Marco Ansaldi - Antonella Bolla CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO SEGUICI SU www.marcoansaldicommercialista.it www.antonellabolla.it 03.09.2013 RATEAZIONE DEI DEBITI: LA NUOVA PROCEDUTA DELL’INPS L’Inps, con circolare n.108 del 12 luglio, ha illustrato la nuova disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa di competenza delle Gestioni private (già gestite dall’Inps), Dipendenti Pubblici (gestioni ex Inpdap) e dei Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals). Il nuovo Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa sostituisce, abrogandole, tutte le precedenti disposizioni impartite sulla materia e si pone quindi quale unica fonte di disciplina delle rateazioni contributive dei debiti in fase amministrativa, maturati dal contribuente nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’Inps, per i quali non sia stato ancora formato l’avviso di addebito. LA RATEAZIONE I contribuenti che non hanno ottemperato al pagamento dei contributi alle scadenze previste e per i quali non sia stato formato, in relazione a tali omissioni, il relativo avviso di addebito da parte dell’Inps, possono richiedere direttamente all’Istituto previdenziale di regolarizzare la propria posizione debitoria con un pagamento rateale. La richiesta di dilazione di pagamento può essere indirizzata all’Inps esclusivamente se ha ad oggetto importi c.d. in fase amministrativa: importi richiesti con l’avviso bonario; importi non ancora richiesti con l’avviso bonario, ma presenti negli archivi di gestione o denunciati spontaneamente dal contribuente; importi in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo. Il contribuente può richiedere la rateizzazione di tutte le partite a debito dovute a titolo di omissione o di evasione, comprese le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. ALBA, Via S. Barbara n. 1 (scala A) – tel. 0173-366212 1 - www.ansaldiassociati.it LA DOMANDA DI RATEAZIONE La domanda di rateazione viene valutata sulla base dei dati riportati nell'estratto contributivo e non è suscettibile di modifica dopo la sua sottoscrizione da parte del contribuente; l'estratto specificherà le partite debitorie e gli eventuali versamenti non ancora contabilizzati, con l'indicazione della relativa data, che vengono riconosciuti dall'Istituto ai fini della determinazione del debito da rateizzare. Il contribuente, per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, deve presentare un’unica domanda che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall'Inps che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell’istanza medesima. La domanda di rateazione, nella quale il contribuente non indichi tutte le Gestioni nelle quali è maturato il debito da rateizzare, verrà respinta. Il contribuente, tuttavia, potrà proporre una nuova istanza che, laddove comprenda l'intera esposizione debitoria denunciata e accertata alla data di presentazione della medesima, consentirà l'attivazione del relativo procedimento amministrativo previsto per la definizione della domanda di rateazione. LA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA L’Inps, con il messaggio n.11532 del 17 luglio, nelle more della pubblicazione del modello integrato di domanda, ha fornito le prime istruzioni per la presentazione della “Domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa”, distinguendo diverse casistiche: 1. Pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa esclusivamente a una sola Gestione previdenziale relativi Gestioni private In caso di singola Gestione Privata la domanda di rateazione deve essere inoltrata attraverso i consueti canali telematici già in uso, utilizzando il modulo previsto per la Gestione oggetto di regolarizzazione. In caso di esposizione debitoria maturata in due o più Gestioni private la domanda deve essere trasmessa, sempre mediante il predetto canale telematico, utilizzando il modulo previsto per la Gestione con il debito da rateizzare di maggiore importo. Gestioni dipendenti pubblici L’istanza di rateazione che abbia ad oggetto esclusivo la regolarizzazione dei contributi dovuti alle Gestioni Dipendenti Pubblici utilizzando l’apposita procedura web “Rateazione debiti ente”. La domanda di rateazione telematica deve riguardare i debiti contributivi in fase amministrativa per i quali il debitore abbia ricevuto l'apposito Estratto Conto Amministrazione (ECA), nel quale è rappresentata in dettaglio la relativa esposizione debitoria. ALBA, Via S. Barbara n. 1 (scala A) – tel. 0173-366212 2 - www.ansaldiassociati.it Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico Le istanze di rateazione che abbiano ad oggetto esclusivo la regolarizzazione dei contributi dovuti alle Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, nelle more della pubblicazione del modello di domanda telematico, dovranno essere presentate utilizzando il modello (SC78), disponibile sul sito www.inps.it alla sezione Informazioni/ex Enpals Area dedicata/Modulistica/Italiano/Imprese. Tale modello deve essere inoltrato, in formato pdf, alla casella PEC della sede Inps nella quale opera il “Polo PALS” di competenza. La Pec deve riportare in oggetto la dicitura “Domanda di rateazione amministrativa Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”. 2. Pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa relativi alle Gestioni Private, Gestioni Dipendenti Pubblici e Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico Singola Gestione Privata e una o più Gestioni Dipendenti Pubblici e/o Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico L'inoltro dell’istanza deve essere effettuato mediante il modello telematico in uso per la Gestione privata interessata dalla regolarizzazione in forma rateale. Due o più Gestioni Private e una o più Gestioni Dipendenti Pubblici e/o Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico La domanda deve essere inoltrata utilizzando il modello telematico relativo alla Gestione privata nella quale risulti il debito di maggiore importo da rateizzare. In entrambe le ipotesi, unitamente alla domanda, deve essere compilato anche il modello (SC18) pubblicato sul sito www.inps.it, alla sezione “Moduli” – Aziende e contributi, nel quale devono essere riportati gli importi degli ulteriori debiti maturati alla stessa data e relativi alle Gestioni diverse da