Marco Ansaldi - Antonella Bolla
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03.09.2013
RATEAZIONE DEI DEBITI: LA NUOVA PROCEDUTA DELL’INPS
L’Inps, con circolare n.108 del 12 luglio, ha illustrato la nuova disciplina
delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa di competenza
delle Gestioni private (già gestite dall’Inps), Dipendenti Pubblici (gestioni ex
Inpdap) e dei Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico
(gestioni ex Enpals).
Il nuovo Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti
contributivi in fase amministrativa sostituisce, abrogandole, tutte le
precedenti disposizioni impartite sulla materia e si pone quindi quale
unica fonte di disciplina delle rateazioni contributive dei debiti in fase
amministrativa, maturati dal contribuente nei confronti di tutte le Gestioni
amministrate dall’Inps, per i quali non sia stato ancora formato l’avviso di
addebito.
LA RATEAZIONE
I contribuenti che non hanno ottemperato al pagamento dei contributi alle
scadenze previste e per i quali non sia stato formato, in relazione a tali
omissioni, il relativo avviso di addebito da parte dell’Inps, possono
richiedere direttamente all’Istituto previdenziale di regolarizzare la propria
posizione debitoria con un pagamento rateale.
La richiesta di dilazione di pagamento può essere indirizzata all’Inps
esclusivamente se ha ad oggetto importi c.d. in fase amministrativa:
 importi richiesti con l’avviso bonario;
 importi non ancora richiesti con l’avviso bonario, ma presenti negli archivi
di gestione o denunciati spontaneamente dal contribuente;
 importi in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo.
Il contribuente può richiedere la rateizzazione di tutte le partite a debito
dovute a titolo di omissione o di evasione, comprese le somme dovute a
titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori.
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LA DOMANDA DI RATEAZIONE
La domanda di rateazione viene valutata sulla base dei dati riportati
nell'estratto contributivo e non è suscettibile di modifica dopo la sua
sottoscrizione da parte del contribuente; l'estratto specificherà le partite
debitorie e gli eventuali versamenti non ancora contabilizzati, con
l'indicazione della relativa data, che vengono riconosciuti dall'Istituto ai fini
della determinazione del debito da rateizzare.
Il contribuente, per ottenere il pagamento in forma dilazionata della
propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, deve presentare
un’unica domanda che comprenda tutti i debiti contributivi in fase
amministrativa maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate
dall'Inps che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di
presentazione dell’istanza medesima.
La domanda di rateazione, nella quale il contribuente non indichi
tutte le Gestioni nelle quali è maturato il debito da rateizzare,
verrà respinta.
Il contribuente, tuttavia, potrà proporre una nuova istanza che, laddove
comprenda l'intera esposizione debitoria denunciata e accertata alla data di
presentazione della medesima, consentirà l'attivazione del relativo
procedimento amministrativo previsto per la definizione della domanda di
rateazione.
LA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’Inps, con il messaggio n.11532 del 17 luglio, nelle more della
pubblicazione del modello integrato di domanda, ha fornito le prime
istruzioni per la presentazione della “Domanda e atto di impegno per il
pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa”, distinguendo
diverse casistiche:
1. Pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa
esclusivamente a una sola Gestione previdenziale
relativi
Gestioni private
In caso di singola Gestione Privata la domanda di rateazione deve essere
inoltrata attraverso i consueti canali telematici già in uso, utilizzando il
modulo previsto per la Gestione oggetto di regolarizzazione.
In caso di esposizione debitoria maturata in due o più Gestioni private la
domanda deve essere trasmessa, sempre mediante il predetto canale
telematico, utilizzando il modulo previsto per la Gestione con il debito da
rateizzare di maggiore importo.
Gestioni dipendenti pubblici
L’istanza di rateazione che abbia ad oggetto esclusivo la regolarizzazione dei
contributi dovuti alle Gestioni Dipendenti Pubblici utilizzando l’apposita
procedura web “Rateazione debiti ente”. La domanda di rateazione
telematica deve riguardare i debiti contributivi in fase amministrativa per i
quali il debitore abbia ricevuto l'apposito Estratto Conto Amministrazione
(ECA), nel quale è rappresentata in dettaglio la relativa esposizione
debitoria.
