Mounting systems for solar technology
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
Sistemi per tetto inclinato
Vite per fissaggio solare
I
Indice
INDICE
2
L‘ AZIENDA
3
DISPOSIZIONI DI SICUREZZA
4
MATERIALE NECESSARIO
5
STRUMENTI NECESSARI
7
MONTAGGIO
8
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
16
NOTE
17
Indice
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PARTNER CON SISTEMA
Con un continuo sviluppo dei propri prodotti e l’attenzione prestata verso i nostri clienti, K2 Systems si
propone come partner ideale nel campo dei sistemi di montaggio per tecnologia solare.
Una clientela internazionale apprezza le nostre soluzioni su coperture, campo aperto nonché soluzioni
personalizzate di comprovata efficacia.
I sistemi di montaggio K2 Systems convincono per il loro design attraente e per i numerosi dettagli intelligenti. L’impiego di materiali di alta qualità ed una lavorazione accurata degli stessi, assicurano un’ottima
funzionalità e durata.
I nostri prodotti constano di pochi elementi, ottimamente coordinati tra loro:
questo riduce lo spreco di materiale, facilita il montaggio e permette un risparmio
di tempo e denaro.
Essendo un’azienda giovane, assicuriamo un rapido e dinamico sviluppo alle nostre attività. L’esperienza
maturata grazie al dialogo con i nostri clienti, è il presupposto per una continua ottimizzazione della nostra
gamma di prodotti.
Il team di K2 Systems è lieto di instaurare una proficua collaborazione.
QUALITÀ CERTIFICATA: CERTIFICATA 4 VOLTE
K2 Systems significa sicurezza, la più alta qualità e precisione.
I nostri clienti e partner commerciali lo sanno già da tempo e tre enti indipendenti di
certificazione hanno esaminato, convalidato e certificato le nostre competenze e la
nostra componentistica.
L‘azienda
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NORME GENERALI DI SICUREZZA
Si raccomanda di osservare le norme generali per il montaggio.
È possibile consultarle sul nostro sito www.k2-systems.de/italiano/downloads/area-clienti.html
Su richiesta è possibile ricevere, dati per l‘accesso alla nostra Area Clienti.
In generale vale quanto segue:
¬
Gli impianti devono essere montati solo da personale specializzato, il quale per attitudini (ad esempio formazione o occupazione) ed esperienza è in grado di garantire una corretta esecuzione dei lavori.
¬
Prima del montaggio occorre verificare che il prodotto soddisfi i requisiti strutturali del posto. Per impianti
su tetto è necessario obbligatoriamente controllare la portata preesistente dello stesso.
¬
Bisogna assolutamente rispettare le norme di costruzione nazionali e locali, le norme e le disposizioni di tutela dell‘ambiente.
¬
Devono essere rispettate le norme per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti sul lavoro, così come le norme antinfortunistiche! Occorre osservare in particolar modo quanto segue:
– Indossare indumenti di protezione (soprattutto casco, scarpe da lavoro e guanti).
– Per i lavori su tetto bisogna osservare le norme che regolano il lavoro su tetti (ad es. uso di dispositivi anticaduta, impalcatura con dispositivo di arresto ad un‘altezza in gronda di 3 m,etc.).
– È necessaria la presenza di due persone per l‘intero processo di montaggio, al fine di poter garantire un soccorso immediato in caso di eventuali incidenti.
¬
I sistemi di montaggio K2 Systems vengono continuamente perfezionati. I procedimenti di montaggio
possono quindi differire. Prima del montaggio verificare quindi lo stato attuale delle istruzioni di montaggio
sul sito www.k2-systems.de/italiano/downloads/area-clienti.html. Su richiesta possono essere spediti anche in forma cartacea.
¬
Osservare le istruzioni di montaggio dei produttori del modulo.
¬
È necessario stabilire la messa a terra, se necessario utilizzare dispositivi di fissaggio antifulmine.
¬
Durante l´intera fase di montaggio bisogna assicurarsi che sia disponibile sul cantiere almeno una copia delle istruzioni di montaggio.
¬ Il mancato rispetto delle nostre istruzioni generali di montaggio, installazione e d´uso di tutte le componenti
dei nostri sistemi di supporto, esonera la Societa´ K2-Systems da ogni responsabilità in caso di danni verifi catesi agli impianti. In tali casi s’intende esclusa la nostra garanzia sui prodotti.
¬ In caso di mancata osservanza delle nostre norme generali di sicurezza così come di montaggio o
assemblaggio delle componenti della concorrenza la K2 Systems GmbH si riserva il diritto di esonero della
responsabilità.
¬
Qualora siano rispettate tutte le norme di sicurezza e l‘impianto sia installato in conformità alle norme,
esiste un requisito di garanzia del prodotto di 12 anni! È indispensabile rispettare le instruzioni generali di
montaggio, disponibile sul sito www.k2-systems.de/italiano/downloads. Su richiesta possono essere spediti
anche in forma cartacea.
¬
Lo smontaggio del sistema si effettua procedendo inversamente alla sequenza delle fasi di montaggio.
Disposizioni di sicurezza
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INDISPENSABILE: IL MATERIALE NECESSARIO
Per poter montare il sistema K2 Systems SpeedRail, saranno obbligatoriamente necessari tutti i materiali di seguito elencati. Il calcolo del numero dei pezzi è effettuato in base alla relativa richiesta . Il numero di riferimento
indicato facilita il confronto tra gli articoli.
Vite di fissaggio solare con calotta per acciaio
| Numero di articolo
in funzione della
copertura
Senza lamina adattatrice. Materiale: acciaio inox, alluminio,
EPDM
Alternativa: vite di fissaggio solare per legno o calcestruzzo
aerato autoclavato su richiesta
Alternativa:
| Numero di articolo
in funzione della
copertura
Vite di fissaggio solare con disco di tenuta
per acciaio
senza lamina adattatrice. Materiale: acciaio inox, alluminio, FZD
Alternativa: vite di fissaggio solare per legno o calcestruzzo aerato
autoclavato su richiesta
Piastra in acciaio inox regolabile
| P1000058
Materiale: acciaio inox
K2 Bridge
| Numero di articolo
in funzione della
copertura
Materiale: alluminio
Profili di supporto dei moduli SolidRail
UltraLight, Light, Medium o Alpin
Materiale: alluminio
Set morsetti intermedi standard
Materiale: alluminio
| Numero di articolo
in funzione della
copertura
| Numero di articolo in
funzione del modulo
Alternativa: Set morsetti intermedi XS
Set morsetti terminali standard
Materiale: alluminio
Materiale necessario
| Numero di articolo in
funzione del modulo
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Vite con testa a martello M 10 x 25
| P1000571
Materiale: acciaio inox, testa 28/15
Dado filettato M10
| P1000042
Materiale: acciaio inox, SW: 18 mm
MATERIALE AGGIUNTIVO PER MONTAGGIO Ad inCROCio
Profilo di montaggio CrossRail
Materiale: alluminio
| Numero di articolo in
funzione dei carichi
Tassello scorrevole M K2
| P1001643
Materiale: acciaio inox, materiale sintetico
In alternativa può essere utilizzate un tassello scorrevole in acciaio zincato.
