Sentenza Corte Costituzionale Corso di Diritto della Sicurezza del Lavoro Di Bindelli Matteo Decisione in merito: Questione di legittimità costituzionale dell’art 41, primo comma, del d.lgs. 15 Agosto 1991 n. 277 <<la riduzione al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, dei rischi derivanti all’esposizione al rumore mediante l’adozione di non meglio specificate misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte>> Precetto privo dei requisiti di determinatezza e in contrasto con gli artt. 25 e 70 della Costituzione Art. 25 Cost.- Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Art. 70 Cost.- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle 2 Camere. Il giudice rileva che la disposizione è ispirata al principio di max sicurezza, che richiede nelle lavorazioni dannose per i lavoratori di adottare i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l’intensità. L’art. 41 parla anche di <<generiche misure organizzative e procedurali>> da cui l’impossibilità di rintracciare una regola di condotta da seguire, né il giudice può imporre un limite, in quanto violerebbe l’art. 70 Cost. Per l’Avvocatura generale dello Stato la questione è infondata, gli elementi normativi sono circoscritti e specificati dalle regole della tecnica e dell’esperienza e dagli artt. 4, 5, 8, e 9 che indicano quali accorgimenti l’imprenditore deve adottare Data la norma e visto le richieste del giudice, che parla di contrasto con i principi di riserva di legge in materia penale e di indeterminatezza in quanto impone obblighi generici e indeterminati mediante non specificate misure organizzative e procedurali La questione è infondata La norma è inserita in un contesto più ampio e per quanto riguarda l’esposizione al rumore, gli obblighi del datore sono descritti dettagliatamente Il rumore è sempre un fattore di rischio, una sua riduzione al minimo è sempre doverosa. Valutazione negativa dell’imprenditore se non si adopera per ridurre al minimo i rischi. L’eliminazione di quest’articolo comporta anche l’eliminazione del generale dovere di protezione a carico del datore Per il giudice la mancanza di sicurezza è fattispecie criminosa, per cui serve determinatezza, mentre l’articolo in questione rende indeterminati i doveri dell’imprenditore. Per la Corte disposizione analoga era già stata risolta, per ciò che riguarda la tecnica si può fare riferimento a nozioni che hanno fonte in altri settori. Ma qui si parla non solo di tecnica ma anche di misure organizzative e procedurali. Per non violare l’art. 25 Cost. serve restringere la discrezionalità dell’interprete, si parla di accorgimenti generalmente acquisiti, solo la deviazione dell’imprenditore da questi standard è censurabile. Restringere le potenzialità della disposizione per non violare la determinatezza. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41, primo comma, d.lgs. 15 Agosto 1991, n.277, in quanto privo dei requisiti di determinatezza, sollevata in riferimento agli artt. 25 e 70 Cost., dovendosi interpretare la norma nel senso che il legislatore – là dove parla di misure <<concretamente attuabili>> - si riferisce alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali generalmente acquisiti, sicchè penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell’imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento. Interpretazione di Vincenzo Marino Sono poche le norme riconosciute come incostituzionali per difetto del principio di determinatezza, sancito dall’art. 25 Cost. secondo comma, esso prevede: Garanzia contro l’arbitrio del giudice, norme chiare Il soggetto deve poter trovare cosa è lecito e cosa no Servono connotati precisi per determinare la fattispecie criminosa e per avere un giudizio sorretto da fondamento Un precetto generico non è affatto sinonimo d’ indeterminatezza Art. n. 24, d.P.R. n. 303/1956: <<Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuire l’intensità>>. Anche qui c’è questione di legittimità costituzionale. Per la Corte anche questa questione è infondata, si fa riferimento ai suggerimenti che la scienza può dare in un determinato momento storico. Analogamente anche l’art. 2087 c.c. dovrebbe essere incostituzionale D.LGS. 15 Agosto 1991, n.277 Prevede norme di protezione contro i rischi connessi all’esposizione al piombo (artt. 10-21), all’amianto (2237), al rumore (38-49). Art. 38- Finalità di protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza Art. 39- Formule matematiche per esposizione al rumore Art. 40- Obbligo datoriale di valutare il rischio Art. 41- Ridurre il rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali. Segnaletica appropriata e luoghi perimetrati Art. 42- Obbligo di informazione Art. 43- Obbligo di fornire mezzi di protezione Art. 44- Sottoporre a visita medica tutti i lavoratori Art. 45- Informazione degli organi di vigilanza e delle rappresentanze Art. 46- Impianti conformi, utensili e macchine corredati di informazione, nell’acquisto di nuove macchine scegliere le meno rumorose Art. 47- Procedure particolari Art. 48- Deroghe Art. 49- Lavoratori e dati di esposizione iscritti in un registro Artt. 50-54- Sanzioni penali La norma per alcuni aspetti introduce valori-soglia, invece l’art. 41 è generale, la disposizione riguarda tutta l’attività imprenditoriale La sicurezza si può ottenere con degli strumenti, ma anche organizzando diversamente il lavoro, la scienza e la tecnica possono consigliare misure organizzative e procedurali che il datore deve recepire L’art 2087 c.c.- Assimilabile all’art. 41. È norma generica ma non indeterminata, al passo con le conquiste della scienza, norma residuale e di chiusura, ha contenuto aperto e oggetto non predeterminato, varia col progredire della tecnica, conoscenza ed esperienza. Adottare misure imposte dalla legge, quelle generiche di comune prudenza e le altre necessarie in base alla particolare attività lavorativa, esperienza e tecnica. Norme generiche per sanzionare ciò che non è predeterminato dalla legge. Valutazione critica della motivazione della sentenza Per la Corte le misure attuabili sono quelle generalmente praticate e acquisite, è censurabile solo la deviazione dagli standard. Art. 1176- Nozione di diligenza che non è più massima ma in base agli standard. Paradosso: individuato un rimedio costoso nessuno lo adotta così non diventa standard. Ma l’interpretazione è diversa: una volta acquisito dallo scienza un meccanismo più sicuro esso diventa standard. In caso di disposizioni CEE è necessario rispettare tali soglie, la scienza non può eliminare il rischio ma ridurlo al di sotto di questi valori, da questo la necessità di norme aperte che si adattano agli sviluppi della scienza. Viene ribadito il principio della max sicurezza possibile, con riferimento non solo a misure tecniche ma organizzative e procedurali. La novità del decreto sta nei controlli sanitari, i registri di rischio e l’obbligo di informazione. Anche al di sotto dei limiti previsti bisogna sempre cercare di ridurre continuamente i rischi, utilizzando anche misure di nuova utilizzazione L’interpretazione della Corte è fondata sullo standard, 2 sono i principi: Le misure di sicurezza specifiche non esauriscono l’area della prevenzione, adottare ogni misura idonea Adottare le misure più consone e aggiornate La diligenza va valutata in astratto, è la massima possibile Il datore non deve adeguarsi agli standard ma essere aggiornato sugli sviluppi della scienza e della tecnica, non c’è un canone di normalità ma di massimo rigore. Clausole aperte per spingere l’uomo ad adottare le nuove conquiste. La sentenza è una deviazione dai principi, il datore deve adottare tutti i miglioramenti della tecnica e dell’esperienza adeguandosi al progresso tecnologico. Anche l’art. 2087 stimola il datore ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche, mentre nella sentenza si chiede solo di conformarsi agli standard.