MEDICI E “PARAMEDICI”
PROFESSIONI SANITARIE PRINCIPALI (laurea
MEDICO-CHIRURGO
ODONTOIATRA
laurea specialistica)
VETERINARIO
FARMACISTA
PROFESSIONI SANITARIE (diploma universitario
laurea triennale)
Non più "ausiliarie": L. 26/2/99 n 42 (abrogazione del mansionario, richiamo ai
codici deontologici)
Legge 251/00 e D.M. 29 marzo 2001
Infermieristiche e ostetrica
Riabilitative (fisioterapista, ortottista, tecn. riabilitaz. psichiatrica)
Tecnico-sanitarie (tecn. audiometrista, di radiologia medica, audioprotesista,
igienista dentale, dietista, etc.)
Tecniche della professione (della prevenzione luoghi di lavoro, assistente
sanitario)
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
ODONTOTECNICO (parere del consiglio di stato del 2002 – professione sanitaria)
OTTICO
MECCANICO ORTOPEDICO ...
(T.U.L.S.)
Professioni sanitarie
Fisioterapisti, istituire subito ordine professionale
"E' necessario istituire al più presto un Ordine professionale dei
fisioterapisti. La sua mancanza, infatti, facilita il proliferare di centri
specializzati con personale non qualificato".
E' l'appello che Vincenzo Manigrasso, presidente dell'Aifi
(Associazione italiana fisioterapisti), rivolge al Governo "A questo
punto siamo in attesa di una norma che metta ordine in materia. E
non lo dico per interesse di categoria, ma soprattutto per tutelare al
meglio la salute dei cittadini, che avranno così la possibilità di
verificare l'esatta qualifica del proprio operatore. Inoltre l'assenza di
un Ordine professionale non consente di esercitare un attento
controllo sui cosiddetti abusivi, né permette di sanzionare quegli
operatori poco rispettosi degli aspetti deontologici della professione".
Professioni sanitarie
Commissione Senato approva LD ordini professionali
La Commissione Igiene e sanità del Senato ha approvato ieri il
disegno di legge delega per l'istituzione degli Ordini e degli Albi
delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione. La Commissione - informa
una nota della presidenza - ha votato all'unanimità la modifica che
prevede una proroga di 24 mesi. Il presidente della
Commissione, Ignazio Marino, chiederà alla capogruppo
dell'Ulivo a palazzo Madama, Anna Finocchiaro, la
calendarizzazione in Aula in tempi rapidi.
Aprile 2011
Professioni sanitarie sulle barricate per richiedere l'Ordine
Prevedere un Ordine per tutte le professioni sanitarie, così da garantire qualità e
correttezza nelle prestazioni, una formazione continua e una tutela contro
l'abusivismo. È questo il grido di battaglia lanciato da Roma dalle professioni
sanitarie, che si sono date appuntamento ieri per protestare contro il blocco dell'iter
del disegno di legge 1142 per l'istituzione degli albi sanitari. Davanti al Senato si
sono trovate 22 professioni … figure infermieristiche, ostetriche, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione ….
Allo stato attuale, come si legge sul sito del Conaps, «delle ventidue professioni
sanitarie, soltanto quelle infermieristiche, ostetriche e dei tecnici di radiologia sono
state normate attraverso la costituzione di collegi; le altre si sono invece costituite in
associazioni volontarie, per lo più riconosciute con decreto del ministero della
Salute».
Un problema perché «per ogni professionista ci sono due abusivi e tra le figure più
a rischio ci sono i fisioterapisti».
L. 26/2/99 n 42
Art. 1 (Definizione delle professioni sanitarie)
1.La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle
leggi sanitarie …. è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".
2.Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il ….. Il
campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, e successive
modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti
ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti
didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post- base
nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste
per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per
l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto
reciproco delle specifiche competenze professionali.
