Uffici di Sanità
Marittima Aerea e
di Frontiera
U.S.M.A.F.
COMPITI ed ATTIVITA’
Antonella MOFFERDIN
La Spezia, 20 novembre 2013
U.S.M.A.F.
Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - USMAF sono strutture direttamente
dipendenti dal Ministero della Salute dislocate omogeneamente sul territorio nazionale: 12 USMAF e
37 Unità Territoriali.
In questi anni, caratterizzati dall’aumentato flusso di merci, di persone e di mezzi di trasporto da e
verso ogni parte del mondo, la sanità transfrontaliera riveste un ruolo di rilievo nella sanità pubblica.
Gli Uffici sono situati all’interno dei maggiori porti ed aeroporti nazionali con lo scopo di costituire
innanzitutto, sul campo, un filtro protettivo contro il rischio di importazione di malattie. Attraverso il
personale che vi opera, sono la prima struttura chiamata ad effettuare vigilanza igienico-sanitaria su
mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e comunitario.
Inoltre forniscono ai viaggiatori un valido supporto di prevenzione alle malattie infettive e svolgono
importanti attività medico-legale sul personale marittimo nazionale.
In aggiunta ai compiti prettamente di profilassi internazionale, gli USMAF e le loro Unità Territoriale
svolgono attività volte alla verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza (inclusa la
dotazione di medicinali e di materiale di medicazione) a bordo delle navi mercantili battenti bandiera
italiana, ed alla verifica delle condizioni di igiene sulle navi, anche di nazionalità estera, che attraccano
nei porti italiani: questa attività viene espletata sulla base di normative nazionali e del Regolamento
Sanitario Internazionale.
Il coordinamento degli USMAF è a cura della Direzione Generale della Prevenzione, sulla base degli
indirizzi operativi della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione per
quanto concerne gli alimenti di origine non animale.
Un po’ di storia…..
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Gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera hanno i loro diretti antenati nei Servizi di Sanità
che molte città marinare italiane furono costrette ad istituire durante il medioevo, con l’intento di
arginare le continue epidemie di malattie infettive che decimavano le popolazioni costiere.
Risalgono a questo periodo i primi tentativi di trovare espedienti via via più efficaci e duraturi,
sperimentando sul campo i primi provvedimenti di sanità pubblica con l’istituzione dei “lazzaretti”,
istituendo il concetto di “quarantena” e facendosi così largo l’esigenza di studiare ed applicare
sempre nuove ed efficaci misure di “profilassi”.
Dopo l’unità d’Italia, con l’emanazione del Regio Decreto n. 636 del 29/9/1895, si è provveduto
all’istituzione degli Uffici Sanitari Speciali nei porti più importanti dello Stato, con l’obiettivo di
avere strategiche sentinelle di Sanità Pubblica omogeneamente diffuse su tutto il territorio
dell’ancora giovane Stato, e dirette da una nuova figura di medico, il Medico di Porto, autorità
sanitaria ed ufficiale governativo preposto a diverse funzioni, tutte strettamente connesse alla
sanità marittima e di frontiera: in particolare egli aveva il compito di assicurarsi dello stato di
salute dell’equipaggio e dei passeggeri, e di verificare le condizioni igieniche di nave e relativo
carico. Solo dopo averne appurato la non pericolosità, mediante queste ultime verifiche ispettive
svolte prima dell’approdo della nave, il medico di porto concedeva la Libera Pratica Sanitaria,
condizione preliminare per consentire all’imbarcazione di svolgere le successive procedure
doganali e commerciali.
Col passare degli anni tali Uffici passarono dalle dipendenze del Ministero della Marina Mercantile
a quelle del Ministero dell’Interno, per approdare infine naturalmente, con la sua istituzione nel
1958 (L. n. 296/58), al Ministero della Sanità, quali strutture periferiche dislocate sul territorio, ma
funzionalmente ed amministrativamente dipendenti da esso.
Gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera dipendono attualmente dalla Direzione Generale
della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, che ne coordina l’attività tecnica attraverso
l’Ufficio III (D.M. San.12.09.2003).
ELENCO ATTIVITA’
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Rilascio «Libera Pratica Sanitaria»
Rilascio certificato «Cassetta Medicinali»
Rilascio certificato «Casse acqua potabile»
Applicazione Regolamento Sanitario Internazionale
Visite mediche di idoneità per immatricolazione nella Gente
di Mare
Visite mediche di idoneità per professioni marittime
Commissione medica di I° grado
Potenziale evento infettivo a bordo
Commissioni «Tecnico Sanitarie» ed «Igiene ed Abitabilità»
Libera Pratica Sanitaria
(R.D. n. 636/1895 – D.M. 24.6.1959 – D.P.R. n. 232 del 4.4.2001)
Prima di approdare in territorio nazionale, il comandante di qualsiasi
imbarcazione proveniente da uno stato estero (tranne quelle
provenienti dall’U.E.) deve richiedere all’USMAF competente il permesso
di essere posto in “libera pratica”, dichiarando contestualmente se
esistano problemi di salute a bordo, tra passeggeri ed equipaggio.
L’Ufficio di Sanità, sulla base dei dati comunicati, può concedere o
meno direttamente la Libera Pratica; nel caso di sospetta patologia
infettiva, o di provenienza da Paesi con una particolare situazione
sanitaria, viene effettuata, dal personale medico dell’Ufficio, una visita
ispettiva per verificare le reali condizioni sanitarie a bordo.
In quest’ultimo caso il personale sanitario dell’USMAF dovrà essere il
solo a salire a bordo dell’imbarcazione, e dopo le verifiche, potrà
autorizzare la nave ad eseguire le restanti operazioni di scarico di
passeggeri e merci (“libera pratica”).
Cassetta medicinali
(D.M. n. 279 del 25.5.1988)
Tutte le navi nazionali (da diporto, da pesca, mercantili e passeggeri) debbono
avere una dotazione di farmaci e di materiale chirurgico per eventuali
emergenze sanitarie che dovessero verificarsi durante la navigazione.
A seconda del tipo di navigazione a cui è abilitata la nave (nazionale litoranea,
costiera ravvicinata, nazionale ed internazionale breve o lunga), è prevista dalla
norma una diversa quantità e tipologia minima di farmaci da tenere bordo.
Il Certificato Cassetta Medicinali (Tabella A, B, o C a seconda della
navigazione), è rilasciato dall’Ufficio di Sanità Marittima dopo verifica, a bordo
della nave, della rispondenza della dotazione di farmaci e strumentario
chirurgico a quanto previsto.
La durata del Certificato (6 o 12 mesi) varia a seconda della stazza
dell’imbarcazione e della diversa Tabella Medicinali.
Decreto Ministeriale n° 279 del 25/05/1988
Quantità minima indispensabile del materiale sanitario
per le navi abilitate alla:
• navigazione costiera ravvicinata
aventi stazza lorda superiore alle 10 T
Tabella A.
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navigazione mediterranea
o d’altura,
Tabella B.
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navigazione
oceanica,
Tabella C.
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navigazione costiera locale con stazza lorda
inferiore alle 10 T,
Tabella D.
Esempi di cassette medicinali
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Tabella A
Tabella D
Disifettante a base di ammonio quaternario flacone
da 250 cc
1
Ammoniaca
flaccone in vetro scuro
1
Bende di cambric
varie
misure
5
Cerotto adesivo
confezioni
1
Cerotto medicato
confezioni
1
Cotone idrofilo
pacchi
da 250 gr.
1
Forbice comune
1
Garza idrofila compresse
Confezioni di varie misure
1
Garza vasellinata compresse
Confezioni
1
Laccio emostatico
1
Stecche per fratture
Confezione
1
Contenitore per il materiale della tabella D, avente
caratteristiche indicate al § 4 delle istruzioni del
presente decreto
Casse Acqua potabile
(Legge n.1045 del 16.6.1939 - DPR 236/88)
Con l’eccezione di particolari categorie di barche e navi, a bordo di ogni
imbarcazione italiana devono essere posizionate casse di acqua potabile per il
consumo umano, che garantiscano un’adeguata disponibilità idrica per
l’equipaggio ed i passeggeri.
Esse debbono avere una capacità proporzionale al tipo di navigazione e al
numero di passeggeri trasportati.
Costruite secondo precise norme di igiene e protette da ogni eventuale fonte di
contaminazione esterna, si riempiono con acqua sicuramente potabile e,
periodicamente, si deve procedere allo svuotamento ed al lavaggio delle
stesse.
Il Certificato Casse Acqua Potabile è rilasciato dall’Ufficio di Sanità Marittima
sulla base di una verifica ispettiva che ne accerti il buono stato di
manutenzione generale e l’esito favorevole dei campionamenti.
Tale certificato ha 6 (sei) mesi di validità.
Visite mediche per
immatricolazione
Gente di mare
(Regio Decreto Legge n. 1773 del 14.12.1933)
Per l’iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del settore
marittimo), è necessario richiedere, tra l’altro, all’USMAF competente
territorialmente, un certificato medico che attesti l’idoneità psico-fisica a
svolgere l’attività lavorativa a bordo delle navi.
Il medico dell’Ufficio di Sanità Marittima quindi, sulla base di accertamenti
clinici da effettuarsi presso strutture pubbliche, ed a seguito di una visita
medica, rivolta a verificare il possesso dei requisiti psico-fisici minimi richiesti
dalla normativa in vigore, rilascerà, in caso favorevole, il suddetto certificato
medico d’idoneità.
Il certificato è richiesto anche a tutti gli studenti che intendono iscriversi al
primo anno degli Istituti Nautici di scuola superiore.
Visite mediche di idoneità
Per poter esercitare alcune professioni connesse all’attività marittima e
portuale (ormeggiatori, piloti portuali, sommozzatori,
palombari, ecc.) è necessario essere iscritti nei registri ufficiali tenuti
presso le Capitanerie di Porto.
Il medico di Porto è chiamato a rilasciare un certificato di idoneità
psico-fisica, sulla base degli accertamenti clinici, previsti da varie norme
specifiche, da effettuarsi a cura del richiedente, e di una visita medica.
La certificazione di idoneità è indispensabile per l’iscrizione nel relativo
registro professionale.
Tali certificati hanno 12 (dodici) mesi di validità.
Commissione medica di 1° Grado
(R.D.L. n. 1773 del 14 dicembre 1933, art. 4)
La Commissione medica di 1° Grado è costituita presso ciascuna Capitaneria di Porto sede di
Compartimento marittimo. Componenti della Commissione, nominati con provvedimento della
Capitaneria competente per territorio, sono il Medico di Porto, con ruolo di Presidente, un medico
dell’INPS ed un medico designato dall’INAIL *
La Commissione Medica di 1° grado è convocata dalla Capitaneria di Porto per esprimere un giudizio
medico-legale sulla idoneità alla navigazione, di marittimi già arruolati (ovvero immatricolati) a seguito
del manifestarsi di determinate patologie (vedere la normativa citata).
Al termine di una visita medica collegiale la Commissione Medica di 1° grado si pronuncia, a
maggioranza, sull’idoneità del marittimo sottoposto a visita, dichiarandolo idoneo alla navigazione,
ovvero temporaneamente non idoneo (con relativo periodo di ulteriori cure e riposo), ovvero
definitivamente non idoneo (giudizio che non consentirà il proseguimento dell’attività lavorativa come
marittimo).
Avverso il giudizio espresso dalla Commissione Medica di 1° grado è possibile presentare, entro 30
giorni dalla notifica della comunicazione da parte della Capitaneria di Porto, un ricorso alla
Commissione Centrale di 2° grado costituita presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ramo
Trasporti, in Roma.
Inoltre, alla Commissione medica di 1° grado possono fare ricorso direttamente le persone giudicate
non idonee all’immatricolazione ovvero alla reiscrizione nelle matricole della Gente di Mare (art. 2 del
RDL 1773/1933): in questi casi, il giudizio della Commissione Medica di 1° grado è definitivo, e non è
possibile presentare ricorso alla Commissione Centrale di 2° grado.
*A seguito della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce l’attribuzione all’INAIL di tutte le funzioni
già svolte dall’IPSEMA
Potenziale evento infettivo a bordo
(Legge n. 106 del 9.2.1982 – Provvedimento Conferenza Stato-Regioni del
6.12.2000)
Nell’ambito dei compiti di vigilanza sanitaria sui mezzi di trasporto e sulle persone in arrivo nei porti
ed aeroporti dello Stato, gli USMAF sono chiamati anche ad effettuare attività di profilassi delle
malattie infettive, anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche operanti alle frontiere
dello Stato, nel caso di eventi sanitari inattesi e sospetti verificatisi a bordo di un mezzo di trasporto o
di flussi migratori non regolamentati.
Quando il comandante di una nave o di un aereo, in arrivo in Italia, segnala la presenza bordo di
persone che appaiono affette da patologie potenzialmente infettive, o vi è stato il decesso di una
persona tra i passeggeri o tra l’equipaggio, o sono stati individuati passeggeri clandestini di cui si
ignora la provenienza e lo stato di salute, nell’ottica della massima cautela finalizzata alla tutela della
salute pubblica, il dirigente medico dell’USMAF è chiamato a verificare la reale situazione sanitaria di
bordo all’arrivo in porto od aeroporto.
In collaborazione quindi con A.S.L., Capitaneria di Porto, Dogana, Prefettura, Polizia di frontiera, il
dirigente medico dell’USMAF, coadiuvato dall’altro personale in servizio, metterà in atto tutte le
procedure sanitarie ed amministrative, volte ad effettuare gli accertamenti diagnostici del caso.
Ove necessario, inoltre, l’USMAF coordinerà le azioni sanitarie di profilassi sugli altri passeggeri e sul
mezzo di trasporto, al fine di scongiurare la diffusione delle eventuali patologie infettive riscontrate.
U.S.M.A.F. Genova
UNITA’ TERRITORIALE LA SPEZIA
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Dati relativi alle attività svolte dall’Unità Territoriale della Spezia, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni
riservati allo Stato dall’attuale assetto normativo nazionale, nel periodo “ottobre 2012 / settembre 2013”.
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I due funzionari medici, i due tecnici ed i due amministrativi che rappresentano il personale dell’UT della Spezia,
svolgono giornalmente attività ai fini della tutela e della prevenzione della salute dei lavoratori marittimi e controlli
sulla sicurezza dei luoghi di vita del personale imbarcato che, nella peculiarità della professione, coincidono
inevitabilmente con gli ambienti di lavoro.
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Nella Macro-attività “Mezzi di trasporto” sono comprese le attività finalizzate all’applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale 2005, incluse quelle relative al rilascio delle libere pratiche
sanitarie ai mezzi provenienti dall’estero, all’applicazione delle normative nazionali in materia di
igiene ed abitabilità delle navi mercantili battenti bandiera italiana, alla verifica delle dotazioni di
medicinali e materiali di medicazione, ai certificati d’idoneità delle casse d’acqua potabile, alle
autorizzazioni sanitarie ed alla partecipazione a Commissioni tecnico-sanitarie.
•
Nella Macro-attività “Attività Medico Legale” sono compresi, oltre alle visite mediche per
l’accertamento della idoneità specifica allo svolgimento di determinate mansioni professionali
(marittimi e lavoratori portuali, sommozzatori (O.T.S.), pescatori subacquei professionisti,
palombari, etc..), anche i controlli sanitari effettuati su migranti irregolari, nonché quelli effettuati
su viaggiatori internazionali in relazione a segnalazione di eventi rilevanti per la sanità pubblica ai
sensi del Regolamento Sanitario Internazionale dell’OMS.
ATTIVITA’ LA SPEZIA
OTTOBRE 2012 – SETTEMBRE 2013
MEZZI DI TRASPORTO
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386 Libera Pratica Sanitaria
103 Medicinali di bordo
56 Vigilanza Sanificazione (R.S.I.)
35 Casse H2O potabile
13 Tecnico Sanitarie/Igiene e Abitabilità
8 Commissioni D.Lgs. 271/99
5 Autorizzazioni Sanitarie
MEDICO LEGALI
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208 Gente di Mare
87 Operatore Tecnico Subacqueo
11 Commissioni Mediche I° grado
7 Migranti/Eventi infettivi
3 Palombaro
1 Pescatore Subacqueo
Ambienti di lavoro
sani e sicuri
Legislazione italiana in materia di
igiene, abitabilità e sicurezza navale
1939: R.D. n° 1045, disposizioni sulle condizioni per l’igiene ed
abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali
1942: R.D. n° 327, Codice della Navigazione
1952: DPR. N° 328, regolamento di attuazione del Codice della
navigazione
1953: DM, istituzione delle Casse Marittime (ora IPSEMA) per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali della gente di mare
DPR 27 aprile 1955 n° 547, norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro
L. 5 giugno 1962 n° 616, relativa alla sicurezza della navigazione e
della vita in mare
DPR 30 giugno 1965 n° 1124, riguardante “testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali”
DPR 2 ottobre 1968 n° 1639 regolamento di attuazione della legge
963/65
DPR 8 novembre 1991 n° 435 relativo al “Regolamento per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”
Direttiva 92/29/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e
di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle
navi
D. Lgs. 19 settembre 1994 n° 626, riguardante l’attuazione delle
Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE
L. 31 dicembre 1998 n° 485, delega al Governo in materia di sicurezza
del lavoro nel settore marittimo
D. Lgs. 27 luglio 1999 n° 271
e successive modifiche
(trasferimento e pesca); finalizzato ad adeguare la normativa vigente
sulla sicurezza del lavoro alle particolari esigenze dei servizi da
espletare:
a) sui mezzi nazionali di trasporto marittimo;
b) sui mezzi adibiti alla pesca.
