CHE COS’È IL PCT
Guida al processo civile telematico
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GUIDA AL PCT
SOMMARIO
1.
IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
1.1
1.2
2.
La PEC
Il flusso di consultazione del ReGIndE
Gli standard informatici per il deposito telematico
Profilo dell’avvocato depositante
IL DEPOSITO TELEMATICO
3.1
3.2
4.
La normativa di riferimento
PRASSI E PROCEDURE
2.1
2.2
2.3
2 .4
3.
Il PCT
Dal depositante all’ufficio giudiziario
Dall’ufficio giudiziario al soggetto esterno
LA CONSULTAZIONE DEI DATI
4.1
La consultazione nei registri informatici di cancelleria
e nel fascicolo informatico
4.2
4.3
La consultazione del registro generale degli indirizzi elettronici
La consultazione del portale procedure concorsuali
2
1.
IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
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1.1 Il PCT
Il PCT o processo civile telematico è un cardine fondamentale delle politiche di
e-Government della giustizia civile italiana.
Il Ministero della Giustizia lavora al progetto dal 1997, ma solo con il DPR 123/2001 è
stata definita la struttura tecnica e normativa
dei servizi informatici del PCT.
L’ uso di strumenti digitali sta
riducendo molto i tempi di invio
delle comunicazioni ai
professionisti e quelli di
emissione del provvedimenti.
Scopo principale del progetto è quello di
gestire con modalità informatiche e telematiche la redazione, la sottoscrizione a valore
legale, la trasmissione e la conservazione
degli atti processuali, nonché di garantire la
possibilità agli utenti interessati e legittimati,
di poter accedere alle informazioni ed agli
atti contenuti nei registri di cancelleria e nei
fascicoli processuali.
Il risparmio è del 30/40% del
tempo di lavoro degli ufficiali
giudiziari, e del 20/30%
del tempo di lavoro degli
addetti di cancelleria, oltre a
ovviamente il taglio dei costi
di stampa e di notifica.
La normativa dettata da questo provvedimento è stato il primo esempio applicato –
seppur parzialmente – di digitalizzazione di
un ampio settore della Pubblica Amministrazione, ed ha rappresentato un punto
di riferimento per tutti i futuri programmi
e progetti di informatizzazione nel settore
pubblico in quanto in esso, per la prima volta
I tempi di emissione dei
decreti ingiuntivi passano
dai 45 giorni del cartaceo
a 15 giorni.
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e piuttosto in anticipo rispetto al Codice
dell’Amministrazione Digitale, si affermava
che: “È ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del processo
civile mediante documenti informatici...” e
che “L’attività di trasmissione, comunicazione o notificazione dei documenti informatici, è effettuata per via telematica attraverso il
sistema informatico civile...”
Diverse sono le modifiche e gli adattamenti
che ad oggi sono stati introdotti rispetto
al progetto originario, fino ad arrivare alla
struttura che dal 30 giugno 2014 rappresenterà l’unico canale obbligatorio per il
deposito telematico dei ricorsi per decreto
ingiuntivo e di tutti gli atti civili depositati dal
legale successivamente alla costituzione in
giudizio.
(tratto da: Guida Processo Telematico del sito www.
momentolegislativo.it ).
A Milano è a regime soprattutto il procedimento dei decreti ingiuntivi e funziona bene. L’avvocato del creditore digitalizza i
documenti, le fatture – se non sono digitali all’origine – appone
la firma elettronica, la manda al tribunale attraverso alla PEC e
così arrivano sul PC del giudice, che emette il provvedimento
in digitale sempre via PEC.
Guido Scorza, avvocato esperto di nuove tecnologie.
