MEDICI E “PARAMEDICI” PROFESSIONI SANITARIE PRINCIPALI (laurea MEDICO-CHIRURGO ODONTOIATRA laurea specialistica) VETERINARIO FARMACISTA PROFESSIONI SANITARIE (diploma universitario laurea triennale) Non più "ausiliarie": L. 26/2/99 n 42 (abrogazione del mansionario, richiamo ai codici deontologici) Legge 251/00 e D.M. 29 marzo 2001 Infermieristiche e ostetrica Riabilitative (fisioterapista, ortottista, tecn. riabilitaz. psichiatrica) Tecnico-sanitarie (tecn. audiometrista, di radiologia medica, audioprotesista, igienista dentale, dietista, etc.) Tecniche della professione (della prevenzione luoghi di lavoro, assistente sanitario) ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE ODONTOTECNICO (parere del consiglio di stato del 2002 – professione sanitaria) OTTICO MECCANICO ORTOPEDICO ... (T.U.L.S.) Professioni sanitarie Fisioterapisti, istituire subito ordine professionale "E' necessario istituire al più presto un Ordine professionale dei fisioterapisti. La sua mancanza, infatti, facilita il proliferare di centri specializzati con personale non qualificato". E' l'appello che Vincenzo Manigrasso, presidente dell'Aifi (Associazione italiana fisioterapisti), rivolge al Governo "A questo punto siamo in attesa di una norma che metta ordine in materia. E non lo dico per interesse di categoria, ma soprattutto per tutelare al meglio la salute dei cittadini, che avranno così la possibilità di verificare l'esatta qualifica del proprio operatore. Inoltre l'assenza di un Ordine professionale non consente di esercitare un attento controllo sui cosiddetti abusivi, né permette di sanzionare quegli operatori poco rispettosi degli aspetti deontologici della professione". Professioni sanitarie Commissione Senato approva LD ordini professionali La Commissione Igiene e sanità del Senato ha approvato ieri il disegno di legge delega per l'istituzione degli Ordini e degli Albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. La Commissione - informa una nota della presidenza - ha votato all'unanimità la modifica che prevede una proroga di 24 mesi. Il presidente della Commissione, Ignazio Marino, chiederà alla capogruppo dell'Ulivo a palazzo Madama, Anna Finocchiaro, la calendarizzazione in Aula in tempi rapidi. Aprile 2011 Professioni sanitarie sulle barricate per richiedere l'Ordine Prevedere un Ordine per tutte le professioni sanitarie, così da garantire qualità e correttezza nelle prestazioni, una formazione continua e una tutela contro l'abusivismo. È questo il grido di battaglia lanciato da Roma dalle professioni sanitarie, che si sono date appuntamento ieri per protestare contro il blocco dell'iter del disegno di legge 1142 per l'istituzione degli albi sanitari. Davanti al Senato si sono trovate 22 professioni … figure infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione …. Allo stato attuale, come si legge sul sito del Conaps, «delle ventidue professioni sanitarie, soltanto quelle infermieristiche, ostetriche e dei tecnici di radiologia sono state normate attraverso la costituzione di collegi; le altre si sono invece costituite in associazioni volontarie, per lo più riconosciute con decreto del ministero della Salute». Un problema perché «per ogni professionista ci sono due abusivi e tra le figure più a rischio ci sono i fisioterapisti». L. 26/2/99 n 42 Art. 1 (Definizione delle professioni sanitarie) 1.La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie …. è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria". 2.Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il ….. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post- base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali. Nella complessa galassia costituita da queste nuove figure di operatori sanitari - il cui ambito professionale, fino a non molto tempo fa rigorosamente delimitato dai mansionari, è ora allargato alle competenze acquisite nel corso della formazione universitaria pre-laurea (non soltanto triennale, ma anche specialistica, attraverso l’esperienza maturata sul campo ed i corsi di aggiornamento e di qualificazione ed è modulato sulla falsariga dei dettami dei rispettivi codici deontologici, il ruolo attuale del medico, pur essendo centrale nella gestione dell’assistenza, sta progressivamente diventando quello di “primus inter pares”. CODICE DEONTOLOGICO DELL’ AUDIOMETRISTA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Definizione Il presente Codice Deontologico comprende regole e principi di comportamento professionale