478 - Veicoli per esercitazioni ed esame di guida delle autoscuole
AUTORE
Aggiornato al 11/06/2015
Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTT
Ferrannini dott.sa Giuseppina - funzionaria amministrativa DTT
Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente.
RIFERIMENTI NORMATIVI
decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 123.
CONTENUTO
Sommario:
478.0
QUADRO GENERALE
478.1
VEICOLI DELLE AUTOSCUOLE AD INSEGNAMENTO DI TIPO COMPLETO
478.2
VEICOLI DELLE AUTOSCUOLE AD INSEGNAMENTO DI TIPO LIMITATO
478.3
DISPOSITIVI DEI VEICOLI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE
478.3.1 Cambio di velocità dei veicoli per il conseguimento della patente
478.3.2 Doppi comandi dei veicoli per il conseguimento della patente
478.3.3 Dispositivo elettronico protetto (scatola nera) dei veicoli per il conseguimento della patente
478.3.4 Zavorra dei veicoli per il conseguimento della patente
478.3.5 Contrassegni dei veicoli per il conseguimento della patente
478.4
DISPONIBILITÀ DEI VEICOLI IN USO ALLE AUTOSCUOLE O AI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
478.4.1 Veicoli in leasing in uso alle autoscuole o ai centri di istruzione automobilistica
478.4.2 Veicoli in noleggio senza conducente ai sensi dell'art. 94, c. 4 bis, CDS in uso alle autoscuole o ai centri di istruzione
automobilistica
478.5
VARIAZIONE PARCO VEICOLARE DELLE AUTOSCUOLE O DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
478.6
COPERTURA ASSICURATIVA
478.7
UTILIZZO DEI VEICOLI DELLE AUTOSCUOLA O DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA PER ATTIVITÀ
EXTRADIDATTICHE
478.8
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI PER LE ESERCITAZIONI E PER L'ESAME DI GUIDA
478.8.1 Caratteristiche dei veicoli per la patente di categoria AM
478.8.2 Caratteristiche dei veicoli per la patente di categoria A1, A2, A
478.8.3 Caratteristiche dei veicoli per la patente di categoria B1, B, B codice 96, BE
478.8.4 Caratteristiche dei veicoli per la patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
478.9
COMPENDIO OPERATIVO
478.9.1 Tabella riepilogativa delle caratteristiche e dell'utilizzo dei veicoli in dotazione alle autoscuole o ai CIA
478.0
QUADRO GENERALE
La dotazione e le caratteristiche tecniche dei veicoli che le autoscuole devono possedere per consentire ai propri allievi di
svolgere le esercitazioni di guida ed effettuare i relativi esami sono disciplinate con riferimento alle ipotesi di autoscuole a formazione
completa: infatti, a far data dal 13.8.2010 (3), le nuove autoscuole devono svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il
conseguimento di tutti i tipi di patente (9). Devono pertanto disporre almeno di un veicolo utile per ogni categoria di patente di
guida, con le caratteristiche tecniche conformi a quelle richieste in sede di esame.
Con riferimento al titolo in base al quale si dispone di un parco veicolare, a tutte le autoscuole - nonché i centri di istruzione
automobilistica che svolgano corsi pratici per il conseguimento di tutti i titoli abilitativi alla guida, esclusa la patente di categorie B (9) - si
applicano le seguenti disposizioni.
Dall'1.7.2015, i veicoli devono essere di proprietà dell'autoscuola (v. inPratica 478.5) ovvero in disponibilità a titolo di leasing (v.
inPratica 478.5.1): è ammesso inoltre il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale della locazione senza conducente per più di
trenta giorni, tale che comporti l'annotazione sulla carta di circolazione del soggetto locatario, così come previsto dall'art. 94, c. 4 bis,
CDS (5).
Alcune categorie di veicoli possono essere messe a disposizione dell'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica,
tanto per le esercitazioni che per la prova pratica di guida (v. inPratica 478.5).
