Legge 6 agosto 2008 n. 133
art. 72
Permanenza in servizio del personale di
ruolo dell'Università
Diniego con eccezione
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1
I commi 1 e 2 dell’articolo 1 del D.L. 10.11.08 n. 180
(pubblicato sulla G.U. n. 263 del 10.11.08, coordinato con la
L. di conversione n. 1 del 09.01.09, pubblicata sulla G.U. n. 6
del 09.01.09) recante:
“Disposizioni urgenti per il diritto alla studio, la valorizzazione del merito e la qualità del
sistema universitario e della ricerca”
vietano alle università, che hanno superato il limite* del 90%:
a)
l’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa e l’assunzione di
personale;
b)
l’accesso alla ripartizione dei fondi stanziati per il reclutamento straordinario di
ricercatori, di cui all’articolo 1, comma 650 della L. 27.12.06 n. 296.
*Limite introdotto dall’art. 51, c. 4 della L. n. 449 del 27.12.97 nel rapporto percentuale tra la quota
di Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) e spese fisse per il personale di ruolo
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2
Art. 66, comma 13,
D.L. 25.06.2008, n. 112
L‘art. 66, comma 13 del D.L. n. 112 del 25.6.08, che ha previsto di
rideterminare, entro il 31.12.08, la programmazione triennale
del fabbisogno del personale, in ragione delle misure di
razionalizzazione, riduzione delle dotazioni organiche e
contenimento delle assunzioni di cui al predetto decreto,
stabilisce una progressiva riduzione del finanziamento
ordinario delle Università per gli anni dal 2009 al 2013,
riduzione non ancora concretamente calcolabile, in assenza di
criteri che a breve verranno definiti dal MIUR.
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3
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO ATTIVO
Personale di ruolo* a tempo indeterminato
a decorrere dal 1.1.2009
Ai sensi del comma 7 dell’articolo 72 del D.L. n. 112 del 25.6.08,
convertito nella L. n. 133 del 6.8.08, dopo il primo periodo dell’articolo
16, comma 1, del D.Lgs.vo n. 503 del 30.12.92 e successive
modificazioni, che recita:
“E’ in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli Enti pubblici non
economici di permanere in servizio con effetto dalla data di entrata in
vigore della legge 23.10.92 n. 421, per un periodo massimo di un biennio
oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti”,
*Personale docente di ruolo, personale tecnico amministrativo di ruolo collaboratori ed esperti
linguistici di ruolo
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Discrezionalità
deve essere aggiunto:
“In tal caso è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie
esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta, in
relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal
richiedente in determinati o specifici ambiti e in funzione dell’efficiente
andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata
all’amministrazione di appartenenza dai 24 ai 12 mesi precedenti il
compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal
proprio ordinamento”.
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I successivi commi 8, 9 e 10 cosa
dispongono:
“Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento
alle domande di trattenimento presentate nei 6 mesi successivi* alla
data di entrata in vigore del presente decreto”.
“Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento
motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di
trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1.1.2009 al
31.12.2009”.
“I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal
1.1.2010 decadono e i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti
a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7”.
*La domanda poteva essere presentata entro il 27.12.08
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6
pertanto:
fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere al 25.6.08 (data di
entrata in vigore del D.L. n. 112/08, convertito in L. n. 133/08) e
quelli aventi decorrenza entro il 31.12.08, è a discrezione della
Pubblica Amministrazione l’accoglimento delle richieste di
trattenimento in servizio attivo per un biennio, oltre il
compimento del limite massimo di età, presentate dal personale di
ruolo a tempo indeterminato che abbiano decorrenza a partire dal
1.1.2009.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Informativa
dd. 21.7.2008 e Ministero per la P.A. e l’I. con Circolare n. 10 dd.
