D. Lgs. 152/2006
“Norme in materia ambientale”
(aggiornato con L. 101/2008)
D. Lgs. 59/2005
"Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento"
D. M. 13/03/2003
“Criteri di ammissibilità di rifiuti in discarica"
D. Lgs. 36/2003
"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa
alle discariche di rifiuti"
L.R. 6/2001
“Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti
ed approvazione del relativo piano”
(aggiornata con L.R. 28/2007)
L.R. 47/1998
“Disciplina della Valutazione di Impatto
Ambientale
e norme per la tutela dell'ambiente”
DEFINIZIONE DISCARICA
E' un'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazione
di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna allo
smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi,
nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito
temporaneo per più di un anno.
Sono esclusi da tale definizione impianti in cui i rifiuti sono
scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in
un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo
stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un
periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo
stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo
inferiore a un anno.
DEFINIZIONE DI DISCARICA
La normativa italiana col D. Lgs. 36/2003 recepisce la
direttiva europea 99/31/CE che prevede tre tipologie
differenti di discarica:
Discarica per rifiuti inerti
Discarica per rifiuti non pericolosi
Discarica per rifiuti pericolosi
PASSATO, PRESENTE, FUTURO
Dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale
27/07/1984
al D.Lgs. 36/2003:
Delib. C.I. 27/07/1984
D.Lgs. 36/2003
Discarica di I categoria
Discarica rifiuti non pericolosi
Discarica di II categoria tipo A
Discarica rifiuti inerti
Discarica di II categoria tipo B
Discarica rifiuti non pericolosi
Discarica di II categoria tipo C
Discarica rifiuti pericolosi
Discarica di III categoria
Discarica rifiuti pericolosi
PASSATO, PRESENTE, FUTURO
•
Discariche già autorizzate
Fino al 16 luglio 2005 le discariche già autorizzate al 27 marzo 2003, cioè le
discariche in esercizio ed anche quelle che a tale data hanno conseguito il
solo provvedimento di approvazione del progetto e quindi l'autorizzazione
alla realizzazione, possono continuare a ricevere i rifiuti per i quali sono
state autorizzate.
I titolari (o se delegati, i gestori) di discariche già autorizzate al 27 marzo
2003, per proseguire l'attività dovevano presentare entro il 27 settembre
2003 all'autorità competente all'approvazione del progetto, un piano di
adeguamento della discarica sulla base delle indicazione del Decreto
Legislativo 36 del 2003.
Il piano di adeguamento deve essere approvato dall'autorità competente,
che autorizza la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissa i lavori di
adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione
dello stesso, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009.
La mancata approvazione del piano determina che l'autorità competente
prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica.
•
Realizzazione di nuove discariche
Per le nuove discariche per rifiuti inerti, pericolosi e non pericolosi, si
applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 36 del 13
gennaio 2003 e del Decreto Ministeriale del 13 marzo 2003.
“Norme in materia ambientale”
(aggiornato con L. 101/2008)
Parte quarta: gestione dei rifiuti, bonifica siti inquinati
 TITOLO I: Gestione dei rifiuti
 Capo I: Disposizioni generali (campo d’applicazione finalità, criteri di priorità e
definizioni)
 Capo II: Competenze
 Capo III: Servizi di gestione integrata dei rifiuti
 Capo IV: Autorizzazioni, Iscrizioni
 Capo V: Procedure semplificate
 TITOLO II: Gestione imballaggi
 TITOLO III: Gestione particolari categorie di rifiuti (veicoli fuori uso,
prodotti contenenti amianto, rifiuti elettrici ed elettronici, sanitari,
pneumatici fuori uso, CDR, rifiuti dalle attività di manutenzione delle
infrastrutture, rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)
 TITOLO IV: Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
 TITOLO V: Bonifica dei siti contaminati
 TITOLO VI: Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali
Capo I: Sanzioni
Capo II: Disposizioni transitorie e finali
1. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti, senza
caratterizzazione analitica, i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti urbani classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco
europeo dei rifiuti e sottoposti a trattamento, le porzioni non pericolose
dei rifiuti domestici raccolti separatamente e gli stessi rifiuti non
pericolosi di altra origine ma di analoga composizione;
b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il parere della
