Direzione Provinciale Sondrio
Giovedì, 1° dicembre 2011
Il lavoro occasionale
di tipo accessorio
a cura di Paolo Duca e Michela Felappi
1
LA LEGGE 335/1995
DAL 1996, AI FINI DELL’ASSICURAZIONE IVS, SONO ISCRITTI
IN UN’APPOSITA GESTIONE (COSÌ DETTA GESTIONE SEPARATA)
PRESSO L’INPS ALCUNI DEI SOGGETTI PRECEDENTEMENTE
NON TENUTI AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
TALE GESTIONE HA SUBITO NEL CORSO DEGLI ANNI
UN INCREMENTO DELLA PLATEA DEI CONTRIBUENTI
AD ESSA OBBLIGATI
TUTTAVIA TALE GESTIONE PREVIDENZIALE NON GARANTISCE
AI PROPRI ASSICURATI GLI STESSI TRATTAMENTI DI NATURA
PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA PREVISTI PER I LAVORATORI
DIPENDENTI ED AUTONOMI, ANCHE IN CONSIDERAZIONE
DEL FATTO CHE SI INSERISCE COMPLETAMENTE
NEL NUOVO SISTEMA ESCLUSIVAMENTE E SOLAMENTE CONTRIBUTIVO
2
LA LEGGE BIAGI – D.Lgs. 276/2003
LA LEGGE BIAGI SI VA AD AGGIUNGERE ALLA
RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE E PENSIONISTICO
INIZIATO CON LA LEGGE 335/1995 (RIFORMA DINI)
OBIETTIVI DELLA LEGGE SONO:
• AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DEI SOGGETTI
ASSICURABILI
• MAGGIOR ELASTICITÀ E FLESSIBILITÀ NEI RAPPORTI DI
LAVORO
• PROGRESSIVA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GRAZIE
ALL’INCREMENTO DEL NUMERO DEI SOGGETTI OBBLIGATI (WORK IN
PROGRESS)
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TIPOLOGIE “CONTRATTUALI”
 LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA
 LAVORO A PROGETTO
(art. 61, comma 1- D.lgs. 276/2003)
 CO.CO.CO. PENSIONATI ULTRA 65ENNI
 MINI CO.CO.CO.
(artt. da 33 al 40 – D.lgs. 276/2003)
(Interpello n. 8 del 26/3/2008)
(art. 61, comma 2 - D.lgs. 276/2003)
 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
(art. 2222 c.c.)
 LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
(art. 70, comma 1 e comma 1bis - D.lgs.
276/2003)
 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
(art. 2594 c.c.)
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TIPOLOGIE
CONTRATTO
CARICO CONTRIBUTIVO
LAVORO INTERMITTENTE
Quota a carico del datore di lavoro
Quota a carico del dipendente
Versamento effettuato integralmente dal datore di
lavoro al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
LAVORO A PROGETTO
MINI CO.CO.CO.
CO.CO.CO. PENSIONATI
1/3 a carico del prestatore
2/3 a carico del committente
Versamento effettuato integralmente dal Committente
alla Gestione Separata
ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE
45% a carico dell’associato
55% a carico dell’associante
Versamento effettuato integralmente dall’Associante
alla Gestione Separata
LAVORO AUTONOMO
OCCASIONALE
1/3 a carico del prestatore
2/3 a carico del committente
Versamento effettuato integralmente dal Committente
alla Gestione Separata per la parte eccedente
i 5 mila euro da parte del prestatore
LAVORO OCCASIONALE
ACCESSORIO
13% del valore del buono alla Gestione Separata
33% del valore del buono nel FPLD (impresa familiare)
5
LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS
LAVORATORI A CHIAMATA (contribuzione al F.P.L.D. – AGO)
• aliquota % variabile a seconda del settore produttivo,
dell’inquadramento previdenziale dell’azienda e della sua
dimensione
LAVORATORI PARASUBORDINATI (Gestione Separata INPS)
• *17% per i soggetti già pensionati o iscritti ad altra previdenza
obbligatoria, titolari di pensione non diretta (reversibilità),
soggetti con copertura figurativa, prosecutori volontari
• *26,72% per tutti gli altri soggetti
* Aumento di 1 punto percentuale dal 1/1/2012
PRESTATORI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO
• 13% del valore del buono lavoro (Gestione Separata INPS)
• 7% quota assicurativa I.N.A.I.L.
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LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
(art. 70, comma 1 e comma 1bis – D. Lgs. 276/2003)
PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO SI
INTENDONO LE ATTIVITA’ LAVORATIVE RESE NELL’AMBITO
DELL’ELENCAZIONE CONTENUTA NEI COMMI 1 E 1BIS
DELL’ART. 70 DEL D.LGS. 276/2003 ED ENTRO I LIMITI ECONOMICI
STABILITI DAI COMMI 1BIS, 2 E 2BIS DELL STESSO ARTICOLO
STANTE LA FINALITA’ DELLA NORMA TESA A DARE COPERTURA
PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA AD ATTIVITA’ FINO AD OGGI
RIMASTE SOSTANZIALEMENTE SOMMERSE, PER PRESTAZIONI
OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO SI DEVONO INTENDERE QUELLE
ATTIVITA’ SALTUARIE ED OCCASIONALI
CHE NON SIANO RICONDUCIBILI AD ALTRE TIPOLOGIE
DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO
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LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
(art. 70, comma 1 e comma 1bis – D. Lgs. 276/2003)
IL D.L. N. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE N. 133/2008:
• HA INTRODOTTO DELLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUL LAVORO
OCCASIONALE ACCESSORIO, ESTENDENDO L'UTILIZZO DI TALI
PRESTAZIONI A ULTERIORI SETTORI DI LAVORO, COME QUELLO
DOMESTICO E QUELLO AGRICOLO E HA ABROGATO L'ART. 71 DEL
D.Lgs. 276/03 RELATIVO AI REQUISITI SOGGETTIVI DELLE
CATEGORIE DI LAVORATORI
•
HA APPORTATO ULTERIORI CAMBIAMENTI (ART. 2, COMMI 148-149)
MA NON HA MODIFICATO LA NOZIONE DI LAVORO
OCCASIONALE ACCESSORIO PREVISTO DAL D.Lgs. 276/2003
(VEDI ANCHE: LEGGE 33/2009 – LEGGE 191/2009 – LEGGE 10/2011)
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LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
COMMA 2 – ARTICOLO 70 – D.Lgs. 276/2003
“Le attività lavorative di cui al comma 1,
anche se svolte a favore di più beneficiari,
configurano rapporti di natura meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per tali le
attività che non danno complessivamente
luogo, con riferimento al medesimo committente,
a compensi superiore a 5.000 euro nel corso
di un anno solare”
(5.000 euro netti pari a 6.660 euro lordi)
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“Utilizzare i buoni lavoro”
«…I buoni lavoro costituiscono un sistema di pagamento
riservato esclusivamente al lavoro occasionale accessorio
svolto in modo discontinuo e saltuario, e garantiscono la
copertura previdenziale presso la Gestione Separata dell’Inps
e l’assicurazione all’Inail contro gli infortuni sul lavoro. Nato
per supportare il settore agricolo soprattutto per il periodo
della vendemmia e destinato inizialmente ai soli studenti di
età compresa tra i 16 e i 25 anni, il sistema dei buoni lavoro è
stato successivamente esteso a numerosi settori produttivi e
ad altre tipologie di prestatori…».