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1.2 Norme istitutive
La norma istitutiva del PCT che ha dettato
la base normativa e il modello tecnico del
processo civile telematico è, appunto, il
D.P.R. 13 febbraio 2001 n.123, regolamento
recante disciplina sull’uso degli strumenti
informatici e telematici nel processo civile,
nel processo amministrativo e nel processo
dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte
dei Conti, che ha introdotto il processo civile
telematico nel nostro ordinamento, al quale è
seguito il decreto del Ministero della Giustizia 17 luglio 2008, che ha definito le “regole tecnico-operative per l’utilizzo di strumenti
informatici e telematici nel processo civile”.
Tali ultime regole tecniche e operative sono
state in larga parte superate dal decreto
Ministeriale 44/2011, con il quale si sono
ridefinite le regole del Processo Civile Telematico, in particolare in ordine al flusso di
dati per i depositi, e sull’uso della CPECPT
(Casella PEC del PT), abbandonata in favore
della PEC ordinaria.
Uno studio da 1 milione di euro
di fatturato ottiene risparmi pari
al 10% dei ricavi.
Percentuale che sale al 20% nel
caso di un piccolo studio da
50mila euro di ricavi l’anno.
A questi vantaggi concreti e
misurabili si aggiungono poi
benefici intangibili, ma non
meno importanti.
Studio dell’Osservatorio ICT&Commercialisti
del Politecnico di Milano, 2013
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2.
PRASSI E PROCEDURE
GUIDA AL PCT
2.1 La PEC
Per poter fruire dei servizi del PCT non è più
indispensabile iscriversi ad un Punto di
Accesso (così detto PDA), essendo sufficiente, invece, essere titolari di un semplice
indirizzo PEC.
L’obiettivo è massimizzare il risparmio delle
risorse, puntando su una riduzione dei costi
e degli adempimenti da parte della Pubblica
Amministrazione.
Tutti i flussi di trasmissione degli atti processuali e di comunicazione dagli Uffici Giudiziari ai soggetti processuali (dall’esterno
verso l’interno e viceversa) vengono effettuati attraverso il canale della PEC.
La casella di Posta Elettronica Certificata
diventa, nella pratica, l’indirizzo digitale dello
studio del professionista e sostituisce a tutti
gli effetti processuali, qualsiasi tipo di
elezione di domicilio fisica e tradizionale.
Da essa vengono inviati gli atti processuali
sottoscritti dal difensore o dall’ausiliario del
giudice (ad es. il Consulente Tecnico
d’Ufficio) e in essa vengono spediti i biglietti
di cancelleria e qualsiasi comunicazione
proveniente dagli uffici giudiziari o da altri
soggetti processuali abilitati all’utilizzo del
sistema – si pensi ad esempio alle notifiche
che l’avvocato deve effettuare al procuratore
costituito di controparte .
Acquisendo carattere fondamentale in
questa struttura la PEC, appare evidente che
è indispensabile che vi sia un registro informatico dal quale sia possibile recuperare da
parte di ciascun soggetto del PCT, sia interno (Giudici, personale di cancelleria) che esterno (avvocati, altri professionisti, ausiliari e
collaboratori esterni del Giudice), gli indirizzi
telematici (casella PEC) degli altri soggetti
coinvolti nella giurisdizione. Questo registro
prende il nome di ReGIndE.
(tratto da: Guida Processo Telematico del sito
www.momentolegislativo.it )
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Infatti, a norma del DM 44/2011, il Registro
Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE),
gestito dal Ministero della Giustizia, contiene
i dati personali di identificazione nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dei soggetti abilitati esterni del PCT, e più
precisamente:
1. appartenenti ad un ente pubblico;
2. professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiticon legge, e fra questi
chiaramente gli avvocati;
3. ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che
appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora
inviato l’albo al ministero della giustizia, (questo non si applica per gli
avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo
deve essere sempre fatto dall’ordine di appartenenza o dall’ente che si
difende).
