D. Lgs. 152/2006
Art. 192. Divieto di abbandono.
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono
vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o
liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque
viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a
recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in
solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli
accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti
preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine
necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede
all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme
anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad
amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli
effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i
soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le
previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni.
Cass. pen. Sez. III, (ud. 07-10-2008) 06-11-2008, n. 41329
Appare inoltre fuorviante il rilievo concernente la mancata contestazione dell'illecito
alla società proprietaria dell'automezzo. Sembra, infatti, da escludere, allo stato, la
possibilità di estendere la responsabilità amministrativa degli enti al reato in
esame. Ed invero nonostante la L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 11, comma 1,
lett. d) abbia delegato al Governo la disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica anche in relazione
alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che
siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se
alternativa alla pena pecuniaria, previsti, tra le altre, dalla dal D.Lgs. 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni (oggi sostituito dal D.Lgs. n. 152 del
2006), il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, attuativo della delega, non disciplinava
originariamente la materia nè risulta che con riferimento a quest'ultima vi siano
state successive integrazioni così come accaduto per altri settori.
Allo stato l'unico richiamo alla responsabilità amministrativa dell'ente sul tema dei
rifiuti sembra essere quello contenuto al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma
4, che tuttavia, oltre a limitare il riferimento agli amministratori o rappresentanti
delle persone giuridiche, espressamente sembrerebbe fare riferimento unicamente
alla previsione del cit. art. 192, comma 3 che ha per oggetto gli obblighi di
rimozione dei rifiuti nel caso di abbandono incontrollato. Per quanto concerne la
responsabilità degli enti, difetta dunque attualmente sia la tipizzazione degli illeciti
e sia la indicazione delle sanzioni: il che indiscutibilmente contrasta con i principi di
tassatività e tipicità che devono essere connaturati alla regolamentazione degli
illeciti.
Il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, entrato in vigore
il 16 agosto 2011, ha introdotto nel D. Lgs.
231/2001 l’art. 25-undecies rubricato “Reati
ambientali”.
Il D. Lgs. 121/11 ha dato attuazione alla delega
conferita al Governo dall’art. 19 della Legge
Comunitaria 2009 (Legge 96/2010).
Art. 19. Legge comunitaria 2009
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di
recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, e della
direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato
dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per le
politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle
modalità e delle procedure di cui all’ articolo 1, secondo i princìpi e criteri
direttivi generali di cui all’ articolo 2, nonché secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti:
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose
indicate nelle direttive di cui al comma 1;
b) prevedere, nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è
stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate
sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza
ed eventualmente anche interdittive, nell’osservanza dei princìpi di omogeneità
ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e
comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.
Art. 3 della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente
Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere
intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati:
a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria,
nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni
rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni
e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto
commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni
gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque,
ovvero alla fauna o alla flora;
c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle
spedizioni di rifiuti , e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni
che risultino fra di loro connesse;
d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate
sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o
lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle
acque, ovvero alla fauna o alla flora;
e)
la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto,
l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose
che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità
dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche
protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto
trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti
derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto
trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;
i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo
strato di ozono.
Già dal 2009 l’art. 24-ter, commi 2 e 3 del D.
Lgs. 231/2001 prevede che:
2. In relazione alla commissione di taluno dei
delitti di cui all'articolo 416 del codice
penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero
di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a),
numero 5), del codice di procedura penale, si
applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800
quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti
indicati nei commi 1 e 2, si applicano le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un
anno.
416 c.p. Associazione per delinquere.
Quando tre o più persone si associano allo scopo di
commettere più delitti coloro che promuovono o
costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti,
per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della
reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche
vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o
più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di
cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma
3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi
previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi
previsti dal secondo comma.
Art. 137, comma 3
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma
5, effettui uno scarico di acque reflue industriali
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle
famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto senza osservare le prescrizioni
dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni
dell'autorità competente a norma degli articoli
107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con
l'arresto fino a due anni.
