Responsabilità nella gestione dei rifiuti, classificazione di pericolosità e misure specifiche per i rifiuti pericolosi: capo III della Direttiva 2008/98 (con una premessa sulla storia della normativa sui rifiuti in Italia) avv. Luciano Butti Professore a contratto di diritto internazionale dell’ambiente (Università di Padova - Facoltà di Ingegneria) B&P Avvocati Verona – Milano I – Premessa: breve storia della normativa sui rifiuti Dal Regio Decreto del 1941 al Decreto correttivo del 2008: - Il significato della ricostruzione giuridica del passato (da quando sussiste l’obbligo di conferire a soggetti autorizzati i rifiuti industriali? Da quando sussiste l’obbligo di eliminare [bonificare?] i rifiuti interrati?) - La svolta fondamentale nel 1982 con il Dpr n. 915 - Il decreto Ronchi del 1997 introduce la responsabilità condivisa - Il TU ambientale del 2006 apre significativi spazi di flessibilità, ma anche nuovi profili di contrasto con la disciplina comunitaria - Il decreto correttivo del 2008 “ritorna al passato” I – Premessa: breve storia della normativa sui rifiuti CHE COSA E’ UN “RIFIUTO”? Il problema della definizione di rifiuto Sottoprodotti e materie prime secondarie Il cosiddetto “recupero diretto” In caso di abbandono incontrollato di rifiuti, il proprietario non responsabile ha degli obblighi? Alcuni rifiuti sono “pericolosi”: - quali? - con quali conseguenze? - pericolosità presunta e codici a specchio I – Premessa: breve storia della normativa sui rifiuti OBBLIGHI FORMALI DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI: Formulari (la responsabilità è personale?) Registri M.U.D. (Approfondimento: chi risponde all’interno dell’impresa per questi obblighi e come si può “organizzare” l’adempimento degli obblighi?) I – Premessa: breve storia della normativa sui rifiuti OBBLIGHI SOSTANZIALI DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI: Affidamento a soggetti in regola (la responsabilità è personale?) Sistemi di tracciabilità (Approfondimento: chi risponde all’interno dell’impresa per questi obblighi e come si può “organizzare” l’adempimento degli obblighi?) I – Analisi dell’articolato (1) Art. 15: Responsabilità della gestione dei rifiuti • Precedente normativa: disciplina espressa solo sui costi dello smaltimento, non sulla responsabilità (art. 15 Direttiva 2006/12/Ce). • Ora ci sono due articoli sulla responsabilità e uno sui costi: – art. 8 sulla responsabilità estesa del produttore (REP); – art. 15 sulla responsabilità della gestione dei rifiuti (RGR); e – art. 14 sul principio chi inquina (produttore e detentore) paga • La REP è una disciplina facoltativa e additiva rispetto alla RGR, e consiste tra l’altro nella previsione di misure che obblighino il produttore ad accettare e gestire i prodotti restituiti e i rifiuti rimasti dopo l’utilizzo (tracciabilità…; conto lavorazione… ) • La RGR è una disciplina obbligatoria suscettibile solo di precisazioni da parte degli Stati riguardo alle possibilità di delega e condivisione della responsabilità tra i vari soggetti della catena di trattamento I – Analisi dell’articolato (2) Art. 15: Responsabilità della gestione dei rifiuti • La RGR è a carico del produttore iniziale o altro detentore e impone di – provvedere personalmente al trattamento; o – consegnare i rifiuti a un commerciante o ad un soggetto direttamente abilitato a raccoglierli e trattarli (fondamento e limiti della resp. in questo caso) • La RGR richiede il completo recupero e smaltimento dei rifiuti, per cui di regola non è soddisfatta dal trasferimento degli stessi per un trattamento preliminare (certif. di avvenuto smaltimento) • Gli Stati membri possono: – Consentire ipotesi di responsabilità condivisa con altri soggetti della catena di trattamento; o – Decidere per la responsabilità estesa del produttore ex art. 8, accollandogli in tutto o in parte la RGR • I professionisti della raccolta e del trasporto rifiuti devono poi conferirli agli appositi impianti di trattamento, senza recare danno all’ambiente o alla salute umana (art. 13) I – Analisi dell’articolato (3) Art. 16: Principi di autosufficienza e prossimità • Nella precedente normativa (art. 5 Direttiva 2006/12/Ce) già si parla della necessità di un’azione di concerto tra gli Stati membri al fine di creare “una rete integrata e adeguata di impianti per lo smaltimento” che consenta – l’utilizzo dell’impianto più vicino al luogo di produzione (principio di prossimità); – il raggiungimento dell’autosufficienza della comunità nel suo insieme in materia di smaltimento; e – l’impiego dei metodi e delle tecnologie più idonei, anche prevedendo impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti I – Analisi dell’articolato (4) Art. 16: Principi di autosufficienza e prossimità • Nella nuova disciplina ex art. 16 si conferma quanto detto aggiungendo la precisazione secondo la quale i principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato membro debba possedere l'intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno • Viene inoltre aggiunta una nuova disposizione: – la possibilità per gli Stati, anche in deroga