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Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico
Le istanze di rateazione che abbiano ad oggetto esclusivo la
regolarizzazione dei contributi dovuti alle Gestioni Lavoratori dello
spettacolo e dello sport professionistico, nelle more della pubblicazione del
modello di domanda telematico, dovranno essere presentate utilizzando il
modello (SC78), disponibile sul sito www.inps.it alla sezione
Informazioni/ex Enpals Area dedicata/Modulistica/Italiano/Imprese.
Tale modello deve essere inoltrato, in formato pdf, alla casella PEC della
sede Inps nella quale opera il “Polo PALS” di competenza. La Pec deve
riportare in oggetto la dicitura “Domanda di rateazione amministrativa
Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”.
2. Pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa relativi alle
Gestioni Private, Gestioni Dipendenti Pubblici e Gestioni Lavoratori dello
spettacolo e dello sport professionistico
Singola Gestione Privata e una o più Gestioni Dipendenti Pubblici e/o
Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico
L'inoltro dell’istanza deve essere effettuato mediante il modello telematico
in uso per la Gestione privata interessata dalla regolarizzazione in forma
rateale.
Due o più Gestioni Private e una o più Gestioni Dipendenti Pubblici e/o
Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico
La domanda deve essere inoltrata utilizzando il modello telematico relativo
alla Gestione privata nella quale risulti il debito di maggiore importo da
rateizzare.
In entrambe le ipotesi, unitamente alla domanda, deve essere compilato
anche il modello (SC18) pubblicato sul sito www.inps.it, alla sezione
“Moduli” – Aziende e contributi, nel quale devono essere riportati gli importi
degli ulteriori debiti maturati alla stessa data e relativi alle Gestioni diverse
da quella oggetto della domanda telematica.
Il modello “Allegato alla domanda e atto di impegno per il pagamento
rateale dei contributi in fase amministrativa” che, ai fini del requisito di
unicità sopra richiamato, integra la domanda di rateazione, deve essere
trasmesso unitamente all’istanza medesima.
Qualora la tipologia di modulo telematico non consenta di inviare allegati, il
modello deve essere trasmesso via e-mail all'indirizzo di posta elettronica
“Servizi al Soggetto Contribuente” della sede competente, reperibile sul sito
internet dell’Istituto, alla sezione “Le Sedi INPS”.
Ricorrendo tale ipotesi, nel campo “NOTE” della domanda telematica di
rateazione deve essere riportata la seguente indicazione <Allegato alla
domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase
amministrativa trasmesso via e-mail il gg/mm/aaaa>.
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CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
I requisiti essenziali affinché la richiesta di dilazione amministrativa possa
esser presa in considerazione e accolta sono:
 il riconoscimento in modo esplicito e incondizionato del debito
contributivo;
 la rinuncia a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e
azionabilità del credito Inps, nonché gli eventuali giudizi di opposizione
proposti in sede civile;
 l’essere in regola con il pagamento della contribuzione corrente.
LA RATEAZIONE DI POSIZIONI DEBITORIE MATURATE NEL CORSO DI UNA
PRECEDENTE DILAZIONE
La nuova rateazione prevede che il contribuente, in relazione alla specifica
situazione debitoria maturata e sulla base di proprie valutazioni, possa
presentare alla sede Inps titolare della gestione dei crediti oggetto della
rateazione in corso (c.d. rateazione principale):
 domanda per accedere a un apposito piano di “rateazione breve”;
 domanda di nuova rateazione una volta estinta anticipatamente, con il
pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la precedente
rateazione.
LA RATEAZIONE BREVE
La nuova rateazione prevede la possibilità per il contribuente, per
mantenere il requisito della correntezza contributiva in assenza di liquidità,
di accedere a un apposito piano di “rateazione breve”, utilizzabile una sola
volta nel corso della rateazione principale: esso consente l’estinzione del
debito in un numero massimo di sei rate mensili per la regolarizzazione di
tre mesi per i datori di lavoro e i committenti e un trimestre/rata per i
lavoratori autonomi. L’accesso alla “rateazione breve” deve avvenire, per
ciascuna delle Gestioni amministrate dall’Inps, secondo le seguenti
modalità:
Gestioni private
È necessario compilare il modello di domanda telematico in uso per la
Gestione privata interessata dalla particolare tipologia di regolarizzazione,
riportando nel campo “NOTE” l’indicazione <Domanda di Rateazione breve
collegata alla domanda di “Rateazione principale” presentata il gg/mm/aaaa
in corso di pagamento>.
Gestioni Dipendenti Pubblici
La domanda deve essere inoltrata utilizzando la procedura dei servizi in
linea già descritta, selezionando "Rateazione breve”.
Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico
La domanda deve essere inoltrata utilizzando il modello (SC79) disponibile
sul portale www.inps.it alla sezione Informazioni/ex Enpals Area
dedicata/Modulistica/Italiano/Imprese. Tale modello deve essere inoltrato,
in formato pdf, alla casella PEC della sede Inps nella quale opera il "Polo
PALS” di competenza. La PEC deve riportare in oggetto la dicitura
“Domanda di rateazione breve Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello
sport professionistico”.
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NUOVA RICHIESTA DI DILAZIONE DOPO L’ESTINZIONE ANTICIPATA DI UNA
PRECEDENTE RATEAZIONE
Per l’ammissione a una nuova rateazione di un debito determinatosi nel
corso di una precedente dilazione, il regolamento prevede che la nuova
domanda possa essere accettata a condizione che vi sia stata l’integrale
definizione, con il pagamento delle rate accordate a ancora dovute, delle
partite debitorie inserite nella precedente rateazione.
DEFINIZIONE DEL NUMERO DI RATE
Le rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa possono essere
concesse fino a un massimo di 24 rate mensili, ma si può chiedere al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il prolungamento della
rateazione fino a 36 rate.
Per specifici casi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto
con il Ministro dell’Economia e Finanze, può concedere con decreto il
pagamento dilazionato fino a 60 mensilità.
ACCOGLIMENTO E DEFINIZIONE DELLA DOMANDA
Il provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda di dilazione
è emanato entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
La definizione della domanda di rateazione avviene con un provvedimento
motivato di accoglimento, cui segue l’emissione del piano di
ammortamento, ovvero con un provvedimento di reiezione. Il
provvedimento adottato è comunicato al contribuente all’indirizzo PEC o al
numero di fax indicati alternativamente e obbligatoriamente nella domanda.
Il provvedimento adottato è definitivo e contro lo stesso non è ammesso
ricorso ad altro Organo dell'Istituto.
Il pagamento della prima rata, effettuato non oltre il termine assegnato con
il piano di ammortamento, determina l’attivazione della rateazione. Il
mancato o parziale pagamento della prima rata o delle rate scadute entro i
termini indicati nel piano di ammortamento comporta l'annullamento del
piano di ammortamento emesso e la richiesta degli importi a debito che
hanno formato oggetto del piano di rateazione con avviso di addebito che
non potranno essere proposti in una nuova rateazione amministrativa.
Diversamente, laddove sia intervenuto un provvedimento di reiezione per
carenza delle condizioni riportate in precedenza, il contribuente, una volta
rientrato in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento, potrà riproporre
una domanda di dilazione riferita alle medesime partite che avevano
formato oggetto della precedente istanza.
REVOCA DELLA DILAZIONE
Il diritto al pagamento in forma dilazionata è condizionato al regolare
versamento sia della contribuzione dovuta per ciascuna gestione, alle
rispettive scadenze di legge, sia delle rate accordate. Il venir meno di una o
di entrambe le condizioni comporta l’immediata revoca della dilazione
accordata.
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