quella oggetto della domanda telematica. Il modello “Allegato alla domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa” che, ai fini del requisito di unicità sopra richiamato, integra la domanda di rateazione, deve essere trasmesso unitamente all’istanza medesima. Qualora la tipologia di modulo telematico non consenta di inviare allegati, il modello deve essere trasmesso via e-mail all'indirizzo di posta elettronica “Servizi al Soggetto Contribuente” della sede competente, reperibile sul sito internet dell’Istituto, alla sezione “Le Sedi INPS”. Ricorrendo tale ipotesi, nel campo “NOTE” della domanda telematica di rateazione deve essere riportata la seguente indicazione <Allegato alla domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa trasmesso via e-mail il gg/mm/aaaa>. ALBA, Via S. Barbara n. 1 (scala A) – tel. 0173-366212 3 - www.ansaldiassociati.it CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA I requisiti essenziali affinché la richiesta di dilazione amministrativa possa esser presa in considerazione e accolta sono: il riconoscimento in modo esplicito e incondizionato del debito contributivo; la rinuncia a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito Inps, nonché gli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile; l’essere in regola con il pagamento della contribuzione corrente. LA RATEAZIONE DI POSIZIONI DEBITORIE MATURATE NEL CORSO DI UNA PRECEDENTE DILAZIONE La nuova rateazione prevede che il contribuente, in relazione alla specifica situazione debitoria maturata e sulla base di proprie valutazioni, possa presentare alla sede Inps titolare della gestione dei crediti oggetto della rateazione in corso (c.d. rateazione principale): domanda per accedere a un apposito piano di “rateazione breve”; domanda di nuova rateazione una volta estinta anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la precedente rateazione. LA RATEAZIONE BREVE La nuova rateazione prevede la possibilità per il contribuente, per mantenere il requisito della correntezza contributiva in assenza di liquidità, di accedere a un apposito piano di “rateazione breve”, utilizzabile una sola volta nel corso della rateazione principale: esso consente l’estinzione del debito in un numero massimo di sei rate mensili per la regolarizzazione di tre mesi per i datori di lavoro e i committenti e un trimestre/rata per i lavoratori autonomi. L’accesso alla “rateazione breve” deve avvenire, per ciascuna delle Gestioni amministrate dall’Inps, secondo le seguenti modalità: Gestioni private È necessario compilare il modello di domanda telematico in uso per la Gestione privata interessata dalla particolare tipologia di regolarizzazione, riportando nel campo “NOTE” l’indicazione <Domanda di Rateazione breve collegata alla domanda di “Rateazione principale” presentata il gg/mm/aaaa in corso di pagamento>. Gestioni Dipendenti Pubblici La domanda deve essere inoltrata utilizzando la procedura dei servizi in linea già descritta, selezionando "Rateazione breve”. Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico La domanda deve essere inoltrata utilizzando il modello (SC79) disponibile sul portale www.inps.it alla sezione Informazioni/ex Enpals Area dedicata/Modulistica/Italiano/Imprese. Tale modello deve essere inoltrato, in formato pdf, alla casella PEC della sede Inps nella quale opera il "Polo PALS” di competenza. La PEC deve riportare in oggetto la dicitura “Domanda di rateazione breve Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”. ALBA, Via S. Barbara n. 1 (scala A) – tel. 0173-366212 4 - www.ansaldiassociati.it NUOVA RICHIESTA DI DILAZIONE DOPO L’ESTINZIONE ANTICIPATA DI UNA PRECEDENTE RATEAZIONE Per l’ammissione a una nuova rateazione di un debito determinatosi nel corso di una precedente dilazione, il regolamento prevede che la nuova domanda possa essere accettata a condizione che vi sia stata l’integrale definizione, con il pagamento delle rate accordate a ancora dovute, delle partite debitorie inserite nella precedente rateazione. DEFINIZIONE DEL NUMERO DI RATE Le rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa possono essere concesse fino a un massimo di 24 rate mensili, ma si può chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il prolungamento della rateazione fino a 36 rate. Per specifici casi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, può concedere con decreto il pagamento dilazionato fino a 60 mensilità. ACCOGLIMENTO E DEFINIZIONE DELLA DOMANDA Il provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda di dilazione è emanato entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda. La definizione della domanda di rateazione avviene con un provvedimento motivato di accoglimento, cui segue l’emissione del piano di ammortamento, ovvero con un provvedimento di reiezione. Il provvedimento adottato è comunicato al contribuente all’indirizzo PEC o al numero di fax indicati alternativamente e obbligatoriamente nella domanda. Il provvedimento adottato è definitivo e contro lo stesso non è ammesso ricorso ad altro Organo dell'Istituto. Il pagamento della prima rata, effettuato non oltre il termine assegnato con il piano di ammortamento, determina l’attivazione della rateazione. Il mancato o parziale pagamento della prima rata o delle rate scadute entro i termini indicati nel piano di ammortamento comporta l'annullamento del piano di ammortamento emesso e la richiesta degli importi a debito che hanno formato oggetto del piano di rateazione con avviso di addebito che non potranno essere proposti in una nuova rateazione amministrativa. Diversamente, laddove sia intervenuto un provvedimento di reiezione per carenza delle condizioni riportate in precedenza, il contribuente, una volta rientrato in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento, potrà riproporre una domanda di dilazione riferita alle medesime partite che avevano formato oggetto della precedente istanza. REVOCA DELLA DILAZIONE Il diritto al pagamento in forma dilazionata è condizionato al regolare versamento sia della contribuzione dovuta per ciascuna gestione, alle rispettive scadenze di legge, sia delle rate accordate. Il venir meno di una o di entrambe le condizioni comporta l’immediata revoca della dilazione accordata. ALBA, Via S. Barbara n. 1 (scala A) – tel. 0173-366212 5 - www.ansaldiassociati.it