LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
Relatore: dott. Francesco Barone
CREDITO D’IMPOSTA
Le agevolazioni fiscali
relative al c.d.
art-bonus
Si estendono anche alle
erogazioni di sostegno delle
fondazioni
lirico-sinfoniche e
teatri di tradizione
STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO
Compete un credito rapportato al periodo
di lavoro nell’anno che non concorre alla
formazione del reddito di importo pari a
960 euro se il reddito complessivo non è
superiore a 24.000 euro
960 euro se il reddito complessivo è
superiore a 24.000 ma non a 26.000 euro.
Il credito spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l’importo di 26.000 euro
diminuito del reddito complessivo e
l’importo di 2.000 euro
SEGUE: STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO
Il bonus viene riconosciuto
in via automatica dai sostituti
d’imposta
Dopo aver corrisposto gli 80 euro il
sostituto d’imposta recupera le
somme anticipate tramite
compensazione nel modello
F24
DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO
DALL’IRAP
A decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello
in corso al 31.12.2014 è
ammessa in deduzione
dall’IRAP
La differenza tra il costo
complessivo per il personale
dipendente a tempo indeterminato
e le vigenti deduzioni spettanti a
titolo analitico o forfetario
Per i produttori agricoli e per le
società agricole la deduzione è
ammessa per ogni lavoratore
dipendente che abbia
lavorato almeno 150 gg e con
contratto di durata triennale
SEGUE: DEDUZIONE IRAP
Si deduce dalle
imposte sul reddito
La quota residuale
di deduzione del costo
del lavoro prevista
dalla nuova
disposizione
CREDITO D’IMPOSTA IRAP
A decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello
in corso al 31.12.2014
Per le imprese e per gli esercenti
arti e professioni che NON si
avvalgono di lavoratori dipendenti
è previsto un credito d’imposta pari
al 10% dell’IRAP lorda liquidata in
dichiarazione
Il credito è utilizzabile
esclusivamente In
compensazione a decorrere
dall’anno di presentazione
della corrispondente
dichiarazione
ALIQUOTE IRAP
A decorrere dal periodo
d’imposta successivo a
quello in corso al
31.12.2013
Si ripristinano le
aliquote IRAP del 3,9%
del 4,65% del 5,9% e
dell’1,9%
TFR IN BUSTA PAGA
In relazione ai periodi di paga
decorrenti dall’1.3.2015 al
30.6.2018
I lavoratori dipendenti del settore
privato possono richiedere al datore di
lavoro di percepire la quota maturanda
di TFR nella busta paga mensile
La quota TFR è assoggettata
a tassazione ordinaria e non
è imponibile ai fini
previdenziali
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E
SVILUPPO
A partire dal 2015 e fino al
31.12.2019 a tutte le imprese
È attribuito un credito d’imposta nella
misura del 25% delle spese sostenute
in eccedenza rispetto alla media dei
medesimi investimenti realizzati nei
tre periodi d’imposta precedenti a
quello in corso al 31.12.2015
Il credito è riconosciuto fino ad
un importo massimo annuale
di 5 milioni di euro per ogni
beneficiario a condizione che
siano sostenute spese
almeno pari a 30.000 euro
SEGUE: CREDITO D’IMPOSTA R&S
a)
b)
c)
d)
Sono ammissibili le seguenti spese:
personale altamente qualificato in possesso di titolo di dottore di ricerca
o in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico o scientifico;
quote di ammortamento dei beni impiegati nella ricerca e sviluppo di
costo non inferiore a 2.000 euro;
contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi
equiparati e con altre imprese;
competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione
industriale o biotecnologica.
Per le spese relative alle lettere a) e c) il credito spetta nella misura
del 50%
SEGUE: CREDITO D’IMPOSTA R&S
•
•
•
•
Il credito d’imposta:
deve essere indicato in dichiarazione dei redditi;
non concorre alla formazione del reddito né della base
imponibile IRAP;
è utilizzabile esclusivamente in compensazione:
non si applicano il limite di 250.000 euro in relazione
all’utilizzo del credito maturato e 700.000 euro come limite
massimo di compensazione
SEGUE: CREDITO D’IMPOSTA R&S
In caso di mancato
rispetto delle
condizioni
L’Agenzia provvede
al recupero del
relativo credito
non spettante con
sanzioni ed
interessi
I controlli riguardano
i documenti
certificati dal
revisore legale o
dal collegio
sindacale o da un
professionista
revisore
La certificazione deve
essere allegata al
bilancio
Le imprese non soggette
a revisione legale devono
comunque avvalersi della
certificazione
PATENT BOX
I soggetti titolari di reddito d’impresa
possono optare per il regime di
tassazione agevolata per 5 anni
in modo irrevocabile
I redditi derivanti dall’utilizzo di opere
dell’ingegno, brevetti industriali, marchi
d’impresa nonché processi, formule e
informazioni non concorrono a formare il
reddito complessivo per il 50% del relativo
ammontare
Non si tassano le plusvalenze derivanti
dalla cessione dei citati beni a condizione
che almeno il 90% del corrispettivo venga
reinvestito nella manutenzione o nello
sviluppo in beni immateriali prima della
chiusura del secondo periodo d’imposta
successivo a quello della cessione
DETRAZIONI 2015
INTERVENTO
DETR. SPESA
Manutenzione ordinaria e straordinaria
50%
96.000
Realizzazione autorimesse o posti auto comuni
50%
96.000
Eliminazione barriere architettoniche
50%
96.000
Rischio compimento atti illeciti da parte di terzi
50%
96.000
Opere per cablatura edifici e contenimento inq. acustico
50%
96.000
Adozione misure antisismiche
65%
96.000
Acquisto mobili e grandi elettrodomestici
50%
10.000
Riqualificazione energetica di edifici esistenti
65%
153.847
Involucro edifici, pannelli solari e schermature solari
65%
92.307,69
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale
65%
46.153,84
ACQUISTO DI IMMOBILI DA IMPRESE
Si modifica l’art. 16-bis del Tuir e si estende da
6 a 18 mesi il periodo entro il quale le imprese
o le cooperative edilizie possono vendere o
assegnare l’immobile oggetto di intervento di restauro
o ristrutturazione
Si applica la detrazione del 50% sulle spese
di acquisto o assegnazione nel 2015.
Successivamente si applicherà il 36%
REGIME FORFETARIO
Dal 1° gennaio 2015 si applica il
regime forfetario
Il regime è riservato alle SOLE
persone fisiche esercenti attività
di impresa (comprese le imprese
familiari) e di arti e professioni non in
forma associata
I soggetti che intraprendono l’attività
possono avvalersi del regime forfetario
comunicandolo nella dichiarazione di
inizio attività di cui all’art. 35 del Dpr n.
633/1972
SOGLIE DI ACCESSO
ELENCO ATTIVITA’
SOGLIE
Industrie alimentari e delle bevande
35.000
Commercio all’ingrosso e dettaglio
40.000
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
30.000
Commercio ambulante di altri prodotti
20.000
Costruzioni e attività immobiliari
15.000
Intermediari del commercio
15.000
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
40.000
Attività professionali
15.000
Altre attività economiche
20.000
REQUISITI
a)
b)
c)
d)
I soggetti interessati applicano il regime se al contempo
nell’anno precedente:
hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non
superiori a quelli elencati nella tabella precedente;
hanno sostenuto spese per un ammontare non superiore a 5.000 euro
lordi per lavoro dipendente e collaboratori;
il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali
alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro;
i redditi conseguiti nell’attività di impresa, arti e professioni sono in
misura prevalente rispetto a quelli percepiti come lavoro dipendente e
redditi assimilati. La verifica non è rilevante se il rapporto di lavoro è
cessato o la somma dei redditi d’impresa, arte o professione e di lavoro
dipendente o assimilato non eccede l’importo di 20.000 euro
INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE
Ai fini dell’individuazione del
limite dei ricavi e dei compensi
per l’accesso al regime
Non rilevano i ricavi ed i compensi
derivanti dall’adeguamento agli studi di
settore ed ai parametri
Nel caso di esercizio contemporaneo
di attività contraddistinte da diversi
codici ATECO si assume il limite più
elevato
CAUSE DI ESCLUSIONE
Non possono avvalersi del
regime forfetario
Le persone fisiche
che si avvalgono di
regimi speciali IVA
o di regimi forfetari
di determinazione
del reddito
I soggetti non
residenti ad
eccezione di quelli
residenti nella UE o
in uno Stato
aderente allo SEE
I soggetti che
effettuano cessioni
di fabbricati o
porzioni di
fabbricati, di terreni
edificabili, di mezzi
di trasporto nuovi
I soggetti che
partecipano a
società di persone,
associazioni
professionali o a
SRL trasparenti
OPERAZIONI IVA
Ai fini IVA i soggetti forfetari non hanno
diritto alla detrazione dell’imposta
assolta, dovuta o addebitata sugli
acquisti
Non possono
esercitare la
rivalsa dell’IVA
per le
operazioni
nazionali
Per le cessioni
di beni
intracomunitari
l’operazione
non costituisce
cessione
Per gli acquisti
intracomunitari fino
a € 10.000 non si
considerano
soggetti a IVA .
Superata la soglia
si versa l’IVA
Applicano alle
I soggetti che
prestazioni di
partecipano a
servizi ricevuti da
società di persone,
soggetti non
associazioni
residenti o rese agli
professionali o a
stessi le regole
SRL trasparenti
ordinarie
Per le importazioni
le esportazioni e
operazioni ad
esse assimilate si
applicano le
regole ordinarie
ESONERI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati:
dalla liquidazione e dal versamento dell’IVA;
dalla registrazione delle fatture emesse;
dalla registrazione delle fatture acquisti;
dalla registrazione dei corrispettivi;
dalla presentazione della dichiarazione IVA;
dalla presentazione della comunicazione IVA;
dalla presentazione dello spesometro;
dalle comunicazioni delle dichiarazioni di intento;
dalla comunicazione delle operazioni con Paesi blacK list;
dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte
sui redditi
OBBLIGHI IVA E REDDITI
•
•
•
•
•
•
I soggetti forfetari hanno l’obbligo di:
numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
conservare i documenti emessi
certificare i corrispettivi e conservare la documentazione;
integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni (reverse
charge) risultanti debitori d’imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa
imposta;
versare l’imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo
a quello di effettuazione delle operazioni;
presentare i modelli Intra
Resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi
per alcune categorie di cui all’art. 2 del regolamento di cui al Dpr
n. 696/1996 (es. cessioni di tabacchi, giornali)
PASSAGGI IVA
Il passaggio dalle regole
ordinarie IVA al regime
forfetario
Comporta la rettifica della
detrazione da operarsi nella
dichiarazione dell’ultimo anno di
applicazione delle regole
ordinarie
In caso di passaggio dal regime
forfetario alle regole ordinarie
deve essere eseguita la rettifica
della detrazione nel primo anno
di applicazione delle regole
ordinarie
SEGUE: PASSAGGI IVA
Nell’ultima liquidazione
relativa all’anno in cui è
applicata l’IVA
Si computa l’IVA ad esigibilità
differita e può essere esercitata
la detrazione relativa alle
operazioni IVA per cassa
L’eccedenza IVA emergente
dalla dichiarazione relativa
all’ultimo anno in cui si applica il
regime ordinario può essere
richiesta a rimborso o utilizzata
in compensazione
ESEMPIO DI RETTIFICA IVA
Rimanenze di merci al 31.12.2014 € 3.000 con IVA al 22%
(3.000 x 22%) = 660
660
Attrezzatura acquistata nel 2012 € 4.000 con IVA al 21%
(4.000 x 21%) = 840
336 pari a 2/5 di
840
Attrezzatura acquistata nel 2013 € 3.000 con IVA al 21%
(3.000 x 21%) = 630
378 pari a 3/5 di
630
TOTALE IVA DA VERSARE
1.374
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il reddito imponibile è dato
applicando ai ricavi o ai
compensi percepiti
Il coefficiente di redditività nella
misura indicata nell’allegato 4
annesso alla legge n. 190/2014
diversificata a seconda del
codice ATECO che interessa
l’attività esercitata
Sul reddito imponibile si
applica l’imposta sostitutiva
del reddito delle addizionali e
dell’IRAP pari al 15%
COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’
ELENCO ATTIVITA’
COEFFICIENTI
Industrie alimentari e delle bevande
40%
Commercio all’ingrosso e dettaglio
40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
40%
Commercio ambulante di altri prodotti
54%
Costruzioni e attività immobiliari
86%
Intermediari del commercio
62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
40%
Attività professionali
78%
Altre attività economiche
67%
ESEMPIO
Professionista con compensi pari a 10.000 euro
Reddito
(10.000 x 78%) =
7.800
Contributi previdenziali € 2.000
(2.000)
Reddito imponibile
5.800
Imposta sostitutiva 5.800 x 15% da versare
870
Per le imprese familiari l’imposta sostitutiva è dovuta
dall’imprenditore.
I contributi previdenziali si deducono dal reddito.
L’eventuale eccedenza si deduce dal reddito complessivo.
RIDUZIONE DEL REDDITO
Per i soggetti che avviano nuove
attività il reddito è ridotto di un terzo
per l’anno di inizio e per i due
successivi a condizione che
il contribuente non
abbia esercitato
attività nei tre anni
precedenti
l’attività nuova non
costituisca mera
prosecuzione di
altra attività in
precedenza svolta
come dipendente o
lavoro autonomo
Qualora venga proseguita
un’attività svolta da altro
soggetto i ricavi o i compensi
di quest’ultimo non siano
superiori ai limiti previsti
dalla normativa
COMPONENTI ANNI PRECEDENTI
I componenti positivi riferiti ad
anni precedenti a quello in
cui ha effetto il regime
forfetario
I componenti negativi riferiti ad
anni precedenti a quello in
cui ha effetto il regime
forfetario
Le perdite fiscali riferite ad
anni precedenti a quello in
cui ha effetto il regime
forfetario
Partecipano per le quote
residue alla formazione
del reddito dell’esercizio
precedente a quello di
efficacia del regime forfetario.
Es. Quote di plusvalenze o
sopravvenienze attive
Partecipano per le quote
residue alla formazione
del reddito dell’esercizio
precedente a quello di
efficacia del regime forfetario.
Es. Quote di manutenzione e
Riparazione, pubblicità
Possono essere computate
In diminuzione del reddito
determinato in modo
forfetario.
Es. perdita fiscale relativa
all’anno 2014
ELIMINAZIONE DELLA RITENUTA
I ricavi ed i compensi
non sono assoggettati a
ritenuta d’acconto da
parte del sostituto
I contribuenti devono
rilasciare una
dichiarazione dalla
quale risulti che il
reddito è soggetto ad
imposta sostitutiva
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Si presenta nei termini ordinari
I soggetti forfetari non sono tenuti ad operare le ritenute
alla fonte . Tuttavia nella dichiarazione dei redditi devono
indicare:
• il codice fiscale del percettore dei redditi per i
quali all’atto del pagamento non è stata operata la
ritenuta;
• l’ammontare dei redditi stessi
OPZIONI
I contribuenti possono optare
per l’applicazione dell’IVA e
del reddito in modo ordinario
L’opzione è valida per tre anni.
deve essere comunicata nella
dichiarazione annuale da
presentare successivamente
alla scelta operata
Trascorso il periodo minimo
l’opzione è valida per ciascun
anno successivo per mezzo
del comportamento
concludente
DECADENZA
a)
b)
c)
d)
I contribuenti cessano di applicare il regime forfetario a partire
dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle
seguenti condizioni:
hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno,
superiori a quelli elencati nella tabella;
hanno sostenuto spese per un ammontare superiore a 5.000 euro lordi
per lavoro dipendente e collaboratori;
il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali
alla chiusura dell’esercizio supera 20.000 euro;
i redditi conseguiti nell’attività di impresa, arti e professioni non sono in
misura prevalente rispetto a quelli percepiti come lavoro dipendente e
redditi assimilati.
CAMBI DI REGIME
In caso di passaggio dal regime forfetario a quello ordinario i
ricavi e i compensi che in base alle regole del regime forfetario
hanno già concorso a formare il reddito non assumono
rilevanza nei periodi d’imposta successivi.
I ricavi ed i compensi che erano di competenza del periodo in
cui il contribuente si trovava nel regime forfetario ma non hanno
concorso a formare il reddito imponibile assumono rilevanza nei
periodi d’imposta successivi.
Stessi criteri si applicano dal passaggio dal regime ordinario a
quello forfetario
SEGUE: CAMBI DI REGIME
In caso di passaggio dal regime forfetario a quello ordinario le spese
sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non rilevano
nei periodi d’imposta successivi.
Dopo l’uscita dal regime forfetario la cessione di un bene strumentale
acquisito in un periodo precedente a quello di applicazione del regime
forfetario la plusvalenza o la minusvalenza si determina tenendo conto
del costo non ammortizzato risultante alla fine dell’esercizio
precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
Se la cessione del bene strumentale riguarda beni acquisiti in regime
forfetario si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di
acquisto
REGOLE
Nel regime forfetario rileva il reddito
per i carichi di famiglia.
Il reddito non rileva ai fini
dell’applicazione delle detrazioni
dall’imposta lorda
Non possono
Non si
esercitare la
applicano gli
rivalsa dell’IVA
studi di settore
per le
ed i parametri
operazioni
nonché l’IRAP
nazionali
In caso di infedele
indicazione dei
requisiti per
l’accesso le
sanzioni sono
aumentate del 10%
Il regime cessa
dall’anno
successivo a quello
in cui a seguito di
accertamento
definitivo vengono
meno le condizioni
Il regime cessa
dall’anno successivo a
quello in cui a seguito
di accertamento
definitivo si verificano
le cause di esclusione
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
I soggetti in regime forfetario possono
applicare il regime agevolato
contributivo presentando una
comunicazione all’INPS
Non trova
Non possono
applicazione il
esercitare la
livello minimo
rivalsa dell’IVA
imponibile ai
per le
fini del
operazioni
versamento dei
nazionali
contributi
Per i collaboratori
familiari il titolare
può indicare la
quota di reddito nei
limiti del 49%
Il versamento a
saldo e in acconto
dei contributi segue
le regole ordinarie
Il regime contributivo
agevolato cessa
dall’anno successivo a
quello in cui viene
meno una delle
condizioni previste per
l’accesso
ABROGAZIONI
Dal 1° gennaio 2015 sono abrogati
Il regime delle
nuove iniziative
produttive
Il regime fiscale di
vantaggio per
l’imprenditoria
giovanile e
lavoratori in
mobilità
Il regime dei minimi
ed il regime
contabile agevolato
CAMBIO REGIME
I soggetti che al
31.12.2014
applicavano il
regime delle nuove
iniziative produttive
I soggetti che al 31.12.2014
applicavano il regime fiscale di
vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità
Se in possesso dei requisiti
applicano il regime forfetario
salva opzione per l’applicazione
dell’IVA e delle imposte sul
reddito nei modi ordinari
I soggetti che al
31.12.2014
applicavano il
regime contabile
agevolato
APPLICAZIONE VECCHI REGIMI
I soggetti che al 31.12.2014
applicavano il regime delle
nuove iniziative produttive
I soggetti che al 31.12.2014
applicavano il regime fiscale
di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità
Possono avvalersi se in
possesso dei requisiti del
regime forfetario con
riduzione a un terzo del
reddito per i soli periodi
d’imposta che residuano
al compimento del triennio
Possono avvalersi se in
possesso dei requisiti del
regime forfetario con
riduzione a un terzo del
reddito per i soli periodi
d’imposta che residuano
al compimento del triennio
SEGUE: APPLICAZIONE VECCHI REGIMI
I soggetti che al 31.12.2014
applicavano il regime fiscale
di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità
Possono continuare ad
avvalersene per il periodo che
residua al completamento del
quinquennio e comunque
fino al compimento dei
35 anni di età
AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI
Non si versano i contributi
previdenziali a carico del
datore di lavoro
Per le nuove
assunzioni a tempo
indeterminato
decorrenti dall’1.1.2015
con riferimento a
contratti stipulati
non oltre il 31.12.2015
esclusi apprendisti e
lavoro domestico
L’importo massimo di esonero
è pari a 8.060 euro su base
annua
L’agevolazione non vale per
I premi ed i contributi INAIL
AUMENTO EROGAZIONI LIBERALI
Aumento dal 1° gennaio 2015
da 2.065 a 30.000 euro annui
Aumento dal 1° gennaio 2015
da 2.065 a 30.000 euro annui
Del limite massimo delle
erogazioni liberali per le
quali spetta la detrazione
dall’imposta lorda IRPEF
del 26%
Del limite massimo delle
erogazioni liberali per le
quali spetta la deduzione
IRES nel limite del 2% dal
reddito d’impresa
ANALISI RISCHIO EVASIONE
Le informazioni comunicate
all’anagrafe tributaria
Sono utilizzate dall’Agenzia delle
Entrate per le analisi del
rischio di evasione
PROROGA RIVALUTAZIONE
Riaperti i termini per rivalutare terreni e partecipazioni.
La data di riferimento del possesso è del 1.1.2015.
Il versamento dell’imposta sostitutiva del 4% per le partecipazioni
non qualificate può avvenire in unica rata entro il 30.6.2015
ovvero in tre rate uguali di pari importo entro il 30.6.2015;
30.6.2016 e 30.6.2017.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% per le partecipazioni
qualificate per i terreni agricoli ed edificabili può avvenire in unica
rata entro il 30.6.2015 ovvero in tre rate uguali di pari importo
entro il 30.6.2015; 30.6.2016 e 30.6.2017.
La perizia di stima deve essere redatta entro il 30.6.2015
REVERSE CHARGE
Dal 1° gennaio 2015 il meccanismo
dell’inversione contabile si
applica anche
Alle prestazioni di servizi di
pulizia, di demolizione, di
installazione impianti e di
completamento relative
ad edifici
SEGUE: REVERSE CHARGE
Dal 1° gennaio 2015 e PER 4 ANNI
il meccanismo dell’inversione
contabile si applica anche
Per trasferimenti di
quote di emissione
di gas ad effetto
serra
Ai trasferimenti di altre unità
che possono essere
utilizzate dai gestori per
conformarsi alla direttiva n.
2003/87/CE e di certificati
relativi al gas e all’energia
elettrica
Alle cessioni di gas e
di energia elettrica
nei confronti di un
soggetto
passivo-rivenditore
SEGUE: REVERSE CHARGE
Il meccanismo
dell’inversione contabile si
applica anche
Alle cessioni di beni effettuate
nei confronti di ipermercati,
supermercati e
discount alimentari.
