NUOVE PROCEDURE
DOGANALI PER
L’ESPORTAZIONE
Vicenza 28 gennaio 2008
Dott. Vincenza Napolitano
IL NUOVO VOLTO DEL REGIME
DELL’ESPORTAZIONE
Regolamento(CE) 648/2005 che ha introdotto
modifiche al Reg. (CEE) 2913/1992 che istituisce il
Codice Doganale Comunitario

Regolamento(CE) 1875/2006 che modifica il
Regolamento (CEE) 2454/1993 recante le
Disposizioni di applicazione del Codice Doganale
Comunitario

LE PRINCIPALI FONTI
NORMATIVE






Artt. 161 e 162 del Reg. CEE 2913/92
Artt.787 – 798 del Reg . CEE 2454/93
Artt. 221, 226, 231, dal 233 al 238, dal 279 al
289 del Reg. CEE 2454/93
Artt. 171 – 174 DPR n. 43/1973
Artt. 251 – 262 del RD n. 65/1896
Artt. 6 c. 4, 7 c. 4, 10, 14, 15 e 16 D. Lgs. n.
374/1990
STRUMENTI DELLA RIFORMA

ANALISI DEI RISCHI COMUNE

SCAMBIO ELETTRONICO DEI DATI

OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO

DICHIARAZIONE SOMMARIA ANTICIPATA
PROGETTO AES
(Automated Export System)


FASE 1 : pieno controllo delle operazioni di
esportazione attraverso lo scambio dei dati tra
ufficio doganale di esportazione ed ufficio
doganale di uscita dal territorio comunitario:
prima fase E.C.S. (Export Control Syistem)
FASE 2: presentazione con sistema telematico
delle dichiarazioni di esportazione
dichiarazione anticipata e dichiarazione
sommaria (seconda fase E.C.S.) -
ECS – FASE 1:
BASE GIURIDICA E OBIETTIVI


BASE GIURIDICA:
Art.182 ter p. 2 CDC;
Artt. 792 e da 796 bis a 796 sexies DAC
OBIETTIVI:
Lo scambio elettronico di dati tra l’ufficio
doganale di esportazione e l’ufficio
doganale di uscita consente il tracciamento
elettronico delle operazioni di esportazione
in ambito comunitario e dunque il pieno
controllo delle operazioni di esportazione
ECS – FASE 1
Le operazioni interessate all’E.C.S.-Fase 1
sono le esportazioni per le quali la normativa
prevede che l’esemplare 3 del DAU scorti la
merce dall’ufficio di esportazione all’ufficio di
uscita.
Le operazioni di esportazioni in procedura di
domiciliazione presentate mediante invio
telematico secondo il disposto della Circolare
18D
ECS – FASE 1: esclusione
Non sono incluse:
 Le
esportazioni effettuate in procedura
domiciliata mediante preavviso e successiva
dichiarazione complementare
 Le esportazioni abbinate al transito
 Le esportazioni di prodotti in sospensione di
accisa (la merce è scortata da DAA)
 Le esportazioni con contratto di trasporto
unico verso Paese terzo (art. 793 Reg. CEE
2454/93)
ESPORTAZIONE
ART. 161 CDC
L’esportazione è il regime che “permette alle
merci comunitarie di uscire dal territorio
doganale della Comunità qualsiasi merce
comunitaria” destinata ad uscire dal territorio
doganale della Comunità “… deve essere
vincolata al regime dell’esportazione”
L’esportazione comporta l’applicazione delle
formalità previste
LA DICHIARAZIONE DI
ESPORTAZIONE

La dichiarazione verbale


Merci prive di carattere commerciale
è ammessa anche per merci di carattere commerciale
purché



il valore globale non superi un certo limite statistico
non si tratti di una serie regolare di operazioni similari
non siano trasportate da trasportatori indipendenti come parte di
una più ampia operazione di trasporto
(artt. 226 DAC e 10 D.Lgs. 374/90)

La dichiarazione per fatti concludenti

è ammessa per le merci non soggette ai dazi
all’esportazione, prive di carattere commerciale e contenute
nei bagagli personali dei viaggiatori
(artt. 231 e 233 DAC)
La dichiarazione di esportazione
art. 787 DAC dal 1° luglio 2009

deve
recare
le
indicazioni
previste
nell’Allegato 37 DAC (e 30 bis DAC) e deve
essere di regola presentata mediante un
procedimento informatico

può essere presentata solo in via eccezionale
su supporto cartaceo e cioè quando non
funziona il sistema informatizzato delle
autorità doganali e/o quello del dichiarante
A.E.S.
PROCEDURA
ORDINARIA



Dichiarazione cartacea
acquisita a sistema da
Ufficio di Esportazione
Dichiarazione
accompagnata da floppy
Dichiarazione trasmessa
all’Ufficio con sistema
telematico
PROCEDURA
DOMICILIATA

Dichiarazione inviata
telematicamente ai sensi
della Circolare 18 D del
24/03/2004
IL FUNZIONAMENTO DEL REGIME
OPERATORE
ECONOMICO
DAU
UFFICIO DI
ESPORTAZIONE
DAU
COPIA 3
DAE
DAU
COPIA 3+
TIMBRO
UFFICIO DI
USCITA
L’UFFICIO DI ESPORTAZIONE

art. 161 p. 5 CDC art. art. 201 DAC



Luogo in cui è stabilito l’esportatore
Luogo in cui le merci sono imballate o caricate
Le deroghe eccezionali
(artt. 789 DAC: subappalto, 790 DAC: motivi di
organizzazione amministrativa, 791 DAC: motivi
debitamente giustificati e 794 DAC: merci non
soggette a misure di divieto o restrizione e il cui
valore non sia superiore a 3000 euro)
LA DICHIARAZIONE:
COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE
Dichiarazione cartacea o dichiarazione
cartacea + floppy: presentazione
dell’esemplare 1 e, ove occorra, degli
esemplari 3a e 3b
 Dichiarazione telematica firmata digitalmente
presentazione dei soli, ove occorra,
esemplari 3a e 3b
IN TUTTI QUESTI CASI L’ UFFICIO DI
ESPORTAZIONE STAMPA IL D.A.E.

Il DAE
(All. 45 quater DAC)

Per le operazioni in procedura ordinaria il
DAE viene emesso dalla dogana di
esportazione. (QUALUNQUE SIA IL MEZZO DI PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE)

In procedura domiciliata, con invio
telematico,
il
DAE
viene
stampato
direttamente dall’operatore economico sulla
base dei messaggi scambiati con il servizio
telematico doganale.
IL MOVEMENT REFERENCE NUMB
MRN







Le novità dal 1 luglio 2007 valide per ECS e per NCTS
i caratteri 1 e 2 = ultime due cifre dell’anno di
registrazione della dichiarazione
i caratteri 3 e 4 = codice iso alpha 2 del paese di
registrazione della dichiarazione (es. “IT”)
i caratteri da 5 a 7 = ufficio di registrazione
i caratteri 8 e 9 = registro meccanografico di allibramento
(01, 02, 03 e 08 per la procedura ordinaria; 1T, 2T, 3T e 8T
per la procedura di domiciliazione)
i caratteri da 10 a 16 = progressivo numerico di
registrazione
il carattere 17 = T (Transito ed ex abbinata Transito) o E
(esportazione)
il carattere 18 = check digit (determinato in automatico dal
sistema)
LA DISTINTA DEGLI ARTICOLI
Se la spedizione contiene più di un articolo, il
DAE è integrato da una DISTINTA DEGLI
ARTICOLI conforme all’ Allegato
45
quinquies DAC che diventa parte integrante
del DAE
Art. 796 bis p.2 Regolamento CEE 2454/93
LO SVINCOLO
796 bis DAC
l’ufficio doganale di esportazione
1.
2.
3.
4.
esegue l’eventuale controllo selezionato dal sistema
rilascia il movimento
stampa il DAE (e l’eventuale elenco degli articoli)
convalida il DAE con la firma del funzionario e il
timbro dell’ufficio
autorizza LO SVINCOLO delle merci
CONSEGNANDO IL DAE al dichiarante
LE FUNZIONI DEL DAE


scorta la merce
presso l’ufficio di uscita: è utilizzato dalla
dogana e dagli altri enti e Autorità per
espletare le medesime formalità a cui era
assoggettato l’esemplare 3 del DAU (esclusa
l’apposizione del timbro, sostituito con il visto
telematico)
MESSAGGIO DI ESPORTAZIONE


L’ufficio di esportazione, una volta svincolata
la merce, trasmette
elettronicamente
all’ufficio di uscita gli elementi relativi
all’esportazione attraverso il MESSAGGIO DI
ESPORTAZIONE
(Art.796 ter DAC);
se le merci, frazionate in più spedizioni,
devono essere inviate a più uffici di uscita,
CIASCUNA SPEDIZIONE forma oggetto di
UN MESSAGGIO DI ESPORTAZIONE e di
UN DAE. (art. 796 quinquies p. 3)
L’UFFICIO DI USCITA
La definizione dell’art. 4, punto 4 quinquies
“ufficio doganale designato dall’autorità
doganale, conformemente alla legislazione
doganale, dove devono essere presentate le
merci prima che lascino il territorio doganale
della Comunità e presso il quale saranno
sottoposte a controlli doganali inerenti
all’applicazione delle formalità di uscita e ad
adeguati controlli dei rischi”
L’UFFICIO DI USCITA
COMPITI
1. si assicura che le merci presentate
corrispondano a quanto dichiarato sulla base
del messaggio di esportazione ricevuto
2. sorveglia l’uscita fisica delle merci
3. trasmette alla Dogana di esportazione il
messaggio “risultati di uscita”
POSSIBILI ESITI DEL CONTROLLO
art. 793 bis DAC
Se nel corso dell’esame (eventuale) l’ufficio rileva
 una
deficienza, ne informa l’ufficio di
esportazione (visto uscire parziale) ;


una eccedenza, ne rifiuta l’uscita finché non siano
state espletate le formalità di esportazione;
una differenza nella natura delle merci, ne rifiuta
l’uscita finché non siano state espletate le
formalità di esportazione e ne informa l’ufficio
esportazione.
MESSAGGIO “RISULTATI DI USCITA”
ART. 796 QUINQUIES


L’ufficio di uscita invia il messaggio
RISULTATI DI USCITA all’ufficio di
esportazione al più tardi il giorno lavorativo
successivo a quello in cui le merci lasciano il
territorio doganale della Comunità
tuttavia, IN CASI GIUSTIFICATI DA
CIRCOSTANZE PARTICOLARI, l’ufficio di
uscita può trasmettere il messaggio in una data
successiva
MESSAGGIO “RISULTATI DI USCITA”
POSSIBILI ESITI
UFFICIO DI USCITA
1 considerato conforme o
conforme
2 conforme con difformità
3 non conforme
UFFICIO DI ESPORTAZIONE
1 nessun adempimento
2 rettifica della dichiarazione di
esportazione in A.I.D.A. sulla
base delle difformità riscontrate
da Uff. di Uscita
3 annullamento della dichiarazione
causale “esportazione respinta”
merci che non hanno lasciato il
territorio della Comunità.
LA PROVA DELL’USCITA A FINI IVA



è costituita dal messaggio “risultati di uscita” che
l’ufficio di uscita invia all’ufficio di esportazione e
che viene registrato nella banca dati del sistema
informativo doganale nazionale (AIDA);
tale messaggio contiene l’informazione relativa
all’uscita effettiva della merce – con o senza
eventuali difformità – o di uscita respinta per non
conformità alla normativa doganale;
equivale a tutti gli effetti alla prova costituita dal
timbro apposto sul retro dell’esemplare 3 del DAU.
DAE
casi residuali di apposizione del timbro
A) la dogana di uscita comunitaria per motivi tecnici non è
ancora operativa ai fini ECS (non è il caso degli uffici
nazionali)
B) eventi eccezionali ed imprevedibili che hanno coinvolto
il sistema informativo della dogana di uscita comunitaria
(disastri, eventi naturali)
C) accensione di regime TIR o Transito presso dogana naz.
successivamente al vincolo della merce al regime
dell’esportazione in ambito ECS: se dogana di esp. di
altro Stato membro la dogana nazionale timbra il DAE
ed accende il regime TIR o Transito
se la dogana di esp. è nazionale, l’esportazione è
appurata in ambito ECS dalla dogana nazionale che accende il
regime TIR o Transito
GROUPAGE E TRIANGOLAZIONI

