Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea
Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili
e l’Immigrazione
Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi
Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Programma di Formazione Integrata per il
superamento dell’emergenza e
l’innovazione dei processi organizzativi di
accoglienza ed integrazione dei cittadini
stranieri e comunitari
1° Giornata – Modulo C
(ottobre 2010)
Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi
IL FENOMENO MIGRATORIO IN ITALIA
LA VITA DEL CITTADINO IMMIGRATO
Influenze del diritto internazionale privato nel quotidiano
esercizio dei diritti personali:
• La nascita
• La filiazione
• Il diritto al nome
• Il matrimonio
• I regimi patrimoniali
• Il decesso e i procedimenti di polizia mortuaria
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I RIFERIMENTI NORMATIVI
• Legge 31/5/1995 n. 218
Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
• Regolamento Consiglio europeo 27/11/2003 n. 2201
Relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (Ce) n.
1347/2000
• Convenzioni internazionali
• Circolari
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LE FONTI COMUNITARIE
Oltre al diritto interno, occorre considerare anche le cc.dd.
fonti comunitarie, che sempre più spesso si occupano della
sfera dei diritti personali.
Ad es. Il Regolamento n. 2201/2003
riconoscimento delle sentenze di divorzio
in
materia
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di
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I PRINCIPI FONDAMENTALI
• Ogni Stato, nell’esercizio della propria potestà legislativa, si dota
di un apparato normativo
• Le norme adottate dai diversi Stati possono “entrare in conflitto”
fra loro
• Scopo del sistema normativo denominato D.I.P. è quello di
prevenire e se possibile risolvere i potenziali conflitti che possono
insorgere fra le normative di diversi Stati
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I PRINCIPI FONDAMENTALI
•
La crescente mobilità dei popoli determina un incremento
dei rapporti privatistici che presentano elementi di
estraneità rispetto al diritto interno.
•
In sostanza da questi rapporti nasce un potenziale concorso
tra norme di diversi ordinamenti giuridici collegabili alla
fattispecie concreta.
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I PRINCIPI FONDAMENTALI
Il problema si pone:
• per i cittadini italiani che hanno vicende di stato civile all’estero
• Per i cittadini stranieri che hanno vicende di stato civile in Italia
Per evitare il conflitto tra queste norme ciascuno stato stabilisce
norme di diritto interno, connotate di internazionalità ovvero di
punti di contatto con ordinamenti giuridici stranieri (es. cittadinanza,
luogo di svolgimento del rapporto).
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LA LEGGE N. 218/1995
E’ una norma di diritto interno che:
• determina l’ambito della giurisdizione italiana
• pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile
• disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri
Si pone il problema della giurisdizione non nell’ottica dei limiti della
giurisdizione italiana quanto ai fini della ricerca del Giudice più
adeguato a risolvere una questione collegata a più ordinamenti.
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CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Esistono, poi, le convenzioni internazionali.
Consistono in determinazioni comuni con cui due o più stati assumono
determinati obblighi e riconoscono determinati diritti, con efficacia
vincolante solo per i Paesi firmatari che hanno anche proceduto alla
ratifica.
Esistono, inoltre, norme di diritto internazionale che, complete in
tutti i loro elementi, sono suscettibili di applicazione immediata
nell’ordinamento interno.
L’applicabilità di queste norme nell’ordinamento italiano è
subordinata all’emanazione di norme italiane di esecuzione e
all’entrata in vigore dell’accordo sul piano internazionale
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ATTENZIONE !
• Le disposizioni della legge n. 218 non pregiudicano l’applicazione
delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia (ad es.
Concordato fra Italia e Santa Sede)
• Nell’interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro
carattere internazionale e della esigenza della loro applicazione
uniforme.
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QUALE LEGGE È APPLICABILE AGLI STRANIERI?
E’ fondamentale conoscere quale diritto è applicabile nel caso in cui
l’interessato sia cittadino non italiano e si tratta di situazioni e rapporti di
natura personale o familiare.
A questo fine, la legge individua dei criteri di collegamento, cioè viene
dato rilievo:
• alla cittadinanza delle persone
• o alla residenza,
• o al luogo in cui è prevalentemente localizzata la vita matrimoniale,
• o al luogo di celebrazione del matrimonio, ecc...
