Mounting systems for solar technology ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO Sistemi per tetto inclinato Vite per fissaggio solare I Indice INDICE 2 L‘ AZIENDA 3 DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 4 MATERIALE NECESSARIO 5 STRUMENTI NECESSARI 7 MONTAGGIO 8 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 16 NOTE 17 Indice 2 | 17 PARTNER CON SISTEMA Con un continuo sviluppo dei propri prodotti e l’attenzione prestata verso i nostri clienti, K2 Systems si propone come partner ideale nel campo dei sistemi di montaggio per tecnologia solare. Una clientela internazionale apprezza le nostre soluzioni su coperture, campo aperto nonché soluzioni personalizzate di comprovata efficacia. I sistemi di montaggio K2 Systems convincono per il loro design attraente e per i numerosi dettagli intelligenti. L’impiego di materiali di alta qualità ed una lavorazione accurata degli stessi, assicurano un’ottima funzionalità e durata. I nostri prodotti constano di pochi elementi, ottimamente coordinati tra loro: questo riduce lo spreco di materiale, facilita il montaggio e permette un risparmio di tempo e denaro. Essendo un’azienda giovane, assicuriamo un rapido e dinamico sviluppo alle nostre attività. L’esperienza maturata grazie al dialogo con i nostri clienti, è il presupposto per una continua ottimizzazione della nostra gamma di prodotti. Il team di K2 Systems è lieto di instaurare una proficua collaborazione. QUALITÀ CERTIFICATA: CERTIFICATA 4 VOLTE K2 Systems significa sicurezza, la più alta qualità e precisione. I nostri clienti e partner commerciali lo sanno già da tempo e tre enti indipendenti di certificazione hanno esaminato, convalidato e certificato le nostre competenze e la nostra componentistica. L‘azienda 3 | 17 NORME GENERALI DI SICUREZZA Si raccomanda di osservare le norme generali per il montaggio. È possibile consultarle sul nostro sito www.k2-systems.de/italiano/downloads/area-clienti.html Su richiesta è possibile ricevere, dati per l‘accesso alla nostra Area Clienti. In generale vale quanto segue: ¬ Gli impianti devono essere montati solo da personale specializzato, il quale per attitudini (ad esempio formazione o occupazione) ed esperienza è in grado di garantire una corretta esecuzione dei lavori. ¬ Prima del montaggio occorre verificare che il prodotto soddisfi i requisiti strutturali del posto. Per impianti su tetto è necessario obbligatoriamente controllare la portata preesistente dello stesso. ¬ Bisogna assolutamente rispettare le norme di costruzione nazionali e locali, le norme e le disposizioni di tutela dell‘ambiente. ¬ Devono essere rispettate le norme per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti sul lavoro, così come le norme antinfortunistiche! Occorre osservare in particolar modo quanto segue: – Indossare indumenti di protezione (soprattutto casco, scarpe da lavoro e guanti). – Per i lavori su tetto bisogna osservare le norme che regolano il lavoro su tetti (ad es. uso di dispositivi anticaduta, impalcatura con dispositivo di arresto ad un‘altezza in gronda di 3 m,etc.). – È necessaria la presenza di due persone per l‘intero processo di montaggio, al fine di poter garantire un soccorso immediato in caso di eventuali incidenti. ¬ I sistemi di montaggio K2 Systems vengono continuamente perfezionati. I procedimenti di montaggio possono quindi differire. Prima del montaggio verificare quindi lo stato attuale delle istruzioni di montaggio sul sito www.k2-systems.de/italiano/downloads/area-clienti.html. Su richiesta possono essere spediti anche in forma cartacea. ¬ Osservare le istruzioni di montaggio dei produttori del modulo. ¬ È necessario stabilire la messa a terra, se necessario utilizzare dispositivi di fissaggio antifulmine. ¬ Durante l´intera fase di montaggio bisogna assicurarsi che sia disponibile sul cantiere almeno una copia delle istruzioni di montaggio. ¬ Il mancato rispetto delle nostre istruzioni generali di montaggio, installazione e d´uso di tutte le componenti dei nostri sistemi di supporto, esonera la Societa´ K2-Systems da ogni responsabilità in caso di danni verifi catesi agli impianti. In tali casi s’intende esclusa la nostra garanzia sui prodotti. ¬ In caso di mancata osservanza delle nostre norme generali di sicurezza così come di montaggio o assemblaggio delle componenti della concorrenza la K2 Systems GmbH si riserva il diritto di esonero della responsabilità. ¬ Qualora siano rispettate tutte le norme di sicurezza e l‘impianto sia installato in conformità alle norme, esiste un requisito di garanzia del prodotto di 12 anni! È indispensabile rispettare le instruzioni generali di montaggio, disponibile sul sito www.k2-systems.de/italiano/downloads. Su richiesta possono essere spediti anche in forma cartacea. ¬ Lo smontaggio del sistema si effettua procedendo inversamente alla sequenza delle fasi di montaggio. Disposizioni di sicurezza 4 | 17 INDISPENSABILE: IL MATERIALE NECESSARIO Per poter montare il sistema K2 Systems SpeedRail, saranno obbligatoriamente necessari tutti i materiali di seguito elencati. Il calcolo del numero dei pezzi è effettuato in base alla relativa richiesta . Il numero di riferimento indicato facilita il confronto tra gli articoli. Vite di fissaggio solare con calotta per acciaio | Numero di articolo in funzione della copertura Senza lamina adattatrice. Materiale: acciaio inox, alluminio, EPDM Alternativa: vite di fissaggio solare per legno o calcestruzzo aerato autoclavato su richiesta Alternativa: | Numero di articolo in funzione della copertura Vite di fissaggio solare con disco di tenuta per acciaio senza lamina adattatrice. Materiale: acciaio inox, alluminio, FZD Alternativa: vite di fissaggio solare per legno o calcestruzzo aerato autoclavato su richiesta Piastra in acciaio inox regolabile | P1000058 Materiale: acciaio inox K2 Bridge | Numero di articolo in funzione della copertura Materiale: alluminio Profili di supporto dei moduli SolidRail UltraLight, Light, Medium o Alpin Materiale: alluminio Set morsetti intermedi standard Materiale: alluminio | Numero di articolo in funzione della copertura | Numero di articolo in funzione del modulo Alternativa: Set morsetti intermedi XS Set morsetti terminali standard Materiale: alluminio Materiale necessario | Numero di articolo in funzione del modulo 5 | 17 Vite con testa a martello M 10 x 25 | P1000571 Materiale: acciaio inox, testa 28/15 Dado filettato M10 | P1000042 Materiale: acciaio inox, SW: 18 mm MATERIALE AGGIUNTIVO PER MONTAGGIO Ad inCROCio Profilo di montaggio CrossRail Materiale: alluminio | Numero di articolo in funzione dei