Nella complessa galassia costituita da queste nuove figure di
operatori sanitari - il cui ambito professionale, fino a non molto
tempo fa rigorosamente delimitato dai mansionari, è ora allargato
alle competenze acquisite nel corso della formazione
universitaria pre-laurea (non soltanto triennale, ma anche
specialistica, attraverso l’esperienza maturata sul campo ed i
corsi di aggiornamento e di qualificazione ed è modulato sulla
falsariga dei dettami dei rispettivi codici deontologici, il ruolo
attuale del medico, pur essendo centrale nella gestione
dell’assistenza, sta progressivamente diventando quello di
“primus inter pares”.
CODICE DEONTOLOGICO DELL’ AUDIOMETRISTA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizione Il presente Codice Deontologico comprende regole e
principi di comportamento professionale dell'Audiometrista,
in ogni ambito e stato giuridico in cui questi operi, allo
scopo di garantire l'erogazione di un servizio ad un ottimale
livello qualitativo a favore del cittadino, nonché di tutelarlo
nei confronti di abusi e di carenze professionali.
Legge 1 febbraio 2006, n.43
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio
2006 n.40
Disposizioni in materia di professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega
al Governo per l'istituzione dei relativi ordini
professionali.
QUALIFICHE DELL’ESERCENTE UNA
PROFESSIONE SANITARIA
AGLI EFFETTI DELLA LEGGE PENALE
(quando deve rispondere di un reato)
PUBBLICO
UFFICIALE Art 357
c.p.
INCARICATO DI
PUBBLICO SERVIZIO
professionista
sanitario
Art 358 cp I
ESERCENTE UN
SERVIZIO DI
PUBBLICA
NECESSITA’
Art 359 cp
Suddivisione con
duplice funzione:
Tutela della pubblica
amministrazione
e dei privati
Tutela dei dipendenti della
pubblica amministrazione
Art. 357 c.p. - Nozione del pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali
coloro i quali esercitano una pubblica funzione
legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente
modificato dall'art. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181.
Art. 358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un
pubblico servizio
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un
pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo,
prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività
disciplinata nelle stesse forme della pubblica
funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri
tipici di questa ultima, e con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della
prestazione di opera meramente materiale (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 359 c.p. - Persone esercenti un servizio di
pubblica necessità
Agli effetti della legge penale, sono persone che
esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o
sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per
legge vietato senza una speciale abilitazione dello
Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per
legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica
funzione, nè prestando un pubblico servizio,
adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità
mediante un atto della pubblica Amministrazione.
Cassazione Penale, 2007
Il titolare del laboratorio convenzionato con il SSN è
pubblico ufficiale
Va confermato il principio secondo il quale il responsabile di
casa di cura convenzionata è pubblico ufficiale perché concorre
a formare la volontà della pubblica amministrazione in materia
di assistenza sanitaria, esercitando in sua vece poteri
autoritativi e certificativi sulla base dei quali sorge in favore
del titolare della convenzione il diritto al pagamento delle
prestazioni documentate.
Corte di Cassazione - Penale
Quando il medico è pubblico ufficiale
Natura della prescrizione e qualità di pubblico ufficiale
del medico di famiglia
Il medico convenzionato con l'A.S.L. riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e non
quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto svolge la sua attività per mezzo di
poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella
correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha
diritto presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private convenzionate. Le
impegnative che, contengono richieste di esami non sono delle semplici "domande"
basate su giudizi e valutazioni (diagnosi o sospetto diagnostico) di carattere
scientifico, ma, al pari di quelle che contengono prescrizioni di medicinali, sono
espressione di un potere certificativo, in quanto, attraverso la diagnosi su cui si
basano, attestano e rendono operativo un interesse giuridicamente tutelabile del
cittadino, il quale è abilitato a ottenere l'erogazione della prestazione presso una
struttura pubblica senza necessità di alcun controllo o autorizzazione ulteriore da
parte della USL, ovvero, per le prestazioni erogabili in regime di convenzione, presso
una struttura privata "convenzionata", previa "autorizzazione" dell'USL
competente: autorizzazione, questa, che non toglie ovviamente alla "proposta" del
medico la essenziale valenza di necessario presupposto certificativo per la
realizzazione, a carico dell'ente pubblico, dell'interesse del cittadino. Il "potere
certificativo", cui fa cenno l'art. 357 c.p., non è infatti circoscritto al potere di
rappresentare come certe delle situazioni di fatto sottoposte alla cognizione
dell'agente e, quindi, ai soli casi in cui lo stesso svolga una funzione probatoria
fidefacente.