Climber 36/48 (con foro oblungo)
| P1002286
Materiale: alluminio
Vite con cave esagonale DIN 912 M8 x 25
| P1000191
per il fissaggio di Climber
Materiale: acciaio inox, Cava esagonale SW 6
Rondella di bloccaggio S8
| P1000473
Materiale: acciaio inox
Materiale necessario
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BREVE PANORAMICA DEGLI STRUMENTI
I sistemi di montaggio K2 Systems sono ottimizzati per facilitare il montaggio. Gli strumenti necessari a tale scopo non sono contenuti nel volume di consegna. Li abbiamo raggruppati qui di seguito:
Avvitatore a batteria
con inserto per SW 5, 6
Chiave dinamometrica
con inserto per SW 6
Chiave fissa
con inserto per SW 15
Segnalinee
Metro
Strumenti necessari
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INDICAZIONI SUL SISTEMA
In linea generale vale quanto segue:
¬CORROSIONE
Si prega di notare che: se l‘impianto subisce l‘influsso dell‘aria marina per la sua vicinanza al mare,
è esposto a scarichi industriali aggressivi o si trova nelle immediate vicinanze di un allevamento,
oppure è soggetto a una combinazione di questi fattori, è necessaria una protezione aggiuntiva contro
la corrosione
DESCRIZIONE VITE DI FISSAGGIO SOLARE
Esistono viti di fissaggio solari per i diversi tipi di materiali della sottostruttura (acciaio, legno o calcestruzzo). Le viti di fissaggio solare si differenziano in questi casi per la filettatura della vite di tenuta.
L‘ermeticità del manto di copertura è assicurata da calotte in caso di fissaggio su lastre in acciaio o in
alluminio, e da guarnizioni FZD* nel fissaggio su lastre in fibrocemento.
Vite senza testa M10 x Lg A2
con cava esagonale HW5
Fermadado DIN 985 M10
Rondella M10
Dado esagonale M10
Filettatura M10 x 50
Disco di tenuta
Disco di tenuta FZD A2
Calotta E16
Vite di tenuta JZ3 - 8,0 x L
Montaggio sistemi per tetto viti di fissaggio solare
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VITE DI FISSAGGIO SOLARE PER SISTEMI PER TETTO INCLINATO:
MONTAGGIO PASSO PER PASSO
PREFORATURA LASTRE IN ACCIAIO/ALLUMINIO SU SOTTOSTRUTTURA IN ACCIAIO
1a
di 9
Calcolare la distanza tra le viti in base alla statica o con
K2 Base. Controllare la posizione degli arcarecci ed eseguire
i prefori attraverso le lastre ondulate fino agli arcarecci.
Lastre in metallo:
Diametro del preforo nella lastra ondulata in metallo =
diametro del preforo nella sottostruttura
PREFORATURA LASTRE IN FIBROCEMENTO SU SOTTOSTRUTTURA IN LEGNO
1b
di 9
Calcolare la distanza tra le viti in base alla statica o con
K2 Base. Controllare la posizione degli arcarecci ed eseguire
i prefori attraverso le lastre ondulate in fibrocemento fino
agli arcarecci.
Lastre in fibrocemento:
Il diametro del preforo nelle lastre ondulate in fibrocemento deve sempre essere maggiore del diametro della vite di
fissaggio solare.
TABELLA DIAMETRI DEI FORI
Diametro preforo in mm
Lastre ondulate in metallo e
sottostruttura
Spessore della sottostruttura in
Materiale della sottostruttura
Spessore del materiale in mm
Acciaio
1,5...< 5,0
5,0...< 7,5
7,5...< 10
Legno
≥ 10
≥ 32
≥ 40
Diametro preforo in mm per lastre ondulate in metallo + sottostruttura
Vite di fissaggio solare per acciaio Ø 8 mm
6,8 mm
7 mm
7,2 mm
7,4 mm
Vite di fissaggio solare per legno
Ø 8 mm
5,5 mm
5,5 mm
Diametro preforo in mm per lastre in fibrocemento
Vite di fissaggio solare per legno
Ø 8 mm
nella lastra ondulata
11 mm
11 mm
nella sottostruttura in legno
5,5 mm
5,5 mm
Montaggio sistemi per tetto viti di fissaggio solare
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2a
di 9
PULIZIA DELLA SUPERFICIE,
POSA DELLA CALOTTA
Prima di montare la vite di fissaggio solare è necessario
pulire la superficie delle lastre ondulate dai residui della
foratura.
In caso di viti di fissaggio solare per lastre ondulate in metallo, posare la calotta sui fori.
(In caso di viti di fissaggio solare per lastre in fibrocemento,
la guarnizione è premontata sul dispositivo).
Materiali necessari per lastre ondulate in metallo: Calotta
3a
di 9
AVVITATURA DELLA VITE DI FISSAGGIO
SOLARE (lastre in metallo)
La vite di fissaggio solare viene inserita nel preforo attraverso la calotta e avvitata fino all‘arresto.
Ulteriori informazioni:
La vite di fissaggio solare deve essere avvitata in modo tale
che la guarnizione deve essere leggermente compressa e
completamente a contatto con la superficie.
Materiali necessari: vite di fissaggio solare
Montaggio sistemi per tetto viti di fissaggio solare
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3b
di 9
AVVITATURA DELLA VITE DI FISSAGGIO
SOLARE (lastre in fibrocemento)
Ulteriori informazioni:
La vite di fissaggio solare deve essere avvitata in modo tale
che la guarnizione deve essere leggermente compressa e
completamente a contatto con la superficie.
Materiali necessari: vite di fissaggio solare
ERRATO
CORRETTO
ERRATO
DA QUESTA FASE IN POI IL MONTAGGIO È IDENTICO PER I DUE TIPI DI MANTO DI
COPERTURA.
4
REGOLAZIONE DEL DADO ESAGONALE
di 9
Regolare in altezza il dado per l‘orientamento
dei profili di supporto dei moduli.
Materiali necessari: dado esagonale, rondella
5
MONTAGGIO PIASTRA REGOLABILE
di 9
Collocare e orientare la piastra regolabile e montare la
successiva rondella con fermadado. L‘altezza della piastra
regolabile è stabilita mediante i due dadi. Assicurare la
vite di fissaggio solare contro la rotazione mediante chiave
a brugola. Dopo aver correttamente regolato i due dadi,
stringerli bene.
Materiali necessari: piastra regolabile, rondella, dado
filettato
Montaggio sistemi per tetto viti di fissaggio solare
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6
di 9
MONTAGGIO PROFILI DI SUPPORTO DEI
MODULI
Controllare se la vite a testa a martello è correttamente
fissata. Dopo essere stata inserita nella camera inferiore
del profilo, la vite a testa a martello viene ruotata di 90°
in senso antiorario. Il profilo di supporto dei moduli Solid
programmato viene fissato alla piastra regolabile con una
vite a testa a martello M10, utilizzando un dado filettato e
serrato.