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2.2 Il flusso di consultazione del ReGIndE
Lo schema che segue (tratto dal sito del
Ministero della Giustizia) descrive i flussi
di alimentazione e di consultazione del
ReGIndE:
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Da marzo 2012 ad aprile 2013 il tribunale di Milano ha emesso 113.059
provvedimenti telematici, con punte massime nel settore lavoro,
esecuzioni e cognizione ordinaria, meno in materia fallimentare.
A livello nazionale, finora sono stati trasmesse 13 milioni di
comunicazioni telematiche di biglietti di cancelleria, con risparmi
di circa 30/40 milioni di euro.
I servizi erogati dal PCT si distinguono in
quelli (asincroni) preordinati al deposito
degli atti processuali e alla notifica dei
biglietti di cancelleria, e quelli (sincroni) per
la consultazione dei registri di cancelleria
e dei fascicoli processuali telematici e per
il rilascio delle copie.
Il deposito per via telematica di atti processuali deve avvenire nel rispetto della normativa regolamentare e delle regole tecniche
concernente l’uso di strumenti telematici e
tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel processo civile e nel processo
penale, sopra citate. Il deposito effettuato nel
rispetto di tali normative avrà piena validità
giuridica e funzionale nel processo.
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2.3 Gli standard informatici per il deposito
telematico
Queste norme e regole tecniche in effetti
prevedono che l’atto giudiziario e i relativi
allegati siano trasmessi utilizzando formati
e modalità digitali e buste crittografiche
complesse, difficili da gestire senza l’aiuto di
appositi software che rendano trasparenti e
semplici per l’utente tale complessità informatica.
Nello schema che segue è rappresentata
la complessità tecnica dell’atto giudiziario a
norma di legge. Si ricorda che la dimensione
massima ammessa della busta telematica è
pari a 30 MegaByte.
Il deposito per via telematica di atti giudiziari
ad oggi è possibile per gli uffici di merito
solo nell’ambito dei procedimenti civili di
cognizione, lavoro, esecuzioni civili individuali e concorsuali. Non è invece attivo per i
procedimenti di volontaria giurisdizione.
Per la Corte Suprema di Cassazione, in attesa
dell’attivazione delle funzionalità di deposito
telematico di atti giudiziari, sono state rilasciate le specifiche tecniche per consentire alle
software house di sviluppare o aggiornare gli
applicativi messi a disposizione dei professionisti.
Il documento da inviare deve rispettare i
seguenti requisiti:
1. formato .pdf testuale;
2. firma digitale;
3. allegati firmati digitalmente;
4. dati e info necessari per l’identificazione
del fascicolo processuale digitale in
formato .xml
Il tutto va inserito in una busta crittografica
chiamata busta telematica, per assicurare
che solo l’Ufficio Giudiziario di destinazione
possa leggere l’atto.
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GUIDA AL PCT
L’atto e i suoi allegati devono essere inviati
utilizzando un messaggio di PEC indirizzato
all’ufficio giudiziario ove pende il processo
ovvero territorialmente competente per
l’emissione del decreto ingiuntivo.
Poiché Il messaggio di PEC con il quale
si inoltra l’atto da depositare deve essere
conforme ad una specifica sintassi tecnica e
deve rispettare specifici formati previsti dalle
regole tecniche, normalmente è lo specifico
software redattore che gestisce anche l’invio
del messaggio attraverso la PEC, per evitare
che il mancato rispetto di tale sintassi possa
determinare un esito negativo del deposito.
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2.4 Profilo dell’avvocato depositante
I prerequisiti per il deposito telematico
dell’atto giudiziario prevedono, pertanto, che
l’avvocato deve:
1.
Essere censito nel Registro Generale
degli Indirizzi Elettronici (RegIndE);
2.
Essere dotato di casella di PEC,
regolarmente censita nel RegIndE
(sotto tale profilo è indispensabile che
qualsiasi eventuale modifica dell’indirizzo PEC sia comunicato all’Albo di
appartenenza e inserito nel RegIndE);
3.
Essere dotato di certificato di firma
digitale su token crittografico (smart
card o chiavetta USB);
4.
