Riforma Fornero
L. 92/2012
seminario 24 luglio 2012
finalità art. 1

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
realizzare un mercato del lavoro inclusivo e ridurre la disoccupazione
favorire l’instaurazione di rapporti più stabili “contratto dominante” rapporto
di lavoro subordinato e indeterminato
apprendistato modalità prevalente di ingresso al lavoro per i giovani
contrasto uso improprio di tipologie contrattuali flessibili
modifica disciplina dei licenziamenti con previsione di procedimento
giudiziario specifico per accellerare la definizione delle controversie
da comma 2 a 8
previste forme di monitoraggio, valutazione degli effetti della riforma, su
occupabilità, modalità di entrata e di uscita, andamento occupazione
femminile, basato sui dati resi dall’Istat con la partecipazione delle parti
sociali OO.SS maggiormente rappresentative dei lavoratori e datoriali
rapporti almeno annuali per apportare correzioni o implementazioni delle
misure previste dalla legge
per assicurare monitoraggio Inps e Istat devono istituire banca dati
anonima rendendola aperta e accessibile su età, genere, residenza,
fruizione ammortizzatori, politiche attive
modifiche al tempo
determinato






conferma della normalità del tempo
indeterminato
ampliamento della stabilizzazione
acausalità del primo contratto
nuovo regime dei rinnovi e
prosecuzioni
nuovo regime per le impugnazioni
norma interpretativa sulla sanzione
successione dei contratti



la durata massima TD non può
superare 36 mesi (per mansioni
equivalenti)
è possibile stipulare un ulteriore
tempo determinato con i limiti previsti
dal CCNL e sottoscritto c/° DTL
per determinare i 36 mesi si tiene
conto anche dei periodi di lavoro
somministrato svolto tra gli stessi
soggetti datore/utilizzatore
rapporto a tempo determinato
senza causale
durata max 12 mesi

deve essere il primo rapporto a tempo determinato tra le parti

si può concludere sia con datore di lavoro o utilizzatore
(somministrazione in caso di prima missione)

per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione

non è prorogabile

in alternativa i contratti collettivi (sottoscritti da OO.SS dei
lavoratori e datoriali comparativamente + rappresentative a livello
nazionale) con accordi interconfederali o di categoria o in via
delegata ai livelli decentrati possono prevedere entro il limite del
6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità
produttiva, che il vincolo della causale non operi per le
assunzioni che avvengono:
- lancio di un prodotto o di un servizio innovativo
- avvio di una nuova attività
- implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico
- fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo
- rinnovo o proroga di una commessa consistente

Prosecuzione di fatto



si allungano i termini della prosecuzione di fatto
con pagamento magg.ne 20% fino al 10° gg. e 40%
per i gg. successivi
30 gg. x contratti di durata inferiore a 6 mesi (prima
20 gg.)
50 gg. x contratti di durata superiore (prima 30 gg.)
la prosecuzione deve essere comunicata ex ante al
Centro per l’impiego
se si superano anche questi termini il contratto si
considera a tempo indeterminato con decorrenza
dal superamento dei 30 o 50 gg.
Reiterazione contratti
se la riassunzione avviene:
entro 60 gg. dalla scadenza del termine durata - 6 (prima 10gg.)
entro 90 gg. dalla scadenza del termine durata + 6 (prima 20gg.)
il secondo contratto si considera a tempo indeterminato

i contratti collettivi possono prevedere, stabilendone le
condizioni, la riduzione dei predetti periodi fino a 20 gg. e a 30
gg. (a seconda della durata del contratto)
- lancio di un prodotto o di un servizio innovativo
- avvio di una nuova attività
- implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico
- fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo
- rinnovo o proroga di una commessa consistente
in mancanza di intervento della contrattazione collettiva decorsi
12 mesi il Ministero del Lavoro sentite le parti sociali provvede
emendamento decreto sviluppo estende alla contrattazione
collettiva di qualsiasi livello per qualsiasi causale (deve essere
territoriale in quanto la RSA non è Organizzazione sindacale)
termini di impugnazione
dal 1/1/2013 cambiano i termini
per impugnare la illegittimità del
termine, e diventano 120 gg. (60
per collegato)
 si riducono i termini per deposito
ricorso che passa da 270 a 180
gg

norma interpretativa sulla
sanzione

in caso di conversione del
rapporto l’indennità da 2,5 a 12
mensilità ristora sia il danno
retributivo che quello
contributivo
decorrenza delle modifiche