21.10.08 sono fatti salvi i seguenti trattenimento in servizio:
Tenuto conto di quanto precisato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, con Informativa dd. 21.7.2008 e di quanto
specificato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione
con Circolare n. 10 dd. 21.10.2008, sono fatti salvi i seguenti
trattenimenti in servizio:
Personale docente di ruolo:
•
•
•
quelli che hanno avuto inizio dal 1.11.2006 e che si sono
conclusi al 31.10.2008;
quelli che hanno avuto inizio dal 1.11.2007 e che si
concluderanno al 31.10.2009;
quelli che hanno avuto inizio dal 1.11.2008 e che si
concluderanno al 31.10.2010.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Informativa
dd. 21.7.2008 e Ministero per la P.A. e l’I. con Circolare n. 10 dd.
21.10.08 sono fatti salvi i seguenti trattenimento in servizio:
Personale tecnico amministrativo e collaboratori
ed esperti linguistici
quelli che hanno avuto inizio nel corso dell’anno 2006 e che si
sono conclusi entro il 31.12.08;
quelli che hanno avuto inizio nel corso dell’anno 2007 e che si
concluderanno nel corso dell’anno 2009;
quelli che hanno avuto inizio nel corso dell’anno 2008 e che si
concluderanno nel corso dell’anno 2010.
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9
I limiti di età del personale di ruolo sono
(salvo il collocamento fuori ruolo residuale dal 01/01/2009 al 31/10/2010
e l’eventuale concessione della permanenza in servizio attivo):
-
Personale tecnico amministrativo e collaboratori ed
esperti linguistici: 65 anno di età
Personale docente di ruolo:
-
il 65° anno di età per i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad
esaurimento;
-
il 65° anno di età per i professori associati non già incaricati
stabilizzati assunti prima del 20.11.05 (prima dell’entrata in vigore
della L. n. 230/05 e che non hanno optato per questa legge);
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10
I limiti di età del personale di ruolo sono:
-
il 70° anno di età per i professori ordinari di vecchia nomina e di nuova nomina
(cioè nominati prima dell’11.3.80 o successivamente), nonché per quelli nominati
ai sensi della L. n. 230/05;
-
il 70° anno di età, per i professori associati già incaricati stabilizzati o
stabilizzandi*;
-
il 70° anno di età, per i professori associati non già incaricati stabilizzati che
sono stati assunti prima del 20.11.05 (prima dell’entrata in vigore della L. n.
230/05) e che hanno optato per il nuovo stato giuridico, di cui all’art. 19 della L.
n. 230/05, il cui limite massimo di età è il 70° anno
-
il 70° anno di età per tutti i professori associati nominati ai sensi della L. n.
230/05;
-
il 70° anno di età per tutti i professori incaricati stabilizzati;
*Per professori stabilizzandi si intendono i docenti incaricati nell’a.a. 1978/79 che
hanno compiuto un triennio d’incarico prima della nomina ad associato
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11
Tenuto conto che il trattenimento in servizio attivo può
essere richiesto:
- dal 65° al 67° anno di età da parte del personale tecnico amministrativo di ruolo e
dei collaboratori ed esperti linguistici;
- dal 65° al 67° anno di età da parte dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad
esaurimento;
- dal 65° al 67°anno di età da parte dei professori associati non già incaricaricati
stabilizzati (assunti prima del 20.11.05, prima dell’entrata in vigore della L. n. 230/05),
compresi i professori di questa fascia che svolgono funzioni primariali e assistenziali;
- dal 70° al 72° anno di età da parte dei professori ordinari di vecchia nomina e di
nuova nomina (prima del 11.3.80 o successivamente) e che non sono stati nominati tali a
seguito della L. n. 230/05, compresi i professori di questa fascia che svolgono funzioni
primariali e assistenziali;
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Con la Legge n. 133/08
ORA
l’accoglimento di queste richieste di trattenimento
in servizio:
È discrezionale per l’amministrazione di appartenenza, anche nel caso dei
professori che svolgono funzioni assistenziali e primariali, in quanto, ai sensi
del comma 18, dell’art. 1 della Legge n. 230/05:
“I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge (20.11.05) mantengono le proprie funzioni assistenziali e
primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse
complementari, fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il
70° anno di età, fermo restando l’applicazione dell’art. 16 del decreto legislativo
30.12.92, n. 503, e successive modificazioni”.