Si attende l’autorizzazione
comunitaria
ESEMPI DI REVERSE CHARGE
Servizio di pulizia per la
biblioteca comunale
Installazione di un impianto
termico presso uno
studio professionale
Il Comune è debitore
di imposta in quanto
obbligato ad applicare il
reverse charge. Il prestatore
emette la fattura con
l’indicazione
«inversione contabile»
Lo studio professionale è
debitore di imposta in quanto
obbligato ad applicare il
reverse charge. Il prestatore
emette la fattura con
l’indicazione
«inversione contabile»
LO SPLIT PAYMENT
Per le cessioni di beni e per
le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di
Stato, organi dello Stato, enti pubblici territoriali,
consorzi, camere di commercio, istituti
universitari, aziende sanitarie locali, enti
ospedalieri enti pubblici di ricovero e cura aventi
prevalente carattere scientifico, enti pubblici di
assistenza e previdenza
Per i quali i cessionari o
committenti non sono debitori
di imposta ai fini IVA
l’imposta è versata dagli stessi
secondo le modalità e termini fissati da
D. M. 23 gennaio 2015
SEGUE: SPLIT PAYMENT
La disposizione non si applica
Ai compensi per prestazioni di servizi
assoggettati a ritenute alla fonte a
titolo di imposta sul reddito
Alle operazioni soggette a inversione
contabile
SEGUE: SPLIT PAYMENT
Nei confronti degli enti pubblici
cessionari o committenti che
omettono o ritardano il
versamento dell’IVA
Si applicano le sanzioni
relative agli omessi o tardivi
versamenti di cui
all’art. 13 del Dpr n. 471/1997
ESEMPI DI SPLIT PAYMENT
Servizio di pulizia dei locali
riservati agli uffici tecnici
Appalto per la costruzione di
una strada comunale
Il Comune è
obbligato ad applicare lo
split payment. Il prestatore
emette la fattura con
l’indicazione dell’IVA
Il Comune è
obbligato ad applicare lo
split payment. Il prestatore
emette la fattura con
l’indicazione dell’IVA
ESEMPIO
Fattura emessa dalla società «Rossi Srl» nei confronti di un
Comune a seguito di appalto per un importo pari a euro 10.000
oltre IVA al 22% per euro 2.200
Le scritture per la società:
1) Crediti v/Comune
a
Diversi
12.200
a Ricavi
10.000
a IVA split payment 2.200
2) IVA split payment
a Crediti v/Comune
2.200
3) Banca XY c/c n…
a Crediti v/Comune
10.000
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A SFAVORE
Dichiarazione integrativa a
sfavore
E’ possibile applicare il
ravvedimento operoso
RAVVEDIMENTO OPEROSO
NORMA
AMBITO TEMPORALE
SANZIONI RIDOTTE
APPLICAZIONE
lett. a)
Entro 14 giorni dalla violazione
1/10 del minimo + 1/15 per
gg ritardo
Tutti i tributi ma solo per versamenti
lett. a)
Da 15 a 30 giorni dalla violazione
1/10 del minimo
Tutti i tributi ma solo per versamenti
lett. a-bis)
Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o entro
90 giorni dall’omissione o dall’errore
1/9 del minimo
Tutti i tributi
lett. b)
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di
commissione della violazione o entro un anno dall’omissione o
dall’errore
1/8 del minimo
Tutti i tributi
lett. b-bis)
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno
successivo di commissione della violazione o entro due anni
dall’omissione o dall’errore
1/7 del minimo
Solo tributi amministrati dall’Agenzia
delle Entrate
lett. b-ter)
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno
successivo a quello di commissione della violazione ovvero oltre due
anni dall’omissione o dall’errore
1/6 del minimo
Solo tributi amministrati dall’Agenzia
delle Entrate
lett. b-quater)
Se la sanatoria avviene dopo la constatazione delle violazione nel PVC
1/5 del minimo
Solo tributi amministrati dall’Agenzia
delle entrate escluse le violazioni su
scontrini fiscali
lett c)
Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione ovvero
entro 30 giorni per le dichiarazioni IVA periodiche
1/10 del minimo
Tutti i tributi solo per violazione di
omessa dichiarazione
SEGUE: RAVVEDIMENTO OPEROSO
Regole applicabili dopo le modifiche
Le lettere b-bis) e
b-ter) si applicano
SOLO ai tributi
amministrati
dall’Agenzia delle
entrate
Il ravvedimento può essere
effettuato solo se non sono
stati notificati atti di
liquidazione o di accertamento
ovvero comunicazioni di cui
agli artt. 36-bis e 36-ter Dpr n.
