LA CONSULENZA COME SERVIZIO DI INVSTIMENTO: CONTENUTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. Edoardo Guffanti Annunziata e Associati Linee dell’intervento Definizione del servizio. Forme di remunerazione del servizio di consulenza 2 1. La disciplina degli incentivi e la consulenza come modalità "giustificativa" degli incentivi nell'attività di collocamento, negoziazione, ricezione e trasmissione ordini 2. Le possibili scelte contrattuali 3. Sistemi di remunerazione delle reti Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati Il servizio: quadro storico. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/2007, in attuazione delle Direttive MiFID, la consulenza in materia di investimenti ha cessato di essere un servizio accessorio ed è oggi nuovamente inclusa fra i servizi di investimento, la cui prestazione è riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle società di gestione del risparmio, ai consulenti finanziari e alle società di consulenza finanziaria. A ben guardare, per il nostro Paese si tratta di un ritorno al passato: il legislatore italiano, già all’inizio degli anni 90 (con la L. 2 gennaio 1991, n. 1), aveva contemplato la consulenza fra le attività di intermediazione mobiliare riservate alle Sim e alle banche, in ragione dell’idoneità del servizio in esame ad influenzare le decisioni di investimento degli investitori. 3 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati Prima del recepimento delle Direttive MiFID, nell’assenza di una definizione normativa del “servizio di consulenza”, la ricostruzione della fattispecie fu realizzata, in via interpretativa, dalla Consob. Secondo la ricostruzione della Commissione, il servizio (accessorio) di consulenza consisteva, in linea generale, «nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi del cliente stesso».Tale servizio era caratterizzato: 4 “dall’esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi di investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore»; dalla posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati; dall’inesistenza di limiti predeterminati in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare; dalla circostanza che l’unica remunerazione percepita dal consulente sia quella ad esso pagata dal cliente nel cui interesse il servizio è prestato”. Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati Una siffatta attività era considerata la consulenza “in senso proprio” e distinta dalla “consulenza incidentale”. La c.d. “consulenza incidentale” si sostanziava, infatti, nel fornire informazioni e indicazioni circa un determinato prodotto o servizio, in sede di vendita o collocamento dello stesso: si riteneva che questa attività non configurasse un’autonoma attività di consulenza, bensì una generica attività strumentale al collocamento del servizio o del prodotto in questione. 5 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati La consulenza come servizio di investimento. La (nuova) qualificazione giuridica della consulenza, quale autonomo servizio di investimento, ha mutato la relazione tra questo servizio e gli altri servizi (es. il servizio di collocamento): da un sistema nel quale la consulenza (incidentale) era un servizio accessorio, funzionale al collocamento (o alla ricezione e trasmissione di ordini, o alla negoziazione), si è passati ad un sistema nel quale essa assume i contorni di un servizio svolto nell’interesse del cliente, perdendo i connotati di attività strumentale alla “vendita” di strumenti finanziari. Alla nuova qualificazione si aggiunge anche una diversa definizione del servizio di consulenza rispetto al passato: per «consulenza in materia di investimenti» si intende «la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario» (art. 1, comma 5-septies, D.Lgs. n. 58/98). 6 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati In base a tale definizione risulta chiaro come l’impostazione della MiFID, ora riflessa nel TUF, è profondamente diversa rispetto a quella precedente: vi è un’unica definizione del servizio imperniata sulla prestazione di una raccomandazione personalizzata volta a suggerire un investimento relativo ad uno specifico strumento finanziario - cui si ricollega l’obbligo di valutazione dell’adeguatezza. Di qui, la necessità di un’ampia definizione in grado di ricomprendere non soltanto la consulenza erogata dall’intermediario e quella richiesta dal cliente, ma anche la consulenza c.d. “incidentale”, e ciò al fine di non privare della protezione - rappresentata dall’obbligo di valutare l’adeguatezza le raccomandazioni insite nello svolgimento di un altro servizio. 