Contratto collettivo di lavoro per nuovi assunti e personale ausiliario Valido dal 1o gennaio 2002 Versione riveduta del 1o gennaio 2011 Parti contraenti syndicom Sindacato dei media e della comunicazione Monbijoustrasse 33 3001 Berna Sindacato transfair Hopfenweg 21 3000 Berna 14 La Posta Svizzera Viktoriastrasse 21 3030 Berna Sommario Pagina Sigle e definizioni 3 1 10 11 12 13 14 15 Campo d’applicazione e considerazioni generali Campo d’applicazione Definizione di personale ausiliario Modifica del rapporto di lavoro Basi legali Trasferimento di settori dell’esercizio a terzi/ Contratti con agenzie di collocamento di personale Parità di trattamento e protezione della personalità 4 2 20 21 22 23 24 25 Rapporto tra la Posta e il collaboratore/la collaboratrice Rapporto contratto collettivo di lavoro per il personale ausiliario/ contratto individuale di lavoro Rapporto di lavoro Diritti e doveri Luogo di lavoro Strumenti di lavoro e rimborso spese Sicurezza sul lavoro/Protezione della salute 6 3 30 31 32 33 34 35 Salari e indennità Salario Scala salariale Quote individuali Premi Versamento del salario in caso d’incapacità lavorativa Cassa pensioni 11 4 40 41 42 43 44 45 46 47 Tempo di lavoro, vacanze e congedi Tempo di lavoro (tempo di lavoro normale) Organizzazione del tempo di lavoro Ore supplementari Lavoro notturno Pause, interruzioni del lavoro; pause brevi Vacanze Domeniche e giorni festivi/Giorni di riposo Congedi 16 1 Sommario Seite 2 5 Controversie tra la Posta e il collaboratore/la collaboratrice 50 Ricorso a una persona di fiducia 51 Vie legali 22 6 60 61 62 Fine del rapporto di lavoro Fine del rapporto di lavoro Disdetta ordinaria Altre disposizioni relative alla disdetta (protezione contro il licenziamento, ecc.) 23 7 70 71 72 73 74 75 Rapporto tra la Posta e i sindacati (partenariato sociale) Partecipazione Trattative salariali Applicazione del CCL Disponibilità al negoziato Pace del lavoro Commissione paritetica di conciliazione (CPC) e Tribunale arbitrale 24 8 80 81 82 83 A1 Disposizioni finali Entrata in vigore, durata di validità, disdetta Periodo non regolato dal contratto Disposizioni transitorie Abrogazione del diritto vigente 27 Appendice 1 Salari e indennità per il personale ausiliario 29 A2 Appendice 2 Applicabilità delle disposizioni del CCL Posta 32 Sigle e definizioni Sigle e definizioni Sigla Definizione/Legge AVS CCL CIL CO CPC IPG LAFam LAINF LF Lpers OAFam OLDL OPM RS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Contratto collettivo di lavoro Contratto individuale di lavoro Codice delle obbligazioni Commissione paritetica di conciliazione Indennità per perdita di guadagno Legge federale sugli assegni familiari Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni Legge federale Legge sul personale federale Ordinanza sugli assegni familiari Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro) Organi paritetici di mediazione Raccolta sistematica del diritto federale RS 220 836.2 832.20 172.220.1 836.21 822.211 3 Campo d’applicazione e considerazioni generali Visto l’articolo 6 capoverso 5 LPers e l’articolo 5 capoverso 3 dell’Ordinanza quadro LPers e vista la cifra 111 CCL Posta, le parti contraenti hanno stipulato il seguente contratto collettivo aziendale, giusta gli articoli 356 segg. CO: 1 Campo d’applicazione e considerazioni generali 10 Campo d’applicazione Il contratto collettivo di lavoro per nuovi assunti e personale ausiliario (di seguito: CCL per il personale ausiliario) si applica ai collaboratori/alle collaboratrici soggetti a un rapporto di lavoro con «La Posta Svizzera» (di seguito: Posta). 11 Definizione di nuovi assunti e di personale ausiliario 1 Sono considerati personale ausiliario (a–d) risp. nuovi assunti (e) i collaboratori/le collaboratrici: a. con contratto individuale di lavoro di durata determinata di tre mesi al massimo; b. impiegati in media meno di otto ore a settimana o con un grado di occupazione medio inferiore al 20 %; c. impiegati esclusivamente per il recapito mattutino di quotidiani; d. chiamati dalla Posta a svolgere attività non pianificabili in base a un contratto quadro individuale e che possono rifiutare il singolo incarico (lavoro occasionale). impiegati (con un grado d’occupazione minimo del 20 %) per un periodo e. superiore a tre mesi. Qualora il contratto individuale di lavoro sia limitato ad un periodo inferiore a 18 mesi, esso può essere prolungato al massimo due volte fino al raggiungimento del periodo massimo complessivo di 18 mesi. Qualora il rapporto di lavoro di durata determinata o indeterminata prosegua anche dopo un periodo di 18 mesi, il rapporto di lavoro viene trasformato in rapporto di lavoro di durata indeterminata ai sensi del CCL Posta. 2 In caso d’assunzione ai sensi della cifra 11 lettera e, vale quanto segue: – a partire dal quarto mese, il salario – indennità escluse – si basa sulla scala salariale di cui al CCL Posta; – ritenuta mensile sul salario (contributo di solidarietà) di CHF 7.– in caso di grado d’occupazione medio pari o superiore al 50 % o di CHF 3.50 in caso di grado d’occupazione medio inferiore al 50 % (conformemente alla cifra 82 CCL Posta). 12 Modifica del rapporto di lavoro 1 Un rapporto di lavoro giusta la cifra 11 lettera b può durare al massimo tre anni; i precedenti rapporti di lavoro di durata determinata vengono com- putati. In caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, a partire da questa scadenza se ne crea uno nuovo regolato in base al CCL Posta. 4 Campo d’applicazione e considerazioni generali 2 Per la riassunzione di un collaboratore/di una collaboratrice impiegato/a in passato presso la Posta per un periodo complessivo superiore ai tre anni viene stipulato un CIL basato sul CCL Posta. 13 Basi legali Laddove non regolato altrimenti dal presente CCL per il personale ausiliario, tenuto conto delle indicazioni relative al CCL Posta giusta l’appendice 2, valgono le disposizioni del CO. 14 Trasferimento di settori dell’esercizio a terzi/Contratti con agenzie di collocamento di personale 1 In caso di trasferimento di parti dell’azienda a terzi occorre applicare per analogia l’articolo 333 CO, tenendo tuttavia presente che le disposizioni normative di cui al presente CCL valgono almeno per un anno; le disposizioni di legge vincolanti sono poziori. 2 In caso di stipula di contratti con agenzie di collocamento di personale, la Posta conviene che per il personale in prestito valgano le disposizioni salariali e sul tempo di lavoro vigenti in seno alla Posta per rapporti di lavoro analoghi. A partire dal quarto mese, il salario del personale in prestito si basa sulla scala salariale di cui al CCL Posta. 