carichi Tassello scorrevole M K2 | P1001643 Materiale: acciaio inox, materiale sintetico In alternativa può essere utilizzate un tassello scorrevole in acciaio zincato. Climber 36/48 (con foro oblungo) | P1002286 Materiale: alluminio Vite con cave esagonale DIN 912 M8 x 25 | P1000191 per il fissaggio di Climber Materiale: acciaio inox, Cava esagonale SW 6 Rondella di bloccaggio S8 | P1000473 Materiale: acciaio inox Materiale necessario 6 | 17 BREVE PANORAMICA DEGLI STRUMENTI I sistemi di montaggio K2 Systems sono ottimizzati per facilitare il montaggio. Gli strumenti necessari a tale scopo non sono contenuti nel volume di consegna. Li abbiamo raggruppati qui di seguito: Avvitatore a batteria con inserto per SW 5, 6 Chiave dinamometrica con inserto per SW 6 Chiave fissa con inserto per SW 15 Segnalinee Metro Strumenti necessari 7 | 17 INDICAZIONI SUL SISTEMA In linea generale vale quanto segue: ¬CORROSIONE Si prega di notare che: se l‘impianto subisce l‘influsso dell‘aria marina per la sua vicinanza al mare, è esposto a scarichi industriali aggressivi o si trova nelle immediate vicinanze di un allevamento, oppure è soggetto a una combinazione di questi fattori, è necessaria una protezione aggiuntiva contro la corrosione DESCRIZIONE VITE DI FISSAGGIO SOLARE Esistono viti di fissaggio solari per i diversi tipi di materiali della sottostruttura (acciaio, legno o calcestruzzo). Le viti di fissaggio solare si differenziano in questi casi per la filettatura della vite di tenuta. L‘ermeticità del manto di copertura è assicurata da calotte in caso di fissaggio su lastre in acciaio o in alluminio, e da guarnizioni FZD* nel fissaggio su lastre in fibrocemento. Vite senza testa M10 x Lg A2 con cava esagonale HW5 Fermadado DIN 985 M10 Rondella M10 Dado esagonale M10 Filettatura M10 x 50 Disco di tenuta Disco di tenuta FZD A2 Calotta E16 Vite di tenuta JZ3 - 8,0 x L Montaggio sistemi per tetto viti di fissaggio solare 8 | 17 VITE DI FISSAGGIO SOLARE PER SISTEMI PER TETTO INCLINATO: MONTAGGIO PASSO PER PASSO PREFORATURA LASTRE IN ACCIAIO/ALLUMINIO SU SOTTOSTRUTTURA IN ACCIAIO 1a di 9 Calcolare la distanza tra le viti in base alla statica o con K2 Base. Controllare la posizione degli arcarecci ed eseguire i prefori attraverso le lastre ondulate fino agli arcarecci. Lastre in metallo: Diametro del preforo nella lastra ondulata in metallo = diametro del preforo nella sottostruttura PREFORATURA LASTRE IN FIBROCEMENTO SU SOTTOSTRUTTURA IN LEGNO 1b di 9 Calcolare la distanza tra le viti in base alla statica o con K2 Base. Controllare la posizione degli arcarecci ed eseguire i prefori attraverso le lastre ondulate in fibrocemento fino agli arcarecci. Lastre in fibrocemento: Il diametro del preforo nelle lastre ondulate in fibrocemento deve sempre essere maggiore del diametro della vite di fissaggio solare. TABELLA DIAMETRI DEI FORI Diametro preforo in mm Lastre ondulate in metallo e sottostruttura Spessore della sottostruttura in Materiale della sottostruttura Spessore del materiale in mm Acciaio 1,5...< 5,0 5,0...< 7,5 7,5...< 10 Legno ≥ 10 ≥ 32 ≥ 40 Diametro preforo in mm per lastre ondulate in metallo + sottostruttura Vite di fissaggio solare per acciaio Ø 8 mm 6,8 mm 7 mm 7,2 mm 7,4 mm Vite di fissaggio solare per legno Ø 8 mm 5,5 mm 5,5 mm Diametro preforo in mm per lastre in fibrocemento Vite di fissaggio solare per legno Ø 8 mm nella lastra ondulata 11 mm 11 mm nella sottostruttura in legno 5,5 mm 5,5 mm Montaggio sistemi per tetto viti di fissaggio solare 9 | 17 2a di 9 PULIZIA DELLA SUPERFICIE, POSA DELLA CALOTTA Prima di montare la vite di fissaggio solare è necessario pulire la superficie delle lastre ondulate dai residui della foratura. In caso di viti di fissaggio solare per lastre ondulate in metallo, posare la calotta sui fori. (In caso di viti di fissaggio solare per lastre in fibrocemento, la guarnizione è premontata sul dispositivo). Materiali necessari per lastre ondulate in metallo: Calotta 3a di 9 AVVITATURA DELLA VITE DI FISSAGGIO SOLARE (lastre in metallo) La vite di fissaggio solare viene inserita nel preforo attraverso la calotta e avvitata fino all‘arresto. Ulteriori informazioni: La vite di fissaggio solare deve essere avvitata in modo tale che la guarnizione deve essere leggermente compressa e completamente a contatto con la superficie. Materiali necessari: vite di fissaggio solare Montaggio sistemi per tetto viti di fissaggio solare 10 | 17 3b di 9 AVVITATURA DELLA VITE DI FISSAGGIO SOLARE (lastre in fibrocemento) Ulteriori informazioni: La vite di fissaggio solare deve essere avvitata in modo tale che la guarnizione deve essere leggermente compressa e completamente a contatto con la superficie. Materiali necessari: vite di fissaggio solare ERRATO CORRETTO ERRATO DA QUESTA FASE IN POI IL MONTAGGIO È IDENTICO PER I DUE TIPI DI MANTO DI COPERTURA. 4 REGOLAZIONE DEL DADO ESAGONALE di 9 Regolare in altezza il dado per l‘orientamento dei profili di supporto dei moduli. Materiali necessari: dado esagonale, rondella 5 MONTAGGIO PIASTRA REGOLABILE di 9 Collocare e orientare la piastra regolabile e montare la successiva rondella con fermadado. L‘altezza della piastra regolabile è stabilita mediante i due dadi. Assicurare la vite di fissaggio solare contro la rotazione mediante chiave a brugola. Dopo aver correttamente regolato i due dadi, stringerli bene. Materiali necessari: piastra regolabile, rondella, dado filettato Montaggio sistemi per tetto viti di fissaggio solare 11 | 17 6 di 9 MONTAGGIO PROFILI DI SUPPORTO DEI MODULI Controllare se la vite a testa a martello è correttamente fissata. Dopo essere stata inserita nella camera inferiore del profilo, la vite a testa a martello viene ruotata di 90° in senso antiorario. Il profilo di supporto dei moduli Solid programmato viene fissato alla piastra regolabile con una vite a testa a martello M10, utilizzando un dado filettato e serrato. Coppia di serraggio: 32 NM Materiali necessari: Profilo di montaggio K2 Solid, vite a testa a martello M10 x 30, dado filettato M10 7 FISSARE I MODULI di 9 Dapprima inserire il tassello con clip M K2 nel profilo e ruotarlo in senso orario di 90°. Se i morsetti terminali e quelli intermedi vengono forniti come set, fissare tutto il set nel profilo allo stesso modo. Fissare i moduli sui profili di montaggio secondo le indicazioni del produttore. Fissare i moduli rispettivamente alla fine di una fila con morsetti terminali, viti DIN 912 M8 e i dadi filettati. Non montare mai i morsetti terminali direttamente sul giunto del profilo o sull’estremità della stessa! (Distanza: min. 20 mm dal morsetto terminale). Coppia di