Argomento SOCIETA’ NON OPERATIVE Le modifiche ai coefficienti per gli immobili 1) Immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti (irrilevanti partecipazioni e altre immobilizzazioni): - Per il calcolo dei ricavi : 1 % - Per il calcolo del reddito minimo : 0,9% 2) Immobili di categoria catastale A10 - Per il calcolo del reddito minimo : 4% Decorrenza delle novità normative > Circ. 9 del 14.2.08 DAL 2008 ambito soggettivo 1 Societa per azioni, a responsabilita limitata, in accomandita per azioni 2 Societa di persone in nome collettivo e in accomandita semplice 3 Societa’ e enti non residenti con stabile organizzazione 4 Esclusi enti commerciali o non commerciali 5 Escluse cooperative e societa’ consortili ( circ. 48/97) concetto di stabile organizzazione ( art. 162 ) 1 Concetto generale: sede fissa di affari per mezzo della quale viene svolta attivita nello stato. In particolare: 2 Sede di direzione, succursale, ufficio, officina, laboratorio, cantiere che dura piu’ di tre mesi 3 No stabile organizzazione se sede e’ utilizzata solo come deposito, esposizione, ufficio acquisti 4 E’ comunque stabile organizzazione se ufficio in cui vengono stipulati contratti diversi da acquisto di beni Societa’ estero vestita ( nuovo comma 5 bis art. 73 del Tuir) Sede legale nello stato Definizione di residenza fiscale Sede dell’amministrazione nello stato oggetto principale attivita’ nello stato Decorrenza 2006 Criteri alternativi Societa’ estero vestita ( nuovo comma 5 bis art. 73 del Tuir) Nuovo comma 5 bis introduce presunzione legale relativa I° presupposto: la societa’ estera detiene controllo diretto di societa’ residente Si ritiene residente nello stato se: 1) e’ controllata anche indirettamente da soggetti residenti 2) Consiglieri in prevalenza residenti nello stato Ai fini del controllo indiretto da parte di residenti Rilevano anche le persone fisiche il requisito va monitorato alla data di chiusura del bilancio della societa’ estero vestita Societa’ estero vestita ( nuovo comma 5 bis art. 73 del Tuir) Regime pex nella cessione di partecipazioni CONSEGUENZE DELLA PRESUNZIONE Dividendi da black list concorrono alla formazione del redito al 100% No ritenuta 27% su dividendi erogati dalla residente controllata alla estero vestita Applicazione normativa societa’ di comodo senza istanza di disapplicazione Esclusioni soggettive Societa finanziarie da art. 106 TUB ( ma problema delle holding art. 113) Societa’ per le quali e’ fatto obbligo di costituzione in societa di capitali Circ. 25/07: non rientrano In questo caso le societa’ Che devono costituirsi In societa’ di capitali Per partecipare A bandi Caf imprese e dipendenti, societa’ sportive dilettantistiche, spa costituite da enti pubblici Ass.46/97 banche, societa’ di factoring, assicurazioni, sicav, societa’ intermediazione mobiliare Motivazione iniziale: impossibilita di trasformazione in societa’ di persone che erano escluse. Causa soggettiva di esclusione rimasta anche dopo inserimento di societa’ di persone Esclusioni soggettive Circ. 25/07 : Societa’ risultanti da fusioni etc Non sono mai nel primo periodo Primo periodo e’ quello in cui Si assume partita Iva Societa’che si trovano nel primo periodo d’imposta Societa’ rientrate in italia, primo periodo d’imposta ? Fusioni, scissioni e conferimenti: primo periodo giuridico o sostanziale ?? Trasformazioni: Ass. 46 non si ha mai un primo periodo Stabili organizzazioni: primo periodo deve intendersi quello di insediamento nel territorio nazionale non il primo della casa madre Esclusioni soggettive