3 Gli impieghi di personale in prestito non possono superare la durata di sei mesi. Qualora l’impiego debba durare più a lungo e successivamente si passi ad un rapporto di lavoro ai sensi della cifra 11 lettera e CCL per il personale ausiliario, la durata del rapporto di lavoro «in prestito» e del rapporto di lavoro ai sensi della cifra 11 lettera e CCL per il personale ausiliario è al massimo di 18 mesi. 15 Parità di trattamento e protezione della personalità 1 I collaboratori/le collaboratrici non devono subire pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa del loro sesso, origine, lingua, stato di salute, eccetera. 2 Nelle rispettive unità, le parti contraenti s’impegnano: – a proteggere la personalità dei collaboratori/delle collaboratrici; – a realizzare la parità di trattamento; – a prendere misure atte ad impedire qualunque discriminazione, molestia sessuale o mobbing e, in caso di necessità, a fornire un sostegno adeguato. 5 Rapporto tra la Posta e il collaboratore/la collaboratrice 2 Rapporto tra la Posta e il collaboratore/ la collaboratrice 20 Rapporto contratto collettivo di lavoro per il personale ausiliario/ contratto individuale di lavoro 1 La Posta stipula con ogni collaboratore/collaboratrice sottoposto/a al CCL per il personale ausiliario un CIL stilato sulla base del presente CCL. Il CIL riporta una nota che segnala al collaboratore/alla collaboratrice la possibilità di ottenere il CCL per il personale ausiliario presso l’ufficio preposto o i sindacati contraenti. 2 Il CIL regola come minimo: – l’inizio del rapporto di lavoro; – la durata del rapporto di lavoro, se a tempo determinato; – la durata dell’eventuale periodo di prova; – il tempo di lavoro ordinario, settimanale o mensile nonché i periodi d’impiego predefiniti (ad eccezione dei contratti quadro conformemente alla cifra 11 lett. d); l’accordo concernente un tempo di lavoro annuo è ammesso solo per collaboratori ai sensi della cifra 11 lettera b a salario mensile; – il salario lordo (mensile o orario) e l’inquadramento nella tabella delle funzioni (cifra 302); – il luogo di lavoro; – la disponibilità operativa (in caso di contratti quadro giusta la cifra 11 lett. d); – per i collaboratori/le collaboratrici con salario a ore: il tipo di indennizzo per le vacanze (in tempo libero o come supplemento sul salario). 3 Ogni modifica del CCL per il personale ausiliario comporta automaticamente l’adeguamento del CIL. Il collaboratore/la collaboratrice sarà informato/a il più rapidamente possibile dalla Posta sulle modifiche. 4 I sindacati hanno il diritto di esprimersi e di essere ascoltati sui modelli CIL applicati dalla Posta (grado 2). 6 Rapporto tra la Posta e il collaboratore/la collaboratrice 21 Rapporto di lavoro 210 Periodo di prova 1 Nel CIL è possibile convenire un periodo di prova. Per i rapporti di lavoro di durata determinata esso può protrarsi al massimo per due settimane; per i rapporti di lavoro di durata indeterminata esso può durare fino a un mese ed essere prolungato, al massimo, di un altro mese. 2 Se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, il periodo di prova viene prolungato per un periodo equivalente. 211 Rapporti di lavoro di durata determinata giusta la cifra 11 lettera a 1 I rapporti di lavoro di durata determinata possono essere convenuti per un massimo di tre mesi; rimane riservato il capoverso 2. Se si protraggono oltre tale scadenza, sono considerati di durata indeterminata e soggiacciono pertanto al CCL Posta. 2 I CIL di durata determinata possono essere prolungati come tali al massimo tre volte. L’esclusione di simili contratti a catena vale anche nel caso in cui il periodo d’interruzione tra la fine del precedente rapporto di lavoro e l’inizio del successivo è inferiore a due mesi. In casi particolari giustificabili, d’accordo con i sindacati contraenti è possibile derogare a questa regolamentazione, a condizione che le prescrizioni legali siano rispettate. 22 Diritti e doveri 220 Diligenza e fedeltà 1 Il collaboratore/la collaboratrice deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli/le e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi della Posta. 2 Il collaboratore/la collaboratrice è tenuto/a a trattare con cura gli attrezzi di lavoro messi a disposizione dalla Posta e a gestire coscienziosamente i fondi a lui/lei affidati. 221 Segreto professionale 1 Il collaboratore/la collaboratrice è tenuto/a ad osservare il segreto su tutte le attività non di pubblico dominio e di cui è venuto/a a conoscenza nel quadro del suo lavoro in seno alla Posta. 7 Rapporto tra la Posta e il collaboratore/la collaboratrice 2 Per il resto vengono applicate le relative disposizioni legali, concernenti in particolare il segreto di affari, il segreto d’ufficio e il segreto postale. L’autorizzazione a testimoniare davanti a tribunali e autorità viene concessa dagli uffici competenti secondo il regolamento organizzativo della Posta. 3 L’obbligo di segretezza persiste anche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro. 222 Certificati di lavoro/Attestazione d’impiego 1 Il collaboratore/la collaboratrice può chiedere in qualsiasi momento un certificato di lavoro che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro come pure le prestazioni e il comportamento. La Posta si attiene alla redazione di certificati di lavoro non codificati. 2 Su richiesta del collaboratore/della collaboratrice la Posta redige una semplice attestazione d’impiego con la sola indicazione della natura e della durata del rapporto di lavoro. 223 Protezione della personalità/Protezione dei dati 1 Il collaboratore/la collaboratrice ha diritto alla protezione della propria personalità conformemente alla cifra 15. 2 Per il resto trovano applicazione le cifre 226 ss. CCL Posta. 23 Luogo di lavoro 230 Località o circondario 1 Una località con più uffici postali è di regola considerata come singolo luogo di lavoro. 2 Nelle grandi città vengono definiti dei circondari, ognuno dei quali vale come singolo luogo di lavoro; tali circondari possono comprendere anche località confinanti. Nel CIL occorre definire un luogo base. 3 Per gli impieghi all’interno dello stesso luogo di lavoro o dello stesso circondario non vengono computati tempi di spostamento né rimborsate spese. 8 Rapporto tra la Posta e il collaboratore/la collaboratrice 231 Area geograficamente definita 1 Nel CIL, invece di un luogo di lavoro giusta la cifra 230 si può convenire che il lavoro venga svolto all’interno di una determinata area geografica; occorre definire nel contempo un luogo base. Il cambiamento del luogo d’impiego all’interno dell’area interessata rientra nei doveri ordinari del collaboratore/della collaboratrice. 