serraggio 14 Nm. Materiali necessari: set morsetti terminali 8a FISSARE GLI INTERSPAZI TRA I MODULI di 9 Fissare con il morsetto intermedio standard Tra due moduli utilizzare ogni volta due morsetti intermedi che vanno avvitati anch’essi con viti DIN 912 M8 nei tasselli con clip. Attenersi alle direttive di fissaggio dei produttori dei moduli! Coppia di serraggio 14 Nm. Materiali necessari: set morsetti intermedi per moduli standard Montaggio sistemi per tetto viti di fissaggio solare 12 | 17 8b di 9 Fissare con morsetto intermedio XS Tra due moduli utilizzare ogni volta due morsetti intermedi XS che vanno avvitati anch’essi nei tasselli scorrevoli con viti DIN 912 M8. Con il morsetto intermedio per moduli XS sono necessarie viti più lunghe rispetto al morsetto intermedio per moduli standard. Coppia di serraggio 14 Nm. Materiali necessari: set morsetti intermedi per moduli XS 9 PARTICOLARITÀ DEL MONTAGGIO di 9 Ulteriori informazioni: ¬ È indispensabile evitare morsetti intermedi e terminali, e quindi anche tasselli, nei punti di giunzione e alle estremità dei profili! Montaggio sistemi per tetto viti di fissaggio solare 13 | 17 SOVRASTRUTTURE ALTERNATIVE CON K2 BRIDGE 1 MONTAGGIO DI K2 BRIDGE di 1 Per poter realizzare campate di maggiori dimensioni, al posto della piastra regolabile su due viti di fissaggio solare è possibile montare l‘elemento K2 Bridge. A seconda del tipo, il profilo viene fissato all‘elemento Bridge con una o due viti a testa a martello M10. Materiali necessari: 2 viti di fissaggio solare K2 montati Bridge, vite a testa a martello M10 SOVRASTRUTTURE ALTERNATIVE (DISPOSIZIONE INCROCIATA) CON CROSSRAIL 1 di 1 MONTAGGIO DEI PROFILI A DISPOSIZIONE INCROCIATA Lo strato superiore di profili a disposizione incrociata viene montato mediante M K2 e Climber nel punto desiderato, alla distanza opportuna. Coppia di serraggio 16 NM Materiali necessari: CrossRail, Climber, M K2, vite a testa cilindrica M8x25, rondella di sicurezza Montaggio sistemi per tetto viti di fissaggio solare 14 | 17 Finito! GRAZIE MILLE PER AVER SCELTO UN SISTEMA DI MONTAGGIO K2 SYSTEMs. I sistemi della K2 Systems sono veloci e facili da montare. Ci auguriamo che questa guida le sia stata di aiuto. Siamo a sua completa disposizione per segnalazioni, domande o suggerimenti per il miglioramento dei nostri servizi. Lieti anche di ricevere una sua chiamata al numero della nostra Service-Hotline +49 (0) 7152-3560-0 Montaggio sistemi per tetto viti di fissaggio solare 15 | 17 Condizioni generali di contratto § 1 Ambito di applicazione (1) Per tutti i contratti riguardanti le nostre forniture e prestazioni da noi stipulati con i clienti, come pure per le relative obbligazioni precontrattuali, valgono esclusivamente queste Condizioni Generali di Fornitura (CGF), qualora non sia stato concordato diversamente, in modo espresso e in forma scritta. Altre condizioni di contratto o d’acquisto non saranno elementi costitutivi del contratto, anche qualora non le negassimo espressamente. Questo vale anche qualora eseguissimo le nostre prestazioni al cliente senza riserve, pur essendo a conoscenza di condizioni opposte o divergenti oppure nella singola prestazione corrispondente si facesse riferimento a queste. (2) Anche qualora non vi si faccia di nuovo riferimento nelle relazioni d’affari esistenti al momento della conclusione di simili contratti, valgono esclusivamente le nostre CGF nella loro versione consultabile dal cliente su (http://www.k2-systems.de/italiano/ cgf/), a meno che i partner contrattuali non si accordino diversamente per iscritto. Al cliente sarà inviata gratuitamente, a richiesta, anche l‘attuale versione di CGF in forma stampata. (3) Queste CGF non valgono nei confronti dei consumatori intesi ai sensi dell’art. 13 del codice civile tedesco (BGB). § 2 Stipulazione del contratto, documentazione dell‘offerta (1) Le nostre offerte non sono impegnative e non sono vincolanti, salvo qualora l‘offerta sia definita vincolante in forma scritta. Il cliente rimane vincolato per due settimane alle dichiarazioni per la conclusione di contratti (offerte contrattuali). (2) Un vincolo giuridico si realizza soltanto mediante un contratto firmato reciprocamente o la nostra conferma scritta d’ordine e, inoltre, con l’inizio dell’esecuzione delle nostre prestazioni. Possiamo esigere una conferma scritta delle dichiarazioni contrattuali del cliente. (3) Ci riserviamo il diritto di proprietà e il diritto d‘autore sulle illustrazioni, i disegni, i calcoli, gli utensili e altra documentazione. Questo vale anche per quella documentazione scritta che viene definita „confidenziale“. Prima della cessione a terzi o dell’impiego per terzi, il cliente necessita della nostra espressa autorizzazione scritta. § 3 Oggetto del contratto, garanzie, modifica delle prestazioni (1) Determinante per il volume, il tipo e la qualità delle forniture e delle prestazioni, è il contratto firmato reciprocamente oppure la nostra conferma d‘ordine, altrimenti la nostra offerta. Altre indicazioni o richieste diventano parti essenziali del contratto soltanto qualora i partner contrattuali concordino questo per iscritto oppure noi lo avessimo confermato per iscritto. Eventuali modifiche posteriori dell’entità della prestazione richiedono un accordo scritto oppure la nostra espressa conferma scritta. (2) La descrizione dei prodotti, le rappresentazioni e i dati tecnici sono descrizioni della prestazione, tuttavia non rappresentano nessuna garanzia. Una garanzia richiede un’espressa dichiarazione scritta. Qualora nelle offerte si parli di garanzie, si tratta esclusivamente delle nostre garanzie sul prodotto, che devono essere elaborate direttamente con noi. Disegni, illustrazioni, dimensioni, pesi e altri dati della prestazione sono vincolanti soltanto qualora questo sia stato concordato espressamente per iscritto. (3) Ci riserviamo modifiche minime delle prestazioni, qualora si tratti di modifiche irrilevanti delle prestazioni, che siano ragionevoli per il cliente. Soprattutto modifiche della qualità, della quantità, del peso o altre divergenze d’uso commerciale devono essere accettate dal cliente, anche qualora lo stesso nella sua ordinazione si riferisca a prospetti, disegni o illustrazioni, salvo nel caso si convenga espressamente una qualità vincolante. § 4 Periodo d’esecuzione, ritardi, prestazioni parziali, luogo d’adempimento (1) Le indicazioni sui termini di consegna e delle prestazioni non sono vincolanti, salvo qualora queste siano da noi definite vincolanti per iscritto. Tutti i termini di consegna e fornitura sottostanno alla riserva della corretta e