478.1
VEICOLI DELLE AUTOSCUOLE AD INSEGNAMENTO DI TIPO COMPLETO
Le autoscuole devono essere dotate, anche attraverso l'adesione ad un consorzio, di tutti i veicoli utili al conseguimento delle
patenti di categoria A1, A2, A, B, C, CE, D e DE, nonché almeno di uno di quelli utili per conseguire la patente di categoria AM (1).
Tali veicoli devono essere conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dall'allegato II, lettera B, del DLG. 59/2011 e
successive modificazioni (v. inPratica 478.10).
Fermo restando che alcune categorie di veicoli possono essere messe a disposizione dell'autoscuola o di un centro di istruzione
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automobilistica, tanto per le esercitazioni che per la prova pratica di guida (v. inPratica 478.5).
478.2
VEICOLI DELLE AUTOSCUOLE AD INSEGNAMENTO DI TIPO LIMITATO
Le autoscuole per conducenti di veicoli a motore già abilitate all'insegnamento di tipo limitato sulla base di un'autorizzazione o di
una DIA precedente il 13.8.2010, possono continuare a svolgere la loro attività dotate solo dei veicoli richiesti in relazione alle categorie
di patenti per le quali erogano formazione (11). Pertanto, devono essere munite soltanto dei veicoli di categoria AM, A1, A2, A, B (v.
inPratica 478.10).
Tali veicoli devono essere conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dall'allegato II, lettera B, del DLG. 59/2011 e
successive modificazioni (v. inPratica 478.10).
Le autoscuole ad insegnamento limitato dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di formazione completa alla prima
variazione della titolarità (22).
Esse inoltre possono estendere la loro attività alla formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti e documenti di
abilitazione professionale o dotandosi dei veicoli a tal fine necessari o aderendo ad un consorzio che ha costituito un centro di
istruzione automobilistica (26).
In tal caso presentano una DIA. L'attività di autoscuola ad insegnamento completo non può essere avviata prima che la provincia
abbia esperito la verifica del possesso dei requisiti prescritti (26).
Dall'applicazione di tali disposizioni non deriva necessariamente variazione della titolarità dell'autoscuola (26).
Le autoscuole che sono diventate ad insegnamento completo non possono più tornare ad essere ad insegnamento
limitato (26).
478.3
DISPOSITIVI DEI VEICOLI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE
I veicoli utilizzati per le esercitazioni e le prove d'esame devono essere muniti di particolari dispositivi previsti dalla vigente
normativa UE (per l'esame di guida) e nazionale.
478.3.1 Cambio di velocità dei veicoli per il conseguimento della patente
I veicoli utilizzati per le esercitazioni e le prove d'esame possono essere muniti di cambio di velocità manuale (14) o di tipo
diverso, fermo restando che - se la prova d'esame è sostenuta su veicolo con cambio di tipo diverso - sulla patente, in corrispondenza
della categoria così conseguita, è annotato il codice "78": al titolare è conseguentemente vietata la guida di veicoli, di pari categoria,
con cambio manuale.
Fa eccezione a tale principio l'ipotesi che un conducente, già titolare di altra patente almeno di categoria B conseguita con
cambio manuale, consegua una patente di categoria C, CE, D o DE su veicolo con cambio non manuale: in tal caso non si annota sulla
patente, in corrispondenza della categoria così conseguita, il codice 78, a condizione che sia stata sostenuta una particolare prova
pratica di guida: "Guida sicura ed attenta al risparmio energetico" (20).
478.3.2 Doppi comandi dei veicoli per il conseguimento della patente
I veicoli d'esame, inoltre, devono essere muniti di doppi comandi almeno per la frizione ed il freno: fanno eccezione quelli delle
patenti AM, A1, A2, A e B1 (15) e speciali (32). L'installazione dei doppi comandi deve risultare dalla carta di circolazione, ove viene
annotata previa visita e prova del veicolo (17).
