattere fiduciario.
Tutto ciò posto, il Collegio non ravvisa negli incarichi dedotti – e di cui ha esaminato il merito
– alcun presupposto per poterne affermare con certezza la completa inutilità o il mancato
adempimento, se non mediante le stesse operazioni deduttive effettuate dalla Procura che però, se
sono valide, in linea generale, per un corretto richiamo al rispetto dei vincoli posti dalla legge ed agli
obiettivi di congruità, efficienza ed efficacia della spesa, non possono essere poste a base di una
affermazione sulla sussistenza dei presupposti per la responsabilità amministrativa in capo agli odierni
convenuti, se non travalicando quei confini posti dal Legislatore del 1996, cui sopra si è accennato, da
un lato, e violando il generale principio enunciato nell'art. 115 c.p.c., secondo il quale: "Salvi i casi
previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o
dal pubblico ministero", ostando all’applicabilità della clausola di cui all’ultimo periodo (“Può
tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano
nella comune esperienza”) la circostanza che la fattispecie oggetto del giudizio è caratterizzata da un
ambito peculiare, qual è quello dell’apparato amministrativo in cui sono stati conferiti gli incarichi in
questione.
A tale conclusione induce anche, per quanto riguarda la responsabilità posta a carico dei
Ministri, la norma di cui al comma 1-ter dell’art. 1 della Legge n. 20 del 1994 citata, ove si dispone
che “Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la
responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati
ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione”.
A ciò concorrono anche le condivisibili deduzioni difensive che, al riguardo, hanno
evidenziato come – posto che il d.P.R. n. 338 del 1994 è un regolamento delegato che, in base alla
normativa delegificante (art. 2, commi 7, 8 e 9, della legge n. 537 del 1993) poteva disciplinare
soltanto gli aspetti procedurali e non anche quelli sostanziali (oggetto dell’incarico) – la
normativa di natura sostanziale contenuta nel regolamento in esame non potrebbe contrastare con
quella legislativa, per cui questa Sezione dovrebbe giudicare la liceità del comportamento dei Ministri
convenuti in base al generale disposto dell’art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 29 del 1993, norma che
consente il ricorso a consulenti esterni all’apparato amministrativo anche per conferire non solamente
lo svolgimento di compiti specifici, bensì attività continuative per un determinato periodo di tempo; lo
stesso parere del Consiglio di Stato su detto regolamento avrebbe chiarito che esso riguardava i soli
aspetti procedimentali, rinviando appunto per la normativa sostanziale all’art. 7 D.Lgs. n. 29/1993, cit.
Viene richiamata, a conforto si tale interpretazione, anche la normativa sugli enti locali (art.
51, comma 7 della L. n. 142 del 1990, come modificata dall’art. 6, comma 8 della L. n. 127 del
1997), che consente ai sindaci e presidenti di provincia di assumere collaboratori esterni con contratto
a tempo determinato, senza limiti relativi alla tipologia dell’incarico, né si potrebbe ritenere che un
Ministro abbia minori prerogative.
In ogni caso, sarebbe arduo sostenere che un Ministro non possa avvalersi di alcuna forma di
collaborazione esterna con riferimento alla sua attività di indirizzo politico, data la necessità di
avvalersi in tale ambito di persone legate da un rapporto fiduciario (caratteristica che, nella specie,
mal si concilia con i caratteri di indipendenza e terzietà richiesti ai magistrati, quali quelli appartenenti
all’apparato amministrativo del Ministero della Giustizia.
Inoltre, vale evidenziare che, come risulta dagli atti depositati in giudizio, all’epoca del
conferimento degli incarichi non esisteva la possibilità di avvalersi di risorse reperite in ambito
ministeriale: era appena stata promulgata la normativa di riforma e riordino del Ministero (D.Lgs. n.
300/1999) e le strutture non erano ancora adeguate alla nuova realtà; il Ministro (nella specie, l’on.le
Diliberto) decise pertanto di avvalersi di professionalità esterne “… con assoluta moderazione” e solo
per i temi più impellenti, come appunto lo studio dei problemi connessi con la fase di prima
applicazione delle norme sul giudice unico e la promulgazione del cd. “pacchetto giustizia”.
Di tale realtà fu dato ampio conto nelle motivazioni dei decreti di conferimento.
