Corte d’Appello di Trento
Sez. distaccata di Bolzano
N.
N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent.
131/2005
Cont.
N.
Cron.
N.
Rep.
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Renzo Paolo Pacher
Presidente estensore
dott. Johann Pichler
Consigliere
dott. Pietro Merletti
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 131/2005 R.G. promossa
da
Oggetto:
risarcimento danni
X X X , rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Bertamini e presso lo studio
in Trento, via Grazioli n. 84, elettivamente domiciliato in forza di delega in
margine dell’atto di citazione di primo grado dd. 10.09.1999, da farsi valere
anche per il grado d’appello;
- appellante contro
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della
P r o v i n c i a d i Z Z Z ( A P S S ) , in persona del legale rappresentante
pro tempore dott. Carlo Favaretti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco
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Pisoni, del Servizio Affari Legali e Contenzioso dell’APSS, e Raimondo
Pusateri, del Foro di Bolzano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest’ultimo in Bolzano, Viale Duca d’Aosta n. 86, giusta mandato speciale a
margine della comparsa di costituzione e risposta con proposizione di appello
incidentale dd. 02.08.2005 e deliberazione n. 765 dd. 13.07.2005 dell’APSS;
nonché
appellata –
contro
Y Y Y , rappresentato e difeso dall’Avv. Peter Leiter di Brunico, Bastioni 11,
per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello
incidentale dd. 01.09.2005, presso il quale è elettivamente domiciliato;
- appellato O g g e t t o : appello avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano, Sezione
Distaccata di Brunico, n. 27/2004 dd. 17.04.2004 - 28.04.2004
- risarcimento danni Causa trattenuta in decisione all'udienza del 11.10.2006 (i termini per il
deposito di memorie, di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., erano già stati assegnati
alla precedente udienza del giorno 01.02.2006), sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore dell’appellante:
Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed in riforma
della sentenza n. 27/04, emessa dal Tribunale di Bolzano – Sezione Distaccata
di Brunico – nella persona del Giudice Unico dott. Oswald Leitner, il
17.04.2004 e pubblicata mediante deposito in Cancelleria il 28.04.2004,
1) Nel merito, in via principale: accertare la responsabilità esclusiva, o
quantomeno concorrente, in misura che dovrà determinarsi in corso di
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causa, di YYY nella causazione del sinistro di cui è causa e
conseguentemente condannarlo a risarcire all’attore a titolo di danno la
somma di € 51.758,28 = (Lire 100.218.000) o quella maggiore o minore
che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli
interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al saldo effettivo;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al 12,5 % ex lege forense,
CNPA ed IVA, relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria:
Si insiste per l’ammissione delle prove per interpello e testi formulate in
atto di citazione dd. 10.09.1999 ed in memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. del
27.10.2000, nonché, a prova contraria, in memoria di replica dd. 30.11.2000, da
ritenersi per intero qui ritrascritte, ove la Corte d’Appello non ritenga sufficienti
le risultanze del fascicolo 2486/96 R.G.N.R. – Tribunale di Bolzano – Sez.
Distaccata di Brunico, e si insite per l’ammissione di consulenza tecnica di
ufficio medico–legale idonea alla valutazione del danno complessivo alla
persona sofferto da XXX a seguito dell’incidente dd. 06.02.1996, se del caso
anche assumendo il predetto mezzo di prova presso la circoscrizione del
Tribunale di Trento, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 108 disp. att. c.p.c.
del procuratore dell’APSS:
Nel merito:
In riforma della sentenza n. 27/04 del Tribunale di Bolzano – Sezione
Distaccata di Brunico di data 17.04.2004, depositata in cancelleria il giorno
28.04.2004, lasciando inalterata solo quella parte della sentenza che dispone il
rigetto delle domande avanzate dal YYY in via riconvenzionale, dichiararsi
ammissibile, tempestivo nonché legittimo l’intervento dell’APSS, effettuato nel
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corso del giudizio di primo grado; dichiararsi altresì la responsabilità del YYY
per le lesioni occorse al XXX; condannarsi quindi il YYY a risarcire all’APSS
a titolo di rivalsa delle somme da questa sborsate per le cure prestate al XXX e
ciò per la complessiva somma di € 3.975,69, oltre agli interessi legali e
rivalutazione monetaria dal 06.02.1996 al saldo, ovvero condannare il YYY al
pagamento di quella diversa, minore o maggiore somma che risulti di giustizia.
In via istruttoria:
Non ci si oppone né alla richiesta di ammissione delle prove per interpello e
testi formulata da parte appellante principale, né alla richiesta di ammissione di
CTU medico–legale sulla persona del sig. XXX formulata dalla medesima;
laddove ritenuto necessario, si formula istanza di ammissione di prove per
interpello e testi tese a dimostrare la congruità e l’esattezza del credito vantato
dall’APSS a titolo di rivalsa (cfr. memoria istruttoria depositata nel giudizio di
primo grado in data 19.10.2000), pur rilevando che il detto credito risulta già
per tabulas dalla documentazione allegata dall’APSS al giudizio di primo
grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa relativi ad entrambi i gradi di
giudizio, nonché 12,5% ex art. 14 T.F.
Riservata ogni ulteriore deduzione, istanza e produzione.
del procuratore di YYY:
Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
contrariis reiectis,
- dichiarare l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dall’Azienda
Provinciale per i servizi sanitari della Provincia di ZZZ per i motivi esposti
in narrativa;
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- dichiarare la nullità dell’atto di intervento dell’Azienda Provinciale per i
servizi sanitari della Provincia di ZZZ ai sensi dell’art. 164 co. 4 c.p.c.,
- dichiarare la mancanza di legittimazione attiva in capo all’Azienda
Provinciale per i servizi sanitari della Provincia di ZZZ a far valere le
proprie richieste,
- rigettare tutte le richieste dell’appellante principale e dell’appellante
incidentale e confermare la sentenza n. 27/2004 del Tribunale di Bolzano –
Sezione Distaccata di Brunico,
- per l’appello incidentale proposto, in via riconvenzionale, accertare e
dichiarare la responsabilità esclusiva dell’attore per il sinistro sciistico di cui
è causa e condannare di conseguenza il sig. XXX al pagamento al favore del
convenuto del risarcimento dei danni nell’ammontare di Lire 16.100.000
corrispondente a € 8.314,96 o quella somma maggiore o minore che
risulterà di giustizia con gli interessi legale e la svalutazione monetaria dal
giorno del sinistro al pagamento;
- in via subordinata, accertare il rispettivo grado di corresponsabilità delle
parti per il sinistro de quo a condannare il sig. XXX nell’accertando grado
di responsabilità al pagamento del risarcimento dei danni a favore del sig.
YYY con gli interessi legali e la svalutazione monetaria dal giorno del
sinistro al pagamento;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa.
- In via istruttoria l’appellato si riporta alla richieste istruttorie giusta
memoria istruttoria del 20.09.2000 e memoria di replica del 21.11.2000, con
la riserva di chiedere, in seguito alla decisione sulla responsabilità per il
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sinistro di cui è causa, l’espletamento di consulenza d’ufficio sia di natura
tecnica che medico legale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dd. 10.09.1999, notificato il 28.09.1999, XXX
citava avanti al Tribunale di Bolzano, Sezione Distaccata di Brunico, certo
YYY ed esponeva che in data 6 febbraio 1996, mentre stava sciando sulla pista
Toggawald del comprensorio sciistico Baranci, era stato investito dal convenuto
che, senza rispettare il segnale di precedenza esistente sul posto, provenendo da
una pista che si immetteva da sinistra nella pista da lui percorsa, lo aveva
investito da tergo.
L'attore affermava inoltre che sia egli stesso che il
convenuto, in un processo penale dinanzi alla Pretura Circondariale di Bolzano
- Sezione Distaccata di Brunico, nel corso del quale era stata espletata
un'approfondita attività istruttoria, erano stati assolti ai sensi dell'ari. 530, co. 2°
c.p.p. con la formula "perché i fatti non costituiscono reato" dalla reciproca
imputazione di lesioni colpose. Tanto premesso e ribadito che ogni tentativo di
ottenere il risarcimento dei danni in via stragiudiziale era fallito, l'attore
chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da lui subiti, che
in via provvisoria indicava in Lire 102.218.000.
Con comparsa di risposta dd. 8 novembre 1999, il convenuto si costituva
in giudizio ed eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda
avversaria, essendosi l'attore costituito parte civile nel procedimento penale
ormai conclusosi.
Nel merito, invece, affermava che l’incidente sciistico
andava ricondotto all’esclusiva colpa dell’attore ed in via riconvenzionale
chiedeva, previo eventuale accertamento dell'entità del concorso di entrambe le
parti, la condanna dell’attore al risarcimento dei danni dallo stesso subiti.
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Con atto di intervento depositato in cancelleria in data 5 maggio 2000
l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di ZZZ chiedeva la
condanna del convenuto alla rifusione delle spese da essa sostenute per il
periodo di degenza ospedaliere dell'attore, spese ammontanti a Lire 7.698.000,
oltre agli interessi legali dal 6 febbraio 1996 al saldo.
Dopo la compiuta formulazione dei mezzi istruttori, veniva acquisito
agli atti il fascicolo dei processi penali riguardanti il fatto oggetto di causa e
quindi, con ordinanza dd. 18 luglio 2001, il Giudice fissava l'udienza per la
precisazione delle conclusioni sull’an debeatur e decideva poi per il rigetto di
tutte le domande, proposte nei rispettivi confronti da tutte le parti in causa, e
compensava integralmente le spese di lite.
Ad avviso del primo giudice,
infatti, stante l’insanabile contraddittorietà delle deposizioni testimoniali
raccolte, non era possibile ricostruire con ragionevole certezza la dinamica del
sinistro de quo, cosicché non restava altra soluzione se non respingere le
richieste, proposte dall’attore XXX e dal convenuto YYY, il quale aveva
proposto domanda riconvenzionale, nonché la domanda di rivalsa, come
proposta dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di ZZZ.
Avverso tale sentenza proponeva appello XXX, il quale rassegnava le
conclusioni sopra riportate.
Si costituivano tempestivamente sia l’Azienda sanitaria ZZZ sia YYY,
ciascuno dei quali proponeva appello incidentale, indi la causa, sanata
l’incompatibilità del Consigliere dott. Lageder (si trattava del magistrato che,
come Pretore addetto alla Sezione Distaccata di Brunico, aveva trattato la
medesima vertenza sotto il profilo penalistico), veniva trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
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Con il primo motivo d’appello, la difesa dell’appellante XXX sostiene
che il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi a valutare se erano state violate le
regole comportamentali stabilite dalla FIS, ma avrebbe dovuto estendere
l’esame anche al rispetto/violazione delle regole di comune prudenza e perizia,
previste dall’art. 2043 cod.civ., mentre, con il secondo motivo d’appello,
sostiene che doveva essere ritenuta la responsabilità almeno concorrente del
convenuto YYY.
Anche ad avviso dell’appellata Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari della Provincia di ZZZ, dagli atti risulterebbero elementi di
prova idonei a chiarire l’esatta dinamica dell’infortunio (cfr. il terzo motivo
d’appello, proposto in via di appello incidentale), cosicché la sentenza dovrebbe
essere riformata nel senso di condannare il YYY a rifondere all’APSS le spese
sanitarie relative all’assistenza erogata al XXX.
All’appello del XXX si contrappone l’appello incidentale tardivo del
difensore di YYY, il quale sostiene che, dall’istruttoria, sarebbero emersi
elementi positivi, i quali avrebbero portato all’accertamento di responsabilità
del XXX nella realizzazione del sinistro de quo. Sempre in ordine all’asserita
responsabilità del YYY.
I motivi d’appello, come testé riassunti, possono essere trattati
congiuntamente. Nessuno di tali motivi merita però di essere accolto.
La Corte ritiene che, poiché la dinamica del sinistro de quo non ha
potuto essere ricostruita in maniera convincente, non è possibile stabilire se uno
od entrambi gli sciatori antagonisti abbiano violato le regole di comportamento
previste dalla FIS oppure quelle di perizia e di prudenza di cui all’art. 2043
cod.civ.
Ed infatti anche la Corte ritiene che le testimonianze raccolte siano
inconciliabili e che non sia quindi possibile aderire all’una od all’altra delle due
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tesi contrapposte.
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Poiché sull’attendibilità dei vari testimoni si sono
ampiamente diffusi sia il giudice penale sia il giudice civile, addetti alla
Sezione Distaccata di Brunico, e poiché tali valutazioni paiono alla Corte
integralmente condivisibili, l’argomento non merita ulteriori commenti o
valutazioni in questa sede. Tanto meno appare opportuno sentire nuovamente i
testi, offerti dalle parti, dovendosi escludere che essi, a tanta distanza di tempo,
possano riferire alcunché di utile al fine della ricostruzione del sinistro.
Quanto agli asseriti riscontri obbiettivi, deducibili dai danni subiti dagli
attrezzi sportivi, appare pienamente condivisibile la valutazione di inaffidabilità
delle valutazioni che possono essere svolte in ordine ai danni subiti da tali
attrezzi, atteso che gli sci del XXX sono sempre rimasti nella disponibilità di
quest’ultimo, cosicché non vi è alcuna garanzia né sul fatto che essi siano stati
effettivamente usati il giorno del sinistro né che gli stessi non siano stati
successivamente manomessi.
Nemmeno dalle lesioni, subite dal XXX,
possono essere dedotti elementi univoci, volti a ricostruire la dinamica del
sinistro, atteso che il lato del capo, che appare colpito, non dimostra
necessariamente che la controparte procedeva in una certa direzione, in quanto
il capo è una parte mobile del corpo ed è senz’altro possibile che esso possa
esser stato ruotato in una direzione o nell’altra un attimo prima di venire colpito
nell’urto con la controparte, cosicché rimane incerta la direzione tenuta dai due
sciatori.
Da tutto ciò consegue che deve essere respinto sia l’appello principale,
come proposto dal XXX, sia gli appelli incidentali, come proposti dall’APSS e
dall’appellato YYY, e che i motivi d’appello, proposti dall’APSS sub 1
(inammissibilità delle domande dell’APSS in primo grado) e sub 2
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(legittimazione dell’APSS ad agire a titolo di rivalsa), rimangono assorbiti.
Stante la reciproca soccombenza di tutte le parti in causa, le spese di lite
debbono esser integralmente compensate tra tutte.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e
reietta,
respinge
l’appello proposto da XXX, nonché gli appelli incidentali, proposti da YYY e
dall’ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di ZZZ avverso
la sentenza n. 27/04 dd. 17.04.2004 - 28.04.2004 del Tribunale di Bolzano,
Sezione Distaccata di Brunico, e
dichiara
le spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti.
Così deciso in Bolzano il 22.11.2006
IL PRESIDENTE EST.
dott. Renzo Paolo Pacher
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Testo della sentenza