Comunicato Stampa INPS - msg. 021887 del 21/11/2011
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LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
(art. 70, comma 1 e comma 1bis – D.Lgs. 276/2003)
TALI PRESTAZIONI, OLTRE A RISPETTARE
I LIMITI DI REDDITO PREVISTI, SONO DA CONSIDERARSI
QUALI ATTIVITA’ LAVORATIVE DI NATURA
MERAMENTE OCCASIONALE E ACCESSORIA,
NON RICONDUCIBILI A TIPOLOGIE CONTRATTUALI
TIPICHE DI LAVORO SUBORDINATO O DI LAVORO AUTONOMO,
MA MERE PRESTAZIONI DI LAVORO DEFINITE
CON LA SOLA FINALITA’ DI ASSICURARE LE
TUTELE MINIME PREVIDENZIALI
E ASSICURATIVE IN FUNZIONE DI CONTRASTO
A FORME DI LAVORO NERO O IRREGOLARE
Circolare INPS n. 17/2010
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LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
(art. 70, comma 1 e comma 1bis – D.Lgs. 276/2003)
NON E’ SUFFICIENTE CHE IL COMPENSO
EROGATO SOTTO FORMA DI BUONI
SIA AL DI SOTTO DEI PREVISTI LIMITI
E SI SVOLGA NEI SETTORI
O DA PARTE DI DETERMINATI SOGGETTI
CIO’ CONSENTIREBBE DI UTILIZZARE QUESTE PRESTAZIONI
ANCHE IN CONTESTI NON CORRETTI,
PER ESEMPIO PER SOPPERIRE AD ESIGENZE STAGIONALI,
OPPURE PER FAR FRONTE A NECESSITA’ DISCONTINUE
E DI TIPO TEMPORANEO, SENZA RICORRERE
AGLI STRUMENTI TIPICI PER QUESTE ESIGENZE
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NO PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI
IL RICORSO AI BUONI LAVORO
È LIMITATO AL RAPPORTO DIRETTO
TRA PRESTATORE E UTILIZZATORE FINALE,
MENTRE È ESCLUSO CHE UN'IMPRESA,
SIA ESSA UNA COOPERATIVA O UNA AGENZIA
DEL LAVORO, POSSA RECLUTARE
E RETRIBUIRE LAVORATORI PER SVOLGERE
PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI,
COME NEL CASO DELL'APPALTO
O DELLA SOMMINISTRAZIONE
Circolare INPS n. 17/2010
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CAMPO DI APPLICAZIONE
PER PRESTAZIONI
DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
SI INTENDONO ATTIVITA' LAVORATIVE
DI NATURA OCCASIONALE E SVOLTE IN
MODO DISCONTINUO E SALTUARIO
RESE NELL'AMBITO:
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art. 70, comma 1, lettera a)
LAVORI DOMESTICI
COMMITTENTI: privati per le esigenze familiari di natura discontinua e
saltuaria - è esclusa la possibilità di utilizzo in ambito imprenditoriale
PRESTATORI: tutti senza limitazioni
RIGUARDANO QUELLE PRESTAZIONI SVOLTE IN MANIERA OCCASIONALE,
DISCONTINUA E SALTUARIA PER FAR FRONTE AD ESIGENZE FAMILIARI
CHE NON PRESENTANO IL CARATTERE DELL’ABITUALITA’
(ES. BABYSITTER, PULIZIE STRAORDINARIE DELLA CASA)
IN QUESTO SETTORE SE SI HA BISOGNO DI UNA PRESTAZIONE ANCHE RIDOTTA
(PER ESEMPIO DUE ORE A SETTIMANA), DAL PUNTO DI VISTA DEI COMPENSI
SI STAREBBE AMPIAMENTE AL DI SOTTO DEL LIMITE REDDITUALE ANNUO,
MA LA PRESTAZIONE NON PUO’ ESSERE DEFINITA OCCASIONALE,
DATO CHE SI RIPETE SISTEMATICAMENTE OGNI SETTIMANA
Circolare INPS n. 44/2009
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art. 70, comma 1, lettera b)
LAVORI DI GIARDINAGGIO,
PULIZIA E MANUTENZIONE DI EDIFICI,
STRADE, PARCHI E MONUMENTI
ANCHE NEL CASO IN CUI IL COMMITTENTE SIA UN ENTE LOCALE
COMMITTENTI: privati, aziende, enti locali
PRESTATORI: tutti senza limitazioni
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art. 70, comma 1, lettera c)
INSEGNAMENTO PRIVATO SUPPLEMENTARE
COMMITTENTI: esclusivamente i privati per le esigenze di istruzione
supplementare
PRESTATORI: tutti senza limitazioni
SI TRATTA DI UN SETTORE CHE, SEMPRE PIU',
SEMBRA OCCUPARE L'AREA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI
E ACCESSORIE, MA CHE SEMPRE PIU' APPARE CARATTERIZZATO
DA FORTE RISCHIO EVASIVO ED ELUSIVO
Interpello Ministero del Lavoro n. 40 del 5 novembre 2010