Del resto, gli incarichi oggetto di conferimento ex art. 7 D.Lgs. 29/1993 non debbono
necessariamente riguardare attività di risultato, atteso che gli unici limiti per il conferimento sarebbero
invece la specificità e la temporaneità degli incarichi; si richiama a fondamento di tale interpretazione
anche il disposto dell’art. 14 del medesimo D.Lgs. n. 29/1993, che espressamente consente ai Ministri
di avvalersi di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. Anche la giurisprudenza citata
dal PM (Sezione Lazio, n. 1/2004) conferma che gli unici limiti sono la specificità e la temporaneità
degli incarichi, e non la realizzazione di un “prodotto”, non senza aggiungere che non vi era all’epoca
alcun divieto di prorogare gli incarichi (come invece stabiliva l’abrogato art. 380 TU n. 3/1957) e che
la misura dei compensi era sempre stata determinata secondo i criteri generali in vigore per il
Ministero.
In ultimo, va considerato che sono stati acquisiti in atti – a seguito delle ordinanze istruttorie
disposte nel corso del giudizio – come specificato in narrativa - il decreto di archiviazione n. 1/2005
(concernente la consulenza avv. MACIS), emesso dal Collegio per i reati ministeriali presso il
Tribunale di Perugia nei confronti, tra gli altri, degli ex Ministri Fassino e Diliberto, in relazione alle
imputazioni di cui all’art. 323 c.p. (”abuso d’ufficio”), nonché il decreto di archiviazione n. 2/05
(concernente le consulenze DI GIOVINE, MAZZARELLO, RODRIGUEZ), emesso dal medesimo
Collegio nei confronti, tra gli altri, degli ex Ministri Fassino e Diliberto, e del componente del
comitato di valutazione Mancuso, sempre con riferimento alle imputazioni di cui al predetto art. 323
c.p.; inoltre, il decreto di archiviazione n. 3/05 (concernente le consulenze NICOLUCCI e PALERMI)
emesso dal Collegio presso il Tribunale di Roma nei confronti dei medesimi ex Ministri Diliberto e
Fassino e del Mancuso (imputazioni di cui agli artt. 323); il decreto di archiviazione del G.I.P. del
Tribunale civile e penale di Perugia del 26 luglio 2008, su conforme richiesta della Procura della
Repubblica, nei confronti di diversi consulenti (per i quali è stata dichiarata la nullità negli odierni
giudizi), la lettera del Capo di Gabinetto del Ministro in data 09/12/2003, con cui riferisce, tra l’altro,
che le consulenze in questione avrebbero avuto carattere fiduciario e, attenendo alla sfera politica, si
sostanzierebbero in compiti di staff all’opera del Ministro e, quindi, le attività ad essi relative non
rientrerebbero specificamente nelle competenze di uffici amministrativi, tenuto conto, del
resto, che alcune soluzioni proposte da esperti potrebbero costituire un valore aggiunto per
l’Amministrazione; la lettera del Capo di Gabinetto in data 06/04/2004, con cui, tra l’altro, vengono
fornite alcune precisazioni in ordine alle deleghe ai Sottosegretari, ai sensi del D.M. 5/12/2001,
secondo cui sarebbe possibile che, nell’ambito delle attività parlamentari, questi siano chiamati a
seguire l’iter legislativo di provvedimenti che attengono a materie non coincidenti con quelle alla cui
trattazione gli stessi sono delegati in via sostanziale dal predetto D.M., e viene depositata la
documentazione relativa, tra gli altri, ai consulenti CUCCA, PALERMI e NICOLUCCI. Si tratta,
anche in questo caso, sostanzialmente dei decreti di conferimento dell’incarico, delle relazioni e dei
pareri del Comitato di valutazione, e di documentazione relativa alle trattative sindacali seguite dalla
dott.ssa Palermi, per le quali sono stati acquisiti dei fogli di segreteria del Gabinetto del Ministro, ove
risultano numerose questioni sindacali segnalate dalla Palermi e dalla stessa inoltrate alla segreteria
del Ministro.
Nella lettera di accompagnamento della documentazione inviata dal Capo di Gabinetto del
Ministro della Giustizia, in data 14 luglio 2006, viene tra l’altro precisato che la documentazione in
questione si riferisce ad un periodo precedente ai 5 anni e che pertanto per molti atti potrebbe essere
intervenuto lo scarto d’archivio, ovvero il deposito nei locali di Fiano Romano; inoltre, che a memoria
del personale di Gabinetto, la traccia di alcune attività potrebbe essere limitata ad appunti, minute o
note su post-it, e che, comunque, presso le segreterie del Ministro e dei Sottosegretari la
documentazione delle precedenti legislature non viene conservata, e che, infine, all’epoca di
riferimento non era in uso un sistema di protocollazione e archiviazione informatica.