Nulla è innovato - ai fini IVA - in ordine a
formalità da espletare su altri documenti e, in
particolare, su fatture (groupage,
triangolazioni, etc: circ.35/E del 13.2.1997)

Il visto telematico, infatti, sostituisce
esclusivamente il timbro prima apposto sul
retro della copia 3 del DAU
AEO
Authorized Economic Operator
L’art. 5 bis del CDC introduce la figura
dell’Operatore
Economico
Autorizzato
definendo i criteri per la concessione dello
status.
L’art. 14 bis (entrato in vigore il 01 gennaio
2008) stabilisce che:…le autorità doganali su
domanda di un operatore doganale possono
rilasciare un certificato AEO.
CERTIFICATI AEO

Certificato AEOC (Customs) : può essere richiesto dagli
operatori economici che intendono fruire delle semplificazioni in
materia doganale e rispettano i requisiti degli artt. Da 14 nonies
a 14 undecies DAC

Certificato AEOS (Security) : può essere richiesto dagli
operatori che vogliono beneficiare delle agevolazioni sotto
l’aspetto dei controlli doganali di sicurezza per operazioni imp. ed
exp. Devono essere rispettati i requisiti di cui agli artt. Da 14
nonies a 14 duodecies

Certificato AEOF (Full) può essere richiesto dagli operatori
che intendono usufruire delle semplificazioni doganali e delle
agevolazioni su controlli in materia di sicurezza. Devono essere
rispettati i requisiti di cui agli artt. Da 14 nonies a 14 duodecies
BENEFICI


Il certificato AEO è rilasciato al richiedente e
non ai suoi clienti , pertanto può usufruire dei
connessi vantaggi il solo operatore titolare di
certificato.
La richiesta di una tipologia di certificato
vincola il richiedente al rispetto dei prescritti
requisiti e condizioni e pertanto tale richiesta
non può essere tramutata in altra tipologia.
Richiesta per cert. AEOF , la mancanza dei
requisiti di sicurezza non fa tramutare la
domanda per il cert. AEOC
BENEFICI DIRETTI







Riduzione dei controlli (certificati AEOC – AEOS - AEOF)
Trattamento prioritario in caso di controlli (AEOC–AEOS–AEOF
Indicazione del luogo in cui effettuare i controlli (AEOC – AEOS –
AEOF)
Agevolazioni nell’istruttoria per semplificazioni doganali (AEOC –
AEOF)
Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommaria (AEOS –
AEOF) dal 01 luglio 2009
Comunicazione preventiva dell’esito positivo del circuito doganale
di controllo sulla dichiarazione sommaria (c.s.)
Mutuo riconoscimento dei programmi di sicurezza con Paesi terzi
(AEOS – AEOF)
1° LUGLIO 2009
Seconda fase (ECS – FASE 2) :
Per permettere un’efficace analisi dei rischi e,
conseguentemente , adeguati controlli è
necessario imporre agli operatori economici di
fornire alle autorità doganali informazioni
preliminari all’arrivo di tutte le merci sul
territorio doganale della comunità o all’uscita.
1° LUGLIO 2009
Il Regolamento CE 648/2005 :
Dichiarazione sommaria di entrata – art. 36 bis
Dichiarazione sommaria di uscita – art. 182 bis
Il regolamento 1875/2006 detta le disposizioni di
attuazione
Dichiarazione sommaria di entrata – art. 183
Dichiarazione sommaria di uscita – art. 842 bis
1° LUGLIO 2009


Le dichiarazioni sommarie per rispondere alle
esigenze di analisi dei rischi ai fini della
prevenzione e del controllo devono contenere
informazioni aggiuntive relative alla sicurezza
I dati richiesti per le dichiarazioni sommarie di
entrata e di uscita e per le procedure
semplificate sono contenuti nell’allegato 30 A
del DAC
Scarica

l`ufficio di esportazione