7 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati I tratti caratterizzanti il servizio di consulenza. Il primo requisito necessario per aversi consulenza è che la raccomandazione sia personalizzata. Al riguardo, è la MiFID stessa e, poi, il TUF, a precisare che tale requisito si ha quando la raccomandazione è presentata come adatta al cliente o quando la stessa viene fornita tenendo in considerazione le caratteristiche personali del cliente. Il secondo requisito del servizio di consulenza è realtivo all’oggetto delle raccomandazioni: deve essere uno specifico strumento finanziario. Resta, così, esclusa l’attività di c.d. asset allocation, essendo relativa a tipologie di strumenti, e non a specifici strumenti. Quest’ultima attività, indicata dal Considerando 81 della Direttiva MiFID 2 quale “consulenza generica”, è sottratta alla riserva di attività e può, quindi, essere prestata anche da soggetti diversi dagli intermediari abilitati. 8 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati Vi è un ulteriore elemento sul quale concentrare l’attenzione. Ci si potrebbe chiedere, infatti, se per fornire il servizio un intermediario/consulente finanziario debba poter formulare le raccomandazioni avendo a disposizione un insieme ampio e variegato di soluzioni di investimento. La risposta all’interrogativo è negativa. La consulenza può avere ad oggetto anche soltanto i prodotti emessi e/o collocati dall’intermediario. Questo aspetto, ormai chiarito anche in sede comunitaria dal CESR, pone in evidenza la differenza tra l’attuale nozione di consulenza e quella in passato elaborata dalla Consob. Al rigaurdo, il CESR ha chiarito che il servizio non deve necessariamente essere relativo ad un insieme ampio di strumenti finanziari, potendo essere limitato a quelli “della casa”. Dunque, l’indipendenza (rispetto all’oggetto della consulenza) non è un requisito necessario dell’intermediario-consulente, fermo restando il dovere di informare in modo chiaro il cliente, prima della prestazione del servizio, in merito all’estensione della gamma dei prodotti oggetto del servizio. 9 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati L’indipendenza. Resta, però, un ultimo dubbio da sciogliere, derivante dall’assenza nella definizione del servizio di un qualsiasi riferimento all’indipendenza del consulente, nel senso di imparzialità rispetto agli investimenti consigliati. Come sopra ricordato, in passato la Consob aveva evidenziato l’indipendenza dell’intermediario come un tratto qualificante del servizio (allora accessorio) di consulenza. Tale caratteristica era da ricollegare alla circostanza che la consulenza in senso proprio era un’autonoma e specifica attività, e non veniva considerata strumentale rispetto agli altri servizi di investimento prestati dall’intermediario al medesimo cliente (caratteristica qualificante, invece, della c.d. “consulenza incidentale”). L’impostazione adottata in sede comunitaria diverge anche sotto questo profilo dalla tradizione italiana e contempla la possibilità che il consulente non sia imparziale. La scelta iniziale del legislatore comunitario (discutibile o meno che sia) è stata, infatti, nel senso di definire il servizio sulla base del concetto di raccomandazione personalizzata, a prescindere dall’indipendenza del consulente. 10 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati Linee dell’intervento Definizione del servizio. Forme di remunerazione del servizio di consulenza 11 1. La disciplina degli incentivi e la consulenza come modalità "giustificativa" degli incentivi nell'attività di collocamento, negoziazione, ricezione e trasmissione ordini 2. Le possibili scelte contrattuali 3. Sistemi di remunerazione delle reti Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati Due sono gli articoli rilevanti per identificare la ratio della disciplina sugli inducements. L’articolo 26 della Direttiva 73 in materia di inducements, che dà attuazione al principio della Direttiva 39 secondo il quale le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento e/o servizi accessori, devono agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti (art. 19, comma 1). L’articolo 21, lettera e), della Direttiva 73, il quale dispone che l’impresa di investimento, per identificare i conflitti potenzialmente dannosi per la clientela, deve verificare, tra l’altro, se riceve o riceverà da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio. 12 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati • • • Quindi l’inducement è tale se rappresenta un corrispettivo (anche non monetario): ulteriore e distinto dal normale compenso percepito per lo svolgimento di un’attività o di un servizio a favore del cliente; finalizzato a (o potenzialmente tale da) indurre un impresa di investimento a comportarsi in un determinato modo. Tale affermazione sembra trovare conferma nella formulazione letterale della lettera c) dell’articolo 26, che fa salvi i pagamenti “che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell’impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti”. Tale disposizione dà rilevanza alla capacità del compenso di indurre un comportamento non coerente con il citato dovere di agire in modo onesto. 