1. lezione Principi di diritto privato e introduzione al diritto dell’ICT 1 Diritto privato Diritto pubblico •Regola i rapporti reciproci tra individui •Disciplina l’organizzazione dello stato e degli altri enti pubblici •Disciplina l’organizzazione e l’attività degli enti privati •Regola la loro azione (società, associazioni etc.) •Disciplina i rapporti tra lo stato e i cittadini 2 Diritto privato/Diritto pubblico • Il confine è sempre più labile – Alcuni rapporti nell’ambito pubblico sono regolati da norme di diritto privato (lavoro, contratti etc.) – Lo stato interviene nei rapporti di diritto privato in applicazione dell’art. 3 della Costituzione 3 Costituzione Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 4 Fonti del diritto italiano Sono fonti del diritto: - Leggi - Regolamenti - Usi Interpretazione della legge. “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.” In materia penale, però, “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite” 5 Leggi Materiale normativo di fonte italiana su internet (accesso gratuito) Parlamento Gazzetta Ufficiale • Costituzione Articolo 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere Articolo 73 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. Se le camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nei termini da esse stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. 6 Decreti legislativi • Costituzione Articolo 76 L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. 7 Decreti legge • Costituzione Articolo 77 Il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia fin dall’inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. 8 Regolamenti Legge 400/88 Articolo 17 comma 1 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) L’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) L’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) Le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) L’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; (…) 9 Usi Art. 8 (preleggi al codice civile) Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. Art. 9 (preleggi al codice civile) Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria Gli usi sono codificati dalle Camere di Commercio. La Camera di Commercio di Milano codifica oltre agli usi normativi anche quelli negoziali: ad oggi sono in corso di definizione quelli relativi ai prodotti fotografici e a breve è prevista la revisione di quelli in tema di Internet provider 10 diritto nazionale/diritto comunitario • Piena sovranità del Parlamento che può legiferare in qualsiasi materia • Norme giuridiche che le istituzioni comunitarie possono emanare in virtù dei poteri loro riconosciuti dai trattati • Norme giuridiche volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano incidenza sulla libera circolazione di: - beni; - servizi; - capitali; - lavoro. 11 Fonti del diritto italiano e comunitario Diritto italiano: - Leggi Leggi Decreti legislativi Decreti legge - Regolamenti DPR - Usi Diritto comunitario: - Regolamenti - Direttive - Decisioni -Raccomandazioni 12 Materiale normativo di fonte europea su internet (accesso gratuito) Regolamenti comunitari • Trattato CE Articolo 189 Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno stato membro 13 Direttive comunitarie • Trattato CE Articolo 189 La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali alla forma e ai mezzi. 14 La legge comunitaria La legge comunitaria è una legge del Parlamento italiano che delega il governo ad emanare uno o più decreti legislativi in attuazione di direttive comunitarie. E’ lo strumento con cui il nostro Stato attua le direttive comunitarie ! 15 Le decisioni • Trattato CE Articolo 189 La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati 16 Raccomandazioni e pareri Trattato CE Articolo 189 Raccomandazioni e pareri non sono vincolanti 17 Il rapporto tra informatica e diritto ha dato vita nel tempo a due discipline: • L’informatica giuridica: l’applicazione dell’informatica al diritto • Il diritto dell’informatica: l’applicazione del diritto all’informatica 18 Informatica giuridica “ I problemi giuridici sono per loro natura problemi di comunicazione e di cibernetica e cioè problemi relativi al regolato e ripetibile governo di certe situazioni critiche” Norbert Wiener (Cybernetics) 19 Informatica giuridica Il percorso storico della disciplina Lee Loevinger e Hans Baade gettano le basi della giurimetria (Jurimetrics 1949), individuando tre finalità di tale disciplina: • Applicare modelli logici a norme giuridiche; • Utilizzare l’elaboratore nell’attività giuridica • Utilizzare l’elaboratore per giungere alla previsione delle future sentenze del giudice. 