al regolamento 1013/2006, di limitare le spedizioni sia in entrata che in uscita di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero al fine di proteggere la loro rete e la coerenza dei loro piani di gestione dei rifiuti. I – Analisi dell’articolato (5) Art. 17: Controllo dei rifiuti pericolosi • La precedente normativa sui rifiuti pericolosi era contenuta a parte nella Direttiva 91/689/Cee ora abrogata come la 2006/12/Ce • La nuova disciplina ex art. 17 impone agli Stati membri di garantire – che la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da non nuocere all'ambiente e alla salute umana, e in particolare • senza creare rischi per acqua, aria, suolo, flora o fauna; • senza causare inconvenienti da rumori od odori; • senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse; – La tracciabilità del rifiuto pericoloso dalla produzione alla destinazione finale attraverso la tenuta di appositi registri e l’esperimento di ispezioni periodiche sui professionisti del trattamento di rifiuti pericolosi, i produttori, i trasportatori, i commercianti e gli intermediari I – Analisi dell’articolato (6) Ancora sui rifiuti pericolosi • Ma la norma più importante in materia di rifiuti pericolosi è contenuta nell’art. 7.1:L’elenco “è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi”. • Riflessi in merito al recupero di una ormai datata giurisprudenza della Cassazione (sentenza Aprea del 1997) e alle condizioni di utilizzabilità in questo ambito del principio di precauzione (il caso dei rifiuti in cui sono presenti idrocarburi). I – Analisi dell’articolato (7) Art. 18: Divieto di miscelazione dei RP • Non si possono mischiare (o diluire) i rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali tranne che quando – l'operazione di miscelazione sia effettuata da un soggetto dotato di autorizzazione ex art. 23 al trattamento dei rifiuti; – l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; e – l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili (Approfondimento: concetto e prova). (Approfondimento: diversi sistemi di diluizione di rifiuti liquidi pericolosi: relativa disciplina giuridica; relativi strumenti di controllo) • Nel caso la miscelazione avvenga senza il rispetto di tutte queste condizioni e la protezione dell’ambiente e della salute umana lo rendano necessario, si procederà alla separazione, ammesso che questa sia fattibile dal punto di vista tecnico ed economico I – Analisi dell’articolato (8) Art. 19: Etichettatura dei RP • Secondo la normativa vigente i rifiuti pericolosi devono essere: – imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo; – corredati di un documento di identificazione (anche in formato elettronico), che riporti i dati ex allegato IB del regolamento 1013/2006 in caso di trasferimento all'interno di uno Stato membro. Art. 20: Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici • Eccezioni alla disciplina generale sono previste per: – i rifiuti non differenziati prodotti da nuclei domestici (no artt. 17, 18, 19 e 35); e – le frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un operatore autorizzato ex art. 23 o registrato ex art. 26 (no artt. 19 e 35) I –Analisi dell’articolato (9a) Art. 21: Oli usati • Vecchia disciplina contenuta a parte nella direttiva 75/439/Cee, ora abrogata • Gli oli usati devono: – essere raccolti separatamente quando è tecnicamente possibile; – essere trattati secondo le priorità politico-normative dettate dalla gerarchia dei rifiuti (art. 4) e – in modo da non nuocere all’ambiente e alla salute umana (art. 13); – Non essere miscelati tra loro o con altri tipi di rifiuti o sostanze quando tale miscelazione può impedirne il trattamento e sia possibile tecnicamente ed economicamente evitarla I –Analisi dell’articolato (9b) Art. 21: Oli usati • Gli Stati membri possono: – richiedere ulteriori requisiti tecnici, estendere la responsabilità del produttore e predisporre strumenti economici o accordi volontari per garantire la raccolta separata di oli usati ed il loro trattamento adeguato; (Approfondimento: ruolo degli accordi di programma in questa materia) – prescrivere e rendere prioritario rispetto all’incenerimento la rigenerazione degli oli che sia richiesta dalla loro legislazione nazionale, a patto che questa sia tecnicamente fattibile. I – Analisi dell’articolato (10) Art. 22: Rifiuti organici • Gli Stati membri devono incoraggiarne: – la raccolta separata ai fini del compostaggio e dello smaltimento; – il trattamento in modo da garantire un livello elevato di protezione ambientale; – Il riutilizzo al fine di ottenere materiali sicuri per l'ambiente. • La Commissione valuterà la gestione dei rifiuti organici in vista di un’eventuale futura proposta legislativa la quale potrà comprendere fra l’altro: – La definizione di requisiti minimi per la loro gestione – criteri di qualità per il composto e il digestato prodotto da essi (Approfondimento: l’entrata in vigore in Italia dei nuovi limiti per la accettabilità in discarica, con particolare riferimento al DOC, ed il problema delle sottocategorie e monodiscariche) Grazie per l’attenzione