N. 00827/2008 REG.SEN.
N. 01818/2006 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1818 del 2006, proposto dalla Erg
Petroli Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Acquarone, Alberto
Bagnoli e Alberto Marconi, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via
Dante, 25;
contro
il Comune di Lucera, non costituitosi;
e con l'intervento di
Tremonte Luigi S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Donato Grasso, con
domicilio eletto in Bari, presso l’avv. Mario Carriero- Lungomare IX Maggio n.
32;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del verbale a firma del Dirigente del quarto Settore attività produttive Ufficio S.U.A.P., del Responsabile S.U.A.P. e del Comandante di Polizia
municipale in data 20 giugno 2006 e della nota di comunicazione a firma del
Dirigente del quarto Settore attività produttive - Ufficio S.U.A.P. 29 agosto
2006 n. 28986, pervenuta nei giorni successivi, avente ad oggetto
-accertamento di incompatibilità dell'impianto di distribuzione carburante sito in
piazza di Vagno,
-invito a presentare un progetto di adeguamento;
2) di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale e/o connesso;
e sui motivi aggiunti, depositati 19 dicembre 2006,
per l'annullamento
del provvedimento 11 ottobre 2006, prot. 36024, a firma del Dirigente del
quarto Settore attività produttive - Ufficio S.U.A.P., notificato il 16 ottobre
2006, avente ad oggetto "reiezione del progetto di adeguamento mediante
ristrutturazione dell'impianto di distribuzione per autotrazione sito in Piazza di
Vagno”;
della determinazione 17 ottobre 2006 n. 238, a firma del Dirigente del quarto
Settore attività produttive - Ufficio S.U.A.P., notificato il 6 novembre 2006,
avente ad oggetto "revoca definitiva dell'autorizzazione e ordine di cessazione
di ogni attività relativa all'impianto di erogazione carburanti ERG Petroli S.p.a.
sito in Piazza di Vagno" e smantellamento dell'impianto, con obbligo di
riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali occupate, rimozione
di tutte le attrezzature ed eventuale bonifica dell'area interessata, ovvero
produzione della documentazione attestante l'assenza d’inquinamento del suolo;
di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale e/o connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2008 la dott. Giuseppina
Adamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ERG Petroli è proprietaria di un impianto di distribuzione dei
carburanti nell'abitato di Lucera, di cui l’interventore é invece il gestore.
Già con ordinanza del Dirigente del servizio Commercio e Artigianato e Polizia
Amministrativa 27 gennaio 2005 n. 1, prot. n. 3082, era stato sospeso l'esercizio
della relativa attività.
L'atto veniva annullato con sentenza immediata della Sezione seconda, 18 marzo
2005 n. 1186, per le seguenti ragioni:
"Considerato che l'atto dirigenziale impugnato di sospensione dell'esercizio di
distribuzione dei carburanti, si pone in contrasto con l'atto di Giunta Comunale
del 30.12.2004 n. 402, che costituisce atto d'indirizzo specifico rivolto al
dirigente al ramo ed atto essenziale del procedimento diretto ad avviare una
variante del PUT per la soluzione della questione;
- che, in tale contesto, l'atto impugnato è inficiato da sviamento, anche in
relazione al potere esercitato di sospensione cautelare, sulla base di un interesse
pubblico dichiarato che è solo apparente, in quanto deputato a valutarne la
sussistenza e gli effetti è non il dirigente, bensì l'Organo Collegiale, il quale già
con atto deliberativo n. 402/2004 ha apprezzato l'esigenza di mantenere in vita
l'impianto sino alla conclusione del procedimento di variante del PUT;
- che, peraltro, anche in applicazione delle disposizioni statali in materia (art. 3
c. II del Decreto Legislativo 11.02.1998 n. 32 e successive modificazioni) le
autorizzazioni degli impianti in questione “sono revocate alla scadere del
biennio”; che, nella specie, coincide con il 29 04.2005 e decorre dalla data di
presentazione del progetto di adeguamento (29.04.2003), “una volta accertata la
non conformità dell'impianto alle vigenti norme”;
- che il predetto accertamento, per effetto di un coordinamento d'interessi
pubblici (di commercio ed urbanistico) fa capo all'Organo Collegiale, il quale
dovrà provvedervi con atto formale;
- che, di conseguenza, in attesa del predetto provvedimento collegiale non può
adottarsi alcuna sanzione di revoca dell'autorizzazione o di sospensione
dell'esercizio".
Il Consiglio comunale, in coerenza con la delibera giuntale n. 402/2004,
approvava la revisione e l'aggiornamento del piano generale del traffico, in cui
era stata appositamente introdotta una variante rispetto al progetto, per
consentire la permanenza dell'impianto in piazza di Vagno, prevedendo altresì
sia la risistemazione della viabilità sia l’occupazione di uno spazio adiacente, per
rendere possibile l'adeguamento e l'ampliamento dell'impianto (delibera 30
giugno 2005 n. 30).
Per tale adeguamento, la società ha presentato quindi allo Sportello unico
domanda di permesso edilizio e richiesta per la concessione dell'area adiacente.
A ciò è seguito il verbale a firma del Dirigente del quarto Settore attività
produttive - Ufficio S.U.A.P., del Responsabile S.U.A.P. e del Comandante di
Polizia municipale in data 20 giugno 2006, nel quale viene accertata
l'incompatibilità dell'impianto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del regolamento
regionale 10 gennaio 2006 n. 2, e viene formulato invito a presentare un
progetto di adeguamento, di cui comunque si preannuncia l’irricevibilità in
quanto l'ampliamento-adeguamento verrebbe ad incidere su un terreno non
assegnato.
L'atto viene contestato, alla stregua dei seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione della legge regionale 13 dicembre 2004 n. 23
e del regolamento regionale 10 gennaio 2006 n. 2; eccesso di potere per
illogicità, contraddittorietà intrinseca, difetto d’istruttoria e dei presupposti;
sviamento di potere;
2) violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 107 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni; violazione e/o falsa applicazione
della delibera di Giunta municipale 30 dicembre 2004 n. 402 e della delibera di
della delibera di Giunta municipale 30 dicembre 2004 n. 402 e della delibera di
Consiglio 30 giugno 2005 n. 30; violazione e/o falsa applicazione, sotto altro
aspetto, della legge regionale 13 dicembre 2004 n. 23 e del regolamento
regionale 10 gennaio 2006 n. 2; difetto d’istruttoria; eccesso di potere per
difetto dei presupposti legittimanti; sviamento di potere;
3) violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto
1990, come modificato dall'articolo 6 dalla legge n. 15/2005; eccesso di potere
per difetto dei presupposti e d'istruttoria;
4) violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 3 del DPR 20 ottobre 1998 n.
447; incompetenza;
5) violazione e/o falsa applicazione del dispositivo della sentenza del Tar Puglia
-Bari 17 marzo 2005 n. 1186; incompetenza.
La società ha altresì domandato il risarcimento dei danni subiti, consistenti nelle
sopportate spese di progettazione e in altri nocumenti economici, da precisare
in corso di causa.
Con motivi aggiunti, depositati 19 dicembre 2006, l'impresa ha poi domandato
l'annullamento dell'intervenuto provvedimento 11 ottobre 2006, prot. 36024,
del Dirigente del quarto Settore attività produttive - Ufficio S.U.A.P. (che ha
rigettato il presentato progetto di adeguamento mediante ristrutturazione) e
della determinazione 17 ottobre 2006 n. 238, con la quale è stata
definitivamente revocata l'autorizzazione di distribuzione dei carburanti e sono
stati ordinati la cessazione di ogni attività e lo smantellamento dell'impianto,
con obbligo di riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali
occupate, rimozione di tutte le attrezzature ed eventuale bonifica dell'area
interessata (ove non provata l'assenza d'inquinamento del suolo).
Contro tali atti la società deduce i seguenti motivi:
-A) con riguardo al provvedimento 11 ottobre 2006, prot. 360241) violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto
1990, come modificato dall'articolo 6 dalla legge n. 15/2005; eccesso di potere
per difetto dei presupposti e d'istruttoria;
2) violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 107 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni; violazione e/o falsa applicazione
della delibera di Giunta municipale 30 dicembre 2004 n. 402, della delibera di
Consiglio 30 giugno 2005 n. 30 e della delibera di Giunta 26 settembre 2006 n.
243; difetto d’istruttoria; eccesso di potere per difetto dei presupposti
legittimanti; sviamento di potere;
3) violazione e/o falsa applicazione della legge regionale 13 dicembre 2004 n. 23
e del regolamento regionale 10 gennaio 2006 n. 2; violazione e/o falsa
applicazione del piano generale del traffico urbano (P.G.T.U.), approvato con
delibera di Consiglio 30 giugno 2005 n. 30; eccesso di potere per difetto dei
presupposti legittimanti; difetto d’istruttoria; illogicità;
-B) con riguardo alla determinazione 17 ottobre 2006 n. 238-
1) illegittimità in via derivata dal verbale 20 giugno 2006 e dalla nota di
comunicazione 29 agosto 2006 n. 28986, impugnati con il ricorso introduttivo, e
dal provvedimento 11 ottobre 2006, prot. 36024; eccesso di potere per difetto
dei presupposti e difetto d’istruttoria;
2) violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 6 del regolamento regionale 10
gennaio 2006 n. 2; eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti
determinazioni;
3) violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 6 del regolamento regionale 10
gennaio 2006 n. 2; incompetenza; violazione dell'articolo 3, comma 4, del DPR
20 ottobre 1998 n. 447;
4) violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 6 del regolamento regionale 10
gennaio 2006 n. 2; eccesso di potere per travisamento e/o difetto dei
presupposti; sviamento di potere.
Ha spiegato intervento la società “Tremonte Luigi s.a.s.”, che gestisce
l’impianto, per sostenere le tesi attoree.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 39 del 17 gennaio 2007,
ritenendo, da un lato, prima facie, fondata la censura incentrata sulla violazione
dell’articolo 10 bis della legge 241/1990 e considerando, dall’altro, che, anche
alla luce del precedente giudizio, deciso con sentenza n. 1186/25, “appare
stringente la necessità di un dialogo, tra la ricorrente e il dirigente competente in
materia, che sfoci in un provvedimento conforme all’indirizzo tracciato dalle
delibera G.C. n. 402 del 30.12.2004, di C.C. n. 30 del 30.6.2005 e di G.C. n. 243
del 26.9.2006”.
All'udienza del 14 febbraio 2008 la causa è stata riservata per la decisione.
DIRITTO
Le censure dedotte, rivolte contro il verbale a firma del Dirigente del quarto
Settore attività produttive-Ufficio S.U.A.P., del Responsabile Sportello unico
attività produttive e del Comandante di Polizia municipale in data 20 giugno
2006, con il relativo accertamento d'incompatibilità dell'impianto di
distribuzione carburante, di proprietà della ERG, sito in Lucera, piazza di
Vagno, e l’invito a presentare un progetto di adeguamento, sono infondate.
Giova premettere la normativa di riferimento.
In base all’articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2004 n. 23, “I Comuni
esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni
per l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti, per le modifiche o
l'ammodernamento degli stessi” (primo comma); in particolare, “entro quindici
anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica, accertano l'idoneità tecnica
degli impianti anche ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale” (terzo
comma).
Più dettagliatamente il successivo Regolamento regionale 10 gennaio 2006 n. 2,
all’articolo 4, così disciplina le “Verifiche comunali”:
“1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema
distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i Comuni
provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.
2. I Comuni effettuano le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità
degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 6, entro
e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve
comunque le ulteriori norme in materia. Tali verifiche esauriscono quelle di cui
all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3,
comma 1, del D.Lgs. n. 346/99.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di
compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai
sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, così come modificato
dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99”.
E’ evidente quindi che il Comune di Lucera era tenuto in base alla sopravvenuta
disciplina ad effettuare il sopralluogo di verifica della compatibilità
dell’impianto; perciò, rispetto al contenuto tipico dell’atto e per quanto si
riferisce allo stato attuale dei luoghi, il verbale non presenta i vizi di legittimità
denunciati.
D’altra parte la situazione d’incompatibilità per vicinanza all’incrocio stradale
era stata già accertata, ai sensi della previgente normativa, con verbale 22
settembre 2000 e neppure è contestato in sé dalla società, che, anzi, come
dimostra l’intera vicenda, si è adoperata appunto per modificare questo stato di
cose e per rendere regolare l’impianto.
E’ priva di pregio anche la censura d’incompetenza: invero la circostanza che il
verbale sia sottoscritto da altri due soggetti, oltre al responsabile dello Sportello
unico (individuato come competente nella censura), non esclude che l’atto sia
compiutamente riferibile a questo ultimo, sì da rendere superflua qualsiasi
operazione di ratifica.
Diversamente dovrebbe ritenersi in ordine alla legittimità della restante parte del
documento, nel quale viene anticipato il rigetto del progetto di adeguamento
presentato dalla società allo Sportello unico (in quanto il medesimo
coinvolgerebbe anche un’area di proprietà pubblica della quale la ERG non ha perlomeno in quel momento- la disponibilità). Invero, rispetto a tale
conclusione, come già rilevato in sede cautelare, non è stato rispettato il
disposto dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato
dall'articolo 6 dalla legge n. 15/2005.
