Argomento
SOCIETA’ NON OPERATIVE
Le modifiche ai coefficienti per gli immobili
1) Immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1000
abitanti (irrilevanti partecipazioni e altre immobilizzazioni):
-
Per il calcolo dei ricavi : 1 %
-
Per il calcolo del reddito minimo : 0,9%
2) Immobili di categoria catastale A10
-
Per il calcolo del reddito minimo : 4%
Decorrenza delle novità normative > Circ. 9 del 14.2.08 DAL 2008
ambito soggettivo
1
Societa per azioni, a responsabilita limitata, in
accomandita per azioni
2
Societa di persone in nome collettivo e in accomandita
semplice
3
Societa’ e enti non residenti con stabile organizzazione
4
Esclusi enti commerciali o non commerciali
5
Escluse cooperative e societa’ consortili ( circ. 48/97)
concetto di stabile organizzazione ( art. 162 )
1
Concetto generale: sede fissa di affari per mezzo della
quale viene svolta attivita nello stato. In particolare:
2
Sede di direzione, succursale, ufficio, officina,
laboratorio, cantiere che dura piu’ di tre mesi
3
No stabile organizzazione se sede e’ utilizzata solo come
deposito, esposizione, ufficio acquisti
4
E’ comunque stabile organizzazione se ufficio in cui
vengono stipulati contratti diversi da acquisto di beni
Societa’ estero vestita ( nuovo comma 5 bis
art. 73 del Tuir)
Sede legale nello stato
Definizione di
residenza
fiscale
Sede
dell’amministrazione
nello stato
oggetto principale
attivita’ nello stato
Decorrenza 2006
Criteri alternativi
Societa’ estero vestita ( nuovo comma 5 bis
art. 73 del Tuir)
Nuovo comma
5 bis introduce
presunzione
legale relativa
I° presupposto: la
societa’ estera detiene
controllo diretto di
societa’ residente
Si ritiene residente nello
stato se:
1) e’ controllata anche
indirettamente da
soggetti residenti
2) Consiglieri in
prevalenza residenti nello
stato
Ai fini del controllo
indiretto da parte di
residenti
Rilevano anche le persone fisiche
 il requisito va monitorato alla data di
chiusura del bilancio della societa’ estero
vestita
Societa’ estero vestita ( nuovo comma 5 bis
art. 73 del Tuir)
Regime pex nella cessione di
partecipazioni
CONSEGUENZE
DELLA PRESUNZIONE
Dividendi da black list
concorrono alla formazione del
redito al 100%
No ritenuta 27% su dividendi
erogati dalla residente
controllata alla estero vestita
Applicazione
normativa societa’ di
comodo senza
istanza di
disapplicazione
Esclusioni soggettive
Societa finanziarie da art. 106
TUB ( ma problema delle
holding art. 113)
Societa’ per le quali e’
fatto obbligo di
costituzione in societa
di capitali
Circ. 25/07: non rientrano
In questo caso le societa’
Che devono costituirsi
In societa’ di capitali
Per partecipare
A bandi
Caf imprese e dipendenti,
societa’ sportive
dilettantistiche, spa costituite
da enti pubblici
Ass.46/97 banche, societa’ di
factoring, assicurazioni, sicav,
societa’ intermediazione
mobiliare
Motivazione iniziale:
impossibilita di trasformazione
in societa’ di persone che erano
escluse. Causa soggettiva di
esclusione rimasta anche dopo
inserimento di societa’ di
persone
Esclusioni soggettive
Circ. 25/07 :
Societa’ risultanti da fusioni etc
Non sono mai nel primo periodo
Primo periodo e’ quello in cui
Si assume partita Iva
Societa’che si trovano
nel primo periodo
d’imposta
Societa’ rientrate in italia,
primo periodo d’imposta
?
Fusioni, scissioni e
conferimenti: primo
periodo giuridico o
sostanziale ??
