Milano La Manovra sulle pensioni LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (GU n. 176 del 30-7-2010 - Suppl. Ordinario n.174) Milano, 22 - 26 ottobre/5 novembre 2010 Pensione di anzianità e di vecchiaia Nel nostro ordinamento previdenziale, a tutela dell’evento vecchiaia, sono previste, fondamentalmente, due prestazioni: Pensione di vecchiaia Pensione di anzianità Entrambe, richiedono sia un requisito d’età anagrafica sia un requisito d’anzianità contributiva. La pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia si ottiene a: - 65 anni per gli uomini, con 20 anni di contributi -60 anni per le donne, con almeno 20 anni di contributi. Al requisito dei 20 anni, esistono alcune deroghe (15 anni se maturati entro il 31.12.1992, 15 anni per gli autorizzati ai versamenti volontari entro la stessa data…) La pensione di anzianità La pensione di anzianità si ottiene con: -35 anni di contributi e 60 di età; oppure 36 anni di contributi e 59 di età (quota 95). Dal 1.1.2011 al 31.12.2012 la quota è 96 -indipendentemente dall’età, con 40 anni di contributi. In presenza di contribuzione da lavoro autonomo o mista (autonomo dipendente), attualmente la quota è 96 (dal 1.1.2011, 97). Maturazione del requisito e finestra E’ necessario distinguere tra il momento in cui viene perfezionato il requisito a pensione di anzianità o vecchiaia e il momento da cui decorrerà la prestazione pensionistica (c.d. finestra) La legge 122/2010 non ha modificato i requisiti a pensione ma è intervenuta drasticamente sulle finestre, ampliando il tempo di attesa tra il momento del perfezionamento del requisito e quello da cui decorrerà la pensione. La manovra: art. 12, comma 1 Milano Pensioni di vecchiaia Per coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2011, “finestra mobile” personalizzata: cancellate le attuali quattro finestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre). Finestre a distanza rispetto al mese di maturazione di tutti i requisiti di dodici mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente, di diciotto mesi per i lavoratori con contribuzione da lavoro autonomo (ART, COM, CD/CM) oppure mista autonomodipendente utilizzata per raggiungere il requisito contributivo, oppure iscritti alla Gestione separata INPS. Articolo 12 – comma 1 Milano Pensioni di vecchiaia Sono interessati alla modifica anche i lavoratori appartenenti al sistema contributivo (assicurati dopo il 31.12.1995 o che optino per il sistema contributivo) o iscritti alla Gestione separata, che maturino dopo il 31.12.2010 i seguenti requisiti: : 60 anni di età se donne con almeno 5 anni di contributi da lavoro e importo maturato pari almeno a 1,2 quello dell’assegno sociale 65 anni di età se uomini o donne con almeno 5 anni di contributi da lavoro versati a prescindere dall’importo maturato. Articolo 12 – comma 1 Milano Pensioni di vecchiaia Lavoratori uomini che accedono alla pensione di vecchiaia esclusivamente con contribuzione da lavoro dipendente (almeno 20 anni di contributi. Deroghe: 15 anni se maturati entro il 1992 o se autorizzati ai versamenti volontari entro il 1992, con requisito personalizzato o con contribuzione discontinua per almeno 10 anni all’interno di 25 anni di assicurazione all’INPS) Uomini nati nel mese di ott-45 nov-45 dic-45 gen-46 feb-46 mar-46 apr-46 mag-46 giu-46 lug-46 ago-46 set-46 ott-46 nov-46 dic-46 Decorrenza oggi 01/04/2011 01/04/2011 01/04/2011 01/07/2011 01/07/2011 01/07/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/04/2012 01/04/2012 01/04/2012 Decorrenza nuove regole id id id 01/02/2012 01/03/2012 01/04/2012 01/05/2012 01/06/2012 01/07/2012 01/08/2012 01/09/2012 01/10/2012 01/11/2012 01/12/2012 01/01/2013 Differenza 7 mesi 8 mesi 9 mesi 7 mesi 8 mesi 9 mesi 7 mesi 8 mesi 9 mesi 7 mesi 8 mesi 9 mesi Articolo 12 – comma 1 Milano Pensioni di vecchiaia Lavoratori uomini che accedono alla pensione di vecchiaia utilizzando contribuzione da lavoro autonomo oppure mista autonomo-dipendente (almeno 20 anni di contributi. Deroghe: 15 anni se maturati