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




effetto immediato:
acausalità
prosecuzione
rinnovi
indennità onnicomprensiva
cumulo dei periodi ai fini calcolo 36 mesi
effetto differito:
comunicazione della prosecuzione (decreto
attuativo 1 mese dall’entrata in vigore)
nuovi termini di impugnativa dall’1/1/2013
contributo addizionale 1,4%
incerto:
cumulo dei periodi di somministrazione ai fini del
raggiungimento dei 36 mesi cir. 18/2012 Ministero
del Lavoro
modifiche alla
somministrazione




computabilità nel periodo di
stabilizzazione
abrogazione della deroga al principio
di parità del trattamento base per le
agenzie di somministrazione
nell’ambito di programmi di
formazione per soggetti svantaggiati
mantenimento della acausalità
emendamento decreto sviluppo
liberalizzazione staff-leasing con
contratto apprendistato
contratto inserimento

viene abrogato il contratto di
inserimento, resta in vigore la
vecchia normativa per i contratti
stipulati fino al 31/12/2012
modifiche all’apprendistato





durata minima
percentuale di conferma
nuovo regime di proporzionalità
applicazione Aspi 1,31%
somministrazione solo a tempo
indeterminato
modifiche alla durata
apprendistato



durata minima non inferiore a 6 mesi
il preavviso ex art. 2118 decorre dal
termine del periodo formativo,
durante il preavviso continua ad
applicarsi la disciplina apprendistato
durata quinquennale “per i profili
professionali caratterizzanti la figura
dell’artigiano individuati dalla
contrattazione collettiva di
riferimento”
nuovo regime di
proporzionalità




il nr. complessivo (anche somministrati) di
apprendisti assumibili non può superare il
rapporto di 3 app.sti a 2 qualificati
per aziende che occupano meno di 10 dip.
tale rapporto non può superare il 100%
aziende senza dipendenti qualificati o
comunque con meno di 3 dip. max 3
per aziende artigiane si applica art. 4 L.
443/85
percentuale di conferma





50% nell’arco di 36 mesi, esclusi dimessi, licenziati
per giusta causa o risolti durante prova
le stabilizzazioni nel periodo tra il 18/7/012 al
18/7/2015 rilevano ai fini delle assunzioni
successive al triennio
la percentuale di conferma non si applica alle
aziende fino a 9 dipendenti
se non si rispetta percentuale di conferma 50%
consentita assunzione di 1 appr.
gli apprendisti assunti in violazione alla percentuale
di conferma sono considerati lavoratori subordinati
a tempo indeterminato dalla costituzione del
rapporto e non sono applicate le agevolazioni
previste
decorrenza delle modifiche







effetto immediato:
percentuale di conferma 30%
durata minima 6 mesi
norme sulla somministrazione
effetto differito:
proporzionalità tra qualificati e
apprendisti dal 1/1/2013
percentuale di conferma del 50%
nella media del triennio antecedente
18/7/2015
modifiche tempo parziale
clausole elastiche e flessibili







i contratti collettivi sottoscritti dalle OO.SS.
comparativamente maggiormente rappresentative sul
piano nazionale stabiliscono condizioni e modalità che
consentono al lavoratore di chiedere l’eliminazione o la
modifica delle clausole elastiche e flessibili
ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla
contrattazione collettiva
i lavoratori affetti da patologie oncologiche, con ridotta
capacità lavorativa (accertata da Commissione medica
ASL)
i lavoratori studenti (art 10 L. 300)
patologie oncologiche del coniuge, figli o genitori,
assistenza persona convivente a cui sia stato riconosciuta
connotazione di gravità art. 3 c. 3 L. 104
figlio convivente di età non superiore 13 anni o figlio
convivente portatore di handicap
è riconosciuta la facoltà di revocare consenso clausole
elastiche e flessibili
lavoro a chiamata
intermittente