13 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati • In tale ottica, la presenza di inducements – come sopra definiti – configura una situazione di conflitto di interessi che deve essere gestita; risulta chiara la ragione alla base del considerando 40 della Direttiva 73, il quale precisa che è consentito alle imprese di investimento di fornire o ricevere taluni incentivi solo a determinate condizioni, e purché essi siano resi noti al cliente, o siano dati al/dal cliente o a/da una persona per conto del cliente. 14 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati Gli incentivi possibili l’articolo 26 della Direttiva 73 sancisce che le imprese di investimento non agiscono in modo onesto, equo e professionale se, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ad un cliente, versano o percepiscono competenze o commissioni oppure forniscono o ricevono prestazioni non monetarie ad eccezione di 3 casi. Le 3 eccezioni sono: 1. le competenze, le commissioni o le prestazioni non monetarie sono pagati o forniti a o da un cliente o una persona per conto del cliente 15 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati Esempio: una fattura dell’impresa di investimento è pagata direttamente dal cliente o, per suo conto, da una terza persona. (Assosim: è necessario che un pagamento non possa essere considerato fatto per conto di un cliente a meno che il cliente abbia dato espresse istruzioni al pagatore) 2. le competenze, le commissioni o le prestazioni non monetarie (“proper fee”) sono necessarie per la prestazione dei servizi di investimento e per servire al meglio gli interessi dei clienti. Esempio: i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori. 16 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati 3. le competenze, le commissioni o le prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o una persona che agisca per conto di un terzo, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a. tali costi devono far aumentare la qualità del servizio fornito al cliente; b. non devono ostacolare l’adempimento da parte dell’impresa di investimento dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente; c. il cliente deve essere informato chiaramente sui costi inerenti la prestazione del servizio di investimento o accessorio e sulla modalità di calcolo degli stessi. 17 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati Gli incentivi possibili • Quindi (vd. eccezione n. 3) un incentivo ricevuto da terzi (e diverso dalle “competenze adeguate che rendono possibile la prestazione di servizi di investimento o siano necessarie a tal fine”) è percepibile (art. 52 del nuovo Regolamento Intermediari) da parte dell’intermediario solo ove (oltre ad essere reso trasparente): a. aumenti la qualità del servizio fornito al cliente; b. non ostacoli l’adempimento, da parte dell’impresa, dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente. • Occorre valutare l’eventuale ricorrenza delle indicate condizioni sostanziali, alla luce di specifiche fattispecie particolarmente diffuse nella realtà operativa. 18 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati La graduazione degli impegni (e il valore aggiunto per l’investitore) • Il livello di servizio che l’intermediario decide di fornire (gestione individuale; distribuzione con consulenza; distribuzione senza consulenza; execution only), costituisce il primo presupposto logico e fattuale per condurre la verifica circa l’effettivo possibile superamento delle condizioni per la percezione degli incentivi. Così, da un lato, servizi ad alto valore aggiunto (quali ad esempio la gestione di portafogli) possono rendere più difficile l’individuazione di spazi di effettivo miglioramento della qualità del servizio per conto del cliente e di non ostacolo ai doveri di agire nel migliore interesse dello stesso. Parallelamente, particolare difficoltà ad individuare spazi di ammissibilità di inducements, idonei ad aumentare la qualità del servizio, possono rinvenirsi per servizi a basso valore aggiunto per il cliente quale l’execution only, posto che in tal caso il cliente di propria iniziativa rinuncia alle tutele (e cure) previste dall’ordinamento. • • 19 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati La retrocessione di commissioni dalla “società-prodotto” all’intermediario che quel prodotto distribuisce • In linea con il documento del CESR, la percezione, da parte del distributore (collocatore/raccoglitore di ordini), di commissioni retrocesse dalla “società prodotto” (ad esempio SGR che emette quote di OICR) può considerarsi volta ad aumentare la qualità del servizio fornito al cliente: 20 quando il distributore abbina al proprio servizio il servizio di consulenza in materia di investimenti, potendo operare in proposito la presunzione di cui al 39° considerando della direttiva di livello 2 (“… la ricezione da parte dell’impresa di investimento di una commissione in relazione ad una consulenza in materia di investimenti o a raccomandazioni generali, in circostanze in cui la consulenza o le raccomandazioni non siano distorte a seguito della ricezione della commissione, deve essere considerata come volta a rafforzare la qualità della consulenza data al cliente”); Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati 21 Resta quindi una significativa differenza tra gli intermediari e i consulenti finanziari (c.d. fee only): l’indipendenza necessaria per i primi può essere relativa, ossia appropriata al contesto, tenuto conto delle dimensioni e delle attività dell’intermediario e del suo gruppo, nonché della rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati (art. 25, Regolamento Congiunto); per i secondi l’indipendenza è imposta per il tramite di specifiche limitazioni ed incompatibilità. Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati Il rafforzamento della qualità della consulenza fornita • Nel citato considerando 39, il requisito dell’accrescimento della qualità del servizio del cliente di cui al punto 3.a (vd. sopra) , è strettamente correlato alla condizione di cui al punto 3.b (vd. sopra), nel senso che l’assenza di distorsione nella consulenza anche a seguito della percezione di un incentivo può essere considerata come la dimostrazione dell’incremento di qualità. Per esempio, il pagamento da parte di una società-prodotto dei costi di formazione del personale addetto al servizio di consulenza rispetta, in linea di principio, questo requisito, laddove invece l’erogazione di un compenso monetario una volta che gli investimenti effettuati in un dato strumento finanziario raggiungono un livello predeterminato (override) difficilmente potrebbe ritenersi coerente con tale principio, stante il fatto che con l’avvicinarsi dell’obiettivo, il consulente diverrebbe sempre più incentivato a indirizzare i propri clienti verso quel dato strumento. • 22 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati • • • È, quindi, necessario che l’intermediario che presta il servizio di consulenza si organizzi in maniera da prevenire il pericolo che il ricevimento degli incentivi possa influenzare la formulazione delle raccomandazioni in potenziale contrasto con l’interesse dei clienti. In tale contesto, gioca un ruolo centrale la politica di remunerazione degli addetti al servizio (tipicamente, i promotori finanziari e i private banker) di cui un intermediario si avvale. Al riguardo, la Commissione ha sottolineato la centralità delle politiche di remunerazione, affermando che: la corresponsione di incentivi al personale, quando incentrata sulla distribuzione di «prodotti della casa» o, addirittura, di uno specifico prodotto, favorisce l’insorgenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse con la clientela, in quanto può indurre gli addetti a consigliare investimenti che incrementano la componente variabile della remunerazione personale, a prescindere dalle reali esigenze dei clienti. 23 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati • • • Tale circostanza è particolarmente rilevante in caso di intermediari che si rapportano al pubblico secondo un dichiarato modello di servizio basato sulla c.d. architettura aperta. Più in generale, deve considerarsi di dubbia legittimità una politica di remunerazione degli addetti alla struttura di consulenza che determina un significativo incentivo a raccomandare prodotti con i più alti livelli commissionali per l’intermediario, ciò soprattutto ove non vi siano altri presidi atti a evitare la distorsione nelle raccomandazioni di investimento. In altre parole, la disciplina sugli incentivi impone, da un lato, la strutturazione di politiche di remunerazione basate non soltanto sulla redditività di un specifico strumento per l’intermediario, ma anche su altri fattori quantitativi (es. redditività complessiva) e qualitativi (es. numero dei reclami) e, dall’altro, l’adozione di soluzioni organizzative e procedurali volte a impedire il condizionamento nell’attività di consulenza. 