2 L’estensione massima di una zona geografica definita non deve superare un percorso semplice fra luogo base e luogo d’impiego di 45 minuti con i mezzi pubblici (senza percorsi brevi all’interno della località) o 30 minuti con un veicolo motorizzato. 3 La Posta indennizza con un rimborso forfetario i tempi di spostamento e le spese di percorso supplementari. I dettagli sono regolati nell’appendice 1. 4 In un raggio di 16 chilometri, calcolato in base al percorso semplice più breve dal luogo base, non viene erogata nessuna indennità per pasti fuori domicilio. Laddove le particolari condizioni dei collegamenti sono sfavorevoli, è possibile concordare individualmente soluzioni diverse. 232 Cambiamento temporaneo delle mansioni o del luogo di lavoro 1 Per motivi d’ordine aziendale, o per garantire l’esecuzione corretta delle attività, la Posta può affidare temporaneamente al collaboratore/alla collaboratrice un altro lavoro ragionevolmente accettabile che esula dai doveri ordinari previsti dal contratto di lavoro. Lo stesso vale per l’assegnazione temporanea a un altro luogo di lavoro. 2 Il tempo necessario per recarsi dal luogo di lavoro o dal luogo base al luogo di lavoro provvisorio è considerato tempo di lavoro. 3 Le spese di spostamento fra luogo di lavoro o luogo base e luogo di lavoro provvisorio e le spese per i pasti vengono rimborsate se il percorso semplice supplementare per recarsi al luogo di lavoro supera gli otto chilometri. 233 Cambiamento definitivo delle mansioni o del luogo di lavoro Un cambiamento definitivo delle mansioni o del luogo di lavoro richiede una modifica del CIL e deve essere segnalato in tempo. Al momento di modificare il CIL è opportuno tener conto, per quanto possibile, della situazione personale del collaboratore/della collaboratrice. 9 Rapporto tra la Posta e il collaboratore/la collaboratrice 24 Strumenti di lavoro e rimborso spese 240 Strumenti di lavoro In generale, la Posta mette gratuitamente a disposizione gli strumenti di lavoro necessari all’esecuzione dell’attività convenuta. Se per contratto il collaboratore/la collaboratrice è tenuto/a all’impiego di apparecchi, materiale o veicoli propri, la Posta lo/la indennizza in modo appropriato. 241 Rimborso delle spese legate all’esecuzione del lavoro 1 La Posta rimborsa al collaboratore/alla collaboratrice tutte le spese legate all’esecuzione del lavoro. In caso di attività fuori del luogo di lavoro, le spese supplementari ad esse correlate vengono indennizzate. 2 In linea di massima, per i viaggi di servizio occorre utilizzare i mezzi di trasporto pubblici. La Posta accorda su richiesta l’uso di un veicolo privato o di locazione, se ciò consente di risparmiare tempo e denaro. 3 Le modalità sono regolate nell’appendice 1. 242 Abiti postali La Posta fornisce gratuitamente i capi d’abbigliamento ai collaboratori/alle collaboratrici che devono indossare abiti uniformi per rendersi riconoscibili al pubblico o nei casi in cui l’interesse dell’immagine aziendale lo richieda. La Posta può consegnare abiti postali gratuiti anche in altri casi. 25 Sicurezza sul lavoro/Protezione della salute 1 La Posta ha riguardo per la salute dei collaboratori/delle collaboratrici. Essa prende tutte le misure tecniche e organizzative necessarie, tecnicamente applicabili e adeguate per proteggere la salute dei collaboratori/delle collaboratrici e per prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali in seno all’azienda. La Posta adotta particolari misure cautelari per venire incontro alle necessità delle collaboratrici in caso di gravidanza. 2 Il collaboratore/la collaboratrice è tenuto/a ad appoggiare gli sforzi della Posta e a utilizzare le attrezzature di sicurezza e gli equipaggiamenti di protezione messi a sua disposizione. 10 Salario e indennità 3 Salario e indennità 30 Salario 300 Retribuzione Le prestazioni finanziarie della Posta sono il salario e le quote individuali, come indennità e premi. 3000 Versamento del salario ai collaboratori/alle collaboratrici con salario mensile Il salario e le altre retribuzioni vengono versati il 25 di ogni mese per via scritturale (il salario in 13 rate, la tredicesima rata nel mese di novembre; pro rata in caso di assunzione o partenza). 3001 Versamento del salario ai collaboratori/alle collaboratrici con salario a ore 1 Il salario e le altre retribuzioni vengono versati ogni mese per via scritturale, al più tardi dieci giorni dopo lo scadere del periodo di conteggio. Se il giorno del pagamento cade un fine settimana o un giorno festivo, il pagamento viene eseguito il giorno feriale seguente. La parte della tredicesima è compresa nel salario orario. 2 In casi eccezionali giustificabili, il collaboratore/la collaboratrice può chie dere un anticipo nel quadro del lavoro già eseguito. 3002 Ritenute sul salario Da ogni salario sono detratti: – i contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie; – la quota premio per l’assicurazione d’indennità giornaliera collettiva in caso di malattia (concerne solo i collaboratori/le collaboratrice giusta la cifra 11, lett. b, c ed e); – la quota premio per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali giusta la cifra 340 capoverso 3, nella misura in cui sussiste per legge un obbligo d’assicurazione; – eventuali contributi per la previdenza professionale giusta la cifra 35. 11 Salario e indennità 301 Sistema di rimunerazione 1Il salario è commisurato alla funzione, all’esperienza e alla situazione sul mercato del lavoro. Esso è convenuto individualmente con il collaboratore/ la collaboratrice. 2 Al più tardi al termine del secondo anno di servizio, l’esperienza acquisita è da prendere in considerazione sotto forma di un aumento salariale. Di regola, l’aumento è effettivo dal 1° gennaio. 3 Nel convenire il salario occorre tenere adeguatamente conto del più alto livello salariale nei luoghi di lavoro dove, secondo il CCL Posta, viene erogata un’indennità fissa del mercato del lavoro. 302 Griglia con tabella delle funzioni La griglia delle funzioni, appendice 2 CCL Posta, costituisce la base per l’inquadramento uniforme degli impieghi e la classificazione delle funzioni. 31 Scala salariale L’importo dei salari minimi (salari mensili e salari a ore) è regolato nell’appendice 1. 32 Quote individuali 1 La Posta corrisponde i seguenti assegni: – assegno familiare; – assegno per nascita e per adozione; – indennità per lavoro domenicale secondo la lista dei giorni festivi nell’appendice 3 CCL Posta; indennità per lavoro notturno; il diritto sussiste in aggiunta a un’eventuale – indennità per lavoro domenicale. 