può essere concluso per prestazioni di carattere discontinuo o
intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti
collettivi stipulati da OO.SS. datoriali e dei lavoratori
comparativamente + rappresentative sul piano nazionale o
territoriale, ovvero per periodi predeterminati nell’arco settimana,
mese, anno (questi periodi chi li individua? secondo la circ.
18/2012 M. Lavoro onere della contrattazione collettiva)
può essere concluso con soggetti con + 55 e meno di 24 anni (in
questo caso le prestazioni si devono concludere entro 25° anno)
prima dell’inizio della prestazione, o di un ciclo integrato di
prestazioni, comunicare la prestazione nei 30 gg. successivi
(circ. Min. Lavoro 18/2012) obbligo comunicazione DTL
(sanzione amministrativa da € 400,00 a € 2.400,00 x ogni
lavoratore)
abrogata facoltà di pagare l’indennità di disponibilità nei periodi
di vacanze pasquali, natalizie e estivi e fine settimana se non vi
era chiamata
i contratti in essere al 18/7/2012 non compatibili con le modifiche
cessano di produrre effetti decorsi 12 mesi
CO.CO.CO.


disposizione concernente le professioni intellettuali
per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in
albi professionali, art. 61 c. 3 dlgs 276/03,
l’esclusione dal campo di applicazione del lavoro a
progetto riguarda le sole co.co.co. il cui contenuto
concreto sia riconducibile alle attività professionali
intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria
l’iscrizione in appositi albi professionali
in caso contrario, l’iscrizione del collaboratore ad
albi professionali non è circostanza idonea di per sé
a determinare l’esclusione dal campo di
applicazione delle disposizioni relative al progetto
modifiche al contratto a
progetto





centralità del progetto
compenso congruo e
proporzionato
limiti alla recedibilità
sistema sanzionatorio
presuntivo
aumento aliquota contributiva
CO.CO.PRO. centralità del
progetto







riconducibili a uno o + progetti specifici determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore
il progetto deve essere collegato ad un risultato finale e non può
consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale
eliminato il riferimento al programma o fase di esso
non può essere svolto per compiti esecutivi o ripetitivi (individuati
dai CCL stipulati da OO.SS. comparativamente + rapp. piano
nazionale)
descrizione del progetto con individuazione del suo contenuto
caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire
prestazioni occasionali sono escluse dalla normativa del
co.co.pro
prestazioni di durata complessiva non superiore a 30 gg.
nell’anno solare, o nell’ambito dell’assistenza e cura alla persona
non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il
compenso sia superiore a € 5000,0
CO.CO.PRO. proporzionalità
del compenso




il compenso deve essere proporzionato alla quantità
e qualità del lavoro eseguito
non può essere inferiore ai minimi salariali stabiliti
da ciascun settore articolati per profili professionali
mansioni equiparabili ai lavoratori subordinati
disciplinati da CCL sottoscritti da OO.SS. comp. +
rapp. nazionali a livello interconfederale di categoria
su loro delega a livelli decentrati
in assenza di contrattazione collettiva specifica il
compenso non può essere inferiore ai minimi
salariali previsti dai CCNL applicati nel settore alle
figure professionali il cui profilo di competenza ed
esperienza sia analogo a quello del collaboratore
art. 1 L. 296/2006 obbligo di tenere conto dei
compensi normalmente erogati (retribuzione globale
13^ 14^, ferie , tfr) per analoghe prestazione di
lavoro subordinato
limiti alla recedibilità
il committente può recedere
 scadenza del termine
 per inidoneità professionale a
portare a temine il progetto
 per giusta causa
il collaboratore con preavviso se
previsto dal contratto individuale
CO.CO.PRO. sistema
sanzionatorio


la mancanza di progetto comporta la
costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato e indeterminato
salvo prova contraria del committente i
CO.CO.CO anche a progetto, sono
considerati lavoratori subordinati sin dalla
costituzione del rapporto, nel caso in cui il
collaboratore svolga mansioni analoghe a
quella dei dipendenti dell’impresa
committente, salve le prestazioni di elevata
professionalità individuate dai CCL
(stipulati OO.SS comparativamente + rapp.
piano nazionale)
partite IVA
le prestazioni rese dal titolare di partita IVA, sono
considerate, salvo prova contraria fornita dal
committente, CO.CO.CO. se ricorrono almeno 2 dei
seguenti presupposti:
1) durata complessivamente superiore a 8 mesi arco
anno solare (emendamento decreto sviluppo durata
8 mesi annui per 2 anni consecutivi)
2) corrispettivo derivante costituisca + dell’80% dei
corrispettivi complessivamente percepiti nell’anno
solare (emendamento decreto sviluppo per due anni
solari)
3) che il collaboratore disponga di una postazione fissa
di lavoro presso una delle sedi del committente

partite IVA

1)
2)
3)


non sono considerati co.co.co. i lavoratori (art. 69
c. 1 D.lgs 276)
in possesso di competenze elevate, acquisite con
percorsi formativi, o capacità tecnico-pratiche
acquisite con l’esperienza nell’esercizio
dell’attività
attività con reddito annuale non inferiore a €
18.663 per l’anno 2012
attività professionali richiedenti l’iscrizione ad un
Albo (individuati con Decreto del M. del Lavoro)
da emanare entro 3 mesi sentite le parti sociali
(ordini?)
queste modifiche si applicano ai rapporti instaurati
successivamente al 18/7/2012
per i rapporti in corso le disposizioni si applicano
decorsi 12 mesi
associazione in
partecipazione





contratto compartecipativo regolamentato da art. 2549
C.C. e segg:
solo all’associante spetta la gestione dell’impresa o
dell’affare (art.2552 c.c.) e solo verso questo i terzi
assumono diritti e obbligazioni (art. 2551 c.c.)
all’associato viene corrisposto una quota degli utili
dell’impresa in cambio di un determinato apporto di lavoro
(art. 2554 c.c.)
all’associato viene riconosciuto un potere di controllo sulla
gestione dell’associante, potere che si formalizza con
l’obbligo dell’associante di consegnare periodicamente un
rendiconto di gestione sull’attività o sull’affare compiuto
(art. 2552 c.c.)
salvo patto contrario, l’associato si assume parte del
rischio di impresa, partecipando alle perdite nella stessa
misura in cui partecipa agli utili, nel limite del proprio
apporto (art. 2553 c.c.)
associazione in
partecipazione




nel rapporto di associazione in partecipazione con
apporto di lavoro si introduce una limitazione del nr
di associati max 3 per la medesima attività
in caso di violazione delle predette condizioni il
rapporto si considera subordinato a tempo
indeterminato
esenzione dell’applicazione della presunzione di
subordinazione per gli associati legati all’associante
da rapporto di coniugio, parentela entro il 3° e
affinità entro il 2° grado
sono fatti salvi fino alla loro cessazione i rapporti in
essere che alla data di entrata in vigore della legge
siano stati certificati
associazione in
partecipazione


nel caso non venga riconosciuta
un’effettiva partecipazione agli utili o
non venga consegnato il rendiconto
sulla gestione, si presume
l’esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato,
salvo prova contraria da parte
dell’associante
e salvo il caso in cui l’attività oggetto
della prestazione lavorativa si
caratterizza per elevate competenze
teoriche o capacità tecnico-pratiche.
lavoro accessorio voucher


prestazioni meramente occasionali che non
danno luogo a compensi, riferiti alla totalità
dei committenti superiori a 5000,00 € in
anno solare (rivalutati annualmente)
fermo restando il limite di 5000,00 € in
anno solare, nei confronti dei committenti
imprenditori commerciali o professionali,
attività di carattere stagionali effettuate da
pensionati e da giovani con meno di 25
anni iscritti a istituti scolastici
compatibilmente con gli impegni scolastici,
in qualunque periodo dell’anno X studenti
universitari
lavoro accessorio voucher




in agricoltura i voucher possono essere
utilizzati nelle attività agricole dagli
agricoltori minimi ma non con i lavoratori
che l’anno precedente erano iscritti alle
liste dei lavoratori agricoli
i compensi percepiti per lavoro accessorio
sono utili ai fini della determinazione del
reddito necessario per il rilascio o il rinnovo
del soggiorno
i buoni devono essere numerati e datati
progressivamente
per i buoni già richiesti alla data d’entrata in
vigore della Fornero resta in vigore la
previgente normativa non oltre il 31/5/2013
tirocini formativi e di
orientamento






la Conferenza Stato regioni, deve, entro
180 gg. dall’entrata in vigore della Fornero,
raggiungere accordo per definizione linee
guida condivise
revisione dei tirocini formativi
prevenire uso distorto con individuazione
delle modalità di prestazione dell’attività
individuazione elementi qualificanti e effetti
in caso di assenza
riconoscimento di congrua indennità in
relazione alla prestazione svolta
in caso di mancata corresponsione
sanzione da 1000 a 6000€
modifiche ai licenziamenti




la lettera di licenziamento deve
contenere i motivi
ridotti i termini per proporre
ricorso giudiziale
licenziamento per giustificato
motivo oggettivo deve essere
comunicato alla DTL
revocabilità del licenziamento
licenziamenti aspetti
processuali



l’impugnativa deve essere fatta entro 60
gg. dal ricevimento del licenziamento
l’impugnazione è inefficace se entro il
successivo termine di 180 gg.dall’entrata in
vigore della norma (con collegato erano
270 gg.) non viene depositato il ricorso in
tribunale
in caso di richiesta di conciliazione o
arbitrato qualora la conciliazione o
l’arbitrato vengano rifiutati o non sia
raggiunto l’accordo il ricorso al giudice
deve essere depositato in tribunale entro
60 gg.
licenziamenti aspetti
procedimentali e formali






la comunicazione del licenziamento deve contenere “gli specifici
motivi” che lo hanno determinato
ferma l’applicabilità dell’art. 7 L. 300/70 per licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo
il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (economici)
deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal
datore di lavoro (con + 15 dipendenti) alla DTL del luogo dove il
lavoratore presta la sua opera e trasmessa per conoscenza al
lavoratore
nella comunicazione il datore deve dichiarare l’intenzione di
procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
indicare motivi e le misure di assistenza alla ricollocazione
la DTL convoca le parti nel termine di 7 gg. dal ricevimento della
richiesta, l’incontro si svolge davanti alla Commissione
provinciale di conciliazione di cui art. 410 C.C.
in caso di impedimento da parte del lavoratore a presenziare
l’incontro C/° la DTL la procedura può essere sospesa x max 15
gg.
fase preliminare licenziamenti
economici




le parti possono essere assistite dalle
OO.SS. a cui aderiscono o conferiscono
mandato
si esaminano misure alternative al recesso
la procedura si conclude entro 20 gg. dalla
convocazione a meno che le parti, di
comune accordo non ritengono di
proseguire x raggiungere accordo
se la procedura fallisce il datore di lavoro
può comunicare il licenziamento
licenziamenti contenuti
dell’accordo




se la conciliazione ha esito positivo e
prevede la risoluzione consensuale
si applicano le disposizioni in materia
di Aspi può essere previsto per
favorire la ricollocazione
l’affidamento del lavoratore
agenzia di somministrazione
agenzia di intermediazione
agenzia di supporto alla
ricollocazione
effetti della procedura




il comportamento delle parti, la proposta conciliativa
è valutata dal Giudice per la determinazione del
risarcimento (ex art. 18 c. 7) e delle spese
il licenziamento intimato all’esito del procedimento
disciplinare o della conciliazione c/° commissione
DTL produce effetto dalla comunicazione con cui il
procedimento è stato avviato salvo diritto al
preavviso
salvo l’effetto sospensivo per maternità e paternità e
in caso di infortunio occorso sul lavoro
il periodo di eventuale lavoro durante il
procedimento si considera come preavviso (chi ha
licenziamento + breve?)
modifiche art. 18



scissione dell’unitarietà della
disciplina
frammentazione della casistica
agevolazione delle sanatorie di
licenziamenti illegittimi
rapporto di solidarietà tra
appaltante e appaltatore Art. 29
D.lgs 276/2003


il committente è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali ulteriori subappaltatori entro il
limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi comprese quote di
TFR , i contributi previdenziali, i premi
assicurativi (Inail) dovuti per l’esecuzione
del contratto di appalto
si tratta di una garanzia di importo illimitato
estesa agli obblighi contributivi e
assicurativi offerta ai “lavoratori” non solo
subordinati (cir. M. Lavoro 5/11) limitata
nel tempo solo 2 anni
modifica art. 29 D.lgs 276/2003
rapporto di solidarietà
evoluzione dell’escussione del patrimonio del
committente
 modello originario art. 29 (solidarietà pura fino gennaio
2012)
 sussidiarietà attenuata del decreto semplificazioni D.l.
5/12
 ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente
all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di
lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della
preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore
 in tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di
entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo‘ essere
intentata nei confronti del committente solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore
 ove convenuto da solo il committente deve indicare i beni
dell’appaltatore su cui il lavoratore può “agevolmente
soddisfarsi”
> sussidiarietà piena riforma Fornero

modifica art. 29 D.lgs 276/2003
rapporto di solidarietà

salvo diversa disposizione dei
CCNL sottoscritti da OO.SS. dei
lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente +
rappresentative, che possono
individuare metodi e procedure
di controllo e di verifica della
regolarità degli appalti
modifica art. 55 co. 4 D.lgs
151/2001

convalida delle dimissioni e delle
risoluzioni consensuali c/° DTL
competente per territorio

lavoratrice durante gravidanza
lavoratrice/tore durante primi 3 anni
bambino
lavoratrice/tore durante primi 3 anni di
adozione o affidamento del bambino
in caso di adozione internazionale il
periodo decorre dalla proposta di incontro
con il minore adottando o dall’invito a
recarsi all’estero



dimissioni per tutti gli altri
lavoratori e lavoratrici




l’efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale
è condizionata alla convalida effettuata c/° DTL o il centro
per l’impiego, ovvero presso le sedi individuate dai CCNL
(stipulati da OO.SS comparativamente + rapp. a livello
nazionale)
in alternativa alla procedura di cui sopra, le dimissioni e le
risoluzioni consensuali sono condizionati alla
sottoscrizione di apposita dichiarazione del lav. apposta in
calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di
cessazione del lavoro
con decreto non regolamentare, il Ministro del Lavoro,
può individuare ulteriori modalità semplificate per
accertare la veridicità della data e la autenticità della
manifestazione di volontà
se il lav/tore/trice non provvede alla convalida c/° DTL nè
sottoscrive dichiarazione di cessazione il rapporto si
intende risolto, se entro 7 gg. dall’invito a presentarsi
presso le sedi individuate per la convalida delle dimissioni
o ad apporre firma
dimissioni per tutti gli altri
lavoratori e lavoratrici




la comunicazione al lav. si considera
validamente effettuata se recapitata al
domicilio o consegnata a mano con
sottoscrizione ricevuta
i 7 gg. dopo i quali il rapporto si intende
risolto, si possono sovrapporre con il
preavviso
durante i 7 gg. il lav. ha facoltà di revocare
le dimissioni o la risoluzione consensuale
la revoca può essere comunicata in forma
scritta, se il rapporto si è interrotto per
effetto del recesso torna ad avere corso
normale dal giorno successivo alla
comunicazione di revoca
dimissioni per tutti gli altri
lavoratori e lavoratrici




se il periodo trascorso tra il recesso e la revoca non
è stato lavorato non viene retribuito
se ci sono state pattuizioni connesse alla
risoluzione obbligo restituzione
se il datore di lavoro non provvede all’invio della
comunicazione contenente l’invito ad adempiere
entro 30 gg. le dimissioni o la risoluzione
consensuale si considerano prive di effetto
salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro
che abusi del foglio firmato in bianco al fine di
simularne le dimissioni è punito con la sanzione da
€ 5000 a 30000,00 (competenza DTL)
sostegno alla genitorialità


il padre lavoratore dipendente, in via
sperimentale per gli anni 2013-2015,
entro i 5 mesi dalla nascita obbligo
astensione di 1 gg.
entro medesimo periodo può
astenersi per ulteriori 2 gg. anche
continuativi previo accordo con la
madre e in sua sostituzione in
relazione al periodo di astensione
obbligatoria spettante a quest’ultima
sostegno alla genitorialità


i 2 gg. goduti in sostituzione
della madre, e il gg. aggiuntivo
vengono pagati dall’Inps al
100%
deve essere presentata richiesta
scritta 15 gg. prima con
indicazione dei gg. prescelti per
l’astensione
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