La perizia psichiatrica in tema di
imputabilità e pericolosità sociale:
problematiche e metodo
Luca Cimino
Lamberto di Saint-Omer, Liber Floridus, 1121 ca.
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“La discussione sul metodo è la più essenziale e la
più profonda”
A. Murri (1841-1932)
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La perizia psichiatrica /1
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Uno dei temi centrali della psichiatria forense è rappresentato dalla
perizia psichiatrica che costituisce anche la sua principale attività
pratica.
La perizia consiste in un parere tecnico motivato che l’esperto
fornisce a specifici quesiti aventi rilevanza giuridica.
Il termine “parere” esprime il fisiologico ed inevitabile grado di
soggettività che qualsiasi risposta professionale, per quanto possa
essere obiettivamente ancorata al rispetto dello “stato dell’arte”
della disciplina, non può non esprimere.
La qualificazione di “tecnico” attiene alla specifica competenza
scientifico-professionale che deve essere versata nell’elaborazione
del parere, sulla base di quelle regole scientifiche e procedurali che
fondano e qualificano l’elaborato peritale come tale.
Il termine “motivato” sottende il dovere del perito ad esplicitare
chiaramente il percorso logico che ha portato a quelle specifiche
conclusioni, in modo da renderle verificabili in ogni parte dai vari
fruitori dell’elaborato peritale.
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La perizia psichiatrica /2
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La perizia psichiatrica non serve mai a provare che un fatto sussiste
o non sussiste, ma serve ad accertare quale sia lo stato di mente di
un individuo nel momento in cui è avvenuto il fatto (reato) per cui
egli è imputato.
La perizia psichiatrica non è utilizzata a provare se un soggetto ha
commesso un fatto previsto come reato, ma serve ad accertare
attraverso quale dinamismo mentale un soggetto ha commesso il
fatto al quale si conferisce la qualifica di reato.
L’oggetto di indagine della perizia psichiatrica è un individuo che
deve essere esaminato in rapporto alle sue condizioni fisicopsichiche e nell’ambito dell’evento criminoso ascrittogli, in quanto il
proprio comportamento/stile di condotta ha suscitato l’ipotesi o la
congettura della presenza di una condizione psicopatologica.
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La perizia psichiatrica /3
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1.
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3.
4.
Nel nostro ordinamento giuridico la perizia è ricompresa fra i
mezzi di prova.
Le norme distinguono quattro diverse categorie:
le prove: ovvero gli elementi raccolti dinanzi al giudice, in
contraddittorio fra le parti, e posti a base delle decisioni (es.
dichiarazione rese dal teste in dibattimento);
i mezzi di prova: ovvero gli strumenti attraverso i quali le prove
sono portate alla conoscenza del giudice (es. la perizia; la
testimonianza ammessa al dibattito);
i mezzi di ricerca della prova: ovvero gli atti investigativi consentiti
alle parti nel corso delle indagini preliminari per acquisire le fonti
di prova (es. le indagini svolte dalla polizia giudiziaria);
le fonti di prova: ovvero gli elementi acquisiti nel corso delle
indagini preliminari che consentono alle parti di richiedere
l’ammissione delle prove che si formano poi dinnanzi al giudice,
attraverso i mezzi di prova (es. i verbali di sommarie informazioni
rese dalla persona alla polizia giudiziaria, al p.m. o al difensore).
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La perizia psichiatrica /4
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La materia è regolata dagli artt. 220 e ss. del c.p.p., che
ammettono o escludono l’affidamento peritale.
Art. 220 c.p.p. (Oggetto della perizia)
“La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire
dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche,
scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione
della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie
per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a
delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le
qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”.
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La perizia psichiatrica /5


La perizia consiste, dunque, nell’acquisizione di un parere tecnico da
parte di un esperto che, nominato dal giudice tra soggetti qualificati
dalle particolari conoscenze richieste nel caso di specie, risponde ai
quesiti che gli vengono posti, previo esame dei fatti.
Sebbene il legislatore faccia riferimento a dati tecnici, va
sottolineato che la perizia non è una prova vincolante, nel senso che
il valore delle risposte fornite dal perito non è sottratto alla libera
valutazione del giudice. E‘ possibile infatti discostarsi, motivando sul
punto, dalle conclusioni del perito, in quanto il giudice è peritus
peritorum.

Le parti sono chiamate ad interloquire nel corso della perizia,
nominando propri consulenti che possono contestare le risposte del
perito.
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La perizia psichiatrica /6

La perizia può essere disposta:
1. Nella fase di cognizione, dal Giudice per le indagini preliminari (Gip)
o dal pubblico ministero (PM);
2.
Nella fase dibattimentale, dal Giudice per l’udienza preliminare
(Gup) o dal Giudice del dibattimento;
3.
Nella fase di esecuzione della pena, dal Magistrato di sorveglianza.
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La perizia psichiatrica /7
Pertanto:
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La perizia è un mezzo di prova che deve essere disposto dal giudice,
mentre la consulenza è rimessa alla libera valutazione di ciascuna
parte che ha facoltà di porre quesiti ad un tecnico di propria fiducia,
al fine di ricostruire i fatti oggetto dell’indagine.
La consulenza è dunque uno strumento riconosciuto alle parti per
acquisire un parere tecnico che può entrare negli atti del processo
attraverso una memoria depositata dalla medesima parte ovvero
attraverso la testimonianza del consulente.
Va sottolineato che se il giudice ha nominato un solo perito ciascuna
parte può nominare un solo consulente, per cui se ne ha già
nominati due dovrà poi indicare il consulente che parteciperà allo
svolgimento della perizia.
La legge sulle indagini difensive (L. 07/12/2000, n. 397) ha
espressamente previsto e disciplinato la facoltà del consulente
nominato da una parte privata, il quale può essere autorizzato dal
magistrato procedente ad esaminare beni in sequestro ed effettuare
ispezioni.
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La perizia psichiatrica /8
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Il secondo comma dell’art. 220 c.p.p. rimarca il divieto di effettuare
perizie sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche,
indipendenti da cause patologiche dell’imputato (cd. “perizia
psicologica e/o criminologica”).
Confermando la scelta già attuata dall’ art. 314 c.p.p. del 1930 il
legislatore ha disposto che solo le condizioni psichiche patologiche
dell’imputato possono riguardare profili concernenti il merito della
punibilità e della determinazione della pena.
Pienamente ammissibile è pertanto solo la perizia
di natura
psichiatrica e/o medico-legale, intesa come accertamento tendente
a stabilire la presenza o meno di un’infermità mentale in un
soggetto maggiorenne.
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La perizia psichiatrica /9
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
In ossequio al divieto di perizia psicologica/criminologica ex art. 220
c.p.p. non sono ammesse indagini relative alle caratteristiche
psicologiche attinenti alla personalità, al carattere, alla probabilità di
recidiva, salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o
della misura di sicurezza; tale elemento, nuovo rispetto al codice
abrogato, fa salvi i contributi della psicologia, della criminologia o
delle scienze affini in sede esecutiva, laddove, intervenuto ormai
l’accertamento del fatto, si determina il trattamento più adeguato ai
particolari bisogni del condannato o dell’internato sulla base
dell’osservazione scientifica della personalità (artt. 1 e 13 L.
354/75).
Pertanto la previsione di indagini peritali sulle qualità psichiche
dell’autore di reato indipendentemente da cause patologiche è stata
esclusa in fase istruttoria e processuale, ed ammessa soltanto ai fini
dell’ esecuzione della pena o della misura di sicurezza, riservando lo
studio psicologico della personalità dell’autore di reato solamente
per il momento successivo alla sua colpevolezza ed alla definizione
della sanzione penale da irrorare.
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La perizia psichiatrica /10
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La perizia psicologica/criminologica, oltre ad essere consentita
nell’ambito delle attività del Tribunale e del Giudice di Sorveglianza
in materia di esecuzione della pena o della misura di sicurezza (art.
678 c.p.p.), può essere richiesta dal PM e dal Giudice nel processo
penale minorile (art. 9 dpr 488/88), i quali possono infatti incaricare
degli esperti a condurre indagini sulla personalità del minore (ex art.
98 c.p.).
Per quanto attiene alla scelta dei periti ed all’espletamento della
perizia:
“Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi
o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica
disciplina (…). Il giudice affida l’espletamento della perizia a più
persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole
complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differite
discipline (…)” (art. 221, c. 1, 2, c.p.p.).
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La perizia psichiatrica /11
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Il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio (art. 221, c. 3, c.p.p.),
a meno che non sussistano motivi di incapacità, di incompatibilità,
astensione o ricusazione (artt. 222 e 223 c.p.p.), ad es. chi sia stato
interdetto o inabilitato, anche temporaneamente, sospeso dall’albo
professionale, sottoposto a misura di sicurezza, nominato consulente
tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso,
etc.
Il Giudice conferisce l’incarico peritale secondo le formalità di legge,
avvisando il perito degli obblighi e delle responsabilità morali e
giuridiche connesse allo svolgimento della sua attività. Il perito è
invitato a dichiarare che adempirà al suo ufficio “senz’altro scopo
che quello di far conoscere la verità” e “di mantenere il segreto su
tutte le operazioni peritali”; a questo punto il Giudice formula i
quesiti (art. 226 c.p.p).
Sia il PM che le parti private hanno facoltà di nominare propri periti
che sono chiamati “consulenti tecnici” (art. 225 c.p.p.).
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La perizia psichiatrica /12
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Il termine concesso per lo svolgimento delle operazioni peritali,
quando non è possibile dare immediata risposta ai quesiti, o sia
indispensabile presentare una relazione scritta, è di non oltre 90
giorni dal conferimento dell’incarico. Questo termine può essere
prorogato per periodi non superiori a 30 gg, fino ad un massimo di
sei mesi “quando risultano necessari accertamenti di particolare
complessità” (art. 227 c.p.p.).
Il perito è tenuto a fissare il giorno, l’ora e il luogo in cui darà inizio
alle operazioni peritali e a darne comunicazione alle parti presenti
(art. 229 c.p.p.).
Per quanto attiene all’esame dei periti e dei consulenti tecnici (CT)
nella fase dibattimentale “si osservano le disposizioni sull’esame dei
testimoni, in quanto applicabili“ (art. 501 c. 1, c.p.p.) e quindi
devono prestare giuramento, fornire le proprie generalità ed essere
sottoposti all’esame incrociato (cross examination) delle parti,
secondo l’ordine fissato dall’art. 498 c.p.p..
Il perito ed il consulente, tuttavia, a differenza dei testimoni, per
rispondere alle domande “hanno in ogni caso facoltà di consultare
documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere
acquisite anche d’ufficio” (art. 501, c. 2, c.p.p.).
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Perizia psichiatrica: ambito penale /1
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1.
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1.
Imputabilità e pericolosità di un soggetto (artt. 88, 89 e
203 c.p.)
“Accerti il perito (o il CT) se il Sig … si trovasse, all’epoca dei fatti,
in stato di infermità di misura tale da escludere totalmente o
scemare grandemente le sue capacità di intendere o di volere”.
“Accerti se lo stesso si trovi attualmente in stato di infermità e in
quale misura”.
“Accerti se il Sig …, se infermo di mente, sia persona socialmente
pericolosa”.
Capacità di partecipare coscientemente al processo
(artt. 70, 71, 72 e 73 c.p.p.)
“Accerti il perito (o il CT) se il Sig … sia affetto da infermità
mentale e se la stessa gli impedisca di partecipare
coscientemente al processo”.
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Perizia psichiatrica: ambito penale /2
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Accertamento sulle vittime di reato
-
Circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.)
1.
-
“Accerti il perito (o il CT) se il Sig … sia affetto da infermità o
deficienza psichica attualmente ed in riferimento al periodo …
(periodo in cui si sono verificati i fatti di rilevanza giuridica)”.
Vittime di abusi sessuali (art. 609 bis c.p.)
“Accerti il perito (o CT) se la persona … fosse capace di intendere
o di volere ovvero non fosse in grado di resistere a causa
d’infermità o delle proprie condizioni d’inferiorità psichica”.
(In tal caso l’indagine peritale tende ad accertare se un eventuale
consenso ad un rapporto sessuale fosse valido oppure viziato da
infermità di mente).
1.
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Perizia psichiatrica: ambito penale /3