Per cui, anche per tali professori sussiste la discrezionalità in merito alla
concessione del biennio, salvo l’eventuale opzione di cui all’art. 1, comma
19, della Legge n. 230/05, in caso di professori associati non già incaricati
stabilizzati.
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Il trattenimento in servizio attivo
non è previsto:
per i
professori associati, già incaricati stabilizzati
o stabilizzandi e professori incaricati
interni ed esterni
In virtù di quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.
3204 del 6.6.2000, detti docenti cessano a decorrere dal 1
novembre dell’anno accademico in cui compiono il 70° anno di
età.
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Effetti applicativi del comma 18 dell’art. 1 della L. 4.11.05, n. 230
nei confronti dei professori associati non già incaricati
stabilizzati assunti ante L. 230/05
Tenuto conto che intenzione della norma sopra citata era quella di non
modificare lo stato giuridico del dipendente, bensì di estendere al
personale di materie cliniche l’esercizio di funzioni assistenziali e
primariali fino a farlo coincidere con quello previsto per il suo
collocamento a riposo*;
*come espresso dall’Avvocatura Distrettuale nella nota allegata al
materiale didattico
tenuto conto della progressiva riduzione del collocamento fuori
ruolo, di cui all’art. 2, comma 434, della L. 24.12.07, n. 244;
l’unico iter per mantenere in servizio sino al 70° anno di età i
professori associati non già incaricati stabilizzati che svolgono funzioni
assistenziali e primariali e che sono stati assunti ante L. 230/05, è
quella di farli optare per lo stato giuridico della L. 230/05.
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Il trattenimento in servizio attivo
continua ad essere un diritto per:
i professori associati, non già incaricati stabilizzati (compresi i professori
associati non già incaricati stabilizzati che svolgono funzioni assistenziali e
primariali e che optino per la L. n. 230/05) che optano per la L. n. 230/05 o
che sono stati nominati tali ai sensi di tale legge.
Ciò in quanto, ai sensi del comma 17, dell’art. 1, della L. 230/05 per “i
professori ordinari ed associati secondo le disposizioni della L. n. 230/05 il
limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al
termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età, ivi
compreso il biennio di cui all’art. 16 del decreto legislativo 30.12.92 n. 503,
e successive modificazioni”.
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per i professori associati nominati tali, ai sensi della
Legge n. 230/05 o che optano per tale legge:
il biennio di trattenimento in servizio attivo si fonde con il diritto* di
essere collocati a riposo nell'anno accademico nel quale compiono
70 anni di età e non vi è discrezionalità in merito ad esso da parte
dell'amministrazione;
*Diversamente, l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca con nota dd. 14.10.08, nel rispondere ad un quesito della Direzione Generale
dell’Università, ha espresso l’avviso che “il disposto dell’art. 1, comma 17, della L.
230/05 implica che per coloro i quali non hanno beneficiato della prosecuzione del
rapporto il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato ex lege al
termine dell’anno accademico nel quale hanno compiuto il 68° anno età”. Vedi altresì la
risposta dd. 30.10.08 del Direttore Generale per l’Università – Ufficio I, dott. Antonello
Masia , al Rettore dell’Università di Pisa, nonché i contenuti della mozione del Consiglio
Universitario Nazionale nell’adunanza del 12.02.09.
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da ciò si evince che:
per i professori ordinari, nominati ai sensi della
L. n. 230/05, il cui limite massimo di età è pari a 70 anni, ivi
compreso il biennio,
non vi è più la possibilità di rimanere in servizio fino a 72
anni di età
Non vi è altresì alcun interesse all'opzione, nel caso siano stati
nominati in data anteriore all'entrata
in vigore di tale legge.
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Decorrenza dei trattamenti pensionistici per raggiunti limiti di età (valida per il
personale tecnico amministrativo, i collaboratori ed esperti linguistici, il personale
docente che decida di cessare ai sensi del
D.Lgs.vo n. 165/97)
Ai sensi della L. 243/07, come precisato con Circolare INPDAP n. 7 del 13/05/2008, la
decorrenza del trattamento di quiescenza per raggiunti limiti di età ha luogo dal primo giorno
del mese successivo al compimento del 65°anno di età, solo in ipotesi che
l’interessato abbia già maturato diritto a pensione*,
altrimenti, dal :
1° luglio, se l’interessato compie l’età entro il 31/03 dell’anno;
1° ottobre, se l’interessato compie l’età entro il 30/06 dell’anno;
1° gennaio dell’anno successivo, se l’interessato compie l’età entro il 30/09 dell’anno
precedente;
1° aprile dell’anno successivo, se l’interessato compie l’età entro il 31/12 dell’anno
precedente.
Di conseguenza, qualora la data di collocamento a riposo del dipendente non coincidesse con
la data di erogazione del trattamento di quiescenza spettantegli, l’Amministrazione, secondo
le indicazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10.01.08,
acconsentirà alla parziale permanenza in servizio attivo del dipendente.
*(anche in caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio)
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Collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età nei
confronti del personale docente
e relativa decorrenza pensionistica
Il personale docente viene collocato a riposo per raggiunti limiti
di età il 1° novembre dell’anno, in cui compie l’età - limite, ai
sensi degli articoli 19 e 24 del DPR 382/80.
Qualora il docente compia l’età - limite dal 1°novembre al
31 dicembre dell’anno, verrà collocato a riposo con decorrenza
dal: 1°novembre dell’anno successivo.
Da tale data decorrerà il trattamento pensionistico spettante.
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20
Trattenimento obbligato
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 282 del 3-18 giugno
1991, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, primo
comma, del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Di conseguenza, l’amministrazione dovrà trattenere in servizio il
dipendente che, al raggiungimento del limite di età per il
collocamento a riposo d’ufficio, non abbia compiuto il numero di
anni richiesto per ottenere il minimo della pensione fino al
conseguimento di tale anzianità minima e comunque non
oltre il 70° anno di età.
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21
L'amministrazione acconsentirà alla parziale
permanenza in servizio attivo:
Nel caso di dipendente che, non avendo già maturato
diritto a pensione, verrebbe altrimenti collocato a riposo
per raggiunti limiti di età (o per raggiunti limiti di
servizio) in data antecedente all'erogazione del
trattamento pensionistico.
Ciò in coerenza con quanto espresso dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale in data 10.01.08, con
nota prot. 15/V/0000/379/03.01.01. (v. Circolare INPS n. 5
del 15/01/2008) e dalla Circolare n. 10 del 21/10/2008.
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22
Gli Atenei possono deliberare:
di non accogliere, quale linea di indirizzo generale, qualsivoglia
istanza di permanenza in servizio attivo del personale di ruolo e di
procedere al collocamento a riposo, per raggiunti limiti di
servizio, del personale di cui all’articolo 72, comma 11 del D.L. n.
112/08.
Ad esempio, lo possono deliberare, in caso di superamento del limite del 90%, per
ovviare agli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 1 del D.L. 10.11.08, n. 180, al fine di
scendere rapidamente al di sotto della predetta soglia e rientrare al più presto nella
possibilità di indire procedure concorsuali e di valutazione comparativa, assumere
personale e accedere alla ripartizione dei fondi stanziati per il reclutamento
straordinario dei ricercatori.