478.3.3 Dispositivo elettronico protetto (scatola nera) dei veicoli per il conseguimento della patente
I veicoli muniti di doppi comandi devono inoltre essere dotati di dispositivo elettronico protetto (scatola nera), idonea a
rilevare la tipologia del percorso e la durata della guida. Tale dispositivo è previsto anche per i veicoli delle patenti B codice 96, B1, BE,
speciali, C1, C1E, D1, D1E messi a disposizione dell'autoscuola o del CIA a titolo oneroso. Apposito DM deve individuare le specifiche
tecniche del predetto dispositivo.
478.3.4 Zavorra dei veicoli per il conseguimento della patente
La massa totale effettiva minima prevista per i veicoli impiegati per effettuare l'esame di categoria BE, C, CE, C1E, D1E e DE,
obbligatoria a decorrere dall'1.1.2014, (10) è attestata tramite l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo ai sensi dell'art. 78
CDS nel caso di zavorre inamovibili, oppure tramite l'acquisizione di una specifica attestazione vidimata da un UMC su una relazione
tecnica redatta da perito tecnico abilitato nel caso di zavorre amovibili (v. inPratica 385.2).
478.3.5 Contrassegni dei veicoli per il conseguimento della patente
Durante le esercitazioni e gli esami di guida, gli autoveicoli utilizzati dagli aspiranti conducenti devono essere muniti,
anteriormente e posteriormente, di contrassegni (v. inPratica 048.6) con la scritta:
• SCUOLA GUIDA di colore nero su fondo bianco retroriflettente, se i veicoli fanno parte del parco veicolare delle autoscuole o dei
centri di istruzione;
• lettera P maiuscola di colore nero su fondo bianco retroriflettente, se i veicoli non fanno parte del parco veicolare delle autoscuole o
dei centri di istruzione (v. inPratica 478.9) (24);
• nel caso di guida accompagnata, lettere GA maiuscole, di colore nero su fondo giallo retroriflettente, se i veicoli non fanno parte del
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parco veicolare delle autoscuole o dei centri di istruzione.
478.4
DISPONIBILITÀ DEI VEICOLI IN USO ALLE AUTOSCUOLE O AI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
A decorrere dal 1.7.2015, dopo il periodo transitorio (6), i veicoli del parco di un'autoscuola o di un centro di istruzione
automobilistica (21):
• devono essere di proprietà del titolare dell'autoscuola, dell'ente o della società ovvero del consorzio che ha costituito il centro
d'istruzione;
• possono essere acquisiti in leasing (v. inPratica 478.5.1); o
• possono essere in disponibilità a titolo di noleggio senza conducente per più di trenta giorni, tale che comporti l'annotazione sulla
carta di circolazione del soggetto locatario, così come previsto dall'art. 94, c. 4 bis, CDS automobilistica (intestazione temporanea)
(5).
Le autoscuole devono dotarsi obbligatoriamente dei veicoli utili al conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A, B, C, CE, D
e DE (18).
Possono essere messi a disposizione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, sia per le esercitazioni che per la
prova pratica di guida, i veicoli di (18) categoria B con codice 96, B1, BE, C1, C1E, D1 e D1E e per il conseguimento delle patenti
speciali. La disponibilità, in favore dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, può essere concessa dall'allievo o da un
terzo che ne sia proprietario, usufruttuario, locatario con facoltà di acquisto o venditore con patto di riservato dominio. Se la
disponibilità è resa a titolo oneroso, tali veicoli devono essere dotati di scatola nera. Apposito DM deve individuare le specifiche
tecniche del predetto dispositivo.
Di conseguenza, in sede d'esame, gli allievi delle autoscuole o dei CIA, devono utilizzare esclusivamente i veicoli di proprietà o in
disponibilità alle autoscuole o ai centri di istruzione stessi (18).