Societa’che si trovano in amministrazio ne controllata o straordinaria No esclusione automatica per concordati stragiudiziali: eventualmente istanza per periodo non normale Fallimenti ??? Circ. 14/07 Non ritiene necessario interpello Esclusioni soggettive Dal momento dell’effettiva ammissione al listino ( circ. 137/97) Societa’le cui partecipazioni sono negoziate in mercati regolamentati Non rilevanti le sospensioni, rilevante la cancellazione dal listino Comprese le societa’ controllate da quotate e controllanti le quotate (Fin 2007) Problema per societa’ non controllante di quotata Esclusioni soggettive Societa’che effettuano attivita’ di pubblico trasporto Motivazione risiede nel fatto che le tariffe sono imposte in funzione della pubblica utilita’ del servizio Esclusioni soggettive Societa’che hanno un numero di soci superiore a 100 Il tetto diventa 50 a seguito Delle modifiche della L. 244/07 Circ. 9/08: per la maggior parte del periodo d’imposta Argomento SOCIETA’ NON OPERATIVE Le nuove cause di esclusione 1) Numero di soci non inferiore a 50 (e non più non inferiore a 100) 2) Due esercizi precedenti dipendenti mai inferiore a 10 unità 3) Valore della produzione > totale attivo stato patrimoniale 4) Società partecipate per almeno il 20 % da enti pubblici 5) Fallimenti, liquidazioni giudiziarie, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo 6) Congruità e coerenza rispetto agli studi di settore 7) Altre ipotesi che potrebbero essere individuate Decorrenza esclusioni Circ. 9 del 14.2.08 Argomento SOCIETA’ NON OPERATIVE Le nuove cause di esclusione Con i chiarimenti della cir. 9/08 1) Numero di soci non inferiore a 50 (e non più non inferiore a 100) La causa di esclusione deve manifestarsi per la maggior parte del periodo d’imposta 2) Due esercizi precedenti dipendenti mai inferiore a 10 unità Non si tratta di dato medio , bensi’ in ciascuno dei giorni del biennio precedente non deve esservi un numero dipendenti inferiori a dieci 3) Valore della produzione > totale attivo stato patrimoniale Il test va eseguito nell’esercizio di riferimento e non anche in quelli precedenti Argomento SOCIETA’ NON OPERATIVE Le nuove cause di esclusione Con i chiarimenti della circ. 9/08 4) Società partecipate per almeno il 20 % da enti pubblici Partecipazione deve sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta 5) Fallimenti, liquidazioni giudiziarie, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo 6) Congruità e coerenza rispetto agli studi di settore La congruita’ per adeguamento deve avvenire al valore puntuale, determinato considerando anche gli indici di normalita’ economica Non vale per le societa’ soggette a parametri Nell’esercizio di riferimento e non nel triennio Argomento SOCIETA’ NON OPERATIVE Le nuove cause di esclusione Con i chiarimenti della circ. 9/08 ALTRE CAUSE INDIVIDUATE CON PROVVEDIMENTO 14.2.2008 N. 23681 CHE PERMETTONO DISAPPLICAZIONE SENZA INTERPELLO • Societa’ in liquidazione che in Unico si impegnano a chiudere la liquidazione entro il termine di presentazione dichiarazione successiva ( per impegno in Unico 2008 entro il 31.7.2009) . Deve trattarsi di societa’ cui non si puo’ applicare la disciplina dello scioglimento agevolato di cui alla L. 244/07 • Societa’ in procedura concorsuale: la causa di esclusione opera anche dall’esercizio precedente • Societa’ sottoposte a sequestro penale o confisca o siano stati nominati amministratori giudiziari • Societa’ che locano immobili a enti pubblici o in regime di equo canone. Disapplicazione parziale limitata agli