1.
Accertamento sulla capacità di testimoniare
“Accerti il perito (o CT) se la persona … in riferimento alle
dichiarazioni rese nei riguardi del fatto per cui si procede, abbia o
meno l’idoneità mentale a rendere testimonianza, ovvero se
quanto da lui riferito possa essere considerato attendibile”.
In questo caso l’indagine peritale tende ad accertare se quanto riferito
dal testimone non derivi da un qualunque disturbo
psicopatologico che possa inficiare la testimonianza resa.
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Perizia psichiatrica: ambito civile
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Anche in ambito civilistico il Giudice può farsi assistere, se lo ritiene
necessario, da uno o più consulenti in possesso di particolari
competenze tecniche.
La perizia in tale ambito è denominata “consulenza tecnica d’ufficio”
(C.T.U.) ed è regolata dagli articoli 61, 63, 64, 191, 192, 193, 195,
196, 197 e 201 del C.p.c.
Analogamente a quanto previsto in materia penale il CT ha l’obbligo
di prestare il suo ufficio e di comunicare alle parti il giorno, l’ora e il
luogo d’inizio delle operazioni peritali.
I quesiti classici in tale ambito sono quelli inerenti l’ interdizione e
l’inabilitazione (artt. 414 e 415 c.c.).
Il giudice può richiedere una CT d’ufficio in tutti i casi nei quali
debba essere accertata l’esistenza o meno di una infermità mentale
tale da inficiare la capacità di agire di un soggetto (es. capacità di
testare, di disporre per donazione, di stipulare contratti, etc.).
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Imputabilità: cenni storici /1
Il principio secondo il quale il “malato di mente” debba essere
considerato meno o per nulla responsabile dei propri atti è principio
di antica data e quasi di universale accettazione:

Nel Diritto romano, in aderenza alla dottrina ippocratica, i "furiosi" e
i "fatui“ che si fossero resi responsabili di reati andavano esenti da
punizioni. La fatuitas era pressoché assimilabile al difetto di
intelligenza; nel furor si ricomprendevano tutte le forme di follia.
• Nella legislazione Giustinianea vediamo arricchirsi il vocabolario
"nosografico“ con le categorie di "dementia", "insania", "fatuitas",
"mania", "amentia": tutte situazioni che comportano impunità per
l'eventuale delitto. Pure gli intensi gradi delle passioni erano
considerati atti a escludere la responsabilità. L'ubriachezza
"derubricava" il reato da doloso a colposo.
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Imputabilità: cenni storici /2


Il diritto penale germanico è l'unico che fa eccezione alla regola
universale: tale diritto, infatti, avendo riguardo esclusivo all'elemento
oggettivo del danno, non si cura dell'elemento soggettivo e considera
responsabili anche i malati di mente.
Il diritto penale canonico escludeva l'imputabilità per coloro a cui
facessero difetto il discernimento e la volontà libera, cioè i dementi e
i furiosi, comprendendosi anche le situazioni di furore improvviso e
transitorio; ma si assimilavano alle malattie mentali anche la febbre
violenta, il sonno, il sonnambulismo, l'ira subitanea, il dolore intenso,
in quanto appunto suscettibili di incidere sulla consapevolezza e sulla
libertà dell'azione. Stesso dicasi per l'ubriachezza. Tutto ciò non
riguardò l'epoca del potere dell'Inquisizione, in cui considerazioni di
politica criminale prevalsero, e poco importò che i folli fossero o
meno responsabili perchè tanto la malattia mentale era considerata
effetto di stregoneria o di influenza diabolica.
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Imputabilità: cenni storici /3
• Intanto si erano cominciati a consultare i medici: Johann Weyer, nel
XVI secolo, è considerato il primo psichiatra medico-legale; Paolo
Zacchia, medico pontificio, è reputato il fondatore della
psicopatologia forense italiana (allora "psicologia forense") con le
sue Questiones medico-legales della prima metà del XVII secolo.
Costui descrive i malati con delirio parziale, e distingue tra forme di
origine organica, di origine psichica, di natura reattiva.
 Il Codice napoleonico del 1810, articolo 64: "Non esiste né crimine né
delitto allorché l'imputato trovavasi in stato di demenza al momento
dell'azione, ovvero vi fu costretto da una forza alla quale non poté
resistere". Si chiarisce nei lavori preparatori che l'azione è imputabile
con il concorso simultaneo di cognizione, volontà e libertà, e che: "E'
demente colui che soffre una privazione di ragione; che non conosce la
verità; che ignora se ciò che fa sia bene o male; e che non può affatto
adempiere i doveri più ordinari della vita civile. Un uomo posto in questo
stato è un corpo che ha soltanto figura e ombra di uomo; il suo reato è
tutto fisico, poichè moralmente non esiste nulla".

Si chiarisce altresì da parte della Dottrina francese dell'epoca che la
demenza comprende la follia furiosa, l'idiozia o l'imbecillità, la
monomania o l'allucinazione: sono evidenti gli influssi della
psichiatria dell'epoca in particolare nel concetto di monomania di
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Esquirol e Georget.
Imputabilità: cenni storici /4


In Italia nei c.d. Codici Pre-Unitari rimase non solo il principio
generale, ma anche le espressioni usate dal codice napoleonico, in
quanto essi rispecchiavano lo stato dell’arte della psichiatria
dell’epoca.
- Regno Lombardo-Veneto (esclusa la responsabilità quando
“l’autore è totalmente privo della ragione”)
- Regno Lombardo Veneto, Regno delle Due Sicilie, Stati di Parma e
di Piacenza, Stati del Re di Sardegna, Stato Estense (vi si trova il
riferimento alla “forza irresistibile” che esclude responsabilità);
- Regno delle due Sicilie (esclusione responsabilità in caso di
“demenza” e “furore”); etc.
Con l'Unità venne esteso all'Italia il Codice penale per gli Stati di
S.M. il Re di Sardegna del 1859 che, a proposito dell'imputabilità,
così stabiliva:
"Art. 94 - Non vi è reato se l'imputato trovavasi in istato di assoluta
imbecillità, di pazzia, o di morboso furore quando commise l'azione, ovvero
se vi fu tratto da una forza alla quale non poté resistere";
"Art. 95 - Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore o la forza non si
riconoscessero a tal grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i
Giudici applicheranno all'imputato, secondo le circostanze dei casi, la pena
del carcere estensibile anche ad anni dieci, o quella della custodia,
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estensibile anche ad anni venti".
Imputabilità: cenni storici /5

Dal Codice Zanardelli del 1889:
"Art. 46 - Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto,
era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà
dei propri atti ";
"Art. 47 - Quando lo stato di mente indicato nell'articolo precedente era tale
da scemare grandemente l'imputabilità senza escluderla, la pena stabilita
per il reato commesso è diminuita";
"Art. 51 - Colui che ha commesso il fatto nell'impeto d'ira o d'intenso dolore,
determinato da intensa provocazione, è punito con la reclusione non
inferiore ai venti anni, se la pena stabilita per il reato commesso sia
l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato commesso
diminuita di un terzo. Se la provocazione sia grave, all'ergastolo è sostituita
la detenzione da dieci a venti anni, e le altre pene sono diminuite dalla
metà ai due terzi, sostituita alla reclusione la detenzione". Scompare la
previsione dell'appartenenza al sesso femminile come causa minorante
l'imputabilità.

Un primo progetto di nuovo Codice Penale, redatto da una
commissione di cui faceva parte tra gli altri il Ferri e ispirato ai
principi positivistici non ebbe buona sorte; invece la fortuna arrise
all'attuale Codice Penale (1930) che prende il nome dal Guardasigilli
dell'epoca, Arturo Rocco, esponente della Scuola Tecnico-Giuridica, i
cui principi traspose nelle nuove norme, pur con qualche
24
concessione alla Scuola Positiva.
Imputabilità e malattia mentale /1


1.
2.
3.
Nel XIX secolo con la redazione dei primi codici penali si è andato
ovunque generalizzando il principio giuridico della non
imputabilità dei folli e/o quello della ridotta imputabilità per i casi
meno gravi di malattia mentale.
I codici moderni affrontano tale questione secondo tre indirizzi
principali:
Metodo puramente psicopatologico (o biologico puro): non sono
punibili malati che abbiano commesso un reato se sono affetti da
determinate malattie mentali specificate dai codici (es. psicosi,
ritardo mentale, demenza). Criterio esclusivamente nosografico.
Metodo esclusivamente normativo (o puramente psicologico): per
non aversi imputabilità è sufficiente che, al momento del fatto, il
soggetto sia stato giudicato incapace di intendere e di volere,
prescindendo dall’identificazione di una precisa malattia di mente.
Metodo psicopatologico-normativo (o biologico-psicologico misto):
Richiede il ricorso di una infermità di mente e poi la valutazione
della sua incidenza sulla capacità di intendere e di volere al
momento del delitto. E’ il metodo seguito dalla maggior parte dei
paesi compreso il nostro.
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Imputabilità e malattia mentale /2



Le M’Naughten Rules inglesi del 1843, tutt’ora utilizzate in parte
degli Stati Uniti, non considerano né l’elemento volitivo né quello
affettivo ai fini dell’imputabilità, ma il solo elemento cognitivo.
Esse sottolineano che se il soggetto ha agito per effetto di una
convinzione delirante (delusion), ma non è affetto da altro disturbo,
dev’essere considerato responsabile come se il fatto oggetto della
convinzione delirante fossero reali (cd. “guilty but mentally ill”)
Tale sistema restrittivo fa sì che la irresponsabilità venga
riconosciuta in un numero limitato di casi, comportando però la
presenza in carcere di soggetti infermi di mente anche gravi.
Il sistema attualmente più diffuso negli USA è quello dell’ American
Law Institute (ALI) che afferma che “una persona non è
responsabile per la sua condotta criminale se al momento di tale
condotta questa era il risultato di una malattia o di un deficit
mentale, o se la persona mancava di sostanziale capacità di
apprezzare la criminalità della sua condotta o di conformare il
proprio comportamento alle richieste di legge”.
26
Art. 42 c.p. (Responsabilità per dolo o per colpa o per
delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva)
(Titolo III - Del Reato; Capo I – Del reato consumato e tentato)
“Nessuno può essere punito per un’azione od
omissione prevista dalla legge come reato, se
non l’ha commesso con coscienza e volontà (…)”
27
Art. 85 c.p. (Capacità di intendere e di volere)
(Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato;
Capo I – Della imputabilità)
“Nessuno
può essere punito per un fatto
preveduto dalla legge come reato, se, al
momento in cui lo ha commesso, non era
imputabile.
È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di
volere.”
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


Imputabilità (o capacità di diritto penale): condizione psichica nella
quale si deve trovare un soggetto per essere sottoposto alla
sanzione penale; essa è requisito individuale legato al possesso della
capacità di intendere e di volere.
Capacità di intendere e di volere è il requisito necessario per essere
imputabili ed entrambe le facoltà devono essere presenti.
Intendere: discernere rettamente il significato ed il valore, nonché le
conseguenze morali e giuridiche di atti e fatti. Rappresenta la
capacità di apprezzamento e di previsione della portata delle proprie
azioni od omissioni, sia sul piano giuridico che su quello morale.
Volere: libero autodeterminismo in vista di uno scopo, ovvero
esercitare in modo autonomo le proprie scelte secondo motivi
coscienti.
La prospettazione di un atto è un processo decisionale che implica
elementi intellettivi (motore logico) e componenti affettive (motore
timico)
La capacità di volere richiede tanto l’integrità dell’intelletto, quanto
l’assenza di turbamenti morbosi dell’affettività.
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


Caratteristica del metodo psicopatologico-normativo è una sorta di
compromesso fra la rigidità medico-nosografica del metodo
puramente psicopatologico e la criteriologia solo legale del metodo
esclusivamente normativo.
Il poter conciliare queste due visioni ha comportato, nella nostra
giurisprudenza alternanza di indirizzi, prevalendo talvolta il principio
di più rigida osservazione delle categorie diagnostiche della
psichiatria e talaltra, interpretazioni più duttili ed estensibili del
concetto di infermità.
Allo stato attuale prevale il principio dell’individualizzazione:
esistono singoli malati, con variabili gradi di compromissione, e non
malattie come entità ontologicamente date, secondo cui ad una data
diagnosi debba obbligatoriamente corrispondere un giudizio di
incapacità di intendere e di volere.
Si tratta in concreto di apprezzare se la malattia sia
intervenuta nella genesi del fatto delittuoso, privando il
malato di ogni grado di libertà di scelta, se abbia influito solo
parzialmente o se non abbia giocato alcun ruolo.
30
Pertanto:
In tema di imputabilità non possono mai valere
indicazioni a carattere generale, mentre si deve
indagare caso per caso, con criterio clinico, sulla
personalità e sui meccanismi psichici e
psicopatologici messi in atto al momento del
commesso reato
Diagnosi psicopatologica forense
= analisi clinica e dinamico-funzionale.
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Vizio totale e parziale di mente

Art. 88 c.p. (Vizio totale di mente): “Non è imputabile

Art. 89 c.p. (Vizio parziale di mente): “Chi, nel momento
chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per
infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità
di intendere o di volere”.
in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale
stato di mente da scemare grandemente, senza
escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde
del reato commesso; ma la pena è diminuita”.
Per aversi vizio di mente totale o parziale secondario ad infermità è
sufficiente, rispettivamente, l’ abolizione o la grande riduzione anche
solo di una delle due funzioni.
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Infermità /1


Il concetto di infermità è più ampio di quello di malattia, nel senso
che non si limita esclusivamente alle vere e proprie malattie mentali
esattamente inquadrabili nella nosologia psichiatrica, ma comprende
più estensivamente, qualsiasi condizione patologica che sia stata in
grado di interferire sulla capacità di intendere o di volere anche solo
transitoriamente, ovvero quei disturbi che abbiano “significato e
valore di malattia”.
Configura uno stato di infermità non solo un disturbo psichico
nosograficamente definibile, ma qualsiasi altra condizione che
produca effetti psichici paragonabili a quelli conseguenti ad uno
stato morboso idoneo ad interferire sulla capacità di intendere e di
volere.
“Malattia” e “Valore di malattia”
sono due nozioni non necessariamente intercambiabili e non
reciprocamente identificabili.
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Infermità /2

L’esistenza di una infermità al momento del fatto delittuoso non
comporta necessariamente un giudizio di non imputabilità
venendo richiesta dal codice penale anche una valutazione di
carattere quantitativo
1.
Se l’infermità è tale da comportare la completa perdita della
capacità di intendere o di volere, si realizza il vizio totale di mente
e il reo non è imputabile (art. 88 c.p.).
2.
Se l’infermità è di grado minore e la capacità di intendere o di
volere è grandemente scemata ma non abolita, si realizza il vizio
parziale di mente (c.d. seminfermità) e il reo è imputabile, ma la
pena è ridotta (art. 89 c.p.).
3.
Se il grado di interferenza dell’infermità sulla capacità di intendere
e di volere è trascurabile, l’imputabilità rimane piena.
34
Diagnosi sull’imputabilità
1. Il giudizio sull’imputabilità va riferito al momento della commissione
del fatto delittuoso (criterio cronologico).
2.
Deve essere presente un rapporto di causalità fra il disturbo
mentale e il delitto (criterio di causalità): i motivi del delinquere
devono ricondursi ai meccanismi psichici morbosi.
Non basta la presenza di una qualsivoglia ancorché grave infermità,
ma essa deve presentare caratteristiche tali da aver partecipato
alla genesi e alla dinamica di quel particolare reato - valore di
malattia del fatto-reato (valutazione psichiatrica/criminologica).
La malattia mentale non sempre
e non necessariamente investe tutta la personalità
35
Significato di malattia /1

“Nell’ambito ristretto della psichiatria forense, costituiscono vizio
parziale o totale di mente solo quei disturbi che importano
alterazioni patologiche delle funzioni dell’Io, a loro volta
esprimentesi sintomaticamente nell’atto criminale, che in tal modo
assume “significato e valore di malattia”. In assenza di ciò (…)
anche un malato di mente può essere ritenuto imputabile ” (Fornari,
1987/a).

Le alterazioni patologiche delle funzioni dell’Io “sono tali solo
quando iscrivibili nella nosografia psichiatrica a tutti nota” (Fornari,
1987/a).

1.
2.
3.
4.
Possono dunque avere rilevanza ai fini dell’imputabilità, costituendo
“significato di malattia”:
le insufficienze mentali gravi e medie;
le psicosi;
i gravi disturbi di personalità;
le c.d. “reazioni abnormi” (disturbi mentali transitori, discontrollo
episodico, raptus, etc.) qualora si caratterizzino per frattura
evidente rispetto allo stile di vita del soggetto, sproporzione fra
avvenimento e intensità e tipologia risposta, compromissione dello
stato di coscienza, amnesia o dismesia dello stesso, disturbi
dispercettivi e/o deliranti, ricca partecipazione affettiva, durata
relativamente breve della reazione in riferimento al fatto delittuoso.
36
Significato di malattia /2

Secondo Fornari (2004) il vizio totale di mente può
essere attribuito solo:
“(…) a quei rari casi il cui reato è sintomatico di un grave scompenso
psicopatologico acuto o di una consistente compromissione della
personalità da deterioramento o da destrutturazione psicotica
cronica … pena la possibilità per quasi tutti i soggetti affetti, ad es.
da disturbi d personalità, di essere inclusi nella categoria delle
persone affette da “vizi di mente” essendo il comportamento
abnorme parte integrante della nozione stessa di personalità
abnorme”.
37
Cass. Pen. sez. Unite,
sentenza n. 9163/2005
“Anche i “disturbi di personalità”, come quelli da nevrosi e psicopatie,
possono costituire causa idonea a escludere o grandemente
scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di
volere del soggetto agente ai fini degli articoli 88 e 89 c.p., sempre
che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da
concretamente incidere sulla stessa; per converso, non assumono
rilievo ai fini dell’imputabilità le altre “anomalie caratteriali” o gli
“stati emotivi e passionali”, che non rivestano i suddetti connotati di
incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente;
è inoltre necessario che tra il disturbo mentale e il fatto di reato
sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo
causalmente determinato dal primo”.
38
Analisi funzionale dell’Io /1
Io: Infrastruttura psichica che si definisce attraverso le sue funzioni
(Fornari, 2005)





Funzioni percettivo-memorizzative: percezione delle situazioni per
quelle che sono (interne o esterne al soggetto: percezione formale);
attenzione; memoria.
Funzioni organizzative: analisi, comprensione e conferimento di
significato alle stesse (attribuzione di senso).
Funzioni previsionali: progettazione, previsione e valutazione delle
possibili conseguenze delle risposte che possono essere emesse
(analisi, critica e giudizio).
Funzioni decisionali: scelta tra adeguatamento, evitamento o rifiuto
(attivo o passivo) nei confronti della situazione stimolo (la decisione
di agire o di non agire).
Funzioni esecutive: emissione della risposta scelta in vista
dell’obiettivo che si vuole e si può raggiungere in quel particolare
contesto relazionale (comportamento organizzato o disorganizzato;
condotta logica o emotiva).
39
Analisi funzionale dell’Io /2



L’autonomia funzionale dell’Io consiste nella possibilità attiva che l’Io
ha di emettere attraverso il Sé risposte adeguate ed adattate,
ovvero di rispondere in maniera adeguata e funzionale alle
sollecitazioni molteplici e variate che provengono dall’ambiente.
Essa è garantita dall’integrità di tutte le funzioni sopra elencate e tra
loro intimamente e dinamicamente connesse.
Di conseguenza valore di malattia può essere riconosciuto solo a
quei delitti sintomatici di disturbi psicopatologici che rientrano in
una nosografia con caratteristiche evolutive e di acuzie, incompatibili
con un funzionamento dell’Io unitario e stabile nel tempo (c.d. “quid
novi”, “quid pluris”).

Ecco allora che il criterio nosografico-psicopatologico (individuazione
del o dei disturbi psichici in atto) e quello dinamico-strutturale (loro
incidenza sul funzionamento dell’Io) trovano una reciproca ed
armonica possibilità di integrarsi fra loro.
40
In conclusione:




Il giudizio sulla responsabilità non può effettuarsi alla luce della sola
etichettatura diagnostico-nosografica.
Ogni caso deve essere valutato singolarmente tenendo conto della
natura del disturbo mentale, delle caratteristiche clinichepsicopatologiche del singolo caso, della specificità del delitto e del
suo collegamento dinamico con l’affezione morbosa.
Al criterio medico-psichiatrico (il classificare) dovrà essere integrato
quello psicopatologico-comportamentale (il comprendere), onde
valutare se l’atto criminale è un sintomo del funzionamento
patologico psichico, proprio di quel preciso e codificato disturbo
mentale grave.
Per l’accertamento dell’esistenza del vizio di mente occorrono quindi
non solo competenze cliniche, ma anche una dimensione
“criminologica” e “medico-legale” dell’indagine che “supera di gran
lunga la dimensione psichiatrica propriamente detta” (De Fazio,
1981).
Nessun automatismo dunque fra vizio di mente
ed incapacità
41
Inquadramento diagnostico
nosografico
(criterio 1: il classificare)
Conferimento di “valore di malattia”
(infermità) all’azione commessa
(criterio 2: il valore di malattia dell’atto)
Traduzione della valutazione
psicopatologica-clinica in giudizio
quanti-qualitativo
(criterio 3: il valutare)
42
Da quanto finora evidenziato appare chiaro come:
L’accertamento della capacità di intendere e/o di
volere di un soggetto maggiorenne al momento
di un fatto reato è sicuramente una delle
valutazioni tecniche più complesse che si
possano compiere in ambito legale.
43
Cause di esclusione e diminuzione
imputabilità
44
Imputabilità conservata

Art 90 c.p.: stati emotivi e passionali.

Art 92 c.p.: ubriachezza volontaria o colposa.

Art 93 c.p.: fatto commesso sotto l’azione di
sostanze stupefacenti.
45
Pericolosità sociale /1
“Quando uno psichiatra si accinge a formulare un giudizio
di pericolosità ha le stesse probabilità di successo di una
persona che si affidi al lancio di una moneta per
prendere una decisione”.
Ennis e Litwack (1974)
46
Pericolosità sociale /2


E’ necessario definire lo stato di mente dell’imputato nel momento in
cui si eseguono le indagini attinenti la perizia psichiatrica in quanto
la presenza di disturbi psichici che configurano un’infermità tale da
influire sulla capacità di intendere o di volere, può essere l’elemento
su cui si fonda un giudizio sul comportamento futuro e quindi sulla
eventuale pericolosità sociale.
Il concetto di pericolosità si sostanzia nella probabilità che un autore
di reati commetta altri reati e nel caso dell’indagine
psichiatrica/criminologica, che essi siano in rapporto con
un’infermità, ovvero dipendenti da cause patologiche.
47
Pericolosità sociale del malato di mente/1




Nei primi decenni di questo secolo la nozione di pericolosità sociale,
propria del diritto penale, ed il concetto di “pericolosità”, proprio
delle
scienze
psichiatriche,
risultavano
sostanzialmente
sovrapponibili (visione deterministica).
Con la legge 180/78 ripresa ad ampliata dalla 833/78 è stato
introdotto il concetto che gli interventi in favore del sofferente
psichico devono essere unicamente determinati da necessità
terapeutiche e non da istanze di controllo e di esclusione sociale
basate sul parametro della ”pericolosità”.
In tal modo si è concretizzata una disparità fra percezione e
trattamento del malato di mente non autore di reato e quello autore
di reato che è stato continuato ad essere valutato secondo il
principio della “pericolosità” ed internato in istituzioni manicomiali
giudiziarie (OPG) con prevalente funzione custodialistica.
Tale situazione attualmente è stata attenuata dalla sentenza
253/2003 della Corte Costituzionale, che ha parzialmente giudicato
come anticostituzionale l’art. 222 c.p. (Ricovero in ospedale
48
psichiatrico giudiziario).
Pericolosità sociale dei malati di mente /2


Art. 203 c.p. (Pericolosità sociale): “Agli effetti della legge penale, è
socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non
punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo
precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti
dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa
si desume dalle circostanza indicate nell’articolo 133”.
La pericolosità sociale si può quindi definire come la probabilità (e
non la mera possibilità) che un soggetto che ha già commesso un
reato realizzi in futuro altri comportamenti preveduti dalla legge
come reati.
49
Pericolosità sociale dei malati di mente /3


La pericolosità del reo deve essere accertata dal giudice caso per
caso, sulla base di un giudizio prognostico, cioè in virtù di una
valutazione concreta della pericolosità dell’autore del reato e, a tal
fine hanno rilievo i criteri elencati all’art. 133 c.p.
Art. 133 c.p. (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena):
“Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo
precedente il giudice deve tener conto della gravità del reo,
desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal
tempo, dal luogo e da ogni altra modalità d’azione; 2) dalla gravità
del danno o dal pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3)
dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto altresì della capacità a deliquere del
colpevole desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e in genere, dalla condotta e
dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta
contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita
individuale, familiare e sociale del reo”.
50
Pericolosità sociale dei malati di mente /4


L’accertamento della concreta pericolosità sociale dell’autore di reato
da parte del magistrato comporta l’applicazione di “misure di
sicurezza” notevolmente differenziate nella loro durata e nella loro
strutturazione, a seconda della imputabilità o non imputabilità del
reo.
Mentre la pena ha un obiettivo di carattere eminentemente
sanzionatorio e repressivo e corrisponde alla gravità del reato
commesso, la misura di sicurezza risponde soprattutto a finalità di
difesa sociale, centrate su di una previsione di recidiva.
51
Pericolosità sociale dei malati di mente /5


Nel nostro ordinamento giuridico la recidiva è una condizione
personale del reo e identifica ”Chi dopo essere stato condannato per
un reato ne commette un altro” (art. 99 c.p.).
Chi commette un reato e ha precedenti penali è definito come un
recidivo generico, mentre chi commette un reato ed ha precedenti
penali per lo stesso tipo di reato, è definito recidivo specifico.
Ponti (1999) definisce il recidivismo come “… non tanto come la
semplice successione cronologica di più reati, ma piuttosto come
l’espressione del persistere nel tempo di motivazioni, di aspetti della
personalità, di stile di vita, di condizioni ambientali per i quali un
dato individuo tende a perseverare nella condotta delittuosa, talchè i
successivi reati risultano essere l’espressione di una continuità di
condizioni agenti in senso criminogenetico e di persistenti scelte,
programmi e progetti delinquenziali”.
52
Pericolosità sociale dei malati di mente /6



In Italia il quesito sulla pericolosità è posto congiuntamente a quello
sull’imputabilità e, pertanto, se il Perito ha escluso il vizio di mente
non deve rispondere al quesito circa la pericolosità sociale.
Esempio di quesito: “In caso del riconoscimento di un vizio parziale
o totale di mente dica il perito se, in dipendenza dell’infermità
riscontrata, il periziando sia attualmente da considerare persona
socialmente pericolosa ex art. 203 c.p.”
La valutazione della pericolosità, a differenza di quanto previsto per
l’imputabilità, prevede che sia riferita al momento dell’indagine
peritale e non a quella del reato per cui si procede.
53
Applicazione pene e misure di sicurezza /1

1.
2.
3.
4.
5.
Gli esiti dell’accertamento sull’imputabilità e sulla pericolosità
sociale sono:
Presenza di vizio totale di mente e giudizio di pericolosità sociale:
proscioglimento e ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario
(OPG) fino alla sussistenza del giudizio di pericolosità (misura di
sicurezza ex art. 222 c.p.);
Presenza di vizio totale di mente e giudizio di non pericolosità
sociale: proscioglimento e archiviazione del caso;
Presenza di vizio parziale di mente e giudizio di pericolosità
sociale: pena diminuita di un terzo e successivamente
internamento in Casa di Cura e Custodia (misura di sicurezza ex
art. 219 c.p.);
Presenza di vizio parziale di mente e giudizio di non pericolosità
sociale: pena ridotta di un terzo e non sono applicate le misure di
sicurezza;
Soggetto considerato imputabile: misura penale.
54
Applicazione pene e misure di sicurezza /2

In relazione alla misura di sicurezza ex art. 222 c.p. la Corte
Costituzionale con sentenza n. 253 del 18 luglio del 2003 ha
dichiarato
“costituzionalmente illegittimo l’art. 222 del codice penale (Ricovero
in un ospedale psichiatrico giudiziario) nella parte in cui non
consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare in luogo del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario una diversa misura di
sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure
dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale”.

Anche per i soggetti dichiarati totalmente infermi di mente, con
pericolosità presente, ma modesta e possibilità di cura anche in
ambito non detentivo, potrà, quindi, essere disposta la misura della
libertà vigilata.
55
Applicazione pene e misure di sicurezza /3


Con il disposto di questa sentenza che elimina il denunciato
automatismo (pericolosità sociale derivata dall’infermità di mente =
OPG) l’autore di reato malato di mente prosciolto e socialmente
pericoloso non può più essere semplicisticamente internato in un
manicomio criminale, ma è possibile graduare l’applicazione della
misura di sicurezza da quella estrema (OPG) a situazioni alternative
(Casa di Cura o Custodia; libertà vigilata) a secondo del livello di
pericolosità sociale.
Ricordiamo che il giudizio di pericolosità psichiatrica è relativo a
quanto osservato al momento dell’applicazione della misura di
sicurezza psichiatrica: è necessario cioè che la pericolosità persista;
qualora ne vengano meno i presupposti psicopatologici, la misura è
trasformabile o revocabile anticipatamente, attraverso un
provvedimento del Magistrato di sorveglianza.
56
Aspetti critici della pericolosità /1




Il problema della valutazione della pericolosità sociale è uno dei
problemi più aperti ed insoluti della psichiatria forense.
La scientificità della nozione di pericolosità è aleatoria e i fattori di
predittività clinici di volta in volta indicati dai vari autori sono, presi
isolatamente, arbitrari e privi di alcun valore predittivo.
Gli psichiatri utilizzano per le loro “previsioni” prevalentemente
elementi di tipo non psichiatrico, quali precedenti penali. Essi sono
inclini a sovrastimare la pericolosità, comportandosi, di fatto, come
agenti di controllo sociale.
Chi si accinge a pronunciare un giudizio di pericolosità ha le stesse
probabilità di successo di chi si affida al lancio di una monetina per
prendere una decisione.
57
Aspetti critici della pericolosità /2



Un approccio scientificamente valido alla pericolosità sociale deve
orientarsi verso la ricerca di fattori che per la loro costanza
definiscono un’area di maggiore attendibilità circa l’evoluzione del
fenomeno.
Il giudizio d pericolosità sociale deve essere inteso come categoria
pratica ed operativa nella cui definizione devono rientrare parametri
di ordine clinico, psicopatologico, criminologico, sociale.
La valutazione che deve tener conto della interazione tra evento e
personalità, ovvero dello stretto embricarsi in un momento del
percorso esistenziale di un individuo tra disturbo mentale, relazioni
interpersonali, ambiente e del significato assunto da esperienze
recenti nell’economia psicologica del soggetto (c.d. “situazione”).
58
Indicatori clinici di pericolosità sociale /1
Compito affidato al perito, dunque, è quello di valutare presenza e
persistenza della pericolosità sociale psichiatrica sotto il profilo
eminentemente clinico. A tal fine possono essere utili i seguenti
indicatori (Fornari, 2008):
Indicatori interni
1.
Presenza e persistenza di una sintomatologia psicotica florida e
riccamente partecipata a livello emotivo, alla luce della quale il
reato ha assunto “valore di malattia”;
2.
Assente consapevolezza di malattia (insight);
3.
Non accettazione delle terapie prescritte;
4.
Mancata o inadeguata risposta a quelle praticate (purché
adeguate sotto il profilo qualitativo e del range terapeutico ed
effettivamente somministrate);
5.
Presenza di segni di disorganizzazione cognitiva e di
impoverimento ideo-affettivo e psicomotorio che impediscano un
compenso in tempi ragionevoli.
59
Indicatori clinici di pericolosità sociale /2


1.
2.
3.
4.
5.
Poiché genesi e dinamica della malattia mentale sono di tipo
multifattoriale, adeguata attenzione dovrà essere posta anche ai
fattori esterni.
Indicatori esterni:
Caratteristiche dell’ambiente familiare e sociale di appartenenza
(accettazione, rifiuto, indifferenza);
Esistenza ed adeguatezza dei servizi psichiatrici di zona;
disponibilità e capacità di formulare progetti terapeutici da parte
degli stessi;
Disponibilità di reinserimento lavorativo;
Tipo, livello e grado di accettazione del rientro del soggetto
nell’ambiente in cui viveva prima del fatto reato;
Opportunità alternative di sistemazione logistica.
60
Valutazione pericolosità sociale /1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
La pericolosità sociale
psichiatrica potrà essere
esclusa quando ci si troverà in presenza di:
Spegnimento o sensibile attenuazione della sintomatologia
psicotica florida che ha determinato il passaggio all’atto;
Ripristino di una consapevolezza di malattia;
Recupero di capacità di analisi, di critica e di giudizio adeguate;
Possibilità di ottenere da parte del paziente una spontanea ed
attendibile accettazione degli interventi terapeutici con buona
compliance terapeutica;
Disponibilità di servizi psichiatrici, case di cura e quant’altro a
prendersi effettivamente cura del soggetto;
Adeguate prospettive di rientro in famiglia o di assegnazione a
strutture adeguate;
Reperimento o ripresa di una attività lavorativa e di altra attività
utili per una possibile reintegrazione.
61
Valutazione pericolosità sociale /2


Il perito non deve conferire peso determinante agli uni o agli altri
indicatori, singolarmente o separatamente considerati, ma deve
tenere conto di tutti questi indicatori per formulare un giudizio
clinico, senza che necessariamente essi siano presenti o assenti
nella loro globalità.
Tali indicatori, tra l’altro, servono anche per decidere il tipo, i tempi
e le modalità di intervento sociosanitario da attuare, che devono
essere sottoposti a periodiche verifiche.
62
Valutazione pericolosità sociale /3


Assenza di pericolosità sociale in atto: la patologia psichiatrica è in
stato di buon compenso psicopatologico; il paziente è seguito dai
servizi psichiatrici del territorio e con essi collabora; la famiglia ha
assunto un atteggiamento positivo e collaborativo nei suoi confronti;
il lavoro e l’ambiente svolgono una funzione favorevole.
Pericolosità sociale persistente attenuata: la sintomatologia psicotica
è andata incontro ad una graduale, progressiva, ma per ora non
completa e soddisfacente remissione; il paziente partecipa al
programma terapeutico in atto; è presente una parziale
consapevolezza di malattia; le abilità sociali non sono compromesse;
i contatti con l’ambiente esterno sono positivi e favorevoli.
63
Valutazione pericolosità sociale /4

Pericolosità sociale persistente elevata: il paziente presenta
persistenza di sintomatologia psicotica florida, segni di
disorganizzazione cognitiva e/o sensibile compromissione delle
abilità sociali; assenza di insight; non accettazione delle terapie; le
caratteristiche socioambientali risultano negative; non esistono
adeguati servizi sul territorio che ne possano garantire una presa in
carico a medio-lungo termine; le possibilità di reinserimento
lavorativo e sociale sono pressoché assenti.
Un paziente è più o meno ad alto rischio non solo perché portatore di
disturbi patologici psichici, ma spesso per la povertà di risorse del
contesto e per l’assenza di un sistema che garantisca un continuum
terapeutico ed assistenziale.
64
Tuttavia


I portatori di disturbo mentale non mostrano una volta commesso il
reato una maggiore probabilità di recidiva.
Una visione unicamente clinica del problema rischia, pertanto, di
scotomizzare le problematiche socio-generali e il senso che il
comportamento antigiuridico può avere nella rete complessa dei
rapporti interpersonali.
Analisi della
SITUAZIONE
quale evento-sintomo espressione
dell’interazione fra fattori clinici, demografici,
dell’ambiente sociale e del contesto
65
Variabili per la valutazione clinica della
pericolosità









La valutazione di un paziente finalizzata ad una corretta prognosi del
comportamento violento, dovrebbe avvalersi di una griglia di analisi
in cui sono esaminati i molteplici aspetti concernenti la
“multifattorialità” che sottende al comportamento violento stesso.
Dati obiettivi criminologici
Dati obiettivi vittimologici
Dati obiettivi anamnestici
Fattori statici
Fattori situazionali
Fattori dinamici
Aspetti biologici
Aspetti psichiatrici
Il migliore indicatore per
la previsione di un
possibile
comportamento
criminale è una
pregressa condotta
criminale
66
Indicatori di predittività

Temporalità: le previsioni di pericolosità più attendibili sono quelle
che si riferiscono al tempo prossimo di durata breve o medio-breve;

Specificità dei reati: è più probabile che una persona incorra in un
reato identico o analogo a quello già commesso;


Specificità di situazioni: qualora si ripresentassero situazioni
analoghe a quelle che hanno giocato un ruolo nell’effettuazione del
reato è più probabile che si verifichi un ulteriore reato simile;
Condizioni psichiche: se il reato è strettamente connesso alla
patologia mentale è plausibile che se il disturbo mentale sarà stato
adeguatamente trattato o avrà subito una evoluzione favorevole
l’accadere di un nuovo reato sarà meno probabile.
67
Fattori associati alla predizione della pericolosità /1

Fattori disposizionali
Demografici
1.
Età (-)
2.
Sesso (+ maschi in generale; + femmine nella violenza domestica)
3.
Etnia (-)
4.
Classe sociale (-)
Personalità
1.
Disturbi di personalità (+)
2.
Aggressività (+)
3.
Isolamento (+)
4.
Impulsività (+)
5.
Psicopatia (PCL-R; PPI-R) (+)
Cognitivi
1.
QI (-)
2.
Disturbi neurologici (+)
68
Fattori associati alla predizione della pericolosità /2

Fattori anamnestici
Fattori Sociali
1.
Storia familiare (insufficienza nell’educare ed accudire il soggetto; vittima
di abuso sessuale o di maltrattamenti; devianza familiare) (+)
2.
Storia lavorativa (frequente stato di disoccupazione; problemi di lavoro e
sul luogo di lavoro) (+); Storia scolastica positiva (-)
Fattori legati alla salute mentale
1.
Precedenti ricoveri (+)
2.
Reazione positiva al trattamento (-)
Anamnesi criminale e di comportamenti violenti
1.
Precedenti arresti (++)
2.
Precedenti condanne (++)
3.
Precedenti episodi di violenza eterodiretta (++)
4.
Precedenti episodi di violenza contro se stessi (+)
69
Fattori associati alla predizione della pericolosità /3