Trasformazioni: Ass. 46
non si ha mai un primo
periodo
Stabili organizzazioni:
primo periodo deve
intendersi quello di
insediamento nel
territorio nazionale non il
primo della casa madre
Esclusioni soggettive
Societa’che si
trovano in
amministrazio
ne controllata
o straordinaria
No esclusione
automatica per
concordati
stragiudiziali:
eventualmente
istanza per periodo
non normale
Fallimenti ??? Circ. 14/07
Non ritiene necessario interpello
Esclusioni soggettive
Dal momento
dell’effettiva ammissione
al listino ( circ. 137/97)
Societa’le cui
partecipazioni
sono
negoziate in
mercati
regolamentati
Non rilevanti le
sospensioni, rilevante la
cancellazione dal listino
Comprese le societa’
controllate da quotate e
controllanti le quotate
(Fin 2007)
Problema per societa’
non controllante di
quotata
Esclusioni soggettive
Societa’che
effettuano
attivita’ di
pubblico
trasporto
Motivazione risiede
nel fatto che le
tariffe sono imposte
in funzione della
pubblica utilita’ del
servizio
Esclusioni soggettive
Societa’che hanno un numero
di soci superiore a 100
Il tetto diventa 50 a seguito
Delle modifiche della L. 244/07
Circ. 9/08: per la maggior
parte del periodo d’imposta
Argomento
SOCIETA’ NON OPERATIVE
Le nuove cause di esclusione
1)
Numero di soci non inferiore a 50 (e non più non inferiore a 100)
2)
Due esercizi precedenti dipendenti mai inferiore a 10 unità
3)
Valore della produzione > totale attivo stato patrimoniale
4)
Società partecipate per almeno il 20 % da enti pubblici
5)
Fallimenti, liquidazioni giudiziarie, liquidazione coatta amministrativa e
concordato preventivo
6)
Congruità e coerenza rispetto agli studi di settore
7)
Altre ipotesi che potrebbero essere individuate
Decorrenza esclusioni Circ. 9 del 14.2.08
Argomento
SOCIETA’ NON OPERATIVE
Le nuove cause di esclusione
Con i chiarimenti della cir. 9/08
1) Numero di soci non inferiore a 50 (e non più non inferiore a 100)
La causa di esclusione deve manifestarsi per la maggior parte del periodo
d’imposta
2) Due esercizi precedenti dipendenti mai inferiore a 10 unità
Non si tratta di dato medio , bensi’ in ciascuno dei giorni del biennio
precedente non deve esservi un numero dipendenti inferiori a dieci
3) Valore della produzione > totale attivo stato patrimoniale
Il test va eseguito nell’esercizio di riferimento e non anche in quelli
precedenti
Argomento
SOCIETA’ NON OPERATIVE
Le nuove cause di esclusione
Con i chiarimenti della circ. 9/08
4) Società partecipate per almeno il 20 % da enti pubblici
Partecipazione deve sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta
5) Fallimenti, liquidazioni giudiziarie, liquidazione coatta amministrativa e
concordato preventivo
6) Congruità e coerenza rispetto agli studi di settore
La congruita’
per adeguamento deve avvenire al valore puntuale,
determinato considerando anche gli indici di normalita’ economica
Non vale per le societa’ soggette a parametri
Nell’esercizio di riferimento e non nel triennio
Argomento
SOCIETA’ NON OPERATIVE
Le nuove cause di esclusione
Con i chiarimenti della circ. 9/08
ALTRE CAUSE INDIVIDUATE CON PROVVEDIMENTO 14.2.2008 N. 23681
CHE PERMETTONO DISAPPLICAZIONE SENZA INTERPELLO
•
Societa’ in liquidazione che in Unico si impegnano a chiudere la
liquidazione entro il termine di presentazione dichiarazione successiva ( per
impegno in Unico 2008 entro il 31.7.2009) . Deve trattarsi di societa’ cui
non si puo’ applicare la disciplina dello scioglimento agevolato di cui alla L.
244/07
•
Societa’ in procedura concorsuale: la causa di esclusione opera anche
dall’esercizio precedente
•
Societa’ sottoposte a sequestro penale o confisca o siano stati nominati
amministratori giudiziari
•
Societa’ che locano immobili a enti pubblici o in regime di equo canone.
Disapplicazione parziale limitata agli immobili
SOCIETA’ NON OPERATIVE
Le nuove cause di esclusione
Con i chiarimenti della circ. 9/08
ALTRE CAUSE INDIVIDUATE CON PROVVEDIMENTO 14.2.2008 N. 23681
CHE PERMETTONO DISAPPLICAZIONE SENZA INTERPELLO
5) Societa’ che detengono partecipazioni in societa’ operative o escluse
dall’articolo 30 ( anche tramite interpello) o societa’ collegate cui si applica
la disciplina art. 168. Disapplicazione parziale limitata limitata alle
partecipazioni
6)Societa’ che hanno ottenuto la disapplicazione tramite interpello se non sono
cambiati i motivi
•
Disapplicazione parziale: gli assets esclusi comportano che vanno
esclusi anche i componenti economici ad essi correlati: es.
immobile locato a ente pubblico > esclusi gli affitti dal test di
operativita’
Validita’ gia dal 2007 di tutte le nuove cause di esclusione
Ricavi presuntivi
2) Valorizzazione dei beni e delle
immobilizzazioni
Art.30 comma
2 del D.L.
724/94
Avviene in base
alle regole fiscali
di cui all’art.110
del Tuir
Circ. 11/07: beni a
deducibilita
limitata rilevano
per il costo
integrale
Ricavi presuntivi
2) Valorizzazione dei beni e delle
immobilizzazioni
- rivalutazioni che
hanno rilevanza
fiscale es. L. 342/2000
> valore riconosciuto
Regole di
determinazion
e del valore di
cui all’art.110
del Tuir
-Rivalutazione a
effetto posticipato es.
L. 266/05 > valore
storico fino al
momento di rilevanza
fiscale
-Al netto dei contributi
in conto impianti (
principio del tempus
regit actum Circ.
55/02)
-Disavanzi di fusione
irrilevanti
Ricavi presuntivi
2) Valorizzazione dei beni e delle
immobilizzazioni
Regole di
determinazione del
valore di cui
all’art.110 del Tuir
Beni in leasing
-Durante la vigenza
del contratto > in
base al costo
sostenuto dal
concedente
-Dal momento del
riscatto > costo
bene per
concedente ( Circ.
27/07)
Ricavi presuntivi
2) Valorizzazione dei beni e delle
immobilizzazioni
-Costi incrementativi
rilevanti
Regole di
determinazion
e del valore di
cui all’art.110
del Tuir
-Ragguaglio a giorni
per detenzione minore
di 365 gg
-Doppio ragguaglio
per periodo inferiore a
12 mesi
-Partecipazioni > non
rilevano rivalutazioni
e svalutazioni da
iscrizione
-Costi pluriennali >
circ. 48 > rilevano al
netto degli
ammortamenti
COMPUTO DELLE MEDIA TRIENNALE
Si applica
anche ad
incremento
rimanenze
-
Es.
-
2005 materie prime =
10
-
2006 materie prime 0
e prodotti finiti 15
-
2007 prodotti finiti 0
ricavi 20
-
Media 10+15+20 = 45
> 15
COMPUTO DELLE MEDIA TRIENNALE
-
Ass. 46
-
Se non ci sono tre
esercizi si assumono
anche in numero
minore
I periodi esclusi non
rilevano nemmeno
nella media ?
-
Circ. 5/07 i periodi
esclusi rilevano nella
media
CONSEGUENZE SULLA MEDIA
Immobile a) acquistato
per 70 nel 2002 e
immobile b) acquistato
per 100 nel 2006
Media immobile a)
2005 70, 2006 70, 2007 70
= 210 /3 = 70
immobile a) 70 x 6%=4,2
immobile b) 66 x 4%= 2,6
Media immobile b)
2005 0, 2006 100, 2007 100
= 200 /3 = 66
ricavi presuntivi totali 6,8
Argomento
SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE
Le nuove misure delle imposte sostitutive
Nuove regole si applicano alle societa’ in liquidazione dal
1.1.2008. Deve sussistere la non operativita nel 2007. Irrilevante
causa di esclusione se il test di operativita’ non e’ superato
1)
Le societa’ per le quali si manifesta una causa oggettiva di scioglimento
( ad esempio sopravvenuta impossibilita di conseguimento dell’oggetto
sociale) devono individuare con precisione quando si verifica detto
giorno poiche quella e’ la data rilevante ai fini dello scioglimento
agevolato!!!