Coppia di serraggio: 32 NM
Materiali necessari: Profilo di montaggio K2 Solid, vite a
testa a martello M10 x 30, dado filettato M10
7
FISSARE I MODULI
di 9
Dapprima inserire il tassello con clip M K2 nel profilo e
ruotarlo in senso orario di 90°. Se i morsetti terminali e
quelli intermedi vengono forniti come set, fissare tutto il
set nel profilo allo stesso modo. Fissare i moduli sui profili
di montaggio secondo le indicazioni del produttore. Fissare
i moduli rispettivamente alla fine di una fila con morsetti
terminali, viti DIN 912 M8 e i dadi filettati. Non montare
mai i morsetti terminali direttamente sul giunto del profilo
o sull’estremità della stessa! (Distanza: min. 20 mm dal
morsetto terminale).
Coppia di serraggio 14 Nm.
Materiali necessari: set morsetti terminali
8a
FISSARE GLI INTERSPAZI TRA I MODULI
di 9
Fissare con il morsetto intermedio standard
Tra due moduli utilizzare ogni volta due morsetti intermedi
che vanno avvitati anch’essi con viti DIN 912 M8 nei tasselli
con clip. Attenersi alle direttive di fissaggio dei produttori
dei moduli!
Coppia di serraggio 14 Nm.
Materiali necessari: set morsetti intermedi per moduli standard
Montaggio sistemi per tetto viti di fissaggio solare
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8b
di 9
Fissare con morsetto intermedio XS
Tra due moduli utilizzare ogni volta due morsetti
intermedi XS che vanno avvitati anch’essi nei tasselli scorrevoli con viti DIN 912 M8.
Con il morsetto intermedio per moduli XS sono necessarie
viti più lunghe rispetto al morsetto intermedio per moduli
standard. Coppia di serraggio 14 Nm.
Materiali necessari: set morsetti intermedi per moduli XS
9
PARTICOLARITÀ DEL MONTAGGIO
di 9
Ulteriori informazioni:
¬ È indispensabile evitare morsetti intermedi e terminali,
e quindi anche tasselli, nei punti di giunzione e alle
estremità dei profili!
Montaggio sistemi per tetto viti di fissaggio solare
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SOVRASTRUTTURE ALTERNATIVE CON K2 BRIDGE
1
MONTAGGIO DI K2 BRIDGE
di 1
Per poter realizzare campate di maggiori dimensioni, al
posto della piastra regolabile su due viti di fissaggio solare è
possibile montare l‘elemento K2 Bridge. A seconda del tipo,
il profilo viene fissato all‘elemento Bridge con una o due viti
a testa a martello M10.
Materiali necessari: 2 viti di fissaggio solare K2 montati
Bridge, vite a testa a martello M10
SOVRASTRUTTURE ALTERNATIVE (DISPOSIZIONE INCROCIATA) CON CROSSRAIL
1
di 1
MONTAGGIO DEI PROFILI A DISPOSIZIONE
INCROCIATA
Lo strato superiore di profili a disposizione incrociata viene
montato mediante M K2 e Climber nel punto desiderato,
alla distanza opportuna.
Coppia di serraggio 16 NM
Materiali necessari: CrossRail, Climber, M K2, vite a testa
cilindrica M8x25, rondella di sicurezza
Montaggio sistemi per tetto viti di fissaggio solare
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Finito!
GRAZIE MILLE PER AVER SCELTO UN SISTEMA DI MONTAGGIO
K2 SYSTEMs.
I sistemi della K2 Systems sono veloci e facili da montare. Ci auguriamo che questa guida le sia
stata di aiuto. Siamo a sua completa disposizione per segnalazioni, domande o suggerimenti per il
miglioramento dei nostri servizi. Lieti anche di ricevere una sua chiamata al numero della nostra
Service-Hotline +49 (0) 7152-3560-0
Montaggio sistemi per tetto viti di fissaggio solare
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Condizioni generali di contratto
§ 1 Ambito di applicazione
(1) Per tutti i contratti riguardanti le nostre forniture e prestazioni da noi stipulati con
i clienti, come pure per le relative obbligazioni precontrattuali, valgono esclusivamente
queste Condizioni Generali di Fornitura (CGF), qualora non sia stato concordato diversamente, in modo espresso e in forma scritta. Altre condizioni di contratto o d’acquisto
non saranno elementi costitutivi del contratto, anche qualora non le negassimo espressamente. Questo vale anche qualora eseguissimo le nostre prestazioni al cliente
senza riserve, pur essendo a conoscenza di condizioni opposte o divergenti oppure nella
singola prestazione corrispondente si facesse riferimento a queste.
(2) Anche qualora non vi si faccia di nuovo riferimento nelle relazioni d’affari esistenti al momento della conclusione di simili contratti, valgono esclusivamente le nostre
CGF nella loro versione consultabile dal cliente su (http://www.k2-systems.de/italiano/
cgf/), a meno che i partner contrattuali non si accordino diversamente per iscritto. Al
cliente sarà inviata gratuitamente, a richiesta, anche l‘attuale versione di CGF in forma
stampata.
(3) Queste CGF non valgono nei confronti dei consumatori intesi ai sensi dell’art. 13 del
codice civile tedesco (BGB).
§ 2 Stipulazione del contratto, documentazione dell‘offerta
(1) Le nostre offerte non sono impegnative e non sono vincolanti, salvo qualora l‘offerta
sia definita vincolante in forma scritta. Il cliente rimane vincolato per due settimane alle
dichiarazioni per la conclusione di contratti (offerte contrattuali).
(2) Un vincolo giuridico si realizza soltanto mediante un contratto firmato reciprocamente o la nostra conferma scritta d’ordine e, inoltre, con l’inizio dell’esecuzione delle
nostre prestazioni. Possiamo esigere una conferma scritta delle dichiarazioni contrattuali del cliente.
(3) Ci riserviamo il diritto di proprietà e il diritto d‘autore sulle illustrazioni, i disegni, i
calcoli, gli utensili e altra documentazione. Questo vale anche per quella documentazione scritta che viene definita „confidenziale“. Prima della cessione a terzi o dell’impiego
per terzi, il cliente necessita della nostra espressa autorizzazione scritta.
§ 3 Oggetto del contratto, garanzie, modifica delle prestazioni
(1) Determinante per il volume, il tipo e la qualità delle forniture e delle prestazioni,
è il contratto firmato reciprocamente oppure la nostra conferma d‘ordine, altrimenti
la nostra offerta. Altre indicazioni o richieste diventano parti essenziali del contratto
soltanto qualora i partner contrattuali concordino questo per iscritto oppure noi lo avessimo confermato per iscritto. Eventuali modifiche posteriori dell’entità della prestazione
richiedono un accordo scritto oppure la nostra espressa conferma scritta.
