PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente Deliberazione della Giunta provinciale n° 2173 del 29 agosto 2008 LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE PER L’UTILIZZO DI TERRE E ROCCE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI SCAVO - QUESITI - Trento, 16 ottobre 2008 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente Validità La Delibera n. 2173 deve essere applicata anche a lavori concessionati prima della sua pubblicazione sul BUR? La Delibera ha validità a decorrere dal 16 settembre 2008. Per avvalersi delle modalità di applicazione della delibera a progetti già approvati si può richiedere una variante in corso d'opera al progetto. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente Terre & rocce o rifiuti ? La delibera 2173 del 29 agosto 2008 si applica anche per il conferimento di terre e rocce in discarica o a impianti di recupero rifiuti? La delibera sulle terre e rocce da scavo si applica solo nei casi in cui si voglia trattare le terre e rocce come sottoprodotti. Nel caso vengano trattate come rifiuti si deve applicare integralmente la normativa sui rifiuti. Se si intende conferire le terre e rocce da scavo ad un impianto di recupero o a smaltimento in discarica, si deve indicare questa scelta sul modello A allegato alla delibera 2173 del 29 agosto 2008? Il Mod. A si applica solo nei casi in cui ci si vuole gestire le terre e rocce come sottoprodotto. Nel caso di gestione come rifiuti la delibera 2173 non si applica e i materiali prodotti nello scavo seguono la normativa di settore. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente Terre & rocce o rifiuti E' possibile conferire terre e rocce in un impianto di trattamento inerti (non rifiuti)? In questo caso si deve trattare il materiale come terra e roccia esonerata dal regime dei rifiuti o lo si deve considerare rifiuto da trattare in situ con impianto e produzione di materia prima da vendere poi all'impianto di lavorazione inerti? Se la terra rispetta i requisiti del punto 4.1) della delibera è possibile utilizzarli in sostituzione dei materiali da cava. Non sono considerati trattamenti preliminari la riduzione volumetrica, la macinatura, e la vagliatura, nel rispetto del punto 2.3). Il materiale va considerato rifiuto qualora manchi uno dei requisiti progettuali o di qualità ambientale: in questo caso può essere trattato solamente con impianto autorizzato alla gestione dei rifiuti e segue la relativa normativa. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente Terre & rocce o rifiuti E' possibile eseguire in cantiere operazioni di vagliatura, macinazione ecc...... con impianto mobile non autorizzato secondo la procedura prevista dall'articolo 208, comma 15, del D.Lgs. 152/076 e s.m. ( il punto 2.3 della delibera in oggetto esclude la riduzione volumetrica, la macinazione ecc... ) per la produzione a secondo delle specifiche necessità: • di terre classificate rifiuto da destinare in discarica o ad impianti di recupero; • materia terra/ gestibile secondo le linee guida Delibera di giunta n. 2173 di data 28 agosto 2008, terra/inerti da utilizzare nel medesimo cantiere ecc....? L'utilizzo di impianti mobili (non autorizzati per la gestione dei rifiuti) per operazioni di macinazione, riduzione volumetrica è consentito esclusivamente se vi è la certezza dell'integrale utilizzo della terra e roccia da scavo (art. 186 comma 1 lettera b) del d.lgs. 152/2006) ed è finalizzata solo "all'adeguamento delle caratteristiche geotecniche del materiale". Il fatto di separare rifiuti (o terra destinata allo smaltimento o al recupero come rifiuto) dalla terra rappresenta un'operazione di trattamento per la quale gli impianti devono essere autorizzati. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente Terre & rocce o rifiuti E' possibile eseguire nell'area di deposito provvisorio operazioni di vagliatura, macinazione ecc...... con impianto mobile non autorizzato per la produzione a secondo delle specifiche necessità di: materia terra/inerte gestita secondo le linee guida Delibera di giunta n. 2173 di data 28 agosto 2008, terra da utilizzare nel medesimo cantiere di provenienza ecc....e di eventuali rifiuti da destinare in discarica o ad impianti di recupero autorizzato? Vale la stessa risposta di cui al punto precedente! La vagliatura e/o la macinazione con impianto mobile non autorizzato è possibile solo nel caso di integrale utilizzo dei materiali. Le operazioni di riduzione volumetrica, macinatura e vagliatura devono essere