Quanto, in particolare, ai componenti del Comitato di valutazione, va considerato che i Decreti
Ministeriali di conferimento prevedevano in molti casi incarichi di attività, e la sola presentazione
delle relazioni da parte dei consulenti ai fini della valutazione; né dal Comitato potrebbe
ragionevolmente pretendersi un controllo sulla legittimità dei provvedimenti ministeriali.
Del resto, quanto al profilo psicologico, i convenuti evidenziano che la prassi operativa dei
Comitati di valutazione era da sempre stata in quel senso, né erano intervenuti chiarimenti
giurisprudenziali o rilievi da parte della Corte dei conti o dell’Ufficio centrale del bilancio; anche tale
circostanza dovrebbe far escludere non solo il dolo, ma anche la colpa grave.
Né il decreto avrebbe dovuto indicare un “prodotto” finale, in quanto l’art. 7 D.Lgs. n. 29/1993
non esclude che tali incarichi possano avere ad oggetto prestazioni di attività, e lo stesso DPR n.
338/1994 non potrebbe derogare a tali principi; la stessa giurisprudenza di questa Corte dei conti,
richiamata da parte attrice nella citazione, viene evocata per confermare la sola necessità che gli
incarichi debbano essere specifici e temporanei, come già detto.
Per tutte le considerazioni che precedono e tenuto conto delle suesposte risultanze processuali,
i convenuti la cui posizione è stata esaminata nel merito vanno dichiarati esenti da responsabilità, per
mancanza di dolo contrattuale e/o di colpa grave.
Conclusivamente, va dichiarata:
1. l’estinzione del giudizio, su conforme richiesta del P.M. all’odierna pubblica udienza, nei
confronti dei convenuti deceduti AIROLDI Gian Mario e DE SANTIS Fausto;
2. la contumacia dei convenuti CASTIGLIONI Ennio, CERESA Ferdinando, CLAUSI
Massimo, CORDOVA Giuseppe, D’ALESSANDRO Luca, IPPOLITO Carmine, PIBIRI Silvia,
SGROI Francesco Paolo, TAMBURINO Giovanni e TREVISAN Gianni, che non risultano costituiti
(per la convenuta FALDUTO Anna esiste memoria difensiva redatta personalmente in atti);
3. il difetto di giurisdizione nei confronti dei convenuti ACCIARDI Gianluca e
MAZZARELLO Graziano, appartenendo la relativa controversia alla giurisdizione del Giudice
Ordinario;
4. l’inammissibilità, in conformità con la richiesta del P.M. alla odierna pubblica udienza,
dell’istanza di declaratoria di nullità degli atti istruttori e processuali, nonché di liquidazione delle
spese legali nei confronti dei predetti convenuti CASTELLI Roberto, CARATOZZOLO Enrico,
FRIGERIO Erminia, GOFFI Alberto, IEZZI Simona, TARCHI Monica, VIETTI Michele Giuseppe,
destinatari delle sentenze n. 384/2012 e n. 482/2012 della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale
d’Appelllo.
5. il non luogo a procedere nei confronti dei convenuti: CASTELLI Roberto,
CARATOZZOLO Enrico, FRIGERIO Erminia, GOFFI Alberto, IEZZI Simona, TARCHI Monica,
VIETTI Michele Giuseppe.