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Art. 137, comma 5, primo periodo
Chiunque, in relazione alle sostanze indicate
nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, nell'effettuazione di uno
scarico di acque reflue industriali, superi i valori
limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico
sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto, oppure i limiti più
restrittivi fissati dalle regioni o dalle province
autonome o dall'Autorità competente a norma
dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto
fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro
a trentamila euro.
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Art. 137, comma 13
Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a
due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte
di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali
per i quali è imposto il divieto assoluto di
sversamento ai sensi delle disposizioni contenute
nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e
ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da
essere resi rapidamente innocui dai processi fisici,
chimici e biologici, che si verificano naturalmente in
mare e purché in presenza di preventiva
autorizzazione da parte dell'autorità competente.
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Art. 137, comma 2
[1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi
di acque reflue industriali, senza autorizzazione,
oppure continui ad effettuare o mantenere detti
scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o
revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due
anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a
diecimila euro].
2. Quando le condotte descritte al comma 1
riguardano gli scarichi di acque reflue industriali
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle
famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle
5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e
sanzioni interdittive per non più di 6 mesi (cioè
da 3 a 6 mesi).
Art. 137, comma 5, secondo periodo
[Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella
5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali,
superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di
scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi
fissati dalle regioni o dalle province autonome o
dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma
1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda
da tremila euro a trentamila euro]. Se sono superati anche
i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella
3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei
mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a
centoventimila euro.
Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni
interdittive per non più di 6 mesi (cioè da 3 a 6
mesi).
Art. 137, comma 11
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico
previsti dagli articoli 103 [divieto di scarico sul
suolo o negli strati superficiali del sottosuolo] e
104 [divieto di scarico nel sottosuolo e nelle
acque sotterranee] è punito con l'arresto sino a
tre anni.
Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e
sanzioni interdittive per non più di 6 mesi
(cioè da 3 a 6 mesi).
Art. 256, comma 1, lett. a)
Chiunque effettua una attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della
prescritta
autorizzazione,
iscrizione
o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210,
211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno
o con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non
pericolosi.
Sanzione pecuniaria fino a 250 quote (cioè
da 100 a 250 quote).
Art. 256, comma 6, primo periodo
Chiunque effettua il deposito temporaneo presso
il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi,
con violazione delle disposizioni di cui all'articolo
227, comma 1, lettera b), è punito con la pena
dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena
dell'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro. [Si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro per i
quantitativi non superiori a duecento litri o
quantità equivalenti].
Sanzione pecuniaria fino a 250 quote (cioè
da 100 a 250 quote).
Art. 256, comma 1, lett. b)
Chiunque effettua una attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della
prescritta
autorizzazione,
iscrizione
o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210,
211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni
e con l’ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Art. 256, comma 3, primo periodo
Chiunque realizza o gestisce una discarica non
autorizzata è punito con la pena dell'arresto da
sei mesi a due anni e con l’ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. [Si
applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e
dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a
euro cinquantaduemila se la discarica è
destinata, anche in parte, allo smaltimento di
rifiuti pericolosi].
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Art. 256, comma 5
Chiunque, in violazione del divieto di cui
all'articolo 187, effettua attività non consentite di
miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui
al comma 1, lettera b).
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Art. 256, comma 3, secondo periodo
[Chiunque realizza o gestisce una discarica non
autorizzata è punito con la pena dell'arresto da
sei mesi a due anni e con l’ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro]. Si
applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e
dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a
euro cinquantaduemila se la discarica è
destinata, anche in parte, allo smaltimento di
rifiuti pericolosi.
Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e
sanzioni interdittive per non più di 6 mesi
(cioè da 3 a 6 mesi).
Art. 256, comma 4
Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte
della metà nelle ipotesi di inosservanza delle
prescrizioni contenute o richiamate nelle
autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza
dei requisiti e delle condizioni richiesti per le
iscrizioni o comunicazioni.
Metà della sanzioni sopra viste.
Art. 257, comma 1
Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del
sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque
sotterranee con il superamento delle concentrazioni
soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da
sei mesi a un anno o con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non
provvede alla bonifica in conformità al progetto
approvato dall'autorità competente nell'ambito del
procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In
caso di mancata effettuazione della comunicazione di
cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la
pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con
l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
Sanzione pecuniaria fino a 250 quote (cioè da
100 a 250 quote).
Art. 257, comma 2
Si applica la pena dell'arresto da un anno a due
anni
e
la
pena
dell'ammenda
da
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila
euro se l'inquinamento è provocato da sostanze
pericolose.
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Art. 258, comma 4, secondo periodo
[Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non
aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis,
comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti
senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano
nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento
euro a novemilatrecento euro]. Si applica la pena di cui
all'articolo 483 del codice penale a chi, nella
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un
certificato falso durante il trasporto.
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Art. 259, comma 1
Chiunque effettua una spedizione di rifiuti
costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26
del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259,
o effettua una spedizione di rifiuti elencati
nell'Allegato II del citato regolamento in
violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a),
b), c) e d), del regolamento stesso è punito con
la
pena
dell'ammenda
da
millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila
euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è
aumentata in caso di spedizione di rifiuti
pericolosi.
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Art. 260, comma 1
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto
profitto, con più operazioni e attraverso
l'allestimento di mezzi e attività continuative
organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,
importa, o comunque gestisce abusivamente
ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la
reclusione da uno a sei anni.
Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote e
sanzioni interdittive per non più di 6 mesi
(cioè da 3 a 6 mesi).
Art. 260, comma 2
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si
applica la pena della reclusione da tre a otto anni
Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote e
sanzioni interdittive per non più di 6 mesi
(cioè da 3 a 6 mesi).
Art. 260-bis, comma 6
Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a
colui che, nella predisposizione di un certificato
di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
fornisce false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato
falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità
dei rifiuti.
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo
[Il trasportatore che omette di accompagnare il
trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario
sulla base della normativa vigente, con la copia del
certificato analitico che identifica le caratteristiche dei
rifiuti è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro]. Si applica la
pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di
trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si
applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso
di un certificato di analisi di rifiuti contenente false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Art. 260-bis, comma 8, primo periodo
Il trasportatore che accompagna il trasporto di
rifiuti con una copia cartacea della scheda
SISTRI
AREA
Movimentazione
fraudolentemente alterata è punito con la pena
prevista dal combinato disposto degli articoli 477
e 482 del codice penale. [La pena è aumentata
fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi].
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Art. 260-bis, comma 8, secondo periodo
[Il trasportatore che accompagna il trasporto di
rifiuti con una copia cartacea della scheda
SISTRI
AREA
Movimentazione
fraudolentemente alterata è punito con la pena
prevista dal combinato disposto degli articoli 477
e 482 del codice penale]. La pena è aumentata
fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
Art. 279, comma 5
[2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori
limite
di
emissione
o
le
prescrizioni
stabiliti
dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte
quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o
dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni
altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del
presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le
prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione
integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla
normativa che disciplina tale autorizzazione].
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena
dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori
limite di emissione determina anche il superamento dei
valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente
normativa.
Sanzione pecuniaria fino a 250 quote (cioè da 100 a
250 quote).
Art. 25-undecies, comma 8 D. Lgs. 231/01
Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono
stabilmente utilizzati allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati di cui all'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 202, si applica la sanzione
dell'interdizione
definitiva
dall'esercizio
dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3,
del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.
231.
Il D. Lgs. 121/11 è entrato in vigore il
16.08.2011 e le sanzioni dal medesimo
introdotte sono applicabili esclusivamente per
condotte successive a tale data.
Peraltro, occorre precisare che:
- per le condotte illecite iniziate prima del
16.08.2011 e conclusesi dopo e per le condotte
permanenti, si applicano le sanzioni introdotte
dal D. Lgs. 121/2011;
- se la condotta (consumata) è anteriore al
16.08.2011, è irrilevante, ai fini dell’applicazione
della confisca, che il profitto sia stato realizzato
successivamente (Cass. pen. Sez. VI, sent. 1204-2011, n. 14564).
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slides convegno AMIS Dlgs 231_01