(2) La descrizione dei prodotti, le rappresentazioni e i dati tecnici sono descrizioni della prestazione, tuttavia non rappresentano nessuna garanzia. Una garanzia richiede
un’espressa dichiarazione scritta. Qualora nelle offerte si parli di garanzie, si tratta
esclusivamente delle nostre garanzie sul prodotto, che devono essere elaborate direttamente con noi. Disegni, illustrazioni, dimensioni, pesi e altri dati della prestazione
sono vincolanti soltanto qualora questo sia stato concordato espressamente per iscritto.
(3) Ci riserviamo modifiche minime delle prestazioni, qualora si tratti di modifiche irrilevanti delle prestazioni, che siano ragionevoli per il cliente. Soprattutto modifiche
della qualità, della quantità, del peso o altre divergenze d’uso commerciale devono
essere accettate dal cliente, anche qualora lo stesso nella sua ordinazione si riferisca a
prospetti, disegni o illustrazioni, salvo nel caso si convenga espressamente una qualità
vincolante.
§ 4 Periodo d’esecuzione, ritardi, prestazioni parziali, luogo d’adempimento
(1) Le indicazioni sui termini di consegna e delle prestazioni non sono vincolanti, salvo
qualora queste siano da noi definite vincolanti per iscritto. Tutti i termini di consegna e
fornitura sottostanno alla riserva della corretta e tempestiva consegna. I termini di consegna iniziano con l’invio della nostra conferma d’ordine, tuttavia non prima che siano
state chiarite tutte le questioni commerciali e tecniche fra il cliente e noi e prima che il
cliente abbia adempiuto tutti gli obblighi a lui spettanti (p. es. presentazione delle necessarie autorizzazioni delle autorità oppure effettuazione dei pagamenti concordati).
(2) I termini di consegna e per l’adempimento si prolungano per il periodo in cui il cliente si trova contrattualmente in mora e per il periodo in cui noi, a causa di circostanze
a noi non imputabili, siamo impossibilitati a eseguire la consegna o la prestazione, e
per un periodo iniziale ragionevole alla fine di questo impedimento. Fanno parte di
queste circostanze anche le cause di forza maggiore, la carenza di materie prime sui
maggiori mercati di materie prime, i ritardi dei nostri fornitori e gli scioperi. I termini
valgono come prorogati anche nel periodo in cui il cliente non esegue una prestazione
di cooperazione, contrariamente al contratto, p. es. non comunicando un’informazione,
non consegnando un ordine oppure non mettendo a disposizione i suoi dipendenti.
(3) Qualora i partner commerciali concordino posteriormente altre o addizionali prestazioni, che abbiano un effetto sui termini concordati, questi termini si prolungano per
un periodo ragionevole.
(4) Qualora su richiesta del cliente si concordi un differimento dei termini di consegna o
dei termini per l’esecuzione delle prestazioni, siamo in diritto di richiedere il pagamento
nel momento in cui sarebbe divenuto esigibile in assenza del differimento. L’accordo sul
differimento di questi termini richiede la forma scritta.
(5) Le ingiunzioni e le fissazioni dei termini da parte del cliente richiedono la forma
scritta ai fini della loro validità. Una proroga del termine deve essere ragionevole. Un
termine inferiore a due settimane è ragionevole soltanto in caso di particolare urgenza.
(6) Possiamo eseguire prestazioni parziali, qualora gli articoli forniti siano utilizzabili
utilmente dal cliente. Ci riserviamo forniture superiori o inferiori fino al 5 % del volume
della fornitura.
(7) I termini di consegna concordati valgono come adempiuti, quando la merce è stata
consegnata al trasportatore nel termine concordato oppure noi abbiamo comunicato
l’effettiva disponibilità di consegna.
(8) Qualora noi stessi non fossimo riforniti dal nostro fornitore (definitivamente), pur
avendolo selezionato debitamente, e l’ordine soddisfa sufficientemente i requisiti del
nostro obbligo di consegna, in questo caso siamo in diritto nei confronti del cliente di
recedere completamente o parzialmente, qualora abbiamo dichiarato al cliente la nostra impossibilità di consegna e – per quanto ammesso - offriamo al cliente la cessione
delle rivendicazioni a noi spettanti contro il fornitore. Nella scelta dei nostri fornitori non
rispondiamo per colpe lievi derivanti dalla selezione.
(9) La nostra sede è il luogo d’adempimento, qualora non sia indicato o concordato
diversamente.
§ 5 Imballo, spedizione, trasferimento del rischio, assicurazione
(1) Il rischio è trasferito al cliente non appena il prodotto ha lasciato il nostro stabilimento o il magazzino di consegna. Questo vale anche per forniture parziali, le forniture
nell‘ambito dell’adempimento posticipato, come pure quando ci assumiamo altre prestazioni, quali, in particolare, i costi di spedizione o la consegna. Qualora in vigenza di
un contratto d‘opera avvenga una presa in consegna, il rischio si trasferisce al momento
della presa in consegna.
(2) Ci riserviamo la scelta del tipo di spedizione, del trasportatore o del tragitto del
trasporto, qualora non avessimo nessuna indicazione scritta del cliente. In questa scelta
rispondiamo solo per dolo o colpa grave.
(3) Su espressa richiesta del cliente la consegna sarà assicurata a sue spese contro i
rischi da lui definiti – per quanto ci sia possibile con un dispendio ragionevole.
§ 6 Prezzi, corrispettivo, pagamento, compensazione
(1) Tutti i prezzi si intendono, qualora i partner contrattuali non si siano accordati diversamente, dalla nostra sede. Tutti i prezzi e i corrispettivi sono intesi in euro più l’IVA
legale ed eventuali altre imposte previste dalla legge nella nazione di consegna, con
l’aggiunta altresì di costi di trasporto, spese, imballo, spedizione ed eventuale assicurazione sul trasporto.
(2) Devono essere pagati i prezzi concordati nel contratto, fatto salvo l’art. 6. Le prestazioni di servizio saranno calcolate in base al dispendio.
(3) La spedizione delle nostre merci avviene sostanzialmente solo contro pagamento
anticipato per bonifico. Il cliente si obbliga a pagare il prezzo per le nostre forniture
e prestazioni immediatamente dopo la stipulazione del contratto, qualora non siano
stati presi accordi diversi. Qualora non sia eccezionalmente richiesto un pagamento
anticipato, i pagamenti sono esigibili senza sconto entro 14 giorni e, salvo che i partner
contrattuali non abbiamo concordato diversamente, devono essere eseguiti subito dopo
l’esecuzione della prestazione e la ricezione della fattura da parte del cliente, stato
tranne diversamente concordato. .
(4) Accettiamo, in mancanza di un accordo particolare, solo pagamenti non in contanti, cioè bonifici sul nostro conto bancario indicato nella documentazione contrattuale.
In linea di massima, non si accettano cambiali e assegni, se non esclusivamente pro
solvendo. Il cliente deve pagare le spese cambiarie e di sconto risultanti, come pure
le spese d’incasso. Queste sono esigibili immediatamente. Non rispondiamo per un
incasso o un protesto tempestivo, qualora sia riconducibile a noi solo una colpa lieve.