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art. 70, comma 1, lettera d)
MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI
FIERISTICHE O CARITATEVOLI E DI LAVORI DI
EMERGENZA O DI SOLIDARIETA‘
ANCHE IN CASO DI COMMITTENTE PUBBLICO
COMMITTENTI: privati, aziende e pubbliche amministrazioni
PRESTATORI: tutti senza limitazioni
I SOGGETTI DI RIFERIMENTO POSSONO ANCHE ESSERE LE
ASSOCIAZIONI “NO PROFIT” DEL VOLONTARIATO CHE FANNO RIFERIMENTO
ALLA LEGGE 266/1991, CHE PRESCRIVE IN LINEA DI MASSIMA
IL RICORSO A PRESTAZIONI GRATUITE
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art. 70, comma 1, lettera e)
QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO, COMPRESI
GLI ENTI LOCALI, IL SABATO E LA DOMENICA E
NEI PERIODI DI VACANZA DA PARTE DI GIOVANI
CON MENO DI 25 ANNI DI ETA', REGOLARMENTE
ISCRITTI AD UN CICLO DI STUDI PRESSO UN
ISTITUTO SCOLASTICO DI OGNI ORDINE E
GRADO OVVERO IN QUALUNQUE PERIODO
DELL’ANNO SE REGOLARMENTE ISCRITTI AD UN
CICLO DI STUDI PRESSO L’UNIVERSITA’
COMMITTENTI: privati, aziende, enti locali, scuole e università
PRESTATORI: studenti con meno di 25 anni di età
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STUDENTI
PERIODI DI VACANZA

“VACANZE NATALIZIE” - DAL 1°/12 AL 10/01

“VACANZE PASQUALI” - DALLA DOMENICA DELLE
PALME AL MARTEDI' SUCCESSIVO AL LUNEDI'
DELL'ANGELO

“VACANZE ESTIVE” - DAL 1°/06 AL 30/09
Circolare Ministero del Lavoro n. 4 del 3 febbraio 2005
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STUDENTI
A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE
DALLA LEGGE N. 33/2009, GLI STUDENTI
POSSONO EFFETTUARE PRESTAZIONI DI
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
ANCHE IL SABATO E LA DOMENICA,
IN TUTTI I PERIODI DELL'ANNO,
OLTRE CHE NEI PERIODI
DI VACANZA E COMPATIBILMENTE
CON GLI IMPEGNI SCOLASTICI
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STUDENTI
LA NORMATIVA VIGENTE SUL LAVORO MINORILE
RICHIEDE IL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' AL
LAVORO PER I MINORI TRA I 16 E I 18 ANNI
INOLTRE, L'ISCRIZIONE PER I MINORENNI PU0' ESSERE
EFFETTUATA SOLTANTO PRESSO LE SEDI INPS
PRESENTANDO LA DICHIARAZIONE
DI DISPONIBILITA' CONTROFIRMATA
DAL GENITORE O DA CHI NE ESERCITA
LA PATRIA POTESTA‘
E IL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ AL LAVORO
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art. 70, comma 1, lettera f)
ATTIVITA' AGRICOLE DI CARATTERE
STAGIONALE EFFETTUATE DA PENSIONATI,
CASALINGHE E STUDENTI
COMMITTENTI: datori di lavoro agricoli per le attività stagionali
PRESTATORI: studenti, pensionati e casalinghe e da percettori di
prestazioni a sostegno del reddito integrative del salario e da personale
part time (in base all’Interpello n. 16/2010)
ATTIVITA’ AGRICOLE SVOLTE A FAVORE
DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 6, DEL D.P.R. N. 633/1972
COMMITTENTI: datori di lavoro agricoli con volume d’affari annuo fino
a 7.000 €
PRESTATORI: tutti senza limitazioni
Circolari INPS n. 81 e 94/2008
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ATTIVITA’ AGRICOLA
AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI UN'ATTIVITA' AGRICOLA STAGIONALE
SI PUO' FARE RIFERIMENTO ALL'ELENCO DEL DPR N. 1525/63
IL CARATTERE STAGIONALE DELLE ATTIVITA' E' RIFERIBILE ANCHE:
ALLE COLTIVAZIONI IN SERRA, ALLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE
E ALLE ATTIVITA' SVOLTE NELLE AZIENDE FLOROVIVAISTICHE
I SOGGETTI INDIVIDUATI DALL'ART. 34, COMMA 6, DEL DPR 633/1972
SONO AGRICOLTORI PER I QUALI, CAUSA IL BASSO VOLUME DI AFFARI,
E' PREVISTA LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELL'IVA:
SONO COLORO CHE HANNO UN VOLUME DI AFFARI ANNUO
CHE NON SUPERA € 7.000.