2 L’assegno familiare viene corrisposto fino al 18° anno compiuto del figlio/ della figlia. Per i figli in formazione il diritto si estingue con la conclusione del ciclo formativo, tuttavia al più tardi al compimento del 25° anno di età. Qualora i figli di età superiore ai 16 anni e fino al 18° anno d’età, e i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno d’età percepiscano un reddito lavorativo superiore di una volta e mezzo all’importo massimo della rendita completa di vecchiaia dell’AVS (situazione 2011: CHF 41 760.–), il diritto all’assegno familiare decade. 3 Assegno per nascita e per adozione, se previsti dall’ordinamento cantonale sugli assegni familiari e se il collaboratore/la collaboratrice è la prima persona avente diritto agli assegni familiari. 12 Salario e indennità Qualora, conformemente all’ordinamento cantonale sugli assegni familiari, l’assegno per nascita del secondo avente diritto sia di importo superiore rispetto all’assegno del primo avente diritto, sussiste il diritto alla differenza. 4 I valori sono indicati nell’appendice 1. 5 In casi eccezionali possono essere versate ulteriori indennità giusta l’appendice 1. 33 Premi Come compenso per prestazioni e comportamenti straordinari è possibile versare un premio d’eccellenza. 34 Versamento del salario in caso d’incapacità lavorativa 340 Versamento del salario in caso di infortunio 1 I collaboratori/le collaboratrici sono assicurati conformemente alle disposizioni della LAINF che, in caso d’incapacità lavorativa totale, prevede il ver- samento di un’indennità giornaliera pari all’80 % del salario. Per il giorno dell’infortunio e i due giorni successivi, la Posta accorda il versamento dell’80 % del salario giusta la LAINF o, in caso d’impiego irregolare, dell’80 % del salario medio percepito presso la Posta durante gli ultimi tre mesi. 2 In caso d’incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera e il versamento del salario da parte della Posta sono ridotti proporzionalmente. 3 I premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono per metà a carico del collaboratore/della collaboratrice. 341 Versamento del salario in caso di malattia 3410 Personale ausiliario giusta la cifra 11 lettere b e c 1 In caso d’incapacità lavorativa per motivi di salute dovuta a malattia senza colpa del collaboratore/della collaboratrice giusta la cifra 11 lettere b e c, a partire dal primo giorno del rapporto di lavoro questi è coperto/a da un’assicurazione d’indennità giornaliera collettiva. Quest’assicurazione prevede il pagamento di un’indennità giornaliera pari all’80 % del salario assicurato soggetto ad AVS per una durata massima di 720 giorni, meno un periodo di attesa pari a 60 giorni**. In caso di occupazione irregolare, tale indennità assicurativa ammonta all’80 % del salario medio soggetto ad AVS percepito alla Posta negli ultimi mesi. 13 Salario e indennità 2 Per la durata del periodo di attesa previsto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, pari a 60 giorni, la Posta provvede al pagamento dell‘80 % del salario soggetto ad AVS**. In caso di occupazione irregolare, il versamento del salario è pari all’80 % del salario medio soggetto ad AVS percepito alla Posta negli ultimi mesi. A partire dal quarto giorno occorre presentare un certificato medico. ** Per quanto riguarda il versamento del salario, la base per il relativo calcolo è costituita dal salario previsto dal contratto al momento dell’evento. Per il calcolo delle indennità si tiene conto delle entrate medie soggette ad AVS degli ultimi dodici mesi, fatta eccezione di quanto percepito a titolo di versamenti una tantum. 3 In caso d’incapacità lavorativa parziale, l’ammontare dell’indennità giorna liera è proporzionale al grado d’incapacità lavorativa. 4 Il diritto al versamento del salario durante il periodo d’incapacità lavorativa decade con la fine del rapporto di lavoro; il diritto all’indennità giornaliera nei confronti dell’assicurazione sussiste anche in seguito. 5 I collaboratori e le collaboratrici versano un contributo pari a un terzo del premio per i costi di indennità di salario in caso di malattia. 3411 Personale ausiliario giusta la cifra 11 lettere a e d 1 Per i collaboratori/le collaboratrici giusta la cifra 11 lettere a e d non sus- siste nei confronti della Posta alcun diritto di versamento del salario in caso d’incapacità lavorativa per malattia, né una copertura di un’assicurazione d’indennità giornaliera collettiva in caso di malattia. 2 Invece di continuare a percepire il salario, il collaboratore/la collaboratrice riceve un supplemento salariale pari al 2,5 %. Esso è destinato alla stipulazione da parte del collaboratore/della collaboratrice di un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia. All’atto della stipulazione del CIL occorre rendere espressamente attento/a il collaboratore/la collaboratrice sulla mancanza di una copertura assicurativa. 3412 Nuovi assunti giusta la cifra 11 lettera e 1 Al termine del periodo di prova sussiste il diritto al pagamento del salario integrale durante l’inabilità al lavoro in seguito a infortunio e malattia per i primi 360 giorni (in deroga, rispettivamente, alla cifra 340 e 3410). Qualora il collaboratore/la collaboratrice si ammali o subisca un infortunio durante il periodo di prova, sussiste il diritto al pagamento dell’80 % del salario durante l’inabilità al lavoro; 2 Per il resto si applicano per analogia le disposizioni di cui alla cifra 3410. 14 Salario e indennità 342 Versamento del salario in caso di servizio militare, servizio della protezione civile, servizio civile 1 In caso di assenza dovuta a servizio militare, servizio della protezione civile o servizio civile obbligatorio, i collaboratori/le collaboratrici impiegati da più di tre mesi hanno diritto al salario come segue: a. scuola reclute, scuola sottufficiali e ufficiali, servizio di avanzamento nonché servizio civile: 50 % b. tutti gli altri servizi obbligatori: 100 % 2 Per il calcolo del salario è determinante la prestazione media dall’inizio dell’ultimo rapporto di lavoro, al massimo però durante gli ultimi 12 mesi. 3 Il diritto al salario sussiste solo se l’IPG spetta alla Posta. Essa trattiene la quota di IPG proporzionale al grado di occupazione. La restante quota viene versata direttamente al collaboratore/alla collaboratrice o alla cassa di compensazione di un eventuale altro datore di lavoro. 343 Versamento in caso di decesso 1 In caso di decesso di un collaboratore/una collaboratrice, i superstiti percepiscono una somma pari a un sesto del salario annuo. Si applicano per analogia le disposizioni del CCL Posta. 2 Gli assegni familiari continuano a essere corrisposti per il mese corrente e per i tre mesi successivi (art. 10 cpv. 3 OAFam). 