Consolidato nazionale: operatività della norma transitoria Bruno Izzo Dipartimento per le politiche fiscali Roma, 21 ottobre 2004 NORMA TRANSITORIA (Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE: Partecipazioni detenute in una società consolidata oggetto di SVALUTAZIONI operate: - dal soggetto consolidante (o da soggetti che lo controllano in via diretta o indiretta); - da società consolidate; - da società controllate dal consolidante che non hanno esercitato l’opzione, pur avendone i requisiti. Casi di trasferimenti intragruppo Concetto di controllo (art. 117 del Tuir) 2 NORMA TRANSITORIA (Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: SVALUTAZIONI “RILEVANTI” 1. dedotte nei dieci periodi d’imposta che precedono quello di avvio della tassazione di gruppo; 2. dedotte per un ammontare superiore ad eventuali rivalutazioni assoggettate a tassazione nel medesimo intervallo temporale; 3. determinate da rettifiche di valore ed accantonamenti contabilizzati dalla consolidata, ma dalla stessa non dedotti fiscalmente. 3 NORMA TRANSITORIA (Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: SVALUTAZIONI “RILEVANTI” (articolo 16, commi 1 e 2, lett. a), decreto attuativo): 1. relative ad azioni non negoziate in mercati regolamentati (di cui al previgente art. 61, comma 3, lett. b), del Tuir), ivi comprese quelle che si considerano interamente dedotte ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 344 del 2003 (deducibili “per quinti” ai sensi del D.L. n. 209 del 2002); per coerenza, queste ultime non dovrebbero qualificarsi rettifiche di valore fiscalmente non riconosciute; 4 NORMA TRANSITORIA (Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: SVALUTAZIONI “RILEVANTI” (articolo 16, comma 2, lett. a), decreto attuativo): 2. che non sarebbero state effettuate in assenza dei predetti accantonamenti e rettifiche di valore fiscalmente non riconosciuti (diretto rapporto causa/effetto). 5 NORMA TRANSITORIA (Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: RIVALUTAZIONI “RILEVANTI” 1. 2. anche se assoggettate ad imposta sostitutiva per effetto di leggi di rivalutazione; in caso di svalutazioni con causa “mista”, la rivalutazione riduce interamente la svalutazione “cattiva”. 6 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) NON RILEVANO le svalutazioni: - operate su azioni e titoli negoziati in mercati regolamentati; non originatesi in conseguenza di perdite di esercizio della consolidata determinatesi a causa dell’imputazione dei predetti acc.ti e rettifiche; conseguenti ad acc.ti e rettifiche operati dalla consolidata in epoca anteriore al decennio dall’avvio del consolidato. 7 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: ACCANTONAMENTI-RETTIFICHE “RILEVANTI” (articolo 16, comma 2, lett. b), decreto attuativo): 1. diversi da quelli costituiti a fronte di oneri la cui irrilevanza fiscale è considerata definitiva (deve, dunque, trattarsi di oneri che originano le cd. “differenze temporanee”); 8 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: ACCANTONAMENTI-RETTIFICHE “RILEVANTI” (articolo 16, comma 2, lett. b), decreto attuativo): 2. operati negli esercizi in perdita ricompresi nel periodo decennale in precedenza menzionato e che hanno determinato la svalutazione (rapporto causa-effetto); 3. operati fino a concorrenza della predetta perdita (minore dei due importi). 9 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) MODALITA’ OPERATIVE del riallineamento: (articolo 16, comma 3, decreto attuativo) SOGGETTO CONSOLIDANTE: - - INDIVIDUA l’importo delle svalutazioni “rilevanti” e quello degli accantonamenti e rettifiche di valore “rilevanti” che le hanno determinate; COMUNICA alla consolidata interessata il minore di detti importi. 10 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) MODALITA’ OPERATIVE del riallineamento: (articolo 16, comma 4, decreto attuativo) SOCIETA’ CONSOLIDATA: La necessità di rettificare sussiste quando il valore fiscale degli elementi dell’attivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento del passivo risulta, rispettivamente, superiore o inferiore al corrispondente valore contabile (disallineamenti) 11 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) MODALITA’ OPERATIVE del riallineamento: (articolo 16, comma 4, decreto attuativo) • • Se nel bilancio relativo all’esercizio che precede quello da cui decorre la tassazione di gruppo detti disallineamenti: mancano del tutto, la consolidata non procede ad alcuna rettifica; sono presenti in misura inferiore all’importo comunicato dalla capogruppo, la consolidata opera il riallineamento nei limiti dei disallineamenti esistenti in detto bilancio. 12 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) MODALITA’ OPERATIVE del riallineamento: (articolo 16, comma 4, decreto attuativo) SOCIETA’ CONSOLIDATA: - RETTIFICA i valori fiscali degli elementi dell’attivo e dei fondi di accantonamento presenti nel bilancio dell’esercizio precedente a quello da cui ha inizio l’efficacia dell’opzione, su base proporzionale (criterio per masse); - DA’ INDICAZIONE delle rettifiche compiute in apposito prospetto della dichiarazione. 13 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) MODALITA’ OPERATIVE del riallineamento: (articolo 16, comma 4, decreto attuativo) SOCIETA’ CONSOLIDATA: L’ammontare che forma oggetto del riallineamento deve essere RIPARTITO tra gli elementi dell’attivo ed i fondi di acc.to del passivo (riducendo il valore fiscale dei primi ed aumentando quello dei secondi) in base al rapporto tra: - e - la differenza del valore fiscale rispetto a quello contabile relativo a ciascun elemento; l’ammontare complessivo di dette differenze relative a tutti gli elementi dell’attivo e ai fondi di accantonamento. 14 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) MODALITA’ OPERATIVE del riallineamento: (articolo 16, comma 4, decreto attuativo) SOCIETA’ CONSOLIDATA: Una volta eseguito il riallineamento, il reddito di ciascun esercizio dovrà essere determinato sulla base dei nuovi valori fiscali (non costituisce una rettifica di consolidamento). L’imponibile rettificato verrà, pertanto, a manifestarsi nell’esercizio in cui in assenza del riallineamento si sarebbe verificata la doppia deduzione che la norma intende impedire (non c’è tassazione immediata del riallineamento). Il riallineamento opera con riferimento al periodo di efficacia dell’opzione 15