SEMINARIO REGIONALE DI ORIENTAMENTO: ‘Nuove norme sulla circolazione stradale: indirizzi normativi e indicazioni operative a seguito del D.L. 151/2003 codice PAG 03 10 CE Milano, martedì 22 luglio 2003 ‘La patente a punti: procedura applicativa’ Intervento di: Francesco Parazzini, Commissario capo, Responsabile Centrale operativa, Polizia municipale di Milano Norme di riferimento: • Legge 22.03.2001, n. 85, art. 2 qq) • D. L.vo 15.01.2002 n. 9, art. 7 • D. Legge 27.06.2003 n. 151 Cos’è la patente a punti? Sostanzialmente consiste nell’attribuzione di un bonus iniziale di 20 punti a tutti i titolari, vecchi e nuovi, di una patente di guida, e successivamente nell’attribuzione di penalità a carico dei conducenti che violano determinate norme di comportamento, penalità applicate in misura variabile, da un minimo di un punto ad un massimo di 10 punti per ogni singola violazione. La penalità è raddoppiata quando il trasgressore è titolare di patente da meno di cinque anni. Quando il totale delle penalità raggiunge il numero di 20, il titolare della patente di guida riceverà dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ingiunzione di sottoporsi -entro 30 giorniall’esame di idoneità tecnica. Se non si presenta, la patente è sospesa, nel caso in cui non superasse l’esame la patente può essere sospesa o revocata. Come nasce l’istituto della patente a punti? La patente a punti e la relativa disciplina sono delineate dal Parlamento, il quale introduce il nuovo istituto in una nutrita serie di altri interventi da compiere sul Codice della strada. Il metodo seguito, trattandosi di norme tecniche, è quello della legge-delega, delega al Governo, attraverso la Legge n. 85 del 22 marzo 2001. Il Parlamento fissa nella legge delega una serie di principi ai quali il Governo dovrà attenersi nella stesura del decreto legislativo di attuazione. 1 Vediamo quali sono i riferimenti posti dal Parlamento; come sono stati tradotti in realtà giuridica dal Governo e qual è il momento della loro entrata in vigore, momento che ha dato luogo a molte polemiche e perplessità. Inizierò dall’ultimo punto: l’entrata in vigore della disciplina della patente a punti. Con l’art. 7 del D. L.vo n. 9 del 15 gennaio 2002, è introdotto nel codice della strada l’art. 126 bis, comprensivo della tabella delle infrazioni che determinano l’applicazione delle penalità. L’entrata in vigore è inizialmente fissata al 1 gennaio 2003, ma è successivamente prorogata al 30 giugno 2003. Dalla legge 284 del 2002, in sede di conversione del D. Legge n. 236 del 2002. La data è importante e deve essere tenuta chiaramente presente per evitare confusione con gli effetti prodotti dal D. Legge n. 151, emanato il 27 giugno 2003, anch’esso entrato in vigore il 30 giugno 2003. Quindi, il 30 di giugno di quest’anno sono entrate contemporaneamente in vigore due norme: l’art. 126 bis, introdotto dal D. L.vo n. 9/2002 e il D. Legge 151 che apporta modifiche all’art. 126 bis, sostituendo la tabella delle penalità e introducendo altre variazioni di minor rilievo. I media hanno dato ampio risalto all’introduzione nel nostro ordinamento della patente a punti; hanno iniziato a parlarne con diversi giorni di anticipo, con numerosi articoli di stampa e servizi televisivi. La sensazione di tutti fu che la patente a punti fosse un’innovazione voluta dal Governo, una novità pensata da poco, che sarebbe stata introdotta la mattina di lunedì 30 giugno attraverso il decreto legge n. 151. Da questo errato convincimento è poi derivata l’incertezza diffusa, anche in alcuni organi di polizia stradale, in ordine all’applicabilità o meno, alla data del 30 giugno, delle norme sulla patente a punti, e questo, a causa della tardiva diffusione della Gazzetta Ufficiale, avvenuta solo nel tardo pomeriggio, sempre del 30 giugno. Ma qual era, sotto il profilo giuridico, la situazione a quella data? Quale fu il comportamento più corretto dei differenti organi di polizia stradale? Quali saranno le conseguenze sui verbali redatti quel giorno? Oggi appare evidente che alle ore 00.00 del 30 giugno 2003 è entrata in vigore la disciplina prevista dall’art. 126 bis. E’ entrata in vigore in forza del D. L.vo 9/2002. Non era affatto necessario attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 151. 