Circolare N. 56 del 14 Aprile 2015
Gestione separata
modifica delle aliquote contributive anno 2015
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la circolare del 11.3.2015 n.58, l'INPS ha
recepito le novità introdotte dal decreto legge "Milleproroghe" in ordine alla contribuzione dovuta dai
professionisti "senza Cassa" iscritti in via esclusiva alla Gestione separata ex L. 335/95 e non pensionati. Con
riferimento agli iscritti alla Gestione separata assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie o
titolari di pensione - siano essi titolari, o meno, di partita IVA – è stato confermato, per l'anno 2015, l'aumento
dell'aliquota contributiva previdenziale (cui non va aggiunto alcun contributo a titolo assistenziale) dal 22% al
23,50%, già stabilito dall'art. 1 co. 79 della L. 247/2007. È stata, inoltre, effettuata, all'interno della categoria
dei soggetti non iscritti ad altre Gestioni di previdenza obbligatorie e non pensionati, una distinzione tra: i)
lavoratori "parasubordinati" senza partita IVA (ossia lavoratori a progetto e categorie "assimilate", quali
collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a
domicilio, lavoratori autonomi occasionali); ii) lavoratori autonomi professionali titolari di partita IVA. Per i
lavoratori "parasubordinati" senza partita IVA continua a trovare applicazione la progressione degli incrementi
di cui al sopra citato art. 1 co. 79 della L. 247/2007, con un aumento dell'aliquota contributiva previdenziale,
per il 2015, dal 28% al 30%, cui si aggiunge il contributo assistenziale dello 0,72% (per il finanziamento delle
prestazioni di maternità, ANF, malattia, degenza ospedaliera e congedo parentale), per una contribuzione
totale del 30,72%. Per i lavoratori autonomi professionisti titolari di partita IVA, l'aliquota contributiva
previdenziale per il 2015 viene mantenuta nella misura del 27% - cui si aggiunge lo 0,72% a titolo
assistenziale - già in vigore negli anni 2013 e 2014. Per questi ultimi soggetti, il minimale per l'accredito
contributivo nell'anno in corso - derivante dall'applicazione delle aliquote previste per la Gestione separata al
minimale di reddito stabilito per artigiani e commercianti (15.548,00 euro) - ammonta a 4.309,91 euro
Premessa
L’art. 10-bis del DL mille proroghe ha rideterminato la contribuzione dovuta dai lavoratori
autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 (c.d.
professionisti “senza Cassa”), che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie, né pensionati, disponendo il mantenimento, anche per il 2015, dell’aliquota
contributiva previdenziale del 27% (cui va aggiunto il contributo dello 0,72% a titolo
assistenziale), già in vigore negli anni 2013 e 2014.
Soggetti iscritti ad altre
obbligatorie o pensionati
gestioni
previdenziali
Per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati –
siano essi titolari, o meno, di partita IVA – sono previste, rispetto all’aliquota del 22% del 2014, le
seguenti aliquote contributive previdenziali (sia di finanziamento che per il computo delle
prestazioni pensionistiche):
-
23,5%, per il 2015;
-
24%, a decorrere dal 2016.
OSSERVA
Nei confronti di tali soggetti, continua a non essere contemplato alcun contributo aggiuntivo a titolo
assistenziale.
Soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata
e non pensionati
All’interno della categoria dei soggetti non iscritti ad altre Gestioni di previdenza obbligatorie
e non titolari di pensione, il Decreto Legge Milleproroghe determina nuovamente – come già
avvenuto, per il 2014, in forza dell’art. 1 co. 744 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) –
una distinzione tra:
 lavoratori “parasubordinati” (ossia lavoratori a progetto e categorie “assimilate”, quali collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a
domicilio, lavoratori autonomi occasionali) e, in generale, lavoratori non titolari di partita
IVA;
 lavoratori autonomi professionali titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione
separata INPS in quanto non soggetti al versamento contributivo alle Casse previdenziali di
categoria (si parla, appunto, di professionisti “senza Cassa”).
Aliquote contributive previdenziali (di finanziamento e di computo) previste dall’art. 1
co. 79 della L. 247/2007 (comprensive del contributo aggiuntivo assistenziale dello
0,72%)
Annualità
Lavoratori “parasubordinati ed
Lavoratori autonomi
ai lavoratori non titolari di
professionali titolari di partita
partita IVA
IVA “senza Cassa
1
2015
30,72
27,72%, (in luogo del 30,72%)
2016
31,72
28,72% (in luogo del 31,72%)
2017
32,72
29,72%, (in luogo del 32,72%)
Dal 2018
33,72
OSSERVA
Con la circolare n. 58 del 11 marzo 2015, l’INPS ha preso atto della novità in argomento,
provvedendo ad “aggiornare”, con riferimento ai predetti soggetti, l’aliquota contributiva
nonché l’ammontare del contributo minimo 2015 per l’accredito contributivo annuale.
Tabella di sintesi: aliquote e contributo minimo 2015
Le aliquote contributive applicabili per il 2015 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano
stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.
TABELLA RIEPILOGATIVA – ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA
Soggetti iscritto
Aliquota 2014
Aliquota 2015
Pensionato o soggetto iscritto ad
22%
23,5%
27,72%
27 (+0,72%)
altra gestione obbligatoria
Non iscritto ad
Titolare di
altra gestione
partita IVA
obbligatoria e
Non titolare di
non pensionato
partita IVA
28,72%
30,00%
(+0,72%)
Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non
pensionati, resta fermo, l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.
OSSERVA
Il contributo in parola, come evidenziato nella tabella, pari allo 0,72 %, è sostanzialmente
finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS,
ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo
parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno
per il nucleo familiare).
Per i soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di
pensione, non è dovuto, invece, alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.
GESTIONE SEPARATA: Aliquote contributive e assistenziali
2
Soggetti iscritto
Aliquota 2014
Aliquota 2015
0%
0%
0,72%
0,72%
0,72 %
0,72%
Pensionato o soggetto iscritto ad
altra gestione obbligatoria
Non iscritto ad
Titolare di
altra gestione
partita IVA
obbligatoria e
non pensionato
Non titolare di
partita IVA
La modifica apportata dal D.L. milleproroghe si riflette, altresì, anche sul contributo
minimo annuo che deve essere versato dai predetti soggetti, al fine di maturare un’anzianità
contributiva coincidente con tutto l’anno solare in cui sia stata svolta l’attività soggetta a
contribuzione. In buona sostanza, è stato rivisto l’ammontare del contributo minimo 2015
per l’accredito contributivo annuale, determinato moltiplicando il minimale di reddito annuo
stabilito per artigiani e commercianti (15.548,00 euro) per l’aliquota contributiva.
Di conseguenza, fermo restando il reddito minimo annuo di € 15.548, a seconda dell’aliquota
applicabile, lo stesso risulta ora così differenziato:
Reddito minimo annuo
Aliquota
Contributo minimo annuo
€ 15.548,00
23,50%
€ 3.653,78
€ 15.548,00
27,72%
€ 4.309,91 (IVS 4.197,96)
€ 15.548,00
30,72%
€ 4.776,35 (IVS 4.664,40)
OSSERVA
Si rammenta, al riguardo, che, nel caso in cui il minimale non sia raggiunto, i mesi contributivi
saranno accreditati al soggetto interessato in misura proporzionale al contributo versato.
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