35 Cassa pensioni 1 I collaboratori/le collaboratrici sono assicurati presso la Cassa pensioni della Posta nel quadro delle disposizioni legali e regolamentari. 2 All’atto della stipulazione del CIL occorre rendere espressamente attento/a il collaboratore/la collaboratrice sull’eventuale mancanza di una copertura assicurativa in caso d’invalidità. 15 Tempo di lavoro, vacanze e congedi 4 Tempo di lavoro, vacanze e congedi 40 Tempo di lavoro (tempo di lavoro normale) 1 Per i collaboratori/le collaboratrici impiegati a tempo pieno, il tempo di lavoro normale è di 41 ore settimanali. Il salario orario è calcolato in base a questo tempo di lavoro. 2 Se la prestazione settimanale è di 42 ore (100 %), il salario mensile viene aumentato di 1/41, salvo il caso in cui la compensazione delle ore prestate eccedenti il tempo di lavoro normale di 41 ore avvenga sotto forma di tempo libero. 3 Il tempo di lavoro deve essere registrato in modo appropriato. 41 Organizzazione del tempo di lavoro Le unità definiscono l’organizzazione del tempo di lavoro tenendo conto delle risorse aziendali. Le disposizioni del CCL Posta valgono per analogia. 42 Ore supplementari 420 Definizione e principi 1 In linea di massima, sono considerate ore supplementari quelle che superano 42 ore settimanali. 2 Le ore supplementari devono essere ordinate dall’ufficio competente o autorizzate a posteriori come tali. 3 Il collaboratore/la collaboratrice è tenuto/a ad effettuare ore supplementari nel quadro delle disposizioni di legge, nella misura in cui in buona fede esse siano ragionevolmente accettabili. 421 Compensazione delle ore supplementari 4210Collaboratori/collaboratrici con salario mensile Le ore supplementari devono essere compensate con un congedo di pari durata. Se non è possibile accordare una compensazione temporale, la compensazione è erogata in contanti con un supplemento del 25 %. 4211Collaboratori/collaboratrici con salario a ore Le ore supplementari devono essere compensate con un supplemento del 25 %, nella misura in cui nella media di 28 giorni vengono superate le 42 ore settimanali. 16 Tempo di lavoro, vacanze e congedi 422 Ore supplementari in caso d’impiego a tempo parziale 1 Per i collaboratori/le collaboratrici impiegati a tempo parziale, sono considerate supplementari le ore settimanali che superano la durata contrattuale del lavoro. In deroga alla cifra 421, il pagamento viene effettuato senza supplemento fino al raggiungimento di 42 ore settimanali. 2 I collaboratori/le collaboratrici a tempo parziale non possono essere chiamati a svolgere regolarmente o senza accordo preliminare attività che si estendano a lungo termine oltre la durata del lavoro convenuta nel CIL. 43 Lavoro notturno 430 Supplemento di tempo/Indennità per lavoro notturno (personale impiegato nella produzione) 1 Vengono erogati i seguenti supplementi di tempo: – supplemento di tempo fra le ore 22 e le ore 24: 15 %; – supplemento di tempo fra le ore 24 e le ore 4: 30 % (40 % per i collabo- ratori/le collaboratrici dal compimento del 55° anno di età). Il supplemento viene concesso anche fra le ore 4 e le ore 5 nella misura in cui il collaboratore/la collaboratrice inizi il lavoro prima delle ore 4. 2 Per il periodo di tempo fra le ore 20 e le ore 5 viene versata anche un’inden- nità per lavoro notturno conformemente all’appendice 1; fanno eccezione i collaboratori/le collaboratrici giusta la cifra 11 lettera c. 431 Supplemento di salario (personale impiegato nell’amministrazione) Al collaboratore/alla collaboratrice sottoposto/a per analogia alla Legge sul lavoro che svolge lavoro notturno temporaneo, invece del supplemento di tempo e dell’indennità per lavoro notturno giusta la cifra 430 viene versato fra le ore 22 e le ore 5 un supplemento di salario del 25 %. 44 Pause, interruzioni del lavoro; pause brevi 440 Pause e interruzioni del lavoro Per le pause e le interruzioni del lavoro valgono le disposizioni di legge. 441 Pause brevi 1 Oltre alle pause e alle interruzioni del lavoro vengono concesse brevi pause considerate come tempo di lavoro. 2 Per un tempo di lavoro ininterrotto di tre ore e mezza o più, il collaboratore/ la collaboratrice ha diritto a una breve pausa di 15 minuti. 17 Tempo di lavoro, vacanze e congedi 3 Laddove al posto di una pausa viene concessa un’interruzione di 20 minuti considerata tempo di lavoro, per ogni turno di lavoro oltre all’interruzione viene computata come tempo di lavoro al massimo una sola pausa breve. 4 Nello stabilire le pause di breve durata occorre tenere debitamente conto dell’affaticamento dovuto al lavoro svolto in particolare davanti a uno schermo – segnatamente la videocodifica e il rilevamento di dati – con ulteriori cinque minuti per ogni ora di lavoro completa. 45 Vacanze 450 Vacanze per i collaboratori/le collaboratrici con salario mensile 500 Diritto alle vacanze 4 1 Per ogni anno civile, il collaboratore/la collaboratrice ha diritto alle seguenti vacanze: Diritto alle vacanze Anni compiuti nell’anno in cui sussiste il diritto 5 settimane fino al 20° incluso 4 settimane dal 21° al 49° incluso 5 settimane dal 50° al 59° incluso 6 settimane dal 60° 2 I collaboratori e le collaboratrici che a turni regolari svolgono lavoro domenicale e notturno hanno diritto, oltre alle indennità di cui alla cifre 3 capoversi 3 e 4 Appendice 1, ad un’indennità per le vacanze di cui alla cifra 451. Si parla di regolare quando il lavoro notturno e domenicale viene svolto almeno per 10 mesi all’anno. 3A condizione che svolga regolarmente lavoro notturno o domenicale, l’interessato/a ha diritto alle indennità per le vacanze anche in caso di assenze a seguito di malattia e/o infortunio. 4Il personale impiegato a tempo parziale che nell’arco di un anno civile viene impiegato per meno di dieci mesi ma che viene impiegato regolarmente di domenica e durante la notte, ha anch‘esso diritto a quanto previsto al capoverso 2. 18 Tempo di lavoro, vacanze e congedi 4501 Godibilità delle vacanze 1 Di regola, le vacanze devono essere godute durante l’anno civile corrispondente e comprendere almeno una volta l’anno due settimane consecutive. 2 Prima di concedere un periodo di vacanza occorre consultare il collaboratore/la collaboratrice. Nei limiti delle possibilità aziendali è opportuno rispettare i desideri espressi dal collaboratore/dalla collaboratrice. Se non è possibile giungere a un accordo, i periodi di vacanza vengono stabiliti dalla Posta. 3 In caso di inizio o di fine del rapporto di lavoro durante l’anno, le vacanze sono attribuite pro rata. 4 Per le riduzioni delle vacanze a seguito di assenze prolungate si applica l’articolo 23 OLDL. Le riduzioni vengono arrotondate per eccesso o per difetto alla mezza giornata. 