dell'Audiometrista, in ogni ambito e stato giuridico in cui questi operi, allo scopo di garantire l'erogazione di un servizio ad un ottimale livello qualitativo a favore del cittadino, nonché di tutelarlo nei confronti di abusi e di carenze professionali. Legge 1 febbraio 2006, n.43 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2006 n.40 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali. QUALIFICHE DELL’ESERCENTE UNA PROFESSIONE SANITARIA AGLI EFFETTI DELLA LEGGE PENALE (quando deve rispondere di un reato) PUBBLICO UFFICIALE Art 357 c.p. INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO professionista sanitario Art 358 cp I ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’ Art 359 cp Suddivisione con duplice funzione: Tutela della pubblica amministrazione e dei privati Tutela dei dipendenti della pubblica amministrazione Art. 357 c.p. - Nozione del pubblico ufficiale Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (1). (1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dall'art. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181. Art. 358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (1). (1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. Art. 359 c.p. - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, nè prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione. Cassazione Penale, 2007 Il titolare del laboratorio convenzionato con il SSN è pubblico ufficiale Va confermato il principio secondo il quale il responsabile di casa di cura convenzionata è pubblico ufficiale perché concorre a formare la volontà della pubblica amministrazione in materia di assistenza sanitaria, esercitando in sua vece poteri autoritativi e certificativi sulla base dei quali sorge in favore del titolare della convenzione il diritto al pagamento delle prestazioni documentate. Corte di Cassazione - Penale Quando il medico è pubblico ufficiale Natura della prescrizione e qualità di pubblico ufficiale del medico di famiglia Il medico convenzionato con l'A.S.L. riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e non quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto svolge la sua attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private convenzionate. Le impegnative che, contengono richieste di esami non sono delle semplici "domande" basate su giudizi e valutazioni (diagnosi o sospetto diagnostico) di carattere scientifico, ma, al pari di quelle che contengono prescrizioni di medicinali, sono espressione di un potere certificativo, in quanto, attraverso la diagnosi su cui si basano, attestano e rendono operativo un interesse giuridicamente tutelabile del cittadino, il quale è abilitato a ottenere l'erogazione della prestazione presso una struttura pubblica senza necessità di alcun controllo o autorizzazione ulteriore da parte della USL, ovvero, per le prestazioni erogabili in regime di convenzione, presso una struttura privata "convenzionata", previa "autorizzazione" dell'USL competente: autorizzazione, questa, che non toglie ovviamente alla "proposta" del medico la essenziale valenza di necessario presupposto certificativo per la realizzazione, a carico dell'ente pubblico, dell'interesse del cittadino. Il "potere certificativo", cui fa cenno l'art. 357 c.p., non è infatti circoscritto al potere di rappresentare come certe delle situazioni di fatto sottoposte alla cognizione dell'agente e, quindi, ai soli casi in cui lo stesso svolga una funzione probatoria fidefacente. DOVERI DEL SANITARIO ORDINE FONTE NORMATIVA SANZIONI ETICO NON CODIFICATI RIPROVAZIONE MORALE SANZIONI DISCIPLINARI DEONTOLOGICO CODICE DEONTOLOGICO DEL MEDICO-CHIRURGO E DELLO ODONTOIATRA [ FNOMCO 1998] NORME DI DIRITTO POSITIVO GIURIDICO [CODICE PENALE (CP) CODICE CIVILE (CC) TESTO UNICO LEGGI SANITARIE (TULS) LEGGI SPECIALI] [AVVERTIMENTO, CENSURA, SOSPENSIONE, RADIAZIONE] SANZIONI PENALI, CIVILI o AMMINISTRATIVE OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA ORDINE FONTE NORMATIVA SANZIONI Etico “Buon Samaritano” Coscienza (?) Deontologico Art. 7 CDM 1998 [*] Disciplinari Giuridico PU & IPS: Art 328 cp ESPN: Art 598 cp [*] Penali [*] prestazioni d’urgenza CDM ‘98 CAPO II - PRESTAZIONI D'URGENZA Art 7: Obbligo di intervento Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attivita', non puo' mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza. Art 8: Calamita' Il medico, in caso di catastrofe, di calamita' o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell'autorita' competente. Art 