1. lezione
Principi di diritto privato e
introduzione al diritto dell’ICT
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Diritto privato
Diritto pubblico
•Regola i rapporti
reciproci tra individui
•Disciplina
l’organizzazione dello
stato e degli altri enti
pubblici
•Disciplina
l’organizzazione e
l’attività degli enti privati •Regola la loro azione
(società, associazioni
etc.)
•Disciplina i rapporti tra
lo stato e i cittadini
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Diritto privato/Diritto pubblico
• Il confine è sempre più labile
– Alcuni rapporti nell’ambito pubblico sono
regolati da norme di diritto privato (lavoro,
contratti etc.)
– Lo stato interviene nei rapporti di diritto privato
in applicazione dell’art. 3 della Costituzione
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Costituzione
Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e la uguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
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Fonti del diritto italiano
Sono fonti del diritto:
- Leggi
- Regolamenti
- Usi
Interpretazione della legge.
“Nell'applicare la legge non si può ad essa
attribuire altro senso che quello fatto
palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse, e dalla
intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere
decisa con una precisa disposizione, si ha
riguardo alle disposizioni che regolano
casi simili o materie analoghe; se il caso
rimane ancora dubbio, si decide secondo i
principi generali dell'ordinamento giuridico
dello Stato.”
In materia penale, però,
“Nessuno può essere punito per un fatto
che non sia espressamente preveduto
come reato dalla legge, nè con pene che
non siano da essa stabilite”
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Leggi
Materiale normativo di
fonte italiana
su internet
(accesso gratuito)
Parlamento
Gazzetta Ufficiale
• Costituzione
Articolo 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere
Articolo 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
mese dall’approvazione.
Se le camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,
ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nei termini da esse
stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo
che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
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Decreti legislativi
• Costituzione
Articolo 76
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
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Decreti legge
• Costituzione
Articolo 77
Il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza
di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia fin dall’inizio se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non convertiti.
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Regolamenti
Legge 400/88
Articolo 17 comma 1
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato
che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a)
L’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b)
L’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c)
Le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d)
L’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; (…)
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Usi
Art. 8 (preleggi al codice civile)
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno
efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.
Art. 9 (preleggi al codice civile)
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò
autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria
Gli usi sono codificati dalle Camere di Commercio.
La Camera di Commercio di Milano codifica oltre agli usi normativi anche quelli negoziali: ad
oggi sono in corso di definizione quelli relativi ai prodotti fotografici e a breve è prevista la
revisione di quelli in tema di Internet provider
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diritto nazionale/diritto comunitario
• Piena sovranità del
Parlamento che può
legiferare in qualsiasi
materia
• Norme giuridiche che le
istituzioni comunitarie possono
emanare in virtù dei poteri loro
riconosciuti dai trattati
• Norme giuridiche volte al
ravvicinamento delle
disposizioni legislative,
regolamentari ed
amministrative degli Stati
membri che abbiano incidenza
sulla libera circolazione di:
- beni;
- servizi;
- capitali;
- lavoro.
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Fonti del diritto italiano e comunitario
Diritto italiano:
- Leggi
Leggi
Decreti legislativi
Decreti legge
- Regolamenti
DPR
- Usi
Diritto comunitario:
- Regolamenti
- Direttive
- Decisioni
-Raccomandazioni
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Materiale normativo di
fonte europea
su internet
(accesso gratuito)
Regolamenti comunitari
• Trattato CE
Articolo 189
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno stato membro
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Direttive comunitarie
• Trattato CE
Articolo 189
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda
il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi
nazionali alla forma e ai mezzi.
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La legge comunitaria
La legge comunitaria è una legge del
Parlamento italiano che delega il governo
ad emanare uno o più decreti legislativi in
attuazione di direttive comunitarie.
E’ lo strumento con cui il nostro Stato attua
le direttive comunitarie !
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Le decisioni
• Trattato CE
Articolo 189
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da
essa designati
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Raccomandazioni e pareri
Trattato CE
Articolo 189
Raccomandazioni e pareri non sono vincolanti
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Il rapporto tra informatica e diritto
ha dato vita nel tempo a due discipline:
• L’informatica
giuridica:
l’applicazione
dell’informatica
al diritto
• Il diritto
dell’informatica:
l’applicazione del
diritto
all’informatica
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Informatica giuridica
“ I problemi giuridici sono per loro natura
problemi di comunicazione e di cibernetica
e cioè problemi relativi al regolato e
ripetibile governo di certe situazioni
critiche”
Norbert Wiener (Cybernetics)
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Informatica giuridica
Il percorso storico della disciplina
Lee Loevinger e Hans Baade gettano le basi della
giurimetria (Jurimetrics 1949), individuando tre
finalità di tale disciplina:
• Applicare modelli logici a norme giuridiche;
• Utilizzare l’elaboratore nell’attività giuridica
• Utilizzare l’elaboratore per giungere alla
previsione delle future sentenze del giudice.