LA DIMENSIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE VIENE ACCERTATA TRAMITE
AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL FATTURATO DELL'ANNO PRECEDENTE
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PENSIONATI
LA DEFINIZIONE DI PENSIONATO DEVE
INTENDERSI IN MODO ESTENSIVO:
OLTRE A CHI PERCEPISCE LA PENSIONE DI
ANZIANITA' O DI VECCHIAIA POSSONO
BENEFICIARE DEL LAVORO ACCESSORIO ANCHE
COLORO CHE PERCEPISCONO UNA DELLE
SEGUENTI PRESTAZIONI:
PENSIONE DI REVERSIBILITA', PURCHE'
NON SI SVOLGA ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA
AUTONOMA O DIPENDENTE, ASSEGNO SOCIALE,
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'
E PENSIONE AGLI INVALIDI CIVILI
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CASALINGHE
PER QUANTO RIGUARDA L’UTILIZZO
DELLA “CASALINGA” PER IL LAVORO
ACCESSORIO IN AGRICOLTURA,
IL SOGGETTO (CASALINGA)
NON DEVE AVERE PRESTATO
LAVORO SUBORDINATO IN AGRICOLTURA
NELL’ANNO IN CORSO E IN QUELLO PRECEDENTE
Circolare INPS n. 88/2010
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art. 70, comma 1, lettera g)
ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DELL’IMPRESA
FAMILIARE DI CUI ALL’ART. 230 BIS DEL C.C.
COMMITTENTI: imprese individuali, operanti in qualsiasi settore
produttivo, alle quali collaborano con continuità il coniuge, i parenti
entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado
PRESTATORI: tutti senza limitazioni per le attività
REGIME PREVIDENZIALE: contribuzione con aliquota al 33% al FPLD
esclusivamente con procedura TELEMATICA
Circolare INPS n. 104/2008 e 76/2009
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IMPRESA FAMILIARE
LE IMPRESE FAMILIARI DI CUI ALL’ART. 230BIS DEL C.C.
NEL CAMPO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ SPECIFICHE (lett. G) art. 70)
POSSONO UTILIZZARE I BUONI LAVORO:
 CON IL REGIME CONTRIBUTIVO E ASSICURATIVO ORDINARIO
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ RESE DA SOGGETTI (ANCHE
FAMILIARI) CHE NON FACCIANO PARTE DEL NUCLEO COSTITUTIVO
DELL’IMPRESA
 CON IL REGIME CONTRIBUTIVO E ASSICURATIVO AGEVOLATO
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ RESE DA PRESTATORI
TRASVERSALI (STUDENTI, PENSIONATI, PERCETTORI DI PRESTAZIONI
INTEGRATIVE DEL REDDITO, PERSONALE IN PART-TIME)
 LE IMPRESE FAMILIARI CHE FACCIANO SVOLGERE LE PRESTAZIONI DI
CUI ALL’ARTICOLO 70, LETT. B) – GIARDINAGGIO -, D) – MANIFESTAZIONI - E
H) – PORTA A PORTA - OPERANO APPLICANDO IL REGIME CONTRIBUTIVO
AGEVOLATO PREVISTO PER LA GENERALITÀ DEI BUONI
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art. 70, comma 1, lettera h)
CONSEGNA PORTA A PORTA
E VENDITA AMBULANTE
DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
COMMITTENTI: privati e aziende per le attività di vendita,
distribuzione e promozione (anche mediante volantinaggio) di stampa
quotidiana e periodica
PRESTATORI: tutti senza limitazioni
Interpello Ministero del Lavoro n. 17 del 5 marzo 2009
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art. 70, comma 1, lettera h-bis)
QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO, COMPRESI
GLI ENTI LOCALI, DA PARTE DI PENSIONATI
COMMITTENTI: privati, aziende ed enti locali per qualsiasi tipologia di
attività in qualsiasi settore produttivo
PRESTATORI: percettori di trattamenti pensionistici
Interpello Ministero del Lavoro n. 44 del 11 novembre 2011
31
art. 70, comma 1, lettera h-ter)
ATTIVITA’ SVOLTE
NEI MANEGGI E NELLE SCUDERIE
COMMITTENTI: privati e aziende per le attività legate alla conduzione
di maneggi e scuderie
PRESTATORI: tutti senza limitazioni
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LAVORATORI A TEMPO PARZIALE
PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE
ACCESSORIO SI INTENDONO ANCHE LE
ATTIVITA’ LAVORATIVE DI NATURA
OCCASIONALE RESE NELL’AMBITO DI
QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO DA PARTE
DI PRESTATORI DI LAVORO, TITOLARI DI
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
COMMITTENTI: privati e aziende in qualsiasi settore produttivo CON
ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE I BUONI LAVORO
PRESSO IL DATORE DI LAVORO TITOLARE DEL CONTRATTO A TEMPO
PARZIALE
PRESTATORI: tutti senza limitazioni
33
art. 70, comma 1 bis
PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE
DEL SALARIO O DI SOSTEGNO AL REDDITO
(PER GLI ANNI 2009-2010-2011)
COMMITTENTI: privati e aziende ed enti locali per qualsiasi tipologia di
attività in qualsiasi settore produttivo (con esclusione del datore di
lavoro che ha sospeso o licenziato il prestatore)
PRESTATORI: percettori di prestazioni quali la cassa integrazione, la
mobilità, la disoccupazione ordinaria e la disoccupazione speciale per
l'edilizia
IN QUESTO CASO il limite economico dei compensi derivanti
dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria
è di 3.000 euro per anno solare (4.000 euro lordi).
34
Tabella riepilogativa delle prestazioni occasionali
di tipo accessorio di cui al D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276
Ambito/settore
di attività
Lavori domestici
(art. 70, comma 1, lett. a)
Lavori di giardinaggio, pulizia,
manutenzione di edifici,
strade, parchi, monumenti
(art. 70, comma 1, lett. b)
Insegnamento privato
supplementare
(art. 70, comma 1, lett. c)
Manifestazioni sportive,
fieristiche, culturali o
caritatevoli o lavori di
emergenza o solidarietà
(art. 70. comma 1, lett. d)
Categorie di
prestatori *
Committenti
Tutti
Privati
(Famiglie)
Gestione separata ex
art. 2, comma 26 L. 335/95
Privati
Aziende
Enti locali
Gestione separata ex
art. 2, comma 26 L. 335/95
Tutti
Tutti
Tutti
Privati
Privati
Aziende
Committenti
pubblici**
Regime
Contributivo
Gestione separata ex
art. 2, comma 26 L. 335/95
Gestione separata ex
art. 2, comma 26 L. 335/95
* il limite economico è di 5.000 € netti nell’anno per prestatore per singolo committente, corrispondenti a 6.660 € lordi per committente
** le P.A. possono ricorrere ai voucher solo per tali tipologie di attività,ivi compresi gli Enti locali
35
segue…
Ambito/settore
di attività
Categorie di
prestatori
Committenti
Regime
Contributivo
- giovani con meno di 25 anni,
Qualunque tipologia in tutti i
settori produttivi
Attività agricole di carattere
stagionale – es. vendemmia,
raccolta delle olive, etc.
(art. 70, comma 1, lett. f)
Attività agricole di
qualunque tipo (art. 70,
comma 1, lett. f)
regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso l’università o istituto scolastico di
ogni ordine e grado, nei periodi di
vacanza (1) e il sabato e domenica ;
studenti universitari regolarmente iscritti
in tutti i periodi dell’anno, anche per
impiego in scuole e università (art. 70,
comma 1 lett. e);
- pensionati (art. 70, comma 1 lett. h bis);
- soggetti percettori misure di sostegno
al reddito (anno 2010 e 2011) (art. 70,
comma 1 bis) (2);
- lavoratori in part time (anno 2010 e
2011).
• Giovani con meno di 25 anni,
regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso l’università o istituto scolastico di
ogni ordine e grado;
• Pensionati;
• Casalinghe;
- soggetti percettori misure di sostegno
al reddito (anno 2010 e 2011) (art. 70,
comma 1 bis) (2);
- lavoratori in part time (anno 2010 e 2011)
Tutti
Privati
Aziende
Enti locali
Scuole
Università
Datori di lavoro
agricoli
Datori di lavoro agricoli di cui
all’art. 34, comma 6 D.P.R.
633/72 (produttori agricoli
aventi un volume di affari annuo
non superiore a 7.000 euro)
Gestione separata ex
art. 2, comma 26 L. 335/95
Gestione separata ex
art. 2, comma 26 L. 335/95
Gestione separata ex
art. 2, comma 26 L. 335/95
[1] Vacanze natalizie : periodo intercorrente dal 1° dicembre al 10 gennaio; vacanze pasquali dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
vacanze estive dal 1° giugno al 30 settembre (Circ. Inps n. 104 del 1 dicembre 2008).
… … 36
(2) In caso di percettori di misure di sostegno al reddito, il limite economico è di 3.000 € complessivi per anno solare, corrispondenti a 4.000 € lordi
segue
Ambito/settore
di attività
Prestazioni rese nell’ambito
di tutti i settori produttivi
per attività specifiche (art.
70, comma 1, lett. g)
Consegna porta a porta e
vendita ambulante di
stampa quotidiana e
periodica (art. 70, comma
1, lett. h)
Attività svolte nei maneggi
e nelle scuderie (art 70,
comma 1, lett. h ter)
Categorie di
prestatori
Tutti
Committenti
Imprese familiari
(art. 230 – bis c.c.)
(limite di 10.000 € per
anno fiscale)*
Tutti
Privati
Aziende
Tutti
Privati
Aziende
Regime
Contributivo
- Regime contributivo ed
assicurativo ordinario
- Regime contributivo ed
assicurativo agevolato
per studenti con meno di 25 anni,
pensionati , percettori di misure
di sostegno al reddito, personale
in part time, per i quali è prevista
l’iscrizione a gestione separata
Gestione separata ex
art. 2, comma 26 L. 335/95
Gestione separata ex
art. 2, comma 26 L. 335/95
* il limite economico corrisponde ad un importo lordo di 13.330 €
37
BUONO LAVORO DA € 10 Gestione Separata
IL VALORE È COSÌ DISTRIBUITO:

7,50 EURO (75%) È IL COMPENSO NETTO DEL
PRESTATORE

1,30 EURO (13%) È LA QUOTA PREVIDENZIALE
NELLA GESTIONE SEPARATA

0,70 EURO (7%) È LA QUOTA ASSICURATIVA
I.N.A.I.L.

0,50 EURO (5%) È LA QUOTA DESTINATA ALLA
GESTIONE DEL SERVIZIO
38
VALORE DEL BUONO F.P.L.D. (TELEMATICO)
IMPRESA FAMILIARE
IL VALORE (10 euro) È COSÌ DISTRIBUITO:

5,80 EURO (58%) È IL COMPENSO NETTO AL
PRESTATORE

3,30 EURO (33%) È LA QUOTA PREVIDENZIALE NEL
F.P.L.D.

0,40 EURO (4%) È LA QUOTA ASSICURATIVA
I.N.A.I.L.

0,50 EURO (5%) È LA QUOTA DESTINATA ALLA
GESTIONE DEL SERVIZIO
39
LIMITI ECONOMICI
PER IL LAVORATORE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA
DI NATURA OCCASIONALE ACCESSORIA
NON DEVE DARE LUOGO A COMPENSI SUPERIORI
A 5.000 EURO NELL’ANNO DA PARTE
DI CIASCUN SINGOLO COMMITTENTE
Di conseguenza, il limite di importo lordo
per il committente è di 6.660 euro,
corrispondenti a 4.995 euro netti per prestatore
40
LIMITI ECONOMICI
CASSINTEGRATI, LAVORATORI IN MOBILITÀ,
TITOLARI DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA
E DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE PER L'EDILIZIA
IN QUESTO CASO il limite economico dei compensi derivanti
dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria
è di 3.000 euro per anno solare (4.000 euro lordi)
LIMITE INDIVIDUALE PER PRESTATORE
PER EVENTUALI COMPENSI SUPERIORI A 3.000 EURO, IL PRESTATORE HA
L'OBBLIGO DI PRESENTARE PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALLA SEDE INPS
NEL CASO DI PIÙ CONTRATTI DI LAVORO ACCESSORIO STIPULATI NEL CORSO
DELL'ANNO E RETRIBUITI SINGOLARMENTE PER MENO DI 3.000 EURO PER
ANNO SOLARE, LA COMUNICAZIONE ANDRÀ RESA PRIMA CHE IL COMPENSO
DETERMINI IL SUPERAMENTO DEL PREDETTO LIMITE DEI 3.000 EURO SE
SOMMATO AGLI ALTRI REDDITI PER LAVORO ACCESSORIO
Circolare INPS n. 130/2010
41
LIMITI ECONOMICI
IMPRESA FAMILIARE
QUALORA I BUONI LAVORO SONO ACQUISTATI
DALL’IMPRESA FAMILIARE, IN ENTRAMBI I CASI SIA
CON REGIME PREVIDENZIALE AGEVOLATO ALLA GESTIONE
SEPARATA SIA CON REGIME PREVIDENZIALE ORDINARIO
AL F.P.L.D., IL LIMITE DI ACQUISTO E’ PARI
A 10.000 EURO NETTI PER ANNO FISCALE,
CORRISPONDENTI A 13.330 EURO LORDI
(LIMITE PER L’IMPRESA FAMILIARE)
42
VANTAGGI
PER IL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro può beneficiare di prestazioni nella completa
legalità, con copertura assicurativa INAIL, per eventuali
incidenti sul lavoro, senza dover stipulare alcun tipo di
contratto.
PER IL LAVORATORE
Il lavoratore può integrare le sue entrate attraverso queste
prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni
imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato.
E’, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici.
43
ASSEGNO SOCIALE e
MAGGIORAZIONE SOCIALE
IL COMPENSO DA LAVORO OCCASIONALE
ACCESSORIO, PUR ESSENDO FISCALMENTE
ESENTE, DEVE ESSERE CONSIDERATO
ESCLUSIVAMENTE PER LE PRESTAZIONI
PER LE QUALI ASSUMONO RILEVANZA
ANCHE I REDDITI ESENTI
(ASSEGNO SOCIALE E MAGGIORAZIONE SOCIALE)
(msg. INPS n. 008636/2010)
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ASSEGNI FAMILIARI
L'ART. 2, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 153/88 ISTITUTIVA
DELL‘ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE STABILISCE CHE AI FINI
DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE CONCORRONO
ANCHE I REDDITI ESENTI DA IMPOSTA, E QUELLI SOGGETTI
A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D' IMPOSTA O A
IMPOSTA SOSTITUTIVA, SE SUPERIORI A EURO 1.032,91
TENUTO CONTO CHE I COMPENSI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO RISULTANO, AI SENSI DELL'ART.
72, COMMA 2, D.LGS. 276/2003, ESENTI DA IMPOSIZIONI FISCALI,
GLI STESSI DOVRANNO ESSERE SPECIFICATAMENTE INDICATI
NELLA DOMANDA DI A.N.F. AL PARI
DI QUANTO PREVISTO, PER LE ALTRE FATTISPECIE DI REDDITI
ESENTI DA IMPOSTA, DALLA DISCIPLINA VIGENTE DELL'A.N.F.
Circolare INPS n. 12/1990 e n. 136/2011
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PENSIONE DI INABILITA’
SI PRECISA LA NON COMPATIBILITA’ CON LE
PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE
ACCESSORIO DI CHI PERCEPISCE PENSIONE DI
INABILITA’ POICHE’, QUEST’ULTIMA E’ UNA
PRESTAZIONE ECONOMICA IN FAVORE DI
LAVORATORI PER I QUALI E’ ACCERTATA
L’ASSOLUTA E PERMANENTE
IMPOSSIBILITA’ DI SVOLGERE QUALSIASI
ATTIVITA’ LAVORATIVA
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LE ATTIVITA' DI LAVORO OCCASIONALE
DI TIPO ACCESSORIO
NON DANNO TITOLO A PRESTAZIONI DI:
MALATTIA
MATERNITA‘
DISOCCUPAZIONE
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
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VERSAMENTI VOLONTARI
LE PRESTAZIONI DI LAVORO
OCCASIONALE ACCESSORIO,
NON ESSENDO RICONDUCIBILI
A CONTRATTI DI LAVORO IN QUANTO
SVOLTE IN MODO SALTUARIO,
SONO COMPATIBILI SIA CON
I VERSAMENTI VOLONTARI CHE
CON I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
IN ALTRE GESTIONI
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STUDENTI EXTRACOMUNITARI
IL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO,
TITOLARE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO
E FORMAZIONE, PUO’ EFFETTUARE NON PIÙ DI 20 ORE
SETTIMANALI DI LAVORO,
ANCHE CUMULABILI PER 52 SETTIMANE,
FINO AD UN MASSIMO DI 1040 ORE ANNUALI