Per quanto riguarda il parco veicolare (4):
• i veicoli tra due o più titolari di autoscuola o tra due o più consorzi non possono essere in comproprietà o in dotazione a titolo di
leasing o locazione senza conducente ai sensi dell'art. 94, c. 4 bis CDS (intestazione temporanea);
• può essere utilizzato anche presso autoscuole diverse facenti capo ad unico titolare nel limite territoriale della medesima provincia e
purché venga rispettata la dotazione minima consistente nel veicolo di categoria B;
• i veicoli in dotazione ad un consorzio possono essere utilizzati presso tutti i centri di istruzione automobilistica costituiti dal
medesimo consorzio nell'ambito della stessa provincia.
Nel caso si verifichi un guasto, documentabile, all'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente,
l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare, anche per gli esami e previa comunicazione alla provincia, un
veicolo conferito in disponibilità da un'altra autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica: la disponibilità può essere concessa
per massimo 30 giorni, ma la provincia - sulla base di motivate e documentate esigenze - può concedere una proroga (12).
Tutti i veicoli utilizzati per le prove d'esame devono comunque essere conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dall'allegato
II, lettera B, del DLG n. 59/2011 e successive modificazioni (30) (v. inPratica 478.10).
478.4.1 Veicoli in leasing in uso alle autoscuole o ai centri di istruzione automobilistica
È ammesso, tra l'altro, l'utilizzo del leasing per l'acquisizione di veicoli ad uso autoscuola (21).
Questo strumento contrattuale disciplina un'operazione finanziaria con la quale una parte (concedente) concede ad un'altra
(utilizzatore) il godimento di un bene dietro corrispettivo di un canone periodico, per un certo periodo, alla scadenza del quale è
prevista, a favore dell'utilizzatore, la possibilità di scegliere una delle seguenti opzioni:
• restituire il bene;
• proseguire nel godimento pagando un canone molto ridotto;
• acquistare la proprietà, pagando un'ulteriore somma;
• richiedere la sostituzione con altro bene meglio utilizzabile;
• agire in altre forme contrattualmente stabilite.
Nella pratica, il termine leasing è riferito a due differenti tipologie di contratto:
• leasing operativo: è finalizzato ad evitare all'utilizzatore i rischi connessi alla proprietà del bene e ad una sua rapida obsolescenza,
garantendo alcuni servizi collaterali (manutenzione, ecc.);
• leasing finanziario: ha per scopo principale quello di finanziare l'utilizzatore, il quale può però servirsi del bene per tutta la durata
della vita tecnico-economica del bene stesso, senza dovere acquistarne la proprietà o ricorrere alle consuete forme di finanziamento
(banche, ecc.). Di solito una società finanziaria acquista un bene per conto di un'impresa industriale o commerciale, a cui lo cede in
godimento per un periodo in genere corrispondente all'intera vita economica del bene stesso.
Nell'ambito delle autoscuole entrambe le forme contrattuali sono tecnicamente possibili per l'acquisizione del parco veicolare, ma
di fatto il leasing finanziario è lo strumento contrattuale maggiormente usato, per la sua intrinseca natura di mezzo di finanziamento e
per le particolari agevolazioni fiscali ad esso connesse, anche se, recentemente, queste ultime sono state parzialmente ridotte.
478.4.2
Veicoli in noleggio senza conducente ai sensi dell'art. 94, c. 4 bis, CDS in uso alle autoscuole o ai centri di
istruzione automobilistica
Obiettivo della nuova previsione normativa è stato quello di adeguare la disciplina dell'attività di autoscuola anche al nuovo
regime improntato alla libera concorrenza tra tali imprese, prevedendo che le stesse potessero ricorrere, per dotarsi dei veicoli
necessari all'esercizio della loro attività (da sette a quindici), anche a quel ventaglio di strumenti negoziali che sono oggi a disposizione
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di tutti gli operatori economici, così come nel 1995 era stato previsto il ricorso leasing: tanto al fine di perseguire l'obiettivo di favorire
una crescita del settore, rimuovendo non più giustificate limitazioni al libero esercizio dell'attività di carattere imprenditoriale che, giusta
l'entrata in vigore della nuova disciplina comunitaria in materia di patenti, avrebbero richiesto cospicui investimenti.
