Consolidato nazionale:
operatività della norma transitoria
Bruno Izzo
Dipartimento per le politiche fiscali
Roma, 21 ottobre 2004
NORMA TRANSITORIA
(Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004)
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE:
Partecipazioni detenute in una società consolidata oggetto
di SVALUTAZIONI operate:
- dal soggetto consolidante (o da soggetti che lo
controllano in via diretta o indiretta);
- da società consolidate;
- da società controllate dal consolidante che non
hanno esercitato l’opzione, pur avendone i requisiti.
Casi di trasferimenti intragruppo
Concetto di controllo (art. 117 del Tuir)
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NORMA TRANSITORIA
(Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004)
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:
SVALUTAZIONI “RILEVANTI”
1.
dedotte nei dieci periodi d’imposta che precedono
quello di avvio della tassazione di gruppo;
2.
dedotte per un ammontare superiore ad eventuali
rivalutazioni assoggettate a tassazione nel medesimo
intervallo temporale;
3.
determinate da rettifiche di valore ed
accantonamenti contabilizzati dalla consolidata, ma
dalla stessa non dedotti fiscalmente.
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NORMA TRANSITORIA
(Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004)
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:
SVALUTAZIONI “RILEVANTI”
(articolo 16, commi 1 e 2, lett. a), decreto attuativo):
1. relative ad azioni non negoziate in mercati
regolamentati (di cui al previgente art. 61, comma 3,
lett. b), del Tuir), ivi comprese quelle che si considerano
interamente dedotte ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. p),
d.lgs. n. 344 del 2003 (deducibili “per quinti” ai sensi del
D.L. n. 209 del 2002); per coerenza, queste ultime non
dovrebbero qualificarsi rettifiche di valore fiscalmente
non riconosciute;
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NORMA TRANSITORIA
(Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004)
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:
SVALUTAZIONI “RILEVANTI”
(articolo 16, comma 2, lett. a), decreto attuativo):
2. che non sarebbero state effettuate in assenza dei predetti
accantonamenti e rettifiche di valore fiscalmente non
riconosciuti (diretto rapporto causa/effetto).
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NORMA TRANSITORIA
(Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004)
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:
RIVALUTAZIONI “RILEVANTI”
1.
2.
anche se assoggettate ad imposta sostitutiva per
effetto di leggi di rivalutazione;
in caso di svalutazioni con causa “mista”, la
rivalutazione riduce interamente la svalutazione
“cattiva”.
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NORMA TRANSITORIA
(Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004)
NON RILEVANO le svalutazioni:
-
operate su azioni e titoli negoziati in mercati
regolamentati;
non originatesi in conseguenza di perdite di esercizio
della
consolidata
determinatesi
a
causa
dell’imputazione dei predetti acc.ti e rettifiche;
conseguenti ad acc.ti e rettifiche operati dalla
consolidata in epoca anteriore al decennio dall’avvio
del consolidato.
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NORMA TRANSITORIA
(Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004)
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:
ACCANTONAMENTI-RETTIFICHE “RILEVANTI”
(articolo 16, comma 2, lett. b), decreto attuativo):
1. diversi da quelli costituiti a fronte di oneri la cui
irrilevanza fiscale è considerata definitiva (deve, dunque,
trattarsi di oneri che originano le cd. “differenze
temporanee”);
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NORMA TRANSITORIA
(Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004)
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:
ACCANTONAMENTI-RETTIFICHE “RILEVANTI”
(articolo 16, comma 2, lett. b), decreto attuativo):
2. operati negli esercizi in perdita ricompresi nel periodo
decennale in precedenza menzionato e che hanno
determinato la svalutazione (rapporto causa-effetto);
3. operati fino a concorrenza della predetta perdita (minore
dei due importi).
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NORMA TRANSITORIA
(Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004)
MODALITA’ OPERATIVE del riallineamento:
(articolo 16, comma 3, decreto attuativo)
SOGGETTO CONSOLIDANTE:
-
-
INDIVIDUA l’importo delle svalutazioni “rilevanti” e
quello degli accantonamenti e rettifiche di valore
“rilevanti” che le hanno determinate;
COMUNICA alla consolidata interessata il minore di
detti importi.
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NORMA TRANSITORIA
(Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004)
MODALITA’ OPERATIVE del riallineamento:
(articolo 16, comma 4, decreto attuativo)
SOCIETA’ CONSOLIDATA:
La necessità di rettificare sussiste quando il valore fiscale degli
elementi dell’attivo patrimoniale e dei fondi di
accantonamento del passivo risulta, rispettivamente, superiore
o
inferiore
al
corrispondente
valore
contabile
(disallineamenti)
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NORMA TRANSITORIA
(Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004)
MODALITA’ OPERATIVE del riallineamento:
(articolo 16, comma 4, decreto attuativo)
•
•
Se nel bilancio relativo all’esercizio che precede quello da
cui decorre la tassazione di gruppo detti disallineamenti:
mancano del tutto, la consolidata non procede ad alcuna
rettifica;
sono presenti in misura inferiore all’importo comunicato
dalla capogruppo, la consolidata opera il riallineamento
nei limiti dei disallineamenti esistenti in detto bilancio.
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NORMA TRANSITORIA
(Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004)
MODALITA’ OPERATIVE del riallineamento:
(articolo 16, comma 4, decreto attuativo)
SOCIETA’ CONSOLIDATA:
- RETTIFICA i valori fiscali degli elementi dell’attivo e dei fondi di
accantonamento presenti nel bilancio dell’esercizio precedente a
quello da cui ha inizio l’efficacia dell’opzione, su base
proporzionale (criterio per masse);
- DA’ INDICAZIONE delle rettifiche compiute in apposito
prospetto della dichiarazione.
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NORMA TRANSITORIA
(Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004)
MODALITA’ OPERATIVE del riallineamento:
(articolo 16, comma 4, decreto attuativo)
SOCIETA’ CONSOLIDATA:
L’ammontare che forma oggetto del riallineamento deve
essere RIPARTITO tra gli elementi dell’attivo ed i fondi di
acc.to del passivo (riducendo il valore fiscale dei primi ed
aumentando quello dei secondi) in base al rapporto tra:
-
e
-
la differenza del valore fiscale rispetto a quello
contabile relativo a ciascun elemento;
l’ammontare complessivo di dette differenze relative a tutti
gli elementi dell’attivo e ai fondi di accantonamento.
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NORMA TRANSITORIA
(Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004)
MODALITA’ OPERATIVE del riallineamento:
(articolo 16, comma 4, decreto attuativo)
SOCIETA’ CONSOLIDATA:
Una volta eseguito il riallineamento, il reddito di ciascun
esercizio dovrà essere determinato sulla base dei nuovi valori
fiscali (non costituisce una rettifica di consolidamento).
L’imponibile rettificato verrà, pertanto, a manifestarsi
nell’esercizio in cui in assenza del riallineamento si sarebbe
verificata la doppia deduzione che la norma intende impedire
(non c’è tassazione immediata del riallineamento).
Il riallineamento opera con riferimento al periodo di efficacia
dell’opzione
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