Tale punto però, considerato che il Dirigente del quarto Settore attività
produttive-Ufficio S.U.A.P. si è definitivamente pronunciato (negativamente)
sul progetto di ristrutturazione, con provvedimento 11 ottobre 2006, prot.
36024, a cui è seguita la revoca definitiva dell'autorizzazione (determinazione 17
ottobre 2006 n. 238), atti ambedue impugnati a mezzo di motivi aggiunti, non
deve essere immediatamente esaminato nel merito dal Collegio, che dovrà
invece occuparsene nell’ambito delle contestazioni ulteriori, mosse con l’atto
depositato il 19 dicembre 2006.
A ciò si deve aggiungere solo, con riguardo al ricorso originario, che sulla
A ciò si deve aggiungere solo, con riguardo al ricorso originario, che sulla
legittimità del verbale non riverbera alcun riflesso diretto la sentenza della
Sezione seconda 18 marzo 2005 n. 1186, poiché è intervenuta nel frattempo la
nuova disciplina regionale, applicabile all’atto gravato, e che neppure può essere
accolta la sola domanda risarcitoria. Il danno esplicitamente lamentato dalla
società consisterebbe nelle “ingenti spese per studiare nuove soluzioni
progettuali tali da permettere di adeguare l’impianto alla vigente normativa di
settore”; però, da un lato, radicalmente, non può predicarsi, per quanto
premesso in ordine alla controversia introdotta con il ricorso, l’ingiustizia del
nocumento e, dall’altro, questo ultimo (consistente in esborsi della società
medesima) non è stato né quantificato né provato.
Occorre quindi passare allo scrutinio dei motivi aggiunti depositati il 19
dicembre 2006.
Circa la prima censura, deve confermarsi quanto già anticipato dall’ordinanza,
seconda Sezione, n. 39 del 17 gennaio 2007, ovvero che il rigetto non è stato
preceduto dall’apposito avviso, prescritto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto
1990 n. 241, come modificato dall'articolo 6 dalla legge n. 15/2005.
È noto che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto la portata generale delle
garanzie procedimentali contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241, laddove la
normativa di settore non preveda meccanismi di partecipazione equivalenti; né
in concreto sono rinvenibili nella fattispecie (connotata da una valutazione
tecnico-amministrativa assai complessa, vertente su numerosi e controversi
elementi di fatto e di diritto) motivi che giustifichino l’omissione di tale
comunicazione.
Constatato ciò, non è però superfluo rivolgere l’attenzione anche al contenuto
degli atti contestati.
In particolare, le ragioni per le quali viene bocciato il progetto di adeguamento,
già presenti nel provvedimento 11 ottobre 2006, prot. 36024, sono state più
diffusamente articolate e in parte integrate nella determinazione 17 ottobre 2006
n. 238 ("revoca definitiva dell'autorizzazione..."), sicché è opportuno un esame
congiunto delle due motivazioni.
Nel complesso, la lettura degli atti evidenzia una stridente contraddizione degli
stessi con la delibera di Giunta 30 dicembre 2004 n. 402, con la delibera di
Consiglio 30 giugno 2005 n. 30 e con la delibera di Giunta 26 settembre 2006 n.
243.
Conviene ricordare che
- la delibera di Giunta 30 dicembre 2004 n. 402 aveva invitato, "in linea di
indirizzo politico-amministrativo", i dirigenti e responsabili comunali interessati
"a concludere l’istruttoria relativa alla cennata richiesta di adeguamento... in
conformità della decisione che sarà adottata dal Consiglio in ordine alla variante
al Piano del traffico comunale" (variante specificamente tesa a consentire il
mantenimento nell'attuale ubicazione dell'impianto);
- la delibera di Consiglio 30 giugno 2005 n. 30, di adozione dell'adeguamento
del piano del traffico urbano, contemplava un'apposita soluzione per piazza di
Vagno, idonea, secondo il progetto, a consentire la messa a norma del
Vagno, idonea, secondo il progetto, a consentire la messa a norma del
distributore della ERG Petroli, attraverso la creazione di una rotatoria con una
terza corsia laterale posta a servizio dell'impianto di carburante e di alcuni
accessi privati e attraverso la previsione altresì di un ampliamento del medesimo
impianto;
- la delibera di Giunta 26 settembre 2006 n. 243, in esecuzione degli indirizzi
consiliari e formulando anch'essa un indirizzo politico-amministrativo,
incaricava "il funzionario dell'ufficio patrimonio di avviare e concludere il
procedimento attivato sulla base della richiesta di concessione dell'area
demaniale (prot. d'ingresso n. 32508 in data 21.09.2006) da destinare a sede di
impianto di distribuzione carburanti in Piazza Di Vagno, subordinatamente
all'accoglimento in linea tecnica della richiesta di adeguamento dell'impianto da
parte del dirigente comunale del settore delle attività produttive".
