Parte quartaStato giuridico del personale della scuola
Capitolo 4Il personale supplente
Sommario1. Le tipologie di supplenza. - 2. Il conferimento delle supplenze. - 3.
Il contratto di lavoro e la retribuzione. - 4. Ferie, permessi, assenze del
personale supplente. - 5. Risoluzione del contratto di lavoro a tempo
determinato.
1.Le tipologie di supplenza
Il personale supplente è chiamato all’insegnamento o ad altra funzione nella scuola in
sostituzione di dipendenti assenti o per coprire annualmente posti vacanti.
La disciplina del personale docente non di ruolo era contenuta negli artt. 520 e ss. del
D.Lgs. 297/1994; questi sono stati abrogati dalla L. 124/1999, recante «Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico». In attuazione di tale provvedimento, successivamente, è stato emanato il D.M. 25-5-2000, n. 201, a sua volta modificato dal D.M.
13-6-2007, n. 131. Questo sancisce che, nei casi in cui non sia possibile assegnare alle
cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali,
personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale
di ruolo, si provvede con:
— supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti
e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali
per tutto l’anno scolastico;
— supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di
cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del
31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che
non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
— supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi
precedenti.
Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento; per l’attribuzione
delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto (cfr.
gli artt. 2 e seguenti del cit. D.M. 131/2007, su cui amplius infra).
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2.Il conferimento delle supplenze
A) Le graduatorie ad esaurimento
Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee, fino
al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento (le
graduatorie ad esaurimento sono subentrate alle previgenti graduatorie permanenti,
ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. c), della L. 296/2006, finanziaria per il 2007).
Il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento può rinunciare, in via definitiva o
limitatamente ad un biennio scolastico, all’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, manifestando esclusivo interesse per l’assunzione a tempo indeterminato.
Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al
termine delle attività didattiche sono disposte annualmente, assicurando preventivamente la
pubblicizzazione nell’albo e nel sito informatico di ciascun ufficio scolastico provinciale delle
sedi disponibili e del calendario delle convocazioni.
Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa
proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla
convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione
al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire
le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano
giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.
I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.
B) Le graduatorie di circolo o di istituto
Le graduatorie di istituto vengono utilizzate per la copertura dei seguenti posti:
— supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche che non sia
possibile coprire con personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
— supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente
e per la copertura di posti disponibili per qualsiasi causa dopo il 31 dicembre di
ciascun anno.
Per ogni istituzione scolastica viene compilata una graduatoria per ciascun tipo di posto e per ciascuna classe di concorso in riferimento agli insegnamenti effettivamente
impartiti nella scuola. Ogni graduatoria d’istituto è costituita da tre distinte fasce da
utilizzare in ordine successivo e composte in tal modo:
a) prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per
il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di
istituto;
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b) seconda fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria
ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso
cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
c) terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso
all’insegnamento richiesto.
Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di aggiornamento delle corrispondenti graduatorie ad esaurimento e vengono riformulate a
seguito di ciascuna fase di aggiornamento delle predette graduatorie. Le graduatorie
della II e III fascia hanno validità biennale.
Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto
alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15
giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva
a seguito della decisione sul reclamo.
C) Le operazioni del conferimento
L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle
graduatorie permanenti e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle
graduatorie di circolo e di istituto (art. 1, comma 6, D.M. 131/2007).
Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo, entro il termine di quindici
giorni dalla loro pubblicazione all’albo della scuola, all’organo che ha adottato la graduatoria che
deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto diviene
definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo (art. 5, comma
9, D.M. 131/2007).
Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a
tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che
hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termine:
— per le supplenze annuali, il 31 agosto;
— per le supplenze temporanee, fino al giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
— per le supplenze temporanee, fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle
esigenze di servizio (art. 1, comma 7, D.M. 131 cit.).
L’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta il prodursi di determinati effetti relativamente a tutto l’anno scolastico in corso (art. 8 D.M. cit.).
Per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
— la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita
della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il
medesimo insegnamento;
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— la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia
sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo
insegnamento;
— l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia
sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le
graduatorie di insegnamento.
Per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
— la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella
medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento
dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
— la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle
relative graduatorie;
— l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite
sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Per le supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:
— la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità
stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante,
relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con
priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7, D.M. 131/2007. Tale
sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di
tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di
supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo
ad alcuna sanzione;
— la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui
al precedente punto;
— l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto precedente.