Fattori contestuali
Stress percepito (+)
Supporto sociale
1.
Isolamento (+)
2.
Presenza di attività sociali (-)
3.
Supporto esterno percepito (-)
4.
Composizione del sistema sociale del soggetto (+/-)
5.
Presenza di mezzi offensivi (+)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fattori clinici
Deliri (-)
Allucinazioni (+/-)
Severità dei sintomi (+)
Fantasie violente (+)
Disturbo di personalità (antisociale) (+)
Alcool e tossicodipendenza (+)
70
Valutazione del rischio di commettere un omicidio /1
Caratteristiche
cliniche
Basso rischio
Medio rischio
Vita familiare
Famiglia affettuosa
Famiglia disgregata
Persone significative
Diversi familiari ed Pochi
amici
Nessuno
Stile di vita
Stabile
Abbastanza stabile
Instabile
Medio
Basso
Licenza media
Non ha terminato
scuola dell’obbligo
Status
economico
socio Superiore
Istruzione
Diploma o Laurea
Isolamento e ritiro
Buone relazioni con Modesto isolamento
gli altri, estroverso
Uso di alcool e di Occasionale
sostanze
Storia personale
Nessuna
violenza
storia
Ansia
Bassa o assente
Frequente
di Violenza occasionale
Occasionale
Alto rischio
Violenza
precoce
(abusi
fisici
e/o
psicologici)
Vita
ritirata
solitaria
e
Cronico
Violenza frequente;
impulsività
Elevata
71
Valutazione del rischio di commettere un omicidio /2
Depressione
Bassa o assente
Occasionale
Grave e cronica
Autostima
Buona
Solitamente buona
Scarsa
Ostilità
Bassa
In qualche misura
Elevata
Controllo degli
impulsi
Controllo
A volte impulsività
Scarso controllo
Esame di realtà
Buono
Da poco a moderato
Scarso
Precedenti arresti
Nessuno
Pochi
Storia di multipli
arresti
Precedenti Omicidi
Nessuno
Comportamenti
aggressivi ma non
fino ad omicidio
Presenti
Fantasie di omicidio
Nessuna
Fantasie non
progettuali
Fantasie frequenti e
progettuali
Disponibilità di armi
Nessuna
Si, ma non ne
considera uso
Si e ne progetta
l’impiego
Abilità sociale
Buone
Discrete
Insufficienti
72
Pertanto:
La prognosi di pericolosità di un paziente psichiatrico,
intesa come probabilità di passaggio all’azione violenta,
si configura, nella realtà clinica, come un complesso
mosaico costituito da innumerevoli tasselli il cui corretto
incastro non sempre è obiettivamente agevole.
Tuttavia la realtà clinica evidenzia che una minuziosa
valutazione delle variabili che intervengono nella genesi
di un comportamento violento, incentrate sulla
valutazione del singolo soggetto e sulla sua storia di vita,
possono costituire, assieme alla conoscenza dei
meccanismi
controtransferiali
(minimizzazione,
negazione) che intervengono nella valutazione del
paziente stesso, validi elementi per instaurare adeguati
interventi preventivi.
73
Metodologia della perizia /1


Nella redazione di una perizia o di una consulenza tecnica, lo
psichiatra deve seguire un procedimento metodologico rigoroso che
consenta di espletare l’incarico in modo chiaro, comprensibile, con
linguaggio accessibile anche ai non esperti in materia e che gli
permetta di motivare in maniera adeguata e convincente le
conclusioni psichiatrico-forensi a cui perviene (Rudas N. et al. 1999).
Bisogna precisare a tale riguardo che esistono notevoli differenze fra
contesto clinico e contesto peritale e il perito (o CT), deve ricordare
che, pur richiedendosi una approfondita conoscenza delle nozioni
proprie della branca specialistica interessata, ogni accertamento
peritale deve necessariamente rispondere ai fondamentali parametri
afferenti alla disciplina medico-legale ed in particolare alle
teorizzazioni ed interpretazioni riguardanti “il nesso di causa”
elemento fondamentale della valutazione giudiziaria e, quindi, dello
sviluppo logico del ragionamento peritale.
De re medica sub specie juris
74
Contesto clinico
Vs
Contesto peritale
Il paziente si rivolge volontariamente al clinico.
Il soggetto si sottopone a perizia per decisione
altrui e suo malgrado.
Il clinico ha come committente il paziente.
Il perito ha come committente il giudice, il PM o
una delle parti.
Il paziente vuole essere curato poiché esprime
una sintomatologia fonte di sofferenza e/o
disagio.
Il periziando spesso non ritiene di aver bisogno
di una terapia e non vuole essere curato; può
simulare o dissimulare i propri sintomi sulla
base di un interesse processuale.
Il paziente cerca di essere aiutato e compreso.
Il periziando cerca di gestire le impressioni del
perito.
L’alleanza terapeutica è il pilastro della terapia.
Il perito non deve colludere con il periziando.
La fonte di informazione principale è
rappresentata dal paziente.
Il perito deve tener conto di diverse fonti di
informazioni, provenienti anche da persone
terze rispetto al processo.
Il clinico procede per tentativi ed errori, guidato
da quanto emerge durante il proseguire del
rapporto terapeutico.
Il perito deve esprimere il proprio parere entro
termini brevi e prestabiliti, sulla base di un
numero limitato di incontri (3-4), e non riceve
feed-back delle proprie decisioni.
Durata temporale “aperta”.
Tempo fortemente regolamentato e rigido.
Lo psicoterapeuta agisce da solo.
Il perito è spesso in contraddittorio con altri
75
colleghi.
Metodologia della perizia /2

1.
2.
Ogni accertamento psichiatrico esperito in ambito forense è
costituito da due componenti:
Componente di tipo clinico-diagnostico.
Momento della valutazione, ove la situazione clinica riscontrata
viene comparata con la fattispecie giuridica di riferimento.
Ogni perizia si configura pertanto come una costruzione dotata di due
livelli successivi, rappresentati dall’ esame clinico (comprendente
tutti gli accertamenti anamnestici, somatici, neurologici,
psicodiagnostici, strumentali, etc.) e dalla valutazione dei dati
così acquisiti in confronto con i contenuti ed i termini della
nozione giuridica espressa nel quesito formulato.
Tali momenti debbono essere armonicamente integrati fra di loro: in
assenza di ciò viene alterato il significato e la correttezza della
perizia le cui conclusioni possono essere fuorvianti e
potenzialmente dannose per il periziando, per il procedimento
giudiziario e per la credibilità stessa della disciplina.
76
Schema operativo perizia psichiatrica /1
I.

Breve introduzione: riferimento all’autorità giudiziaria o
all’avvocato che ha dato l’incarico; indicazioni del soggetto da
esaminare; quesiti posti; tempo concesso per l’indagine e luogo ove
si è svolta.
Il quesito peritale è un complesso e delicato momento di
congiunzione fra le necessità del giurista che richiede l’accertamento
(Giudice, PM) e le incombenze del clinico che deve espletare lo
stesso (es. la richiesta di certezze diagnostiche e/o prognostiche che
non possono essere raggiunte in sede clinica, oppure di correlazioni
causali lineari che non trovano fondamento scientifico).
II. Presentazione del caso: dettagli relativi al reato; esposizione
della biografia o “storia di vita” del soggetto da esaminare con tutti i
dati estratti dai documenti in possesso.
77
Storia di vita


Il comportamento di una persona deve essere individuato in base al
rapporto fra sue qualità personali (psico-patologiche) ed ambientali
(interessi a cui il soggetto deve provvedere) in un dato momento.
Il comportamento è la risultante dello stato psichico della persona
nel momento considerato (P) e delle caratteristiche dell’ambiente
psicologico entro il quale essa si trova (A) riassunto nella formula
proposta da Kurt Lewin:
C= f (P, A)
78
Schema operativo perizia psichiatrica /2
III. Accertamenti peritali:
vengono esposti i risultati dell’esame fisico,
neurologico e psichico e le risultanze degli accertamenti psicodiagnostici e/o
strumentali.
Si può concludere tale parte con una specificazione diagnostica finale.


Oltre ad una diagnosi sulle condizioni del soggetto al momento della
valutazione peritale è importante sottolineare l’importanza della “diagnosi
retrospettiva” che designa la determinazione diagnostica di situazioni
psicopatologiche che si sono verificate in epoche trascorse.
La diagnosi retrospettiva e la valutazione prognostica rappresentano il
presupposto per sostenere o meno l’esistenza di un’infermità al momento
del fatto reato e per il giudizio di pericolosità sociale.
79
Colloquio clinico e contesto peritale /1



Il colloquio clinico rappresenta il principale strumento dal quale far
derivare la diagnosi e la prognosi del caso, tanto da essere
identificato dalla stessa giurisprudenza, come la prioritaria ed
indispensabile fonte per l’acquisizione dei dati, legittimando una
possibile nullità della consulenza tecnica quando risulti
eccessivamente limitato o comunque carente.
Il dialogo peritale rappresenta un contesto particolare ed il
periziando deve essere subito edotto della motivazione e delle
finalità dell’indagine, in modo da non confondere la figura del perito
con quella del terapeuta.
E’ opportuno che il colloquio peritale si caratterizzi per una modalità
“semi-strutturata”, nel contesto del quale il periziando possa
esprimere liberamente i propri vissuti e le proprie motivazioni, con la
possibilità di acquisire da parte dell’intervistatore in modo ordinato e
comprensibile i necessari dati clinico-diagnostici.
80
Colloquio clinico e contesto peritale /2

Il colloquio psichiatrico tende a ricostruire la storia psicologica ed
esistenziale della persona (Storia di vita), per poi passare a
focalizzarsi sul fatto in oggetto onde cogliere motivi, ragioni,
determinazione dell’agire.
Successivamente si condurrà l’ esame psichiatrico propriamente
detto, ovvero l’insieme delle osservazioni sullo stato mentale
dell’intervistato
(modalità
intellettive,
cognitive,
emotive,
comportamentali, etc.).

Il colloquio deve avvenire in ambente tranquillo, tenendo conto delle
circostanze.

Il perito deve astenersi dal prendere una posizione moralistica su
quanto gli viene riferito.