E’ quindi indubbio che ciò che veniva richiesto al Dirigente del quarto settore
era un'istruttoria tecnica preliminare (nell'ottica di semplificazione e di
coordinamento di cui è espressione l'istituito Sportello unico), la quale
verificasse, ipotizzando che la ERG avesse disposizione, quale concessionario,
l'adiacente terreno municipale e implementando le previsioni progettuali del
nuovo piano del traffico, la possibilità in linea teorica che l'impianto potesse
essere adeguato alla normativa soprattutto in materia di sicurezza e di
circolazione stradale.
In realtà, il Dirigente, adducendo una lunga serie di obiezioni, ha ritenuto il
progetto della società non approvabile e perciò, sostanzialmente, l'impianto non
adeguabile.
Il ragionamento sviluppato in sede amministrativa parte dall’aprioristica
convinzione della non concessibilità del suolo pubblico (in aperto contrasto con
la delibera giuntale n. 243/2006 e impropriamente richiamando l’articolo 9 del
regolamento regionale, che impone una gara per l’assegnazione delle aree
pubbliche; articolo però completamente estraneo alla fattispecie, riguardando
specificamente gli impianti su nuova sede) e dell'inattuabilità delle soluzioni
progettuali del piano traffico, escludendone del tutto la fattibilità per le
previsioni relative alla viabilità prospiciente l'impianto.
Ora è ben vero che può suscitare perplessità una pianificazione che si sviluppa
in aderenza alle esigenze del privato (e non viceversa); è d'altronde possibile
anche dubitare che le delibere giuntali e consiliari menzionate possano
correttamente definirsi come atti di indirizzo politico-amministrativo, così come
è pure ipotizzabile che comunque, anche in caso di concessione e di un'attenta
progettazione di dettaglio sviluppante le indicazioni del piano traffico, gli
inconvenienti relativi alla sicurezza e alla viabilità non possano essere superati.
Tuttavia, il Dirigente non poteva ignorare la portata esecutiva degli atti
collegiali, trattandosi di provvedimenti validi ed efficaci, la cui disapplicazione
non è consentita nel nostro ordinamento, e, in particolare, non poteva
disattendere del tutto la delibera giuntale n. 243/2006, che richiedeva al
Dirigente un apporto tecnico - collaborativo e giungere invece direttamente alla
completa bocciatura della proposta di adeguamento.
Inoltre, pur essendo palese una disparità di vedute all'interno degli apparati e
degli organi comunali, rimane incontrovertibile il fatto che, di fronte al privato,
alla cui tutela è finalizzato, nell'assetto attuale, il processo amministrativo, sia le
alla cui tutela è finalizzato, nell'assetto attuale, il processo amministrativo, sia le
delibere degli organi elettivi sia le determinazioni dirigenziali si presentano (e
sono giuridicamente, a partire dalla classica elaborazione di von Gierke) come
emanate tutte dall'Ente locale, sì che esse non possono porsi vicendevolmente
in contraddizione, pena la loro illegittimità, la quale infatti deve essere
riconosciuta nel caso di specie.
Di conseguenza, alla stregua delle ragioni esposte, il provvedimento 11 ottobre
2006, prot. 36024, del Dirigente del quarto Settore attività produttive - Ufficio
S.U.A.P. deve essere annullato, come pure la revoca dell'autorizzazione di
distribuzione dei carburanti, di cui alla determinazione 17 ottobre 2006 n. 238,
disposta sul presupposto della non adeguabilità dell'impianto.
Data la complessità delle questioni e la soccombenza parziale del Comune,
sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le
spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione I di Bari, respinge il
ricorso in epigrafe; accoglie i motivi raggiunti e, per l’effetto, annulla le
determinazioni del Dirigente del quarto Settore attività produttive -Ufficio
S.U.A.P. 11 ottobre 2006, prot. 36024, e 17 ottobre 2006, n. 238.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Doris Durante, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
Scarica

leggi