2000: Decreto Ministero dei Trasporti e Navigazione 30 Maggio 2000,
riguardante l’approvazione del modello del registro degli infortuni e
della scheda di rilevazione statistica degli infortuni a bordo delle navi
mercantili e da pesca nazionali
DECRETO LEGISLATIVO 27 Maggio 2005, n.108 Attuazione della
direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario
di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della
Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei
trasportatori dell'Unione europea (FST).
Legislazione internazionale applicata in Italia in materia
di igiene ed abitabilità navale
Regolamento Sanitario Internazionale
Il Regolamento Sanitario Internazionale (RSI) entrato in vigore il 15 giugno 2007, dopo la
sua adozione da parte della 58a Assemblea Mondiale della Sanità nel maggio 2005, ha
aggiornato e, per alcuni versi, profondamente modificato il testo del precedente
Regolamento, approvato nel 1969, emendato nel 1973 e nel 1981, e ratificato e reso
esecutivo nel nostro Paese con la legge 6 febbraio 1982, n. 106.
Il RSI è uno strumento giuridico internazionale che si prefigge di “garantire la massima
sicurezza contro la diffusione internazionale delle malattie, con la minima interferenza
possibile sul commercio e sui movimenti internazionali, attraverso il rafforzamento della
sorveglianza delle malattie infettive mirante ad identificare, ridurre o eliminare le loro
fonti di infezione o fonti di contaminazione, il miglioramento dell’igiene aeroportuale e la
prevenzione della disseminazione di vettori”.
SANIFICAZIONE
DISINSETTAZIONE
DISINFESTAZIONE
ESENZIONE DALLA SANIFICAZIONE (certificato internazionale con
validità mesi 6)
Attualità, anacronismi e prospettive
• Regio Decreto • Decreto
1045/1939
Legislativo
271/1999
NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA
Legge 16 giugno 1939, n° 1045
Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi
a bordo delle navi mercantili nazionali.
Titolo I
Campo di applicazione della legge
Titolo II
Alloggi, dormitori, refettori
Titolo III
Lavandini, docce, bagni, latrine
Titolo IV
Uffici e segreterie, cambuse, cucine, panifici
Titolo V
Disposizioni speciali
Titolo VI
Aerazione, riscaldamento e condizionamento dell'aria, illuminazione
Titolo VII
Infermerie e ambulatori
Titolo VIII
Acqua
Titolo IX
Disposizioni varie
Titolo X
Alimentazione
Titolo XI
Vestiario
Titolo XII
Norme per l'applicazione della presente legge
Titolo XIII
Sanzioni
DECRETO LEGISLATIVO
27 LUGLIO 1999
n° 271
Adeguamento della normativa sulla
sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a
bordo delle navi mercantili e da pesca
nazionali a norma della Legge 31 dicembre
1988 n°485
• Rivoluziona l’approccio della
prevenzione sul lavoro: al
centro c’è l’individuo, la
persona e non la macchina
• Fonda l’efficacia preventiva
sulle potenzialità della
valutazione dei rischi a priori
• Riscrive le disposizioni del
626 adattate al lavoro
marittimo
• Risponde all’esigenza di dare
attuazione a varie
Convenzioni OIL del settore
• Individua la nave come
“azienda”
I soggetti aziendali della nave:
Armatore (Datore di lavoro)
Comandante dell’imbarcazione (Dirigente delegato)
Preposti
RSPP (Responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro)
Medico competente
RLS (rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro)
Lavoratore
Obblighi dei lavoratori
osservare le misure di prevenzione e sicurezza disposte da
armatore e comandante e cooperare per l’attuazione delle misure
non compiere azioni insicure per sé e per gli altri
utilizzare correttamente le attrezzature, i materiali e i DPI forniti
dall’armatore
segnalare al comandante o al RSPP le deficienze delle misure di
prevenzione
sottoporsi ai controlli sanitari ad opera del medico competente
designato
attuare con diligenza le procedure nell’emergenza
Corrispondenze tra il D. Lvo.
271/99 all’articolo 6.1. B ed
il R. D. 1045/39
Decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 271
Art. 28
Vigilanza
Comma 1. Attività di vigilanza
Organi competenti
-Autorità marittima
-ASL
-Uffici di sanità
marittima
Comma 2.
Visite e accertamenti di cui agli Art. 19, 20, 21:
-Visita iniziale
-Visita periodica
-Visita occasionale
Sono effettate da:
Commissioni territoriali
“Uffici Periferici della Sanità
Marittima del Ministero
della Sanità”
Visite di controllo a bordo
da parte della Commissione Locale
Visita TECNICO
SANITARIA
•
In caso di una prima visita
•
Se la nave ha subito modifiche
sostanziali
Visita di
IGIENE ed
ABITABILITA’
•
Visite periodiche di controllo
(ogni 6 mesi)
•
Visite occasionali
(effettuate su iniziativa della
Capitaneria o su richiesta di un
membro dell’equipaggio o da un
rappresentante dei sindacati)
Art.31
Commissione territoriale per la prevenzione degli
infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo.
Composizione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
L’ufficiale responsabile della sezione sicurezza della
Capitaneria di Porto
Il medico di porto o medico designato dall’ Ufficio di Sanità
Marittima
Un rappresentante della Azienda Unità Sanitaria Locale
Un ingegnere o capotecnico dipendente dal Ministero ( SIIT,
Infrastrutture e trasporti?)
Due rappresentanti OO.SS. marittimi / lavoratori della pesca
Due rappresentanti associazione armatori
Segreteria svolta da personale dell’Amministrazione periferica del
Ministero ( quale? Sempre infrastrutture o Capitaneria?)
Inoltre le visite di cui all’art. 18,comma 1, sono disposte dalla Autorità
marittima del porto di iscrizione della nave, su richieste della Asl,
dell’armatore o suo rappresentante, con conseguente convocazione della
Commissione Territoriale.
Altresì l’art.21 riferito alle visite occasionali stabilisce che sono disposte
dalla Autorità marittima competente di propria iniziativa, o su richiesta
della ASL competente, dei rappresentanti delle OO.SS. dei marittimi o
degli armatori, o dai lavoratori mediante il rappresentante alla sicurezza
dell’ambiente di lavoro di cui all’art.16.
Dalla lettura degli articoli menzionati si evince che L’USMAF non può
chiedere la convocazione della Commissione Territoriale, ma che, pur
facendone parte, la può sostituire integralmente effettuando là dove ne
ravvisi la necessità le visite di cui agli art. 19, 20 e 21.
Ciò non avveniva con la legge 16 giugno 1939, n° 1045 ( V.T.S.)
Commissione Territoriale La Spezia
Vengono periodicamente effettuate verifiche che possono far
rilevare infrazioni sanzionabili penalmente.
La vigilanza ai fini penali e l’estinzione della contravvenzioni deve
avvenire in coordinamento tra l’Autorità Marittima, le Aziende
Sanitarie Locali e gli Uffici di Sanità Marittima.
Con:
-Foglio n.020132/32034 in data 19 Ottobre 2011 della Capitaneria
di Porto della Spezia
-E-mail in data 20 Ottobre 2011 dell’Ufficio di Sanità Marittima
della Spezia
-Foglio n.13188 in data 25 Ottobre 2011 della S.C. – P.S.A.L.
è stata istituita nella nostra Provincia una «procedura di
coordinamento concordata» che esprime pareri su verbali di
contravvenzione prodotti in merito ad inadempienze osservate sulla
rispondenza delle navi nazionali ai requisiti previsti dal D.Lgs.
271/99.
8 COMMISSIONI nel periodo di riferimento.
Importanti strumenti per il controllo
interno dell’igiene ed abitabilità a bordo
• Il piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro
• Il manuale di gestione della sicurezza
• Il registro degli infortuni
• La riunione periodica di prevenzione a bordo
Art. 23
Un ulteriore coinvolgimento delle
nostre strutture è stabilito
dall’art.23 comma 4:
“Avverso il giudizio di cui al comma 3
( medico competente) è ammesso
ricorso omissis … all’Ufficio di Sanità
Marittima del Ministero dalla sanità
territorialmente competente.”
Art.23
Comma 3
Ricorso avverso al parere
del medico competente
Marittimo di III
Categoria
( privo di idoneità)
Marittimo di I e II categoria
( con idoneità alla
navigazione)
Valutazione del ricorso, spese
specialistiche e/o di Commissione
a carico dell’interessato
Se l’usmaf dovesse convenire con il parere
restrittivo del medico competente
Inerente le capacità lavorative
del marittimo, dovrebbe dichiaralo
permanentemente
non idoneo alla navigazione
Grazie
dell’attenzione.
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Uffici di sanità marittima