328 c.p. - Rifiuto di atti di ufficio Omissione Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Art. 593 c.p. - Omissione di soccorso Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata. Omissione di soccorso Cass. pen., Sez.V, 14 Dic 1977 “Il reato di cui all’art. 593 c.p. trova applicazione nei confronti di chiunque sia stato informato che nelle immediate vicinanze vi sia una persona in pericolo – nella quale non è necessario ‘imbattersi’ materialmente – e quindi anche nei confronti del medico libero professionista che, chiamato d’urgenza per soccorrere un uomo colpito da malore, si rifiuta di prestare soccorso all’ammalato”. Omissione di soccorso Cass. pen., Sez V, 31 Gen. 1978 “Ove un medico, che si trovi in una stazione ferroviaria, avvertito dell’arrivo di un treno, di lì a pochi minuti, nel quale si trova persona colta da malore e bisognosa di soccorso, si rifiuti di attendere per prestare la sua opera, non è configurabile il reato di omissione di soccorso giacché l’obbligo penalmente sanzionato scatta solo quando l’agente si imbatta e quindi venga in contatto materiale diretto con l’oggetto del ritrovamento attraverso i propri organi sensoriali.” Omissione di soccorso Cass. pen., sentenza 2006 Quali i limiti del reato di omissione di soccorso, a seguito incidente stradale? Ove la necessaria assistenza sia prestata da altri, ovvero il soggetto tenuto in prima persona a prestarla ne abbia delegato ad altri il compito, perchè il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, non sia configurabile occorre che tali fatti siano accertati come avvenuti prima che tale soggetto si sia allontanato dal luogo dell'incidente, sussistendo invece il reato in questione ancorchè in concreto l'assistenza occorrente sia prestata da altri, quando tale circostanza non sia a costui nota per essersi dato alla fuga, a nulla rilevando che egli abbia visto presenti sul posto altre persone in grado di soccorrere, in sua vece, l'infortunato Sentenza 48379 Corte di Cassazione Carcere per mancata reperibilità Rischia il carcere il chirurgo reperibile che, chiamato da un collega per una presunta urgenza, non si reca immediatamente in ospedale per visitare il paziente. A prescindere dal fatto che si trattava di un caso grave oppure no. Cassato il ricorso di un medico chirurgo condannato dal Tribunale di Montepulciano ai sei mesi di reclusione per essersi rifiutato, in tre distinti e successivi momenti, "di sottoporre a nuova visita una paziente, il cui quadro clinico si era rapidamente evoluto peggiorando al punto di imporre un intervento che veniva eseguito da altri sanitari di reperibilità, essendosi rifiutato di recarsi in ospedale". Secondo i giudici della Cassazione, quindi, "il chirurgo in servizio di reperibilità, chiamato dal collega già presente in ospedale che ne sollecita la presenza in relazione ad una avvisata urgenza di intervento chirurgico, deve recarsi subito in reparto e visitare il malato. L'urgenza e il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono a configurarsi in termini formali, senza possibilità di sindacato a distanza da parte del chiamato. Ne consegue che il rifiuto, penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 328 del codice penale, si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilità non è tecnicamente connessa all'effettiva ricorrenza della prospettata necessità e urgenza dell'intervento chirurgico". OBBLIGO DI PRESTARE ASSITENZA E HIV LEGGE 22/05/90 n°135 Art. 5. (Accertamento dell’infezione) 1. Gli operatori sanitari che, nell’esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita. ART 328 cp: RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO “... INDEBITAMENTE RIFIUTA UN ATTO DEL SUO UFFICIO CHE ... DEVE ESSERE COMPIUTO SENZA RITARDO ...“ PUBBLICO UFFICIALE e INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO SI CASI ORDINARI NO NESSUNA PREVISIONE DI LEGGE ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’ CASI URGENTI ? ART 598 cp: OMISSIONE DI SOCCORSO “…TROVANDO UNA PERSONA FERITA O ALTRIMENTI IN PERICOLO OMETTE DI PRESTARE ASSISTENZA” OBBLIGO GIURIDICO DI PRESTARE ASSISTENZA SI OBBLIGO DI INFORMARE L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ATTIVITA’ DI INFORMATIVA ATTI COI QUALI IL SANITARIO E’ TENUTO AD INFORMARE UNA PUBBLICA AUTORITA’ RELATIVAMENTE A PERSONE, FATTI, O NOTIZIE CONOSCIUTI NELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, DI CUI E’ OBBLIGATO PER LEGGE A RIFERIRE. DENOMINAZIONI DIVERSE SIGNIFICATO