FERRARA
9 MODELLO
770/2013
SEMPLIFICATO
DICHIARAZIONE
DEI
SOSTITUTI
D’IMPOSTA PER L’ANNO 2012
9 MODELLO
770/2013
ORDINARIO
DICHIARAZIONE
DEI
SOSTITUTI
D’IMPOSTA E DEGLI INTERMEDIARI
RELATIVA ALL’ANNO 2012
A cura dell’Ufficio Fiscale
Prot. Fiscale n. 85
del 5 luglio 2013
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pag.1
SI SEGNALA CHE LE DIFFERENZE RISPETTO ALL’ANALOGA CIRCOLARE
INVIATAVI LO SCORSO ANNO SONO EVIDENZIATE IN COLORE GIALLO
INDICE
-
Premessa
Soggetti obbligati alla presentazione
Modalità di presentazione delle dichiarazioni mod.770/2013
Termini di presentazione delle dichiarazioni
Modulistica
Periodo di conservazione della dichiarazione
Modalità di esposizione dei dati
Indicazione del codice fiscale dei percipienti
Modalità di compilazione in caso di operazioni straordinarie
Sanzioni tributarie
Ravvedimento operoso
Dichiarazione correttiva ed integrativa
Sanzioni penali
Presentazione modelli 730
MODELLO 770/2013 – SEMPLIFICATO
- Frontespizio
- Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed
assistenza fiscale
• Parte A- dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore
delle somme
• Parte B- Dati fiscali
· dati per l’eventuale compilazione dei redditi
· Altri dati
· Dati relativi ai conguagli
· Somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro
· Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta
· Compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata
· Casi particolari
· Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità
e prestazioni in forma capitale
· Annotazioni
· Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico
• Parte C – dati previdenziali e assistenziali
• Parte D – Assistenza 2012
- Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi
- Prospetto SS
- Prospetto SY
- Prospetti ST, SV e SX
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35
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pag.2
MODELLO 770/2012 – ORDINARIO
- Frontespizio
- Quadro SF- Redditi di capitale, compensi per avviamento
commerciale, contributi degli enti pubblici e privati
- Quadro SH – Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle
accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a
garanzia di finanziamenti
- Quadro SI - Utili pagati nell’anno 2012
- Quadro SK – Comunicazione degli utili corrisposti da società ed
enti residenti e non residenti
- Quadro SO – Comunicazione delle operazioni ai sensi dell’art. 6, comma 2
e dell’art. 10 comma 1, del D.Lgs. 21.11.97 n. 461
- Quadro SQ – Dati relativi ai versamenti dell’imposta sostitutiva applicata
nel 2008 sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
soggetti alla disciplina del D.Lgs. 239/96, nonché sui dividendi di cui
all’art. 26ter DPR 600/73
- Quadro SS – dati riassuntivi
- Quadro ST – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale
e imposte sostitutive
- Quadro SV Trattenute di addizionali comunali all’irpef
- Quadro SX – Riepilogo delle compensazioni ed altri dati
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pag.3
Premessa
Con due Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2013, pubblicati sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate in data 17 gennaio 2013 (la pubblicazione sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono stati
approvati i modelli di dichiarazione 770/2013 Semplificato e 770/2013 Ordinario, relativi
all’anno 2012, da presentarsi nell’anno 2013 e le istruzioni ministeriali per la compilazione
dei modelli stessi. Con successivo Provvedimento del 24 aprile 2013, pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate in data 24 aprile 2013, sono state introdotte
modificazioni ai modelli 770/2013 Semplificato e Ordinario, alle relative istruzioni ed alle
specifiche tecniche.
In data 15 febbraio 2013 sono stati altresì pubblicati i provvedimenti del Direttore Agenzia
Entrate del 15 febbraio 2013, relativi all’approvazione delle specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 770/2013 –
Semplificato e 770/2013 – Ordinario.
Il modello 770/2013 Semplificato concerne le comunicazioni, da parte dei sostituti
d’imposta che hanno erogato redditi di lavoro dipendente e assimilato, lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi, dei dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale
prestata, dei versamenti e compensazioni effettuati.
Il modello 770/2013 Ordinario concerne la dichiarazione degli altri sostituti d’imposta
nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi delle
specifiche disposizioni normative.
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pag.4
PARTE COMUNE AD ENTRAMBI I MODELLI
Soggetti obbligati alla presentazione
Obbligati alla presentazione della dichiarazione modello 770/2013 Semplificato sono i
sostituti d’imposta - individuati dall’art. 23 e seguenti del D.P.R. 600/1973 e ss. mm. –
nonché le Amministrazioni dello Stato, che nel corso del 2012 hanno effettuato ritenute:
-
ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25– bis, 25-ter e 29 del D.P.R. 600/1973, in quanto
hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o contributi
previdenziali e assistenziali dovuti all’lNPS, all’INPS gestione ex INPDAP e/o premi
assicurativi dovuti all’INAIL;
-
ai sensi dell’art. 21, comma 15, L. 449/1997, come modificato da DL 78/2009 (ritenuta
20% su somme pignorate presso terzi) - disposizione in vigore dal 5.3.2010;
-
ai sensi dell’art. 25 del DL 78/2010 (ritenuta del 10% su somme corrisposte tramite
bonifico a favore di soggetti che hanno eseguito prestazioni che danno diritto al
committente delle detrazioni del 36% per ristrutturazione edilizia e del 55% per
riqualificazione energetica degli edifici) – disposizione in vigore dall’1.7.2010.
Obbligati alla presentazione della dichiarazione modello 770/2013 Ordinario sono i
sostituti d’imposta tenuti ad operare le ritenute o imposte sostitutive alla fonte e che hanno
corrisposto somme e valori relativi a redditi di capitale, compensi per avviamento
commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla
vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni
in O.I.C.V.M., utili e proventi equiparati corrisposti da società ed enti residenti e non, titoli
atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.
In particolare, l’obbligo di presentazione del modello 770 Semplificato, nonché del 770
Ordinario sussiste, fra gli altri, in capo a:
-
società di capitali (comprese le società cooperative) ed altri enti soggetti ad IRES, sia
che abbiano un periodo d’imposta coincidente o non coincidente con l’anno solare;
enti commerciali residenti nel territorio dello Stato;
enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
condomini;
società di persone residenti nel territorio dello Stato;
persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, ovvero, che
esercitano arti e professioni.
Nel novero dei soggetti obbligati a presentare il modello 770 Semplificato, rientrano
anche alcune particolari categorie di soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i
quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati a
contribuzione previdenziale ed assicurativa Inail.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta anche i curatori
fallimentari e i commissari liquidatori.
Sono comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione modello 770 Semplificato
anche i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro
autonomo che hanno optato per i regimi agevolati (nuove iniziative e attività marginali) di
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pag.5
cui agli artt. 13 e 14 della legge n. 388/2000, sebbene non abbiano, per espressa
previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.
Devono presentare la dichiarazione modello 770 Ordinario anche coloro che sono tenuti
agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2 e 10 del D. Lgs. n. 461/97,
nonché i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti.
Modalità di presentazione delle dichiarazioni modello 770/2013
Le dichiarazioni modello 770/2013 Semplificato e/o 770/2013 Ordinario relative all’anno
2012 vanno presentate esclusivamente in via telematica, direttamente da parte del
contribuente, per il tramite di un intermediario abilitato o per il tramite di una società del
gruppo.
Come sempre, né il modello 770 Semplificato, né il modello 770 Ordinario possono
essere inseriti all’interno della dichiarazione unificata modello UNICO, indipendentemente
dal numero dei soggetti cui la medesima si riferisce (ciò vale anche per i c.d. sostituti
d’imposta “minimi” - coloro che hanno erogato nel 2012, esclusivamente compensi di
lavoro autonomo a non più di 3 percipienti e hanno effettuato ritenute d’acconto per un
importo non superiore a euro 1.032,91).
E’ bene precisare che i soggetti non tenuti alla presentazione del modello 770
Ordinario – in quanto non hanno erogato somme e valori per i quali sussiste tale obbligo
– concludono il loro adempimento dichiarativo, quali sostituti d’imposta, trasmettendo
unitamente al modello 770 Semplificato i prospetti ST, SV ed SX.
I soggetti, invece, obbligati alla presentazione anche del modello 770 Ordinario
concludono il loro adempimento dichiarativo con la presentazione di tale ultimo modello in
quanto i prospetti ST, SV e SX (anche per la parte relativa al modello 770/2013
Semplificato) vanno trasmessi con il modello 770/2013 Ordinario.
Il sostituto d’imposta ha la facoltà di presentare il modello 770 Semplificato integrale
(cioè comprensivo anche dei rispettivi prospetti ST, SV e SX) anche se tenuto a
presentare il modello 770 Ordinario, qualora non siano intervenute compensazioni
interne, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 445/97 tra i versamenti attinenti al modello 770
Semplificato e quelli attinenti al modello 770 Ordinario.
Il Mod. 770 Semplificato può, a determinate condizioni, essere suddiviso in due parti
distinte che possono essere trasmesse anche da due diversi soggetti, se tale
modalità risulta più agevole.
In particolare tale suddivisione può essere effettuata:
- a condizione che non siano state eseguite compensazioni interne ai sensi dell’art. 1
del D.P.R. 445/97 tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
e quelli di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché tra tali versamenti e
quelli relativi al modello 770 Ordinario;
-
una parte deve contenere, oltre al frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro
dipendente ed assimilati, alle indennità di fine rapporto, alle prestazioni in forma di
capitale erogate da fondi pensione, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali
nonché i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nell’ anno di riferimento per il
periodo d’imposta precedente, ed i relativi prospetti SS, ST, SV ed SX;
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pag.6
-
l’altra parte deve contenere, oltre al frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro
autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi, ed i relativi prospetti SS, ST, SV ed SX.
La trasmissione telematica può avvenire direttamente o tramite un intermediario
abilitato (soggetti incaricati e società del gruppo).
Trasmissione telematica diretta
La trasmissione diretta della dichiarazione deve essere effettuata utilizzando il Servizio
telematico Entratel, ovvero, il Servizio telematico Internet (Fisconline).
Il Servizio telematico internet Fisconline deve essere utilizzato solo dai soggetti
obbligati alla presentazione della dichiarazione per un numero di soggetti non superiore a
20.
Il Servizio telematico Entratel deve essere utilizzato da parte di quei soggetti che sono
obbligati alla presentazione della dichiarazione modello 770 Semplificato, ovvero,
Ordinario in relazione a più di 20 soggetti.
I contribuenti già abilitati al servizio Entratel dovranno avvalersi, in ogni caso, di tale
servizio telematico.
Per il computo dei soggetti da considerare, al fine dell’utilizzo dei due diversi servizi per la
trasmissione telematica, occorre fare riferimento al numero di comunicazioni indicate nel
riquadro “Redazione della dichiarazione” contenuto nel frontespizio.
Con analogo e autonomo criterio dovranno procedere, nella scelta per il servizio
telematico per la presentazione del modello 770 Ordinario, anche i soggetti tenuti alla
presentazione di tale dichiarazione, avendo riguardo esclusivamente al numero di soggetti
indicati nei quadri di quest’ultima dichiarazione.
Qualora il sostituto, tenuto a presentare il Mod. 770 Semplificato per un numero di
soggetti non superiore a venti, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 Ordinario con
riferimento ad un numero di soggetti superiore a venti, utilizzerà per la trasmissione
telematica di entrambi i modelli il servizio telematico Entratel.
I sostituti d’imposta che si avvalgono della facoltà di separare il Mod.770 Semplificato
verificano il superamento del limite dei 20 soggetti avendo riguardo al numero di
comunicazioni indicato in ciascuna delle parti di cui si compone la dichiarazione
considerando il maggiore dei due.
Si ricorda che i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica
tramite i propri gestori incaricati (al riguardo si rimanda alla circolare n. 30/E dell’Agenzia
delle entrate del 25.6.2009 e relativo allegato tecnico – ns. circolare n. 115 del 14.7.2009).
Trasmissione telematica tramite intermediario abilitato
I soggetti obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni, come si è già
detto, possono comunque avvalersi del servizio di ricezione delle dichiarazioni fornito da
parte di un intermediario abilitato, di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998.
Per l’elencazione completa degli intermediari abilitati si vedano le istruzioni alle pagg. 6 e
7 del mod. 770/2013 Semplificato e alle pagg. 5 e 6 del Mod. 770 /2013 Ordinario.
Si tenga conto che il contribuente eventualmente abilitato alla trasmissione telematica
può, comunque, scegliere di utilizzare anche un intermediario abilitato (per alcune delle
proprie dichiarazioni, ovvero, perché intende lasciar scadere la propria abilitazione).
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pag.7
Trasmissione telematica tramite una società del gruppo
Se nell’ambito dei gruppi societari vi è una o più società obbligata alla trasmissione delle
dichiarazioni, la trasmissione delle dichiarazioni delle società appartenenti al gruppo,
secondo le previsioni di cui all’art. 43 – ter del D.P.R. 602/1973 (società che sono
possedute dalla controllante o tramite altra società controllata per una percentuale
superiore al 50% del capitale sociale dall’inizio del periodo d’imposta precedente), può
essere effettuata da una o più società dello stesso gruppo che abbiano richiesto nei
termini di legge l’abilitazione alla trasmissione. Per cui anche se nello stesso gruppo
esistono più società obbligate, la trasmissione delle dichiarazioni di tutte le società
appartenenti allo stesso gruppo può essere effettuata anche da una qualsiasi delle
società appartenenti al gruppo.
La disposizione si applica in ogni caso :
- alle società ed enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D. Lgs.
9/4/1991, n. 127 e del D. Lgs. 27/1/1992, n. 87;
- ai soggetti IRES inclusi nel consolidamento col metodo integrale.
Nell’ambito dei gruppi la trasmissione telematica delle dichiarazione dei soggetti
appartenenti al gruppo deve essere effettuata esclusivamente attraverso il Servizio
telematico Entratel.
È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni
direttamente ed altre tramite le società del gruppo o attraverso un intermediario abilitato.
Documentazione che l’intermediario o la società del gruppo, incaricati della
presentazione telematica della dichiarazione devono rilasciare al dichiarante e
prova della presentazione della dichiarazione
Detti intermediari o la società del gruppo incaricati della trasmissione telematica,
rilasciano:
ƒ al momento della presentazione della dichiarazione da parte del sostituto
d’imposta all’intermediario stesso, l’impegno, in forma libera, a presentare in
via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la
dichiarazione è stata consegnata già predisposta dal contribuente, ovvero se viene
predisposta dall’intermediario. Tale impegno, datato, sottoscritto da parte
dell’intermediario, nonché completo dell’indicazione del codice fiscale di quest’ultimo,
anche se in forma libera, rappresenta una sorta di ricevuta da rilasciare al soggetto
che presenta la dichiarazione per la trasmissione;
ƒ
entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in
via telematica, un originale del modello di dichiarazione conforme a quello
approvato dall’Agenzia delle Entrate, i cui dati sono stati trasmessi
all’Amministrazione Finanziaria, sul quale sono state apposte le firme ed è stato
compilato il riquadro denominato “Impegno alla presentazione telematica” che deve
essere conservato a cura del contribuente;
ƒ
unitamente all’originale del modello di dichiarazione, una copia della
comunicazione dell’Amministrazione Finanziaria attestante l’avvenuto
ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica, che dovrà essere
conservata (per il periodo in cui possono essere effettuati i controlli da parte
dell’Amministrazione Finanziaria) a cura del contribuente in quanto solo tale
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pag.8
comunicazione costituisce prova
all’Amministrazione Finanziaria.
della
presentazione
della
dichiarazione
L’intermediario dovrà conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, con possibilità di
utilizzo di supporti informatici e senza la sottoscrizione del contribuente. La conservazione
su supporti informatici dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dal D.M. 23.1.2004 (rif.
risoluzione Ag. entrate n. 298/2007).
Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione
Per ogni documento inviato telematicamente e regolarmente acquisito dal sistema, viene
predisposta una comunicazione di avvenuta presentazione.
Tale
comunicazione
è
consultabile
nella
sezione
“Ricevute”
del
sito
http://telematici.agenziaentrate.it e può, comunque, sempre essere richiesta, senza limiti
di tempo, a qualunque ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Se, invece, i dati trasmessi non sono corretti, il sistema produce una comunicazione di
scarto.
Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini, ma scartate dal
servizio telematico, purché correttamente ritrasmesse non oltre i cinque giorni lavorativi
dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto.
Informazioni particolari sul servizio telematico Entratel e Fisconline
Le istruzioni, alle pagine 10 e 11 del modello 770 Semplificato ed alle pagine 9 e 10 del
modello 770 ordinario, contengono chiarimenti relativamente all’abilitazione al servizio,
all’accesso al servizio, alla sicurezza del sistema, nonché al servizio di assistenza dei
servizi telematici Entratel e Fisconline, alle quali si rinvia.
Termini di presentazione delle dichiarazioni
l termini di presentazione del mod. 770 Semplificato e del mod. 770 Ordinario sono
unificati nel 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento (rif. art. 4, comma 3-bis,
del DPR n. 322/1998).
Per la dichiarazione relativa al 2012 (770/2013 Semplificato e Ordinario) la scadenza è
il 31 luglio 2013.
Riteniamo opportuno ricordare che anche i sostituti di imposta con periodo di imposta non
coincidente con l’anno solare sono tenuti alla presentazione entro i suddetti termini.
Ai fini del rispetto del termine anzidetto va ricordato che le istruzioni precisano che la
dichiarazione si considera presentata il giorno in cui è trasmessa all’Agenzia delle Entrate
mediante la procedura telematica, vale a dire nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei
dati da parte dell’Agenzia medesima, alla luce delle previsioni contenute nel comma 8,
dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni (come, altresì, chiarito nella
circolare dell’Agenzia n. 6/E del 25/01/2002).
Per quanto riguarda la trasmissione tramite gli intermediari abilitati, siamo a sottolinearvi,
come non venga previsto per la trasmissione un diverso termine rispetto a quello ordinario
previsto per i contribuenti che trasmettono direttamente le proprie dichiarazioni. Pertanto,
visto che gli intermediari abilitati hanno la facoltà e non l’obbligo di ricevere le
dichiarazioni per la successiva trasmissione, è molto improbabile che gli stessi siano
disponibili a ricevere dichiarazioni in coincidenza con la scadenza per la trasmissione
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pag.9
delle stesse. Di conseguenza occorrerà verificare presso l’intermediario i tempi entro i
quali lo stesso vorrà ricevere le dichiarazioni per la successiva trasmissione.
Modulistica
Sia il modello 770/2013 Semplificato che il modello 770/2013 Ordinario possono essere
utilizzati tramite stampa in bianco e nero, purché vengano rispettate in fase di stampa le
caratteristiche tecniche di cui agli allegati 1 dei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate
del 15 gennaio 2013, di cui alle premesse (sul bordo laterale sinistro del frontespizio
devono comparire i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del
provvedimento di approvazione dei modelli).
Possono, altresì, essere utilizzati modelli prelevati da altri siti Internet purché rechino
l’indicazione del sito di provenienza, gli estremi del provvedimento di approvazione dei
modelli e si rispettino in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui sopra.
Il modello 770/2013 Semplificato si compone di:
ƒ un frontespizio;
ƒ una comunicazione dei dati relativi alle certificazioni di lavoro dipendente,
assimilati e alla assistenza fiscale;
ƒ una comunicazione dei dati relativi alle certificazioni di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi;
ƒ un prospetto SS, contenente i dati riassuntivi relativi a quelli riportati nelle
comunicazioni del modello di dichiarazione
ƒ un prospetto ST , che riporta le ritenute alla fonte operate e versate, nonché le
trattenute per assistenza fiscale e le imposte sostitutive
ƒ un prospetto SV, che contiene i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali
all’Irpef anche trattenute per assistenza fiscale
ƒ un prospetto SX, che riporta il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate
ƒ un prospetto SY, relativo alle somme liquidate a seguito di procedure di
pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010.
Il modello 770/2013 Ordinario si compone di:
ƒ un frontespizio;
ƒ tanti quadri staccati in ragione dei dati oggetto di dichiarazione:
⇒ quadro SF: redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi
degli enti pubblici e privati, comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o
imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti,
⇒ quadro SG: somme derivanti dal riscatto di assicurazioni sulla vita e capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di
capitalizzazione, nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in
forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale,
⇒ quadro SH: relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle
accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di
finanziamenti.
⇒ quadro SI: relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno
2012,
⇒ quadro SK: comunicazione relativi agli utili e proventi equiparati corrisposti nel
2012 da società ed enti residenti e non residenti,
⇒ quadro SL: proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.R. di diritto italiano e
proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, soggetti a
ritenuta a titolo d’acconto,
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pag.10
⇒ quadro SM: proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.R. di diritto italiano e
proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, soggetti a
ritenuta a titolo d’imposta,
⇒ quadro SO: relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate dagli
intermediari e da altri soggetti che intervengono in operazioni che possono
generare plusvalenze a norma dell’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies),
del Tuir,
⇒ quadro SP: ritenute operate sui titoli atipici,
⇒ quadro SQ: dati relativi al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sui
proventi dei titoli obbligazionari di cui al D. Lgs. n. 239/96, nonché quella relativa
ai proventi derivanti da azioni e titoli similari immessi nel sistema del deposito
accentrato gestito dalla Monte dei Titoli S.p.A.,
⇒ quadro SR: somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo
nel corso di procedimenti espropriativi,
⇒ quadro SS: dati riassuntivi,
⇒ quadro ST: ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte
sostitutive effettuate,
⇒ quadro SV: relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF anche
trattenute per assistenza fiscale;
⇒ quadro SX: riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate.
Reperibilità, autorizzazione alla stampa dei modelli
I modelli in oggetto possono essere:
- prelevati dal sito Internet del Ministero delle Finanze (www.agenziaentrate.gov.it),
purché rispettino le caratteristiche tecniche di cui si è detto nel paragrafo precedente;
- prelevati da altri siti Internet purché, rispettino le caratteristiche indicate nel
precedente paragrafo;
- stampati direttamente dal contribuente, anche mediante l’utilizzo di stampanti laser, o
altri tipi di stampanti, purché garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello
stesso nel tempo.
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pag.11
Periodo di conservazione della dichiarazione
Il periodo di conservazione dei documenti contabili/amministrativi, compresa la
dichiarazione dei sostituti d’imposta, è fissato nel quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione. Quindi la presente dichiarazione ed i relativi documenti
dovranno essere conservati, ai fini fiscali, fino al 31/12/2017, salvo eventuale contenzioso.
Modalità di esposizione dei dati
Nella compilazione del modello, con riferimento all’esposizione dei dati numerici, da
quest’anno tutti i dati sia di natura fiscale che previdenziale devono essere espressi in
unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
La seconda cifra decimale sarà arrotondata per eccesso se la terza cifra decimale è pari o
superiore a 5 o per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a cinque.
Esempio:
- 55,505: indicare 55,51;
- 65,626: indicare 65,63;
- 65,493: indicare 65,49.
Indicazione del codice fiscale dei percipienti
Il sostituto ha diritto di ricevere comunicazione scritta del codice fiscale da indicare nelle
comunicazioni e quadri del Mod.770 e se tale comunicazione non perviene almeno 10
giorni prima del termine dell’obbligo di indicazione il sostituto può rivolgersi direttamente
ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate per chiedere l’attribuzione del codice fiscale
del percipiente stesso.
Nel caso di soggetti non residenti ai quali tale codice non risulti già attribuito l’obbligo di
indicazione del codice fiscale si intende adempiuto con l’indicazione dei dati anagrafici ed
in particolare devono essere indicati: il codice dello stato estero di residenza (si veda
tabella SG in allegato alle istruzioni ministeriali), il codice di identificazione rilasciato
dall’autorità fiscale (se previsto dalla normativa del paese di residenza) o in mancanza un
codice identificativo rilasciato dall’autorità amministrativa.
Modalità di compilazione in caso di operazioni straordinarie
1.
Operazioni societarie straordinarie comportanti l’estinzione del soggetto
preesistente
1.1. Senza prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto
Trattasi dei casi di liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa. La
dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario
liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell’anno in
cui questi ha effettivamente operato.
In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro “dati relativi al sostituto” e nelle
comunicazioni e prospetti che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati
del sostituto di imposta estinto e il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare o
commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati
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pag.12
esclusivamente nel riquadro del frontespizio “dati relativi al rappresentante firmatario della
dichiarazione”.
1.2. Con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto
Nei casi di operazioni societarie straordinarie (quali ad esempio fusioni, anche mediante
incorporazione, scissioni totali), comportanti la scomparsa dei soggetti preesistenti
(che chiameremo soggetti estinti) e la prosecuzione dell’attività da parte di un nuovo
soggetto, quest’ultimo è tenuto, nella sua qualità di successore a titolo universale dei
soggetti estinti, a presentare una dichiarazione unica di sostituto d’imposta comprendente
anche il periodo dell’anno in cui i soggetti estinti hanno effettivamente operato
(indipendentemente dalla eventuale diversa data dalla quale sono stati fatti agire gli effetti
fiscali della fusione o scissione, come prevedono gli artt.172, c.9 e 173, c.11 del TUIR).
In caso di operazioni societarie avvenute nel corso del 2012, il dichiarante dovrà
procedere ad una compilazione distinta dei singoli quadri, prospetti o comunicazioni del
Mod. 770 (con esclusione del quadro SX che, invece, è unico e riporta sia i dati del
dichiarante che dei soggetti estinti) a seconda che in detti quadri, prospetti o
comunicazioni vengano esposte situazioni riferibili al dichiarante ovvero a ciascuno dei
soggetti estinti; relativamente a questi ultimi, i dati saranno riferiti al periodo compreso fra
il 1° gennaio 2012 e la data in cui si è verificato l’evento (per le fusioni la data di effetto
giuridico).
In caso di operazioni societarie avvenute nel 2013, prima della presentazione della
dichiarazione Mod. 770/2013, relativamente alle somme e ai valori erogati nel 2012 dalla
società estinta, dovranno parimenti essere compilati distinti quadri, prospetti o
comunicazioni staccati (con esclusione del quadro SX che, invece, è unico e riporta sia i
dati del dichiarante che dei soggetti estinti).
Le istruzioni precisano che nel caso in cui più soggetti succedono nei precedenti rapporti
facenti capo al soggetto estinto (esempio: scissione totale), ciascuno di essi è obbligato in
solido alla trasmissione dei prospetti, quadri e comunicazioni relativi alle situazioni del
soggetto estinto. Tali prospetti, quadri e comunicazioni dovranno essere integralmente
inviati solo da uno dei soggetti coobbligati al fine di evitare una duplicazione di dati.
1.2.1 Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e assimilato
Operazioni di conguaglio effettuate dall’estinto
Il dichiarante deve trasmettere per ciascun percipiente un’unica comunicazione riferita al
soggetto estinto contenente i risultati delle predette operazioni indicando, oltre al proprio
codice fiscale nello spazio in alto a destra contraddistinto dalla dicitura “Codice fiscale”,
nella casella “Codice fiscale del sostituto d’imposta” il codice fiscale del soggetto estinto.
Tale modalità di compilazione trova applicazione, ad esempio:
- se il soggetto estinto ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno e non abbia
presentato il mod. 770/Semplificato prima dell’avvenuta operazione straordinaria che
ha determinato l’estinzione (es. operazione straordinaria con effetto giuridico nel 2013,
prima della presentazione del mod. 770);
-
se il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro con il soggetto successivamente
estintosi per effetto dell’operazione straordinaria avvenuta (es. cessazione del
rapporto di lavoro avvenuta in corso d’anno, prima dell’operazione straordinaria).
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Nelle suddette ipotesi dovranno essere compilati anche più prospetti SS per dare distinta
evidenza dei dati riassuntivi di ciascun soggetto, più prospetti ST per fornire la distinta
evidenziazione, in relazione alle ritenute operate e ai versamenti effettuati, dei dati relativi
ai soggetti estinti ovvero al dichiarante e più prospetti SV per dare distinta evidenziazione
in relazione alle trattenute per addizionali comunali all’Irpef e ai versamenti effettuati, dei
dati relativi ai soggetti estinti ovvero al dichiarante indicando per ogni soggetto estinto i
relativi dati su distinti prospetti. A tal fine il dichiarante nel redigere i prospetti SS, ST ed
SV a lui riferibili riporterà nello spazio “Codice fiscale” il proprio codice fiscale e solo nei
prospetti SS, ST ed SV riferibili all’estinto indicherà anche nel rigo “Codice fiscale del
sostituto d’imposta” il codice fiscale di quest’ultimo.
Operazioni di conguaglio effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione della
dichiarazione
Va presentata un’unica comunicazione dati del lavoro dipendente e assimilato, riferita al
soggetto dichiarante, indicando:
- nello spazio “Codice fiscale” esclusivamente il proprio codice fiscale,
- i dati complessivi
- nonché i dati riferibili al soggetto estinto, nei punti da 204 a 220 (redditi erogati da altri
soggetti).
Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato prima dell’estinzione del sostituto di
imposta e successivamente (sempre nel corso dello stesso periodo di imposta) il
lavoratore fosse stato riassunto dal sostituto subentrante, quest’ultimo è tenuto, in ogni
caso, ad eseguire le operazioni di conguaglio considerando tutte le retribuzioni percepite
dal contribuente. Anche in questo caso non va compilata una comunicazione con
l’indicazione del codice fiscale dell’estinto nel rigo “Codice fiscale del sostituto d’imposta”,
ma andranno compilati i righi da 204 a 220 per evidenziare le somme erogate dall’estinto.
Qualora il precedente sostituto estinto abbia erogato arretrati o TFR e altre indennità e
somme, il soggetto dichiarante dovrà compilare i punti da 351 a 364 per gli arretrati,
indicando in quest’ultimo punto il codice fiscale del sostituto estinto e la sezione riferita al
TFR e altre indennità e somme, compilando anche il punto 419 con l’indicazione del
codice fiscale del sostituto estinto.
Nelle suindicate ipotesi dovranno essere compilati più prospetti SS, SV ed ST per
distinguere le situazioni riferibili al dichiarante da quelle riferibili all’estinto.
Operazioni di assistenza fiscale
Le istruzioni precisano che nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del
sostituto di imposta, il soggetto subentrante dichiarante dovrà esporre nella parte D i dati
complessivi delle operazioni di conguaglio per assistenza effettuate nei mesi da luglio a
dicembre 2012. In tal caso, quindi, per l’assistenza fiscale, non si dovrà spaccare la
comunicazione in due per dichiarare i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto
estinto da quelle effettuate dal soggetto che prosegue l’attività.
1.2.2. Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi
diversi
Per le somme pagate e certificate dal soggetto estinto, il sostituto d’imposta
dichiarante dovrà fare una distinta comunicazione dove indicherà il proprio codice fiscale
nello spazio “Codice fiscale” e quello dell’estinto nel rigo “Codice fiscale del sostituto di
imposta”.
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Per le somme pagate dall’estinto, ma certificate dal dichiarante, quest’ultimo dovrà
indicarle nella comunicazione a lui riferibile, dove viene indicato esclusivamente il proprio
codice fiscale nello spazio “Codice fiscale”. Nei righi da 40 a 48 (sezione relativa ai redditi
erogati da altri soggetti) dovranno essere indicate le somme erogate e le ritenute
effettuate dal soggetto estinto che sono già comprese anche nei punti da 25 a 31.
Occorre compilare distinti prospetti ST per evidenziare le ritenute operate e i versamenti
effettuati dai diversi sostituti.
1.2.3. Compilazione quadri/prospetti ST e SV
Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie (ad es.
nell’ipotesi di fusione per incorporazione) e per le successioni.
Se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata, ma il
versamento è stato eseguito dalla società incorporante (in tal caso il mod. F24 sarà
intestato alla società incorporante), quest’ultima provvederà a presentare anche il quadro
ST riferibile alla prima società (soggetto estinto), con indicazione del codice fiscale
dell’incorporata nel punto 1 del rigo ST1, compilando esclusivamente:
- i punti 1,2,3 e 11 della prima sezione
- i punti 1,2,11 e13 della seconda sezione
- nell’ambito del 770 ordinario, i punti 1, 2, 3 e 11 della terza sezione
ed indicando il codice “K” nel punto 10.
Nel quadro ST, prima sezione, riferibile alla società incorporante, è necessario
compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità, ad eccezione dei punti 2 e 3 che non
devono essere compilati (in quanto compilati nel quadro ST riferibile al soggetto estinto),
avendo cura di indicare il codice “L” al punto 10. In questo caso il punto 7 corrisponderà
alla differenza tra l’ammontare indicato al punto 2 o 3 del prospetto ST intestato alla
società incorporata ed i punti 4, 5 e 6 della prospetto ST della società incorporante.
Con lo stesso metodo l’incorporante compilerà anche le sezioni due e tre.
Si supponga a titolo esemplificativo che per effetto di una fusione per incorporazione
avvenuta il 10/06/2012 la ritenuta IRPEF (100 euro) operata prima della operazione
straordinaria dalla società incorporata sia versata dalla società incorporante.
Quadro ST intestato alla società incorporata:
• ST1, colonna 1, codice fiscale della società incorporata;
• punto 1, 06/2012;
• punto 2, 100;
• punto 10, K;
• punto 11, 1001;
Quadro ST intestato alla società incorporante:
• punto 1, 06/2012;
• punto 7, 100;
• punto 10, L;
• punto 11, 1001;
• punto 14, 16/07/2012
Tali metodologie di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società
estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionali regionali e/o comunali all’IRPEF
(compilando la seconda sezione del quadro ST ovvero il quadro SV), ma il relativo
versamento è stato eseguito dalla società risultante dall’operazione societaria
straordinaria.
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Le suesposte modalità di compilazione, utilizzando distinti quadri, prospetti e
comunicazioni, devono essere seguite con riferimento a tutti i quadri, prospetti e
comunicazioni del modello 770.
Anche se le istruzioni non precisano nulla al riguardo, si deve ritenere che la numerazione
dei singoli quadri sia progressiva per ogni tipologia di quadro. Di conseguenza i quadri
riferiti al soggetto estinto che ha partecipato all’operazione straordinaria vengono numerati
di seguito a quelli utilizzati per il dichiarante (compilando adeguatamente la casella “Mod.
N.”).
2. Operazioni societarie straordinarie non comportanti l’estinzione del soggetto
preesistente
Per le operazioni societarie straordinarie (quali ad esempio cessione, conferimento,
affitto di azienda o ramo d’azienda e scissione parziale con trasferimento di
dipendenti) non comportanti l’estinzione del soggetto preesistente, le società cedenti,
conferenti, locatrici o scisse dovranno compilare e presentare il proprio mod. 770
contenente i quadri, prospetti e comunicazioni riferiti ai redditi ed ai soggetti percipienti
per il periodo dell’anno o per l’intero anno dalle stesse amministrato.
In particolare, per i lavoratori dipendenti trasferiti a seguito della operazione societaria
straordinaria (trasferimento senza interruzione del rapporto di lavoro):
- il sostituto di imposta cedente, non tenuto al rilascio del CUD, deve indicare nella
propria comunicazione dati lavoro dipendente le retribuzioni erogate fino al momento
dell’operazione straordinaria, inserendo nel punto 207 il codice 8;
- il sostituto di imposta subentrante, tenuto al rilascio del CUD, emetterà una
comunicazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente
acquisito, evidenziando nei punti da 204 a 220 le somme e valori corrisposti dal
precedente sostituto.
Qualora il precedente sostituto cedente abbia erogato nell’anno arretrati o anticipazioni di
TFR e altre indennità e somme:
- il sostituto d’imposta cedente compilerà i punti da 351 a 363 per gli arretrati e i punti
relativi alle anticipazioni di TFR o altre indennità e somme;
- il sostituto d’imposta subentrante dovrà compilare i punti da 351 a 364 per gli arretrati,
indicando in quest’ultimo punto il codice fiscale del sostituto cedente e la sezione
riferita al TFR e altre indennità e somme, compilando anche il punto 419.
Come precisano le istruzioni ministeriali, le suddette modalità si applicano anche nel caso
di passaggio di personale dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro, anche per
cessione del relativo contratto.
Relativamente all’assistenza fiscale, nella parte ad essa dedicata (parte D della citata
comunicazione):
- il soggetto cedente dovrà esporre i dati relativi all’assistenza fiscale prestata sino alla
data dell’operazione straordinaria, indicando, precisano le istruzioni, il residuo non
rimborsato o non trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato,
esponendo il codice F al punto 147;
- il sostituto subentrante dovrà esporre, a sua volta, unicamente i dati relativi agli importi
da lui rimborsati o trattenuti a seguito dell’assistenza fiscale da lui prestata.
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pag.16
Relativamente ai quadri/prospetti ST (sezione prima e sezione seconda) e SV, il
precedente datore di lavoro non deve indicare nella propria dichiarazione le somme non
prelevate per effetto del passaggio senza interruzione del rapporto di lavoro relativamente
a:
• residue rate del 2012 delle addizionali all’IRPEF relative al 2011;
• residue rate del saldo e del primo acconto IRPEF, nonché delle addizionali IRPEF,
acconti tassazione separata e secondo acconto IRPEF dovute a seguito di assistenza
fiscale.
Il sostituto d’imposta (società beneficiaria), tenuto, invece, ad effettuare il prelievo delle
suddette somme, oltre ad indicare i dati relativi ai versamenti delle somme con le
ordinarie modalità (punto 1 “periodo di riferimento”, punto 7 “Importo versato”, punto 11
“codice tributo”, punto 13 “codice regione” [solo per sezione seconda del quadro/prospetto
ST] e punto 14 “data di versamento”) dovrà indicare:
• (punto 2) l’ammontare delle residue rate di addizionale all’IRPEF, nonché delle
somme derivanti da assistenza fiscale da lui prelevate nel periodo di riferimento;
• (punto 10 ) codice “N”.
Si supponga ad esempio che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel
mese di ottobre il sostituto d’imposta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle
ultime 2 rate di addizionale regionale IRPEF di 100 euro ciascuna.
In tal caso la compilazione, relativamente alle due rate, è la seguente:
prospetto ST (sez.II) sostituto cedente:
non deve essere indicato nulla relativamente alle rate da lui non prelevate
prospetto ST(sez.II) sostituto cessionario:
punto 1, 10/2012;
punto 2, 100;
punto 7 , 100;
punto 10 , N;
punto 11 , 3802;
punto 13, il codice regione
punto 14, 16/11/2012;
punto 1, 11/2012;
punto 2, 100;
punto 7 , 100;
punto 10 , N;
punto 11 , 3802;
punto 13, il codice regione
punto 14, 16/12/2012;
Considerato che il cessionario deve compilare un apposito rigo per le trattenute non
prelevate dal cedente (precedente datore di lavoro), se nel corso del 2012 ha compilato,
nel modello di versamento F24, un unico rigo per tutti i versamenti (sia quelli dei propri
dipendenti che di quelli ricevuti per effetto dell’operazione straordinaria),
l’Amministrazione finanziaria si troverà a non avere un diretto collegamento con quanto
indicato nel punto 7 (versamento) del quadro ST o SV e il modello F24. Solo facendo la
somma dei due righi (quello dei dipendenti trasferiti – dove nel punto 10 sarà indicato il
cod. N – e quello relativo ai propri dipendenti (in cui nel punto 10 non si è indicato nulla),
troverà corrispondenza con il rigo del modello F24.
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pag.17
Onde evitare tale disallineamento tra il quadro ST o SV, punto 7, ed il modello F24,
consigliamo di effettuare distinti versamenti per le trattenute dei dipendenti trasferiti
a seguito di operazioni straordinarie non comportanti l’estinzione del precedente
datore di lavoro e per quelle dei propri dipendenti.
Trasformazione societaria.
Poiché tale evento, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d’imposta
(nell’ipotesi di trasformazioni di società di capitali in società di persone e viceversa), non
incide sull’esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d’imposta,
la dichiarazione Mod. 770 deve essere compilata secondo le regole generali.
Sanzioni tributarie
9 Tardiva presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza
(dichiarazione considerata valida): da €. 258 a €. 2.065 oltre al 30 % dell’ammontare
delle ritenute eventualmente non versate o versate in ritardo (art. 2, c.3, D. Lgs.
471/97 e C.M. 23/E/99);
9 Omessa presentazione della dichiarazione o tardiva presentazione oltre i 90 giorni
(dichiarazione da considerarsi omessa), ovvero mancata sottoscrizione (non
regolarizzata entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ufficio); ovvero redatta su stampati non
conformi: dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo
di €. 258 (art.2 c.1 D. Lgs. 471/97);
9 Somme e valori dichiarati in misura inferiore a quella accertata (dichiarazione
infedele): dal 100 % al 200 % dell’importo delle ritenute non versate con un minimo di
€. 258 (art.2, c.2 D.Lgs. 471/97);
9 Somme e valori non dichiarati per i quali è stata versata la ritenuta: da €. 258 a €.
2.065 a cui si aggiungono €. 51 per ogni percipiente non indicato (art.8, c.2
D.Lgs.471/97 e art.2, c.4 D.Lgs.471/97);
9 Omesso, carente o ritardato versamento delle ritenute:
• 30 % degli importi non versati o versati in ritardo (art.13 D. Lgs. 471/97). La
predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
• se le somme sono state pagate entro quindici giorni dal termine per il versamento,
ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo (fino al 14° giorno). Vale a dire
che la sanzione sarà pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al quindicesimo (ns.
circ. n. 87 del 19.7.2011);
• ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica
effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
• ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale
effettuato ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R n. 600 del 1973.
9 Mancanza o incompletezza dei dati indicati o da indicare in dichiarazione: da €. 516 a
€. 4.131 (art.8, c.3, D. Lgs. 471/97);
9 Dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato: da €. 258 a €. 2.065
(come da appendice nelle istruzioni ministeriali);
9 Codice fiscale errato o omesso: da € 103 a € 2.065 (art. 13 D.P.R. 605/73);
9 Violazione dell'obbligo di effettuazione di ritenute alla fonte:20% dell'ammontare non
trattenuto salva l'applicazione delle sanzioni in caso di omesso versamento (art.14
D.Lgs. 471/97);
9 Incompletezza dei documenti di versamento (elementi identificativi del soggetto che
esegue il versamento e dell’imputazione della somma versata): da € 103 a € 516
(art.15 D.Lgs. 471/97);
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9 Mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione
ovvero mancata esibizione o trasmissione degli stessi all’Ufficio richiedente: da €258 a
€ 2.065 (come da appendice nelle istruzioni ministeriali);
9 Omessa comunicazione (quadro SO) prevista da art. 10, comma 1 del D.Lgs. 461/97
da parte dei soggetti che intervengono in operazioni che possono generare redditi
diversi di natura finanziaria: da € 516 a € 5.164 (art. 10 dello stesso D.Lgs. 461/1997);
9 Omessa o tardiva trasmissione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti
intermediari abilitati: sanzione in capo ai medesimi da euro 516 a euro 5.164 (art. 7bis del D.Lgs. 461/1997).
Ravvedimento operoso
Si ricordi, però, che talune delle omissioni o dei ritardi a cui si è fatto cenno possono
essere oggetto di regolarizzazione, in applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97, in tema
di ravvedimento operoso.
Il ravvedimento può riguardare:
- omesso o insufficiente versamento di ritenute effettuate: la violazione può essere
regolarizzata entro 30 giorni dal temine prescritto con il pagamento delle ritenute non
versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale (1,5% dall’1.1.2011 al
31.12.2011, 2,5% dall’1.1.2012) con maturazione giorno per giorno, a cui si aggiunge
la sanzione calcolata nella misura ridotta del 3% (1/10 del 30%) delle ritenute versate
non tempestivamente. Se il versamento avviene con un ritardo non superiore a
quindici giorni, la sanzione del 3% sarà ulteriormente ridotta ad un importo pari ad
1/15 per ciascun giorno di ritardo (la sanzione sarà pari allo 0,2% per ogni giorno di
ritardo, fino al quindicesimo) - (ns. circ. n. 87 del 19.7.2011).
Oltre i 30 giorni di ritardo, ed entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione sale
al 3, 75% (1/8 del 30%);
-
omesso o insufficiente versamento di ritenute non operate: la violazione può essere
regolarizzata, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel
corso del quale è stata commessa con il pagamento di una sanzione pari al 2,5% (1/8
del 20%) delle ritenute non operate, più la sanzione per omesso versamento di cui
sopra; qualora la violazione sia regolarizzata entro 30 giorni, la sanzione sarà ridotta
ad 1/10 (2% = 1/10 del 20%); se regolarizzata entro 15 giorni la sanzione del 20%,
ridotta di un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo, è ulteriormente ridotta di
1/10;
-
ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria di cui al D. Lgs. 461/1997 non operate e non versate nei termini, da parte
dei sostituti d’imposta o degli intermediari: la violazione può essere regolarizzata dagli
stessi soggetti entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale sono
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte con il pagamento dell’imposta
dovuta, oltre gli interessi legali, nonché di un’unica sanzione pari al 3% pari ad 1/10
del 30% (art. 34, comma 4, L. 388/2000);
-
violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione
del tributo: la violazione è da considerarsi formale, e quindi non punibile, se l’errore o
l’omissione non incide sulla determinazione del reddito, dell’imposta e del versamento
del tributo e non ostacola l’attività di controllo;
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-
presentazione di dichiarazione infedele: la violazione può essere regolarizzata entro il
termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo
effettuando il versamento delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso
legale con maturazione giorno per giorno, a cui si aggiunge la sanzione calcolata
nella misura ridotta del 12,5% (1/8 del 100%), con un minimo di €. 32,25 (258 : 8) e la
presentazione di una dichiarazione integrativa. Se le ritenute sono state interamente
versate entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria la sanzione
di €. 258 è ridotta a €. 32,25. La sanzione di € 51 prevista per ogni percipiente non
dichiarato è ridotta ad 1/8 (€ 6,38);
-
mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto: se la
dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la violazione può
essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il
pagamento di una sanzione di €. 25,8 pari ad 1/10 di €. 258, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento
dei tributi qualora non regolarizzate.
Vi segnaliamo che il codice tributo da utilizzare per il versamento della sanzione è il
seguente:
- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta.
Gli interessi legali dovranno, invece, essere versati unitamente all’imposta o, se
questa è già stata versata precedentemente, con lo stesso codice dell’imposta cui
si riferiscono.
A tale proposito si ricorda che i nuovi codici tributo istituiti per il pagamento degli interessi,
con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 109 del 22 maggio 2007 (ns. circolare n.
121 dell’11.6.2007), non si rendono applicabili per i versamenti degli interessi sulle
ritenute da parte dei sostituti d’imposta.
Dichiarazione correttiva e integrativa
Il sostituto, entro la scadenza del termine di presentazione, può rettificare o integrare una
dichiarazione già presentata senza applicazione di alcuna sanzione.
Al riguardo le istruzioni precisano che la nuova dichiarazione deve essere ripresentata,
completa di tutte le sue parti, barrando l’apposita casella “correttiva nei termini” posta
nel frontespizio del modello 770.
Il sostituto, salve le sanzioni applicabili, può rettificare o integrare la dichiarazione già
presentata anche dopo i termini di scadenza, presentando una nuova dichiarazione,
completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo
d’imposta cui si riferisce la dichiarazione da integrare e barrando l’apposita casella
“dichiarazione integrativa” posta nel frontespizio del modello 770.
La dichiarazione integrativa può essere presentata:
- entro i termini previsti dall’art. 13/472 (ravvedimento operoso);
- entro i termini previsti e nelle ipotesi di cui all’art.2 del DPR 322/98 e cioè:
1. entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata
la dichiarazione, per correggere errori od omissioni (comma 8),
2. entro il termine previsto per la presentazione relativa al periodo d’imposta
successivo, per correggere errori od omissioni che hanno determinato un
maggior debito d’imposta o un minor credito (comma 8-bis)- cd. integrativa a
favore - . Il credito che scaturisce da questa dichiarazione può essere utilizzato in
compensazione ai sensi del D. Lgs. 241/97.
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pag.20
Come detto, la dichiarazione correttiva o integrativa è costituita da una nuova
dichiarazione completa di tutte le sue parti. Occorre, però, precisare che per i soli soggetti
obbligati alla trasmissione del modello 770 Semplificato, tali dichiarazioni integrative
possono essere predisposte mediante l’invio delle sole comunicazioni che si intendono
integrare o rettificare.
Tale facoltà e consentita ai soli sostituti d’imposta che hanno presentato il mod.
770/semplificato contenente un numero di comunicazioni superiori a 200 (comunicazioni
dati certificazioni lavoro dipendente assimilati ed assistenza fiscale e/o comunicazioni dati
certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi).
Adottando tale particolare modalità l’ulteriore dichiarazione dovrà essere costituita dal
frontespizio, previa barratura della relativa casella e dalle sole comunicazioni oggetto di
integrazione o rettifica, complete di ogni loro parte, indicando gli stessi numeri progressivi
delle comunicazioni originarie. Se fosse necessario trasmettere ulteriori comunicazioni,
tralasciate con il primo invio, si dovrà rispettare la progressione numerica riportando nello
spazio “progressivo comunicazione” il numero successivo a quello utilizzato per l’invio
dell’ultima comunicazione contenuto nel modello oggetto di rettifica.
Dovrà altresì essere barrata la casella correttiva/integrativa parziale posta nel
frontespizio del solo mod. 770 Semplificato.
Precisano le istruzioni che il sostituto dovrà trasmettere anche il prospetto SS
integralmente compilato aggiornato delle modifiche apportate nelle comunicazioni.
Analoghe modalità possono essere utilizzate per correggere o integrare i prospetti ST,
SV, SY e/o SX avendo cura di ricompilare integralmente detti prospetti.
Sanzioni penali
I reati tributari (compresi quelli dei sostituti d’imposta) sono disciplinati dal decreto
legislativo n. 74 del 10/3/2000, da ultimo modificato dal D.L. n. 138 del 13.8.2011,
convertito dalla L. n. 148/2011 (ns. circ. n. 120 del 6.10.2011).
Ricordiamo che non è punibile penalmente l’omessa presentazione della dichiarazione
dei sostituti d’imposta.
L’art. 10-bis del D. Lgs. 74/00, prevede invece una sanzione penale in caso di omesso
versamento di ritenute certificate: è punito con la reclusione da sei mesi a due anni
chiunque non versa entro il termine della presentazione della dichiarazione modello 770
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a
50.000 euro per ciascun periodo di imposta.
Presentazione dei modelli 730/2013 per i sostituti che hanno prestato assistenza
fiscale diretta nel 2013
I sostituti che nell’anno 2013 (per i redditi 2012) prestano assistenza fiscale diretta
devono:
trasmettere in via telematica, entro l’1.7.2013 (in quanto il 30.6.13 cade di domenica)
le dichiarazioni Mod. 730/2013 e corrispondenti Mod. 730-3;
-
consegnare, entro lo stesso termine, le buste contenenti la scheda per le scelte della
destinazione dell’8‰ e del 5‰ dell’IRPEF (Mod.730-1) –-con le modalità stabilite da
apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (Provvedimento del
15.1.2013 di approvazione dei modelli 730 e relative istruzioni, nonché bolla per la
consegna dei modelli 730-1).
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pag.21
MODELLO 770/2013 SEMPLIFICATO
FRONTESPIZIO
Il frontespizio è composto di tre fogli:
ƒ il primo foglio contiene l’informativa relativa ai diritti che il D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 ha riconosciuto al cittadino nell’ambito del nuovo sistema di tutela nei confronti
del trattamento dei dati personali (c.d. Privacy);
ƒ il secondo foglio contiene: i dati relativi al tipo di dichiarazione (correttiva nei termini,
integrativa e correttiva/integrativa parziale, eventi eccezionali), i dati anagrafici del
sostituto;
ƒ il terzo foglio contiene i dati del rappresentante firmatario della dichiarazione, i dati
relativi alla redazione della dichiarazione, la firma della dichiarazione, l’impegno alla
presentazione telematica della dichiarazione, il visto di conformità rilasciato dal CAF o
dal professionista.
Per quanto riguarda la compilazione del secondo e del terzo foglio vi segnaliamo quanto
segue.
TIPO DI DICHIARAZIONE
-
nella casella “eventi eccezionali” devono essere indicati i codici in relazione all’evento
che ha previsto la sospensione dei termini per la presentazione della dichiarazione
(per un’analisi delle codifiche si rinvia alla pag. 16 delle istruzioni).
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO
-
-
-
i dati relativi alla sede legale vanno sempre compilati, anche se non sono variati
rispetto allo scorso anno. In caso di variazione indicare il mese e l’anno di variazione;
il codice comune può essere rilevato dalle istruzioni del modello UNICO PF, fascicolo
1 o dal sito www.finanze.gov.it;
i codici relativi allo stato, natura giuridica e situazione vanno desunti dalle tabelle
SA (per soggetti in normale attività cod. 1), SB (per le cooperative iscritte all’albo delle
cooperative cod. 4, per le srl cod. 2, per le spa cod. 3) e SC (per periodo normale
d’imposta cod. 6);
nel campo “Codice attività” va indicato il codice attività svolta in via prevalente (con
riferimento al volume di affari) desunto dalla tabella di classificazione delle attività
economiche denominata ATECO 2007 (reperibile dal sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate);
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE
-
vanno indicati i dati del soggetto che presenta la dichiarazione (soggetto firmatario);
il campo “codice fiscale società o ente dichiarante”, deve essere compilato nel
particolare caso in cui chi presenta la dichiarazione (soggetto firmatario) sia un
soggetto diverso dalla persona fisica. Tale campo non è, quindi, riferito al codice
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pag.22
-
-
fiscale del sostituto d’imposta dichiarante per il quale il soggetto presenta la
dichiarazione;
nel caso in cui il rappresentante firmatario sia residente all’estero devono essere
indicati, negli appositi spazi, anche lo Stato estero con il relativo codice e l’indirizzo
estero;
nel campo “codice carica” va indicato il codice corrispondente alla carica rivestita al
momento della presentazione della dichiarazione con uno dei codici riportati nella
tabella di pag. 18 delle istruzioni ministeriali (es.: cod. 1 per il rappresentante legale,
cod. 8 per liquidatore di liquidazione volontaria). Va altresì indicata la data di
decorrenza della carica;
REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Il riquadro è composto da quattro sezioni, da utilizzarsi alternativamente tra loro, a
seconda della modalità di presentazione prescelta.
In particolare:
ƒ
la sezione I va compilata dai sostituti d’imposta che trasmettono integralmente il
modello 770/Semplificato (frontespizio, comunicazione dati lavoro dipendente e
assimilati e/o comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
prospetti SS, ST, SV, SX e SY). In particolare, tale sezione dovrà essere compilata:
- dal sostituto che sia tenuto a presentare esclusivamente il Mod. 770
SEMPLIFICATO.
In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la
dichiarazione e barrare la casella SS. Si dovranno barrare anche le caselle ST, SV,
SX e SY, qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni;
- dal sostituto che, essendo tenuto alla presentazione anche del Mod. 770
ORDINARIO e, non avendo effettuato compensazioni “interne”, ai sensi del
D.P.R. n. 445/1997, tra i versamenti attinenti al Mod. 770/SEMPLIFICATO
(ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al Mod. 770 ORDINARIO (redditi di
capitale), abbia optato per l’invio integrale del Mod. 770 SEMPLIFICATO
(comprensivo dei prospetti ST, SV ed SX).
In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la
dichiarazione e barrare la casella SS. Si dovranno barrare anche le caselle ST, SV,
SX e SY. Si dovrà altresì barrare la casella ”Presenza di modello 770 ordinario 2013”;
ƒ
la sezione II deve essere compilata dai sostituti d’imposta che procedono alla
trasmissione del Mod. 770 SEMPLIFICATO, con successivo inoltro dei prospetti ST,
SV ed SX nell’ambito del Mod. 770 ORDINARIO.
Il sostituto è obbligato a tale modalità di invio qualora abbia effettuato compensazioni
“interne” ai sensi del D.P.R. n 445/1997, tra i versamenti attinenti al Mod.
770SEMPLIFICATO (ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al Mod. 770 ORDINARIO
(redditi di capitale).
In assenza delle suddette compensazioni, il sostituto è tenuto a compilare la presente
sezione qualora non abbia optato per l’invio integrale del Mod. 770 SEMPLIFICATO
(comprensivo dei prospetti ST, SV ed SX).
Nel compilare la sezione va sempre indicato il numero delle comunicazioni di cui è
composta la dichiarazione e barrate le caselle SS e SY;
ƒ
la sezione III deve essere compilata dai sostituti d’imposta che intendono separare il
Mod. 770 SEMPLIFICATO ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni
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pag.23
relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS,
ST, SV, SX e SY.
Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le
seguenti condizioni:
- che, ovviamente, debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro
dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni “interne” ai sensi del D.P.R.
445/1997 tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e assimilato e
quelli di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, né tra tali versamenti e
quelli riguardanti i redditi dichiarati con il modello 770 Ordinario.
In questo caso, occorre indicare il numero delle comunicazioni trasmesse relative a
certificazioni lavoro dipendente ed assimilati e barrare la casella SS. Si dovranno
barrare anche le caselle ST, SV ed SX. Barrare inoltre la casella SY, qualora venga
trasmessa con le comunicazioni relative al lavoro dipendente e assimilato e non con
quelle relative al lavoro autonomo, provvigioni, ecc.
Nel caso di invio anche del Mod. 770 ORDINARIO va barrata altresì, la casella
“Presenza di modello 770 Ordinario 2012”.
Nell’apposito spazio dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto (che può
essere il medesimo dichiarante o un soggetto diverso) che presenta la restante parte
della dichiarazione (nel caso in cui la dichiarazione sia predisposta dal contribuente e
l’intermediario curi solo la trasmissione, si ritiene che debba essere indicato
l’intermediario).
ƒ
La sezione IV deve essere compilata dai sostituti d’imposta che intendono separare il
Mod. 770 SEMPLIFICATO ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni
relative a certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ed i
relativi prospetti SS, ST, SX e SY.
Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le
seguenti condizioni:
- che, ovviamente, debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro
dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni “interne” ai sensi del D.P.R.
445/1997 tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi con quelli di lavoro dipendente e assimilato, né tra tali versamenti e
quelli riguardanti i redditi dichiarati con il modello 770 Ordinario.
In questo caso, occorre indicare il numero delle comunicazioni trasmesse relative a
certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e barrare la casella SS. Si
dovranno barrare anche le caselle ST e SX. Barrare inoltre la casella SY, qualora
venga trasmessa con le comunicazioni relative al lavoro autonomo, provvigioni, ecc. e
non con quelle relative al lavoro dipendente e assimilato.
Nel caso di invio anche del Mod. 770 ORDINARIO barrare, altresì, la casella
“Presenza di modello 770 Ordinario 2013”.
Nell’apposito spazio dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto che presenta
la restante parte della dichiarazione (che può essere il medesimo dichiarante o un
soggetto diverso).
Nel caso in cui l’invio delle sezioni III e IV venga effettuato separatamente dallo
stesso sostituto d’imposta, questi dovrà annotare il proprio codice fiscale in entrambe
gli invii (nel caso in cui la dichiarazione sia predisposta dal contribuente e
l’intermediario curi solo la trasmissione, si ritiene che debba essere indicato
l’intermediario).
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pag.24
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Nel campo “firma del dichiarante” va apposta la sottoscrizione del soggetto che presenta
la dichiarazione (soggetto firmatario) i cui dati sono stati indicati nel riquadro “dati relativi
al rappresentante firmatario della dichiarazione”.
La dichiarazione va altresì sottoscritta dal soggetto che effettua il controllo legale dei
conti, vale a dire:
-
da un revisore legale dei conti (codice 1 nella casella “soggetto”, suo codice fiscale
nell’apposita casella e la firma);
-
dal responsabile della revisione (ad esempio, socio o amministratore), qualora la
revisione legale dei conti sia stata affidata ad una società di certificazione. In tal
caso occorrerà compilare due righi:
• nel primo si dovranno indicare i dati del responsabile della revisione (codice 2
nella casella “soggetto”, suo codice fiscale nell’apposita casella e la firma),
• nel secondo si dovranno indicare i dati della società di certificazione (codice 3
nella casella “soggetto”, suo codice fiscale nell’apposita casella e senza apporre
alcuna firma nell’apposita casella);
-
dal collegio sindacale, qualora allo stesso sia stata affidata anche la revisione
legale dei conti. In tal caso, si dovranno indicare i dati di ciascun membro del
collegio sindacale (codice 4 nella casella “soggetto”, suo codice fiscale nell’apposita
casella e la firma).
Precisiamo che il soggetto incaricato del controllo legale dei conti, obbligato alla
sottoscrizione della dichiarazione, è il medesimo che ha sottoscritto la relazione di
revisione, cioè quello che ha svolto la revisione legale dei conti e che ha espresso il
giudizio sul bilancio 2012. Al riguardo, si segnala che tale obbligo compete anche nel
caso in cui il soggetto incaricato del controllo contabile sia stato modificato dall’Assemblea
dei soci. Pertanto, in quest’ultimo caso, obbligato alla firma del mod. 770/2013 sarà il
soggetto – non più in carica al momento di presentazione della dichiarazione – che
ha, invece, sottoscritto la relazione già presentata all’Assemblea di approvazione del
bilancio 2012.
Casella “Situazioni particolari” – “Codice”- Questa casella serve per indicare eventuali
codici riferibili a situazioni particolari in relazione alla firma della dichiarazione, che
l’Agenzia delle entrate eventualmente istituisce dopo l’approvazione del modello 770 e
delle relative istruzioni
Con riferimento alla casella “invio avviso telematico”, si ricorda che, qualora dal
controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n.600/1973
emerga un’imposta da versare o un minor rimborso, l’invito a fornire chiarimenti è inviato
all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione, qualora il
contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico).
Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella “invio avviso telematico”
L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella
“ricezione avviso telematico” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA”.
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pag.25
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti
sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento
(comunicazione di irregolarità).
In caso di opzione per l’invio telematico all’intermediario si ricorda che:
- l’intermediario è tenuto a portare a conoscenza del contribuente interessato,
tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall’art. 2, comma 2, del D.lgs. n.
462/1997 (termine per il pagamento delle somme dovute: si veda punto successivo),
gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta;
- la sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30
per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per
cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per
l’invio dell’avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di
trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario;
- la scelta consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti
del controllo effettuato sulla dichiarazione.
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Il riquadro, nel caso di presentazione tramite intermediario abilitato, va compilato da
quest’ultimo, con l’indicazione, tra l’altro, della data in cui è stato rilasciato l’impegno alla
trasmissione, mentre non va riportata l’indicazione del protocollo attribuito.
Nella casella “Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione” deve essere
indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il
codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.
In caso di opzione per l’invio telematico, come detto sopra, l’intermediario accetta di
ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “ricezione avviso telematico”.
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pag.26
COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI
ED ASSISTENZA FISCALE
Tale comunicazione deve essere utilizzata per indicare l’elenco dei soggetti ai quali sono
stati corrisposti, nel 2012, redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 TUIR e tutti i redditi
assimilati, di cui all’art. 50 TUIR.
Con riferimento a ciascun percipiente, devono essere indicati anche i dati relativi alle
contribuzioni previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS ed all’INPS gestione ex INPDAP.
La medesima comunicazione deve, inoltre, essere utilizzata anche per indicare i soggetti
cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente per i quali non è prevista
l’applicazione di ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati a contribuzione INPS (es.
lavoratori italiani occupati in via continuativa all’estero in zone di frontiera e altri paesi
limitrofi, oppure lavoratori che non hanno percepito la retribuzione maturata, per la quale
sono dovuti per competenza i contributi).
Relativamente all’INAIL, detta comunicazione deve essere utilizzata per indicare tutti i
soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria, ai sensi del D.P.R. 1124/65, anche se non
percettori di redditi di lavoro dipendente e/o assimilato, già soggetti alla denuncia
nominativa di cui alla L. 63/93 (es. associato in partecipazione con apporto di solo lavoro,
stagisti senza compenso, tirocinanti).
I dati in argomento devono continuare ad essere forniti anche se:
•
•
l'obbligo previsto dal D. Lgs. n. 38/2000 (denuncia nominativa assicurati attraverso la
comunicazione del codice fiscale dei lavoratori assunti e cessati) è venuto meno per
effetto dell'entrata in vigore della pluriefficacia (anche nei confronti dell'Inail) delle
comunicazioni telematiche di assunzione, variazione e cessazionedel rapporto di
lavoro, al centro per l'impiego (Unificato Lav. - comunicazioni obbligatorie on line);
il Dl n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008) ha istituito una nuova preventiva
denuncia nominativa assicurati con la quale segnalare all'Inail l'instaurazione del
rapporto assicurativo con quei soggetti esclusi dal Libro unico del lavoro.
E’ sanzionabile la violazione dell’obbligo dichiarativo anche nel caso in cui questo sia
previsto solo ai fini contributivi ed assicurativi.
I dati relativi a ciascun percipiente devono essere contenuti in un’unica comunicazione,
ad eccezione del caso in cui il sostituto abbia erogato indennità di fine rapporto e
prestazioni in forma capitale oppure nel caso di erogazione nell’anno di più prestazioni in
forma di capitale comprese nel maturato dall’1.1.2007 assoggettate a ritenuta a titolo
d’imposta con diversa aliquota.
Nel caso in cui, con riferimento ad uno stesso percipiente, i righi relativi ai redditi erogati
da altri soggetti non risultano sufficienti, devono essere utilizzati più righi, esponendo i dati
relativi a ciascun sostituto (“altro soggetto”) nei punti da 206 a 220. In questi punti si
dovranno cioè utilizzare comunicazioni con lo stesso numero progressivo contenenti solo
questi campi (trattasi di unica comunicazione con più righi).
Nel caso in cui nel corso dell’anno sia intervenuta una trasformazione della qualifica
assicurativa e/o delle condizioni contrattuali vanno utilizzati distinti numeri d’ordine per
indicare gli specifici dati previdenziali ed assistenziali INPS, riportando i soli dati
identificativi senza ripetere i dati fiscali.
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pag.27
Per una più facile compilazione del modulo e considerato che molti dati sono gli stessi già
presenti nel CUD/2013, i punti che corrispondono a quelli previsti nel CUD/2013, sul
modello 770/2013 Semplificato sono tratteggiati e mantengono la stessa numerazione del
CUD/2013 stesso.
Nella presente circolare è stata omessa la trattazione dei punti che corrispondono
al CUD/2013 rimandandovi per essi alla nostra circolare n. 34 del 27.2.2013.
Parte A - dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle
somme
Punto 10 – categorie particolari: va compilato riportando il codice della categoria
particolare di appartenenza del lavoratore di cui alla tabella SD, in appendice alle
istruzioni ministeriali. Vi segnaliamo il cod. M, per soci delle cooperative di produzione e
lavoro delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei
prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a) TUIR),
cod. P, per i beneficiari di borse di studio o di assegno, premio sussidio per fini di studio o
addestramento professionale di cui all’art. 50, c.1, lett.c/TUIR, il cod. V, per i percipienti
prestazioni erogate in forma di rendita dalle forme pensionistiche ai sensi del D.Lgs.
124/93 di cui all’art. 50, c.1, lett.h-bis/TUIR,il codice Z, quando si tratta di un erede ed il
codice Z2, qualora siano state corrisposte somme all’ex coniuge (in caso di procedure di
pignoramento presso terzi).
Tale ultimo codice deve essere utilizzato, come si dirà anche a commento del prospetto
SY, nel caso di pignoramento presso terzi di somme a titolo di assegno di mantenimento,
qualora il sostituto di imposta, nella veste di terzo erogatore, conosca la natura di dette
somme pagate, perché per esempio è il datore di lavoro dell’ ex coniuge
obbligato/debitore principale. Infatti, il datore di lavoro medesimo dovrà applicare, su tali
somme, in luogo della ritenuta del 20%, le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di
reddito (ritenute sui redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente – art. 24/600)
ed emettere il relativo CUD, ovviamente, intestato al ex coniuge- creditore pignoratizio,
senza procedere alla compilazione del prospetto SY.
Punto 20 – codice sede: va indicato il codice della sede presso il quale il sostituto ha
scelto di far pervenire telematicamente e direttamente dall’Agenzia delle entrate il modello
730-4, relativo al prospetto di liquidazione. Si veda in proposito le nostre circolari n. 30 del
17 febbraio 2012 e n. 39 del 22.3.2013.
Tale codice (determinato dal sostituto d’imposta da 001 a 099), che può essere indicato
solo se il sostituto d’imposta abbia più sedi operative o diverse e autonome gestioni di
gruppi di dipendenti presso le quali far pervenire il modello 730-4, è quello indicato nel
CUD 2013 nell’apposita casella “Codice sede” nella sezione “Dati relativi al datore di
lavoro, pensionistico o altro sostituto d’imposta”.
Per quanto riguarda l’indicazione del domicilio fiscale del percettore si coglie
l’occasione per segnalare la precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate con circolare n.
16/E del 27.3.2010 (circolare su assistenza fiscale 2010) che, anche se fornita in sede di
chiarimenti su assistenza fiscale, può essere di carattere generale. E’ stato precisato che
le variazioni derivanti da modifiche territoriali (ad esempio soppressione di un comune per
confluenza in altro comune o variazione della provincia o variazione dell’indirizzo per
cambiamento del nome operata dal comune) non costituiscono variazione di residenza
del contribuente.
Punto 21 – Cod. Stato estero: Indicare il codice dello Stato Estero di residenza del
sostituito, rilevabile dalla tabella SG, in appendice alle istruzioni.
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pag.28
Punto 22 – Codice Fiscale: campo di nuova istituzione, in cui deve essere indicato il
codice fiscale del Rappresentate del contribuente, qualora questi sia incapace, compresa
l’ipotesi di contribuente minore.
Parte B - dati fiscali
Nella parte B - Dati fiscali – vanno indicati le somme ed i valori assoggettati a tassazione
ordinaria e quelli soggetti a tassazione separata (arretrati, indennità di fine rapporto di
lavoro, altre indennità e prestazioni in forma di capitale, loro acconti e anticipazioni)
erogati nell’anno 2012 o entro il 12.1.2013, per compensi relativi all’anno 2012 e altri dati
necessari ai fini dell’eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi del
percipiente.
Dati per l’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi.
Punto 7: va indicato l’ammontare dell’addizionale regionale relativa al 2011 trattenuta nel
2012.
Punto 8: va indicato l’ammontare dell’addizionale regionale relativa al 2012 trattenuta
nello stesso anno 2012 in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2012
(questo ammontare è già compreso anche nel punto 6- punto presente anche nel CUD
2013 - dove viene richiesto l’ammontare dell’addizionale 2012 che, generalmente, viene
trattenuto nel 2013).
Punto 9: va indicato l’ammontare del saldo dell’addizionale comunale relativa al 2011
trattenuta nel 2012.
Punto 12: va indicato l’ammontare del saldo dell’addizionale comunale relativa al 2012
(totale addizionale 2012, al netto dell’acconto 2012 trattenuto dal sostituto d’imposta, di
cui al punto 10) trattenuto nello stesso anno 2012 in caso di cessazione del rapporto di
lavoro nel corso del 2012 (questo ammontare dovrebbe essere già compreso anche nel
punto 11- punto presente anche nel CUD 2013 - dove viene richiesto l’ammontare del
saldo dell’addizionale 2012 che, generalmente, viene trattenuto nel 2013).
Nei punti 16 - 19 - 20 sono indicate le addizionali sospese per effetto delle disposizioni
emanate a seguito di eventi eccezionali.
Punti 29 – 30 – 31 – 32: in questi punti vanno indicati gli importi relativi all’assistenza
fiscale prestata nel 2012, non trattenuti per effetto della sospensione per eventi
eccezionali. Trattasi degli importi del saldo Irpef, dell’addizionale regionale Irpef, del saldo
dell’addizionale comunale Irpef e dell’acconto della tassazione separata relativi ai redditi
2011.
Punto 33: in tale campo deve essere indicato l’importo dell’imposta sostitutiva, non
trattenuta nel 2012 dal sostituto a causa del verificarsi di eventi eccezionali.
Punto 34 e 35: campi di nuova istituzione in cui devono essere rispettivamente indicati gli
importi relativi alla cedolare secca ed al contributo di solidarietà, non trattenuti nel 2012
dal sostituto di imposta, a seguito del verificarsi di eventi eccezionali.
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Altri dati
Punti 115 - 116 - 117: con riferimento al credito d’imposta per imposte pagate all’estero
evidenziato nel punto 114 (presente anche nel CUD 2013), nei punti in commentodevono
essere, rispettivamente, indicati per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato
prodotto:
• l’anno di percezione del reddito estero;
• il reddito prodotto all’estero;
• l’imposta pagata all’estero resasi definitiva.
Punto 128: specificare il C.F. di ciascun familiare a carico, in favore del quale sono stati
versati contributi e premi alla previdenza complementare di cui al punto 127 presente
anche nel CUD 2013).
Punto 133: va indicato il codice fiscale dell’ente o cassa avente fine assistenziale al quale
il sostituto e/o il sostituito ha versato contributi per assistenza sanitaria, indicati nel punto
131 (presente anche nel CUD 2013). Qualora siano stati versati contributi per assistenza
sanitaria a più enti per uno stesso sostituito (ad esempio versamenti sia alla Cassa edile
che alla Cassa Iprass) si ritiene che occorra fare più righi per indicare i codici fiscali dei
vari enti ed i corrispondenti versamenti.
Punto 140: va indicato il numero dei giorni per i quali spetta il credito d’imposta per il
personale di bordo imbarcato.
Punto 141: va indicato l’importo degli ulteriori redditi, diversi da quelli di cui ai punto 1 e 2,
che il percipiente abbia comunicato al sostituto d’imposta ai fini del corretto calcolo delle
detrazioni di cui ai punti 102 (per carichi di famiglia), 107 (per redditi dipendente o
pensione) e 109 (per canoni di locazione).
Punto 142: va indicato l’importo del reddito dell’abitazione principale e delle relative
pertinenze che il percipiente abbia comunicato al sostituto d’imposta. Al riguardo si
ricorda, però, che a seguito delle modifiche introdotte, con effetto 1/1/2007, dalla legge
finanziaria per il 2008, ai fini della determinazione del reddito complessivo utile per il
calcolo delle detrazioni spettanti ai sensi degli artt. 12 e 13 del Tuir, non si tiene conto
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Si ritiene che questo punto debba
essere comunque compilato dal sostituto d’imposta che abbia tenuto conto, in sede di
attribuzione delle detrazioni, del reddito dell’abitazione principale comunicato dal
lavoratore e che in tal caso il lavoratore possa recuperare le eventuali detrazioni applicate
in misura inferiore in sede di dichiarazione dei redditi.
Punto143: va indicato, ai soli fini statistici, il numero dei giorni di pensione dell’anno che
può anche non coincidere con i giorni di cui al precedente punto 4 (giorni per i quali
spettano le detrazioni).
Punto 144: Tale punto, di nuova costituzione,deve essere compilato con uno dei codici di
seguito indicati:
1) nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%
dell’ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in
base a quanto stabilito dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009;
2) nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile
(rispettivamente l’80% dell’ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i
lavoratori), per i lavoratori dipendenti, appartenenti alle categorie individuate con
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 in possesso dei
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pag.30
requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 3
della Legge 30 dicembre 2010, n. 238;
I precedenti punti si occupano del c.d. “rientro dei cervelli” in Italia, a seguito dell’entrata in
vigore del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, con
riferimento ai benefici fiscali di cui all’art. 3 della L. n. 238/2010. Si rinvia in merito, al
commento contenuto nella nostra circolare sul CUD/2013 n. 34 del 27 febbraio 2013,
circolare n. 107 del 2 settembre 2011, nonché alla circolare n. 63 del 31 maggio 2012.
3) nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il
percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;
4) nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da
Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni;
5) nel caso di redditi di lavoro dipendente corrisposti al dipendente residente nel territorio
dello Stato che presta la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi in
via continuativa per la parte esente (lavoratori frontalieri);
6) nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca
esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio
per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d’istruzione
universitaria previste dalla legge30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per
attività di ricerca post-lauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca
previsti dalla Legge n. 240/2010);
7) nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il
reddito imponibile da parte dell’INAIL;
8) nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il
reddito imponibile da parte dell’INPS.
Punto 145: in tale punto deve essere indicato il corrispondente ammontare del reddito
indentificato con il relativo codice nel punto 144:
Punti 146 – 147: tali campi devono essere compilati nel caso in cui siano stati riconosciuti
compensi sottoforma di stock option, al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 33 del Dl
78/2010, come modificato dall’art. 23, comma 50-bis del D.L. 98/2011.
Conseguentemente, nel punto 146 indicare l’anno in cui ha avuto inizio l’erogazione di tali
remunerazioni e, nel punto 147, l’ammontare del bonus e delle stock option erogate che
eccede la parte fissa della retribuzione.
Si rinvia anche alla ns circolare n. 126 del 30.08.2010 e n. 90 del 2.08.2011.
Dati relativi ai conguagli
Punto 202: deve essere indicato l’importo dell’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta
successivamente al 28 febbraio 2012 (Irpef a debito derivante dal conguaglio 2011 che il
lavoratore ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi al 28.2.2012 per
incapienza delle retribuzioni erogate fino a febbraio 2012). Il precedente punto 201
(presente anche nel CUD 2013) riguarda invece l’Irpef a debito derivante dal conguaglio
2012 che il lavoratore ha chiesto di trattenere successivamente al 28.2.2012per
incapienza delle retribuzioni erogate fino a febbraio 2013.
Nei punti da 206 a 220 – redditi erogati da altri soggetti : vanno specificati i dati relativi
ai redditi erogati da ciascun sostituto “altro soggetto” (soggetto diverso dal dichiarante).
Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti, devono essere utilizzati più righi,
esponendo i dati relativi a ciascun sostituto. In questi punti si dovranno cioè utilizzare
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pag.31
comunicazioni con lo stesso numero progressivo contenenti solo questi campi (trattasi di
unica comunicazione con più righi).
Qualora il dichiarante abbia conguagliato redditi di cui ai punti 1 e 2 della comunicazione,
erogati da un medesimo sostituto “altro soggetto”, occorrerà compilare i punti da 206 a
220 in due righi, per dare distinta evidenza ai diversi redditi conguagliati e indicando al
punto208 (a cui si rimanda) il codice relativo ad ogni singola tipologia di reddito.
Punto 206: va indicato il codice fiscale dell’“altro soggetto” che ha corrisposto il reddito.
Punto 207: va indicata la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto
da altri soggetti, utilizzando uno dei codici (da 1 a 7) elencati nella tabella SE in appendice
delle istruzioni ministeriali.
Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza
estinzione del sostituto cedente quest’ultimo dovrà indicare, nel presente punto, il codice
“8”.
Se l’operazione straordinaria determina l’estinzione del soggetto precedente nel presente
campo indicare il cod. 1.
Punto 208: indicare il codice 1, per i redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è
possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del TUIR (detrazione
per redditi di lavoro dipendente e assimilati e di pensione) ed il codice 2, per i redditi di
lavoro dipendente o assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13
commi 5 e 5-bis del TUIR (detrazione per alcuni tipi di lavoro assimilato a quello
dipendente, come, ad esempio, redditi di attività intramurarie o altri assegni periodici).
Punti 209 - 211 - 212: vanno indicati, rispettivamente, il totale imponibile del reddito
corrisposto da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d’imposta e le eventuali relative
ritenute operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle sospese indicate nel
punto 212.
Punti 210 - 213 - 214: vanno indicati, rispettivamente, l’importo delle somme per
l’incremento della produttività erogate da altro soggetto e conguagliato dal sostituto
d’imposta e le eventuali imposte sostitutive operate da altro soggetto comprensive anche
di quelle eventualmente sospese indicate nel punto 214. Questa modalità di compilazione
è prevista nel caso in cui le predette somme siano state assoggettate, dal precedente
sostituto, ad imposta sostitutiva e in sede di conguaglio vengano, per l’intero ammontare,
assoggettate a tassazione ordinaria dal dichiarante. Le medesime modalità di
compilazione, dei predetti punti e per il medesimo caso, devono essere seguite anche
nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti. Nel caso in
cui, invece le predette somme siano state assoggettate sia dal precedente sostituto che in
sede di conguaglio dal dichiarante a tassazione ordinaria, né il punto 209, né il punto 213
dovranno essere compilati. Considerato che i punti 209 e 213 vanno compilati solo nel
caso in cui il sostituto terzo abbia applicato l’imposta sostitutiva e il dichiarante abbia
applicato imposta ordinaria, in tali punti non va indicato nulla anche nel caso in cui tali
somme siano state assoggettate definitivamente ad imposta sostituiva. In tale ultimo caso
i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva dall’altro soggetto dovranno essere indicati nei
punti da 256 a 260.
Punti 215 e 216: va indicato l’importo relativo all’addizionale regionale all’lrpef trattenuta,
comprensiva anche di quella eventualmente sospesa indicata nel successivo punto 216.
Punti 217 e 220: va indicato il totale dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef 2012
trattenuto, comprensivo anche di quello eventualmente sospeso indicato al punto 220.
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Punti 218 e 219: va indicato il saldo dell’addizionale comunale all’lrpef 2012 trattenuto,
comprensiva anche di quella eventualmente sospesa indicata nel successivo punto 219.
Somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro
Tale sezione – punti da 251 a 261 – è destinata all’indicazione delle somme erogate per
l’incremento della produttività e assoggettate all’imposta sostitutiva del 10%, ai sensi del
Dl n.93/2008 e successive modificazioni.
Si tratta, come noto, della possibilità di applicare alle somme erogate nel 2012 per
l’incremento della produttività, nel limite di € 2.500,00, una imposta sostitutiva dell’Irpef e
delle addizionali pari al 10%. Il beneficio poteva essere riconosciuto a condizione che il
lavoratore avesse percepito nel 2011 redditi da lavoro dipendente (di cui all’art. 49 del
TUIR) di ammontare non superiore a € 30.000, al lordo delle somme assoggettate, nel
medesimo anno 2011, ad imposta sostitutiva del 10%.
In materia si vedano le nostre circolari n. 131 del 14.9.2010, n. 922/152, n. 151 del
14.10.2010, n. 174 del 21.12.2010, n. 30 del 25.2.2011, n. 63 del 31.05.2011.
Le caselle da 251 a 255 replicano le medesime del CUD/2013, pertanto, per un esame
approfondito delle stesse, si rinvia alla nostra circolare n. 34 del 27.2.2013.
I punti da 256 a 261 sono riferiti alle somme in argomento erogate da altri sostituti, anche
a seguito di operazioni societarie straordinarie.
Punto 256: va indicato il codice fiscale del sostituto “altro soggetto” che ha corrisposto il
reddito.
Punti 257, 258, 259:vanno indicati gli importi erogati per incremento della produttività e le
relative imposte sostitutive, anche eventualmente sospese.
Punto 260: andrà barrato se il precedente sostituto ha applicato la tassazione ordinaria;
in tal caso non compilare il punto 258 che, ancorché titolato “ritenute operate” è
esclusivamente preposto all’indicazione dell’imposta sostitutiva.
Punto 261: si tratta delle indennità erogate ai trasfertisti abituali, che, ai sensi dell’art. 51,
comma 6 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nella
misura del 50% del loro ammontare. (v. commento alla casella 255 del modello
CUD/2013).
Qualora le somme erogate per l’incremento della produttività siano costituite, in tutto o in
parte, dal menzionato importo deve essere compilato anche il punto 261, con riferimento
ad operazioni straordinarie.
Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta
Nei punti da 301 a 305 (già compresi anche nel CUD 2013) vanno indicati gli importi
complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e le relative ritenute
operate e sospese.
Trattasi dei seguenti redditi:
• compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime
agevolato;
• compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa;
• prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel
maturato dall’1/1/2007;
• prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale, comprese
nel maturato dall’1/1/2007.
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Si precisa, in merito all’ultimo punto indicato, che non costituisce una vera e propria
novità, ciò che viene modificato è solo la sede dell’esposizione di tali redditi. Infatti, fino
allo scorso anno le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di
capitale, assoggettate a ritenuta a titolo di imposta, erano esposte nella apposita e
specifica sezione della comunicazione in esame denominata “prestazioni in forma di
capitale maturate dal 1/1/2007 erogate da forme pensionistiche”; dal corrente anno,
invece, devono essere opportunatamente esposte nella sezione dedicata ai “redditi
assoggettati a ritenuta a titolo di imposta”; conseguentemente, i punti da 487 a 495, così
come erano esposti nel 770/2012, sono stati soppressi .
Nel punto 306 va indicato uno dei seguenti codici:
1 – in caso di compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in
regime agevolato;
2 – in caso di compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa;
3 – in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita
comprese nel maturato dall’ 1/1/2007;
4 – in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale,
comprese nel maturato dall’1/1/2007, al netto del risultato di gestione assoggettato ad
imposta sostitutiva nella misura dell’11% e dei contributi e premi non dedotti,
proporzionalmente riferibili.
Punti 307 e 309: vanno indicati, rispettivamente, l’importo del reddito relativo ad ogni
singola codifica riportata al precedente punto 306 e le eventuali ritenute operate,
comprensive di quelle eventualmente sospese per eventi eccezionali indicate anche nel
punto 311.
Punto 308: deve essere indicato il titolo dell’erogazione della somma corrisposta sotto
forma di capitale di cui al precedente punto 307. Le codifiche di maggior interesse sono:
A – in caso di erogazione definitiva e riscatto di cui all’art. 14, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.
252/2005 (riscatti parziali o totali nei casi di cessazione dell’attività che comporti
inoccupazione per periodo uguale o superiore a 12 mesi, per mobilità o cassa
integrazione guadagni o invalidità permanente che comporti capacità lavorativa a meno di
1/3);
B – in caso di anticipazione di cui all’art. 11, comma 7 lett. a) del D.Lgs. n. 252/2005
(anticipazioni richieste per spese sanitarie relative a gravissime situazioni riferibili
all’iscritto o suoi familiari, fino ad un massimo del 75% della prestazione maturata);
C – in caso di anticipazione di cui all’art. 11, comma 7 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 252/2005
(anticipazioni richieste per acquisto prima casa o per interventi di manutenzione della
prima casa, fino ad un massimo del 75% della prestazione maturata o per ulteriori
esigenze dell’iscritto, fino ad un massimo del 30% della prestazione maturata);
D – in caso di riscatto di cui all’art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 252/2005 (riscatti nei casi
diversi di quelli di cui al cod. A);
M – in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a “vecchi iscritti a vecchi fondi”, non
connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla
prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l’aliquota del TFR.
Le istruzioni precisano che, nel caso di erogazione, nel corso dell’anno, di più prestazioni
in forma di capitale comprese nel maturato dal 1/1/2007, assoggettate a ritenuta a titolo di
imposta, con l’applicazione di un’aliquota diversa, è necessario compilare più volte i campi
interessati per indicare le diverse erogazioni effettuate.
Punto 310: interessa i soli lavoratori impegnati in lavori socialmente utili. Va indicato
l’importo relativo all’addizionale regionale all’IRPEF trattenuta, comprensiva anche di
quella eventualmente sospesa per eventi eccezionali indicata nel punto 312.
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Punto 313: interessa le prestazioni previdenziali sottoforma di rendita. Va indicato il
periodo di effettiva partecipazione alle forme di previdenza complementare. Se la data di
iscrizione al fondo è precedente al 1° gennaio 2007, gli anni precedenti si conteggiano
fino ad un massimo di 15.
Punto 314: campo di nuova istituzione in cui deve essere indicata l’aliquota, applicata alle
prestazioni pensionistiche in forma di capitale, comprese nel maturato dal 1/1/2007,
erogate ai nuovi iscritti, nonché ai vecchi iscritti che abbiano optato per l’applicazione del
regime tributario di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005.
Punto 315: campo di nuova istituzione in cui deve essere esposto l’ammontare
dell’anticipazione reintegrata.
Punto 316: compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di
dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito.
Compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata
Relativamente agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilato (art. 17, comma
1, lett. b) del TUIR) corrisposti nel 2012 vengono richieste informazioni che servono agli
uffici finanziari per tassarli definitivamente, determinando anche il regime di tassazione
più favorevole per il contribuente (tassazione separata o tassazione ordinaria in cumulo
con altri eventuali redditi dichiarati per lo stesso anno). Ricordiamo che detti redditi non
vanno dichiarati nel Mod. Unico o Mod. 730 del percipiente.
Punto 357: va indicato l’anno in cui si è aperta la successione nell’ipotesi di
corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati.
Punti da 358 a 364: ad integrazione dei dati complessivi già evidenziati nei punti da 351 a
356 (compresi nel CUD 2013), devono essere indicati, per ciascun periodo d’imposta, i
dati dei compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le
corrispondenti detrazioni e ritenute. Qualora i compensi si riferiscano a più anni d’imposta
devono essere utilizzati più righi compilando i punti da 358 a 364, specificando al punto
363 il diverso anno di riferimento. Il punto 364 deve essere compilato esclusivamente nel
caso di emolumenti arretrati erogati da altri soggetti indicando il corrispondente codice
fiscale (è il caso, ad esempio, di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto
di lavoro ad altro soggetto, con o senza estinzione del soggetto precedente).
Casi particolari
Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro, con interruzione del
rapporto di lavoro, anche nell’ipotesi in cui non sia stato erogato il TFR in quanto lo
stesso viene passato dal primo datore di lavoro al secondo.
Il tali ipotesi il Ministero delle Finanze ha avuto modo di precisare che al verificarsi di
trasferimenti di personale con interruzione del rapporto di lavoro, ma senza erogazione
del TFR, dalla società di provenienza a quella subentrate, non si applicano le ritenute
fiscali sul TFR stesso. Ciò che in questa parte ci interessa è di evidenziare come riportare
i dati relativi alle retribuzioni erogate. La società di provenienza dovrà compilare il quadro
in esame sulla base del CUD rilasciato, che comprende ovviamente unicamente i dati e gli
elementi relativi al periodo precedente a quello in cui è intervenuto il passaggio. La
società subentrante dovrà comportarsi diversamente a seconda che il lavoratore si sia
avvalso o meno della facoltà prevista dal comma 4, dell’art. 23 del D.P.R. 600/73, di
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richiedere al nuovo datore di lavoro di eseguire le operazioni di conguaglio fornendo a
quest’ultimo il CUD rilasciato dal primo datore di lavoro.
Nel caso in cui il lavoratore si sia avvalso della facoltà suddetta la società subentrante
compila il quadro in esame riportando nelle caselle da 206 a 220 il codice fiscale del
precedente datore di lavoro, nonché gli emolumenti corrisposti e le ritenute effettuate dal
precedente datore di lavoro, desumili dal CUD ricevuto.
Nel caso in cui il lavoratore, al contrario, non si sia avvalso di detta facoltà il nuovo datore
di lavoro non assume obblighi particolari se non quelli di indicare i dati desumibili dal CUD
da lui rilasciato.
Rapporti di lavoro plurimi con il medesimo datore di lavoro
Nel caso di più rapporti di lavoro a tempo indeterminato e/o a tempo determinato
intrattenuti nel corso del 2012 esclusivamente con lo stesso datore di lavoro, quest’ultimo
deve procedere alle operazioni di conguaglio comprendendo tutti i rapporti (conguaglio
cumulativo). In questo caso dovrà essere utilizzata un’unica comunicazione nella quale
vanno riportati i dati derivanti dall’ultimo conguaglio, senza indicare nulla nei righi da 206
a 220 (redditi erogati da altri soggetti).
Nel caso in cui il lavoratore abbia intrattenuto nel corso del 2012 più rapporti di lavoro con
il sostituto dichiarante nonché altro/i rapporti di lavoro con altro/i datori di lavoro e si sia
avvalso della facoltà prevista dal c.4 dell’art.23 D.P.R. 600/73 (conguaglio cumulativo), si
deve compilare una unica comunicazione dove indicare i dati complessivi derivanti dal
conguaglio (punti da 1 a147 parte B) e nei punti da 204 a 220 i dati contabili contenuti
nella certificazione CUD rilasciata dall’altro datore di lavoro.
Decesso del lavoratore - eredi
Nel caso di corresponsione, ai sensi del comma 3 dell’art.7 del TUIR, di compensi agli
eredi del dipendente deceduto, in una comunicazione andranno riportati i dati anagrafici
del dipendente deceduto e gli importi dei compensi e ritenute relativi alle somme a lui
eventualmente erogate (così come risulta anche dalla certificazione – CUD - rilasciata a
suo nome).
Per le somme corrisposte ai sensi dell’art.7, comma 3 del TUIR, agli eredi, va compilata
una specifica comunicazione per ogni erede o avente diritto, nel quale riportare i dati
anagrafici dell’erede stesso e l’importo dei redditi e relative ritenute allo stesso corrisposti.
Si dovrà inoltre riportare nel punto 508 il codice fiscale del defunto e nella casella 10 della
parte A il codice Z.
Le comunicazioni relative agli eredi o aventi diritto non devono necessariamente essere
immediatamente successive a quella del dipendente deceduto.
Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all’altro in presenza di operazioni
straordinarie
Si rimanda all’apposito paragrafo nella parte generale della presente circolare.
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pag.36
Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in
forma di capitale
Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare l’elenco dei soggetti ai quali sono
stati corrisposti, nel 2012, trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente ed altre
indennità di cui all’art. 17. comma 1, lett. a) dei Tuir, nonché trattamenti di fine
mandato di cui all’art. 17, comma 1, lett. c) del Tuir, per i quali sono applicabili le
disposizioni recate dal DPR n. 600 del 1973, in materia di ritenute a titolo di acconto.
Devono essere dichiarate con questo modello anche le indennità relative a rapporti
cessati nel 1973 e anni precedenti (certificate con Mod. 102-bis – pubblicato su G.U. n.62
del 15/03/86), con le modalità più avanti specificate.
Tra le altre indennità da indicare in questo quadro devono essere comprese le somme e i
valori erogati, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito
di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del
rapporto di lavoro.
Si ricorda che, la tassazione separata sulle suddette somme opera entro il limite del
milione di euro ai sensi dell’art. 24, comma 31, del Dl n. 201/2011. Si vedano nostre
circolari n. 8 del 17.1.2012 e n. 44 del 15 marzo 2012.
Questo quadro deve essere utilizzato anche dai FONDI DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE di cui al D. Lgs. 252/05 (che ha sostituito il D. Lgs. 124/93) per
indicare le prestazioni in forma di capitale, corrisposte nel 2011, sia agli iscritti
anteriormente al 28/4/93 (“vecchi” iscritti) che a quelli iscritti successivamente (“nuovi”
iscritti).
Tra le prestazioni in forma capitale va indicato altresì l’importo corrisposto per il riscatto di
cui all’art. 14/252, anche parziale, compreso quello esercitato per effetto del
pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro, per mobilità o per altre cause
non imputabili alla volontà delle parti, nonché l’importo delle anticipazioni erogate
nell’anno ed eventualmente in anni pregressi e le relative ritenute.
Per quanto riguarda i riscatti che non dipendono dal pensionamento, dalla cessazione del
rapporto di lavoro per mobilità dell’iscritto o riconducibili alla volontà delle parti, il sostituto
deve evidenziare in questo quadro solo l’ammontare della prestazione maturata fino al 31
dicembre 2000 e quella maturata dall’1.1.2007 integralmente o parzialmente erogata
nell’anno di riferimento (quelle maturate dall’1/1/2001 al 31.12.2006 sono soggette a
tassazione ordinaria).
Il quadro tiene conto delle varie disposizioni in vigore fino al 31.12.2000, dal 1° gennaio
2001 al 31.12.2006 e dall’1.1.2007, che prevedono una diversa tassazione secondo i
diversi periodi di maturazione delle indennità e prestazioni.
Si ricorda che il diritto alla percezione sorge, per il TFR, il giorno successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro; mentre per le prestazioni in forma di capitale il giorno
successivo alla cessazione dell’iscrizione al fondo di previdenza complementare.
Il sostituto d’imposta che abbia erogato nell’anno sia somme relative al TFR che, in
qualità di fondo pensione, prestazioni in forma di capitale, è tenuto a compilare due
distinte comunicazioni atteso il diverso periodo di commisurazione.
Devono essere compilate due distinte comunicazioni anche nel caso di fondo pensione
che abbia erogato nell’anno più prestazioni in forma capitale comprese nel maturato
dall’1.1.2007, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta con diversa aliquota.
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pag.37
Devono altresì essere compilate due distinte comunicazioni anche per l’erede cui
vengano erogate somme di spettanza del de cuius e somme spettanti all’erede in qualità
di lavoratore.
Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme soggette a tassazione
separata
In questa sezione, nei punti da 401 a 413, vanno riportati i dati desunti dal CUD 2013.
Cogliamo l’occasione per segnalare che in caso di stipula di Contratti di Solidarietà, ai
sensi dell’art. 1 del Dl 726/1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 863/1984, la
parte di TFR relativa alla riduzione di orario conseguente all’attivazione del medesimo
contratto di solidarietà, compresa la quota corrispondente della rivalutazione, è di
competenza dell’INPS (si segnalano in merito le circolari Inps n. 212/1994 en. 74/2002),
fermo restando l’onere in capo al datore di lavoro di liquidare tale quota di TFR al
lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (il datore di lavoro
recupererà poi tali somme nei confronti dell’INPS). In tal caso si ritiene che detta quota di
TFR sia da indicare nella casella 410 del CUD 2013 e del 770/2013.
Dati relativi al rapporto di lavoro
Punti 414 e 415: devono contenere, rispettivamente, la data di inizio e la data di
cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di passaggio del TFR da un datore di lavoro ad un altro, senza interruzione del
rapporto di lavoro, le istruzioni precisano che nel punto 414 si debba indicare la data di
inizio del primo rapporto di lavoro. Riteniamo che la stessa indicazione debba essere
effettuata anche nel caso di passaggio di TFR da un datore di lavoro ad un altro in
presenza di cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, diversamente, si creerebbero
problemi nel conteggio degli anni e mesi presi a base per il calcolo dell’aliquota
applicabile e delle riduzioni dell’imponibile.
In caso di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, qualora le
indennità siano erogate agli eredi, indicare nel punto 415 la data di apertura della
successione.
In caso di anticipazione del TFR nella casella 415va indicata la data della richiesta
dell’anticipazione, o, in alternativa, il 31/12/2011 (se data prescelta dal lavoratore per il
calcolo del reddito di riferimento ai fini della tassazione del TFR).
Per le anticipazioni sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto
di lavoro (in assenza di anticipazione di TFR),nonché sulle indennità di cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa indicare la data dell’erogazione.
Nel caso in cui la prestazione pensionistica in forma di capitale sia erogata a seguito di
capitalizzazione della posizione pensionistica periodica (c.d. “capitalizzazione di
pensione”), indicare nel presente punto 415 la data in cui è sorto il diritto alla percezione
una tantum della somma.
Punto 416: va indicata la quota eccedente il TFR se per il lavoro prestato anteriormente
al 31/5/1982 lo stesso è stato calcolato in misura superiore a una mensilità della
retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione. Tale quota non
concorre alla formazione del reddito di riferimento ai fini della determinazione dell’aliquota.
Tale quota deve essere esposta nel presente punto al netto della rivalutazione sul TFR
maturato dall’1/1/2001 assoggettata ad imposta sostitutiva.
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pag.38
Punti 417 e 418: servono ai fini del controllo dell’attribuzione della detrazione di euro
61,97 sull’imposta relativa a TFR maturato dall’1.1.2001 per i contratti a tempo
determinato non superiori a due anni.
Punto 417: vanno indicati i giorni di sospensione dal lavoro ex art. 2110 C.C. (ad
esempio infortunio, gravidanza, malattia, ecc.) qualora la durata del rapporto di lavoro a
tempo determinato abbia superato i due anni con i suddetti giorni di sospensione.
Punto 418: tale casella deve essere barrata se si tratta di contratto di lavoro a tempo
determinato di durata effettiva non superiore ai due anni, anche se sono intervenute
cause di sospensione ex art. 2110 C.C. per effetto delle quali il periodo di
commisurazione può risultare superiore ai due anni.
Punto 419: va compilato esclusivamente in caso di TFR, compresi acconti e anticipazioni,
erogato da altri soggetti indicando il corrispondente codice fiscale in caso di operazioni
straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di
lavoro.
Relativamente a tale rigo le istruzioni precisano quanto segue.
Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d’imposta cedente in anni precedenti e di
anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d’imposta dichiarante nell’anno 2012,
quest’ultimo dovrà trasmettere per il medesimo percipiente una sola Comunicazione
avvalendosi del multirigo. In particolare, egli dovrà:
- esporre il dato complessivo (dati relativi al rapporto di lavoro, TFR maturato, erogato
ecc.) compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 419 (multirigo 1);
- esporre quanto operato dal precedente sostituto d’imposta compilando
esclusivamente i punti 419, 444, 463 e 500 (multirigo2).
Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d’imposta cedente nell’anno e di
anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d’imposta dichiarante nell’anno
stesso, quest’ultimo dovrà:
- esporre il dato complessivo compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto
419 (multirigo 1);
- esporre quanto operato dal sostituto d’imposta cedente compilando tutti i punti
necessari compreso il punto 419 (multirigo 2).
Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d’imposta cedente in anni
precedenti, il sostituto d’imposta dichiarante non deve esporre alcun dato relativo a tale
anticipazione nell’anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti.
Nel caso di erogazioni effettuate esclusivamente dal sostituto d’imposta cedente nell’anno
in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti (anticipazione e/o saldo), il sostituto
d’imposta cessionario osserverà le ordinarie regole compilando tutti i punti necessari,
compreso il punto 419.
In tutte le ipotesi sopra indicate, il sostituto d’imposta cedente non estintosi è tenuto alla
compilazione della propria Comunicazione con le ordinarie modalità.
Si ricorda infine che nell’ipotesi di una pluralità di operazioni straordinarie comportanti il
passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro nel punto 419 dovrà
essere indicato il codice fiscale dell’ultimo sostituto d’imposta cedente che ha erogato il
TFR.
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pag.39
Indennità equipollenti ed altre indennità
Punti da 420 a 434: tali punti sono riferiti ai compensi erogati a dipendenti statali.
TFR e altre indennità maturate al 31/12/2000
Punto 435: deve essere riportato in anni e mesi, il periodo di maturazione del
trattamento di fine rapporto al 31.12.2000 (anche in caso di anticipazioni). Per il periodo di
maturazione dall’1.1.2001 si veda il successivo punto 454. In caso di periodo in cui non
sia maturato T.F.R. (es. aspettativa non retribuita), tale periodo non va ricompreso. Il
“periodo di commisurazione” è comprensivo del “periodo convenzionale” così come dei
periodi a “tempo parziale”.
Consideriamo, ad esempio, un rapporto di lavoro iniziato all’1/10/91 svoltosi a tempo
parziale (6 ore invece di 8) nel solo periodo 1/1/91-31/3/92 e ad orario normale nell’altro
periodo. Nel calcolo del TFR al 31.12.2000 si è tenuto conto di una anzianità
convenzionale pari a 3 anni e 2 mesi.
I punti vanno così compilati:
- periodo di commisurazione (dall’1.10.91 al 31.12.2000):
anni 12
mesi 05
- periodo convenzionale:
anni 03
mesi 02
- tempo parziale:
anni 01
mesi 03, al 75%.
In caso di anticipazione va indicato il periodo di maturazione del TFR maturato al
31.12.2000.
Punto 436: accoglie l’indicazione del periodo convenzionale al 31.12.2000 (già
compreso nel punto 435), utilizzato per la determinazione del trattamento di fine rapporto.
Ricordiamo che del periodo convenzionale non si tiene conto ai fini della riduzione
annuale.
Punti 437 e 438 (tempo parziale): va indicato il periodo (già compreso nel punto 435),
espresso sia in anni e mesi che in percentuale, durante il quale il percipiente ha svolto la
sua prestazione lavorativa per un numero di ore inferiore a quello previsto dai contratti
collettivi (part-time sia orizzontale che verticale). Questo dato è funzionale al corretto
riconoscimento delle deduzioni spettanti fino all’anno 2000.
Nel caso di più periodi a tempo parziale o comunque di orari ridotti variati nel corso del
rapporto si indicherà il periodo totale di tempo parziale e la percentuale risultante dalla
media ponderata.
Es: per un periodo di lavoro svoltosi per 3 anni a 30 ore settimanali su 40 (75%), per 1
anno a orario normale e per 2 anni e 6 mesi a 20 ore su 40 (50%) si indicherà:
TEMPO PARZIALE: anni 05 e mesi 06 al 64%, come risulta dal seguente calcolo:
(3 x 75%) + (2,5 x 50%) / 5,5 x 100 = 3,5/5,5 x 100 = 64%
Si ricorda che il part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso del
mese si considera effettuato per l’intero mese.
Punto 439: va indicato l’ammontare del TFR maturato fino al 31/12/2000, vale a dire il
TFR accantonato, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche e di
eventuali anticipazioni ed acconti già erogati (compreso l’eventuale quota eccedente già
compresa nel punto 416).
Deve essere, altresì, indicata anche la quota di TFR eccedente il milione di euro
assoggettata a tassazione ordinaria.
Punto 440: va indicato l’ammontare del TFR erogato nel 2012, riferibile al maturato
fino al 31/12/2000. Il limite massimo da indicare in questa casella corrisponde al TFR
maturato al 31/12/2000 al netto di quanto erogato dal 1974 al 2010 (punto 444) e delle
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pag.40
quote destinate al fondo di previdenza (punto 446). L’eventuale eccedenza va indicata al
punto 459.
In tale campo deve altresì essere indicata la quota di TFR eccedente il milione di euro.
Punto 441 (titolo erogazione):va indicato uno dei seguenti codici:
A – in caso di anticipazione;
B – nell’ipotesi di saldo;
C – in caso di acconto;
Punto 444: va indicato l’importo di TFR erogato dal 1974 al 2011 a qualunque titolo
(anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2011 di ulteriori somme con
conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato al 31/12/2000.
Punto 445: va indicato l’annodi ultima erogazione delle somme di cui al precedente
punto 444.
Punto 446: vanno indicati l’ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche
complementari relativo al TFR maturato fino al 31/12/2000.
Punto 447: va indicata la percentuale di riduzione (riduzione di 309,87 euro dalla base
imponibile per gli anni presi a base di commisurazione) calcolata in funzione del TFR
trasferito al fondo pensione. Tale percentuale risulta dalla media aritmetica ponderata
(utilizzando come mesi, ad esempio, i mesi lavorati o le quote di part-time) delle
percentuali di TFR destinate in ciascun anno al fondo pensione (la media aritmetica sarà
semplice se il dipendente lavora interamente per tutti gli anni e a tempo pieno).
Il punto non deve essere compilato per i “vecchi iscritti” alle forme pensionistiche
complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23/10/92, n. 421 (ciò in
quanto, per tali soggetti, il dato non serve perché la riduzione di 309,87 euro va applicata
per intero dal datore di lavoro, indipendentemente dall’eventuale destinazione di TFR al
fondo). Infatti, le istruzioni precisano che in tal caso, nel punto 495 deve essere indicato
l’importo totale delle riduzioni spettanti (309,87 euro per gli anni presi a base di
commisurazione, al netto dei periodi convenzionali), a prescindere dall’eventuale
destinazione di TFR al fondo.
Punto 448: va indicata la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo
pensioni ed esposta nel punto 495 della comunicazione del fondo.
Punto 449: va indicato l’ammontare complessivo delle altre indennità corrispostenel
2012 (comprese nel maturato al 31.12.2000) al netto dei contributi previdenziali
obbligatori per legge (esempio su indennità di preavviso). Per le indennità non
commisurate alla durata del rapporto di lavoro indicare la quota parte imputabile al
periodo ante 1.1.2001 calcolandola in proporzione al TFR maturato entro la stessa data,
rispetto al TFR complessivamente maturato.
Deve, inoltre, essere indicato l’importo ridotto al 50% delle somme corrisposte nel 2012 a
titolo di incentivo all’esodo agevolato esclusivamente all’atto della cessazione del rapporto
di lavoro riferibile al maturato al 31/12/2000.
Vanno altresì dedotti i contributi a carico del lavoratore nei limiti preesistenti al 31/12/2000
ovvero nei limiti non eccedenti il 4% dell’importo annuo dell’imponibile fiscale costituito
dalle somme e valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro.
Se il sostituto che ha erogato le altre indennità (compreso incentivo all’esodo agevolato)è
diverso dal sostituto che ha erogato il TFR, occorre richiedere i dati relativi al TFR
maturato a quest’ultimo.
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pag.41
In caso di esclusiva erogazione nell’anno di altre indennità connesse alla cessazione del
rapporto di lavoro generatore del TFR, ovvero dell’incentivo all’esodo agevolato (già
erogato in esercizi precedenti), il sostituto dovrà altresì riepilogare negli appositi punti i
dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate
utili all’individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o di
richiesta dell’anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione).
Le istruzioni precisano che, in caso di anticipazione sull’incentivo all’esodo non è possibile
fruire del beneficio della riduzione del 50%.
Deve, invece, essere indicata la quota delle altre indennità eccedente il milione di euro.
Punto 450: va indicato il titolo dell’erogazione delle altre indennità e somme di cui al
precedente punto 445. In particolare indicare:
A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto;
D – se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;
E – se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
F – se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
G – se si tratta di saldo relativo all’incentivo all’esodo agevolato;
H – se si tratta di acconto relativo all’incentivo all’esodo agevolato.
Si ricorda che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di
lavoro generatore del TFR non si applica l’aliquota calcolata sull’indennità principale.
Punto 451: va indicato l’importo delle altre indennità e somme erogato dal 1974 al
2011 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel
2012 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) e compreso nel
maturato al 31 dicembre 2000.
In tale campo deve, inoltre, essere indicato l’importo, ridotto al 50%, dell’incentivo
all’esodo erogato, a qualunque titolo, in anni precedenti riferibile al maturato al 31
dicembre 2000, tenuto conto dei criteri di determinazione di cui al successivo punto 468.
Se negli anni precedenti sono state corrisposte indennità non commisurate alla durata del
rapporto di lavoro occorre indicare nel presente punto la parte corrispondente al rapporto
tra il TFR maturato al 31/12/2000 ed il TFR complessivamente maturato.
L’importo residuo andrà indicato nel punto 463.
Punto 452: indicare l’anno di ultima erogazione delle somme di cui al precedente punto
451.
Punto 453: va compilato nella sola ipotesi in cui le altre indennità e somme connesse alla
cessazione del rapporto di lavoro e/o l’incentivo all’esodo agevolato evidenziatinel punto
449 siano stati erogati da un sostituto d’imposta diverso da quello che ha erogato il TFR.
In tal caso indicare nel punto 453 il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR.
TFR e altre indennità maturate dal 01/01/2001
Nei punti da 454 a 457 indicare rispettivamente il periodo di commisurazione, il periodo
convenzionale, il periodo di part-time e la relativa percentuale considerati dall’1/1/2001
con i criteri esposti ai punti da435 a 438 per il maturato al 31.12.2000.
Punto 458:va indicato l’ammontare complessivo del TFR maturato dal 1° gennaio 2001
comprese le anticipazioni e gli acconti eventualmente già erogati, le somme destinate alle
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pag.42
forme pensionistiche e quelle versate al fondo di Tesoreria istituito presso l’Inps ed al
netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. In caso di anticipazioni, a
prescindere dall’ammontare dell’anticipazione stessa, andrà indicato l’importo del TFR
maturato dall’1/1/2001 alla data di richiesta dell’anticipazione, ovvero al 31/12/2011 (nel
caso in cui il lavoratore abbia scelto questa data per il calcolo del reddito di riferimento).
Deve essere, altresì, indicata anche la quota di TFR eccedente il milione di euro
assoggettata a tassazione ordinaria.
Punto 459: va indicato l’ammontare del TFR erogato nel 2011, riferibile al maturato
dall’1/1/2001, cioè l’eccedenza rispetto a quanto indicato al punto 440, oppure l’intero
ammontare qualora non sia maturato TFR al 31/12/2000.
Precisano le istruzioni che l’importo erogato deve essere indicatoal netto delle
rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva dell’11%.
L’importo è al netto del TFR destinato al fondo pensione di cui al punto 465.
Deve essere, altresì, indicata anche la quota di TFR eccedente il milione di euro
assoggettata a tassazione ordinaria.
Punto 460 (titolo erogazione): vedi istruzioni al punto 441.
Punto 463: va indicato l’importo di TFR erogato dal 2001 al 2011 a qualunque titolo
(anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2012 di ulteriori somme con
conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato dall’1/1/2001.
L’importo deve essere esposto al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta
sostitutiva.
Punto 464:va indicato l’anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente
punto 463.
Punto 465: va indicato l’ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche di
previdenza complementare già compreso nel TFR maturato dall’1/1/2001 di cui al punto
458.
Punto 466: va indicato l’ammontare complessivo delle altre indennitàcorrisposte nel
2012, riferibili al maturato dall’1.1.2001, al netto dei contributi previdenziali obbligatori per
legge (es. su indennità di preavviso).
Deve essere indicato, altresì, l’importo ridotto al 50%, delle somme corrisposte nel 2012a
titolo di incentivo all’esodo agevolato esclusivamente all’atto della cessazione del rapporto
di lavoro, riferibile al maturato al dal 1/1/2001, tenuto conto dei criteri di determinazione di
cui al precedente punto 449.
Per le indennità non commisurate alla durata del rapporto di lavoro indicare la quota parte
imputabile al periodo dall’1.1.2001 calcolandola in proporzione al TFR maturato dalla
stessa data.
Si ricorda che in tale punto deve essere, altresì, indicata anche la quota delle altre
indennità eccedente il milione di euro assoggettata a tassazione ordinaria.
Punto 467 (titolo erogazione): In particolare occorre indicare:
A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto;
D – se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;
E – se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
F – se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
G – se si tratta di anticipazione per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.;
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H – se si tratta di saldo per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.;
L – se si tratta di acconto per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co..
N – se si tratta di saldo relativo all’incentivo all’esodo agevolato;
O – se si tratta di acconto relativo all’incentivo all’esodo agevolato.
Punto 468: va indicato l’importo delle altre indennità e somme erogate dal 2001 al
2011 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel
2012 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibili al maturato
dall’1/1/2001. Per le altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di
lavoro occorre tenere conto dei criteri di determinazione di cui al punto 451.
In tale campo deve, inoltre, essere indicato l’importo, ridotto al 50%, dell’incentivo
all’esodo erogato in anni precedenti, tenuto conto dei criteri di determinazione di cui al
punto 449.
Punto 469: va indicato l’anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente
punto 468.
Punto 470: va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla
cessazione del rapporto di lavoro e/o l’incentivo all’esodo agevolato evidenziatinel punto
466 siano stati erogati da un sostituto d’imposta diverso da quello che ha erogato il TFR.
In tal caso indicare nel punto 470 il codice fiscale del sostituto diverso dal dichiarante
che ha erogato il TFR.
Prestazioni in
pensionistiche
forma
capitale
maturate
al
31/12/2000
erogate
da
forme
Nei punti da 471a 479, va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale erogate
nel 2012 dalle forme pensionistiche complementari, riferibili all’ammontare maturato fino
al 31 dicembre 2000 e soggette alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2001.
Punto 471: va indicata la natura del soggetto iscritto al fondo.
In particolare indicare:
1 – in caso di erogazione definitiva di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche
complementari alla data del 28 aprile 1993 (c.d. “vecchi iscritti a vecchi fondi”) tassata con
l’aliquota del TFR;
2 – in caso di erogazioni di capitali a soggetti “nuovi iscritti”. Tale codice va utilizzato
anche nei casi di erogazione a “vecchi iscritti a vecchi fondi” nei quali non si applica
l’aliquota del TFR (es. erogazione parziale, consistente, a titolo esemplificativo, nelle
anticipazioni o riscatti parziali, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 252/2005).
Punto 472: va sempre indicato (anche in caso di anticipazioni) il periodo di effettiva
contribuzione al fondo al 31.12.2000, ad eccezione:
- per i vecchi “iscritti a vecchi fondi” nella sola ipotesi in cui il TFR maturato al
31.12.2000 sia stato interamente destinato al fondo pensione e la prestazione sia
stata erogata a titolo definitivo: in tal caso indicare nel presente punto il periodo di
commisurazione di cui al precedente punto 435 (periodo di commisurazione del TFR
al 31.12.2000), ai fini della ricostruzione teorica dell’aliquota del TFR;
- dell’ipotesi di trasferimento ad una forma pensionistica complementare del TFR
maturato al 31.12.2006.In tale campo dovranno essere indicati anche gli anni
precedenti alla data di iscrizione al fondo (per la parte fino al 31.12.2000) nei quali è
maturato il TFR conferito, in quanto per il calcolo dell’aliquota applicabile si deve
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tenere conto degli anni di maturazione del TFR, anche se precedenti l’iscrizione al
fondo.
Non è richiesto il numero complessivo degli anni in cui il TFR o quote di esso sono stati
destinati al fondo.
Punto 473: va indicato l’ammontare della prestazione erogata (anche a titolo di
anticipazione) nel 2012, al netto dei contributi versati dal lavoratore, nei limiti non
eccedenti il 4% dell’importo annuo dell’imponibile fiscale dei redditi relativi al rapporto di
lavoro. Nel caso di erogazione di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche
complementari alla data del 28 aprile 1993, c.d. “vecchi iscritti a vecchi fondi”, l’importo va
indicato anche al netto del rendimento finanziario soggetto alla ritenuta a titolo d’imposta
del 12,50% di cui all’art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, ridotto del 2% per ogni
anno successivo al decimo, tenendo conto solo degli anni fino al 31.12.2000.
Si ricorda che le anticipazioni vanno prioritariamente riferite agli importi maturati fino al
31.12.2000 e all’atto della liquidazione della prestazione (al saldo) l’iscritto può scegliere
se imputare le somme complessivamente percepite in forma di capitale (rispetto a quelle
percepite in forma di rendita) in tutto o in parte all’importo maturato fino al 31.12.2000 o a
quelle maturate dall’1.1.2001.
Punto 474: va indicato il titolo dell’erogazione delle somme di cui al precedente punto
473.
Segnaliamo, in particolare, i seguenti codici:
A – in caso di erogazione definiva (compreso le tipologie di riscatto previste dal D.Lgs.
252/2005, laddove la causa del riscatto sia riconducibile al pensionamento dell’iscritto o
alla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla
volontà delle parti);
B – in caso anticipazioni;
C – in caso di riscatto esercitato ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 252/2005, che non
dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per
mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario
secondo la normativa previgente al D. Lgs. 252/2005);
D – in caso di erogazione definitiva a vecchi iscritti a vecchi fondi in presenza di TFR
interamente destinato al fondo pensione;
E – in caso di erogazione parziale a vecchi iscritti a vecchi fondi in presenza di TFR
interamente destinato al fondo pensione;
Punto 475: va indicato l’ammontare delle prestazioni erogate in anni precedenti (fino al
2011), riferibili al maturato al 31.12.2000.
Punto 476: indicare l’anno di ultima erogazione delle somme indicate nel punto
precedente.
Punto 477: va evidenziato il codice fiscale del sostituto d’imposta che ha erogato il
TFR. Tale dato rileva: per i “vecchi iscritti a vecchi fondi”, ai fini della individuazione della
aliquota di tassazione applicabile alle prestazioni ad essi erogate (aliquota del TFR); per i
“nuovi iscritti”, ai fini del corretto riconoscimento delle riduzioni (in proporzione della quota
di TFR destinato al fondo).Il presente punto non va compilato nei casi di cui al successivo
punto 478.
Punto 478: va compilato esclusivamente nel caso di una prestazione in forma di capitale
corrisposta ad un lavoratore autonomo, imprenditore individuale (codice 1) o ad eredi
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(codice 2) degli stessi soggetti citati. Non va compilata nel caso di erogazioni a lavoratori
dipendenti o assimilati o eredi degli stessi.
Nei casidi cui al presente punto non va compilato il precedente campo 477.
Punto 479: va compilato esclusivamente in caso di erogazione definitiva ai “vecchi iscritti
ai vecchi fondi” che abbiano interamente destinato ad un fondo pensione il TFR maturato
al 31.12.2000, indicando l’ammontare complessivo di tale TFR, riferibile al TFR maturato
al 31/12/2000; nel punto 472 , in caso di erogazione definitiva, indicare il periodo di
commisurazione dello stesso TFR, di cui al precedente punto 435, necessario ai fini della
ricostruzione teorica dell’aliquota del TFR.
Prestazioni in forma di capitale maturate dal 1.1.2001 al 31.12.2006 erogate da
forme pensionistiche
Nei punti da 480 a 486, va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale
erogate nel 2012 dalle forme pensionistiche complementari e individuali, riferibili
all’ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 al 31.12.2006 e soggette alle disposizioni
vigenti anteriormente al D.Lgs 252/05, in vigore dall’1.1.2007.
Si ricorda che l’art. 23, comma 7, lett. c) del citato D. Lgs. 252/05 ha previsto che per i
“vecchi iscritti ai vecchi fondi”, che non optino per l’applicazione delle nuove disposizioni
di cui al D. Lgs. 252/05 sui montanti maturati dall’1.1.2007, si applica la tassazione in
vigore al 31.12.2006 su tutta la prestazione maturata in data successiva al 31.12.2000
(anche sulla parte maturata dall’1.1.2007). In questo ultimo caso tutti i dati relativi alla
prestazione maturata dall’1.1.2007 dovranno essere evidenziati in questa sezione,
cumulativamente a quelli relativi alla prestazione maturata nel periodo 1.1.2001 –
31.12.2006.
Punto 480: va indicato il periodo di effettiva contribuzione a decorrere dal 1° gennaio
2001 al 31.12.2006, ovvero alla data di accesso alla prestazione in caso di “vecchi iscritti
a vecchi fondi” che non hanno optato per il regime di cui all’art. 11 del D. Lgs. 252/2005,
che può essere pertanto successiva alla data del 31/12/2006. Nell’ipotesi di trasferimento
ad una forma pensionistica complementare del TFR maturato al 31.12.2006, in tale
campo dovranno essere indicati anche gli anni precedenti alla data di iscrizione al fondo
(per la parte maturata dall’1.1.2001) nei quali è maturato il TFR conferito, in quanto per il
calcolo dell’aliquota applicabile si deve tenere conto degli anni di maturazione del TFR,
anche se precedenti l’iscrizione al fondo.
Punto 481: va indicato:
– nel caso di erogazione definitiva della prestazione in forma di capitale, l’ammontare
corrisposto nel 2012, riferibile all’importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31
dicembre 2006, ovvero dalla data di accesso alla prestazione in caso di “vecchi iscritti a
vecchi fondi” che non hanno optato per il regime di cui all’art. 11 del D. Lgs. 252/2005,al
netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell’11% e
dei contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili.
Nel caso in cui ai “vecchi iscritti a vecchi fondi” che non hanno optato per l’applicazione
del regime tributario al 1° gennaio 2007, venga erogata una prestazione in forma di
capitale a titolo definitivo, tenendo conto anche di eventuali anticipazioni e riscatti parziali
erogati in anni precedenti, se tale prestazione è superiore ad un terzo dell’importo
complessivamente maturato dal 1° gennaio 2001, l’importo erogato nell’anno da indicare
nel presente punto deve essere considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti
proporzionalmente riferibili;
– nel caso di erogazione parziale della prestazione in forma di capitale (anticipazione,
riscatto parziale ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 252/2005), l’ammontare corrisposto nel
2012, riferibile all’importo maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre
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2006, al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili. L’importo
deve essere quindi comprensivo del risultato di gestione proporzionalmente riferibile al
netto della relativa imposta sostitutiva dell’11% corrisposta.
Inoltre, in questo punto vanno indicate, con le stesse modalità, le somme relative alle
prestazioni erogate in caso di riscatto della posizione pensionistica individuale ai sensi
dell’art. 14 del D. Lgs. 252/2005 se dipendente da pensionamento o da cessazione del
rapporto di lavoro per mobilità o per cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
Si ricorda che le anticipazioni vanno prioritariamente riferite agli importi maturati fino al
31.12.2000 e all’atto della liquidazione della prestazione (al saldo) l’iscritto può scegliere
se imputare le somme complessivamente percepite in forma di capitale (rispetto a quelle
percepite in forma di rendita) in tutto o in parte all’importo maturato fino al 31.12.2000 o a
quelle maturate dall’1.1.2001.
Punto 482: va indicato il titolo dell’erogazione della somma di cui al precedente punto
481.
In particolare indicare:
A – in caso di erogazione definitiva(compreso le tipologie di riscatto previste dal D.Lgs.
252/2005, laddove la causa del riscatto sia riconducibile al pensionamento dell’iscritto o
alla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla
volontà delle parti);
B – in caso di erogazione definitiva superiore ad un terzo della prestazione
complessivamente maturata dal 1/1/2001 relativamente ai “vecchi iscritti a vecchi fondi”
che non hanno optato per il regime tributario al 1/01/2007;
C – in caso di anticipazione.
Punto 483: va indicato l’ammontare delle prestazioni erogate in anni precedenti (fino al
2011), riferite al maturato dall’1.1.2001 al 31.12.2006.
In particolare, in presenza del codice A nel punto 482, l’importo da evidenziare deve
essere considerato al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva
nella misura dell’11% e dei contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili; in
presenza dei codici B e C nel punto 482, l’importo da evidenziare deve essere
considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili.
Punto 484: va indicato l’anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente
punto 483.
Punto 485 (redditi già assoggettati ad imposta): va indicato l’importo del risultato di
gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell’11% proporzionalmente
riferibile alle somme indicate nei punti 481 e 483.
Tale punto deve essere compilato solo se nell’anno sono state erogate:
- prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo in misura superiore ad un terzo della
prestazione complessivamente maturata dall’1/1/2001,relativamente ai “vecchi iscritti
ai vecchi fondi” che non hanno optato per il regime tributario all’1.1.2007;
- prestazioni in forma di capitale a titolo parziale.
In pratica vanno indicati i soli rendimenti (assoggettati ad imposta sostitutiva) che sono
stati assoggettati anche a tassazione separata nei casi di cui sopra.
Punto 486: barrare la casella nel caso di “vecchi iscritti a vecchi fondi” che non
abbiano optato per l’applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate
dall’1/1/2007 del nuovo regime tributario di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 252 del 5
dicembre 2005.
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Per i “vecchi iscritti ai vecchi fondi” che non abbiano optato per l’applicazione alle
prestazioni pensionistiche maturate dall’1/01/2007 del regime tributario in vigore
all’1/01/2007 si precisa che:
nel punto 480 andrà indicato anche il periodo di effettiva contribuzione maturato dal 1°
gennaio 2007; nel punto 481 dovrà essere evidenziato anche l’ammontare della
prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 erogata nell’anno; nel punto 485 l’importo del
risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell’11%
proporzionalmente riferibile alle somme complessivamente indicate nei precedenti punti
481 e 483.
Art.4, 3° comma, L. n. 482/1985
Punti 487 e 488: vanno compilati in caso di cessazione di rapporti di lavoro ante 1°
ottobre 1985 qualora non siano stati liquidati in tutto o in parte le indennità di fine
rapporto, applicando le agevolazioni previste dall’art.4, 3°c, L. n. 482/85.
Rapporti di lavoro cessati al 31.12.1973
I punti 489 e 490 devono essere compilati in presenza di indennità relative a rapporti
cessati nel 1973 e negli anni precedenti indicando rispettivamente al punto 489
l’ammontare di tale indennità, ed al punto 490 il totale imponibile.
Dati riepilogativi
Punto 491: va indicato il reddito di riferimento utile per il calcolo dell’aliquota applicabile
al TFR, alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro
ed anche alle prestazioni di capitale erogate dalle forme pensionistiche complementari
secondo le indicazioni fornite dalla circ. n. 29/2001, con esclusione per i “vecchi iscritti ai
vecchi fondi” della erogazione definitiva di prestazioni maturate al 31/12/2000, tassate con
l’aliquota del TFR.
In particolare, per i “vecchi iscritti ai vecchi fondi”, che non abbiano optato per il regime
tributario in vigore all’1/01/2007, relativamente alle prestazioni in forma di capitale a titolo
definitivo superiori ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dall’1/1/2001
e per quelle a titolo parziale erogate nell’anno riferite agli importi accantonati dall’1/1/2001
al 31/12/2006, l’importo da indicare in questo punto corrisponde a quelloindicato nei punti
481 e 483, diminuito del risultato di gestione assoggettato all’imposta sostitutiva nella
misura dell’11% evidenziato nel punto 485.
Punto 492: barrare la casella nel caso di “vecchi iscritti a vecchi fondi” per i quali il
sostituto nel calcolare il reddito di riferimento abbia considerato sia il montante
maturato fino al 31 dicembre 2000 che quello maturato dal 1° gennaio 2001 fino alla
data di accesso alla prestazione, ovvero fino alla data di accesso alla prestazione in
caso di vecchi iscritti a vecchi fondi che non hanno optato per il regime tributario al
1/1/2007.
Punto 493: va indicata l’aliquota, calcolata sul reddito di riferimento, applicata, al
TFR, alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro,
alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate ai “nuovi iscritti”, nonché ai
“vecchi iscritti” con esclusione della erogazione definitiva di prestazioni pensionistiche in
forma di capitale comprese nel maturato al 31 dicembre 2000 tassate con l’aliquota del
TFR.
In tale punto va altresì indicata l’aliquota applicata alle indennità corrisposte per la
cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
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pag.48
Per le prestazioni pensionistiche corrisposte a lavoratori autonomi, imprenditori individuali
e loro eredi indicare l’aliquota applicata alle prestazioni comprese nel maturato al
31/12/2000, e in assenza delle suddette prestazioni, l’aliquota calcolata sulle prestazioni
erogate comprese nel maturato dall’1/1/2001.
Nel caso in cui nella determinazione dell’aliquota calcolata sul reddito di riferimento,
applicata al TFR si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli
scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (clausola di salvaguardia), indicare nel
presente punto il valore A; nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia
indicare nel presente punto il valore B.
Punto 494: va indicata l’aliquota applicata alle altre indennità e somme connesse alla
cessazione del rapporto di lavoro, agli incentivi all’esodo agevolati, nonché alla
erogazione definitiva ai c.d. “vecchi iscritti a vecchi fondi” di prestazioni
pensionistiche in forma di capitale comprese nell’importo maturato al 31 dicembre
2000 (aliquota del TFR).
In caso di contestuale erogazione di TFR ed altre indennità connesse, il presente punto
non deve essere compilato. Nel caso in cui nella determinazione dell’aliquota calcolata sul
reddito di riferimento, applicata alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del
rapporto di lavoro si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli
scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (clausola di salvaguardia), indicare nel
presente punto il valore A; nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia
indicare nel presente punto il valore B.
Punto 495: deve essere riportato il totale delle riduzioni effettuate ai fini della
determinazione dell’imponibile al 31/12/2000.
Trattasi della riduzione di euro 309,87 spettante per gli anni presi a base di
commisurazione.
Si ricorda che il periodo preso a base di commisurazione deve essere al netto del periodo
convenzionale.
In particolare, per il TFR va indicato l’importo della riduzione ridotta della percentuale
indicata al punto 447, per la parte destinata alla previdenza complementare (nella sola
ipotesi di “nuovi iscritti”). I fondi pensione, per le prestazioni in forma capitale erogate ai
“nuovi iscritti” indicheranno in tale punto l’importo determinato sulla base della
percentuale indicata al punto 447 e indicato al punto 448. Non andrà indicato nessun
importo per le prestazioni erogate ai “vecchi iscritti ai vecchi fondi”, in quanto, in tal caso,
le riduzioni vengono interamente riconosciute dal datore di lavoro sul TFR.
Nel caso di erogazione di indennità e compensi legati alla cessazione del rapporto di
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata per un importo eccedente il milione di
euro, le riduzioni che devono essere indicate nel punto in commento sono quelle riferite
alla quota assoggettata a tassazione separata.
Punto 496: va indicato il totale imponibile (senza distinzione tra somme riferibili al
31.12.2000 e dall’1.1.2001) riferito a tutte le somme erogate sia nel 2012 che in anni
precedenti, al netto delle riduzioni già indicate nel precedente punto 495.
In particolare, va indicato l’importo imponibile relativo alle seguenti prestazioni:
- trattamento di fine rapporto (riferito a rapporti cessati dal 1974), al netto delle
rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva;
- altre indennità e somme;
- incentivo all’esodo agevolato ridotto del 50%;
- indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co.;
- prestazioni in forma di capitale.
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Si sottolinea che gli importi indicati nei precedenti punti 440,449, 459 e 466 indicati come
detto al lordo della quota eccedente il milione di euro, ai fini della determinazione del
“totale imponibile” devono essere assunti al netto della medesima quota eccedente il
milione (quest’ultima da indicare anche nel successivo punto 504), in quanto deve essere
indicato solo l’importo che è stato assoggettato a tassazione separata.
Si ricorda che per le prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. “vecchi iscritti a vecchi
fondi”, l’ammontare netto di cui ai punti 473 e 475 non può essere diminuito dell’importo
delle riduzioni.
Per le prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo superiori ad un terzo
dell’ammontare complessivamente maturato dall’1/1/2001, erogate a “vecchi iscritti ai
vecchi fondi” che non abbiano optato, per le prestazioni maturate dall’1.1.2007, per il
nuovo regime tributario di cui al D.Lgs. 252/05 e per le prestazioni a titolo parziale erogate
nell’anno e riferibili al maturato dall’1/1/2001, l’ammontare netto di cui ai punti 481 e 483
non può essere diminuito del risultato di gestione assoggettato all’imposta sostitutiva nella
misura dell’11% proporzionalmente riferibile, ad eccezione dei casi previsti ai punti 1, 2, 3
e 4 del punto 4.3.2. della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 29/E del 20.3.2001
(trattasi, ad esempio, del caso di riscatto da parte dell’erede a causa della morte
dell’iscritto prima del pensionamento di vecchiaia o riscatto a seguito di cessazione del
rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti,…).
Punto 497: va indicata l'imposta complessiva che si ottiene dall'applicazione delle
aliquote dei punti 493, 494 sui rispettivi imponibili.
Punto 498: deve essere riportato l’importo delle detrazioni spettanti, fino a capienza
dell’importo indicato nel precedente punto 497, per la parte riferibile al TFR maturato
dall’1.1.2001.
Si precisa che tali detrazioni possono essere attribuite esclusivamente dal sostituto
d’imposta/datore di lavoro anche nel caso di destinazione parziale al fondo pensione del
TFR maturato dal 2001 (rif. CM 78/E/2001).
Ricordiamo che:
- ai rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a due anni, spetta
una detrazione annua di euro 61,97;
- le suddette detrazioni sono rapportate a mese e devono essere proporzionalmente
ridotte in caso di rapporti di lavoro part-time;
- le detrazioni non spettano in caso di erogazione a titolo di anticipazione e per periodi
convenzionali.
Punto 499: va indicato l’ammontare della detrazione spettante ai sensi dell’art. 1 del
decreto 20 marzo 2008 sul TFR e sulle altre somme connesse alla cessazione del
rapporto di lavoro, il cui diritto alla percezione è sorto dal 1° aprile 2008 e il cui reddito di
riferimento non sia superiore ad € 30.000,00 (cfr. circolare n. 65 dell’11.4.2008).
Qualora vi sia l’integrale destinazione del TFR al fondo di previdenza il sostituto d’imposta
potrà riconoscere la detrazione esclusivamente nel caso in cui eroghi altre indennità e
somme.
Punto 500 (ritenute operate in anni precedenti): per il TFR, deve essere indicato
l’ammontare complessivo delle ritenute a titolo d’acconto operate sulle anticipazioni e
sugli acconti già erogati dal 1974 al 2011, al netto delle maggiori ritenute operate in sede
di tassazione dell’anticipazione e restituite dal sostituto in sede di conguaglio definitivo
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, in caso di indennità maturate in relazione
al periodo di residenza all’estero.
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Relativamente alle prestazioni pensionistiche indicare l’ammontare complessivo delle
ritenute operate sulle anticipazioni e sui riscatti parziali fino al 2012. Non vanno indicate le
imposte sostitutive e le ritenute a titolo d’imposta.
Punto 501: va indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni
emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell’importo indicato nel
precedente punto 500.
Punto 502: vanno indicate le ritenute a titolo d’acconto totali operate nell’anno e nel
punto 503 quelle non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi
eccezionali, già comprese nell’importo indicato nel precedente punto 502.
Le ritenute totali operate nel 2012 dovrebbero corrispondere alla differenza tra l’importo di
cui al punto 497 ed i punti 498, 499 e 500. Qualora l’importo delle ritenute dovute sia
inferiore a quello già versato in anni precedenti ed esposto nel punto 500,in tale punto
deve essere indicato zero.
L’eccedenza non restituibile da parte del sostituto verrà rimborsata al sostituito da parte
dell’amministrazione finanziaria.
L’unica ipotesi di rimborso da parte del sostituto è quella di ritenute operate nell’anno
2012 e restituite nei termini di consegna del CUD,cosicché il CUD ed il 770/2013, nelle
caselle “ritenute operate nel 2012” riporteranno l’importo dovuto ed effettivamente
trattenuto.
Come precisano le istruzioni a commento del punto 500, l’unica ipotesi in cui sembra di
poter restituire al sostituito maggiori ritenute operate in esercizi precedenti, è in caso di
indennità maturate in relazione al periodo di residenza estera.
Punto 504: deve essere indicato l’importo già compreso nel punto 1 con riferimento alla
quota delle indennità e compensi corrisposti alla cessazione del rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata, erogati in denaro od in natura, per la parte
eccedente il milione di euro. L’importo da indicare deve essere comprensivo delle
riduzioni e degli abbattimenti forfettari di cui all’art. 19 del TUIR, riproporzionati alla citata
quota eccedente il milione, tassata ordinariamente.
Punti505– 506 (compensazioni).
Punto 505 (Ris. 33/2003): indicare l’importo dell’eccedenza d’imposta, risultante dal
conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti
ed assoggettate a tassazione separata, utilizzato a scomputo dell’imposta dovuta sulla
prestazione in forma di capitale maturata dal 1° gennaio 2001 al 31.12.2006 ed
assoggettata a tassazione ordinaria (rif. RM 33/E del 12/2/03). A tal proposito si ricorda
che nell’ipotesi di riscatto totale della posizione individuale maturata, quando non derivi da
pensionamento o da cessazione del rapporto per cause di mobilità o altre cause non
dipendenti dalla volontà delle parti, in sede di tassazione definitiva va distinta la base
imponibile commisurata all’ammontare maturato e contributi versati al 31.12.2000
(comprese anticipazioni), soggetta a tassazione separata, quella maturata dall’1.1.2007,
soggetta a ritenuta a titolo d’imposta, e quella commisurata all’ammontare maturato ed ai
contributi versati dall’1.1.2001 al 31.12.2006, soggetta, invece, a tassazione ordinaria.
Il sostituto, in sede di conguaglio della prestazione, dovrà considerare l’intera posizione
maturata, comprese le eventuali anticipazioni erogate (sia ante che post 31.12.2000) e
potrà eseguire la compensazione tra:
- l’eccedenza delle ritenute operate a tassazione separata su dette anticipazioni rispetto
l’imposta dovuta derivante dalla tassazione separata (sulle prestazioni in forma
capitale al 31.12.2000)
e
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pag.51
l’imposta dovuta derivante dalla tassazione ordinaria (sulle prestazioni in forma
capitale dall’1.1.2001 al 31.12.2006).
Tale compensazione dovrà essere indicata nel punto 505.
Qualora l’imposta progressiva ordinaria dovuta sulle prestazioni maturate dall’1.1.2001 al
31.12.2006 sia inferiore alla suddetta eccedenza il sostituto può restituire all’iscritto le
maggiori ritenute subite e a sua volta scomputarle ai sensi del DPR 445/97. In tale ipotesi
si ritiene che nella casella in commento si debba indicare l’importo dell’eccedenza di
ritenute operate in sede di anticipazione per la parte utilizzata in compensazione con le
ritenute derivanti dalla tassazione ordinaria. Eventuale eccedenza utilizzata in
compensazione con le ritenute a titolo d’imposta dovuta su capitali maturati dall’1.1.2007
andrà esposta nel successivo nuovo punto 506.
-
Punto 506 (ritenute post 1.1.2007): nel presente campo, indicare l’importo relativo
all’eccedenza di imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma
di capitale erogate in anni precedenti utilizzata a scomputo delle imposte dovute in
relazione ai vari montanti che compongono la somma erogata al medesimo soggetto.
L’eventuale parte di eccedenza restituita al sostituito si ritiene non debba essere indicata
nelle caselle 505 e 506 dedicate alla “compensazione”.
Punto 507: indicare l’importo complessivo della rivalutazione del TFR maturato dal
l’1/1/2001 al 31.12.2011,ai sensi dell'art.2120 c.c., già assoggettata ad imposta
sostitutiva. Tale punto, che deve contenere l’importo della rivalutazione maturata al netto
dell’imposta sostitutiva, deve essere compilato esclusivamente in caso di erogazione nel
2012 di somme a titolo di TFR, acconti, anticipazioni e altre indennità e somme connesse
alla cessazione del rapporto di lavoro. Il punto va compilato anche nelle ipotesi di
erogazione di anticipazioni di TFR riferite al maturato al 31 dicembre 2000.
Art. 2122 Codice Civile (Compilazione in caso di decesso del lavoratore)
Nel caso di TFR erogato agli eredi, ai sensi dell’art.2122 del C.C., o in caso di eredità, in
applicazione delle disposizioni previste dalla L. 482/85, per ciascuno degli aventi diritto, il
datore di lavoro deve rilasciare relativa certificazione (CUD) e compilare il modello 770
utilizzando più comunicazioni per ogni avente diritto, tenendo presente che:
- nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell’avente diritto o erede e nel
punto 10 il codice Z desunto dalla tabella SD;
- nel punto 408(presente anche nel CUD) deve essere indicata la percentuale spettante
all’avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti
(da 401 a 408 e da 409 a 413, presenti anche nel CUD) devono essere compilati con
riferimento all’indennità così come complessivamente maturata in capo al deceduto.
Sempre nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede, il
sostituto deve indicare al punto 508 il codice fiscale del dipendente deceduto e
compilare i punti da 414 a 507.
Inoltre nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto, in
relazione al TFR erogato agli aventi diritto o eredi, il sostituto è tenuto a compilare
esclusivamente i punti 509 (codice fiscale dell’avente diritto) e 510 (quota spettante,
in percentuale, delle indennità erogate), avendo cura di compilare un rigo per ogni
avente diritto o erede.
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pag.52
Annotazioni
Nei punti da 601 a 653 vanno indicati i codici alfabetici corrispondenti alle informazioni
contenute nelle annotazioni della certificazione (CUD 2013) del soggetto percipiente.
Precisano le istruzioni che, con l’annotazione KK deve essere indicata l’ipotesi in cui il
fondo di Tesoreria, istituito con L. n. 296/2006, abbia erogato la quota di TFR a suo carico
depositata presso il fondo stesso.
Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico
Ai fini della corretta attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, in questa sezione
vanno indicati i dati relativi ai familiari che nel 2012 sono stati fiscalmente a carico del
sostituito. Tale indicazione è obbligatoria.
Nei punti da 701 a 718, per ogni familiare dovrà essere indicato:
- il grado di parentela barrando la relativa casella coniuge (C), primo figlio (F1), figli
successivi al primo (F), altro familiare (A), figlio portatore di handicap (D);
- il codice fiscale del familiare a carico;
- il periodo di spettanza (numero di mesi a carico), distinguendo il numero dei mesi per i
quali i figli hanno avuto meno di tre anni;
- la percentuale di detrazione spettante;
- la percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose.
Nel caso in cui nel corso del 2012 siano variate le percentuali di spettanza delle detrazioni
per familiari a carico si dovrà procedere alla compilazione di due distinti righi.
Dalle istruzioni sembra evincersi che i mesi indicati nei punti 708 e 716 (figlio minore di tre
anni) siano un “di cui” dei punti 707 e 715 (numero di mesi a carico).
Inoltre, viste le specifiche tecniche, si segnala che in caso di detrazione del coniuge
attribuita per il primo figlio a carico, in mancanza del coniuge, si dovrà barrare la casella
F1 (punto 704) e nel punto 709, anziché indicare la percentuale occorrerà indicare la
lettera “C” (in tal modo l’Agenzia capirà che per il figlio spettano le detrazioni per coniuge
a carico).
Punto 710 e 718: devono essere barrati in caso di separazione legale ed effettiva, o di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal genitore
che fruisce della detrazioneper figli a carico nella misura del 100%.
Nel punto 719 indicare la percentuale della detrazione spettante ai sensi del comma 1bis dell’art. 12 del TUIR (ulteriore detrazione per famiglie numerose con più di tre figli).
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pag.53
PARTE C - DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
La compilazione della “PARTE C” del prospetto è riservata all’indicazione dei:
- dati previdenziali ed assistenziali Inps,
- dati previdenziali ed assistenziali Inpdap,
- dati assicurativi INAIL.
La compilazione deve essere eseguita dai datori di lavoro, anche non sostituti di imposta,
per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ai Fonti Sostitutivi (es.
Enel, FFSS), ai Fonti Integrativi ( es. gas, esattoriali) e per i collaboratori coordinati
continuativi, a progetto, per sindaci e amministratori, partecipanti a Collegi e Commissioni.
Oltre a quanto già precisato nella sezione “Modalità di esposizione dei dati”, in relazione
all’esposizione dei dati numerici, le istruzioni relative alla compilazione dati previdenziali
ed assistenziali ricordano che gli importi relativi alle contribuzioni trattenute potranno
essere indicati al centesimo di euro.
Al riguardo si ricorda che l’INPS già lo scorso anno non aveva fornito specifiche istruzioni
relative alla compilazione né del modello CUD, né 770. Ad oggi, pertanto, gli ultimi
chiarimenti disponibili sono riconducibili alla circolare n. 27 del 1 marzo 2010, in ordine
alla corretta compilazione del modello CUD/2010 (redditi 2009) ed alla circolare n. 81 del
30 giugno 2010, chiarimenti che possono essere richiamati integralmente al fine della
compilazione del modello 770/2013 - Semplificato. In ogni caso, sarà cura dello scrivente
ufficio fornire informazioni tempestive in ordine all’adozione di eventuali specifici
provvedimenti da parte dell’Ente Previdenziale.
Dati assicurativi INAIL
La sezione “dati assicurativi INAIL” va compilata con riferimento ai soggetti per i quali
ricorre la tutela obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi del
D.P.R. n. 1124/1965, quali i lavoratori dipendenti ad assimilati, soci e collaboratori di
società non artigiane.
Comunicazione ai soli fini contributivi
Nel caso in cui la comunicazione si effettuata ai soli fini contributivi, nel Modello 770/2013
andranno necessariamente riportati:
- nel frontespizio, i dati identificativi del datore di lavoro che effettua la comunicazione;
- nella comunicazione riferita al lavoratore, tutti i dati anagrafici oltre che i dati
previdenziali ed assicurativi.
Casi particolari
Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi:
•
•
•
contribuzione dovuta per i lavoratori in aspettativa o permesso in quanto eletti presso
le amministrazioni locali (art. 86 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267);
contribuzione “aggiuntiva” versata facoltativamente dagli organismi sindacali per i
lavoratori in aspettativa sindacale (art. 3, co. 5 e 6, del D.Lgs. n. 564/1996 e
successive modificazioni);
contribuzione “figurativa” correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario
per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell’Art. 6 co.
3 dei Decreti Ministeriali 28 aprile 2000 n. 157 e n. 158.
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pag.54
Si precisa, altresì, che la PARTE C della comunicazione dati certificazioni lavoro
dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, con riferimento ai dati previdenziali ed
assistenziali, NON deve essere compilata per i seguenti soggetti:
- lavoratori operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato, e compartecipanti
familiari, la cui contribuzione viene denunciata trimestralmente tramite dichiarazione
della manodopera occupata (Mod. DMAG UNICO);
- lavoratori autonomi del settore dello spettacolo, in virtù della qualificazione autonoma
del reddito di lavoro;
- lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, o incarichi sindacali
nazionali o provinciali in relazione alle quali è stato collocato in aspettativa non
retribuita, in virtù di quanto disposto dall’art. 31 della L. n. 300/70 (Statuto dei
Lavoratori).
MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Il modello 770/2013 – semplificato, relativamente alla “Comunicazione dati certificazione
lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale”, deve essere compilato riportando i
medesimi dati già esposti nel modello CUD 2012 riportati con la medesima numerazione
dei campi.
Le istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali già comprese nelle istruzioni al
CUD sono riportate integralmente in Appendice al Modello 770/2012 – Semplificato,
pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. Di seguito si illustrano, pertanto, le informazioni
principali.
Il datore di lavoro deve procedere alla compilazione della comunicazione dati in
argomento, tenendo conto anche di quanto segue:
•
•
•
i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente per ogni
matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi;
se nel corso dell’anno di riferimento si è verificata una variazione di qualifica, o del
tipo di rapporto (passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato, oppure
passaggio da un contratto di formazione e lavoro o contratto di inserimento ad un
contratto a tempo indeterminato), è indispensabile esporre separatamente i dati
previdenziali ed assistenziali riconducibili alle diverse situazioni;
il concetto di “somme e valori”, ai fini previdenziali non esaurisce la nozione di
retribuzione imponibile, in quanto si deve fare riferimento al concetto di redditi
maturati nel periodo di riferimento. Più precisamente, ciò significa che dovranno
essere certificati non solo le retribuzioni già corrisposte al lavoratore, ma anche tutte
quelle somme e valori dovuti al lavoratore medesimo per disposizione di legge, di
contratto collettivo o di contratto individuale. A tali fini, pertanto, della determinazione
dell’imponibile del 2012, lo stesso dovrà essere rettificato degli importi pagati nel
mese di gennaio 2013, ma relativi al mese di dicembre del 2012, e degli importi
erogati nel mese di gennaio 2012 ma riconducibili al mese di dicembre 2011.
Il datore di lavoro che procede alla compilazione dovrà esprimere gli importi dei dati
retributivi arrotondandoli all’unità di euro, mentre potrà esprimere i dati contributivi
arrotondandoli ai centesimi di euro.
Operazioni straordinarie e successioni
Qualora siano state effettuate operazioni societarie straordinarie, la compilazione della
dichiarazione dei sostituti d’imposta mod. 770/2012 Semplificato – parte C – dati
previdenziali ed assistenziali, si deve avere riguardo al verificarsi o meno dell’estinzione
del sostituto d’imposta.
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pag.55
1)
Estinzione del soggetto preesistente senza prosecuzione dell’attività, (liquidazione,
fallimento, liquidazione coatta): la dichiarazione deve essere presentata dal
liquidatore (o dal curatore fallimentare, ecc) in nome e per conto del soggetto estinto.
Resta inteso che in tale ipotesi i dati previdenziali devono essere evidenziati
utilizzando la matricola aziendale del soggetto estinto;
2)
Estinzione del soggetto preesistente con prosecuzione dell’attività, (es: fusioni anche
per incorporazioni, scissioni totali), e passaggio dei lavoratori dipendenti senza
interruzione del rapporto di lavoro. L’INPS, con circolare n. 208/99, che resta
confermata, ha precisato che, nelle ipotesi di eventi che determinano l’estinzione dei
soggetti preesistenti e la prosecuzione dell’attività da parte di un nuovo soggetto,
quest’ultimo dovrà certificare anche i dati del soggetto preesistente (vecchio datore di
lavoro), indicando separatamente, con riferimento ad ogni matricola aziendale
utilizzata per il versamento dei contributi, i dati previdenziali ed assistenziali.
3)
Operazioni societarie senza estinzione della società, (es: trasformazioni, scissioni
parziali, cessione di ramo di azienda): qualora non si verifichi l’estinzione del vecchio
datore di lavoro ed i lavoratori passano al un nuovo datore di lavoro, senza
interruzione del rapporto di lavoro, l'INPS, con la circolare più sopra richiamata, ha
precisato che l'ultimo datore di lavoro potrà certificare ai fini previdenziali ed
assistenziali anche i dati relativi al precedente datore di lavoro, indicando
separatamente i dati riferiti ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei
contributi. Ciò significa che è lasciata la possibilità, comunque, ad ogni datore di
lavoro di certificare dati previdenziali ed assistenziali di propria competenza.
In ogni caso, l’INPS ha chiarito con la circolare n. 117/2005 che, nelle ipotesi di operazioni
straordinarie che determinato il passaggio dei lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c., ed in
tutti i casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi
previdenziali dovranno essere effettuate dal nuovo datore di lavoro, il quale è, altresì,
tenuto al rilascio del modello CUD, con riferimento anche alla retribuzione che era stata
erogata dal precedente datore di lavoro, ivi incluse le quote retributive assoggettate al
regime della decontribuzione, erogazioni liberali, e fringe benefits. Resta inteso che in tale
evenienza i dati dovranno essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola
aziendale
Decesso del lavoratore
Nel caso in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del lavoratore deceduto, questa
deve, per la parte contenente i dati previdenziali ed assistenziali, essere rilasciata al
titolare della posizione assicurativa, ossia intestata al lavoratore deceduto, con
indicazione dei dati relativi ai compensi a lui direttamente corrisposti antecedentemente al
decesso.
Parte C – Dati Previdenziali ed assistenziali INPS
Sezione 1 – Lavoratori Subordinati
Punto 1 - Matricola Azienda: Indicare il numero di matricola attribuito dall’INPS; nel caso
in cui nel corso dell’anno il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso
lavoratore utilizzando più posizioni contrassegnate da matricole diverse, devono essere
compilati distinti quadri contenenti i dati previdenziali ed assistenziali.
Punto 2 – INPS: deve sempre essere barrato quando i contributi pensionistici sono
versati all’INPS. A titolo esemplificativo si fa riferimento al FPLD, ex fondo di previdenza
per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.
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Punto 3 – Altro: deve essere barrato con riferimento a quei lavoratori iscritti, ai fini
pensionistici, a enti previdenziali diversi dall’INPS, (es: INPGI).
Punto 4 – Imponibile Previdenziale: Indicare l’importo complessivo delle retribuzioni
mensili dovute nell’anno solare, sia intere che ridotte, individuate con il criterio di
competenza, (es: paga base, contingenza, competenze accessorie).
Il datore di lavoro, dovrà indicare in tale campo anche le competenze ultramensili, come la
13° e la 14° mensilità, i premi di risultato, gli importi dovuti per ferie e festività non godute,
premi per polizze infortuni extra professionali assoggettati a contribuzione, mutui a tasso
agevolato, utilizzo di autovetture, altri fringe benefits.
Con riferimento alle ultime precisazioni dell’INPS disponibili, contenute come detto nella
circolare n. 81/2010, si precisa che tra le retribuzioni riportate nel presente punto rientrano
anche i premi di risultato nel loro ammontare totale, ovvero comprendenti anche la parte
eventualmente interessata dallo sgravio contributivo di 25 punti percentuali, se
autorizzato, ai sensi della L.n. 247/2007.
In relazione alla compilazione del punto in commento, l’Istituto evidenzia quanto segue:
-
-
-
per quei lavoratori, per i quali gli adempimenti contributivi si effettuano su retribuzioni
convenzionali, in tale campo devono essere indicate dette retribuzioni convenzionali;
nel caso in cui un dipendente soggetto al massimale contributivo pensionabile ha
superato nell’anno 2012 il tetto imponibile, nel campo in esame deve essere indicato
solo l’imponibile IVS, nei limiti di tale massimale, che per l’anno 2012 si ricorda essere
pari a € 96.149,00;
con riferimento all’indennità sostitutiva del preavviso, per i lavoratori che hanno
cessato il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012, si deve esporre il valore
dell’indennità medesima per intero in tale campo, anche in relazione a quella parte
che copre eventualmente l’anno 2013. Resta inteso che il relativo accreditamento
contributivo viene effettuato specificando il periodo di riferimento nell’elemento
“Preavviso” nella Procedura EMens;
gli arretrati di retribuzione da includere nell’imponibile previdenziale, sono
unicamente quelli spettanti in forza di norma di legge o di contratto aventi effetto
retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a
seguito di transazione, conciliazione o sentenza che devono essere assoggettati a
contribuzione utilizzando il modello DM10/V ed imputati agli anni e/o ai mesi di
spettanza, utilizzando la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive .
Per gli operai dell’edilizia e per i lavoranti a domicilio valgono le seguenti disposizioni
particolari.
a) Operai dell’edilizia
Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per
ferie, riposi annui e gratifica natalizia sia assolto dall’impresa con la corresponsione di una
percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.
Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali,
prevedere all’assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa Edile di
apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest’ultima dell’onere della
corresponsione del predetto trattamento.
Per quanto riguarda l’esposizione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente,
avuto riguardo alla loro finalità, quanto segue:
• i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla
relativa copertura contributiva obbligatoria. L’importo assoggettato a contribuzione a
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pag.57
•
•
titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente, contributo versato
alla Cassa edile) deve essere incluso nel punto 4 in commento;
i periodi di riposo, compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra,
vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo
(maggiorazione corrisposta al dipendente, contributi versati alla Cassa edile) deve
essere incluso nel presente punto;
l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione
corrisposta al dipendente, contributi versati alla Cassa edile) va esposto nel
medesimo punto 4.
Nel punto in esame deve, infine, essere inserito anche il 15% delle somme da versare alle
Casse Edili, poste a carico dal datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute
per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, sottoposte a contribuzione di previdenza ed
assistenza. Si tratta della contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per
l’anzianità professionale edile, ecc.
b) Lavoratori a domicilio
I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione
assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia delle ferie annuali
e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le
modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il
datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità:
• indicare l’importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica
natalizia;
• indicare gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e
delle festività infrasettimanali.
Punto 5 – Imponibile ai fini IVS: deve essere indicato l’importo dell’imponibile ai fini
pensionistici, con riferimento esclusivo a quei lavoratori iscritti alla gestione ex-ipost.
Punto 6 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti: Indicare l’ammontare complessivo
dei contributi posti a carico del lavoratore ed allo stesso trattenuti. Si precisa che in tale
campo non deve essere indicato l’ammontare della trattenuta effettuata ai pensionati che
lavorano e/o le altre contribuzioni non dovute all’INPS.
Generalmente, i contributi posti a carico del lavoratore, che devono essere esposti, sono:
- 9,19% IVS, o la diversa percentuale da versare ai fondi pensionistici;
- 0,30% CIGS;
- 1% IVS sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- 2% contributo di solidarietà a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti
dall’INPS.
Gli obblighi contributivi inerenti le componenti variabili della retribuzione, quali ad esempio
straordinario, indennità infortuni, malattia, per le quali gli adempimenti sono assolti nel
mese di gennaio dell’anno successivo, non devono essere riportate nel presente campo.
Punto 7 - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia Uniemens - Tutti: Deve
essere barrato se, per il lavoratore per il quale si effettua la certificazione, sono state
inviate le denunce Uniemes per tutti i mesi dell’anno 2012, indipendentemente dalla
copertura contributiva indicata in detta denuncia telematica.
Punti 8 - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia Uniemens - Tutti con
esclusione di: la compilazione di detto punto è alternativa rispetto a quella del punto 7 e
devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell’anno solare in cui non è stata
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presentata la denuncia Uniemes. A titolo esemplificativo, ciò può accadere in caso in
assunzioni o cessazioni avvenute nel corso dell’anno.
Sezione 2 – Collaborazioni coordinate e continuative
Tale sezione, è riservata all’indicazione dei compensi corrisposti, durante il corso
dell’anno 2011, ai collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori a progetto, che
siano iscritti alla Gestione Separata INPS, ai sensi dell’art. 2, comma 26 della L. n.
335/95.
La sezione in commento deve essere compilata come di seguito indicato:
punto 9 – Compensi Corrisposti al collaboratore: il totale imponibile dei compensi
corrisposti ai collaboratori nel 2012; tale cifra deve essere indicata nel rispetto del
massimale, tenuto conto degli emolumenti erogati sino al 12 gennaio 2013, ma relativi
all’anno 2012 (pr. Cassa allargato). Tale massimale, per l’anno 2012, è pari a €
96.149,00.
punto 10 – Contributi Dovuti: ammontare complessivo della contribuzione dovuta alla
Gestione Separata, applicando le aliquote vigenti nell’anno 2012. Si ricorda che con
riferimento all’anno 2012, l’aliquota da applicare ai collaboratori che non avevano altra
copertura previdenziale è fissata nella percentuale del 27,72%, (27% aliquota IVS più
0,72% aggiuntiva); diversamente, sia per i soggetti in possesso di altra posizione
previdenziale, sia per i percettori di pensione diretta l’aliquota era stabilita nella misura del
18%;
punto 11 – Contributi a carico del collaboratore trattenuti: indicare il totale dei
contributi trattenuti al collaboratore, in relazione alla quota a suo carico (1/3 dei contributi
da versare all’istituto);
punto 12 – Contributi Versati: totale dei contributi effettivamente versati dal
committente.
Punto 13 - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia Uniemens - Tutti: Deve
essere barrato se sono state trasmesse le denunce Uniemes per tutti i mesi dell’anno
2012.
Punti 14 - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia Uniemens - Tutti con
esclusione di: la compilazione di detto punto è alternativa a quella del punto 13 e devono
essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell’anno solare in cui non è stata
presentata la denuncia Uniemes.
Dati assicurativi INAIL
Questi dati devono essere forniti per tutti i soggetti per i quali ricorre l’obbligo assicurativo
all’INAIL a norma del DPR n.1124/1965, per i titolari di posizione assicurativa INAIL che
non corrispondono somme e valori (ad esempio aziende presso le quali sono stati
promossi piani di inserimento professionale e borse lavoro, tirocini formativi, ovvero i soci
volontari delle cooperative sociali di tipo B); titolari di posizione assicurativa INAIL che
assicurano soggetti non percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilatiti (soci,
collaboratori, partecipanti all’impresa familiare).
Si ricorda che, pur essendo venuto meno l’obbligo previsto dal DLgs 38/2000 (modello
DNA), i dati in argomento devono continuare ad essere forniti.
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pag.59
Punto 33 – Qualifica: tale punto deve essere compilato solo se il lavoratore appartiene
ad una delle “Ulteriori Categorie” per le quali è necessario riportare i dati assicurativi
INAIL. A tal fine, si devono utilizzare i codici indicati nella tabella allegata alle istruzioni per
la compilazione del modello 770 semplificato.
Si ricorda, a titolo esemplificativo, il codice B per i tirocinanti, E per i soci delle cooperative
ed il codice Z per altri. Ad avviso di chi scrive, tale ultimo codice deve essere utilizzato
per esporre i dati assicurativi per i collaboratori coordinati e continuativi e/o per i
collaboratori a progetto;
Punto 34 – Posizione Assicurativa Territoriale: indicare il numero della posizione
assicurativa territoriale ed il relativo contro codice. Qualora l’assicurato abbia svolto la
propria attività in collegamento con due o più P.A.T., si dovranno compilare più righi
contenenti i dati assicurativi INAIL, al fine di evidenziare tutte le posizioni.
Punti 35 e 36 – Data Inizio e Data Fine: tali punti devono essere compilati per indicare il
periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento. La
compilazione del presente punto è obbligatoria se, nel corso del 2012, si è verificata una
delle seguenti ipotesi:
- variazione della posizione assicurativa. In tale evenienza devono essere compilati più
righi nei quali esporre rispettivamente il periodo (precisando data inizio e data fine) in
cui il soggetto assicurato è stato inserito nelle diverse posizioni assicurative ;
- assunzione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno.
Se nel corso del 2012 l’assicurato ha svolto, nell’ambito della stessa posizione
assicurativa, attività in modo discontinuo, nel punto 35 deve essere indicato il primo
giorno di occupazione e nel punto 36 l’ultimo giorno di occupazione del soggetto
interessato.
Punto 37 – Codice Comune: specificare il codice comunale della località in cui
l’assicurato ha svolto l’attività tutelata nel corso dell’anno oggetto della denuncia. Si
precisa che nel caso in cui le lavorazioni sono state effettuate in più unità produttive, nel
corso dello stesso anno, andrà indicato il codice della località in cui è stata svolta in modo
prevalente l’attività assicurata.
Punto 38 – Personale viaggiante: in luogo della compilazione del precedente punto 36,
se l’assicurato appartiene alla categoria del «personale viaggiante» va barrato il presente
punto.
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pag.60
PARTE D - ASSISTENZA 2012
Vanno indicati i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito delle
operazioni di assistenza fiscale prestata nel corso del 2012, dal sostituto stesso o da un
Caf dipendenti o professionista abilitato, anche a seguito di:
- comunicazioni rettificative e integrative mod. 730-4;
- comunicazioni (anche integrative) mod. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni mod. 730-4 (anche
rettificative) pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all’assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto
d’imposta, anche in seguito a rettifica dei mod. 730-3.
Vanno altresì indicate le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto
nel corso del 2012.
Per quanto riguarda le operazioni di assistenza fiscale 2012 si rinvia alla nostra circolare
prot. n. 79 del 22 giugno 2012.
La struttura del quadro suddivide le operazioni di assistenza fiscale in quattro parti:
- una per i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2012, c.d. “ordinaria” (punti da
1 a 120),
- una per i dati relativi alle rettifiche, c.d. assistenza “straordinaria” (punti da 121 a 146),
- una per i dati relativi ai conguagli non effettuati o non completati (punti da 147 a 195),
- una per indicare i dati del Caf o professionista abilitato (punti da 196 a 200).
Vengono dettate particolari disposizioni per la compilazione della presente parte D nel
caso di operazioni straordinarie con o senza estinzione del sostituto d’imposta, per le
quali si rimanda allo specifico paragrafo nella parte generale della presente circolare.
Prima di procedere ad analizzare i singoli punti del modello riteniamo opportuno
segnalare che il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di
conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati.
Si evidenzia che il modello prevede la separata rappresentazione dei crediti e/o debiti per
ciascuna tipologia di tributo per il dichiarante e il coniuge che presentano una
dichiarazione congiunta nonché le indicazioni circa gli importi effettivamente trattenuti e
rimborsati.
ASSISTENZA 2012
Nei punti da 1 a 120 vanno inseriti i dati delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi
da luglio a dicembre 2012 relative a:
-
saldo Irpef 2011, per il dichiarante e per il coniuge del dichiarante;
prima rata di acconto Irpef per il 2012 per il dichiarante e per il coniuge del
dichiarante;
addizionali regionali e comunali all’Irpef per il 2011 e acconto addizionale comunale
per il 2012, relativamente al dichiarante e al coniuge del dichiarante;
acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata per il dichiarante e
per il coniuge del dichiarante;
imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività percepiti nel 2011relativamente al
dichiarante e coniuge del dichiarante;
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pag.61
-
-
imposta sostitutiva Irpef del 21% o del 19% sulle locazioni degli immobili ad uso
abitativo (c.d. cedolare secca), relativamente al dichiarante ed al coniuge del
dichiarante;
contributo di solidarietà del 3%, relativamente al dichiarante ed al coniuge del
dichiarante;
conguaglio effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2012 relativi alla seconda o
unica rata di acconto Irpef per il 2012 per il dichiarante e per il coniuge del
dichiarante.
Punti 1e 102: il punto 1 è riservato all’indicazione del mese in cui è iniziata l’operazione di
conguaglio (sarà “8” se si tratta del mese di agosto). Il punto 102 contiene l’indicazione
del mese in cui è iniziata l’operazione di conguaglio relativa alla seconda o unica rata di
acconto per il 2012 (“11” o “12”).
Punti2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 82, 87, 91, 96, 105, 110,
114 e 119: si deve riportare l’ammontare dell’IRPEF, dell’addizionale regionale,
dell’addizione comunale, dell’imposta da tassazione separata, dell’imposta sostituiva del
10%, dell’imposta sostitutiva del 21% o 19% relativa a alla cedolare secca ed al contributo
di solidarietà, complessivamente rimborsato all’assistito, anche a seguito di rettifiche o
integrazioni, nei singoli mesi.
Punti 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 63, 68, 71 76, 80, 85, 89, 94, 103, 108,
112 e 117: si deve indicare l’ammontare dell’IRPEF, dell’addizionale regionale,
dell’addizione comunale, dell’imposta da tassazione separata, dell’imposta sostituiva del
10%, dell’imposta sostitutiva del 21% o 19% relativa a alla cedolare secca ed al contributo
di solidarietà, complessivamente trattenuti, anche a seguito di rettifiche o integrazioni, nei
singoli mesi, a saldo sui redditi del 2011, nonché la prima e seconda rata di acconto Irpef
per il 2012 e acconto addizionale comunale per il 2012, al netto degli interessi a qualsiasi
titolo trattenuti.
Punti 4, 9, 12, 17, 22, 28, 33, 39, 44, 50, 54, 59,64, 69, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 104, 109,
113 e 118: vanno indicati gli interessi complessivamente trattenuti agli assistiti sia per
incapienza (0,40% mensile), che per rettifica (0,40% mensile), che per rateizzazione
(0,50% mensile).
Punti 5, 14, 23, 34, 45, 56, 65, 74, 83, 92, 106 e 115: vanno indicati gli importi
effettivamente trattenuti al sostituito per imposte del dichiarante e coniuge per ciascuna
tipologia di tributo. Per la compilazione valga il seguente esempio.
1. Saldo Irpef 2011, trattenuto € 100 per dichiarante e € 80 per coniuge:
…
Punto 3 = 100
…
Punto 8 = 80
…
Punto 5 = 180
2. Saldo Irpef 2011, trattenuto € 100 per dichiarante e rimborsato € 80 per coniuge:
…
Punto 3 = 100
…
Punto 7 = 80
…
Punto 5 = 100
3. Saldo Irpef 2011, trattenuto € 100 per dichiarante e rimborsato € 80 per coniuge –
compensando i due importi e quindi versando il netto:
…
Punto 3 = 100
…
Punto 7 = 80
…
Punto 5 = 20
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pag.62
Punti 25, 30, 36, 41, 47 e 52: vanno indicati i codici delle regioni e dei comuni relativi
all’addizionale regionale e comunale (saldo 2011 e acconto 2012) rispettivamente del
dichiarante e del coniuge dichiarante rilevabili dal modello 730-3 o 730-4.
Punto 98: si deve riportare il codice relativo al tipo di conguaglio, in assenza di
rettifiche, utilizzando i seguenti codici:
A - conguaglio tardivo derivante da modello 730-3;
B - conguaglio tardivo derivante da comunicazione modello 730-4 pervenuta entro i
termini;
C - conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di modello 730-4;
D – mod. 730/3 o mod. 730/4 dal quale non risulta alcun debito o credito.
Rettifiche
Punto 99 (rettificativo): deve essere compilato in presenza di mod. 730/3 o 730/4 di
rettifica, utilizzando i seguenti codici:
A – conguaglio derivante da modello 730-3 o 730-4 rettificativo;
B - conguaglio tardivo derivante da modello 730-3 rettificativo;
C - conguaglio tardivo derivante da comunicazione modello 730-4 rettificativa;
D - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente
pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
E - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente
pervenuta al sostituto, ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
F – rettifica del solo codice regione;
G – rettifica del solo codice comune.
In caso di liquidazione a rettifica il sostituto deve riportare:
• nei punti 2,7,13,18,20,26,31,37,42,48,55,60,62,67,73,78,82, 87, 91, 96, 105, 110, 114
e 119 l’importo complessivamente rimborsato (anche a seguito di rettifiche o
integrazioni);
• nei punti 3,8,11,16,21,27,32,38,43,49,53,58,63,68,71,76, 80, 85, 89, 94, 103, 108,
112 e 117 l’importo complessivamente trattenuto (anche a seguito di rettifiche), al
netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti, indipendentemente dai rimborsi
effettuati a seguito della integrazione;
• deve inoltre compilare la successiva sezione “RETTIFICHE”.
Integrazioni
Punto 100 (integrativo): deve essere barrato nel solo caso in cui gli importi rimborsati
(punti 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 91 e 96) risultino, anche in parte, da
conguagli derivanti da mod. 730/4 integrativi.
Si tenga conto che, nel caso di comunicazioni integrative(mod. 730/4 integrativo), rispetto
ai conguagli effettuati a seguito di precedenti liquidazioni, il sostituto deve compilare le
caselle sopra richiamate riportando ai punti 3, 8, 21, 27, 32, 38, 53, 58, 63, 68, 71, 76, 89
e 94 quanto complessivamente trattenuto indipendentemente da quanto rimborsato in
seguito alle integrazioni (quindi l’importo lordo) e alle caselle 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55, 60,
62, 67, 73, 78, 91 e 96 quanto complessivamente rimborsato per effetto dell’integrazione.
Pertanto, in presenza di dichiarazioni rettificative e/o integrative il sostituto deve
esporre i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti senza effettuare tra tali
ammontari alcuna compensazione.
Punto 101: va barrato nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia riscontrato anomalie tali
danon rendere effettuabile le procedure di liquidazione.
Punti 107, 111, 116 e 120(esito): sono relativi ai dati della seconda o unica rata di
acconto 2012 e vanno compilati utilizzando il codice: A - richiesta di minore secondo o
unico acconto.
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pag.63
RETTIFICHE
I punti da121 a 146 riguardano le somme trattenute a seguito di liquidazioni a rettifica,
comprensive dei recuperi delle somme rimborsate a seguito di conguaglio operato per la
prima liquidazione e al netto degli interessi trattenuti.
Tali importi devono essere ricompresi anche nella parte relativa all’assistenza fiscale 2012
(“ordinaria”), nei punti 3,8,11,16,21,27,32,38,43,49,53,58,63,68,71,76, 80, 85, 89, 94, 103,
108, 112 e 117, anche nel caso di conguaglio a seguito di rettifica di una precedente
comunicazione pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio
(caso in cui al punto 81 sia indicato il codice “D” o “E”).
I rimborsi o ulteriori rimborsi derivanti da liquidazioni a rettifica vanno complessivamente
riportati nella sola parte relativa all’assistenza fiscale 2012 (“ordinaria”)nei punti
2,7,13,18,20,26,31,37,42,48,55,60,62,67,73,78,82, 87, 91, 96, 105, 110, 114 e 119.
I punti 121 e 142 sono riservati all’indicazione del mese in cui sono iniziate le
operazioni di conguaglio a rettifica (da “08” a “12”), anche in presenza di soli rimborsi.
Nei punti da 122 a 141 e da 143a146, come sopraddetto, devono essere indicate le
somme trattenute (comprensive dei recuperi delle somme rimborsate a seguito di
conguaglio operato per la prima liquidazione) a seguito di liquidazioni a rettifica, al netto
degli interessi trattenuti.
Nei casi di rettifica del solo codice regione relativo all’addizionale regionale all’Irpef, il
sostituto deve compilare i punti 25 e 30 riportando il codice corretto e compilando il punto
99 con il codice F.
Nei casi di rettifica del solo codice comune relativo al saldo e acconto all’addizionale
comunale all’Irpef, il sostituto deve compilare i punti 36, 41, 47 e 52 riportando il codice
corretto e compilando il punto 99 con il codice G.
Nel caso di conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione pervenuta
al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio (punto 99 compilato con il
codice “D” o “E”) i dati da indicare nel riquadro “Rettifiche” devono essere riportati anche
nei corrispondenti punti del riquadro “Assistenza 2012”.
***
Forniamo alcuni esempi di compilazione in caso di rettifiche:
- ESEMPIO N. 1:
Conguaglio “ordinario” eseguito ad agosto: Irpef dovuta a saldo € 100, trattenute € 100
Rettifica a settembre: Irpef dovuta a saldo € 150, ulteriore trattenuta € 50.
Nel punto 3 dovrà essere indicato l’importo di € 150 (100+50) e nel punto 1 il mese di
agosto (08).
Nel punto 122 dovrà essere indicato l’importo di € 50 e nel punto 121 il mese di settembre
(09).
- ESEMPIO N. 2:
Conguaglio “ordinario” eseguito ad agosto: Irpef da rimborsare € 100, rimborsate € 100
Rettifica a settembre: Irpef dovuta a saldo € 150, ulteriore trattenuta € 250 (150+100).
Nel punto 2 dovrà essere indicato l’importo di € 100 e nel punto 1 il mese di agosto (08).
Nel punto 3 dovrà essere indicato l’importo di € 250.
Nel punto 122 dovrà essere indicato l’importo di € 250 e nel punto 121 il mese di
settembre (09).
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pag.64
CONGUAGLI NON EFFETTUATI O NON COMPLETATI
I punti da 147 a 195 vanno compilati nel caso in cui non sia stato possibile effettuare o
completare le operazioni di conguaglio, indicando alla casella 147 (esito) uno dei seguenti
codici:
A - cessazione del rapporto di lavoro;
B - aspettativa senza retribuzione;
C - decesso;
D - retribuzione insufficiente;
E - rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute;
F – passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.
DATI DEL CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO
Il punto 196 è da barrare qualora l’assistenza fiscale venga prestata direttamente dal
sostituto d’imposta.
I punti da 197 a 200 sono riservati all’ipotesi di assistenza prestata tramite Caf o
professionista abilitato.
Le informazioni richieste vanno desunte dal Mod.730-4, anche rettificativo, predisposto
dal Caf o professionista abilitato.
In caso di assistenza prestata da professionista abilitato la casella 198 (numero di
iscrizione all’albo) non deve essere compilata.
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pag.65
COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E
REDDITI DIVERSI
Ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere
contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell’apposito riquadro
posto nella parte in alto a sinistra della comunicazione e dal codice fiscale del dichiarante,
posto in alto a destra.
Il codice fiscale del sostituto d’imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di
operazioni societarie straordinarie.
In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di
indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:
ƒ totalizzare i vari importi e compilare un’unica comunicazione qualora i compensi siano
riferiti alla stessa causale;
ƒ compilare tante comunicazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno avendo cura
di numerare progressivamente le singole comunicazioni riguardanti il medesimo
percipiente;
ƒ indicare una sola volta i dati anagrafici del percipiente ed il progressivo
comunicazione ed utilizzare più righi per esporre i dati relativi a ciascun importo
erogato, compilando i punti da 18 a 48.
La presente comunicazione va utilizzata per indicare l’elenco dei percipienti cui sono stati
corrisposti nel 2012:
ƒ
redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del Tuir. Le istruzioni richiedono anche la
comunicazione riferita ai compensi erogati a esercenti prestazioni di lavoro autonomo
che hanno optato per i regimi agevolati relativi alle nuove iniziative e alle attività
marginali di cui agli artt. 13 e 14 della L. 388/00, anche se non sono per espressa
disposizione normativa soggetti a ritenuta alla fonte. Per quanto riguarda il rilascio
della certificazione di cui all’art.4, c.6-ter, del D.P.R. n.322/98 per i suddetti compensi,
si consiglia di rilasciare la certificazione per i compensi erogati, considerato che
l’articolo 4, c.6-ter/322 fa riferimento ai soggetti tenuti alla presentazione del Mod.
770;
ƒ
redditi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (art. 67,
comma 1, lettera l del TUIR), soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/73 e
art. 33, comma 4, del DPR 42/1988; si ricorda che tra le prestazioni soggette a
ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del DPR n. 600/73 rientrano anche i compensi
percepiti a fronte di “assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere”.
ƒ
le provvigioni, comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a
rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e
di procacciamento di affari alle quali è stata applicata la ritenuta prevista dall’art.25-bis
del D.P.R. 600/1973; è opportuno ricordare che tale disposizione prevede
l’applicazione di una ritenuta del 23% (aliquota Irpef minima tabellare) sulla base
imponibile del 50%, ovvero del 20% dell’importo lordo corrisposto al soggetto
percipiente rispettivamente nel caso in cui il sostituito, nello svolgimento della propria
attività, non si avvalga ovvero si avvalga di collaboratori;
ƒ
le provvigioni derivanti dalla vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 114/98,
assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
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pag.66
Devono essere, altresì, indicati/e:
ƒ
le indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;
ƒ
i redditi derivanti dall’utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di
opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relative
ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico (art. 53, c.2,
lett. b del Tuir);
ƒ
i redditi derivanti dall’utilizzazione economica da parte di soggetto diverso dall’autore
o dall’inventore di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e
scientifico (art.67, c.1, lett. g del Tuir);
ƒ
compensi e premi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche,
rimborsi di spesa forfetari e indennità di trasferta di cui all’art. 67, comma 1, lettera m)
del TUIR (esclusi i rimborsi per spese documentate relative a vitto, viaggio, alloggio,
trasporti sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale).
Non vanno indicati nella presente comunicazione:
ƒ
i redditi per collaborazioni coordinate e continuative (compensi ad amministratori e a
sindaci, ecc.) o per collaborazioni a progetto, soggetti al contributo previdenziale della
gestione separata dell’INPS, in quanto questi redditi sono assimilati a quelli di lavoro
dipendente. Tali redditi vanno indicati nella comunicazione relativa i redditi di lavoro
dipendente;
ƒ
le provvigioni erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell’articolo 25-bis del DPR
600/73 per le prestazioni non soggette a ritenuta (quali le provvigioni percepite dalle
agenzie di viaggio e turismo, quelle percepite dagli agenti di assicurazione per le
prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, ecc.).
Per quanto riguarda la compilazione si evidenzia che la comunicazione deve essere
compilata applicando il principio di “cassa”, cioè indicando le somme pagate o corrisposte
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.
Nelle caselle da 1 a 13 vanno riportati i dati anagrafici dei percipienti.
In particolare la casella 10 - codice regione – (tabella SF, in appendice alle istruzioni),
deve essere compilata solo nel caso in cui nel punto 18 sia indicato il codice “N” cioè con
riferimento ai soggetti che hanno percepito indennità di trasferta, rimborso forfetario di
spese, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche,
nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata continuativa di carattere
amministrativo gestionale di natura non professionale resi a favore di società e
associazioni sportive dilettantistiche (il codice deve essere indicato in quanto per questi
redditi il sostituto deve trattenere anche l’addizionale regionale – vedi punti da 29 a 31).
La casella 12 deve essere barrata nel caso di redditi corrisposti agli eredi dell’avente
diritto , ai sensi dell’art. 7 comma 3, del Tuir; il sostituto di imposta dovrà riportare, in tal
caso, i dati anagrafici e fiscali dell’erede.
La casella 13 deve essere compilata in presenza degli “eventi eccezionali” identificati
con i codici indicati a pag. 57 delle istruzioni al mod. 770/2013 Semplificato. Nel caso di
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pag.67
contemporanea presenza di più eventi eccezionali si dovrà indicare il codice dell’evento
che prevede il periodo di sospensione più ampio.
Le caselle da 14 a 17 interessano esclusivamente i percipienti non residenti.
In tal caso:
nella casella 14 indicare il codice di identificazione fiscale
estero rilasciato
dall’Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo
rilasciato dall’Autorità amministrativa sempre del paese di residenza;
nelle caselle 15 e 16 indicare la località di residenza estera ed il relativo indirizzo;
nella casella 17 indicare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla tabella
SG in appendice alle istruzioni ministeriali.
Nelle caselle da 18 a 48 vanno riportati i dati relativi alle somme erogate.
Nella casella 18 va indicato il codice relativo alla causale desumibile dalle istruzioni al
Mod. 770/2013– semplificato -, alle pagine 57 e 58.
Vi segnaliamo in particolare:
A – prestazioni di lavoro autonomo professionale
B - utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno, brevetti
industriali, ecc.
C – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto è
costituito esclusivamente da lavoro
H – indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e
società di persone
L – utilizzazione economica da parte di soggetto diverso dall’autore o inventore di opere
dell’ingegno, brevetti industriali, ecc.
M – prestazioni di lavoro autonomo occasionale e obblighi di fare, non fare , permettere
O – prestazioni di lavoro autonomo occasionale e obblighi di fare, non fare , permettere,
per i quali non sussiste obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps (inferiori a 5.000
euro l’anno)
Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario
R - provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario
S – provvigioni corrisposte a commissionario
T - provvigioni corrisposte a mediatore
U - provvigioni corrisposte a procacciatore d’affari
Z – titolo diverso dai precedenti
La casella 19 va compilata solo se è stato indicato il codice “G” (indennità corrisposte per
la cessazione di attività sportiva professionale), “H” (indennità corrisposte per la
cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche) o “I” (indennità corrisposte per
cessazione da funzioni notarili) alla casella 18. In tal caso va indicato l’anno in cui è
sorto il diritto alla percezione delle citate indennità.
In caso di anticipazione corrisposta nel 2012 deve essere indicato l’anno 2012 e deve
essere barrata la casella 20.
In caso di anticipazioni erogate in anni precedenti riportare nelle caselle 32 e 33
l’ammontare, rispettivamente, delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di
anticipazione e le relative ritenute.
Nella casella 21 va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto.
Il contributo integrativo del 2% o 4% destinato alle casse professionali non fa parte del
compenso e non deve essere indicato nemmeno nella casella 24 relativa alla indicazione
delle somme non soggette a ritenuta IRPEF. Al contrario, in tale punto andrà indicata
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pag.68
l’eventuale rivalsa del 4% (facoltativa, relativa ai lavoratori autonomi professionisti iscritti
alla gestione separata dell’INPS), soggetta a ritenuta.
Anche le somme relative all’Enasarco e all’Iva esposte in fattura non devono essere
riportate in questa casella e nemmeno nella casella 24.
L’importo da indicare nella casella 21 sarà comprensivo anche delle somme corrisposte a
titolo di rimborsi spesa soggetti a ritenuta.
Per quanto riguarda i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che
hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative o alle attività marginali di
cui agli artt. 13 e 14 della legge n. 388/2000 e per quelli erogati a coloro che applicano il
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui
all’art. 27 del D.L. n. 98/2011, deve essere indicato l’intero importo corrisposto, ancorché
non assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche
nella casella 24.
Anche relativamente ai compensi erogati ai lavoratori autonomi di cui alla legge n.
238/2010, che abbiano le condizioni di cui al D.M. 3.6.2011 (lavoratori rientrati in Italia cd. “rientro dei cervelli in Italia”) al punto 21 deve essere indicato l’intero importo
corrisposto, ancorché assoggettato parzialmente a ritenuta d’acconto (20% per le
lavoratrici e 30% per i lavoratori). L’importo non assoggettato a ritenuta (80% o 70%) deve
essere riportato anche nella casella 24.
Nella casella 22 (somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale), devono
essere indicate le somme corrisposte a non residenti non assoggettate a ritenuta in
dipendenza della diretta applicazione del regime previsto nelle convenzioni internazionali
per evitare le doppie imposizioni sui redditi.
In tal caso le istruzioni precisano che il sostituto d‘imposta deve conservare ed esibire o
trasmettere, a richiesta dell’Agenzia delle entrate, il certificato rilasciato dal competente
ufficio fiscale estero attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione
comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale.
Nel caso in cui esista un modello convenzionale, tale modello debitamente compilato,
sostituisce la documentazione richiesta.
Ricordiamo che per i soggetti non residenti sono da includere in questo quadro:
- le prestazioni di lavoro autonomo effettuate in Italia (anche se rese nell’esercizio
d’impresa)
- redditi per i compensi percepiti per l’utilizzazione da parte di residenti di opere
dell’ingegno, invenzioni industriali, Know how e simili.
Riteniamo, viceversa, che le prestazioni eseguite interamente all’estero, non soggette ad
alcuna ritenuta, non vadano indicate nel Mod.770.
La casella 23, di nuova introduzione, deve essere utilizzata per indicare i codici relativi
alle somme non assoggettate a ritenuta e indicate nella successiva casella 24.
Considerato che per ciascun codice al punto 24 deve essere indicato il corrispondente
ammontare, in caso di più codici occorrerà compilare più righi.
I codici sono:
- 1 – per le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile per i
compensi percepiti dai ricercatori e docenti (D.L. n. 185/2008);
- 2 - per le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile ai sensi
della legge n. 238/20110 (cd. “rientro dei cervelli in Italia”);
- 3 – per altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti.
Nella casella 24 (somme non soggette a ritenuta) vanno indicate le somme diverse da
quelle della precedente casella 22.
Ad esempio, vanno indicate:
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-
la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento);
le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti in nome e per
conto dei committenti, mandanti o preponenti;
la detrazione forfettaria del 25% nel caso di compensi erogati a fronte dello
sfruttamento di diritti d’autore;
i compensi di importo inferiore a euro 25,82, di cui al comma 3 dell’art.25 del D.P.R.
600/73;
la quota dei compensi erogati ai lavoratori autonomi di cui alla legge n. 238/2010, che
abbiano le condizioni di cui al D.M. 3.6.2011 (lavoratori rientrati in Italia - cd. “rientro
dei cervelli in Italia”) non assoggettata a ritenuta d’acconto (80% per le lavoratrici e
70% per i lavoratori);
i redditi erogati a soggetti rientranti nel cosiddetto “regime dei minimi” i quali, come
chiarito dal Provvedimento del direttore delle Entrate del 22 dicembre 2011, non sono
più soggetti alla ritenuta d’acconto alla fonte.
In questo punto va riportato anche l’intero importo non assoggettato a ritenuta corrisposto
a esercenti prestazioni di lavoro autonomo che abbiano optato per i regimi agevolati
riferiti:
- alle nuove iniziative e alle attività marginali di cui agli artt. 13 e 14, L.388/2000;
- al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui
all’art. 27 del D.L. n. 98/2011.
L’IVA e le somme relative all’ENASARCO ed il contributo integrativo destinato alle casse
professionali esposti in fattura non devono essere invece riportati in questa casella.
Eventuali rimborsi spese, anche a piè di lista, riconosciuti ai lavoratori autonomi (sia
professionisti che occasionali) e quelli riconosciuti dalle case mandanti agli intermediari di
commercio, per viaggio, vitto ed alloggio in deroga all'articolo 1748 del codice civile
costituiscono, agli effetti fiscali, parte integrante dei compensi e delle provvigioni e come
tali devono essere assoggettati a ritenuta. Saranno, quindi, indicati nel solo punto 21 e
non anche in questo punto.
Gli importi indicati alle caselle 22 e 24 sono sempre ricompresi nella casella 21.
La casella 25 (imponibile) evidenzia l’ammontare imponibile su cui applicare le ritenute
determinato dalla differenza tra l’ammontare lordo di cui alla casella 21 e le somme non
soggette indicate nelle caselle 22 e 24.
Nella casella 26 (ritenute a titolo d’acconto) va indicato l’importo delle ritenute d’acconto
operate nell’anno.
Nella casella 27 (ritenute a titolo d’imposta) va indicato l’importo delle ritenute a titolo di
imposta operate nell’anno.
Ad esempio:
- ritenute operate su redditi di lavoro autonomo professionale o occasionale corrisposti
a soggetti non residenti per prestazioni effettuate in Italia;
- le ritenute operate su redditi derivanti da utilizzazione economica di opere dell’ingegno
corrisposti a soggetti non residenti;
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le ritenute operate sulle somme individuate dal codice N (attività sportive
dilettantistiche) del punto 18 relativamente agli importi assoggettati a ritenuta a titolo di
imposta (oltre euro 7.500 e fino a euro 28.158,28).
La casella 28 riguarda infine l’ammontare delle ritenute non operate per effetto delle
disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nei punti 26 e 27.
Le caselle 29 e 30, devono essere compilate solo nel caso in cui nella casella 18 sia
indicato il codice “N” (attività sportive dilettantistiche), con l’indicazione dell’importo
dell’addizionale all’Irpef trattenuto rispettivamente a titolo d’acconto e d’imposta.
Nella casella 31, deve essere indicato l’importo dell’addizionale all’Irpef non operato a
seguito di eventi eccezionali, già compreso nelle caselle 29 e 30.
Le caselle 32 e 33 (indennità percepite in anni precedenti) sono da compilare solo se
al punto 18 è stato indicato uno dei codici G (cessazione attività sportiva professionale), H
(cessazione rapporti di agenzia persone fisiche), I (cessazione funzioni notarili). In tal
caso indicare, rispettivamente, l’ammontare corrisposto in anni precedenti a titolo di
anticipazioni e le relative ritenute.
Nelle caselle 34 e 35 indicare l’importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione
ai redditi contrassegnati al punto 18 dal codice C (utili derivanti da contratti di
associazione in partecipazione, quando l’apporto è costituito solo dalla prestazione di
lavoro), ovvero deve essere indicato l’importo dei contributi previdenziali dovuti in
relazione a redditi annui superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività contrassegnate al
punto 18 dai codici M (redditi di lavoro autonomo occasionale) e V (vendite a domicilio).
Nei confronti dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la
contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al
lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura
(circolare INPS n.103 del 6 luglio 2004) da indicare nella successiva casella 36.
La casella 37 deve essere compilata esclusivamente se nel punto 18 sono riportati i
codici X o Y (canoni corrisposti a società estere nel 2004 e 2005), indicando l’importo
delle ritenute rimborsate nel 2012, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 30 maggio 2005 n. 143.
Le caselle 38 e 39 (fallimento e liquidazione coatta amministrativa) vanno compilate
esclusivamente nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un
curatore fallimentare o un commissario liquidatore. In tal caso i compensi indicati nella
casella 25 vanno suddivisi, indicando nelle rispettive caselle i compensi pagati dal
dichiarante prima dell’apertura della procedura da quelli pagati dopo tale data dal
curatore fallimentare o commissario liquidatore.
Le caselle da 40 a 48 devono essere compilate solo in caso di operazioni straordinarie
con estinzione del soggetto preesistente e prosecuzione dell’attività da parte di
altro soggetto (es. fusioni) e qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato la
certificazione per le somme da lui corrisposte.
Come detto precedentemente, nel capitolo “Modalità di compilazione in caso di operazioni
straordinarie- punto 1.2.2. Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi”, a cui si rimanda, le certificazioni rilasciate dal dichiarante, ma relative a
somme erogate dall’estinto, dovranno essere indicate, nella comunicazione riferibile al
dichiarante, dove viene indicato esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio
“Codice fiscale” e nelle caselle da 40 a 48 (sez. “Redditi erogati da altri soggetti”), le
somme erogate e le ritenute/trattenute effettuate dal soggetto estinto.
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pag.71
Viceversa, nel caso in cui il soggetto estinto abbia rilasciato anche la certificazione, il
dichiarante dovrà compilare apposita comunicazione riferibile all’estinto, indicando anche
il codice fiscale del sostituto d’imposta estinto (posto nell’apposita casella in alto a destra
del modello), compilando la sezione “Dati relativi alle somme erogate”, senza compilare la
sezione “Redditi erogati da altri soggetti”.
Nella casella 40, indicare la causale del pagamento effettuato dal soggetto estinto, già
indicata nel punto 18.
Nelle caselle da 41 a 48 vanno indicati i dati relativi alle somme erogate da ciascun
soggetto estinto (certificate dal dichiarante). In caso di più soggetti estinti occorrerà
utilizzare più righi per esporre i dati relativi a queste caselle.
In particolare:
- casella 41: indicare il codice fiscale del soggetto estinto cui si riferiscono i dati
esposti nelle successive caselle da 42 a 48;
- casella 42: indicare il totale del reddito imponibile erogato dal soggetto estinto
indicato in casella 41. Tale importo è già compreso nella casella 25;
- casella 43: indicare le ritenute a titolo d’acconto operate dal soggetto estinto sul
reddito di casella 42. Tali ritenute sono già comprese nella casella 26.
- casella 44: indicare le eventuali ritenute a titolo d’imposta operate dal soggetto
estinto sul reddito di casella 42. Tali ritenute sono già comprese nella casella 27.
- casella 45: indicare le ritenute di cui alle caselle 42 e 43 non operate per effetto di
disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tali ritenute sono già comprese
nella casella 28.
- caselle 46, 47 e 48: indicare le eventuali addizionali regionali a titolo d’acconto
(casella 46) e d’imposta (casella 47) e quelle non operate per effetto di disposizioni
emanate a seguito di eventi eccezionali (casella 48). Le ritenute sospese di cui alla
casella 48 sono comprese anche nelle caselle 46 e 47. I dati delle caselle 46, 47e 48
sono già comprese, rispettivamente, anche nelle caselle 29, 30 e 31.
PROSPETTO SS
Nel prospetto SS devono essere indicati i dati riassuntivi relativi alle ritenute Irpef (a
titolo d’acconto e d’imposta), addizionali all’Irpef e interessi e imposte sostitutive riportate
nei diversi quadri del modello di dichiarazione.
Nel rimandarvi, per la compilazione di questo prospetto riassuntivo, alle istruzioni del
modello 770/Semplificato pagg. 60, 61 e 62, vi segnaliamo quanto segue.
Nel rigo SS2 (dati riepilogativi relativi alla comunicazione lavoro dipendente ed assimilato
ed assistenza fiscale):
- al punto 1 (ritenute Irpef) va indicato il totale delle ritenute di cui al punto 5 della
“Comunicazione dati certificazione lavoro dipendente e assimilati..”, al netto degli
importi indicati ai punti 201 e 211 della medesima comunicazione, parte B.
- I dati relativi alle ritenute operate dal soggetto estinto, relativamente a somme
conguagliate dal soggetto dichiarante, vanno indicate in un prospetto SS riferito al
soggetto estinto con riferimento a quanto indicato nei punti da 211 a 220.
Nel rigo SS3 (relativo alle certificazioni dei lavoratori autonomi, provvigioni e redditi
diversi) le istruzioni specificano che la totalizzazione delle ritenute Irpef e trattenute per
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pag.72
addizionali regionali di cui ai punti 26, 27, 28, 29, 30 e 31 deve essere al netto delle
ritenute operate dai soggetti estinti di cui alle caselle 43, 44, 45, 46, 47 e 48. Tali ultimi
dati devono essere inseriti esclusivamente nel rigo SS3 del prospetto SS riferito al
soggetto estinto (il quadro SS viene spaccato in due: uno riferibile alle ritenute operate dal
dichiarante e uno riferibile alle ritenute operate dal soggetto estinto, ma certificate dal
dichiarante. Ciò ancorché la comunicazione dati, in questo caso, sia unica).
Il rigo SS4 (importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie) deve essere
compilato, in caso di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro e
senza estinzione del sostituto cedente, da quest’ultimo, per indicare l’ammontare delle
somme dovute per assistenza fiscale che non ha trattenuto per effetto del suddetto
passaggio (trattenute che avrà poi effettuato il sostituto cessionario).
PROSPETTO SY – SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E RITENUTE OPERATE AI SENSI DELL’ART. 25
DEL D.L. N. 78/2010
Tale quadro, di nuova istituzione, è destinato a raccogliere le informazioni relative:
• alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, ai
sensi dell’art. 21, comma 15, della L. n. 449/97, così come modificato dall’art. 15,
comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009 (sezioni I e II),
• alle ritenute operate, all’atto dell’accredito dei pagamenti dovuti dai beneficiari
dei bonifici disposti dai contribuenti per fruire delle detrazioni di imposta, ai
sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010 (sezione III).
Com’è noto, e come commentato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2
marzo 2011 (vedi ns. circolare n. 62 del 17 maggio 2011), il sostituto di imposta, terzo
erogatore, deve esporre nella sua dichiarazione (mod. 770) anche le somme non soggette
a ritenuta. La ratio di tale previsione risiede nella volontà dell’amministrazione finanziaria
di monitorare, in capo ai creditori pignoratizi, la tassazione delle somme derivanti da
pignoramento presso terzi.
Il presente quadro è suddiviso in tre sezioni e qualora i righi del prospetto non siano
sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti, numerandoli progressivamente nel
quadro “Mod. N.”
SEZIONI I E II
Si tratta delle ritenute che il terzo erogatore, qualora rivesta la qualifica di sostituto di
imposta, deve operare sulle somme erogate al creditore pignoratizio, qualora questi sia un
soggetto Irpef ed a condizione che dette somme siano riferibili a crediti soggetti al prelievo
delle ritenute alla fonte.
Rinviando, per un esame più completo della materia, alla nostra circolare n. 62 del 17
maggio 2011, si precisa quanto segue.
Il carattere speciale delle procedure esecutive nell’ambito del diritto di famiglia ed
esigenze di semplificazione hanno portato l’Agenzia delle entrate a ritenere che:
• le somme erogate a titolo di assegni per il mantenimento del coniuge non devono
mai essere assoggettate alla ritenuta del 20% in commento da parte del terzo
erogatore (anche se tali assegni costituiscono, per il coniuge stesso, reddito di lavoro
assimilato a quello dipendente);
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pag.73
•
•
devono però essere dichiarate nel modello 770 Semplificato - quadro SY, sezione I.
tuttavia, qualora il terzo erogatore, sostituto d’imposta, conosca la natura di tali
somme pagate (ad esempio, il datore di lavoro del coniuge obbligato/debitore), lo
stesso dovrà applicare, in luogo della ritenuta del 20%, le ordinarie ritenute previste
per tale tipologia di reddito (ritenute sui redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro
dipendente – art. 24/600) ed emettere il relativo CUD, ovviamente, intestato al
coniuge- creditore pignoratizio (indicando nel campo 10 del CUD il codice Z2). In tal
caso non dovrà compilato il prospetto SY
Sezione I – Riservata al soggetto erogatore delle somme
Tale sezione deve essere compilata dal terzo erogatore tenuto ad effettuare le ritenute
sulle somme pagate al creditore pignoratizio
Nel rigo SY2 indicare:
• punto 1, il codice fiscale del debitore principale (soggetto pignorato);
• punto 2, il codice fiscale del creditore pignoratizio;
• punto 3, l’importo delle somme erogate al creditore pignoratizio;
• punto 4, l’importo delle ritenute a titolo di acconto del 20% effettuate;
• punto 5, barrare la casella nel caso in cui la ritenuta non sia stata operata, in quanto il
credito di cui è titolare il percipiente (creditore pignoratizio) non è assoggettabile a
ritenute alla fonte
Sezione II - Riservata al debitore principale
Tale sezione deve essere compilata dal debitore principale (soggetto pignorato),
qualora rivesta la qualifica di sostituto d’imposta.
Nel rigo SY7 indicare:
• punto 1, il codice fiscale del creditore pignoratizio;
• punti 2, 4, 6, 8, 10, le somme erogate al creditore pignoratizio;
• punti 3, 5, 7, 9, 11, la tipologia delle somme liquidate utilizzando uno dei i codici
riportati a pag. 79 delle istruzioni del modello 770/2013:
Sezione III –Ritenute da art. 25 del D.L. 78/2010
Tale sezione deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane S.p.A. per
l’indicazione della ritenuta operata a titolo di acconto dell’imposta sul reddito nella misura
del 4% (aliquota vigente con decorrenza già dal 6 luglio 2011) all’atto dell’accredito dei
pagamenti dovuti dai beneficiari dei bonifici disposti dai contribuenti per fruire delle
detrazioni di imposta di cui al citato art. 25. Si tratta della detrazione del 36% per
ristrutturazione edilizia e del 55% relativa ad interventi volti alla riqualificazione energetica
degli edifici.
Sull’argomento si rimanda alle nostre circolari n. 101 del 6.7.2010, n. 121 del 24.8.2011,
n. 16 del 31.1.2011, e n. 90 del 2 agosto 2011.
Conseguentemente, nei righi da SY12 a SY15 indicare:
• punto 1, il C.F. del beneficiario cui si riferisce il bonifico;
• punto 2, l’ammontare del bonifico;
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pag.74
•
punto 3, le ritenute operate.
PROSPETTI ST, SV E SX
Per la compilazione dei Prospetti ST, SV e SX si rinvia a quanto riportato con riguardo al
Modello 770/2012 Ordinario.
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pag.75
MODELLO 770/2013 ORDINARIO
FRONTESPIZIO
Per la compilazione del frontespizio si rinvia a quanto riportato con riguardo al
Modello 770/SEMPLIFICATO.
Si segnalano le seguenti differenze rispetto al frontespizio del mod. 770 Semplificato:
- solo nel mod. 770 Ordinario, nella sezione “dati relativi al sostituto”, è prevista la
residenza estera;
- nel mod. 770 Ordinario non è prevista la sezione relativa alla “redazione della
dichiarazione”, ma è prevista solo l’indicazione dei quadri che compongono la
dichiarazione.
SF: REDDITI DL CAPITALE, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE,
CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI
In questo quadro, con riferimento a quanto corrisposto nel 2012, devono essere indicati i
dati identificativi dei percipienti i seguenti redditi, assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto,
quali:
-
redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d’impresa,
-
proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere d’impresa residenti,
-
compensi per avviamento commerciale
-
contributi degli enti pubblici e privati.
Questo quadro dovrà essere, inoltre, utilizzato ai fini delle comunicazioni che i soggetti
intermediari di cui all’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 461/97 devono effettuare (ai sensi
del comma 2 dello stesso decreto) relativamente ai redditi di capitale corrisposti a soggetti
non residenti, non soggetti a imposizione o soggetti ad imposizione in misura ridotta, ed in
particolare:
-
-
-
redditi di capitale di cui all’art. 26-bis del DPR 600/73 corrisposti a soggetti residenti in
Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (in attesa del decreto di
cui all’art. 168-bis del Tuir che dovrà individuare tali Paesi (white list), si dovrà fare
riferimento ai Paesi indicati nei DD.MM. 4/9/96, 25/3/98, 16/12/98, 17/6/99, 20/12/99,
5/10/00 e 14/12/2000). Si veda la tabella SH allegata alle istruzioni ministeriali per
l’elenco degli stati convenzionati che consentono scambi di informazioni (white list);
interessi e proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, compresi i
buoni fruttiferi e i certificati di deposito emessi dalle banche dall’1.7.98, corrisposti a
tutti i soggetti non residenti, nonché gli interessi e proventi dei certificati di deposito e
buoni fruttiferi emessi dalle banche fino al 30.6.98;
redditi di capitale per i quali è stata applicata un’aliquota ridotta o pari a zero per
effetto di convenzioni bilaterali.
Per i redditi di capitale corrisposti a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta
del 20% non deve essere compilato il presente quadro, ma il quadro RZ della
dichiarazione UNICO 2013, prospetto G.
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pag.76
Non sono soggetti a comunicazione gli interessi e altri proventi corrisposti da banche
italiane a banche estere o filiali estere di banche italiane.
Per i percipienti non residenti, l’indicazione del codice fiscale per i soggetti ai quali il
codice non risulti attribuito si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati anagrafici.
Nel punto 13 va indicata la causale del pagamento utilizzando gli appositi codici (da A a
Z) indicati alle pagine 18 e 19 delle istruzioni.
Riportiamo di seguito i codici che, a nostro avviso, potrebbero maggiormente interessare
le nostre associate:
A - redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d’impresa
commerciale assoggettati alla ritenuta del 20% a titolo d’acconto di cui all’art.26, ultimo
comma, del D.P.R. n.600 del 1973, compresa la differenza tra la somma percepita alla
scadenza e quella data a mutuo o in deposito;
Rientrano fra l’altro in questa categoria:
- gli interessi erogati a prestatori persone fisiche non socie di cooperative (ritenuta a
titolo d’acconto del 20% );
- gli interessi erogati a prestatori persone fisiche socie di cooperative, ai quali, non
potendosi applicare le agevolazioni sul prestito sociale per mancanza dei requisiti
richiesti (ad esempio in caso di superamento del limite massimo), è stata applicata la
ritenuta del 20% a titolo d’acconto, anziché a titolo d’imposta. Vogliamo segnalare che
nel caso di superamento del limite massimo dei prestito sociale l’agevolazione si
perde su tutti gli interessi e non solo per quelli relativi alla parte eccedente il limite;
B – proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non
appartenenti all’impresa erogante, assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto nella misura
del 20%, in applicazione dell’art. 26, ultimo comma, secondo capoverso, del D.P.R. n. 600
del 1973 nel testo risultante dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 461/1997;
C - compensi per avviamento commerciale (conseguente a cessazione anticipata di
contratti di locazione di immobili adibiti ad esercizio di attività commerciale) assoggettati
alla ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 28, primo comma, del D.P.R. 600 del 1973
(15%);
D - contributi degli enti pubblici e privati assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto di cui
all’art. 28, secondo comma, del D.P.R. 600 del 1973 (4%).
SH: REDDITI DI CAPITALI, PREMI E VINCITE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI
BANCARIE, PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI
Questo prospetto è riservato alle persone fisiche, società di persone ed enti non
commerciali non tenuti alla dichiarazione dei redditi.
I soggetti IRES (società ed enti commerciali) sono tenuti a compilare, per i redditi di
analoga natura corrisposti a terzi (esempio: interessi su prestito agevolato corrisposti a
soci persone fisiche di cooperative o premi e vincite soggetti a ritenuta di cui
all’art.30/600) il quadro RZ del modello UNICO 2013 - Società di capitali o del modello
UNICO 2013- Enti non commerciali, per gli enti non commerciali in possesso di redditi
d’impresa.
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pag.77
SI: UTILI E PROVENTI EQUIPARATI PAGATI NELL’ANNO 2012
Il quadro deve essere compilato dalle società (SpA - Sapa - Srl - Cooperative) ed enti
commerciali che nell’anno 2012 hanno corrisposto utili e proventi equiparati agli utili (ivi
compresi gli interessi riqualificati dividendi ai sensi dell’art. 98/Tuir, in vigenza della Thin
cap) in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, ancorché non assoggettati a
ritenuta.
In questo quadro vengono richiesti i dati relativi agli utili e proventi equiparati pagati
nell’anno 2012.
A tal fine si considerano pagati anche gli utili, riconosciuti in forma di dividendo, che
vengono destinati ad aumento del capitale sociale. Il momento del pagamento coincide,
generalmente, con quello della delibera.
Da quest’anno non vanno più distinti gli utili deliberati fino al 30.6.1998 da quelli
deliberati dall’1.7.1998, e non devono più essere indicati gli utili da corrispondere al
31.12.2011, deliberati fino al 30.6.1998. Ciò in quanto dal 2012 gli utili devono essere
indicati con esclusivo riferimento alla data di incasso, non rilevando in alcun modo
la data di delibera dei dividendi (si veda circolare Agenzia delle entrate n. 11/E del
28.3.2012, paragrafo 7, ultimo periodo).
Si evidenzia, inoltre, che sui dividendi percepiti dall’1.1.2012 le aliquote
precedentemente applicate, in via ordinaria, nelle misure 12,50% o 27% sono state
sostituite dall’aliquota unica del 20% (cfr. ns. circolare n. 50 del 5.04.2012).
La suddetta ritenuta è applicabile ai dividendi corrisposti:
-
a persone fisiche residenti, per partecipazioni non qualificate e non relative
all’impresa (come ad esempio i soci delle cooperative) (20% a titolo d’imposta);
-
a soggetti non residenti nel territorio dello Stato (20% a titolo d’imposta, salvo
convenzioni per evitare le doppie imposizioni);
-
a soggetti esenti dall’IRES (cooperative sociali totalmente esenti art. 11, 1° parte
DPR 601/1973) (20% a titolo d’imposta);
-
a enti commerciali (ritenuta a titolo d’acconto del 20% sulla quota imponibile del
dividendo, pari al 5% - art. 4, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 344/20031
Ricordiamo che continuano a non essere soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte i
dividendi corrisposti:
-
a società ed enti commerciali soggetti a Ires;
-
a società di persone o ad imprenditori individuali;
-
a persone fisiche relativamente a partecipazioni qualificate.
Detto quadro deve essere utilizzato, altresì, da parte dei sostituti d’imposta che sono
intervenuti nella riscossione degli utili corrisposti da società ed enti di ogni tipo, non
1
Dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11/E del 28.3.2012, paragrafo 7, si evince che la ritenuta a carico degli enti non commerciali sia ancora dovuta. Dal testo letterale del citato art. 4, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 344/2003 e dalla circolare n. 26/E del 16.6.2004 (ns. circolare n. 161 del 20.10.2008) sembrava, invece, che la ritenuta fosse applicabile solo “nel primo periodo d’imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004”.
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pag.78
residenti nel territorio dello Stato (in questo ultimo caso andrà compilata la sezione “UTILI
ESTERI PAGATI NELL’ANNO 2012”).
Per quanto concerne le cooperative, questo quadro deve essere compilato anche
qualora nel corso del 2012, siano stati pagati a soci receduti e/o esclusi aumenti
gratuiti di capitale sociale, ai sensi dell’articolo 7 della legge 59/92 e art. 14 della legge
72/83, nonché rimborsi di assegnazioni - anche in sede di attribuzione del ristorno gratuite di capitale sociale (compreso a.p.c. e /o azioni di sovventori). Tali somme sono
considerate utili.
Ricordiamo che dovranno compilare questo quadro anche le cooperative che
distribuiscono dividendi (o rimborsano quote di rivalutazione o azioni assegnate
gratuitamente) a soggetti diversi dalle persone fisiche, in quanto, con l’entrata in
vigore del D. Lgs. 461/97, le disposizioni dell’articolo 10-ter della legge n. 1745 del
29/12/62 (che ne escludevano l’indicazione nella dichiarazione) sono state implicitamente
abrogate.
Segnaliamo che nel presente quadro vanno indicati anche gli utili non soggetti a ritenuta,
ancorché gli stessi vadano indicati analiticamente per percipiente, nel quadro SK.
Il quadro non andrà compilato per gli utili e imposte sostitutive derivanti dalle azioni e
strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art. 44 del TUIR, immessi nel sistema di
deposito accentrato della Monte Titoli Spa.
Il quadro è costituito da tre prospetti oltre al rigo SI1 in cui indicare il codice fiscale del
sostituto d’imposta, nel caso in cui il soggetto dichiarante sia diverso per effetto di
operazioni straordinarie intervenute.
UTILI PAGATI NELL’ANNO 2012 IN QUALITA’ DI EMITTENTE
Rigo SI2 - Indicare (sia per le cooperative che per le altre società) l’ammontare
complessivo degli utili corrisposti nel 2012, compresi i rimborsi effettuati dalle
cooperative nel 2012 relativamente ad aumenti gratuiti di capitale sociale ai sensi
della legge 59/92 e 72/83, ad assegnazioni gratuite di azioni (a.p.c. e/o sovventori) e
ad attribuzione di ristorni a capitale.
UTILI ESTERI PAGATI NELL’ANNO 2012 (rigo SI3)
È una sezione che interessa solo gli intermediari.
Questa sezione va comunque compilata con gli stessi criteri del primo prospetto.
UTILI E PROVENTI EQUIPARATI
Devono essere indicati gli utili corrisposti nel 2012, senza più distinguere la data in
cui gli stessi sono stati deliberati.
Vanno inoltre indicati i proventi equiparati agli utili corrisposti nel 2012 e precisamente:
- proventi derivanti da titoli o strumenti finanziari equiparati di cui all’art. 44, c.2, lett a) e
b) del Tuir;
- utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui
all’art. 44, c.1, lett. f) del Tuir – con apporto di solo capitale o misto capitale e lavoro –
sempreché non dedotti dall’associante in base alle norme del Tuir vigenti
anteriormente alla riforma di cui al D. Lgs. n. 344/03;
- interessi riqualificati dividendi in vigenza dell’art. 98/Tuir, abrogato (Thin cap).
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pag.79
Righi da SI4 a SI13:
-
nella colonna 1 (somme pagate nel 2012) vanno indicati gli utili ed i proventi
equiparati pagati nel 2012 ,nonché i pagamenti, sempre effettuati nel 2012, relativi a
rimborsi di rivalutazioni gratuite di capitale sociale delle cooperative, rimborsi
di azioni assegnate gratuitamente, anche per attribuzione dei ristorni,
assoggettati a ritenuta;
-
in colonna 2 va indicata l’aliquota applicata (generalmente, 20%);
-
in colonna 3 si dovrà indicare il titolo di applicazione della ritenuta: nel caso di
titolo di acconto si riporterà A, mentre nel caso di titolo d’imposta si riporterà I. In
questa sezione le ritenute saranno generalmente a titolo d’imposta, ad eccezione
degli utili pagati ad enti non commerciali (art. 4, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n.
344/2003) o pagati da società estere a persone fisiche residenti in relazione a
partecipazioni qualificate non relative all’impresa, ai sensi del comma 4
dell’art.27/600;
-
in colonna 4 vanno indicate le ritenute effettuate sugli utili corrisposti nel corso del
2012;
-
nella colonna 5 va indicato il tipo di utile o provento equiparato con uno dei
seguenti codici:
1) utili da partecipazione e interessi riqualificati utili in vigenza dell’abrogato art.98
del Tuir;
2) proventi derivanti da titoli o strumenti finanziari equiparati di cui all’art. 44, c.2, lett.
a) del TUIR;
3) utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui
all’art. 44, c.1, lett. f/TUIR, sempreché non dedotti dall’associante in base alle
norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma fiscale del D. Lgs. 344/03.
Nel rigo SI14 dovranno essere indicati gli utili non soggetti a ritenuta (dividendi a
soggetti non residenti, in applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o
dividendi corrisposti a soggetti di cui all’art.74/TUIR (Stato ed altri enti pubblici) e dividendi
corrisposti senza applicazione delle ritenute alla fonte, ai sensi del regime introdotto dal
D. Lgs. 461/97 - es. dividendi corrisposti a soggetti diversi dalle persone fisiche).
Le società e gli enti che hanno distribuito utili in esenzione dalle ritenute o che hanno
applicato aliquote ridotte per effetto, ad esempio, delle convenzioni contro le doppie
imposizioni, devono conservare un dettaglio esplicativo degli utili corrisposti in esenzione
o con riduzione delle relative ritenute, con la causale dell’esenzione o della riduzione
applicata.
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pag.80
SK: COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ ED ENTI
RESIDENTI E NON RESIDENTI NONCHE’ ALTRI DATI DELLE SOCIETA’ FIDUCIARIE
Il quadro SK contiene i dati identificativi dei percettori residenti (sia persone fisiche
che non) nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES,
residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2012,
indipendentemente dall’anno di delibera, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo
d’imposta o ad imposta sostitutiva e quelli percepiti dai soggetti di cui all’art. 74 del
TUIR (Stato ed altri enti pubblici).
Devono inoltre essere indicati anche i dati relativi a proventi equiparati agli utili derivanti
da titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), da contratti di
associazione in partecipazione e cointeressenza (con apporto di solo capitale o misto
capitale e lavoro), nonché i dati relativi agli interessi riqualificati in vigenza dell’art.98 del
Tuir, abrogato (thin cap).
Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello
Stato che hanno percepito utili soggetti a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad
imposta sostitutiva, anche se in misura convenzionale.
Vanno indicati anche utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27 bis
(rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti) e 27 ter (azioni in
deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.) del DPR 600/73.
Devono essere indicati anche i dividendi (deliberati sia prima che dopo il 1° luglio 1998)
distribuiti dalle società cooperative a soggetti diversi dalle persone fisiche ai quali non sia
stata applicata la ritenuta a titolo di imposta.
Non devono essere dichiarati gli utili corrisposti a soggetti residenti e assoggettati
a ritenute alla fonte a titolo di imposta (persone fisiche con partecipazioni non
qualificate: esempio, soci delle cooperative).
Non vanno dichiarati gli utili per i quali sia stata deliberata la distribuzione, ma non sia
stato effettuato, nel 2012, il relativo pagamento.
Si segnala che con la riforma fiscale delle cooperative, ai sensi dell’art. 6 del D.L.
63/2002 e dell’art. 1, c. 460-468, L.311/04, l’esenzione totale dall’IRES è rimasta
esclusivamente in capo alle cooperative sociali di cui all’art. 11, 1° parte del DPR n.
600/1973 e pertanto per le altre cooperative, che non sono mai totalmente esenti, non
deve essere applicata la ritenuta del 20% a titolo d’imposta. Qualora però il sostituto
avesse comunque applicato la ritenuta per errore, tale ritenuta deve essere considerata a
titolo d’acconto e non di imposta e, pertanto, anche per questi dividendi si dovrà compilare
questo quadro, così come si deve rilasciare la certificazione degli utili, ex art. 4, c. 6-ter e
6-quater D.P.R. 322/98.
Si ricorda che i soggetti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando
un’aliquota di ritenuta o di imposta sostitutiva inferiore a quella istituzionalmente prevista,
anche per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi
internazionali, di leggi relative ad enti od organismi internazionali, nonché ai sensi degli
articoli 27- bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, devono tenere a disposizione
dell’Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale
estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante
l’esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni di aliquota
applicata. Nel caso in cui esista un modello concordato, tale modello, debitamente
compilato, sostituisce la predetta documentazione.
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pag.81
Modalità di compilazione del quadro
Il quadro SK rispecchia i dati già contenuti nella “certificazione relativa agli utili ed
agli altri proventi equiparati” corrisposti nell’anno 2012, rilasciato ai percettori
entro il 28 febbraio 2013 (cfr. ns. circ. n. 27 dell’8.02.2013).
In caso di utilizzo di più fogli del presente quadro i dati relativi al tipo di comunicazione,
all’emittente e all’intermediario non residente devono essere riportati su ciascun foglio.
Rigo SK1: indicare il codice fiscale del sostituto d’imposta nel caso in cui il soggetto
dichiarante sia diverso per effetto di operazioni straordinarie intervenute.
Rigo SK2 (tipo comunicazione): deve essere indicato uno dei codici riportati alla pagina
26 delle istruzioni del modello 770 ordinario.
Segnaliamo il codice A da utilizzare, per la generalità dei casi, dalla società o enti
emittenti (in tal caso non va compilato il rigo SK3) per gli utili o altri proventi equiparati
dalla stessa corrisposti. Questo codice deve essere utilizzato anche dal sostituto che
abbia pagato interessi riqualificati dividendi in vigenza dell’abrogato art. 98 del Tuir (thin
cap).
Ricordiamo che non è richiesta la comunicazione relativa al deposito di azioni al
fine di partecipare all’assemblea ordinaria di bilancio.
Nel rigo SK3 (dati relativi all’emittente) devono essere indicati i dati del soggetto
emittente, quando non coincide con il sostituto d’imposta dichiarante.
Nel rigo SK4 (dati relativi all’intermediario non residente) devono essere indicati i dati
relativi agli intermediari che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini
dell’applicazione dell’art. 27-ter, comma 8, del DPR 600/1973. A tale riguardo si sottolinea
che nel punto 3, in mancanza del codice fiscale italiano, si deve indicare un codice
identificativo rilasciato da un’autorità amministrativa del Paese di residenza.
Righi da SK 5 a SK 7 (elenco dei percipienti)
Dati del percipiente e del rappresentante della società estera
Nelle caselle da 1 a 12 vanno indicati i dati identificativi del percipiente.
Nella casella 11 va indicato il codice dello stato estero di residenza rilevato dalla
tabella SG, posta nell’appendice alle istruzioni del modello, se la comunicazione si
riferisce ad un soggetto non residente, indicando nella successiva casella 12, qualora il
percipiente non sia in possesso di codice fiscale italiano già indicato nella casella
1, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall’Autorità fiscale del paese di
residenza, ovvero, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità
amministrativa.
Nel caso in cui il percipiente sia un soggetto non residente diverso da persone fisica al
quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano devono essere riportati anche i dati
del legale rappresentante avendo cura di inserire:
- nelle caselle da 13 a 19, il codice fiscale e i dati anagrafici del legale
rappresentante della società estera;
- se il legale rappresentante è un non residente: nelle caselle 20, 22 e 23, la località di
residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero;
- se il legale rappresentante è un residente: nelle caselle 20, 21 e 22, il comune del
domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.
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pag.82
Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati
Nella casella 24 deve essere indicato uno dei seguenti codici, identificativi dell’oggetto
della comunicazione:
1 - in caso di pagamento di dividendi e altri proventi equiparati;
2 - se si tratta di pagamento di dividendi e altri proventi equiparati a società fiduciaria o
altri soggetti di cui all’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 58/98.
Nella casella 25 indicare il tipo di partecipazione che viene segnalato utilizzando i
seguenti codici:
1. azioni ordinarie (per Spa e per cooperative che hanno adottato il modello Spa con
capitale rappresentato da azioni);
2. azioni privilegiate (indicheremo con questo codice anche le azioni dei soci sovventori);
3. azioni di risparmio (indicheremo con questo codice anche le azioni di partecipazione
cooperativa, in quanto, ancorché anche privilegiate, non avendo diritto al voto
abbiamo ritenuto di assimilarle alle azioni di risparmio;
4. quote di società non azionarie (ad esempio, srl e cooperative che hanno adottato il
modello srl e cooperative che hanno adottato il modello spa con capitale sociale
rappresentato o suddiviso in quote).
Qualora uno stesso percettore (es. socio persona giuridica di una coop) avesse più
tipologie di azioni (di capitale ordinario o a.p.c. o in qualità di socio sovventore) si
dovranno compilare più righi in relazione alle diverse tipologie di azioni.
Nella casella 26 (tipo ritenuta), in merito agli utili ed ai proventi equiparati pagati
nell’anno 2012, deve essere indicata la tipologia corrispondente alla base imponibile
determinata per il calcolo della ritenuta applicata, utilizzando i codici indicati a pag. 27
delle istruzioni del modello 770 ordinario.
La casella del punto 27 va barrata se si tratta di azioni depositate nel sistema di deposito
accentrato presso Monte Titoli S.p.a.
Nella casella 28 va indicato il numero delle azioni o quote.
Per le quote delle società cooperative e delle srl riteniamo di dover indicare “1”.
Per le cooperative che hanno le azioni si indicherà il numero delle azioni e nel caso in cui
il capitale sia formato da un certo numero di azioni più una parte residua che non forma
una azione intera, riteniamo si debba indicare, come nel caso della contitolarità, il numero
delle azioni con i decimali, per rappresentare la parte residua.
La cifra va approssimata al secondo decimale se il numero è rappresentato da una
frazione dell’unità.
Nella casella 29 deve essere indicata la percentuale di possesso, se le azioni, le quote,
gli strumenti finanziari o i contratti sono intestati a più soggetti (contitolarità). Può essere il
caso di eredi nell’ipotesi di possesso da parte del defunto di azioni di partecipazione
cooperativa o di azioni di socio sovventore.
Nella casella 30 va indicato il dividendo unitario, con arrotondamento al secondo
decimale.
Per le quote delle società cooperative riteniamo di dover indicare l’importo del dividendo
e/o della rivalutazione gratuita e/o assegnazione gratuita complessivo, considerato che al
punto 28 si sarà indicato 1.
Per le cooperative che hanno le azioni si indicherà il dividendo e/o rivalutazione riferibile
ad ogni azione.
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pag.83
Non va indicato nulla per i titoli esteri.
Nelle caselle 31 e 32 va indicato l’importo del dividendo complessivo corrisposto nel
2012 e precisamente:
- nella casella 31 va indicato l’importo del dividendo complessivo corrisposto nel 2012,
formato con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007;
- nella casella 32 va indicato l’importo del dividendo complessivo corrisposto nel 2012,
formato con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al
31/12/2007.
Riteniamo che i dividendi relativi alle azioni di partecipazione cooperativa e alle azioni
di socio sovventore siano da indicare nelle caselle 31 o 32 (dedicate ai “dividendi”) in
quanto sono considerate vere e proprie azioni (e non titoli assimilati alle azioni di cui
all’articolo 44. c. 2, lett. a /Tuir) e, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate
n. 37/E del 9.7.2003, costituiscono capitale sociale.
Anche per quanto concerne i rimborsi di rivalutazione gratuita e/o assegnazione
gratuita per ristorno riteniamo che gli stessi debbano essere indicati quali “dividendi” ed
in questo caso dovranno essere esposti solo nella casella 32 in quanto, come detto, per
essi facciamo esclusivamente riferimento al momento del rimborso.
Non sono previsti campi specifici nemmeno per i rimborsi di capitale sociale aumentato
per attribuzione dei ristorni in tale forma che, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.L.
63/2002, qualora i ristorni fossero imponibili all’atto della loro attribuzione, vengono tassati
al momento della restituzione del capitale ricevuto, così come le rivalutazioni gratuite di
cui all’art. 7/59. Vengono, pertanto, considerati come dividendi. Riteniamo, quindi, di
indicare tali proventi (se non percepiti da socio persona fisica, per il quale la ritenuta è a
titolo d’imposta e, quindi , non si deve rilasciare la certificazione, né compilare il quadro
SK) nel campo 32 (in quanto anche per i rimborsi derivanti da ristorni facciamo
esclusivamente riferimento al momento del rimborso).
Si precisa, inoltre, che nelle caselle 31 o 32 non vanno indicati gli utili o le riserve di utili
formatesi nei periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art.115 e
116 del Tuir (tali importi andranno indicati esclusivamente nella casella 44).
Nelle caselle 33 e 34 devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti
finanziari, di cui all’art.44, comma 2, lett. a), del Tuir, la cui remunerazione è costituita
totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre
società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero dell’affare in relazione al quale i titoli e gli
strumenti finanziari sono stati emessi (proventi equiparati ai dividendi). Devono essere
indicati in tali caselle anche gli utili derivanti da strumenti finanziari esteri assimilati alle
azioni, verificandosi le condizioni di cui all’art.44, comma 2, lett. a) del Tuir.
Tali proventi vanno suddivisi:
- in casella 33 quelli prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007;
- in casella 34 quelli prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al
31/12/2007.
Nelle caselle 35 e 36 si devono indicare gli utili derivanti da contratti di associazione in
partecipazione e cointeressenza di cui all’art.44, comma 1, lett. f) del Tuir (proventi
equiparati ai dividendi), suddividendo:
- nella casella 35 quelli prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007;
- nella casella 36 quelli prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31/12/2007
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pag.84
Nella casella 37 devono essere indicate le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di
cui all’art.98 del Tuir, purché erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate
(interessi riqualificati come utili in vigenza dell’art. 98/Tuir, abrogato).