24 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati L’imparzialità del consulente • In passato la Consob aveva evidenziato l’indipendenza dell’intermediario come un tratto qualificante del servizio (allora accessorio) di consulenza . Tale caratteristica era da ricollegare alla circostanza che la consulenza in senso proprio era un’autonoma e specifica attività, e non veniva considerata strumentale rispetto agli altri servizi di investimento prestati dall’intermediario al medesimo cliente (caratteristica qualificante, invece, della c.d. “consulenza incidentale”). L’impostazione adottata in sede comunitaria diverge anche sotto questo profilo dalla tradizione italiana e contempla la possibilità che il consulente non sia imparziale. La scelta iniziale del legislatore comunitario (discutibile o meno che sia) è stata, infatti, nel senso di definire il servizio sulla base del concetto di raccomandazione personalizzata, a prescindere dall’indipendenza del consulente. dall’erogazione di consulenza nei confronti del cliente. • • 25 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati • • • L’attuale disciplina, dunque, non prevede l’imparzialità quale requisito necessario del consulente. Oggi, è quindi possibile erogare il servizio di consulenza anche laddove l’intermediario percepisca un compenso dalle c.d. “società prodotto”, ovvero laddove l’insieme degli strumenti finanziari oggetto del servizio sia limitato ai soli prodotti “della casa”. L’assenza del requisito dell’imparzialità non significa, però, assenza di tutele per gli investitori, i quali vengono protetti in diversi modi: innanzitutto, mediante l’obbligo di valutare l’adeguatezza. Resta quindi escluso che il consulente, pur non essendo imparziale, possa suggerire operazioni inadeguate per l’investitore. 26 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati Tuttavia, non si può trascurare il fatto che – di per sé – il test dell’adeguatezza ha un limite strutturale, che non garantisce un livello di tutela analogo a quello offerto – almeno in linea di principio – dall’imparzialità. Al consulente non è, infatti, imposto di paragonare lo strumento consigliato con altri strumenti finanziari. Ne consegue che la raccomandazione, pur dovendo essere adeguata – ossia coerente con il profilo finanziario del cliente – non necessariamente ha ad oggetto il prodotto migliore o preferibile rispetto ad altri, ben potendo esserci nel novero degli strumenti offerti, ovvero sul mercato, analoghi strumenti caratterizzati da migliori rendimenti e/o minori costi, ecc. Ovviamente, tanto più ristretto è il novero degli strumenti finanziari oggetto di consulenza, tanto è maggiore il rischio, a parità di altri fattori, che il cliente riceva consigli di investimento adeguati, ma non ottimali. 27 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati L’evoluzione normativa • Dopo alcuni anni dall’implementazione della disciplina, è emersa l’opportunità di rendere esplicita l’eventuale indipendenza del consulente, così da distinguere un’attività di consulenza focalizzata essenzialmente sulle esigenze del cliente da un’attività orientata (anche) alla vendita di strumenti finanziari. In tale prospettiva, la Commissione Europea propone, da un lato, di obbligare i soggetti abilitati al servizio di consulenza a comunicare al potenziale cliente, prima dell’inizio della prestazione del servizio, se le raccomandazioni sono fornite, o meno, sulla base di un’analisi indipendente (“… advice based on a fair analysis of the market…”) e, dall’altro, di prevedere in capo al consulente, che desideri qualificarsi come indipendente, l’obbligo di valutare un numero sufficientemente ampio di strumenti finanziari disponibili sul mercato ed il divieto di percepire di incentivi (es. retrocessioni commissionali) dalle società prodotto. • 28 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati La remunerazione del consulente • A fronte della prestazione del servizio di consulenza può essere previsto il pagamento di compenso, • in termini percentuali (es. x% del controvalore del portafoglio del cliente); • in misura fissa per un determinato periodo di tempo (es. flat fee annua); • parimenti, è possibile prestare il servizio a titolo gratuito, dato che l’intermediario può ottenere un ritorno economico dallo sviluppo che la consulenza apporta agli altri servizi prestati, e a fronte dei quali il cliente corrisponderà le commissioni di volta in volta previste. 