entro il 1992 o se autorizzati ai versamenti volontari entro il 1992…), oppure iscritti alla Gestione Separata INPS Uomini nati nel mese di ott-45 nov-45 dic-45 gen-46 feb-46 mar-46 apr-46 mag-46 giu-46 lug-46 ago-46 set-46 ott-46 nov-46 dic-46 Decorrenza oggi 01/07/2011 01/07/2011 01/07/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/04/2012 01/04/2012 01/04/2012 01/07/2012 01/07/2012 01/07/2012 Decorrenza nuove regole id id id 01/08/2012 01/09/2012 01/10/2012 01/11/2012 01/12/2012 01/01/2013 01/02/2013 01/03/2013 01/04/2013 01/05/2013 01/06/2013 01/07/2013 Differenza 10 mesi 11 mesi 12 mesi 10 mesi 11 mesi 12 mesi 10 mesi 11 mesi 12 mesi 10 mesi 11 mesi 12 mesi Articolo 12 – comma 1 Milano Pensioni di vecchiaia Lavoratrici donne che accedono alla pensione di vecchiaia esclusivamente con contribuzione da lavoro dipendente (almeno 20 anni di contributi. Deroghe: 15 anni se maturati entro il 1992 o se autorizzati ai versamenti volontari entro il 1992…) Donne nate nel mese di ott-50 nov-50 dic-50 gen-51 feb-51 mar-51 apr-51 mag-51 giu-51 lug-51 ago-51 set-51 ott-51 nov-51 dic-51 Decorrenza oggi 01/04/2011 01/04/2011 01/04/2011 01/07/2011 01/07/2011 01/07/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/04/2012 01/04/2012 01/04/2012 Decorrenza nuove regole id id id 01/02/2012 01/03/2012 01/04/2012 01/05/2012 01/06/2012 01/07/2012 01/08/2012 01/09/2012 01/10/2012 01/11/2012 01/12/2012 01/01/2013 Differenza 7 mesi 8 mesi 9 mesi 7 mesi 8 mesi 9 mesi 7 mesi 8 mesi 9 mesi 7 mesi 8 mesi 9 mesi Articolo 12 – comma 1 Milano Pensioni di vecchiaia Lavoratrici donne che accedono alla pensione di vecchiaia utilizzando contribuzione da lavoro autonomo oppure mista autonomo-dipendente (almeno 20 anni di contributi. Deroghe: 15 anni se maturati entro il 1992 o se autorizzati ai versamenti volontari entro il 1992…), oppure iscritte alla Gestione separata INPS Donne nate nel mese di ott-50 nov-50 dic-50 gen-51 feb-51 mar-51 apr-51 mag-51 giu-51 lug-51 ago-51 set-51 ott-51 nov-51 dic-51 Decorrenza oggi 01/07/2011 01/07/2011 01/07/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/04/2012 01/04/2012 01/04/2012 01/07/2012 01/07/2012 01/07/2012 Decorrenza nuove regole id id id 01/08/2012 01/09/2012 01/10/2012 01/11/2012 01/12/2012 01/01/2013 01/02/2013 01/03/2013 01/04/2013 01/05/2013 01/06/2013 01/07/2013 Differenza 10 mesi 11 mesi 12 mesi 10 mesi 11 mesi 12 mesi 10 mesi 11 mesi 12 mesi 10 mesi 11 mesi 12 mesi Articolo 12 – comma 2 Milano Pensioni di anzianità medesime modifiche sulle “finestre” di uscita anche sulle pensioni di anzianità, per i requisiti di età e contribuzione (cosiddetta “quota” introdotta dalla Legge n. 247/2007), e per il requisito dei 40 anni di contributi, che verranno maturati dopo il 31.12.2010 pensionamento dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per i trattamenti liquidati dalle gestioni per i lavoratori dipendenti pensionamento dopo 18 mesi per chi consegue il trattamento pensionistico a carico delle gestioni autonome o miste autonome-dipendenti, e in Gestione separata. Articolo 12 – comma 2 Milano Pensioni di anzianità Lavoratori con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente "Quota 96" raggiunta nel mese di Decorrenza oggi Decorrenza nuove regole Differenza gen-11 01/01/2012 01/02/2012 1 mese feb-11 01/01/2012 01/03/2012 2 mesi mar-11 01/01/2012 01/04/2012 3 mesi apr-11 01/01/2012 01/05/2012 4 mesi mag-11 01/01/2012 01/06/2012 5 mesi giu-11 01/01/2012 01/07/2012 6 mesi lug-11 01/07/2012 01/08/2012 1 mese ago-11 01/07/2012 01/09/2012 2 mesi set-11 01/07/2012 01/10/2012 3 mesi ott-11 01/07/2012 01/11/2012 4 mesi nov-11 01/07/2012 01/12/2012 5 mesi dic-11 01/07/2012 01/01/2013 6 mesi Articolo 12 – comma 2 Milano Pensioni di anzianità Lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata o con contribuzione mista autonomo-dipendente "Quota 97" raggiunta nel mese di Decorrenza oggi Decorrenza nuove regole Differenza gen-11 01/07/2012 01/08/2012 1 mese feb-11 01/07/2012 01/09/2012 2 mesi mar-11 01/07/2012 01/10/2012 3 mesi