20 Informatica giuridica Il percorso storico della disciplina Il filone di studi statunitense ha per oggetto, almeno in una prima fase, l’analisi del comportamento giudiziale a scopo previsionale. 21 Informatica giuridica Il percorso storico della disciplina In Europa gli studi di informatica giuridica si orientarono in due aree diverse: • L’information retrieval • L’informatica a supporto dell’analisi giuridica 22 L’information retrieval Dalla crisi dell’informazione giuridica nasce l’urgenza di porre in essere sistemi che consentano la raccolta, l’organizzazione e il reperimento del materiale giuridico. 23 L’information retrieval Gli aspetti che caratterizzano la produzione normativa dello stato sociale sono: - dinamicità: incessante produzione e consumo di norme - differenziazione: frantumazione degli istituti giuridici - disorganicità: mancanza di una logica unitaria e rigorosa La crescente opacità e indeterminatezza del sistema giuridico mette in crisi il principio di certezza del diritto su cui si basa lo stesso sistema (Spiros Simitis “Crisi dell’informazione giuridica ed elaborazione elettronica dei dati) 24 L’informatica metadocumentaria Sul filone dell’intelligenza artificiale e degli studi sulle reti neurali si innesta l’indirizzo logico formale della giurimetria, dando vita alle applicazioni informatico-giuridiche di tipo metadocumentario o decisionale: - i sistemi esperti - la legimatica …… 25 L’informatica giuridica L’informatica giuridica si è quindi consolidata in aree definite: • l’informatica documentaria • l’informatica metadocumentaria • …. l’informatica gestionale, cioè l’informatica a supporto dell’attività del giurista (avvocato, legale d’impresa etc.) 26 Il diritto dell’informatica L’informatica si fa oggetto del diritto Il complesso delle norme, delle decisioni giurisprudenziali e della letteratura giuridica in materia di informatica 27 Diritto dell’informatica Le domande sottese alla diffusione dell’informatica • 1. È opportuno sollecitare un intervento normativo? • 2. Le norme già in vigore riescono a dare risposta alle domande che il fenomeno pone? • 3. E’ opportuno ricorrere a norme autoprodotte? 28 I primi interventi normativi • - - Settore pubblico Riconoscimento del valore giuridico degli atti compiuti ricorrendo alle tecnologie informatiche: Leggi che riconoscono i registri tenuti con strumenti informatici Leggi che riconoscono tra i documenti amministrativi anche quelli informatici Leggi che sollecitano l’introduzione dell’informatica nella pubblica amministrazione • Settore privato Riconoscimento dei diritti sulle opere realizzate attraverso strumenti informatici e dei diritti delle persone coinvolte dall’uso di strumenti informatici - Legge a tutela del software - Legge a tutela dei dati personali 29 …verso interventi normativi organici Negli ultimi anni si rileva la tendenza verso interventi organici quali - il codice per la pubblica amministrazione digitale; - il codice in materia di protezione dei dati personali; - il codice delle comunicazioni elettroniche; - il codice per la proprietà industriale. 30 I temi del corso Tutela dei dati personali Tutela del diritto d’autore Rapporti commerciali in internet Principi opere contrattualisti generali e digitali e ca, tutela dei applicazioni software marchi, nomi in internet a dominio, valore giuridico del documento informatico, risoluzione delle controversie on line Il regime di Le norme responsabili autoprodotte tà La responsabili tà dei soggetti coinvolti, la legittimità degli strumenti informatici di controllo Ruolo della netiquette, problemi legali delle comunità virtuali 31 Lezioni Argomenti 4-5 ottobre 2005 Lezione introduttiva Fonti del diritto e diritto dell’informatica 11-12 ottobre 2005 La tutela dei dati personali. Principi generali e aspetti problematici in internet 18-19 ottobre 2005 La tutela del diritto d’autore. Principi generali 25-26 ottobre 2005 La tutela delle opere in internet 2 novembre 2005 La tutela delle opere musicali 8-9 novembre 2005 La tutela del software 15-16 novembre 2005 Il codice per la pubblica amministrazione digitale: diritti e strumenti 22-23 novembre 2005 Rapporti commerciali in internet: aspetti giuridici del commercio elettronico e risoluzione delle controversie on line. 29-30 novembre 2005 Tutela dei marchi, nomi a dominio e atti di concorrenza sleale 6 dicembre 2005 La responsabilità in internet 14-15 dicembre 2005 La legittimità degli strumenti di controllo sull’uso di internet in azienda 21-22 dicembre 2005 Le norme autoprodotte 32