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23
Eccezione ed accoglimento istanza di
permanenza in servizio attivo, ai sensi dell’art. 38,
comma 2 della Costituzione
Qualora si presentasse il caso di una dipendente che, in caso di mancato accoglimento
dell’istanza di permanenza in servizio, diventasse destinataria di un trattamento di
quiescenza contributivo* (e quindi di importo inferiore al trattamento minimo INPS
(attualmente pari ad euro 458,20), l’Amministrazione può acconsentire alla permanenza in
servizio , in virtù dell’art. 38, comma 2 della Costituzione
(“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di [...] vecchiaia [...]”),
previa verifica dei presupposti di cui al comma 7 dell’art. 72 del D.L. n. 112/08, relativi
alle esigenze di servizio e cioè:
* Ai sensi dell’art. 1, comma 16 della L. 08.08.95, n. 335, “Alle pensioni liquidate
esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni
sull’integrazione al minimo”.
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24
Criteri* di cui al comma 7 dell’art. 72 del D.L. n. 112/08
che l’Amministrazione è tenuta a stabilire ed approvare preventivamente
- curriculum professionale;
- esperienza professionale, riferita ad ambiti “determinati e specifici”,
dove il lavoro del soggetto ha aumentato l’efficienza dell’andamento dei
servizi, potendosi avvalere della sua particolare esperienza, tale che, in
caso di cessazione del dipendente, non sarebbe possibile rinvenire, nel
breve, all’interno della stessa amministrazione medesime competenze;
- parere espresso dal diretto superiore.
*V.
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/04 avente per oggetto:
prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età previsti
per il collocamento a riposo.
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25
Elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle
commissioni di valutazione comparativa per posti di
professore e ricercatore universitario
Ai sensi del comma 8-bis, dell’art. 1 del D.L. 10.11.08,
coordinato con la legge di conversione 09.01.09, n. 1,
“I professori universitari i quali non usufruiscono del
periodo di trattenimento in servizio di cui all’art. 16, comma
1, del D.Lgs.vo n. 503/92, conservano l’elettorato attivo e
passivo ai fini della costituzione delle commissioni di
valutazione comparativa per posti di professore e
ricercatore universitario, e comunque non oltre il
1°novembre successivo al compimento del 72°anno di età”.
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26
Ai sensi del comma 11 dell'art. 72 del D.L. 25.6.08 n. 112,
convertito nella L. n. 133 del 6.8.08, modificato dall’art. 6, comma
3, della L. 4.3.09, n. 15:
Le Università possono risolvere, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei
trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro, con preavviso di
sei mesi, dei propri ricercatori e assistenti del ruolo ad
esaurimento e dei propri professori incaricati stabilizzati, al
compimento dell'anzianità massima effettiva (ante modifica,
contributiva) di 40 anni*.
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27
40 anni: anzianità massima contributiva o anzianità massima di
servizio effettivo?
*L’art. 6, comma 3, della L. 04.03.2009, n. 15, pubblicata sulla G.U. n. 53 del
05.03.09, ha modificato il comma 11 dell’art. 72 del D.L. 112/08, per cui
potranno essere collocati a riposo i dipendenti che abbiano maturato 40 anni
di servizio effettivo e non contributivo. Ciò significa che, a seguito di modifica
(che esplica gli effetti dal 20.03.09), ai fini della valutazione dei 40 anni non
dovranno essere considerati:
i periodi di contribuzione figurativa o di riscatti (servizio militare?*,
disoccupazione, malattia, corso legale di laurea, riscatto borsa di studio senza
assegni, maggiorazioni, ecc.,) e gli eventuali provvedimenti di risoluzione del
rapporto di lavoro già adottati, ante modifica, dovranno essere debitamente
revocati.
Attualmente, per le vie brevi, la Funzione Pubblica ci ha indicato di non
valutare il servizio militare ai fini della maturazione dei 40 anni effettivi, a meno
che non sia stata corrisposta una retribuzione.
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28
Quale contribuzione va esclusa?
Contribuzione figurativa
servizio militare ?
Sì, in ambito INPS! Ma in ambito INPDAP?
