LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 Relatore: dott. Francesco Barone CREDITO D’IMPOSTA Le agevolazioni fiscali relative al c.d. art-bonus Si estendono anche alle erogazioni di sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO Compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a 960 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro 960 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.000 ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro diminuito del reddito complessivo e l’importo di 2.000 euro SEGUE: STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO Il bonus viene riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta Dopo aver corrisposto gli 80 euro il sostituto d’imposta recupera le somme anticipate tramite compensazione nel modello F24 DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO DALL’IRAP A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 è ammessa in deduzione dall’IRAP La differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario Per i produttori agricoli e per le società agricole la deduzione è ammessa per ogni lavoratore dipendente che abbia lavorato almeno 150 gg e con contratto di durata triennale SEGUE: DEDUZIONE IRAP Si deduce dalle imposte sul reddito La quota residuale di deduzione del costo del lavoro prevista dalla nuova disposizione CREDITO D’IMPOSTA IRAP A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 Per le imprese e per gli esercenti arti e professioni che NON si avvalgono di lavoratori dipendenti è previsto un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda liquidata in dichiarazione Il credito è utilizzabile esclusivamente In compensazione a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione ALIQUOTE IRAP A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 Si ripristinano le aliquote IRAP del 3,9% del 4,65% del 5,9% e dell’1,9% TFR IN BUSTA PAGA In relazione ai periodi di paga decorrenti dall’1.3.2015 al 30.6.2018 I lavoratori dipendenti del settore privato possono richiedere al datore di lavoro di percepire la quota maturanda di TFR nella busta paga mensile La quota TFR è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO A partire dal 2015 e fino al 31.12.2019 a tutte le imprese È attribuito un credito d’imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 Il credito è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ogni beneficiario a condizione che siano sostenute spese almeno pari a 30.000 euro SEGUE: CREDITO D’IMPOSTA R&S a) b) c) d) Sono ammissibili le seguenti spese: personale altamente qualificato in possesso di titolo di dottore di ricerca o in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico o scientifico; quote di ammortamento dei beni impiegati nella ricerca e sviluppo di costo non inferiore a 2.000 euro; contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati e con altre imprese; competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica. Per le spese relative alle lettere a) e c) il credito spetta nella misura del 50% SEGUE: CREDITO D’IMPOSTA R&S • • • • Il credito d’imposta: deve essere indicato in dichiarazione dei redditi; non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; è utilizzabile esclusivamente in compensazione: non si applicano il limite di 250.000 euro in relazione all’utilizzo del credito maturato e 700.000 euro come limite massimo di compensazione SEGUE: CREDITO D’IMPOSTA R&S In caso di mancato rispetto delle condizioni L’Agenzia provvede al recupero del relativo credito non spettante con sanzioni ed interessi I controlli riguardano i documenti certificati dal revisore legale o dal collegio sindacale o da un professionista revisore La certificazione deve essere allegata al bilancio Le imprese non soggette a revisione legale devono comunque avvalersi della certificazione PATENT BOX I soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per il regime di tassazione agevolata per 5 anni in modo irrevocabile I redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni non concorrono a formare il reddito complessivo per il 50% del relativo ammontare Non si tassano le plusvalenze derivanti dalla cessione dei citati beni a condizione che almeno il 90% del corrispettivo venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo in beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello della cessione DETRAZIONI 2015 INTERVENTO DETR. SPESA Manutenzione ordinaria e straordinaria 50% 96.000 Realizzazione autorimesse o posti auto comuni 50% 96.000 Eliminazione barriere architettoniche 50% 96.000 Rischio compimento atti illeciti da parte di terzi 50% 96.000 Opere per cablatura edifici e contenimento inq. acustico 50% 96.000 Adozione misure antisismiche 65% 96.000 Acquisto mobili e grandi elettrodomestici 50% 10.000 Riqualificazione energetica di edifici esistenti 65% 153.847 Involucro edifici, pannelli solari e schermature solari 65% 92.307,69 Sostituzione impianti di climatizzazione invernale 65% 46.153,84 ACQUISTO DI IMMOBILI DA IMPRESE Si modifica l’art. 16-bis del Tuir e si estende da 6 a 18 mesi il periodo entro il quale le imprese o le cooperative edilizie possono vendere o assegnare l’immobile oggetto di intervento di restauro o ristrutturazione Si applica la detrazione del 50% sulle spese di acquisto o assegnazione nel 2015. Successivamente si applicherà il 36% REGIME FORFETARIO Dal 1° gennaio 2015 si applica il regime forfetario Il regime è riservato alle SOLE persone fisiche esercenti attività di impresa (comprese le imprese familiari) e di arti e professioni non in forma associata I soggetti che intraprendono l’attività possono avvalersi del regime forfetario comunicandolo nella dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35 del Dpr n. 633/1972 SOGLIE DI ACCESSO ELENCO ATTIVITA’ SOGLIE Industrie alimentari e delle bevande 35.000 Commercio all’ingrosso e dettaglio 40.000 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 30.000 Commercio ambulante di altri prodotti 20.000 Costruzioni e attività immobiliari 15.000 Intermediari del commercio 15.000 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 40.000 Attività professionali 15.000 Altre attività economiche 20.000 REQUISITI a) b) c) d) I soggetti interessati applicano il regime se al contempo nell’anno precedente: hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli elencati nella tabella precedente; hanno sostenuto spese per un ammontare non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro dipendente e collaboratori; il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro; i redditi conseguiti nell’attività di impresa, arti e professioni sono in misura prevalente rispetto a quelli percepiti come lavoro dipendente e redditi assimilati. La verifica non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d’impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l’importo di 20.000 euro INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l’accesso al regime Non rilevano i ricavi ed i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore ed ai parametri Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO si assume il limite più elevato CAUSE DI ESCLUSIONE Non possono avvalersi del regime forfetario Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito I soggetti non residenti ad eccezione di quelli residenti nella UE o in uno Stato aderente allo SEE I soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi I soggetti che partecipano a società di persone, associazioni professionali o a SRL trasparenti OPERAZIONI IVA Ai fini IVA i soggetti forfetari non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti Non possono esercitare la rivalsa dell’IVA per le operazioni nazionali Per le cessioni di beni intracomunitari l’operazione non costituisce cessione Per gli acquisti intracomunitari fino a € 10.000 non si considerano soggetti a IVA . Superata la soglia si versa l’IVA Applicano alle I soggetti che prestazioni di partecipano a servizi ricevuti da società di persone, soggetti non associazioni residenti o rese agli professionali o a stessi le regole SRL trasparenti ordinarie Per le importazioni le esportazioni e operazioni ad esse assimilate si applicano le regole ordinarie ESONERI • • • • • • • • • • I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati: dalla liquidazione e dal versamento dell’IVA; dalla registrazione delle fatture emesse; dalla registrazione delle fatture acquisti; dalla registrazione dei corrispettivi; dalla presentazione della dichiarazione IVA; dalla presentazione della comunicazione IVA; dalla presentazione dello spesometro; dalle comunicazioni delle dichiarazioni di intento; dalla comunicazione delle operazioni con Paesi blacK list; dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi OBBLIGHI IVA E REDDITI • • • • • • I soggetti forfetari hanno l’obbligo di: numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali; conservare i documenti emessi certificare i corrispettivi e conservare la documentazione; integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni (reverse charge) risultanti debitori d’imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta; versare l’imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni; presentare i modelli Intra Resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per alcune categorie di cui all’art. 2 del regolamento di cui al Dpr n. 696/1996 (es. cessioni di tabacchi, giornali) PASSAGGI IVA Il passaggio dalle regole ordinarie IVA al regime forfetario Comporta la rettifica della detrazione da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie In caso di passaggio dal regime forfetario alle regole ordinarie deve essere eseguita la rettifica della detrazione nel primo anno di applicazione delle regole ordinarie SEGUE: PASSAGGI IVA Nell’ultima liquidazione relativa all’anno in cui è applicata l’IVA Si computa l’IVA ad esigibilità differita e può essere esercitata la detrazione relativa alle operazioni IVA per cassa L’eccedenza IVA emergente dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui si applica il regime ordinario può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione ESEMPIO DI RETTIFICA IVA Rimanenze di merci al 31.12.2014 € 3.000 con IVA al 22% (3.000 x 22%) = 660 660 Attrezzatura acquistata nel 2012 € 4.000 con IVA al 21% (4.000 x 21%) = 840 336 pari a 2/5 di 840 Attrezzatura acquistata nel 2013 € 3.000 con IVA al 21% (3.000 x 21%) = 630 378 pari a 3/5 di 630 TOTALE IVA DA VERSARE 1.374 DETERMINAZIONE DEL REDDITO Il reddito imponibile è dato applicando ai ricavi o ai compensi percepiti Il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato 4 annesso alla legge n. 190/2014 diversificata a seconda del codice ATECO che interessa l’attività esercitata Sul reddito imponibile si applica l’imposta sostitutiva del reddito delle addizionali e dell’IRAP pari al 15% COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’ ELENCO ATTIVITA’ COEFFICIENTI Industrie alimentari e delle bevande 40% Commercio all’ingrosso e dettaglio 40% Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 40% Commercio ambulante di altri prodotti 54% Costruzioni e attività immobiliari 86% Intermediari del commercio 62% Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 40% Attività professionali 78% Altre attività economiche 67% ESEMPIO Professionista con compensi pari a 10.000 euro Reddito (10.000 x 78%) = 7.800 Contributi previdenziali € 2.000 (2.000) Reddito imponibile 5.800 Imposta sostitutiva 5.800 x 15% da versare 870 Per le imprese familiari l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali si deducono dal reddito. L’eventuale eccedenza si deduce dal reddito complessivo. RIDUZIONE DEL REDDITO Per i soggetti che avviano nuove attività il reddito è ridotto di un terzo per l’anno di inizio e per i due successivi a condizione che il contribuente non abbia esercitato attività nei tre anni precedenti l’attività nuova non costituisca mera prosecuzione di altra attività in precedenza svolta come dipendente o lavoro autonomo Qualora venga proseguita un’attività svolta da altro soggetto i ricavi o i compensi di quest’ultimo non siano superiori ai limiti previsti dalla normativa COMPONENTI ANNI PRECEDENTI I componenti positivi riferiti ad anni precedenti a quello in cui ha effetto il regime forfetario I componenti negativi riferiti ad anni precedenti a quello in cui ha effetto il regime forfetario Le perdite fiscali riferite ad anni precedenti a quello in cui ha effetto il regime forfetario Partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario. Es. Quote di plusvalenze o sopravvenienze attive Partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario. Es. Quote di manutenzione e Riparazione, pubblicità Possono essere computate In diminuzione del reddito determinato in modo forfetario. Es. perdita fiscale relativa all’anno 2014 ELIMINAZIONE DELLA RITENUTA I ricavi ed i compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto I contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva DICHIARAZIONE DEI REDDITI Si presenta nei termini ordinari I soggetti forfetari non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte . Tuttavia nella dichiarazione dei redditi devono indicare: • il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta; • l’ammontare dei redditi stessi OPZIONI I contribuenti possono optare per l’applicazione dell’IVA e del reddito in modo ordinario L’opzione è valida per tre anni. deve essere comunicata nella dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata Trascorso il periodo minimo l’opzione è valida per ciascun anno successivo per mezzo del comportamento concludente DECADENZA a) b) c) d) I contribuenti cessano di applicare il regime forfetario a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle seguenti condizioni: hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a quelli elencati nella tabella; hanno sostenuto spese per un ammontare superiore a 5.000 euro lordi per lavoro dipendente e collaboratori; il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio supera 20.000 euro; i redditi conseguiti nell’attività di impresa, arti e professioni non sono in misura prevalente rispetto a quelli percepiti come lavoro dipendente e redditi assimilati. CAMBI DI REGIME In caso di passaggio dal regime forfetario a quello ordinario i ricavi e i compensi che in base alle regole del regime forfetario hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi. I ricavi ed i compensi che erano di competenza del periodo in cui il contribuente si trovava nel regime forfetario ma non hanno concorso a formare il reddito imponibile assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi. Stessi criteri si applicano dal passaggio dal regime ordinario a quello forfetario SEGUE: CAMBI DI REGIME In caso di passaggio dal regime forfetario a quello ordinario le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non rilevano nei periodi d’imposta successivi. Dopo l’uscita dal regime forfetario la cessione di un bene strumentale acquisito in un periodo precedente a quello di applicazione del regime forfetario la plusvalenza o la minusvalenza si determina tenendo conto del costo non ammortizzato risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello di applicazione del regime forfetario. Se la cessione del bene strumentale riguarda beni acquisiti in regime forfetario si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto REGOLE Nel regime forfetario rileva il reddito per i carichi di famiglia. Il reddito non rileva ai fini dell’applicazione delle detrazioni dall’imposta lorda Non possono Non si esercitare la applicano gli rivalsa dell’IVA studi di settore per le ed i parametri operazioni nonché l’IRAP nazionali In caso di infedele indicazione dei requisiti per l’accesso le sanzioni sono aumentate del 10% Il regime cessa dall’anno successivo a quello in cui a seguito di accertamento definitivo vengono meno le condizioni Il regime cessa dall’anno successivo a quello in cui a seguito di accertamento definitivo si verificano le cause di esclusione AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE I soggetti in regime forfetario possono applicare il regime agevolato contributivo presentando una comunicazione all’INPS Non trova Non possono applicazione il esercitare la livello minimo rivalsa dell’IVA imponibile ai per le fini del operazioni versamento dei nazionali contributi Per i collaboratori familiari il titolare può indicare la quota di reddito nei limiti del 49% Il versamento a saldo e in acconto dei contributi segue le regole ordinarie Il regime contributivo agevolato cessa dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per l’accesso ABROGAZIONI Dal 1° gennaio 2015 sono abrogati Il regime delle nuove iniziative produttive Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Il regime dei minimi ed il regime contabile agevolato CAMBIO REGIME I soggetti che al 31.12.2014 applicavano il regime delle nuove iniziative produttive I soggetti che al 31.12.2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Se in possesso dei requisiti applicano il regime forfetario salva opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari I soggetti che al 31.12.2014 applicavano il regime contabile agevolato APPLICAZIONE VECCHI REGIMI I soggetti che al 31.12.2014 applicavano il regime delle nuove iniziative produttive I soggetti che al 31.12.2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Possono avvalersi se in possesso dei requisiti del regime forfetario con riduzione a un terzo del reddito per i soli periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio Possono avvalersi se in possesso dei requisiti del regime forfetario con riduzione a un terzo del reddito per i soli periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio SEGUE: APPLICAZIONE VECCHI REGIMI I soggetti che al 31.12.2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio e comunque fino al compimento dei 35 anni di età AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI Non si versano i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato decorrenti dall’1.1.2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31.12.2015 esclusi apprendisti e lavoro domestico L’importo massimo di esonero è pari a 8.060 euro su base annua L’agevolazione non vale per I premi ed i contributi INAIL AUMENTO EROGAZIONI LIBERALI Aumento dal 1° gennaio 2015 da 2.065 a 30.000 euro annui Aumento dal 1° gennaio 2015 da 2.065 a 30.000 euro annui Del limite massimo delle erogazioni liberali per le quali spetta la detrazione dall’imposta lorda IRPEF del 26% Del limite massimo delle erogazioni liberali per le quali spetta la deduzione IRES nel limite del 2% dal reddito d’impresa ANALISI RISCHIO EVASIONE Le informazioni comunicate all’anagrafe tributaria Sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per le analisi del rischio di evasione PROROGA RIVALUTAZIONE Riaperti i termini per rivalutare terreni e partecipazioni. La data di riferimento del possesso è del 1.1.2015. Il versamento dell’imposta sostitutiva del 4% per le partecipazioni non qualificate può avvenire in unica rata entro il 30.6.2015 ovvero in tre rate uguali di pari importo entro il 30.6.2015; 30.6.2016 e 30.6.2017. Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% per le partecipazioni qualificate per i terreni agricoli ed edificabili può avvenire in unica rata entro il 30.6.2015 ovvero in tre rate uguali di pari importo entro il 30.6.2015; 30.6.2016 e 30.6.2017. La perizia di stima deve essere redatta entro il 30.6.2015 REVERSE CHARGE Dal 1° gennaio 2015 il meccanismo dell’inversione contabile si applica anche Alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento relative ad edifici SEGUE: REVERSE CHARGE Dal 1° gennaio 2015 e PER 4 ANNI il meccanismo dell’inversione contabile si applica anche Per trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra Ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica Alle cessioni di gas e di energia elettrica nei confronti di un soggetto passivo-rivenditore SEGUE: REVERSE CHARGE Il meccanismo dell’inversione contabile si applica anche Alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari. Si attende l’autorizzazione comunitaria ESEMPI DI REVERSE CHARGE Servizio di pulizia per la biblioteca comunale Installazione di un impianto termico presso uno studio professionale Il Comune è debitore di imposta in quanto obbligato ad applicare il reverse charge. Il prestatore emette la fattura con l’indicazione «inversione contabile» Lo studio professionale è debitore di imposta in quanto obbligato ad applicare il reverse charge. Il prestatore emette la fattura con l’indicazione «inversione contabile» LO SPLIT PAYMENT Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Stato, organi dello Stato, enti pubblici territoriali, consorzi, camere di commercio, istituti universitari, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e previdenza Per i quali i cessionari o committenti non sono debitori di imposta ai fini IVA l’imposta è versata dagli stessi secondo le modalità e termini fissati da D. M. 23 gennaio 2015 SEGUE: SPLIT PAYMENT La disposizione non si applica Ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito Alle operazioni soggette a inversione contabile SEGUE: SPLIT PAYMENT Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell’IVA Si applicano le sanzioni relative agli omessi o tardivi versamenti di cui all’art. 13 del Dpr n. 471/1997 ESEMPI DI SPLIT PAYMENT Servizio di pulizia dei locali riservati agli uffici tecnici Appalto per la costruzione di una strada comunale Il Comune è obbligato ad applicare lo split payment. Il prestatore emette la fattura con l’indicazione dell’IVA Il Comune è obbligato ad applicare lo split payment. Il prestatore emette la fattura con l’indicazione dell’IVA ESEMPIO Fattura emessa dalla società «Rossi Srl» nei confronti di un Comune a seguito di appalto per un importo pari a euro 10.000 oltre IVA al 22% per euro 2.200 Le scritture per la società: 1) Crediti v/Comune a Diversi 12.200 a Ricavi 10.000 a IVA split