2)
Soci persone fisiche al 31.12.2007
- anche societa’ semplici ( Ris. 103/07)
- Anche societa’ fiduciarie se fiduciante e’ persona fisica ( Ris. 134/07)
- iscrizione alibro soci non richiesta per societa’ di persone ( cir. 9/08)
Argomento
SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE
Le nuove misure delle imposte sostitutive
Alla luce della Circ. 25/07
1)
Non necessita imponibile per versamento im.sostitutiva
2)
Ingresso di nuovi soci o partecipazione detenuta a titolo d’impresa
inficia la liquidazione agevolata
3)
Possibili cessioni di quote tra vecchi soci o uscita di qualcuno dei vecchi
soci
4)
Presentazione di un’unica dichiarazione con modello Unico dell’anno di
cessazione ???? ( ma il modello Unico 2008 non presenta le vecchie
aliquote)
Argomento
SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE
Le nuove misure delle imposte sostitutive
1)
Reddito di impresa di liquidazione e plusvalori da trasformazione: 10 %
(e non 25%)
2)
Riserve in sospensione : 10 % ( e non 25%)
3)
Saldi attivi di rivalutazione : 5% ( e non 10%)
Possibile effetto della rivalutazione dei beni
Condizioni di accesso sono le medesime della legge n. 296 del 2006:
-
Non operatività al 31.12.2007 o primo periodo di imposta
-
Soci solo persone fisiche
-
Delibera entro il quinto mese successivo alla chiusura dell’esercizio
Scioglimento agevolato
Reddito d’impresa compreso
tra inizio e chiusura liquidazione
Imposta sostitutiva
Ires/Irap del 10%
Le perdite di esercizi precedenti non sono
ammesse in deduzione
Riserve e fondi in sospensione
d’imposta
Imposta sostitutiva
Ires/Irap del 10%
Saldi attivi di rivalutazione
Imposta sostitutiva
Ires/Irap del 5%
Trasformazione agevolata
Differenza tra valore normale e
costo fiscalmente riconosciuto
Imposta sostitutiva
Ires/Irap del 10%
Le perdite di esercizi precedenti non sono
ammesse in deduzione
Riserve e fondi in sospensione
d’imposta
Imposta sostitutiva
Ires/Irap del 10%
Saldi attivi di rivalutazione
Imposta sostitutiva
Ires/Irap del 5%
Regime fiscale per i soci
LIQUIDAZIONE
Somme o valore normale dei beni
ricevuti sono diminuiti degli
importi assoggettati a tassazione
al netto della sostitutiva
Costo partecipazione aumentato
TRASFORMAZIONE
dell’imponibile assoggettato
a sostitutiva al lordo
Liquidazione
Cassa
50
Immobile
300
Capitale sociale
Riserva utile
25
325
Assegnazione immobile (valore catastale 1.000) 700 x
10% = 70 ( soci versano capitale per sostitutiva 20)
Cassa
70
Perdita
70
Immobile
300
Debiti tributari
Capitale
Ris.utile
Vers.soci c/cap
Valori assegnati ai soci
–
(Importo imponibile – imposta sostitutiva)
1000 – (700 – 70) = 370 c.p.= 25 + 20 = 45 imp. = 325
70
25
325
20
Trasformazione
Cassa
Immobile
50
Patrimonio netto
50
0
Cassa
100
Debiti tributari
100
perdita
100
Patrimonio netto
100
Tassazione plusvalenza immobile per 1.000 > soci
versano 50 per versare sostitutiva
Valore iniziale
Incremento per imposizione del valore normale dell’immobile
Versamento a fondo perduto per imposte
Costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni
50
1.000
50
1.100
Imposte indirette
CESSIONI E ASSEGNAZIONI AI SOCI
1. Imposta di registro dell’1% ( circ. 25/07 > val.cat.solo imm. Abit.)
2. Non sono considerate cessioni ai fini IVA ( rettifica detrazione)
3. Imposte ipotecaria e catastale su immobili misura fissa
4. Imponibile per tassazione immobili non inferiore valore catastale
Imposte indirette
TRASFORMAZIONI
1) E’ considerata cessioni ai fini IVA
2) Valori non catastali bensi’ di mercato
RQ sez. II
scioglimento agevolato e trasformazione
Provvedimento errata corrige
4.3.2008:
Anche percentuale 25%
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RECESSO DA SOC. PERSONE