Milano
La Manovra sulle pensioni
LEGGE 30 luglio 2010, n. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica. (GU n. 176 del 30-7-2010 - Suppl. Ordinario n.174)
Milano, 22 - 26 ottobre/5 novembre 2010
Pensione di anzianità e di vecchiaia
Nel nostro ordinamento previdenziale, a tutela dell’evento
vecchiaia, sono previste, fondamentalmente, due prestazioni:
 Pensione di vecchiaia
 Pensione di anzianità
Entrambe, richiedono sia un requisito d’età anagrafica sia
un requisito d’anzianità contributiva.
La pensione di vecchiaia
 La pensione di vecchiaia si ottiene a:
- 65 anni per gli uomini, con 20 anni di contributi
-60 anni per le donne, con almeno 20 anni di contributi.
Al requisito dei 20 anni, esistono alcune deroghe (15 anni se
maturati entro il 31.12.1992, 15 anni per gli autorizzati ai
versamenti volontari entro la stessa data…)
La pensione di anzianità
 La pensione di anzianità si ottiene con:
-35 anni di contributi e 60 di età; oppure 36 anni di
contributi e 59 di età (quota 95). Dal 1.1.2011 al
31.12.2012 la quota è 96
-indipendentemente dall’età, con 40 anni di contributi.
In presenza di contribuzione da lavoro autonomo o mista
(autonomo dipendente), attualmente la quota è 96 (dal
1.1.2011, 97).
Maturazione del requisito e finestra
 E’ necessario distinguere tra il momento in cui viene
perfezionato il requisito a pensione di anzianità o vecchiaia e
il momento da cui decorrerà la prestazione pensionistica
(c.d. finestra)
 La legge 122/2010 non ha modificato i requisiti a pensione
ma è intervenuta drasticamente sulle finestre, ampliando il
tempo di attesa tra il momento del perfezionamento del
requisito e quello da cui decorrerà la pensione.
La manovra: art. 12, comma 1
Milano
Pensioni di vecchiaia
 Per coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia a
partire dal 1° gennaio 2011, “finestra mobile” personalizzata:
cancellate le attuali quattro finestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1°
ottobre).
Finestre a distanza rispetto al mese di maturazione di tutti i requisiti
 di dodici mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori con
contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente,
 di diciotto mesi per i lavoratori con contribuzione da lavoro
autonomo (ART, COM, CD/CM) oppure mista autonomodipendente utilizzata per raggiungere il requisito contributivo, oppure
iscritti alla Gestione separata INPS.
Articolo 12 – comma 1
Milano
Pensioni di vecchiaia
Sono interessati alla modifica anche i lavoratori appartenenti al sistema contributivo
(assicurati dopo il 31.12.1995 o che optino per il sistema contributivo) o iscritti alla
Gestione separata, che maturino dopo il 31.12.2010 i seguenti requisiti: :
60 anni di età se donne con almeno 5 anni di contributi da lavoro e importo
maturato pari almeno a 1,2 quello dell’assegno sociale
65 anni di età se uomini o donne con almeno 5 anni di contributi da lavoro versati a
prescindere dall’importo maturato.
Articolo 12 – comma 1
Milano
Pensioni di vecchiaia
Lavoratori uomini che accedono alla pensione di vecchiaia esclusivamente con contribuzione da lavoro
dipendente (almeno 20 anni di contributi. Deroghe: 15 anni se maturati entro il 1992 o se autorizzati ai
versamenti volontari entro il 1992, con requisito personalizzato o con contribuzione discontinua per almeno 10
anni all’interno di 25 anni di assicurazione all’INPS)
Uomini nati nel mese di
ott-45
nov-45
dic-45
gen-46
feb-46
mar-46
apr-46
mag-46
giu-46
lug-46
ago-46
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ott-46
nov-46
dic-46
Decorrenza oggi
01/04/2011
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01/04/2011
01/07/2011
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01/10/2011
01/10/2011
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01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
Decorrenza nuove regole
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01/02/2012
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01/07/2012
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01/10/2012
01/11/2012
01/12/2012
01/01/2013
Differenza
7 mesi
8 mesi
9 mesi
7 mesi
8 mesi
9 mesi
7 mesi
8 mesi
9 mesi
7 mesi
8 mesi
9 mesi
Articolo 12 – comma 1
Milano
Pensioni di vecchiaia

Lavoratori uomini che accedono alla pensione di vecchiaia utilizzando contribuzione da lavoro
autonomo oppure mista autonomo-dipendente (almeno 20 anni di contributi. Deroghe: 15 anni se maturati
entro il 1992 o se autorizzati ai versamenti volontari entro il 1992…), oppure iscritti alla Gestione Separata
INPS
Uomini nati nel mese di
ott-45
nov-45
dic-45
gen-46
feb-46
mar-46
apr-46
mag-46
giu-46
lug-46
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ott-46
nov-46
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Decorrenza oggi
01/07/2011
01/07/2011
01/07/2011
01/10/2011
01/10/2011
01/10/2011
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012
Decorrenza nuove regole
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01/08/2012
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01/10/2012
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01/12/2012
01/01/2013
01/02/2013
01/03/2013
01/04/2013
01/05/2013
01/06/2013
01/07/2013
Differenza
10 mesi
11 mesi
12 mesi
10 mesi
11 mesi
12 mesi
10 mesi
11 mesi
12 mesi
10 mesi
11 mesi
12 mesi
Articolo 12 – comma 1
Milano
Pensioni di vecchiaia