Disporre di un apposito software per
la creazione della busta telematica,
secondo le specifiche tecniche definite
nel provvedimento del 18 luglio 2011.
A questo proposito si noti che il Ministero non fornisce software per questa
funzione.
A Milano circa il 30/40% dei decreti aggiuntivi è telematico
– afferma il magistrato milanese Enrico Consolandi, pioniere di questi temi –
Molte sentenze, verbali, ordinanze sono depositate come documento informatico.
I dati processuali sono reperibili tramite l’applicativo Polisweb.
È possibile vedere via smartphone, tramite un’App, i registri di cancelleria anonimizzati.
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3.
IL DEPOSITO TELEMATICO
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3.1 Dal depositante all’Ufficio Giudiziario
L’invio telematico della busta contente l’atto da depositare, con i suoi allegati e i dati strutturati in
formato XML (datiAtto.xml), all’ufficio giudiziario segue i paradigmi della Posta Elettronica Certificata, come nel diagramma di sequenza.
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Di seguito la descrizione dei passaggi presenti nella figura:
1.
Il depositante predispone l’atto e gli
allegati, tipicamente utilizzando un
apposito software applicativo il quale
produrrà la busta telematica.
2.
Il depositante predispone il messaggio
di PEC (eventualmente attraverso lo
stesso software utilizzato per la predisposizione della busta telematica), con
destinatario l’indirizzo di PEC dell’ufficio
giudiziario o dell’UNEP destinatario.
3.
Il messaggio viene inviato al gestore di
PEC del depositante stesso, il quale
restituirà la Ricevuta di Accettazione
(RdA), che viene resa disponibile nella
casella di PEC del depositante.
4.
5.
Il gestore di PEC del depositante invia il
messaggio al gestore di PEC del Ministero della giustizia (GiustiziaCert) che,
a sua volta, restituisce la Ricevuta di
Avvenuta Consegna (RdAC); la busta
si intende ricevuta nel momento in cui
viene generata la RdAC.
La RdAC viene resa disponibile nella
casella di PEC del depositante.
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6.
Il gestore dei servizi telematici
effettua il download del messaggio
di PEC e verifica la presenza del depositante (titolare della casella di PEC
mittente) nel ReGIndE.
Nel caso in cui il depositante sia un
avvocato, effettua l’operazione di
certificazione, ossia viene verificato lo
status del difensore.
Nel caso in cui lo status non sia “attivo”, viene segnalato alla cancelleria.
Effettuati gli opportuni controlli automatici (formali) sulla busta telematica,
l’esito è inviato con un messaggio
di PEC al depositante, mediante un
collegamento con il gestore di PEC del
Ministero della giustizia.
7.
Il gestore dei servizi telematici recupera la Ricevuta di Accettazione (RdA)
dal gestore di PEC del Ministero e
salva la relativa RdA nel fascicolo
informatico.
8.
Il gestore di PEC del Ministero invia il
messaggio con l’esito dei controlli
automatici al gestore di PEC del depositante che provvede a rendere
disponibile l’esito dei controlli automatici nella casella di PEC del depositante.
GUIDA AL PCT
9.
dell’intervento d’ufficio nella casella di
PEC del depositante e invia al gestore
di PEC del Ministero la Ricevuta di
Avvenuta Consegna (RdAC). Questa
viene recuperata dal gestore dei servizi
telematici e infine salvata nel fascicolo
informatico.
Lo stesso gestore di PEC del depositante invia al gestore di PEC del Ministero la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) che viene recuperata
dal gestore dei servizi telematici e
salvata nel fascicolo informatico.
10. L’operatore di cancelleria o dell’ufficio
NEP, attraverso il sistema di gestione
dei registri, accetta l’atto, che viene
così inserito nel fascicolo informatico.