2 La violazione delle norme di comportamento elencate nella tabella allegata all’art. 126 bis, ormai in vigore, avrebbero inevitabilmente determinato l’applicazione delle penalità previste nella tabella medesima, anche se il D. Legge 151 non fosse mai esistito. Ma quel decreto esiste, e non si può ignorare che ha modificato la tabella delle penalità e l’entità di alcune sanzioni pecuniarie. Chi, fin dal mattino del 30 giugno ha iniziato ad applicare l’art. 126 bis, sulla base di quanto fino a quel momento stabilito dalla legge, avrà indicato a titolo di oblazione l’importo delle sanzioni in quel momento ufficialmente vigenti. Altri, invece, basandosi su testi ufficiosi del D. Legge 151/2003, pubblicati da organi di stampa, hanno applicato le sanzioni maggiorate. Dei due comportamenti uno è inevitabilmente sbagliato. Per capire quale dei due è quello corretto, occorre individuare il momento della reale entrata in vigore del D.Legge 151/2003. Il testo del provvedimento governativo lo indica nella stessa data di pubblicazione. Però, non si può sorvolare sul fatto che la pubblicazione è avvenuta tardivamente. Né si può aggiungere alla finzione giuridica, ormai da tutti accettata, secondo la quale la legge penale non ammette ignoranza, anche la pretesa di non ammettere l’ignoranza di norme formalmente e sostanzialmente inesistenti, applicando sanzioni ancora non previste. Potrebbe allora accadere che i verbali fatti nell’esclusivo rispetto delle prescrizioni dell’art. 126 bis, e della prima tabella delle penalità, con applicazione delle vecchie sanzioni, siano salvi, se in sede di conversione del D. Legge 151 il Parlamento deciderà di renderlo applicabile solo da un diverso momento rispetto a quello della pubblicazione, per esempio dal giorno successivo. In questo caso a essere viziati sarebbero i verbali fatti il giorno 30 giugno applicando sanzioni maggiorate e punti di penalità conformi alla nuova tabella. Il problema evidenziato potrà essere risolto solo dopo l’emanazione della legge di conversione del decreto 151, sempre che il legislatore decida di risolverlo. Una cosa è però certa: chi è stato sanzionato il 30 giugno, se persona attenta e informata, si guarderà bene dall’effettuare il pagamento della sanzione prima della scadenza del sessantesimo giorno, perché in questo modo avrà tempo di vedere come il Parlamento risolverà la questione, se la risolverà. Non dimentichiamo che i tempi per la conversione sono brevi, che gli emendamenti sono molti e che nei 60 giorni previsti dalla Costituzione per la conversione del decreto legge saranno probabilmente comprese due o tre settimane di inattività parlamentare per la pausa estiva. L’eventuale mancata conversione del decreto 151 avrebbe effetti pesanti su tutta l’attività svolta a partire dal 30 giugno. 3 La decadenza di un Decreto Legge avviene ex tunc, cioè fin dall’inizio. In assenza di un intervento legislativo che regoli i rapporti giuridici sorti in vigenza del Decreto 151 non convertito, ci si troverebbe a dover risolvere problemi del tipo: - Chi ha pagato le sanzioni raddoppiate ha diritto al rimborso? - Chi non ha ancora pagato può eccepire il vizio di forma perché è stato indicato sul verbale un importo non dovuto? - Chi effettuerà il pagamento in misura ridotta, dopo la decadenza del decreto, versando la somma prevista dal Codice prima delle modifiche, avrà assolto il proprio debito? - e via di seguito. Per il momento limitiamoci a prefigurare lo scenario, incrociando le dita e sperando in un buon intervento legislativo risolutore di tutti i problemi. Dalle notizie diffuse dalla stampa sembra che il parlamento stia procedendo con la massima celerità. In attesa che ciò avvenga, passiamo a esaminare la nuova disciplina della patente a punti, verifichiamo in che modo è stata data attuazione alla volontà del Parlamento attraverso il D. Legislativo 9 del 2002 e quali sono le conseguenze di ordine pratico sulla nostra attività quotidiana. E’ noto che un decreto legislativo presuppone l’esistenza di una legge-delega, ovvero di un atto normativo di fonte parlamentare, con il quale si indicano al Governo le linee guida del provvedimento finale. Provvedimento che una volta emanato avrà valore di legge ordinaria. Dalla comparazione delle due norme: Legge Delega n. 85 del 2001, di fonte parlamentare, e D. L.vo n. 9 del 2002, di fonte governativa, sembrano emergere, a mio modesto avviso, grosse contraddizioni. Dice la legge-delega: la validità delle patenti di guida indicate nell’art. 116 del nuovo codice della strada, fermi restando i periodi di validità fissati dall’art. 126 dello stesso codice, dovrà essere subordinata alla sussistenza di un punteggio da 0 a 20. Ripeto semplificando: la validità della patente dovrà essere subordinata alla sussistenza di un punteggio da 0 a 20. Vengono qui stabiliti due principi essenziali: il primo riguarda la perdita o meno di validità della patente; il secondo, il modo in cui la patente potrebbe perdere la validità. Rispetto al primo principio si osserva che, secondo la legge-delega, la validità della patente deve essere subordinata alla permanenza di un determinato punteggio. 