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Informatica giuridica
Il percorso storico della disciplina
Il filone di studi statunitense ha per oggetto,
almeno in una prima fase, l’analisi del
comportamento giudiziale a scopo
previsionale.
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Informatica giuridica
Il percorso storico della disciplina
In Europa gli studi di informatica giuridica si
orientarono in due aree diverse:
• L’information retrieval
• L’informatica a supporto dell’analisi
giuridica
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L’information retrieval
Dalla crisi dell’informazione giuridica
nasce l’urgenza di porre in essere sistemi
che consentano la raccolta, l’organizzazione
e il reperimento del materiale giuridico.
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L’information retrieval
Gli aspetti che caratterizzano la produzione normativa
dello stato sociale sono:
- dinamicità: incessante produzione e consumo di norme
- differenziazione: frantumazione degli istituti giuridici
- disorganicità: mancanza di una logica unitaria e rigorosa
La crescente opacità e indeterminatezza del sistema
giuridico mette in crisi il principio di certezza del diritto su
cui si basa lo stesso sistema (Spiros Simitis “Crisi
dell’informazione giuridica ed elaborazione elettronica dei
dati)
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L’informatica metadocumentaria
Sul filone dell’intelligenza artificiale e degli
studi sulle reti neurali si innesta l’indirizzo
logico formale della giurimetria, dando vita
alle applicazioni informatico-giuridiche di
tipo metadocumentario o decisionale:
- i sistemi esperti
- la legimatica ……
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L’informatica giuridica
L’informatica giuridica si è quindi consolidata
in aree definite:
• l’informatica documentaria
• l’informatica metadocumentaria
• …. l’informatica gestionale, cioè
l’informatica a supporto dell’attività del
giurista (avvocato, legale d’impresa etc.)
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Il diritto dell’informatica
L’informatica si fa oggetto del diritto
Il complesso delle norme, delle decisioni
giurisprudenziali e della letteratura giuridica
in materia di informatica
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Diritto dell’informatica
Le domande sottese alla diffusione
dell’informatica
• 1. È opportuno sollecitare un intervento
normativo?
• 2. Le norme già in vigore riescono a dare
risposta alle domande che il fenomeno
pone?
• 3. E’ opportuno ricorrere a norme
autoprodotte?
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I primi interventi normativi
•
-
-
Settore pubblico
Riconoscimento del valore
giuridico degli atti compiuti
ricorrendo alle tecnologie
informatiche:
Leggi che riconoscono i registri
tenuti con strumenti informatici
Leggi che riconoscono tra i
documenti amministrativi anche
quelli informatici
Leggi che sollecitano
l’introduzione dell’informatica
nella pubblica amministrazione
• Settore privato
Riconoscimento dei diritti sulle
opere realizzate attraverso
strumenti informatici e dei
diritti delle persone coinvolte
dall’uso di strumenti informatici
- Legge a tutela del software
- Legge a tutela dei dati personali
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…verso interventi normativi organici
Negli ultimi anni si rileva la tendenza verso
interventi organici quali
- il codice per la pubblica amministrazione
digitale;
- il codice in materia di protezione dei dati
personali;
- il codice delle comunicazioni elettroniche;
- il codice per la proprietà industriale.
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I temi del corso
Tutela dei
dati
personali
Tutela
del
diritto
d’autore
Rapporti
commerciali
in internet
Principi
opere
contrattualisti
generali e
digitali e ca, tutela dei
applicazioni software marchi, nomi
in internet
a dominio,
valore
giuridico del
documento
informatico,
risoluzione
delle
controversie
on line
Il regime di Le norme
responsabili autoprodotte
tà
La
responsabili
tà dei
soggetti
coinvolti, la
legittimità
degli
strumenti
informatici
di controllo
Ruolo della
netiquette,
problemi
legali delle
comunità
virtuali
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Lezioni
Argomenti
4-5 ottobre 2005
Lezione introduttiva
Fonti del diritto e diritto dell’informatica
11-12 ottobre 2005
La tutela dei dati personali. Principi generali e aspetti
problematici in internet
18-19 ottobre 2005
La tutela del diritto d’autore. Principi generali
25-26 ottobre 2005
La tutela delle opere in internet
2 novembre 2005
La tutela delle opere musicali
8-9 novembre 2005
La tutela del software
15-16 novembre 2005
Il codice per la pubblica amministrazione digitale:
diritti e strumenti
22-23 novembre 2005
Rapporti commerciali in internet: aspetti giuridici del
commercio elettronico e risoluzione delle controversie
on line.
29-30 novembre 2005
Tutela dei marchi, nomi a dominio e atti di concorrenza
sleale
6 dicembre 2005
La responsabilità in internet
14-15 dicembre 2005
La legittimità degli strumenti di controllo sull’uso di
internet in azienda
21-22 dicembre 2005
Le norme autoprodotte
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lezione01-05 - Rete Civica di Milano