payment 2.200 2) IVA split payment a Crediti v/Comune 2.200 3) Banca XY c/c n… a Crediti v/Comune 10.000 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A SFAVORE Dichiarazione integrativa a sfavore E’ possibile applicare il ravvedimento operoso RAVVEDIMENTO OPEROSO NORMA AMBITO TEMPORALE SANZIONI RIDOTTE APPLICAZIONE lett. a) Entro 14 giorni dalla violazione 1/10 del minimo + 1/15 per gg ritardo Tutti i tributi ma solo per versamenti lett. a) Da 15 a 30 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Tutti i tributi ma solo per versamenti lett. a-bis) Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore 1/9 del minimo Tutti i tributi lett. b) Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione o entro un anno dall’omissione o dall’errore 1/8 del minimo Tutti i tributi lett. b-bis) Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo di commissione della violazione o entro due anni dall’omissione o dall’errore 1/7 del minimo Solo tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate lett. b-ter) Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello di commissione della violazione ovvero oltre due anni dall’omissione o dall’errore 1/6 del minimo Solo tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate lett. b-quater) Se la sanatoria avviene dopo la constatazione delle violazione nel PVC 1/5 del minimo Solo tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate escluse le violazioni su scontrini fiscali lett c) Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione ovvero entro 30 giorni per le dichiarazioni IVA periodiche 1/10 del minimo Tutti i tributi solo per violazione di omessa dichiarazione SEGUE: RAVVEDIMENTO OPEROSO Regole applicabili dopo le modifiche Le lettere b-bis) e b-ter) si applicano SOLO ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate Il ravvedimento può essere effettuato solo se non sono stati notificati atti di liquidazione o di accertamento ovvero comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter Dpr n. 600/1973 e 54-bis Dpr n. 633/1972 Il pagamento o la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di controlli ABROGAZIONE DEFINIZIONI AGEVOLATE Definizione agevolata inviti a comparire Adesione ai verbali di constatazione Abrogata dal 1°1.2015. Rimane efficace per gli inviti al contradditorio notificati entro il 31 dicembre 2015 Abrogata dal 1°.1.2015. Rimane efficace per i PVC consegnati entro il 31 dicembre 2015 SEGUE: ABROGAZIONE DEFINIZIONI AGEVOLATE Definizione agevolata inviti a comparire per le Imposte indirette Riduzione delle sanzioni in caso di omessa impugnazione degli atti di accertamento non preceduti da inviti Abrogata dal 1°1.2015. Rimane efficace per gli inviti al contradditorio notificati entro il 31 dicembre 2015 L’abrogazione opera per gli atti definibili notificati a decorrere dal 1°.1.2016 TERMINI NOTIFICA CARTELLE In caso di presentazione della dichiarazione integrativa ovvero in caso di regolarizzazione di omissioni o errori se non è prevista la dichiarazione periodica I termini di notifica Non dellepossono cartelle decorrono dalla esercitare la presentazione delle rivalsa dell’IVA dichiarazioni per le integrative limitatamente operazioniagli elementi oggetto di nazionali integrazione I termini di decadenza per l’accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa limitatamente agli elementi oggetto di integrazione I termini di decadenza per l’azione della finanza per l’imposta di registro decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni I termini per l’accertamento per le imposte di successione e donazione decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni DICHIARAZIONE IVA La dichiarazione relativa all’IVA dovuta per il 2015 Si presenta in modo autonomo La dichiarazione si presenta nel mese di febbraio Viene meno l’obbligo di redigere la comunicazione dei dati relativi all’IVA dell’anno precedente RITENUTA SU RISTRUTTURAZIONI Dal 1°.1.2015 Sale all’8% la ritenuta operata dagli istituti bancari IVA SUI LIBRI ELETTRONICI Dal 1°.1.2015 Si applica l’IVA al 4% sui libri commercializzati tramite mezzi di comunicazione elettronica FRANCHIGIA TRANSFRONTALIERI Dal 1°.1.2015 La franchigia IRPEF per i lavoratori transfrontalieri sale a 7.500 euro RIMBORSO IRPEF Dal 1°.1.2015 E’ fissato il termine di sette mesi entro il quale l’Agenzia delle entrate rimborsa le imposte di importo complessivo superiore a 4.000 euro