Sono, comunque, fatte salve le seguenti prescrizioni:
— il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni
od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere
anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine
delle lezioni od oltre;
— il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha
comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle
graduatorie ad esaurimento.
Le sanzioni precedentemente citate non si applicano (o vengono revocate) ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione, da
far pervenire alla scuola.
D)Le supplenze nella Buona scuola
Tale disciplina va coordinata con quanto previsto nel provvedimento definito la Buona
scuola, in particolare in riferimento al progetto straordinario di assunzione in ruolo dei
docenti, che porrebbe fine alla pratica, ai limiti della legalità, del ricorso massiccio alle
supplenze annuali reiterate per più di tre anni.
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Giurisprudenza
La sentenza Mascolo del 26 novembre 2014, resa su rimessioni del Tribunale di Napoli e
della Corte costituzionale, si è espressa sulla legittimità del sistema di reclutamento scolastico
vigente in Italia e in particolare sulla prassi ormai invalsa della conclusione con i docenti di più
contratti a tempo determinato, in luogo dell’immissione in ruolo. Tale situazione si è protratta
per anni ed ha comportato la formazione di personale «precario»; il vasto contenzioso che ne
è seguito è approdato alla Corte costituzionale ed ha dato il via, con il Tribunale di Napoli, al
procedimento incidentale dinanzi alla Corte di Lussemburgo.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che una successione di supplenze
nella scuola, anche se conforme alla legge italiana, comunque contrasta con l’accordo-quadro
europeo di cui alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28-6-1999; inoltre, l’immissione in
ruolo per avanzamento in graduatoria è molto spesso aleatoria. Dunque, ha sanzionato l’abuso
di contratti a termine nelle situazioni in cui era obbligatorio l’espletamento di un concorso che
non si è mai potuto o voluto fare.
La norma costituzionale alla base è l’art. 117 della Costituzione, che impone i vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario, coordinato con l’art. 97 comma 3 Cost. che richiede il concorso
pubblico per l’immissione “in ruolo”.
L’abuso illecito si avrebbe oltre un «tetto» massimo di contratti a termine, individuato nei trentasei mesi cumulativi in base all’art. 5, comma 4bis, D.Lgs. 6-9-2001, n. 368 (inserito dalla L.
24-12-2007, n. 247).
Resta però un’incertezza di base legata al fatto che il giudice nazionale si fa carico dell’applicazione uniforme del diritto europeo.
A partire dall’anno scolastico 2016/2017, è prevista la possibilità per il MIUR di costituire un contingente di posti ulteriore da utilizzare per far fronte ad esigenze inderogabili
(quali le supplenze). Per la copertura di tali posti si provvede con:
— docenti inseriti nella graduatoria di personale aspirante a contratti a tempo determinato;
— impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti limitati ad un anno
scolastico.
Si ricorda che il Dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse
da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi e coerenti
con gli insegnamenti da impartire e che non siano disponibili nell’ambito territoriale
docenti abilitati per quella classe di concorso.
Inoltre, dal 1° settembre 2016 sussiste il limite di 36 mesi per i contratti a tempo
determinato stipulati su posti vacanti e disponibili (comma 131).
Al comma 132 è istituito un Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi per oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a
termine per una durata complessiva a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili
(10 milioni di euro per il 2015 e 2016).
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3.Il contratto di lavoro e la retribuzione
Il rapporto di lavoro si costituisce con la stipula di un contratto individuale a tempo
determinato per il cui contenuto valgono le considerazioni già esposte nei Capitoli
precedenti. I contratti a tempo determinato devono essere pubblicati nell’albo della
scuola: dalla data della pubblicazione decorre il termine quindicinale per la proposizione di ricorsi amministrativi.
Come precisato dall’art. 4, comma 14bis, L. 124/1999, introdotto dal D.L. 134/2009
conv. con modif. in L. 167/2009, i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del
servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti
e sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale
previsto per il corrispondente personale docente di ruolo (art. 526 T.U. istruzione).
Solo nel caso di supplenza con un numero di ore di insegnamento inferiore all’orario
obbligatorio di servizio il trattamento economico è dovuto in proporzione.
L’art. 527 dispone che il trattamento economico è corrisposto mensilmente in dodicesimi
per il servizio effettivamente prestato (art. 527 T.U. istruzione, comma 1).
Al supplente annuale assunto in servizio entro e non oltre il 1º febbraio e fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale, nonché a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 gg. anche
non consecutivi e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il trattamento
economico è dovuto fino al termine dell’anno scolastico (comma 2).
Nel caso in cui il supplente annuale abbia assunto l’incarico dopo il 1º febbraio e rimanga in
servizio fino agli esami della sessione estiva, il trattamento economico è posto fino al termine dei
lavori (comma 3).
Al supplente temporaneo la retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze
medesime: in caso di supplenze inferiori ad un mese la retribuzione è corrisposta in trentesimi in
relazione ai giorni di servizio prestato.
4.Ferie, permessi, assenze del personale supplente
Per il personale supplente — altrimenti definito dal contratto collettivo personale a
tempo determinato — in materia di ferie, permessi ed assenze trovano applicazione
le disposizioni valide per il personale di ruolo (personale a tempo indeterminato) già
esaminate retro nella Sezione II, Cap. 2.
La contrattazione collettiva prevede, tuttavia, alcune particolarità riguardanti il godimento delle
ferie e la fruibilità di periodi di assenza per malattia.
Circa le ferie, la contrattazione collettiva introduce il criterio della proporzionalità al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione
delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico (cfr. art. 19 CCNL
scuola 2006-2009).
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Per le assenze per malattia, la contrattazione collettiva distingue tra personale docente assunto
a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e personale docente assunto a tempo determinato con contratto stipulato dal dirigente scolastico per
supplenze cd. brevi.
Nel primo caso, i supplenti godono, in caso di assenza per malattia, del diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio con la seguente retribuzione:
— intera nel primo mese;
— ridotta al 50% nel secondo e terzo mese;
— nessuna retribuzione per il restante periodo.
Nel secondo caso, i supplenti hanno, invece, diritto alla conservazione del posto, in caso di malattia,
per un periodo non superiore a 30 giorni retribuiti al 50%.
Ai supplenti annuali spettano, poi, permessi non retribuiti, per un massimo di 6 giorni, per lutti,
per motivi di studio o per particolari motivi personali o familiari.
Ai supplenti annuali e a quelli temporanei si applicano, infine, le norme per la tutela della genitorialità
sul lavoro nonché le previsioni di legge in occasione del matrimonio (15 gg. retribuiti).
5.Risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato
Il contratto individuale di lavoro deve indicare, tra gli altri elementi necessari, anche le
cause che costituiscono condizioni risolutive dello stesso. Questo vale sia per i contratti
a tempo indeterminato che a tempo determinato. È comunque causa di risoluzione
l’annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto (art.
25, comma 5, CCNL scuola 2006-2009).
Il contratto individuale del personale a tempo determinato può essere privato dei suoi
effetti ancora prima della scadenza stabilita, quando si verifica una legittima causa di
risoluzione. La risoluzione può avvenire per dimissioni, decadenza e per abbandono
del servizio da parte del supplente.
Inoltre, il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza preavviso, quando si verifica una
delle seguenti cause:
a) revoca dell’approvazione da parte dell’Autorità ecclesiastica (solo per i docenti di religione);
b) revoca dell’incarico, senza privazione dell’abilitazione ecclesiastica, ai sensi dell’art 6 L. 5-61930, n. 824 (solo per i docenti di religione);
c) mancata presentazione nei termini della documentazione di rito comprovante i requisiti di
accesso all’impiego;
d) mancata dichiarazione circa l’esistenza di situazioni di incompatibilità rispetto ad altri rapporti
di lavoro pubblico o privato;
e) mancata assunzione del servizio entro il termine stabilito.
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Questionario
1. Il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento può rinunciare all’assunzione
con contratto a tempo determinato? (par. 2)
2. Quale rimedio è previsto avverso le graduatorie di circolo e di istituto? (par. 2)
3. Cosa comporta l’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato? (par. 2)
4. Come si configura il trattamento economico in caso di supplenza con un numero
di ore di insegnamento inferiore all’orario obbligatorio di servizio? (par. 3)
5. In quali casi il rapporto di lavoro si risolve senza preavviso? (par. 5)
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