tempestiva consegna. I termini di consegna iniziano con l’invio della nostra conferma d’ordine, tuttavia non prima che siano state chiarite tutte le questioni commerciali e tecniche fra il cliente e noi e prima che il cliente abbia adempiuto tutti gli obblighi a lui spettanti (p. es. presentazione delle necessarie autorizzazioni delle autorità oppure effettuazione dei pagamenti concordati). (2) I termini di consegna e per l’adempimento si prolungano per il periodo in cui il cliente si trova contrattualmente in mora e per il periodo in cui noi, a causa di circostanze a noi non imputabili, siamo impossibilitati a eseguire la consegna o la prestazione, e per un periodo iniziale ragionevole alla fine di questo impedimento. Fanno parte di queste circostanze anche le cause di forza maggiore, la carenza di materie prime sui maggiori mercati di materie prime, i ritardi dei nostri fornitori e gli scioperi. I termini valgono come prorogati anche nel periodo in cui il cliente non esegue una prestazione di cooperazione, contrariamente al contratto, p. es. non comunicando un’informazione, non consegnando un ordine oppure non mettendo a disposizione i suoi dipendenti. (3) Qualora i partner commerciali concordino posteriormente altre o addizionali prestazioni, che abbiano un effetto sui termini concordati, questi termini si prolungano per un periodo ragionevole. (4) Qualora su richiesta del cliente si concordi un differimento dei termini di consegna o dei termini per l’esecuzione delle prestazioni, siamo in diritto di richiedere il pagamento nel momento in cui sarebbe divenuto esigibile in assenza del differimento. L’accordo sul differimento di questi termini richiede la forma scritta. (5) Le ingiunzioni e le fissazioni dei termini da parte del cliente richiedono la forma scritta ai fini della loro validità. Una proroga del termine deve essere ragionevole. Un termine inferiore a due settimane è ragionevole soltanto in caso di particolare urgenza. (6) Possiamo eseguire prestazioni parziali, qualora gli articoli forniti siano utilizzabili utilmente dal cliente. Ci riserviamo forniture superiori o inferiori fino al 5 % del volume della fornitura. (7) I termini di consegna concordati valgono come adempiuti, quando la merce è stata consegnata al trasportatore nel termine concordato oppure noi abbiamo comunicato l’effettiva disponibilità di consegna. (8) Qualora noi stessi non fossimo riforniti dal nostro fornitore (definitivamente), pur avendolo selezionato debitamente, e l’ordine soddisfa sufficientemente i requisiti del nostro obbligo di consegna, in questo caso siamo in diritto nei confronti del cliente di recedere completamente o parzialmente, qualora abbiamo dichiarato al cliente la nostra impossibilità di consegna e – per quanto ammesso - offriamo al cliente la cessione delle rivendicazioni a noi spettanti contro il fornitore. Nella scelta dei nostri fornitori non rispondiamo per colpe lievi derivanti dalla selezione. (9) La nostra sede è il luogo d’adempimento, qualora non sia indicato o concordato diversamente. § 5 Imballo, spedizione, trasferimento del rischio, assicurazione (1) Il rischio è trasferito al cliente non appena il prodotto ha lasciato il nostro stabilimento o il magazzino di consegna. Questo vale anche per forniture parziali, le forniture nell‘ambito dell’adempimento posticipato, come pure quando ci assumiamo altre prestazioni, quali, in particolare, i costi di spedizione o la consegna. Qualora in vigenza di un contratto d‘opera avvenga una presa in consegna, il rischio si trasferisce al momento della presa in consegna. (2) Ci riserviamo la scelta del tipo di spedizione, del trasportatore o del tragitto del trasporto, qualora non avessimo nessuna indicazione scritta del cliente. In questa scelta rispondiamo solo per dolo o colpa grave. (3) Su espressa richiesta del cliente la consegna sarà assicurata a sue spese contro i rischi da lui definiti – per quanto ci sia possibile con un dispendio ragionevole. § 6 Prezzi, corrispettivo, pagamento, compensazione (1) Tutti i prezzi si intendono, qualora i partner contrattuali non si siano accordati diversamente, dalla nostra sede. Tutti i prezzi e i corrispettivi sono intesi in euro più l’IVA legale ed eventuali altre imposte previste dalla legge nella nazione di consegna, con l’aggiunta altresì di costi di trasporto, spese, imballo, spedizione ed eventuale assicurazione sul trasporto. (2) Devono essere pagati i prezzi concordati nel contratto, fatto salvo l’art. 6. Le prestazioni di servizio saranno calcolate in base al dispendio. (3) La spedizione delle nostre merci avviene sostanzialmente solo contro pagamento anticipato per bonifico. Il cliente si obbliga a pagare il prezzo per le nostre forniture e prestazioni immediatamente dopo la stipulazione del contratto, qualora non siano stati presi accordi diversi. Qualora non sia eccezionalmente richiesto un pagamento anticipato, i pagamenti sono esigibili senza sconto entro 14 giorni e, salvo che i partner contrattuali non abbiamo concordato diversamente, devono essere eseguiti subito dopo l’esecuzione della prestazione e la ricezione della fattura da parte del cliente, stato tranne diversamente concordato. . (4) Accettiamo, in mancanza di un accordo particolare, solo pagamenti non in contanti, cioè bonifici sul nostro conto bancario indicato nella documentazione contrattuale. In linea di massima, non si accettano cambiali e assegni, se non esclusivamente pro solvendo. Il cliente deve pagare le spese cambiarie e di sconto risultanti, come pure le spese d’incasso. Queste sono esigibili immediatamente. Non rispondiamo per un incasso o un protesto tempestivo, qualora sia riconducibile a noi solo una colpa lieve. (5) In caso di morosità, il cliente deve pagare interessi corrispondenti a otto punti percentuali sul tasso d‘interesse di base in vigore. Rimane invariato il diritto di far valere un altro danno derivante dal ritardo. (6) Qualora la morosità del cliente duri oltre 30 giorni di calendario, il cliente lasci andare in protesto cambiali o assegni oppure sia presentata domanda per l’apertura di una procedura fallimentare sul suo patrimonio ovvero una procedura comparabile in un altro ordinamento giuridico, siamo in diritto di esigere immediatamente tutti i crediti dal cliente, di trattenere tutte le consegne e le prestazioni e di far valere tutti i diritti sulla riserva di proprietà. (7) Il cliente può compensare soltanto il credito da noi non contestato o accertato in Condizioni generali di contratto 16 | 17 giudicato. Salvo che nell‘ambito dell’art. 354 a del codice commerciale tedesco (HGB), il cliente