EQUIVALENTE DENUNCE (RIFERIRE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) DICHIARAZIONI (METTERE AL CORRENTE) NOTIFICHE (RENDERE NOTO UN FATTO) COMUNICAZIONI (TRASMETTERE LA NOTIZIA) RELAZIONI (RESOCONTO SCRITTO O ORALE) REFERTI E RAPPORTI (NOTIZIE DI REATO) FINALITA’: AMMINISTRATIVO-SANITARIOGIUDIZIARIO-ASSICURATIVO • AMMINISTRATIVE: dichiarazioni all’ufficiale di stato civile (di nascita, di morte) • SANITARIE: denuncia della causa di morte, di nascita di infanti deformi, di infanti immaturi, delle malattie infettive o diffusive, delle malattie veneree, etc. comunicazione delle vaccinazioni, etc. (ex … segnalazione di persone tossicodipendenti) FINALITA’: AMMINISTRATIVO-SANITARIO-GIUDIZIARIOASSICURATIVO • ASSICURATIVO-PREVIDENZIALE: denuncia degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali • GIUDIZIARIO: referto, rapporto Titolo III: Dei delitti contro l’amministrazione della Giustizia Capo I: Dei delitti contro l’attività giudiziaria Art. 365 c.p. - Omissione di referto Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Titolo III: Dei delitti contro l’amministrazione della Giustizia Visitare, diagnosticare, curare, Colui che esercita cioè circostanziare direttamente una professione sanitaria Capo I: Dei delitti contro l’attività giudiziaria Art. 365 c.p. - Omissione di referto Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o finalità terapeutica ritarda diAssistenza: riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è con carattere continuità punitoprestazione con la multa fino a di lire un milione. attività diagnostico-terapeutica Questa disposizione non si applica quando il referto Opera: finalità non terapeutica esporrebbe la persona assistita a procedimento prestazione occasionale penale. Titolo III: Dei delitti contro l’amministrazione della Giustizia Capo I: Dei delitti contro l’attività giudiziaria possono: basta la (ragionevole) occorre la probabilità Art. 365 c.p. - possibilità, Omissione non di referto Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione. non tutti i reati,non solosii applica delitti quando il referto Questa disposizione non tutti i delitti,assistita solo quelli esporrebbe la persona a procedimento procedibili d’ufficio penale. REATO: fatto illecito al quale l’ordinamento giuridico collega come conseguenza una pena D’ufficio A querela Procedibilità il Procuratore della Repubblica è tenuto all’azione penale iniziativa della parte offesa Intenzionalità – Reati dolosi – Reati preterintenzionali – Reati colposi REATO: fatto illecito al quale l’ordinamento giuridico collega come conseguenza una pena Pena Delitto Contravvenzione Reclusione Arresto Multa Ammenda Delitti procedibili d’ufficio • Delitti contro la vita • Delitti contro l’integrità fisica Omicidio volontario Omicidio preterintenzionale Omicidio colposo Omicidio del consenziente Istigazione o aiuto al suicidio Infanticidio Lesioni volontarie dolose Lesioni colpose - infortuni sul lavoro Delitti procedibili d’ufficio • Delitti contro l’incolumità pubblica • Delitti sessuali Intossicazioni Somministrazione medicinali guasti Infezioni … Atti osceni Incesto Violenza carnale • Delitti d’interruzione della gravidanza • Delitti di manomissione di cadavere • Delitti contro la libertà individuale • Delitti contro la famiglia Suicidio Morte improvvisa ? CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI LIEVISSIME LIEVI GRAVI GRAVISSIME Durata della malattia OPPURE Altre circostanze aggravanti CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI LIEVISSIME Durata malattia fino a 20 gg Art 582 cp Aggravanti LIEVI da 21 a 40 gg GRAVI GRAVISSIME più di 40 gg Certamente o probabilmente insanabile Perdita di un senso Perdita dell’uso di un organo Perdita di un arto o mutilazione che renda l’arto inservibile Malattia che metta in pericolo Perdita della la vita della capacità di persona offesa procreare Permanente e grave difficoltà Indebolimento permanente di un della favella senso o di un Deformazione o organo sfregio permanente del viso Incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 gg Art 583 cp LIEVISSIME LIEVI GRAVI GRAVISSIME DOLOSE COLPOSE Procedibili d’ufficio Procedibili a querela della persona offesa Art. 582 c.p. Art. 582 c.p. Art. 595 c.p. A querela, salvo che il fatto sia commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale Art. 590 c.p. LESIONI PERSONALI GRAVI (art 583 cp) • Malattia della durata superiore a 40 giorni • Incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni • Malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa • Indebolimento permanente di un senso o di un organo INCAPACITA’ DI ATTENDERE ALLE ORDINARIE OCCUPAZIONI Ordinarie occupazioni: attività consuete e lecite che costituiscono l’abituale tenore di vita del leso • Atti della vita quotidiana (igiene personale, vestirsi, nutrirsi, etc) • Vita di relazione • Mansioni lavorative • Attività del tempo libero e dello svago ... Non occorre che tutte le ordinarie occupazioni siano compromesse perché si realizzi l’aggravante INCAPACITA’ DI ATTENDERE ALLE ORDINARIE OCCUPAZIONI POSTUMI MALATTIA “CONVALESCENZA” RESTITUTIO AD INTEGRUM Coesiste con la malattia, ma “copre” anche l’ulteriore periodo di tempo in cui, a malattia esaurita, permangono limitazioni delle consuete attività (“convalescenza”) 40 gg MALATTIA INCAPACITA’ tempo “PERICOLO DI VITA” MALATTIA GRAVE PERTURBAMENTO DI UNA GRANDE FUNZIONE ORGANICA CIRCOLATORIA, RESPIRATORIA, NERVOSA EQUILIBRI VITALI ESTREMAMENTE INSTABILI PROBABILE LA MORTE A BREVE SCADENZA INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI UN SENSO O DI UN ORGANO Senso quanti (e quali) sono i sensi? Organo differenza tra organo penalistico ed anatomico Indebolimento entità minima (se di meno: non aggravante) entità massima (se di più: perdita) organo già in precedenza indebolito guarigione mediante terapia, o uso di protesi Permanente nozione medico-legale di permanenza Titolo III: Dei delitti contro l’amministrazione Esimente: la decisione è della Giustizia lasciata alla discrezione del Capo I: Dei delitti contro sanitario l’attività giudiziaria Art. 365 c.p. - Omissione di referto Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Titolo III: Dei delitti contro l’amministrazione della Giustizia Capo Dei delitti contro l’attività giudiziaria Tutela dellaI:salute dell’assistito, non delArt. segreto professionale in sè 365 c.p. - Omissione di referto Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Clandestini denunciati dai medici L'emendamento sopprime il comma 5 dell'articolo 35 del D.L. 25.7.98, n. 286 (Testo unico di disciplina dell'immigrazione) "L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”. Un provvedimento barbaro ? I medici devono solo curare ? Art. 334 c.p.p. - Referto 1. Chi ha l`obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. 2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonchè il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto. REFERTO PUBBLICO MINISTERO DELLA REPUBBLICA PROCURA UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA Dirigenti, Commissari, Ispettori della Polizia di Stato Ufficiali e Sottoufficiali dei Carabinieri Ufficiali e Sottoufficiali della Guardia di Finanza Ufficiali e Sottoufficiali degli Agenti di Custodia Ufficiali e Sottoufficiali dei Corpo Forestale Sindaco ESERCENTE UNA PROFESSIONE SANITARIA Titolo III: Dei delitti contro l’amministrazione della Giustizia Capo I: Dei delitti contro l’attività giudiziaria Art. 361 c.p. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione. La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa. Titolo III: Dei delitti contro l’amministrazione della Giustizia Capo I: Dei delitti contro l’attività giudiziaria Art. 362 - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa. Art. 331 c.p.p. - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio 1. Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l`autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero. Art. 332 c.p.p. - Contenuto della denuncia 1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonchè le fonti di prova già note. Contiene inoltre quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Referto vs “Rapporto” SOGGETTO ATTIVO REFERTO RAPPO RTO ES ERCENTE DI UNA PUBBLICO UFFICIALE PROFESS IONE S ANITARIA INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO CIRCOS TANZA PRES TAZIONE DI NOTIZIA AVUTA NELL' ASSISTENZA O DI OPERA ES ERCIZIO E A CAUSA DELLE SUE FUNZIONI FATTO DELITTO REATO (DELITTO O PROCEDIBILE D' UFFICIO CONTRAVVENZIONE) PROCEDIBILE D' UFFICIO ES IMENTE SE S I ESP ONE LA PERS ONA ASS ISTITA A PROCEDIMENTO PENALE TERMINI ENTRO 48 ORE IMMEDIATAMENTE SE VI E' PERICOLO NEL RITARDO SENZA RITARDO Epifani, per medici obbligo di denuncia "Il Governo ha detto che per i medici non è un obbligo ma una possibilità denunciare i clandestini. Non è vero, un medico è un pubblico ufficiale e quindi, specie per quelli che lavorano nei pronto soccorso, segnalare un immigrato clandestino è un obbligo".