(5) In caso di morosità, il cliente deve pagare interessi corrispondenti a otto punti percentuali sul tasso d‘interesse di base in vigore. Rimane invariato il diritto di far valere un
altro danno derivante dal ritardo.
(6) Qualora la morosità del cliente duri oltre 30 giorni di calendario, il cliente lasci
andare in protesto cambiali o assegni oppure sia presentata domanda per l’apertura
di una procedura fallimentare sul suo patrimonio ovvero una procedura comparabile in
un altro ordinamento giuridico, siamo in diritto di esigere immediatamente tutti i crediti
dal cliente, di trattenere tutte le consegne e le prestazioni e di far valere tutti i diritti
sulla riserva di proprietà.
(7) Il cliente può compensare soltanto il credito da noi non contestato o accertato in
Condizioni generali di contratto
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giudicato. Salvo che nell‘ambito dell’art. 354 a del codice commerciale tedesco (HGB), il
cliente può cedere crediti derivanti da questo contratto a terzi solo dopo la nostra previa
autorizzazione scritta. Al cliente spetta un diritto di ritenzione o l‘eccezione del mancato
adempimento del contratto solo nell‘ambito dello specifico rapporto contrattuale.
(8) Le circostanze che subentrano dopo la stipulazione del contratto, che influenzano
notevolmente la base di calcolo in modo non prevedibile e ricadono al di fuori della nostra sfera d’influenza ci autorizzano ad adeguare il prezzo concordato in un importo di
fattura corrispondente esclusivamente a queste circostanze. Questo vale soprattutto per
le modifiche legislative, le misure amministrative delle autorità, l’aumento dei prezzi dei
nostri fornitori a monte e le oscillazioni valutarie. L’adeguamento di prezzo su questa
base si fonda sullo stesso fondamento di calcolo di quello concordato originariamente
e non serve all’aumento del profitto.
(9) Qualora dopo la stipulazione del contratto ci pervengano informazioni sfavorevoli
riguardo alla situazione patrimoniale o all’affidabilità creditizia del cliente, possiamo
– ove eccezionalmente non debba essere effettuato un pagamento anticipato – far dipendere la lavorazione e la fornitura da un adeguato pagamento anticipato del cliente
oppure da una prestazione di garanzia mediante deposito o garanzia bancaria.
§ 7 Riserva di proprietà
(1) Le nostre prestazioni rimangono di nostra proprietà fino al completo pagamento
di tutti i crediti che ci spettano nell’ambito del rapporto d‘affari con il cliente. Fanno
parte dei crediti anche i crediti quali assegni e cambiali, come pure i crediti derivanti
da conti aperti.
(2) Il cliente ha l‘obbligo di trattare con cura le merci soggette a riserva di proprietà per
la durata della stessa. In particolare, il cliente ha l‘obbligo di assicurare sufficientemente
e a proprie spese la merce contro i danni da incendio, acqua e furto, per il valore a
nuovo. Il cliente ci cede fin da ora tutti i diritti al risarcimento danni derivanti da questa assicurazione. Con la presente accettiamo la cessione. Qualora non dovesse essere
ammissibile una cessione, il cliente istruisce con la presente il suo assicuratore, in modo
irrevocabile, di effettuare eventuali pagamenti solo a noi. Restano impregiudicati i nostri altri diritti. Il cliente deve dimostrare su richiesta la stipulazione dell‘assicurazione.
(3) Al cliente si permette un’alienazione della merce soggetta a riserva di proprietà,
soltanto nell’ambito del corso ordinario degli affari. Il cliente non è autorizzato a dare
in pegno la merce soggetta a riserva di proprietà, a venderla a scopo di garanzia o
altro, ad adottare provvedimenti che mettono a rischio la nostra proprietà.. In caso di
pignoramento o altri atti di terzi, il cliente deve informarci immediatamente per iscritto, comunicando tutte le informazioni necessarie a informare terzi sui nostri diritti di
proprietà e cooperando alle nostre misure per la tutela della merce soggetta a riserva
di proprietà. Il cliente sostiene tutti i costi di cui è responsabile, che devono essere
sostenuti per annullare l’accesso alla merce da parte di terzi e per rimpiazzare la merce,
nella misura in cui non possano essere riscossi da terzi.
(4) Il cliente cede a noi già adesso i crediti derivanti dalla rivendita della merce con tutti
i diritti accessori, e precisamente indipendentemente dal fatto se la merce soggetta
a riserva di proprietà sarà rivenduta senza o dopo la lavorazione. Accettiamo questa
cessione già da adesso. Qualora non dovesse essere consentita una cessione, il cliente
ordina irrevocabilmente con la presente al terzo debitore di eseguire eventuali pagamenti solo a noi. Il cliente è autorizzato in modo revocabile a riscuotere per noi in modo
fiduciario i crediti ceduti. Gli importi riscossi devono esserci trasferiti immediatamente.
Possiamo revocare il mandato d’incasso del cliente, così come la legittimazione del
cliente alla rivendita, qualora il cliente non adempia debitamente i suoi obblighi di
pagamento nei nostri confronti, si trovi in mora, sospenda i suoi pagamenti oppure sia
stata richiesta l’apertura della procedura fallimentare sul patrimonio del cliente. Una
rivendita dei crediti richiede la nostra previa autorizzazione. Con l’avviso della cessione
al debitore terzo, si estingue il potere d’incasso del cliente. In caso di revoca del potere
d’incasso, possiamo esigere che il cliente comunichi i crediti ceduti e il loro debitore,
indichi tutte le informazioni necessarie all’incasso, consegni l’intera documentazione
relativa e comunichi la cessione ai debitori.
(5) Qualora i crediti del cliente derivanti dalla rivendita siano depositati in un conto
corrente, il cliente ci cede anche i suoi crediti nei confronti del suo cliente presenti nel
suo conto corrente, e precisamente per l‘importo del prezzo d‘acquisto, IVA compresa,
concordato per la rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà.
(6) Qualora noi esercitassimo le nostre rivendicazioni conformemente all’art. 6, comma
6, in questo caso il cliente deve garantirci l’immediato accesso alla merce oggetto di
riserva, inviarci un elenco preciso della merce soggetta a riserva disponibile, selezionare
la merce per noi e consegnarcela a nostra richiesta.
(7) La lavorazione o la trasformazione della merce soggetta a diritto di proprietà da
parte del cliente avviene sempre per noi. Il diritto di aspettativa del cliente per la merce
soggetta a riserva di proprietà si estende alla cosa lavorata o trasformata. Qualora la
merce sia incorporata, unita o mischiata ad altre cose che non ci appartengono, acquisiamo la comproprietà della nuova cosa in rapporto al valore della merce fornita rispetto
alle altre cose trasformate al momento della lavorazione. Il cliente custodisce per noi la
nuove merci gratuitamente . Per la merce risultante dalla lavorazione, trasformazione o
collegamento, valgono per il resto le stesse disposizioni della merce soggetta a riserva
di proprietà.
