LA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA UNICA
“ISEE”
PER LA RICHIESTA
DI
PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE
Edizione 2012
Le guide di NF
Il Notiziario Fiscale del CAF UIL
Direttore Responsabile, dottor Sergio Scibetta
Ideato e realizzato con la collaborazione
della società editoriale Lavoro Italiano S.r.l.
SOMMARIO
SOMMARIO
CAPITOLO I - LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E L’ATTESTAZIONE I.S.E. - I.S.E.E.
1.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1.2 – ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE
SOCIALE O ASSISTENZIALE
1.3 – ADEMPIMENTI DELL’ENTE A CUI È STATA PRESENTATA
LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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CAPITOLO II - LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
2.1 – QUALI SONO LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
2.2 – CRITERI DI SELEZIONE
2.3 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
2.4 – SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE
2.4.1 – IL PATRIMONIO MOBILIARE
2.4.2 – IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
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CAPITOLO III - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA UNICA
3.1 – QUADRO A
3.2 – QUADRO B
3.3 – QUADRO C
3.4 – QUADRO D
3.5 – QUADRO F
3.6 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ISE E DELL’ISEE
3.6.1 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
3.6.2 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
3.6.3 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
3.6.4 – CALCOLO DELL’ISEE E DELL’ISE
3.6.5 – I CONTROLLI
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CAPITOLO IV - ASSEGNO DI MATERNITÀ
4.1 – A CHI SPETTA
4.2 – A QUALI CONDIZIONI
4.3 – QUANDO FARE RICHIESTA
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SOMMARIO
4.4 – CHI EROGA L’ASSEGNO
4.5 – L’IMPORTO DELL’ASSEGNO
4.6 – COME RICHIEDERLO
4.7 – CONTROLLI
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CAPITOLO V - ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
5.1 – A CHI SPETTA
5.2 – A QUALI CONDIZIONI
5.3 – QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA
5.4 – CHI EROGA L’ASSEGNO
5.5 – L’IMPORTO DELL’ASSEGNO
5.6 – COME RICHIEDERLO
5.7 – CONTROLLI
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CAPITOLO VI - NOVITÀ INTRODOTTE CON LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183
6.1 – PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE SOSTIUTIVA UNICA (DSU)
6.2 – CONTROLLI SUI DATI AUTOCERTIFICATI
6.2.1 – CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
6.2.2 – CONTROLLI DEGLI ENTI EROGATORI
6.2.3 – CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA
6.3 – CONVENZIONI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
6.4 – REDDITI DA DICHIARARE AI FINI ISE/ISEE
6.5 – CONVENZIONE TRA L’INPS E L’AGENZIA DELLE ENTRATE
6.6 – ULTERIORI DISPOSIZIONI
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CAPITOLO VII - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE UNIVERSITARIA ISEEU
D.P.C.M. 9 APRILE 2001
7.1 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
7.2 – DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
7.3 – AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA UNICA
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CASI PARTICOLARI
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QUESITI
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LA DSU E L’ATTESTAZIONE I.S.E. - I.S.E.E.
CAPITOLO I - LA DICHIARAZIONE
I.S.E. - I.S.E.E.
SOSTITUTIVA UNICA E L’ATTESTAZIONE
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è una autocertificazione del dichiarante attestante la situazione reddituale e patrimoniale del proprio nucleo familiare.
I documenti originali utilizzati per la compilazione di tale dichiarazione devono essere conservati dal dichiarante per eventuali controlli disposti dagli enti erogatori ed effettuati dalla Guardia di Finanza.
Il CAF, a seguito della convenzione stipulata con l’INPS, deve provvedere a:
✓ trasmettere, in via telematica, la DSU all’Istituto entro i dieci giorni successivi alla data di sottoscrizione;
✓ rilasciare al dichiarante copia dell’attestazione e della certificazione provvisoria attestante il calcolo dell’ISE e dell’ISEE;
✓ conservare, nei propri archivi e per un periodo di due anni, copia cartacea della DSU debitamente firmata, in originale, dal richiedente per eventuali controlli.
Nel caso in cui il CAF non assista il cittadino nella compilazione della DSU è
opportuno che conservi, allegandola al modello elaborato, anche la copia precompilata e firmata dal richiedente.
Ricordiamo che prima di iniziare la compilazione della DSU è necessario
chiedere al cittadino se, personalmente o attraverso qualche altro familiare, il nucleo anagrafico sia già in possesso di una dichiarazione in corso di
validità (12 mesi dalla sottoscrizione della DSU).
Nel dubbio è possibile verificare tale circostanza sul sito dell’INPS interrogando la lista delle dichiarazioni. La consultazione, pur non consentendo la visualizzazione dei contenuti se la DSU è stata presentata tramite altri CAF o Enti erogatori, segnala l’eventuale presenza in banca dati di una certificazione ISE/ISEE
con l’indicazione del CAF che la ha trasmessa e la data di sottoscrizione. Risulta evidente che se la ricerca dovesse produrre un esito positivo non sarà possibile presentare una nuova DSU, ad eccezione del caso in cui si siano verificate
delle modifiche nei dati reddituali e/o patrimoniali dei soggetti che costituiscono
il nucleo anagrafico.
1.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Tutti coloro che intendono richiedere prestazioni sociali o assistenziali agevolate non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura
o nel costo a determinate situazioni economiche devono compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Le prestazioni e i servizi, che saranno concessi dai vari enti erogatori mediante l’utilizzo dell’ISE (Indicatore della Situazione Economica) ovvero dell’ISEE (In7
LA DSU E L’ATTESTAZIONE I.S.E. - I.S.E.E.
dicatore della Situazione Economica Equivalente) determinato in base alle informazioni autocertificate dai richiedenti con le dichiarazioni sostitutive uniche, sono:
✓ asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia;
✓ mense scolastiche;
✓ prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.);
✓ agevolazioni per tasse universitarie;
✓ prestazioni del diritto allo studio;
✓ servizi socio sanitari domiciliari;
✓ servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.;
✓ agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas, ecc.);
✓ altre prestazioni economiche assistenziali;
✓ agevolazioni per le case in affitto;
✓ assegno al nucleo familiare di cui alle legge n.448/98;
✓ assegno di maternità di cui alle legge n.448/98;
✓ bonus energia;
✓ carta acquisti.
Da questa definizione sono escluse alcune prestazioni quali:
● l’integrazione al minimo;
● la maggiorazione sociale delle pensioni;
● l’assegno e la pensione sociale;
● ogni altra prestazione previdenziale;
● la pensione e l’assegno di invalidità civile;
● le indennità di accompagnamento e assimilate.
1.2 – ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE SOCIALE
O ASSISTENZIALE
La normativa prevede:
✓ la presentazione da parte del richiedente la prestazione agevolata, di un’unica
dichiarazione sostitutiva, con validità annuale, attestante la composizione del
proprio nucleo familiare e la situazione patrimoniale e reddituale del nucleo. Tale dichiarazione può essere presentata direttamente agli enti erogatori delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e all’Inps; in tale ultima fattispecie, il cittadino potrà inviare/rettificare/consultare, mediante accesso, con credenziali personali, ai servizi on line resi disponibili dall’Istituto sul portale www.inps.it, la propria Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU;
✓ la presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva nel caso in cui, durante il periodo di validità della dichiarazione, intervengano mutamenti delle
condizioni familiari ed economiche;
✓ il rilascio al richiedente la prestazione, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione sostitutiva (enti erogatori, Comuni, CAF e Inps), di un’attestazione contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva e gli ele8
LA DSU E L’ATTESTAZIONE I.S.E. - I.S.E.E.U.
menti per il calcolo dell’ISE ovvero dell’ISEE. In questo modo ciascun componente il nucleo potrà usare tale dichiarazione al fine di ottenere l’accesso
alle prestazioni sociali agevolate.
1.3 – ADEMPIMENTI DELL’ENTE A CUI È STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
L’ente che riceve la Dichiarazione Sostitutiva Unica (ente erogatore, Comune,
CAF e Inps) rilascia, previa verifica della completezza e della correttezza formale dei dati dichiarati, l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione in argomento e trasmette, entro i successivi dieci giorni, le informazioni raccolte alla banca dati gestita dell’Inps.
L’Inps, ricevuti i dati, effettua il calcolo dell’indicatore della situazione economica
(ISE) e dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Tali indicatori saranno resi disponibili dall’Inps ai componenti il nucleo familiare cui si riferisce la
dichiarazione sostitutiva e agli altri enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate
mediante una seconda attestazione contenente le seguenti informazioni:
✓ nucleo familiare;
✓ anno di produzione del reddito di ciascun componente il nucleo familiare;
✓ indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo standard con la descrizione delle modalità di calcolo;
✓ valore della scala di equivalenza applicato;
✓ indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun soggetto;
✓ attestazione che i valori summenzionati derivano dai dati della dichiarazione sostitutiva unica trasmessi dall’ente che ha ricevuto la dichiarazione;
✓ data di trasmissione dei dati da parte dell’ente;
✓ estremi identificativi dell’ente;
✓ data di scadenza della dichiarazione sostitutiva unica.
Nel caso in cui il cittadino abbia trasmesso, in via telematica, la DSU avvalendosi dei servizi on line di cui al portale www.inps.it , l’attestazione recherà nel riquadro “timbro dell’ente e firma dell’addetto che consegna l’attestazione” la seguente dicitura:
“dichiarazione sostitutiva unica trasmessa all’INPS in via telematica”
CAPITOLO II - LA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
La dichiarazione sostitutiva unica, prevista dall’art. 4 del Decreto Legislativo 31
marzo 1998 n. 109, ha validità annuale e racchiude le informazioni necessarie
per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
(I.S.E.E.).
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LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
La dichiarazione può essere presentata ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale, all’Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione ovvero all’I.N.P.S. in via telematica. I soggetti ai quali viene presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un’attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione
e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.
Il richiedente la prestazione ha la facoltà di presentare, entro il periodo annuale di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, nel
caso in cui si siano verificati rilevanti mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’ISEE del proprio nucleo familiare.
La dichiarazione, con allegata l’attestazione rilasciata dai soggetti abilitati alla presentazione, può essere utilizzata nel periodo di validità da ogni componente il nucleo familiare per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate ovvero ai servizi di pubblica utilità.
2.1 - QUALI SONO LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
Le prestazioni sociali agevolate ovvero l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità possono essere le più svariate e, in pratica, riguardano le seguenti
prestazioni:
➢ Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
➢ Assegno di maternità erogato dai Comuni
➢ Asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia
➢ Mense scolastiche
➢ Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio ecc. ecc.)
➢ Agevolazioni per tasse universitarie
➢ Prestazioni di diritto allo studio universitario (casa dello studente, convenzioni, ecc.)
➢ Trasporti di studenti, di anziani e di soggetti portatori di handicap
➢ Servizi socio sanitari domiciliari
➢ Servizi socio sanitari diurni, residenziali ecc.
➢ Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
➢ Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, acqua, luce, gas)
Altre prestazioni economiche assistenziali
Altre prestazioni sociali ovvero agevolazioni nei servizi di pubblica utilità
2.2 – CRITERI DI SELEZIONE
Gli enti erogatori accanto all’ISE risultante dai dati inseriti nella dichiarazione
sostitutiva unica possono prevedere ulteriori criteri di selezione. Tali criteri di selezione non possono andare a variare o sostituire le informazioni richieste nella
dichiarazione sostitutiva unica.
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LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
L’ente a cui il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica raccoglie ed elabora, attraverso un tracciato standard ed una procedura informatica rilasciata dall’INPS, le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’ISE e le trasmette telematicamente entro dieci giorni al centro informativo gestito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
L’INPS calcola e rende disponibile ai componenti il nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva ed agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate che ne fanno richiesta sia l’ISE che l’ISEE.