immobili SOCIETA’ NON OPERATIVE Le nuove cause di esclusione Con i chiarimenti della circ. 9/08 ALTRE CAUSE INDIVIDUATE CON PROVVEDIMENTO 14.2.2008 N. 23681 CHE PERMETTONO DISAPPLICAZIONE SENZA INTERPELLO 5) Societa’ che detengono partecipazioni in societa’ operative o escluse dall’articolo 30 ( anche tramite interpello) o societa’ collegate cui si applica la disciplina art. 168. Disapplicazione parziale limitata limitata alle partecipazioni 6)Societa’ che hanno ottenuto la disapplicazione tramite interpello se non sono cambiati i motivi • Disapplicazione parziale: gli assets esclusi comportano che vanno esclusi anche i componenti economici ad essi correlati: es. immobile locato a ente pubblico > esclusi gli affitti dal test di operativita’ Validita’ gia dal 2007 di tutte le nuove cause di esclusione Ricavi presuntivi 2) Valorizzazione dei beni e delle immobilizzazioni Art.30 comma 2 del D.L. 724/94 Avviene in base alle regole fiscali di cui all’art.110 del Tuir Circ. 11/07: beni a deducibilita limitata rilevano per il costo integrale Ricavi presuntivi 2) Valorizzazione dei beni e delle immobilizzazioni - rivalutazioni che hanno rilevanza fiscale es. L. 342/2000 > valore riconosciuto Regole di determinazion e del valore di cui all’art.110 del Tuir -Rivalutazione a effetto posticipato es. L. 266/05 > valore storico fino al momento di rilevanza fiscale -Al netto dei contributi in conto impianti ( principio del tempus regit actum Circ. 55/02) -Disavanzi di fusione irrilevanti Ricavi presuntivi 2) Valorizzazione dei beni e delle immobilizzazioni Regole di determinazione del valore di cui all’art.110 del Tuir Beni in leasing -Durante la vigenza del contratto > in base al costo sostenuto dal concedente -Dal momento del riscatto > costo bene per concedente ( Circ. 27/07) Ricavi presuntivi 2) Valorizzazione dei beni e delle immobilizzazioni -Costi incrementativi rilevanti Regole di determinazion e del valore di cui all’art.110 del Tuir -Ragguaglio a giorni per detenzione minore di 365 gg -Doppio ragguaglio per periodo inferiore a 12 mesi -Partecipazioni > non rilevano rivalutazioni e svalutazioni da iscrizione -Costi pluriennali > circ. 48 > rilevano al netto degli ammortamenti COMPUTO DELLE MEDIA TRIENNALE Si applica anche ad incremento rimanenze - Es. - 2005 materie prime = 10 - 2006 materie prime 0 e prodotti finiti 15 - 2007 prodotti finiti 0 ricavi 20 - Media 10+15+20 = 45 > 15 COMPUTO DELLE MEDIA TRIENNALE - Ass. 46 - Se non ci sono tre esercizi si assumono anche in numero minore I periodi esclusi non rilevano nemmeno nella media ? - Circ. 5/07 i periodi esclusi rilevano nella media CONSEGUENZE SULLA MEDIA Immobile a) acquistato per 70 nel 2002 e immobile b) acquistato per 100 nel 2006 Media immobile a) 2005 70, 2006 70, 2007 70 = 210 /3 = 70 immobile a) 70 x 6%=4,2 immobile b) 66 x 4%= 2,6 Media immobile b) 2005 0, 2006 100, 2007 100 = 200 /3 = 66 ricavi presuntivi totali 6,8 Argomento SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE Le nuove misure delle imposte sostitutive Nuove regole si applicano alle societa’ in liquidazione dal 1.1.2008. Deve sussistere la non operativita nel 2007. Irrilevante causa di esclusione se il test di operativita’ non e’ superato 1) Le societa’ per le quali si manifesta una causa oggettiva di scioglimento ( ad esempio sopravvenuta impossibilita di conseguimento dell’oggetto sociale) devono individuare con precisione quando si verifica detto giorno poiche quella e’ la data rilevante ai fini dello scioglimento agevolato!!! 