Circolare N. 56 del 14 Aprile 2015 Gestione separata modifica delle aliquote contributive anno 2015 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la circolare del 11.3.2015 n.58, l'INPS ha recepito le novità introdotte dal decreto legge "Milleproroghe" in ordine alla contribuzione dovuta dai professionisti "senza Cassa" iscritti in via esclusiva alla Gestione separata ex L. 335/95 e non pensionati. Con riferimento agli iscritti alla Gestione separata assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie o titolari di pensione - siano essi titolari, o meno, di partita IVA – è stato confermato, per l'anno 2015, l'aumento dell'aliquota contributiva previdenziale (cui non va aggiunto alcun contributo a titolo assistenziale) dal 22% al 23,50%, già stabilito dall'art. 1 co. 79 della L. 247/2007. È stata, inoltre, effettuata, all'interno della categoria dei soggetti non iscritti ad altre Gestioni di previdenza obbligatorie e non pensionati, una distinzione tra: i) lavoratori "parasubordinati" senza partita IVA (ossia lavoratori a progetto e categorie "assimilate", quali collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali); ii) lavoratori autonomi professionali titolari di partita IVA. Per i lavoratori "parasubordinati" senza partita IVA continua a trovare applicazione la progressione degli incrementi di cui al sopra citato art. 1 co. 79 della L. 247/2007, con un aumento dell'aliquota contributiva previdenziale, per il 2015, dal 28% al 30%, cui si aggiunge il contributo assistenziale dello 0,72% (per il finanziamento delle prestazioni di maternità, ANF, malattia, degenza ospedaliera e congedo parentale), per una contribuzione totale del 30,72%. Per i lavoratori autonomi professionisti titolari di partita IVA, l'aliquota contributiva previdenziale per il 2015 viene mantenuta nella misura del 27% - cui si aggiunge lo 0,72% a titolo assistenziale - già in vigore negli anni 2013 e 2014. Per questi ultimi soggetti, il minimale per l'accredito contributivo nell'anno in corso - derivante dall'applicazione delle aliquote previste per la Gestione separata al minimale di reddito stabilito per artigiani e commercianti (15.548,00 euro) - ammonta a 4.309,91 euro Premessa L’art. 10-bis del DL mille proroghe ha rideterminato la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 (c.d. professionisti “senza Cassa”), che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, né pensionati, disponendo il mantenimento, anche per il 2015, dell’aliquota contributiva previdenziale del 27% (cui va aggiunto il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale), già in vigore negli anni 2013 e 2014. Soggetti iscritti ad altre obbligatorie o pensionati gestioni previdenziali Per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati – siano essi titolari, o meno, di partita IVA – sono previste, rispetto all’aliquota del 22% del 2014, le seguenti aliquote contributive previdenziali (sia di finanziamento che per il computo delle prestazioni pensionistiche): - 23,5%, per il 2015; - 24%, a decorrere dal 2016. OSSERVA Nei confronti di tali soggetti, continua a non essere contemplato alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale. Soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata e non pensionati All’interno della categoria dei soggetti non iscritti ad altre Gestioni di previdenza obbligatorie e non titolari di pensione, il Decreto Legge Milleproroghe determina nuovamente – come già avvenuto, per il 2014, in forza dell’art. 1 co. 744 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) – una distinzione tra: lavoratori “parasubordinati” (ossia lavoratori a progetto e categorie “assimilate”, quali collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali) e, in generale, lavoratori non titolari di partita IVA; lavoratori autonomi professionali titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS in quanto non soggetti al versamento contributivo alle Casse previdenziali di categoria (si parla, appunto, di professionisti “senza Cassa”). Aliquote contributive previdenziali (di finanziamento e di computo) previste dall’art. 1 co. 79 della L. 247/2007 (comprensive del contributo aggiuntivo assistenziale dello 0,72%) Annualità Lavoratori “parasubordinati ed Lavoratori autonomi ai lavoratori non titolari di professionali titolari di partita partita IVA IVA “senza Cassa 1 2015 30,72 27,72%, (in luogo del 30,72%) 2016 31,72 28,72% (in luogo del 31,72%) 2017 32,72 29,72%, (in luogo del 32,72%) Dal 2018 33,72 OSSERVA Con la circolare n. 58 del 11 marzo 2015, l’INPS ha preso atto della novità in argomento, provvedendo ad “aggiornare”, con riferimento ai predetti soggetti, l’aliquota contributiva nonché l’ammontare del contributo minimo 2015 per l’accredito contributivo annuale. Tabella di sintesi: aliquote e contributo minimo 2015 Le aliquote contributive applicabili per il 2015 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella. TABELLA RIEPILOGATIVA – ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA Soggetti iscritto Aliquota 2014 Aliquota 2015 Pensionato o soggetto iscritto ad 22% 23,5% 27,72% 27 (+0,72%) altra gestione obbligatoria Non iscritto ad Titolare di altra gestione partita IVA obbligatoria e Non titolare di non pensionato partita IVA 28,72% 30,00% (+0,72%) Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, resta fermo, l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale. OSSERVA Il contributo in parola, come evidenziato nella tabella, pari allo 0,72 %, è sostanzialmente finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare). Per i soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, non è dovuto, invece, alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale. GESTIONE SEPARATA: Aliquote contributive e assistenziali 2 Soggetti iscritto Aliquota 2014 Aliquota 2015 0% 0% 0,72% 0,72% 0,72 % 0,72% Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria Non iscritto ad Titolare di altra gestione partita IVA obbligatoria e non pensionato Non titolare di partita IVA La modifica apportata dal D.L. milleproroghe si riflette, altresì, anche sul contributo minimo annuo che deve essere versato dai predetti soggetti, al fine di maturare un’anzianità contributiva coincidente con tutto l’anno solare in cui sia stata svolta l’attività soggetta a contribuzione. In buona sostanza, è stato rivisto l’ammontare del contributo minimo 2015 per l’accredito contributivo annuale, determinato moltiplicando il minimale di reddito annuo stabilito per artigiani e commercianti (15.548,00 euro) per l’aliquota contributiva. Di conseguenza, fermo restando il reddito minimo annuo di € 15.548, a seconda dell’aliquota applicabile, lo stesso risulta ora così differenziato: Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo € 15.548,00 23,50% € 3.653,78 € 15.548,00 27,72% € 4.309,91 (IVS 4.197,96) € 15.548,00 30,72% € 4.776,35 (IVS 4.664,40) OSSERVA Si rammenta, al riguardo, che, nel caso in cui il minimale non sia raggiunto, i mesi contributivi saranno accreditati al soggetto interessato in misura proporzionale al contributo versato. 3