4 Argomentando a contrario si può affermare che se la validità della patente è subordinata alla sussistenza del punteggio, il venir meno del punteggio minimo stabilito fa venir meno inevitabilmente anche la validità della patente. Quindi, la volontà espressa dal legislatore è che esauriti i punti decada anche la validità della patente, in modo meccanico, automatico, senza alcun ulteriore intervento. Dalla lettura dell’art. 126 bis, che avrebbe dovuto realizzare questo risultato, emerge una disciplina ben diversa e difforme dalla volontà parlamentare. L’art. 126 bis non stabilisce affatto la perdita di validità della patente al venir meno dei 20 punti, anzi, implicitamente conferma il perdurare della validità quando, al comma 6, prevede l’adozione di un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato se il titolare della patente di guida non si presenta alla visita di revisione entro 30 giorni dalla notifica dell’apposito provvedimento. E qualora l’interessato si presenti nel termine stabilito e superi la visita di revisione, la sua patente non subirà alcuna sospensione, nonostante abbia commesso un tale numero di infrazioni da perdere tutti i punti che gli erano stati assegnati. La conseguenza pratica delle considerazioni appena fatte è che, in caso di violazione di norme, che anche in unica soluzione dovessero determinare l’applicazione di penalità da 20 punti in poi, l’organo di polizia stradale che ha accertato le violazioni non potrà procedere al ritiro della patente, perché la patente rimarrà valida, salvo che il provvedimento non sia imposto dalla disciplina di una delle singole norme violate, la quale, prevedendo autonomamente che da quella determinata infrazione derivi la sanzione accessoria della sospensione della patente, renda applicabile l’art. 218 del codice stradale che impone il ritiro immediato del documento di guida. L’art. 126 bis presenta inoltre una lacuna: nulla dice in ordine ai punti da riassegnare a chi, dopo averli persi tutti, abbia superato con esito favorevole la visita di revisione. Infatti sono previste 4 sole ipotesi di acquisto, o riacquisto dei punti persi: a) Assegnazione di 20 punti all’atto del rilascio di una nuova patente di guida; b) Assegnazione di 20 punti per le patenti in corso di validità alla data del 30 giugno 2003, vale a dire tutte le patenti emesse prima dell’entrata in vigore dell’art. 126 bis. Rispetto a questo punto qualche perplessità suscita la formulazione della norma quando indica che deve trattarsi di patenti in corso di validità. Una patente scaduta il giorno 29 giugno, non ancora rinnovata, avrà acquistato i 20 punti il giorno 30? E una patente ritirata, per la quale alla data del 30 giugno era già in corso un provvedimento di sospensione, avrà acquistato i 20 punti? Anche questo è un aspetto che la legge di conversione dovrà chiarire. c) Il terzo modo di riacquisto dei punti si ha mediante frequentazione di specifici corsi, purché i 20 punti non siano già stati totalmente persi, corsi che saranno tenuti da autoscuole o da 5 altri soggetti pubblici o privati, autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La partecipazione ai corsi, dei quali ancora non è noto lo svolgimento e se saranno seguiti da un esame finale, permetterà il riacquisto di 6 punti, mentre per chi è titolare di C.A.P. o di patente C – CE – D – DE, il D. Legge 151 ha previsto l’introduzione di specifici corsi che consentiranno il riacquisto di 9 punti. (diventerà: per i titolari di C.A.P. e unitamente di patente B, C, CE, D, DE) d) Ultimo modo per recuperare punti: 3 anni di “buona condotta”, 3 anni senza incorrere in violazioni che implichino l’applicazione di ulteriori penalità. Il secondo principio stabilito dall’art. 2 comma 1 doppia q) della legge-delega riguarda il numero dei punti che secondo il parlamento devono andare persi perché venga meno la validità della patente: la legge-delega stabilisce che la validità della patente deve essere subordinata alla sussistenza di un punteggio da 0 a 20. Non da uno a venti. Da zero a venti! Significa che le penalità accumulate devono produrre un risultato negativo, significa che se perdo 20 punti, il mio punteggio scende a 0; con valore uguale a zero, la patente deve essere ancora valida. Invece, l’art. 126 bis, eccedendo i limiti posti dal legislatore avvia la procedura sanzionatoria già in presenza di un punteggio uguale a 0 anziché inferiore a zero. Mi sembra abbastanza facile ipotizzare che gli studi legali ai quali si rivolgeranno quei soggetti che, avendo totalizzato esattamente 20 punti, saranno avviati alla revisione della patente, in massa ricorreranno all’autorità giudiziaria per eccepire l’incostituzionalità del decreto legislativo 9/2002, per “eccesso di delega”. Un altro principio stabilito dalla legge-delega sancisce l’indipendenza della procedura sanzionatoria legata alla perdita totale dei punti, da tutte le altre procedure sanzionatorie che prevedono la sospensione della patente di guida e l’applicazione di sanzioni pecuniarie. Ciò significa che in caso di violazione di una norma dalla quale derivi la sanzione accessoria della sospensione della patente, il documento dovrà essere ritirato e trasmesso alla Prefettura per l’emissione del provvedimento di sospensione. Contestualmente, con le modalità che vedremo fra poco, a carico del trasgressore dovrà essere inoltrata al Ministero delle Infrastrutture la segnalazione dei punti di penalità, punti che concorreranno con le altre eventuali penalità già accumulate, alla emissione dell’ordine di revisione della patente, che seguirà comunque un iter autonomo e separato da quello della sospensione immediata conseguente alla violazione di una determinata norma. 6 Rispetto al metodo di determinazione del valore, espresso in punti, delle penalità, e quindi della costruzione della tabella allegata al D. Legislativo 9/2002, modificata dal D. Legge 151 del 2003, la legge delega fissa criteri molto chiari e rigidi: • per le infrazioni rispetto alle quali è già prevista la sospensione della patente alla prima violazione, i punti di penalità devono essere pari a 10; • per le infrazioni che determinano l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente quando commesse due volte in 2 anni, i punti di penalizzazione devono essere pari a 5; • per la violazione di ogni altra norma di comportamento, le penalità variano da 1 a 4 punti, secondo la gravità dell’infrazione. Il giudizio di valore per la determinazione dei punti di penalità è lasciato al Governo. I punti di penalizzazione sono raddoppiati per i neo patentati, intendendosi per tali coloro i quali hanno conseguito la patente da meno di 5 anni. Sottolineo che ricordando i criteri di determinazione dei punti di penalizzazione, in alcuni casi si potrebbe risolvere un problema di ordine pratico, qualora, all’atto della verbalizzazione, non si ricordassero i punti che, obbligatoriamente, devono essere annotati sul verbale. Affrontiamo ora il problema delle segnalazioni: quando e come segnalare le penalità all’anagrafe degli abilitati alla guida prevista dagli articoli 225 e 226 del Codice Stradale. Quando e come: parliamo prima del QUANDO La legge-delega aveva stabilito che la segnalazione dovesse essere fatta entro tre giorni dalla definizione della contestazione effettuata. Il D. L.vo 9/2002 lo ha portato a 30 giorni, e ha stabilito che decorre da quando: • si abbia notizia che la sanzione pecuniaria applicata per la violazione che determina la perdita di punti è stata pagata. E’ evidente che se il pagamento avviene mediante versamento in C/C postale, i 30 giorni decorreranno dalla data in cui l’Ufficio di Polizia Locale riceverà dalle Poste la comunicazione dell’accredito della somma. Lo stesso criterio vale per qualsiasi altra forma di pagamento, diversa dal versamento agli sportelli della Polizia Locale, che in tal caso ne avrebbe cognizione immediata. • siano trascorsi i termini per proporre ricorso e questo non sia stato proposto. Ricordo che il ricorso in via amministrativa deve essere presentato all’organo da cui dipende l’agente accertatore, o spedito per lettera raccomandata, sia all’autorità amministrativa sia all’organo accertatore. Rispetto al ricorso in via amministrativa non dovrebbero sorgere problemi. In 7 ogni caso ne saremmo informati. Il