può cedere crediti derivanti da questo contratto a terzi solo dopo la nostra previa autorizzazione scritta. Al cliente spetta un diritto di ritenzione o l‘eccezione del mancato adempimento del contratto solo nell‘ambito dello specifico rapporto contrattuale. (8) Le circostanze che subentrano dopo la stipulazione del contratto, che influenzano notevolmente la base di calcolo in modo non prevedibile e ricadono al di fuori della nostra sfera d’influenza ci autorizzano ad adeguare il prezzo concordato in un importo di fattura corrispondente esclusivamente a queste circostanze. Questo vale soprattutto per le modifiche legislative, le misure amministrative delle autorità, l’aumento dei prezzi dei nostri fornitori a monte e le oscillazioni valutarie. L’adeguamento di prezzo su questa base si fonda sullo stesso fondamento di calcolo di quello concordato originariamente e non serve all’aumento del profitto. (9) Qualora dopo la stipulazione del contratto ci pervengano informazioni sfavorevoli riguardo alla situazione patrimoniale o all’affidabilità creditizia del cliente, possiamo – ove eccezionalmente non debba essere effettuato un pagamento anticipato – far dipendere la lavorazione e la fornitura da un adeguato pagamento anticipato del cliente oppure da una prestazione di garanzia mediante deposito o garanzia bancaria. § 7 Riserva di proprietà (1) Le nostre prestazioni rimangono di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i crediti che ci spettano nell’ambito del rapporto d‘affari con il cliente. Fanno parte dei crediti anche i crediti quali assegni e cambiali, come pure i crediti derivanti da conti aperti. (2) Il cliente ha l‘obbligo di trattare con cura le merci soggette a riserva di proprietà per la durata della stessa. In particolare, il cliente ha l‘obbligo di assicurare sufficientemente e a proprie spese la merce contro i danni da incendio, acqua e furto, per il valore a nuovo. Il cliente ci cede fin da ora tutti i diritti al risarcimento danni derivanti da questa assicurazione. Con la presente accettiamo la cessione. Qualora non dovesse essere ammissibile una cessione, il cliente istruisce con la presente il suo assicuratore, in modo irrevocabile, di effettuare eventuali pagamenti solo a noi. Restano impregiudicati i nostri altri diritti. Il cliente deve dimostrare su richiesta la stipulazione dell‘assicurazione. (3) Al cliente si permette un’alienazione della merce soggetta a riserva di proprietà, soltanto nell’ambito del corso ordinario degli affari. Il cliente non è autorizzato a dare in pegno la merce soggetta a riserva di proprietà, a venderla a scopo di garanzia o altro, ad adottare provvedimenti che mettono a rischio la nostra proprietà.. In caso di pignoramento o altri atti di terzi, il cliente deve informarci immediatamente per iscritto, comunicando tutte le informazioni necessarie a informare terzi sui nostri diritti di proprietà e cooperando alle nostre misure per la tutela della merce soggetta a riserva di proprietà. Il cliente sostiene tutti i costi di cui è responsabile, che devono essere sostenuti per annullare l’accesso alla merce da parte di terzi e per rimpiazzare la merce, nella misura in cui non possano essere riscossi da terzi. (4) Il cliente cede a noi già adesso i crediti derivanti dalla rivendita della merce con tutti i diritti accessori, e precisamente indipendentemente dal fatto se la merce soggetta a riserva di proprietà sarà rivenduta senza o dopo la lavorazione. Accettiamo questa cessione già da adesso. Qualora non dovesse essere consentita una cessione, il cliente ordina irrevocabilmente con la presente al terzo debitore di eseguire eventuali pagamenti solo a noi. Il cliente è autorizzato in modo revocabile a riscuotere per noi in modo fiduciario i crediti ceduti. Gli importi riscossi devono esserci trasferiti immediatamente. Possiamo revocare il mandato d’incasso del cliente, così come la legittimazione del cliente alla rivendita, qualora il cliente non adempia debitamente i suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, si trovi in mora, sospenda i suoi pagamenti oppure sia stata richiesta l’apertura della procedura fallimentare sul patrimonio del cliente. Una rivendita dei crediti richiede la nostra previa autorizzazione. Con l’avviso della cessione al debitore terzo, si estingue il potere d’incasso del cliente. In caso di revoca del potere d’incasso, possiamo esigere che il cliente comunichi i crediti ceduti e il loro debitore, indichi tutte le informazioni necessarie all’incasso, consegni l’intera documentazione relativa e comunichi la cessione ai debitori. (5) Qualora i crediti del cliente derivanti dalla rivendita siano depositati in un conto corrente, il cliente ci cede anche i suoi crediti nei confronti del suo cliente presenti nel suo conto corrente, e precisamente per l‘importo del prezzo d‘acquisto, IVA compresa, concordato per la rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà. (6) Qualora noi esercitassimo le nostre rivendicazioni conformemente all’art. 6, comma 6, in questo caso il cliente deve garantirci l’immediato accesso alla merce oggetto di riserva, inviarci un elenco preciso della merce soggetta a riserva disponibile, selezionare la merce per noi e consegnarcela a nostra richiesta. (7) La lavorazione o la trasformazione della merce soggetta a diritto di proprietà da parte del cliente avviene sempre per noi. Il diritto di aspettativa del cliente per la merce soggetta a riserva di proprietà si estende alla cosa lavorata o trasformata. Qualora la merce sia incorporata, unita o mischiata ad altre cose che non ci appartengono, acquisiamo la comproprietà della nuova cosa in rapporto al valore della merce fornita rispetto alle altre cose trasformate al momento della lavorazione. Il cliente custodisce per noi la nuove merci gratuitamente . Per la merce risultante dalla lavorazione, trasformazione o collegamento, valgono per il resto le stesse disposizioni della merce soggetta a riserva di proprietà. (8) Su richiesta del cliente abbiamo l’obbligo di svincolare le garanzie a lui spettanti, qualora il valore realizzabile delle garanzie, considerando gli scarti di garanzia comuni nelle banche, superi di almeno il 10 % i nostri crediti dal legame contrattuale con il cliente. Nella valutazione si deve partire dal valore di fattura della merce soggetta a riserva di proprietà e dal valore nominale nei crediti. (9) In caso di fornitura di merci in altri ordinamenti giuridici, nei quali la regolamentazione della riserva di proprietà conforme a questi paragrafi non ha lo stesso effetto di garanzia come nella Repubblica Federale di Germania, il cliente ci concede con la presente un diritto di garanzia equivalente. Qualora a questo scopo si rendano necessarie altre dichiarazioni o atti, il cliente fornirà queste dichiarazioni e atti. Il cliente deve cooperare in tutti i provvedimenti necessari e utili per l‘efficacia e l‘ottenimento di tali diritti di garanzia. § 8 Vincolo contrattuale e cessazione del contratto (1) Il cliente può interrompere anticipatamente lo scambio di prestazioni, in caso di una violazione degli obblighi da parte nostra, non importa per quale motivo giuridico (p. es. in caso di recesso, richiesta di risarcimento danni invece della prestazione, disdetta per grave motivo), oltre che per i requisiti previsti dalla legge, soltanto nel caso dei seguenti presupposti: a) La violazione contrattuale può essere reclamata in modo concreto. L’eliminazione del difetto deve essere richiesta definendo un termine. Si deve inoltre ammonire che, dopo il decorso di questo termine senza esito, non saranno accettate altre prestazioni concernenti il guasto reclamato e che così sarà terminato parzialmente o completamente lo scambio di prestazioni. b) Il termine per l‘eliminazione del difetto deve essere ragionevole. Un termine inferiore a due settimane è ragionevole solo in caso di particolare urgenza. In caso di grave e definitivo rifiuto di prestazione oppure in base agli altri presupposti previsti per legge (art. 323, comma 2 del codice civile tedesco, BGB) può non avvenire una fissazione del termine. c) La terminazione dello scambio di prestazioni (parziale o completo) a causa della non eliminazione del difetto può essere dichiarata solo entro tre settimane dopo il decorso di questo termine. Il decorso del termine è bloccato durante la durata delle trattative. (2) Il cliente può esigere un ripristino dello status quo ante del contratto a causa del ritardo della prestazione, soltanto qualora il ritardo sia imputabile solo o soprattutto a noi, salvo che, dopo un ponderazione dei suoi interessi, non sia ragionevole da parte del cliente restare legato al contratto. (3) Tutte le dichiarazioni a questo proposito richiedono la forma scritta per essere valide. (4) Rimane ammissibile la risoluzione del contratto conformemente all‘art. 649 del codice civile tedesco (BGB), conformemente alle disposizioni previste dalla legge. (5) Possiamo risolvere il rapporto contrattuale con effetto immediato, qualora il cliente abbia comunicato informazioni non veritiere riguardo la sua credibilità creditizia oppure abbia sospeso definitivamente i suoi pagamenti ovvero sia in corso contro di lui una procedura di affidavit,oppure sia stato aperto una procedura fallimentare sul suo patrimonio ovvero un procedimento analogo in un altro ordinamento giuridico o sia stata presentata una richiesta di apertura di un simile procedimento, salvo che il cliente effettui immediatamente un pagamento anticipato. Possiamo inoltre recedere con effetto immediato dal rapporto contrattuale, qualora il cliente debba eseguire un pagamento anticipato e si trovi in mora di almeno 14 giorni. § 9 Obblighi generali del cliente (1) Il cliente ha l‘obbligo di far controllare tutte le nostre forniture conformemente all’art. 1, comma 1, immediatamente dopo la consegna o la fornitura oppure dal momento della messa a disposizione in conformità alle disposizioni legali in materia commerciale (art. 377 del codice commerciale tedesco, HGB), mediante un dipendente specializzato, e di reclamare immediatamente per iscritto i vizi riconoscibili e/o riconosciuti, descrivendo esattamente il difetto reclamato. (2) Il cliente riconosce che una fruttuosa e adeguata esecuzione delle prestazioni da noi dovute dipende dalla completa cooperazione del cliente. Il cliente si obbliga perciò a mettere a disposizione, tempestivamente e in modo completo, tutte le informazioni necessarie per un‘esecuzione adeguata della prestazione. (3) Il cliente si obbliga a sottoporre le nostre produzioni a scrupoloso test sull‘impiego nella situazione concreta, come pure a sottoporle a un test funzionale prima del mon Condizioni generali di contratto 17 | 17 taggio, della subfornitura, ecc. Questo vale anche per la fornitura di articoli che il cliente riceve gratuitamente come supplemento o nell‘ambito della garanzia. (4) Il cliente deve salvare,almeno una volta al giorno, in forma leggibile da una macchina e in intervalli adeguati all’impiego, i dati che possono essere interessati, influenzati negativamente o messi a rischio dalle nostre prestazioni, garantendo così che questi possano essere ripristinati con un dispendio sostenibile. (5) Il cliente prende misure adeguate, qualora non le nostre prestazioni non siano eseguite debitamente, completamente o parzialmente (p. es. mediante diagnosi del disturbo, controllo regolare dei risultati, piano di emergenza). § 10 Limitazioni d’impiego, esonero (1) Qualora non sia stato diversamente concordato, in modo espresso e in forma scritta, le nostre produzioni non sono destinate all’impiego in apparecchi e sistemi che contengano o assistano la vita oppure impianti nucleari, obiettivi militari, aeronautica e astronautica o per altri scopi, in cui un guasto del prodotto potrebbe minacciare la vita oppure generare danni successivi catastrofali. (2) Qualora il cliente infranga l’art. 1, questo avviene a proprio rischio e nell’esclusiva responsabilità del cliente. Il cliente ci esonera completamente con la presente da qualsiasi responsabilità derivante dall’impiego della merce in questo contesto, ci tiene indenni da danni e azioni legali, inclusi i costi per una ragionevole difesa giuridica. § 11 Vizi della cosa (1) Le nostre produzioni hanno le qualità concordate e sono adatte per l’impiego previsto contrattualmente, in caso di mancato accordo per l’impiego abituale. Senza altro accordo espresso, sarà riconosciuto alle nostre prestazioni esclusivamente un’esenzione da vizi corrispondentemente all’attuale tecnologia. La responsabilità per l’adeguatezza e la sicurezza delle nostre produzioni per un’applicazione da parte del cliente è esclusivamente a carico del cliente. Non sarà considerata una diminuzione irrilevante della qualità. (2) La garanzia è esclusa: a) qualora i nostri prodotti non siano immagazzinati, installati, messi in servizio o impiegati dal cliente o da terzi in modo non appropriato, b) in caso di usura naturale, c) in caso di manutenzione inappropriata, d) in caso di utilizzo di mezzi aziendali non adeguati, e) in caso di danni risultanti da riparazioni o altri lavori da parte di terzi, che non sono stati espressamente autorizzati da noi. L’onere della rappresentazione e l’onere della prova riguardanti la mancanza di queste cause di esclusione è a carico del cliente. I diritti del cliente per vizi della cosa presuppongono, inoltre, che il cliente abbia adempiuto debitamente i suoi obblighi di controllo e denuncia dei vizi, conformemente all‘art. 9, comma 1, denunciando immediatamente per iscritto i vizi nascosti dopo la loro scoperta. (3) In caso di vizi della cosa possiamo adempiere posteriormente. L’adempimento avviene, a nostra scelta, eliminando il danno, fornendo merci o prestazioni non difettose oppure mostrando le possibilità di evitare gli effetti del difetto. Per un danno devono essere accettati almeno due tentativi di eliminazione dei vizi. Il cliente deve accettare, come adempimento, una versione nuova del prodotto di pari valore oppure la versione del prodotto precedente di pari valore, che non presenti il difetto, qualora ciò sia considerato per lui ragionevole. (4) Il cliente deve assisterci nell’analisi dell’errore e nell’eliminazione del vizio, soprattutto descrivendo concretamente i problemi subentrati, informandoci in modo completo e concedendoci il tempo e le opportunità necessari per l’eliminazione dei vizi. (5) Qualora sorgano costi supplementari, derivanti dal fatto che le nostre produzioni sono state modificate o impiegate in modo errato, possiamo esigere che queste spese ci siano compensate. Possiamo esigere un rimborso delle spese, qualora non sia stato rilevato nessun difetto. L’onere della prova spetta al cliente. Fa riferimento l’art. 254 del codice civile tedesco (BGB). Qualora aumentino le spese necessarie all’eliminazione del vizio, soprattutto i costi per il trasporto, i tragitti, la manodopera e il materiale, non dobbiamo accollarcele, laddove le spese aumentino in quanto l’oggetto della fornitura è stato trasferito dal cliente in un luogo diverso dall’indirizzo di consegna, salvo che il trasferimento corrisponda al suo impiego previsto dal contratto e dalle disposizioni. I costi per il personale e il materiale, che il cliente fa valere a causa della difettosità delle nostre produzioni, devono essere calcolati sulla base delle spese vive sostenute. (6) Il rinvio di merci difettose allo scopo dell’adempimento successivo può avvenire soltanto dopo previa autorizzazione scritta, in modo corrispondente alle regole da noi previste in questo caso. Il rischio del casuale perimento o deterioramento della merce si trasferisce soltanto al momento della nostra accettazione alla nostra sede commerciale. Siamo in diritto di rifiutare il rinvio di merci non concordato precedentemente. (7) Qualora rifiutiassimo definitivamente l’adempimento successivo oppure questo fallisca definitivamente ovvero non sia ragionevole per il cliente, questi potrà, nell’ambito delle disposizioni previste dalla legge secondo le direttive dell’art. 8, recedere dal contratto oppure diminuire ragionevolmente il pagamento, richiedendo inoltre un risarcimento danni oppure un compenso delle spese conformemente all’art. 13. Le rivendicazioni cadono in prescrizione conformemente all‘art. 14. Restano impregiudicate le disposizioni degli art. 478, 479 del codice civile tedesco (BGB), qualora il diritto di compravendita dell‘ONU (CISG) non sia pertinente. § 12 Vizi giuridici (1) Qualora non sia stato concordato diversamente, siamo in dovere di eseguire le nostre prestazioni esclusivamente nel territorio del luogo di consegna libero da diritti di protezione industriale e diritti d’autore di terzi (in seguito: diritti di privativa). Qualora un terzo rivendichi diritti legittimi nei confronti del cliente, derivanti dalla violazione dei diritti di privativa, mediante prestazioni da noi fornite e utilizzate conformemente al contratto, rispondiamo nei confronti del cliente entro il termine definito nell’art. 14 come segue: (2) Conseguiremo a nostra scelta e a nostre spese un diritto di godimento per le prestazioni interessate o le modificheremo in modo che il diritto di privativa non sia violato oppure le sostituiremo. Qualora questo non ci fosse possibile in condizioni ragionevoli, spettano al cliente i diritti di recesso e di diminuzione del prezzo previsti dalla legge. Il cliente non potrà pretendere un compenso delle spese sostenute invano. (3) Il nostro dovere di prestazione di risarcimento danni si orienta nell’ambito delle disposizioni previste dalla legge conformemente all‘art 13. (4) I nostri obblighi sopra menzionati sussistono soltanto qualora il cliente ci informi immediatamente per iscritto sulle rivendicazioni di terzi, non riconosca una violazione e ci siano riservati tutte le misure di difesa e il potere di concludere accordi transattivi. Qualora il cliente sospenda l’uso della fornitura per l’obbligo di salvataggio o altri importanti motivi, è tenuto a informare i terzi che alla sospensione dell’uso non è collegato nessun riconoscimento di una violazione di diritti di privativa. (5) Le rivendicazioni del cliente sono escluse qualora lo stesso sia responsabile della violazione del diritto di privativa. Le rivendicazioni del cliente sono inoltre escluse qualora le violazioni dei diritti di privativa siano causate da speciali direttive del cliente, da un impiego da noi non prevedibile oppure dal fatto che la fornitura sia stata modificata dal cliente ovvero impiegata congiuntamente a prodotti non forniti da noi. (6) Per il resto valgono le disposizioni equivalenti all‘art. 11. (7) Si escludono ulteriori o altre rivendicazioni del cliente, nei nostri confronti e di quelli del nostro personale ausiliario, che siano basate su un vizio giuridico e siano diverse da quelle qui regolate. § 13 Responsabilità (1) Risarciamo i danni o le spese sostenute invano, non importa per quale motivo giuridico (p. es. da rapporti obbligatori negoziali o equiparabili, vizi della cosa e vizi giuridici, violazione di obblighi e atti illeciti) solo nel seguente volume e soltanto qualora esista una colpa da parte nostra (dolo o colpa): a) La responsabilità in caso di dolo, come pure quella derivante da garanzia, è illimitata. b) In caso di colpa grave rispondiamo per l’importo del danno tipico e prevedibile. c) In altri casi rispondiamo soltanto per la violazione di un obbligo contrattuale, per rivendicazioni derivanti da vizi e per ritardo, e precisamente risarcendo il danno tipico e prevedibile. La responsabilità in merito è limitata, per il singolo sinistro, al doppio del compenso concordato per l’ordine interessato dal danno e al triplo del valore dell’ordine per tutti i sinistri relativi a questo rapporto contrattuale. Gli obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali) riguardano