5 Se il rapporto di lavoro viene risolto dal collaboratore/dalla collaboratrice o dalla Posta per colpa del collaboratore/della collaboratrice, i giorni di vacanza percepiti in eccesso possono essere computati al salario o ai giorni di riposo non ancora percepiti, nella misura in cui il collaboratore/la collaboratrice non è obbligato a prendere le proprie vacanze. 6 La compensazione pecuniaria è ammessa solo se il rapporto di lavoro termina senza che il collaboratore/la collaboratrice abbia potuto usufruire delle vacanze come pure nei casi d’impiego giusta la cifra 11 lettere a e d. 451 Vacanze per i collaboratori/le collaboratrici con salario a ore Se le vacanze non possono essere godute (valgono le disposizioni legali), sul salario viene erogato il seguente supplemento: – diritto a 4 settimane di vacanze: 8,33 % – diritto a 5 settimane di vacanze: 10,64 % – diritto a 6 settimane di vacanze: 13,04 % 19 Tempo di lavoro, vacanze e congedi 46 Domeniche e giorni festivi/Giorni di riposo I collaboratori/le collaboratrici hanno diritto, ogni anno civile, ai seguenti giorni liberi: a. personale impiegato nell’amministrazione: – le domeniche; – più un massimo di dieci giorni festivi abituali presso il luogo di lavoro o il luogo base conformemente alla lista dei giorni festivi riportata nell’appendice 3 CCL Posta; non vi è alcuna compensazione se nella relativa località questi giorni festivi cadono di domenica o in un giorno feriale libero per il collaboratore/la collaboratrice interessato/a. Se un giorno festivo giusta la lista dei giorni festivi riportata nell’appendice 3 CCL Posta coincide con un giorno di vacanza, può essere ricuperato. In caso di inizio o di fine del rapporto di lavoro durante l’anno, il collaboratore/la collaboratrice ha diritto ai giorni festivi che cadono durante il rispettivo periodo. b. personale impiegato nella produzione: 62 giorni di riposo. 47 Congedi 470 Congedo pagato Nelle situazioni elencate qui di seguito che coincidono con il tempo di lavoro, il collaboratore/la collaboratrice impiegato/a presso la Posta da almeno tre mesi ha diritto al necessario congedo pagato, fino a un massimo di: Evento a. adempimento di obblighi legali di cittadino/a: Congedo pagato il tempo necessario conformemente alla convocazione b. matrimonio del collaboratore/della collaboratrice (anche se nuove nozze; 1 giorno (la legalizzazione dell’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio): c. matrimonio di un/a figlio/a, di un genitore, di un fratello/una sorella 1 giorno (la legalizzazione dell’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio): 20 d. nascita di un figlio: 2 giorni per il padre 2 giorni e. adozione di un figlio: se padre e madre sono impiegati presso la Posta: 2 giorni per entrambi f. malattia grave improvvisa o incidente del coniuge, del partner, di un genitore o di un figlio: fino a 1 settimana g. decesso del coniuge, del partner, di un genitore o di un figlio: fino a 1 settimana Tempo di lavoro, vacanze e congedi 471 Congedo di maternità 1 Le collaboratrici con un rapporto di lavoro di durata indeterminata hanno diritto a un congedo di maternità pagato di: – 4 mesi con il 100 % del salario percepito, se il parto ha luogo dopo il compimento del primo anno di servizio; – 56 giorni con il 100 % del salario percepito in tutti gli altri casi, nonché in aggiunta – 42 giorni con l’80 % del salario percepito, al massimo tuttavia l’importo massimo previsto per legge, se sussiste un diritto all’indennità ai sensi della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). 2 Per le collaboratrici con salario a ore, il diritto al salario mensile durante il congedo di maternità è calcolato come segue: 12 X aliquota oraria Per le collaboratrici con salario a ore che al momento del parto non hanno ancora compiuto un anno di servizio, il diritto all’indennità giornaliera durante il congedo di maternità è calcolato come segue: Numero di ore lavorative nei 12 mesi precedenti il parto Numero di ore di lavoro svolte dall’assunzione al momento del parto Durata dell’impiego in giorni X aliquota oraria 3Le indennità in caso di maternità versate dall‘IPG spettano al datore di lavoro. 472 Congedo non pagato Accanto a congedi per attività giovanili extrascolastiche (art. 329e CO), su domanda scritta del collaboratore/della collaboratrice e nel quadro delle possibilità aziendali la Posta può accordare congedi non pagati. 21 Controversie tra la Posta e il collaboratore/la collaboratrice 5 Controversie tra la Posta e il collaboratore/ la collaboratrice 50 Ricorso a una persona di fiducia In caso di controversia con la Posta, il collaboratore/la collaboratrice può in ogni momento fare ricorso, quale persona di sua fiducia, – alla rappresentanza di un sindacato contraente; – a un membro della Commissione del personale; – a un’altra persona di sua scelta. 51 Vie legali 1 In caso di controversia, il collaboratore/la collaboratrice o la Posta può adire l’OPM competente a livello locale conformemente al CCL Posta. La procedura di mediazione può avere luogo solo previo consenso della Posta e del sindacato contraente che patrocina il collaboratore/la collaboratrice. Il collaboratore/la collaboratrice deve conferire a un/una rappresentante del sindacato interessato il mandato di rappresentanza per tale procedura. 2 Per il resto, le controversie fra la Posta e il collaboratore/la collaboratrice sono di competenza dei tribunali civili ordinari. 22 Fine del rapporto di lavoro 6 Fine del rapporto di lavoro 60 Fine del rapporto di lavoro 1 Il rapporto di lavoro cessa senza disdetta – al termine del periodo convenuto in caso di rapporto di lavoro di durata determinata; – al raggiungimento dell’età di pensionamento ai sensi dell’AVS; – in caso di incapacità lavorativa per invalidità totale; – in caso di decesso. 2 Inoltre esso cessa in caso di: – risoluzione di comune accordo (è richiesta la forma scritta); – disdetta ordinaria; – disdetta immediata giusta l’articolo 337 CO. 3 La Posta e il collaboratore/la collaboratrice possono convenire un impiego oltre l’età di pensionamento AVS. 61 Disdetta ordinaria 1 Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto per iscritto da entrambe le parti rispettando i seguenti termini: – durante il periodo di prova: sette giorni per la fine di una settimana civile; – se la durata dell’impiego è stata di un anno o inferiore: un mese per la fine di un mese; – se la durata dell’impiego si è situata fra uno e tre anni: due mesi per la fine di un mese; – se la durata dell’impiego ha superato i tre anni: tre mesi per la fine di un mese. 2 Per il calcolo della durata del servizio vale la cifra 214 CCL Posta. 