ricorso al Giudice di Pace è invece consegnato direttamente alla cancelleria. Della sua presentazione, almeno a Milano funziona così, si viene a conoscenza dopo alcuni mesi, attraverso la ricezione della citazione in giudizio, quindi ben oltre il termine dei sessanta giorni previsti per il pagamento della sanzione. Ne consegue che in caso di omesso pagamento, è necessario, prima di procedere alla segnalazione al Ministero delle Infrastrutture delle penalità applicate, lasciar trascorrere un periodo di tempo almeno pari a quello entro il quale è notificata la citazione in giudizio, oppure, e credo che questa debba essere la soluzione da adottare, anche per accelerare i tempi, si dovrebbe subordinare la segnalazione delle penalità a un controllo presso la Cancelleria del Giudice di Pace competente per territorio, accertamento finalizzato a verificare, subito dopo la scadenza del termine di pagamento, che non sia pendente un ricorso sul verbale di contestazione non pagato. Quando qualifico quest’ultimo modo di procedere come il migliore, faccio riferimento al minore dei mali. Se l’art. 126 bis avesse imposto alle cancellerie dei Giudici di Pace di notificare all’organo di polizia stradale la presentazione del ricorso, tutto sarebbe stato più facile. • Hanno avuto termine di tutti i ricorsi possibili e dopo aver avuto conoscenza del loro esito. Quest’ultima ipotesi ci costringerà a tenere in sospeso segnalazioni anche per anni. Basti pensare che dopo un ricorso al prefetto si può ancora ricorrere al Giudice di Pace e poi, ancora, alla Cassazione. L’art. 126 bis ha posto anche un ulteriore ‘paletto’. “La segnalazione può essere fatta se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente.” La norma sembrerebbe indicare un ‘divieto di comunicare’ quando non sia certa in modo inequivocabile l’identità del conducente responsabile della violazione, ma alla luce della modifica, già approvata dalla Camera, che fra poco leggerò, il requisito garantista dell’inequivocabilità, viene accantonato e sostituito da un altro diametralmente opposto. Ecco il testo approvato dalla Camera, su proposta degli Onorevoli Giachetti, Pasetto, Tuccillo e Lusetti: “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, 8 all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica”. (Trattandosi di un precetto contenuto in una norma giuridica, l’eventuale segnalazione fatta al di fuori dei limiti stabiliti, assumerebbe la connotazione di atto illecito, non sanzionato dal diritto pubblico, ma sicura fonte di responsabilità aquiliana a norma dell’art. 2043 del codice civile, che impone il risarcimento del danno ingiusto, cagionato anche per fatto colposo. Senza voler approfondire ulteriormente, credo che i casi in cui manchi il requisito della inequivocabile identificazione, siano tutti quelli in cui non si è proceduto al fermo del veicolo nell’immediatezza del fatto, con constatazione diretta di chi fosse il conducente. Tale è il caso delle infrazioni accertate con strumenti automatici come autovelox, telecamere per il controllo dell’osservanza dei segnali semaforici e simili. Non credo che in queste ipotesi si debba procedere alla convocazione del proprietario del veicolo, a norma dell’art. 180 del codice stradale, perché, lo sappiamo bene, alla domanda su chi fosse alla guida del veicolo quando fu commessa la violazione, se non dice di non ricordare a chi aveva prestato il mezzo, potrebbe ben indicare chiunque, magari sé stesso per salvare un’altra persona, oppure indicare un parente o un amico compiacente per il quale la perdita di punti non avrebbe gravi conseguenze, o addirittura una persona estranea e inconsapevole. Ribadisco perciò che a mio parere si può parlare di identificazione certa e inequivocabile solo quando il trasgressore sia stato identificato personalmente dall’agente accertatore, nella flagranza della violazione). Vediamo ora COME effettuare la segnalazione. L’argomento dovrebbe essere affrontato da tecnici, poiché richiede competenze informatiche e di telecomunicazioni. Perciò non entrerò nel dettaglio. Mi limito a segnalare che nella documentazione predisposta da I.Re.F. è contenuto il materiale informativo con tutte le indicazioni necessarie per attivare la connessione telefonica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante linea ISDN. Il canone da versare al gestore telefonico si aggira intorno ai 30 euro mensili. A questo si debbono aggiungere i costi legati alla durata dei collegamenti. Da informazioni che ho assunto direttamente presso il Ministero, posso anticipare che non è obbligatorio che ciascun Ente Locale si doti di strumenti informatici, di specifici software e di particolari connessioni, perché una volta autorizzati a trasmettere i dati -tale autorizzazione si che è indispensabile-, sarà possibile, volendo, utilizzare il Pc di un altro Comune per effettuare la trasmissione. 9 Per ottenere l’autorizzazione bisogna compilare il ‘modulo per la richiesta di accesso’ scaricabile direttamente tramite Internet, dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il modulo è allegato in calce al documento intitolato ‘informazioni operative patente a punti’, insieme ad altri documenti, che sono: Il manuale operativo La scheda tecnica per il collegamento al CED La tabella delle violazioni E’ possibile accedere a una maschera per inserire direttamente le informazioni necessarie per fare la segnalazione, oppure predisporre un file, avente le caratteristiche indicate nel manuale, e spedirlo tramite linea ISDN, dopo aver ottenuto i codici d’accesso. Anche questa operazione è eseguibile dal Pc di un altro Comune. Chi deve fare poche segnalazioni potrà scegliere il metodo dell’inserimento on-line; gli Enti che trattano numerosi verbali e che sono già dotati di sistemi informatizzati di gestione, potranno chiedere ai rispettivi fornitori di software di apportare le modifiche necessarie per la gestione automatica delle segnalazioni. Rispetto all’esecuzione delle segnalazioni segnalo che la tabella delle infrazioni e delle relative penalità predisposta dal Ministero delle Infrastrutture, contiene una casistica estremamente ampia. Vi sono addirittura ipotesi di violazioni commesse alla guida di veicoli non a motore, con indicazione delle relative penalità. Credo sia utile ricordare che il Ministero dell’Interno, con circolare n. 300/a/1/43773/101/3/3/8 del 1 luglio 2003, ha segnalato che la decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia. Viene indicato, a titolo esemplificativo, che il passaggio contro il segnale rosso del semaforo determina la perdita di 5 punti se realizzato alla guida di un’autovettura o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persona titolare di patente di guida. Ricordo che a norma dell’art. 11 comma 3 del codice stradale, compete al Ministero dell’Interno il coordinamento dei servizi di Polizia Stradale da chiunque espletati e che, di conseguenza, le disposizioni emanate da tale ministero, devono considerarsi per noi vincolanti. Prima di concludere questo mio contributo alla discussione sull’argomento, voglio affermare che al di la dei piccoli o grandi nei tutti sanabili, l’art. 126 bis, o meglio, la disciplina della patente a punti, 10 sta salvando numerose vite. Lo dimostra l’andamento decisamente in ribasso del numero degli incidenti stradali, che sono quasi sempre la conseguenza della violazione di norme di comportamento. Basti pensare che nel solo territorio del Comune di Milano, con riferimento ad un periodo di quindici giorni si è passati da una media di 1.670 incidenti stradali a poco più di 1.300. Sono anche convinto che gli effetti maggiori si vedranno in futuro, perché la patente a punti mi fa pensare al ciclo della vita, al modo che abbiamo di comportarci. In gioventù ci si sente immortali, facciamo di tutto e di più senza alcun timore. Ma, col trascorrere degli anni, man mano che l’orizzonte diventa sempre più vicino, ci si rende conto che molte cose devono essere evitate se si vuol vivere ancora un po’ e in buone condizioni. Lo stesso accadrà con la patente a punti e le penalizzazioni. Quando molte persone ne avranno accumulate alcune, magari parecchie in un sol colpo, vedranno approssimarsi la perdita della patente e si daranno una regolata. Credo che numerose persone, chi per motivi economici – i corsi non saranno sicuramente gratuiti – chi perché confida nella propria capacità di autocontrollo, inizieranno a prestare la massima attenzione al rispetto delle norme. Allora, veramente, vedremo i migliori risultati della nuova disciplina. Rimane un’incognita. Riuscirà il Parlamento a resistere alle pressioni delle potenti organizzazioni dei conducenti di taxi e di autocarri? Mi auguro di sì. Questa è una legge che sta dimostrando la sua validità ogni giorno sul campo. Mitigare le sanzioni, introdurre vie di fuga, sarebbe un errore imperdonabile. 11