Lavoratrici donne che accedono alla pensione di vecchiaia esclusivamente con contribuzione da lavoro
dipendente (almeno 20 anni di contributi. Deroghe: 15 anni se maturati entro il 1992 o se autorizzati ai
versamenti volontari entro il 1992…)
Donne nate nel mese di
ott-50
nov-50
dic-50
gen-51
feb-51
mar-51
apr-51
mag-51
giu-51
lug-51
ago-51
set-51
ott-51
nov-51
dic-51
Decorrenza oggi
01/04/2011
01/04/2011
01/04/2011
01/07/2011
01/07/2011
01/07/2011
01/10/2011
01/10/2011
01/10/2011
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
Decorrenza nuove regole
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01/02/2012
01/03/2012
01/04/2012
01/05/2012
01/06/2012
01/07/2012
01/08/2012
01/09/2012
01/10/2012
01/11/2012
01/12/2012
01/01/2013
Differenza
7 mesi
8 mesi
9 mesi
7 mesi
8 mesi
9 mesi
7 mesi
8 mesi
9 mesi
7 mesi
8 mesi
9 mesi
Articolo 12 – comma 1
Milano
Pensioni di vecchiaia

Lavoratrici donne che accedono alla pensione di vecchiaia utilizzando contribuzione da lavoro
autonomo oppure mista autonomo-dipendente (almeno 20 anni di contributi. Deroghe: 15 anni se maturati
entro il 1992 o se autorizzati ai versamenti volontari entro il 1992…), oppure iscritte alla Gestione separata
INPS
Donne nate nel mese di
ott-50
nov-50
dic-50
gen-51
feb-51
mar-51
apr-51
mag-51
giu-51
lug-51
ago-51
set-51
ott-51
nov-51
dic-51
Decorrenza oggi
01/07/2011
01/07/2011
01/07/2011
01/10/2011
01/10/2011
01/10/2011
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/07/2012
01/07/2012
01/07/2012
Decorrenza nuove regole
id
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01/08/2012
01/09/2012
01/10/2012
01/11/2012
01/12/2012
01/01/2013
01/02/2013
01/03/2013
01/04/2013
01/05/2013
01/06/2013
01/07/2013
Differenza
10 mesi
11 mesi
12 mesi
10 mesi
11 mesi
12 mesi
10 mesi
11 mesi
12 mesi
10 mesi
11 mesi
12 mesi
Articolo 12 – comma 2
Milano
Pensioni di anzianità
medesime modifiche sulle “finestre” di uscita anche sulle pensioni di anzianità, per i requisiti
di età e contribuzione (cosiddetta “quota” introdotta dalla Legge n. 247/2007), e per il
requisito dei 40 anni di contributi, che verranno maturati dopo il 31.12.2010
 pensionamento dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per i trattamenti liquidati
dalle gestioni per i lavoratori dipendenti
 pensionamento dopo 18 mesi per chi consegue il trattamento pensionistico a carico
delle gestioni autonome o miste autonome-dipendenti, e in Gestione separata.
Articolo 12 – comma 2
Milano
Pensioni di anzianità
Lavoratori con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente
"Quota 96" raggiunta nel mese di
Decorrenza oggi
Decorrenza nuove regole
Differenza
gen-11
01/01/2012
01/02/2012
1 mese
feb-11
01/01/2012
01/03/2012
2 mesi
mar-11
01/01/2012
01/04/2012
3 mesi
apr-11
01/01/2012
01/05/2012
4 mesi
mag-11
01/01/2012
01/06/2012
5 mesi
giu-11
01/01/2012
01/07/2012
6 mesi
lug-11
01/07/2012
01/08/2012
1 mese
ago-11
01/07/2012
01/09/2012
2 mesi
set-11
01/07/2012
01/10/2012
3 mesi
ott-11
01/07/2012
01/11/2012
4 mesi
nov-11
01/07/2012
01/12/2012
5 mesi
dic-11
01/07/2012
01/01/2013
6 mesi
Articolo 12 – comma 2
Milano
Pensioni di anzianità
Lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata o con contribuzione mista
autonomo-dipendente
"Quota 97" raggiunta nel mese di
Decorrenza oggi
Decorrenza nuove regole
Differenza
gen-11
01/07/2012
01/08/2012
1 mese
feb-11
01/07/2012
01/09/2012
2 mesi
mar-11
01/07/2012
01/10/2012
3 mesi
apr-11
01/07/2012
01/11/2012
4 mesi
mag-11
01/07/2012
01/12/2012
5 mesi
giu-11
01/07/2012
01/01/2013
6 mesi
lug-11
01/01/2013
01/02/2013
1 mese
ago-11
01/01/2013
01/03/2013
2 mesi
set-11
01/01/2013
01/04/2013
3 mesi
ott-11
01/01/2013
01/05/2013
4 mesi
nov-11
01/01/2013
01/06/2013
5 mesi
dic-11
01/01/2013
01/07/2013
6 mesi
Articolo 12 – comma 2
Milano
Pensioni di anzianità
Lavoratori con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente, che dal 2011
raggiungono i 40 anni di contributi:
40 anni di contributi nel mese di
Decorrenza oggi
Decorrenza nuove regole
Differenza
gen-11
01/07/2011
01/02/2012
7 mesi
feb-11
01/07/2011
01/03/2012
8 mesi
mar-11
01/07/2011
01/04/2012
9 mesi
apr-11
01/10/2011
01/05/2012
7 mesi
mag-11
01/10/2011
01/06/2012
8 mesi
giu-11
01/10/2011
01/07/2012
9 mesi
lug-11
01/01/2012
01/08/2012
7 mesi
ago-11
01/01/2012
01/09/2012
8 mesi
set-11
01/01/2012
01/10/2012
9 mesi
ott-11
01/04/2012
01/11/2012
7 mesi
nov-11
01/04/2012
01/12/2012
8 mesi
dic-11
01/04/2012
01/01/2013
9 mesi
Articolo 12 – comma 2
Milano
Pensioni di anzianità
Lavoratori con da lavoro autonomo, oppure mista autonomo-dipendente, che dal 2011 raggiungono i
40 anni di contributi
40 anni di contributi nel mese di
Decorrenza oggi
Decorrenza nuove regole
Differenza
gen-11
01/10/2011
01/08/2012
10 mesi
feb-11
01/10/2011
01/09/2012
11 mesi
mar-11
01/10/2011
01/10/2012
12 mesi
apr-11
01/01/2012
01/11/2012
10 mesi
mag-11
01/01/2012
01/12/2012
11 mesi
giu-11
01/01/2012
01/01/2013
12 mesi
lug-11
01/04/2012
01/02/2013
10 mesi
ago-11
01/04/2012
01/03/2013
11 mesi
set-11
01/04/2012
01/04/2013
12 mesi
ott-11
01/07/2012
01/05/2013
10 mesi
nov-11
01/07/2012
01/06/2013
11 mesi
dic-11
01/07/2012
01/07/2013
12 mesi
Articolo 12 – comma 5
Milano
Deroghe alle nuove “finestre”
mantenimento delle attuali decorrenze per:

i lavoratori che avevano in corso il preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i
requisiti anagrafici e contribuitivi richiesti per il trattamento pensionistico entro la data di
cessazione del rapporto di lavoro;

i lavoratori per i quali, al compimento di una determinata età, viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento dell'età (es. Autisti mezzi
pubblici..).

nel limite massimo di 10.000 unità, anche per i lavoratori posti in mobilità ordinaria nelle
aree del Mezzogiorno che raggiungano i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione
dell'indennità e per i lavoratori in mobilità lunga, con accordi stipulati anteriormente al
30 aprile 2010 e per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi
di solidarietà del settore (art. 2, comma 28, legge n. 662 del 23 dicembre 1996).
L’ordine di fruizione delle deroghe sarà in base alla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
Articolo 12 – comma 12-bis-quinquies
Milano
Nuove norme di innalzamento dell’età pensionabile dal 2015
Articolo 22-ter comma 2 della legge n. 102/2009  introduzione
dell’adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della
speranza di vita
a decorrere dal 1° gennaio 2015 verrà applicato un aumento dell’età
pensionabile fino a tre mesi per il diritto della pensione di anzianità
ottenuta dalla somma di età anagrafica e contributi (cd. “quote”, compresa la
quota stessa), ai fini della pensione di vecchiaia retributiva e contributiva,
sull’età prevista per l’accesso all’assegno sociale.
Articolo 12 – comma 12-bis-quinquies
Milano
Nuove norme di innalzamento dell’età pensionabile dal 2015
Età e quote saranno incrementate in misura pari all'aumento
dell'aspettativa di vita registrata dall'Istat nel triennio di
riferimento
Il triennio si determina a partire andando indietro nel tempo dal secondo anno
precedente la decorrenza dell'adeguamento (es. dal 1/1/2015 variazione in base al
triennio 2010/2012 da determinare da parte dell'Istat entro il 30/6/2013 e da attuare con
Decreto Direttoriale Interministeriale entro il 31/12/2013)
Solo in sede di prima applicazione e quindi per il 2015, l’aumento non potrà essere
superiore ai 3 mesi. In caso di riduzione delle aspettative di vita , il requisito di
età non verrà modificato. Il primo adeguamento avverrà nel 2015, il secondo
è previsto nel 2019 per poi stabilizzarsi a cadenza triennale
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Pensioni di vecchiaia