(8) Su richiesta del cliente abbiamo l’obbligo di svincolare le garanzie a lui spettanti,
qualora il valore realizzabile delle garanzie, considerando gli scarti di garanzia comuni
nelle banche, superi di almeno il 10 % i nostri crediti dal legame contrattuale con il
cliente. Nella valutazione si deve partire dal valore di fattura della merce soggetta a
riserva di proprietà e dal valore nominale nei crediti.
(9) In caso di fornitura di merci in altri ordinamenti giuridici, nei quali la regolamentazione della riserva di proprietà conforme a questi paragrafi non ha lo stesso effetto
di garanzia come nella Repubblica Federale di Germania, il cliente ci concede con la
presente un diritto di garanzia equivalente. Qualora a questo scopo si rendano necessarie altre dichiarazioni o atti, il cliente fornirà queste dichiarazioni e atti. Il cliente deve
cooperare in tutti i provvedimenti necessari e utili per l‘efficacia e l‘ottenimento di tali
diritti di garanzia.
§ 8 Vincolo contrattuale e cessazione del contratto
(1) Il cliente può interrompere anticipatamente lo scambio di prestazioni, in caso di una
violazione degli obblighi da parte nostra, non importa per quale motivo giuridico (p.
es. in caso di recesso, richiesta di risarcimento danni invece della prestazione, disdetta
per grave motivo), oltre che per i requisiti previsti dalla legge, soltanto nel caso dei
seguenti presupposti:
a) La violazione contrattuale può essere reclamata in modo concreto. L’eliminazione del
difetto deve essere richiesta definendo un termine. Si deve inoltre ammonire che, dopo
il decorso di questo termine senza esito, non saranno accettate altre prestazioni concernenti il guasto reclamato e che così sarà terminato parzialmente o completamente
lo scambio di prestazioni.
b) Il termine per l‘eliminazione del difetto deve essere ragionevole. Un termine inferiore
a due settimane è ragionevole solo in caso di particolare urgenza. In caso di grave e
definitivo rifiuto di prestazione oppure in base agli altri presupposti previsti per legge
(art. 323, comma 2 del codice civile tedesco, BGB) può non avvenire una fissazione
del termine.
c) La terminazione dello scambio di prestazioni (parziale o completo) a causa della non
eliminazione del difetto può essere dichiarata solo entro tre settimane dopo il decorso
di questo termine. Il decorso del termine è bloccato durante la durata delle trattative.
(2) Il cliente può esigere un ripristino dello status quo ante del contratto a causa del
ritardo della prestazione, soltanto qualora il ritardo sia imputabile solo o soprattutto a
noi, salvo che, dopo un ponderazione dei suoi interessi, non sia ragionevole da parte
del cliente restare legato al contratto.
(3) Tutte le dichiarazioni a questo proposito richiedono la forma scritta per essere valide.
(4) Rimane ammissibile la risoluzione del contratto conformemente all‘art. 649 del codice civile tedesco (BGB), conformemente alle disposizioni previste dalla legge.
(5) Possiamo risolvere il rapporto contrattuale con effetto immediato, qualora il cliente
abbia comunicato informazioni non veritiere riguardo la sua credibilità creditizia oppure
abbia sospeso definitivamente i suoi pagamenti ovvero sia in corso contro di lui una
procedura di affidavit,oppure sia stato aperto una procedura fallimentare sul suo patrimonio ovvero un procedimento analogo in un altro ordinamento giuridico o sia stata
presentata una richiesta di apertura di un simile procedimento, salvo che il cliente effettui immediatamente un pagamento anticipato. Possiamo inoltre recedere con effetto
immediato dal rapporto contrattuale, qualora il cliente debba eseguire un pagamento
anticipato e si trovi in mora di almeno 14 giorni.
§ 9 Obblighi generali del cliente
(1) Il cliente ha l‘obbligo di far controllare tutte le nostre forniture conformemente
all’art. 1, comma 1, immediatamente dopo la consegna o la fornitura oppure dal
momento della messa a disposizione in conformità alle disposizioni legali in materia
commerciale (art. 377 del codice commerciale tedesco, HGB), mediante un dipendente
specializzato, e di reclamare immediatamente per iscritto i vizi riconoscibili e/o riconosciuti, descrivendo esattamente il difetto reclamato.
(2) Il cliente riconosce che una fruttuosa e adeguata esecuzione delle prestazioni da
noi dovute dipende dalla completa cooperazione del cliente. Il cliente si obbliga perciò
a mettere a disposizione, tempestivamente e in modo completo, tutte le informazioni
necessarie per un‘esecuzione adeguata della prestazione.
(3) Il cliente si obbliga a sottoporre le nostre produzioni a scrupoloso test sull‘impiego
nella situazione concreta, come pure a sottoporle a un test funzionale prima del mon
Condizioni generali di contratto
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taggio, della subfornitura, ecc. Questo vale anche per la fornitura di articoli che il cliente
riceve gratuitamente come supplemento o nell‘ambito della garanzia.
(4) Il cliente deve salvare,almeno una volta al giorno, in forma leggibile da una macchina e in intervalli adeguati all’impiego, i dati che possono essere interessati, influenzati
negativamente o messi a rischio dalle nostre prestazioni, garantendo così che questi
possano essere ripristinati con un dispendio sostenibile.
(5) Il cliente prende misure adeguate, qualora non le nostre prestazioni non siano eseguite debitamente, completamente o parzialmente (p. es. mediante diagnosi del disturbo, controllo regolare dei risultati, piano di emergenza).
§ 10 Limitazioni d’impiego, esonero
(1) Qualora non sia stato diversamente concordato, in modo espresso e in forma scritta,
le nostre produzioni non sono destinate all’impiego in apparecchi e sistemi che contengano o assistano la vita oppure impianti nucleari, obiettivi militari, aeronautica e
astronautica o per altri scopi, in cui un guasto del prodotto potrebbe minacciare la vita
oppure generare danni successivi catastrofali.
(2) Qualora il cliente infranga l’art. 1, questo avviene a proprio rischio e nell’esclusiva
responsabilità del cliente. Il cliente ci esonera completamente con la presente da qualsiasi responsabilità derivante dall’impiego della merce in questo contesto, ci tiene indenni da danni e azioni legali, inclusi i costi per una ragionevole difesa giuridica.
§ 11 Vizi della cosa
(1) Le nostre produzioni hanno le qualità concordate e sono adatte per l’impiego previsto contrattualmente, in caso di mancato accordo per l’impiego abituale. Senza altro
accordo espresso, sarà riconosciuto alle nostre prestazioni esclusivamente un’esenzione
da vizi corrispondentemente all’attuale tecnologia. La responsabilità per l’adeguatezza
e la sicurezza delle nostre produzioni per un’applicazione da parte del cliente è esclusivamente a carico del cliente. Non sarà considerata una diminuzione irrilevante della
qualità.
