REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO D’INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE TITOLO I – Affido incarichi ad esperti esterni all’amministrazione Articolo 1 – Oggetto, ambito applicativo, esclusioni Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni legislative vigenti, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento d’incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono conferiti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2222 e 2229 e seguenti del codice civile e sono caratterizzati dalla mancanza del vincolo di subordinazione e dalla prestazione prevalentemente personale. Si articolano secondo le tipologie di seguito indicate: a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d’interesse dell’ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell’ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte; b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell’ente; c) consulenze, consistenti nell’acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio, su una o più specifiche questioni proposte dall’ente; d) incarichi di natura coordinata e continuativa, che si identificano in prestazioni d’opera rese con continuità, quali prestazioni che si protraggono nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale, e sotto il coordinamento, d’intensità variabile, del committente, ma senza vincolo di subordinazione. Sono conferite, oltre che ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e 2229 e seguenti del codice civile, anche ai sensi dell’art. 409 del codice di procedura civile; e) incarichi di prestazione occasionale, che si concretano in obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’unica prestazione ad esecuzione istantanea e/o occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo, o comunque che danno origine a rapporti di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con compenso complessivo non superiore a Euro 5.000. Il conferimento degli incarichi oggetto della presente disciplina avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Provinciale a’ sensi della normativa vigente. 1 I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi oggetto della presente disciplina sono: • persone fisiche esercenti l’attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali individuabili o meno come titolari di partita IVA; • persone fisiche esercenti l’attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali individuabili o meno come titolari di partita IVA; • persone fisiche esercenti l’attività nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; • persone fisiche esercenti l’attività in via occasionale. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento: • gli incarichi professionali conferiti per adempimenti obbligatori per legge, per il patrocinio dell'amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento che devono essere comunque improntati al rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità; • le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e di architettura, in quanto disciplinati dal D.Lgs. n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e dalla L.R. della Regione Friuli Venezia Giulia n. 14/02 “Disciplina organica dei lavori pubblici” e dai relativi regolamenti di attuazione; • gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; • gli altri incarichi previsti e regolati da specifiche disposizioni di legge (ad es. quelli riconducibili alla legge 150/2000). Art. 2 - Programma annuale per l’affidamento degli incarichi e limite annuo della spesa Il programma annuale degli incarichi di lavoro autonomo viene deliberato dal Consiglio provinciale sulla base di una proposta formulata dalla Giunta, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Conferenza dei dirigenti in ordine alle esigenze prevedibili. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell’anno, con le stesse modalità indicate nel comma 1, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione. Il limite di spesa annuo per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma è stabilito nel bilancio di previsione. 2 Articolo 3 - Presupposti per il conferimento Gli incarichi oggetto della presente disciplina sono conferiti in presenza dei seguenti presupposti, e nel rispetto del criterio di proporzionalità tra l’attività da svolgere e l’utilità che ne deriva all’Ente: a) l’incarico oggetto di conferimento deve essere relativo ad esigenze cui l’Amministrazione non può far fronte con il personale in servizio e riferirsi alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio provinciale; b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; nonché risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione provinciale; c) deve essere preventivamente accertata, attraverso apposita ricognizione di cui va dato atto nel provvedimento di conferimento dell’incarico, l’assenza e/o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili; d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; e) il soggetto cui si intende conferire l’incarico deve essere un esperto in possesso di comprovata specializzazione anche universitaria, requisito dal quale si prescinde in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D. Lgs.vo 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore e il possesso dei requisiti generali per l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni, in applicazione dell’art. 52, comma 67, periodo II della L. 448/2001; f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione; g) deve essere accertata la rispondenza dell’affidamento dell’incarico con i contenuti della programmazione effettuata dal Consiglio e con i limiti di spesa annua per incarichi di collaborazione fissati nel bilancio di previsione, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all’Ente da disposizioni legislative; h) deve sussistere la relativa copertura finanziaria. Articolo 4 – Competenza per l’affidamento degli incarichi esterni La competenza per l’affidamento degli incarichi esterni è dei dirigenti che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi nel rispetto delle disposizioni di legge, di quelle del 3 presente regolamento e del Programma deliberato dal Consiglio, nonché dei limiti di spesa annualmente stabiliti. Articolo 5 - Accertamento della sussistenza delle condizioni per l’utilizzazione delle risorse interne La struttura provinciale deputata alla gestione del personale, predispone all’inizio di ogni anno un elenco del personale in servizio, con specificate le categorie di inquadramento, i profili di appartenenza, i titoli di studio richiesti per l’accesso ai posti ricoperti o comunque effettivamente posseduti, i corsi di perfezionamento e/o specializzazione conclusi con il superamento di un esame finale, le patenti e/o le abilitazioni e le conoscenze linguistiche e informatiche. L’elenco viene aggiornato con periodicità trimestrale e messo a disposizione di tutti i dirigenti dell’ente, allo scopo di consentire l’accertamento, sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, della sussistenza all’interno dell’Ente delle figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni necessarie o, comunque, se presenti, dell’effettiva possibilità di utilizzarle. TITOLO II – Disciplina delle modalità di affido degli incarichi esterni Articolo 6– Modalità di individuazione – adempimenti preliminari La Provincia di Trieste provvede al reperimento degli esperti cui conferire eventuali incarichi di collaborazione esterna mediante procedure comparative o, in alternativa, attingendo agli elenchi di esperti formati parimenti agli esiti di procedure comparative, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e di quelle di cui al presente regolamento. Gli elenchi di esperti vanno articolati per specifiche categorie di attività o di specializzazioni ed aggiornati con cadenza triennale. Il dirigente della struttura interessata al conferimento dell’incarico o alla formazione dell’elenco assume la diretta responsabilità della procedura, compresa l’approvazione dell’avviso e del disciplinare d’incarico, nonché del rispetto di tutti gli elementi e le condizioni previste dalla legge e dal presente regolamento per il conferimento dell’incarico. Il dirigente competente avvia la procedura mediante l’adozione di apposito atto di avvio della procedura comparativa e di approvazione del relativo avviso. L’atto deve indicare:. a) le motivazioni che giustificano il ricorso all’affidamento di un incarico a soggetto esterno alla Provincia (vale a dire la concreta sussistenza dei presupposti di cui all’art. 4 b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 1, comma 4 e all’art. 3) o, in alternativa, quelle sottese alla formazione di un elenco di esperti cui attingere in caso di necessità; la definizione delle caratteristiche dell’incarico; la tipologia dell’incarico da conferire (il tipo di rapporto che sarà instaurato con l’incaricato); il titolo di studio, la professionalità e l’eventuale esperienza richiesta; l’oggetto della prestazione, con specificazione della corrispondenza dello stesso alle competenze attribuite dall’ordinamento alla Provincia e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, nonché la coerenza con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione provinciale (che vanno espressamente indicati); la durata e la data di decorrenza; il corrispettivo previsto, che va quantificato in ragione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività richiesta; il luogo di svolgimento; le risorse economiche utilizzabili; la dichiarazione di avvenuta verifica in ordine all’effettiva assenza nell’ambito dell’ente di risorse umane in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico da conferire all’esterno o comunque di oggettiva impossibilità di utilizzo di quelle interne che eventualmente ne risultino dotate; le eventuali esigenze di urgenza, che vanno opportunamente evidenziate; Nel caso di richiesta preordinata alla formazione di un elenco di esperti, le indicazioni di cui alle lettere c), f), g), e i) sono facoltative. Articolo 7– Modalità di individuazione – avviso pubblico L’avviso della procedura comparativa, oltre a contenere gli elementi di cui all’art. 6, comma 3, lett. b), c), d), e), f), g) h), deve indicare: a) le modalità di presentazione del curriculum; b) le modalità selettive previste (titoli, titoli e colloquio oppure titoli ed eventuale colloquio) c) le materie e le modalità di svolgimento dell’eventuale colloquio, se previsto; d) il diario del colloquio(non prima di 3 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso o almeno 5 giorni prima del colloquio medesimo); e) i criteri di valutazione che saranno osservati in sede di comparazione, di cui all’articolo 9; f) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile. L’avviso viene pubblicato per la durata di 15 giorni, o, in caso di motivata urgenza, per almeno 7 giorni. lavorativi all’albo provinciale, nello spazio dedicato agli avvisi per la ricerca di personale presso la sede del Centro per l’Impiego del Servizio Lavoro e ad eventuali altri albi e/o bacheche ubicati presso sedi decentrate, nonché, in forma ben visibile, sul sito istituzionale dell’ente. 5 Laddove la procedura risulti preordinata al reperimento di un soggetto esterno o alla formazione di un elenco di esperti in possesso di una specifica abilitazione professionale, l’avviso viene diffuso anche presso gli ordini e/o i collegi professionali interessati. Le domande di partecipazione alla procedura comparativa da parte degli interessati vanno presentate entro e non oltre il giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione, secondo le modalità previste nell’avviso. Articolo 8– Modalità di svolgimento della procedura comparativa La selezione è affidata al dirigente competente, il quale può avvalersi di apposita commissione, che egli stesso presiede, costituita da componenti interni alla struttura. La selezione è effettuata sulla base di una valutazione, basata sui seguenti parametri: • analisi dei curricula; • eventuale colloquio. Nella prima ipotesi l’assegnazione dell’incarico avviene a seguito di esame comparativo dei titoli miranti ad accertare la maggiore coerenza degli stessi con la formazione professionale e l’esperienza richiesta per l’attività da espletare, in relazione allo specifico obiettivo o progetto. Nella seconda ipotesi alla valutazione dei titoli si aggiunge un colloquio mirante a valutare le competenze tecnico professionali e le capacità relazionali e motivazionali. In ambedue i casi la procedura di valutazione non costituisce procedura di reclutamento. In relazione alle peculiarità dell’incarico, il dirigente può definire ulteriori criteri di selezione. Non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito, ma verrà espresso un motivato giudizio comparativo. Nel caso in cui il candidato individuato come maggiormente idoneo non possa accettare, l’incarico stesso può essere assegnato ad altro candidato che abbia partecipato alla procedura comparativa e sia stato positivamente valutato. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, in ordine alle operazioni svolte, alle modalità osservate ed ai criteri valutativi applicati, conservato agli atti della struttura interessata al conferimento dell’incarico. Le risultanze della procedura comparativa saranno rese note mediante pubblicazione di apposito avviso all’albo provinciale, nello spazio dedicato agli avvisi per la ricerca di personale presso il Centro per l’Impiego ed eventuali altri albi e/o bacheche ubicati presso sedi decentrate, nonché, in forma ben visibile, sul sito internet della Provincia di Trieste. Dopo l’adozione dell’atto di affidamento dell’incarico esterno, il dirigente competente stipula il relativo contratto o, in alternativa, approva l’elenco formato. Per ulteriori analoghe esigenze che si dovessero manifestare, è attribuita al dirigente la facoltà di utilizzare gli esiti della procedura comparativa, entro il termine di 12 mesi dall’adozione dell’atto di approvazione degli stessi. La procedura si considera regolarmente espletata anche in presenza di un un'unica domanda di partecipazione pervenuta. 6 Articolo 9 – Criteri di valutazione per le procedure comparative La selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi disciplinati dal presente titolo avviene valutando, in termini comparativi gli elementi curriculari sulla base di criteri prestabiliti dal dirigente competente, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare: a) i titoli di studio posseduti; b) le pregresse esperienze di lavoro inerenti alle attività oggetto dell'incarico; c) le abilitazioni professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico; d) le conoscenze tecniche o linguistiche; Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, il dirigente competente può dettagliare ulteriormente i criteri di valutazione. Articolo 10– Modalità alternative di conferimento degli incarichi esterni Il Dirigente competente, con provvedimento adeguatamente motivato, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e dell’eventuale normativa di riferimento, può procedere all'individuazione del prestatore d'opera mediante l’affido diretto, nelle seguenti situazioni: a) nel caso in cui in esito alle stesse non sia stata presentata nessuna candidatura o nessuna candidatura appropriata. In tal caso non possono essere modificate le condizioni iniziali del contratto; b) quando l’incaricato sia un dipendente della pubblica amministrazione, debitamente autorizzato dalla propria amministrazione, se non a part-time, e sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l’incarico richiesto; c) per collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili; d) qualora, per ragioni di natura tecnica, artistica o culturale, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere stipulato unicamente con un esperto determinato; e) in caso di proroga dell’iniziale contratto, purché: • la proroga non risulti necessitata dalle inadempienze dell’incaricato; • permangano i presupposti che ne hanno legittimato l’originario affido; • l’attività sia la medesima dedotta nell’originario contratto; • la sua durata non ecceda quella inizialmente stabilita. In tutte le ipotesi di affidamento diretto dell’incarico, deve essere acquisito il curriculum del soggetto individuato per l’espletamento dell’incarico o, in alternativa, altra idonea documentazione comprovante l’adeguata capacità del professionista. 7 In ogni caso, va acquisita dichiarazione da parte dell’affidatario dell’incarico ai sensi del DPR 445/2000 con cui si dia atto dell’inesistenza di situazioni di incompatibilità per l’assunzione dell’incarico. Nei casi suindicati è comunque fatto obbligo al Dirigente competente di dare pubblicità dell’incarico affidato mediante avviso, da pubblicare per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni sul sito internet dell’Ente. La sussistenza delle condizioni previste nel presente articolo deve essere espressamente evidenziata nella motivazione della determinazione di affidamento dell’incarico unitamente a quella di tutti gli altri presupposti che, a norma di legge e del presente regolamento, lo legittimano. TITOLO III – Il contratto di collaborazione esterna Articolo 11 – Formalizzazione e contenuti del contratto Il dirigente della struttura interessata approva con l’atto di affidamento dell’incarico esterno o di costituzione dell’elenco di esperti anche lo schema di contratto preordinato a disciplinare i rapporti tra l’amministrazione provinciale e il soggetto individuato o da individuare sulla base dell’elenco. Il contratto di collaborazione esterna deve essere stipulato per iscritto e riportare i riferimenti normativi che ne legittimano la stipula e quelli specifici di riferimento del tipo contrattuale prescelto. Sono elementi essenziali del contratto di collaborazione esterna: a) l’identità delle parti e l’individuazione della struttura con cui il collaboratore esterno deve rapportarsi; b) l'oggetto della prestazione; o, nel caso di collaborazione coordinata e continuativa, la descrizione del progetto o del programma di lavoro, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione provinciale e risultare coerente con le esigenze di funzionalità della stessa; c) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni professionali e delle eventuali verifiche; d) il compenso correlato all'utilità che ne deriva all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro da eseguire; e) la durata, determinata o determinabile, della prestazione, che deve essere commisurata all'entità del progetto, i presupposti e le condizioni per le eventuali proroghe e le modalità di monitoraggio sugli eventuali stati di avanzamento. E’ ammessa la proroga quando la stessa sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato posto in essere e ciò sia dipeso da causa non imputabile al collaboratore; f) il luogo di espletamento dell'incarico. 8 Nel contratto vanno, altresì, specificati: a) la natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa; b) l’esclusione della possibilità di conversione dell’incarico di collaborazione autonoma in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nonché l’esclusione del rinnovo del rapporto, salvo quanto sopra specificato; c) le eventuali fasi di avanzamento della prestazione ; d) le modalità di gestione delle informazioni, nonché, laddove richiesto dallo specifico tipo contrattuale, le forme di coordinamento tra il dirigente competente e il collaboratore; e) i tempi e le modalità di pagamento del corrispettivo, nonché la disciplina dei rimborsi spese; f) le eventuali misure per la tutela della salute (gravidanza, malattia, infortunio) e della sicurezza del collaboratore, laddove richieste dallo specifico tipo contrattuale; g) le eventuali ipotesi di sospensione della collaborazione, laddove richieste dallo specifico tipo contrattuale; h) il recesso e i termini di preavviso; i) i casi di risoluzione o di scioglimento del contratto; j) le norme di garanzia (ad es. eventuali clausole penali e modalità della loro applicazione; riconoscimento diritto d’autore e simili); k) il foro competente in caso di controversie. La Provincia e l’incaricato curano, per i rispettivi ambiti d’obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti al rapporto costituito. Articolo 12 – Verifica dell’esecuzione e del buon andamento dell’incarico Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, anche con riferimento agli eventuali stati di avanzamento previsti. Accerta, inoltre, il raggiungimento degli obiettivi prefissati, mediante ricognizione delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati, anche intermedi, ottenuti. A tal fine il soggetto incaricato è tenuto a documentare adeguatamente per iscritto con la periodicità stabilita dal dirigente o prevista nel contratto le attività svolte. Qualora i risultati delle prestazioni rese non risultino conformi a quanto previsto nel contratto d’incarico ovvero risultino insoddisfacenti, il dirigente, compatibilmente con la soddisfazione dell’interesse pubblico cui l’affido dell’incarico era originariamente preordinato, può richiedere al soggetto incaricato di integrarli entro un termine congruo, fatto salvo che, sussistendone i presupposti, ritenga preferibile risolvere il contratto per inadempimento ed applicare le penali eventualmente previste. 9 TITOLO IV – Pubblicità Articolo 13 - Pubblicazione degli incarichi I contratti relativi ai rapporti di consulenza stipulati dall’Amministrazione sono efficaci, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale della Provincia di Trieste. L'amministrazione, a prescindere dalla tipologia dell’incarico, rende, altresì, noti gli incarichi esterni conferiti mediante formazione e pubblicazione periodica degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa, con le modalità stabilite dalla vigente normativa. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono, per ogni incarico, i riferimenti identificativi del collaboratore esterno cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso. Agli adempimenti previsti dal presente articolo provvedono direttamente i dirigenti delle strutture interessate al conferimento degli incarichi esterni. TITOLO V – Disposizioni finali Articolo 14 – Norme finali Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di affidamento di incarichi ad esperti esterni, incluse quelle previste in materia di pubblicità e di responsabilità. Per quanto attiene alle più rilevanti questioni interpretative inerenti alle presenti disposizioni regolamentari, si fa riferimento ai vigenti principi costituzionali ed alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili alle amministrazioni pubbliche locali. E’ fatta riserva di integrare la presente disciplina qualora dovessero intervenire eventuali ulteriori innovazioni legislative. 10 INDICE TITOLO I – Affido incarichi ad esperti esterni all’amministrazione Articolo 1 – Oggetto, ambito applicativo, esclusioni pag. 1 Articolo 2 - Programma annuale per l’affidamento degli incarichi e limite annuo della spesa pag. 2 Articolo 3 - Presupposti per il conferimento pag. 3 Aricolo 4 – Competenza per l’affidamento degli incarichi esterni pag. 3 Articolo 5 – Accertamento della sussistenza delle condizioni per l’utilizzazione delle risorse interne pag. 4 TITOLO II – Disciplina delle modalità di affido degli incarichi esterni Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo 6– Modalità di individuazione – adempimenti preliminari 7– Modalità di individuazione – avviso pubblico 8– Modalità di svolgimento della procedura comparativa 9 – Criteri di valutazione per le procedure comparative 10 – Modalità alternative di conferimento degli incarichi esterni pag. pag. pag. pag. pag. 4 5 6 7 7 TITOLO III – Il contratto di collaborazione esterna Articolo 11 – Formalizzazione e contenuti del contratto Articolo 12- Verifica dell’esecuzione e del buon andamento dell’incarico pag. 8 pag. 9 TITOLO IV – Pubblicità Articolo 13- Pubblicazione degli incarichi pag. 10 TITOLO V – Disposizioni finali Articolo 14 – Norme finali pag. 10 INDICE pag. 11 11 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: GABRIELLA LUGARA' CODICE FISCALE: LGRGRL67T53H224K DATA FIRMA: 01/06/2012 13:54:28 IMPRONTA: 14D1DA9F677F877A541DA84D249B32DBCA904FA71AF5BD51051627C1FD011FDE CA904FA71AF5BD51051627C1FD011FDE01540671B275F22B4BE68AAE0A82A210 01540671B275F22B4BE68AAE0A82A2104838E49BFDD1CDFB6803DD96577ECC6B 4838E49BFDD1CDFB6803DD96577ECC6BA136E20162E24E5FBD9BD27D1EBD5D51 NOME: MARIA TERESA BASSA POROPAT CODICE FISCALE: BSSMTR46S63L424O DATA FIRMA: 05/06/2012 14:13:17 IMPRONTA: 4528ABC70375D910CE1A40E3E20AD08D8B1A9C6D8ADD66349A9858910DF9D317 8B1A9C6D8ADD66349A9858910DF9D317CF1FFD53788F2CFB6F0055674D5FFCCF CF1FFD53788F2CFB6F0055674D5FFCCF4232B72FEBE5168A5F5DFA4E9445F083 4232B72FEBE5168A5F5DFA4E9445F0837C08B9982AE4D8898184E03CF329913D NOME: GABRIELLA LUGARA' CODICE FISCALE: LGRGRL67T53H224K DATA FIRMA: 05/06/2012 14:41:58 IMPRONTA: 179A7B9FB0E90B0C0160A5D96E6EF0E53835C43C0E62D106A9FF66683B192D03 3835C43C0E62D106A9FF66683B192D0362B7CDB8A0C1431B34055F1180E42600 62B7CDB8A0C1431B34055F1180E426007B8C4051813AD78805345F9DEB290918 7B8C4051813AD78805345F9DEB290918430525B87159768D84BC60071251394F