3 Su richiesta della controparte, la disdetta deve essere motivata. 4 Prima di pronunciare una disdetta ordinaria (rendimento carente, comporta mento inadeguato o attitudine insufficiente), occorre effettuare un colloquio con il collaboratore/la collaboratrice. Il verbale del colloquio deve essere rimesso al collaboratore/alla collaboratrice e allegato al suo dossier personale. 62 Altre disposizioni relative alla disdetta (protezione contro il licenziamento, ecc.) Valgono le disposizioni legali. 23 Rapporto tra la Posta e i sindacati (partenariato sociale) 7 Rapporto tra la Posta e i sindacati (partenariato sociale) 70 Partecipazione 700 Gradi della partecipazione 7000 Diritto di cogestione (grado 3) Il diritto di cogestione sussiste per i casi contemplati dal presente CCL per il personale ausiliario. 7001 Diritto di esprimersi e di essere ascoltato (grado 2) 1 Al relativo livello, l’organo di partecipazione: – viene ascoltato prima che venga presa una decisione definitiva; – può presentare delle proposte per innescare un processo decisionale. 2 Occorre considerare in modo adeguato le proposte e le prese di posizione. La Posta è tenuta a motivare le proprie divergenze da una presa di posizione. Di regola la motivazione è orale; su richiesta, essa è fornita per iscritto. 7002 Diritto d’informazione (grado 1) 1 Al relativo livello, l’organo di partecipazione ha il diritto di essere informato a tempo debito e in modo completo sui casi di cui deve essere a conoscenza per adempiere ai propri compiti nella dovuta forma. 2 L’organo di partecipazione può esigere chiarimenti tramite discussioni. 701 Partecipazione a livello di impresa, regione e unità e a livello del gruppo 1 I diritti di partecipazione sono esercitati dagli organi definiti dal CCL Posta. Le commissioni del personale e le commissioni specializzate della Regione possono designare un/una rappresentante per il personale ausiliario che, di caso in caso o permanentemente, può partecipare alle sedute con voto consultivo. 2 Gli oneri di partecipazione sono regolati per analogia dalla cifra 11 dell’appendice 7 CCL Posta. 24 Rapporto tra la Posta e i sindacati (partenariato sociale) 702 Obbligo di discrezione I membri degli organi di partecipazione sono tenuti, nei confronti delle persone estranee all’impresa, ad osservare il segreto di affari sulle attività aziendali di cui sono venuti a conoscenza nel quadro del loro mandato, nella misura in cui a tali persone non sia affidata la tutela degli interessi dei collaboratori/delle collaboratrici. 71 Trattative salariali 1Fino al 15 ottobre di ogni anno, ogni parte contraente può esigere trattative su misure salariali collettive (incluse le quote individuali) e sottomettere le proprie proposte alle altre parti contraenti. La Posta mette preventivamente a disposizione dei sindacati contraenti le informazioni rilevanti sull’andamento degli affari e sui salari e le indennità – sotto forma di statistiche anonime. Per le trattative salariali, i criteri da osservare sono in particolare la situazione economica della Posta, alla luce dell’evoluzione della produttività e della situazione sul mercato del lavoro, nonché l’evoluzione del costo della vita (compensazione del rincaro). Le parti contraenti possono fissare i salari e le indennità per un periodo anche superiore a un anno. 2 Se non giungono ad un accordo, al più tardi entro il 31 dicembre le parti contraenti possono adire la Commissione paritetica di conciliazione in qualità di istanza arbitrale (cifra 861 CCL Posta e appendice 8 cifra 101 cpv. 1 lett. d CCL Posta). Se nessuna delle parti adisce la CPC, l’appendice 1 resta in vigore per un ulteriore anno. 72 Applicazione del CCL Le parti contraenti hanno l’obbligo di far osservare il CCL; a questo scopo sono tenute ad adoperarsi presso i collaboratori/le collaboratrici o i propri membri usando, se è necessario, gli strumenti gestionali, legali e eventualmente gli statuti. 73 Disponibilità al negoziato Se, eccezionalmente, durante il periodo di validità del rapporto contrattuale si rivela necessario modificare o completare un aspetto importante del CCL, le parti contraenti intavolano dei negoziati. 25 Rapporto tra la Posta e i sindacati (partenariato sociale) 74 Pace del lavoro 1 Per tutta la durata del CCL, così come per la durata di una procedura dinanzi all’OPM giusta la cifra 75 in relazione all’appendice 8 cifra 111 capoverso 2, frase 3 CCL Posta, le parti contraenti s’impegnano a mantenere una pace del lavoro assoluta e ad astenersi da qualsiasi mezzo di lotta. 2 In caso di conflitto imminente o in corso, le parti contraenti s’impegnano a trovare rapidamente una soluzione. 75 Commissione paritetica di conciliazione (CPC) e Tribunale arbitrale 1 La CPC giusta il CCL Posta è competente anche per le controversie concernenti il presente CCL. 2 Le controversie fra le parti contraenti derivanti dal presente CCL sono di competenza di un tribunale arbitrale, con esclusione dei tribunali civili ordinari. 3 Sono applicabili le disposizioni del CCL Posta relative alla CPC e al Tribunale arbitrale. 26 Disposizioni finali 8 Disposizioni finali 80 Entrata in vigore, durata di validità, disdetta Il presente CCL entra in vigore il 1° gennaio 2002 e vale a tempo indeterminato. Esso può essere disdetto da qualunque parte contraente con un preavviso di sei mesi per la fine di un anno civile, la prima volta per il 31 dicembre 2004. La disdetta vale per tutte le parti contraenti e deve essere inoltrata per iscritto. 81 Periodo non regolato dal contratto Durante il periodo non regolato dal contratto, le disposizioni normative del CCL disdetto continuano a valere quale contenuto dei CIL sino alla conclusione di un nuovo CCL, al massimo tuttavia per sei mesi. Durante questo periodo è salva la pace del lavoro giusta la cifra 74. 82 Disposizioni transitorie Per i collaboratori/le collaboratrici ai sensi della cifra 11 lettere b e c che beneficiano, il 30.06.2001, di un rapporto di lavoro con la Posta, vale quanto segue: – l’attuale salario, comprensivo dell’indennità di residenza, (basato su salario mensile o a ore) continuerà ad essere versato fino al 31.12.2004, nel caso in cui il nuovo salario (giusta l’appendice 1) è inferiore al salario attuale; – in caso di occupazione variabile, sono determinanti le ore effettivamente prestate nel corso degli ultimi dodici mesi, o eventualmente su una durata più breve in caso di impiego inferiore ai dodici mesi; – il grado di occupazione risp. il numero di ore mensili determinanti per la garanzia vengono regolati nel CIL; – in casi giustificabili è possibile convenire soluzioni individuali forfetarie nel complesso almeno equivalenti. 