600/1973 e 54-bis Dpr n.
633/1972
Il pagamento o la
regolarizzazione non
precludono l’inizio o
la prosecuzione di
controlli
ABROGAZIONE DEFINIZIONI
AGEVOLATE
Definizione agevolata inviti
a comparire
Adesione ai verbali di
constatazione
Abrogata
dal 1°1.2015.
Rimane efficace
per gli inviti al contradditorio
notificati entro il
31 dicembre 2015
Abrogata dal 1°.1.2015.
Rimane efficace per i PVC
consegnati entro il
31 dicembre 2015
SEGUE: ABROGAZIONE DEFINIZIONI
AGEVOLATE
Definizione agevolata inviti
a comparire per le
Imposte indirette
Riduzione delle sanzioni in
caso di omessa
impugnazione degli atti
di accertamento non preceduti da
inviti
Abrogata
dal 1°1.2015.
Rimane efficace
per gli inviti al contradditorio
notificati entro il
31 dicembre 2015
L’abrogazione opera per gli
atti definibili notificati a
decorrere dal 1°.1.2016
TERMINI NOTIFICA CARTELLE
In caso di presentazione della
dichiarazione integrativa ovvero in
caso di regolarizzazione di omissioni o
errori se non è prevista la
dichiarazione periodica
I termini di notifica
Non
dellepossono
cartelle
decorrono dalla
esercitare
la
presentazione delle
rivalsa dell’IVA
dichiarazioni
per le
integrative
limitatamente
operazioniagli
elementi
oggetto di
nazionali
integrazione
I termini di decadenza
per l’accertamento
decorrono dalla
presentazione della
dichiarazione integrativa
limitatamente agli
elementi oggetto di
integrazione
I termini di decadenza
per l’azione della
finanza per l’imposta
di registro decorrono
dalla regolarizzazione
spontanea degli errori
od omissioni
I termini per
l’accertamento per le
imposte di successione e
donazione decorrono
dalla regolarizzazione
spontanea degli errori od
omissioni
DICHIARAZIONE IVA
La dichiarazione relativa all’IVA dovuta
per il 2015
Si presenta in
modo
autonomo
La dichiarazione si
presenta nel mese
di febbraio
Viene meno
l’obbligo di redigere
la comunicazione
dei dati relativi
all’IVA dell’anno
precedente
RITENUTA SU RISTRUTTURAZIONI
Dal 1°.1.2015
Sale all’8% la ritenuta operata
dagli istituti bancari
IVA SUI LIBRI ELETTRONICI
Dal 1°.1.2015
Si applica l’IVA al 4% sui
libri commercializzati tramite
mezzi di comunicazione
elettronica
FRANCHIGIA TRANSFRONTALIERI
Dal 1°.1.2015
La franchigia IRPEF per i
lavoratori transfrontalieri
sale a 7.500 euro
RIMBORSO IRPEF
Dal 1°.1.2015
E’ fissato il termine di sette
mesi entro il quale l’Agenzia
delle entrate rimborsa le
imposte di importo complessivo
superiore a 4.000 euro
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la legge di stabilita` 2015 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli