Lo scopo principale della pubblicazione di queste pagine, è quello di portare la mia "personale esperienza" a
conoscenza di tutti i colleghi Radioamatori !
L'argomento cui mi riferisco è ovviamente quello del DIRITTO D'ANTENNA!
Questo tema, ha assunto per me un ruolo di notevole importanza, in considerazione del fatto che per avvalermi della
facoltà d'installare le antenne sul tetto condominiale, stante l'ostinato diniego dei condomini, sono stato costretto a
rivolgermi ad un Tribunale, e oggi, dopo oltre quattro anni dall'inizio della vicenda, le mie antenne sul tetto non
sono ancora state installate!
In questo spazio web, oltre alla minuziosa narrazione degli eventi, troverete la fedele copia di tutte le lettere, Relazioni
Tecniche, Perizie del CTU, Ordinanze e Sentenze del Tribunale, che si sono susseguite nelle numerose e difficili fasi
"dell'odissea"!
Ritengo doveroso precisare senza mezzi termini, che la motivazione che mi ha spinto a pubblicare questa personale
esperienza, non è assolutamente quella di far desistere i Radioamatori che si trovassero di fronte al divieto posto dal
condominio d'installare le antenne a ricorrere alle vie legali, ...ma bensì, è quella di fare in modo che ci si soffermi il
tempo necessario, a riflettere sugli aspetti che cercherò di porre in risalto nel prosieguo!
Questo perché in molti QSO e nei discorsi tenuti personalmente con altrettanti colleghi Radioamatori, mi è parso sia
radicata la convinzione comune, che il Diritto d'antenna al quale ci aggrappiamo tutti noi, sia una questione naturale,
incondizionata, di semplice risoluzione ed inappellabile!
Certamente sono moltissimi i casi in cui le precedenti sentenze, hanno sancito il sacrosanto diritto dei Radioamatori di
poter usare una parte comune del condominio per l'installazione delle proprie antenne, ed è altrettanto vero che siamo in
presenza ormai di una quantità di materiale giurisprudenziale immenso, tuttavia, ...non è però tutto così semplice come
sembra!
Infatti, ritengo sia doveroso convincersi che per la materia all'oggetto non esistono "regole assolute", ma bensì, ogni
caso deve essere valutato come unico ed irripetibile; ed ancora, ...se per un radioamatore è valsa una certa regola, non è
assolutamente detto che per un altro radioamatore, possa avere lo stesso peso per la vincita della causa!
Insomma, ...ogni singolo caso deve essere considerato come unico e studiato a fondo in tutti i suoi innumerevoli aspetti!
Una cosa però mi sento insistentemente di affermare: una volta presa la dolorosa decisione di rivolgersi al Giudice, non
bisogna affidarsi ad un Avvocato che non abbia una profonda ed esclusiva esperienza in materia, ma è doveroso
affidarsi esclusivamente a quegli Avvocati che abbiano acquisito l'esperienza diretta di molti altri casi (ad esempio
quelli che figurano su R.R.). Questo perché hanno dalla loro parte la perfetta conoscenza delle innumerevoli e difficili
situazioni che in modo meschino si celano dietro queste annose e combattute controversie!
Probabilmente a questo punto il pensiero di molti Radioamatori correrà subito alle pagine di quel bellissimo libro,
ideato e scritto da un noto Avvocato, nostro collega Radioamatore, al quale va tutta la mia riconoscenza per aver creato
un'opera d'informazione indubbiamente utile alla " nostra causa ", ma che, ...se mi è consentito far rilevare, è privo
di un capitolo che si soffermi con il dovuto peso sugli effetti collaterali, ...difficilmente comprensibili per chi non ha
vissuto il problema sulla propria pelle, che sono generati dall'avvio di una causa legale!
Ovviamente, ciò non era dovuto all'autore, in quanto non strettamente di materia tecnico/legale, tuttavia, sono
convinto che sarebbe stato utile ai fini della completezza!
Comincerò ora la narrazione degli eventi, cercando di far emergere, tutti quegli aspetti ai quali mi sono riferito finora!
Buona lettura a tutti!
( http://web.tiscalinet.it/sitodan/a%20proposito%20del.htm )
Tutto ebbe inizio quando, al termine di un'assemblea ordinaria condominiale, tenutasi il 29/03/1996, mi espressi
sull'intenzione di voler procedere all'installazione delle antenne sul tetto del condominio. Questo però, solamente
quando sarei stato in possesso della patente e della licenza di Radioamatore, in quanto all'epoca, stavo ancora
frequentando uno dei classici corsi di preparazione agli esami che sono tenuti nelle Sezioni ARI.
( Un sincero, personale riconoscimento, va all'impegno e alla disponibilità dimostrata da I2RR e da I2ZZU, della
Sezione A.R.I. di Saronno)
Cercai d'essere molto chiaro sul fatto, che la mia non era una richiesta d'autorizzazione, ma unicamente un tentativo
d'informare i Condomini, su quali fossero le mie intenzioni per un prossimo futuro! Bastò questo, per far sì che da
alcuni di essi, scaturissero le perplessità e i problemi più disparati, generando così un clima di preoccupazione e d'astio
nei miei riguardi, al quale l'amministratore cercò di porre rimedio impegnandosi ad assumere informazioni in merito!
L'assemblea arrivò così al termine, e comunque, il fatto di sapere che l'amministratore si sarebbe informato, mi fece
sentire abbastanza tranquillo!
Dopo qualche tempo, esattamente il 04/07/1996, ricevetti il verbale dell'assemblea, e con mio stupore, lessi ciò che non
avrei mai voluto leggere!
Ecco qui di seguito l'attinente stralcio del verbale:
.......
E' stato dato avviso, da parte di un Condomino, di voler installare un impianto di ricetrasmissione per
radioamatori. Poiché la cosa ha creato delle perplessità negli altri Condomini, onde evitare spiacevoli
discussioni, l'amministratore si è impegnato ad informarsi sulla legislazione in merito.
Da informazioni assunte, in base all'art. 1136 C.C., è fatto divieto d'installare privatamente in un
condominio, impianti speciali via etere che possano recare danno ad impianti già esistenti via cavo e/o
via etere d'uso comune, a meno che, con documentazione, tale impianto sia eseguito per motivi di
utilità pubblica. Resta comunque l'obbligo, da parte di chi esegue detto impianto, di avere il consenso
della maggioranza dei Condomini se vi è l'intenzione di estendere anche parte dell'impianto sulla
proprietà
comune.
...........
Come si può ben notare, il senso del contenuto di queste poche righe, contrasta in modo violento con la realtà che tutti
noi Radioamatori ben conosciamo! Mi vidi così obbligato a replicare immediatamente a quanto appena riportato, ed
inviai così una raccomandata A.R., il cui testo riporto fedelmente qui sotto in modo integrale:
ORIGGIO 10/07/1996
Spett.le Sig. TOMBA FRANCESCO, nella sua qualità d’amministratore del CONDOMINIO "
MONTESANTO " V.LE RESISTENZA, 109 ORIGGIO,
La invito a prendere atto del mio totale e assoluto dissenso per quanto da Lei dichiarato e formalizzato
sul verbale dell’assemblea ordinaria tenutasi in seconda convocazione il giorno 29 MARZO 1996 e
consegnatomi il 04 LUGLIO 1996.
Intendo innanzi tutto affermare, come feci del resto in sede della menzionata assemblea, che le mie
dichiarazioni, tendevano unicamente ad informare tutti i Sig. Condomini, di quali fossero le mie
intenzioni riguardo alla volontà di voler installare nella mia abitazione una "STAZIONE DI
RADIOAMATORE", e NON di chiederne l’autorizzazione, in quanto fino a prova contraria, da libero
cittadino quale intendo essere, codesta facoltà, sempre nel rispetto delle leggi che ordinano questa
materia, resta di sola e unica mia discrezione!
Per quanto riguarda invece l’affermazione, la quale intende richiamare il divieto d’installazione di una
"STAZIONE DI RADIOAMATORE " in base al da Lei citato articolo n. 1136 del CODICE CIVILE, tengo
a precisare che non trova riscontro alcuno con quanto il menzionato articolo intende trattare, in quanto,
lo stesso, ha come scopo la sola funzione di disciplinare la costituzione dell’assemblea e la validità
delle deliberazioni, non menzionando per niente la possibilità o meno da parte di un Condomino, di
poter installare nella propria abitazione una "STAZIONE DI RADIOAMATORE", e all’occasione mi
permetto di riportarne tra queste righe, il fine dello stesso, il quale cita espressamente:
art. 1136: << L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti Condomini che
rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (att.67
SS.).Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di
numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quella della prima e,
in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di
voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le
deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore (1129) o le liti attive e passive
relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo (1131/3), nonché le
deliberazioni che concernono la ricostruzione (1128/2) dell’edificio o riparazioni straordinarie di
notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le
deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’art. 1120 devono
essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al
condominio e i due terzi del valore dell’edificio. L’assemblea non può deliberare se non consta che tutti
i Condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo
verbale da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore (1138/4). >>
Non corrisponde quindi al vero, l’affermazione da Lei espressa, riferendosi all’obbligo da parte di chi
volesse installare nella propria abitazione una "STAZIONE DI RADIOAMATORE ", di avere il consenso
dalla maggioranza dei condomini (se vi è l’intenzione d’estendere parte dell’impianto sulle parti
comuni), in quanto questa specifica materia è regolamentata e disciplinata in ITALIA dal D.P.R. 29
MARZO 1973, n. 156, il quale raccoglie in un unico testo le leggi postali, e di conseguenza, la
Direzione Compartimentale P.T. Regione Lombardia quale ufficio demandato dal MINISTERO delle
POSTE E TELECOMUNICAZIONI è l’unico e solo Ente che può autorizzare o no chiunque ad ottenere
la LICENZA di "STAZIONE DI RADIOAMATORE" e quindi la liceità intrinseca e inoppugnabile della
sua installazione! E’ importante considerare inoltre, che tale normativa tratta anche in modo ampio e
chiaro (art. 9) delle caratteristiche tecniche, alla quale devono appartenere le apparecchiature che
compongono una "STAZIONE DI RADIOAMATORE", e di tutte le procedure che lo stesso deve
utilizzare, aventi l’unico fine di non generare disturbo alcuno agli impianti preesistenti! Per quanto
riguarda ancora la facoltà d’accedere alle parti comuni, ricordo che l’art. 1117 del CODICE CIVILE
stabilisce quali siano le parti comuni e cita espressamente:
Art. 1117: << Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un
edificio (1118), se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i TETTI e i lastrici solari, le scale, i portoni
d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso
comune;
2) i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale,
per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento
comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico,
gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di
diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini >>
e di seguito l’art. 1118 decreta quale sia il diritto / dovere d’ogni singolo condomino su queste parti , e
cita espressamente:
Art. 1118 : << Il diritto di ciascun Condomino sulle cose indicate dall’articolo precedente è
proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone
altrimenti (att. 63). Il Condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al
contributo nelle spese per la loro conservazione (1104, 1123, 1138/4) >>.
Pertanto, dai sopraelencati articoli del CODICE CIVILE, e da tutto quanto fedelmente riportato, risulta
evidente la possibilità per chiunque d’utilizzare le parti comuni per gli usi che logicamente più si
addicono, e di conseguenza, si rivela privo d’alcun significato quanto da Lei scritto sul verbale
dell’assemblea ordinaria del 29 MARZO 1996 inerente ad un presunto divieto d’installazione di una
"STAZIONE DI RADIOAMATORE ".
Confermando la mia disponibilità ad esibire, per chi ne volesse venire a conoscenza, tutta la
documentazione concernente gli articoli del D.P.R. 29 MARZO 1973, n. 156 e tutto quanto in materia,
la prego cortesemente d’informare tutti i Sig. Condomini sul contenuto della presente e prioritariamente
di rettificare al più presto quanto erroneamente da Lei dichiarato sul verbale del 29 MARZO 1996!
Allo stesso modo, intendo ribadire quindi con la presente, la mia intenzione, quando sarò in grado e lo
riterrò più opportuno, d’installare presso la mia abitazione, una "STAZIONE DI RADIOAMATORE".
Intendo confermare inoltre che sarò obbligato, nei confronti di chiunque mi voglia arrecare danno, ad
intraprendere qualsiasi iniziativa di tipo legale, affinché un mio diritto, che è persino abbracciato dall’art.
n. 21 della COSTITUZIONE ITALIANA che più volte è stato citato in cause aventi come motivo di
dibattimento questa materia risolvendole a favore del discriminato, venga da tutti rispettato e messo in
opera!
Colgo l’occasione per porre Distinti Saluti.
In fede : BIASONI DANIELE
Spedita la raccomandata A.R., restai in attesa di un positivo riscontro........
Ai primi di ottobre 1996, ricevetti finalmente risposta alla mia raccomandata del trascorso luglio, ed ancora il contenuto
della lettera ricevuta, non mi lasciava speranze sul buon esito della vicenda!
Riporto qui di seguito il testo integrale e fedele del suo contenuto:
.......
Mi scuso anzitutto per la ritardata risposta alla Sua del 10/07/1996 n° 4185, ciò, però non è dovuto a
mia negligenza, ma a tempi occorsi per avere conferma da parte di enti preposti, a quanto da Lei
esposto nella Sua sopraccitata. Per dovere di chiarezza, devo dichiarare che, molto probabilmente, o
per espressione esposta da parte mia, o per presa posizione da parte di Lei, è stato ravvisato il
contenuto, a riguardo del verbale d'assemblea del 29 Marzo c.a..
Il richiamo all'art. 1136 C.C. (e La ringrazio per la premurosa spiegazione, ma Le assicuro che l'art.
1136 C.C. che, tra l'altro consta di 190 comma, io me lo sono letto e riletto) da parte mia intendeva
affermare che, poiché la questione era nata in assemblea e dalla maggioranza della stessa avevo
avuto l'incarico di attingere informazioni, era mio dovere procedere in quel senso, proprio per il compito
affidatomi dall'assemblea come amministratore. Nella mia esposizione, d'altro canto, non vi era l'intento
di vietare a Lei la facoltà d'installare una stazione di radioamatore all'interno della Sua proprietà, ma
quello di tutelare, in modo eguale, i diritti dei Signori Condomini, indistintamente. E vorrei ricordarLe
(me lo permetta) che gli stessi articoli della Costituzione da Lei invocati, valgono in eguale misura tanto
per Lei quanto per tutti gli altri Condomini.
Quindi, se Lei intende installare una stazione di radioamatore nella Sua abitazione, lo faccia pure, ma
dovrà fare in modo che detto impianto, non arrechi disturbo ad impianti preesistenti, via cavo o via
etere, degli altri Condomini. Ed è inteso che, se Lei volesse, utilizzare parti condominiali per estendere
l'impianto (es.: mettere l'antenna sul tetto) dovrà ottenere il consenso della maggioranza dei Signori
Condomini. Le vorrei ricordare, ancora, che il citato D.P.R. n° 156 del 29/03/1973, si limita alle
normative per l'installazione di stazioni/impianti per radioamatore, nulla pronuncia su eventuali
comportamenti a tutela di diritti, si presume così che lasci la facoltà al buon senso comune di tutela ai
diritti, e ove questi siano lesi, si procede secondo Codice, anche in via giudiziale.
Per concludere, non è nelle mie facoltà rettificare quanto da Lei ritenuto: erroneamente dichiarato nel
verbale del 29/03/1996. Sarà mia premura esporre il tutto in sede di prossima assemblea e le eventuali
decisioni saranno prese in quella sede.
Considerando che sia riferito a questo punto, e solo a questo, il totale e assoluto dissenso da parte Sua
di quanto da me dichiarato e formalizzato sul verbale dell'assemblea ordinaria tenutasi in seconda
convocazione il 29/03/1996, concludo la presente. Sono, comunque sempre a Sua disposizione per
eventuali, ulteriori chiarimenti.
Cordialità.
Come si può vedere, il tempo da me atteso nella speranza di un ravvedimento in merito, si rivelò del tutto sprecato, e
così fui costretto nuovamente a replicare alla lettera sopra riportata con un'ulteriore raccomandata A.R., il cui testo
integrale, riporto fedelmente di seguito:
ORIGGIO 09/10/1996
Spett.le Sig. TOMBA FRANCESCO,
avendo ricevuto la Sua del 30/09/1996, prendo felicemente atto della ritrattazione da Lei operata, sui
contenuti della Sua precedente del 29/03/1996, i quali, mi consenta, non lasciavano in alcun modo la
possibilità di una errata interpretazione da parte mia (con riferimento preciso a ......Da informazioni
assunte, in base all’art. 1136 C.C., è fatto divieto d’installare privatamente in un condominio impianti
speciali via etere che possano recare danno ecc. ...); inoltre, Le assicuro, non vi è stata nessuna mia
presa di posizione nei Suoi riguardi, ma esclusivamente un più che doveroso intervento atto a porre
chiarezza ad un’inesatta interpretazione d’applicabilità da Lei operata nei confronti del menzionato art.
del C.C..
Tuttavia, nella Sua ultima del 30/09/1996, devo purtroppo constatare che resta ancora un punto chiave
in sospeso, il quale, data la sua essenzialità, e visto che di nuovo da Lei viene affermato, mi costringe
a formalizzare con la presente, il mio inequivocabile disappunto.
Mi riferisco più precisamente, alla necessità d’ottenere il consenso dei Sig.ri Condomini affinché io
possa installare sul tetto del condominio l’antenna della mia eventuale, ed in ogni caso, futura,
Stazione di Radioamatore. Del resto, non viene specificato a quali "enti preposti" Lei si riferisca, e ai
tempi occorsi per attingere chissà quali conferme alle Sue convinzioni, che come tali da chiunque
devono essere considerate in quanto non supportate dal sia pur benché minimo richiamo ad articoli di
Legge o a Sentenze emanate dai vari Organi di Giustizia Ordinaria, che come bene sappiamo
entrambi, in tutti quei casi ove la regolamentazione risulti incompleta o precaria, costituiscono in tutto e
per tutto, un valido riferimento cui attingere in tutti quei casi ove ce ne fosse la necessità, ed in ogni
modo, riconfermo con la presente, come già feci del resto con la mia del 10/07/1996 n. 4185, la
disponibilità a fornirle tutto il materiale in mio possesso, inerente alla specifica materia in questione.
Posso cominciare col dire che il diritto d’installare l’antenna, o le antenne, è insito nello stesso atto
concessorio della Pubblica Amministrazione, la quale rilascia la licenza per l’impianto e l’esercizio.di
"Stazione di Radioamatore".
Per Stazione Radioelettrica, così come definita dall’art. 315 del Codice P.T., s’intende: "Uno o più
trasmettitori o ricevitori od un complesso di trasmettitori o ricevitori, nonché gli apparati accessori
necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazioni in un determinato punto".
Accessorio necessario, indispensabile ed integrante per poter effettuare tale servizio è indubbiamente,
l’antenna, senza la quale verrebbe vanificato il fine per cui la concessione viene rilasciata.
Una delle Leggi vigenti sul diritto d’installazione delle antenne è tutt’oggi il Regio Decreto 10 Luglio
1924 - N° 1226, nel quale vi si trova l’approvazion e del Regolamento per l’esecuzione del Regio
Decreto 8 Febbraio 1923 - n°1067, e successive modi ficazioni, che disciplinano le comunicazioni senza
filo.
ARTICOLO UNICO. - E’ approvato il regolamento per l’esecuzione dei Regi Decreti 8/02/1923 n° 1067;
5/06/1923 n° 1262 ; 14/06/1923 n° 1488 ; 27/09/1923 n° 2351 ; 2/12/1923 n° 2644 ; 9/12/1923 n° 2755
e del Regio Decreto- Legge del 1/5/1924 n° 655 , ri flettenti le comunicazioni senza filo, annesso al
presente Decreto, visto, d’ordine nostro, dal Ministro proponente.
All’art. 78 del Regio Decreto 3/08/1928 n° 2295, fa espresso riferimento la Legge 6/05/1940 - n° 554
che riporto di seguito.
Disciplina dell’uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche.
1 - I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all’installazione, nella loro
proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti
degli stabili o appartamenti stessi salvo quanto è disposto negli articoli 2 e 3.
2 - Le installazioni di cui all’articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme
contenute nell’art. 78 del Regio Decreto 3/08/1928 n° 2295. Esse non devono in alcun modo impedire il
libero uso della proprietà secondo la sua destinazione né arrecare danni alla proprietà medesima o a
terzi.
3 - Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorché ciò
comporti la rimozione o il diverso collocamento dell’aereo, né per questo deve alcuna indennità
all’utente dell’aereo stesso. Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente, il detto utente, al quale
spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell’aereo.
4 - (Abrogato dalla Legge 26/03/1942 n° 406)
5 . Coloro che non intendono più servirsi dell’aereo esterno sia per rinunzia alle radioaudizioni, sia per
cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla
rimozione dell’aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà. La rimozione anzidetta
non sarà necessaria quando l’aereo venga utilizzato da altro utente.
6 -10 (Abrogati dall’art. 1 , D. Lgs. Lgt. 5/05/1946 n° 382)
11 - Le contestazioni derivanti dall’installazione di aerei esterni ai sensi dell’art. 1 e del primo comma
dell’art. 2 , sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle
Comunicazioni. All’autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative
all’applicazione del secondo comma dell’art. 2 e di stabilire l’indennità da corrispondersi al proprietario,
quando dovuta, in base all’accertamento dell’effettiva limitazione del libero uso della proprietà e di
danno alla proprietà stessa.
Un’ulteriore aiuto per decifrare il nocciolo della questione, ci viene dato, e Lei dovrebbe saperlo
benissimo, dall’art. 1102 del C.C., che ha come scopo la regolamentazione della cosa comune, e che
qui di seguito riporto per esteso:
Art. 1102 del Codice Civile - Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri
la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal
fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il
partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non
compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
La semplice enunciazione di tale articolo, potrebbe apparire non sufficiente ad esplicitare il concetto
che, nello stesso articolo è contenuto. Tale maggior chiarezza si può ottenere dalla lettura di quanto
dottrina e giurisprudenza hanno detto in materia, e quindi La invito cortesemente a leggere, per quanto
attinente all’argomento, le interpretazioni contenute nei seguenti testi:
Codice Civile annotato di Pietro Perlingieri ( Ediz. UTET )
Commentario al Codice Civile - Paolo Cendon ( Ediz. UTET )
Il Codice Civile a cura di Mariano Abate, Pietro Dubolino e Francesco Bartolini, commentato con la
giurisprudenza - editrice la Tribuna Piacenza - Pagg. 784 e segg..
Ovviamente, i sopraelencati testi, dei quali posseggo gli attinenti stralci, sono sempre a Sua
disposizione, unitamente alle numerose e soltanto più emblematiche ordinanze e sentenze che le cito
di seguito:
Pretura di Tortona - 18/06/1980 ( Gianola contro Gandolfi )
Pretura di Monza - 15/07/1980 ( Barindelli contro Condominio ) Ricorso ex art. 700 c.p.c.
Pretura di Monza - 9/12/1980 ( Amministratore Condominio contro Cobau )
Pretura di Milano - 18/05/1981 ( Squicciarini contro Condominio ) Ricorso ex art. 700 c.p.c.
Pretura di Sulmona - 12 /07/1989 ( Cafaro contro Condominio ) Ricorso ex art. 700 c.p.c. "inaudita
altera parte"
Pretura di Bari - 10/01/1990 ( Cafaro contro Acciaro )Ricorso ex art. 700
Pretura di Massa - Sez. Dist. di Pontremoli - Sentenza n° 34/92 del 19/02/1992 ( Benelli contro Rossi )
Tribunale di Trani - 6/06/1978 ( Moscatelli + 1 contro Condominio )
Tribunale di Milano - 21/02/1980 ( Fortina + 1 contro Condominio )
Pretura di Roma - 20/06/1979 ( Condominio Via Gadlolo contro La Conca )
Tribunale di Roma - 13/10/1980 ( Condominio Via Gadlolo contro La Conca )
Tribunale di Latina - 26/09/1977 ( Cerina contro Rudelli )
Corte di Appello di Roma - 22/02/1980 ( Cerina contro Rudelli )
Corte di Cassazione - Sez. II - 16/12/1983 - n° 741 8 - Rudelli (Avv. Vinciguerra)contro Cerina (Avv.
Lucchetti)
Tribunale di Napoli - 17/06/1985 - Cicelin e altri (Avv. Carelli Nitti Valentini ) - Colicchio (Avv. Eboli) Camardella (Avv. Viparelli)
Pretura di Ravenna - 5/07/1988 ( Condominio contro Calcagno )
Pretura di Monza - 19/03/1982 ( Cupelli contro Sanvito ) Ricorso ex art. 700 c.p.c.
Tribunale di Monza - 20/05/1986 ( Cupelli contro Sanvito + Condominio )
Corte di Appello di Milano - 7/05/1991 ( Sanvito contro Cupelli )
Tribunale di Milano - 9/06/1985 ( Condominio contro Badalotti )
8a Pretura di Milano - 6/07/1990 ( Badalotti contro Condominio )
8b Tribunale di Milano - 19/03/1992 ( Badalotti contro Allievi + 1 )
Tribunale di Monza - 30/04/1992 ( Immobiliare Galfa contro Iacchetti )
Sono inoltre in mio possesso e logicamente sempre dimostrabili a fronte di una Sua specifica volontà,
le varie sentenze in merito della Suprema Corte che le cito di seguito:
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 4/05/1960 - Sentenza n° 1005
Cassazione Civile, 8/07/1971 - Sentenza n° 2160
Cassazione Civile, 8/10/1971 - Sentenza n° 2769
Cassazione Civile, 13/12/1971 - Sentenza n° 3626
Cassazione Civile, 11/03/1975 - Sentenza n° 906
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 22/10/1976 - Sentenza n° 3728
Cassazione Penale, 30/01/1980 - Sentenza Penale
Cassazione Civile, 6/11/1985 - Sentenza n° 5399
Cassazione Civile, 25/02/1986 - Sentenza n° 1176
Sono sempre disponibili, oltre ai sopraelencati testi, anche i seguenti documenti:
Consiglio di Stato - Sezione V° - 20/05/1988 - Deci sione n° 594
T.A.R. Puglia - II Sezione - Ricorso n° 912/90 del 15/06/1990
Ad ogni modo, nel caso in cui ambisse ad informarsi in merito, le posso indicare le specifiche di un
testo, scritto dall’Avv. Federico La Pesa, nel quale potrà trovare per esteso tutti i testi, le Leggi, le
Sentenze sopraelencate, e tutta una nutrita varietà d’informazioni, inerenti all’attività radioamatoriale!
LEGGI E NORMATIVE SUL SERVIZIO DI RADIOAMATORE
Pubblicazione patrocinata dall’A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani Ente Morale con D.P.R.
368/1950 Edizioni C & C - FAENZA
Concludendo, Le devo confessare sinceramente, che il mantenere questo tipo di corrispondenza, non
mi rallegra affatto e tantomeno mi gratifica, ma per i motivi sin troppo ovvi, quanto da Lei dichiarato e
formalizzato nelle Sue del 23/09/1996 e del 30/09/1996, mi costringe a farlo!
Tengo a precisare, che il mio richiamo al D.P.R. n° 156 del 29/03/1973, nel testo della mia del
10/07/1996, aveva come unico scopo quello di dimostrare che il " divieto di installare privatamente in
un condominio impianti speciali via etere ...ecc.ecc.....", non corrispondeva a verità. Mentre il richiamo
degli art. vari della precedente e della presente, si prefigge di rettificare quanto da Lei erroneamente
dichiarato con riferimento alla ipotetica necessità di ottenere il consenso dei Sig. Condomini per
l’installazione del sistema d’antenna sul tetto del condominio.
Mi duole altresì constatare, che la mia esplicita richiesta, affinché tutti i Sig. Condomini fossero portati a
conoscenza del contenzioso in atto, sia stata da Lei del tutto ignorata, e, dato che i presupposti non mi
sembrano tra i migliori, sono dell’opinione che sia doveroso informarli per tempo!
Vorrei anche aggiungere, che la strada per diventare radioamatori, è lunga, impegnativa, e, ahimè,
piena di difficoltà, per cui, dato che dovranno passare molti mesi prima che abbia la facoltà di
esercitare l’attività medesima, dovendo sottrarre tempo prezioso alla mia famiglia per studiare tutto il
programma necessario, utile per superare gli Esami di Stato, non intendo andare oltre a tutto quanto
già documentato, e, considerato che, un giorno, diventerò radioamatore e quindi socio dell’A.R.I., mi
avvarrò dei servizi che tale associazione mette a disposizione dei soci, includendo al primo posto,
l’assistenza legale offerta dal gruppo di Avvocati che in tutti questi anni di esercizio, hanno difeso i diritti
dei radioamatori, e, in secondo luogo, ma non meno importante, di una polizza assicurativa con
massimale di 500 Milioni, a garanzia degli eventuali danni a terzi e/o a cose!
Pertanto, a ragion veduta, se dall’assemblea condominiale, dovesse scaturire l’intenzione tramite
regolare delibera, di negarmi la facoltà d’installazione del sistema d’antenna sul tetto del condominio
ove risiedo, ed il libero accesso per gli eventuali interventi di manutenzione, sarò obbligato ad
impugnare in modo automatico detta delibera, citando gli eventuali Sig. Condomini componenti la
maggioranza legale, unitamente all’Amministratore che la convalidi.
Sempre fiducioso in un Suo ripensamento, La prego di accettare i miei più distinti saluti.
In fede BIASONI DANIELE
Una volta spedita questa raccomandata, rimasi in attesa di nuove eventuali, ma non ricevetti più alcuna risposta.
Trascorsa qualche settimana dalla spedizione della mia seconda raccomandata A.R., la convinzione che le cose non si
sarebbero messe per il verso giusto, si fece in me sempre più forte, per cui decisi d'iniziare a sentire il parere in merito
dell'Avv. Federico La Pesa di Bari, che tutti noi Radioamatori ben conosciamo, il quale, devo dire sinceramente, si
prestò più che volentieri ad ascoltare il mio caso. Nella telefonata che gli feci, mi riconfermò, qualora ce ne fosse il
bisogno, che la ragione stava tutta dalla mia parte, e mi consigliò di tentare in tutti i modi di convincere
l'amministratore!
Arrivò così il giorno della consueta assemblea condominiale che, dopo un rinvio per motivi di salute
dell'amministratore, si tenne il giorno 04/04/1997, data in cui, va ricordato, non ero venuto ancora in possesso della
Licenza di Radioamatore, ma esclusivamente della patente!
Inutile affermare quindi che le discussioni fatte in merito, ebbero un tono confuso, alterato e sterile, e che, come le
precedenti, mi videro soccombere pesantemente! L'amministratore, infatti, per discutere del mio contenzioso, aspettò
quasi la chiusura dell'assemblea, e l'intento di leggere tutta la corrispondenza intercorsa tra me e lui in così tarda ora, si
rivelò vano in quanto, molto prima che si potesse concludere, la gente, spazientita, non volle sentire oltremisura e
manifestò l'intenzione di ribadire quanto già detto le volte precedenti!
Venne altresì stabilito che, non avrei mai più potuto mettere piede sul tetto in nessun caso, e, dato che, avendo in tempi
non sospetti installato una parabola satellitare motorizzata, dichiarai, se così doveva essere, che non mi sarei più
ritenuto responsabile degli eventuali danni causati dalla rottura di parti di detto impianto, in quanto appunto, mi si
creava l'impossibilità di prestare la necessaria manutenzione!
Questo punto mi preoccupò molto, in quanto, l'impianto satellitare che installai, è composto da una parabola di 180 cm.
di diametro, mossa da un motore "horizont to horizont" tipo havy-duty, del peso non indifferente di oltre 22 Kg.!
A fronte di questa mia dichiarazione quindi, fu allora prospettata, per la sola ed esclusiva manutenzione di detto
impianto, la possibilità d'accesso al tetto, ma ben inteso non a me, in quanto non mi si considerava persona
competente!
Fu difficile da parte mia tentare di convincere tutti, e ricordare che il tipo di lavoro che svolgo, e soprattutto
l'inquadramento che occupo all'interno dell'azienda in cui presto servizio, fanno sì che io sia da considerare a tutti gli
effetti "persona competente"! Mi fu così richiesto di presentare una documentazione che attestasse effettivamente la
mia occupazione e il mio inquadramento, e a tale scopo m'impegnai quindi a presentare una dichiarazione della Camera
del Commercio, dove risultava che effettivamente ero "Responsabile Tecnico", di un'azienda operante nel settore
dell'Elettronica e Telecomunicazioni.
Con questo evidente clima di confusione e di forti tensioni, arrivò il momento della chiusura dell'assemblea, e confesso,
che le poche speranze che nutrivo fino a poco tempo prima dell'inizio delle discussioni, svanirono nel nulla,
lasciandomi dentro, un profondo sentimento di sconforto!
Traspare chiaramente dall'andamento dei fatti, che non solo la mia opera di convincimento fallì drasticamente, ma che
in aggiunta, si stava instaurando nei miei confronti, un sempre più delineato clima di ritorsione avente il non troppo
velato intento di farmi desistere dall'installazione, e di farmi capire che il coltello dalla parte del manico non l'avevo io!
Dopo diverse settimane, ricevetti il verbale di detta assemblea, il cui attinente stralcio, riporto fedelmente qui di seguito:
.......
Dopo la lettura della corrispondenza tenuta fra il Sig. Biasoni e l'Amministratore per chiarimenti e
contestazioni ad affermazioni di quest'ultimo nel vietare l'installazione di un'antenna sul tetto di
proprietà comune, della palazzina, per una stazione di radioamatore, viene deliberato dalla
maggioranza che, in considerazione che il tetto di proprietà comune, coinvolge tutti i Condomini sia
nelle riparazioni che in caso di responsabilità verso terzi per eventuali infortuni e danni provenienti
dall'utilizzo dello stesso, non è consentito a nessuno l'utilizzo per motivi personali del tetto
condominiale.
Eventuali lavori dovranno essere eseguiti da personale competente e normativamente autorizzato. In
particolare, se si tratta di Condomini o Inquilini, con la richiesta, dovrà essere presentata
documentazione idonea, per eventuali interventi su installazioni preesistenti. Rimane inteso che nuove
installazioni sono vincolate a delibera ed autorizzazione della maggioranza dei Condomini.
Et voilà! La situazione si faceva sempre più triste!
Decisi quindi di contattare nuovamente l'Avv. Federico La Pesa, per comunicargli l'esito dell'ultima assemblea.
Dopo avermi ascoltato ancora molto cordialmente, mi consigliò d'interpellare l'Avv. Alberto Baccani, anch'esso molto
conosciuto nell'ambito radioamatoriale, in quanto, avendo lo studio a Milano, sarebbe stato in grado di seguirmi in
modo più appropriato!
Nel frattempo, in data 27/10/1997, mi veniva recapitata finalmente, la tanto attesa Licenza di Radioamatore!
Chiamai quindi l'Avv. Alberto Baccani informandolo velocemente su tutti i precedenti.
Anch'esso mi confessò innanzi tutto, che la cosa migliore sarebbe stata quella di convincere i Condomini ad accettare
l'installazione delle antenne, e questo esclusivamente per il bene di tutti, in quanto, il dover intraprendere la via legale,
avrebbe comportato dei costi non indifferenti!
Comunque, per quanto poco si possa spiegare con una telefonata, gli confessai che nutrivo dei dubbi di regolarità in
merito al modo in cui l'amministratore era solito discutere del mio caso (e non solo!) e più precisamente sul fatto che
mai era stato inserito nell'ordine del giorno il punto specifico "installazione antenne", ed inoltre, che mai fu fatta una
votazione come previsto dal Codice Civile, considerando il preciso conteggio dell'ammontare dei millesimi!
Mi consigliò quindi d'eseguire un sondaggio verbale presso ciascun Condomino, per verificare effettivamente come
sarebbero andate le cose in assemblea a fronte di un eventuale votazione, e parallelamente, d'interpellare
l'amministratore chiedendogli d'inserire come punto specifico nell'ordine del giorno della prossima assemblea
condominiale, la discussione e relativa votazione del mio caso!
Il fine di ciò era evidente; se l'esito della votazione avesse avuto come favorevoli una quantità tale di voti,
corrispondenti alla maggioranza dei millesimi, la strada verso l'installazione delle mie antenne sarebbe stata spianata, e
nessuno avrebbe dovuto spendere dei soldi inutilmente!
Il sondaggio che ebbe seguito, diede risultati controversi, in quanto le risposte e motivazioni addotte da molti
Condomini, erano caratterizzate da un'evidentissima ambiguità e avevano un senso molto aleatorio! Pur constatando
però, che l'ammontare dei millesimi "apparentemente" a mio favore non era sufficiente, decisi, seguendo il
suggerimento di qualche Condomino, di chiedere un'ultima ulteriore verifica assembleare prima di dare il via alla
pratica legale!
Dopo alcuni giorni, incontrai casualmente l'amministratore nel cortile del condominio, e subito gli comunicai
verbalmente questa mia necessità. Anche in quel frangente però, si mostrò quasi scocciato delle mie richieste, che a suo
dire, si stavano ormai facendo troppo ricorrenti!
Il giorno che mi venne recapitato l'avviso di convocazione d'assemblea, mi accorsi nuovamente che purtroppo la mia
richiesta fu ignorata, difatti, alla voce "ordine del giorno", non figurava assolutamente l'argomento "installazione
antenne"! Particolare questo, che avrebbe assunto notevole importanza nel caso in cui mi sarei rivolto ad un Tribunale,
perché sarebbe servito come testimonianza d'avvenuta votazione e conseguente delibera!
Telefonai quindi nuovamente all'Avv. Alberto Baccani, per informarlo sugli sviluppi del sondaggio presso i Condomini.
Preso atto dell'accaduto, mi disse di procedere con l'invio, tramite raccomandata A.R., della richiesta d'introduzione
nell'ordine del giorno dell'ormai imminente assemblea ordinaria, del punto specifico "installazione antenne".
Concordammo d'utilizzare come modello di comunicato all'amministratore, una fattispecie di quello presente sul libro
"Leggi e Normative sul Servizio di Radioamatore", a pag. 244, che assunse, riportato fedelmente qui di seguito, il
seguente aspetto:
ORIGGIO 10/01/1998
Spett.le Sig. TOMBA FRANCESCO
quale amministratore del
CONDOMINIO "MONTESANTO" V.LE RESISTENZA, 109 ORIGGIO (VA)
La invito cortesemente ad inserire, come punto specifico, nell'ordine del giorno della prossima
assemblea condominiale, e quindi porre a votazione in base ai millesimi, l'argomento riguardante
l'installazione delle antenne che intendo effettuare sul tetto del condominio.
Notifico che sono in possesso della Licenza di Impianto di Stazione di Radioamatore n° 05744, di
classe 3°, con nominativo internazionale IZ2BPV.
Mi preme ricordare nuovamente, che l'impianto e l'esercizio della Stazione di Radioamatore, ivi
compreso il diritto all'installazione delle antenne necessarie a tale esercizio, sono disciplinate dalla
Legge 6 Maggio 1940, n° 554 (art. 1), nonché dal DP R 29 Marzo 1973, n° 156, art. 232 e 397.
Pertanto con la presente
INFORMO
codesto Condominio, e per Esso il suo Amministratore, che provvederò alla suddetta installazione, in
ciò confortato dalla previsione normativa, di cui all'art. 1102 del Codice Civile.
Resta inteso che la suddetta installazione non dovrà arrecare danni alle cose comuni, né limitazioni agli
altrui diritti e che, quale socio dell'A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani), sono in possesso di
polizza assicurativa per danni a terzi e/o a cose di terzi, con massimale di L. 1.000.000.000.
Allego copia di:
a)Legge 6 Maggio 1940, n° 554
b)Art. 232 e 397 del DPR 29 Marzo 1973, n° 156
c)Polizza assicurativa (Dichiarazione)
d)Licenza di Radioamatore
e)Progetto installazione antenne
f)Dichiarazione Camera del Commercio
Distinti saluti
In fede: BIASONI DANIELE
L'Avv. Alberto Baccani mi spiegò inoltre, come del resto si vede dalla lista degli allegati della mia ultima, che sarebbe
stato utile far pervenire in assemblea, la documentazione riguardante il progetto dell'installazione delle antenne, che io
interpretai e relazionai così:
PROGETTO DESCRITTIVO DELL'IMPIANTO D'ANTENNA
Verrà posato nel sottotetto, direttamente saldato ai ferri d'armatura sporgenti del pilastro verticale posto
sopra il mio appartamento, un supporto atto a sostenere un traliccio, di base triangolare o quadrata, di
circa 30 cm. di lato, sporgente dalle tegole MT. 6 (o MT. 9), avente un carrello scorrevole assiale, atto
all'abbassamento/innalzamento del gruppo motorizzato con tutte le antenne montate su di esso.
Il gruppo motorizzato provvederà alla rotazione sul piano orizzontale del palo mast, di circa MT. 4, sul
quale verranno montate, con le dovute riserve, le seguenti antenne:
n° 1 antenna direttiva per decametriche tribanda tr e elementi per 14-21-28 Mhz
n° 1 antenna direttiva per decametriche tribanda du e elementi per 10-18-24 Mhz
n° 1 antenna direttiva cinque o sei elementi per 50 Mhz
n° 1 antenna direttiva 14 o 17 elementi per 144 Mhz
n° 1 antenna direttiva 19 o 23 elementi per 432 Mhz
n° 1 antenna omnidirezionale bibanda per 144-432 Mh z
Il traliccio sarà in lega leggera e precisamente in alluminio avional 6063T6 e sarà munito di controventi
(normalmente 3 o 4) in fibroplastica anti allungamento (kevlar), ancorati al limite del tetto a ridosso
delle gronde d'acciaio inox esistenti.