11. Il gestore dei servizi telematici, all’esito
dell’intervento dell’ufficio, invia un messaggio di PEC al depositante, collegandosi con il gestore di PEC del Ministero
della giustizia, utilizzando il formato
del messaggio previsto. Viene quindi
recuperata la Ricevuta di Accettazione
(RdA) dal gestore di PEC del Ministero.
12. Il gestore dei servizi telematici salva la
relativa RdA nel fascicolo informatico.
13. Il gestore di PEC del Ministero invia il
messaggio con l’esito dell’intervento
d’ufficio al gestore di PEC del depositante.
14. Il gestore di PEC del depositante provvede a rendere disponibile l’esito
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d)
Pertanto, a seguito dell’invio di una PEC
contenente l’atto da depositare, l’avvocato
potrà ricevere dal dominio Giustizia:
a)
Ricevuta di Avvenuta Consegna:
la data e l’ora della RdAC determina
il momento della ricezione ai fini dei termini processuali ed equivale al “depositato” degli atti processuali cartacei.
Attenzione: nell’ipotesi in cui la RdAC
sia rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito si considera effettuato il giorno
feriale immediatamente successivo.
b)
Avviso Mancata Consegna (AMC)
in alternativa alla RdAC: equivale
all’impossibilità a consegnare la PEC
di deposito alla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario
adito. In questo caso si consiglia di
ritentare l’invio della PEC di deposito o
di rivolgersi al proprio gestore di PEC
ovvero al proprio Punto di Accesso
(PdA) nel caso di PEC integrata nelle
funzionalità del PdA.
c)
Esito controlli automatici: è un
messaggio di PEC in cui viene riportato
l’esito dei controlli inerenti le verifiche
formali del messaggio e della busta
telematica.
Esito intervento della cancelleria: è
un messaggio di PEC in cui viene riportato l’esito dell’intervento di accettazione
dell’atto da parte della cancelleria o della
segreteria dell’Ufficio Giudiziario.
Anche, per la gestione di questi avvisi e
comunicazioni di esito, il software redattore
è indispensabile, avendo delle specifiche
funzioni che aiutano a semplificare i processi
di conservazione degli stessi, collegandoli
stabilmente nel tempo con i relativi atti inviati
e depositati. In tal modo, in caso di contestazione, l’avvocato avrà sempre modo di
dimostrare se, quando e con quale esito ha
effettuato il deposito telematico di un atto
processuale.
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3.2 Dall’ Ufficio Giudiziario al soggetto esterno
Anche le comunicazioni per via telematica
inviate dall’ufficio giudiziario al soggetto
abilitato esterno sono eseguite secondo
precise regole tecniche emanate con il DM
44/2011 e con il provvedimento del 18
luglio 2011.
In caso la comunicazione dell’ufficio giudiziario contenga dati personali sensibili, la
stessa viene effettuata per estratto e, in tal
caso, il messaggio PEC contiene l’avviso di
disponibilità della comunicazione che potrà
essere recuperata integralmente da una
apposita area riservata del Portale dei Servizi
Telematici previa autenticazione del soggetto (tramite certificato di autenticazione
contenuto nel token crittografico) e utilizzando l’URL indicato nel messaggio di PEC
di avviso.
Le regole tecniche, infatti, prevedono che
queste comunicazioni degli Uffici Giudiziari
vengano effettuate tramite messaggio PEC
inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che il soggetto abilitato esterno
ha provveduto a registrare nel Registro degli
Indirizzi Elettronici.
Il destinatario riceverà all’indirizzo registrato
un messaggio di PEC contenente il testo
della comunicazione, l’eventuale atto oggetto di comunicazione e due file contenenti i
dati strutturati (formato XML) contenuti nella
comunicazione stessa.
Anche per la lettura dei file strutturati, in
formato XML, è necessario utilizzare l’apposito software non essendo sufficiente il
browser di navigazione.