(2) La garanzia è esclusa:
a) qualora i nostri prodotti non siano immagazzinati, installati, messi in
servizio o impiegati dal cliente o da terzi in modo non appropriato,
b) in caso di usura naturale,
c) in caso di manutenzione inappropriata,
d)
in caso di utilizzo di mezzi aziendali non adeguati,
e)
in caso di danni risultanti da riparazioni o altri lavori da parte di terzi,
che non sono stati espressamente autorizzati da noi.
L’onere della rappresentazione e l’onere della prova riguardanti la mancanza di queste
cause di esclusione è a carico del cliente.
I diritti del cliente per vizi della cosa presuppongono, inoltre, che il cliente abbia adempiuto debitamente i suoi obblighi di controllo e denuncia dei vizi, conformemente
all‘art. 9, comma 1, denunciando immediatamente per iscritto i vizi nascosti dopo la
loro scoperta.
(3) In caso di vizi della cosa possiamo adempiere posteriormente. L’adempimento avviene, a nostra scelta, eliminando il danno, fornendo merci o prestazioni non difettose
oppure mostrando le possibilità di evitare gli effetti del difetto. Per un danno devono
essere accettati almeno due tentativi di eliminazione dei vizi. Il cliente deve accettare,
come adempimento, una versione nuova del prodotto di pari valore oppure la versione
del prodotto precedente di pari valore, che non presenti il difetto, qualora ciò sia considerato per lui ragionevole.
(4) Il cliente deve assisterci nell’analisi dell’errore e nell’eliminazione del vizio, soprattutto descrivendo concretamente i problemi subentrati, informandoci in modo completo
e concedendoci il tempo e le opportunità necessari per l’eliminazione dei vizi.
(5) Qualora sorgano costi supplementari, derivanti dal fatto che le nostre produzioni
sono state modificate o impiegate in modo errato, possiamo esigere che queste spese
ci siano compensate. Possiamo esigere un rimborso delle spese, qualora non sia stato
rilevato nessun difetto. L’onere della prova spetta al cliente. Fa riferimento l’art. 254 del
codice civile tedesco (BGB).
Qualora aumentino le spese necessarie all’eliminazione del vizio, soprattutto i costi per
il trasporto, i tragitti, la manodopera e il materiale, non dobbiamo accollarcele, laddove
le spese aumentino in quanto l’oggetto della fornitura è stato trasferito dal cliente in
un luogo diverso dall’indirizzo di consegna, salvo che il trasferimento corrisponda al suo
impiego previsto dal contratto e dalle disposizioni. I costi per il personale e il materiale,
che il cliente fa valere a causa della difettosità delle nostre produzioni, devono essere
calcolati sulla base delle spese vive sostenute.
(6) Il rinvio di merci difettose allo scopo dell’adempimento successivo può avvenire
soltanto dopo previa autorizzazione scritta, in modo corrispondente alle regole da noi
previste in questo caso. Il rischio del casuale perimento o deterioramento della merce si
trasferisce soltanto al momento della nostra accettazione alla nostra sede commerciale.
Siamo in diritto di rifiutare il rinvio di merci non concordato precedentemente.
(7) Qualora rifiutiassimo definitivamente l’adempimento successivo oppure questo fallisca definitivamente ovvero non sia ragionevole per il cliente, questi potrà, nell’ambito
delle disposizioni previste dalla legge secondo le direttive dell’art. 8, recedere dal contratto oppure diminuire ragionevolmente il pagamento, richiedendo inoltre un risarcimento danni oppure un compenso delle spese conformemente all’art. 13. Le rivendicazioni cadono in prescrizione conformemente all‘art. 14. Restano impregiudicate le
disposizioni degli art. 478, 479 del codice civile tedesco (BGB), qualora il diritto di
compravendita dell‘ONU (CISG) non sia pertinente.
§ 12 Vizi giuridici
(1) Qualora non sia stato concordato diversamente, siamo in dovere di eseguire le
nostre prestazioni esclusivamente nel territorio del luogo di consegna libero da diritti di
protezione industriale e diritti d’autore di terzi (in seguito: diritti di privativa). Qualora
un terzo rivendichi diritti legittimi nei confronti del cliente, derivanti dalla violazione
dei diritti di privativa, mediante prestazioni da noi fornite e utilizzate conformemente
al contratto, rispondiamo nei confronti del cliente entro il termine definito nell’art. 14
come segue:
(2) Conseguiremo a nostra scelta e a nostre spese un diritto di godimento per le prestazioni interessate o le modificheremo in modo che il diritto di privativa non sia violato
oppure le sostituiremo. Qualora questo non ci fosse possibile in condizioni ragionevoli,
spettano al cliente i diritti di recesso e di diminuzione del prezzo previsti dalla legge. Il
cliente non potrà pretendere un compenso delle spese sostenute invano.
(3) Il nostro dovere di prestazione di risarcimento danni si orienta nell’ambito delle
disposizioni previste dalla legge conformemente all‘art 13.
(4) I nostri obblighi sopra menzionati sussistono soltanto qualora il cliente ci informi
immediatamente per iscritto sulle rivendicazioni di terzi, non riconosca una violazione
e ci siano riservati tutte le misure di difesa e il potere di concludere accordi transattivi.
Qualora il cliente sospenda l’uso della fornitura per l’obbligo di salvataggio o altri importanti motivi, è tenuto a informare i terzi che alla sospensione dell’uso non è collegato nessun riconoscimento di una violazione di diritti di privativa.
(5) Le rivendicazioni del cliente sono escluse qualora lo stesso sia responsabile della violazione del diritto di privativa. Le rivendicazioni del cliente sono inoltre escluse qualora
le violazioni dei diritti di privativa siano causate da speciali direttive del cliente, da un
impiego da noi non prevedibile oppure dal fatto che la fornitura sia stata modificata dal
cliente ovvero impiegata congiuntamente a prodotti non forniti da noi.
(6) Per il resto valgono le disposizioni equivalenti all‘art. 11.
(7) Si escludono ulteriori o altre rivendicazioni del cliente, nei nostri confronti e di quelli
del nostro personale ausiliario, che siano basate su un vizio giuridico e siano diverse
da quelle qui regolate.
§ 13 Responsabilità
(1) Risarciamo i danni o le spese sostenute invano, non importa per quale motivo giuridico (p. es. da rapporti obbligatori negoziali o equiparabili, vizi della cosa e vizi giuridici,
violazione di obblighi e atti illeciti) solo nel seguente volume e soltanto qualora esista
una colpa da parte nostra (dolo o colpa):
a) La responsabilità in caso di dolo, come pure quella derivante da garanzia, è illimitata.
b) In caso di colpa grave rispondiamo per l’importo del danno tipico e prevedibile.
c) In altri casi rispondiamo soltanto per la violazione di un obbligo contrattuale, per
rivendicazioni derivanti da vizi e per ritardo, e precisamente risarcendo il danno tipico
e prevedibile.