Pertanto, fatti salvi i casi di mera disponibilità (v. inPratica 478.5), i veicoli in dotazione alle autoscuole o ai centri di istruzione
automobilistica possono anche essere in disponibilità a titolo di locazione senza conducente, a condizione che ricada nell'ambito di
applicazione dell'art. 94, c. 4 bis, CDS (5), come disciplinato dall'art. 247 bis del citato DPR n. 495/1992, e cioè - tra l'altro - per un
periodo superiore a trenta giorni.
Ai sensi del citato art. 94, c. 4 bis, CDS, infatti, situazioni di disponibilità di un veicolo da parte di un soggetto diverso da chi risulti
intestatario della carta di circolazione, protratte per almeno trenta giorni, comportano l'obbligo di annotazione sul predetto documento
dei dati di chi gode di tale disponibilità: la relativa norma regolamentare espressamente contempla, tra tali ipotesi, quella della locazione
senza conducente, strumento negoziale che nella prassi ha sostituito il ricorso alla locazione finanziaria.
478.5
VARIAZIONE PARCO VEICOLARE DELLE AUTOSCUOLE O DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
L'inserimento o la dismissione dei veicoli nel parco veicolare di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, sono
comunicati alla provincia territorialmente competente entro otto giorni lavorativi successivi alla stipula dell'atto giuridico dal
quale deriva l'acquisizione o la dismissione (23).
Se il ricevente il veicolo è persona diversa da un titolare di autoscuola o da un consorzio, quest'ultimo cedente richiede
l'aggiornamento della carta di circolazione.
Infatti la dismissione o immissione di veicoli nel parco delle autoscuole avviene mediante richiesta di aggiornamento della carta di
circolazione del veicolo interessato all'UMC, che provvede successivamente ad informare la Provincia.
L'UMC territorialmente competente è quello della provincia in cui ha sede l'autoscuola che intende effettuare la variazione.
478.6
COPERTURA ASSICURATIVA
È espressamente previsto che durante le esercitazioni di guida e le prove d'esame i veicoli destinati all'attività di autoscuola
debbano avere la copertura assicurativa in conformità alle norme vigenti in materia ed ai relativi massimali previsti (27). Si tratta, in
effetti, di un richiamo superfluo alla luce della obbligatorietà dell'assicurazione sulla responsabilità civile per autoveicoli e natanti.
Sulla polizza deve essere espressamente annotato che trattasi di autoveicolo adibito a scuola guida e che l'assicurazione è
estesa a favore dei terzi trasportati (7).
478.7
UTILIZZO DEI VEICOLI DELLE AUTOSCUOLA O DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA PER ATTIVITÀ
EXTRADIDATTICHE
I veicoli utili a conseguire le patenti di categorie AM, A1, A2, A, B, e quelle di categoria B1 e B con codice 96 e BE nonché
delle patenti di guida speciali, quando sono immatricolati a nome di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica,
possono essere utilizzati per uso privato (29) a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e di disattivare i
doppi comandi, se presenti (25).
Quelli utili a conseguire le patenti di categoria C, CE, D e DE, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati anche
ad uso speciale, purché siano attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dal DTT (19) (28): le stesse disposizioni di applicano
ai veicoli di categoria C1, C1E, D1 e D1E, quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica (28).
Tutti i veicoli summenzionati possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede di esame e per ogni
altra incombenza connessa con l'attività di autoscuola o centro di istruzione automobilistica (13).
478.8
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI PER LE ESERCITAZIONI E PER L'ESAME DI GUIDA
Tali veicoli devono essere conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dall'allegato II, lettera B, del DLG. 59/2011 e
successive modificazioni. Più in dettaglio, si tratta di veicoli per la patente di (2) (3) (4) (30):
• categoria AM;
• categoria A1, A2, A, B1;
• categoria B, B codice 96, BE;
• categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.
478.8.1 Caratteristiche dei veicoli per la patente di categoria AM
I veicoli devono possedere le seguenti caratteristiche:
• ciclomotori a due ruote (categoria L1e);
• ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) e quadricicli leggeri (categoria L6e), se omologati per il trasporto di un passeggero oltre
al conducente.
I ciclomotori a tre ruote e i quadricicli leggeri devono essere dotati di retromarcia (33).
I veicoli:
• possono essere muniti di cambio di velocità manuale o automatico (in tale caso, tuttavia, sulla patente verrà apposta la limitazione
del codice UE armonizzato 78);
• devono essere muniti di indicatori di direzione (34).
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478.8.2 Caratteristiche dei veicoli per la patente di categoria A1, A2, A
I veicoli devono possedere le seguenti caratteristiche (35) (36):
• categoria A1: motociclo di categoria A1 senza sidecar, avente potenza nominale massima di 11 kW e rapporto potenza/peso non
superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la
cilindrata del motore è almeno di 120 cm³, con tolleranza di 5 cm³ sotto tale cilindrata minima. Se il motociclo è a motore elettrico, il
rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg (37);
• categoria A2: motociclo senza sidecar, avente potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e rapporto
potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno (38) di
400 cm³, con tolleranza di 5 cm³ sotto tale cilindrata minima. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo
è di almeno 0,15 kW/kg (39);
• categoria A: motociclo senza sidecar, avente una cilindrata di almeno 600 cm³, con tolleranza di 5 cm³ sotto tale cilindrata minima,
potenza di almeno 50 kW e massa a vuoto superiore a 180 kg con tolleranza di 5 kg sotto la massa minima; fino al 31.12.2018 è
tuttavia ammessa una potenza tra 40 kW e 50 kW e una massa a vuoto inferiore a 180 kg (40). Se il motociclo è a motore
elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg.
I veicoli:
• possono essere dotati di cavalletto centrale o laterale (41);
• non possono essere muniti di due ruote anteriori (42);
• devono essere muniti di indicatori di direzione (34).
478.8.3 Caratteristiche dei veicoli per la patente di categoria B1, B, B codice 96, BE
I veicoli devono possedere le seguenti caratteristiche:
• categoria B1: un veicolo capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h, dotato di retromarcia;
• categoria B: un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
• categoria B codice 96: una combinazione di veicoli, composta da una motrice di categoria B ed un rimorchio avente massa
massima autorizzata superiore 750 kg, tale che la massa massima autorizzata di tale complesso superi i 3.500 kg ma non i 4.250
kg;
• categoria BE: il complesso (motrice di categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1.000 kg), di massa massima
autorizzata superiore a 4.250 kg ma non superiore a 7.000 kg, deve essere capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.
Lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il
cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto
attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima. Il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa
totale effettiva: tale ultima disposizione, tuttavia, si applica dall'1.1.2014 (43) (31).
478.8.4 Caratteristiche dei veicoli per la patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
I veicoli devono possedere le seguenti caratteristiche (43) (31):
• categoria C1: veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4.000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di
sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato di tachigrafo; lo spazio di carico deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina;
• categoria C: veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12.000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o
superiore a 2,40 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede
la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché di tachigrafo; lo spazio di carico deve consistere in un cassone
chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10.000 kg di
massa totale effettiva (16);
• categoria C1E: insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o
superiore a 1.250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore a 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo
spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il
cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto
attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa
totale effettiva;
• categoria CE: autoarticolato o insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o
superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore
ai 14 m e la larghezza pari o superiore a 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e
devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché di tachigrafo;
lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il
veicolo deve essere presentato con un minimo di 15.000 kg di massa totale effettiva (8);
• categoria D1: veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4.000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di
sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato di tachigrafo;
• categoria D: veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di
sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato di tachigrafo;
• categoria D1E: insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o
superiore a 1.250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un
cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale
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effettiva;
• categoria DE: insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a
1.250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del
rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un
minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
478.9
478.9.1
COMPENDIO OPERATIVO
Tabella riepilogativa delle caratteristiche e dell'utilizzo dei veicoli in dotazione alle autoscuole o ai CIA
Patenti
Dotazione
obbligatoria
veicoli autoscuole
[6]
AM
SI
SI
SI
A1
SI
SI
SI
A2
SI
SI
SI
A
SI
SI
SI
SI
SI
B1
B
Veicoli che
possono essere
in disponibilità di
autoscuole o CIA
[2]
Obbligo dei doppi
comandi [1]
Classificazione
uso speciale - uso
esclusivo suola
guida [4]
SI
SI
Utilizzo privato dei Trasporto di allievi
veicoli di
con veicoli di
autoscuole o CIA autoscuole o CIA [5]
[3]
SI
SI
SI
B 96
SI
SI
SI
SI
BE
SI
SI
SI
SI
C1
SI
SI
SI
SI
C1E
SI
SI
SI
SI
D1
SI
SI
SI
SI
D1E
SI
SI
SI
SI
C
SI
SI
SI
SI
CE
SI
SI
SI
SI
D
SI
SI
SI
SI
DE
SI
SI
SI
SI
SPECIALI
SI
SI
SI
[1] I veicoli dotati di doppi comandi sono altresì dotati di un dispositivo elettronico protetto (scatola nera, conforme a DM) sia in sede di
esercitazioni sia in sede d'esame. Gli unici veicoli sui quali svolgere le esercitazioni e gli esami senza obbligo di doppi comandi (anche per i
candidati privatisti, in sede d'esame) sono quelli utili per il conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A e B1, nonché delle categorie speciali (v.
art. 7 bis, c. 1, DM n. 317/1995 e smi).
[2] Possono essere messi a disposizione dall'allievo dell'autoscuola o del CIA, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o
venditori con patto di riservato dominio. Se la disponibilità è a titolo oneroso occorre dispositivo elettronico protetto (scatola nera, conforme a DM)
(v. art. 7 bis, c. 3, DM n. 317/1995 e smi)
[3] Possono essere utilizzati per uso privato a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e che, ove presenti, i doppi
comandi siano resi inoperanti (v. art. 7 bis, c. 4, DM n. 317/1995 e smi).
[4] Attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (v. art. 7 bis, c. 5, DM n. 317/1995 e smi).
[5] Possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede d'esame, nonché per ogni incombenza connessa all'esercizio
dell'attività di autoscuola o del CIA (v. art. 7 bis, c. 6, DM n. 317/1995 e smi).
[6] A decorrere dall'1.7.2015 (v. circolare 14.5.2015, prot. n. 11502/8.7.6).
CONTINUA
Parte 1 di 2. Per le restanti parti di testo vedasi: Parte 2.
NOTE 11/06/2015 In materia di parco veicolare delle autoscuole e dei CIA è previsto che i veicoli delle categorie C1, C1E,
D1 e D1E utilizzati per le esercitazioni e per gli esami debbano, in ogni caso, essere muniti di doppi comandi; pertanto, gli
unici veicoli sui quali è possibile svolgere le esercitazioni e gli esami senza obbligo di doppi comandi (anche per i
candidati privatisti, in sede d'esame) sono quelli utili per il conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A e B1, nonché delle
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categorie speciali. A decorrere dal 1.7.2015, le autoscuole devono dotarsi obbligatoriamente dei veicoli utili al
conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A, B, C, CE, D e DE e possono, nel caso in cui iscrivano allievi che intendono
conseguire le categorie B1, B96, BE, C1, C1E, D1 e D1E, e le patenti speciali, utilizzare, per le esercitazioni e gli esami
veicoli dati in disponibilità; pertanto, gli allievi delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica, devono utilizzare
esclusivamente i veicoli di proprietà o in disponibilità alle autoscuole o ai centri di istruzione stessi (Circ. 14.5.2015, prot. n.
11502/8.7.6 - Modificato per revisione generale).
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478 - Veicoli per esercitazioni ed esame di guida delle autoscuole