Il perito dovrà relazionarsi al periziando con la massima serenità,
senza lasciarsi coinvolgere o influenzare dai fatti avvenuti e dal tipo
di reato commesso, pur valutando la coscienza di reato, i sentimenti
di colpa, le motivazioni addotte dal periziando per giustificare lo
stesso.
81
Colloquio clinico e contesto peritale /3



Per quanto riguarda la durata del colloquio, sarebbe opportuno
frazionarlo in più volte (tre-quattro), anche per cogliere eventuali
contraddizioni, deficit mnesici, etc.
Il perito è sempre legato oltre al segreto professionale a quello
giudiziario per cui non deve riferire nulla di quanto emerso se non al
Giudice o al PM e, in questo caso, solo ciò che attiene agli
accertamenti richiesti.
Il colloquio peritale rappresenta pertanto una realtà complessa, nel
contesto della quale il perito deve essere capace di aprire uno
spazio di ascolto, di comprensione, di dialogo, tenendo conto delle
specifiche limitazioni, caratteristiche e procedure legate al contesto
giudiziario in cui si inserisce.
82
Colloquio clinico e contesto peritale /4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Principali differenze fra colloquio peritale e colloquio
clinico:
Diversità di setting;
Limiti di tempo;
Presenza di altre persone (avvocati, consulenti, guardie
penitenziarie, etc.);
Relatività del segreto circa le informazioni acquisite;
Carattere valutativo del dialogo;
Diritto del periziando di riferire unicamente quanto ritenga
opportuno ai fini della tutela dei propri interessi;
Diritto del periziando di rifiutare esecuzione di colloqui o di test
psicodiagnostici senza che questo possa incidere negativamente
in sede valutativa;
Etc.
83
Schema di raccolta anamnesi psichiatrica /1



1.
2.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dati identificativi
Disturbo principale
Storia della malattia attuale
Esordio
Fattori precipitanti
Malattie pregresse
Psichiatriche
Internistiche
Storia di abuso di alcool e sostanze
Storia personale
Prenatale e perinatale
Prima infanzia (fino a 3 anni)
Seconda infanzia (fra 3 e 11 anni)
Tarda infanzia (dalla pubertà all’adolescenza)
Età adulta
Storia psicosessuale
• Storia lavorativa
• Storia coniugale e
relazioni affettive
• Servizio militare
• Storia scolastica
• Religione
• Attività sociali
84
•Attuale situazione di vita
Schema per l’esame delle condizioni mentali /2

1.
2.
3.

1.
2.
3.


1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Descrizione generale
Aspetto
Comportamento ed attività psicomotoria
Atteggiamento nei confronti dell’esaminatore
Umore ed affettività
Umore
Affettività
Appropriatezza dell’affettività
Linguaggio
Contenuto del pensiero e percezione
Processo del pensiero
Contenuto del pensiero
• Allucinazioni
• Illusioni
Sensorio
Vigilanza e livello di coscienza
Orientamento e memoria
Concentrazione ed attenzione
Capacità di leggere, scrivere e calcolo
Capacità visuo-spaziali
Pensiero astratto
Patrimonio di informazioni ed intelligenza
Capacità di giudizio ed insight
Attendibilità
85
Esami psicodiagnostici
in ambito forense /1
In relazione a tale specifica tematica, affinché il perito possa agire in
maniera metodologicamente corretta riguardo l’impiego dei test
mentali in ambito psichiatrico-forense, riteniamo utile indicare
alcune regole minime da seguire (Cimino, 2010):



L’esame psichico dovrebbe essere condotto utilizzando più
metodiche fra loro integrate, ovvero facendo ricorso sia al metodo
della psichiatria clinica, basato sull’anamnesi personale e familiare e
sull’esame delle condizioni mentali attraverso il colloquio semistrutturato, sia facendo ricorso a reattivi mentali.
Si dovrebbe preferibilmente far uso di una batteria di reattivi che
comprenda strumenti di natura diversa, sia proiettivi che
psicometrici standardizzati.
I test che appaiono più idonei all’impiego in ambito forense risultano
il Test delle macchie di Rorschach, il WAIS-R, il PCL-R e soprattutto l’
MMPI-2; a questa batteria ideale potrebbero, a nostro avviso, essere
aggiunti anche il reattivo di Realizzazione Grafica di Wartegg o WZT
ed il Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III).
86
Esami psicodiagnostici
in ambito forense /2


Non riteniamo, invece, proficuo impiegare in ambito forense le molte
scale di misurazione di condizioni psicopatologiche (Rating Scale)
disponibili, in quanto, tali strumenti self-report, nati da un’esigenza
clinica di valutazione in vista di un supporto terapeutico, oltre a non
aggiungere, a nostro avviso, alcun sostanziale elemento a quelli già
desunti da un’indagine clinico-anamnestica ben condotta, si
prestano, per la presenza di items formulati in modo palese, ad
un’accentuazione delle risposte di punteggio elevato da parte del
soggetto che tende a scegliere, particolarmente se la finalità
dell’indagine è di tipo valutativa/risarcitoria, quelle che possano
presentare un quadro di maggiore gravità.
Per ciascun test utilizzato il perito dovrebbe sempre fornire i motivi
della scelta del reattivo impiegato e i costrutti teorici di riferimento
dello stesso; i dati relativi all’accuratezza Globale, alla Sensibilità,
Specificità ed al valore del cut-off, etc.; i dati relativi agli studi di
validità convergente del test (coefficiente di correlazione-r) con
particolare riguardo all’ambito forense; i dati relativi agli studi di
stabilità temporale del test utilizzato (test-retest).
87
Esami psicodiagnostici
in ambito forense /3


I protocolli di tutti
integralmente allegati,
conclusiva, alla perizia
anche dagli altri esperti
dell’iter giudiziario.
i test somministrati dovrebbero essere
assieme alla valutazione psicodiagnostica
stessa, in modo da poter essere valutati
che potrebbero intervenire nei vari momenti
I test possono essere somministrati ed interpretati dallo stesso
perito, oppure da un testista di sua fiducia (situazione questa
tendenzialmente preferibile, in quanto, particolarmente nella
valutazione di test proiettivi, può ridurre eventuali bias
che
potrebbero derivare da aspettative o ipotesi diagnostiche più o
meno esplicitate da parte del perito stesso), ma i dati emersi dalla
valutazione psicodiagnostica devono comunque sempre essere
elaborati ed integrati nella complessiva valutazione psichiatricoforense da colui che redige la perizia.
88
Esami psicodiagnostici
in ambito forense /4


La relazione psicodiagnostica deve essere scritta in un linguaggio
chiaro, comprensibile, tenendo sempre presente il quesito per cui si
è proceduto all’impiego di reattivi mentali, evidenziando possibili
discrepanze, compresi quei dati che comprovano eventuali ipotesi
contraddittorie, evitando di fare congetture o di fornire informazioni
che possano risultare confondenti.
Nei casi in cui l’esaminando sia stato già precedentemente
sottoposto a test psicologici, andranno tenute in debita
considerazione le indicazioni delle letteratura a proposito dei tempi
minimi al di sotto dei quali non può essere somministrato
nuovamente lo stesso test, pena un risultato non attendibile,
potendo, eventualmente, impiegare test diversi ma con
caratteristiche simili dello stimolo, della tipologia di informazioni
ricavabili e con un analogo modello teorico di riferimento.
89
Esami psicodiagnostici
in ambito forense /5



In tema di valutazione pericolosità sociale i test psicodiagnostici
possono solo misurare la “potenzialità aggressiva” di una persona e
nulla possono dire sulla probabilità che tale aggressività si traduca in
comportamento.
In pratica non riescono a discriminare l’aggressività potenziale e
latente da quella effettiva, tenuto conto che il reato è interazione,
ovvero che l’aggressività effettiva all’origine dell’azione criminosa è
sempre frutto di una situazione, cioè dell’interazione fra personalità
(forza delle inibizioni, tolleranza alla frustrazione, etc.) ed eventi
contingenti.
Non si può non ricordare, inoltre, come un’aggressività fantasticata
evidenziata ai test, può servire come sfogo e salvaguardia da una
sua espressione diretta, fungendo da inibizione dell’impulso
aggressivo stesso.
90
Schema operativo perizia psichiatrica /3
IV. Epicrisi psichiatrica-forense: riprendendo la diagnosi finale si
passa alla disamina obiettiva e coerente che porterà a formulare un
giudizio in tema di imputabilità e/o pericolosità sociale.
I dati rielaborati in questa parte devono essere obiettivi ed obiettivabili
perché devono resistere alla critica delle parti (cross-examination),
attraverso cui si tende a mettere in evidenza i punti deboli e le
incoerenze di un elaborato peritale.
Nella perizia psichiatrica si richiede di applicare un modello diagnostico
di tipo medico (diagnosi nosografica-psicopatologica); solo
successivamente si può passare alla fase del “comprendere
psicologico/criminologico” (diagnosi strutturale e funzionale) che
costituisce il presupposto per un’analisi criminogenetica e
criminodinamica dell’evento delittuoso.
91
Schema operativo perizia psichiatrica /4
V. Conclusioni: parte finale caratterizzata dalla risposta ai quesiti;
essa rappresenta una sintesi espressiva e significativa di tutta
l’attività svolta dal perito.


La relazione deve essere caratterizzata da obiettività e logica delle
argomentazioni, che devono essere formulate in modo chiaro,
comprensibile.
Le considerazioni cliniche devono essere confrontate con la
fattispecie di rilevanza giuridica previste dal quesito peritale. Viene
quindi richiesta una disamina che risponda agli specifici criteri della
causalità medico-legale tra gli elementi clinici emersi e l’evento di
significato giuridico.
92
Schema operativo perizia psichiatrica /5



La risposta al quesito deve essere sintetica e chiara. In assenza di
dati tali da consentire una risposta al quesito ricevuto bisogna
evitare di fornire conclusioni di tipo possibilistico, ma è necessario
esprimere la propria impossibilità a rispondere in modo motivato.
Art. 530 c.p.p. (Sentenza di assoluzione): “(…). 2. Il giudice
pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è
insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che
l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il
reato è stato commesso da persona imputabile. (…)”.
Il legislatore quindi prevede (2° comma) che anche in caso di
dubbio deve prevalere la soluzione più favorevole all’imputato, in
aderenza al principio della presunzione di innocenza fissato dall’art.
27 Cost.
93
Perizia psichiatrica vs perizia
psicologica/criminologica /1

Molti psicologi e criminologi sostengono la necessità di un
allargamento delle indagini psicopatologiche dell’autore di reato con
l’introduzione di quesiti peritali circa la conoscenza di quelle
componenti di tipo psicologico che il c.p. (ex art. 133: “[…] Il
giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del
colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo
[…]) riserva invece alla esclusiva competenza del magistrato.