apr-11 01/07/2012 01/11/2012 4 mesi mag-11 01/07/2012 01/12/2012 5 mesi giu-11 01/07/2012 01/01/2013 6 mesi lug-11 01/01/2013 01/02/2013 1 mese ago-11 01/01/2013 01/03/2013 2 mesi set-11 01/01/2013 01/04/2013 3 mesi ott-11 01/01/2013 01/05/2013 4 mesi nov-11 01/01/2013 01/06/2013 5 mesi dic-11 01/01/2013 01/07/2013 6 mesi Articolo 12 – comma 2 Milano Pensioni di anzianità Lavoratori con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente, che dal 2011 raggiungono i 40 anni di contributi: 40 anni di contributi nel mese di Decorrenza oggi Decorrenza nuove regole Differenza gen-11 01/07/2011 01/02/2012 7 mesi feb-11 01/07/2011 01/03/2012 8 mesi mar-11 01/07/2011 01/04/2012 9 mesi apr-11 01/10/2011 01/05/2012 7 mesi mag-11 01/10/2011 01/06/2012 8 mesi giu-11 01/10/2011 01/07/2012 9 mesi lug-11 01/01/2012 01/08/2012 7 mesi ago-11 01/01/2012 01/09/2012 8 mesi set-11 01/01/2012 01/10/2012 9 mesi ott-11 01/04/2012 01/11/2012 7 mesi nov-11 01/04/2012 01/12/2012 8 mesi dic-11 01/04/2012 01/01/2013 9 mesi Articolo 12 – comma 2 Milano Pensioni di anzianità Lavoratori con da lavoro autonomo, oppure mista autonomo-dipendente, che dal 2011 raggiungono i 40 anni di contributi 40 anni di contributi nel mese di Decorrenza oggi Decorrenza nuove regole Differenza gen-11 01/10/2011 01/08/2012 10 mesi feb-11 01/10/2011 01/09/2012 11 mesi mar-11 01/10/2011 01/10/2012 12 mesi apr-11 01/01/2012 01/11/2012 10 mesi mag-11 01/01/2012 01/12/2012 11 mesi giu-11 01/01/2012 01/01/2013 12 mesi lug-11 01/04/2012 01/02/2013 10 mesi ago-11 01/04/2012 01/03/2013 11 mesi set-11 01/04/2012 01/04/2013 12 mesi ott-11 01/07/2012 01/05/2013 10 mesi nov-11 01/07/2012 01/06/2013 11 mesi dic-11 01/07/2012 01/07/2013 12 mesi Articolo 12 – comma 5 Milano Deroghe alle nuove “finestre” mantenimento delle attuali decorrenze per: i lavoratori che avevano in corso il preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti anagrafici e contribuitivi richiesti per il trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; i lavoratori per i quali, al compimento di una determinata età, viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento dell'età (es. Autisti mezzi pubblici..). nel limite massimo di 10.000 unità, anche per i lavoratori posti in mobilità ordinaria nelle aree del Mezzogiorno che raggiungano i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell'indennità e per i lavoratori in mobilità lunga, con accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà del settore (art. 2, comma 28, legge n. 662 del 23 dicembre 1996). L’ordine di fruizione delle deroghe sarà in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Articolo 12 – comma 12-bis-quinquies Milano Nuove norme di innalzamento dell’età pensionabile dal 2015 Articolo 22-ter comma 2 della legge n. 102/2009 introduzione dell’adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2015 verrà applicato un aumento dell’età pensionabile fino a tre mesi per il diritto della pensione di anzianità ottenuta dalla somma di età anagrafica e contributi (cd. “quote”, compresa la quota stessa), ai fini della pensione di vecchiaia retributiva e contributiva, sull’età prevista per l’accesso all’assegno sociale. Articolo 12 – comma 12-bis-quinquies Milano Nuove norme di innalzamento dell’età pensionabile dal 2015 Età e quote saranno incrementate in misura pari all'aumento dell'aspettativa di vita registrata dall'Istat nel triennio di riferimento Il triennio si determina a partire andando indietro nel tempo dal secondo anno precedente la decorrenza dell'adeguamento (es. dal 1/1/2015 variazione in base al triennio 2010/2012 da determinare da parte dell'Istat entro il 30/6/2013 e da attuare con Decreto Direttoriale Interministeriale entro il 31/12/2013) Solo in sede di prima applicazione e quindi per il 2015, l’aumento non potrà essere superiore ai 3 mesi. In caso di riduzione delle aspettative di vita , il requisito di età non verrà modificato. Il primo adeguamento avverrà nel 2015, il secondo è previsto nel 2019 per poi stabilizzarsi a cadenza triennale