Sentenza Corte Costituzionale
Corso di Diritto della Sicurezza del Lavoro
Di
Bindelli Matteo
Decisione in merito: Questione di legittimità
costituzionale dell’art 41, primo comma, del d.lgs.
15 Agosto 1991 n. 277
<<la riduzione al minimo, in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, dei rischi derivanti all’esposizione al
rumore mediante l’adozione di non meglio
specificate misure tecniche, organizzative e
procedurali, concretamente attuabili,
privilegiando gli interventi alla fonte>>
Precetto privo dei requisiti di determinatezza e in contrasto
con gli artt. 25 e 70 della Costituzione
Art. 25 Cost.- Nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se
non nei casi previsti dalla legge.
Art. 70 Cost.- La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle 2 Camere.
Il giudice rileva che la disposizione è ispirata al principio di
max sicurezza, che richiede nelle lavorazioni dannose per i
lavoratori di adottare i provvedimenti consigliati dalla
tecnica per diminuirne l’intensità.
L’art. 41 parla anche di <<generiche misure organizzative e
procedurali>> da cui l’impossibilità di rintracciare una
regola di condotta da seguire, né il giudice può imporre un
limite, in quanto violerebbe l’art. 70 Cost.
Per l’Avvocatura generale dello Stato la questione è
infondata, gli elementi normativi sono circoscritti e
specificati dalle regole della tecnica e dell’esperienza e
dagli artt. 4, 5, 8, e 9 che indicano quali accorgimenti
l’imprenditore deve adottare
Data la norma e visto le richieste del giudice, che parla di
contrasto con i principi di riserva di legge in materia penale
e di indeterminatezza in quanto impone obblighi generici e
indeterminati mediante non specificate misure
organizzative e procedurali
La questione è infondata
La norma è inserita in un contesto più ampio e per quanto
riguarda l’esposizione al rumore, gli obblighi del datore
sono descritti dettagliatamente
Il rumore è sempre un fattore di rischio, una sua riduzione
al minimo è sempre doverosa.
Valutazione negativa dell’imprenditore se non si adopera
per ridurre al minimo i rischi.
L’eliminazione di quest’articolo comporta anche
l’eliminazione del generale dovere di protezione a carico
del datore
Per il giudice la mancanza di sicurezza è fattispecie
criminosa, per cui serve determinatezza, mentre l’articolo in
questione rende indeterminati i doveri dell’imprenditore.
Per la Corte disposizione analoga era già stata risolta, per
ciò che riguarda la tecnica si può fare riferimento a nozioni
che hanno fonte in altri settori. Ma qui si parla non solo di
tecnica ma anche di misure organizzative e procedurali.
Per non violare l’art. 25 Cost. serve restringere la
discrezionalità dell’interprete, si parla di accorgimenti
generalmente acquisiti, solo la deviazione dell’imprenditore
da questi standard è censurabile.
Restringere le potenzialità della disposizione per non
violare la determinatezza.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 41, primo comma, d.lgs. 15 Agosto 1991, n.277,
in quanto privo dei requisiti di determinatezza, sollevata
in riferimento agli artt. 25 e 70 Cost., dovendosi
interpretare la norma nel senso che il legislatore – là
dove parla di misure <<concretamente attuabili>> - si
riferisce alle misure che, nei diversi settori e nelle
differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni
tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti
organizzativi e procedurali generalmente acquisiti,
sicchè penalmente censurata sia soltanto la deviazione
dei comportamenti dell’imprenditore dagli standard di
sicurezza propri, in concreto e al momento.
Interpretazione di Vincenzo
Marino
Sono poche le norme riconosciute come incostituzionali per difetto
del principio di determinatezza, sancito dall’art. 25 Cost.
secondo comma, esso prevede:
Garanzia contro l’arbitrio del giudice, norme chiare
Il soggetto deve poter trovare cosa è lecito e cosa no
Servono connotati precisi per determinare la fattispecie
criminosa e per avere un giudizio sorretto da fondamento
Un precetto generico non è affatto sinonimo d’ indeterminatezza
Art. n. 24, d.P.R. n. 303/1956: <<Nelle lavorazioni che
producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai
lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla
tecnica per diminuire l’intensità>>.
Anche qui c’è questione di legittimità costituzionale.
Per la Corte anche questa questione è infondata, si fa
riferimento ai suggerimenti che la scienza può dare in un
determinato momento storico.
Analogamente anche l’art. 2087 c.c. dovrebbe essere
incostituzionale
D.LGS. 15 Agosto 1991, n.277
Prevede norme di protezione contro i rischi connessi
all’esposizione al piombo (artt. 10-21), all’amianto (2237), al rumore (38-49).
Art. 38- Finalità di protezione contro i rischi per la salute e
la sicurezza
Art. 39- Formule matematiche per esposizione al rumore
Art. 40- Obbligo datoriale di valutare il rischio
Art. 41- Ridurre il rumore mediante misure tecniche,
organizzative e procedurali. Segnaletica appropriata e
luoghi perimetrati
Art. 42- Obbligo di informazione
Art. 43- Obbligo di fornire mezzi di protezione
Art. 44- Sottoporre a visita medica tutti i lavoratori
Art. 45- Informazione degli organi di vigilanza e delle
rappresentanze
Art. 46- Impianti conformi, utensili e macchine corredati di
informazione, nell’acquisto di nuove macchine scegliere
le meno rumorose
Art. 47- Procedure particolari
Art. 48- Deroghe
Art. 49- Lavoratori e dati di esposizione iscritti in un registro
Artt. 50-54- Sanzioni penali
La norma per alcuni aspetti introduce valori-soglia, invece
l’art. 41 è generale, la disposizione riguarda tutta l’attività
imprenditoriale
La sicurezza si può ottenere con degli strumenti, ma anche
organizzando diversamente il lavoro, la scienza e la
tecnica possono consigliare misure organizzative e
procedurali che il datore deve recepire
L’art 2087 c.c.- Assimilabile all’art. 41. È norma generica
ma non indeterminata, al passo con le conquiste della
scienza, norma residuale e di chiusura, ha contenuto
aperto e oggetto non predeterminato, varia col
progredire della tecnica, conoscenza ed esperienza.
Adottare misure imposte dalla legge, quelle generiche di
comune prudenza e le altre necessarie in base alla
particolare attività lavorativa, esperienza e tecnica.
Norme generiche per sanzionare ciò che non è
predeterminato dalla legge.
Valutazione critica della motivazione della
sentenza
Per la Corte le misure attuabili sono quelle generalmente
praticate e acquisite, è censurabile solo la deviazione
dagli standard.
Art. 1176- Nozione di diligenza che non è più massima ma
in base agli standard.
Paradosso: individuato un rimedio costoso nessuno lo
adotta così non diventa standard.
Ma l’interpretazione è diversa: una volta acquisito dallo
scienza un meccanismo più sicuro esso diventa
standard.
In caso di disposizioni CEE è necessario rispettare tali
soglie, la scienza non può eliminare il rischio ma ridurlo
al di sotto di questi valori, da questo la necessità di
norme aperte che si adattano agli sviluppi della scienza.
Viene ribadito il principio della max sicurezza possibile, con
riferimento non solo a misure tecniche ma organizzative
e procedurali.
La novità del decreto sta nei controlli sanitari, i registri di
rischio e l’obbligo di informazione.
Anche al di sotto dei limiti previsti bisogna sempre cercare
di ridurre continuamente i rischi, utilizzando anche
misure di nuova utilizzazione
L’interpretazione della Corte è fondata sullo standard, 2
sono i principi:
Le misure di sicurezza specifiche non esauriscono l’area
della prevenzione, adottare ogni misura idonea
Adottare le misure più consone e aggiornate
La diligenza va valutata in astratto, è la massima possibile
Il datore non deve adeguarsi agli standard ma essere
aggiornato sugli sviluppi della scienza e della tecnica,
non c’è un canone di normalità ma di massimo rigore.
Clausole aperte per spingere l’uomo ad adottare le nuove
conquiste.
La sentenza è una deviazione dai principi, il datore deve
adottare tutti i miglioramenti della tecnica e
dell’esperienza adeguandosi al progresso tecnologico.
Anche l’art. 2087 stimola il datore ad aprirsi alle nuove
acquisizioni tecnologiche, mentre nella sentenza si
chiede solo di conformarsi agli standard.
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