2) Soci persone fisiche al 31.12.2007 - anche societa’ semplici ( Ris. 103/07) - Anche societa’ fiduciarie se fiduciante e’ persona fisica ( Ris. 134/07) - iscrizione alibro soci non richiesta per societa’ di persone ( cir. 9/08) Argomento SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE Le nuove misure delle imposte sostitutive Alla luce della Circ. 25/07 1) Non necessita imponibile per versamento im.sostitutiva 2) Ingresso di nuovi soci o partecipazione detenuta a titolo d’impresa inficia la liquidazione agevolata 3) Possibili cessioni di quote tra vecchi soci o uscita di qualcuno dei vecchi soci 4) Presentazione di un’unica dichiarazione con modello Unico dell’anno di cessazione ???? ( ma il modello Unico 2008 non presenta le vecchie aliquote) Argomento SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE Le nuove misure delle imposte sostitutive 1) Reddito di impresa di liquidazione e plusvalori da trasformazione: 10 % (e non 25%) 2) Riserve in sospensione : 10 % ( e non 25%) 3) Saldi attivi di rivalutazione : 5% ( e non 10%) Possibile effetto della rivalutazione dei beni Condizioni di accesso sono le medesime della legge n. 296 del 2006: - Non operatività al 31.12.2007 o primo periodo di imposta - Soci solo persone fisiche - Delibera entro il quinto mese successivo alla chiusura dell’esercizio Scioglimento agevolato Reddito d’impresa compreso tra inizio e chiusura liquidazione Imposta sostitutiva Ires/Irap del 10% Le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione Riserve e fondi in sospensione d’imposta Imposta sostitutiva Ires/Irap del 10% Saldi attivi di rivalutazione Imposta sostitutiva Ires/Irap del 5% Trasformazione agevolata Differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto Imposta sostitutiva Ires/Irap del 10% Le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione Riserve e fondi in sospensione d’imposta Imposta sostitutiva Ires/Irap del 10% Saldi attivi di rivalutazione Imposta sostitutiva Ires/Irap del 5% Regime fiscale per i soci LIQUIDAZIONE Somme o valore normale dei beni ricevuti sono diminuiti degli importi assoggettati a tassazione al netto della sostitutiva Costo partecipazione aumentato TRASFORMAZIONE dell’imponibile assoggettato a sostitutiva al lordo Liquidazione Cassa 50 Immobile 300 Capitale sociale Riserva utile 25 325 Assegnazione immobile (valore catastale 1.000) 700 x 10% = 70 ( soci versano capitale per sostitutiva 20) Cassa 70 Perdita 70 Immobile 300 Debiti tributari Capitale Ris.utile Vers.soci c/cap Valori assegnati ai soci – (Importo imponibile – imposta sostitutiva) 1000 – (700 – 70) = 370 c.p.= 25 + 20 = 45 imp. = 325 70 25 325 20 Trasformazione Cassa Immobile 50 Patrimonio netto 50 0 Cassa 100 Debiti tributari 100 perdita 100 Patrimonio netto 100 Tassazione plusvalenza immobile per 1.000 > soci versano 50 per versare sostitutiva Valore iniziale Incremento per imposizione del valore normale dell’immobile Versamento a fondo perduto per imposte Costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni 50 1.000 50 1.100 Imposte indirette CESSIONI E ASSEGNAZIONI AI SOCI 1. Imposta di registro dell’1% ( circ. 25/07 > val.cat.solo imm. Abit.) 2. Non sono considerate cessioni ai fini IVA ( rettifica detrazione) 3. Imposte ipotecaria e catastale su immobili misura fissa 4. Imponibile per tassazione immobili non inferiore valore catastale Imposte indirette TRASFORMAZIONI 1) E’ considerata cessioni ai fini IVA 2) Valori non catastali bensi’ di mercato RQ sez. II scioglimento agevolato e trasformazione Provvedimento errata corrige 4.3.2008: Anche percentuale 25%