6. Va pronunciata la nullità degli atti istruttori e processuali dei giudizi n. 63110 e n. 62207,
riferiti ai convenuti:
ALOISIO Virginia, AMORE Stefano, ARDISSONE Debora, BALDINI Francesca,
BETTEGA Cinzia, BIANCHINI Daniela, BUSATO Marinella, CARCANO Domenico, COPERCINI
Pierluigi, CESQUI Elisabetta, CORRADINO Michele, CORTESANI Domenico, CORTI Carlo,
CRIVARI Fiorella, CRISANTI Paola, DE CHIARA Carlo, DE DONATO Giovanni, DE MARCO
Marco, D’ORTONA Emma, DI GIOVINE Ombretta, DI PAOLA Luigi, DI SOMMA Emilio,
DONATI Antonella, FALCICCHIO Carlo, FERRARA Ilaria Piera, FIDELBO Giorgio, GOBBI
Cristina, HINNA DANESI Fabrizio, IANNINI Augusta, IPPOLITO Francesco, LATTANZI Giorgio,
LECCISI Giampaolo, MACIS Francesco, MAFFEI Amedeo, MAGNI Giuseppe, MAIZZI Pasqua,
MALPICA Emilio, MANCINI Francesca, MAZZONE Alessandro, MONDELLO Benito Giacomo,
MORELLI Francesco, PAPA Aldo, PAPA Alfonso, PARAGGIO Vittorio, PICCININNI Carlo,
PREIONI Marco, PRIORE Rosario, RUSSO Alessandro, SANGERMANO Antonio, SANTELLI
Jole, SARZANA DI SANT’IPPOLITO Salvatore Fulvio, SCHIAVON Giovanni, SGHEIZ Morena,
STANCATI Nicolina, TATOZZI Gianfranco, TINEBRA Giovanni, TREVISANATO Sandro,
TROYA Antonio, VALENTINO Giuseppe, VERUCCI Giovanni, VIALE Sonia, VIGNA Maria
Sabina, WILDE Massimo, ZAGREBELSKY Vladimiro e ZANETTI Medardo.
7. Va rigettata l’istanza di liquidazione delle spese legali in relazione agli altri convenuti per i
quali è stata dichiarata nel presente giudizio la nullità degli atti istruttori e processuali.
8. Va infine rigettata la domanda della Procura nei confronti di: DILIBERTO Oliviero e
FASSINO Piero, nonché di BRONZO Irene, CAGLIANI Lucia, CASTIGLIONI Ennio, CERESA
Ferdinando, CLAUSI Massimo, CORDOVA Giuseppe, CUCCA Aldo, CURCIO Maria Paola,
D’ALESSANDRO Luca, FALDUTO Anna, GIANFROTTA Francesco, IPPOLITO Carmine,
MANCUSO Paolo, NICOLUCCI Fabio, PALERMI Manuela, PELLICCIARI Silvia, PIBIRI Silvia,
RETTURA Fortunato, RODRIGUEZ Mario, SGROI Francesco Paolo, TAMBURINO Giovanni,
TREVISAN Gianni, VIRANO Mario e, per l’effetto, i medesimi vanno dichiarati esenti da ogni
addebito.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio, definitivamente
pronunciando,
DICHIARA
1. l’estinzione del giudizio, su istanza del P.M., nei confronti dei convenuti deceduti AIROLDI
Gian Mario e DE SANTIS Fausto;
2. la contumacia dei convenuti CASTIGLIONI Ennio, CERESA Ferdinando, CLAUSI
Massimo, CORDOVA Giuseppe, D’ALESSANDRO Luca, IPPOLITO Carmine, PIBIRI Silvia,
SGROI Francesco Paolo, TAMBURINO Giovanni e TREVISAN Gianni, che non risultano costituiti;
3. il difetto di giurisdizione nei confronti del convenuto ACCIARDI Gianluca e MAZZARELLO
Graziano, appartenendo la relativa controversia alla cognizione del Giudice Ordinario;
4. inammissibile, in conformità con la richiesta del P.M. alla odierna pubblica udienza:
l’istanza di declaratoria di nullità degli atti istruttori e processuali, nonché di liquidazione
delle spese legali nei confronti dei predetti convenuti CASTELLI Roberto, CARATOZZOLO Enrico,
FRIGERIO Erminia, GOFFI Alberto, IEZZI Simona, TARCHI Monica, VIETTI Michele Giuseppe,
destinatari delle sentenze n. 384/2012 e n. 482/2012 della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale
d’Appelllo;
5. il non luogo a procedere nei confronti dei convenuti: CASTELLI Roberto,
CARATOZZOLO Enrico, FRIGERIO Erminia, GOFFI Alberto, IEZZI Simona, TARCHI Monica,
VIETTI Michele Giuseppe;