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Il flusso telematico di notifica delle comunicazioni provenienti dagli Uffici giudiziari è
riportato nello schema riportato nella figura
che segue:
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Di seguito la descrizione dei passaggi presenti nella figura:
1.
L’operatore di cancelleria registra
l’evento da cui scaturisce la comunicazione nell’ambito del proprio sistema di
gestione dei registri.
2.
L’eventuale documento (depositato
dal giudice o scansionato) viene salvato nel fascicolo informatico.
3.
Il sistema a disposizione dell’operatore
di cancelleria verifica su ReGIndE la
presenza o meno della casella di PEC
del destinatario.
4.
Se tale casella è presente in
ReGIndE, l’operatore di cancelleria
invia la comunicazione o notificazione.
5.
Il gestore dei servizi telematici assembla il messaggio di PEC da inviare e
provvede all’invio al destinatario, collegandosi con il gestore di PEC del
Ministero della Giustizia. Il formato del
messaggio è quello precedentemente
riportato. Lo stesso gestore recupera
la Ricevuta di Accettazione (RdA) dal
gestore di PEC del Ministero e la salva
nel fascicolo informatico.
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6.
Il gestore di PEC del Ministero invia il
messaggio al gestore di PEC del
destinatario, che provvede a renderlo
disponibile nella relativa casella di PEC.
7.
Il gestore di PEC del destinatario invia
al gestore di PEC del Ministero la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC),
che viene recuperata dal gestore dei
servizi telematici e che viene salvata
nel fascicolo informatico.
4.
LA CONSULTAZIONE DEI DATI
GUIDA AL PCT
4.1 La consultazione nei registri informatici
di cancelleria e nel fascicolo informatico
Fra i servizi del Processo Telematico, hanno
grande rilevanza quelli destinati alla consultazione delle informazioni e dei dati dei
procedimenti civili, contenuti nei registri
informatici di cancelleria e nel fascicolo processuale informatico.
La consultazione, che riguarda sia i dati
descrittivi dell’iter del procedimento (dati
dei registri di cancelleria) sia il contenuto
documentale del fascicolo processuale è
regolamentata dalla normativa vigente che
definisce specifici limiti e vincoli di accesso.
Le informazioni disponibili nell’attività di
consultazione e i criteri per la ricerca e l’interrogazione dei sistemi informativi degli uffici
giudiziari sono reperibili nel documento al
seguente link.
La consultazione dei registri informatici e dei
documenti dei fascicoli processuali informatici può avvenire essenzialmente in tre modi:
Ciascun utente può accedere alle informazioni e visionare fascicoli e documenti
in funzione del ruolo che lo stesso ricopre
in relazione allo specifico procedimento al
quale le informazioni e i documenti si riferiscono: pertanto, l’avvocato potrà accedere
soltanto alle informazioni relative ai processi
dove lo stesso risulta essere costituito come
difensore di una delle parti.
Per consentire questo accesso limitato è
richiesta l’identificazione tramite token crittografico (smart card, chiavetta USB o altro
dispositivo sicuro) del soggetto che accede
al servizio.
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1.
Accesso tramite portale dei servizi
telematici, gestito dal Ministero che
però non fornisce alcun servizio di
assistenza o formazione sui servizi resi
disponibili sul portale dei servizi
telematici.
2.
Accesso tramite software specifico,
che consente non soltanto di effettuare
la navigazione fra le informazioni ma di
recuperare le novità e i dati aggiornati
dagli uffici giudiziari, creando specifici
alert ed inserendo automaticamente
scadenze e attività da gestire in apposite agende elettroniche.
GUIDA AL PCT
Anche in questo caso l’autenticazione
dell’utente sarà eseguita dal Portale e
richiederà il possesso del token crittografico.
3.
I registri di cancelleria a cui è possibile accedere sono i seguenti:
• CONTENZIOSO CIVILE
• DIRITTO DEL LAVORO
Utilizzo di un punto di accesso.