2.3 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Ai fini della determinazione della composizione del nucleo familiare e, quindi,
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Le persone da inserire nel nucleo familiare sono quelle presenti alla data della compilazione della dichiarazione ed, in
particolare:
✓ il dichiarante;
✓ il coniuge del dichiarante;
✓ i figli minori del dichiarante e/o del coniuge, se con essi conviventi;
✓ le altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante;
✓ le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a carico ai fini IRPEF del
dichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia.
La regola generale prevede che i coniugi e i figli minori conviventi fanno
parte dello stesso nucleo familiare. A questi vanno sempre aggiunte le altre persone presenti nello stato di famiglia e le persone a carico ai fini IRPEF.
Nel caso il dichiarante non sia coniugato ovvero sia legalmente separato e,
inoltre, sia a carico IRPEF di una o più persone che non risultano nel suo stato
di famiglia, il suo nucleo familiare sarà quello di una di queste persone, considerata responsabile del suo mantenimento e, pertanto, indicata con il codice Tipo
“R” nel quadro dei componenti il nucleo familiare.
I coniugi che risultano nello stesso stato di famiglia fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare e questo anche quando uno dei due risulti a carico IRPEF di un’altra persona.
Il coniuge che non risulta nello stato di famiglia del dichiarante fa ugualmente parte del nucleo familiare ai fini ISEE con l’eccezione dei seguenti casi:
✓ quando è stata pronunciata separazione giudiziale ovvero quando è stata
ordinata la separazione ai sensi dell’art.126 del c.c.
✓ quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati
adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all’articolo 333 del c.c.
✓ nel caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito di alcune gravi condanne penali
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LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
✓ quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale
o della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
Nel caso di “convivenza anagrafica” da parte di uno dei coniugi (residenza
in un istituto di cura e ricovero, in una caserma o in un istituto di detenzione) occorre prendere in considerazione lo stato di famiglia dell’altro coniuge. La “convivenza anagrafica” è diversa dalla famiglia anagrafica ed è disciplinata dall’art.5
del DPR n.223/89.
I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo
familiare a cui appartiene il genitore stesso. Pertanto, un figlio non può più essere contemporaneamente compreso nella dichiarazione sostitutiva di due genitori separati o divorziati.
Vanno indicati anche i minori in affidamento preadottivo o temporaneo affidati al dichiarante o al coniuge con provvedimento del giudice. Non fanno parte del nucleo familiare, e non devono essere indicati, i figli minori affidati a terzi con provvedimento del giudice; tali minori fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono stati affidati.
Nel caso che nello stato di famiglia del dichiarante, o nello stato di famiglia del
coniuge se è stato preso questo come riferimento, vi siano altre persone rispetto a quelle già elencate, i dati di tutte queste persone vanno indicati di seguito nel
quadro dei componenti il nucleo familiare.
I soggetti a carico IRPEF di regola sono presenti nello stato di famiglia del
dichiarante e pertanto fanno parte del suo nucleo familiare. In alcuni casi i soggetti a carico IRPEF potrebbero non essere presenti nello stato di famiglia. I figli non conviventi in possesso di un reddito non superiore ad euro 2840,51
(nell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva
unica) sono considerati fiscalmente a carico.
Al fine di ottenere un calcolo più vantaggioso della situazione economica del
nucleo familiare individuato come sopra, il dichiarante deve indicare alcune informazioni aggiuntive che qui di seguito si riportano:
1) persone con handicap e invalidi presenti nel nucleo familiare.
Per i soggetti con handicap permanente si intendono quelli che hanno una ridotta autonomia personale, accertata dall’unità sanitaria locale competente,
mentre per invalidi si intendono coloro che hanno una invalidità superiore al 66%
di riduzione della capacità lavorativa e vanno ricompresi in tale fattispecie i mutilati e gli invalidi di guerre e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie
dalla 1° alla 5°.
2) Genitore e figli minori
Deve essere indicato se nel nucleo familiare sono presenti dei figli minori ed
uno solo dei loro genitori. Si precisa che per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.
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LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
3) Attività di lavoro o di impresa
Il dichiarante deve indicare se, in presenza di un nucleo familiare composto di
figli minori ed entrambi i genitori, quest’ultimi hanno svolto attività di lavoro o di
impresa per almeno sei mesi nell’anno cui la dichiarazione sostitutiva unica si riferisce. Nel caso di nucleo familiare composto di figli minori e di un solo genitore, quest’ultimo deve indicare nella dichiarazione sostitutiva unica di aver svolto
attività di lavoro o di impresa nei termini suddetti.
4) Situazioni diverse presenti nello stesso nucleo
Il dichiarante può ottenere un calcolo vantaggioso dell’ISEE, se nel nucleo familiare vi sono minori, figli di diversi genitori presenti nel nucleo stesso. A tal fine il dichiarante deve precisare all’ente che riceve la dichiarazione che la dichiarazione sostitutiva si riferisce a situazioni diverse effettivamente presenti nello
stesso nucleo.
2.4 – SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE
Al fine di individuare la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, ciascun componente il nucleo deve fornire, insieme alle informazioni anagrafiche e generali, i dati reddituali e patrimoniali. Pertanto deve essere indicato,
per ciascun componente il nucleo, il reddito complessivo risultante dall’ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF (Mod. 730 o Mod. UNICO), in relazione al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva. In presenza di un soggetto esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, si considera il reddito risultante dall’ultima certificazione dei redditi rilasciata dai soggetti erogatori ( ad esempio Mod. CUD o altra certificazione di reddito).
Non è da considerare il reddito agrario relativo all’attività di imprenditore agricolo svolta, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di
partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’IVA.
Il reddito così determinato deve essere, quando possibile, quello relativo all’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Nel caso in
cui ciò non sia possibile, deve farsi riferimento al reddito relativo ai due anni precedenti la presentazione della dichiarazione sostitutiva (Ad esempio: la dichiarazione sostitutiva presentata a luglio 2011 contiene i redditi relativi all’anno d’imposta 2010 – Mod. UNICO2011 o Mod. 730/2011 o CUD 2011; la dichiarazione
sostitutiva presentata a febbraio 2012 contiene i redditi relativi all’anno d’imposta 2010 – Mod. UNICO 2011 o Mod. 730/2011 o CUD 2011).
Non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini IRPEF.
La Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina ISE/ISEE anche con riferimento ai componenti di reddito da dichiarare
ed in particolare:
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LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
“Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente
e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo
67, comma 1, lettere i)e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati
ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volonta' espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali”.
Pertanto, la DSU, a partire dal 24 novembre 2010, deve recare nel quadro F4
anche i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva come ad esempio
quelli indicati nei quadri CM, RE, RG e RQdel modello Unico.
Con riferimento al modello UNICO2011:
1) se il soggetto si è avvalso del regime dei Contribuenti minimi ed ha, pertanto, compilato il quadro CM, va indicato l’importo del rigo CM10. Nel caso in
cui il soggetto sia imprenditore di impresa familiare va riportato l’importo
del rigo CM10 al netto delle quote imputate ai collaboratori (colonna 3 dei
righi RS6 e RS7), mentre se il soggetto è un collaboratore dell’impresa familiare va riportata la quota imputatagli dall’imprenditore (colonna 3 dei righi RS6 e RS7);
2) se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative di lavoro autonomo (art. 13 della legge n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il
quadro RE, va indicato l’importo del rigo RE21 colonna 2, soltanto se positivo e se nel rigo RE22 colonna 1 è presente il codice 1;
3) se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative imprenditoriali (art. 13 della legge n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il quadro
RG, va indicato l’importo del rigo RG29, soltanto se positivo e se nel rigo
RG30 colonna 1 è presente il codice 1.
La situazione patrimoniale del nucleo familiare è determinata in base alla componente mobiliare e immobiliare posseduta dal soggetto esattamente alla data del 31
dicembre dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.
I beni posseduti precedentemente e/o successivamente a tale data NON devono essere considerati.
2.4.1 – IL PATRIMONIO MOBILIARE
Il patrimonio mobiliare è costituito da:
1) depositi e conti correnti bancari e postali, al netto degli interessi;
2) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed
assimilati;
3) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o
esteri;
4) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati;
5) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e
partecipazioni in società non azionarie;
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MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DSU
6) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto
legislativo n. 415/1996;
7) altri strumenti e rapporti finanziari;
8) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto.
2.4.2 – IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Nel patrimonio immobiliare devono considerarsi tutti gli immobili posseduti a
titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, servitù superficie, enfiteusi alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione
sostitutiva e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene.
Il soggetto che ha la nuda proprietà dell’immobile non deve indicarlo nella dichiarazione sostitutiva unica.
Il valore dei beni da indicare è quello definito ai fini dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili). Il valore dell’immobile va dichiarato anche quando l’immobile
è esente ai fini ICI.
CAPITOLO III - MODALITÀ
DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SO-
STITUTIVA UNICA
I modelli tipo della dichiarazione unica e dell’attestazione provvisoria, con allegate le relative istruzioni, sono contenuti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001 pubblicato nella G.U. n.155 del 6 luglio
2001.
La dichiarazione sostitutiva unica è composta dal modello base e da tanti fogli allegati quanti sono i componenti del nucleo familiare del richiedente.
Il modello base è composto da quattro facciate. Nella prima sono da indicare
le prestazioni sociali agevolate ovvero l’accesso agevolato ai servizi di pubblica
utilità che il dichiarante e i soggetti componenti il nucleo familiare intendono richiedere. Tale dato è puramente statistico.
Di seguito troviamo l’informativa sull’uso dei dati personali come richiesto dalla normativa vigente in materia di privacy.
La seconda facciata è interamente dedicata alla guida rapida alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica. Nelle intenzioni degli estensori della dichiarazione la guida rapida rappresenta lo strumento di compilazione per tutti i
richiedenti che non hanno situazioni particolari all’interno del proprio nucleo familiare come, ad esempio, coniuge con diversa residenza, figli di coniugi separati ed altre.
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MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DSU
La terza facciata si compone dei dati relativi alla composizione del nucleo familiare e dei quadri “A”, “B”, “C” e “D”. Per quanto riguarda la composizione del
nucleo familiare si precisa quanto segue:
✓ il dichiarante sarà identificato come Tipo “D”;
✓ il coniuge come Tipo “C”;
✓ i figli minori se conviventi con il dichiarante e/o con il coniuge saranno distinti come tipo “F”;
✓ altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante come Tipo “P”;
✓ le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a cario ai fini Irpef del dichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia come Tipo “I”. Dichiarare anchei i figli minori conviventi con queste persone come Tipo “I”;
✓ il responsabile del mantenimento del dichiarante che è da indicare nella colonna Tipo con la lettera “R”.
Nel medesimo quadro di seguito vengono richiesti il cognome, il nome e la
data di nascita di ogni singolo componente il nucleo familiare.
3.1 – QUADRO A
Il quadro A va compilato solo dal dichiarante coniugato il cui coniuge ha una
diversa residenza. In questo caso il dichiarante deve indicare quale è lo stato di
famiglia di riferimento, se il proprio o quello del coniuge. Lo stato di famiglia deve essere scelto in coerenza con quella che i coniugi considerano la residenza
della famiglia.
3.2 – QUADRO B
All’interno del quadro B vengono richiesti il numero dei soggetti, presenti nel
nucleo familiare, con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%
e l’ente che ha rilasciato la certificazione ai sensi della Legge n.104 del 5 febbraio 1992.
Per soggetti con handicap permanente devono intendersi che sono nelle condizioni previste dall’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992. Tale situazione deve essere stata accertata dall’unità sanitaria locale ai sensi dell’articolo 4
della medesima legge. Tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.
Nella seconda riga va dichiarata la presenza nel nucleo familiare di figli minori e solo uno dei loro genitori.
Nella terza riga va dichiarato barrando con una “X” la casella, se nel nucleo familiare, in presenza di figli minori ed entrambi i loro genitori, questi ultimi abbia16
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DSU
no svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati nella dichiarazione. La casella va barrata anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto soltanto da un genitore e dai
suoi figli minori e il genitore stesso abbia svolto attività di lavoro o di impresa per
almeno sei mesi.
3.3 – QUADRO C
Nel quadro C viene richiesto l’indirizzo completo della casa di abitazione del
nucleo familiare. Tale abitazione è quella in cui risiedono tutti i componenti del
nucleo. È possibile che non tutti i componenti risiedano nella stessa abitazione:
in tal caso, il dichiarante deve scegliere come abitazione una tra le abitazioni in
cui risiede almeno un componente del nucleo stesso.
Di seguito il richiedente dovrà indicare se è una abitazione di proprietà di un
componente il nucleo familiare stesso ovvero un abitazione presa in locazione e
in quest’ultimo caso viene richiesta l’indicazione della persona a cui è intestato
il contratto, gli estremi di registrazione e il canone annuale del contratto stesso.
3.4 – QUADRO D
Nel quadro D occorre indicare se la dichiarazione è compilata in lire ovvero in
Euro.
La quarta facciata del modello base comprende la dichiarazione di responsabilità del richiedente su quanto dichiarato. Occorrerà anche specificare quanti fogli allegati (contenenti la situazione economica dei singoli componenti il nucleo
familiare) sono stati compilati.
Il richiedente, infine, deve indicare luogo e data della dichiarazione e sottoscriverla.
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva determina per il dichiarante la responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R 445/2000,
per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Nel caso di dichiarazione resa da un soggetto nell’interesse del richiedente impedito o incapace, si dovrà barrare la casella corrispondente e compilare i dati
anagrafici del soggetto che presenta la dichiarazione.
L’ultima parte della dichiarazione sostitutiva unica riguarda l’attestazione della presentazione della dichiarazione da parte dell’ente ricevente. L’ente ricevente deve controllare che la dichiarazione sia leggibile, completa e corretta dal punto di vista formale. La dichiarazione, completa dell’attestazione, sarà rilasciata all’interessato, mentre una copia rimarrà all’ente.
I fogli allegati contengono le informazioni relative a ciascun componente il nucleo familiare: anagrafiche, generali, redditi e patrimoni. Ogni foglio deve ripor17
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DSU
tare in alto alla prima pagina un numero progressivo e l’indicazione del dichiarante, che è la stessa persona per l’intera dichiarazione e che sottoscrive ogni
allegato. I fogli allegati fanno parte della dichiarazione pertanto una dichiarazione sostitutiva unica senza la compilazione di tutti i fogli allegati relativi a ciascun
componente non può essere considerata valida.
3.5 – QUADRO F
Nel quadro F1 vanno indicati i dati anagrafici del soggetto a cui è intestato il
foglio allegato. La residenza e il codice dell’azienda USL, se è la medesima per
tutti i componenti il nucleo familiare, possono essere indicate solo nel foglio allegato intestato al dichiarante.
Nel quadro F2 è da indicare, barrando con una “X” la casella corrispondente, il Tipo di partecipazione alla dichiarazione del soggetto a cui è intestato il foglio allegato secondo quanto già indicato nella tabella della terza facciata del modello base.
Nel quadro F3 si deve indicare l’attività del soggetto a cui è intestato il foglio
allegato.
Il quadro F4 contiene i dati relativi ai redditi percepiti dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato. Si ricorda che, nel limite del possibile, i redditi dichiarati devono essere quelli relativi all’anno solare precedente la presentazione della
dichiarazione sostitutiva unica. Nel caso di dichiarazione sostitutiva unica presentata nei primi mesi dell’anno quando non è ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno solare precedente si deve fare riferimento ai
redditi di due anni prima.
Nella prima riga deve essere dichiarato il reddito complessivo risultante dall’ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF ovvero, se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile IRPEF dell’ultimo Modello CUD consegnato.
Il reddito complessivo non deve comprendere i redditi agrari relativi alle attività dei coltivatori diretti e produttori agricoli, anche in forma associata, titolari di
partita I.V.A. obbligati alla presentazione della dichiarazione I.V.A.. Non devono
essere dichiarati i redditi esenti IRPEF.
Nel caso in cui il soggetto a cui è intestato il foglio allegato non abbia percepito alcun reddito nell’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, è possibile dichiarare l’assenza di reddito. Successivamente vi
saranno dei controlli da parte degli organismi preposti tesi a verificare che non
venga presentata successivamente una dichiarazione dei redditi o venga ricevuto un Modello CUD.
Nella seconda riga del quadro F4 dovrà essere dichiarata la base imponibile
IRAP al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato da parte dei coltivatori diretti e produttori agricoli, anche in forma associata, titolari di partita IVA,
e obbligati alla presentazione della dichiarazione IRAP.
18
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DSU
Nella terza riga del quadro F4 va indicato l’anno di imposta di produzione del
reddito.
Il quadro F5 contiene i dati relativi al patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato. Va indicato il valore complessivo del patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. I beni posseduti
successivamente a tale data non dovranno essere considerati. Al contrario sono da considerare i beni posseduti al 31 dicembre e successivamente non più in
proprietà.
Il patrimonio mobiliare è costituito dai depositi bancari, postali, dai BOT e dagli altri titoli di Stato, dal denaro affidato a società di investimento o di risparmio,
da quote di partecipazione azionarie ecc. ecc..
Il valore complessivo deve essere approssimato per difetto ai 500 Euro o ai
suoi multipli (per esempio 2.950 euro si indica 2.500 euro).
Nel caso al 31 dicembre il soggetto non fosse titolare di alcun reddito mobiliare deve essere indicato nello spazio corrispondente il valore 0 (zero).
Le componenti del patrimonio mobiliare da tenere in considerazione ai fini del
calcolo del loro valore sono le seguenti:
● depositi e conti correnti postali;
● titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi;
● azioni o quote di organismi di investimento collettivo;
● partecipazioni azionarie quotate ovvero non quotate in mercati regolamentati;
● i contratti di assicurazione sulla vita;
● le imprese individuali.
Il valore da indicare nei contratti di assicurazione sulla vita è l’importo dei
premi versati al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva.
Il valore delle imprese individuali è dato dal patrimonio netto dell’impresa
stessa risultante dall’ultimo bilancio approvato (valore dei beni strumentali al netto dell’ammortamento + le rimanenze finali di magazzino).
Nel quadro F5 sono, inoltre, richiesti i dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare. Tali dati, in presenza di patrimonio mobiliare devono essere sempre inseriti.
Nella prima colonna va indicato il codice di identificazione dell’intermediario
(ad esempio per il conto corrente bancario va indicato il codice ABI). L’intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare è tenuto a comunicare il codice identificativo al soggetto intestatario del foglio allegato che non conosca tale codice.
Nel caso il codice non sia definito occorre precisare per esteso la denominazione dell’intermediario o del gestore.
Nella seconda colonna va indicata la tipologia dell’intermediario (ad esempio
nel caso l’intermediario sia la Posta occorre scrivere Posta).
19
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DSU
Il quadro F6 contiene i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto dal
soggetto a cui è intestato il foglio allegato. Va indicato il valore di ogni singolo
terreno o fabbricato posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente
alla presentazione della dichiarazione sostitutiva e ciò indipendentemente dal
periodo di possesso del bene. Non devono, pertanto, essere dichiarati i beni posseduti solo successivamente a tale data e, al contrario, dovranno essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre e successivamente ceduti prima della data di presentazione della dichiarazione.
Oltre al patrimonio immobiliare in proprietà devono essere dichiarati anche gli
immobili detenuti a titolo di usufrutto, uso, abitazione servitù, superficie ed enfiteusi. La nuda proprietà, al contrario, non è da dichiarare.
Nel caso al 31 dicembre non dovesse sussistere alcun immobile posseduto il
quadro non deve essere compilato.
Il quadro è composto da una tabella le cui righe identificano i singoli cespiti che costituiscono il patrimonio immobiliare del soggetto a cui è intestato il foglio allegato.
Nella prima colonna va indicato il tipo di immobile (“F” per fabbricato, “TE” per terreno edificabile e “TA” per terreno agricolo). Nella seconda va evidenziato il comune di ubicazione dell’immobile. Nella terza colonna si deve scrivere la percentuale
di possesso, da parte del soggetto intestatario del foglio allegato, dell’immobile.
Nella quarta colonna il soggetto dovrà indicare il valore dell’immobile come
definito ai fini dell’I.C.I. Tale valore è da indicare anche quando l’immobile è esente da tassazione ai fini dell’I.C.I. stessa. Nel caso il titolare possieda solo una
quota dell’immobile il dichiarante dovrà indicare sola la parte di spettanza del
valore ai fini I.C.I.
La quinta colonna riguarda l’indicazione del capitale residuo, al 31 dicembre
dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, del
mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione del bene. Anche in questo caso
se il titolare possiede solo una percentuale dell'immobile il mutuo residuo va indicato con la medesima quota sul totale del capitale residuo stesso.
Nell’ultima colonna va contrassegnata con una “X” il solo bene immobile che
è stato indicato nel modello base come casa di abitazione del nucleo. Se la casa di abitazione è di proprietà di più soggetti appartenenti al nucleo familiare, lo
stesso immobile andrà contrassegnato in tutti i relativi fogli allegati.
3.6 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ISE E DELL’ISEE
L’ISE e l’ISEE dei soggetti che richiedono prestazioni sociali assistenziali agevolate è determinato sulla base dei seguenti elementi:
1) composizione del nucleo familiare;
2) indicatore della situazione reddituale;
3) indicatore della situazione patrimoniale.
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MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DSU
3.6.1 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Ai fini dell’ISE e dell’ISEE, ogni persona può appartenere ad un solo nucleo
familiare e si deve fare riferimento alle persone che compongono il nucleo familiare del richiedente alla data della dichiarazione.
In relazione ai criteri per l’individuazione del nucleo familiare, si riportano, qui
di seguito, le fattispecie di maggior interesse ed, in particolare:
✓ i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
✓ i coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini
IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo;
✓ i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, scegliendo, per tutto l’anno di validità della dichiarazione sostitutiva, lo
stato di famiglia del dichiarante o del coniuge;
✓ il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone,
fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.
3.6.2 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
Ogni componente il nucleo deve dichiarare il proprio reddito complessivo che
è quello risultante dall’ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF ovvero, in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall’ultima certificazione consegnata dai soggetti
erogatori (Mod. Cud).
Il reddito dichiarato deve essere quello relativo all’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
Nel caso in cui il dichiarante non abbia percepito alcun reddito nell’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, è possibile dichiarare l’assenza di reddito.
La situazione reddituale è determinata sommando, per ciascun componente
il nucleo familiare:
✓ il reddito complessivo risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle imprese agricole svolte, anche in
forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA;
✓ i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per
le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA: a tal fine va assunta la base imponibile IRAP, al netto dei costi del personale;
✓ il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, che è reso noto con comunicazione del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione
economica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, e moltiplicandolo percentual21
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DSU
mente al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione ai fini ISE
(per il 2012 è pari al 5,25%). Tal patrimonio è costituito da depositi e conti
correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito,
buoni fruttiferi, azioni e masse patrimoniali affidate ad un soggetto abilitato
(quali ad esempio i fondi comuni di investimento), altri strumenti e rapporti
finanziari, nonché polizze di assicurazione sulla vita per le quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati ivi comprese le polizze a
premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l’importo del premio versato e le imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato.
Dal valore relativo alla situazione reddituale così determinato, qualora il nucleo
familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo,
fino a concorrenza, per un ammontare massimo di euro 5.164,57. In tal caso il
richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.
3.6.3 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
La situazione patrimoniale è determinata mediante la somma del patrimonio
immobiliare e mobiliare posseduto dai soggetti componenti il nucleo familiare.
Per patrimonio immobiliare si considera il valore dei singoli fabbricati e terreni posseduto dai componenti il nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica indipendentemente dal periodo di possesso del bene.
Questo significa che non dovranno essere considerati i beni immobili posseduti solo successivamente al 31 dicembre e, al contrario, dovranno essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre e non più posseduti alla data della dichiarazione sostitutiva unica.
Il valore da indicare è l’imponibile ai fini I.C.I. dei terreni e dei fabbricati al 31
dicembre dell’anno precedente la predisposizione della dichiarazione sostitutiva
unica.