Sul palo della mia parabola, (che molto probabilmente verrà ridotta nelle dimensioni), verrà montata,
con le dovute modifiche, un'antenna loop-magnetica per decametriche per 3,5-7-14 Mhz, o in
alternativa, un'antenna omnidirezionale bibanda per 3,5-7 Mhz, o, un'antenna dipolo per decametriche
per 3,5-7 Mhz.
Tutti i cavi necessari, non saranno d'alcun impedimento e non saranno visibili in nessun modo, in
quanto, passeranno fino a giungere all'interno del mio appartamento, nell'intercapedine naturale
esistente tra il muro esterno di mattoni a vista, e il tavolato interno del mio appartamento.
Va in ogni caso precisato, che non avevo assolutamente alcun'intenzione d'installare immediatamente tutte le antenne
elencate nella relazione, ma la presenza di tutte nell'elenco, era secondo me resa necessaria per non incontrare ulteriori
problemi e controversie, qualora, a distanza di tempo dall'eventuale prima installazione di base (tre el. HF e Vert. V-U),
avessi deciso d'installarne una supplementare o più!
Per quanto riguarda invece la polizza assicurativa, mi recai in data 05/01/1998, direttamente negli uffici della Segreteria
Generale dell'ARI di V. Scarlatti 31 a Milano, dove molto gentilmente mi diedero una fotocopia completa della polizza
e, vista la copiosità della stessa e dato che spiegai che sarebbe servita come documento ufficiale in una controversia
condominiale, mi fecero subito una dichiarazione su carta intestata, la quale attestava che il sottoscritto era iscritto a
tutti gli effetti a tale Associazione e di conseguenza ne godeva pienamente di tutti i diritti!
In ogni caso, feci tutte le fotocopie necessarie, le allegai alla richiesta, e spedii il tutto all'amministratore tramite
l'ennesima raccomandata A.R., in data 10/01/1998.
Passato qualche giorno, ricevetti la lettera di convocazione dell'assemblea ordinaria condominiale, che fissava la data al
22/01/1998, e sulla quale "ovviamente", il punto specifico riguardante la discussione del mio caso, era di nuovo
completamente assente!
Arrivato a questo punto ormai, posso garantire che lo stato d'animo col quale mi accingevo a partecipare all'ennesima e
difficile assemblea condominiale, diventava caratterizzato da una sempre maggior irrequietezza! Con questo clima
interiore e con la consapevolezza che ormai non ci sarebbe stato da parte dei Condomini alcun ripensamento, partecipai
alla riunione, nella quale ebbi purtroppo modo di constatare, che oltre ai pareri da sempre contrari, anche i pochi "quasi
favorevoli" che riscossi durante la mia consultazione individuale, si tramutarono nettamente in pareri contrari, e quindi,
l'esito finale vide l'unanimità contraria ed un solo astenuto!
Chiunque, anche se totalmente al di fuori da queste tematiche, può convincersi che il sottoscritto ha fatto proprio tutto il
possibile, per far sì che non si giungesse alla disputa in Tribunale, offrendo più volte la possibilità di esaminare
moltissimi casi e Sentenze del passato, facendo passare il tempo necessario utile ad un eventuale convincimento, e non
ultimo, tentando una mediazione personale con ciascuno dei Condomini, ma, come avrete modo di constatare in
seguito, tutto ciò ha giocato contro di me!
Comunque a questo punto, non mi restavano alternative, e di conseguenza, dopo aver relazionato telefonicamente
l'accaduto all'Avv. Alberto Baccani, mi recai personalmente nel suo studio, per dare inizio alle pratiche necessarie per la
causa d'avviare contro il condominio, non prima però, di aver inviato l'ennesima raccomandata A.R., contenente la
richiesta d'invio urgente della relazione dell'ultima assemblea! Ovviamente era indispensabile aver sottomano la
relazione dell'assemblea, in quanto, in funzione di quest'ultima si faceva espresso riferimento nella causa, e quindi, ben
conoscendo i tempi d'attesa per le precedenti assemblee, mi affrettai a spedire la seguente richiesta:
ORIGGIO 03/02/1998
Spett.le Sig. TOMBA FRANCESCO
quale amministratore del
CONDOMINIO "MONTESANTO", V.LE RESISTENZA 109, ORIGGIO (VA)
Le invio la presente per confermare la mia intenzione d'impugnare la delibera votata nell'assemblea
ordinaria, tenutasi il 22/01/1998, secondo la quale, mi si vieta di poter installare sul tetto condominiale
l'impianto d'antenna per la mia "Stazione di Radioamatore", pertanto, Le chiedo cortesemente
d'inviarmi nel minor tempo possibile, ed in ogni caso non oltre cinque giorni dal ricevimento della
presente, il verbale della sopraccitata assemblea, contenente gli estremi della votazione.
Distinti saluti
In fede BIASONI DANIELE
Come per i precedenti casi, non ricevetti nulla, e quindi, sempre consigliato dall'Avv. Alberto Baccani, inviai
urgentemente all'amministratore un telegramma, il cui testo riporto fedelmente di seguito:
N. TELEGRAMMA 456
08919496730950
TOMBA FRANCESCO
VIA CIRCONVALLAZIONE 23
21040 ORIGGIO
NON RICEVENDO VERBALE ASSEMBLEA DEL 22/01/1998 OBBLIGATO IMMEDIATAMENTE
PROPORRE IMPUGNAZIONE INVITO IMMEDIATAMENTE FAR PERVENIRE COPIA
BIASONI DANIELE
MITTENTE:
BIASONI DANIELE
VIA RESISTENZA 109
21040 ORIGGIO
DATA: 13 ORA: 11:20
FINE
Passò ancora qualche giorno, e poi ricevetti finalmente il verbale richiesto, col quale mi recai nello studio dell'Avv.
Alberto Baccani.
Riporto di seguito lo stralcio del verbale, dell'assemblea tenutasi il 22/01/1998, attinente al caso in discussione:
PUNTO 6) O.D.G. Varie ed eventuali.
a) - L'amministratore informa i Signori condomini di aver ricevuto una raccomandata datata 10/01/1998
dal Signor Biasoni, nella quale informa dell'intenzione definitiva di voler installare un'antenna per
radioamatori, sul tetto di proprietà comune della palazzina ove è collocato il suo appartamento.
Viene data lettura del testo della raccomandata.
La maggioranza dei condomini rifiuta di dare autorizzazione all'esecuzione di detta iniziativa ricordando
e riconfermando quanto stabilito nella delibera di Assemblea del 4 Aprile 1997 e cioè che essendo il
tetto di proprietà comune, coinvolge tutti i Condomini sia per le riparazioni dello stesso in caso di danni,
sia per responsabilità verso terzi in caso di infortuni o danni pervenuti dall'utilizzo dello stesso.
Si ribadisce che non è consentito a nessuno l'utilizzo del tetto comune per motivi strettamente
individuali.
La signora Martinelli chiede, inoltre, all'amministratore chiarificazioni.
Questi ricorda, che dalle informazioni assunte, a suo tempo, presso enti competenti ed posti in neutra
posizione alle parti, (dichiarazioni già notificate al Signor Biasoni e portate a conoscenza dei Signori
Condomini), per l'utilizzo del tetto comune a questo scopo è necessaria l'approvazione della
maggioranza qualificata dei Signori Condomini interessati.
Comunque, la via più sicura onde definire la questione, sarà quella di rivolgersi ad una consulenza
legale. Detta soluzione trova concorde la maggioranza dei Condomini. L'amministratore, quindi, a giorni
contatterà lo studio legale dell'Avv. Franco Zeuli in Saronno per la soluzione più serena del problema.
...........
Nello stesso verbale, al punto d), viene ulteriormente riportato che:
d) - ........
Il Signor Biasoni, avendo presentato documentazione idonea, può recarsi sul tetto per provvedere alla
riparazione dell'antenna parabolica di sua proprietà!
Rimasi particolarmente soddisfatto di quest'ultima dichiarazione, perché grazie ad essa, avrei potuto effettuare
serenamente la necessaria manutenzione all'impianto satellitare di mia proprietà, anche perché da qualche tempo, e di
questo feci dichiarazione in assemblea, il motore atto allo posizionamento della parabola sulle varie coordinate
dell'orbita geostazionaria dei satelliti, aveva introdotto nel suo movimento, un gioco meccanico che comprometteva
l'esatto puntamento, e conseguentemente, la visione ottimale dei canali TV.
Ad ogni buon conto, raccolsi tutta la documentazione in merito e il materiale fotografico raffigurante il condominio, che
mi venne richiesto dall'Avv. Alberto Baccani, quindi mi recai nel suo studio di Milano. Analizzammo più precisamente
il caso, e gli consegnai i testi di tutte le raccomandate che inviai all'amministratore, tutti i verbali delle avvenute
assemblee e tutte le foto che raffiguravano dettagliatamente il condominio. Mi comunicò, vista la mia residenza in
provincia di Varese, che ci saremmo dovuti obbligatoriamente rivolgere a un Tribunale della stessa provincia, e che
sarebbe stato utile al fine d'evitargli lunghi e ripetuti spostamenti da Milano a Varese, interpellare un altro Avvocato
avente lo studio nella zona di competenza, per adempiere alle fasi strettamente burocratiche della causa. Non avendo
conoscenze in prima persona, lasciai a lui l'incarico di contattarne uno che facesse al caso nostro! Ultimate tutte le fasi
preparatorie, firmai la deliberatoria in suo favore, tornai a casa, e restai in attesa dell'imminente "putiferio"!
Con documento datato 24/03/1998, ricevetti dall'Avv. Alberto Baccani, il testo del ricorso ex art. 700 che avremmo
inoltrato, con preghiera di esame e conseguente benestare nonché ulteriore documento di delega da firmare e
riconsegnare. Riporto qui di seguito il testo di detto ricorso che presentammo al Tribunale di Varese.
Ecco la bozza del ricorso ex art. 700 che l'Avv. Alberto Baccani mi sottopose prima dell'inoltro in Tribunale:
TRIBUNALE DI VARESE
Ricorso ex art. 700 c.p.c.
L'avv. Alberto Baccani di Milano Via Bigli n.2 e l'avv. Vanna Modesti di Varese Via Puccini 7 difensori
ed il secondo proc.dom. per delega a margine del presente atto del Signor Biasoni Daniele residente in
Origgio Via Della Resistenza n. 109
espone
1 - FATTO
1. Il Sig Biasoni Daniele è residente in un appartamento di sua proprietà sito nel Condominio
"Montesanto" Viale Resistenza n.109 ad Origgio ed è titolare di licenza di esercizio di stazione di
radioamatore (docc.1-2).
2. Lo stabile è amministrato dal signor Francesco Tomba.
3. Nel corso del 1996 il sig. Biasoni comunicava all'amministratore del condominio l'intenzione di
installare sul tetto della propria residenza una antenna per l'uso di apparecchiature di radioamatore
(doc. 3).
4. I propositi del signor Biasoni venivano esposti ai condomini nel corso dell'assemblea ordinaria
tenutasi il 29.03.1996.
In quell'occasione l'amministratore si riservava di assumere conferme legislative al riguardo e
subordinava la possibilità di realizzare gli impianti al preventivo consenso dei condomini da effettuarsi
in una successiva delibera assembleare (doc. 4).
5. In data 8.7.1996 il signor Biasoni, non ricevendo alcun riscontro dall'amministratore in merito, inviava
dettagliati riferimenti normativi a supporto delle proprie richieste (doc. 5).
6. In data 30.09.1996 l'amministratore si riservava di riproporre la questione nella successiva
assemblea condominiale per ottenere l'imprescindibile consenso della maggioranza(doc. 6).
7. Il signor Biasoni inviava con lettera raccomandata del 9.10.1996 ulteriori supporti normativi
all'amministratore pregandolo di informare tempestivamente i condomini al fine di fare chiarezza e di
evitare ulteriori ritardi (doc. 7).
8. In data 4.4.1997 si svolgeva l'assemblea ordinaria condominiale ed al punto 4 dell'ordine del giorno,
varie ed eventuali, venivano nuovamente discusse le intenzioni del signor Biasoni.
L'assemblea deliberava il divieto di installazione di antenna sul tetto in considerazione del fatto che lo
stesso deve intendersi di proprietà comune e coinvolge quindi tutti i condomini sia nelle riparazioni che
in caso di responsabilità verso terzi per eventuali infortuni e danni provenienti dal suo utilizzo.
Veniva ribadito che non è consentito a nessuno l'utilizzo per motivi personali del tetto condominiale
(doc. 8)
9. In data 5.1.1998 l'amministratore del condominio Montesanto inviava la convocazione di assemblea
ordinaria per il giorno 22.1.1998 senza prevedere all'ordine del giorno la discussione in merito
all'installazione dell'antenna da parte del signor Biasoni (doc. 9).
10. In data 10.1.1998 il signor Biasoni inviava lettera raccomandata all'amministratore con richiesta di
delibera ed informazione dei condomini in relazione ai propri diritti di radioamatore (doc. 10).
A tal fine faceva presente che:
- i lavori sarebbero stati attuati in conformità con la normativa vigente;
- l'installazione non avrebbe arrecato danni alle cose comuni;
- l'installazione non avrebbe causato limitazioni agli altrui diritti;
- quale socio A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) possiede polizza assicurativa per danni a terzi
e/o cose di terzi, con massimale di L. 1.000.000.000.
Alla missiva veniva allegata idonea documentazione:
- legge 6.5.1940 n.554;
- artt. 232 e 397 DPR 29.3.1973 n.156;
- polizza assicurativa;
- licenza di radioamatore;
- progetto installazione antenne;
- dichiarazione Camera di Commercio.
11. In data 18.1.1998 si teneva l'assemblea annuale condominiale ed al punto 6 dell'ordine del giorno
"varie ed eventuali" l'amministratore dava lettura della missiva del sig. Biasoni.
12. L'assemblea deliberava: "la maggioranza dei condomini rifiuta di dare autorizzazione all'esecuzione
di detta iniziativa ricordando e riconfermando quanto stabilito dalla delibera di assemblea del 4.4.1997
e cioè che essendo il tetto di proprietà comune, coinvolge tutti i condomini sia per le riparazioni dello
stesso in caso di danni, sia per responsabilità verso i terzi in caso di infortunio o danni pervenuti
dall'utilizzo dello stesso. Si ribadisce che non è consentito a nessuno l'utilizzo del tetto comune per
motivi strettamente individuali" (doc. 10).
2.- DIRITTO - La legittimità del ricorso d'urgenza
Fumus boni juris
Allo stato attuale il Signor Biasoni non può installare l'antenna stante il diniego opposto da alcuni
condomini in violazione di un suo diritto sancito dalla costituzione.
La Giurisprudenza si è espressa ripetutamente ed in modo conforme sul diritto del radioamatore
all'installazione dell'antenna.
La Suprema Corte con sentenza del 16.12.83 n.7418 nonché con quella successiva del 6.11.85 n.5399
ha ribadito che quanto previsto dagli artt. 231, 232 e 397 del DPR 156/73 corrisponde ad una delle
facoltà di carattere generale riconducibili a quanto previsto dall'art. 21 della Costituzione relativo alla
libera manifestazione del pensiero attraverso qualsiasi mezzo di diffusione nel duplice aspetto sia di
esprimere il proprio pensiero sia di essere destinatari di quanto espresso da altri.
La Giurisprudenza di merito ha sempre confermato tale diritto.
In particolare la Giurisprudenza di merito della Pretura, del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano
hanno costantemente confermato il diritto del radioamatore ad installare una antenna sul tetto della
propria abitazione anche se vietato dal regolamento condominiale.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 3004/80 promossa dal Sig. Fortina contro il Condominio di Via G.
De Steal 1, per la prima volta in modo chiaro e netto, ha affermato "Il diritto del Sig. Fortina ad
installare, sul lastrico solare del condominio l'antenna per il funzionamento della stazione di
radioamatore da lui esercitata........il divieto che la legge fa al proprietario, di opporsi alla
installazione di antenna da parte del titolare del relativo diritto, vale non solo per le opposizioni
che si manifestino dopo concrete richieste, ma anche per le opposizioni formulate in via
preventiva e generale in un atto quale un regolamento di condominio".
.
.
Nella stessa sentenza viene altresì dichiarato "che tale diritto può essere esercitato senza necessità di
autorizzazione del condominio proprietario del lastrico solare".
Sempre il Tribunale di Milano con sentenza n. 5134/88 ha confermato, in un caso analogo, tale diritto
con motivazioni identiche (causa Badalotti/Allievi).
La Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 693/91 (causa Cupelli/Sanvito) ha confermato anche in
grado di appello tale diritto nella vertenza che opponeva il Signor Sanvito, proprietario di un lastrico
solare, al Signor Cupelli, radioamatore, respingendo l'appello proposto dal Signor Sanvito alla
conforme sentenza del Tribunale di Monza.
Tutte le sentenze sopra riportate e le altre che vengono prodotte hanno sempre confermato che il
diritto di installare le antenne ed i relativi cavi si pone come specifico mezzo irrinunciabile per dare
attuazione al diritto ex art. 21 della Costituzione.
Non siamo in presenza di una menomazione del diritto di proprietà in sé ma di una vera e propria
obbligazione ex lege o "propter rem".
La giurisprudenza ha esteso il diritto alla irradiazione di trasmissioni oltre che a quello della ricezione
considerando che la installazione di una antenna ricetrasmittente si pone come strumento
indispensabile per la diffusione del proprio pensiero.
Il fumus boni juris deriva pertanto dall'art.1 e seguenti della legge 6.5.1940 n.554, dagli artt. 232 e 397
DPR 29.3.73 n.156 e dall'art.21 della Costituzione nonché dalla interpretazione data a tali norme, a
favore sia dei radioamatori che dei titolari della licenza CB in quanto fondato sul diritto soggettivo
sancito dalle norme sopra indicate.
Sul pregiudizio irreparabile
Il pregiudizio urgente ed irreparabile è ravvisabile nella circostanza che il diniego alla installazione della
antenna impedisce al ricorrente la possibilità di esercitare i diritti derivanti dalla licenza di esercizio di
apparecchiatura ad uso di radioamatore.
Il danno ovviamente non è risarcibile in base ad un preciso parametro economico in quanto non siamo
in presenza di una attività commerciale.
L'impedimento dell'esercizio dell'attività radioamatoriale, non avendo un preciso contenuto
patrimoniale, è difficilmente traducibile in un risarcimento pecuniario e l'esercizio di tale attività
resterebbe vanificato dalle more dell'instaurando giudizio di merito presso l'Autorità competente.
Il pericolo nel ritardo è pertanto ravvisabile nel pregiudizio irreparabile al diritto del ricorrente a
manifestare liberamente il proprio pensiero con la ricezione e trasmissione tramite le proprie
apparecchiature.
Diversi Pretori hanno ritenuto che l'attività di radiodiffusione dei titolari di una licenza di radioamatore
debba godere di una tutela pari a quella riconosciuta per l'attività di radiodiffusione circolare,
rappresentando l'esercizio di un diritto minore come entità rispetto a quello delle emittenti
radiotelevisive che necessitano di antenne ben più grandi ed ingombranti di quelle del radioamatore.
La Giurisprudenza si è costantemente pronunciata nel senso di ritenere ammissibile il ricorso del
radioamatore per ottenere un provvedimento in via di urgenza ex art.700 c.p.c. allorquando
l'Amministratore del Condominio o singoli proprietari si sono opposti alla installazione.
La Pretura di Milano con ordinanza del 18.5.1981 nel ricorso promosso dal Sig. Squicciarini contro il
Condominio F.lli Lumiere al fine di ottenere l'accesso al tetto e ivi installare un'antenna radioamatoriale
ha sancito che: "...il diritto vantato dallo Squicciarini ha natura di diritto soggettivo perfetto ed origina
nelle disposizioni degli artt. 1 L. 6.5.40 n.554 e 397 DPR 29.3.73 n.156, e nella analogica
interpretazione degli stessi in pro dei radioamatori oltre che degli utenti radiofonici affermata più volte
dalla giurisprudenza (v. sent. n.3728/76 della S.C.; Ord. Pret. Monza 12.11.77 n.80; Trib. Milano
n.3004/80; C. App. Roma n.1072/80 del 21.5.80) .....La seconda eccezione del Condominio resistente,
relativa ad una asserita carenza di diritto sostanziale del ricorrente, è smentita dal rilievo già sopra
enunciato: il ricorso dello Squicciarini (ed il fumus boni juris, ex art.700 c.p.c.) è fondato sul suo diritto
soggettivo sancito dalle norme suddette.
La terza eccezione, relativa all'asserita insussistenza della condizione di concedibilità del
provvedimento ex art. 700 c.p.c. trova anch'essa smentita nella considerazione che il diritto del
ricorrente all'esercizio dell'attività radioamatoriale, non avendo un preciso contenuto patrimoniale, è
difficilmente traducibile in voci di risarcimento pecuniario e d'altra parte, l'esercizio dell'attività
resterebbe vanificato nelle more dell'instaurando giudizio di merito in sede competente, esistendo
dunque la giurisdizione di questo Pretore, il fumus del diritto vantato e l'irreparabilità del pregiudizio
P.Q.M.
Il Pretore, letto l'art.700 e 702 c.p.c. intima al Condominio di Via F.lli Lumiere 6 in persona del suo
amministratore, di consentire al Sig. Squicciarini Sandro ed ai tecnici di sua fiducia l'accesso al tetto
dello stabile condominiale per effettuare, nel rispetto delle condizioni amministrative e dei diritti del
condominio, le operazioni di installazione e manutenzione dell'antenna radioamatoriale di cui al
ricorso".
La Pretura di Bari con analoga ordinanza del 30.6.86, ma con motivazione molto più esauriente, ha
affermato che:
"Posto che l'installazione di antenna trasmittente sul lastrico solare condominiale rientra nel diritto di
uso della cosa comune, va accolta la richiesta di tutela cautelare atipica avanzata dal condominio cui
sia inibito l'accesso al lastrico solare per la manutenzione dell'antenna.
Ricorrono i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare.
Le risultanze della indagine sommaria offrono prova ragionevole della sussistenza del diritto obiettivo,
in ordine al quale si invoca la cautela.
Legittimo appare, in primo luogo, il riferimento alle disposizioni in materia di telecomunicazioni. L'art.
232 D.P.R. 29 settembre 1973 n.156, che sostanzialmente riproduce le disposizioni dell'art.1 l. 6
maggio 1940 n.554, e che è richiamato espressamente dall'art. 397 dello stesso D.P.R., stabilisce che
"il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al
passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per
soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini", aggiungendo che "i fili, i cavi ed ogni
altra installazione debbono essere collegati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la
sua destinazione". Siffatta disciplina, dettata con esplicito riferimento agli impianti di ricezione
radiofonica (e pacificamente ritenuta applicabile, per interpretazione analogica, anche in materia di
installazione di impianti trasmittenti, ossia di diffusione di onde elettromagnetiche. Tale conclusione,
fatta propria dalla giurisprudenza assolutamente prevalente (Cass. 16 dicembre 1983, n.7418, Foro
Ital. 1984, I, 415; Trib. Roma 13 e 27 ottobre 1980, id., 1981, I, 3007; Cass. 30 novembre 1980, imp.
Borgato, id., Rep. 1981, voce Radiotelevisione, n.55; App. Roma 21 maggio 1980, ibid., n.56; Pret.
Roma 20 giugno 1979, ibid., n.54; nonché Cass. 22 ottobre 1976, n.3728, id., 1977, I, 430), poggia, per
un verso, sulla constatazione della identità della materia da regolare (rispetto a quella espressamente
disciplinata), l'una e l'altra attinenti alla comunicazione del pensiero attraverso un tipico mezzo di
diffusione rappresentato dalla irradiazione di onde elettromagnetiche (identità in termini sostanziali, che
si specifica sia con riguardo alla attività di diffusione in sé, sia con riferimento agli strumenti tecnici
utilizzati); e, per altro verso, sulla qualificazione del diritto subiettivo in esame, non più in termini di
diritto reale di servitù, e neppure di autonomo diritto personale derivante da un rapporto obbligatorio
costituito ex lege, bensì come una facoltà ricompresa nell'amplissimo diritto primario (riconosciuto
dall'art. 21 Cost.) alla libera manifestazione del proprio pensiero ed alla ricezione del pensiero altrui, da
esercitarsi quindi anche attraverso la ricezione e la diffusione di messaggi e programmi radiotelevisivi.
Siffatta qualificazione (su cui, più ampiamente, Cass. 16 dicembre 1983, n.7418, cit.) viene considerata
idonea a consentire un più sicuro impiego all'argomento analogico (peraltro già sufficientemente
giustificato dalla identità della materia in sé); e al tempo stesso permette di riconoscere che, mentre nei
rapporti con la p.a. il diritto di diffusione del pensiero con il mezzo radiotelevisivo incontra i limiti stabiliti
dalla disciplina in vigore (e da quella emananda), questo tipo di regime non influisce invece nei rapporti
tra privati, ambito nel quale le limitazioni discendono da norme autonome e di diversa natura. In
particolare, la disposizione dell'art. 397, ult. comma, D.P.R. n.156/73, secondo cui il regolamento di
attuazione (non emanato) può stabilire che anche i concessionari di servizi radioelettrici ad uso privato
possano beneficiare della possibilità di installare i loro impianti aerei sugli immobili in cui essi abitano,
nonostante la opposizione degli aventi diritto, non autorizza a ritenere che, non essendo stato emanato
il regolamento di attuazione, non vi sia possibilità di imporre coattivamente il diritto alla installazione di
antenne trasmittenti sulla proprietà altrui per mancanza delle norme disciplinanti le modalità di
installazione e dell'indennizzo. In realtà, nei rapporti con la p.a. la regolamentazione del diritto in
esame segue le sorti segnate dalla disciplina in vigore, mentre nei rapporti tra privati la facoltà di
installazione di impianti aerei, strumenti indispensabili per la diffusione del pensiero con il mezzo
prescelto, conserva identico contenuto della facoltà di installazione di antenne riceventi, strumento
essenziale per la ricezione della manifestazione del pensiero altrui."
Per ciò che concerne l'ammissibilità del ricorso in materia di radiodiffusione circolare di emittenti
radiofoniche o televisive che sono sempre state assimilate alle stazioni di radioamatore rimandiamo
alla copiosa giurisprudenza di merito esistente.
Sulle motivazioni del rifiuto alla installazione
Il rifiuto opposto da alcuni condomini alla installazione della antenna senza addurre precise motivazioni
di carattere tecnico legittima la richiesta del provvedimento d'urgenza dato che non è stata contestata
una apprezzabile limitazione del normale diritto di godimento del tetto.
Non trova infatti applicazione quanto previsto dal III Comma dell'art. 232 ove si afferma che
l'installazione non deve impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione in quanto
l'antenna non pregiudica l'uso del tetto se si considera il normale utilizzo.
L'art. 397 del Codice Postale afferma che i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono
opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di
radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso e che le antenne non devono in alcun
modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione né arrecare danno alla
proprietà medesima od a terzi.
Dato che non vi è alcuna contestazione sulle modalità di installazione della antenna, né su una
presunta limitazione del libero uso del tetto, si ritiene sia superfluo qualsiasi accertamento dello stato
dei luoghi, tenuto conto che l'antenna consiste unicamente in un palo fissato con delle staffe e che
l'antenna stessa verrà installata nel rispetto delle norme CEI e con ogni caratteristica di sicurezza
ovviamente necessaria.
I disegni ed i progetti prodotti e mai contestati rendono superfluo qualsiasi verifica tecnica
dell'installazione stessa che verrà realizzata a norma di legge e nel rispetto di tutte le condizioni di
sicurezza sia del condominio sia di terzi.
Quanto sopra esposto il sottoscritto nella sua qualità
ricorre
all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Varese affinché voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti
nonché termine per la notifica al Condominio "Montesanto" Viale Resistenza n.109 Origgio presso il
suo amministratore Signor Francesco Tomba residente in Origgio Via Circonvallazione 23 per ivi sentir
accogliere le seguenti
conclusioni
1- Ordinarsi al Condominio di consentire al ricorrente od a tecnici da lui incaricati di accedere al tetto
dell'edificio sito in Origgio Via della Resistenza n.109 per l'installazione dell'antenna di cui al progetto
prodotto in atti con le modalità ivi descritte.
2- Consentire che i cavi vengano posti con le modalità indicate nel progetto e che, passando nel tubo
in pvc indicato nello stesso, arrivino fino all'appartamento del ricorrente.
3- Autorizzarsi il ricorrente od ai suoi tecnici ad effettuare periodicamente e comunque almeno una
volta all'anno quelle verifiche necessarie per accertare il perfetto funzionamento ed installazione del
manufatto.
4- Spese, competenze ed onorari del presente procedimento rifuse.
Con riserva di richiedere nel successivo giudizio di merito la conferma dell'emananda ordinanza ed il
riconoscimento del diritto del ricorrente alla installazione della antenna di cui in narrativa con condanna
al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Si producono:
1 Certificato di residenza
2 Copia licenza ed autorizzazione
Milano/Varese lì 23 febbraio 1998
Avv. Alberto Baccani
Avv. Vanna Modesti
Dopo circa un mese, ricevetti una lettera dell'Avv. Alberto Baccani, datata 23/03/1998, dove mi si comunicava che era
stata fissata la prima udienza per il giorno 13/05/1998, presso il Tribunale di Busto Arsizio, e che di conseguenza, aveva
egli stesso provveduto a prendere contatto con l'Avv. Dario Baragiola, il quale, avendo lo studio in Busto Arsizio,
sarebbe stato in grado d'adempiere alle pratiche necessarie in tempi brevi. Nella busta mi fece recapitare le copie
speditegli dall'Avvocato di Busto Arsizio, che riporto qui di seguito:
21 aprile 1998
Egregio Signor
Avv. Alberto Baccani
Via Bigli 2
20121 - MILANO
BIASONI/COND. MONTESANTO
Allego copia del provvedimento che fissa la comparizione delle parti, avanti al G.I. designato, dr.
Limongelli, per l'udienza del 13 maggio 1998 ad ore 11,30.
Provvedo a notificare ricorso e decreto al Condominio Montesanto presso il suo amministratore
Francesco Tomba in Origgio.
Cordiali saluti.
(avv. Dario Baragiola)
Trovai anche la copia del documento emanato dalla cancelleria del Tribunale:
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Visto l'art. 669 ter C.P.C. ;
designa, per la trattazione del procedimento,
il Dott. Limongelli
Busto Arsizio, 20 APR 1998
IL PRESIDENTE
firmato
il giudice fissa la comparizione delle parti per l'udienza del 13-5-98 ore 11-30.
Manda al ricorrente per la ratificazione sino al 5-5-98.
Busto A. 20-4-98
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. Laura Fant)
firmato
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi ..........................20 APR. 1998
IL CANCELLIERE
firmato
Questa fu la conferma che la "macchina" si era messa in moto e che ormai nulla più l'avrebbe potuta fermare!
Difatti, dopo qualche giorno, ricevetti dall'amministratore l'avviso di convocazione d'assemblea straordinaria, che
guarda caso, all'ordine del giorno aveva l'aggiornamento dei fatti relativi all'installazione delle mie antenne!
In quella sede, in un clima che chi vive in condominio ben immagina e che sinceramente mi vergogno a descrivere, ci fu
qualche condomino che ancora non aveva ben capito che cosa stesse succedendo, in quanto, si mostrò nuovamente
scocciato per il fatto che ancora si discutesse del mio caso, chiedendosi come mai non avessi definitivamente
considerato chiuso l'argomento!
Con il susseguirsi delle discussioni però, tutti capirono che di lì a poco, il contenzioso sarebbe proseguito in Tribunale,
anche perché l'amministratore, in funzione dell'avviso di comparizione ricevuto, mise tutti di fronte alla necessità
d'interpellare un avvocato che assumesse la difesa del condominio. All'ipotesi formulata dall'amministratore d'incaricare
l'Avv. Zeuli di Saronno, si dimostrarono tutti concordi e votarono a favore e per la prima volta, chissà come mai,
l'amministratore riportò sul quaderno d'assemblea il preciso conteggio dei millesimi, facendo poi firmare, in calce alla
relazione della votazione, tutti i Condomini che espressero la loro contrarietà all'installazione delle mie antenne, e che,
per la difesa del condominio, si dichiararono favorevoli alla nomina di un Avvocato!
Arrivò così il giorno della prima udienza, durante la quale furono esposti sommariamente al Giudice i motivi della
causa, e devo dire onestamente, che mai avrei immaginato un esito così repentino e soddisfacente, in quanto, le
motivazioni esposte dall'Avvocato del condominio, che in quel caso era un sostituto dell'Avv. Zeuli, e
dall'amministratore, furono obiettate nettamente dal Giudice, che confermò in modo deciso che il diritto
d'installazione delle antenne è da considerarsi tale da molto tempo ormai, e che più volte nel corso degli anni, la
Cassazione l'aveva ripetuto! Quindi, dopo aver "zittito" tramite le precedenti motivazioni, i rappresentanti del
condominio, fissò il rinvio della seconda udienza in data 27/05/1998 e chiuse le discussioni! Da notare che il tutto ebbe
la durata di non più di dieci minuti!
Andai a casa confortato dall'andamento dell'udienza, ed ebbi la sensazione che ormai i giochi erano fatti, ma, all'udienza
successiva, emersero delle complicazioni inaspettate! Difatti, l'Avv. Zeuli, questa volta presente all'udienza, spostò
abilmente il fulcro della discussione sul fatto che…., udite udite, il condominio non si era mai opposto all'installazione
delle antenne, ma che il problema risiedeva sul posto in cui l'installazione sarebbe dovuta avvenire! Proposero,
presentando una "relazione tecnica", che sarebbe stato più opportuno e conveniente, per il quieto vivere di tutti, eseguire
l'installazione sul terreno sul quale si affacciano i miei due balconi, seguendo così il parere contenuto nella menzionata
"relazione tecnica"! Presentarono a supporto della loro tesi, alcune foto del posto scattate con una normalissima
macchina fotografica automatica, che come molti sanno, è dotata d'obiettivo 35 mm., perciò l'immagine che s'ottiene,
risulta allontanare notevolmente il soggetto ripreso, creando così l'illusione che gli spazi realmente presenti, siano più
ampi di quanto non siano effettivamente in realtà! A fronte di questi ultimi sviluppi, il Giudice rivoltosi direttamente a
me, chiese di verificare se l'ipotesi presentata dal condominio avesse potuto soddisfarmi, e a tal proposito, rinviò
nuovamente l'udienza al giorno 10/06/1998.
Rimasi praticamente sbalordito dalla maestrale dimostrazione di "faccia tosta", tenuta dall'avvocato del condominio, e
nello stesso tempo, ebbi un'ennesima conferma che questo è il mondo dei furbi, e non degli onesti!
Riporto qui di seguito, il testo integrale e fedele della "relazione tecnica" presentata dal condominio, affinché chiunque
possa trarre le proprie conclusioni in merito, sia sul punto di vista tecnico dell'installazione, sia sul punto di vista
morale!
INELETTRA di Carriero Luca
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI - INDUSTRIALI
AUTOMAZIONE CANCELLI
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IMPIANTI DI SICUREZZA
C.C.I.A.A. di Varese n° 213602
Codice Fiscale CRR LCU 64M04 C933P
Partita IVA 01878470127
Origgio 26 maggio 1998
Egr.Sig. Avv. ZEULI FRANCESCO
Via Carcano 40
21040 SARONNO VA
Oggetto: Richiesta di parere tecnico circa il luogo da collocare un'antenna ricetrasmittente come dal
cosiddetto progetto d'impianto d'antenna presentato dal sig. Biasoni Daniele.
In evasione al Suo incarico mi sono recato nei due piccoli stabili siti in Origgio - V.le Della Resistenza
n. 109, per esaminare lo stato dei luoghi.
Ho rilevato che i medesimi sono in aperta campagna.
I due corpi di fabbrica, distanti l'uno dall'altro pochi metri, sono costituiti dal piano rialzato da terra circa
un metro (anche qualche cosa in meno) e alto mt. 2,70 di legge, e sopra questo piano rialzato vi è il
cosiddetto primo piano, alto mt. 2,70 e dal tetto che può avere lo spessore di mt. 1,50 secondo i lati ove
lo si misura.
Ho detto che i due piccoli corpi di fabbrica sono in aperta campagna e ciò per dire in poche parole che
l'antenna che intende installare il sig. Biasoni, da un punto di vista tecnico-trasmissivo può anche
essere collocata nel terreno adiacente i due piccoli fabbricati.
Ciò previa collocazione di un palo di qualsiasi altezza, esistente in commercio, in cima al quale può
essere collocato il congegno dell'antenna, la quale poi può arrivare fino all'appartamento del sig.
Biasoni con apposito filo.
Questo filo darebbe migliori risultati se interrato.
In base alla mia esperienza ritengo che l'antenna così collocata può dare ottimi risultati ricetrasmittenti
perché non ha altri corpi che ne possono impedire il miglior funzionamento.
Con l'impianto così fatto ci sono anche migliori probabilità che le televisioni dei singoli privati non
vengano disturbate dalle onde radio.
Con questo sistema c'è anche il vantaggio che si può evitare di fare calcoli di probabilità di cadute
fulmini e calate esterne lo stabile di messa a terra del traliccio metallico, come richiesto dalle normative
vigenti.
Non so se il Comune di Origgio, per questo tipo di impianto, richieda una concessione edilizia.
Lo esaminerà lei.
A Sua disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.
Allego alla presente le 6 foto dello stato di luoghi che Lei mi ha offerto in visione per verifica.
Cordiali saluti
Firmato
(Carriero Luca)
Credo che chiunque possa trarre le proprie considerazioni in merito, e pensare che nella prima ipotesi, chi ha redatto la
presente relazione, non abbia assolutamente idea di quale tipo d'impianto sia in discussione, sebbene sia già stato
presentato a suo tempo un progetto descrittivo di ciò che intenderei realizzare, e, nella seconda ipotesi, che la presente
relazione sia stata fatta redigere e presentare in Tribunale con furbizia, al fine di supportare e di rendere più credibili le
proprie tesi!
Ad ogni modo, l'Avv. Alberto Baccani, non sorpreso per niente degli ultimi spiacevoli sviluppi, mi consigliò di
preparare un progetto dettagliato con disegni e misure, atto a definire in modo inequivocabile quali fossero le esatte
dimensioni dell'impianto da realizzare e quindi a dimostrare di conseguenza che non era possibile realizzarlo in quel
posto, inoltre, mi chiese se ci fosse qualche tecnico di mia conoscenza che potesse redigere una relazione sul tipo di
quella presentata dal condominio il cui senso fosse diametralmente in contrasto con la stessa! Poi mi disse che, al fine di
poter trarre utili spunti, mi avrebbe fatto pervenire un progetto d'antenna eseguito da un geometra e presentato in
un'altra causa, e così fece, ed in data 04/06/1998 ricevetti tutta la documentazione promessa.
Preparai personalmente tutti i disegni in scala e presi contatto con un amico per la stesura della relazione tecnica da
presentare che fosse in antitesi alla loro e quindi, una volta ottenuta, feci pervenire il tutto all'Avvocato.
Il giorno 10/06/1998 si tenne la terza udienza, e all'orario prefissato la controparte non si presentò, e dopo un breve
aggiornamento sui fatti avvenuto tra l'Avv. Alberto Baccani ed il Giudice Giuseppe Limongelli, quest'ultimo fu indotto
a chiudere l'udienza e a rimandare le parti per l'ordinanza!
In data 25/06/1998 ricevetti la lettera dell'Avvocato con allegata l'ordinanza emessa in data 13/06/1998 dal Giudice
designato per le Indagini Giuseppe Limongelli.
Ecco qui di seguito il testo fedele e integrale dell'ordinanza:
TRIBUNALE CIVILE DI BUSTO ARSIZIO
Si comunica che il Giudice Istruttore Dr. Giuseppe Limongelli nella causa controindicata ha pronunciato
fuori dall'udienza la seguente
Ordinanza
il giudice
rilevato che la resistenza temeraria del condominio è palese;
rilevato infatti che l'amministratore del condominio dopo aver ricevuto il 15.1.98 comunicazione della
raccomandata del ricorrente datata 10.1.98 nella quale il Biasoni comunicava al Tomba amministratore
del condominio che avrebbe installato l'antenna di radio amatore sul tetto della costruzione il Tomba il
18.1.98 teneva assemblea condominiale nella quale l'assemblea esprimeva il diniego a tale
installazione;
rilevato che il comportamento del condominio viola il diritto costituzionale riconosciuto a chiunque, ex
art. 21 Cost., di installare sul tetto del condominio l'antenna de qua, come affermato da Cass. 16.12.83
n. 7418 e dalle altre pacifiche e costanti pronunzie, come indicate e documentate dal ricorrente;
rilevato che il condominio al solo scopo di impedire l'esercizio di questo diritto qui assumeva che
poiché la richiesta risaliva al 1996 non vi era più pericolo del ritardo;
rilevato che l'affermazione è inveritiera perché il condominio furbescamente dopo aver per anni
disatteso alle istanze del Biasoni solo con la deliberazione del gennaio del 1998 evidenziava la sua
sola ed esclusiva volontà di violare la legge (art. 21 Cost.) in quanto nell'assemblea del 27.3.96 (doc 3
ricorrente) non rispondeva all'istanza del Biasoni ma mandava all'amministratore per studiare la
normativa e così l'assemblea sempre nella detta ottica furbesca il 25.2.97 affermava che non era
consentito installare antenne sul tetto ma che eventuali lavori dovevano essere effettuati da personale
competente con ciò facendo intendere che non vi era una preclusione assoluta e così finalmente solo
con l'assemblea del 1998 il Biasoni fu certo che non aveva altra azione per tutelare il suo diritto
costituzionale se non quella del ricorso ex art. 700 c.p.c. come modificato dagli artt. 669 bis e segg.
c.p.c. come affermato pacificamente in giurisprudenza;
rilevato che il condominio affermava che dalle radiazioni emesse dall'antenna potevano derivare
conseguenze dannose alla salute dei condomini senza fornire la benché minima prova dell'assunto e
rifacendosi presumibilmente a vaghe notizie giornalistiche che hanno ad invero ad oggetto per altre
radiazioni (quelle dell'alta tensione dei cavi ENEL, peraltro anch'esse di dubbio danno alla salute), qui
invalenti ex art. 115 c.p.c., e così parlava di danno estetico ignorando volutamente del tutto che il diritto
costituzionale prevale sul danno estetico peraltro del tutto indimostrato;
rilevato infine che ad evidenziare l'assoluta mala fede del condominio vi è la sua ultima affermazione
puramente defatigatoria e tesa solo a ritardare il giudizio in dispregio di ogni regola in base alla quale
l'antenna poteva sistemarsi nel terreno pertinenziale del condominio ed a comprova di ciò produceva
una fotografia in particolare ritraente con un grandangolo un enorme e smisurato prato senza però dire
che il prato condominiale non era quello spazio smisurato che si voleva far passare al giudice per
ingannarlo, altro non si può dire, ma era quel limitato spazio che si vede recintato nelle fotografie
prodotte dal ricorrente, spazio nel quale non potrebbe neppure avere spazio l'antenna con le sue
propaggini;
rilevato che l'installazione d'antenna non richiede alcuna autorizzazione amministrativa (Consiglio di
Stato 20.5.88 n. 594, in atti ricorrente) sotto il profilo edilizio;
rilevato che nulla è a disporsi sulle spese perché essendo stato il ricorso accolto le medesime saranno
regolate insieme al giudizio di merito ex art. 669 septies c.p.c.;
AUTORIZZA
Biasoni Daniele ad installare sul tetto dello stabile sito in Origgio via della Resistenza n. 109 l'antenna
con i cavi come da progetto di doc. 9 ricorrente (missiva del Biasoni al Tomba datata 10.1.98), ove il
Biasoni sia abilitato all'esercizio di radioamatore e l'installazione sia autorizzata dalla Pubblica
Amministrazione, come da disciplina sulle telecomunicazioni;
DISPONE
Che il Biasoni essendo condomino possa accedere sul tetto quando più gli aggrada;
CONCEDE
Termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per iniziare la causa di merito.