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PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE
LIMITE DELL’ORDINE PUBBLICO - ART. 16
• La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine
pubblico.
• In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di
collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa.
In mancanza si applica la legge italiana.
Il limite all'applicazione del diritto internazionale è costituito dall'ordine pubblico;
tale limite comporta il rigetto delle soluzioni formulate dal diritto straniero,
dichiarato competente, in seguito alla valutazione negativa, effettuata
dall'interprete, sulle conseguenze inaccettabili che i suoi effetti produrrebbero
rispetto ai principi, valori e concezioni ritenuti fondamentali e irrinunciabili
dall'ordinamento italiano.
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ESEMPI DI CONTRARIETÀ ALL’ORDINE
PUBBLICO
• Non si possono consentire più matrimoni allo straniero, anche se il
suo Stato ammette la poligamia
• Non si può ammettere al matrimonio il nubendo straniero
infrasedicenne
• Non si può ammettere al riconoscimento da parte dello straniero
di un figlio naturale italiano senza il consenso dell’altro genitore
che lo ha riconosciuto per primo
• Non è ammesso il matrimonio fra persone dello stesso sesso
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PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE
LE NORME DI APPLICAZIONE NECESSARIA - ART. 17
E’ fatta salva la prevalenza, sulle disposizioni che seguono, delle
norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro
scopo, devono essere applicate nonostante il richiamo alla legge
straniera
Sono un ulteriore limite all’applicazione della legge straniera; si tratta di
quelle disposizioni interne che, per le loro caratteristiche, il loro oggetto e le
loro finalità devono essere applicate, anche se, in teoria, si dovrebbe tenere
conto dell'applicazione di norme straniere.
In presenza di norme di questa natura, infatti, si impedisce al meccanismo
rappresentato dalle norme di diritto internazionale privato, in via preventiva,
di funzionare.
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LE NORME DI APPLICAZIONE NECESSARIA
Sono di applicazione necessaria quelle norme dell’ordinamento interno che
in determinate materie, vengono dotate di una sfera di applicazione
spaziale-personale che prescinde dai criteri fissati dalla regole di diritto
internazionale privato. Un esempio è l’articolo 116 comma 2 del Codice
Civile Italiano che estende al matrimonio dello straniero l’applicazione dei
divieti che gli articoli 86, 87 e 88 del Codice Civile prevedono per il
matrimonio del cittadino italiano; ad esempio il divieto di contrarre
matrimoni tra parenti di un certo grado.
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PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE
APOLIDI E RIFUGIATI - ART. 19
Nei casi in cui la legge n. 218/1995 fa rinvio alla legge
nazionale di una persona, se questa è apolide (priva di
qualsiasi cittadinanza) o riconosciuta rifugiata, si applica la
legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello
Stato di residenza.
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PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE
PERSONA CON PIÙ CITTADINANZE
Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di
quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il
collegamento più stretto.
Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.
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DIRITTI DELLA PERSONALITÀ – ART. 24
L’esistenza e il contenuto dei diritti della personalità sono regolati
dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da
un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale
rapporto.
Diritti della personalità: sono quelli che hanno per oggetto taluni attributi
essenziali della persona umana: diritto alla vita, all’integrità fisica, alla
riservatezza, all’onore, all’integrità morale, all’immagine e al nome. Essi
hanno
carattere
non
patrimoniale,
assoluto,
di
inalienabilità,
intrasmissibilità e imprescrittibilità.
La lex personae non trova però applicazione per quei diritti della personalità
che sono soggetti alle norme di applicazione necessaria
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LA FORMAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
RELATIVI A CITTADINI STRANIERI
Le vicende rilevanti per lo stato civile relative a cittadini stranieri
richiedono in capo agli ufficiali di stato civile la capacità di
individuare quale normativa sia applicabile per ogni singola
fattispecie:
• Nascita
• Riconoscimento di filiazione naturale
• Diritto al nome
• Matrimonio
• Morte
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LA NASCITA DA GENITORI STRANIERI
La nascita in Italia del figlio di cittadini stranieri è un’ipotesi sempre più
frequente !
La dichiarazione di nascita è disciplinata dagli artt. 29 e segg. d.P.R. n.
396/2000.
Possono presentarsi alcune difficoltà operative in sede di denuncia di nascita
di figlio di cittadini stranieri
Anche per il cittadino straniero “la registrazione dell'evento nascita
costituisce un diritto della persona riconosciuto dal nostro ordinamento: fino
a quando non esiste l'atto di nascita non esistono per la persona, che pure è
nata, i diritti civili che la collegano con l'ordinamento giuridico (diritto al
nome, all'identità personale)” (Cfr. Massimario per l’ufficiale di stato civile
del Ministero dell’interno)
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LA NASCITA DA GENITORI STRANIERI
… la dichiarazione di nascita deve essere accettata, anzi, essa è un ATTO DOVUTO nei confronti
del bambino: in presenza di attestazione di nascita o di dichiarazione sostitutiva di cui all'art.
30, comma 3, del DPR 396/2000, l'ufficiale di stato civile formerà il relativo atto, dopo aver
accertato l'identità del dichiarante o dei dichiaranti.
E’ necessario, perciò, che l’atto di nascita venga redatto tempestivamente, senza indugio,
registrando la dichiarazione resa dall’interessato.
Difatti, qualunque errore o inesattezza eventualmente contenuti nell’atto potranno costituire
oggetto di rettificazione o correzione (ai sensi degli artt. 95 o 98 d.P.R. n. 396/2000).
Questo principio vale anche qualora i dichiaranti siano cittadini stranieri.
Non si può subordinare la formazione dell’atto alla esibizione di attestazioni
rilasciate dalle autorità dello Stato di appartenenza !
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FIGLIO LEGITTIMO O NATURALE ?
• L’u.s.c. in sede di formazione dell’atto di nascita non ha
responsabilità in merito al contenuto delle dichiarazioni rese dal
dichiarante e non deve verificarne la veridicità.
• Si dovrà invece accertare che la nascita sia effettivamente
avvenuta, mediante l’attestazione di nascita
• Sarà dunque il genitore straniero a dichiarare se il figlio è nato da
unione legittima o naturale, assumendosi la responsabilità di
eventuali false dichiarazioni, sanzionabili penalmente.
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FIGLIO LEGITTIMO O NATURALE ?
Se la nascita viene dichiarata da unione naturale, la denuncia di nascita
prevarrà sul riconoscimento, per cui i genitori dovranno dichiarare:
• di avere la capacità di fare il riconoscimento
• e che, secondo le leggi dello stato di appartenenza, sussistono le
condizioni ed i requisiti per operare il riconoscimento.
ATTENZIONE !
Restano, tuttavia, fermi i limiti di ordine pubblico: es. divieto di
riconoscimento per i genitori che non abbiano compiuto 16 anni (art.
250 comma 5 cod. civ.).
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COGNOME E NOME DEL NEONATO STRANIERO
Art. 1 della Convenzione di Monaco del 5.9.1980
Art. 24 della legge n. 218/1995
“I diritti della personalità, fra cui il diritto al nome, sono regolati dalla legge
nazionale del soggetto”.
Questo significa che al neonato straniero non possono essere applicati criteri
di cognomizzazione italiani.
Perciò l’u.s.c. in sede di denuncia di nascita di neonato straniero dovrà chiedere al
genitore quale cognome spetta al figlio conformemente alle disposizioni vigenti in
materia nello Stato di appartenenza. Indicherà tale cognome nell’atto, inserendo,
dopo l’indicazione del nome che viene imposto al nato, una dicitura del tipo “e il
cognome xxx in applicazione della legge xxx”
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COGNOME E NOME DEL NEONATO STRANIERO
Se al momento della formazione dell’atto non è stata osservata la
legge nazionale del soggetto, l’u.s.c. può provvedere
direttamente, mediante annotazione, alla correzione del nome o
del cognome dell’interessato, ai sensi dell’art. 98 DPR 396/2000,
sulla base di apposita attestazione rilasciata dall’autorità
diplomatica o consolare dello stato di cui l’interessato è
cittadino, da cui risulti che l’attribuzione del nome o del
cognome non è conforme all’ordinamento giuridico vigente in tale
Stato.
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IL NOME DEL NEONATO STRANIERO
• E’ rimesso totalmente alle scelte del dichiarante, nel rispetto
della normativa, in proposito, dello Stato di appartenenza
• Non si applicano i limiti di cui all’art. 34 primo comma del DPR
396/2000
• Si potranno utilizzare le lettere dell’alfabeto italiano con
l’aggiunta di J,K,Y,X,W e, ove possibile, i segni diacritici
dell’alfabeto della lingua di origine del nome
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IN SOSTANZA…
• Per gli aspetti formali – redazione e formazione dell’atto – si
applicano le disposizioni del nostro ordinamento;
• Per gli aspetti sostanziali dell’atto di nascita – status del
figlio, riconoscimento, attribuzione del cognome, scelta del
nome – si applicano esclusivamente le normative dello Stato
di appartenenza
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FILIAZIONE - ART. 33
1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al
momento della nascita.
2. E’ legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno
dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio.
3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i
presupposti e gli effetti dell’accertamento e della contestazione dello
stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo acquisito in base alla legge
nazionale di uno dei genitori non può essere contestato che alla stregua
di tale legge
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FILIAZIONE - ART. 33 L. 218/1995
• La legge nazionale è competente per determinare il rapporto di
filiazione anche sotto il profilo dell’accertamento della maternità
e degli effetti del matrimonio putativo, nonché delle condizioni
per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità
naturale. Per legge nazionale si intende quella che nel momento
della domanda appare essere tale.
• Il favor legitimationis trova impiego quando la legge nazionale del
figlio non riconosce lo stato di figlio legittimo
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LEGITTIMAZIONE - ART. 34 L. 218/1995
1. La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge
nazionale del figlio al momento in cui essa avviene o dalla legge
nazionale di uno dei due genitori nel medesimo momento.
2. Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello stato di cui è
cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio
viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la
morte del genitore legittimante si tiene conto della sua cittadinanza al
momento della morte.
I criteri di collegamento impiegati (cittadinanza del figlio o di uno dei
genitori e cittadinanza del genitore) sono presi in considerazione al
momento della legittimazione e non della nascita
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RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE ART. 35 L. 218/1995
1.
Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge
nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevoli, dalla legge
nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo
avviene.
2.
La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge
nazionale.
3.
La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto
o da quella che ne disciplina la sostanza ( es. il riconoscimento di cittadini italiani
avvenuto all’estero è valido se, nella sostanza, sono state rispettate le norme
della legge del nostro Paese)
Per ciò che concerne la necessità del consenso del figlio si ritiene che esso
rappresenti una condizione del riconoscimento quando è richiesto dalla legge
nazionale del figlio.
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I CITTADINI STRANIERI E IL DIRITTO AL NOME
 Art. 24 L. 31.5.1995 n. 218 : “L’esistenza ed il contenuto dei diritti
della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto”
 Convenzione di Monaco del 5.9.1980 (L. 19.11.1984 n. 950):
Art. 2 “I cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla
legge dello stato di cui è cittadino.
A questo scopo le situazioni da cui dipendono i cognomi ed i nomi
vengono valutate secondo la legge di detto Stato.
In caso di cambiamento di nazionalità viene applicata la legge dello
Stato della nuova nazionalità”
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I CITTADINI STRANIERI E IL DIRITTO AL
NOME
Per il cittadino straniero, anche se residente e nato in Italia, non si può
adottare la procedura per il cambiamento o la modifica del cognome e/o del
nome, di cui agli artt. 84 e segg. DPR 396/2000.
(cfr. nota Min. Interno DCSD prot. 02002111-15100/17017 del 18.7.2002 e
Circ. DCSD n. 66 del 29.11.2004 )
Questi potrà cambiare le proprie generalità solo in base alla legge dello
stato di appartenenza. (art. 24 L. 218/1995)
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VARIAZIONE DELLE GENERALITÀ DELLO
STRANIERO
Potrà essere disposta a seguito di esibizione di documentazione
autentica dalla quale risultino le nuove generalità spettanti al
cittadino straniero.
Questa procedura trova fondamento nel principio espresso nell’art.
24 della L. 218/1995.
Negli atti di stato civile si potrà procedere adattando la formula del
cambiamento di cognome.
Negli atti anagrafici si disporrà la variazione con apposito
provvedimento.
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IL MATRIMONIO DELLO STRANIERO
La
capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre
matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascuno nubendo al
momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei
nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o
riconosciuto in Italia. (art. 27 L. 218/1995)
E’ la legge nazionale del nubendo a stabilire se sussistono i requisiti
di età e gli impedimenti alla celebrazione del matrimonio. La legge
nazionale inoltre deve essere applicata per stabilire la rilevanza dei
vizi della volontà e i loro effetti sul matrimonio.
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IL MATRIMONIO DELLO STRANIERO
Problemi di compatibilità delle norme straniere con l’Ordine
Pubblico si possono porre per le norme relative all’età dei nubendi e
per gli effetti dei matrimoni poligami.
La tendenza è quella di ritenere contrarie all’Ordine Pubblico le
norme che consentono di contrarre matrimonio a persone di età
inferiore a 16 anni e di riconoscere effetti limitati alla tutela del
coniuge e dei figli per i matrimoni poligamici conclusi all’estero.
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MATRIMONIO DI CITTADINI STRANIERI IN ITALIA
• Anche il cittadino straniero, residente o domiciliato in Italia, che
intende contrarre matrimonio in Italia deve chiedere le pubblicazioni e
a tal fine deve presentare all’ufficiale di stato civile una dichiarazione,
rilasciata dall’autorità competente del proprio paese, che NULLA OSTA
al matrimonio, secondo le leggi cui è sottoposto.
• In alternativa al nulla osta, Certificato di capacità matrimoniale,
previsto dalla Convenzione di Monaco del 5.9.1980 (solo per gli Stati
aderenti); tale certificato prevede l’indicazione dei nubendi e la
dichiarazione che possono contrarre matrimonio tra loro.
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MATRIMONIO DI CITTADINI STRANIERI IN ITALIA
Anche lo straniero è soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87
n. 1, 2 e 4, 88 e 89 cod. civ.; non occorre ulteriore documentazione, ma tali
limiti vanno rispettati.
Perciò, anche in presenza del nulla osta, se risulti la sussistenza di uno degli
impedimenti previsti dalla nostra legge (parentela, infermità di mente,
mancanza di stato libero) le pubblicazioni dovranno essere rifiutate.
Anche l'art. 84 cod. civ. dovrà essere rispettato, in quanto materia attinente
l'ordine pubblico interno.
Si tratta, dunque, di norme di applicazione necessaria
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MATRIMONIO DI CITTADINI STRANIERI IN ITALIA
Dall’8 agosto 2009 il cittadino straniero che intende contrarre
matrimonio in Italia deve dimostrare anche di essere regolarmente
soggiornante secondo le regole:
del T.U. n. 286/1998 in materia di ingresso e soggiorno nel
territorio dello Stato (per soggiorni superiori a 3 mesi)
dell’art. 1 della Legge 28.5.2007 n. 68 (per soggiorni inferiori a 3
mesi
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LA MODIFICA DELL’ART. 116 COD. CIV.
L’art. 116 cod. civ., nella nuova formulazione determinata dall’art. 1 comma
15 della legge n. 94/2009, dispone:
“Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve
presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità
competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è
sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la
regolarità del soggiorno nel territorio italiano”
Obiettivo del legislatore è quello di impedire
la celebrazione dei matrimoni di convenienza.
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I TEMPI DELLA VERIFICA
La condizione di regolarità del soggiorno deve sussistere e perciò deve essere
verificata dall’u.s.c.
• all’atto della pubblicazione e
• al momento della celebrazione (cfr. circ. n. 19/2009).
In mancanza della condizione di regolarità di soggiorno l’u.s.c. non potrà procedere
alla pubblicazione e/o alla celebrazione.
Dovrà perciò
•rilasciare un rifiuto scritto ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 396/2000 con l’indicazione
dei motivi del rifiuto
•provvedere alla segnalazione all’Autorità giudiziaria
Dovrà comunque prestarsi particolare attenzione
alle diverse casistiche che possono verificarsi
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RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI - ART. 29
I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più
cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita
matrimoniale è prevalentemente localizzata
Per rapporti personali tra coniugi si intende l’insieme dei diritti e doveri di
contenuto non patrimoniale che sussistono tra i coniugi (dovere di fedeltà, di
coabitazione, di reciproca assistenza) e in particolare le questioni relative
allo stabilimento della residenza coniugale e agli effetti del matrimonio sul
nome dei coniugi.
La legge nazionale comune è quella sussistente nel momento in cui si pone la
questione
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RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - ART. 30
1.
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro
rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro
rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di
essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
2.
L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se considerato tale dalla
legge scelta o da quello del luogo in cui l’accordo è stato stipulato.
3.
Il regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi regolato da una legge straniera è
opponibile a terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano
ignorato per loro colpa
La convenzione sul regime patrimoniale
deve essere annotata nell’atto di matrimonio
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SEPARAZIONE PERSONALE
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
1.
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono
regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento
della domanda della separazione o di scioglimento del
matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel
quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
2.
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio,
qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono
regolati dalla legge Italiana.
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IL DECESSO DELLO STRANIERO IN ITALIA
• La formazione dell’atto di morte del cittadino straniero deceduto
in Italia segue regole identiche a quelle applicate per i cittadini
italiani.
• Bisogna invece prestare particolare attenzione ai trattamenti
post-mortem, alla cremazione in particolare.
• Per questi ultimi casi si deve far riferimento a quanto disposto
dalla legge nazionale dello stato di appartenenza del deceduto
(art. 24 L. 218/1995)
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ADEMPIMENTI “BUROCRATICI”
Art. 83 d.P.R. n. 396/2000
“Nel caso di morte di cittadino straniero nello Stato, l'ufficiale dello
stato civile spedisce sollecitamente copia dell'atto di morte al
Ministero degli affari esteri per la trasmissione all'autorità
diplomatica o consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino”
Cfr. anche:
1) Circolare Ministero interno 12/4/2002 n. 5
2) Circolare Ministero interno 1/7/2004 n. 30
Entrambe ribadiscono l’obbligo di trasmettere con sollecitudine gli atti di morte degli
stranieri alle autorità diplomatico-consolari dello stato di appartenenza del defunto
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ADEMPIMENTI “BUROCRATICI”
Circolare 12 aprile 2002 n. 5
Inoltro atti di stato civile concernenti cittadini stranieri al M.A.E. per successiva
trasmissione alle Rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia
La regola generale prevede l’obbligo per i Comuni di inviare esclusivamente gli ATTI DI
MORTE alle Autorità diplomatiche o consolari dei Paese di cui il defunto era cittadino.
Eccezioni:
a)la Convenzione per lo scambio di informazioni sullo stato civile firmata a Istanbul il
4/9/1958 prevede l’obbligo di trasmissione degli atti di MORTE e di MATRIMONIO fra i
seguenti Stati: Italia, Austria, Belgio, Francia, Germania,, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo, Spagna e Turchia, Polonia
b)Esistono accordi bilaterali con Argentina, Austria, Spagna e Svizzera, che prevedono
la comunicazione diretta tra gli Ufficiali dello stato civile degli Stati contraenti o
l'invio degli atti agli Uffici consolari competenti, senza il tramite dei Ministero degli
Affari Esteri.
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ADEMPIMENTI “BUROCRATICI”
ATTENZIONE !
Non sussiste un obbligo generale di trasmissione di tutti gli atti di stato
civile alle Autorità straniere degli Stati di cui gli interessati sono cittadini
Poiché l’inoltro tramite il MAE (previsto dall’art. 83 d.P.R. n. 396/2000) si
concretizza in una mera ritrasmissione alle autorità diplomatico-consolari
straniere con le quali, ai sensi dell'art. 38 della Convenzione di Vienna del
24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, le Amministrazioni italiane possono
corrispondere direttamente, si devono trasmettere direttamente alle
autorità diplomatico-consolari straniere gli atti concernenti i cittadini
stranieri
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LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Occorre prestare particolare attenzione anche
convenzioni internazionali stipulate dall’Italia.
alle
diverse
Molto importante la Convenzione di Berlino del 10.02.1937 “Accordo
internazionale concernente il trasporto delle salme” che introduce il
cd. passaporto mortuario, per facilitare il trasferimento della salma
all’interno dei territori degli Stati contraenti.
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IN CONCLUSIONE
Nella maggior parte delle ipotesi esaminate deve farsi
riferimento e deve essere applicata la legge straniera.
L’ufficiale di stato civile deve quindi, di volta in volta, essere
in grado di valutare quale normativa applicare ogni volta che si
crea un rapporto che coinvolge ordinamenti giuridici diversi.
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