6. la nullità degli atti istruttori e processuali dei giudizi n. 63110 e n. 62207, riferiti ai
convenuti ALOISIO Virginia, AMORE Stefano, ARDISSONE Debora, BALDINI Francesca,
BETTEGA Cinzia, BIANCHINI Daniela, BUSATO Marinella, CARCANO Domenico, COPERCINI
Pierluigi, CESQUI Elisabetta, CORRADINO Michele, CORTESANI Domenico, CORTI Carlo,
CRIVARI Fiorella, CRISANTI Paola, DE CHIARA Carlo, DE DONATO Giovanni, DE MARCO
Marco, D’ORTONA Emma, DI GIOVINE Ombretta, DI PAOLA Luigi, DI SOMMA Emilio,
DONATI Antonella, FALCICCHIO Carlo, FERRARA Ilaria Piera, FIDELBO Giorgio, GOBBI
Cristina, HINNA DANESI Fabrizio, IANNINI Augusta, IPPOLITO Francesco, LATTANZI Giorgio,
LECCISI Giampaolo, MACIS Francesco, MAFFEI Amedeo, MAGNI Giuseppe, MAIZZI Pasqua,
MALPICA Emilio, MANCINI Francesca, MAZZONE Alessandro, MONDELLO Benito Giacomo,
MORELLI Francesco, PAPA Aldo, PAPA Alfonso, PARAGGIO Vittorio, PICCININNI Carlo,
PREIONI Marco, PRIORE Rosario, RUSSO Alessandro, SANGERMANO Antonio, SANTELLI
Jole, SARZANA DI SANT’IPPOLITO Salvatore Fulvio, SCHIAVON Giovanni, SGHEIZ Morena,
STANCATI Nicolina, TATOZZI Gianfranco, TINEBRA Giovanni, TREVISANATO Sandro,
TROYA Antonio, VALENTINO Giuseppe, VERUCCI Giovanni, VIALE Sonia, VIGNA Maria
Sabina, WILDE Massimo, ZAGREBELSKY Vladimiro e ZANETTI Medardo.
RIGETTA
7. la domanda risarcitoria della Procura nei confronti di DILIBERTO Oliviero e FASSINO
Piero, nonché nei confronti di BRONZO Irene, CAGLIANI Lucia, CASTIGLIONI Ennio, CERESA
Ferdinando, CLAUSI Massimo, CORDOVA Giuseppe, CUCCA Aldo, CURCIO Maria Paola,
D’ALESSANDRO Luca, FALDUTO Anna, GIANFROTTA Francesco, IPPOLITO Carmine,
MANCUSO Paolo, NICOLUCCI Fabio, PALERMI Manuela, PELLICCIARI Silvia, PIBIRI Silvia,
RETTURA Fortunato, RODRIGUEZ Mario, SGROI Francesco Paolo, TAMBURINO Giovanni,
TREVISAN Gianni, VIRANO Mario e, per l’effetto, i medesimi vanno dichiarati esenti da ogni
addebito.
8. l’istanza di liquidazione delle spese legali in relazione agli altri convenuti per i quali è stata
dichiarata nel presente giudizio la nullità degli atti istruttori e processuali.
9. Liquida le spese legali nei confronti dei suddetti convenuti DILIBERTO Oliviero e
FASSINO Piero, nonché di BRONZO Irene, CUCCA Aldo, CURCIO Maria Paola, GIANFROTTA
Francesco, MANCUSO Paolo, NICOLUCCI Fabio, PALERMI Manuela, PELLICCIARI Silvia,
RETTURA Fortunato, RODRIGUEZ Mario, VIRANO Mario, nella misura di:
- €. 3.500 complessive per i convenuti FASSINO,
NICOLUCCI, PELLICCIARI,
RODRIGUEZ e VIRANO (avv. Pellegrino e, per Fassino, avv.ti Pellegrino e Grosso);
- €. 2.000 complessive per i convenuti DILIBERTO, CUCCA e PALERMI (avv.
Crapolicchio);
- €. 1.000 ciascuno per i convenuti BRONZO (Avv.ti Pantaloni/Mazzetta), CURCIO (avv.
Steni), GIANFROTTA (avv.ti Contaldo/Barosio), MANCUSO (avv. Marone), RETTURA (avv.
Chiriano).
Nulla per gli altri convenuti contumaci (CASTIGLIONI, CERESA, CLAUSI, CORDOVA,
D’ALESSANDRO, IPPOLITO, PIBIRI, SGROI, TAMBURINO TREVISAN), o costituiti
personalmente (CAGLIANI Lucia e FALDUTO Anna).
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 23 aprile, 28 maggio, 20 giugno, 17 ottobre
2013.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Maria Teresa Docimo
F.to Ivan De Musso
Depositato in Segreteria il 18 febbraio 2014
P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ
F.to Luigi DE MAIO
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Sent. N.166/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO