La commissione di massimo scoperto è lecita se
approvata espressamente dal cliente, altrimenti è
usuraria
di Amelia Oleandro - praticante avvocato
Due interessanti sentenze sulla commissione di massimo scoperto che aprono un contrasto giurisprudenziale:
per una il correntista, che ha accettato l’apposita clausola, deve rimborsare la banca; per l’altra, invece, è
sempre illecita e vessatoria anche per la carenza del consenso informato ai prelievi.
(Tribunale di Milano, sez. VI Civile, sentenza 27 marzo 2013)
(Tribunale di Macerata, sentenza n. 334/13; depositata l’11 marzo)
Tribunale di Milano, sez. VI Civile, sentenza 27 marzo 2013 Giudice Antonio S. Stefani
Fatto e diritto
1. Gli attori L. s.r.l. e L.S. - rispettivamente titolare del c/c …omissis… presso la BANCA …omissis… e fideiussore
- hanno avanzato una serie di censure relativamente alla tenuta del predetto conto, chiedendo il suo ricalcalo e
la ripetizione delle somme pagate in eccedenza al dovuto. In particolare sono state contestate l'applicazione
della commissione di massimo scoperto, le valute dei versamenti, il tasso debitore, le spese e la periodicità di
liquidazione degli interessi debitori. 2. Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto si rileva che nel
contratto di c/c in questione, stipulato in data 14/11/2003 (v. doc. I di parte attrice, relativo alle condizioni
economiche), tale onere è stato espressamente convenuto, precisandone anche la misura. L'autonomia
contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una
simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare l'onere della Banca di dover essere sempre in grado
di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto di conto (cfr. Istruzioni Banca d'Italia per rilevazione tassi
usura, ed. 2002, par. C5) ed è quindi meritevole di tutela giuridica. Non sussiste, conseguentemente, la denunciata nullità del
patto per difetto di causa. A ciò si aggiunga che, successivamente alla stipula del contratto oggetto di causa, è intervenuto lo
stesso legislatore a disciplinare la c.m.s., dapprima con l'art. 2-bis, decreto-legge n. 185/2008, conv. dalla legge 2/2009 e quindi
con l'art. 117-bis TUB (introdotto con la legge n. 214/2011), il che attesta che anche l'ordinamento positivo ha riconosciuto la
meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s. 2. Relativamente alle valute dei versamenti la censura di
violazione delle condizioni contrattuali è generica, giacché parte attrice non ha indicato alcuna specifica operazione limitandosi a
lare riferimento agli estratti conto al 31/5/2004, 30/6/2004, 31/7/2004, ecc. Inoltre la parte ha lamentato, ad es., l'applicazione
di una valuta tra 7 e 10 giorni per il versamento di assegni, senza tuttavia allegare di aver tenuto conto dei soli giorni lavorativi,
come contrattualmente previsto (v. doc. 1 cit), né di aver tenuto conto delle variazioni via via intervenute Si noti ad esempio che
proprio con l'estratto conto del 31/5/2004 (doc 2 di parte attrice) la Banca ha comunicato l'elevazione dei giorni di valuta per gli
assegni bancari fuori piazza dai 4 inizialmente previsti a 5. 3. Circa il tasso debitore, parte attrice ha dato atto che è stato pattuito
il tasso di sconfinamento nella misura del 13,750% (v. doc. 1) ed ha riconosciuto che essa è stata effettivamente applicata, ma ha
affermato che il rapporto fosse affidato "come si evince anche dalla semplice visione degli estratti conto" e ha quindi ritenuto
inapplicabile quel tasso all'interno del fido. In realtà gli estratti conto prodotti nulla dimostrano circa l'esistenza di un fido ed
anzi nel riepilogo delle condizioni in essere è indicato un unico tasso debitore, pari appunto al 13,750% (v ad es. e/c al
30/6/2004, doc. 2). La parte onerata non ha quindi offerto la necessaria prova dell'esistenza di un fido con un diverso tasso
debitore, di modo che la doglianza è infondata. 4. Parte attrice ha poi lamentato come indebita l'applicazione trimestrale a
partire dal 31/3/2004 di spese nella misura di euro 21,39 per spese fisse di chiusura e di euro 8,76 quale importo forfettario. In
realtà tali importi sono esattamente quelli comunicati dalla Banca, in variazione di quelli originari, già con l'estratto conto del
31/1/2004 (v. doc. 2), con la precisazione che l'importo di euro 8,76 era previsto fino a 19 movimenti nel trimestre. 5. Infondata
è anche la doglianza relativa al fatto che non sarebbe stata espressamente prevista la pariteticità degli interessi attivi e passivi. Al
riguardo si osserva, innanzitutto, che la parte non ha prodotto il contratto normativo di c/c, come era suo onere quale attore per
l'indebito, al fine di dimostrare la violazione dell'art. 120 TUB. Ma anche nelle condizioni economiche prodotte sub 1 è
chiaramente indicato che la capitalizzazione avrà periodicità trimestrale, senza alcuna distinzione tra interessi passivi ed attivi e
ciò è sufficiente per ritenere non provata la doglianza. 6. Le censure sopra esposte sono state genericamente estese anche agli
altri conti correnti intrattenuti dagli attori con BPM, In proposito, però, la parte ha prodotto solo alcuni estratti conto (docc. 310). In particolare non sono stati prodotti i contratti di c/c e le relative condizioni economiche, di modo che non è possibile
accertare la fondatezza delle doglianze e ciò comporta il rigetto delle domande, atteso che sul punto l'onere gravava sulla parte
attrice che doveva dimostrare gli indebiti 7 La L. ha inoltre dubitato dell'esistenza di una fideiussione rilasciata nell'interesse
della s.r.l. L. a sua firma, affermando di non averne mai ricevuto copia, e ne ha comunque eccepito la nullità per
indeterminatezza dell'oggetto ove priva di "indicazione alcuna del rapporto bancario oggetto della ... fideiussione" (v. citazione,
pag. 18). La Banca convenuta ha prodotto sub doc. 7 la fideiussione in questione e in relazione a tale documento nessuna
contestazione è stata mossa dalla attrice Né sussiste l'eccepita nullità, atteso che ai sensi dell'art. 1938 c.c. è valida la fideiussione
prestata anche per un'obbligazione futura - di modo che non è necessario che nella garanzia sia specificato il singolo rapporto
contrattuale - a condizione della previsione dell'importo massimo garantito. Tale condizione è stata rispettata nel caso di specie,
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OPERA FORENSIS
dal momento che la fideiussione prestata dalla L., aveva originariamente il limite di euro 60.000,00, via via aumentato fino ad
euro 420.000,00 (v. doc. 7 di parte convenuta). 8. La Banca convenuta ha svolto domanda riconvenzionale di condanna al
pagamento del saldo debitore relativo al c/c …omissis…, intrattenuto dalla s.r.l. L., per euro 675.276,10 alla data del 19/5/2008,
nonché del saldo debitore relativo al c/c …omissis… intrattenuto dalla L., per euro 13.510,41 alla data del 21/5/2008. Al riguardo
ha prodotto gli estratti conto certificati ai sensi dell'art. 50 TUB (v. docc. 8 e 9 di parte convenuta) e va rilevato
che nessuna contestazione ha mosso la controparte, oltre a quelle implicitamente contenute nelle doglianze
sopra già esaminate e disattese. La domanda riconvenzionale deve, quindi, essere accolta, con la precisazione
che trattandosi di un debito di valuta non può essere riconosciuta la richiesta rivalutazione monetaria e che gli
interessi applicabili sono quelli legali, in difetto di qualsiasi diversa allegazione della parte. 9. Nel caso di specie
non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per derogare al principio sancito
nell'art. 91 c.p. e per la liquidazione delle spese, operata in dispositivo, ai sensi del dm. n 140/2012, osservato
che in forza del disposto degli artt. 9, comma 3, decreto-legge n. 1/2012, convertito da legge 27/2012, e 41
dm. citato, la previgente tariffa professionale non può essere applicata nel presente procedimento (cfr. Cass.
s.u., n. 17406/2012). La liquidazione tiene conto della mancato svolgimento di una istruttoria, della redazione
della sola comparsa conclusionale e della assenza di allegazione di spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano in composizione monocratica VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa
ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1) rigetta le domande di parte attrice – L. s.r.l. e L.S.; 2)
accoglie la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta – BANCA …omissis…; 3) per effetto condanna L.
s.r.l. a pagare in favore di parte convenuta la somma di euro 675.276,10 oltre interessi legali dal 20/5/2008; 4)
condanna altresì L.S. a pagare in favore di parte convenuta la somma di euro 13.510,41 oltre interessi legali dal
22/5/2008; 5) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida
in euro 10.000,00 per compensi oltre CPA e IVA.
Tribunale di Macerata, sentenza 13 febbraio – 11 marzo 2013, n. 334 Giudice Pietro Merletti
Ritenuto in fatto
La società …omissis… aveva acceso il 3 marzo 1995 il rapporto di conto corrente bancario n …omissis… negli
anni successivi erano stati aperti svariati conti anticipi ed erano state effettuate anche numerose operazioni di
anticipi in valuta estera i cui oneri erano confluiti del conto corrente predetto. Tale conto era stato trasformato
nel numero …omissis… ed era stato trasferito nella filiale Macerata 2 Piediripa. Il conto era ancora acceso ed
operativo al momento della notifica dell'atto di citazione .Esponeva che dal 3 marzo 1995 fino alla notifica del
citazione da cui sorgeva la presente causa la società attrice aveva intrattenuto con l'istituto di credito
convenuto un rapporto dì conto corrente di corrispondenza. L'attrice aveva sempre effettuato su tale conto
bancario operazioni correlate alla propria attività commerciale. Successivamente all'inizio del sopraccitato
rapporto di conto corrente bancario, alla società attrice era stato concesso dalla banca anche un'apertura di
credito sotto forma di finanziamenti in valuta estera ed anticipi salvo buon fine. La società attrice aveva così
iniziato ad operare avvalendosi degli affidamenti. In seguito all'Istituto bancario aveva progressivamente
variato nel corso degli anni l'importo del credito messo a disposizione della società stessa. Nel corso degli anni il
tasso di interesse nominale applicato era variato in maniera del tutto arbitraria, senza nessun riferimento
all'andamento del tasso ufficiale di sconto e in danno della attrice; inoltre fino al secondo trimestre del 2006
l'Istituto di credito aveva effettuato sul conto corrente bancario intestato all'attrice la capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi dovuti dalla correntista. Oltre a ciò, erano stati addebitati a calzaturificio
ulteriori oneri, assolutamente non dovuti ed ingiustificati, a titolo di commissione di massimo scoperto ed altre
competenze come, ad esempio, le spese di tenuta del conto e le valute. Per oltre 10 anni la società attrice,
aveva usufruito dell'apertura di credito e degli affidamenti connessi al suddetto rapporto di conto corrente
pagando competenze elevatissime. Nella situazione di scarsa liquidità, determinata anche dai tassi esosi
richiesti dalla banca, la società, non avendo da subito la forza economica di chiudere il conto, non aveva
comunque potuto fare altro che profondere ogni sforzo per far fronte alle richieste dell'istituto di credito ma non
potendo, nel contempo, impiegare maggiori risorse economiche per incrementare la propria attività
commerciale. Denunciava le norme bancarie uniformi come accordi di cartello. Chiedeva la nullità delle clausole
che imponevano interessi usurari e commissioni non dovute e quindi la restituzione del denaro indebitamente
percepito dalla banca. La Banca si costituiva affermando che l'andamento del conto corrente era stato del tutto
regolare; comunque eccepiva il decorso della prescrizione, riferite a somme versate precedentemente al
decennio decorrente dalla notifica della citazione introduttiva. Contestava la richiesta di risarcimento del danno.
Veniva condotta istruttoria con consulenza tecnica e prova per testi; ed all'esito, precisate le conclusioni e
concessi termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Si ritiene di dover aderire ai metodo del Consulente tecnico, per vero criticato da entrambe le parti, secondo il
quale la commissione di massimo scoperto e le spese fisse accessorie vanno in ogni caso inserite nei calcoli
usurari, ma vanno calcolate con formule separate rispetto a quella del calcolo degli interessi, a meno che
l'entità di tali voci sia talmente sproporzionata rispetto alla prestazione effettuata dall'operatore finanziario da
far ritenere che lo stesso operatore abbia volutamente maggiorato le stesse voci per realizzare ulteriori interessi
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passivi, mascherandoli al fine di eludere la normativa antiusura; in tal caso le voci accessorie vanno sommate
agli interessi passivi, diventandone parte integrante. Quanto alla sottoscrizione della …omissis…, è stato
reperito il documento denominato benestare di apertura del conto corrente …omissis… con le norme che ne
regolavano l'utilizzo, e all'art. 7 di tali nonne si legge che i rapporti di dare ed avere vengono chiusi
contabilmente alla fine di ogni trimestre solare e con le medesime scadenze periodiche vengono liquidati e
capitalizzati gli interessi creditori e debitori, al netto delle ritenute fiscali ove applicabili; tale documento è privo
di data, ma risale ai primi giorni di aprile 2001, quando è stato sostituito il conto …omissis… con il conto
…omissis…. Il conto era ancora attivo al momento della citazione, per cui non si vede, alla luce dell'intervento
chiarificatore della Corte Costituzionale con sentenza 5 aprile 2012 n 78, con cui espressamente si afferma che
le ripetizioni di indebito oggettivo spesso diventano chiare solo all'atto della chiusura del conto, quale tipo di
prescrizione possa essere invocato nel caso di specie. Per quanto attiene la conoscibilità del variare delle
condizioni, con pubblicità effettuata attraverso gli estratti conto, si ritiene che, in difetto di specificazione del
perché di volta in volta venissero operate tali variazioni, le stesse non potessero legittimamente essere
effettuate dalla Banca ; per cui, tenuto conto che dopo il 2000 la banca ha legittimamente operato la
capitalizzazione, ma ha indebitamente addebitato spese che venivano fatte conoscere al correntista tramite il
meccanismo dell'estratto conto ma non erano state preventivamente approvate per iscritto; e comunque con un
tipo di pubblicità su cui non veniva sufficientemente attirata l'attenzione dei correntista, il quale in caso di
modifica sfavorevole ha sempre un periodo di tempo per disdire il proprio conto, o comunque non approvare tali
modifiche se introdotte senza giustificazione ed unilateralmente, si prende il conteggio 5 c del Ctu (non il 5 d
per comodità di calcolo) e lo si addiziona di tutte le spese globalmente emerse dal prospetto 2 a (sempre
illegittime perché non si è mai trovato il contratto originario firmato; poco importa che il funzionario rammenta
che è stato firmato con il sistema della carta copiativa, che è quello che normalmente succede; la banca non ha
alcuna giustificazione per non essersi tenutali documento originario del 95 da cui sono partiti i rapporti, e quindi
tutte le condizioni, tra …omissis… e Banca di Roma). Ne deriva che la Banca dovrà restituire al correntista la
somma indebitamente percetta pari ad euro 123.156,42, al correntista dovute per indebito superamento dei
tassi soglia, indebita applicazione delle commissioni di massimo scoperto, ed indebita applicazione di spese che
non sono mai state preventivamente approvate dal correntista, di cui non è mai stato prodotto il documento
originario da lui sottoscritto. Trattandosi di ripetizione di indebito, le somme come determinate saranno dovute
con interessi in misura legale dalla data della notifica della citazione al saldo effettivo. Ciò ribadendo che il
sistema di capitalizzazione dopo il 2000 prevedendo pari periodi tra interessi attivi e passivi è sostanzialmente
corretto. Si prende atto che ulteriori richieste di risarcimento danno non sono state riproposte nelle conclusioni,
e comunque in merito ad esse non è stata formulata alcuna prova, per cui devono ritenersi in fatto
abbandonate. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da …omissis… contro Banca di Roma Spa ora Unicredit spa
e condanna la convenuta Unicredit spa a pagare alla …omissis… la complessiva somma di euro 123.156,42,
oltre interessi, in misura legale, dalla data della citazione della domanda al saldo effettivo. Condanna la convenuta
Unicredit spa alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore di …omissis… che liquida in complessivi euro 9.000,00 per
compensi, oltre spese di ctu come liquidate, spese di ctp come fatturate, altri esborsi documentati, ed accessori di legge.
NOTA.
Si affronta un tema delicato, in particolare per i correnti/risparmiatori : “la
commissione di massino deve essere approvata dai clienti, altrimenti è usuraia”.
La commissione di massimo scoperto (csm), all’interno del conto corrente, è
secondo quanto disposto dalla Banca d’Italia, “il corrispettivo della banca a fronte
dell’onere di tenere a disposizione del cliente una determinata somma nell’ambito di
un contratto di affidamento, si deve rilevare che la CMS è applicabile solo
alla commissione di affidamento e non certo alla commissione sullo scoperto, dato
che si parla di scoperto (extrafido) solo fuori dei limiti dell’affidamento".
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OPERA FORENSIS
La commissione di massimo scoperto costituisce il corrispettivo per la semplice
messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo
concreto utilizzo, oppure la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel
concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte oltre il
limite dello stesso affidamento (Tribunale di Piacenza, sent. n. 309 del 12/04/2011).
La CMS viene calcolata in termini percentuali e viene rapportata con la somma che
viene messa a disposizione al correntista (massimo fido accordato). Le parti di un
rapporto bancario, per effetto dell’autonomia contrattuale disciplinata dall’art.
1322c.c., posso negoziare la misura della commissione. Il pagamento della
commissione di massimo scoperto è volta a remunerare l'onere della banca di far
fronte a una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto corrente da parte
del cliente (Cfr. Istruzioni Banca d’Italia per rivelazione dei tassi usuaria, ed 2002) .
Le banche devono “aiutare” i correntisti attraverso i finanziamenti, erogazioni di
credito, consulenza, emettendo titoli di credito, ma senza mai compromettere la tutela
dei risparmiatori. Lo stretto rapporto tra banche e risparmiatori ha indotto
continuamente il legislatore e la giurisprudenza ad emanare dispositivi atti a
rafforzare la trasparenza nei rapporti bancari.
La commissione di massimo scoperto poteva dunque costituire un costo molto
oneroso per il cliente, perchè era conteggiata, di regola ogni tre mesi, su base
percentuale fissa la quale veniva calcolata sul fido, cui andavano ad aggiungersi
anche gli interessi passivi.
Invero sono state emanate proprio per disciplinare il rapporto tra banca e cliente e la
trasparenza nella stipula del contratto “le istruzioni di vigilanza dalla banca d’Italia
nel luglio 2009”. Il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22
dicembre 2011 n. 214 che ha modificato il Testo Unico Bancario. Con l’introduzione
del TUB, in particolare con l’art.117 TUB fu prevista la forma scritta nei contratti
bancari. La mancanza della forma scritta prevede come conseguenze la nullità
(art.127 II comma TUB), che può esser fatta valere esclusivamente dal cliente.
L’utilizzo della forma scritta era assolutamente necessaria. La prassi bancaria non
indicava all’interno del contratto bancario le condizioni che avrebbero regolato gli
utilizzi e la determinazione del fido stabilmente concesso al cliente. Invero il rinvio
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alle condizioni usuali delle condizioni economiche ed in particolare i tassi e le
commissioni di massimo scoperto contribuiva a rendere le operazioni bancarie del
tutto “intrasparente”. I contratti bancari difettavano delle indicazione delle condizioni
economiche comportando anche la violazione dell’artt.1284c.c. Questo articolo
prevede la forma scritta a pena di nullità dei contratti bancari, in particolare quando
concerneva la pattuizione di interessi extralegali.
Dall’entrata in vigore del TUB la giurisprudenza, che ha riconosciuto, con
l’eccezione di alcune sentenze di merito che le condizioni economiche ed in
particolare i tassi e le commissioni di massimo scoperto fossero pattuite per iscritto e
che fossero indicate in modo trasparente le modalità di calcolo ( T. Firenze 15.7.2006
“in Foro toscano – Toscana giur. ,2007,30, n. Bufalini “ La clausola di commissione
di massimo scoperto che rappresenta un costo a carico del cliente, deve essere
pattuita ed inserita espressamente nel regolamento negoziale, pena la sua
inesistenza.” , conf. Trib. Lecce 29.11.2005 , in Corti Pugliesi, 2006, 843. Anche il
Trib. Vibo Valentia 28.9.2005 ( Corti Calabresi,2007,216,) ritiene necessario che la
commissione di massimo scoperto, come ogni altra commissione percepita dalla
banca, sia oggetto di una specifica pattuizione scritta, che consenta, in concreto, la
determinazione o la determinabilità del compenso spettante alla banca, diverso dagli
interessi, determinato sul massimo saldo dare del cliente ed in relazione ad ogni
periodo di liquidazione degli interessi.
L’evoluzione giurisprudenziale e normativa ha posto specifici limiti alle trattive
bancarie degli intermediari finanziari, al fine di tutelare la posizione di debolezza di
coloro che accedono al “credito bancario”.
Nel 2010 la Banca D’Italia ha immesso due atti guida Mutuo per la casa e per il
conto corrente. In questo modo la Banca D’Italia ha cercato di rendere più
trasparente i formulari contrattuali, specialmente l’informativa sui costi. In questo
campo sono stati introdotti alcuni canoni come: lealtà, trasparenza, informazione e
pubblicità che l’intermediario finanziario deve obbligatoriamente adottare.
Allo stresso tempo il costo nei rapporti con i clienti ha dato origine a numerose
contestazioni giuridiche dettate anche dall’assenza di una previsione normativa
specifica che disciplinasse gli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto.
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OPERA FORENSIS
Con legge 108/96 è stato introdotto il reato di usura all’interno dei rapporti bancari.
In questo contesto si è cercato di porre rigide limitazioni ai tassi di interesse e agli
onori all’interno dei la Commissione di Massimo Scoperto1.
A seguito di tale riforma, è stato introdotto il reato di usura disciplinato ai sensi
dell’art. 644 c.p. Invero l’art 644 al comma 3 cita quanto segue che: «la legge
stabilisce il limite oltre il quale gli interesse sono sempre usurari». Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, ha emanato disposizioni
transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n.
108, nel quel stabiliva che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del
codice penale, ritenendo che oltre il quale gli interessi sono usurari. La Suprema
Corte di Cassazione così si è espressa nella sentenza n. 20148 del 18 marzo 2003:
“(…) E’ noto come, a seguito della riforma del 1996, la fattispecie incriminatrice
delineata dall’art. 644 c.p., sia stata caratterizzata dalla determinazione legale
dell’interesse usurario e dal correlativo abbandono di quell’etereo parametro
rappresentato dall’approfittamento dell’altrui stato di bisogno, iscritto nella originaria
struttura del reato quasi come un elemento indicatore di una condizione di “minorata
difesa” sul piano economico atta a perturbare una effettiva libertà di
autodeterminazione del soggetto. Una scelta legislativa dunque dalla quale traspare
l’evidente intento di delineare la disciplina della usura in chiave tendenzialmente
oggettiva, caratterizzando la fattispecie come una violazione del rapporto di
adeguatezza delle prestazioni, secondo parametri predefiniti ed obiettivi che
necessariamente non possono non tener conto delle leggi di mercato e del variabile
andamento dei tassi che da esse conseguono….La prospettiva della tutela sembra
dunque essersi spostata dalla salvaguardia degli interessi patrimoniali del singolo e,
se si vuole, dalla protezione della personalità del soggetto passivo, verso connotazioni
di marcata plurioffensività, giacché accanto alla protezione del singolo, vengono
senz’altro in gioco anche – e forse soprattutto – gli interessi collettivi al corretto
funzionamento dei rapporti negoziali inerenti alla gestione del credito e alla regolare
dei mercati finanziari”.
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È nullo il patto [v. 1419 2] con il quale le parti determinano gli interessi in misura esorbitante e sproporzionata
rispetto ai valori stabiliti dalla legge (interessi usurari) [v. 1815 2]. Ai sensi dell'art. 2 della l. 7-3-1996, n. 108
(Disposizioni contro l'usura), la determinazione del tasso usurario è effettuata dal Ministero del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi con riferimento ai tassi medi effettivi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari (da ultimo d.m. 19-9-2003 in G.U. 29-9-2003, n. 226).
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OPERA FORENSIS
Con l’emanazione dell’art.644 c.p., rispettando il dettato del 2° comma dell’art. 3 dei
Decreti Ministeriali banche: “Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di
verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.
108, si attengono ai criteri di calcolo delle “istruzioni per la rilevazione dei tassi
effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia”.
Le Banche hanno cercato di raggirare i nuovi limiti ritagliandosi spazi di autonomia
contrattuale attraverso l’applicazione di clausole, ma sono state continuamente
bacchettate.
Il legislatore è intervenuto con il menzionato D.L. 185/08, convertito nella legge n.
2/09, successivamente integrato dal D.L. 78/09, convertito nella legge n. 102/09. Nel
2° comma dell’art. 2 bis della legge n. 2/09 si prevede l’inclusione delle CMS nella
verifica della soglia d’usura.
Questi provvedimenti, sono stati introdotti per rie-equilibrare i rapporti tra il sistema
bancario e legislatore nel tentativo di tutelare i risparmiatori. Sulle banche regge
l’intera economia mondiale, poiché esse svolgono la funzione di raccolta del
risparmio e veicolando il flusso di risparmio verso le attività produttive. Il sistema
finanziario è il bilanciere dove su un piano troviamo i risparmiatori e dall’altro le
banche che devono garantire attraverso sistemi di governance, la trasparenza delle
operazioni bancarie.
Le clausole che prevedevano la commissione di massimo scoperto sono state ritenute
dai giudici illegittime, perchè invalide e quindi colpite da nullità. Sono nulle le
clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il
saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni
ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresi' nulle le clausole, comunque
denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a
disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente
dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione
accordata tra le parti del contratto indipendentemente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il
servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso
debitore per le somme effettivamente utilizzate. Le somme devono essere indicate
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OPERA FORENSIS
con patto scritto che non può essere rinnovato tacitamente, tanto meno in misura
onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto
dal cliente. L’articolo prevede la facoltà del cliente di recedere dal contratto in ogni
momento. Il Ministro dell'economia e delle finanze deve assicurare, con propri
provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.
La questione al vaglio della Suprema Corte ha ad oggetto proprio l’obbligo che la
commissione di massino o delle condizioni bancarie deve essere approvata dai clienti,
altrimenti è usuraia. Assunto nella recente Giurisprudenza un riscontro applicativo
sempre più diffuso ovvero quello di tutelare la parte più debole del contratto .
Nel nostro caso gli attori titolari del c/c avevano presso la Banca omissis. L’attrice
aveva svolto su tale conto operazione inerenti alla propria attività commerciale,
pagando prestazioni elevatissime alla banca. Gli attori agivano per vie legali
chiedendo il ricalcolo della ripetizione delle somme pagate in eccedenza al dovuto
alla parte convenuta.
La sentenza della suprema Corte sancisce in maniera inequivocabile il principio dell’
obbligo di trasparenza e di pubblicità delle operazioni bancarie. Infatti ha accolta la
domanda della parte attrice condannando la convenuta alla restituzione delle somme
indebitamente percepite dal cliente.
La Corte ha condannato la convenuta perché la stessa non aveva fatto conoscere
attraverso idonea pubblicità la variazione della condizioni contrattuali alla parte
attrice/correntista. Invero la Banca dopo il 2000 aveva “legittimamente” effettuato
operazioni di capitalizzazione facendo addebitare la spese al correntista. Queste
spese dovevano essere portata al correntista, che avrebbe dovuto approvarle per
iscritto. In caso di modifica sfavorevole aveva un periodo di tempo per disdire il
conto, o comunque non approvare le modifiche unilateralmente introdotte senza
giusta causa. Questo significa che la corte di Cassazione ha tutelato i
clienti/correntisti contro gli istituti finanziari. I correntisti, secondo quanto disposto
dalla legge, hanno diritto a ricevere un avviso sulle principali modifiche condizioni
contrattuali, nonché di ogni prodotto o servizio proposto dalla banca. Prima di
firmare un qualsiasi contratto, i risparmiatori devono ottenere una copia del testo
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completo. Da qui la decisioni della Corte “La commissione di massino scoperto deve
essere approvata dai clienti, altrimenti questo rientra nel reato di usura”.
Riferimenti bibliografici
Di R. MARCELLI, Le commissioni di massimo scoperto e le soglie d’usura. La cassazione penale ridimensiona la
Banca d’Italia, 2010;
G. CAPALDO, L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie, 2010
P. DAGNA - Commissioni e spese nei contratti bancari, 2010
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI
Corte Cass., II penale, Sent. n. 262/2010.
Istruzioni Banca d’Italia per rivelazione dei tassi usuaria, ed 2002
Corte di cassazione sentenza n.o 798/12
D.L. 29.11.2008, n. 185; L. 28.01.2009, n. 2; D.L. 1.07.2009, n. 78; L. 3.08.2009, n.
Cass. Civ., sent. n. 24481/2010 n. 24481;
Cort. Cost., sent. n. 78/ 2012
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La commissione di massimo scoperto è lecita se approvata