Risposta: sembrerebbe di NO!
maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro
Astensione facoltativa per maternità (congedo parentale) durante il periodo
lavorativo, nei casi in cui non ci sia retribuzione o retribuzione ridotta;
Congedi parentali di cui al Decreto legislativo 151/2001
Benefici in favore dei lavoratori sordomuti, ciechi e invalidi
Supervalutazioni di servizio
Aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive
Aspettativa sindacale non retribuita o fruita in misura parziale (art. 31 L. 300/70)
Contribuzione figurativa all’interno del modello INPS (TRC) ai fini della
ricongiunzione del servizio svolto in ambito privato, con quello svolto in ambito
pubblico
Ecc.
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29
Quale contribuzione va esclusa?
Servizi e periodi riscatti : durata legale studi; dottorato di ricerca
senza borsa e non effettuato durante il servizio di ruolo; borse di
studio; servizi presso amministrazioni senza copertura contributiva
ecc., esercitatore, assistente volontario, decorrenza giuridicoeconomica, aspettativa senza assegni; servizi resi all’estero
valorizzabili con riscatto;
Altre tipologie
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Articolo 24 “Taglia – leggi” L. n. 133. del 06.08.08 –
lettori di scambio di cui all’art. 24 della L. n. 62 del 24/02/1962
Ai sensi dell’art. 24 della L. n. 133 del 06.08.08, l’art. 24 della L. n. 62 del
24.02.67 è abrogato.
Di conseguenza, quest’anno non potranno essere più conferiti, con decreto
rettorale, a cittadini stranieri, incarichi annuali, rinnovabili, negli anni successivi,
in corrispondenza di posti di lettore di ruolo.
Anche il decreto legge n. 200 del 22.12.08, non fa salva l’abrogazione di
questa norma.
La decadenza di tutte le norme abrogate diventerà definitiva il 16.12.09,
tuttavia, le procedure di attivazione di detti incarichi, da avviarsi entro il 15 aprile
di ciascun anno (vedi nota del Ministero degli Affari Esteri del 15.03.01, prot.
267/2702) quest’anno, salvo ulteriori novità normative, non potrà aver luogo.
Il MIUR con nota dd. 06.03.09 indirizzata ai Rettori di alcuni Atenei, tra cui quello
di Trieste, con riferimento all’abrogazione della Legge n. 62 dd. 24.2.67, ha reso
noto che sta procedendo affinché i lettori di libero scambio possano nuovamente
collaborare con i nostri Atenei, chiedendo il ripristino delle norme abrogate e che
è stato aperto un tavolo con il MAE, per un esame congiunto della situazione e
delle prospettive future dei “lettori di scambio”.
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Gli Atenei post delibera del Senato
demandano al Consiglio di Amministrazione
l'adozione dei provvedimenti di competenza, necessari
per la resa efficacia delle decisioni deliberate.
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Trieste, maggio 2009
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Ricorsi a seguito del collocamento a riposo dei ricercatori ai
sensi comma 11, art. 72, L. 133/08
I ricercatori, che verranno collocati a riposo, ai sensi del comma 11 dell’art. 72
della L. 133/08 da parte degli Atenei che hanno deliberato in tal senso, nei
ricorsi presentati, hanno ribadito il loro status di professori universitari ai sensi
del comma 11 dell’art. 1 della L. n. 230 del 04.11.05.
In realtà, tale norma, affida, “fermo restando il rispettivo inquadramento e
trattamento giuridico ed economico” corsi e moduli curriculari, nonché
compiti di tutorato e di didattica integrativa,
ai ricercatori, assistenti del ruolo ad esaurimento, tecnici laureati che hanno
svolto tre anni di insegnamento,
nonché ai professori incaricati stabilizzati
attribuendo loro il titolo di professore aggregato e per il solo periodo di durata
degli stessi corsi e moduli.
Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell’incarico, ai ricercatori
reclutati come previsto dal comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli
curriculari.
Pertanto, il titolo di professore aggregato non modifica lo stato giuridico
di questi docenti.
Marisa Grillo
Università di Trieste
Trieste, maggio 2009
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