DOVERI DEL SANITARIO
ORDINE
FONTE NORMATIVA
SANZIONI
ETICO
NON CODIFICATI
RIPROVAZIONE MORALE
SANZIONI DISCIPLINARI
DEONTOLOGICO
CODICE DEONTOLOGICO
DEL MEDICO-CHIRURGO E
DELLO ODONTOIATRA
[ FNOMCO 1998]
NORME DI DIRITTO
POSITIVO
GIURIDICO
[CODICE PENALE (CP)
CODICE CIVILE (CC)
TESTO UNICO LEGGI SANITARIE
(TULS) LEGGI SPECIALI]
[AVVERTIMENTO, CENSURA,
SOSPENSIONE, RADIAZIONE]
SANZIONI PENALI, CIVILI o
AMMINISTRATIVE
OBBLIGO DI PRESTARE
ASSISTENZA
OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA
ORDINE
FONTE NORMATIVA
SANZIONI
Etico
“Buon Samaritano”
Coscienza (?)
Deontologico
Art. 7 CDM 1998 [*]
Disciplinari
Giuridico
PU & IPS: Art 328 cp
ESPN: Art 598 cp [*]
Penali
[*] prestazioni d’urgenza
CDM ‘98
CAPO II - PRESTAZIONI D'URGENZA
Art 7: Obbligo di intervento
Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attivita', non puo'
mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve
tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata
assistenza.
Art 8: Calamita'
Il medico, in caso di catastrofe, di calamita' o di epidemia, deve
mettersi a disposizione dell'autorita' competente.
Art 328 c.p. - Rifiuto di atti di ufficio Omissione
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo
ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza
pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e
sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è
punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 593 c.p. - Omissione di soccorso
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo
minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di
provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per
vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato
avviso all’Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi
o con la multa fino a lire seicentomila.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che
sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o
altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza
occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione
personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la
pena è raddoppiata.
Omissione di soccorso
Cass. pen., Sez.V, 14 Dic 1977
“Il reato di cui all’art. 593 c.p. trova applicazione
nei confronti di chiunque sia stato informato che
nelle immediate vicinanze vi sia una persona in
pericolo – nella quale non è necessario ‘imbattersi’
materialmente – e quindi anche nei confronti del
medico libero professionista che, chiamato
d’urgenza per soccorrere un uomo colpito da
malore, si rifiuta di prestare soccorso all’ammalato”.
Omissione di soccorso
Cass. pen., Sez V, 31 Gen. 1978
“Ove un medico, che si trovi in una stazione
ferroviaria, avvertito dell’arrivo di un treno, di lì a
pochi minuti, nel quale si trova persona colta da
malore e bisognosa di soccorso, si rifiuti di attendere
per prestare la sua opera, non è configurabile il reato
di omissione di soccorso giacché l’obbligo penalmente
sanzionato scatta solo quando l’agente si imbatta e
quindi venga in contatto materiale diretto con
l’oggetto del ritrovamento attraverso i propri organi
sensoriali.”
Omissione di soccorso
Cass. pen., sentenza 2006
Quali i limiti del reato di omissione di soccorso, a seguito incidente
stradale?
Ove la necessaria assistenza sia prestata da altri, ovvero il soggetto
tenuto in prima persona a prestarla ne abbia delegato ad altri il compito,
perchè il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, non sia configurabile
occorre che tali fatti siano accertati come avvenuti prima che tale
soggetto si sia allontanato dal luogo dell'incidente, sussistendo invece il
reato in questione ancorchè in concreto l'assistenza occorrente sia
prestata da altri, quando tale circostanza non sia a costui nota per essersi
dato alla fuga, a nulla rilevando che egli abbia visto presenti sul posto
altre persone in grado di soccorrere, in sua vece, l'infortunato
Sentenza 48379 Corte di Cassazione
Carcere per mancata reperibilità
Rischia il carcere il chirurgo reperibile che, chiamato da un collega per una presunta
urgenza, non si reca immediatamente in ospedale per visitare il paziente. A
prescindere dal fatto che si trattava di un caso grave oppure no. Cassato il ricorso di
un medico chirurgo condannato dal Tribunale di Montepulciano ai sei mesi di
reclusione per essersi rifiutato, in tre distinti e successivi momenti, "di sottoporre a
nuova visita una paziente, il cui quadro clinico si era rapidamente evoluto
peggiorando al punto di imporre un intervento che veniva eseguito da altri sanitari di
reperibilità, essendosi rifiutato di recarsi in ospedale". Secondo i giudici della
Cassazione, quindi, "il chirurgo in servizio di reperibilità, chiamato dal collega già
presente in ospedale che ne sollecita la presenza in relazione ad una avvisata urgenza
di intervento chirurgico, deve recarsi subito in reparto e visitare il malato. L'urgenza e
il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto
infermo vengono a configurarsi in termini formali, senza possibilità di sindacato a
distanza da parte del chiamato. Ne consegue che il rifiuto, penalmente rilevante ai
sensi dell'articolo 328 del codice penale, si consuma con la violazione del suddetto
obbligo e la responsabilità non è tecnicamente connessa all'effettiva ricorrenza della
prospettata necessità e urgenza dell'intervento chirurgico".
OBBLIGO DI PRESTARE ASSITENZA E HIV
LEGGE 22/05/90 n°135
Art. 5. (Accertamento dell’infezione)
1. Gli operatori sanitari che, nell’esercizio della loro
professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS,
ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non
accompagnato da stato morboso, sono tenuti a prestare
la necessaria assistenza adottando tutte le misure
occorrenti per la tutela della riservatezza della persona
assistita.
ART 328 cp: RIFIUTO
DI ATTI D’UFFICIO
“... INDEBITAMENTE
RIFIUTA UN ATTO DEL
SUO UFFICIO CHE ...
DEVE ESSERE COMPIUTO
SENZA RITARDO ...“
PUBBLICO UFFICIALE
e INCARICATO DI
PUBBLICO SERVIZIO
SI
CASI ORDINARI
NO
NESSUNA PREVISIONE
DI LEGGE
ESERCENTE UN SERVIZIO
DI PUBBLICA NECESSITA’
CASI URGENTI
?
ART 598 cp: OMISSIONE
DI SOCCORSO
“…TROVANDO UNA PERSONA
FERITA O ALTRIMENTI IN PERICOLO OMETTE DI PRESTARE
ASSISTENZA”
OBBLIGO GIURIDICO DI PRESTARE ASSISTENZA
SI
OBBLIGO DI INFORMARE
L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
ATTIVITA’ DI INFORMATIVA
ATTI COI QUALI IL SANITARIO E’
TENUTO AD INFORMARE UNA PUBBLICA
AUTORITA’ RELATIVAMENTE A PERSONE,
FATTI,
O
NOTIZIE
CONOSCIUTI
NELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE,
DI CUI E’ OBBLIGATO PER LEGGE A
RIFERIRE.
DENOMINAZIONI DIVERSE
SIGNIFICATO EQUIVALENTE
DENUNCE (RIFERIRE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA)
DICHIARAZIONI (METTERE AL CORRENTE)
NOTIFICHE (RENDERE NOTO UN FATTO)
COMUNICAZIONI (TRASMETTERE LA NOTIZIA)
RELAZIONI (RESOCONTO SCRITTO O ORALE)
REFERTI E RAPPORTI (NOTIZIE DI REATO)
FINALITA’:
AMMINISTRATIVO-SANITARIOGIUDIZIARIO-ASSICURATIVO
• AMMINISTRATIVE: dichiarazioni all’ufficiale di
stato civile (di nascita, di morte)
• SANITARIE: denuncia della causa di morte, di
nascita di infanti deformi, di infanti immaturi,
delle malattie infettive o diffusive, delle malattie
veneree, etc. comunicazione delle vaccinazioni,
etc. (ex … segnalazione di persone
tossicodipendenti)
FINALITA’:
AMMINISTRATIVO-SANITARIO-GIUDIZIARIOASSICURATIVO
• ASSICURATIVO-PREVIDENZIALE: denuncia
degli infortuni sul lavoro, delle malattie
professionali
• GIUDIZIARIO: referto, rapporto
Titolo III: Dei delitti contro l’amministrazione
della Giustizia
Capo I: Dei delitti contro l’attività giudiziaria
Art. 365 c.p. - Omissione di referto
Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione
sanitaria prestato la propria assistenza od opera in
casi che possono presentare i caratteri di un delitto
pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o
ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è
punito con la multa fino a lire un milione.
Questa disposizione non si applica quando il referto
esporrebbe la persona assistita a procedimento
penale.
Titolo III: Dei delitti contro l’amministrazione
della Giustizia
Visitare, diagnosticare, curare,
Colui che esercita
cioè circostanziare direttamente
una professione
sanitaria
Capo I: Dei delitti contro l’attività giudiziaria
Art. 365 c.p. - Omissione di referto
Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione
sanitaria prestato la propria assistenza od opera in
casi che possono presentare i caratteri di un delitto
pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o
finalità terapeutica
ritarda diAssistenza:
riferirne all'Autorità
indicata nell'art. 361, è
con carattere
continuità
punitoprestazione
con la multa
fino a di
lire
un milione.
attività diagnostico-terapeutica
Questa disposizione non si applica quando il referto
Opera:
finalità non
terapeutica
esporrebbe
la persona
assistita
a procedimento
prestazione occasionale
penale.
Titolo III: Dei delitti contro l’amministrazione
della Giustizia
Capo I: Dei delitti contro l’attività giudiziaria
possono: basta la (ragionevole)
occorre la probabilità
Art. 365 c.p. - possibilità,
Omissione non
di referto
Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione
sanitaria prestato la propria assistenza od opera in
casi che possono presentare i caratteri di un delitto
pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o
ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è
punito con la multa fino a lire un milione.
non
tutti i reati,non
solosii applica
delitti quando il referto
Questa
disposizione
non tutti
i delitti,assistita
solo quelli
esporrebbe
la persona
a procedimento
procedibili
d’ufficio
penale.
REATO: fatto illecito al quale l’ordinamento
giuridico collega come conseguenza una pena
D’ufficio
A querela
Procedibilità
il Procuratore della Repubblica
è tenuto all’azione penale
iniziativa della parte offesa
Intenzionalità
– Reati dolosi
– Reati preterintenzionali
– Reati colposi
REATO: fatto illecito al quale l’ordinamento
giuridico collega come conseguenza una pena
Pena
Delitto
Contravvenzione
Reclusione
Arresto
Multa
Ammenda
Delitti procedibili d’ufficio
• Delitti contro la vita
• Delitti contro
l’integrità fisica
Omicidio volontario
Omicidio preterintenzionale
Omicidio colposo
Omicidio del consenziente
Istigazione o aiuto al suicidio
Infanticidio
Lesioni volontarie dolose
Lesioni colpose - infortuni sul lavoro
Delitti procedibili d’ufficio
• Delitti contro
l’incolumità pubblica
• Delitti sessuali
Intossicazioni
Somministrazione medicinali guasti
Infezioni …
Atti osceni
Incesto
Violenza carnale
• Delitti d’interruzione della gravidanza
• Delitti di manomissione di cadavere
• Delitti contro la libertà individuale
• Delitti contro la famiglia
Suicidio
Morte improvvisa
?
CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI
LIEVISSIME
LIEVI
GRAVI
GRAVISSIME
Durata della malattia
OPPURE
Altre circostanze
aggravanti
CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI
LIEVISSIME
Durata
malattia
fino a 20 gg
Art 582 cp
Aggravanti
LIEVI
da 21 a 40 gg
GRAVI
GRAVISSIME
più di 40 gg
Certamente o
probabilmente
insanabile
Perdita di un senso
Perdita dell’uso di
un organo
Perdita di un arto o
mutilazione che
renda l’arto
inservibile
Malattia che
metta in pericolo Perdita della
la vita della
capacità di
persona offesa
procreare
Permanente e
grave difficoltà
Indebolimento
permanente di un della favella
senso o di un
Deformazione o
organo
sfregio permanente
del viso
Incapacità di
attendere alle
ordinarie
occupazioni per
più di 40 gg
Art 583 cp
LIEVISSIME
LIEVI
GRAVI
GRAVISSIME
DOLOSE
COLPOSE
Procedibili d’ufficio
Procedibili a querela della persona offesa
Art. 582 c.p.
Art. 582 c.p.
Art. 595 c.p.
A querela, salvo che il fatto sia commesso con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale
Art. 590 c.p.
LESIONI PERSONALI GRAVI (art 583 cp)
• Malattia della durata superiore a 40 giorni
• Incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più
di 40 giorni
• Malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa
• Indebolimento permanente di un senso o di un organo
INCAPACITA’ DI ATTENDERE ALLE
ORDINARIE OCCUPAZIONI
Ordinarie occupazioni: attività consuete e lecite che
costituiscono l’abituale tenore di vita del leso
•
Atti della vita quotidiana (igiene personale, vestirsi, nutrirsi, etc)
•
Vita di relazione
•
Mansioni lavorative
•
Attività del tempo libero e dello svago ...
Non occorre che tutte le ordinarie occupazioni siano compromesse perché
si realizzi l’aggravante
INCAPACITA’ DI ATTENDERE ALLE
ORDINARIE OCCUPAZIONI
POSTUMI
MALATTIA
“CONVALESCENZA”
RESTITUTIO
AD INTEGRUM
Coesiste con la malattia, ma “copre” anche l’ulteriore periodo di tempo in cui, a
malattia esaurita, permangono limitazioni delle consuete attività (“convalescenza”)
40 gg
MALATTIA
INCAPACITA’
tempo
“PERICOLO DI VITA”
MALATTIA
GRAVE PERTURBAMENTO DI UNA GRANDE
FUNZIONE ORGANICA
CIRCOLATORIA, RESPIRATORIA, NERVOSA
EQUILIBRI VITALI ESTREMAMENTE INSTABILI
PROBABILE LA MORTE A BREVE SCADENZA
INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI UN
SENSO O DI UN ORGANO
Senso
quanti (e quali) sono i sensi?
Organo
differenza tra organo penalistico ed anatomico
Indebolimento
entità minima (se di meno: non aggravante)
entità massima (se di più: perdita)
organo già in precedenza indebolito
guarigione mediante terapia, o uso di protesi
Permanente
nozione medico-legale di permanenza
Titolo III: Dei delitti contro l’amministrazione
Esimente: la decisione è
della Giustizia
lasciata alla discrezione del
Capo I: Dei delitti contro sanitario
l’attività giudiziaria
Art. 365 c.p. - Omissione di referto
Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione
sanitaria prestato la propria assistenza od opera in
casi che possono presentare i caratteri di un delitto
pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o
ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è
punito con la multa fino a lire un milione.
Questa disposizione non si applica quando il referto
esporrebbe la persona assistita a procedimento
penale.
Titolo III: Dei delitti contro l’amministrazione
della Giustizia
Capo
Dei delitti
contro l’attività
giudiziaria
Tutela
dellaI:salute
dell’assistito,
non
delArt.
segreto
professionale
in
sè
365 c.p. - Omissione di referto
Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione
sanitaria prestato la propria assistenza od opera in
casi che possono presentare i caratteri di un delitto
pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o
ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è
punito con la multa fino a lire un milione.