Come si può immaginare, il senso ed i contenuti della suddetta ordinanza, appagarono pienamente tutti i presupposti che
mi ero fissato, e indussero l'Avv. Alberto Baccani, a redigere e a farmi pervenire in visione, l'atto di citazione da
presentare in Tribunale per il giudizio di merito.
Segue il documento che ricevetti dopo pochi giorni dall'emissione dell'ordinanza:.......
Ecco l'atto di citazione pervenutomi in visione il 29/06/1998:
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
ATTO DI CITAZIONE
L'avv. Alberto Baccani e l'Avv. Dario Baragiola di Busto Arsizio Via Mameli 6/a il primo
difensore ed il secondo anche proc.dom. per delega a margine del presente atto del signor
Daniele Biasoni in Origgio Via della Resistenza 109
espongono
FATTI PROCESSUALI
1.- Il Signor Biasoni con ricorso depositato in data 20.4.1998 e notificato in data 22.4.1998 ha chiesto
al tribunale di Busto Arsizio l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex. Art. 700 c.p.c. al fine di
sentir ordinare al Condominio "Montesanto" di Origgio Via della Resistenza 109 in persona del suo
amministratore di permettergli l'installazione sul tetto dell'edificio di un'antenna ad uso radioamatoriale
come da progetto depositato e consentirgli il passaggio dei relativi cavi autorizzando le operazioni di
manutenzione.
2.- Il Presidente del Tribunale ha designato il dott. Limongelli il quale ha fissato l'udienza del 13.5.1998
per la discussione del ricorso.
A tale udienza si è ritualmente costituito il Condominio "Montesanto" contestando le domande di parte
ricorrente ed assumendo in particolare:
Inesistenza del fumus boni iuris
L'inammissibilità del ricorso ex art. 700 per assenza del periculum in mora
L'attività particolarmente rumorosa del Signor Biasoni nel salire alcune volte l'anno sul tetto (!!??)
La possibilità di disturbi da parte dell'antenna ai televisori e/o agli strumenti elettronici dei Condomini
Il danno estetico derivante dall'installazione del traliccio
La necessità di concessione edilizia
3.- All'udienza del 13 maggio 1998 l'Avv. Baccani ha prodotto in copia le sentenze citate e riportate nel
ricorso ed alla successiva udienza ha prodotto una breve memoria di replica con documenti in risposta
a quanto dedotto a verbale dall'Avv. Zeuli.
4.- L'Avv. Zeuli ha dichiarato che il Condominio era disponibile solo a consentire l'installazione del
traliccio su una porzione di giardino antistante i balconi della proprietà del ricorrente in una zona ove
peraltro esistono diversi alberi di alto fusto.
5.- La difesa del Signor Biasoni ha fatto rilevare che in detta denegata ipotesi l'antenna, ruotando,
avrebbe sconfinato sul terreno dei confinanti e che tale manufatto per poter superare in altezza il tetto
ove si trova l'antenna televisiva avrebbe dovuto essere di rilevante altezza (oltre 12 metri) con problemi
di sicurezza e di rischio di disturbi.
Ha fatto altresì presente che la convenuta aveva prodotto delle fotografie che rappresentavano in
modo distorto la realtà lasciando intuire che il giardino condominiale era di vastissime proporzioni
allorquando invece la zone ove avrebbe dovuto essere installato il traliccio era direttamente confinante
con la rete delimitante le proprietà ed a ridosso degli alberi.
6.- Il Giudice Istruttore si è riservato ed in data 10.6.1998 ha depositato l'ordinanza con cui si autorizza
il Signor Biasoni all'installazione dell'antenna concedendogli l'accesso sul tetto e dando termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza per la causa di merito.
La difesa del Signor Biasoni, pertanto, notifica il presente atto di citazione per sentir convalidare il
provvedimento d'urgenza già assunto dal Giudice Istruttore, sentir condannare il Condominio al
risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa stante anche l'atteggiamento defatigatorio e
temerario della convenuta ed al pagamento delle spese di causa sia del procedimento di urgenza sia di
quello di merito.
*****
LA SITUAZIONE DI FATTO CHE HA DATO ORIGINE AL DEPOSITO DEL RICORSO
1.- Il Signor Biasoni Daniele è residente in un appartamento di sua proprietà sito nel Condominio
"Montesanto" Viale Resistenza 109 ad Origgio ed è titolare di una licenza di esercizio di stazione di
radioamatore.
2.- Lo stabile è amministrato dal signor Francesco Tomba.
3.- Nel corso del 1996 il sig. Biasoni comunicava all'amministratore del condominio l'intenzione
d'installare sul tetto della propria residenza un'antenna per l'uso di apparecchiature di radioamatore.
4.- I propositi del signor Biasoni venivano esposti ai condomini nel corso dell'assemblea ordinaria
tenutasi il 29.03.1996.
In quell'occasione l'amministratore si riservava di assumere conferme legislative al riguardo e
subordinava la possibilità di realizzare gli impianti al preventivo consenso dei condomini da effettuarsi
in una successiva delibera assembleare.
5.- In data 30.09.1996 l'amministratore si riservava di riproporre la questione nella successiva
assemblea condominiale per ottenere l'imprescindibile consenso della maggioranza.
7.- Il signor Biasoni inviava con lettera raccomandata del 9.10.1996 ulteriori supporti normativi
all'amministratore pregandolo di informare tempestivamente i condomini al fine di fare chiarezza e di
evitare ulteriori ritardi.
8.- In data 4.4.1997 si svolgeva l'assemblea ordinaria condominiale ed al punto 4 dell'ordine del giorno,
varie ed eventuali, venivano nuovamente discusse le intenzioni del signor Biasoni.
L'assemblea deliberava il divieto di installazione di antenna sul tetto in considerazione del fatto che lo
stesso deve intendersi di proprietà comune e coinvolge quindi tutti i condomini sia nelle riparazioni che
in caso di responsabilità verso terzi per eventuali infortuni e danni provenienti dal suo utilizzo.
Veniva ribadito che non è consentito a nessuno l'utilizzo per motivi personali del tetto condominiale.
9.- In data 5.1.1998 l'amministratore del condominio "Montesanto" inviava la convocazione di
assemblea ordinaria per il giorno 22.1.1998 senza prevedere all'ordine del giorno la discussione in
merito all'installazione dell'antenna da parte del Signor Biasoni.
10.- In data 10.1.1998 il Signor Biasoni inviava lettera raccomandata all'amministratore con richiesta di
delibera ed informazione dei condomini in relazione ai propri diritti di radioamatore.
A tal fine faceva presente che:
-i lavori sarebbero stati attuati in conformità con la normativa vigente;
-l'installazione non avrebbe arrecato danni alle cose comuni;
-l'installazione non avrebbe causato limitazioni agli altrui diritti;
-quale socio A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) possiede una polizza assicurativa per danni a
terzi e/o cose di terzi, con massimale di L. 1.000.000.000.
Alla missiva veniva allegata idonea documentazione:
-legge 6.5.1940 n. 554;
-artt. 232 e 397 DPR 29.3.1973 n. 156;
-polizza assicurativa;
-licenza di radioamatore;
-progetto installazione antenne;
-dichiarazione Camera di Commercio.
11.- In data 18.1.1998 si teneva l'assemblea annuale condominiale ed al punto 6 dell'ordine del giorno
"varie ed eventuali" l'amministratore dava lettura della missiva del Sig. Biasoni.
12.- L'assemblea deliberava: "la maggioranza dei condomini rifiuta di dare autorizzazione
all'esecuzione di detta iniziativa ricordando e riconfermando quanto stabilito dalla delibera di
assemblea del 4.4.1997 e cioè che essendo il tetto di proprietà comune, coinvolge tutti i condomini sia
per le riparazioni dello stesso in caso di danni, sia per responsabilità verso i terzi in caso di infortunio o
danni pervenuti dall'utilizzo dello stesso. Si ribadisce che non è consentito a nessuno l'utilizzo del tetto
comune per motivi strettamente individuali".
13.- Il Signor Biasoni si trovava costretto a questo punto a provvedere al deposito del ricorso di
urgenza ex art. 700 c.p.c. al fine di sentir accogliere i suoi giusti diritti.
*****
Esaminiamo a questo punto i presupposti processuali e di diritto sostanziale che legittimano la
conferma dell'ordinanza emessa dal Giudice Delegato del Tribunale di Busto Arsizio, l'accertamento
del diritto del Signor Biasoni e la condanna del convenuto Condominio "Montesanto" al risarcimento dei
danni ed al pagamento delle spese di causa.
Sul diritto all'installazione dell'antenna
Fin al 1983 la Magistratura di merito si è espressa varie volte a favore delle richieste del radioamatore
di installare un'antenna sulla base della vecchia legge del 1940 e del successivo art. 397 del Codice
Postale emanato nel 1973 con il DPR 156 del 29.3, sempre però esaminando la questione solo nel
merito.
Nessuna sentenza specifica era stata pronunciata in un giudizio di legittimità sul caso del
radioamatore.
In data 16.12.1983 con sentenza n.7418 la Corte di Cassazione ha dichiarato, per la prima volta, in
modo inequivoco, il diritto del radioamatore ad installare l'antenna affermando che tale diritto deve
essere inquadrato in una delle facoltà derivanti dal diritto all'espressione del proprio pensiero.
In particolare la sentenza Cass. 16.12.1983 n. 7418 nonché quella successiva Cass. 6.11.1985 n.
5399 hanno ribadito che quanto previsto dagli artt. 231, 232 e 397 del DPR 156/73 corrispondono ad
una delle facoltà di carattere generale riconducibili a quanto previsto dall'art. 21 della Costituzione
relativo alla libera manifestazione del pensiero attraverso qualsiasi mezzo di diffusione nel duplice
aspetto sia di esprimere il proprio pensiero sia di essere destinatari di quanto espresso da altri.
Il diritto di installare antenne e cavi si pone come specifico mezzo irrinunciabile per dare attuazione al
suddetto diritto.
Non siamo in presenza di una menomazione del diritto di proprietà in sé ma di una vera e propria
obbligazione ex lege o "propter rem".
La giurisprudenza ha esteso il diritto anche a quello della ricezione ed irradiazione di trasmissioni
considerando che l'installazione di un'antenna ricetrasmittente si pone come strumento indispensabile
per la diffusione del proprio pensiero.
Diversi provvedimenti hanno ritenuto che l'attività di radiodiffusione dei titolari di una licenza di
radioamatore o di CB debba godere nella sua essenzialità di una tutela pari a quella riconosciuta per
l'attività di radiodiffusione circolare rappresentando un esercizio di un diritto minore come entità rispetto
a quello delle emittenti radiotelevisive che necessitano di antenne ben più grandi ed ingombranti di
quelle dei radioamatori o titolari di licenza CB.
Dal 1983 in poi sono state emesse numerose altre sentenze che hanno sempre confermato la
sentenza n. 7418 della Corte di Cassazione facendo riferimento anche a giurisprudenza di merito
precedente.
Il diritto dell'utente che chiede l'installazione dell'aereo esterno si esplica nei confronti di tutti i
comproprietari e di chi abiti nell'immobile che pertanto hanno il dovere di non opporsi all'installazione.
Tale obbligo non comporta una menomazione del diritto di proprietà del locatore o dei comproprietari in
quanto è espressamente condizionato al mancato pregiudizio per il normale godimento dell'immobile
su cui l'aereo deve essere installato.
Vengono ricordate in questa sede anche le altre sentenze della Corte di Cassazione che in via
analogica sono state ritenute applicabili alle antenne dei radioamatori (Cass. N. 1500 del 4.5.1960
della Suprema Corte, nonché le altre sentenze n. 2160 dell'8.7.1971, n. 2769 dell'8.10.1971, n. 906
dell'11.3.1975, n. 3728 del 22.10.1976 e n. 3599 del 6.11.1985).
Esame delle sentenze di merito
Esaminiamo adesso alcune significative sentenze emesse dai Giudici di merito.
Tra le sentenze di merito più interessanti vi è quella del Tribunale di Trani 6.6.1978
(Moscatelli/Condominio) con la quale si è accertato il diritto di installare l'antenna dichiarandosi la
nullità di una delibera assembleare condominiale che respingeva la richiesta di accedere al tetto.
Il Tribunale di Monza e successivamente la Corte d'Appello di Milano in sede di impugnativa (Tribunale
Monza 20.5.1986 Cupelli/Condominio e Corte d'Appello di Milano 7.5.1991 Cupelli/Condominio) hanno
sempre dichiarato, facendo riferimento agli artt. 1 e 2 della Legge 6.5.1940 n. 554 ed agli artt. 231, 232
e 397 del DPR 29.3.1973 n. 156, che i condomini non possono sottrarsi all'intenzione di un altro
condomino o abitante, in quanto radioamatore, di installare su parti di proprietà comuni od esclusiva
un'antenna ricetrasmittente dovendosi considerare tale installazione una facoltà compresa
nell'amplissimo diritto primario riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione.
Il Tribunale di Milano in questi anni ha emesso una serie di sentenze assolutamente conformi sul
fondamentale principio di autorizzare l'installazione dell'antenna anche in presenza di un'opposizione
del o dei comproprietari.
Il Tribunale di Milano già con sentenza antesignana n. 3004/80 nella causa promossa dal Signor
Fortina contro il condominio di Via de Stael 1, per la prima volta in modo chiaro e netto, ha affermato "Il
diritto del Sig. Fortina ad installare, sul lastrico solare del condominio l'antenna per il funzionamento
della stazione di radioamatore da lui esercitata".
Ha altresì dichiarato "che tale diritto può essere esercitato senza necessità di autorizzazione del
condominio proprietario del lastrico solare" anche contro le previsioni del regolamento condominiale.
Sempre il Tribunale di Milano con sentenza n. 5134/88 ha confermato, in un caso analogo, tale diritto
con motivazioni identiche (causa Badalotti/Allievi).
La Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 693/91 (causa Cupelli/Sanvito) ha confermato anche in
grado di appello tale diritto nella vertenza che opponeva il Signor Sanvito, proprietario di un lastrico
solare, al Signor Cupelli, radioamatore, respingendo l'appello proposto dal Signor Sanvito alla
conforme sentenza del tribunale di Monza.
Tutte le sentenze sopra riportate e le altre che sono state prodotte hanno sempre confermato che il
diritto di installare le antenne ed i relativi cavi si pone come specifico mezzo irrinunciabile per dare
attuazione al diritto ex art. 21 della Costituzione.
Il diritto dell'istante ad installare l'antenna si configura pertanto come facoltà compresa nell'amplissimo
diritto primario, riconosciuto dall'art. 21 della nostra Costituzione, alla libera manifestazione del proprio
pensiero e ricezione del pensiero altrui e come tale non può essere limitato od ostacolato da
un'assemblea di condominio che neghi tale diritto.
Siamo in presenza non di una menomazione del diritto di proprietà ma di una vera e propria
obbligazione ex lege o propter rem.
Si fa presente che in data 26.5.1998 il Tribunale di Biella su analogo ricorso presentato dal Signor Poli
contro il Condominio ove risiedeva ha emesso un'ordinanza di contenuto assolutamente analogo
seppur con una motivazione più stringata rilevando nello stesso modo la sussistenza dei presupposti
per l'emissione di un provvedimento di urgenza nel caso in cui un radioamatore veda leso il suo diritto
di installare l'antenna sul tetto.
Esame dei motivi di opposizione proposti dal Condominio
Come abbiamo già ricordato il Condominio ha formulato dei motivi di opposizione sia all'ammissibilità
del ricorso di urgenza sia al vero e proprio diritto che viene fatto valere in sede di merito,
all'installazione dell'antenna sul tetto.
Le suddette motivazioni hanno rilevanza nel presente procedimento riguardando l'ammissibilità del
diritto del Signor Biasoni all'installazione dell'antenna.
Esamineremo in questa sede unicamente le motivazioni che concernono la vertenza di merito, stante
la mancata proposizione del reclamo ex art. 739 c.p.c..
Sulla opposizione per motivi di decoro architettonico
In primo luogo il Condominio si oppone all'installazione dell'antenna per motivi di decoro architettonico.
L'assemblea tra i vari motivi avrebbe negato il diritto all'installazione dell'antenna assumendo che tale
manufatto rovina l'estetica del condominio.
I palazzi di tutta Italia sono pieni di tralicci di antenne, di radio e televisioni private ben più grandi e
brutti di quello che intende installare il Signor Biasoni.
Si fa presente che l'immobile ove abita il Signor Biasoni è in aperta campagna, privo di qualsiasi pregio
architettonico e pertanto privo di qualsivoglia tutela di carattere ambientale.
Non si vede come si possa asserire che il manufatto danneggi il decoro dello stabile allorquando vi
sono delle leggi che legittimano tale installazione come del resto è stato rilevato nella stessa ordinanza
dal Giudice Limongelli.
Si rileva a tale proposito che "il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a
che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione
amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui condominiale, nei limiti
in cui ciò non si traduca in un'apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di
procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un'espressa
regolamentazione delle antenne di radioamatore nella disciplina della L. 6.5.1940 n 554, dettata a
proposito delle antenne radiotelevisive, non si collega ad un diritto dell'installatore, costituito dalla citata
normativa, ma ad una facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio
pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 della Costituzione e che pertanto, un
pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciute anche all'analogo caso delle antenne" (Cass.
16.12.1983 n. 7418).
Il criterio del decoro architettonico è ben altro e comunque non si può concretizzare nella limitazione
all'esercizio legittimo di un diritto.
"Il decoro architettonico dell'edificio condominiale è tutelato dall'art. 1120 c.c. secondo comma solo in
relazione a vere e proprie innovazioni della cosa comune (anche di carattere contingente ma tali da
modificarne la destinazione) non già anche in relazione alla modalità di utilizzazione dell'immobile di
proprietà esclusiva" (C.A. Milano 25 settembre 1992 in arch. Loc. 1993 542).
Il divieto di innovazioni che alterino il decoro estetico ed architettonico di un edificio riguarda, ai sensi
dell'art. 1120 c.c., i rapporti tra condomini e presuppone quindi l'esistenza di un edificio in condominio,
con la conseguenza che le innovazioni apportate da taluno ad un edificio di sua proprietà non
attribuiscono al vicino proprietario di un adiacente edificio il diritto al risarcimento del danno per
assunto pregiudizio estetico dell'intero complesso immobiliare unitariamente considerato" (Cass.
27.4.1989 n. 1954).
Ancor più illuminante, in quanto afferente proprio il caso di un'antenna di una televisione privata
realizzata su un traliccio con i radiatori a pannelli posta su un lastrico solare di proprietà di un singolo
condomino (come nel caso in oggetto) è la sentenza del Tribunale di Roma 27.10.1980 (su Giur. Merito
pag. 322 anno 1981) "Per quanto attiene alla installazione dell'antenna…. In tema di condominio deve
considerarsi innovazione, come tale soggetta alle limitazioni di cui all'art. 1120 c.c., tra cui il divieto di
alterare il luogo architettonico non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solamente quella
che alteri l'entità o la destinazione della cosa stessa con conseguente incidenza sull'interesse di tutti i
condomini e che innovazioni non possono ritenersi invece, tutti gli atti di maggiore o più intensa
utilizzazione della cosa comune che non importino alterazioni o modificazioni della stessa e non
precludano agli altri partecipanti la possibilità di utilizzazione… Ciò comporta che ove si tratti come
nella specie, di installazione che non inerisca stabilmente alla struttura dell'immobile non può parlarsi di
innovazione… E' indubbia la legittimità dell'installazione in quanto realizzata in conformità delle leggi
vigenti in materia non limitante l'uso della proprietà comune da parte dei condomini e non
compromettente la stabilità dell'edificio".
"Tutto ciò senza considerare che oltretutto l'antenna in questione non può nemmeno considerarsi
pregiudizievole all'estetica del fabbricato dal momento che… la realizzazione con struttura a traliccio e
filiforme si distacca molto dal comune senso estetico maturato per gli usuali impianti di ricezione TV".
Sulla opposizione per motivi di emissione di disturbi radiotelevisivi
Un altro motivo di opposizione riguarda i presunti disturbi alla ricezione dei programmi radio TV e/o
degli strumenti elettronici di proprietà dei condomini.
La difesa del Condominio si è opposta all'installazione dell'antenna assumendo che tale manufatto
comporterebbe disturbi alla ricezione radio TV dei condomini oltre delle varie apparecchiature
elettroniche.
A riguardo si fa presente che tale situazione è meramente presunta e del tutto ipotetica.
L'apparecchiatura che il Sig. Biasoni intende installare è collegata ad un apparecchio ricetrasmittente,
risponde alle normative vigenti ed è dotata di tutti gli accorgimenti per evitare qualsiasi disturbo agli
impianti televisivi e radiofonici.
Si rileva del resto che tutte le apparecchiature radioelettriche sin dal 1973, ed in particolare dal
successivo regolamento d'esecuzione, sono soggette ad omologazione da parte del Ministero delle
Poste, pena l'impossibilità di commercializzazione e severe pene sia per i venditori che per gli
acquirenti.
Con il procedimento d'omologazione il Ministero verifica che le apparecchiature rispondano a
determinati requisiti di legge per ciò che concerne le emissioni di frequenza e l'emissione di segnali
spuri.
Si fa presente infatti che qualsiasi apparecchiatura radio-elettromagnetica produce una quantità
maggiore o minore di emissioni radio entro una vasta gamma di frequenze.
Le normative prevedono che i segnali non corrispondenti alla frequenza di emissione debbano avere
un livello molto basso e comunque precisato dalle norme di omologazione, livello che in condizioni
normali non determina alcun disturbo alle apparecchiature radiotelevisive degli altri utenti.
La legge n 554 del 6.5.1940 prevede espressamente all'art. 11 che per le controversie di natura
tecnica inerenti l'installazione dell'antenna e le modalità tecniche dell'impianto è competente in via
esclusiva l'Autorità Amministrativa che decide su ricorso degli interessati al Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni.
Si deve poi aggiungere che l'opposizione alla presenza di un'antenna quale fonte di disturbo delle radio
ricezioni non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo questa funzione delegata agli
organi tecnici del Ministero P.T. (Cass. S.U. 22.10.1976 n. 3728; Cass. S.U. 4.5.1960 n. 1005).
Il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio nella sua ordinanza ha ritenuto assolutamente non provate le
argomentazioni relative ai presunti disturbi e pertanto non ha ritenuto ammissibile tale motivo di
opposizione.
A puro titolo di cronaca si fa presente che gli eventuali disturbi non troverebbero neppure
ipoteticamente la loro origine nell'antenna che è unicamente un mezzo d'irradiazione ma
eventualmente nell'apparecchiatura ricetrasmittente che, come abbiamo sopra detto, è perfettamente
in regola e che, nella denegata ipotesi di un'irregolarità, determinerebbe l'intervento degli organi
periferici del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
Sulla opposizione del condominio al diritto del Signor Biasoni all'installazione dell'antenna
La difesa del Condominio ha inizialmente sostenuto l'inesistenza del diritto del Signor Biasoni
all'installazione dell'antenna, successivamente ha riconosciuto l'esistenza di tale diritto ma ha preteso
che l'antenna stessa fosse posta nel cortile condominiale avanti la proprietà del Signor Biasoni ove si
trovano degli alberi d'alto fusto ed ove, ruotando può sovrastare la proprietà dei vicini.
Abbiamo in questo stesso atto ampiamente esaminato le argomentazioni di diritto che giustificano
l'installazione dell'antenna stessa così com'è sempre stato riconosciuto sia dalla giurisprudenza di
legittimità che da quella di merito.
Ribadiamo come l'antenna debba essere installata nella sua collocazione naturale del tetto e non
possa essere invece situata in posizioni anomale o che possano determinare un aggravamento dei
rischi con delle responsabilità che non competono all'attore.
La difesa del Signor Biasoni sottolinea come il progetto presentato nella documentazione e costituito
da un preciso disegno con l'indicazione delle altezze e delle quote dell'installazione sia l'unica
soluzione tecnicamente valida per dare attuazione al suo diritto costituzionale.
Si sottolinea in questa sede come il diniego all'installazione dell'antenna impedisca al radioamatore di
esercitare i diritti derivanti dalla sua licenza rilasciata dal Ministero delle Poste e determini il diritto alla
richiesta di risarcimento danni.
Il danno ovviamente non è risarcibile in base ad un preciso parametro economico in quanto non siamo
in presenza di un'attività commerciale e questo ha determinato la richiesta di liquidazione in via
equitativa ex art. 1226 c.c..
Il Giudice nella valutazione del danno dovrà tener conto anche del comportamento del Condominio che
ha artatamente e deliberatamente con tattica defatigatoria procrastinato la concessione dell'ordinanza.
Sulla necessità della concessione edilizia
La difesa del Condominio ha sostenuto, citando alcune vecchie sentenze, che per l'installazione del
traliccio sia necessario il rilascio di una concessione edilizia.
Sul suddetto problema la giurisprudenza si è pronunciata ripetutamente negando che tale intervento
comporti la necessità del provvedimento autorizzativo.
Come più volte la giurisprudenza ha avuto modo di affermare, non ogni opera o intervento dell'uomo
che incide latu sensu sul territorio è rilevante ai fini urbanistici (e quindi da assoggettarsi al rilascio di
concessione edilizia), ma soltanto quelli per i quali l'incidenza nell'ambiente sia tale, per quantità e
qualità, da determinare un apprezzabile mutamento di esso.
L'opera o l'intervento umano nel territorio, per rientrare in concreto nella disciplina di legge, deve
raggiungere una "soglia di rilevanza" al di sotto della quale esso degrada a mero comportamento
trascurabile, in quanto, per detti fini non viene preso in considerazione dal diritto e, prima ancora, dalla
coscienza sociale.
Facendo applicazione di siffatti principi può innanzi tutto osservarsi come le antenne ricetrasmittenti e
radiotelevisive, pur concretandosi in opere destinate a migliorare le condizioni di vita degli uomini,
tuttavia presentano delle caratteristiche, rispetto alle normali opere di trasformazioni urbanistiche, che
ne fanno un unicum.
Esse, infatti, non hanno né volume né superficie, si sostanziano il più delle volte in entità di modeste
dimensioni, presentano nel mondo moderno (fondato sulla civiltà elettronica) un'importanza e capillarità
di diffusione enorme, ne sono di regola ritenute disturbatrici, per ciò che concerne il semplice fatto della
loro esistenza, delle condizioni di residenzialità sul territorio.
La stessa giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sul problema della rilevanza ai fini urbanistici
dell'attività d'installazione d'alcune antenne di trasmissione radiotelevisiva (e quindi della soggezione o
meno delle medesime al regime concessorio), ha affermato per ciò che attiene alle antenne che esse,
prive di volume e di superficie, non possono determinare un apprezzabile mutamento dell'ambiente od
arrecare un qualche disturbo alle condizioni di residenzialità del territorio.
L'installazione di un palo in metallo atto al sostegno dell'antenna ricetrasmittente costituisce un'opera
strettamente necessaria all'installazione dell'impianto per radioamatore.
L'opera in questione, infatti, risulta strutturalmente in servizio dell'antenna ricetrasmittente,
costituendone il presupposto indispensabile per l'installazione delle attrezzature tecniche costituenti
l'impianto.
L'antenna ricetrasmittente non potrebbe, in altri termini, stare sul tetto, e quindi operare, senza l'ausilio
del supporto in metallo.
Il traliccio, ancorato al basamento situato sul terreno di proprietà del ricorrente, non costituisce quindi
un'opera "eccedente" l'uso normale, sebbene un'opera strettamente necessaria ed indispensabile
all'installazione dell'impianto ricetrasmittente.
L'opera in oggetto risulta priva di volume e superficie ed è del tutto inidonea, per le sue caratteristiche
qualitative e quantitative, a determinare una stabile e significativa modificazione dello stato dei luoghi.
Consegue, pertanto, che l'opera in questione non necessita per la sua realizzazione di alcuna
preventiva concessione/autorizzazione edilizia.
Posto, invero, che l'opera di cui trattasi non risulta assoggettabile al regime concessorio/autorizzativo,
consegue che, nella specie, non è necessario richiedere la concessione edilizia.
Con sentenza n. 642 del 15.12.1986 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha, al riguardo, stabilito
che "è illegittimo l'ordine di demolizione di alcune antenne trasmittenti radiotelevisive, installate in
difetto di concessione edilizia, ove non siano tali da determinare una trasformazione urbanistica e
edilizia, non provocando un'apprezzabile mutamento del territorio".
Tale principio trova piena applicazione nella fattispecie in oggetto dimostrando come secondo
l'orientamento del Consiglio di Stato non occorre la concessione edilizia.
Con sentenza n. 594 del 20.10.1988 il Consiglio di Stato nella vertenza tra un radioamatore (il Sig.
Daddario) contro un'ordinanza di demolizione del traliccio emessa dal Comune di Bolzano ha revocato
la predetta ordinanza confermando che l'antenna di un impianto radioelettrico non necessita
d'autorizzazioni edilizie non comportando trasformazione del territorio.
Il Tribunale Regionale Amministrativo del Piemonte con sentenza n. 163/93 nella vertenza fra il Sig.
Fauro ed il Comune di La Cassa ha accolto il ricorso promosso dal radioamatore concedendo anche la
sospensiva dell'esecuzione dell'ordinanza del Comune di demolizione del traliccio a sostegno delle
antenne ricetrasmittenti per radioamatori senza la prescritta concessione edilizia.
La sentenza, conformemente alle altre decisioni in materia, ma in modo chiaro ed inequivoco ha
affermato che le argomentazioni opposte dal ricorrente dovevano essere condivise.
Riportiamo per esteso quanto esposto nella sentenza:
"Il detto assunto va condiviso in quanto effettivamente, nella parte della considerazione, dinanzi
indicata, non si fa alcuna menzione delle opere eccedenti quelle necessarie per la semplice
installazione delle attrezzature tecniche costituenti l'impianto, opere in previsione delle quali
l'installazione d'impianti per le telecomunicazioni è subordinata anche alla concessione edilizia di cui
all'art. 48. In sostanza nella specie l'installazione da parte del ricorrente di un traliccio in metallo
ancorato a basamento in calcestruzzo avente altezza di m. 18 + 5 atto al sostegno d'antenna
ricetrasmittente per radioamatore sarebbe stata subordinata alla concessione edilizia di cui all'art. 48 in
quanto fossero state previste opere eccedenti quelle necessarie per la semplice installazione delle
attrezzature tecniche costituenti l'impianto in questione; poiché però come si è detto nella parte della
considerazione, dinanzi indicata, non si fa alcun riferimento alle menzionate opere, è evidente che non
si può ritenere realizzato l'intervento di cui trattasi costituito dall'installazione in precedenza specificata,
senza la prescritta concessione edilizia come previsto dall'art. 91 septies della L.R. 56/77 e quindi, la
parte della considerazione dinanzi indicata non può essere posta alla base dell'impugnata ordinanza
del Sindaco di La Cassa".
E' opportuno segnalare la recentissima sentenza del Consiglio di Stato Sezione V del 7.9.1995 n. 1283
nella quale s'afferma che le opere afferenti l'installazione delle antenne trasmittenti radiotelevisive
incluse le relative cabine di servizio non incidono sull'ambiente urbanistico circostante sotto il profilo
qualitativo e quantitativo sì da determinare un apprezzabile mutamento di esso: non sono pertanto
soggette a concessione edilizia.
Nel testo della sentenza si legge che la Sezione V ha già avuto modo di precisare come le opere per
l'installazione d'antenne ricetrasmittenti non raggiungano la cosiddetta "soglia di rilevanza" che la
renderebbe obiettivamente meritevole di considerazione nell'ambito dell'attività pubblicistica di
regolamentazione degli interessi urbanistico edilizio.
La sentenza s'allinea con tutte quelle già precedentemente citate e conferma un orientamento
giurisprudenziale ormai definitivo.
Le riportate sentenze non hanno fatto altro che confermare l'orientamento giurisprudenziale che nega
la necessità della concessione edilizia per la semplice installazione di un palo o traliccio e dell'impianto
d'antenne.
Le sentenze citate da controparte nelle sue deduzioni a verbale debbono considerarsi impropriamente
citate od in ogni caso antecedenti ai più recenti orientamenti giurisprudenziali.
Esame delle domande di parte attrice
La difesa del Signor Biasoni chiede in questa sede che venga integralmente confermato il contenuto
dell'ordinanza emessa dal Giudice di Busto Arsizio affermandosi il diritto dell'attore all'installazione
dell'antenna sul tetto condominiale secondo le modalità previste dal progetto depositato consentendo
altresì l'accesso al tetto dell'attore o di propri incaricati per le operazioni di montaggio e/o
manutenzione consentendo altresì il passaggio dei cavi fino alla propria abitazione.
In questa sede si chiede altresì la condanna del Condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi in
via equitativa per il mancato esercizio dell'attività di radioamatore per tutto il periodo da quando sono
state formulate le richieste fino al momento dell'emissione dell'ordinanza.
L'accoglimento del ricorso comporta altresì l'obbligo per il Giudice di merito di provvedere alla
liquidazione delle spese sia per il provvedimento d'urgenza che per il procedimento di merito.
Quanto sopra esposto i sottoscritti nella loro qualità ut supra
citano
il CONDOMINIO "MONTESANTO" DI ORIGGIO VIALE DELLA RESISTENZA N. 109 in persona del
suo amministratore Signor Francesco Tomba residente ad Origgio Via Circonvallazione n. 23 e nel
domicilio eletto presso l'Avv. Francesco Zeuli di Saronno Via Carcano n. 40,
a comparire per l'udienza del 16 novembre 1998 dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio Sezione e
Giudice Istruttore designandi ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., locali soliti, ora di rito, con l'invito a
costituirsi nei modi e termini di legge e comunque nel termine di almeno 20 giorni dalla data di udienza
ai sensi dell'art. 166 c.p.c. con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica la decadenza
di cui all'art. 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in sua dichiarata contumacia per
sentir accogliere le seguenti
conclusioni
Convalidarsi il provvedimento emesso dal G.I. dott. Limongelli del Tribunale di Busto Arsizio con
ordinanza 10.6.1998
Conseguentemente ordinarsi al condominio di consentire all'attore l'installazione dell'antenna ad uso
radioamatoriale secondo il progetto depositato in atti, nel procedimento d'urgenza autorizzando lo
stesso direttamente o tramite i propri incaricati ad effettuare l'installazione comprensiva del passaggio
dei cavi dal sistema d'antenna fino alla propria abitazione e degli eventuali controventi o tiranti che
debbono garantire la sicurezza nell'installazione del traliccio accertandosi il diritto dell'attore alla
suddetta installazione.
Condannarsi il Condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per il mancato
esercizio dell'attività di radioamatore da parte dell'attore dal 1996 fino al momento dell'emissione
dell'ordinanza, il tutto ex art. 1226 c.c..
Condannarsi il convenuto alle spese del procedimento d'urgenza nonché alle spese del presente
procedimento di merito, comprensivo dei diritti e degli onorari di entrambi i procedimenti.
Si producono:
fascicolo del procedimento d'urgenza
copia dell'ordinanza 10.6.1998
copia ordinanza Tribunale di Biella
Milano/Busto Arsizio lì 19 giugno 1998
RELAZIONE DI NOTIFICA
A richiesta degli istanti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto ho notificato il sopra e retroesteso
atto al CONDOMINIO "MONTESANTO" DI ORIGGIO VIALE DELLA RESISTENZA N. 109 in persona
del suo amministratore Signor Francesco Tomba nel suo domicilio di Origgio Via Circonvallazione n. 23
mediante consegna di copia a mani di
-ed altra copia nel domicilio eletto presso l'Avv. Francesco Zeuli in Saronno Via Carcano n. 40
mediante consegna di copia a
Avendo ancora in mente il testo dell'ordinanza emessa dal Giudice Dr. Limongelli, valutai di poco interesse il testo del
sopra citato, considerandolo ormai solamente un atto dovuto della vicenda, ma ........ dopo pochi giorni, l'Avv. Alberto
Baccani mi fece pervenire una comunicazione nella quale mi comunicava che il condominio aveva immediatamente
presentato ricorso avverso l'ordinanza, e che quindi..........
Ecco il testo del ricorso presentato dal condominio che l'Avv. Alberto Baccani mi fece pervenire in data 06/07/1998.
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX ART.669 terdecies
Nel ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da Biasoni Daniele con gli Avv.ti Baccani Alberto di Milano e
Dario Baragiola di Busto Arsizio
CONTRO
Condominio Montesanto di Origgio - in persona del suo amministratore pro-tempore Rag. Tomba
Francesco - con l'Avv. Zeuli Francesco di Busto Arsizio e con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultimo in Via Mazzini n. 5, come da mandato a margine del presente atto
PREMESSO
che con provvedimento emesso in data 10.6.98, depositato in cancelleria in data 13.6.98 e non ancora
notificato alla parte ricorrente (la notizia l'ha appresa dall'Egr. Collega avversario che con lettera datata
18.6.98 ne ha fatta comunicazione), il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio Dr. Limongelli concedeva
al sig. Biasoni Daniele un'autorizzazione ad installare sul tetto dello stabile sito in Origgio - V.le della
Resistenza n. 109, un'antenna con i cavi come da progetto di doc. 9, ove il Biasoni sia abilitato
all'esercizio di radioamatore e l'installazione sia autorizzata dalla Pubblica Amministrazione, come da
disciplina sulle telecomunicazioni (non parla di Pubblica Amministrazione per concessione edilizia);
che con tale provvedimento il Giudice disponeva altresì che il Biasoni, essendo condomino, può
accedere sul tetto quando più gli aggrada;
che infine concedeva il termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento, per l'inizio della
causa di merito;
che tale provvedimento è stato concesso ingiustamente ed è gravatorio per gli odierni ricorrenti, per cui
ne chiedono la revoca per i seguenti
MOTIVI
La tesi che l'egr. sig. Giudice delegato a trattare la pratica ha assunto, è che l'antenna per radioamatori
(di tipo speciale - basta esaminare il progetto e vedere le dimensioni), potesse essere messa sul tetto,
ed ha piegato tutta la realtà processuale su questo tipo di tesi, ed è ovvio che ciò avvenga.
Non è ovvia invece l'accettazione supina di tale tesi avanzata dal sig. Giudice di prime cure, da parte
dei ricorrenti.
Il Giudice parla di:
un agire furbesco attribuito al condominio,
di resistenza temeraria del condominio,
di violazione dell'art. 21 della Costituzione,
di assunta mala fede del condominio
di produzione di foto per ingannarlo
infine dice che non occorre alcuna autorizzazione amministrativa sotto il profilo edilizio.
Quindi ha autorizzato, il primo Giudice, l'installazione sul tetto dello stabile sito in Origgio, dell'antenna.
Non dà modalità, ma fa riferimento al progetto allegato e prodotto dal primo ricorrente Biasoni, e poi
alla fine dice che il Biasoni stesso può accedere sul tetto non quando è necessario, ma quando gli
aggrada.
Il condominio resistente impugna e contesta innanzitutto il provvedimento ed anche in particolare, la
motivazione posta alla base del medesimo.
L'essere furbi può essere anche una virtù, ma il Giudice in questo caso lo classifica come un difetto.
Inoltre è difficile che le assemblee siano "furbe", osserva la difesa di parte ricorrente. E' difficile, per le
stesse, la formazione di una volontà ordinaria e di conseguenza non si vede quale furbizia potesse
dimostrare il condominio, se non difendere un proprio diritto: che era quello più pregiato, invocato dal
primo Giudice ex art. 21 Costituzione, che riguarda la tutela della propria salute. Ed i condomini
volevano con questo evitare un danno biologico.
Vibratamente il condominio contesta l'attribuita mala fede datagli dal Giudice, e chiede che questa
pronuncia venga rettificata, perché Biasoni poteva iniziare il giudizio quando voleva, e non gli è mai
stato impedito.
Poteva quest'ultimo, impugnare anche le delibere che invece sono diventate definitive, e la cosa viene
additata per le pronunce dell'On.le Collegio.
Poi non è vero che il condominio produceva una fotografia, ma produceva 6 foto tutte di uguali
dimensioni. Naturalmente non ha dato spiegazioni di come si leggessero le foto, né in senso positivo
né in senso negativo, perché bastava esaminarle! Che però queste foto fossero ritenute strumento
d'inganno, è cosa veramente strana! Si dolgono i condomini di quest'accusa e si augurano che il
Tribunale per la medesima ne faccia giustizia.
Le foto sono state scattate con l'intento di dimostrare al sig. Giudice, ed è stato trattato oralmente
l'argomento, che accanto alle due costruzioni non vi erano altri condomini. Questo era lo scopo di aver
fotografato i condomini a distanza.
Nelle difese non è mai stato detto che i condomini avessero un grosso prato allegato e che l'antenna
potesse esser messa su questo grosso prato! E' stato detto invece, negli atti, che l'antenna poteva
essere messa a qualche metro dal balcone del Biasoni per facilitargli gli attacchi dei vari fili nel modo
più tecnicamente valido. Inoltre a guardar bene le foto, e se ne fa cortese invito all'On.le Collegio, si
vede la cinta. Ma essendo stata errata l'informazione del Giudice e potendosi vedere bene le foto,
appare superfluo ed ultroneo dare ulteriori chiarimenti. Si può sbagliare, nella vita, ci possono essere
tesi diverse. Non era il caso di parlare, in questa fattispecie, di furbizia, di inganno proposto con le foto,
di mala fede. Sinceramente il Collegio deve permettere ai condomini di dolersi di queste accuse che
vengono contestate e sulle quali si attende giustizia.
Nella comparsa presentata davanti al Giudice dal condominio sono state spiegate le proprie difese le
quali vengono in sintesi qui riproposte come motivo di doglianza, perché non esaminate in buona parte
dal primo Giudice, e altre esaminate contraddittoriamente. Il primo Giudice non ha provveduto a
rispondere ai singoli motivi pertanto gli stessi vengono riproposti all'esame dell'On.le Collegio. Ma c'è
stata una trattativa proprio nel senso del procedimento monitorio, e si erano superate diverse difficoltà.
Ciò in quanto il condominio ha messo a disposizione del Biasoni, cosa che qui rifà, lo spazio comune
circostante il condominio stesso sul quale potesse installare l'antenna che controparte dice nei
documenti prodotti, che doveva essere alta circa 15 metri, sempre sotto l'osservanza delle norma di
legge che regolano l'argomento. Quindi vi è la possibilità che questa antenna sia collocata sullo spazio
adiacente al condominio.
E la soluzione del problema veniva effettuata anche con una pace generale tra i condomini ed il
Biasoni, cosa di rilevante importanza nella vita dei condomini. Il primo Giudice nulla riferisce di preciso
e di tecnico su questa soluzione prospettata dal condominio. Lo stesso si è lasciato prendere dal
convincimento silenzioso tratto dai documenti avversi, li ha dati per scontati, e quindi implicitamente ha
detto che non poteva essere messa l'antenna sullo spazio comune! Spazio comune che non sono i
prati che circondano il condominio (questi sono stati fotografati perché si vedesse che non ci sono
condomini adiacenti che potessero coprire l'antenna messa nel cortile del condominietto).
Ora, perché l'antenna venga posta sui condomini, è perché in un centro abitato esistendo un
condominio in mezzo ad altri, necessariamente l'antenna viene collocata sul tetto, perché possa
recepire e trasmettere le onde in maniera più completa. Ma nel nostro caso, dal momento che non vi
sono condomini intorno, l'antenna anche su un traliccio può benissimo svolgere la sua funzione in
maniera perfetta. Questa è in sintesi la tesi del condominio.
Il Giudice non ha detto perché è infondata, e non ha dato idonee spiegazioni, non rispondendo alle
difese proposte dagli odierni ricorrenti, venendo ad essere così la motivazione carente.
Infine, dice il Giudice che non occorre, per l'installazione dell'antenna de qua, nessuna autorizzazione
amministrativa e cita una lontana decisione del Consiglio di Stato del 20.5.1988. Per altre decisioni che
ha prodotto nel corso del giudizio il condominio, ritiene invece che sia necessaria l'autorizzazione
amministrativa, anche per non essere coinvolto anche in sanzioni di carattere penale in caso di non
opposizione all'installazione di antenna.
Il Consiglio di Stato - Sez. 5 - decisione 20.1.1998 (recentissima) n. 415, Pres. Ruoppolo rel. Maruotti
(Sholtz contro il Comune di Brennero), in sintesi dice "per l'antenna stazione radio occorre concessione
edilizia ex L. 28.1.1977 n. 10 art. 1" e ciò si ricava dalla seguente massima." ai sensi dell'art.1 L.
28.1.1977 n. 10 è soggetta a rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti
trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici
ed edilizi ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico o anche
solo funzionale per cui necessita di concessione edilizia la realizzazione di un'antenna per trasmissioni
radio nel caso alta mt. 8 (si badi bene di altezza inferiore a quella che vuole installare Biasoni)
saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti". Questa massima rende giustizia alle tesi
tecniche proposte dalla difesa del condominio. Il primo Giudice è stato di parere diverso. Si chiede che
venga riesaminata la questione da parte del Collegio, perché rilevi che il Giudice di prime cure non
poteva pronunciare il provvedimento che ha emesso se non ricorrono gli estremi di legge. Nel caso in
esame mancavano tutte le condizioni di legge.
E doveva esaminare, il Giudice l'alternativa nella proposizione dell'antenna sul tetto o sul terreno e non
ha dato una soluzione tecnica. Ha semplicemente creduto alle tesi avverse, tesi di un altro elettricista
che ha ritenuto di maggior credito da quello indicato dal condominio, senza motivare il perché ha scelto
una tesi anziché l'altra.
Comunque doveva produrre, a scanso di responsabilità del condominio con cui l'antenna poi
formerebbe un corpo unico, tanto per aggiungere altro per amor di arte, la proposta della polizza.
L'Amministratore del condominio non è uno scienziato, non può permettersi di portare sul tavolo del
Giudice di prime cure trattati scientifici o consulenti tecnici atti a dimostrare che le emissioni
elettromagnetiche che partono dall'antenna costituiscono un danno alla salute, altrettanto tutelabile
dalla Costituzione italiana con articoli di primaria importanza rispetto all'art. 21. Si parla tanto di
inquinamento, in questi periodi. E' senz'altro un aspetto nuovo di un danno che si contrappone alla
salute. Sarà l'On.le Collegio ad occuparsi del problema, come ha sempre fatto nel passato nel risolvere
problemi nuovi nei quali la collettività è arrivata anche in ritardo. Si produce un commento alla sentenza
sopra citata del Consiglio di Stato, molto interessante circa l'argomento in questione, al quale la difesa
fa integralmente richiamo, non apparendo agevole sintetizzarlo, perché è molto più chiara la lettura
originale del testo, il cui contenuto è da considerarsi parte integrante di questa difesa. Per tutto ciò
premesso il Rag. Tomba Francesco, nella sua qualità di amministratore del Condominio Montesanto,
rappresentato e difeso come in atti
PROPONE
reclamo avverso il provvedimento sopra indicato del primo Giudice, chiedendone l'immediata revoca, e
ne
CHIEDE
inoltre la sospensione dell'esecuzione.
Subordinatamente, qualora l'On.le Collegio ritenesse che sia possibile installare il tipo di antenna,
perché il G.D. non ha mai specificato nel provvedimento che ha fatto tra le parti quale tipo, misure e
caratteristiche debba avere, ma fa riferimento solamente a dei documenti, che pone notevoli difficoltà
in caso di esecuzione, si chiede che la stessa, sempre che abbia le caratteristiche di legge e non sia di
nocumento alla salute ed agli apparecchi radio degli altri condomini, che sia installata nello spazio
comune del condominio, nel punto che meglio il sig. Biasoni troverà, previa concessione edilizia da
parte del Comune di Origgio ai sensi della L. 28.1.77 n. 10 art. 1.
Con osservanza.
Cominciai a notare una nube nera che volteggiava sopra di me, ed ebbi così la conferma della reale esistenza della
famosissima "nuvola di Fantozzi"!
In ogni caso, non c'era nulla cui potessi fare per cambiare in qualche modo la realtà dei fatti; presi atto solamente della
temeraria ostinazione del condominio.
In data 12/07/1998, ricevetti dall'Avv. Alberto Baccani, la copia della comparsa di costituzione per la vertenza in atto.
Segue il testo della comunicazione riportata fedelmente:
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Ricorrente: COND. MONTESANTO
Contro: BIASONI DANIELE
Comparsa di costituzione per il Signor Biasoni
L'Avv. Alberto Baccani di Milano Via Bigli n. 2 e l'Avv. Baragiola di Busto Arsizio Via Mameli 6/b
difensori ed il secondo anche proc. dom. per delega a margine del ricorso introduttivo del Signor
Biasoni Daniele
espongono
Con reclamo depositato in data 2.7.98 e notificato in data 6.7.98 il Condominio Montesanto ha
proposto opposizione al provvedimento emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 10.6.98 con il
quale il G.I. Dott. Limongelli ha accolto il ricorso ex art. 700 proposto dal Signor Biasoni Daniele
autorizzandolo alla installazione dell'antenna, così come indicato nel progetto, sul tetto dell'immobile
ove risiede quest'ultimo.
I motivi del reclamo si possono così sintetizzare (dato che dal reclamo non è agevole distinguere i
motivi di diritto da quelli di pura doglianza per i termini letterali usati nel provvedimento):
errata valutazione da parte del Giudice sull'assenza di necessità di autorizzazione amministrativa
errata autorizzazione al Signor Biasoni di accedere al tetto non quando è necessario ma quando gli
aggrada
errata mancata valutazione del danno biologico lamentato dai Condomini
errata valutazione della proposta formulata dal Condominio sulla sistemazione dell'antenna nel
giardino, ancorata al suolo.
Si costituisce con il presente atto la difesa del Signor Biasoni contestando integralmente tutto quanto
indicato nel reclamo e ribadendo tutte le motivazioni che hanno dato luogo al deposito del ricorso ex
art. 700.
1
Buona parte del reclamo viene utilizzato per lamentarsi delle espressioni usate dal Giudice per
censurare il comportamento del Condominio.
Il G.I. Dott. Limongelli ha infatti rilevato che nel fascicolo del Condominio erano state prodotte delle
fotografie dalle quali il Condominio appariva come circondato da una vasta distesa campestre.
Le fotografie e la planimetria prodotte dal ricorrente Biasoni dimostrano come il Condominio ha la
proprietà comune di un ridotto spazio ad uso giardino, recintato, e che la collocazione del traliccio e
della relativa antenna dovrebbe essere situata, secondo le intenzioni dell'Amministratore, sul lato
dell'immobile antistante all'appartamento del Signor Biasoni in un ristretto ambito tra la casa e gli alberi
di alto fusto che sono vicini alla recinzione in condizione tale da impedire la rotazione dell'antenna o da
far sovrastare i terreni confinanti violando lo spazio aereo dei vicini.
Il G.I. Dott. Limongelli ha valutato il comportamento del Condominio come improntato a mala fede, con
resistenza temeraria alle richieste del Signor Biasoni e ha ordinato all'Amministratore di non opporsi
all'installazione dell'antenna.
2
La difesa del Condominio si lamenta che il G.I. abbia definito "furbesca" la propria difesa.
Eccepisce altresì, senza peraltro fornire nuovamente alcuna giustificazione, un preteso danno alla
salute o danno biologico derivante dall'installazione dell'antenna.
La difesa del Condominio Montesanto assume che il Giudice si sia fatto fuorviare dai documenti
prodotti da controparte senza un loro esame critico.
Per ultimo la difesa del Condominio Montesanto ribadisce la tesi della necessità di una autorizzazione
amministrativa producendo la sentenza del Consiglio di Stato 6.5.98 n. 415 nella quale, secondo gli
assunti contenuti nel reclamo, si subordina l'installazione dell'antenna al rilascio della concessione
edilizia ai sensi dell'art. 1 Legge 28.1.1977 n. 10.
3
Per ciò che concerne le considerazioni di natura personale sul tono letterale dell'ordinanza non
riteniamo opportuno fare alcun commento in quanto gli Ill.mi Giudici valuteranno a livello personale
come possa essere definito il comportamento del Condominio.
Non riteniamo in ogni caso che la valutazione data dal Dott. Limongelli comporti alcun problema per ciò
che concerne il provvedimento stesso che si è basato, contrariamente a quanto asserito da
controparte, su un accurato ed attento esame sia dei documenti prodotti che di quanto oralmente
discusso.
Per ciò che concerne i motivi di opposizione all'emissione dell'ordinanza ex art. 700 non possiamo che
riportarci a quanto ampiamente esposto nel ricorso stesso e nella memoria 9.6.98 con relativi
documenti.
In particolare sottolineiamo come non sia stata data alcuna prova dei pretesi disturbi né sia stata data
alcuna prova del preteso danno alla salute.
Su tale punto in particolare produciamo copia della sentenza del Pretore di Massa (Sezione Distaccata
di Pontremoli) in data 19.2.82 ove si afferma: "l'ipotesi di emissioni nocive per le persone è priva di
qualsiasi base scientifica almeno per quanto riguarda le apparecchiature amatoriali e per gli eventuali
disturbi alla ricezione dei segnali radio o televisivi per vero non certo dipendenti dalla misurazione della
distanza rispetto alle abitazioni in decimetri piuttosto che in decametri potranno essere semmai
denunciati agli organi amministrativi preposti alla vigilanza non certo essere prospettati in sede di
denunzia di nuova opera siccome puramente ipotetici" (in Diritto di Antenna Leggi e Giurisprudenze di
merito edizioni C. & C. pag. 262).
Per ciò che concerne la collocazione dell'antenna non possiamo che ribadire quanto illustrato nella
memoria 9.6.98 e sottolineare, sulla base della planimetria prodotta sub. A in tale memoria, come i due
corpi immobiliari costituenti il Condominio Montesanto siano cintati rispetto alle proprietà circostanti
(cifr. mapp. 1268, 1273, 1258, 2494 etc.)
In particolare il Condominio vorrebbe far installare l'antenna tra l'edificio, che risulta nella planimetria
posto a sinistra, e confinante con il mapp. 1273 che dalle fotografie appare chiaramente utilizzato per
la piantumazione di alberi di alto fusto e la recinzione stessa.
Come abbiamo già chiarito è tecnicamente impossibile installare un traliccio ove si trovino alberi di alto
fusto dovendo il sistema di antenne, installato sullo stesso, ruotare e conseguentemente posizionarsi
contro gli alberi o addirittura sovrastare la rete di cinta sconfinando sullo spazio aereo del confinante.
A ciò si aggiunge che il traliccio dovrebbe avere delle dimensioni assolutamente inusitate superando in
altezza i 15 metri, al fine di potersi elevare sopra gli alberi, creando problemi di stabilità e di pericolosità
e richiedendo particolari accorgimenti tecnici per gli ancoraggi.
Come giustamente ha ritenuto il tecnico Umberto Gamba (cifr. doc. B prodotto nella memoria 9.6.98),
per evitare interferenze occorre che le antenne siano poste al di sopra delle antenne radiotelevisive ed
in questo caso non esiste materialmente lo spazio necessario.
Come giustamente ha ritenuto il G.I. Dott. Limongelli il comportamento del Condominio dimostra la sua
intenzione di impedire l'installazione non esistendo alcuna argomentazione logica o tecnica, né tanto
meno giuridica, che impedisca o renda inopportuna l'installazione di una antenna sul tetto.
4
Passiamo adesso ad esaminare l'unica argomentazione su cui insiste la controparte, ovverosia la
necessità della concessione edilizia.
Per ciò che concerne la massima prodotta dobbiamo sottolineare come la medesima faccia riferimento
ad una fattispecie totalmente diversa da quella attualmente in esame.
La massima stessa riguarda il caso di una stazione radiotelevisiva che aveva installato (così sembra
comprendersi dal testo letterale) un traliccio di 8 metri su un container ancorato al suolo con un
basamento in cemento di rilevanti dimensioni.
Il traliccio ovviamente era corredato di tutto un sistema di antenne particolarmente voluminose quali
sono quelle destinate ad un servizio di radiodiffusione.
Nel caso in esame, come appare chiaro dal progetto prodotto sub. A nella memoria 9.6.98, siamo in
presenza di un traliccio costituito unicamente da due elementi di 3 metri di dimensioni 0,30x0,30 m. e
pertanto di struttura filiforme senza alcun impatto ambientale.
Produciamo in questa sede una sentenza analoga e recente emessa dal Consiglio di Stato in data
7.9.95 al n. 1283 con la quale, sempre nel caso di una stazione radio contro la Provincia Autonoma di
Bolzano, i Giudici Amministrativi hanno ritenuto perfettamente compatibile l'installazione del traliccio
con la situazione ambientale ritenendo che non fosse superata quella soglia di tolleranza che rende
necessaria la richiesta di una concessione edilizia.
Nel caso del Signor Biasoni, come affermato nella sentenza n. 1283 del 7.9.95, "siamo in presenza di
opere afferenti l'installazione di antenne che non incidono sull'ambiente urbanistico circostante sotto il
profilo qualitativo e quantitativo e pertanto senza determinare un apprezzabile mutamento di esso per
cui l'intervento in questione non raggiunge la soglia di rilevanza che lo renderebbe obbiettivamente
meritevole di considerazione nell'ambito dell'attività pubblicistica di regolazione degli interessi
urbanistico edilizio ordinante l'insediamento urbano del territorio".
La difesa del Signor Biasoni ha già prodotto il testo di numerose sentenze, emesse dai vari TAR, tutte
a favore dell'installazione delle antenne, senza necessità di concessioni, nessuna delle quali è stata
riformata dal Consiglio di Stato.
Da tali sentenze emerge il fondamentale principio che l'installazione di una antenna ad uso
radioamatoriale ha dimensioni fisiche tali (struttura filiforme, assenza di dimensioni tali da determinare
un impatto ambientale apprezzabile) da non richiedere il rilascio di una concessione edilizia.
Riportiamo per puro scrupolo la parte della sentenza n. 163/93 del TAR Piemonte ove si conferma
l'orientamento giurisprudenziale in materia e si ribadisce che: "l'antenna ricetrasmittente non potrebbe
in altri termini stare in alto quindi operare senza l'ausilio di un supporto in metallo. Il traliccio in metallo
ancorato al giardino dell'abitazione del ricorrente non costituisce quindi un'opera eccedente sebbene
un'opera strettamente necessaria ed indispensabile alla installazione dell'impianto ricetrasmittente… In
sostanza nella specie intanto l'installazione da parte del ricorrente nel proprio giardino di un traliccio in
metallo ancorato ad un basamento di calcestruzzo avente altezza di metri 18+5 atto al sostegno di
antenna ricetrasmittente sarebbe stata subordinata alla concessione edilizia in quanto… opere
eccedenti quelle necessarie per la semplice installazione delle attrezzature tecniche costituenti
l'impianto in questione.
E' evidente che… dalle considerazioni sopra indicate non può essere posta alla base dell'impugnata
ordinanza del Sindaco del Comune di La Cassa".
Il TAR Piemonte ha conseguentemente accolto il ricorso ed annullata l'ordinanza del Sindaco del
Comune di La Cassa (cifr. testo già indicato pag. 237 e seguenti che viene prodotto).
Tutte le sentenze emesse dal Consiglio di Stato e dai vari TAR sono ormai da anni conformi a tale
orientamento.
Nell'ipotesi in cui una volta installato il traliccio il Comune di Origgio intendesse notificare al signor
Biasoni un ordine di demolizione per mancata richiesta di concessione edilizia la difesa dello stesso è
pronta a rivolgersi al TAR Lombardia ritenendo che anche in questo caso verrebbe applicato il costante
orientamento giurisprudenziale che si è ormai consolidato.
5
Quanto poi alla questione relativa alla circostanza che il Signor Biasoni potrebbe accedere al tetto non
quando è necessario ma quando gli aggrada ci sembra veramente che sia un problema privo di
rilevanza giuridica e pratica.
Il Signor Biasoni non ama passeggiare sui tetti.
Effettuerà quegli interventi che si renderanno necessari per l'installazione o per la manutenzione e si
asterrà dal passeggiare sul tetto… se non strettamente necessario.
6
Tutto ciò premesso si chiede che il reclamo presentato dal Condominio Montesanto venga respinto con
il favore delle spese.
Si producono:
fascicolo del procedimento ex art. 700
copia sentenza 1283 Consiglio di Stato 7.9.95
copia sentenza Pretura di Massa
Milano/Busto Arsizio lì 9 luglio 1998
Non si poteva quindi far altro che attendere l'esito del riesame, che sarebbe stato discusso in Tribunale dal Collegio dei
Giudici designati, entro pochi giorni, e più precisamente il 24/07/1998.
Sinceramente, ...pur non immaginando un giudizio che potesse sostanzialmente ribaltare il senso dell'ordinanza del Dr.
Limongelli, cominciai ad avere qualche pensiero pessimistico, che purtroppo si trasformò drammaticamente in realtà al
ricevimento della seguente comunicazione che mi spedì l'Avv. Alberto Baccani:
Milano 30 luglio 1998
Egr. Signor
DANIELE BIASONI
Via della Resistenza 109
21040 ORIGGIO
BIASONI/COND. MONTESANTO
Purtroppo mi è stata notificata l'ordinanza dal Tribunale di Busto Arsizio in sede di riesame con il quale
il Collegio ha accolto l'istanza del Condominio e ha revocato l'ordinanza del Dott. Limongelli.
Come potrà vedere il provvedimento è estremamente sommario e si basa essenzialmente sulla
circostanza che la nostra asserita urgenza ed il danno irreparabile non sussisterebbe dato che la prima
richiesta risale al 1996 e la precedente assemblea era del 25.2.97.
Il Collegio ha ritenuto che la proposta del Condominio debba essere valutata da un Consulente Tecnico
e non in via sommaria.
La decisione è inoppugnabile ed a ciò si aggiunge che per nostra sfortuna (così come eravamo stati
fortunati nell'avere come Giudice il Dott. Limongelli nella fase precedente) il Collegio composto da
giudici, peraltro ben conosciuti, è stato sostituito la mattina stessa da altri che trattano solo materia
penale in quanto i Giudici designati erano andati in ferie.
Questo ha causato l'esame della nostra questione, che è molto complessa e specifica, da parte di
magistrati che purtroppo hanno a che fare con i delinquenti e non hanno la necessaria sensibilità e
competenza per valutare le circostanze.
Tutto ciò purtroppo determina la "perdita" dell'ordinanza in via d'urgenza e la necessità di procedere nel
giudizio di merito al fine di ottenere una sentenza definitiva che accolga le nostre ragioni.
Sono veramente molto dispiaciuto perché l'ordinanza del Dott. Limongelli era ben articolata e motivata
ed ero francamente abbastanza tranquillo che, con i Giudici originariamente nominati, il reclamo
sarebbe stato respinto.
A questo punto i tempi si fanno più lunghi, non possiamo mettere l'antenna fino a quando non uscirà la
sentenza, ci dovrà essere una consulenza tecnica e comunque la lotta si farà certamente più dura
stante l'atteggiamento rigido del Condominio.
Mi farò vivo con Lei ai primi di settembre per esaminare la questione.
Cordiali saluti.
(Avv. Alberto Baccani)
Lascio quindi che ognuno tragga le proprie considerazioni in merito, e a testimonianza di quanto sopra riportato, ho
inserito qui sotto l'ordinanza emessa in sede di riesame:
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BUSTO ARSIZIO
Addì 24.7.1998 avanti al Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.:
DOTT. ADET TONI NOYIK Presidente
DOTT. DI CENSO CRISTINA Giudice
DOTT. MARIA EUGENIA PUPA Giudice rel.
nella causa di reclamo al Collegio
promossa da Condominio Montesanto di Origgio
nei confronti di Biasoni Daniele
sono comparsi l'Avv. F. Zeuli per il reclamante e il Sig. Tomba, amministratore del Condominio e l'Avv.
Baccani per il Signor Biasoni Daniele. L'Avv. Zeuli e l'Avv. Baccani si riportano alle rispettive richieste.
IL TRIBUNALE
Si riserva.
A scioglimento della superiore riserva, il Tribunale:
Rilevato che l'esperimento della procedura di cui all'art. 700 c.p.c. presuppone l'esistenza del pericolo
di un danno imminente ed irreparabile, ossia del cosiddetto "periculum in mora";
Preso atto che, nel caso concreto, il Biasoni, a fronte del sostanziale rigetto da parte dell'assemblea
condominiale della sua richiesta di collocazione dell'antenna per cui è processo sul tetto di proprietà
comune accorso in data 25.02.1997, non ha esperito alcun procedimento di impugnazione, così come
è avvenuto per la successiva delibera del 18.01.1998;
Osservato che il decorso del termine di ben due anni tra la presentazione della richiesta del Biasoni al
Condominio reclamante (29.03.96) ed il deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. (30.04.1998), unitamente
all'inerzia dimostrata dal ricorrente di fronte alle delibere sopracitate, inducono ad escludere l'esistenza
di un'effettiva urgenza intesa nel senso di un timore, in capo al reclamato, di subire un pregiudizio
irreparabile a seguito del rifiuto opposto dal Condominio Montesanto;
ritenuto che, peraltro, la proposta avanzata dal Condominio reclamante di una soluzione tecnica
alternativa ed il prospettato pregiudizio a danni di altri interessi meritevoli di una tutela facenti capo ai
singoli condomini (quali il diritto alla quiete) inducono a reputare opportuno l'espletamento di un
giudizio a cognizione ordinaria che, all'esito di una piena ed esauriente istruttoria (comprensiva
eventualmente di una C.T.U.), piuttosto che di un accertamento meramente sommario, possa
individuare la soluzione tecnico giuridica idonea a contemperare gli interessi contrapposti;
P.Q.M.
REVOCA
l'ordinanza resa in data 10.06.1998 dal Giudice designato Dr. Limongelli nel procedimento civile ex art.
700 c.p.c. n. 488/98 R.G. promosso da Biasoni Daniele avverso il Condominio Montesanto di Origgio,
rimettendo il regolamento delle spese relative al presente procedimento di reclamo al Giudice del
merito.
Si comunichi
Busto Arsizio, 24.07.1998
ALCUNE CONSIDERAZIONI PERSONALI
L'aspetto della vicenda che più mi ha irritato, è che le vere motivazioni che hanno caratterizzato il mio comportamento
sin dalla prima assemblea condominiale del 29/03/1996, siano state del tutto travisate, anzi, il comportamento da me
tenuto è stato addirittura considerato e definito dal Collegio dei Giudici del riesame come "inerzia"!
Dovrebbe essere logico comprendere secondo me, a fronte però di un più volonteroso e attento esame della lunga
dinamica dei fatti, che i motivi dei "tempi lunghi" intercorsi tra un atto e l'altro che hanno caratterizzato l'intera vicenda,
sono imputabili a diversi motivi:
•
•
•
•
•
•
nella prima assemblea condominiale in esame, il sottoscritto non ha avanzato una precisa richiesta
d'installazione, e questo per un motivo ben preciso! A quei tempi, non avevo ancora la facoltà d'installare la
mia stazione di Radioamatore in quanto non ero ancora in possesso della necessaria Patente e tanto meno
quindi della Licenza per l'installazione e l'esercizio di stazione! Il mio operato quindi, per diversi mesi, non
poteva essere altro che controbattere le tesi dell'amministratore che ritenevo sostanzialmente errate, e nulla
più!
il ritardo dell'emanazione dei verbali delle assemblee condominiali (vedere esattamente le date riportate
sinora!), ha senza alcun dubbio contribuito all'allungamento dei tempi! Consideriamo per esempio, che proprio
in chiusura dell'assemblea del 29/03/1996, l'amministratore promise un interessamento sull'argomento, e che
solamente in data 04/07/1996, ricevetti il relativo verbale! Visto che durante l'assemblea non venne eseguita
nessuna votazione, come avrei dovuto considerare il contenuto del verbale ricevuto, che affermava il divieto di
qualsiasi installazione? Una delibera per essere considerata tale, non deve essere frutto di una votazione e
di un preciso riporto della stessa con il conteggio dei relativi millesimi?
la mia prima raccomandata di disappunto, è stata spedita il 10/07/1996, e per contro, la risposta
dell'amministratore è datata 30/09/1996! A seguito di quest'ultima, ci fu la mia seconda raccomandata di
disappunto datata 09/10/1996, la quale non ebbe alcuna risposta! Si tornò sull'argomento solo in ambito di
assemblea ordinaria condominiale, che per motivi di salute dell'amministratore si tenne alcuni mesi più tardi e
precisamente in data 04/04/1997! Notare che il testo del conseguente verbale d'assemblea riporta "…viene
deliberato dalla maggioranza che..." ma anche questa volta, non venne eseguita nessuna votazione e tanto
meno un esatto calcolo dei millesimi!
solo in data 27/10/1997, sono entrato in possesso della tanto attesa Licenza di Radioamatore!
su consiglio degli Avvocati, al fine d'evitare la dolorosa esperienza di una causa in Tribunale, feci del mio
meglio per informare l'amministratore e tutti i condomini sulla passata giurisprudenza, e che solamente a
seguito della richiesta di alcuni di essi, al fine d'effettuare un ultimo tentativo di discussione sul caso, aspettai
ulteriormente altri mesi!
il successivo atto quindi, è riconducibile all'assemblea condominiale del 22/01/1998, dalla quale trassi
purtroppo la certezza che da parte del Condominio non c'era assolutamente la volontà, nonostante il lungo
tergiversare, di concedermi la facoltà d'installazione delle antenne sul tetto! Fu solamente a questo punto che
mi vidi costretto a rivolgermi al Tribunale! Notare che anche il verbale di quest'assemblea fa espresso
richiamo alla "delibera" del 04/04/1997, che come ho già detto, non è stata frutto di votazione e quindi del
relativo conteggio dei millesimi!
Quindi, tutta questa serie di motivi evidenziano che c'è stata da parte mia l'onorevole intenzione di voler evitare che
chiunque potesse rimetterci, e che fino in fondo, ho fatto tutto quanto nelle mie possibilità affinché non fosse reso
necessario il ricorso al Tribunale! Ora, il fatto che tutto ciò sia stato interpretato come "inerzia", lo considero veramente
offensivo, e lesivo per l'insegnamento che da esso si potrebbe trarre!
Le aule dei Tribunali infatti, ed io l'ho potuto constatare, sono sommerse da un'infinità di cause che, come questa, con
un po’ di buona volontà e di buon senso da parte di tutti si potrebbero tranquillamente evitare!
Non solo, …a mio avviso, non è stato assolutamente valutato il comportamento ostruzionista del condominio, (a
differenza di quanto seppe fare bene il Giudice Dr. Limongelli), mirato unicamente a non farmi mettere piede sul tetto,
adducendo le più disparate e assurde motivazioni, che si badi bene, agli occhi di un attento esaminatore,
testimonierebbero inequivocabilmente il tentativo d'insabbiare le vere ragioni che hanno spinto il condominio a
comportarsi così!
Se si esaminano attentamente i testi dei verbali delle assemblee e degli altri documenti, salta subito all'occhio che mai e
poi mai il condominio ha prospettato un'alternativa all'installazione sul tetto, ma si badi bene, …ha sempre affermato in
modo assoluto, che il diritto all'installazione di questo tipo d'impianto, era subordinato al loro inequivocabile arbitrio!
L'alternativa del condominio infatti, d'installare l'antenna in altro luogo che non fosse il tetto, è stata prospettata
solamente durante la seconda udienza del procedimento ex art 700 c.p.c.!
Nell'ottobre del 1998, ricevetti la comunicazione dall'Avv. Alberto Baccani, che per l'inizio della causa di merito, era
stata fissata la prima udienza in data 18/11/1998 avanti al G.I. Dott. Marchegiani, e successivamente, con documento
datato 13/11/1998, mi fece pervenire la copia della comparsa di costituzione depositata dal Condominio, che riporto di
seguito:
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Nella causa promossa da:
BIASONI DANIELE - con gli Avv.ti Alberto Baccani di Milano e Dario Baragiola di Busto Arsizio
CONTRO
Condominio MONTESANTO corrente in Origgio - in persona del suo amministratore Rag. Tomba
Francesco, rappresentato e difeso dall’Avv. Zeuli Francesco di Busto Arsizio e con domicilio eletto
presso il di lui studio in Via Mazzini n. 5 – Busto Arsizio, come da mandato a margine dell’atto di
citazione notificato
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER IL CONDOMINIO MONTESANTO
1. In data 22.4.98 il ricorrente Biasoni Daniele notificava all’odierno convenuto ricorso ex art. 700
2.
a.
b.
c.
c.p.c. e pedissequo provvedimento emesso dal sig. Giudice Istruttore, invitandolo a comparire
dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio per l’udienza del successivo 13.5.98.
Con tale ricorso d’urgenza il ricorrente chiedeva che il Tribunale:
ordinasse al condominio convenuto di consentire al sig. Biasoni, od a tecnici da lui incaricati, di
accedere al tetto dell’edificio condominiale di Origgio – Via Resistenza n. 109, per
l’installazione di un’antenna per l’uso di apparecchiature di radioamatore,
consentisse la posa dei cavi dal tetto fino all’appartamento del ricorrente,
si risentiva, nel giudizio di merito, di chiedere la conferma dell’emananda ordinanza ed il
riconoscimento del diritto del ricorrente alla installazione dell’antenna di cui sopra, con
condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
d.
Ciò chiedeva il ricorrente sul presupposto che, durante l’assemblea condominiale tenutasi in
data 18.1.1998, così questa deliberava: "la maggioranza dei condomini rifiuta di dare
autorizzazione all’esecuzione di detta iniziativa ricordando e riconfermando quanto stabilito
dalla delibera di assemblea del 4.4.97 e cioè che essendo il tetto di proprietà comune,
coinvolge tutti i condomini sia per le riparazioni dello stesso in caso di danni, sia per
responsabilità verso i terzi in caso di infortunio o danni pervenuti dall’utilizzo dello stesso. Si
ribadisce che non è consentito a nessuno l’utilizzo del tetto comune per motivi strettamente
individuali".
3.
Al 13.5.98 si celebrava la prima udienza dinnanzi al Giudice designato Dr. Limongelli, nella
quale si costituiva il comparente depositando il proprio fascicolo e comparsa.
Dopo altre due udienze, durante le quali le parti svolgevano le proprie tesi e difese, il Dr.
Limongelli emetteva provvedimento (che si produce sub doc. 1) con cui autorizzava il sig.
Biasoni Daniele ad installare sul tetto dell’immobile sito in Origgio – V.le Resistenza n. 109,
l’antenna con i cavi come dallo stesso richiesto, e disponeva che il Biasoni, essendo
condomino, poteva accedere al tetto quando meglio credeva, e concedeva termine di giorni 30
per l’inizio della causa di merito.
Avverso detto provvedimento proponeva reclamo il comparente radicando il procedimento n.
18/98 dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio. Notificava, il comparente, reclamo con pedissequo
provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale in data 6.7.98 che si allega al fascicolo di
questo grado sub doc. 2.
Depositava in data 13.7.98 presso la cancelleria, il Biasoni, comparsa di costituzione che si
allega al fascicolo di parte sub doc. 3.
Veniva discusso il procedimento di reclamo all’udienza del 24.7.98, ed il Tribunale emetteva, a
modifica dei provvedimenti del Giudice Delegato, altro provvedimento con cui revocava
l’ordinanza resa in data 10.6.98 dal Giudice Dr. Limongelli nel procedimento ex art. 700 c.p.c.
promosso da Biasoni Daniele avverso il Condominio Montesanto di Origgio (doc. 4).
In sintesi il sig. Biasoni Daniele reiterava e riproponeva le sue difese proposte dinnanzi al
Giudice designato dal Tribunale Dr. Limongelli, e concludeva come in appresso:
4.
5.
6.
7.
8.
a. convalidarsi il provvedimento emesso dal G.I. Dr. Limongelli del Tribunale di Busto Arsizio con
b.
c.
d.
ordinanza 10.6.98,
conseguentemente ordinarsi al Condominio di consentire all’attore l’installazione dell’antenna
ad uso di radioamatore secondo il progetto depositato in atti, nel procedimento di urgenza,
autorizzando lo stesso direttamente o tramite i propri incaricati ad effettuare l’installazione
comprensiva del passaggio dei cavi dal sistema di antenna fino alla propria abitazione e degli
eventuali controventi o tiranti che debbono garantire la sicurezza nell’installazione del traliccio
accertandosi il diritto dell’attore alla suddetta installazione,
condannarsi il condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per il mancato
esercizio dell’attività di radioamatore da parte dell’attore dal 1996 fino al momento
dell’ordinanza, il tutto ex art 1226 c.c.,
condannarsi il convenuto alle spese del procedimento d’urgenza nonché alle spese del
presente procedimento di merito, comprensivo dei diritti e degli onorari di entrambi i
procedimenti.
Per tutto quanto premesso il Condominio Montesanto, in persona del suo amministratore pro-tempore
Rag. Tomba Francesco, rappresentato e difeso come in atti
SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO
ed impugna e contesta quanto controparte afferma, per quanto in contrasto con le proprie tesi, interessi
e domande che in prosieguo il comparente proporrà.
Ed all’uopo osserva:
1. In data 24.7.98 il Tribunale di Busto Arsizio ha emesso provvedimento, in sede di reclamo, con
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
cui ha revocato quello emesso in precedenza dal Giudice Dr. Limongelli per quanto detto nella
motivazione del provvedimento stesso cui si fa richiamo.
Di conseguenza non può convalidarsi il provvedimento del Giudice Dr. Limongelli emesso con
ordinanza del 10.6.98, né la domanda di cui al n. 2 delle conclusioni dell’atto di citazione non
può essere accolta così come chiesto e voluto dall’attore, e si insiste per la loro reiezione. Il
condominio, sia nella prima fase del procedimento d’urgenza, sia nella fase di reclamo, ha
scritto che può benissimo installarsi l’antenna che vuole il sig. Biasoni, non però sul tetto del
condominio, perché disturba la quiete degli altri condomini, arreca un danno alla loro salute ed
altresì disturba la ricezione degli altri apparecchi elettronici dei condomini (TV, radio ecc.), ma
con l’osservanza di tutte le leggi e norme urbanistiche ottenendo l’apposita licenza dal
Comune.
Solo che può essere effettuata l’installazione dell’antenna non sul tetto, ma sul territorio
circostante il condominio, con un filo che collega i contatti degli apparecchi di radioamatore
tenuti in casa dal Biasoni con l’antenna stessa.
Parlare di risarcimento dei danni come detto dall’attore al n. 3 delle conclusioni, è un nonsenso
di fatto e giuridico, per cui tale domanda deve essere rigettata in ogni sua parte perché danni
non ne sono derivati o comunque non sono attribuibili alla condotta del condominio.
Deve essere inoltre rigettata la domanda di rimborso delle spese del procedimento d’urgenza
di cui si è chiesta la convalida, perché il provvedimento è stato revocato, ed anzi, poiché il
Tribunale ha revocato lo stesso, devono essere liquidate le spese e gli onorari a carico del
convenuto a favore del comparente come dice il provvedimento del Tribunale "rimettendo il
regolamento delle spese relative al presente procedimento di reclamo al Giudice di merito".
Già il Tribunale ha reso giustizia a tutte le argomentazioni avanzate dall’attore a sostegno delle
proprie domande d’urgenza.
Nel merito il convenuto non nega, si ribadisce, il diritto all’attore di impiantare l’antenna ad uso
di radioamatore, ma contesta le modalità dallo stesso scelte, e che l’operazione non avvenga
sul tetto del condominio.
Tutta la giurisprudenza citata da controparte parla di antenne da collocarsi sui condomini,
perché normalmente i condomini sono vicini l’uno all’altro, nella struttura topografica delle città.
Ed è chiaro che se si installa un’antenna in un cortile di condominio, che ha vicino un altro
condominio, sicuramente l’antenna non ha la massima ricezione e potenza di trasmissione.
Invece il condominio che si costituisce possiede ampio appezzamento di terreno attorno al
fabbricato, e per qualche chilometro di distanza non vi è alcun altro fabbricato che possa
disturbare la ricezione delle onde da parte dell’antenna (vedasi le foto prodotte in seno al
fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Quindi impiantando l’antenna, il Biasoni, nel terreno del condominio, ha ottima ricezione dei
11.
12.
13.
programmi radio (per questo argomento il convenuto si è rivolto ad un tecnico di fiducia sig.
Carriero che ha rilasciato anche una sua dichiarazione in atti). Non solo, ma ciò fa con minore
disagio dei condomini.
Questi hanno le loro televisioni, i loro apparecchi radio che da questo tipo di antenna ricevono
disturbi, cosa che si potrebbe evitare impiantando l’antenna nel terreno nel condominio, alla
maggior distanza possibile.
Vi sono poi altri problemi moderni, di disturbo alla salute dei condomini, da queste onde che
arrivano nel condominio stesso. Se le semplici onde di un telefonino sono definite come
dannose per la salute, con possibilità di affetti cancerogeni, questo impianto lo è ancor di più!
Dell’argomento se ne sta occupando la scienza, in questo momento, e non certo la difesa del
convenuto ne vuole fare un’argomentazione a sé. Demanda invece al Tribunale la soluzione
dell’argomento.
Inoltre lo stesso impianto, con i suoi movimenti, i suoi motori, le sue rotazioni, reca disturbo ai
condomini che lavorano di notte, fanno turni lavorativi e quindi di giorno riposano, eccetera.
Ci si riporta pertanto a tutto quanto già espresso nelle precedenti difese effettuate nel procedimento
d’urgenza prima e seconda fase, allegate a questo fascicolo, ed alle quali si fa integrale richiamo.
Per cui tutto quanto premesso il Condominio Montesanto, rappresentato e difeso come in atti,
rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all’On.le Tribunale, rigettata ogni diversa contraria istanza e difesa:
A. Nel merito rigettarsi la richiesta convalida del provvedimento emesso al Giudice Dr. Limongelli
in data 10.6.98.
B. Di converso confermarsi il provvedimento di revoca dell’ordinanza del 10.6.98 nel
C.
D.
E.
F.
G.
procedimento civile d’urgenza R.G. 488/98 promosso da Biasoni Daniele, emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 24.7.98.
Rigettarsi la domanda di cui al n. 2 dell’atto di citazione, così come proposta, perché
inaccettabile (installazione dell’antenna sul tetto).
Di converso concedersi al radioamatore Biasoni Daniele di impiantare l’antenna nel terreno
adiacente il condominio.
Rigettarsi la domanda di risarcimento danni avanzata dall’attore perché infondata in fatto e
diritto.
Condannarsi l’attore a pagare al convenuto le spese, diritti ed onorari del procedimento
d’urgenza relativi alla prima fase dinnanzi al G.D. ed alla seconda fase dinnanzi al Tribunale.
Rigettarsi le domande di controparte volte ad ottenere il pagamento delle spese diritti ed
onorari per le due fasi del procedimento d’urgenza e per questo in corso. E condannarsi il
convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CNA come di legge,
del presente procedimento. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare mezzi di
prova ed indicare testi una volta conosciute le difese avverse.
Si produce: 1) atto di citazione notificato, 2) fascicolo relativo alla fase del procedimento d’urgenza, 3)
fascicolo relativo alla fase di reclamo al procedimento d’urgenza, 4) copia ordinanza del Giudice Dr.
Limongelli datata 10.6.98, 5) copia reclamo proposta al Tribunale di Busto Arsizio, 6) copia comparsa
di costituzione depositata dal Biasoni nel procedimento di reclamo, 7) copia ordinanza emessa dal
Tribunale di Busto Arsizio in sede di reclamo.
Busto Arsizio 23 ottobre 1998.
(Avv. Zeuli Francesco)
Con documento datato 23/11/1998, ricevetti dall'Avv. Alberto Baccani, la comunicazione che all'udienza del
18/11/1998, il Giudice Istruttore Dott. Marchegiani, aveva rinviato la causa al 20/01/1999 alle ore 10.30 per la
comparizione personale delle parti, dando termine al convenuto sino a 20 giorni prima dell'udienza per proporre
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ed a noi sino a 10 giorni prima dell'udienza per depositare
memoria.
Ci fu poi un altro rinvio al 31/03/1999, e con successivo documento, ricevetti la comunicazione dall'Avv. Alberto
Baccani, che in quella sede, il G.I. aveva rinviato ulteriormente la causa al 06/10/1999 dando termine sino al
30/05/1999 per depositare memoria istruttoria e produrre documenti e sino al 20/06/1999 per eventuali contro
deduzioni.
Con documento datato 17/06/1999, ricevetti dall'Avv. Alberto Baccani la copia della memoria depositata da
controparte, e la sua conseguente risposta.
Seguono i rispettivi testi:
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Nella causa R.G. 925/98 - G.I. Dr.ssa Marchegiani - p.u. 24.7.99
promossa da:
BIASONI DANIELE - con gli Avv.ti Baccani e Dario Baragiola
CONTRO
Condominio MONTESANTO - con l'Avv. Zeuli Francesco
MEMORIA AUTORIZZATA EX ART. 184 C.P.C. PER IL CONDOMINIO CONVENUTO
1) Le richieste del Biasoni ormai sono ormai note:
a) lo stesso vuole a tutti i costi impiantare l'antenna per radioamatore sul tetto di un condominio ad un
piano rialzato più il primo piano, condominio isolato in Origgio, con terreno circostante.
b) Pretende poi, lo stesso Biasoni, un risarcimento danni perché ritiene di aver sofferto, in questo
periodo di tempo, per non aver potuto acculturarsi, avere contatti sociali, per la mancanza di questa
apparecchiatura!
2) Nel 1997 ha posto questo problema al condominio, il sig. Biasoni, e questo Ente con le delibere del
25.2.97 e del 18.1.98 ha rigettato la richiesta di collocazione dell'impianto sul tetto di questa casetta.
3) Avrebbe dovuto, il Biasoni, che dice di aver tanti motivi, tanta giurisprudenza, tante buone ragioni,
tante doglianze, impugnare a suo tempo e tempestivamente queste delibere davanti al Tribunale
competente. E avrebbe finalizzato la sua azione all'accoglimento della sua domanda, laddove ne
fossero ricorsi tutti gli estremi di fatto e di legge. Non lo ha fatto, il Biasoni, e allora di che cosa si
lamenta?
4) Ma il condominio, che cerca di andare incontro alle esigenze di tutti, vuole tener presente anche
quelle di alcuni condomini che dormono di giorno perché lavorano di notte, di altri che lavorano di
giorno e dormono di notte! E con queste apparecchiature complesse, perché Biascino Daniele si
definisce specialista nel settore, o come dir si voglia competente, ha in mente di impiantare delle
apparecchiature che sono di portata diversa da quelle piccoline usate dagli abituali radioamatori. Deve
installare dei motori, deve girare queste antenne di quest'impianto. Con il sottotetto che funziona come
una cassa di risonanza, il Biasoni creerebbe un vero disturbo da un punto di vista di godimento
dell'immobile.
5) Non solo, ma gli apparecchi televisivi, che rappresentano motivi di vera cultura, vengono disturbati
da questo tipo di impianto che ha annunciato di voler impiantare il Biasoni.
6) Si ribadisce altresì che occorre tener presenti gli effetti di questo impianto in base alle leggi che
regolano la materia anche circa i danni che possono portare alla salute dei condomini (cosiddetto
danno biologico9, materia questa nuova, dove è opportuno fare delle indagini da parte dei tecnici
designandi, come l'On.le tribunale stabilirà.
7) E infine l'altra domanda sopra preannunciata, è che il Biasoni vuole i danni, non si capisce quali e
perché. E' stato già detto, ma repetita juvant che l'edificio su cui vuole impiantare l'antenna il Biasoni,
non è alto come quelli usuali e ravvicinati gli uni agli altri. E' naturale che in questo tipo di gruppi di
condomini le antenne vanno collocate in cima al tetto perché sarebbe difficoltoso farle funzionare
mettendole nei cortili. Nel nostro caso invece le cose sono diverse. La zona ove è situato il condominio
di cui si parla, è in aperta campagna, e l'antenna non può essere disturbata da altri corpi circonvicini.
Può ricevere perfettamente le trasmissioni che sono dirette a Biasoni dagli altri, ritrasmettere le proprie
a terzi con un impianto posto a terra nelle vicinanze del fabbricato.
8) Il condominio si rende comprensibile a quanto chiede il Biasoni, ma questi insiste, insiste, con un
metodo che sa di guerra, sia pur regolata dal diritto!
9) Già l'On.le Tribunale in Camera di Consiglio ha fatto riferimento alle delibere che hanno deciso
contro le richieste del Biasoni, delibere non opposte. Che cosa si può dire di più?
10) Controparte ha chiesto una consulenza tecnica perché dice che le soluzioni tecniche avanzate dal
condominio, non sono idonee. E se non vanno bene, se ne è assunto l'onere della prova ex art. 2697
c.c.. Veda un po’ cosa intende fare.
11) Nell'effettuanda consulenza tecnica, alla quale non si oppone il difensore del condominio, occorre,
nel predisponendo quesito, chiedere al CTU anche la descrizione dei luoghi ove ha sede questo
piccolo condominio, chiedere se vi sono o meno intorno altri condomini che possono impedire la
ricezione e trasmissione con gli apparecchi voluti dal Biasoni. E' ovvio che per la parte convenuta è
possibile collocare questo impianto nello spazio circostante al condominio per non disturbare le
apparecchiature ed il riposo degli altri condomini. Qualora il sig. Giudice vedesse diversamente il
formando quesito, allora la difesa del condominio richiede l'ispezione dei luoghi da parte del sig.
Giudice Istruttore stesso. In via ulteriormente subordinata, nel caso fosse richiesto, chiede
l'ammissione del seguente capitolo di prova: "vero che le foto prodotte agli atti dal Condominio
Montesanto rappresentano il condominio in questione ed i luoghi circostanti". Questo capitolo è da
ammettersi per interrogatorio formale del Biasoni e con testi che ci si riserva di indicare. Altro al
momento non crede di dover aggiungere, parte convenuta, salvo diverse e più approfondite difese in
corso di causa, conosciute anche le diverse tesi.
Con profondo ossequio.
Busto Arsizio 27 maggio 1999.
(Avv. Zeuli Francesco)
Ecco invece il testo della risposta che l'Avv. Alberto Baccani, depositò in Tribunale a seguito della memoria depositata
da controparte:
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Attore: BIASONI DANIELE: Avv.ti Baccani e Baragiola
Convenuto: CONDOMINIO MONTESANTO: Avv. Zeuli
Memoria di replica ex art 184 c.p.c.
La difesa del Signor Biasoni Daniele letta la memoria avversaria espone:
La difesa del Condominio insiste su una tesi quanto meno stupefacente: il Signor Biasoni vuole
installare sul tetto dei motori! Chi non è ad uso la materia può immaginarsi che sul tetto vengono
installati dei motori del tipo di quelli di un autoveicolo oppure del tipo industriale, niente di più
fuorviante, il cosiddetto motore che serve a far girare l’antenna è un motorino elettrico di ridottissime
dimensioni (due libri sovrapposti), assolutamente silenzioso e conseguentemente inidoneo a creare
qualsivoglia disturbo salvo che qualcuno voglia salire sul tetto per sentire cosa succede.
Per ciò che riguarda i disturbi agli apparecchi televisivi ribadiamo l’inesistenza del problema e
comunque l’assicurazione, del resto prevista dalla legge, da parte del Signor Biasoni di applicare ogni
tipo di dispositivo per evitare che le emissioni derivanti dalla sua apparecchiatura possano creare
interferenze con l’impianto centralizzato.
Per ciò che riguarda invece i cosiddetti danni biologici ci sembra che tutto sia veramente una
esagerazione.
Le potenze in gioco e le frequenze hanno natura tale da non creare alcun problema alla salute.
Per ciò che riguarda poi il problema della collocazione dell’antenna abbiamo già chiarito le motivazioni
per cui l’antenna non può essere installata nel giardino in modo inidoneo.
In via istruttoria abbiamo chiesto l’ammissione di una consulenza tecnica che dirima la controversia su
detta installazione e sulle caratteristiche dell’impianto e si insiste per la sua ammissione.
Per ciò che concerne il quesito da sottoporre al C.T.U. ci rimettiamo a quanto sarà deciso in udienza
dato che il quesito sarà formulato dal Giudice sulla base delle indicazioni delle parti.
Per ciò che concerne il capitolo di prova di controparte non viene contestata la circostanza che le foto
non siano del Condominio, sono state però riprese in modo tale da essere fuorviate.
Le foto invece prodotte dalla difesa del Signor Biasoni, grandi e chiare, mostrano ampiamente la
situazione di fatto esistente.
Se necessario si chiede a nostra volta il seguente capitolo di prova:
•
Vero che le foto prodotte in atti rappresentano la situazione del Condominio Montesanto e
sono state riprese su incarico del Signor Biasoni per rappresentare la situazione di fatto. Per
interrogatorio formale dell’Amministratore del Condominio, indicando altresì come teste la
Signora Campo Leonarda residente a Origgio Via della resistenza n. 109.
Milano/Busto Arsizio lì 17 giugno 1999
Con documento datato 25/10/1999, ricevetti dall'Avv. Alberto Baccani, la comunicazione che all'udienza del
06/10/1999, il Giudice Istruttore Dott.ssa Marchegiani si era riservato, e che successivamente aveva sciolto la riserva
emettendo l'ordinanza allegata alla comunicazione, e che inoltre l'udienza successiva era stata fissata per il giorno
24/01/2000 alle ore 13.30 per il giuramento del Consulente Tecnico d'Ufficio e per la formulazione del quesito.
Segue l'ordinanza:
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
IL GIUDICE
a scioglimento della riserva che precede
esaminati gli atti ed i documenti di causa ed, in particolare, le memorie 27.5.99 dell’attore e 27.5.99 del
convenuto
ritenuto, quanto ai capitoli di prova formulati dall’attore nella memoria 27.5.99, di non poter ammettere
gli stessi in quanto:
cap 1) attinente a circostanza non contestata e comunque, verificabile con altri mezzi
cap 2), 3), 4) e 5) riguardanti circostanze valutative, come tali non demandabili a testi ma,
eventualmente oggetto di CTU
ritenuto, per contro, l’ammissibilità del capitolo di cui alla memoria 27.5.99 del convenuto
ritenuto infine necessaria per la decisione della presente controversia, ammettere una CTU che
descriva non solo lo stato dei luoghi ma suggerisca una soluzione che tenga conto dei contrapposti
interessi delle parti,
P.Q.M.
Ammette l’interrogatorio formale dell’attore, nonché la prova per testi, sul capitolo di cui alla memoria
27.5.99 di parte convenuta (testi indicati nel verbale di udienza 6.10.99)
AMMETTE
CTU nel senso sopra indicato, nominando come consulente l’Ing. Silvio Aspes, Somma Lombardo, Via
Battisti 12. Fissa per l’espletamento delle prove orali e per il conferimento dell’incarico, l’udienza del 24
gennaio 2000, h. 13.30.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti ed al CTU.
Busto Arsizio, 16.10.99
Il Giudice
In data 24/01/2000, si tenne l'udienza prefissata durante la quale il Giudice Istruttore Dott.ssa Marchegiani, fece giurare
i due testimoni in qualità di condomini del Condominio Montesanto, in merito all'autenticità delle fotografie presentate
da controparte come richiesto nella loro memoria. Espletata questa routine, si passò al giuramento del Consulente
Tecnico d'Ufficio (CTU) al quale venne poi formulato il quesito. Preso atto del tipo d'incarico, l'Ing. Silvio Aspes
dichiarò che il tempo a lui necessario per la perizia si aggirava attorno ai 120 giorni, quindi il Giudice Istruttore Dott.ssa
Marchegiani, fissò il rinvio per la successiva udienza il giorno 21/06/2000 alle ore 09.30, e sentito il parere del
Consulente Tecnico d'Ufficio, fissò l'inizio degli studi peritali per il giorno 15/02/2000 alle ore 17.30 presso lo studio
dell'Ing. Silvio Aspes in Casenuove di Somma Lombardo.
Concorde con l'Avv. Alberto Baccani, decisi d'avvalermi del supporto di un Consulente Tecnico di parte, e seguendo il
suo suggerimento, affidai l'incarico all'Ing. Carlo Galifi di Milano, che più volte aveva collaborato con lui in casi
analoghi e che quindi ben conosceva il tipo di problematiche cui saremmo andati incontro.
Il giorno 15/02/2000 quindi, presso lo studio dell'Ing. Silvio Aspes, ci trovammo così a discutere nuovamente sulle
modalità d'installazione dell'antenna, valutando il progetto da me presentato e le eventuali alternative del condominio.
Va detto che per il condominio si presentò unicamente l'amministratore, mentre a sostenere le mie tesi oltre al
sottoscritto, erano presenti sia l'Avv. Alberto Baccani, sia l'Ing. Carlo Galifi. In buona sostanza non si discusse su
specifici aspetti del problema, ma si parlò solo di argomentazioni di carattere generale. Assolte alcune pratiche di
routine, l'Ing. Silvio Aspes concordò con i presenti la data del sopralluogo da effettuarsi presso il condominio
Montesanto, che fu così fissata per il giorno 07/03/2000, alle ore 16.30!
Così fu, e in quella data, alla presenza del sottoscritto, dell'Ing. Carlo Galifi, dell'Ing. Silvio Aspes e
dell'amministratore, furono eseguiti i rilevamenti del caso, grazie ai quali, risultò possibile evidenziare in modo preciso
e circostanziato quali fossero le ragioni alla base dei rispettivi punti di vista. Va detto che anche in quella data, il perito
del condominio non si presentò, e l'amministratore dichiarò che purtroppo non era nemmeno a conoscenza di chi fosse,
in quanto lo studio legale, non gli aveva ancora comunicato quali fossero le sue generalità! Devo dire onestamente che
in quella sede, l'amministratore non tenne una posizione di assoluta contrarietà alle nostre tesi; del resto, bastò ben poco
per dimostrare che la soluzione prospettata dal condominio risultasse irrealizzabile, e questa volta, grazie anche al
supporto dell'evidenza! Pertanto, dal modo in cui si svolse il sopralluogo, mi parse d'intendere che anche l'Ing. Silvio
Aspes si fosse reso conto dell'obiettiva inesistenza di valide alternative!
Durante il sopralluogo, l'Ing. Silvio Aspes mi chiese se avessi potuto fargli pervenire qualche dato specifico sulla
tipologia dell'antenna in esame; gli assicurai che gli avrei inviato al più presto quanto da lui richiesto, infatti, in data
09/03/2000, gl'inviai un e-mail contenente in allegato il file PDF relativo al catalogo Cushcraft, affinché potesse
considerare come valido riferimento, le caratteristiche costruttive relative al modello A3S.
Seguirono alcune telefonate chiarificatrici, nelle quali l'Ing. Silvio Aspes mi riferì nuovamente che da parte sua, c'era la
ferma e precisa intenzione, di voler assolvere e rispettare pienamente il quesito posto dal Giudice e che, per far ciò,
aveva necessità di conoscere in modo esaustivo ogni minimo particolare tecnico sulla tipologia dell'impianto d'antenna
che avrei voluto installare.
Ebbi così nuovamente, l'opportunità di ripetere e riesaminare le caratteristiche che un siffatto impianto deve possedere,
in relazione specifica allo stato di fatto dei luoghi, considerando in modo approfondito, tutti gli aspetti sia tecnici, sia
logistici, che, di fatto, rendevano l'ipotesi da me presentata l'unica perseguibile! Ancora una volta quindi, mi confessò di
trovarsi in piena sintonia con quanto affermavo da tempo, e affermò altresì, che non vi potevano essere dubbi d’alcun
genere, sul fatto che l'installazione a tetto fosse la migliore!
Tuttavia, in data 22/03/2000, ricevetti una sua telefonata nella quale mi chiese se si potesse ritenere valida, l'ipotesi
d'installazione scaturita da informazioni che attinse presso una ditta costruttrice di tralicci! Mi chiese sostanzialmente di
verificare sotto l'aspetto tecnico/economico, la possibilità d'installazione di un traliccio di 12/15 metri d'altezza, con
carrello ascensionale, NON autoportante! Nuovamente quindi, mi ritrovai a ribadire che quell'ipotesi l'avevo già scartata
perché irrealizzabile! Spiegai che innanzitutto quel tipo d'installazione richiedeva assolutamente almeno tre o quattro
ordini di tiranti, e che come già constatato sul posto, non vi era lo spazio libero per poter essere tesi, vista la presenza di
alberi, e secondariamente, ma non in ordine d'importanza, quell'installazione avrebbe reso impossibile l'utilizzo del
carrello ascensionale, che avrebbe ricoperto e ricopre un ruolo di fondamentale importanza sotto il profilo della praticità
ma soprattutto sotto il profilo della sicurezza e dell'incolumità delle persone che avrebbero e che devono effettuare sia
l'installazione sia l'eventuale manutenzione! Ribadii ancora una volta che l'unica alternativa possibile in quel luogo
sarebbe stata quella di un traliccio autoportante, ma comunque era assolutamente da scartare perché precludeva la
possibilità dell'uso del carrello ascensionale; ricordai nuovamente che sotto il profilo economico, detta ipotesi avrebbe
comportato cifre che il sottoscritto, (e credo anche il condominio), non avrebbe mai speso! Questo ben conoscendo,
grazie alla professione che svolgo, quali siano i costi di un traliccio autoportante di soli 20 metri, a partire dagli studi
ingegneristici, alla necessità della relazione progettuale, ai costi di costruzione, ai costi di fondazione e posa con
annesse problematiche con l'Uff. Tecnico del Comune, alla necessità della periodica sottomissione del traliccio a
verifiche strutturali ecc.! Ribadii chiaramente, che l'ipotesi da me proposta sin dall'inizio, era l'unica che, valutando
esattamente tutti gli aspetti, fosse da ritenere valida! A fronte di tutto questo, l'Ing. Silvio Aspes mi diede ragione,
dicendomi però che avrebbe ancora voluto pensarci un pò su, e mi chiese se avessi potuto fornirgli qualche documento
relativo ad installazioni del tipo autoportante, inoltre mi comunicò, che l'Avvocato della controparte l'aveva messo al
corrente sull'intenzione di non avvalersi di nessun Tecnico di parte! Mi disse poi, che aveva una mezza intenzione di
convocare nuovamente le parti nel suo studio, per poter vagliare la possibilità di trovare un qualsiasi tipo d'accordo, e
così quindi, ci salutammo cordialmente. Il giorno seguente, un pò preoccupato per quest'ultimo risvolto, avvisai
dell'accaduto l'Avv. Alberto Baccani, il quale mi disse che avendo ormai valutato in tutto il tempo trascorso, ogni reale
alternativa, non poteva più esistere nessuna possibilità di accordo, e m'invitò ad avvisare l'Ing. Carlo Galifi per
informarlo della situazione affinché potesse a sua volta prendere contatti con l'Ing. Silvio Aspes. Così feci!
Nei giorni seguenti, l'Ing. Carlo Galifi mi confermò di aver preso contatto con l'Ing. Silvio Aspes, e mi disse che gli
aveva nuovamente espresso la nostra contrarietà nei confronti di un eventuale incontro con la controparte, volto, a
nostro parere, soltanto a perdere del tempo, ed inoltre, che l'ipotesi dell'installazione che mi venne proposta
telefonicamente, era già stata da noi ripetutamente rigettata apportando a tal fine, numerose e circostanziate
motivazioni!
Dopo alcuni giorni, l'Ing. Silvio Aspes mi telefonò chiedendomi se avesse potuto effettuare alcune ulteriori misurazioni,
al fine di rilevare l'esatto ingombro degli alberi presenti nel punto menzionato dal condominio. Naturalmente non ebbi
nulla in contrario, e così, in data 13/04/2000, ci trovammo di nuovo nel punto designato per le misurazioni. Venne
ovviamente avvisato anche l'amministratore, e tutti insieme quindi, eseguimmo i rilevamenti del caso. In quella sede,
l'Ing. Silvio Aspes sottopose alla mia attenzione, la famosa bozza dell'installazione suggeritagli dall'azienda da lui
contattata, e nuovamente, fui costretto a ripetermi per l'ennesima volta, portando al tavolo delle discussioni anche
l'aspetto della stesura dei cavi. Gli domandai: ...e i cavi? Che giro dovrebbero fare con una simile installazione?
Ebbi la sensazione che non aveva ancora valutato quest'aspetto, difatti, mi prospettò quest'ipotesi: i cavi dalla parte più
alta del traliccio, sarebbero dovuti scendere fino al suolo, poi, tramite scavo, avrebbero dovuto raggiungere la base del
muro del condominio, successivamente, tramite tubazioni ancora da definirsi, sarebbero dovuti arrivare fino all'interno
del mio appartamento! Manifestai il mio stupore, seguito immediatamente da alcune elementari considerazioni di
carattere tecnico, relative all'attenuazione di segnale che tale conseguente lunghezza dei cavi, (oltre 45 metri!), avrebbe
apportato al segnale trasmesso dalle mie apparecchiature! A fronte dei calcoli che feci al momento, mi domandò di
fargli avere le caratteristiche tecniche del cavo, affinché potesse rendersi conto realmente dell'effettivo danno apportato
da tale lunghezza!
Il giorno successivo, inviai un e-mail contenente alcune formule tecniche, alcuni esempi di calcolo applicato, ma
soprattutto, gli estremi di un URL relativo al sito di una famosa ditta costruttrice di cavi coassiali, nelle cui pagine web,
si possono trovare interessanti ed esaurienti spiegazioni tecniche, in merito ai fattori che determinano la scelta finale di
un cavo, a seconda dell'utilizzazione che se ne intende fare!
Avendo portato ad esempio, anche il caso d'utilizzo di frequenze UHF, (da 300 a 3000 Mhz), il giorno seguente ricevetti
un ulteriore e-mail dell'Ing. Silvio Aspes, dove mi si chiedeva di comunicargli, al fine di completare l'esatta
composizione del sistema di trasmissione, il modello e le caratteristiche dell'apparato ricetrasmittente che avrei
utilizzato! Risposi immediatamente, citando l'esatto modello di RTX in mio possesso e fornendo ulteriori informazioni
in merito, inoltre, comunicai l'URL del sito dove poter reperire tutte le caratteristiche di detto apparecchio. In aggiunta,
sottolineai nuovamente l'aspetto relativo allo sconfinamento che si sarebbe generato nel caso di un'installazione nel
luogo prospettatomi, visto e considerato che nell'ultimo nostro incontro, la discussione si era soffermata essenzialmente
sull'aspetto dell'attenuazione dovuta alla lunghezza dei cavi; non feci ovviamente alcun riferimento su RTX per VHFUHF, per il semplice motivo che ancora non ne possedevo alcuno!
Ricevetti via e-mail, in data 16/05/2000, un ulteriore richiesta d'informazioni, relativa al tipo di rotore che avrei
utilizzato, alla quale risposi tempestivamente, fornendo utili dati e un ulteriore URL dove poter attingere tutte le
delucidazioni del caso!
Alcuni giorni dopo, ricevetti una telefonata dell'Ing. Carlo Galifi, con la quale mi avvisò che mi avrebbe inviato tramite
fax la perizia appena completata, chiedendomi di esaminarla e di fargli conoscere il mio giudizio in merito al più presto
possibile.
Ecco qui di seguito, la perizia che ricevetti in data 30/05/2000:
MEMORIA TECNICA DI PARTE
per conto di BIASONI DANIELE
trasmessa al CTU ing. ASPES SILVIO
per il procedimento
BIASONI / COND. MONTESANTO
presso il TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Il sottoscritto, dott. ing. GALIFI CARLO, iscritto nell’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Milano n.10344,
consulente tecnico del Tribunale di Milano n.5482, membro co-fondatore del GITEG (gruppo italiano
consulenti tecnici economici giuridici), a diffusione nazionale, CTP per conto di Biasoni Daniele nel
procedimento suddetto, presenta al CTU ing. Aspes Silvio, a conclusione degli accertamenti dallo
stesso effettuati, una propria memoria tecnica di parte, così composta:
1) QUESITO;
2) ACCERTAMENTI EFFETTUATI;
3) CONSIDERAZIONI TECNICHE;
4) CONCLUSIONI.
1) QUESITO
“accerti e descriva il CTU lo stato dei luoghi, avendo cura di indicare la soluzione migliore ed in linea
con le disposizioni normative vigenti, per il posizionamento e l’installazione dell’antenna descritta nel
progetto allegato agli atti. In particolare dica se è praticabile l’installazione dell’antenna sul tetto così
come richiesto dall’attore, tenuto altresì conto delle rimostranze sollevate dal condominio, o invece sia
praticabile l’installazione dell’antenna sul terreno condominiale tenuto altresì conto delle rimostranze
sollevate dall’attore.
Indichi altresì il CTU gli eventuali accorgimenti che l’attore dovrà adottare in sede di posizionamento
dell’antenna”.
2) ACCERTAMENTI EFFETTUATI
Sono stati effettuati vari sopralluoghi presso il condominio in questione, in cui il CTU ha potuto
prendere visione dei luoghi, nonché dello stato e delle condizioni per la installazione delle antenne da
parte dell’attore. Il CTU ha avuto modo peraltro di verificare le effettive misurazioni circa le quote e gli
ingombri delle antenne in questione, nonché circa gli spazi condominiali disponibili. Al CTU è stata
inoltre presentata documentazione tecnica inerente le antenne interessate alla installazione, con
relativi accessori, nonché relativamente al cavo coassiale di discesa ed alle apparecchiature
trasmittenti. IL CTU ha avuto modo di approfondire autonomamente la cosiddetta soluzione alternativa
sommariamente suggerita da controparte, consistente nella ipotesi di installazione della antenna in
cima ad un traliccio di circa 15 metri installato a sua volta nel terreno di cui al piccolo giardinetto
condominiale. Egli ha cioè autonomamente avuto contatti con produttori di tralicci, per la definizione di
fattibilità e costi relativi, accertando di persona la enorme maggiorazione di costi correlata a tale
ipotesi, nonché la maggiore complessità tecnica sia in fase di realizzazione che in fase di ordinaria
manutenzione. Il CTU ha inoltre potuto direttamente accertare che siffatta ipotetica installazione della
antenna in cima al traliccio comporterebbe un sicuro sconfinamento di porzione della antenna in spazi
aerei confinanti di altrui proprietà, oltre che un cospicuo taglio dei pochi alberi presenti.
3) CONSIDERAZIONI TECNICHE
La totalità delle installazioni di antenne come quella in questione, senza eccezione alcuna, viene fatta
sui tetti dei condomini. Così intende fare l’attore nel caso in questione. Tale circostanza non è affatto
casuale, né rappresenta per così dire un capriccio o un tentativo di risparmio.
Brevemente espongo al CTU le ragioni per cui tali antenne vengono installate normalmente sui tetti,
così come anche richiesto dall’attore, ovvero perché è esclusa la possibilità di installare le antenne in
modo diverso così come invece prospettato dal condominio (antenna in cima ad un traliccio di 15 metri
installato a terra nel giardinetto condominiale). Le ragioni per cui quella prospettata dall’attore è la
soluzione migliore, e direi anche l’unica e la più ragionevole, discende non da una ma da una lunga
serie di motivazioni, come segue:
a) dal punto di vista tecnico: viene garantita la miglior ricetrasmissione possibile, oltre che per la
altezza, anche per la posizione dominante nonché per la minor lunghezza di cavi necessari (e quindi
minore attenuazione!!) di collegamento della antenna rispetto alle apparecchiature;
b) dal punto di vista economico: la soluzione proposta dall’attore rappresenta la più economica in
assoluto rispetto alla soluzione alternativa esaminata dal CTU stesso. Egli ha avuto infatti modo di
verificare direttamente con i costruttori dei tralicci, la enorme maggiorazione di costo richiesta,
unitamente alla maggior complessità tecnica sia realizzativi che di manutenzione; fra l’altro, posto che il
tetto regge di per sé la leggera antenna e struttura senza problemi, che motivi ci sono per suggerire un
traliccio che serve per raggiungere e superare la altezza del tetto??
c) dal punto di vista estetico: è immediato il vantaggio, se si immagina la antenna sul tetto che rientra
ormai nella normalità del paesaggio, rispetto alla medesima antenna installata in cima ad un traliccio di
15 metri posizionato a terra, in un limitato giardinetto condominiale, affiancato ad uno stabile, e di
altezza tale cioè da superare il tetto dello stabile stesso; dal punto di vista condominiale: il vantaggio è
immediato per le stesse ragioni di cui sopra, e cioè se si confronta la antenna sul tetto ormai del tutto
abituale e normale, per di più non arrecante alcun disturbo di alcun tipo, rispetto ad una antenna
installata in cima ad un traliccio posizionato a terra nel limitato spazio condominiale, che sarebbe così
ancora più limitato ed inagibile; fra l’altro anche le operazioni di manutenzione del traliccio sarebbero
più complesse e più coinvolgenti gli spazi condominiali;
e) dal punto di vista ambientale: non si arreca alcuna offesa all’ambiente circostante né si comporta
dissennato taglio di alberi od altro, come sarebbe invece nel caso del traliccio a terra;
f)
dal punto di vista giuridico: da ultimo, ma non certo per importanza, l’antenna, che ha un certo
ingombro “naturale”, quando installata sul tetto garantisce il fatto che la propria estensione resti
delimitata allo spazio aereo condominiale, non comportando alcun sconfinamento dello spazio aereo in
altrui proprietà, come invece sarebbe nel caso di installazione in cima al traliccio a terra nello spazio
del giardinetto condominiale, come anche il CTU ha avuto modo di constatare direttamente. A tale
proposito si allega, per comodità del CTU, copia di sentenza del Tribunale di Monza 30/04/92, in merito
ad indebito sconfinamento in caso analogo. In merito, si porta a conoscenza del CTU, per comodità,
quanto evidenziato dal legale avv. Baccani, e cioè che l’estensione “naturale” della antenna nel caso di
installazione in cima al traliccio a terra nello spazio condominiale disponibile, porterebbe
necessariamente a violare le norme dell’art.873 c.c. e seguenti (distanza non inferiore a 3 metri) in
quanto la parte costituita dalla direttiva, ruotando, passerebbe necessariamente sul terreno del vicino
confinante, o comunque sarebbe ad una distanza tale da violare le norme sopra citate.
4) CONCLUSIONI
Per concludere, da quanto sopra detto, si ritiene di poter a ragione prospettare al CTU le seguenti
risposte al quesito a lui posto dal Giudice.
I) “(…..)avendo cura di indicare la soluzione migliore ed in linea con le disposizioni normative vigenti
(…)”.
Accertati stato e condizioni dei luoghi e delle antenne in questione, e presa in attenta considerazione
ogni altra possibile soluzione alternativa, non vi è alcun dubbio che la soluzione migliore in linea con la
normativa vigente consiste nell’installare le antenne sul tetto dell’edificio, esattamente nella posizione
indicata dall’attore. Tale soluzione di effettuare la installazione sul tetto rappresenta d’altronde la
totalità dei casi di siffatte installazioni di siffatte tipologie di antenne, e ciò non è certo un caso.
Vantaggi evidenti rispetto alle cosiddette soluzioni alternative prospettate (antenna in cima a traliccio
sul terreno del giardinetto condominiale laterale) sono:
a)
dal punto di vista tecnico, migliore qualità dei segnali in assoluto, con assenza garantita di
disturbi alle altrui ricezioni;
b)
dal punto di vista economico, minor costo in assoluto;
c)
dal punto di vista estetico, minor impatto in assoluto;
d)
dal punto di vista condominiale, non si arreca alcun disturbo;
e)
dal punto di vista ambientale, non vi è necessità di tagliare alberi od altro;
f) dal punto di vista giuridico, perfettamente rientrante nelle norme vigenti, con assenza di
sconfinamento in spazi altrui.
II) “(…..) se è praticabile l’installazione dell’antenna sul tetto (….), o invece sia praticabile
l’installazione dell’antenna sul terreno condominiale (….)”.
L’installazione dell’antenna sul tetto così come richiesto dall’attore oltre che praticabile, rappresenta la
unica soluzione ragionevole e sicuramente la più vantaggiosa in tutti i sensi, per quanto sopra detto,
non solo dal punto di vista dell’attore ma persino dal punto di vista del condominio stesso, che così
non avrebbe il benché minimo inconveniente. Per contro, la soluzione prospettata dal condominio non
comporterebbe alcun beneficio bensì presenterebbe unicamente una serie di svantaggi ed
inconvenienti tecnici, estetici, di utilizzo degli spazi comuni, ambientali giuridici, oltre che essere
inutilmente ed eccessivamente onerosa.
III) “Indichi altresì il CTU gli eventuali accorgimenti (….)”.
Non vi sono particolari accorgimenti in sede di posizionamento della antenna da parte dell’attore, cioè
sul tetto, se non quelli di “ordinaria” attenzione per siffatte “ordinarie” installazioni.
FINE DELLA RELAZIONE
MILANO, 29/05/2000
Dott. ing. CARLO GALIFI
Dopo aver letto attentamente la perizia dell'Ing. Carlo Galifi, gli telefonai per dargli il mio consenso.
In data 30/06/2000, ricevetti dall'Avv. Alberto Baccani la copia della perizia che il CTU aveva depositato presso la
Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio in data 13/06/2000.
All'udienza del 20/06/2000, per aver la possibilità d'esaminare i contenuti della sopraccitata perizia, il Giudice Istruttore
Dott.ssa Marchegiani, fissò il rinvio per la successiva udienza per il giorno 04/10/2000!
Segue la perizia del CTU:
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
causa civile n.r.g. 925/98
promossa dal
Sig. DANIELE BIASONI
(Avv. D. BARAGIOLA)
contro
CONDOMINIO MONTESANTO di ORIGGIO
(Avv. F. ZEULI)
C.T.U. Dott. Ing. Silvio Aspes – G.I. Dott.sa MARCHEGIANI
(Prossima udienza fissata in data 21/06/2000)
RELAZIONE TECNICA
Il presente documento, composto da 10 pagine, è suddiviso nelle sezioni di seguito elencate:
- Premessa;
- Dettagli Perizia;
- Risposte ai quesiti;
- Conclusioni;
Premessa
Nell’udienza del 24/01/2000 l’ill.mo G.I. Dott.sa Marchegiani, ha nominato C.T.U. nella sopraccitata
causa il sottoscritto Dott. Ing. Silvio Aspes residente a Somma Lombardo, in Via C. Battisti 12
ponendogli il seguente quesito:
“Accerti e descriva il C.T.U. lo stato dei luoghi, avendo cura di indicare la soluzione migliore in linea
con le disposizioni normative vigenti, per il posizionamento e l’installazione dell’antenna descritta nel
progetto allegato agli atti. In particolare dica se è praticabile l’installazione dell’antenna sul tetto così
come richiesto dall’Attore, tenuto altresì conto delle rimostranze sollevate dal condominio, oppure se
invece sia praticabile l’istallazione dell’antenna sul terreno condominiale, tenuto altresì conto delle
rimostranze sollevate dall’Attore. Indichi altresì il C.T.U. gli eventuali accorgimenti che l’Attore dovrà
adottare in sede di posizionamento dell’Antenna.”
Il giorno 15/02/2000 alle ore 17.30, presso lo studio dello scrivente sito in Somma Lombardo, Via F.
Baracca n. 9 fraz. CaseNuove si è dato inizio alle operazioni peritali. Erano presenti oltre al C.T.U.
Dott. Ing. Silvio Aspes le parti rappresentate da:
Per Sig. Daniele Biasoni:
Dott. Ing. Carlo Galifi (Perito di parte) con studio in MILANO viale Monza, 27;
Sig. Daniele Biasoni (Parte attrice) nato a Saronno il 1/6/1961 e residente in V.le della Resistenza,
109 – 21040 Origgio (VA);
Avv. Alberto Baccani (Avv. Parte attrice) con studio in MILANO Via Bigli, 2;
Per Condominio Montesanto di Origgio:
Sig. Francesco Tomba (Amministratore del Condominio Montesanto di Origgio) nato a Fossalta di
Piave (VE) il 3/6/1946 e residente in Origgio (VA) via Circonvallazione 23;
Il Sig. Francesco Tomba esordiva, precisando al sottoscritto C.T.U., che il condominio Montesanto di
Origgio non intendeva procedere nella nomina di un Perito di parte e che quindi era presente per
rappresentarlo. Scopo dell’incontro era quello di prendere visione dei documenti di causa e stabilire le
modalità
di
esecuzione
della
Perizia.
Il C.T.U. dopo aver sentito le parti in merito alle due diverse possibilità di installazione dell’Antenna
oggetto di causa (sopra il tetto oppure sul terreno condominiale), decideva di fissare un sopralluogo
presso il Condominio Montesanto di Origgio per il giorno Martedì 7/3/2000, al fine di poter verificare lo
stato dei luoghi e le misure relative agli spazi condominiali.
Il giorno 7/3/2000 presso il Condominio Montesanto di Origgio, il sottoscritto C.T.U. procedeva,
coadiuvato dalle parti (Dott. Ing. Galifi, Sig. Biasoni e Sig. Tomba), nelle misurazioni dell’area verde
condominiale (giardino) al fine di poter avere gli elementi necessari allo sviluppo di un progetto
alternativo all’installazione “canonica” sul tetto. Successivamente il sottoscritto C.T.U. provvedeva a
raccogliere documentazione in merito ai vari “blocchi” costituenti i due progetti di installazione e dopo
una prima stesura degli stessi fissava un secondo sopralluogo in data 13/4/2000, presso il Condominio
Montesanto di Origgio, per un loro approfondimento.
Dettagli Perizia
Di seguito è riportata la configurazione a livello di blocchi principali relativamente alle due installazioni
possibili:
1) Strumento RiceTrasmittente marca ICOM mod. IC756 con potenza massima nominale trasmissiva
pari a 100 W;
2) Antenna a tre elementi multibanda con le seguenti caratteristiche fisiche:
- Elemento più lungo ± 8m.;
- Dimensione Boom ± 4 m.;
- Peso ± 13 Kg.;
3) Traliccio a sezione variabile alto circa 5 m. oltre al Kit di tiranti per il fissaggio sul tetto, oppure
traliccio a sezione fissa (lato 45 cm) alto circa 15 m. con piano mobile scorrevole “porta Antenna” (tipo
alzabandiera) e relativo “plinto” oltre al Kit di tiranti per il fissaggio al suolo.
Come si può notare dal punto (3) precedente, la differenza fondamentale tra le 2 installazioni consiste
nella diversa configurazione del traliccio da utilizzare oltre agli accessori. In particolare il sottoscritto
C.T.U., allo scopo di valutare dal punto di vista economico le 2 soluzioni, ha contattato la Società AET
di Garrufo (Teramo) che commercializza tralicci per antenne richiedendo quotazioni dei vari particolari
costituenti le due diverse installazioni. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dell’antenna, del
motore per la rotazione della stessa, del Ricetrasmettitore e del cavo costituente il collegamento tra la
Ricetrasmittente e l’antenna il sottoscritto C.T.U. le ha “scaricate” direttamente dai siti Internet relativi e
sono disponibili presso il Suo studio in Somma Lombardo per una eventuale visione.
Risposte ai Quesiti
Il quesito posto dal Giudice al sottoscritto C.T.U. si può riassumere nei tre seguenti punti:
1)
Accerti e descriva il C.T.U. lo stato dei luoghi, avendo cura di indicare la soluzione migliore in
linea con le disposizioni normative vigenti, per il posizionamento e l’installazione dell’antenna descritta
nel
progetto
allegato
agli
atti.
Come già accennato la soluzione più idonea è quella che prevede l’installazione dell’antenna sul tetto
utilizzando un traliccio di circa 3 m. di altezza a sezione fissa, “contro-ventato” e ancorato sul tetto alla
cui sommità è posta l’antenna oggetto di causa con il relativo motorino per la sua rotazione. Questa
soluzione è quella che permette di ottenere le migliori prestazioni dal punto di vista di “efficienza” del
sistema trasmissivo, tenendo conto che il collegamento dell’Antenna al Ricetrasmettitore può essere
realizzato con una tratta di cavo coassiale RG-213/U di circa 10 m. contro 30/35 m. della soluzione
alternativa al suolo. Inoltre con questa soluzione si eviterebbe di gravare rendendo di fatto inagibile (o
agibile con forti limitazioni) il cortile deputato ad accogliere l’installazione sul terreno, infatti quest’ultima
prevedrebbe un traliccio di sezione fissa dell’altezza di circa 15 m. posto al centro del cortile con i
relativi cablaggi che lo attraverserebbero trasversalmente per risalire lungo il muro del condominio al
fine di raggiungere l’apparecchiatura Ricetrasmittente posta nell’abitazione del Sig. Biasoni.
Nell’eventuale installazione sul terreno condominiale deve altresì essere tenuto in considerazione che
durante le manutenzioni periodiche o in caso di guasto, l’antenna deve essere “abbassata” a livello del
cortile, utilizzando la piattaforma mobile in dotazione al traliccio, e in questi casi a causa delle
dimensioni dell’antenna il cortile sarebbe totalmente inagibile agli altri condomini, richiedendo in
aggiunta per la fattibilità dell’operazione, il taglio delle piante presenti ai bordi del cortile.
2)
In particolare dica se è praticabile l’istallazione dell’antenna sul tetto così come richiesto
dall’Attore, tenuto altresì conto delle rimostranze sollevate dal condominio, oppure se invece sia
praticabile l’installazione dell’antenna sul terreno condominiale, tenuto altresì conto delle rimostranze
sollevate
dall’Attore.
Come già detto al punto (1) l’installazione sul tetto oltre ad essere praticabile è anche quella
normalmente eseguita in casi simili presentando rispetto a quella al suolo vantaggi di tipo economico,
prestazionale (in termini di efficienza del sistema) e ambientali in termini di Servitù. Le rimostranze
sollevate dal Condominio ad un’installazione sul tetto sono state attentamente valutate dal sottoscritto
C.T.U. e sono di seguito riportate:
-Rumorosità
del
sistema
di
rotazione
dell’Antenna.
A questo proposito va detto che il motore che verrebbe utilizzato equivalente al modello G-800SDX
prodotto dalla Società YAESU, le cui caratteristiche sono state analizzate dal sottoscritto, è un comune
motore normalmente utilizzato per ruotare antenne poste sui tetti. Bisogna inoltre considerare che
stiamo parlando di un motore elettrico che verrebbe azionato solo per “captare” segnali provenienti da
direzioni differenti, ma che una volta iniziata la comunicazione rimarrebbe inattivo. La conformazione
del sottotetto del condominio non presenta caratteristiche fuori dal comune dal punto di vista sonoro,
per cui il sottoscritto C.T.U. ritiene di poterle considerare nella media e di poter assimilare la futura
installazione alle tante presenti sul territorio Italiano che prevedono l’antenna installata sul tetto... Il
sottoscritto ritiene per quanto sopradetto che il rumore prodotto durante tali rotazioni udibile negli
appartamenti degli altri condomini rientri nei limiti di legge.
-Disturbo ai condomini arrecato dal fatto che il Sig. Biasoni accederebbe senza limitazione di orario
all’installazione
sul
tetto.
Sistemi analoghi a quello oggetto di causa una volta installati e collaudati non richiedono di norma
operazioni di messa a punto con accesso fisico all’Antenna. Solo in caso di guasto del sistema si rende
necessario l’accesso all’impianto per le verifiche o le operazioni di ripristino necessarie. Si ritiene quindi
che il Sig. Biasoni non avrebbe motivo di accedere frequentemente al sistema installato.
-Disturbo alle antenne già installate per la ricezione dei normali programmi TV.
Per evitare questo tipo di problemi, è sufficiente che il Sig. Biasoni si impegni ad installare o far
installare il sistema a “regola d’arte” e a collaudarlo per verificare che non ci siano “armoniche”
sufficientemente ampie da disturbare i programmi TV. Tali verifiche, a cautela degli altri condomini,
possono essere previste periodicamente (ad esempio con cadenza annuale o biennale).
In alternativa all’installazione sul tetto, l’installazione dell’Antenna sul terreno condominiale è fattibile
con le seguenti limitazioni di seguito elencate che di fatto, a parere del sottoscritto, ne
sconsigliano fortemente l’esecuzione:
•
Maggiore complessità della struttura meccanica per il supporto dell’antenna (Traliccio a
Sezione fissa di circa 15 m. con piattaforma mobile porta antenna);
•
•
•
•
•
Maggiori costi di realizzazione della struttura (Circa 10 Milioni di Lire contro 1,5 Milioni di Lire
della installazione sul tetto;
Minore resa in termini di efficienza (Potenza in uscita dall’antenna/Potenza emessa dalla
Ricetrasmittente) in quanto si renderebbe necessario avere una tratta di cavo lunga circa 35/40
m. contro circa 10 m. dell’installazione sul tetto;
Sconfinamento durante la normale rotazione dell’antenna su una porzione di terreno
condominiale vincolato in futuro ad essere utilizzato per il passaggio di una strada comunale (A
proposito degli sconfinamenti con antenne rotanti, il C.T.P. del Sig. Biasoni ha allegato alla sua
memoria Tecnica una sentenza del Tribunale di Monza);
Penalizzazione dell’utilizzo del cortile da parte degli altri condomini a causa dell’impianto di un
Traliccio alto circa 15 m. e dei relativi cablaggi;
Taglio degli alberi presenti ai margini del cortile per permettere la normale manutenzione
dell’antenna a causa degli ingombri della stessa una volta abbassata;
3)
Indichi altresì il C.T.U. gli eventuali accorgimenti che l’Attore dovrà adottare in sede di
posizionamento
dell’Antenna.
Come già accennato precedentemente al fine di cautelare gli altri condomini dal punto di vista di
eventuali interferenze dell’impianto con i normali programmi televisivi, è sufficiente che si preveda di
effettuare delle verifiche a livello di “Armoniche” prodotte dall’impianto nella banda televisiva con
cadenza annuale o biennale, oltre naturalmente ad un collaudo iniziale una volta installato l’impianto.
CONCLUSIONI
In conclusione si può affermare che l’istallazione sul tetto sia da preferire a quella sul terreno
condominiale a causa delle numerose limitazioni precedentemente esposte.
Un tentativo di mediazione, al fine di raggiungere un accordo tra le parti, è stato esperito dal
sottoscritto C.T.U. ma è naufragato di fronte alla rigidità delle posizioni delle singole parti che non
intendevano scendere a compromessi.
Il sottoscritto ritiene di aver svolto il proprio compito con il solo scopo di far conoscere al Giudice la
verità, e rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.
In fede Somma Lombardo lì 12 Giugno 2000
Il C.T.U. Dott. Ing. Silvio Aspes
firma
Domicilio: Via C. Battisti, 12
21019 Somma Lombardo (VA)
0331/253034
In data 09/10/2000, ricevetti dall'Avv. Alberto Baccani la copia del fax che il nostro corrispondente di Busto Arsizio,
Avv. Dario Baragiola, gli aveva fatto pervenire.
Ecco di seguito, il testo integrale del fax:
Egregio Signor
Avv. Alberto Baccani
Via Bigli 2
20122 – MILANO
Nell'udienza di oggi, in effetti, Zeuli aveva "presentato", dichiarando di depositarla, una nota di
osservazioni tecniche con tre fotografie, con richiesta di richiamo del C.T.U. a chiarimenti.
Mi sono opposto all'acquisizione del processo dell'atto e dei documenti, segnalando che si trattava in
realtà di memoria e di produzioni non autorizzate; e mi sono altresì opposto al richiamo del C.T.U.,
chiedendo udienza di p.c..
La Giudice ha accolto la prima opposizione ordinando a controparte di ritirare memoria e documenti,
così costringendo a riassumere i motivi della sua istanza; e si è riservata sulla seconda opposizione.
Con l'ordinanza che mi verrà comunicata, Ti farò avere copia del verbale.
All'udienza era presente l'amministratore del Condominio.
Cordiali saluti.
(Avv. Dario Baragiola)
In data 03/11/2000 ricevetti copia del verbale dell'udienza tenutasi il 04/10/2000.
In buona sostanza, nella predetta udienza, l'Avv. Zeuli pretese il richiamo del CTU, contestandone la perizia appena
depositata.
Fece espressa richiesta affinché il CTU si recasse a visionare un'installazione d'antenna, presso una villa distante dal
Condominio Montesanto solamente alcune centinaia di metri, affermando altresì, che tale installazione coincideva
perfettamente con le richieste del condominio e che il costo complessivo, sentito il proprietario, non superava il milione
di Lire! A supporto di quanto detto, produsse tre fotografie del luogo e dell'installazione portata ad esempio!
A onor del vero, va detto che l'installazione alla quale l'Avv. Zeuli faceva riferimento, è posta in un giardino di una villa
singola, ben più ampio dell'area in esame del Condominio Montesanto, e soprattutto, che l'antenna ivi presente, è in
realtà una quattro elementi per i 27 Mhz! Praticamente non più di qualche chilogrammo d'antenna, sostenuta da un palo
telescopico per antenne TV non più alto di 5 o 6 metri!
Evidentemente, il mio progetto d'antenna che consegnai sin dall'inizio della causa, (completo in tutte le sue parti,
antenne ed accessori vari), era già stato "dimenticato" dalla controparte! Ovvio!
L'altra osservazione degna di nota fatta dall'Avv. Zeuli, si riferiva ad un eventuale danno, o presunto tale, che
l'installazione d'antenna da porsi sul tetto del condominio, potesse arrecare alla salute dei condomini che alloggiavano
nelle strette vicinanze!
Per tutti questi motivi, riformulò nuovamente la richiesta di richiamo del CTU per chiarimenti!
E infatti...
Ecco qui il testo dell'ordinanza che seguì alla predetta udienza, che in data 03/11/2000 ricevetti dall'Avv. Alberto
Baccani.
IL GIUDICE
•
•
•
a scioglimento della riserva che precede,
lette le osservazioni formulate al CTU da parte del condominio,
ritenuta l'opportunità di richiamare il CTU al fine di integrare il proprio elaborato limitatamente
agli eventuali danni alla "salute" dei condomini, argomento non trattato nella consulenza
PQM
Fissa per il richiamo del CTU Ing. Silvio Aspes, l'udienza del 13/12/2000, ore 11.45, mandando la
cancelleria per l'avviso al CTU nominato ed alle parti.
Busto Arsizio, 16/10/2000
IL GIUDICE
Dott. Nicoletta Marchegiani
Come si può notare, il caso non è affatto chiuso!
Oltretutto, all'udienza del 13/12/2000, per una strana circostanza, il Giudice Dott. Marchegiani fu costretto a rinviare
l'udienza per l'ennesima volta, in quanto per la controparte non si presentò nessuno!
Difatti, accertato il mancato ricevimento della cartolina di convocazione dell'Avv. Zeuli, che il postino o chi per esso
avrebbe dovuto far firmare alla consegna, al Giudice non rimase altra alternativa se non quella di rinviare l'udienza in
altra data!
Tale data fu fissata per il giorno 21/02/2001.
All'udienza del 21/02/2001, erano presenti l'Avv. Alberto Baccani, l'Ing. Silvio Aspes e l'Avv Zeuli. L'Avv. Alberto
Baccani chiese al Giudice di poter produrre una sentenza del G.I. Dott. Castellini del Tribunale di Milano, relativa
all'inapplicabilità per i Radioamatori del D.M. 10/9/1998 n° 381.
L'Avv. Zeuli immediatamente si oppose chiedendo formalmente che si facesse un ulteriore supplemento di perizia in
merito, e fu così che venne quindi richiesto al CTU, Ing. Silvio Aspes, d'integrare la propria relazione peritale,
verificando quindi che nell'area interessata dall'antenna, non si verificasse il superamento della soglia del campo
elettromagnetico, come previsto dal D.M. 10/9/1998 n° 381.
Il CTU, Ing. Silvio Aspes, chiese quindi 90 giorni di tempo con decorrenza dal 1/3/2001, riservandosi di comunicare
alle parti, la data del sopralluogo.
Il Giudice Dott. Marchegiani, rinviò quindi l'udienza al giorno 13/06/2001 alle ore 10,00.
Alcuni giorni più tardi, ricevetti comunicazione dall'Avv. Alberto Baccani, che il CTU, Ing. Silvio Aspes, aveva fissato
un appuntamento presso la società Aldena Telecomunicazioni in Via Volta 13 a Cusago (MI), per l'inizio delle
operazioni relative al supplemento di perizia ordinato dal Giudice.
Quel giorno quindi, ci recammo presso l'Aldena Telecomunicazioni.
Erano presenti, l'Avv. Alberto Baccani, l'Ing. Silvio Aspes, l'amministratore del condominio ed il sottoscritto.
Fummo gentilmente ricevuti dal Sig. Giuseppe Napoli, a cui venne spiegato precisamente quale fosse lo scopo della
nostra visita e nel contempo, gli fornimmo i dati relativi all'antenna in esame, del ricetrasmettitore ad essa connesso e le
varie planimetrie del condominio.
Già in quella sede preliminare, il Sig. Giuseppe Napoli manifestò le proprie perplessità legate all'ingiustificato
coinvolgimento dei Radioamatori nel D.M. 10/9/1998 n° 381, proprio per l'oggettiva difficoltà di accomunare tale
attività con quella per esempio dei ripetitori di radio libere, televisioni o telefonia cellulare, che come sappiamo bene
tutti, non svolgono un'attività sporadica come può essere senz'altro considerata quella dei Radioamatori, ma bensì
un'attività continuativa 24 ore al giorno, per 365 giorni all'anno!
L'unico dato che secondo il Sig. Giuseppe Napoli ancora mancava, erano i diagrammi d'irradiazione dell'antenna; mi
offersi quindi d'inviare un e-mail di richiesta direttamente alla casa costruttrice, Hi-Gain, prendendomi l'impegno di
farglieli avere appena me li avessero spediti. Purtroppo persi la speranza di ricevere alcunché dalla famosa e rispettabile
società americana, perché anche dopo aver ripetutamente inviato numerose e-mail di richiesta dei diagrammi
d'irradiazione, (N.d.A.: chissà se poi loro li avranno mai avuti!), a tutt'oggi, non mi è pervenuto un bel niente!
Devo invece ringraziare pubblicamente la Milag di Milano, che pur non essendo in possesso di ciò che mi serviva,
diede seguito alla mia richiesta con una cortese risposta proponendomi l'invio dei dati che però già possedevo. Grazie lo
stesso!
Nei giorni successivi, mi sentii più volte telefonicamente con il CTU per aggiornarci su come stava procedendo la
ricerca dei dati mancanti, ed altresì per fissare un limite di tempo oltre il quale, non restava altro da fare se non far
riferimento esclusivamente a ciò che sarebbe scaturito dalla relazione stilata dal Sig. Giuseppe Napoli. Così fu.
Arrivò quindi la data dell'udienza alla quale non potei partecipare per inderogabili impegni di lavoro, a conclusione
della quale, ricevetti notizia dall'Avv. Alberto Baccani, che il Giudice Dott. Marchegiani rinviò nuovamente l'udienza al
31/10/2001, per precisazione delle conclusioni.
***
Anche a quest'ultima udienza non partecipai; in data 11/11/2001, ricevetti però dall'Avv. Alberto Baccani la seguente
comunicazione:
"Unicamente per comunicare che all'udienza del 31 ottobre 2001, sono state precisate le conclusioni ed il Giudice ha
assegnato i termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Allego foglio delle conclusioni di questo studio e di controparte.
Mi riservo di farLe avere copia della conclusionale ed invio cordiali saluti."
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Attore: BIASONI DANIELE: avv.ti Baccani e Baragiola
Convenuto: CONDOMINIO MONTESANTO: avv. Zeuli
Atto di precisazione delle conclusioni
Accertarsi il diritto del signor Biasoni ad installare l'antenna di cui al progetto prodotto in atti e
con le modalità ivi descritte e convalidare il provvedimento del Giudice del procedimento
cautelare.
2. Accertarsi in estremo subordine quali possano essere le modalità alternative per l'installazione
dell'antenna sempre sul tetto dell'edificio
3. Condannarsi il Condominio a riconoscere tale diritto consentendo al Signor Biasoni e/o a
tecnici da lui incaricati di accedere al tetto dell'edificio sito in Origgio Via della Resistenza n.109
per effettuare l'installazione dell'antenna, del traliccio e delle opere accessorie nonché
sistemare il passaggio dei cavi fino all'abitazione dell'attore inserendo tutti i dispositivi
(controventi, tiranti od altro) necessari
4. Autorizzarsi l'attore e/o i suoi tecnici ad effettuare le verifiche necessarie per accertare il
funzionamento ed installazione del manufatto previo avviso all'amministratore e comunque non
meno di una volta all'anno
5. Condannarsi il Condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per il
mancato esercizio dell'attività di radioamatore dal 1996 fino a quando l'antenna sarà installata,
che viene indicato in Lit. 1.000.000 = l'anno od altra somma maggiore o minore da liquidarsi ex
art. 1226 c.c.
6. Spese diritti ed onorari del presente procedimento nonché quello di urgenza e del reclamo,
rifuse
1.
Milano/Busto Arsizio lì 29 ottobre 2001
(Avv. Alberto Baccani)
***
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Nella causa promossa da:
BIASONI DANIELE - con gli Avv.ti Alberto Baccani di Milano e Dario Baragiola di Busto Arsizio
CONTRO
Condominio MONTESANTO corrente in Origgio - in persona del suo amministratore Rag. Tomba
Francesco, rappresentato e difeso dall'Avv. Zeuli Francesco
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER IL CONDOMINIO MONTESANTO
Piaccia all'On.le Tribunale, rigettata ogni diversa contraria istanza e difesa:
Nel merito rigettarsi la richiesta convalida del provvedimento emesso dal Giudice Dr.
Limongelli in data 10.6.98
2. Di converso confermarsi il provvedimento di revoca dell'ordinanza del 10.6.98 nel
procedimento civile d'urgenza R.G. 488/98 promosso da Biasoni Daniele, emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 24.7.98
3. Rigettarsi la domanda di cui al n. 2 dell'atto di citazione, così come proposta, perché
inaccoglibile (installazione dell'antenna sul tetto).
4. Di converso concedersi al radioamatore Biasoni Daniele di impiantare l'antenna nel terreno
adiacente il condominio.
5. Rigettarsi la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore perché infondata in fatto e
diritto.
6. Condannarsi l'attore a pagare al convenuto le spese, diritti ed onorari del procedimento
1.
d'urgenza relativi alla prima fase dinnanzi al G.D. ed alla seconda fase dinnanzi al Tribunale.
Rigettarsi le domande di controparte volte ad ottenere il pagamento delle spese diritti ed
onorari per le due fasi del procedimento d'urgenza e per questo in corso. E condannarsi il
convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CNA come di legge,
del presente procedimento.
In via subordinata voglia l'On.le Tribunale decidere come meglio riterrà di giustizia, in base alle
risultanze istruttorie, con le consequenziali pronunce.
7.
8.
Busto Arsizio 31 ottobre 2001
(Avv. Zeuli Francesco)
Aggiornamento del 01 settembre 2002.
In data 07/02/2002 ricevetti come annunciato dall'Avv. Alberto Baccani, la copia della conclusionale e della memoria di
replica che depositò presso il Tribunale, nonché la copia della conclusionale e della memoria di replica avversaria.
Ed ecco qui di seguito il documento della nostra comparsa conclusionale:
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Attore: BIASONI DANIELE
Convenuto: CONDOMINIO "MONTESANTO" DI ORIGGIO
Comparsa conclusionale per il Signor Daniele Biasoni
FATTO
Il Signor Daniele Biasoni è proprietario di un appartamento sito nel Condominio
Montesanto in Origgio Via della Resistenza 109.
Il Signor Biasoni ha chiesto all'Amministratore del Condominio di poter installare una
antenna sul tetto dell'edificio esattamente posizionata perpendicolarmente al proprio
appartamento ottenendo un rifiuto, non tanto per una posizione specifica
dell'Amministratore ma in quanto numerosi condomini erano contrari a tale
installazione.
Il Signor Biasoni è stato conseguentemente costretto a promuovere un ricorso di
urgenza avanti al Tribunale di Busto Arsizio con ricorso depositato in data 20.4.1998
al fine di ottenere un provvedimento ex art. 700 c.p.c..
Il Giudice, dott. Limongelli, in data 10.6.1998 ha emesso una ordinanza in cui
autorizzava il Signor Biasoni all'installazione dell'antenna secondo il progetto prodotto
in atti.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il Condominio Montesanto ed il
Tribunale, in sede di reclamo, lo ha accolto annullando l'ordinanza motivando
l'annullamento sulla base del mancato accertamento delle caratteristiche dell'antenna
e della sua instabilità sul tetto e sulla mancata asserita urgenza.
La difesa del Signor Biasoni aveva già prima del reclamo proposto l'azione di merito e
conseguentemente l'accoglimento del reclamo ha solamente impedito una
esecuzione in forma specifica dell'ordinanza del Giudice dott. Limongelli.
La causa dopo una lunga istruttoria, ammessi i mezzi di prova ed esperita una CTU
con un supplemento di CTU è stata assegnata a sentenza e si depositata
conseguentemente la presente comparsa conclusionale.
ESAME DELLE DOMANDE DEL SIG. BIASONI E DEL CONDOMINIO MONTESANTO
Il Signor Biasoni ha chiesto sia in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. sia nel presente
procedimento di poter accedere al tetto dell'edificio sito in Origgio Via della
Resistenza n.109 direttamente e/o con i propri tecnici al fine di poter procedere
all'installazione dell'antenna secondo il progetto prodotto in atti e con le modalità
indicate consentendo la discesa dei cavi dall'antenna al proprio appartamento ed
autorizzando il ricorrente e/o i tecnici ad effettuare periodicamente le operazioni di
manutenzione e di verifica, almeno una volta all'anno, il risarcimento del danno e la
rifusione delle spese dei procedimenti.
Contro tali domande si è costituito il Condominio Montesanto assumendo che:
1. l'antenna poteva benissimo essere installata in altro luogo ed in particolare nel
giardino in quanto sul tetto avrebbe disturbato la quiete dei condomini, la loro
salute, nonché la ricezione di latri apparecchi elettronici
2. l'antenna specificatamente può essere installata sul territorio circostante il
Condominio
3. la richiesta di risarcimento danni proposta dall'attore non ha alcun fondamento
sia in fatto che in diritto in quanto i danni non sarebbero attribuibili alla condotta
del Condominio
In relazione alle domande proposte ed all'impostazione data dalla difesa del
convenuto Condominio la vertenza si è fondamentalmente radicata sulla richiesta di
Consulenza Tecnica che è stata ammessa dal Giudice Istruttore al fine di rispondere
al quesito che viene di seguito riportato:
- accerti e descriva il CTU lo stato dei luoghi avendo cura di indicare la soluzione
migliore in linea con le disposizione normative vigenti per il posizionamento e
l'installazione dell'antenna descritta al progetto allegato agli atti. In particolare dica se
è praticabile l'installazione dell'antenna sul tetto così come indicato dall'attore, tenuto
altresì conto delle rimostranze sollevate dal Condominio oppure se sia praticabile
l'installazione dell'antenna sul tetto condominiale tenuto altresì conto delle
rimostranze sollevate dall'attore.
Indichi altresì il CTU gli eventuali accorgimenti che l'attore dovrà adottare in sede di
posizionamento dell'antenna.
Le conclusioni della CTU così come riportate a pagina 9 dell'elaborato hanno
pienamente accolto le argomentazioni dell'attore affermando che l'installazione sul
tetto sia da preferire a quella sul terreno condominiale a causa delle numerose
limitazioni alla fattibilità di tale seconda soluzione per i motivi esposti nell'elaborato.
Le penalizzazioni rilevate dal CTU riguardano il necessario sconfinamento
dell'antenna sul territorio del vicino ed in futuro come strada comunale in seguito alla
normale rotazione dell'antenna, la penalizzazione per l'utilizzo del cortile a causa
dell'installazione del traliccio alto circa 15 metri ed i relativi cablaggi, la necessità del
taglio degli alberi presenti ai margini del cortile per permettere la normale
manutenzione dell'antenna in conseguenza dell'ingombro della stessa ogni volta che
viene abbassata.
Il Condominio ha chiesto un supplemento di CTU al fine di verificare se l'installazione
dell'antenna potesse determinare un superamento delle soglie massime previste dal
D.M. 10/9/1998 n. 381.
Anche su tale quesito il Consulente Tecnico ha dato una risposta affermativa sulle
richieste dell'attore concludendo che l'installazione di una antenna di tipo
radioamatoriale con le caratteristiche descritte in atti possa essere considerata non
dannosa alla salute.
Si deve tener presente che il Consulente Tecnico nel rispondere al supplemento di
quesito si è rivolto alla Società Telecomunicazioni Aldena, specializzata
nell'installazione delle antenne la quale a sua volta si è fatta assistere dall'ARPA al
fine di valutare i dati tecnici.
Peraltro la risposta data dal Consulente Tecnico è conforme ad un'alta ordinanza
emessa dal Tribunale di Milano e prodotta in atti nella quale il Giudice dott. Castellini
della VIII Sezione ha ritenuto che i radioamatori non siano assoggettati alla normativa
di cui al D.M. 10/9/1998 n. 381 stante l'uso assolutamente episodico e saltuario del
trasmettitore e quindi dell'antenna e per le caratteristiche delle trasmissioni che
contrariamente a quelle dei cosiddetti ponti radio per i servizi civili o quelli dei telefoni
cellulari ha un andamento pulsante e pertanto con una potenza media irradiata
notevolmente inferiore a quella prevista per il superamento dei limiti di cui al D.M.
381.
ESAME DELLA SITUAZIONE ANTECEDENTE LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO
Riportiamo per sommi capi dato che è stato ampiamente esposto nell'atto di citazione
da pag. 3 a pag. 5 le motivazioni per cui il Signor Biasoni è stato costretto a
promuovere il presente procedimento che legittima poi la richiesta di risarcimento
danni.
Il Signor Biasoni sin dal 1996 ha richiesto all'Amministratore di poter installare
l'antenna sul tetto.
L'Amministratore ha posto la questione all'Ordine del giorno di svariate Assemblee ed
in particolare all'Assemblea del 4.4.1997 i Condomini deliberavano di vietare
l'installazione dell'antenna.
Successivamente in data 10.1.1998 il Signor Biasoni inviava nuovamente
all'Amministratore la richiesta di installazione allegando tutta la documentazione
necessaria a provare la legittimità della sua richiesta e l'assenza di problemi per il
Condominio.
L'Assemblea in data 18.1.1998 deliberava di rifiutare l'autorizzazione all'esecuzione
dell'installazione ribadendo quanto già stabilito nell'Assemblea del 4.4.1997.
Successivamente anche nel corso delle trattative effettuate dal CTU al fine di trovare
una soluzione bonaria della vertenza il Condominio ha mantenuto un atteggiamento di
rigoroso rifiuto di una installazione effettuata sul tetto rendendo impossibile ogni
composizione del procedimento.
ESAME DEI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI SUL DIRITTO ALL'ANTENNA
Sia nel ricorso che nell'atto di citazione (da pag. 6 a pag. 9) sono riportati tutti i
precedenti giurisprudenziali sia in diritto sia in merito che sono stati emessi in questi
anni in materia.
Non riteniamo sia necessario trascrivere quanto già riportato in quanto la materia
ormai ha una giurisprudenza consolidata.
La sentenza fondamentale è quella della Corte di Cassazione in data 16.12.1983 n.
7418 ove si è affermato che il diritto del radioamatore trova fondamento nell'art. 21
della Costituzione relativo alla libera manifestazione del proprio pensiero con
qualsivoglia mezzo di diffusione.
La giurisprudenza sia di diritto che di merito ha affermato l'applicabilità di tale diritto
anche alla ricezione o trasmissioni tramite antenne ricetrasmittenti considerate
elemento imprescindibile ed assolutamente necessario per permettere sia la
trasmissione che la ricezione.
Il suddetto diritto in base all'art. 397 del D.P.R. 29.3.1973 n. 156 trova applicazione
nei confronti di tutti i comproprietari e quindi i condomini a favore di chiunque abiti in
un appartamento sul cui tetto si voglia installare una antenna.
Tutte le sentenze di merito hanno riconosciuto l'applicabilità in concreto di tale diritto
limitandola solamente in riconosciuti e rilevanti casi di danni alle parti comuni derivanti
dall'installazione.
Recentemente, dopo il 1998, la materia si è notevolmente complicata in seguito
all'emanazione del D.M. 381 del 10.9.1998.
Detto provvedimento stabiliva delle soglie oltre le quali le emissioni non potevano
superare in relazione al problema di un danno alla salute derivante dalle interferenze
elettromagnetiche.
Tutti sanno quale pubblicità è stata fatta in sede di mass media e di quotidiani e
periodici sui danni alla salute che possono derivare da grosse stazioni che emettono
programmi radiofonici (vedasi tra tutte il noto problema della Radio Vaticana) e dai
ponti radio dei telefoni cellulari.
A tutt'oggi niente di certo è stato acclarato in quanto il problema è estremamente
complesso e va valutato sia in funzione della potenza emessa in assoluto sia in
funzione della frequenza.
In realtà il D.M. 10.9.1998 n. 381 non ha fatto una distinzione di frequenze ma ha
stabilito unicamente un limite di campo elettromagnetico sopra il quale non si può
trasmettere.
I radioamatori hanno sempre fatto presente che le loro trasmissioni operano su
frequenze per le quali non si può ipotizzare un danno alla salute e che in particolare le
modalità di emissione (un radioamatore prevalentemente ascolta e solo
occasionalmente trasmette e le trasmissioni avvengono in orari saltuari, non
continuativi) hanno caratteristiche tecniche tali da escludere un danno alla salute
anche meramente ipotetico.
Dato però che come nel famoso libro Manzoniano la paura porta tutti a ipotizzare una
svariata serie di problemi si è spesso arrivati alla paradossale situazione che dei
condomini lamentavano cefalee e disturbi al sonno anche se il radioamatore non
trasmetteva addirittura da mesi, sostenendo invece che la semplice esistenza
dell'antenna determinava l'insorgere di tali disturbi.
E' facilmente intuibile come la materia sia fonte di esagerazioni e di paure
assolutamente infondate, in ogni caso la difesa dell'attore ha accettato di buon grado
di far verificare nel supplemento di perizia la situazione tecnica che è stata analizzata
da soggetti terzi e specializzati anche con l'intervento dell'ARPA, ente che
sovrintende detti controlli.
La relazione del CTU ha chiarito definitivamente che le trasmissioni del Signor
Biasoni non possono creare alcun problema per ciò che concerne la salute ai
condomini.
Per quanto concerne poi i pretesi disturbi alle apparecchiature radiotelevisive la
giurisprudenza si è sempre pronunziata nel senso di richiedere l'esistenza di un
pregiudizio attuale e reale.
Ha negato conseguentemente qualsivoglia tutela a pericoli ipotetici non suffragati da
alcuna reale prospettazione.
Il CTU peraltro nella sua consulenza tecnica ha chiarito al punto 3 pag. 9 che le
eventuali interferenze alle apparecchiature televisive sono facilmente eliminabili,
nell'ipotesi in cui effettivamente si verifichino (cosa ormai tutt'altro che frequente in
quanto tali problemi esistevano quando i televisori od i centralini erano realizzati con
vecchie tecnologie) installando o facendo installare l'impianto a regola d'arte e
collaudandolo.
Il Signor Biasoni ovviamente eseguirà l'opera a regola d'arte e collauderà l'impianto in
modo tale che non si verifichino inconvenienti direttamente riconducibili a cattiva
installazione o cattivo uso dei suoi dispositivi.
Ci riportiamo comunque, sempre per non tediare l'organo giudicante, a tutto quanto
esposto da pag. 12 a pag. 14 dell'atto di citazione che deve intendersi integralmente
trascritto.
SULLA NECESSITA' DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
Come abbiamo già esposto la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto, con vari provvedimenti, che
sia necessaria una concessione edilizia solamente in presenza di un impianto di notevoli dimensioni (vi
sono numerosi provvedimenti che fanno riferimento ad installazioni di oltre 20 metri di altezza) che
determinano un reale impatto ambientale.
Nel caso di specie abbiamo semplicemente una antenna che è costituita da un modesto traliccio di 6
metri di dimensioni 0,30x0,30 e come tale assolutamente inidoneo a costituire una “costruzione” in
senso tecnico.
In ogni caso il Signor Biasoni dovrà verificare la situazione in quanto a prescindere dall’esito del
presente processo dovrà effettuare l’installazione rispettando tutte le norme in materia.
Se sarà necessaria una concessione sarà il Comune a richiederne la domanda e la conseguente
successiva esibizione.
SULLA DOMANDA DEL SIGNOR BIASONI DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI
Il Signor Biasoni è stato costretto dal comportamento assolutamente defatigatorio del convenuto
Condominio Montesanto a non effettuare le sue trasmissioni e la sua attività per il periodo che va dal
1996 alla data in cui verrà depositata la sentenza nell’ipotesi in cui sia ovviamente favorevole alle sue
domande.
Siamo pertanto in presenza di oltre 6 anni durante i quali il Signor Biasoni non ha potuto esercitare un
suo diritto.
E’ evidente che si tratta di un diritto che non ha un contenuto strettamente economico e pertanto il
risarcimento dei danni per la mancata possibilità del suo esercizio dovrà essere valutato in via
equitativa ex art. 1226 c.c..
In questa sede al solo fine di dare una indicazione al Giudice si indica un importo di Lit. 1.000.000=
l’anno, od altra somma che verrà ritenuta di giustizia da parte dell’organo giudicante, quale danno che
possa essere liquidato per la mancata possibilità di installare l’antenna e di esercitare le proprie
trasmissioni e ricezioni.
*****
Quanto sopra esposto i sottoscritti nella loro qualità ut supra chiedono vengano
accolte le seguenti
conclusioni
1.
2.
3.
4.
5.
Accertarsi il diritto del Signor Biasoni ad installare l’antenna di cui al progetto prodotto in atti e
con le modalità ivi descritte e convalidare il provvedimento del Giudice del provvedimento
cautelare
Accertarsi in estremo subordine quali possano essere le modalità alternative per l’installazione
dell’antenna sempre sul tetto dell’edificio
Condannarsi il Condominio a riconoscere tale diritto consentendo al Signor Biasoni e/o a
tecnici da lui incaricati di accedere al tetto dell’edificio sito in Origgio Via della Resistenza n.
109 per effettuare l’installazione dell’antenna, del traliccio e delle sue opere accessorie nonché
sistemare il passaggio dei cavi fino all’abitazione dell’attore inserendo tutti i dispositivi
(controventi, tiranti od altro) necessari
Autorizzarsi l’attore e/o i suoi tecnici ad effettuare le verifiche necessarie per accertare il
funzionamento ed installazione del manufatto previo avviso all’amministratore e comunque non
meno di una volta all’anno
Respingersi le domande di parte convenuta
6.
7.
Condannarsi il Condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi il via equitativa per il
mancato esercizio dell’attività di radioamatore dal 1996 fino a quando l’antenna sarà installata,
che viene indicato in Lit. 1.000.000= l‘anno od altra somma maggiore o minore da liquidarsi ex
art. 1226 c.c.
Rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento nonché quelle del
procedimento di urgenza e del reclamo, nonché Lit. 2.104.912= per la consulenza tecnica
salvo errori ed omissioni.
Si produce: fascicolo de procedimento ex art. 700 c.p.c.; fascicolo del procedimento di
reclamo; atto di citazione; copia dell’ordinanza 10.6.98; copia ordinanza Tribunale di
Biella; copia ordinanza Tribunale di Milano dott. Castellini de 4.10.99; copia
documenti prodotti nei vari procedimenti.
Milano/Busto Arsizio lì 20 dicembre 2001.
Ed ecco qui di seguito il documento della comparsa conclusionale avversaria:
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Nella causa iscritta al n. 925/98 R.G. – Dr.ssa Marchegiani - , promossa da:
BIASONI DANIELE, con gli Avv.ti A. Baccani e D. Baragiola -attoreCONTRO
Condominio MONTESANTO, con l’Avv. F. Zeuli
-convenuto-
Comparsa conclusionale per il convenuto Condominio Montesanto
*** * ***
Indice
I. In fatto …….Pag. 2/6
*** * ***
II. Considerazioni in diritto:
a)
A- Premessa
sullo stato dei luoghi e sulle caratteristiche dell’edificio condominiale de quo;
b) sul tipo di impianto progettato dall’attore …….Pag. 7/10
*** * ***
B- Sulla necessità di realizzare un equo contemperamento tra il diritto invocato
dall’attore ed i contrapposti diritti ed interessi dei condomini, come già esattamente
rilevato dall’On.le Tribunale di Busto Arsizio, con l’ordinanza 24.7.98.emessa in sede
di reclamo …….Pag. 10/11
*** * ***
C- Sulla pericolosità delle onde elettromagnetiche irradiate dall’antenna de qua per la
salute dei condomini. Preminenza del diritto costituzionale alla salute ai sensi dell’art.
32 Cost ……Pag. 11/15
*** * ***
D- Sulla pericolosità dell’impianto progettato dall’attore per l’incolumità e la sicurezza
dei condomini ed insufficienza della polizza assicurativa al riguardo prodotta dal Sig.
Biasoni …….Pag. 15/16
*** * ***
E- Sui disturbi che l’antenna de qua arrecherebbe ai condomini a causa:
b)
a) della rumorosità del motore collegato all’impianto
delle interferenze rispetto ai televisori ed altre apparecchiature elettroniche dei
condomini …….Pag. 16/17
*** * ***
F- Sul pregiudizio per il decoro architettonico dell’edificio condominiale …….Pag.
17/19
*** * ***
G- Sulla necessità per il Sig. Biasoni di munirsi di concessione edilizia ai sensi dell’art.
1 L. 28.1.77 n. 10 …….Pag. 19/20
*** * ***
H- Sull’infondatezza della richiesta risarcitoria dell’attore …….Pag. 20/21
*** * ***
I- Sull’opportunità di compensare le spese del presente giudizio …….Pag. 21822
*** * ***
I. IN FATTO.
1) Con ricorso ex art. 700 C.p.c. e pedissequo provvedimento del Sig. G.I., notificati in
data 22.4.98, il Sig. Biasoni Daniele conveniva avanti il Tribunale di Busto Arsizio, il
Condomino Montesanto, per l’udienza del giorno 13.5.98, affinché il Tribunale adito,
con provvedimento d’urgenza:
•
a)
ordinasse al Condominio convenuto di consentire al ricorrente di accedere
al tetto dell’edificio condominiale sito in Origgio- Via Resistenza n.109, per
l’installazione di un’antenna ad uso radioamatoriale, (come da progetto
descrittivo dell’impianto, prodotto dal ricorrente sub doc. n.9 e come da
progetto prospettico, allegato alla memoria datata 9.6.98)
• b) autorizzasse la posa dei cavi dal tetto fino all’appartamento del Sig.
Biasoni ed autorizzasse, altresì, il medesimo, o i suoi tecnici, ad effettuare
verifiche periodiche dell’impianto, con rifusione delle spese di procedimento in
favore del ricorrente.
2) Infine, con il detto ricorso, il Sig. Biasoni si riservava di chiedere, nel proponendo
giudizio di merito, la conferma dell’emanando provvedimento ed il riconoscimento del
diritto alla installazione dell’antenna di cui sopra, nonché la condanna del Condominio
al risarcimento dei danni da costui asseritamene patiti, da liquidarsi in via equitativa.
3) Ciò chiedeva il Sig, Biasoni, sul presupposto che l’assemblea condominiale, in data
18.1.98, così deliberava: “la maggior parte dei condomini rifiuta di dare autorizzazione
all’esecuzione di detta iniziativa, ricordando e riconfermando quanto stabilito dalla
delibera di assemblea del 4.4.97 e cioè che essendo il tetto di proprietà comune
coinvolge tutti i condomini sia per le riparazioni dello stesso in caso di danni, sia per
responsabilità verso i terzi in caso di infortunio o danni pervenuti dall’utilizzo dello
stesso. Si ribadisce che non è consentito a nessuno l’utilizzo del tetto comune per
motivi strettamente individuali”.
4) All’udienza del 13.5.98, si costituiva in giudizio il comparente Condominio,
chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande e, all’udienza del 27.5.98, il
convenuto proponeva una soluzione transattiva, consistente nell’installazione della
predetta antenna nel cortile condominiale -nel punto più vicino all’appartamento del
ricorrente-, producendo, a supporto di tale proposta, parere tecnico e n.6 fotografie
riproducenti lo stato dei loghi.
5) Con ordinanza datata 10.6.98, il Giudice designato Dr. Limongelli, autorizzava il
Sig. Biasoni ad installare l’antenna e i relativi cavi sul tetto condominiale –secondo il
progetto depositato- ed altresì disponeva che costui, essendo condomino, potesse
accedere al tetto quando meglio credeva; concedeva, infine, termine di gg. 30 per
l’introduzione del giudizio di merito, ad esso rimettendo il regolamento delle spese
della fase d’urgenza.
6) Avverso detto provvedimento, il Condominio Montesanto proponeva reclamo al
Tribunale di Busto Arsizio ex art. 669 terdecies C.p.c., ribadendo peraltro la propria
disponibilità a consentire l’installazione dell’antenna de qua nel cortile condominiale.
7) In accoglimento del detto reclamo, il Tribunale adito, con ordinanza datata 24.7.98,
revocava il provvedimento 10.6.98 del Dr. Limongelli, rimettendo il regolamento delle
spese relative alla fase di reclamo al Giudice del merito.
8) Nel frattanto, con atto di citazione notificato in data 4.7.98 –ancor prima che
venisse discusso il procedimento di reclamo di cui sopra-, il Sig. Biasoni conveniva in
giudizio il comparente Condominio avanti il Tribunale di Busto Arsizio per l’udienza
del 16.11.98, reiterando le difese già articolate innanzi al Giudice designato Dr.
Limongelli e concludendo come in appresso: “1) convalidarsi il provvedimento
emesso dal G.I. Dr. Limongelli del Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza 10.6.98;
2) conseguentemente ordinarsi al Condominio di consentire all’attore l’installazione
dell’antenna ad uso di radioamatore secondo il progetto depositato in atti, nel
procedimento d’urgenza, autorizzando lo stesso direttamente o tramite i propri
incaricati ad effettuare l’installazione comprensiva del passaggio dei cavi dal sistema
di antenna fino alla propria abitazione e degli eventuali controventi o tiranti che
debbono garantire la sicurezza nell’installazione de traliccio, accertandosi il diritto
dell’attore alla suddetta installazione; 3) condannarsi il Condominio al risarcimento dei
danni da liquidarsi in via equitativa per il mancato esercizio dell’attività di
radioamatore da parte dell’attore dal 1996 fino al momento dell’ordinanza, il tutto ex
art. 226 c.c.; 4) condannarsi il convenuto alle spese del procedimento d’urgenza,
nonché alle spese del presente procedimento di merito, comprensivo dei diritti degli
onorari di entrambi i procedimenti.”
9) Con comparsa di risposta datata 23.10.98, si costituiva in giudizio il Condominio
Montesanto, contestando tutte le tesi e difese attoree e chiedendo il rigetto di tutte le
avverse domande e, di converso, la conferma dell’ordinanza di revoca del
provvedimento 10.6.98 del Dr. Limongelli, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in
data 24,7.98.
Il convenuto ribadiva altresì la propria disponibilità a consentire l’installazione
dell’antenna de qua nel terreno adiacente il condominio; chiedeva, infine, la condanna
del Sig. Biasoni al pagamento, in proprio favore, delle spese del procedimento
cautelare, relativamente sia alla fase davanti al Giudice designato Dr. Limongelli, sia
alla fase di reclamo dinanzi al Tribunale, oltreché di quelle del presente giudizio.
10) Successivamente, con memoria datata 26.1.99, l’attore –preso atto
dell’intervenuta revoca, con la citata ordinanza 24.7.98, del provvedimento d’urgenza
10.6.98-, modificava le proprie conclusioni come in appresso: “ 1) accertarsi il diritto
del Sig. Biasoni ad installare l’antenna di cui al progetto prodotto in atti e con le
modalità ivi descritte; 2) accertarsi in subordine quali possano essere le modalità
alternative per l’installazione dell’antenna sempre sul tetto dell’edificio; 3) condannarsi
il Condominio in caso di opposizione a riconoscere tale diritto, consentendo al Sig.
Biasoni e/o a tecnici da lui incaricati di accedere al tetto dell’edificio sito in Origgio, Via
Resistenza n.109, per effettuare l’installazione dell’antenna, del traliccio e delle opere
accessorie, nonché sistemare il passaggio dei cavi fino all’abitazione dell’attore,
inserendo tuttavia quei dispositivi )controventi, tiranti o altro) che possano garantire la
sicurezza dell’impianto e de traliccio; 4) accertarsi in subordine quali possano essere
eventuali modalità alternative dell’installazione dell’antenna, determinando il diritto del
Sig. Biasoni ad effettuare l’installazione; 5) autorizzarsi l’attore e/o i suoi tecnici ad
effettuare le verifiche necessarie per accertare il perfetto funzionamento ed
installazione del manufatto, previo avviso all’amministratore e comunque non meno di
una volta all’anno; 6) condannarsi il Condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi
in via equitativa per il mancato esercizio dell’attività di radioamatore dal 96 fino a
quando l’antenna sarà installata, il tutto ex art. 1226 C.c.; 7) spese diritti ed onorari
del procedimento, nonché quello di urgenza e del reclamo, rifuse.”
11) Con la citata memoria, l’attore chiedeva altresì ammettersi CTU diretta ad
accertare l’idoneità del progetto depositato in atti e la inidoneità della soluzione
alternativa proposta dal Condominio.
12) All’udienza del 24.1.00, venivano espletate le prove orali ed era conferito al
nominato CTU Ing. Silvio Aspes di Somma Lombardo, incarico volto alla
individuazione della soluzione migliore per l’installazione dell’antenna de qua.
13) In data 13.6.00, il menzionato CTU depositava in Cancelleria il proprio elaborato
peritale ed, in data 30.5.01, depositava altresì relazione tecnica supplementare, volta
ad accertare l’eventuale superamento, da parte dell’antenna de qua, della soglia
massima di cui al D.M. 10.9.98 n.381, recante determinazione dei tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana.
14) All’udienza del 31.10.01, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da
fogli separati che, siglati dal Giudice, formavano parte integrante del verbale
d’udienza.
Il Sig. Giudice concedeva, infine, termini per il deposito di comparse conclusionali e
memorie di replica, rimettendo la causa in decisione.
*** * ***
II. CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
15) In diritto, il comparente Condominio Montesanto contesta ed impugna tutte le
avverse pretese, allegazioni e produzioni –nella parte in cui contrastano con le proprie
eccezioni, tesi e domande-, evidenziando come le pretese attoree siano infondate e
meritevoli di rigetto, per le ragioni di seguito esposte.
A) Premessa a) sullo stato dei luoghi e sulle caratteristiche dell’edificio condominiale
de quo; b) sul tipo di impianto progettato dall’attore.
16) Il Condominio convenuto non nega –né ha mai negato, durante la fase cautelare
e nel corso del presente giudizio- il diritto del Sig. Biasoni ad impiantare un’antenna
ad uso radioamatoriale, ma contesta, piuttosto, le modalità da costui scelte per
l’installazione della suddetta antenna, ribadendo anche in questa sede, la disponibilità
dei condomini a consentire l’installazione della stessa nel cortile condominiale –
possibilmente nel punto più vicino all’appartamento del Sig. Biasoni-.
17) La soluzione proposta dal Condominio si rivela, del resto, la più idonea in
relazione sia allo stato dei luoghi, sia alle caratteristiche dell’impianto de quo.
18) Con riguardo innanzi tutto allo stato dei luoghi, il comparente evidenzia che il
Condominio Montesanto sito in Origgio Via RESISTENZA N.109, è costituito da un
edificio di modeste dimensioni, che si sviluppa su un piano rialzato e un primo piano
sovrastante, per un’altezza complessiva di mt.8 circa. (cfr. parere tecnico del Carriero
Luca, prodotto dal convenuto in sede cautelare, all’udienza del 27.5.98).
19) Intorno al detto fabbricato –che si trova in aperta campagna- per qualche
chilometro di distanza vi sono soltanto prati e campi, (cfr. il cit. parere tecnico e le n6
fotografie prodotte dal comparente in sede cautelare e confermate dai testi Galluzzo
Giovanni e Pogliani Luigi, escussi all’udienza del 24.1.00, nonché dall’attore Biasoni
Daniele in sede di interrogatorio formale, assunto alla medesima udienza).
20) Orbene, sul tetto di questo piccolo edificio –su cui, peraltro, il Sig. Biasoni ha già,
in passato, provveduto ad installare un’antenna satellitare per l’esercizio di CB-,
l’attore pretende ora di impiantare un complesso apparato, costituito da un traliccio di
altezza pari a mt. 6 –poggiato su supporto saldato ad un pilastro del sottotetto- e
dotato di un gruppo motorizzato atto alla rotazione di un’antenna a tre elementi
multibanda, con elemento più lungo pari a mt. 8 e dimensione boom pari a mt. 4, (cfr.
progetto descrittivo e progetto prospettico prodotti in atti e relazione peritale del
13.6.00, p.4).
21) Detto impianto, munito di kit di controventi e tiranti per il fissaggio al tetto, e
collegato a ricetrasmittente ubicata nell’appartamento dell’attore, (secondo il cit.
progetto) si innalzerebbe dal tetto condominiale per un’altezza complessiva di 8,5 mt.
(addirittura superiore all’altezza dell’edificio de quo), ed avrebbe un peso di circa 13
Kg.!
22) Sicuramente la citata installazione presenta i caratteri di un impianto
professionale per l’esercizio dell’attività di radioamatore ed il Sig. Biasoni, (il quale,
peraltro, già svolge la professione antennista), -avvalendosi di una struttura di tale
complessità e portata, certamente diversa da quella più modesta, utilizzata dagli
abituali radioamatori –evidentemente intende esercitare detta attività
professionalmente, ovverosia in modo sistematico e continuativo.
23) Ciò premesso, nulla si oppone all’alternativa ubicazione dell’antenna de qua nel
cortile condominiale –che, anzi, si rende opportuna per le ragioni nel prosieguo
esposte-, né rileva l’obiezione dell’attore, supportata da copiosa giurisprudenza,
secondo cui antenne simili vengono di norma installate sui tetti degli edifici.
24) Infatti, la giurisprudenza allegata da controparte si riferisce a condomini di
notevole altezza, circondati da altri edifici, per cui, -dal punto di vista tecnico- è
opportuno collocare l’antenna nel punto più alto del condominio, affinché i fabbricati
che lo circondano non ne ostacolino la capacità trasmissiva.
24) Nel caso di specie trattasi, invece, di edificio sito in aperta campagna e che non
ha intorno a sé altri condomini, per cui la funzione trasmissiva dell’antenna de qua
può essere parimenti garantita attraverso la collocazione del relativo impianto nel
giardino condominiale, (con le modalità meglio precisate nel sopra citato parere
tecnico).
25) Erra per conto il CTU, laddove egli afferma che la collocazione dell’antenna sul
tetto permetterebbe di migliorare l’efficienza del sistema trasmissivo della stessa, (cfr.
perizia del 13.6.00, p.5).
infatti, se due antenne, (l’una ubicata sul tetto e l’altra nel giardino), vengono collegate
ad apparecchi ricetrasmittenti di identica potenza e sono caratterizzate dalla stessa
frequenza di lavoro e sono altresì collocate alla medesima altezza, hanno comunque
eguale capacità trasmissiva.
Questa difesa fa presente di essersi avvalsa, per lo svolgimento della detta
considerazione tecnica, (e di quella in prosieguo esposte), del parere di un esperto in
ingegneria elettronica.
*** * ***
B) Sulla necessità di realizzare un equo contemperamento tra il diritto invocato dall’attore ed i
contrapposti diritti ed interessi dei condomini, come già esattamente rilevato dall’On.le Tribunale di
Busto Arsizio con l’ordinanza 24.7.98 emessa in sede di reclamo.
26) L’ubicazione del detto impianto nell’area adiacente l’edificio condominiale, non solo non diminuisce,
né comunque pregiudica la capacità trasmissiva dell’antenna de qua –e dunque non lede il diritto
invocato dall’attore-, ma si rivela anche la collocazione più consona a garantire il rispetto dei
contrapposti diritti dei condomini.
27) Peraltro, già l’On.le Collegio, in sede di reclamo, ha espressamente segnalato la necessità di
pervenire ad una soluzione che realizzi il miglior contemperamento possibile tra il diritto invocato
dall’attore e quelli –parimenti rilevanti e di rango costituzionale- spettanti ai condomini, (cfr. ordinanza
24.7.98, pag.3).
28) E questa esigenza di contemperare i contrapposti interessi in causa, cui subiti il Condominio
Montesanto si è dichiarato disponibile, sin dalla fase cautelare del presente procedimento, è stata
invece completamente –e caparbiamente- disattesa dal Sig. Biasoni.
Costui infatti, con i suoi atti corposi e le copiose citazioni di giurisprudenza, non ha fatto altro che
ribadire il suo preteso diritto all’installazione dell’antenna sul tetto condominiale, senza mostrare la
benché minima disponibilità a soluzioni transattive ed anzi, manifestando un assoluto disinteresse di
fronte alle esigenze prospettate dai condomini, le quali appaiono per contro certamente meritevoli di
tutela, ove si consideri quanto segue.
*** * ***
C) Sulla pericolosità delle onde elettromagnetiche irradiate dall’antenna de qua per la salute dei
condomini. Preminenza del diritto costituzionale alla salute ai sensi dell’art. 32 Cost..
29) Innanzi tutto, il comparente evidenzia la necessità di considerare gli effetti pregiudizievoli alla
salute umana –costituzionalmente rilevante ex art. 32 Cost.- derivanti dall’esposizione dei condomini al
campo elettromagnetico (C.E.M.) che verrebbe irradiato dall’impianto progettato dall’attore.
30) In primo luogo, (secondo quanto affermato dallo stesso CTU), detto impianto sarebbe dotato di una
potenza massima pari a 100Watt e di una frequenza centrale di lavoro pari a 21Mhz, (cfr. relazione del
30.5.01, p.6/8). Lo stesso sarebbe pertanto classificabile, secondo la scienza, come impianto ad alta
frequenza d’onda.
31) Partendo da questa premessa. –e prendendo a base dei propri calcoli una potenza pari a 20 Watt-,
il CTU conclude che i livelli del C.E.M. irradiato dall’antenna de qua non supererebbero la soglia di
attenzione fissata dal D.M. 10/9/98 n.381 e non potrebbero dunque considerarsi pericolosi per la salute
umana.
32) Detta considerazione appare, tuttavia, quanto mai frettolosa ed incompleta. E ciò, innanzi tutto,
perché i valori posti dal CTU a base dei propri calcoli, rappresentano semplicemente dei valori medi,
astrattamente considerati dal perito in base a criteri convenzionali. Per contro, i valori reali di potenza
dell’impianto, in caso di effettiva attivazione dell’antenna progettata dall’attore, potrebbero certamente
essere superiori rispetto a quelli considerati dal CTU, e condurre pertanto a registrare in concreto livelli
ben maggiori di C.E.M..
33) Del resto, la consapevolezza della relatività dei suddetti valori –e dei conseguenti calcoli- emerge
chiaramente dalla stessa relazione peritale, laddove il CTU afferma che “nella valutazione che segue
sarà dato per scontato che il Sig. Biasoni utilizzi esclusivamente la modalità di trasmissione SSB, e non
le altre modalità ammesse dall’apparato stesso, che aumenterebbero il rischi di impatto ambientale.
Sarà inoltre dato per scontato che il Sig. Biasoni non utilizzerà mai amplificatori di potenza aggiunti
all’apparato di trasmissione allo scopo di incrementare la potenza di uscita”, ed ancora, “estrema
importanza va data alla potenza realmente applicata all’antenna, perché in base a questo valore
l’antenna può essere considerata inquinante oppure no”, (relazione del 30.5.01, p. 5/6).
34) Aggiungasi che i livelli di attenzione fissati dal D.M. n.381/98 sono essi stessi incerti e relativi –
stante l’estrema difficoltà, a livello scientifico, di definire queste soglie di attenzione ed essendo la
materia ancor oggi scientificamente controversa-, tanto che dette soglie risultano attualmente in via di
superamento anche a livello normativo.
Questa difesa sottolinea, infatti, come la recente Legge Quadro sull’elettrosmog n36 del 22/2/01, abbia
recentemente demandato all’Esecutivo la rideterminazione dei detti livelli di attenzione attraverso
appositi decreti, ad oggi non ancora emanati, (cfr. art. 4, 2° co. L. n.36/01).
35) E di ciò, la più recente giurisprudenza mostra di avere chiara consapevolezza.
La Suprema Corte, infatti, afferma che le norme che fissano i livelli di cui sopra si fondano sulle attuali
conoscenze scientifiche in materia ed è la stessa legge primaria a prevedere che tali norme debbano
essere oggetto di periodica revisione, (cfr. art. 12 Legge Quadro sull’elettrosmog n. 36/01).
Donde la conseguenza per cui, discipline di questo tipo –data la natura di normazione secondaria che
è loro propria- hanno il valore di impedire che possa essere tenuta una condotta che vi contrasti, ma
non quello di rendere di per sé lecita la condotta che vi si uniformi, (in tal senso, si esprime Cas. Civ.
Sez.III, 27.7.00, n.9893, Genovese c. Enel, in Foro It. 01, I, p. 141).
36) Inoltre, non possono certo trascurarsi i risultati cui sono pervenute le innumerevoli indagini
condotte dagli scienziati i merito agli effetti dei C.E.M. sulla salute umana.
Secondo tali studi, i C.E.M., anche a “bassa frequenza” (e, a maggior ragione, quelli d “alta frequenza”
come quello che sarebbe irradiato dall’impianto del Sig. Biasoni), possono provocare il blocco di
apparecchi pace-maker, infatti “l’apparecchiatura può percepire il segnale elettromagnetico come
attività elettrica cardiaca con conseguenti pause nel funzionamento che possono determinare dal
semplice cardiopalmo, alla vertigine e lipotimia, fino alla sincope”, (cfr. “Inquinamento
elettromagnetico”, a cura di P. Bevitore, Ed. Maggioli 98, p. 142).
Ancora, a seguito di studi sulle radiofrequenze (c.d. RF9 e sulle onde a “media frequenza” (c.d. MW), comunque meno potenti di quelle irradiate dall’antenna del Sig. Biasoni-, gli scienziati hanno
riscontrato che “un aumento di rischio di neoplasia, in particolare per la leucemia ed il tumore cerebrale
è stato segnalato in popolazioni di lavoratori esposti alle radiazioni elettromagnetiche a bassa
frequenza… Vi sono tuttavia dati epidemiologici che testimonino un aumento di rischio per neoplasie
maligne anche per RF e MW ed ancora, “nel 1989 Mihlam segnalò un rischio doppio di leucemia in
radioamatori, Szmigieliski in Polonia un aumento di patologia neoplastica del sistema emolinfopoietico
in personale militare esposto a campi RF/MW… Sono numerose le pubblicazioni che si sono occupate
in passato delle possibili relazioni esistenti tra esposizione lavorativa a RF e MW e insorgenza di
tumori. Alcune recenti rassegne di Rothman (Tabelle 4 e 5) –riguardanti tumori cerebrali e leucemiene hanno illustrato il rischio e il tipo di neoplasia più frequentemente associata”, (cfr. “Inquinamento
elettromagnetico ad alta frequenza”, a cura di P. Bevitore, Ed. Maggioli 2000, p. 192/194).
37) Il CTU ha tuttavia completamente ignorato i risultati delle citate indagini scientifiche, omettendo di
considerare che livelli più elevati di potenza (rispetto a quelli medi considerati), concretamente attivabili
attraverso l’impianto del Sig. Biasoni, esporrebbero i condomini al pericolo dei sopra descritti gravissimi
pregiudizi alla salute.
38) E’ vero che non esistono conoscenze scientifiche certe in ordine al dinamismo dei processi
patologici indotti dai C.E.M., ma le indagini statistiche condotte dagli scienziati appaiono
sufficientemente esplicite: tutte depongono per l’esistenza di rischi cancerogeni in soggetti
periodicamente esposti a C.E.M., (anche a bassa frequenza).
Ed in tale condizione di rischio –tutt’altro che trascurabile (!)- verserebbero appunto i condomini, che
sarebbero esposti al C.E.M. dell’antenna de qua, ogni qualvolta il Sig. Biasoni –pressoché
sistematicamente, vista la professionalità dell’impianto- attivasse la sua struttura professionale per
radioamatore.
*** * ***
D) Sulla pericolosità dell’impianto progettato dall’attore per l’incolumità e la sicurezza dei condomini ed
insufficienza della polizza assicurativa al riguardo prodotta dal Sig. Biasoni.
39) In secondo luogo, il comparente evidenzia che il suddetto impianto –alto, ripetesi, non meno di 8,5
mt. e pesante circa 13 Kg.- che verrebbe installato sul tetto del piccolo edificio, costituirebbe
certamente fonte di pericolo per l’incolumità fisica e la sicurezza dei condomini.
40) Si pensi, infatti, al rischio costituito dal crollo della struttura de qua, (antenna, traliccio e relativi
tiranti), a causa di forti raffiche di vento o di un violento temporale o, ancor peggio, al grave pericolo di
caduta di fulmini sull’impianto –e, quindi, sull’edificio condominiale- con conseguenti gravissimi danni a
cose e persone.
41) Né la polizza offerta dal Sig. Biasoni, (allegata al doc. n.9 prodotto dal ricorrente nella fase
cautelare), può considerarsi al riguardo soddisfacente.
Trattasi, infatti, di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale pari ad un
miliardo, la quale risulta assolutamente insufficiente a garantire un’adeguata copertura assicurativa per
la RC, poiché avente massimale eccessivamente basso rispetto alla notevole entità dei danni alla
persona che dall’impianto potrebbero scaturire, (si pensi, ad es., al crollo della struttura e, con essa, di
parti del tetto condominiale con ferimento di terzi o degli stessi condomini)-.
*** * ***
E) Sui disturbi che l’antenna de qua arrecherebbe ai condomini a causa: a) della rumorosità del motore
collegato all’impianto; b) delle interferenze rispetto ai televisori e ad altre apparecchiature elettroniche
dei condomini.
42) Il comparente sottolinea, inoltre, come l’impianto progettato dal Sig. Biasoni arrecherebbe ai
condomini ulteriori ragioni di turbativa.
43) Innanzi tutto, come sopra detto, questo impianto risulta munito di gruppo motorizzato atto alla
rotazione dell’antenna de qua, il quale verrebbe azionato per captare segnali provenienti da diverse
direzioni, con tutta la rumorosità conseguente, a qualsiasi ora del giorno e della notte, e con un
sottotetto che funzionerebbe da vera e propria cassa di risonanza!
44) Dice il CTU che questo rumore sarebbe circoscritto nel tempo, perché una volta iniziata la
comunicazione radio, il motore rimarrebbe inattivo, (relazione del 13.6.00, pag.7).
Ma quante volte al giorno il Sig. Biasoni dovrebbe ruotare questa antenna per captare nuovi segnali e
mettersi in comunicazione con nuovi interlocutori?! Il CTU non lo dice, né del resto potrebbe.
45) Dunque, ogni qualvolta l’attore intendesse captare nuovi segnali, egli farebbe ruotare l’impianto,
producendo così –a suo piacimento, in ogni momento della giornata o durante le ore ed i giorni di
riposo, (ad es. a sera tarda, alla domenica etc…) -rumori disturbanti per la quiete e la tranquillità dei
condomini, alcuni dei quali tra l’altro, lavorando di notte, dormono di giorno. Altri rumori molesti
deriverebbero inoltre dal periodico accesso del Sig. Biasoni e dei suoi tecnici al tetto condominiale, per
effettuare verifiche e manutenzioni dell’impianto.
46) Aggiungasi che il suddetto impianto costituirebbe fattore di disturbo, anche a causa delle
interferenze dell’antenna de qua con i televisori e, in genere, con gli altri elettrodomestici dei condomini
–interferenze che lo stesso CTU non ha affatto escluso, limitandosi a rilevare, al riguardo, l’opportunità
di verifiche periodiche dell’impianto a cautela degli altri condomini, (cfr. relazione del 13.6.00, pag.8).
*** * ***
F) Sul pregiudizio per il decoro architettonico dell’edificio condominiale.
47) Non ultimo il pregiudizio che l’impianto progettato dal Sig. Biasoni arrecherebbe
all’estetica dell’edificio condominiale.
Infatti questo impianto, alto oltre 8 metri, con un vistoso traliccio in alluminio e
numerosi tiranti per il fissaggio a vari punti del tetto, trasformerebbe il condominio in
una vera e propria centrale ricetrasmittente (!), alterandone profondamente l’aspetto
estetico.
48) Né vale l’obiezione dell’attore secondo cui l’impianto in oggetto –non apportando
modifiche strutturali all’edificio- non costituirebbe “innovazione” ex art. 1120, 2° co.
C.c. e, pertanto, non è soggetto al divieto di alterare il decoro architettonico della cosa
comune di cui al cit. 2° co. Dell’art. 1120.
49) Invero, a prescindere dalla considerazione che, nel caso di specie –a fronte di
una così rilevante alterazione dell’aspetto del tetto condominiale, con opere destinate
ad essere saldate all’armatura di un pilastro portate dell’edificio- è indubbiamente
riscontrabile una vera e propria “innovazione” , anche la semplice modificazione di
una parte comune, benché non comportante innovazione, va a fortiori soggetta al
medesimo divieto.
50) Né alcun pregio riveste l’ulteriore obiezione sollevata da controparte, secondo cui
non potrebbe parlarsi di alterazione del decoro architettonico per un edificio che,
come quello in oggetto, non riveste alcun particolare pregio artistico.
51) Infatti, per “decoro architettonico” di un fabbricato, ai fini della tutela prevista
dall’art. 1120 C.c., deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e strutture
che imprimono all’edificio una determinata, armonica fisionomia, senza che occorra
che si tratti di edifici di particolare pregio artistico. E l’alterazione di tale decoro ben
può correlarsi alla realizzazione di opere che mutino anche soltanto singoli elementi o
punti del fabbricato, riflettendosi sull’insieme dell’aspetto dello stabile, (cfr., in tal
senso, Cas. Civ. Sez.II, 3.9.98 n.8731, Fossa c. Cond. Madonna, in Foro It. 99, I,
p.598 e Sez. II, 8.5.95 n.6496, Bertazzoli c. Cond. Mac Mahon, in Arch.Loc.95,
p.810).
Oltretutto, quand’anche lo potesse fare manca la concessione edilizia.
*** * ***
G) Sulla necessità per il Sig. Biasoni di munirsi di concessione edilizia ai sensi dell’art. 1 L. 28.1.77 n.
10.
52) Aggiungasi ancora che, per impiantare simile struttura il Sig. Biasoni avrebbe comunque dovuto
munirsi, ai sensi dell’art. 1 L.n. 10/77, di concessione edilizia, del quale costui risulta attualmente
sprovvisto.
Né, alcun rilievo in senso contrario può assumere la copiosa giurisprudenza citata dall’attore, che
esclude la necessità di una tale concessione.
53) Trattasi, infatti, di giurisprudenza riguardante l’installazione di antenne di modeste dimensioni per
l’esercizio di CB, che nulla hanno a che vedere con l’impianto –complesso e di notevoli dimensioni- che
il Sig. Biasoni vorrebbe installare per l’esercizio professionale dell’attività di radioamatore. Dunque, le
sentenze citate da controparte non si attagliano affatto al caso sub iudice.
54) Del resto, ai sensi del cit. art. 1 L. n.10/77, “ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio comunale… è subordinata a concessione da parte del sindaco”.
La suddetta concessione è pertanto necessaria ogniqualvolta debba essere realizzato un mutamento o
un’alterazione del territorio avente un qualche rilievo ambientale od estetico, da cui persegua una
perdurante modifica dello stato dei loghi, (cfr. per tale concetto di “trasformazione urbanistica”, ex
pluribus, Cons. St. Sez.IV, 14.12.94 n.1486, C. Venezia c. Lavanderia Serenissima S.p.a. in Foro
Amm. 94, I, p.2821).
55) E non è dubitabile che un’antenna –come quella per cui è causa- stabilmente impiantata sul tetto e
ben visibile dai luoghi circostanti, costituisca alterazione avente rilievo ambientale ed estetico, come
tale richiedente il previo rilascio di concessione edilizia sulla base della citata normativa.
56) Simile conclusione risulta peraltro imposta sia dall’ampio concetto di “trasformazione del territorio”
sopra segnalato, sia dalla recente affermazione legislativa secondo cui “la materia urbanistica
concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio”, (cfr. art.34, D.Lgs. 31.3.98 n.80).
57) In tal senso e proprio con riguardo alla necessità di concessione edilizia per l’installazione di un
impianto radioamatoriale, (di altezza, nella specie, pari a mt. 8 –addirittura inferiore all’altezza
dell’antenna de qua-), si è autorevolmente espresso il Consiglio di Stato Sez. V, 20.1 –6.4.98 n.415
(Scholz c. Comune di Brennero, in Guida al Dir. 98, p.78 e segg.), con decisione che supera il
precedente di Cons. St. Sez. V. n.1283/95 citato dall’attore e che costituisce, anzi, conferma di un
costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, (cfr., infatti, nello stesso senso di Cons. St.
n.415/98, T.a.r. Lombardia 7.4.97 n.430, Diner c. Comune di Milano, in Foro It. 97, III, p.541 e 8.10.92
n.613, Sip c. Comune di Melzo, in Riv. Giur. Edilizia 93, I, p.371).
*** * ***
H) Sull’infondatezza della richiesta risarcitoria dell’attore.
58) L’attore avanza inoltre domanda di risarcimento del danno asseritamene subito
per non aver esercitato l’attività di radioamatore dal 96 ad oggi.
59) Ma una simile pretesa risarcitoria –oltre ad apparire assolutamente inconsistente
e priva di qualsivoglia fondamento- è rimasta alla stregua di un’affermazione sulla
carta.
Quale danno, morale o patrimoniale, il Sig. Biasoni avrebbe subito? E di quale entità
sarebbe questo presunto pregiudizio?
A parte che l’attore ha già installato un’antenna, solo che adesso intende installarne
una professionale.
Pertanto quali danni esistono? L’attore non ne ha fornito prova alcuna, -anzi vi è
prova contraria- limitandosi ad invocare la presunta violazione dell’art. 21 Cost. 60.
L’attore ignora però che il diritto ivi sancito non gode di una tutela assoluta, bensì
richiede di essere contemperato –come sopra detto- con i diritti preminenti alla salute
ed incolumità individuale degli altri condomini, nonché con il diritto dei medesimi alla
quiete diurna e notturna e con tutti gli altri diritti ed interessi sopra prospettati.
*** * ***
Sulla necessità di impugnazione della delibera del 4.4.97 e quella successiva del
18.1.98, che decideva sul punto dell’installazione dell’antenna.
61) Aggiungasi che l’attore avrebbe potuto proporre tempestiva impugnazione ai
sensi dell’art. 1137 C.c. avverso la delibera del 4.4.97 e quella successiva del 18.1.98
–con la quale il Condominio negava al Sig. Biasoni l’autorizzazione all’installazione
dell’antenna sul tetto condominiale-, ai fini dell’annullamento della stessa e della
conseguente rimozione del pregiudizio da costui invocato. Ed invece l’attore non si
avvaleva di questa facoltà –con conseguente decadenza- e, successivamente,
lamentava di non aver potuto esercitare il proprio preteso diritto per causa del
comparente Condominio!
Valuti Codesto Ill.mo Tribunale il detto comportamento del Biasoni, anche ai sensi
dell’art. 116 C.p.c.
*** * ***
I) Sull’opportunità di compensare le spese del precedente giudizio.
62) Alla luce della complessità della materia sub Iudice, che innegabilmente involge
questioni tecniche e scientifiche particolarmente controverse e di difficile soluzione, la
difesa del comparente condominio, con il presente atto, chiede che –nella denegata
ipotesi in cui le domande attoree fossero accolte- venga disposta la compensazione
tra le parti delle spese di lite, sia relative alla fase cautelare, sia relative al presente
giudizio di merito.
E ciò non solo per la causa, ma nel ricorso d’urgenza il Sig. Biasoni è addirittura
risultato perdente, e su questo punto occorrerebbe decidere per le spese ex art. 91
c.p.c.
*** * ***
In virtù di tutto quanto sopra esposto e, richiamata altresì ogni altra argomentazione
svolta nella propria comparsa di risposta del 23.10.98, il Condominio Montesanto, in
persona del proprio amministratore Rag. Francesco Tomba, ut supra rappresentato e
difeso, insiste per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con Ossequio.
Saronno, lì 7 dicembre 2001.
Ed ecco qui di seguito il documento della nostra memoria di replica alla conclusionale della controparte:
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Attore: BIASONI DANIELE
Convenuto: CONDOMINIO "MONTESANTO" DI ORIGGIO
Memoria di replica per l’attore
La difesa dell’attore letta la comparsa conclusionale del convenuto Cond. Montesanto
replica
1
Il convenuto nella propria conclusionale ha fatto un indice delle considerazioni in fatto
e in diritto che legittimerebbero la sua opposizione all’installazione dell’antenna
secondo il progetto dell’attore.
Nella replica seguiremo l’ordine logico delle argomentazioni esposte dal convenuto
saltando ovviamente la parte in fatto che è pacifico tra le parti e che comunque risulta
dagli atti e verbali di causa.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
A) SULLO STATO DEI LUOGHI, CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO, TIPO DI IMPIANTO
Diamo atto che il Condominio non nega né ha mai negato il diritto del Signor Biasoni
ad installare una antenna ad uso radioamatoriale ma che ha sempre chiesto che
l’installazione avvenisse nel cortile condominiale.
Per ciò che concerne l’installazione dell’antenna sul tetto e le sue caratteristiche
facciamo presente che questi aspetti sono stati oggetto di uno specifico quesito al
CTU il quale ha ampiamente risposto, come abbiamo già illustrato nella comparsa
conclusionale, confermando:
1. la validità tecnica dell’impianto di cui al progetto del Signor Biasoni e
l’opportunità di confermare la scelta di tale impianto come quella più idonea per
l’attività del Signor Biasoni e per le esigenze del Condominio
2. l’impossibilità di installare il suddetto impianto nel cortile per la necessità di
effettuare la rotazione dell’antenna e le operazioni di manutenzione per le quali
la vicinanza al terreno del vicino, la presenza di alberi e la presenza del corpo
condominiale rendono impossibile o comunque inidonea l’installazione nel
cortile
Il Consulente ha illustrato conseguentemente ed ampiamente i motivi di opportunità
dell’installazione sul tetto quale unico luogo idoneo per l’impianto.
Non riteniamo sia necessario dilungarci su tale punto in quanto appare evidente, icto
oculi, che una antenna debba essere installata sul tetto e non in un cortile, tenuto
conto che nel cortile si obbligherebbe al Condominio la rimozione degli alberi e si
impedirebbe di posizionare l’antenna stessa dato che, girando, viene a coprire l’area
del terreno del vicino.
La circostanza sollevata dalla difesa del Condominio che intorno al fabbricato vi siano
campi e prati è irrilevante dato che il Signor Biasoni non può mettere l’antenna sui
campi e prati per i quali non ha alcun diritto.
Le dimensioni dell’impianto sono state ritenute congrue dal CTU e compatibili con
l’attività svolta dal Signor Biasoni, peraltro sono delle dimensioni che abitualmente
corrispondono a quelli di altri tipi di impianti per radioamatori che si possono vedere
guardando sui tetti delle abitazioni ove si trovino tali installazioni.
Tutti gli impianti di radioamatori sono costituiti, salvo qualche piccola differenza, per
altezza o per il tipo di antenna, da un traliccio che va da 6 a 9 metri e da una antenna
del tipo televisivo (per intenderci) con i bracci della stessa più lunghi per le
caratteristiche tecniche della lunghezza d0onda delle trasmissioni.
La sistemazione con controventi e tiranti è ovviamente effettuata per motivi di
sicurezza e nell’interesse del Condominio.
Contestiamo l’asserita affermazione che il Signor Biasoni necessiti di una
installazione per una sua attività professionale in quanto assolutamente errata e non
dimostrata.
La circostanza che il Condominio non abbia un numero rilevante di piani ovviamente
non ha alcun pregio in quanto vi sono antenne di radioamatori sistemate anche in
villette od in edifici a due o tre piani come abitualmente succede in unità abitative che
non si trovino nella parte centrale di una città.
B) SULLA NECESSITA’ DI CONTEMPERARE IL DIRITTO DELL’ATTORE CON L’INTERESSE DEI
CONDOMINI
La sistemazione sul tetto condominiale non lede alcun diritto dei condomini in quanto
non pregiudica l’uso del tetto secondo la sua destinazione.
La sistemazione invece nel cortile comporterebbe una riduzione notevolissima
dell’uso dello stesso senza tener conto delle altre considerazioni, che abbiamo già
esposto, sulla impossibilità di un funzionamento corretto dell’impianto.
C) SULLA PERICOLOSITA’ DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE
Su tale punto, in seguito a richiesta del convenuto Condominio, il G.I. ha formulato al
CTU uno specifico quesito al quale lo stesso ha ampiamente risposto come abbiamo
esaminato nella comparsa conclusionale.
La controparte contesta le risultanze fornite dal CTU allorquando avrebbe potuto
benissimo partecipare alle operazioni peritali (cosa alle quali non ha fatto) e far
presente le considerazioni che espone attualmente ottenendo le necessarie
spiegazioni.
Su questo punto esistono già dei precedenti giurisprudenziali.
Abbiamo prodotto l’ordinanza del Giudice Castellini del Tribunale di Milano che in
sede di ricorso di urgenza ha autorizzato l’installazione di una antenna dello stesso
tipo del Signor Biasoni affermando che i radioamatori non rientrano nelle categorie
che sono assoggettate al D.M. 381/98 dato l’uso saltuario delle loro trasmissioni e le
caratteristiche tecniche delle stesse.
La controparte cita una sentenza della Cassazione Civile 9893 del 2000 nella quale è
controparte l’ENEL.
Non riteniamo opportuno soffermarci più di tanto per esporre la differenza abissale tra
un impianto dell’ENEL per il quale la potenza irradiata è sull’ordine di milioni di watt
rispetto ai 100 watt dell’impianto del Signor Biasoni.
Sull’argomento dell’elettrosmog si è parlato fin troppo mescolando cose esatte a
pericoli immaginari.
In questa sede non stiamo esaminando né impianti radio o telediffusioni né impianti
che irradiano onde elettromagnetiche a bassa frequenza come tralicci dell’ENEL,
stiamo parlando di un banalissimo e limitatissimo impianto di un radioamatore che
trasmette qualche volta alla settimana, prevalentemente ascoltando e qualche volta
trasmettendo che, secondo il parere dell’ARPA, unico ente autorizzato ad effettuare
tali esami, non può determinare alcun danno alla salute dei condomini.
A puro titolo di cronaca si fa presente che tutti i controlli effettuate dalle autorità
preposte hanno riscontrato che le emissioni di radioamatori in ogni caso non
superano i livelli previsti dal D.M. 381/98 così come peraltro riscontrato dal
Consulente Tecnico.
Ancora recentemente nell’agosto del 2001 l’ARPA Sezione Provinciale di Reggio
Emilia ha effettuato dei controlli sulle emissioni elettromagnetiche dell’impianto
radioamatoriale di un soggetto residente in Reggio Emilia.
L’esame delle apparecchiature e dei livelli di trasmissione (l’apparecchiatura
trasmittente era assolutamente simile a quella del Signor Biasoni) ha riscontrato che i
livelli di campo risultavano inferiori al valore di 6 V/m fissato come obiettivo di cautela
dalla stessa norma e non si evidenziavano pertanto elementi in contrasto con la
vigente normativa in materia di campi elettromagnetici compatibili con la salute
umana.
Le stesse risultanze sono emerse in sede di CTU nel presente procedimento.
Tutto il resto delle considerazioni esposte dalla difesa del Condominio ove si
adombrano rischi di leucemia, patologie neoplastiche etc. dimenticano di far
riferimento alla circostanza che tali patologie, seppur ampiamente discutibili, per ciò
che concerne il nesso causale, si riscontravano in soggetti che erano stati esposti a
campi elettromagnetici di emittenti di radio o telediffusione con potenze dell’ordine di
milioni di watt (si ricordi il famoso caso di Radio Vaticana).
Del resto gli stessi tralicci dell’ENEL che hanno suscitato molte perplessità emettono
delle onde elettromagnetiche di una potenza circa mille volte superiore a quella
irradiata dal Signor Biasoni dato che sono irradiate da cavi con una tensione dai 20 ai
50 mila volt con potenze anche in questo caso di megawatt.
Se ricordiamo il caso famoso di Radio Vaticana ricordiamo anche che le potenze in
gioco, in quel caso, superavano ampiamente, anche in quel caso, i megawatt (milioni
di watt).
I Condomini, gli abitanti del condominio, né tanto meno il Signor Biasoni corrono
pertanto alcun rischio di danni alla salute come è stato ampiamente escluso dal
Consulente tecnico.
D) SULLA PERICOLOSITA’ DELL’ IMPIANTO
La difesa del Condominio fa il processo alle intenzioni ed ipotizza crolli della struttura
o caduta di fulmini.
Si dimentica di verificare che nella Consulenza Tecnica il CTU ha attestato la
regolarità dell’impianto e l’assenza della pericolosità della stessa.
La presenza di una polizza assicurativa contro i rischi derivanti dall’installazione
dell’antenna ovviamente è un qualcosa in più ma non certamente obbligatorio e quindi
non si può subordinare l’installazione dell’antenna alla presenza di garanzie
assicurative che nessuna legge o norma richiede.
E) DISTURBI CHE L’ANTENNA PUO’ ARRECARE CON INTERFERENZE ALLE
APPARECCHIATURE RADIOFONICHE
Questa è la classica difesa contro l’installazione di antenne per radioamatori.
Anche in questo caso siamo nel campo del processo alle intenzioni.
Esistono circa 150.000 radioamatori attivi in Italia che svolgono il proprio hobby con le
stesse modalità con cui le vorrebbe svolgere il Signor Biasoni.
In nessun caso ci sono stati problemi di interferenze che non siano state
immediatamente risolte.
L’apparecchiatura e l’installazione dell’antenna del Signor Biasoni sono a regola
d’arte e non devono provocare interferenze.
Se ciò non fosse il Signor Biasoni è ovviamente giuridicamente tenuto ad eliminare le
cause delle interferenze che derivino dalle proprie apparecchiature.
Si fa presente che esiste un organo amministrativo periferico del Ministero delle Poste
e Telecomunicazioni denominato Circolo Costruzioni telegrafiche e Telefoniche il
quale su semplice segnalazione di un qualsivoglia utente interviene con la idonea
strumentazione per verificare la sussistenza delle interferenze e la addebitabilità delle
stesse alle apparecchiature del radioamatore.
Se si riscontra che le interferenze sono dovute all’apparecchiatura del radioamatore i
funzionari danno le indicazioni per la eliminazione delle interferenze e comunque
collaborano per risolvere il problema.
Se invece, come nel 99% dei casi, si tratta di “fantasie” dei Condomini che
ovviamente sentono rumori o disturbi anche quando il radioamatore è addirittura fuori
casa, il costo dell’intervento resta a carico di chi l’ha richiesto.
F) PREGIUDIZIO PER IL DECORO ARCHITETTONICO
Siamo francamente stupiti che la difesa della controparte invochi tale
argomentazione.
Ci sembra infatti che la proposta del Condominio di installare la antenna molto più alta
ed ingombrante nel cortile sicuramente creerebbe veramente un pregiudizio di
carattere architettonico oltre che pratico.
L’edificio ove deve essere installata l’antenna non è una casa di lusso, una casa in un
centro storico protetto da norme amministrative dell’ufficio delle Belle Arti, od avente
caratteristiche tali da farlo ritenere immobile di particolare pregio.
Siamo in presenza di un semplice condominio a due piani per il quale la presenza di
una antenna sul tetto non da alcun problema.
Nell’atto di citazione abbiamo riportato numerosi precedenti giurisprudenziali sul
punto ove appare chiaro che per pregiudizio per decoro architettonico devono
sussistere dei precisi elementi sia per ciò che concerne l’antenna sia per ciò che
concerne l’immobile.
Tali elementi non sussistono nel caso in oggetto.
L’obiezione della violazione al II comma dell’art. 1120 C.C. ovviamente non ha pregio
in quanto è in contrasto con lo stesso diritto stabilito dall’art. 397 DPR 156 del 1973
che verrebbe ovviamente vanificato se ogni installazione di antenna dovesse
considerarsi vietata per il carattere di innovazione.
G) NECESSITA’ DI CONCESSIONE EDILIZIA
La difesa del Condomino accampa per ultimo l’eccezione della necessità di una
concessione edilizia.
Ci chiediamo come il Signor Biasoni possa chiedere una concessione edilizia se non
ha ancora avuto un provvedimento giurisprudenziale favorevole alla suddetta
installazione.
Sarà l’autorità amministrativa a verificare se l’impianto del Signor Biasoni necessita o
meno di una concessione edilizia.
Non dubitiamo che i condomini si faranno premura di informare le competenti autorità
comunali affinché intervengano per le necessarie verifiche. Tutto ciò però non ha
niente a che fare con l’accertamento del diritto del Signor Biasoni in quanto
destinatario del problema della concessione edilizia il Comune, non i Condomini e
l’unico soggetto che può ordinare la rimozione o la sospensione dei lavori è sempre
l’Autorità Comunale, non certamente i condomini.
H) SULLA INFONDATEZZA DELLA RICHIESTA RISARCITORIA
La difesa del Condominio obietta che l’attore non ha fornito alcuna prova del danno
curiosamente ignorando la circostanza che i danno è “in re ipsa” in quanto il Signor
Biasoni da quando ha fatto la richiesta non ha potuto di fatto esercitare la propria
attività stante l’opposizione immotivata, a carattere emulativo, del condominio.
Il preteso danno alla salute è stato sollevato solo recentemente in corso di causa e
non quando il Condominio ha sollevato 5 anni fa le proprie obbiezioni.
E’ ovvio che tale risarcimento danni debba essere valutato in via equitativa in quanto
siamo in presenza di un mancato esercizio di un diritto non avente un contenuto
tipicamente economico.
Così come il diritto del radioamatore trae origine dall’art. 21 della Costituzione e
quindi dal diritto di manifestare il proprio pensiero, se tale diritto viene compresso od
impedito, il radioamatore ha il diritto di vedersi riconosciuta una somma valutata in via
equitativa per tale pregiudizio.
***
Per ultimo la difesa del Condominio accampa una pretesa necessità di impugnare la
delibera del 4.4.97 e quella successiva del 18.1.98.
La difesa del Condominio si dimentica che tali delibere sono radicalmente nulle come
è stato più volte accertato dalla giurisprudenza e pertanto non soggette a termini per
l’impugnativa è a necessità di impugnativa stessa (Tribunale di Trani 6/6/1978
Moscatelli / Condominio, e Tribunale di Milano Fortina / Condominio del 21/2/1980
ove si afferma la radicale nullità di una delibera assembleare che neghi il diritto del
radioamatore all’installazione dell’antenna).
Il Condomino può ovviamente impugnare la delibera se lo desidera ma può altresì
promuovere una azione autonoma di accertamento stante la radicale nullità della
delibera che gli vieta l’installazione dell’antenna.
I) COMPENSAZIONE DELLE SPESE
Stante l’atteggiamento del Condominio e stante le grossissime difficoltà frapposte dal Condominio
stesso con necessità di costose consulenze e rilevanti accertamenti la difesa dell’attore insiste per la
condanna del convenuto Condominio alle spese del procedimento sia per ciò che concerne la fase
cautelare (procedimento ex art. 700 e conseguente procedimento di reclamo) sia per ciò che concerne
il giudizio di merito non sussistendo le ragioni addotte da controparte per la compensazione delle
spese.
Si insiste per l’accoglimento delle già richiamate conclusioni.
Milano/Busto Arsizio lì 14 gennaio 2002.
Ed ecco qui di seguito il documento della memoria di replica alla nostra conclusionale:
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Nella causa R.G. 925/98 – Giudice Dr.ssa Marchigiani – promossa da: BIASONI
DANIELE – con gli Avv.ti Baccani e Baragiola
CONTRO
Condominio MONTESANTO – con l’Avv. Zeuli
MEMORIA DI REPLICA ALLA CONCLUSIONALE AVVERSA PER CONTO DEL CONVENUTO
CONDOMINIO MONTESANTO
Parte convenuta Condominio Montesanto, letto lo scritto difensivo conclusivo di
controparte, contesta ed impugna tutto quanto in esso affermato, dedotto e richiesto
per quanto in contrasto con le proprie tesi ed interessi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Per quanto riguarda spese del procedimento d’urgenza, il sig. Biasoni è stato ritenuto
soccombente dal Tribunale. Non si capisce pertanto perché, nel caso insperato che
controparte dovesse risultare vittoriosa per quanto riguarda il giudizio di merito, il Condominio
convenuto debba essere dichiarato soccombente per quanto riguarda le spese del giudizio
relativo
al
provvedimento
d’urgenza.
Ripetesi urgenza non ritenuta sussistente da parte del Tribunale adito.
Per quanto riguarda la concessione edilizia, dal momento che controparte ha preparato tutti i
documenti per ottenere una sentenza immediatamente esecutiva (figuriamoci se così non è,
avendo fatto un procedimento d’urgenza), appare ovvio e scontato che vuole installare
immediatamente
l’antenna.
Però il documento relativo alla concessione edilizia non c’è, e sul punto si deve pronunciare
l’Autorità
Amministrativa
Comunale.
E laddove le parti non fossero d’accordo, come non lo sono, si deve pronunciare il T.A.R..
Sui
danni
invocati
da
controparte.
Il
sig.
Biasoni
ha
già
un’antenna
collocata
sul
tetto
dell’edificio.
Se quella che intende esercitare è un’attività culturale, avendo già questa antenna citata ha
sempre
avuto
modo
di
esercitare
la
sua
attività.
Se invece con questa eventuale installanda antenna intende esercitare un’attività
professionale,
non
è
questo
lo
spirito
della
causa
in
corso.
Non si vede pertanto che tipo di danno possa essere liquidato a controparte.
Sulla consistenza dell’edificio sul quale controparte intenderebbe installare l’antenna.
L’edificio sul quale controparte intenderebbe installare questa eventuale antenna, è una
casetta fatta con dei mattoni coi quali basta tossire non dall’appartamento più vicino, ma da
quello
più
lontano,
che
si
sente
tutto.
Per cui tutti i rumori che farebbe questa antenna di grosse dimensioni, arrecherebbe disturbo a
tutti
i
condomini.
Controparte
nulla
risponde
sul
punto.
Comunque c’è la possibilità di mettere l’antenna in giardino, come ampiamente spiegato ed
illustrato
in
corso
di
causa.
Il fatto è che si tratterebbe di spendere più quattrini, ma tra il fatto di una maggior spesa per
controparte, ed una maggior comodità per tutti i condomini, c’è un rapporto ben logico ed
accettabile.
L’interesse
del
Biasoni
deve
essere
uguale
a
quello
del
condominio.
Il Biasoni, per risparmiare, non può caricare di maggior disagio l’intero condominio, quando il
Biasoni stesso ha la possibilità di mettere l’impianto fuori. Non è che Biasoni vive “uti domini
absolutus”, che può mettere l’antenna sul tetto per il fatto che spenda meno, armeggiarvi
intorno ed ispezionarla – lui od altre persone – come e quando vuole.
Quindi appare del tutto logico che la soluzione migliore è che l’antenna venga collocata nel
giardino, come meglio indicato in atti.
Sui
danni
alla
salute.
Nella propria comparsa conclusionale il convenuto Condominio Montesanto ha ampiamente
trattato l’argomento relativo ai danni alla salute che possono derivare dall’installazione di
questa
antenna,
e
controparte
fa
finta
di
nulla.
Occorre
agire
con
una
certa
prudenza.
Se su un argomento non si conosce in materia perfetta, non vuol dire che dallo stesso
argomentare non nascano altre cose.
Quando l’assemblea condominiale ha rigettato la richiesta di controparte di installare l’antenna
sul
tetto,
il
sig.
Biasoni
non
ha
fatto
nulla.
Lo stesso non ha proposto opposizione all’assemblea per far valere i suoi diritti, ma ha
accettato
il
risultato
della
decisione
dell’assemblea
stessa.
Quindi c’è da esaminare l’argomento se controparte non sia decaduta, perché il modo per
discutere è assemblea/Tribunale.
Sulle
spese
del
presente
giudizio.
Qualora il Tribunale non dovesse essere dell’idea del difensore del condominio, occorre
esaminare il tipo di argomenti trattati e tante cose che non sono state dette, ma che sono di
logica
conseguenza.
Ad esempio la casa non è stata costruita con sassi, ed i sottotetti sono vere ed autentiche
casse di risonanza per tutti i rumori che si provocano sui tetti stessi.
Nascerebbero così delle successive azioni di manutenzione, proprio per la difficoltà
dell’argomento. C’è tutto quello che è meglio, quello che è peggio e quello che sta nel mezzo.
Il
Biasoni
vuole
tutto
ciò
che
meglio
a
suo
favore.
L’argomentazione della causa è stata complessa, e qualora il Tribunale vedesse soluzioni
diverse da quelle viste dal Condominio Montesanto, nel caso non vedesse la fondatezza delle
argomentazioni poste a sostegno delle proprie tesi, ci si augura che quanto meno vengano
compensate
le
spese
di
causa
ai
sensi
dell’art.
92
c.p.c..
Si confida pertanto nell’accoglimento delle precisate conclusioni.
Busto Arsizio 8 gennaio 2002.
Finalmente, ...forse, ...trascorsi ormai alcuni anni,
...s'iniziava ad intravedere l'epilogo della vicenda!
A questo punto, non restava altro da fare che attendere la sentenza definitiva del giudizio di merito, che a causa dei vari
"colpi di scena" e delle numerose vicissitudini incontrate durante gli anni della causa, non riuscivo più a considerare
dall'esito così tanto scontato. Si badi bene però, ...non riferito al merito della causa, che ritenevo e che ho sempre
ritenuto scontato sin dall'inizio, ma bensì all'eventuale decisione che il Giudice avrebbe potuto adottare in merito alla
ripartizione delle spese complessive della causa!
Vorrei a questo punto però, attirare l'attenzione di tutti su un aspetto che sistematicamente, ...in modo pesante e
pericoloso, caratterizza il filo conduttore di tutti i documenti che la difesa del condominio, Avv. Zeuli, ha prodotto e
presentato all'attenzione del Giudice.
Non è difficile infatti, anche per coloro che hanno letto i sopra elencati documenti in modo frettoloso e superficiale,
percepire il senso di ostinata ed assoluta incuranza nei confronti di tutti i documenti da noi presentati come prove, e in
modo particolare, nei confronti delle relazioni tecniche presentate dal CTU, Ing. Silvio Aspes, dalla Aldena
Telecomunicazioni, etc. etc.; ...ma soprattutto, non si può fare a meno di notare la presenza di molte dichiarazioni
inesatte, aventi il fine di denigrare al cospetto del Giudice, il mio comportamento e la mia personalità!
Questa "abilissima, o più propriamente, subdola tattica avvocatoria", dal fine più che ovvio e al contempo
tremendamente sottile, ...avrebbe potuto offuscare la scena della disputa, e portare eventualmente il Giudice a prendere
una decisione viziata da tali ostinate e caparbie posizioni!
Il timore era secondo me fondato!
Nei primi giorni di maggio 2002, ricevetti finalmente dall'Avv. Alberto Baccani una graditissima telefonata con la quale
m'informava che il Giudice, Dott.ssa N. Marchegiani, aveva depositato la sentenza del giudizio di merito, e che, ad
esclusione solamente del risarcimento danni per la mancata attività di radioamatore, ci aveva dato ragione su tutti i
fronti, decretando definitivamente quindi il diritto d'installare sul tetto del condominio, il sistema d'antenna così
come da progetto depositato e proposto dal sottoscritto!
Mi disse altresì che avrebbe provveduto a farmi avere copia della sentenza appena possibile!
Infatti, in data 27 giugno 2002, ricevetti un ulteriore comunicazione dall'Avv. Alberto Baccani, che come da precedenti
accordi telefonici intercorsi, conteneva la copia della sentenza n. 291/02 emessa dal Giudice Dott.ssa N. Marchegiani.
Ed ecco qui riportata la sofferta ed importante sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del GIUDICE Unico,
Dott.ssa Nicoletta Marchegiani
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 925/28 del ruolo generale, trattenuta in decisione all’udienza del 31/10/01 e promossa
DA
BIASONI DANIELE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. Baccani del foro di Milano e D. Baragiola ed
elettivamente domiciliato presso quest’ultimo, in Busto Arsizio, Via Mameli 6/a, giusta delega a margine
dell’atto di citazione,
ATTORE
CONTRO
CONDOMINIO “MONTESANTO” di Origgio, V.le della Resistenza, 109 in persona
dell’amministratore, F. Tomba rappresentato e difeso dall’Avv.to F. Zeuli ed elettivamente domiciliato
presso lo stesso, in Busto Arsizio, via Mazzini, 5, come da mandato a margine dell’atto di citazione
notificato,
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni.
Data della decisione: 21/02/2002.
***
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Attore: BIASONI DANIELE
Convenuto: CONDOMINIO "MONTESANTO" DI ORIGGIO
Atto di precisazione delle conclusioni
La difesa dell’attore precisa le seguenti
conclusioni
1.
Accertarsi il diritto del Signor Biasoni ad installare l’antenna di cui al progetto prodotto in atti e
con le modalità ivi descritte e convalidare il provvedimento del Giudice del provvedimento
cautelare
2.
Accertarsi in estremo subordine quali possano essere le modalità alternative per l’installazione
dell’antenna sempre sul tetto dell’edificio
3.
Condannarsi il Condominio a riconoscere tale diritto consentendo al Signor Biasoni e/o a
tecnici da lui incaricati di accedere al tetto dell’edificio sito in Origgio Via della Resistenza n.
109 per effettuare l’installazione dell’antenna, del traliccio e delle sue opere accessorie nonché
sistemare il passaggio dei cavi fino all’abitazione dell’attore inserendo tutti i dispositivi
(controventi, tiranti od altro) necessari
4.
Autorizzarsi l’attore e/o i suoi tecnici ad effettuare le verifiche necessarie per accertare il
funzionamento ed installazione del manufatto previo avviso all’amministratore e comunque non
meno di una volta all’anno
5.
Condannarsi il Condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi il via equitativa per il
mancato esercizio dell’attività di radioamatore dal 1996 fino a quando l’antenna sarà installata,
che viene indicato in Lit. 1.000.000= l‘anno od altra somma maggiore o minore da liquidarsi ex
art. 1226 c.c.
6.
Spese diritti ed onorari del presente procedimento nonché quello di urgenza e del reclamo
rifuse
Milano/Busto Arsizio lì 29 ottobre 2001.
***
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Nella causa promossa da:
BIASONI DANIELE - con gli Avv.ti Alberto Baccani di Milano e Dario Baragiola di Busto Arsizio
CONTRO
Condominio MONTESANTO corrente in Origgio – in persona del suo amministratore Rag. Tomba
Francesco, rappresentato e difeso dall’Avv. Zeuli Francesco
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER IL CONDOMINIO MONTESANTO
Piaccia all’On.le Tribunale, rigettata ogni diversa contraria istanza e difesa:
A) Nel merito rigettarsi la richiesta convalida del provvedimento emesso dal Giudice Dr. Limongelli
in data 10.6.98.
B) Di converso confermarsi il provvedimento di revoca dell’ordinanza del 10.6.98 nel
procedimento civile d’urgenza R.G. 488/98 promosso da Biasoni Daniele, emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 24/7/98.
C) Rigettarsi la domanda di cui al n. 2 dell’atto di citazione, così come proposta, perché
inaccoglibile (installazione dell’antenna sul tetto).
D) Di converso concedersi al radioamatore Biasoni Daniele di impiantare l’antenna nel terreno
adiacente il condominio.
E) Rigettarsi la domanda di risarcimento danni avanzata dall’attore perché infondata in fatto e
diritto.
F) Condannarsi l’attore a pagare al convenuto le spese, diritti ed onorari del procedimento
d’urgenza relativi alla prima fase dinnanzi al G.D. ed alla seconda fase dinnanzi al Tribunale.
G) Rigettarsi le domande di controparte volte ad ottenere il pagamento delle spese diritti ed
onorari per le due fasi del procedimento d’urgenza e per questo in corso.
E condannarsi il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e
CNA come di legge, del presente procedimento.
H) In via subordinata voglia l’On.le Tribunale decidere come meglio riterrà di giustizia, in base alle
risultanze istruttorie, con le conseguenziali pronunce.
Busto Arsizio 31 ottobre 2001.
***
-Conclusioni per le parti: come da fogli allegati che, già siglati dal G.I. sono da ritenersi parte integrante
della presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Biasoni Daniele conveniva in giudizio, dinanzi a questo
Tribunale, il Condominio “Montesanto” –in persona dell’amministratore- per sentir accertare il proprio
diritto ad installare una antenna radioamatoriale sul tetto dell’edificio, secondo le modalità di cui ad un
proprio progetto, nonché ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti per il mancato esercizio
della propria attività di radioamatore dal 1996.
Premetteva, l’attore, di essere proprietario di un appartamento sito nel Condominio Montesanto;
aggiungeva di aver richiesto all’amministratore del condominio di poter installare sul tetto dell’edificio,
un’antenna, ad uso radioamatoriale, posizionandola perpendicolarmente al proprio appartamento e di
aver ottenuto un rifiuto essendo, diversi condomini, contrari alla detta installazione; che esso attore si
vedeva costretto a promuovere un ricorso ex art. 700 c.p.c., per ottenere l’autorizzazione; che, infatti, il
ricorso veniva accolto dal giudice delegato del Tribunale di Busto Arsizio, ma poi, in sede di reclamo, il
provvedimento autorizzativi emesso veniva revocato; che dunque il presente giudizio di merito era
stato instaurato, ex art. 669 octies / I° comma c.p .c., al fine della pronuncia di riconoscimento del più
generico diritto di installare antenne, ormai pacifico in giurisprudenza, e stante la infondatezza dei
motivi di opposizione addotti dal condominio.
Si costituiva il Condominio che, pur riconoscendo il diritto dell’attore all’installazione dell’antenna in
oggetto, si opponeva a che la stessa venisse posizionata sul tetto dell’edificio sia perché recante
disturbo alla quiete dei condomini, sia perché recante danno alla loro salute, sia perché il disturbo ad
altri apparecchi elettronici (radio e TV) in uso ai singoli condomini.
Il Condominio rilevava che tali problemi avrebbero potuto essere risolti posizionando l’antenna sul
territorio circostante il condominio –nel giardino- con un filo collegante i contatti agli apparecchi di
radioamatore tenuti in casa dal Biasoni con l’antenna stessa; si opponeva, infine, all’accoglimento della
richiesta risarcitoria in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio venivano espletate le prove orali richieste dalle parti e veniva disposta una
C.T.U.; indi il G.I., all’udienza del 31/10/01, tratteneva la causa in decisione, sulle conclusioni precisate
dalle parti, concedendo a queste ultimi i termini, di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse
conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande avanzate dall’attore sono in parte fondate e devono essere parzialmente accolte per i
motivi che seguono.
Come già poco sopra scritto l’attore ha instaurato il presente giudizio dopo aver ottenuto un
provvedimento cautelare –poi revocato dal Tribunale, in sede di reclamo, per assenza del requisito del
“periculum in mora”- al fine di sentir accertare il proprio diritto all’installazione di una antenna e così
procedere a detta installazione secondo un proprio progetto, prodotto i atti, che vede il posizionamento
dell’antenna sul tetto dell’edificio condominiale, con discesa dei cavi, da detta antenna al proprio
appartamento.
Vi è da precisare che il condominio, costituendosi, non ha negato l’esistenza del diritto ex adverso
invocato, contestandone, invece, le sole modalità proposte per l’installazione dell’antenna e
rappresentando, invece, come soluzione alternativa, il collocamento dell’antenna nel cortile
condominiale.
Dell’esistenza del predetto diritto, dunque, non vi è contrasto alcuno: al riguardo si richiamano sia le
disposizioni di cui alla Lg. 06/05/40 n. 554, artt. 1, 2 e 3 ed il successivo art. 397 del Codice postale,
emanato nel 1973, con il D.P.R. 156, sia le decisioni giurisprudenziali, tra le quali si cita, a puro titolo di
esempio, la sentenza n. 7418 della Cass. Civ. Sez. II, 16/12/83, che nel riconoscere la consistenza del
diritto de quo ha statuito non incontrare altro limite, nei rapporti tra privati “se non quello di non
ostacolare il pari diritto degli altri e di non pregiudicare l’esercizio di diritti di altra natura quale quello di
proprietà con il libero godimento dell’immobile”.
Fatta detta premessa è necessario esaminare le risultanze della consulenza tecnica agli atti, la quale
ha concluso per la totale fattibilità del progetto predisposto dal Biasoni, così superando le perplessità e
le diverse obiezioni sollevate, in merito, dal convenuto.
Il consulente, infatti –al quale era stato chiesto di esaminare il progetto proposto dall’attore e di
compararlo con la soluzione alternativa avanzata, invece dalla controparte, ha così risposto: “..Come
già detto al punto 1), l’installazione sul tetto, oltre ad essere praticabile è anche quella normalmente
eseguita in casi simili presentando, rispetto a quella al suolo, vantaggi di tipo economico, prestazionale
ed ambientali in termini di servitù”.
Poco prima, analizzando la soluzione prospettata dal condominio, il consulente si era così espresso:
“….inoltre con questa soluzione –vale a dire quella proposta dall’attore- si eviterebbe di gravare,
rendendo di fatto inagibile (o agibile con forti limitazioni) il cortile deputato ad accogliere l’installazione
sul terreno, infatti quest’ultima prevedrebbe un traliccio di sezione fissa dell’altezza di circa 15 m, posto
al centro del cortile, con i relativi cablaggi, che lo attraverserebbero trasversalmente, per risalire lungo il
muro del condominio al fine di raggiungere l’apparecchiatura ricetrasmittente posta nell’abitazione del
Biasoni. Nell’eventuale installazione sul terreno condominiale deve essere tenuto in considerazione
che durante le manutenzioni periodiche o in caso di guasto, l’antenna deve essere abbassata a livello
del cortile, utilizzando la piattaforma mobile in dotazione al traliccio e, in questi casi, a causa delle
dimensioni dell’antenna il cortile sarebbe totalmente inagibile agli altri condomini richiedendo in
aggiunta, per la fattibilità dell’operazione, il taglio delle piante presenti ai bordi del cortile”. (cfr. C.T.U.
pag. 6, agli atti).
Accertato perciò che la soluzione prospettata dall’attore è quella normalmente praticata e praticabile
nel caso di specie, devono ora essere esaminate le obiezioni sollevate, al detto progetto, dal
condominio.
Prima fra tutte quella relativa ad un asserito ed ipotetico “danno alla salute” dei condomini che
potrebbero loro derivare dall’esposizione al campo elettromagnetico che verrebbe irradiato
dall’impianto progettato dal Biasoni.
A tale riguardo questo Giudice ha ritenuto opportuno, in corso di causa, disporre una integrazione alla
consulenza tecnica già espletata ponendo detto specifico quesito al C.T.U..
La normativa in materia è quella disciplinata dal D.M. 381 del 10/09/98 nel quale sono stabilite le
soglie, oltre le quali, le emissioni, non possono superare in relazione al problema di un danno alla
salute derivante dalle interferenze elettromagnetiche.
Il C.T.U. rispondendo proprio sull’argomento, dopo aver effettuato una simulazione del campo irradiato
dall’antenna de qua, utilizzando un software specifico, ha così affermato: “In conclusione si può
affermare che l’installazione di un’antenna di tipo radioamatoriale con le caratteristiche descritte possa
essere considerata non dannosa alla salute” (cfr. supplemento pagg. 11 e 12, agli atti).
Sull’argomento, quindi, questo giudicante non può che far proprie le considerazioni del consulente –lo
si ripete, richiamato, perché rispondesse specificamente sul punto- non avendo alcun motivo per
discostarsi dalle conclusioni di un elaborato peritale completo, esaustivo ed analitico.
Peraltro va sottolineato che gli esempi portati dalla difesa del condominio, in tema di danni alla salute,
riguardano fattispecie totalmente diverse da quella qui in esame. Alcun paragone. Infatti, può essere
fatto tra un impianto Enel, irradiante onde elettromagnetiche di milioni di watt, rispetto ai 100 watt
dell’impianto banalissimo dell’attore.
Anche i rischi di malattie gravissime (leucemia, patologie neoplastiche ecct), adombrate dalla difesa del
convenuto non possono avere alcuna attinenza con il caso in questione: tali malattie, infatti, rimangono
ancora sul terreno dell’ipotesi, poiché non ancora dimostrato il nesso causale con l’esposizione a
campi elettromagnetici di emittenti radio. Esse, inoltre, sono state riscontrate in soggetti esposti a
campi elettromagnetici con potenze dell’ordine di milioni di watt (si ricorda il caso di “Radio Vaticana”),
con potenza, quindi, mille volte superiore a quella che verrebbe irradiata dall’antenna dell’attore.
Altro motivo di doglianza sarebbero, secondo il convenuto, i disturbi che l’antenna de qua arrecherebbe
ai condomini a causa sia della rumorosità del motore, collegato all’impianto, sia delle interferenze
rispetto ai televisori e ad altre apparecchiature elettroniche dei condomini, sia per gli accessi, dell’attore
e dei tecnici, al tetto condominiale per effettuare verifiche.
Anche tale problema è stato escluso dal C.T.U. che, per quanto concerne il rumore del sistema di
rotazione, ha affermato: “….Il rumore prodotto durante tali rotazioni, udibile negli appartamenti degli
altri condomini, rientra nei limiti di legge.” Ed ancora: “….Sistemi analoghi a quello oggetto di causa
una volta installati e collaudati non richiedono, di orma, operazioni di messa a punto con accesso fisico
all’antenna. Solo in caso di guasto del sistema si rende necessario l’accesso all’impianto per le
verifiche. Si ritiene quindi che il Biasoni non avrebbe motivo di accedere frequentemente al sistema
installato”.
Con riferimento al disturbo alle antenne già installate, il consulente ha così concluso: “Per evitare
questo tipo di problemi è sufficiente che il Biasoni si impegni ad installare il sistema a regola d’arte ed a
collaudarlo per verificare che non ci siano armoniche sufficientemente ampie disturbare i programmi
TV. Tali verifiche, a cautela degli altri condomini, possono essere previste periodicamente”.
Quindi, dette interferenze o disturbi si dovessero verificare, essi saranno facilmente eliminabili e
ovviamente cura dell’attore attivarsi in tal senso.
Quanto alla lamentata pericolosità dell’impianto per l’incolumità e sicurezza dei condomini –che
potrebbero essere colpiti dalla caduta improvvisa dell’antenna o di u traliccio per forti raffiche di ventosi osserva che anche tale argomento è stato superato dalle risultanze della consulenza agli atti la
quale, ha attestato la regolarità dell’impianto e l’assenza di pericolosità dello stesso; il fatto poi che vi
sia una polizza assicurativa ritenuta insoddisfacente, dal convenuto, non rileva in alcun modo: la
polizza contro i rischi derivanti dalla installazione di una antenna è un qualcosa in più ma non
certamente obbligatoria, poiché non prevista da alcuna legge in materia.
Anche la problematica concernente la necessità o meno della concessione edilizia è, in questo
procedimento, irrilevante. Sarà infatti l’Autorità Amministrativa a stabilire la necessità o meno della
concessione edilizia e, se necessaria, sarà l’attore stesso ad attivarsi per richiederla.
Infine la difesa del condominio lamenta il pregiudizio che l’impianto dell’attore arrecherebbe all’estetica
dell’edificio condominiale. La doglianza non è degna di pregio: al di là del fatto che pare, a chi scrive,
che proprio la proposta suggerita dal condominio –che vorrebbe installata l’antenna nel cortile- crei
detto pregiudizio, non si può non rilevare come, nel caso di specie, il condominio convenuto si trovi in
aperta campagna e sia un edificio privo di qualsiasi pregio architettonico e di tutela di carattere
ambientale.
Sull’argomento va citata una decisione giurisprudenziale confacente al caso di specie. Ed infatti: “Per
stabilire se le opere modificatrici della cosa comune abbiano pregiudicato il decoro architettonico di un
fabbricato condominiale, devono essere tenute presenti le condizioni in cui quest’ultimo si trovava
prima dell’esecuzione delle opere stesse, con la conseguenza che una modifica non può essere
ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui estetica era stata
già menomata a seguito di precedenti lavori ovvero che sia di mediocre livello architettonico” (Cass.
Civ., sez. II, 29/07/89, n. 3549).
Ebbene, esaminando le fotografie prodotte da entrambe le parti, l’edificio de quo non può certamente
essere considerato immobile di particolare pregio, trattandosi di un comune condominio a due piani per
il quale la pre3senza di un’antenna, sul tetto, non comporta alcun danno per l’estetica condominiale.
Anche sotto tale profilo, dunque, la tesi va disattesa.
Va da ultima esaminata la osservazione del convenuto che segnala la necessità di realizzare un equo
contemperamento tra il diritto invocato dall’attore ed i contrapposti diritti ed interessi dei condomini,
diritti tutti rilevanti e di rango costituzionale.
Ebbene anche sotto tale profilo la soluzione proposta dall’attore appare essere la più confacente: la
sistemazione dell’antenna sul tetto non lede alcun diritto dei condomini in quanto non pregiudica l’uso
del tetto secondo la sua destinazione. Al contrario la sistemazione dell’antenna nel cortile
comporterebbe una riduzione dell’uso dello stesso con tutti gli altri inconvenienti già segnalati dal
consulente tecnico.
In considerazione di quanto sopra esposto, perciò, parte delle domande attoree possono essere
accolte ben potendo ritenersi accertato il diritto di Biasoni Daniele di installare l’antenna di cui al
progetto prodotto in atti e con le modalità ivi descritte.
Conseguentemente, va riconosciuto all’attore –anche perché condomino- ed ai tecnici da lui incaricati,
il diritto di accedere al tetto del condominio per effettuare l’installazione dell’antenna, del traliccio e
delle opere, nonché per sistemare il passaggio dei cavi fino alla propria abitazione inserendo tutti i
dispositivi necessari.
Da tale decisione deriva, come logica conseguenza, che l’attore è altresì onerato e, qu9indi,
autorizzato ad effettuare le verifiche necessarie per accertare il funzionamento e l’installazione del
manufatto, il tutto previo avviso all’amministratore e non meno di una volta all’anno, come suggerito dal
consulente tecnico.
Non merita invece accoglimento la domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni
asseritamene subiti dal Biasoni per non aver, egli, potuto esercitare la propria attività di radioamatore
dal 1996, sino ad ora, stante l’opposizione del immotivata del condominio.
Al riguardo si osserva che pur riconoscendo che il diritto del radioamatore trae proprio origine dall’art.
21 della Costituzione e, quindi, dal diritto di manifestare il proprio pensiero, nel caso di specie si ritiene
che l’impossibilità di esercitare l’attività di radioamatore abbia causato, al Biasoni, un disagio, non
grave, che in assenza di una prova specifica sul punto non può assumere al rango di “danno
risarcibile”.
La domanda va perciò rigettata.
Vi sono ora da esaminare le contrapposte domande relative alle spese di lite.
Quanto a quelle di cui alla fase cautelare –premettendo che questo giudizio non ha natura di convalida
dei provvedimenti cautelari in precedenza emessi- e stante la soccombenza dell’attore che ha visto la
revoca del provvedimento emesso dal Giudice delegato, in sede di reclamo, per mancanza del
“periculum in mora”, si ritiene che le spese relative ai detti procedimenti –qui liquidate in complessive £
2.500.000 (euro 1291,14), di cui £ 1.500.000 per onorari, £ 500.000 per diritti e £ 500.000 per spese,
oltre IVA e C.P.A. come legge, devono essere poste a carico dell’attore, che perciò va condannato a
rifonderle al convenuto.
Quanto alle spese di cui alla presente causa, stante la soccombenza, il condominio va condannato a
rifonderle all’attore, nella misura qui complessivamente liquidata, pari a £ 7.099.000 (euro 3666,33) –di
cui £ 1.099.000 per spese, £ 2.500.000 per diritti e £ 3.500.000 per onorari- oltre ad IVA e C.P.A. come
legge.
Infine, le spese di C.T.U. –nella misura già liquidata dal G.I. in £ 2.735.092 (euro 1412,56), oltre oneri
di legge ed in £ 2.639.400 (euro 1363,14), oltre oneri di legge- vanno poste, definitivamente a carico
del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile
n. 925/98, promossa da Biasoni Daniele con atto di citazione, così provvede:
a) In parziale accoglimento delle domande attoree, accerta il diritto dell’attore ad installare l’antenna di
cui al progetto prodotto in atti e con le modalità ivi descritte, consentendo, all’attore e/o ai tecnici, da lui
incaricati, di accedere al tetto dell’edificio sito in Origgio, Viale della Resistenza 109, per effettuare
l’installazione dell’antenna e di tutto quanto necessario per il posizionamento del sistema;
b) Autorizza l’attore e/o i tecnici da lui incaricati ad effettuare le verifiche necessarie per accertare il
funzionamento e l’installazione del manufatto previo avviso all’amministratore, secondo le modalità ed i
tempi indicati dalla consulenza tecnica agli atti;
c) Rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni avanzata dall’attore;
d) Rigetta le domande avanzate dal convenuto;
e) Condanna l’attore a rifondere al Condominio Montesanto le spese di lite di cui alla fase cautelare,
liquidate in complessive £ 2.500.000 – euro 1291,14- oltre ad IVA e C.P.A. come per legge;
f) Condanna il convenuto a rifondere all’attore le spese della presente causa nella misura liquidata in
complessive £ 7.099.000 – euro 3666,33- oltre ad IVA e C.P.A. come per legge;
g) Pone le spese di C.T.U. –nella misura già liquidata dal G.I. definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Busto Arsizio, 21/02/02
Il Giudice Unico
Dott.ssa N. Marchegiani
A questo punto non rimaneva che attendere la metà del mese di giugno 2002, in quanto, se per tale data il condominio
non avesse presentato ricorso, ...il caso si sarebbe potuto considerare chiuso, ...e questa volta in modo inappellabile!
Conclusioni
Finalmente, credo di poter scrivere la pagina conclusiva dell'intera vicenda!
Va ricordato infatti, che durante l'assemblea ordinaria tenuta in data 18 febbraio 2002, i condomini già espressero
l'intenzione di accettare senza eccezione alcuna, l'esito della sentenza che da li a breve sarebbe stata emessa!
Ciò, venne infatti poi relazionato e trascritto nel relativo verbale d'assemblea con alcune scarne righe di cui riporto
fedelmente il contenuto:
...omissis
Da alcuni Condomini viene chiesta la posizione giudiziale sul diritto vantato dal Signor Biasoni per il posizionamento
dell'antenna per radio-amatori sul tetto. Le rilevazioni sulla sicurezza sono state fatte, ora siamo in attesa del parere
del giudice. I Condomini hanno espresso la volontà di chiudere la posizione legale accettando quanto sarà stabilito dal
giudice.
...omissis
...e così avvenne!
A questo punto, credo che di spunti di riflessione ce ne siano in quantità!
La mia principale speranza è che questo mio lavoro, che Vi assicuro ha richiesto innumerevoli nottate passate di fronte
al monitor del PC per trascrivere i vari documenti e altrettante per realizzare le pagine del presente sito, possa
effettivamente servire ad evitare che si ricada in simili errori!
...e qui mi riferisco esplicitamente alla categoria degli amministratori di condominio, tra i quali, come si è potuto
costatare, si trova ancora oggi chi esercita tale attività senza una sufficiente conoscenza delle leggi, e che comunque,
ove ciò fosse vero, non abbia un minimo di lucidità per riuscire a sopperire alle proprie lacune utilizzando un po' del
vecchio e caro "buon senso"!
Probabilmente nel mio caso, qualcuno ha pensato che si stesse giocando una partita a pocker ed ha voluto "bluffare"
nella convinzione che alzando continuamente "la posta sul tavolo", tutti i giocatori avrebbero "passato la mano", ma
purtroppo questa volta, ha trovato di fronte a se un giocatore che nella sua estrema e forse eccessiva ostinazione, ha
continuato a voler "vedere"!
...e così alla fine il "bluff" è stato scoperto! ...ma in realtà, alla fine, ...chi ha vinto?
Sono dell'idea che in questo gioco un vincitore vero e proprio non ci possa mai essere, anzi, al contrario, è molto più
probabile che tutti i partecipanti alla fine si possano facilmente riconoscere nella figura dei perdenti!
Non mi riferisco ovviamente al merito della questione, che il tribunale ha ripetutamente confermato sia in ambito di
ricorso "ex art 700" che successivamente con la sentenza definitiva, (anche se ostinatamente disturbato da estremi
quanto disperati tentativi di depistaggio), ma alle vicende umane vissute inevitabilmente dai protagonisti le quali
risultano difficilmente visibili e comprensibili per gli spettatori!
Stati d'animo e rapporti interpersonali sono solo alcuni tra gli aspetti che vengono toccati in queste vicende!
Per esempio, una delle conseguenze che mi riguarda, è quella legata ad un sopraggiunto, e forse inevitabile, distacco
dall'antica passione per l'attività radio! Probabilmente il tempo riuscirà a guarire le ferite e solo allora, la fanciullesca
passione potrà riaffiorare di nuovo, ...me lo auguro vivamente!
Per concludere, anche se avrei un'infinità di riflessioni da esternare e tematiche da approfondire, è mia intenzione finire
qui queste amare considerazioni, onde evitare l'eventuale possibilità di trasmettere nell'animo di qualcuno l'idea della
rassegnazione!
...questo MAI ! ...io non sono di questa pasta e spero che nessuno lo sia, né in ambito radioamatoriale, tantomeno nella
vita!
...qui è d'obbligo l'ideologia che non ci si può far calpestare nei propri diritti da nessuno!
Tuttavia, rifacendomi al vecchio e caro "buon senso", lascio che com'è giusto che sia, ognuno prenda le proprie
decisioni! Quest'ultime saranno e dovranno infatti essere frutto di attente valutazioni che di volta in volta, e a seconda
dei casi, potranno portare a intraprendere decisioni tra le più diverse!
Durante questi anni infatti, sono stato interpellato ripetutamente da radioamatori che si sono venuti a trovare in
analoghe circostanze, e a tutti loro, oltre che trasmettere il mio supporto e la mia più profonda comprensione, ho
consigliato principalmente di valutare a fondo gli aspetti tecnici del caso legati prettamente alle modalità d'installazione.
Una volta infatti che il proprio progetto si dimostri in modo inequivocabile costituire la miglior soluzione, nessuno
potrà intralciare (sul piano del diritto) la propria volontà d'installazione!
In ultima istanza, visto che alcuni radioamatori mi hanno telefonato chiedendo cortesemente l'autorizzazione all'utilizzo
e/o alla citazione della mia vicenda personale, AUTORIZZO sin da ora chiunque a prelevare e ad utilizzare tutto il
materiale da me prodotto e scaricabile dal presente sito!
Intendo precisare tuttavia, che dopo l'ultimo aggiornamento da me apportato, tutti i documenti presenti sono stati
protetti, pertanto, diffido chiunque a modificare il contenuto ed il senso degli stessi e/o farne un utilizzo non
autorizzato!
Nella speranza che nessuno più incappi in tali problematiche, invito i malcapitati e non, a contattarmi tranquillamente!
Un cordiale saluto a tutti!
73's by IZ2BPV op. Dan
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