Conferenza Stato-Regioni.
2. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non
pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore a
25% e che, sottoposti a test di cessione (…), presentano un eluato conforme
alle concentrazioni fissate in tabella 5.
Tabella n.5
Elemento o composto
L/S =101/kg mg/l
As ............................. 0,2
Ba ............................. 10
Cd ............................. 0,02
Cr totale .................... 1
Cu ............................. 5
Hg ............................. 0,005
Mo ............................. 1
Ni .............................. 1
Pb ............................. 1
Sb ............................. 0,07
Se ............................. 0,05
Zn ............................. 5
Cloruri ...................... 1500
Fluoruri .....................15
Cianuri ........................ 0,5
Cianuri ........................ 0,5
Solventi organici aromatici* ... 0,4
Solventi organici azotati* ....... 0,2
Solventi organici clorurati* .... 2
Pesticidi totali non fosforati* .. 0,05
Pesticidi totali fosforati* ......... 0,1
Solfati ........................ 2000
DOC ........................... 80
TDS** ......................... 6000
* Si veda quanto indicato al comma 6.
** È possibile servirsi dei valori per il TDS
(totale di solidi disciolti) in alternativa ai
valori per solfato e per il cloruro.
3. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono altresì smaltiti rifiuti
pericolosi stabili non reattivi che:
a) sottoposti a test di cessione presentano un eluato conforme alle
concentrazioni fissate in tabella 5;
b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale non superiore al
5% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in
grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e
polimeri od altri composti non biodegradabili;
c) il pH sia non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non
inferiore al 25%;
d) tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non
pericolosi biodegradabili.
4. In discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti
che:
a) contengono Pcb (…) in concentrazione superiore a 10 mg/kg;
b) contengono diossine o furani (…) in concentrazioni superiori 0,002
mg/kg;
c) contengono altre sostanze classificate cancerogene di classe 1 e 2 ai
sensi dei disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura
d'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi (con esclusione
dell'amianto) in concentrazione superiore a 1/10 delle rispettive
concentrazioni limite (…) con una sommatoria massima per tutti i
diversi composti pari allo 0,1%.
5. Possono essere inoltre smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi
i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti contenenti fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro
classificazione, come pericolosi o non pericolosi.
Il deposito dei rifiuti contenente fibre minerali artificiali deve avvenire
direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed
esclusivamente dedicate e deve essere effettuata in modo tale da evitare
la frantumazione dei materiali.
Dette celle andranno realizzate con gli stessi criteri adottati per le
discariche dei rifiuti inerti.
Le celle devono:
- essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di
settori o trincee.
- essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi
senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali
artificiali.
Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura
del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo
da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da
costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre.
Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese
misure adatte ad impedire contatto tra rifiuti e persone;
b) i materiali non pericolosi a base di gesso.
Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non
pericolosi biodegradabili. I valori limite per il carbonio organico totale
(TOC) si applicano ai rifiuti collocati in discarica insieme a materiali a
base di gesso;
c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o
resinoidi (…).
“Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione
del relativo piano”
(aggiornata con L.R. 28/2007)
COMPETENZE
PIANIFICAZIONE
Piani di gestione dei rifiuti
Piano Regionale
Piani Provinciali di organizzazione
Potenza
Matera
AUTORIZZAZIONI
“Approvazione dei progetti ed autorizzazioni
alla realizzazione di impianti di smaltimento e
recupero”
“Autorizzazione all’esercizio delle opere di
smaltimento e recupero”
“Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione
del relativo piano”
(aggiornata con L.R. 28/2007)
PIANIFICAZIONE
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti contiene:

i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire e le possibilità di smaltimento e
di recupero da parte del sistema industriale;

la tipologia e il complesso degli impianti e delle attività necessari per lo
smaltimento ed il recupero dei rifiuti;

i criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione, da parte
delle Province, degli impianti;

i criteri per l'individuazione delle aree e degli impianti adatti allo smaltimento
dei rifiuti unitamente alle condizioni ed ai criteri tecnici in base ai quali gli
impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere
localizzati nelle aree destinate ad impianti produttivi;

la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

le iniziative e gli interventi atti a ridurre la quantità, i volumi e le pericolosità dei
rifiuti, favorire il recupero dai rifiuti di materiali ed energia, a promuovere la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti anche
tramite la riorganizzazione dei servizi;

i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani;

la stima dei costi delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Il piano regionale per la gestione dei rifiuti è integrato dal piano regionale per la bonifica
dei siti contaminati, che viene approvato contestualmente ad esso.
Le prescrizioni contenute nel Piano regionale hanno efficacia vincolante per tutti i
soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dalla presente
legge ivi compresi gli A.T.O.
Oggi è in attesa di revisione…
Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti
Sez. Rifiuti Speciali
Provincia di Potenza
D.G.R. n. 308/2008
“L.R. 6/01, ART. 11 – Coerenza della sezione relativa ai rifiuti speciali del
Piano Provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di Potenza”
Provincia di Matera
non ancora redatto
nelle discariche per rifiuti speciali possono arrivare solo gli RSU
“Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione
del relativo piano”
(aggiornata con L.R. 28/2007)
AUTORIZZAZIONI
Dal 2001
X
Art. 23 bis
“Approvazione dei progetti ed autorizzazioni
alla realizzazione degli impianti di
smaltimento e recupero”
DELEGATE
agli equivalenti Organi e strutture delle
Amministrazioni Provinciali competenti
territorialmente
"Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"
AUTORIZZAZIONI
Dal 2005 unico procedimento
Rilascio
“Autorizzazione Integrata Ambientale”
DI COMPETENZA
Ufficio Compatibilità Ambientale
Regione Basilicata
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
Giudizio di Compatibilità
DGR
Particolarità dell’AIA
• L’AIA è rinnovata
periodicamente (ogni 5 - 8
anni a seconda dei casi)
• L’autorità competente può
riesaminare l’AIA in
qualunque momento, in
particolare per modifiche
normative, criticità
ambientale o sviluppo
tecnologico
• L’AIA prevede controlli
periodici
• L’AIA è prevista anche nella
fase di chiusura e messa in
sicurezza di una discarica
• Ogni modifica che possa
avere effetti sull’ambiente
deve essere comunicata per
aggiornare l’autorizzazione.
Se la modifica è sostanziale è
necessaria una revisione
dell’AIA.
• Deve essere garantito il
rispetto delle norme
applicabili in materia di
emissioni e qualità
dell’ambiente
• I contenuti tecnici sono
definiti con analisi integrata di
tutte le componenti
ambientali interessate e con
riferimento alle migliori
tecniche disponibili (previste
dal D. Lgs. 36/2003)
“Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale
e norme per la tutela dell'ambiente”
Le opere da sottoporre a V.I.A. sono quelle elencate negli allegati
A (Procedure di valutazione obbligatorie)
B (Procedure di valutazione obbligatorie se le opere sono ricadenti,
pur parzialmente, in aree naturali protette)
La procedura di Screening è prevista per i progetti dell’allegato B non
ricadenti in aree naturali protette
“Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale
e norme per la tutela dell'ambiente”
“Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale
e norme per la tutela dell'ambiente”
“Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione
del relativo piano”
(Art. 32)
Garanzie Finanziarie
1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o
di recupero dei rifiuti, ovvero di rinnovo o proroga dalla stessa, la Provincia
determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire.
6.
Gli Enti Pubblici sono esonerati dall’obbligo della costituzione delle garanzie
finanziarie.
Conclusioni
•
Nelle società industrializzate la produzione di rifiuti non potrà cessare
•
La riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero di materia e di
energia non potranno garantire di raggiungere l’opzione zero
discariche
•
Il ruolo delle discariche può realmente essere residuale
•
La soluzione dei conflitti ambientali e sociali associati alla costruzione
delle discariche si può ottenere con un sistema decisionale trasparente
in grado di assicurare le necessarie garanzie sulla scelta dei siti,
sull’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per la realizzazione e
gestione delle discariche
•
La ricerca scientifica dovrà indicare criteri costruttivi e soluzioni
gestionali sempre a minor impatto superando le perplessità scaturenti
dai criteri di realizzazione e di gestione fissati dal D.Lgs. 36/03.
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Diapositiva 1 - Ordine dei Geologi di Basilicata