È possibile utilizzare differenti punti
di accesso: il punto di accesso rende
disponibile i servizi attraverso le proprie
pagine o propri strumenti ed è tenuto
a fornire adeguati servizi di formazione
e assistenza ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici.
• PROCEDURE CONCORSUALI
• ESECUZIONI MOBILIARI
• ESECUZIONI IMMOBILIARI
• PROCEDIMENTI CIVILI PRESSO
L’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
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4.2 La consultazione del registro generale
degli indirizzi elettronici
Secondo analoghe modalità è possibile
consultare anche il Registro Generale
degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), contenente i dati identificativi nonché l’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) dei
soggetti abilitati esterni. La ricerca permette
di visualizzare per ciascun soggetto il nome,
il cognome, il codice fiscale, l’eventuale Ente
di appartenenza, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e il domicilio legale.
La dematerializzazione dei documenti nelle attività di contabilità per persone fisiche
e società incide sia sull’efficienza dei processi che sugli output prodotti, impattando
prevalentemente su tre tipologie di costo: tempi di esecuzione delle attività, spazi
occupati dagli archivi cartacei, materiali di consumo (carta, toner stampanti e fax, etc.)
Studio dell’Osservatorio ICT&Commercialisti del Politecnico di Milano, 2013.
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GUIDA AL PCT
4.3 La consultazione del Portale procedure
concorsuali
L’ Area pubblica contiene informazioni e
documenti che gli Organi procedurali ritengono dover rendere pubblici.
Infine, tra i servizi di consultazione messi a
disposizione dal Ministero nell’ambito del
Processo Telematico c’è il Portale procedure concorsuali.
L’ Area privata, invece, contiene informazioni di merito e documenti relativi alla singola
procedura e consultabili a seconda del
grado di riservatezza.
Il servizio consente ai soggetti interessati – in
particolare ai creditori – di avere informazioni tempestive e aggiornate circa le procedure concorsuali in atto, evitando di presentarsi allo sportello dell’Ufficio Giudiziario.
In aggiunta, il servizio prevede l’invio di news
all’indirizzo di posta elettronica comunicato
dall’utente al momento del deposito della
domanda di insinuazione presso la cancelleria, e la possibilità per l’utente di inviare
richieste direttamente all’Ufficio Giudiziario.
Le informazioni e gli aggiornamenti sono
curati direttamente dagli Organi procedurali,
quali cancellerie, giudici delegati e professionisti incaricati.
Il Portale a cui fa riferimento il servizio è suddiviso in un’Area pubblica, accessibile senza
necessità di autenticazione e un’Area riservata, accessibile attraverso l’uso di credenziali rilasciate dalla cancelleria al momento
del deposito della domanda di insinuazione.
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In particolare permette:
Area pubblica
Area privata
• Informazioni di carattere generale
sulla procedura: ritualità e numero
di ruolo Giudice Delegato, termine di
presentazione per il creditore delle
domande di insinuazione allo stato
passivo Curatore/Commissario
•
La visualizzazione delle domande di
insinuazione depositate dal creditore
•
La visualizzazione del progetto di
stato passivo: si precisa che la consultazione del progetto di stato passivo, fino alla esecutorietà da parte dei
creditori insinuati, è consentita al fine
della tempestiva formulazione di eventuali osservazioni/impugnazioni di cui
all’art. 98 della Legge Fallimentare
•
La visualizzazione dei decreti di
esecutività dello stato passivo
•
La visualizzazione dei documenti
endoconcorsuali
•
La visualizzazione del calendario
udienze già tenute con eventuali
estratti di verbali di udienza (a discrezione della Cancelleria di competenza)
•
Servizi aggiuntivi utente:
a) Richiesta di integrazione/aggiornamento delle informazioni anagrafiche del creditore;
b) Ricezione di comunicazioni tramite
e-mail.
• Calendario delle udienze di verifica da
tenersi
• Documenti di tipo pubblico
• News di tipo pubblico
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