Questa disposizione non si applica quando il referto
esporrebbe la persona assistita a procedimento
penale.
Clandestini denunciati dai medici
L'emendamento sopprime il comma 5 dell'articolo 35
del D.L. 25.7.98, n. 286
(Testo unico di disciplina dell'immigrazione)
"L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola con le norme sul soggiorno non
può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità,
salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di
condizioni con il cittadino italiano”.
Un provvedimento barbaro ?
I medici devono solo curare ?
Art. 334 c.p.p. - Referto
1. Chi ha l`obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto
ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente al pubblico
ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in
cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro
mancanza all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e,
se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e
quanto altro valga a identificarla nonchè il luogo, il tempo e le altre
circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a
stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato
commesso e gli effetti che ha causato o può causare
3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima
occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e
sottoscrivere un unico atto.
REFERTO
PUBBLICO MINISTERO
DELLA REPUBBLICA
PROCURA
UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Dirigenti, Commissari, Ispettori della Polizia di Stato
Ufficiali e Sottoufficiali dei Carabinieri
Ufficiali e Sottoufficiali della Guardia di Finanza
Ufficiali e Sottoufficiali degli Agenti di Custodia
Ufficiali e Sottoufficiali dei Corpo Forestale
Sindaco
ESERCENTE UNA PROFESSIONE
SANITARIA
Titolo III: Dei delitti contro l’amministrazione
della Giustizia
Capo I: Dei delitti contro l’attività giudiziaria
Art. 361 c.p. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico
ufficiale
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare
all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia
obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a
causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a
un milione.
La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un
ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque
notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto
punibile a querela della persona offesa.
Titolo III: Dei delitti contro l’amministrazione
della Giustizia
Capo I: Dei delitti contro l’attività giudiziaria
Art. 362 - Omessa denuncia da parte di un incaricato di
pubblico servizio
L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda
di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente
un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a
causa del suo servizio, è punito con la multa fino a lire
duecentomila.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato
punibile a querela della persona offesa.
Art. 331 c.p.p. - Denuncia da parte di pubblici
ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
1. Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici ufficiali e gli
incaricati di un pubblico servizio che nell’esercizio o a causa delle
loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato
perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche
quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico
ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo
fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge
un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio,
l`autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
pubblico ministero.
Art. 332 c.p.p. - Contenuto della denuncia
1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi
essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione
della notizia nonchè le fonti di prova già note.
Contiene inoltre quando è possibile, le generalità, il
domicilio e quanto altro valga alla identificazione della
persona alla quale il fatto è attribuito, della persona
offesa e di coloro che siano in grado di riferire su
circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Referto vs “Rapporto”
SOGGETTO ATTIVO
REFERTO
RAPPO RTO
ES ERCENTE DI UNA
PUBBLICO UFFICIALE
PROFESS IONE S ANITARIA
INCARICATO DI
PUBBLICO SERVIZIO
CIRCOS TANZA
PRES TAZIONE DI
NOTIZIA AVUTA NELL'
ASSISTENZA O DI OPERA
ES ERCIZIO E A CAUSA
DELLE SUE FUNZIONI
FATTO
DELITTO
REATO (DELITTO O
PROCEDIBILE D' UFFICIO
CONTRAVVENZIONE)
PROCEDIBILE D' UFFICIO
ES IMENTE
SE S I ESP ONE LA
PERS ONA ASS ISTITA A
PROCEDIMENTO PENALE
TERMINI
ENTRO 48 ORE
IMMEDIATAMENTE SE VI
E' PERICOLO NEL
RITARDO
SENZA RITARDO
Epifani, per medici obbligo di denuncia
"Il Governo ha detto che per i medici non è un
obbligo ma una possibilità denunciare i clandestini.
Non è vero, un medico è un pubblico ufficiale e
quindi, specie per quelli che lavorano nei pronto
soccorso, segnalare un immigrato clandestino è un
obbligo".
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Art. 40 c.p. - Rapporto di causalità