Da tale valore si sottrae l’ammontare del debito residuo al 31/12 dell’anno precedente per mutui contratti per l’acquisto di tali immobili e per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione nel limite di euro 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell’abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione
prevista nel calcolo dell’indicatore reddituale.
Per patrimonio mobiliare si considera il valore degli investimenti al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica già indicati nella parte relativa al terzo punto dell’indicatore di situazione reddituale.
22
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DSU
Devono, pertanto, essere considerati:
✓ depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, azioni e masse patrimoniali affidate ad un
soggetto abilitato (quali, ad esempio, i fondi comuni di investimento), altri
strumenti e rapporti finanziari, nonché polizze di assicurazione sulla vita
per le quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati ivi
comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l’importo del premio versato e le imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto sulla base delle
risultanze dell’ultimo bilancio approvato.
Il valore complessivo deve essere approssimato per difetto ai 500 euro o ai
suoi multipli (esempio per 3950 euro indicare 3500 euro).
Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a
concorrenza, una franchigia pari a euro 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione reddituale.
L’indicatore di situazione patrimoniale si ottiene sommando il patrimonio immobiliare e il patrimonio mobiliare, determinati come abbiamo visto sopra, e moltiplicando tale somma per il coefficiente fisso 0,2.
3.6.4 – CALCOLO DELL’ISEE E DELL’ISE
L’indicatore della situazione economica complessiva è pari alla somma dell’indicatore di situazione reddituale e dell’indicatore di situazione patrimoniale di
ogni componente il nucleo familiare:
I.S.E. = I.S.R + 20% I.S.P.
La determinazione dell’ISEE si ha dividendo la situazione economica complessiva con un’apposita scala di equivalenza che serve per adeguare la situazione economica alla condizione socio-demografica del nucleo familiare. L’ISEE,
pertanto, si ottiene dividendo l’indicatore di situazione economica per il parametro desumibile dalla scala di equivalenza di cui alla seguente tabella, in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare e corretto con le seguenti maggiorazioni.
Numero di componenti
Parametro
1
2
3
4
5
1,00
1,57
2,04
2,46
2,85
23
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DSU
●
●
●
●
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minore e di un
solo genitore;
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art.3, comma 3, Legge 05/02/1992 n.104, o di una invalidità superiore al 66%;
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i
genitori svolgono attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati nella dichiarazione sostitutiva
unica. Questa maggiorazione si applica anche ai nuclei familiari composti
esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività
di lavoro e di impresa nei termini suddetti.
I.S.E.E. = (I.S.R. + 20% I.S.P.) / Parametro
(comprensivo delle maggiorazioni)
La determinazione dell’ISE, valida per la concessione dell’assegno per il nucleo
familiare e per l’assegno di maternità dei Comuni, è un poco più complessa.
L’indicatore della situazione economica complessiva rimane come valore di riferimento per la concessione del beneficio.
Il legislatore ha determinato in Euro 23.362,70 e in euro 32.448,22, per l’anno 2010, rivalutabili per il tasso annuale di inflazione, il valore dell’indicatore della situazione economica complessiva, rispettivamente per l’assegno al nucleo
familiare e l’assegno di maternità, al di sotto della quale si ha diritto all’ottenimento del beneficio.
I valore pari ad euro 23.362,70 relativi all’assegno per il terzo figlio sono parametrati ad un nucleo familiare con 5 componenti e, pertanto, con un coefficiente pari a 2,85, il valore pari ad euro 32.448,22dell’assegno di maternità sono parametrati ad un nucleo familiare con tre componenti e, pertanto, con un coefficiente pari a 2,04, come si evince dalla scala di equivalenza sopra esposta.
Al momento di redazione della presente guida, non sono stati, ancora, resi
noti i valori rivalutati, per l'anno 2012, degli assegni mensili per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e di maternità.
3.6.5 – I CONTROLLI
Sono previsti due tipi di controlli:
✓ controlli di natura formale: sono effettuati dagli enti erogatori delle prestazioni e dall’Istituto Nazionale della Previdenza sociale che, singolarmente
o mediante servizio comune, verificano la rispondenza tra la situazione dichiarata e quella che risulta nel sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate. Gli enti e l’INPS possono richiedere agli interessati idonea documentazione supplementare per provare la veridicità dei dati dichiarati o anche
24
ASSEGNO DI MATERNITÀ
per correggere errori materiali o di modesta entità. In caso di accertata non
veridicità dei dati dichiarati, ogni amministrazione, ente di erogazione ovvero l’INPS provvede agli adempimenti conseguenti. Le convenzioni assicurano che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi gli enti erogatori e l’INPS conseguano notizia per i provvedimenti di competenza ai fini
dell’eventuale revoca dei benefici connessi;
✓ controlli di natura sostanziale: sono effettuati dalla Guardia di Finanza
con accesso ai conti ed ai depositi bancari e verifica accurata dei redditi,
consumi spese e patrimoni che, nell’ambito dell’attività contro l’evasione fiscale, riserverà una quota delle verifiche all’accertamento delle posizioni
dei beneficiari delle prestazioni sociali.
CAPITOLO IV - ASSEGNO
DI MATERNITÀ
L’art. 66 delle Legge 23 dicembre 1998 n.448 ha istituito l’assegno di maternità a favore delle madri non lavoratrici, che non superino determinati limiti di
reddito per i figli nati successivamente al primo luglio 1999. Anche tale articolo
è stato attuato attraverso il Decreto Ministeriale 15 luglio 1999 n.306 successivamente modificato.
4.1 – A CHI SPETTA
L’assegno di maternità è concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n.286 del 1998, che non hanno anche diritto alle prestazioni di maternità in qualità di lavoratrici dipendenti o autonome, per uno dei seguenti eventi:
✓ per ogni figlio nato che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato;
✓ per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica della donna
che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai
sensi della legge n.184/1983. Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al momento dell’affidamento preadottivo o dell’adozione senza affidamento i sei anni di età ovvero per le adozioni internazionali
i diciotto anni.
Spetta, pertanto, alle casalinghe, alle disoccupate e a tutte le donne (coniugate e non) che, a prescindere dallo status di lavoratrice, non superino determinati limiti di reddito annuo.
Questo assegno può essere comunque concesso, ad integrazione di quanto
percepito dalle lavoratrici madri da parte degli enti previdenziali, se di importo inferiore al beneficio previsto (assegno di maternità per il 2011 è pari ad euro
1.581,25).
25
ASSEGNO DI MATERNITÀ
Può richiedere la concessione dell’assegno anche il padre, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o in caso di affidamento esclusivo del figlio
al padre, l’affidatario preadottivo, quando sopraggiunga separazione dalla moglie
affidataria preadottiva e il richiedente abbia il minore in affidamento, presso la
propria famiglia anagrafica, e l’adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti.
4.2 – A QUALI CONDIZIONI
L’assegno o l’integrazione sono concessi quando la condizione economica del
nucleo familiare di appartenenza non superi i valori ISE per l’anno di riferimento (per l’anno 2012 è pari ad euro 33.857,51 per una famiglia di tre persone. Per
nuclei di diversa composizione il limite viene riparametrato tenuto conto delle
scale di equivalenza.
Il figlio per il quale è richiesto l’assegno di maternità deve essere compreso nel
nucleo familiare.
4.3 – QUANDO FARE RICHIESTA
La domanda per l’assegno di maternità, contenuta nella dichiarazione sostitutiva unica, è presentata entro il termine di 6 mesi dalla nascita del figlio ovvero dall’ingresso nella famiglia del minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
4.4 – CHI EROGA L’ASSEGNO
L’assegno è concesso dal Comune con apposito provvedimento ed è pagato
dall’INPS in unica soluzione entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune o dagli altri soggetti abilitati alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.
4.5 – L’IMPORTO DELL’ASSEGNO
L’assegno è corrisposto per 5 mensilità, se sussistono le condizioni reddituali non superiori al valore ISE.
Per l’anno 2012 l’importo dell’assegno è di Euro 324,79 mensili quando la richiedente ha diritto alla corresponsione dell’assegno nella misura intera.
Il presente assegno è cumulabile con l’assegno ai nuclei familiari con almeno
tre figli minori e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
26
ASSEGNO DI MATERNITÀ
4.6 – COME RICHIEDERLO
Il richiedente deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica direttamente
ai Comuni ovvero agli altri enti erogatori di prestazioni sociali, ai CAF e all’Inps.
L’ente che riceve la prestazione rilascia l’attestazione di avvenuta presentazione
della dichiarazione e trasmette, entro i successivi dieci giorni, le informazioni raccolte al sistema informativo dell’INPS.
L’INPS effettua il calcolo dell’ISE e dell’ISEE che saranno resi disponibili ai componenti il nucleo familiare, agli enti erogatori delle prestazioni agevolate e ai Comuni.
I Comuni sono invitati dal legislatore ad informare gli interessati della possibilità di richiedere il beneficio.
4.7 - CONTROLLI
I Comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune,
la veridicità della situazione familiare dichiarata. I controlli possono essere effettuati anche a campione.
I Comuni provvedono, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero
delle somme erogate.
CAPITOLO V - ASSEGNO
PER I NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI
MINORI
Con l’art.65 della Legge 23 dicembre 1998 n.448 è stato istituito l’assegno per i
nuclei familiari con almeno tre figli minori. A tale articolo si è data attuazione attraverso il Decreto Ministeriale 15 luglio 1999 n.306 successivamente modificato.
Tale assegno rappresenta una particolare forma di assistenza, pagata sotto
forma di assegno, ai nuclei familiari con tre o più figli minori che risultano essere in particolari condizioni di bisogno economico.
Questo assegno non è da confondere con l’assegno per il nucleo familiare o
con altri tipi di trattamenti familiari, costituisce una forma di assistenza aggiuntiva nell’ambito della tutela della famiglia, a prescindere dallo status di lavoratore
o di “ex lavoratore”.
5.1 – A CHI SPETTA
Ai nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti con almeno tre o più
figli di età inferiore ai 18 anni. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli
del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in
affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi.
27
ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
5.2 – A QUALI CONDIZIONI
I nuclei familiari devono essere in possesso di risorse economiche non superiori al valore ISE per l’anno 2012 pari a Euro 24.377,39 con riferimento a nuclei
familiari con cinque componenti. Per i nuclei familiari con diversa composizione
il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista nel capitolo sopra esposto relativo al calcolo dell’ISE.
Il diritto all’assegno decorre dal primo gennaio dell’anno in cui si verificano le
condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito relativo alla composizione
del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo
caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a
mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare.
Il richiedente il beneficio è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune
ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.
5.3 – QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA
La domanda per l’assegno per il nucleo familiare, contenuta nella dichiarazione sostitutiva unica, è presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui
sussiste il diritto, entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per
il quale è richiesto il beneficio.
5.4 – CHI EROGA L’ASSEGNO
L’assegno è concesso dal Comune con apposito provvedimento ed pagato
dall’INPS con cadenza semestrale posticipata sulla base dei dati trasmessi dai
Comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
5.5 – L’IMPORTO DELL’ASSEGNO
L’assegno è corrisposto per 13 mensilità, se sussistono le condizioni reddituali non superiori al valore ISE. Per l’anno 2012 l’importo dell’assegno è di Euro 135,43 mensili quando il richiedente ha diritto alla corresponsione dell’assegno nella misura intera.
L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
5.6 – COME RICHIEDERLO
Il richiedente deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica direttamente
ai Comuni ovvero agli altri enti erogatori di prestazioni sociali, ai CAF e all’Inps.
L’ente che riceve la richiesta rilascia l’attestazione di avvenuta presentazione
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NOVITÀ INTRODOTTE CON LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183
della dichiarazione e trasmette, entro i successivi dieci giorni, le informazioni raccolte al sistema informativo dell’INPS.
L’INPS effettua il calcolo dell’ISE e dell’ISEE che saranno resi disponibili ai componenti il nucleo familiare, agli enti erogatori delle prestazioni agevolate e ai Comuni.
5.7 - CONTROLLI
I Comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune,
la veridicità della situazione familiare dichiarata. I controlli possono essere effettuati anche a campione.
I Comuni provvedono, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero
delle somme erogate.
CAPITOLO VI - NOVITÀ INTRODOTTE CON LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183
La legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata nel Supplemento Ordinario n.
243 della Gazzzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010, ha apportato significative modifiche al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, già modificato dal
D.Lgs. 130/2000 e successivamente dalla Legge n. 244/2007.
6.1 – PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE SOSTIUTIVA UNICA (DSU)
La DSU può essere presenta a:
1. Comuni
2. Centri di Assistenza Fiscale
3. Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate
4. INPS
La normativa suindicata prevede la possibilità di presentare la DSU all’INPS
in via telematica. A tal fine, il cittadino può, collegandosi al sito Internet dell'INPS,
utilizzare il portale ISEE richiamabile dai “Servizi On-Line”, tramite il link “Al Servizio del Cittadino” o dal menu “Per tipologia di utente”, dal link “Cittadino”.
Il servizio è accessibile ai cittadini possessori di utenza specifica (PIN).
In questo modo, il cittadino potrà:
✓ compilare e trasmettere, assumendo il ruolo di dichiarante, le informazioni
anagrafiche, reddituali e patrimoniali sulla persona e sui componenti il nucleo familiare;
✓ rettificare le informazioni che sono nella banca dati ISEE a seguito di una acquisizione nella quale si sia riscontrato un errore. Tale rettifica è di fatto una
nuova acquisizione ma facilitata dalla presentazione di pagine contenenti i da29
NOVITÀ INTRODOTTE CON LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183
ti della dichiarazione precedentemente inseriti che potranno essere corretti;
✓ consultare le dichiarazioni e delle attestazioni ISEE che risultano presenti
nella banca dati. Le dichiarazioni e attestazioni consultabili sono quelle nelle quali il cittadino è presente come dichiarante ma anche quelle nelle quali è facente parte del nucleo familiare. Va rimarcato che le dichiarazioni consultabili sono esclusivamente quelle che il cittadino ha acquisito in via telematica. È prevista anche la consultazione della lista delle dichiarazioni nelle quali il cittadino, che ha effettuato l’accesso con il proprio PIN, risulta essere uno dei componenti della dichiarazione.
Nel caso di presentazione della DSU all’INPS in via telematica, l’attestazione
nel riquadro “timbro dell’ente e firma dell’addetto che consegna l’attestazione”
conterrà in sostituzione degli stessi la dizione “dichiarazione sostitutiva unica trasmessa all’INPS in via telematica”.
6.2 – CONTROLLI SUI DATI AUTOCERTIFICATI
6.2.1 – CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle entrate ha un potere di controllo sui dati autocertificati presenti nella DSU.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate, attraverso appositi controlli automatici, rileva eventuali difformità od omissioni dei dati autocertificati rispetto a quelli presenti nel Sistema informativo dell’anagrafe tributaria e le comunica all’Inps, che le
inoltra agli Enti acquisitori o al richiedente nel caso di presentazione della dichiarazione in via telematica.
I soggetti acquisitori o l’Inps stesso, nell’ipotesi di invio telematico, rilasciano
un’attestazione che contiene l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché il contenuto della dichiarazione, gli elementi informativi necessari per il calcolo e le eventuali omissioni e difformità rilevate dal controllo automatico operato dall’Agenzia delle entrate.
È, inoltre, di competenza dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di difformità od
omissioni relative alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori finanziari di cui all’art. 7, comma 6 del D.P.R. 605/73, effettuare, attraverso
criteri selettivi, richieste di informazioni ai suddetti operatori avvalendosi delle
relative procedure automatizzate.
6.2.2 – CONTROLLI DEGLI ENTI EROGATORI
Se, a seguito del controllo automatico di cui al punto 2.1, vengono riscontrate omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione ha una duplice possibilità:
1. presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati;
2. richiedere ugualmente la prestazione tramite l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle entrate.
30
NOVITÀ INTRODOTTE CON LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183
In tale ultima fattispecie, la dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della
prestazione, fatto salvo il diritto degli Enti erogatori di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
6.2.3 – CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA
La Guardia di Finanza effettua, secondo criteri selettivi, al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazione.
A tal fine, saranno comunicati alla Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti nei confronti dei quali l’Agenzia delle Entrate ha rilevato divergenze nella
consistenza del patrimonio mobiliare.
6.3 – CONVENZIONI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
L’INPS, al fine di alimentare il Sistema informativo ISE/ISEE, può stipulare apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale.
In considerazione, quindi, del nuovo dettato normativo, si sta procedendo con
la predisposizione del testo di convenzione. Nelle more della definizione della suddetta convenzione, i rapporti con i Centri di Assistenza Fiscale continuano ad essere disciplinati dalla convenzione attualmente in essere.
6.4 – REDDITI DA DICHIARARE AI FINI ISE/ISEE
Come riportato al paragrafo 2.4 del Capitolo II che precede, la modifica di cui
all’art. 34 della legge 183/10 stabilische che devono essere aggiunti al reddito
complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo ed
impresa, redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere i) e l) del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, salvo che
il legislatore espressamente manifesti una diversa volontà nelle norme che disciplinano tali componenti reddituali.
Pertanto, i redditi che rientrano in tali categorie, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, come ad esempio quelli indicati nei quadri CM, RE, RG e RQ
del modello Unico, andranno sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini
IRPEF nel primo rigo del quadro F4 (situazione reddituale del soggetto) della
DSU, eccetto nell’ipotesi in cui il legislatore espressamente li escluda nelle disposizioni che li disciplinano.
6.5 – CONVENZIONE TRA L’INPS E L’AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di completa attuazione delle modifiche introdotte dalla Legge 183/2010,
è prevista la stipula di una convenzione tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate per
31
NOVITÀ INTRODOTTE CON LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183
disciplinare, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, le
modalità attuative e le specifiche tecniche di scambio delle informazioni.
6.6 – ULTERIORI DISPOSIZIONI
Le modifiche introdotte, ai fini del rispetto dei criteri di equità sociale, prevedono,
infine, la possibilità di armonizzare i criteri di determinazione dell’ISEE rispetto all’evoluzione della normativa fiscale attraverso un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base della valutazioni dell’INPS e dell’Agenzia delle.
CAPITOLO VII - INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALEN-
TE UNIVERSITARIA
ISEEU - D.P.C.M. 9 APRILE 2001
Il decreto del 9 aprile 2001 individua le integrazioni al decreto legislativo
109/1998, successive modificazioni ed integrazioni, definite per garantire l’uniformità di trattamento per il diritto agli studi universitari.
7.1 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Ai fini della concessione dei benefici universitari, il decreto stabilisce che il nucleo familiare dello studente è definito con gli stessi criteri previsti per la determinazione dell’indicatore delle situazione economica equivalente (ISEE STANDARD) così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
maggio 1999, n. 221, articolo 1-bis, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici, è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due
anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a
ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno
due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare
di una persona.
Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis,
e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i
benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso
soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a
32
ISEEU - D.P.C.M. 9 APRILE 2001
loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.
In caso di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi
nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.
7.2 – DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il decreto 9 aprile 2001 ha previsto modalità integrative di selezione dell’indicatore della situazione economica equivalente ed in particolare:
a) il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti
parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori
della condizione economica nella misura del 50 per cento;
b) l’indicatore della situazione economica equivalente all’estero è calcolato
come la somma dei redditi percepiti all’estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all’estero.
Al fine della corretta determinazione della componente patrimoniale, il decreto 9 aprile 2007 rinvia ai criteri già stabiliti dal decreto legislativo 109/1998 con
le seguenti integrazioni:
a) i patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.
7.3 – AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
Il beneficiario delle agevolazioni è tenuto a presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica alle università ed agli organismi regionali di gestione, per gli interventi di rispettiva competenza, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione
economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio.
33
CASI PARTICOLARI
CASI PARTICOLARI
Nucleo familiare
Documentazione di riferimento anche autocertificata
Stato di famiglia
Eventuale dichiarazione per i soggetti fiscalmente a carico, ovvero che hanno
fiscalmente a carico un o più soggetti non compresi nella Stato di famiglia
Casi particolari
Situazione
Soluzione
Marito e moglie, entrambi a carico
IRPEF dei rispettivi genitori, inseriti
negli stati di famiglia del nucleo originario
Il nucleo familiare è composto da marito, moglie e genitori di uno dei due coniugi.
Marito e moglie, disoccupati, con
stato di famiglia proprio
Il nucleo familiare è composto da marito e moglie
Più persone convivono nella stessa
casa, tutti nello stesso stato di famiglia, ma non sono presenti i legami
previsti dalla famiglia anagrafica
(D.P.R. 223/89 art.4, matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o
da vincoli affettivi).
Il nucleo è composto dai soggetti presenti nello stato di famiglia. In base alla circolare del Ministero dell’Interno n. 15 del
26 settembre 2001 è possibile rettificare
(legittimamente) lo stato di famiglia.
Infatti, nel caso non ricorrano i presupposti della famiglia anagrafica ma solamente la convivenza nella stessa casa, può essere richiesto al Comune il
rilascio di stati di famiglia diversi.
Marito e moglie separati di fatto e
non reperibili
Il soggetto che intende compilare la DSU
deve presentare denuncia di irreperibilità del coniuge alle Autorità competenti
per evitarne l’inserimento nel nucleo
Coniugi, residenti in Italia, con familiari residenti all’estero e iscritti all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)
Fanno parte del nucleo solo i familiari
iscritti all’anagrafe italiana
34
CASI PARTICOLARI
Due genitori non coniugati che vivono in comuni diversi
Non fanno parte dello stesso nucleo
Nomadi italiani che hanno stabilito
In Italia la dimora abituale
Seguono le regole dei cittadini italiani
Nomadi stranieri che hanno stabilito
in Italia la dimora abituale
Per essere iscritti all’anagrafe devono
avere il permesso di soggiorno da almeno un anno e risiedere presso il comune nel quale hanno stabilito la dimora abituale
Affidamento temporaneo
L’affidato fa parte del nucleo familiare
della famiglia affidataria pur rimanendo
nello stato di famiglia d’origine
Collaboratori di giustizia
Non vengono cancellati dalla famiglia
anagrafica originaria e i compensi da
questi percepiti essendo operazioni coperte non devono essere inserite nel
reddito del nucleo familiare
Stato di famiglia che comprende dichiarante, convivente e figli minori:
alcuni figli di entrambi, altri del solo
convivente ed altri ancora figli del
solo dichiarante e non riconosciuti
dall’altro genitore
Il nucleo è composto dal dichiarante,
dal convivente e da tutti i figli
Figli minori
– I figli minori conviventi con uno dei
genitori, anche se a carico Irpef di altre persone, fanno parte del nucleo
familiare a cui appartiene il genitore
stesso.
– I figli minori conviventi con persone
diverse dai genitori (es. nonni), ma a
carico Irpef di altri soggetti, fanno
parte del nucleo di quest’ultimi.
I figli minori conviventi con persone diverse dai genitori (es. nonni) e non a
35
CASI PARTICOLARI
carico Irpef di altri soggetti rientrano
nel nucleo familiare costituito dai componenti della famiglia anagrafica a cui
appartengono
Minore che vive con i nonni e risulta nel loro stato di famiglia
Il bambino fa parte del nucleo familiare
dei nonni se esiste un provvedimento
di affidamento in loro favore o se non è
a carico IRPEF di altri soggetti che non
fanno parte del nucleo familiare
Conviventi minorenni, legati da vincolo affettivo (quindi famiglia anagrafica), sono genitori di un figlio,
ma risultano fiscalmente a carico
dei relativi genitori
I genitori minori conviventi, non essendo coniugati, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico IRPEF; il figlio seguirà uno dei due
genitori sulla base del loro accordo.
Situazioni particolari da indicare nel quadro B
Documentazione di riferimento anche autocertificata
Certificazione ASL emessa da apposita Commissioni Medica
Casi particolari
Situazione
Soluzione
Titolari di pensione di invalidità INPS
Sono parificati agli invalidi al 66% riconosciuti dalla ASL se titolari di pensioni od assegni riconosciuti dopo il 1984.
La sigla della pensione è generalmente indicata con IO, IOART, IOCOM, IR,
ma al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia potrebbe essere stata modificata nella sigla corrispondente a tale diversa categoria pensionistica. Per quelle riconosciute con data anteriore al 1984 deve essere accertato il
grado di invalidità in quanto l’invalidità
INPS prima del 1984 era ammessa anche per percentuali inferiori al 66%
36
CASI PARTICOLARI
Nucleo familiare composto dal dichiarante, suo figlio minorenne, la
nonna e il nuovo coniuge
Il nuovo coniuge non è un genitore naturale del figlio perciò spetta l’agevolazione
Nucleo familiare composto da un solo genitore che ha svolto attività lavorativa per più di sei mesi, figli minori e nonni
Non spetta questa agevolazione ma soltanto la precedente in quanto in questo
caso è espressamente prevista la sola
presenza nel nucleo di genitore e figli
Per più di sei mesi nell’anno un genitore è artigiano e l’altro ha un rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa annuale
L’agevolazione spetta in quanto entrambi hanno un reddito di lavoro
Braccianti agricoli che lavorano 51
giorni nell’anno e successivamente
percepiscono la disoccupazione
La disoccupazione non costituisce attività di lavoro perciò mancano i requisiti richiesti
Periodi di assenza dal lavoro per
causa di forza maggiore (malattia, infortunio) e periodi di ferie
Rientrano nei "sei mesi" di attività di lavoro o d’impresa nell’anno”. E’ esclusa
l’aspettativa non retribuita
L’abitazione del nucleo
Casi particolari
Situazione
Soluzione
Variazione della residenza con
passaggio da casa in locazione a
casa di proprietà
Se al momento della DSU risiedono
nella casa di proprietà nel quadro C
dovrà essere indicata quest’ultima e
non andrà riportato alcun canone di locazione
Al momento della dichiarazione il
nucleo risiede in affitto mentre
l’anno precedente risiedeva in
abitazione di proprietà
Nel quadro C dovranno essere indicati gli estremi del contratto d’affitto ed il
relativo canone annuale. Se al 31/12
dell’anno precedente il nucleo risulta-
37
CASI PARTICOLARI
va ancora proprietario della precedente abitazione, questa andrà indicata fra
gli immobili del quadro F senza contrassegnare la casella relativa alla qualifica di “abitazione”
Nel caso in cui per la locazione non
sia previsto l’obbligo di registrazione del contratto (es: ex IACP)
Dovranno essere inseriti gli estremi
(delibera, notificazione, ecc.) di assegnazione dell’immobile
Contratto d’affitto ancora intestato
a soggetto che risiede in casa di riposo e non presente nel nucleo
Si dovrà considerare alla stregua del
contratto di comodato gratuito cioè locato a canone zero
Contratto d’affitto intestato a soggetto deceduto
Nel caso di decesso dell'intestatario
prima della scadenza del contratto colui che succede indicherà nel Quadro
C il nome del de cuius (artt. 1614, 1627
c.c. e art. 6 L. 392/78)
Famiglia che ha cambiato l’abitazione detenuta in locazione più di
una volta in un anno con conseguente stipula di più contratti di
locazione
Si fa riferimento al contratto in corso al
momento della compilazione della
DSU indicando il canone annuale previsto da quest’ultimo contratto
Canone di locazione riferito alla
casa di abitazione e alle sue pertinenze
Si deve indicare soltanto la quota relativa all’abitazione
Casa mobile (roulotte, camper)
Si considera “locato” a canone zero
38
CASI PARTICOLARI
I redditi
Casi particolari
Situazione
Soluzione
Reddito negativo
Non si deve indicare alcun reddito
L’Ente erogatore della prestazione
richiede i redditi di due anni prima,
pur in presenza di dichiarazione dei
redditi presentata successivamente
In base alla normativa ISE vanno sempre indicati i redditi dell’anno precedente a quello di sottoscrizione della DSU;
solo in via eccezionale (temporanea
mancanza delle certificazioni fiscali)
questi redditi possono essere sostituiti
da quelli percepiti nell’anno anteriore a
quello precedente la DSU. Volendo
estendere tale eccezione alla particolare richiesta dell’Ente erogatore si consiglia di elaborare due pratiche ISEE (es:
la prima con i redditi 2001 e l’altra con
redditi 2002). L’invio telematico all’INPS
delle due DSU dovrà essere effettuato
con un intervallo di qualche giorno tra
l’invio della prima e quello della seconda, per evitare problemi di acquisizione
alla Banca Dati. Sarà inoltre necessario
avvisare il cittadino che quella con redditi più vecchi ha valore solo per la prestazione X, mentre quella riportante i
redditi aggiornati sarà valida un anno e
servirà per richiedere le eventuali altre
prestazioni
39
CASI PARTICOLARI
Il patrimonio mobiliare
Tipologia patrimonio
mobiliare
Documento
Modalità di
inserimento dato
Conti correnti al 31/12 Estratto conto ovvero au- Indicare solo se con saltocertificazione attestan- do positivo e al netto dedell’anno precedente
te la consistenza al 31/12 gli interessi maturati; gli
stessi devono essere indicati pro quota, secondo
l’intestazione del c/c
Polizze di assicurazio- Contratto stipulato (al fi- Indicare la componente
ne di verificare il diritto al patrimoniale dei premi
ne mista sulla vita
riscatto da parte del con- versati
traente) e le ricevute degli avvenuti versamenti
dei premi
Partecipazioni azionarie in società italiane ed
estere quotate in mercati regolamentari
Applicare al valore del
giorno desunto dai giornali finanziari, le percentuali di scostamento dal
valore al 31/12 (che sono
pubblicate quotidianamente sempre sui giornali finanziari)
Partecipazione in so- – Dichiarazione dei redditi
cietà Imprese indivi- – Allegato 2 compilato
dal titolare dell’impresa o
duali
da un suo consulente
Indicare componente patrimoniale con riferimento
al valore della partecipazione azionaria nell’impresa non quotata o della
partecipazione in società
non azionaria o al valore
dell’azienda individuale
40
CASI PARTICOLARI
Casi particolari
Soluzione
Situazione
Conto corrente cointestato
Indicare la quota di spettanza. Se la
quota di spettanza non è stabilita si
presume che gli intestatari abbiano
una quota uguale
Presenza di componenti positivi e
negativi del patrimonio mobiliare
(due conti correnti bancari: uno con
saldo positivo e uno con saldo negativo)
Non è possibile compensare i due
componenti in quanto i componenti
negativi vanno sempre riportati a valore ZERO
Patrimonio immobiliare
Documentazione di riferimento anche autocertificata
Dichiarazione ICI ovvero certificato catastale o altro documento idoneo
(dichiarazione di successione, atti di acquisto e vendita)
Casi particolari
Situazione
Soluzione
Mutuo riferito alla casa di abitazione
e alle sue pertinenze
Se è possibile individuare i due importi, si detrarrà per la pertinenza il mutuo
contratto per il suo acquisto, mentre
per la casa di abitazione la franchigia
prevista o, se più favorevole, la quota
residua del mutuo relativo all'acquisto
della sola abitazione. Se invece non è
possibile stabilire i due importi, si indicherà l'intero valore del mutuo riferendolo alla casa di abitazione.
41
CASI PARTICOLARI
Modifica di una dichiarazione già inviata
Situazione
Modalità operativa
Errore di compilazione imputabile al
CAF
L’operatore del CAF può rettificare una
DSU attraverso la procedura On line
dell’INPS.
In questo caso la rettifica decorre dalla stessa data della DSU. Il CAF può
correggere esclusivamente le DSU trasmesse dai propri sportelli. Un CAF diverso può solo inviare una nuova DSU
senza validità retroattiva.
Errore del cittadino
Il cittadino deve presentare al CAF una
nuova DSU
42
LA DSU E L’ATTESTAZIONE I.S.E. - QUESITI
I.S.E.E.U.
QUESITI
1.1 Domanda: mio figlio non ha redditi e non usufruisco delle deduzioni per familiare a carico, devo indicarlo nella mia dichiarazione ISEE?
Risposta: Si, deve indicarlo. In quanto le istruzioni della DSU rimandano
esclusivamente alla dichiarazione dei redditi in cui questi soggetti vengono indicati chiaramente:
✓ soggetti a carico fiscale (“Sono considerati fiscalmente a carico, se nel
2005 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del
reddito complessivo per un ammontare superiore a euro 2.840,51;
✓ il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
✓ i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;” istruzioni
730/2006) mentre la scelta personale di non usufruire della detrazione
non modifica le caratteristiche del carico fiscale sopra elencate.
In merito alla FAQ che precede, vale la pena di evidenziare un caso particolare che ricorre con una certa frequenza. Genitore senza redditi assoggettabili all’IRPEF; nello stato di famiglia c’è un (o più) figlio maggiorenne, anch’esso senza reddito; il genitore non è a carico IRPEF di terzi; l’altro genitore, non ricompreso nel nucleo ISE, ha redditi: il figlio farà
parte del nucleo ISE del genitore con cui convive in quanto “oggettivamente” a carico IRPEF anche di questo soggetto; in più, in questo caso,
sussiste anche il requisito della convivenza. Al riguardo cfr. DPCM integrati 221/99 242/01 art.1 bis comma 2 “Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle cui è a carico,
componente il nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica fa parte”.
1.2 Domanda: In quale momento devo verificare se il soggetto è fiscalmente a
carico?
Risposta: In base all’anno reddito dichiarato nella DSU
1.3 Domanda: Per attività di lavoro, s’intende anche quella svolta dagli imprenditori agricoli a titolo principale?
Risposta: No, le Istruzioni alla compilazione (allegate al DPCM 18.05.01),
al paragrafo 3.3 fanno riferimento agli art. 46, 47 e 49 del Testo Unico, ormai variati rispetto al 2001 per l’entrata in vigore del D.Lgs n. 344/2003.
In particolare, l’art. 46 è relativo al versamento delle quote di soci in società commerciali; l’art. 47 riguarda gli utili da partecipazione; l’art.49 tratta dei
redditi derivanti da lavoro dipendente, però non prevede più la lettera c al
comma 2, invece citata nelle Istruzioni; infine, nell’attuale Testo, l’art. 51 non
è più relativo al reddito da lavoro autonomo, bensì definisce la “determinazione del reddito da lavoro dipendente”.
43
QUESITI
1.4 Domanda: Nucleo familiare così composto: un solo genitore con almeno un
figlio minore, inoltre anche due genitori, che abbiano lavorato almeno sei
mesi nell’anno precedente, e con almeno un figlio minore. Quale incremento spetta per la scala di equivalenza: 0.40 (0.20 più 0.20 ), oppure solo lo
0.20?
Risposta: Spetta la sommatoria dei due benefici (0,40): unico genitore con
figlio minore + coppia di genitori lavoratori (6 mesi) con minori.
1.5 Domanda: i redditi di cui all’art. 46 comma 2 TUIR (da pensione), possono essere considerati quale reddito da lavoro per almeno sei mesi e presenza di figli minori, al fine di ottenere l’agevolazione dello 0,20?
Risposta: attualmente, se il reddito indicato al Quadro F4 deriva solo da
pensioni non è considerato utile per la maggiorazione dello 0.20 richiamata nella domanda.
1.6 Domanda: In caso di locazione, con contratto in scadenza infrannuale, quale importo indicare: l’annuale da contratto, oppure il residuo calcolato fino alla scadenza.
Risposta: a nostro avviso deve essere indicato il residuo calcolato fino alla scadenza, l’INPS in data 9 giugno 2006 ha fornito una risposta in merito
dicendo di inserire l’importo del canone annuo.
1.7 Domanda: Caso di componente che alla data di presentazione della DSU,
risiede in abitazione non proprietà, la quale dal proprietario viene dichiarata nel 730 con utilizzo 1, cosa deve essere riportato nella DSU?
Es. dichiarante in affitto e proprietario di immobile adibito ad abitazione del
figlio (escluso dallo stato di famiglia) in uso gratuito, dichiarato nel 730 con
utilizzo 1.
Risposta: In questo caso il cittadino dovrà indicare la sua situazione effettiva alla data di presentazione della DSU.
Nell’esempio il dichiarante indicherà il canone d’affitto e l’immobile al quadro F6 senza il flag di abitazione.
1.8 Domanda: I contratti di locazione assoggettati ad IVA ed esclusi dall'obbligo di registrazione vanno inseriti?
Risposta: Si, gli estremi di una fattura, emessa a fronte del contratto di locazione, sono da considerarsi riferimento ad un documento pubblico, il quale può consentire controlli da parte delle autorità preposte.
1.9 Domanda: Nel canone di locazione annuo si aggiunge la rivalutazione
ISTAT?
Risposta: Si.
44
QUESITI
1.10 Domanda: Per i nuclei familiari residenti in abitazioni in affitto ma senza regolare contratto di locazione, cosa si deve indicare nella dichiarazione?
Risposta: Non si dichiara il contratto di affitto, ma si segnala in locazione
con canone 0 (zero), in alcune procedure questo caso è indicato con “altro”
1.11 Domanda: Il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sulla casa di abitazione, cosa indicherà nella
DSU.? E il "nudo proprietario"?
Risposta: Nel Quadro C il titolare del diritto reale indicherà proprietà, nel
Quadro F6 il valore dell'immobile. Il "nudo proprietario", invece, non indicherà nulla nel Quadro F6. Nell'ipotesi in cui, poi, il nudo proprietario abiti
in tale immobile e lo scelga come casa di abitazione del nucleo, dovrà indicare nel Quadro C locazione a canone zero, specificando nelle note di essere il nudo proprietario.
1.12 Domanda: Nei casi di "convivenza anagrafica" cosa indicare nel quadro C?
In locazione o proprietà oppure non inserire niente?
Risposta: Bisogna inserire: locazione a canone zero.
1.13 Domanda: La barratura delle caselle "di proprietà" e "in locazione" si riferisce alla data di presentazione della DSU o è relativa al 31.12 dell’anno
precedente?
Risposta: Si riferisce alla data della presentazione della dichiarazione.
1.14 Domanda: Come si dichiarano le case rurali di proprietà dove si abita?
Risposta: Se ha una rendita catastale si dichiara come casa d'abitazione di
proprietà, riportando nel Quadro F6 il valore ai fini ICI. Se non possiede, invece, tale rendita si indicherà casa d'abitazione di proprietà, riportando nelle note la fattispecie e nel Quadro F6 il valore del relativo terreno agricolo.
1.15 Domanda: Come comportarsi per persone residenti in abitazioni di proprietà dell'ex coniuge, in seguito a separazione consensuale o giudiziale; o anche in caso di assegnazione temporanea (in genere fino alla maggiore età
dei figli affidati)?
Risposta: Alla luce del recente orientamento giurisprudenziale (v. per tutti
Cass. N. 5455/2003) al quale si è conformato da ultimo il Ministero dell'Economia e delle Finanze (v. punto 2 Istruzioni ICI 2004 che non riporta più
l'equiparazione del diritto spettante al coniuge separato legalmente, divorziato al diritto reale di abitazione) si ritiene che il coniuge assegnatario della casa ex residenza coniugale abbia un diritto personale di godimento su
quest'ultima e pertanto dovrà indicare nel Quadro C locazione con canone
zero. Nel caso in cui, poi, il coniuge assegnatario sia anche proprietario par45
QUESITI
zialmente o totalmente dell'immobile o abbia un diritto reale di godimento su
quest'ultimo, dovrà indicare nel Quadro C proprietà e nel Quadro F6 il valore della quota posseduta barrando la casella abitazione.
1.16 Domanda: In caso di abitazione del nucleo in locazione, con contratto intestato a coniugi, dei quali uno solo è componente del nucleo ISE, è possibile indicare al Quadro C il 100% del canone?
Risposta: No, nel caso in cui sia stata pronunciata separazione giudiziale,
l’ex coniuge potrà indicare esclusivamente la sua quota (nel caso di contestatari verrà indicato il 50%)
1.17 Domanda: Attualmente sono in affitto, ho un immobile di proprietà che in
dichiarazione dei redditi indico come abitazione principale, cosa devo indicare nella DSU?
Risposta: In questo caso il dichiarante potrà indicare l’immobile con flag
“abitazione”, solo nel caso in cui nella stessa risieda un altro componente
del nucleo (es: il figlio a carico).
1.18 Domanda: Nel caso di dichiarazione dei redditi non presentata perché esonerato, ai fini della compilazione della DSU è sufficiente indicare quale reddito complessivo quello derivante dalla certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta?
Risposta: Si
1.19 Domanda: Nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia stata omessa o
compilata erroneamente è necessario procedere alla ricostruzione del reddito complessivo che il richiedente e/o il relativo nucleo familiare avrebbero dovuto dichiarare, ai fini della compilazione della DSU e per il calcolo del
relativo ISE?
Risposta: No, bisognerà avvertire il cittadino della non corretta o omessa
dichiarazione dei redditi e dei controlli che gli Enti preposti (INPS, Enti Erogatori, GdF potrebbero effettuare), evidenziando al cittadino le sanzioni previste per omessa dichiarazione nonché il mancato pagamento dell’imposte
1.20 Domanda: I contribuenti che si avvalgono dei benefici di cui all’art. 13 legge 388/2000 (c.d. Nuove Attività Imprenditoriali), al Quadro F4 della DSU
devono indicare anche i redditi soggetti ad imposta sostitutiva, ancorché
non confluenti nel Rigo RN1 dell’Unico?
Risposta: sia i dlgs 109/130, che il DPCM 221/99, fanno riferimento al reddito complessivo ai fini IRPEF; in aggiunta, le Istruzioni allegate al dpcm
del 18.05.01 (che regola la modulistica vigente), riportano, anche se a titolo esemplificativo, il Rigo RN1 dell’Unico: ne consegue che i proventi deri46
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vanti da nuove attività imprenditoriali che beneficiano dell’imposta sostitutiva, non confluendo nel Rigo RN1, non vanno nemmeno indicate al Quadro
F4 della DSU. Tanto più che tali redditi, non sono rilevanti neanche nell’individuazione del carico fiscale
1.21 Domanda: gli Enti erogatori possono richiedere la Dichiarazione Sostitutiva Unica con redditi di due anni prima, pur esistendo un’ultima dichiarazione fiscale con redditi dell’anno precedente?
Risposta: questi casi, anche se la normativa di riferimento indica che il reddito da inserire è quello riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi, è comunque possibile indicare i redditi di due anni prima.
Per rispondere a queste esigenze, infatti, è stato modificato l'attestato della DSU con l'indicazione dell'anno di rilevazione dei redditi.
Successivamente il cittadino, sia a seguito di richiesta di un altro Ente o per
suo personale interesse, potrà presentare una nuova DSU con i redditi aggiornati.
1.22 Domanda: Rientra tra i redditi l'assegno per il mantenimento dei figli?
Risposta: No, L'assegno corrisposto da un coniuge all'altro per il mantenimento dei figli non è considerato reddito per chi lo riceve ma solo per quello che lo versa (come da T.U. 917/86 e successive modifiche e integrazioni).
1.23 Domanda: Rientra tra i redditi l'assegno di mantenimento per il coniuge?
Risposta: si, l'assegno di mantenimento corrisposto da un coniuge all'altro per
il mantenimento di quest'ultimo è considerato reddito per chi lo percepisce.
Esclusivamente nel caso di versamento una tantum a seguito di specifico accordo in sede di divorzio consensuale la somma non è considerata reddito.
1.24 Domanda: Va dichiarato il reddito soggetto a tassazione separata?
Risposta: No, perché non concorre a formare il Reddito Complessivo.
1.25 Domanda: Vanno dichiarati i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta?
Risposta: No, perché non concorrono a formare il Reddito Complessivo.
1.26 Domanda: Vanno dichiarati i redditi soggetti ad imposta sostitutiva?
Risposta: No, perché non concorrono a formare il Reddito Complessivo
1.27 Domanda: Vanno dichiarati i redditi prodotti all'estero per i quali non vige
l’obbligo della dichiarazione in Italia?
Risposta: No, perché non devono essere dichiarati in Italia (viene riportato solo quello dichiarato ai fini fiscali).
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1.28 Domanda: Le sovvenzioni comunali e regionali (per es. gli aiuti per gli affitti, i buoni-scuola, ecc.) debbono concorrere alla formazione del reddito?
Risposta: No. Non devono essere dichiarati i redditi derivanti da: pensioni
di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni ,
erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; pensioni sociali, assegni sociali e maggiorazioni sociali; borse di studio
corrisposte a studenti universitari; rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità o per morte.
1.29 Domanda: Devono essere dichiarate le pensioni estere percepite dai residenti in Italia?
Risposta: Si, se tassate in Italia.
1.30 Domanda: Cliente titolare esclusivamente di reddito di affitto con contratto
registrato pari a € 3000,00 annui. Per effetto della deduzione (no tax area)
è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Nella DSU
si dovrà indicare reddito zero?
Risposta: Si. Nel caso in cui il cittadino sia esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi devono essere inseriti nella DSU solo le certificazioni fiscali.
1.31 Domanda: Sono una colf esonerata dal presentare la dichiarazione dei redditi, ho ricevuto € 2500 certificati dal datore di lavoro, nell’ISEE devo indicarli?
Risposta: SI in quanto si tratta di redditi fiscalmente assimilati al lavoro dipendente.
1.32 Domanda: Per i dichiaranti che non compilano la parte relativa ai redditi,
l'operatore che acquisisce i dati in procedura deve intendere che il reddito
equivale a zero?
Risposta: L'omissione dell'indicazione dei redditi porta a far ritenere che,
sia per l'anno in esame che per quello precedente, il dichiarante non abbia
avuto redditi e quindi equivalenti a zero. In questi casi bisogna informare il
cittadino sulle conseguenze della omissione, precisandogli che se vuole far
rilevare una situazione diversa (cioè che l'assenza di reddito si riferisce ad
un solo anno) è opportuno che lo dichiari. La procedura accetta la non compilazione dei campi relativi ai redditi per le situazioni sopra esposte e calcola l'ISEE in base ad un reddito equivalente a zero.
In ogni caso per evitare equivoci è bene indicare per i maggiorenni l’anno
reddito.
1.33 Domanda: E' corretto attenersi a quanto riportato nelle "Istruzioni", per cui
nel Quadro F4 - campo Reddito Irpef, va indicato esclusivamente quanto
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esposto nelle dichiarazioni fiscali (mod. Unico oppure 730; mod. CUD in caso di esonero dalla presentazione della Dichiarazione dei redditi) e per i domestici attestazione dei redditi rilasciata dal datore di lavoro?
Risposta: Si.
1.34 Domanda: L’indennità di accompagnamento va segnalata tra i redditi?
Risposta: No, come per le rendite INAIL per invalidità e morte. Si applicano le disposizioni del T.U. delle Imposte dei redditi – DPR 917 del 22.12.86.
1.35 Domanda: Nel caso di socio-autista di cooperative, per il calcolo ISE/ISEE
quale reddito va considerato: il reddito del Cud o il reddito realmente percepito?
Risposta: Il reddito del Cud.
1.36 Domanda: Bisogna indicare i redditi dei lavoratori frontalieri?
Risposta: Si, (DPCM 221/1999, art. 3, comma 1, lett.b).
1.37 Domanda: Vanno dichiarati i redditi della casa di abitazione e delle relative pertinenze quando ricorrono le condizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi?
Risposta: No, in quanto non sono presenti nella dichiarazione fiscale. Però la casa e le pertinenze vanno indicate ai fini del patrimonio immobiliare.
1.38 Domanda: Come devo calcolare la situazione reddituale di un coltivatore diretto?
Risposta: Nel quadro F4: nella casella IRPEF esporre il reddito complessivo (RN1) diminuito dei redditi agrari (RA11 colonna 10); nella casella IRAP
indicare i proventi agrari da dichiarazione IRAP (IQ 47)
1.39 Domanda: se il cittadino non ha il CUD ma solo le buste paga, come devo
comportarmi?
Risposta: dobbiamo inserire il dato dal CUD, in quanto la somma delle buste paga non deve essere fatta dai nostri operatori.
1.40 Domanda: Quali valori di Patrimonio Netto vanno indicati nel quadro F5 da
parte degli imprenditori individuali con opzione per il c.d. “fortettino” ?
Risposta: Rimanenze finali + beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti (istruzioni alla compilazione della DSU: pag. 10, che rimanda alla 9)
1.41 Domanda: Nel Patrimonio Mobiliare va inserita la quota di partecipazione
in una Società Semplice di professionisti ?
Risposta: Si ritiene di no, in quanto nell’articolo 3 comma 2 del DPCM
07/05/1999 n. 221:- il punto e) parla di “partecipazioni in società non azio49
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narie”, precisando però immediatamente dopo di assumere quale valore il
“patrimonio netto” cioè un concetto specifico delle imprese;- il punto h) cita
esclusivamente le imprese individuali e non i professionisti.
1.42 Domanda: Si chiede se nell'esposizione della d.s.u. nella parte relativa al patrimonio mobiliare dove va indicato il patrimonio netto aziendale per le aziende non obbligate alla presentazione del bilancio (rimanenze finali+costo complessivo beni patrimoniali ecc.) in caso di socio di società di persone (es. snc)
va assunto il valore pari alla quota di partecipazione nella società?
Risposta: Si. Secondo le istruzioni ministeriali del modello di DSU-ISE (DM
29/07/99, punto 4.1) nel patrimonio mobiliare va indicata la quota di spettanza del componente il nucleo sul patrimonio netto della società ovvero, se
tale valore non e' disponibile, la quota di spettanza sulla somma delle rimanenze e dei beni o cespiti ancora in ammortamento
1.43 Domanda: Nel totale del patrimonio mobiliare devono essere compresi gli
eventuali versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari
(Fondi Pensione)?
Risposta: No
1.44 Domanda: Per quanto riguarda le polizze di assicurazione mista sulla vita
e di capitalizzazione, comprese le polizze a premio unico anticipato, al Quadro F5 quale importo va indicato: quello dei premi complessivamente versati al 31.12 dell’anno precedente, oppure l’importo degli stessi più gli interessi maturati, od infine, l’importo “riscattabile” alla predetta data (quindi, in
quest’ultima ipotesi, generalmente si tratta del capitale maturato meno la
penalità per anticipato riscatto)?
Risposta: occorre considerare i contratti assicurativi di qualsiasi natura,
esclusivamente se riscattabili al 31.12 dell’anno che precede la DSU: indicando il totale dei premi versati.
1.45 Domanda: L'importo degli interessi da detrarre deve essere esclusivamente quello riferito all'ultimo trimestre, o si detraggono gli interessi accreditati
dall'1/1 al 31/12?
L'Art 3, 2°comma lettera a, detta: "al netto degli interessi", senza nulla specificare circa gli interessi di tutto l'anno od esclusivamente gli interessi accreditati nell'ultimo trimestre, o semestre.
Risposta: Gli interessi sono quelli indicati al 31/12.
1.46 Domanda: Se al 31.12 non dovesse sussistere alcun patrimonio mobiliare
posseduto dal soggetto, cosa si dovrà indicare?
Risposta: La compilazione non è obbligatoria, in assenza di indicazione si assumerà il valore ZERO.
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1.47 Domanda: Nel patrimonio deve essere indicato l'importo del deposito del
conto corrente cointestato? Se si in quale misura?
Risposta: Si, il conto corrente cointestato va indicato per la quota di spettanza, anche per i soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi (ex art.3,
comma 3 DPCM 221/99). Se la quota di spettanza non è stabilita si presume che gli intestatari abbiano una quota uguale.
1.48 Domanda: Nel patrimonio deve essere indicato l'importo del deposito del
"Libretto al Portatore"?
Risposta: Si.
1.49 Domanda: È possibile compensare, nel quadro F5, fra loro componenti positivi e negativi del patrimonio mobiliare (come in presenza di un conto corrente bancario con saldo negativo)?
Risposta: No, i componenti negativi hanno valore ZERO.
1.50 Domanda: Qual è il codice identificativo dell'intermediario o del gestore del
patrimonio mobiliare?
Risposta: Il codice va richiesto al gestore/intermediario; in alternativa, ove
non disponibile, il dichiarante al quadro F5 nel campo “Descrizione”, dovrà
precisare per esteso la denominazione dell'intermediario/gestore (v. Istruzioni punto 12.2).
1.51 Domanda: se nel nucleo familiare uno dei componenti rientra nella categoria di lavoratore autonomo o libero professionista o imprenditore, è sempre
automatico che ci sia il patrimonio netto d’impresa, oppure se qualche dato presente o non presente nella dichiarazione dei redditi può indicarci con
certezza la mancanza del patrimonio stesso. Questo per evitare di indirizzare inutilmente il cliente a rivolgersi dal suo commercialista
Risposta: No, non è possibile con certezza stabilire dalla dichiarazione dei
redditi il patrimonio netto d’impresa.
1.52 Domanda: Quale valore devo indicare in presenza di titoli di stato?
Risposta: Il valore nominale del titolo.
1.53 Domanda: Quale valore devo indicare in presenza di partecipazioni azionarie?
Risposta: Il valore al 31/12 dell’anno precedente.
1.54 Domanda: Nel caso in cui l’azienda non produca il bilancio, come calcolo
il valore del patrimonio netto?
Risposta: Devono essere rilevati dai documenti contabili dell’azienda le rimanenze finali, del costo dei beni strumentali al netto dei relativi ammortamenti più gli altri cespiti (beni patrimoniali)
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In questi casi dobbiamo consegnare al cittadino il modello di autocertificazione predisposto nella guida ISEE 2004 al fine di non riportare sulla DSU
dati non corretti che dovrebbero essere di più facile definizione da parte di
chi a tenuto i documenti contabili dell’azienda.
1.55 Domanda: Un immobile strumentale per l’imprenditore individuale va inserito nel rigo F6?
Risposta: No. È un bene di proprietà aziendale. L’art. 4 c. 1 lett. a) del DPCM
07/05/1999 n. 221 testualmente recita: “a) il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese
…”.Per completezza, tale bene farà comunque parte del Patrimonio Netto
da indicare nel Patrimonio Mobiliare del richiedente.
1.56 Domanda: Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili dall'ufficio tecnico
comunale si può indicare il 50% del loro valore sulla dichiarazione sostitutiva unica, come avviene anche per l'ICI che di fatto per questi immobili viene ridotta del 50% (d. lgs. 504/92)?
Risposta: No, perché ai fini dell'ISE non si prende in considerazione l'imposta ICI, ma il valore dei fabbricati e dei terreni agricoli definito ai fini ICI
al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.
1.57 Domanda: Vanno dichiarati nella DSU i terreni incolti?
Risposta: Non vanno indicati nella DSU né i terreni incolti (non si considera incolto se è a riposo in conseguenza di tecniche di coltivazione o per effetto di normative comunitarie) né gli "orticelli", dal momento che tali immobili non rientrano nella nozione di terreni agricoli (art. 4 lett. a, norme integrate D.P.C.M. 221/99 e 242/2001; Istruzioni ICI 2003, art. 2135 c.c.).
1.58 Domanda: Si possono detrarre mutui sull’acquisto di immobili diversi dall’abitazione principale?
Risposta: Si, sempre
1.59 Domanda: Se il mutuo è intestato a persona diversa dal titolare di diritti reali sull’immobile, come comportarsi?
Risposta: . Si precisa che il mutuo è legato all'immobile e non alla persona; per cui può essere detratto anche se intestato a persona diversa dal dichiarante. (art.4, comma 1, lett. a DPCM 221/1999).
A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni casi frequenti:
1) Abitazione di proprietà al 50% tra i coniugi e mutuo intestato solo ad uno
di loro (es.marito):
✓ al Quadro F6 di ciascuno s’indicherà il valore (pro quota) dell’immobile e ciascuno esporrà il 50% del capitale residuo.
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2) Proprietà al 100% di uno dei coniugi (es.moglie) e mutuo intestato al 100
all’altro:
✓ la sola moglie esporrà al Quadro F6 il 100% del valore dell’immobile indicando anche il 100% del capitale residuo.
3) Abitazione di proprietà al 50% di due soggetti, appartenenti a nuclei differenti:
✓ il soggetto presente nella DSU indicherà al Quadro F6 il 50% del valore dell’immobile ed il 50% del capitale residuo.
1.60 Domanda: Il mutuo contratto non per l'acquisto di un immobile bensì per la
sua ristrutturazione può essere posto in detrazione?
Risposta: No, il mutuo è detraibile solo per l'acquisto dell'immobile o per la
costruzione del fabbricato (art.4, comma 1, lettera a DPCM 242/2001).
1.61 Domanda: Qual è il valore degli immobili?
Risposta: Per gli immobili il valore è dato dall'imponibile ICI che si ricava dal
certificato catastale dove, alla voce rendita catastale,(per il 2003) bisogna
aggiungere il 5% della rendita stessa e moltiplicare il tutto (v. Istruzioni ICI
2002) : - per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A,
B, C ad esclusione delle categorie A/10 e C/1; - per 50 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D e nella categoria A/10 - per 34 se si
tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1.
1.62 Domanda: Quale è il valore dei terreni agricoli?
Risposta: Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale
(come da scritture catastali) rivalutato del 25% e moltiplicato per 75.
Il valore dei terreni deve essere calcolato anche se esente da ICI.
1.63 Domanda: Se il mutuo è riferito alla casa di abitazione e alle sue pertinenze, come va indicato?
Risposta: Se è possibile individuare i due importi, si detrarrà per la pertinenza il mutuo contratto per il suo acquisto, mentre per la casa di abitazione la franchigia prevista o, se più favorevole, la quota residua del mutuo relativo all'acquisto della sola abitazione.
Altrimenti fare il calcolo attraverso le due rendite.
1.64 Domanda: I caf sono obbligati a predisporre il calcolo dell’ISEEU (art.5
DPCM 9 aprile 2001) o altra prestazione collegata all’ISEE?
Risposta: No, i caf hanno l’obbligo di accettare le DSU e consegnarne le
attestazioni ai cittadini.
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1.65 Domanda: Uno straniero che frequenti un’Università Italiana, al fine di ottenere dal CAF l’attestazione ISEEU, deve presentare la DSU? In quest’ultima ipotesi, nel caso fosse residente all’estero, come comportarsi?
Risposta: per i cittadini stranieri, l’unico requisito per poter presentare una
DSU è quello di avere congiuntamente la residenza e il possesso del codice fiscale ovvero l’iscrizione all’Anagrafe obbligatoria in caso di permesso
di soggiorno.
Nell’ipotesi descritta nella domanda (residenza estera), andrà fatto solo
l’ISEEU per l’università.
Si coglie l’occasione per precisare che per dichiaranti stranieri, gli eventuali familiari residenti all’estero ancorché in possesso del codice fiscale, non
vanno mai inseriti nella DSU, mentre dovranno essere inserititi nell’ISEEU.
Non potendo autocertificare i redditi prodotti all’estero, la documentazione
relativa alle componenti economiche del nucleo deve essere certificata dall’ambasciata (per ISEEU).
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Finito di stampare nel mese di febbraio 2012
presso la Tipolitografia CSR
Via di Pietralata, 157 - 00158 Roma
Tel. 06.4182113 - Fax 06.4506671
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