Attualmente la previsione di indagini peritali sulle qualità psichiche
dell’autore di reato indipendenti da cause patologiche è stata
esclusa in fase istruttoria e processuale, ma ammessa soltanto ai fini
dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza (ex art. 220
c.p.p.).
In effetti tale esclusione si basa su importanti considerazioni.
94
Perizia psichiatrica vs perizia
psicologica/criminologica /2

1.
2.
3.
4.
5.
Rischi perizia psicologica/criminologica
2000):
(Bandini, Lagazzi,
Labilità degli strumenti scientifici a disposizione, in quanto i
criteri inerenti a tale valutazione appaiono più sfumati rispetto a
quelli propri della scienza medico-psichiatrica (maggiore
“soggettività” dei criteri di valutazione della personalità);
Rischio di adeguamento alla mentalità ed alle aspettative dei
giudici. Il perito in mancanza di un quadro chiaro di riferimento
può finire per adattarsi alle richieste del committente, magari
fornendone una copertura pseudoscientifica;
Rischio di utilizzare i risultati della perizia criminologica come
mezzo e fonte di prova;
Difficoltà da parte della difesa e dei consulenti di parte di
confrontarsi su elementi di difficile oggettivazione;
Etc.
95
Perizia psichiatrica vs perizia
psicologica/criminologica /3



Tutto ciò non deve tuttavia significare una rinuncia ad un
ampliamento dell’indagine psichiatrica, attraverso l’introduzione di
elementi relativi alla “biografia di vita” del periziando al fine di
meglio comprendere le soggettive motivazioni e la stessa sofferenza
di molti autori di reato.
A tale riguardo Fornari (2005) sottolinea come il “comprendere”,
ovvero il rispondere alla domanda ”perché lo ha fatto?”, attraverso
l’esecuzione di una semplice inchiesta biopsicosociale, tendente a
raccogliere dati obiettivi sulla condizione esistenziale del reo (come
peraltro richiesto al Giudice ex art. 133 c.p. “[…] dalle condizioni di
vita individuale, familiare e sociale del reo”), può contribuire, pur
rimanendo entro binari rigorosamente psichiatrici, ad illustrare la
criminogenesi e criminodinamica del fatto.
Tuttavia nozioni quali disturbi mentale (diagnosi clinica), valore di
malattia (diagnosi psicopatologica) e infermità (valutazione
normativa) devono essere tenute separate e distinte da ipotesi
criminogenetiche e criminodinamiche pena il rischio di incorrere nel
96
divieto di cui all’art. 220, 2 c., c.p.p.
Perizia psichiatrica vs perizia
psicologica/criminologica /4

Tribunale di Ancona, sent. del 13.02.03
“Si pone ora la questione di chi, in primo luogo, debba accertare la
malattia mentale, in ipotesi penalmente rilevante. Il quesito
sembrerebbe banale e pedestre, poichè la risposta obbligata è che
l’incapacità viene accertata dal giudice sulla scorta delle risultanze
processuali ed in primo luogo della perizia psichiatrica. Ma, per
l’appunto, deve essere chiaro su quali premesse necessarie deve
essere condotta la perizia psichiatrica. E allora, utile conclusione può
essere quella secondo la quale la perizia non potrà mai essere
affidata ad un esperto nelle discipline psicologiche, perché la
psicologia si occupa delle condotte mentali in generale, mentre la
psichiatria si occupa della diagnosi (oltre che della cura) della
malattia mentale”.
97
Perizia psichiatrica vs perizia
psicologica/criminologica /5



La diagnosi psichiatrica rimane il momento fondamentale ed
insostituibile per la valutazione dello stato di mente del periziando e
del valore di “malattia dell’atto”, non potendo la psicologia
clinica/criminologia sostituire il contributo fondamentale e primario
della psichiatria.
Tuttavia la sola diagnosi psichiatrica risulta insufficiente per
orientarsi nei percorsi motivazionali che hanno portato al crimine.
La dimensione del comprendere psicologico/criminologico, sebbene
debba
essere
tenuta
ben
distinta
dalla
ricostruzione
psichiatrica/psicopatologica, può tuttavia fornire un utile supporto
alla valutazione di quei percorsi psicodinamici che possono
contribuire alla spiegazione dell’atto (il comprendere), divenendo
parte integrante dell’elaborato peritale, quando criminogenesi e
criminodinamica trovano il loro contenitore formale e sostanziale in
un funzionamento patologico psichico di rilevanza forense (Fornari,
2005).
98
Perizia psichiatrica vs perizia
psicologica/criminologica /6


Pertanto una valutazione metodologicamente corretta e completa, in
particolare in presenza di reati apparentemente incomprensibili o di
particolare efferatezza, dovrebbe essere caratterizzata da
un’integrazione
psichiatrica-criminologica
(c.d.
perizia
psichiatrico-criminologica), al fine di valutare esattamente il
singolo caso giudiziario inquadrandolo nella particolare situazione
biopsicosociale in cui si è verificato.
In tal modo, il capire non solo se esista malattia e se questa abbia
influito sulla capacità del soggetto, ma anche il “comprendere” il
percorso mentale che lo ha condotto all’ideazione del delitto e alla
sua esecuzione, non solo non incrina il divieto di perizia psicologica
di cui all’art. 220, c. 2, c.p.p., ma permette anche di assolvere alla
natura prettamente medico-legale dell’elaborato peritale, ovvero alla
necessità di stabilire l’ esistenza di un nesso eziologico fra fatto
reato e patologia mentale, come peraltro ricordato anche dalla
sentenza della Corte di Cassazione , S.U., n. 9163/2005: “(…) a
condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta
criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto
causalmente determinato dal disturbo mentale”.
99
Aspetti critici /1




La perizia rappresenta il principale canale di ingresso in Tribunale
della prova scientifica.
La perizia introdotta in epoca di diritto intermedio è un tipico
prodotto della cultura inquisitoria e deriva dalla tradizione canonica
medievale.
La conservazione della perizia come mezzo di prova elettivo in
materia scientifica rappresenta una soluzione eccentrica del codice
del 1988, rispetto a quella che doveva essere l’impronta tipicamente
accusatoria del nuovo modello processuale.
Il perito verrà chiamato a rispondere oralmente ai quesiti posti dalla
Corte, risposte a cui segue il vero e proprio esame incrociato, ma
poi sarà l’elaborato scritto a rappresentare il fondamento della
decisione del giudice.
100
Aspetti critici /2


Gli esperti dovrebbero essere scelti fra quelli inseriti in un pubblico
registro e questo dovrebbe garantire la qualità dell’ausiliario della
Corte, la cui opinione dovrebbe brillare per autorevolezza ed
imparzialità.
La perizia viene considerata come uno strumento affidato a persone
di eccelsa preparazione, deputata ad introdurre nel processo la
verità oggettiva, la verità scientifica inoppugnabile.
Non è così !
101
Aspetti critici /3


Le perizie sono sempre soggettive, opinabili, lacunose, basate sugli
assunti teorici condivisi dall’esperto che le redige e che possono
essere, con pari legittimità scientifica, disconosciute da altri esperti.
La perizia psichiatrica può considerarsi scientifica?
Tribunale di Ancona, sent. del 13.02.03
“(…) questo Giudice ritiene rilevante e non manifestatamente infondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 85-88-89-90 in
quanto presuppongono una nozione di infermità, nella specie
psichica, superata dalle nuove acquisizioni della scienza e in quanto
tale, non utilizzabile in alcun modo e pertanto contrastanti con il
criterio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Cost. nonché in
quanto, utilizzando una nozione di infermità come sopra descritta,
precludono al giudice il potere-dovere della motivazione dei suoi
provvedimenti giurisdizionali, poiché l’iter logico di tale
argomentazione sarebbe irrimediabilmente inficiato dalla incongruità
della nozione di infermità comunemente utilizzata”.
102
Aspetti critici /4

1.
2.
3.
4.
La perizia psichiatrica ha uno scarsissimo valore scientifico poiché
la stessa clinica psichiatrica presenta un ontologica debolezza in
quanto:
aleatorietà descrittiva e classificatoria delle malattie mentali;
deficit di conoscenze sul versante eziologico;
Indeterminatezza in merito alla definizione stessa di
disturbo/infermità mentale (quali i confini fra normalità e
patologia?);
incerta la fondatezza del modello psicopatologico di riferimento.
Kunh (1978): “Un modello di malattia fondato su paradigmi differenti
costituisce un punto di partenza insoddisfacente per la
formulazione di teorie feconde”.
103
Conclusioni /1

La perizia psichiatrica rappresenta lo strumento comunemente
impiegato per rispondere in modo tecnico ai quesiti posti dalla
committenza (Giudice, PM), onde aiutare a comprendere se un
determinato comportamento sia stato condizionato da istanze
psicopatologiche, quale sia il decorso di tali disturbi e quale prognosi
sia possibile formulare.
E’ necessario tuttavia conoscerne bene
metodologia e limiti

La diagnosi e la prognosi di malattia spetta al medico che dovrebbe
possedere anche competenze criminologiche, affinché, attraverso la
“ricostruzione della storia di vita” e l’analisi delle caratteristiche di
personalità che da essa emergono, possa fornire elementi atti a
“comprendere” la genesi (criminogenesi) e la dinamica
(criminodinamica) del reato.
104
Conclusioni /2



Il contributo della psicologia clinica non può sostituire quello
fondamentale e primario della psichiatria (Fornari, 2005).
Solamente attraverso l’espletamento di una perizia psichiatricocriminologica metodologicamente rigorosa, il perito potrà assolvere
nel modo migliore al compito a lui affidato, nel rispetto sia delle
proprie competenze cliniche, che delle istanze normative di
riferimento, consentendo al giudice una valutazione più realistica e
conforme a giustizia.
Principio metodologico fondamentale è non dimenticare il senso del
limite insito nella psichiatria forense in merito alla possibilità di
arrivare a decodificare la complessità del mondo psichico di un
imputato e il rapporto con le sue azioni delittuose.
105
Mens rea aut mens aegra?
Bartolomeo Veneto, Ritratto dell’uomo con il labirinto, 1510 ca.
106
Grazie per l’attenzione
107
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perizia psichiatrico