PER PRESTAZIONI LAVORATIVE SUPERIORI È NECESSARIO
CONVERTIRE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO
IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO
Circolare del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2009
49
LAVORO SVOLTO ALL’ESTERO
IL RICORSO AL LAVORO OCCASIONALE
ACCESSORIO DI CUI AL D.LGS. 276/03
E SUCCESSIVE MODIFICHE SI RIFERISCE
ALLE ATTIVITÀ PREVISTE, SVOLTE
NEL TERRITORIO NAZIONALE
NEL CASO IN CUI TALI ATTIVITÀ
SIANO SVOLTE ALL'ESTERO, SARANNO
SOTTOPOSTE ALLA NORMATIVA VIGENTE
NEL PAESE IN CUI VENGONO SVOLTE
50
STESSO DATORE DI LAVORO
NEL CASO DI STESSO DATORE DI LAVORO, NON È CONSENTITO
IL RICORSO AL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO PER IL
PROPRIO PERSONALE LICENZIATO O SOSPESO E PERCETTORE
DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
CIÒ IN QUANTO LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO E
INTEGRATIVE DEL SALARIO SONO CONCESSE A FRONTE DI
OGGETTIVE SITUAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE,
RIORGANIZZAZIONE O CRISI AZIENDALI, LA CUI RISOLUZIONE
- ANCHE TEMPORANEA - DOVREBBE COMPORTARE LA
RIASSUNZIONE DEL PERSONALE SOSPESO E NON L'IMPIEGO
DEGLI STESSI LAVORATORI TRAMITE BUONI LAVORO
51
STESSO DATORE DI LAVORO
L'INTENTO DELLA NORMA - PERALTRO SPERIMENTALE - È
INFATTI QUELLO DI CONSENTIRE AI LAVORATORI SOSPESI O
LICENZIATI DI INTEGRARE IL REDDITO PRESSO ALTRE AZIENDE
QUESTA PRECLUSIONE È CONFERMATA ANCHE, PER
ESTENSIONE, DA QUANTO PRESCRITTO DALLA LEGGE
N. 191/2009 A PROPOSITO DEI LAVORATORI PART-TIME,
DI CUI È PREVISTO L'IMPIEGO CON ESCLUSIONE
DELLA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I BUONI LAVORO
PRESSO IL DATORE DI LAVORO TITOLARE
DEL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
52
ACQUISTO DEI BUONI LAVORI (VOUCHER)
L'ACQUISTO DEI BUONI LAVORO
PUÒ AVVENIRE MEDIANTE:
 LA PROCEDURA TELEMATICA SITO www.inps.it
 LA PROCEDURA CARTACEA (SEDI INPS)
 DISTRIBUZIONE VOUCHER TABACCAI
 DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI
 DAL 1/12/2011 PRESSO GLI UFFICI POSTALI
53
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI
IL SERVIZIO DI VENDITA E RISCOSSIONE
È ATTIVO:
• DA LUGLIO 2011 PRESSO GLI SPORTELLI DELLA
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
• DAL 31 OTTOBRE 2011 PRESSO GLI SPORTELLI
DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
I BUONI LAVORO EMESSI DALLE BANCHE
ADERENTI SONO PAGABILI E RIMBORSABILI
ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL
MEDESIMO CIRCUITO BANCARIO
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ACQUISTO VOUCHER
IL COMMITTENTE ACQUISTA I VOUCHER PRESENTANDO PRESSO
LO SPORTELLO BANCARIO IL PROPRIO CODICE FISCALE
(TESSERA SANITARIA O TESSERINO DEL CODICE FISCALE)
I COMMITTENTI PERSONE GIURIDICHE CHE INTENDONO ACQUISTARE
I VOUCHER TRAMITE DELEGATI DEVONO PRESENTARE UNA RICHIESTA ALLA
SEDE INPS COMPETENTE (COMPILANDO IL MODULO SC53)
CHE PROCEDERÀ ALL’ACQUISIZIONE DELLA DELEGA E ALLA REGISTRAZIONE
DELL’ABBINAMENTO TRA IL DELEGATO E IL DELEGANTE A SEGUITO
DI CIÒ IL DELEGATO POTRÀ ACQUISTARE I VOUCHER PER CONTO
DEL DELEGANTE PRESSO GLI SPORTELLI BANCARI
COMPILANDO IL MODULO “SC53” È POSSIBILE ANCHE CHIEDERE UNA DELEGA
DA PARTE DI UN COMMITTENTE PERSONA FISICA (TITOLARE,
AD ESEMPIO, DI UNA IMPRESA INDIVIDUALE) PER UNA PERSONA FISICA
SC53_Delega_lav_occ.pdf
55
ACQUISTO VOUCHER BANCHE POPOLARI
PER L'ACQUISTO DEI VOUCHER È DOVUTA UNA COMMISSIONE
DI 1 EURO DA VERSARE ALLO SPORTELLO BANCARIO
I BUONI LAVORO SONO DISPONIBILI
CON IL VALORE DI 10 EURO
O IN FORMATO “MULTIPLO“ FINO
AD UN VALORE DI 500 EURO
E' POSSIBILE ACQUISTARE IN UNA SOLA OPERAZIONE
FINO A 5.000 EURO DI BUONI LAVORO
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DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI
PRIMA DELL'INIZIO DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO
IL COMMITTENTE, OVVERO IL DELEGATO, DEVE
COMUNICARE ALL’INPS:
•
•
•
•
•
•
IL PROPRIO CODICE FISCALE (RIPORTATO SUL VOUCHER
BUONO LAVORO)
LA TIPOLOGIA DI COMMITTENTE
LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
I DATI DEL PRESTATORE (NOME, COGNOME, CODICE
FISCALE)
IL LUOGO DI LAVORO
LA DATA D'INIZIO E FINE DELLA PRESTAZIONE
57
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI
58
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI
TALE COMUNICAZIONE VALE AI FINI DELLA
DICHIARAZIONE DI INIZIO PRESTAZIONE ALL'I.N.A.I.L.
LA COMUNICAZIONE DI INIZIO PRESTAZIONE A FINI ASSICURATIVI
ALL’I.N.A.I.L. O ALL’I.N.P.S. COSTITUISCE LA CONDIZIONE PER
UN UTILIZZO CORRETTO DEL SISTEMA DEI BUONI LAVORO,
CHE - DATA LA SUA NATURA - NON RICHIEDE LA STIPULA DI
CONTRATTI DI LAVORO, A TUTELA DEL PRESTATORE
LA MANCATA COMUNICAZIONE ALL’I.N.P.S./I.N.A.I.L.
PREVEDE L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CIVILI E
DELLA “MAXISANZIONE”, DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, LETT. A),
DELLA LEGGE N. 183/2010 “COLLEGATO LAVORO”,
COME INDICATO NELLA CIRC. DEL MINISTERO DEL LAVORO
N. 38/2010 E NELLA CIRC. INPS N. 157/2010
59
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI
CON RIFERIMENTO ALLA DURATA DELLA PRESTAZIONE, DEVONO
ESSERE INDICATI I GIORNI DI EFFETTIVA PRESTAZIONE E
NON L'ARCO TEMPORALE IN CUI LE PRESTAZIONI SI COLLOCANO
IN PARTICOLARE IL COMMITTENTE DEVE EFFETTUARE LA
DICHIARAZIONE DI INIZIO PRESTAZIONE ALL’INPS,
TENENDO PRESENTE CHE:
• LE PRESTAZIONI SVOLTE DALLO STESSO PRESTATORE, VANNO
INSERITE SENZA SOVRAPPOSIZIONE DI PERIODI
• LE PRESTAZIONI DEVONO ESSERE COMUNICATE IN ORDINE
CRONOLOGICO, SULLA BASE DELLA DATA DI FINE PRESTAZIONE
SIA NEL CASO FACCIANO RIFERIMENTO AD UN UNICO
PRESTATORE, SIA NEL CASO IN CUI I PRESTATORI COINVOLTI
SIANO PIÙ D’UNO
60
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI
I COMMITTENTI ED I PRESTATORI PER TUTTE LE
COMUNICAZIONI CON L'INPS POSSONO:
• TELEFONARE AL CONTACT CENTER INPS AL
NUMERO 803164
• COLLEGARSI AL SITO www.inps.it ALLA
SEZIONE COME FARE PER: UTILIZZARE I BUONI
LAVORO
• RECARSI PRESSO LE SEDI DELL’INPS
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DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI
ORARI INPS DI SONDRIO:
Lunedì – martedì – giovedì - venerdì
dalle 9.00 alle 12.30
Mercoledì orario continuato
dalle 9.00 alle 15.00
Indirizzo e-mail:
[email protected]
[email protected]
62
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI
QUALORA IL COMMITTENTE UTILIZZI IL CANALE INTERNET,
COLLEGANDOSI AL SITO www.inps.it, PER ACCEDERE
AL SERVIZIO DEVE INDICARE QUALE CODICE ACCESSO
IL PROPRIO CODICE FISCALE E COME PASSWORD IL CODICE
DI CONTROLLO INDICATO SULLA MATRICE
DEI BUONI LAVORO ACQUISTATI
QUALORA SIA IL PRESTATORE AD UTILIZZARE IL CANALE
INTERNET COLLEGANDOSI AL SITO www.inps.it, PER
ACCEDERE DEVE INDICARE QUALE CODICE ACCESSO IL
PROPRIO CODICE FISCALE E COME PASSWORD IL NUMERO
DI UNO DEI BUONI LAVORO RICEVUTI
DAL COMMITTENTE A FINE ATTIVITÀ
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COMMITTENTE
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PRESTATORE
65
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI
IL COMMITTENTE PUÒ COMUNICARE ALL'INPS ANCHE EVENTUALI
ANNULLAMENTI O VARIAZIONI DELLA PRESTAZIONE
RELATIVAMENTE AI PRESTATORI, AL PERIODO DI INIZIO O FINE
PRESTAZIONE O AL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
LE RETTIFICHE POSSONO ESSERE COMUNICATE COME SEGUE:
• LA MODIFICA/ANNULLAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATA PRIMA
DEL GIORNO COMUNICATO QUALE INIZIO PRESTAZIONE,
TRAMITE SITO INPS, TRAMITE CONTACT CENTER O PRESSO UNA
SEDE INPS
• LA MODIFICA/ANNULLAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATA IL
GIORNO IN CUI AVREBBE DOVUTO INIZIARE LA PRESTAZIONE
TRAMITE CONTACT CENTER O PRESSO UNA SEDE INPS
• LA MODIFICA/ANNULLAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATA UN
GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI AVREBBE DOVUTO
INIZIARE LA PRESTAZIONE ESCLUSIVAMENTE PRESSO UNA
SEDE INPS
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DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI
I CONTATTI CON L'INPS CONSENTONO
ANCHE DI VERIFICARE:
• LA REGISTRAZIONE DEI PROPRI DATI
DA PARTE SIA DEL COMMITTENTE SIA DEL PRESTATORE
• IL NUMERO DI BUONI LAVORO A DISPOSIZIONE (SE
COMMITTENTE) OPPURE DA INCASSARE (SE PRESTATORE)
• LE PRESTAZIONI IN CORSO
SIA COME COMMITTENTE CHE COME PRESTATORE
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DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI
I BUONI LAVORO SONO RISCUOTIBILI PRESSO
GLI SPORTELLI DELLE BANCHE ABILITATE
DOPO 24 ORE DAL TERMINE DELLA
PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE
E' POSSIBILE RISCUOTERE I BUONI LAVORO
ENTRO UN ANNO DAL GIORNO DELL'EMISSIONE
IL PRESTATORE PER RISCUOTERE DEVE PRESENTARSI
CON IL PROPRIO CODICE FISCALE
(TESSERA SANITARIA O TESSERINO DEL CODICE FISCALE)
ED UN DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO
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DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI
RIMBORSO BUONI LAVORO
IL COMMITTENTE PUÒ CHIEDERE IL RIMBORSO DEI BUONI LAVORO
ACQUISTATI PRESSO GLI SPORTELLI BANCARI
E NON UTILIZZATI PRESSO TUTTE LE BANCHE ABILITATE
FURTO O SMARRIMENTO DEI BUONI LAVORO
IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO DEI BUONI LAVORO,
È NECESSARIO CHE IL COMMITTENTE O IL PRESTATORE
EFFETTUINO DENUNCIA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI
LA DENUNCIA DEVE ESSERE PRESENTATA PRESSO LE SEDI INPS
CHE PROVVEDONO A STAMPARE “DUPLICATI” DEI BUONI LAVORO
RISCUOTIBILI PRESSO GLI SPORTELLI DELLE BANCHE ABILITATE
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DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI
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DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI
71
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI
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PRESTATORE
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Scarica

1 - Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Sondrio