finalizzate all’adeguamento delle caratteristiche geotecniche del materiale e quindi si deve conoscere fin dall’origine anche l'effettivo utilizzo che avranno le terre PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente Terre & rocce o rifiuti Qualora la terra e roccia da scavo non risulti idonea al conferimento in discarica per inerti (analizzata secondo le disposizioni del D.M. 3 agosto 2005) la stessa può essere utilizzata per operazioni di recupero ambientale, bonifiche agrarie o opere quali piazzali, strade, rilevati, ecc... (autorizzate sotto il profilo urbanistico in funzione alla specifica destinazione urbanistica dell'area) nel caso in cui, applicando la metodologia analitica e i parametri previsti all'allegato 2 "metodologie analitiche" e test di cessione conforme, rientri nei parametri di concentrazione degli inquinanti previsti dalle tabelle A o B tabella 1 allegato 5 del D.Lgs. 152/06 secondo la specifica destinazione d'uso del sito? L'opzione fra il conferimento in discarica e il riutilizzo del materiale scavato dovrebbe essere effettuata a monte di qualsiasi analisi e se non sussiste la possibilità di riutilizzare il materiale secondo la Delibera (per mancanza di uno qualsiasi dei requisiti o perché non vi è disponibilità di siti di conferimento), esso deve essere gestito come rifiuto preferendo le forme di recupero allo smaltimento. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente Moduli I titolari di impianti che ricevono terre rocce da scavo in sostituzione dei materiali da cava sono tenuti a compilare il modello C e a chi deve essere inviato? Il modello C va compilato inserendo, come sito di destinazione l'impianto di lavorazione, con relativo indirizzo e Comune (integrando manualmente il modello che non riporta tale voce). Tale modello va inviato (in copia) al Comune nel quale è ubicato il luogo di produzione delle terre e rocce da scavo. La modulistica allegata alla delibera 2173 del 29 agosto 2008 può essere all'occorrenza modificata? La modulistica è stata predisposta per fornire le informazioni minime per il rispetto delle condizioni di produzione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Pertanto può essere integrata con documentazione che contenga informazioni aggiuntive a quelle previste dai moduli. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente Moduli Il sito di destinazione e l'eventuale sito di deposito provvisorio devono essere necessariamente riportati nell'elaborato progettuale (Mod. A) o possono essere individuati in un secondo momento ? Il sito di destinazione ed il sito di deposito provvisorio possono essere individuati o modificati in un secondo momento: in tal caso, prima di procedere a qualsiasi forma di movimentazione delle terre e rocce, si devono comunque fornire tali informazioni attraverso apposita comunicazione all'autorità competente. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente Deposito provvisorio Se il materiale di scavo viene stoccato nel sito di produzione per essere riutilizzato, può essere lasciato in deposito per la durata dei lavori o vale sempre il tempo massimo di un anno? L’eventuale deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo presso il sito di produzione, o presso aree individuate dall’apposito progetto, non può avere durata superiore ad un anno salvo che non si tratti di un progetto sottoposto a VIA o ad AIA. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente Adempimenti del comune Quale documentazione deve chiedere il Comune prima di rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione di un opera che prevede un utilizzo del materiale scavato per opere di sistemazione esterna e di riempimento sul lotto di proprietà e che in parte prevede di non utilizzare il materiale di scavo e quindi di portalo in altro luogo? Qualora vengano superati i 100 mc e si intenda gestire ed utilizzare interamente il materiale scavato come terra e roccia da scavo va richiesta tutta la documentazione di cui alla delibera 2173 per il materiale utilizzato fuori dall'area di cantiere L' Ufficio Tecnico, una volta acquisite le analisi e le dichiarazioni previste dalla delibera 2173, deve rilasciare una dichiarazione? L'ufficio ha il compito di verificare la corrispondenza delle analisi a quanto dichiarato nella relazione progettuale e verificare la corretta esecuzione della procedura di riutilizzo senza la necessità di rilasciare nessuna dichiarazione. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente Modalità di analisi Quale è la metodologia, di campionamento e di analisi che deve essere applicata per la verifica del contenuto dei contaminanti nelle terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto? Le analisi sulle terre e rocce gestite come sottoprodotto vengono effettuate sul materiale vagliato in campo a 2 cm, sottoponendo ad analisi la frazione inferiore a 2 mm e determinando la concentrazione in riferimento alla totalità del campione comprensiva dello scheletro. La caratterizzazione chimico-fisica del terreno mediante campionamento deve essere eseguita preventivamente alla compilazione del modello “A”, o il geologo ha la facoltà di ipotizzare i requisiti delle terre e la caratterizzazione può essere fatta prima dello scavo? La caratterizzazione chimica prima della presentazione del Mod. A non è indispensabile (relazione geologica) ma è necessario venga eseguita sul materiale scavato secondo le modalità previste dalla delibera. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente Modalità di analisi Per bonifica agraria con conferimento di 10.000 m3 sono necessari campioni di analisi ogni 3000 m3 ? Il campionamento ogni 3000 m3 delle terre è riferito ai materiali scavati e non ai materiali conferiti. Il materiale conferito deve essere compatibile con il sito di destinazione PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente Scavi di modesta entità La produzione di terre e rocce inferiore a 100 m3 non comporta nessun adempimento? Per scavi inferiori ai 100 m3 è necessario compilare il modello B (trasporto) e compilare e allegare il modello D al progetto. Dovendo eseguire uno scavo di ridotte dimensioni in un Comune dove non è stato ancora riconosciuto il superamento dei limiti tabellari per "fondo naturale", posso evitare l'esecuzione dell'analisi chimica per il rilascio della concessione edilizia? Nel caso di interventi di modesta entità che prevedano un volume da scavare non superiore a 100 m3, in aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale o da presenza di fenomeni di origine naturale riconosciuti e approvati dalla Provincia può essere omessa l'analisi, ma va comunque presentato il Modello D all’atto della presentazione del progetto. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente Scavi di modesta entità Per l'esecuzione di uno scavo limitato (150 m3) in un Comune dove è stato riconosciuto il superamento dei limiti tabellari per "fondo naturale", per il quale si intende ricollocare all'interno dello stesso cantiere il materiale scavato, è necessaria l'esecuzione dell'analisi chimica per il rilascio della concessione edilizia? Nel caso di presenza di fenomeni di origine naturale riconosciuti e approvati dalla Provincia diviene obbligatoria l'esecuzione dell'analisi nel caso in cui le terre e rocce vengano ricollocate in siti esterni al sito di origine PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente Varie E' ammesso l'utilizzo di terra e rocca da scavo in colonna B (in sostituzione del materiale da cava) per la produzione di conglomerati cementizi CLS in processi industriali ovvero direttamente (nei casi tecnicamente possibili) in cantiere tramite l'utilizzo della normale attrezzatura di cantiere (betoniera)? Ai fini dell’utilizzo in processi industriali in sostituzione dei materiali di cava, le terre e rocce da scavo devono avere composizione compatibile con i valori di colonna A; qualora rispettino i valori della colonna B possono essere utilizzati per la produzione di asfalto e conglomerati bituminosi PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente Varie E' corretta la seguente procedura per produzione di terre e rocce superiore a 100 m3: - terre e rocce da scavo da conferire in discarica: è sufficiente una dichiarazione del progettista in merito; - terre e rocce da scavo da riutilizzare in altro sito: necessarie le analisi sul materiale, l' indicazione del quantitativo del materiale che sarà riutilizzato e un progetto relativo al riutilizzo La corretta procedura è: • terre e rocce da scavo da conferire in discarica: vanno gestite come rifiuti; * terre e rocce da scavo da riutilizzare in altro sito: necessarie le analisi sul materiale, l'indicazione del quantitativo del materiale che sarà riutilizzato e l'indicazione del sito di utilizzo secondo un progetto approvato. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente L’Appa pubblicherà sul sito: http://www.appa.provincia.tn.it/suolo/ i quesiti presentati oggi e quelli che verranno prossimamente posti con le relative risposte GRAZIE PER L’ATTENZIONE!