La responsabilità in merito è limitata, per il singolo sinistro, al doppio del compenso
concordato per l’ordine interessato dal danno e al triplo del valore dell’ordine per tutti
i sinistri relativi a questo rapporto contrattuale. Gli obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali) riguardano conformemente alla giurisprudenza quegli obblighi, il cui
adempimento rende generalmente possibile la debita esecuzione del contratto e della
cui osservanza il partner contrattuale si fida e può fidarsi regolarmente.
(2) In caso di lesioni della vita, del corpo e della salute e in caso di pretese basate sulla
legge sulla responsabilità civile del produttore valgono solo le disposizioni perviste dalla
legge.
(3) Rimane in sospeso l’eccezione del concorso di colpa.
§ 14 Prescrizione
(1) I termini di prescrizione equivalgono a
a) un anno dalla consegna della merce per rivendicazioni derivanti da rimborso del
prezzo d’acquisto e recesso o diminuzione del prezzo, tuttavia per difetti reclamati debitamente non meno di tre mesi dalla consegna di una dichiarazione valida di recesso
o di riduzione del prezzo;
b) un anno per altre rivendicazioni derivanti da vizi della cosa;
c) un anno per rivendicazioni derivanti da vizi giuridici; qualora il vizio giuridico consista
in un diritto reale di terzi, per cui si possa richiedere la resa della merce, valgono i
Condizioni generali di contratto
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termini di prescrizione previsti dalla legge;
d) un anno per altre rivendicazioni di risarcimento danni o risarcimento di spese sostenute invano, cominciando dal momento in cui il cliente è venuto a conoscenza delle
circostanze alla base delle rivendicazioni o ha dovuto conseguirli, in caso di assenza
colpa grave. La prescrizione inizia al più tardi con decorso dei termini massimi previsti
dalla legge (art. 199, commi 3 e 4 del codice civile tedesco).
(2) In caso di risarcimento danni e risarcimento spese derivanti da dolo, colpa grave,
garanzia, come pure in caso di lesione della vita, del corpo e della salute e in caso di
rivendicazioni basate sulla legislazione sulla responsabilità civile del produttore valgono
tuttavia sempre i termini di prescrizione previsti dalla legge.
§ 15 Segretezza, protezione dati, citazione del cliente come referenza
(1) Il cliente si vincola a trattare confidenzialmente tutti gli oggetti da noi inviatigli o
di cui è venuto a conoscenza, prima o durante l’eseguimento del contratto (p.es. documentazione, informazioni), che sono protetti legalmente o contengono chiaramente
segreti aziendali o commerciali o che sono contrassegnati come confidenziali, anche
dopo la cessazione del contratto, a meno che questi siano pubblicamente noti senza
alcuna avvenuta violazione dell‘obbligo del segreto professionale oppure qualora non
esista nessun interesse legale meritevole di protezione. Il cliente conserva e protegge
questi oggetti in modo tale che sia escluso un abuso da parte di terzi.
(2) Il cliente rende accessibili gli oggetti soggetti all’obbligo del segreto professionale,
conformemente a comma 1, solo ai dipendenti e ad altri terzi che necessitano l‘accesso
per esercitare i loro doveri di servizio. Il cliente istruisce queste persone sulla necessità
del segreto professionale per questi oggetti.
(3) Noi elaboriamo i dati del cliente necessari per l‘esecuzione dell‘operazione
nell‘osservanza delle disposizioni legali sulla protezione dei dati. Possiamo citare il cliente come referenza.
§ 16 Clausola sociale
Nella definizione dell’importo di un eventuale diritto al risarcimento che deve essere
da noi adempiuto, derivante da, o connesso a questo contratto, si devono considerare
ragionevolmente a nostro favore le nostre circostanze economiche, il tipo, il volume e la
durata del rapporto d‘affari, eventuali responsabilità o colpe del cliente e una situazione
d‘installazione della merce particolarmente sfavorevole. In modo particolare le prestazioni sostitutive, i costi e le spese che dobbiamo sostenere devono essere in rapporto
ragionevole al valore dell‘articolo fornito.
§ 17 Forma scritta
Tutte le modifiche e le integrazioni del contratto richiedono la forma scritta per essere
valide. I partner contrattuali soddisfano questo requisito anche inviando documenti in
forma di testo, soprattutto mediante fax o email, laddove non sia stato diversamente
stabilito per singole dichiarazioni. La stessa convenzione della forma scritta può essere
revocata solo per iscritto.
§ 18 Clausola salvatoria (o clausola di riserva)
Qualora una clausola di queste CGF sia inefficace o qualora queste CGF diventino
o siano incomplete, resta impregiudicata la validità delle altre disposizioni. I partner
contrattuali sostituiranno la clausola inefficace attraverso una clausola che, in modo
giuridicamente valido, si avvicini il più possibile al senso e allo scopo della clausola
inefficace . Lo stesso vale per le lacune contrattuali.
§ 19 Diritto applicabile
Vale il diritto della Repubblica Federale di Germania incluso il diritto di compravendita
dell‘ONU (CISG) come parte della legislazione tedesca.
§ 20 Foro competente
Foro competente per tutte le controversie derivanti da e connesse a questo contratto
è Stoccarda (in tedesco Stuttgart), Germania, qualora il cliente sia un commerciante,
una persona giuridica di diritto pubblico, oppure un patrimonio autonomo di diritto
pubblico, oppure qualora egli vi sia equiparato, o laddove abbia la sua sede o la sua
filiale all‘estero. Siamo in diritto di querela esperire azioni legali nella sede del cliente,
così come in qualsiasi altro foro competente.
Aggiornamento: febbraio 2012
Condizioni generali di contratto
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Note
Service-Hotline
+ 49 (0)7152 3560-0
Note
K2 Systems GmbH
Riedwiesenstraße 13 – 17
71229 Leonberg | Germany
Tel. +49 (0)7152 3560-0
Fax +49 (0)7152 3560-179
[email protected]
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20 | 17
Mounting systems for solar technology
K2 Systems GmbH
Riedwiesenstraße 13 - 17
71229 Leonberg
Germany
Phone +49 (0) 7152 - 3560 - 0
Fax +49 (0) 7152 - 3560 - 179
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Via Madonna dello Schioppo 67
Secondo Piano Int. 17-19
47521 Cesena (FC)
Italy
Tel. +39 0547 63 20 80
Fax +39 0547 63 50 22
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K2 Systems SARL - Agence FRANCE NORD
14, rue des Hérons
67960 Entzheim
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Tel. +33 (0) 3 88 21 66 02
Fax +33 (0) 3 88 21 66 03
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K2 Solar Mounting Solutions Ltd.
Unit 46 Easter Park
Benyon Road
Aldermasten, Berkshire RG 7 2PQ
Tel. +44 (0) 1189 701280
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K2 Systems SARL - Agence FRANCE SUD
19 Avenue du Pré de Challes
Parc des Glaisins
74940 Annecy le Vieux
France
Tel. +33 (0) 4 50 51 22 53
Fax +33 (0) 4 50 51 16 41
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Montageanleitung Solarbefestiger | I1 | 0612 | Änderungen vorbehalten
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