29 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati • Con riguardo al compenso, è necessario chiarire in modo inequivoco il suo importo, ovvero la metodologia di calcolo qualora non sia un importo predeterminato. Particolare attenzione dovrà essere posta alla definizione di: a. le modalità di aumento del compenso, e b. le modalità di addebito in caso di recesso anticipato, stante l’applicazione (nella maggioranza dei casi) del Codice del consumo ai rapporti con clienti al dettaglio. • È importante la definizione della base di calcolo del compenso espresso in termini percentuali sul patrimonio: è consigliabile mantenere una forte coerenza tra l’oggetto del servizio reso, in termini di ampiezza, e la base di calcolo del compenso. • Se, per esempio, il consulente presta il proprio servizio soltanto sugli strumenti finanziari dallo stesso collocati, non dovrebbero essere inclusi nel calcolo commissionale gli strumenti finanziari acquistati di propria iniziativa dal cliente e non ricompresi tra quelli in relazione ai quali viene prestato il servizio di consulenza. 30 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati Le linee guida interassociative • In tema di “Parte variabile della remunerazione e sistema incentivante” i principi generali (Livello 1) possono prevedere: 1. la coerenza con gli obiettivi dell’intermediario, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni, nonché con le politiche di prudente gestione del rischio e le strategie di lungo periodo; 2. un sistema incentivante che preveda la definizione di obiettivi legati alla conformità dei comportamenti, ad aspetti qualitativi, quali ad esempio la soddisfazione dei clienti (“customer satisfaction”) e/o ad aspetti quantitativi; 3. la presenza di criteri di erogazione differita legati alla valutazione delle performance realizzate, laddove richiesti dalla normativa, misurate sulla base di indicatori pluriennali in termini di profittabilità nel tempo; 31 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati 4. l’assunzione di livelli di rischio coerenti con quelli definiti come obiettivo dagli Organi di vertice; 5. l’indipendenza della remunerazione delle funzioni e delle strutture aziendali rispetto ai risultati derivanti dall’esercizio di attività che configurano un potenziale conflitto di interessi incidente negativamente sugli interessi dei clienti; 6. la declinazione: i) delle attività e responsabilità delle funzioni coinvolte, oltre quelle della Funzione Compliance (di seguito, FC), nel processo di identificazione e gestione dei conflitti di interesse in materia di politiche commerciali, con particolare riferimento a sistemi di remunerazione ed incentivazione del personale, nonché agli incentivi diversi dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepiti per la prestazione dei servizi di investimento, accessori e di distribuzione dei prodotti finanziari; ii) di idonee misure organizzative atte a gestire i potenziali conflitti di interessi ed evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. 32 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati • Con riferimento ai sistemi incentivanti, al strategiche) la Funzione di Controllo verifica: Livello 2 (scelte 1. la coerenza del set di obiettivi assegnati rispetto ai principi indicati nelle linee guida aziendali e/o policy aziendali; 2. La presenza di obiettivi coerenti con le esigenze del cliente; 3. la sussistenza delle caratteristiche di misurabilità per gli obiettivi previsti per la rete commerciale; 4. la correttezza dei target assegnati (ad esempio, valori-soglia di accesso al sistema premiante) al fine di evitare effetti distorsivi sui comportamenti della rete commerciale; 5. ove presenti, l’applicazione dei principi di erogazione differita ai fini della qualità/sostenibilità nel tempo delle prestazioni; l’indipendenza della remunerazione delle funzioni e delle strutture aziendali rispetto ai risultati derivanti dall’esercizio di attività che configurano un potenziale conflitto di interessi incidente negativamente sugli interessi dei clienti. 33 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati 34 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati 35 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati 36 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati 37 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati 38 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati 39 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati 40 Edoardo Gufffanti - Annunziata e Associati