83 Abrogazione del diritto vigente Tutte le attuali prescrizioni sul personale della Posta sono abrogate all’entrata in vigore del presente CCL. Sono salve le disposizioni transitorie. 27 Parti contraenti Berna, 1o gennaio 2011 La Posta Svizzera Direttore generale: Responsabile Personale: Jürg Bucher Yves-André Jeandupeux syndicom, Sindacato dei media e della comunicazione Co-Presidente: Alain Carrupt Responsabile settore Logistica: Fritz Gurtner Sindacato transfair Presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Responsabile del ramo Posta/Logistica: Peter Heiri 28 Salari e indennità per il personale ausiliario (valori 2011) A1 Salari e indennità per il personale ausiliario (valori 2011) In virtù delle cifre 31 e 32 CCL per il personale ausiliario, le parti contraenti convengono quanto segue: 1 Salari minimi lordi Livelli di A B funzione tutti i collaboratori/tutte le – scolari e studenti dal 18 o al collaboratrici (ad eccezione 25 o anno di età* di B e C) – collaboratori/collaboratrici con CIL di durata determinata giusta la cifra 11 lett. a nei primi tre mesi –collaboratori/collaboratrici giusta la cifra 11 lett. c C Collaboratori/collaboratrici fino al compimento del 18 o anno di età* salariosalario salario salario salariosalario orario** mensile***orario** mensile***orario** mensile*** in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF 11 20.40 3395.– 18.40 3055.– 16.302717.– 12 22.55 3679.– 20.40 3312.– 18.102942.– 13 24.85 4020.– 22.35 3616.– 19.953214.– 14 27.15 4471.– 24.40 4025.– 21.753576.– 15 30.504867.– 16 32.705206.– 17 35.555660.– 18 39.106226.– 19 42.756791.– 10 46.857470.– * le aliquote valgono fino al mese (compreso) in cui viene compiuto il rispettivo anno d’età ** inclusa la parte di tredicesima mensilità, ma senza l’indennità per le vacanze (per 2070 ore per anno) *** senza la parte per la tredicesima mensilità 11 Fissazione dei salari iniziali per il personale di età inferiore ai 25 anni e con meno di sei anni di esperienza 1 Il salario del personale neoassunto di età inferiore ai 25 anni e con meno di sei anni d’esperienza professionale può essere inferiore rispetto al salario minimo di cui alla cifra 1 colonna A appendice 1 CCL per il personale ausiliario. 29 Salari e indennità per il personale ausiliario (valori 2011) 2 Non è permesso pagare salari che siano inferiori a quello minimo previsto dal CCL Posta (eccezione: l’aliquota oraria vigente secondo il CCL per il personale ausiliario è inferiore al salario minimo di cui al CCL Posta). 3 Non appena maturati i sei anni d’esperienza, al più tardi tuttavia a decorrere dal mese successivo al compimento dei 25 anni di età, il salario deve corrispondere almeno a quello minimo di cui alla cifra 1 colonna A. Le unità sono libere di definire delle tappe di progressione retributiva, decorrenti sempre dal 1° gennaio, fino al raggiungimento del salario minimo. Salario iniziale (valori 2011) Livelli di funzione A Fascia salariale iniziale tutti i collaboratori/tutte le collaboratrici (ad eccezione di B e C) salariosalario orario**mensile*** in CHF in CHF 11 20.403395.– 12 22.553621.– 13 23.103677.– 14 25.374042.– 15 25.634080.– 16 27.374358.– 17 29.864754.– 18 32.785197.– 19 35.845707.– 10 39.456281.– ** inclusa la parte di tredicesima mensilità, ma senza l’indennità per le vacanze (per 2070 ore per anno) *** senza la parte per la tredicesima mensilità 2 30 Esperienza computabile e mercato del lavoro Tenendo conto dell’esperienza computabile e del mercato del lavoro, le aliquote di salario lordo giusta la cifra 1 possono essere aumentate fino al 25 % al massimo; è determinante l’aliquota convenuta, che deve essere fissata per iscritto. Salari e indennità per il personale ausiliario (valori 2011) 3Assegni 1Gli assegni familiari ammontano mensilmente a (fatte salve disposizioni cantonali prevedenti assegni di importo superiore): a. CHF 330.– per il primo figlio/la prima figlia avente diritto all’assegno; b. CHF 206.– per ogni altro figlio/altra figlia avente diritto all’assegno; c. CHF 250.– per ogni altro figlio/altra figlia avente diritto all’assegno, che abbia compiuto il 16° anno d’età e sia in formazione. 2 Eventuali diritti al pagamento della differenza (art. 7 cpv. 2 LAFam) sono sanciti negli ordinamenti cantonali sugli assegni familiari. 3 In casi di rigore l’assegno familiare può essere corrisposto anche a collaboratori che non ne avrebbero diritto ai sensi di legge (per esempio reddito troppo basso). 4 Un eventuale assegno per nascita o adozione viene regolato in base agli ordinamenti cantonali sugli assegni familiari. 5 Indennità per lavoro domenicale, per ogni ora di lavoro completa o iniziata: CHF 10.55 6 Indennità per lavoro notturno, per ogni ora di lavoro completa o iniziata: CHF 2.90 4 Altre prestazioni 1 Giusta l’appendice 1 CCL Posta vengono inoltre versate le seguenti prestazioni: importo forfetario per i tempi di spostamento e le spese di percorso supplea. mentari, giusta la cifra 231 capoverso 3 CCL per il personale ausiliario; b. le spese giusta la cifra 241 CCL per il personale ausiliario; c. eccezionalmente indennità di supplenza. 2 Sono applicabili le cifre 3, 7 e 8 dell’appendice 1 CCL Posta. 31 Applicabilità delle disposizioni del CCL Posta A2 Applicabilità delle disposizioni del CCL Posta In virtù della cifra 13 CCL per il personale ausiliario, le parti contraenti convengono quanto segue: Cifra CCL Disposizioni applicabili del CCL Posta per il personale ausiliario Applicazione diretta CCL Posta cifra 14 Trasferimento di settori dell’esercizio a terzi 130 14 Contratti con agenzie di collocamento 131 15 Parità di trattamento e protezione della personalità 223 Protezione della personalità/Protezione dei dati 226 302 Griglia delle funzioni e tabella delle funzioni Appendice 2 32, 46 Lista dei giorni festivi Appendice 3 33 Premi d’eccellenza 362 343 Versamento in caso di decesso 374 40 Tempo di lavoro normale/Regolamentazione delle questioni inerenti al tempo di lavoro Appendice 3 41 Organizzazione del tempo di lavoro Appendice 3 5 Controversie fra la Posta e il collaboratore/la collaboratrice Appendice 6 61 Calcolo della durata del servizio 32 14 214 7 Partecipazione 75 Commissione paritetica di conciliazione (CPC) e Tribunale arbitrale Applicazione per analogia CCL Posta cifra 861 e appendice 8 4 e 11 appendice 7 Il presente CCL viene pubblicato in tedesco, francese e italiano. La versione tedesca ha funto da base delle trattative. Il CCL può essere richiesto alle parti contraenti. Edizione di gennaio 2011 011.02 it (203675) 1.2011 P Cert no. SQX-COC-100261