conformemente alla giurisprudenza quegli obblighi, il cui adempimento rende generalmente possibile la debita esecuzione del contratto e della cui osservanza il partner contrattuale si fida e può fidarsi regolarmente. (2) In caso di lesioni della vita, del corpo e della salute e in caso di pretese basate sulla legge sulla responsabilità civile del produttore valgono solo le disposizioni perviste dalla legge. (3) Rimane in sospeso l’eccezione del concorso di colpa. § 14 Prescrizione (1) I termini di prescrizione equivalgono a a) un anno dalla consegna della merce per rivendicazioni derivanti da rimborso del prezzo d’acquisto e recesso o diminuzione del prezzo, tuttavia per difetti reclamati debitamente non meno di tre mesi dalla consegna di una dichiarazione valida di recesso o di riduzione del prezzo; b) un anno per altre rivendicazioni derivanti da vizi della cosa; c) un anno per rivendicazioni derivanti da vizi giuridici; qualora il vizio giuridico consista in un diritto reale di terzi, per cui si possa richiedere la resa della merce, valgono i Condizioni generali di contratto 18 | 17 termini di prescrizione previsti dalla legge; d) un anno per altre rivendicazioni di risarcimento danni o risarcimento di spese sostenute invano, cominciando dal momento in cui il cliente è venuto a conoscenza delle circostanze alla base delle rivendicazioni o ha dovuto conseguirli, in caso di assenza colpa grave. La prescrizione inizia al più tardi con decorso dei termini massimi previsti dalla legge (art. 199, commi 3 e 4 del codice civile tedesco). (2) In caso di risarcimento danni e risarcimento spese derivanti da dolo, colpa grave, garanzia, come pure in caso di lesione della vita, del corpo e della salute e in caso di rivendicazioni basate sulla legislazione sulla responsabilità civile del produttore valgono tuttavia sempre i termini di prescrizione previsti dalla legge. § 15 Segretezza, protezione dati, citazione del cliente come referenza (1) Il cliente si vincola a trattare confidenzialmente tutti gli oggetti da noi inviatigli o di cui è venuto a conoscenza, prima o durante l’eseguimento del contratto (p.es. documentazione, informazioni), che sono protetti legalmente o contengono chiaramente segreti aziendali o commerciali o che sono contrassegnati come confidenziali, anche dopo la cessazione del contratto, a meno che questi siano pubblicamente noti senza alcuna avvenuta violazione dell‘obbligo del segreto professionale oppure qualora non esista nessun interesse legale meritevole di protezione. Il cliente conserva e protegge questi oggetti in modo tale che sia escluso un abuso da parte di terzi. (2) Il cliente rende accessibili gli oggetti soggetti all’obbligo del segreto professionale, conformemente a comma 1, solo ai dipendenti e ad altri terzi che necessitano l‘accesso per esercitare i loro doveri di servizio. Il cliente istruisce queste persone sulla necessità del segreto professionale per questi oggetti. (3) Noi elaboriamo i dati del cliente necessari per l‘esecuzione dell‘operazione nell‘osservanza delle disposizioni legali sulla protezione dei dati. Possiamo citare il cliente come referenza. § 16 Clausola sociale Nella definizione dell’importo di un eventuale diritto al risarcimento che deve essere da noi adempiuto, derivante da, o connesso a questo contratto, si devono considerare ragionevolmente a nostro favore le nostre circostanze economiche, il tipo, il volume e la durata del rapporto d‘affari, eventuali responsabilità o colpe del cliente e una situazione d‘installazione della merce particolarmente sfavorevole. In modo particolare le prestazioni sostitutive, i costi e le spese che dobbiamo sostenere devono essere in rapporto ragionevole al valore dell‘articolo fornito. § 17 Forma scritta Tutte le modifiche e le integrazioni del contratto richiedono la forma scritta per essere valide. I partner contrattuali soddisfano questo requisito anche inviando documenti in forma di testo, soprattutto mediante fax o email, laddove non sia stato diversamente stabilito per singole dichiarazioni. La stessa convenzione della forma scritta può essere revocata solo per iscritto. § 18 Clausola salvatoria (o clausola di riserva) Qualora una clausola di queste CGF sia inefficace o qualora queste CGF diventino o siano incomplete, resta impregiudicata la validità delle altre disposizioni. I partner contrattuali sostituiranno la clausola inefficace attraverso una clausola che, in modo giuridicamente valido, si avvicini il più possibile al senso e allo scopo della clausola inefficace . Lo stesso vale per le lacune contrattuali. § 19 Diritto applicabile Vale il diritto della Repubblica Federale di Germania incluso il diritto di compravendita dell‘ONU (CISG) come parte della legislazione tedesca. § 20 Foro competente Foro competente per tutte le controversie derivanti da e connesse a questo contratto è Stoccarda (in tedesco Stuttgart), Germania, qualora il cliente sia un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico, oppure un patrimonio autonomo di diritto pubblico, oppure qualora egli vi sia equiparato, o laddove abbia la sua sede o la sua filiale all‘estero. Siamo in diritto di querela esperire azioni legali nella sede del cliente, così come in qualsiasi altro foro competente. Aggiornamento: febbraio 2012 Condizioni generali di contratto 19 | 17 Note Service-Hotline + 49 (0)7152 3560-0 Note K2 Systems GmbH Riedwiesenstraße 13 – 17 71229 Leonberg | Germany Tel. +49 (0)7152 3560-0 Fax +49 (0)7152 3560-179 [email protected] www.k2-systems.com 20 | 17 Mounting systems for solar technology K2 Systems GmbH Riedwiesenstraße 13 - 17 71229 Leonberg Germany Phone +49 (0) 7152 - 3560 - 0 Fax +49 (0) 7152 - 3560 - 179 [email protected] www.k2-systems.com K2 Systems s.r.l. Via Madonna dello Schioppo 67 Secondo Piano Int. 17-19 47521 Cesena (FC) Italy Tel. +39 0547 63 20 80 Fax +39 0547 63 50 22 [email protected] www.k2-systems.it K2 Systems SARL - Agence FRANCE NORD 14, rue des Hérons 67960 Entzheim France Tel. +33 (0) 3 88 21 66 02 Fax +33 (0) 3 88 21 66 03 [email protected] www.k2-systems.fr K2 Solar Mounting Solutions Ltd. Unit 46 Easter Park Benyon Road Aldermasten, Berkshire RG 7 2PQ Tel. +44 (0) 1189 701280 [email protected] www.k2-systems.uk.com K2 Systems SARL - Agence FRANCE SUD 19 Avenue du Pré de Challes Parc des Glaisins 74940 Annecy le Vieux France Tel. +33 (0) 4 50 51 22 53 Fax +33 (0) 4 50 51 16 41 [email protected] www.k2-systems.fr Montageanleitung Solarbefestiger | I1 | 0612 | Änderungen vorbehalten Le immagini vengono proposie a titolo esplicativo e possono differire dall‘ originale