Si puntualizza che gli importi dei dividendi e dei proventi ad essi equiparati, indicati ai
punti precedenti (da 31 a 37), devono essere riportati al lordo delle ritenute o imposte
sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all’estero, avendo cura di indicare il
controvalore in euro per le attività finanziarie estere.
Nella casella 38 (netto frontiera) deve essere indicato l’ammontare dell’importo del
dividendo o altro provento equiparato, al netto delle imposte applicate all’estero.
La casella 39 deve essere utilizzata per indicare gli utili derivanti dalla partecipazione in
SIIQ e in SIINQ.
Alla casella 40 deve essere indicata la misura dell’aliquota della ritenuta o dell’imposta
sostitutiva applicata sui dividendi (esempio: per i dividendi corrisposti a non residenti).
Nelle caselle 41 e 42 deve essere indicato, rispettivamente, l’importo della ritenuta o
dell’imposta sostitutiva applicata al percipiente. Si precisa che i due punti sono
alternativi.
Andranno indicate anche le ritenute eventualmente operate per errore (ad esempio nei
confronti di cooperative ritenute erroneamente esenti), nel corso dell’anno 2012.
Alla casella 43 va indicato l’imposta eventualmente applicata all’estero.
Nella casella 44, devono essere indicati gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi
in cui è efficace l’opzione per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del
TUIR, che non concorrono a formare il reddito dei soci, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 23
aprile 2004. Tale norma non si applica ai proventi equiparati ai dividendi che, quindi, non
devono mai essere indicati in questa casella.
La sezione “Società fiduciarie – Dati dei soci affidanti di società trasparente” deve
essere compilata dalle società fiduciarie qualora i soggetti da essa rappresentati abbiano
optato per il regime di trasparenza per il tramite della stessa società fiduciaria.
SO: COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 2 E
DELL’ART.10, COMMA 1 DEL D. LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N.461
Questo quadro deve essere utilizzato per indicare i dati richiesti per l’effettuazione della
comunicazione all’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 10, c.1, del D. Lgs.
461/97.
La predetta comunicazione deve essere effettuata dagli intermediari e dagli altri soggetti
che intervengono in operazioni, effettuate nel 2011, che possono generare redditi diversi
di natura finanziaria, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lettere da c) a c-quinquies) del Tuir. Tra gli
altri, sono tenuti ad effettuare la comunicazione (se il contribuente non ha esercitato
l’opzione di cui agli artt. 6 e 7 del 461/97, escluse le operazioni di cui ai codici G, J, K, L e
M):
- le banche;
- le SIM;
- le società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse
emessi.
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Vogliamo soffermarci solo su questi ultimi soggetti, tra i quali, potenzialmente, potrebbero
rientrare tutte quelle società che emettono azioni o quote sociali per il cui trasferimento
non si avvalgono di intermediari, di notai o di professionisti (questi ultimi solo per il
trasferimento di quote di srl).
Questi soggetti, in qualità di società emittenti, devono effettuare la comunicazione
di cui all’art.10, comma 1, del D.Lgs. n. 461/1997 per comunicare l’annotazione del
trasferimento delle azioni o quote sociali.
Nel caso in cui detti soggetti debbano effettuare tale comunicazione, il quadro (rigo SO 3)
dovrà essere compilato nel seguente modo:
- per ciascun soggetto devono essere indicati i dati identificativi (nel caso in commento,
riteniamo che il soggetto da indicare sia il soggetto venditore, in quanto è questo che
può aver percepito i suddetti redditi di cui all’art.67/Tuir) nei punti da 1 a 12;
- nel punto 13 (causale) andrà indicato il codice B (annotazione del trasferimento di
azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti);
- nel punto 14 (oggetto) andrà indicato il codice 1 (azioni, partecipazioni non
rappresentate da titoli);
- nel punto 15 (data) andrà indicata la data in cui l’operazione è stata effettuata (nel
caso in commento, riteniamo di indicare la data dell’annotazione del trasferimento nel
libro soci);
- nel punto 16 (ammontare) andrà indicato l’ammontare complessivo dell’operazione
alla data di cui al punto precedente o, in mancanza, il valore nominale dei titoli;
- nel punto 17 (quantità) andrà indicata la quantità delle attività oggetto della
comunicazione (ad esempio il numero dei titoli), senza operare alcun troncamento e
se la quantità è rappresentata da una frazione di unità indicare la cifra approssimata
al secondo decimale;
- nel punto 19 (numero intestatari) andrà indicato il numero complessivo dei soggetti
intestatari oggetto della comunicazione; in tal caso questa informazione andrà
riportata in tutti i numeri d’ordine relativi ad ogni intestatario, indicando al punto 20 la
percentuale di contitolarità relativa ad ognuno di essi. I dati relativi all’intera
operazione andranno ripetuti con riferimento ad ogni intestatario;
- nel punto 21 (codice fiscale cointestatario) andrà indicato il codice fiscale del primo
soggetto cointestatario indicato nella comunicazione.
SQ: DATI RELATIVI AI VERSAMENTI DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICATA
NEL 2012 SUGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E
TITOLI SIMILARI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL D.LGS. 239/96, NONCHÉ SUI
DIVIDENDI DI CUI ALL’ART. 27-TER DEL DPR 600/73
Sono tenuti alla compilazione del quadro le banche, gli intermediari e i soggetti emittenti
(questi ultimi limitatamente ai proventi da essi direttamente corrisposti) che hanno
effettuato i versamenti dell’imposta sostitutiva relativi all’anno 2012, applicata:
- sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli obbligazionari e titoli similari soggetti alla
disciplina del D.Lgs. 239/96;
- sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito
accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi dell’art. 27-ter/600.
SS: DATI RIASSUNTIVI
Nel quadro SS devono essere indicati i dati riassuntivi relativi alle ritenute a titolo
d’acconto e d’imposta ed alle imposte sostitutive riportate nei diversi quadri del modello di
dichiarazione.
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pag.86
Per la compilazione di questo quadro si rimanda alle istruzioni del modello 770/Ordinario,
pagg. 44 e 45.
ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE E IMPOSTE
SOSTITUTIVE
Il prospetto ST del modello 770 Semplificato si compone di due sezioni e il quadro ST del
modello 770 Ordinario si compone, da quest’anno, di tre sezioni (è stata eliminata la
quarta sezione relativa al prospetto delle attività emerse).
La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte
operate e per assistenza fiscale effettuate, alle imposte sostitutive prelevate, nonché per
esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate.
La seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di
addizionale regionale all’IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale,
nonché per esporre tutti i relativi versamenti (per le addizionali comunali si veda il quadro
SV).
La terza sezione, presente solo nel 770 Ordinario, deve essere utilizzata per indicare le
imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7, del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e all’art. 1,
comma 2-bis, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, nonché, da quest’anno, l’imposta di bollo
speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione e l’imposta
straordinaria sui prelievi delle medesime attività.
Qualora vengano utilizzati più prospetti, anche per insufficienza di righi, gli stessi
devono essere numerati progressivamente.
Nella casella “eventi eccezionali”, posta al rigo ST1 e riferibile al soggetto estinto, vanno
indicati i codici rilevabili nella tabella a pag. 16 delle istruzioni del modello 770/semplificato
o pag. 13 del modello 770/ordinario.
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pag.87
Compilazione del modello di pagamento F24 e correzione di errori
L’anno di riferimento da inserire nel modello F24 corrisponde al periodo di imposta dei
redditi cui si riferisce il tributo. Ad esempio, nel caso di versamento di ritenute Irpef su
redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2013 e
riferiti al periodo di imposta 2012, indicare come riferimento il 2012. Nel caso di
versamento di trattenute di addizionale regionale all’Irpef, effettuate ratealmente nel 2012,
determinate sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo di imposta 2011,
indicare come anno di riferimento 2011, anche se trattenute ratealmente nel 2012.
Nel caso di errata indicazione nel modello F24 del codice fiscale, del codice tributo
(compreso il caso di versamento con unico codice di più tributi) e/o del codice regione e
del periodo di riferimento, la regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con
comunicazione, da redigersi in forma libera tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,
presso un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. La compilazione del quadro
ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, i dati corretti.
Le istruzioni precisano poi che il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento
operoso di più adempimenti omessi risultanti dal quadro ST e individuati dal medesimo
codice tributo (quindi versamenti relativi a mesi diversi) può essere riportato sul medesimo
F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo
del quadro ST.
La sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente
per ciascun adempimento.
Non è possibile versare cumulativamente, a seguito di ravvedimento, stesse ritenute e
sanzioni relative a più mesi.
I dati da indicare nella prima sezione - Erario - del quadro ST si riferiscono a:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
le ritenute operate, nonché i relativi versamenti, sugli emolumenti erogati nel 2012.
Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73,
sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2013, se riferiti al 2012, nonché le
ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno 2012 effettuato nei mesi di
gennaio o febbraio 2013 (versamenti effettuati entro il 18 febbraio 2013 o 18 marzo
2013, in quanto il 16 febbraio e il 16 marzo 2013 cadevano di sabato);
le trattenute effettuate, nonché i relativi versamenti, a seguito di assistenza fiscale
prestata nel 2012 (ad eccezione di quelle relative all’addizionale regionale Irpef che
vanno esposte nella seconda sezione e di quelle relative all’addizionale comunale
Irpef che vanno esposte nel quadro SV);
le ritenute operate ed i relativi versamenti effettuati, a partire dal mese di marzo 2012
a seguito dell’incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio
di fine anno 2011;
le imposte sostitutive sulle rivalutazioni del TFR, versate in acconto entro il 16
dicembre 2012 ed a saldo entro il 18 febbraio 2013, in quanto il 16 febbraio cadeva di
sabato;
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pag.88
ƒ
ƒ
le imposte sostitutive del 10% operate ai sensi del D.L. n. 93/2008 e successive
modifiche sulle somme erogate per l’incremento della produttività;
le rate di imposta sostitutiva prelevate nel 2012 con riferimento ai redditi emersi negli
anni 2001 e 2002.
I dati da indicare nella seconda sezione - Addizionale regionale - del quadro ST
devono riferirsi:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
alle trattenute ed ai relativi versamenti delle addizionali regionali effettuati a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2012; non vanno indicate né
le trattenute né i versamenti delle predette addizionali effettuati in forma rateizzata nel
2013 in base alle risultanze del conguaglio di fine anno 2012. Andranno invece
indicate le addizionali regionali relative a conguagli di fine anno 2012 trattenute nello
stesso 2012, in deroga alle istruzioni ministeriali che prevedono la trattenuta in forma
rateizzata nel 2013 (ad esempio, per collaboratori coordinati e continuativiamministratori - pagati una volta all’anno);
alle trattenute ed ai relativi versamenti delle addizionali regionali effettuati in forma
rateizzata nel 2012 con riferimento all’anno 2011;
alle trattenute ed ai relativi versamenti dell’addizionale regionale effettuati a seguito di
assistenza fiscale prestata nel 2012;
alle trattenute ed ai relativi versamenti delle addizionali regionali effettuati sui
compensi erogati a soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato
nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica.
In entrambe le sezioni vanno altresì indicate le ritenute o altre imposte effettuate nel 2012
i cui versamenti sono stati effettuati, tardivamente, entro la presentazione della
dichiarazione (per ravvedimento operoso).
Le istruzioni alla compilazione del modello che seguono riguardano entrambe le prime
due sezioni.
Casella 1 (periodo di riferimento) - è riservata all’indicazione del mese e anno di
decorrenza dell’obbligo di effettuazione della ritenuta o trattenuta. Si tratta, pertanto,
del mese in cui il sostituto d’imposta avrebbe dovuto operare la ritenuta o trattenuta,
ancorché la stessa non sia stata effettuata nei termini, come nel caso di ravvedimento
operoso.
Riteniamo opportuno precisare che:
ƒ nell’ipotesi di somme corrisposte entro il 12 gennaio 2013 e riferite all’anno 2012, il
mese da indicare è convenzionalmente dicembre 2012 (e nel punto 10 – note, va
indicato il codice “B”);
ƒ per i versamenti trimestrali o semestrali va indicato l’ultimo mese, rispettivamente, del
trimestre o del semestre.
ƒ nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese
dalla chiusura dell’esercizio, va indicato il mese di chiusura dell’esercizio;
ƒ nell’ipotesi di sostituto d’imposta che abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati
nel 2012 nei mesi di gennaio o febbraio 2013, dovrà essere indicato nel punto 1 il
periodo convenzionale 12/2012 e nel punto 10 – note, rispettivamente, il codice D per
il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice E per il conguaglio effettuato
nel mese di febbraio;
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pag.89
ƒ
ƒ
ƒ
con riferimento alle addizionali trattenute nello stesso mese, sia addizionali trattenute
in forma rateale, relative all’anno 2011, che trattenute di addizionali effettuate a
seguito di cessazione del rapporto nel 2012, si dovranno compilare righi distinti,
indicando, nel punto 10 – note, il codice “S” per quelle di competenza dell’anno di
imposta corrente (2012). Non è richiesto alcun codice specifico per quelle di
competenza dell’anno 2011, trattenute ratealmente nel 2012. Si ritiene che l’anno da
indicare, come periodo di riferimento, in entrambe le situazioni, sia il medesimo (anno
2012), visto anche che le stesse istruzioni affermano che il periodo di riferimento è
costituito dal mese e dall’anno dell’obbligo di effettuazione del prelievo.
Pertanto, considerando quanto dettato dalle istruzioni in merito alla compilazione del
modello F24 (si veda in precedenza apposito paragrafo), dove viene affermato che in
caso di addizionali trattenute in forma rateale nel corso del 2012, relative al 2011,
l’anno da indicare nel modello F24 è il 2011, si riscontra una differenza di
comportamento tra la compilazione del modello 770 e quella del modello F24;
nell’ipotesi di versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR sia per
l’acconto che per il saldo, va indicato sempre il mese di dicembre 2012.
nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista
dall’art.2, comma 1 del DPR 445/97 (sostituti minimi), come sostituito dall’art.3,
comma 2, del DPR 542/99, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati
desunti dal modello di pagamento, indicando: nella casella 1, 12/2012 (data
convenzionale); nella casella 2: l’importo complessivo delle ritenute cui il versamento
si riferisce; nella casella 10 il codice “A” e nella casella 14 la data di versamento;
Casella 2 (ritenute/trattenute operate): va indicato l’ammontare delle ritenute e
trattenute effettuate nel 2012 (ritenute Irpef operate (anche a seguito di procedure di
pignoramento presso terzi), trattenute di addizionale regionale all’Irpef, imposte sostitutive
e trattenute derivanti da assistenza fiscale (compreso cedolare secca e contributo di
solidarietà), nonché eventuali interessi).
Si precisa che:
ƒ in caso di interessi trattenuti a seguito di rateizzazione deve essere compilato uno
specifico rigo, atteso che sono oggetto di versamento con codice tributo proprio,
diverso dall’imposta cui si riferiscono;
ƒ qualora nel corso di operazioni di conguaglio (anche per cessazioni del rapporto di
lavoro dipendente in corso d’anno) il sostituto abbia restituito ritenute operate in
eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro
dipendente e assimilati corrisposti nel 2012, nella casella 2 deve essere indicata la
differenza dell’importo da versare;
ƒ se, nel caso di cui sopra, le ritenute da restituire sono maggiori o uguali al monte
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va indicato alcun dato in
casella 2, in quanto non vi è alcun versamento da effettuare;
ƒ qualora per effetto delle suddette operazioni di conguaglio relative al 2012, la
restituzione delle ritenute operate in eccesso sia effettuata dal sostituto d’imposta
attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale all’IRPEF e/o dalle
ritenute relative ad altre categorie di reddito devono sempre essere compilati appositi
righi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale
all’IRPEF nonché alle ritenute relative a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e
assimilati, ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni.
In tal caso, dovranno essere indicati:
- nel punto 2, le ritenute o le trattenute effettivamente operate;
- nel punto 4 e/o 5, il relativo importo utilizzato per le restituzioni;
- nel punto 7 l’importo versato (anche se pari a zero), che deve essere pari alla
differenza tra il punto 2 ed i punti 4 e/o 5.
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pag.90
ƒ
ƒ
Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di
rimborso di trattenute a titolo di addizionale regionale all’IRPEF a seguito di
conguaglio da assistenza fiscale utilizzando il monte trattenute relativo alla medesima
regione.
L’importo restituito utilizzando le somme indicate, deve essere esposto unitamente
agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 4 del
quadro SX, mentre l’importo utilizzato per le restituzioni (punti 4 e/o 5 del quadro ST)
deve essere indicato al rigo SX4, colonna 5;
qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all’articolo 4, commi 6 -ter
e 6 - quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d’imposta abbia restituito al
sostituito ritenute e trattenute a titolo di addizionali regionali all’IRPEF operate
nell’anno 2012 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato
l’importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato, al netto delle
restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 7, deve essere
riportato l’importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d’imposta evidenzia
direttamente un credito a lui spettante (da considerare, si ritiene, versamento in
eccesso);
qualora sia stato effettuato un versamento in acconto dell’imposta sostitutiva dell’11%
sulle rivalutazioni del TFR superiore a quello dovuto per l’anno 2012, nel punto 2 si
indicherà l’importo effettivamente dovuto e nel punto 7 l’importo versato in sede di
acconto.
Esempio:
acconto calcolato applicando il metodo storico e versato il 17/12/2012 (il 16 era
domenica) € 100;
imposta effettivamente dovuta per l’anno 2012 € 80;
l’azienda risulta a credito di € 20 e non dovrà effettuare alcun versamento entro il
18/02/2013 (il 16 cadeva di sabato).
In sede di compilazione del quadro ST si avrà:
punto 2: 80
punto 7: 100
In tal modo si evidenzia il versamento in eccesso di € 20 derivante dal maggior
acconto versato, che sarà riportato nel prospetto SX1 colonna 4.
Nella casella 3 (crediti recuperati) - presente solo nella prima sezione – Erario - va
indicato l’importo totale dei crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione
riconosciuti che il sostituto in sede di conguaglio ha successivamente provveduto a
recuperare e che, quindi, deve riversare all’Erario. Tali importi vanno indicati anche in SX
38, col. 2 e SX 39, col. 2 rispettivamente per il credito recuperato per famiglie numerose e
per canoni di locazione.
Nelle caselle 4, 5 e 6 devono essere indicati gli importi che il sostituto ha utilizzato in
compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato, a debito, ai punti 2 e 3.
In particolare:
casella 4 (importi utilizzati a scomputo): va indicato l’importo utilizzato a scomputo
dei versamenti relativi alle ritenute/trattenute indicate nelle caselle 2 e 3, al netto delle
eccedenze di versamento che devono essere indicate nel successivo punto 5 e dei crediti
di imposta che vanno indicati nel punto 6.
L’importo utilizzabile per lo scomputo (diretto, senza alcuna indicazione su mod. F24)
dei versamenti è costituito dai seguenti crediti:
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pag.91
ƒ
quello evidenziato al rigo SX4, col. 2 (credito risultante dalla precedente dichiarazione
relativa al 2011 – da rigo SX4, col 6 del 770/2012), al netto di quanto utilizzato in sede
di compensazione esterna di cui al D. Lgs 241/97, indicato al rigo SX4, col. 3 (credito
risultante dalla dichiarazione relativa al 2011, utilizzato in F24);
ƒ
quello evidenziato sempre nel rigo SX4, col. 4, generato da restituzioni effettuate nel
2012, ad esempio:
1) utilizzando le somme anticipate dal sostituto e/o le ritenute sui redditi diversi da
quelli da lavoro dipendente o assimilato soggetti a tassazione ordinaria (ovvero
anche quelle relative a lavoro dipendente o assimilato in caso di conguaglio
effettuato nei mesi di gennaio o febbraio 2013 con utilizzo delle ritenute relative ai
primi due mesi dello stesso anno 2013), e/o le trattenute a titolo di addizionali
regionale all’Irpef per crediti Irpef del dipendente derivanti da operazioni di
conguaglio di fine anno 2012 o per cessazione del rapporto di lavoro (questo
importo va indicato nel rigo SX1, c. 1);
2) utilizzando somme anticipate dal sostituto e/o le ritenute Irpef su qualsiasi reddito
e/o le trattenute a titolo di addizionali regionale all’Irpef (diverse da quelle della
medesima regione ) per crediti di addizionali regionale derivanti da operazioni di
conguaglio di fine anno 2012 o per cessazione del rapporto di lavoro (questo
importo va indicato nel rigo SX1, c. 1);
3) utilizzando ritenute Irpef e/o trattenute a titolo di addizionali regionale per crediti
IRPEF e di addizionali regionale all’IRPEF del dipendente o lavoratore assimilato
derivanti da assistenza fiscale (questo importo va indicato nel rigo SX1, c. 2);
4) utilizzando somme anticipate dal sostituto e/o le ritenute Irpef su qualsiasi reddito
e/o le trattenute a titolo di addizionali regionale all’Irpef per restituzione di ritenute
e imposte sostitutive applicate e non dovute (ad esempio: ritenute su tfr operate in
eccesso e restituite entro il termine di consegna del CUD);
ƒ
quello, evidenziato sempre nel rigo SX4, col. 4, generato da compensi spettanti ai
sostituti per l’assistenza fiscale diretta prestata (questo importo va indicato anche nel
rigo SX1, c. 3);
ƒ
quello relativo al credito di imposte sostitutive derivanti dal conguaglio di somme per
l’incremento della produttività assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva
del 10% (D.L. n. 93/2008 e successive modifiche) e successivamente assoggettate a
tassazione ordinaria (questo importo va indicato anche nel rigo SX1, c. 5);
ƒ
quello derivante dal credito per famiglie numerose di cui all’art.12, comma 3, del Tuir
e per canoni di locazione di cui all’art.16, comma 1-sexies del Tuir. Tali crediti vanno
indicati anche in SX 38, col. 1 e SX 39, col. 1, rispettivamente per il credito recuperato
per famiglie numerose e per canoni di locazione. In tali casi, nel presente punto si
deve indicare l’ammontare del credito utilizzato a scomputo e nel punto 10 – note dovrà essere riportato il codice “T”.
Se per il versamento di una ritenuta si utilizza in parte crediti per famiglie numerose e
canoni di locazione ed in parte altri crediti si dovranno compilare distinti righi, ognuno
relativo al tipo di scomputo effettuato.
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pag.92
Esempio:
‐ ritenuta operata, cod. 1040, euro 1.000, nel mese di maggio 2012;
‐ utilizzo a scomputo euro 200, con crediti per famiglie numerose;
‐ utilizzo a scomputo euro 300, con altri crediti;
‐ versato euro 500, in data 16.6.2012.
Il quadro ST dovrà essere così compilato:
primo rigo
‐ casella 2, ritenute operate, 200
‐ casella 4, importi utilizzati a scomputo, 200
‐ colonna 7, importo versato, 0
‐ casella 10, note, T
‐ casella 11, codice tributo, 1040
secondo rigo
‐ casella 2, ritenute operate, 800 (1000 – 200)
‐ casella 4, importi utilizzati a scomputo, 300
‐ colonna 7, importo versato, 500
‐ casella 11, codice tributo, 1040
‐ casella 14, data di versamento, 16.06.2012
ƒ
quello generato da restituzioni relative al 2012 sui redditi di capitale, nonché
l’eventuale riporto dell’anno precedente non utilizzato in compensazione, ai sensi del
D. Lgs. 241/97, mediante F24, risultanti dal quadro RZ del modello UNICO 2013 (ad
esempio le ritenute sul prestito sociale), evidenziato nel rigo SX3 del mod.
770/ordinario.
casella 5 (utilizzo di versamenti in eccesso): va indicato l’importo dei versamenti in
eccesso (relativi al 2012, evidenziati nel rigo SX1, col. 4) per la parte utilizzata a
scomputo diretto, senza indicazione sul modello F24, dei versamenti relativi alle
ritenute/trattenute indicate nelle caselle 2 e 3 (indicata in rigo SX4, col. 5).
Ai fini di un controllo incrociato si può affermare che le caselle 4 e 5 di questo riquadro
corrispondono a quanto indicato nel rigo SX4, col. 5, più rigo SX3 meno rigo SX2;
casella 6 (crediti d’imposta utilizzati a scomputo): va indicato l’importo dei crediti
d’imposta utilizzati a scomputo diretto, senza indicazione sul modello F24, dei
versamenti di ritenute/trattenute indicate al solo punto 2.
Trattasi, ad esempio del credito di imposta sull’anticipo del TFR di cui all’art. 3, c. 213,
legge 662/97 utilizzato direttamente a scomputo delle ritenute sul TFR, comprese quelle
operate su anticipazioni e acconti di TFR, nonché dei crediti d’imposta indicati nel quadro
RU, colonna “Ritenute”, del modello UNICO utilizzati a scomputo diretto delle
ritenute/trattenute.
Si precisa che nel presente punto non devono essere indicati i crediti di imposta da
utilizzare esclusivamente in compensazione tramite F24 (quali credito d’imposta per
nuove assunzioni in aree svantaggiate, crediti IVA, Ires, Irap, ecc.). Pertanto, non va
nemmeno indicato il credito di imposta sull’anticipo del TFR utilizzato in compensazione
su modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR.
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pag.93
Si ricorda che, salvo specifica deroga prevista dalla norma istitutiva del credito d’imposta,
i crediti d’imposta indicati nel quadro RU/UNICO possono essere utilizzati in misura non
superiore a 250.000 euro annui.
Casella 7 (importo versato): va indicato l’importo versato che deve trovare riscontro
nella colonna “Importi a debito versati” del modello di pagamento F24, comprensivo degli
eventuali interessi indicati nella casella 8; tale importo corrisponde, di regola, alla
differenza ottenuta sottraendo quanto eventualmente indicato nei punti 4, 5 e 6
dall’importo delle caselle 2 e 3.
In caso di versamento a seguito di ravvedimento operoso, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.
472/97, nella casella 7 va riportato l’importo versato comprensivo degli interessi che
devono essere indicati nella casella 8 (tali interessi non sono versati con un proprio
codice, ma unitamente alla relativa imposta). Si ricorda che la sanzione non va indicata
nel quadro ST.
Si rimanda al capitolo “Operazioni societarie straordinarie” per la compilazione di questa
casella nei casi di fusioni, cessioni e affitti d’azienda, ecc.
Casella 8 (interessi): vanno indicati esclusivamente gli interessi versati dal sostituto
d’imposta in seguito al ravvedimento operoso, già compresi nella casella 7 precedente.
Se il sostituto ha cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a
più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento.
La casella 9 (ravvedimento) deve essere barrata nel caso in cui il versamento,
evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento operoso.
Casella 10 (note): va compilata nel caso in cui si sia verificato uno o più degli eventi
elencati alle pagine 50 e 51 delle istruzioni al modello 770/2013 Ordinario (pagg. 68 e 72
del modello 770/2013 Semplificato), di cui riportiamo qui di seguito quelli che riteniamo di
maggiore interesse:
B - se il versamento si riferisce a ritenute operate su somme e valori relativi al 2012
erogati entro il 12 gennaio 2013;
D – se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2012 nel
mese di gennaio 2013;
E – se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2012 nel
mese di febbraio 2013;
G - (solo nel 770 Ordinario) se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle
ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria di cui al D. Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell’art. 34, comma 4, della
L. 23 dicembre 2000, n. 388;
K - nel quadro ST riferibile al soggetto estinto dove sono riportati i dati delle
ritenute/trattenute operate dallo stesso soggetto estinto nel caso di operazioni
straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al
soggetto che prosegue l’attività;
I – (di nuova introduzione) se il versamento si riferisce a somme versate per la
regolarizzazione di rapporti di lavoro con cittadini di Paesi terzi di cui al D. Lgs. n. 109 del
16.7.2012. Sull’argomento si rimanda alla circolare INPS n. 113 del 14.9.2012;
L - nel quadro ST riferibile al soggetto che prosegue l’attività nel caso di operazioni
straordinarie o di successioni dove sono indicati i dati del versamento, effettuato dallo
stesso soggetto dichiarante, relativi a ritenute/trattenute operate dal soggetto estinto;
N – se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle residue rate, di
addizionale regionale all’IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle
addizionali regionali all’IRPEF e degli acconti a tassazione separata dovuti a seguito di
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pag.94
conguaglio da assistenza fiscale prelevate dal successivo sostituto per effetto del
passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del
precedente sostituto d’imposta (il cedente non deve indicare nulla relativamente agli
importi non prelevati per effetto del passaggio dei dipendenti);
O – ( di nuova introduzione) se il versamento si riferisce alla regolarizzazione, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, delle ritenute e delle trattenute da effettuarsi a
decorrere dal 16.7.2012, come disposto dall’ordinanza ministeriale n. 4024 del 5.7.2012
(eventi eccezionali avvenuti nel 2011 nei territori delle province di La Spezia e Massa
Carrara, Genova e Livorno, Matera, Messina e nel comune di Ginosa);
P – nel caso di utilizzo in compensazione interna (casella 4) del credito d’imposta
sostitutiva derivante dalle operazioni di conguaglio su somme per incremento della
produttività di cui al D.L. n. 93/2008 e successive modifiche dapprima assoggettate ad
imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria;
Q - se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute versate a seguito della ripresa della
riscossione relativa agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6.4.2009 (è il caso
in cui la trattenuta sia stata effettuata dal sostituto d’imposta che ha acconsentito alla
richiesta del sostituito terremotato);
S – se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali regionali
di competenza dell’anno di imposta corrente;
T – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito derivante da somme erogate
per famiglie numerose di cui all’art.12, comma 3, del Tuir e per canoni di locazione di cui
all’art.16, comma 1-sexies del Tuir. Le istruzioni precisano che la compensazione interna
può essere fatta esclusivamente nella prima sezione, in apposito rigo: sembra pertanto
che non sia possibile compensare internamente detti crediti con addizionale regionale e
nemmeno comunale, dato che questo codice non è presente nel quadro SV.
U - se il versamento si riferisce alla regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni ed
interessi, delle ritenute e delle trattenute da effettuarsi entro il 20.12.2012, ai sensi del
D.L. n. 174 del 2012 (sisma maggio 2012 Emilia – Lombardia – Veneto);
Z - nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.
Casella 11 (codice tributo/capitolo): va indicato il codice tributo utilizzato per il
versamento.
Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria (per gli enti pubblici), deve
essere indicato il codice capitolo, avendo cura di barrare la successiva casella 12
(tesoreria).
Casella 13 (codice regione): - presente solo nella seconda sezione – addizionale
regionale.- è da compilare in caso di versamento dell’addizionale regionale all’Irpef,
indicando il codice della Regione; tale codice va rilevato dal mod. F24 ovvero, in caso di
assenza di versamento, dalla tabella SF dell’Appendice.
Casella 14 (data di versamento): va indicata la data del versamento desumendola dal
modello F24.
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pag.95
Modalità di compilazione in caso di ravvedimento operoso
In questo caso occorrerà compilare: la casella 1 indicando il mese e l’anno in cui le
ritenute o trattenute sono state operate o dovevano essere operate, la casella 2 indicando
l’importo delle ritenute o trattenute operate, la casella 7 indicando il versamento delle
ritenute o trattenute stesse (comprensivo di interessi) e la casella 8 indicando gli interessi,
la casella 11 indicando il codice tributo relativo alla ritenuta o trattenuta operata e
l’eventuale casella 13 per indicare il codice regione, se trattasi di addizionale regionale;
deve essere, altresì, barrata la casella 9 “Ravvedimento”.
Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 18
dicembre 1997, n.472, di più adempimenti omessi risultanti dal Quadro ST e individuati
dal medesimo codice tributo , ma riferiti a periodi diversi, deve essere riportato sul
medesimo F24 avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per
ciascun rigo del quadro ST (identificato per periodo di riferimento). Analogamente, la
sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente
per ciascun adempimento.
La risoluzione n. 395/2007 ha individuato i codici tributo per i quali in sede di compilazione
del modello F24 occorre riportare l’informazione del mese di riferimento. Pertanto non è
più possibile versare cumulativamente, a seguito di ravvedimento, stesse ritenute relative
a più mesi.
Le istruzioni continuano a precisare che non vanno indicati nel quadro ST i dati relativi al
versamento della sanzione.
Per la correzione di errori nei codici tributo e/o regione si veda quanto detto in precedenza
nell’apposito paragrafo.
Terza sezione - Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21/11/1997, n. 461
e all’art. 1, comma 2-bis del D.L. 22.2.2002, n. 12 ed imposta di bollo speciale
sull’attività finanziaria oggetto di operazioni di emersione ed imposta straordinaria
sui prelievi delle medesime attività (righi da ST26 a ST37)
Questa sezione (presente nel solo quadro ST del mod. 770/Ordinario) deve essere
compilata dagli intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta sostitutiva e al
versamento di cui all’art. 6 del D. Lgs. 461/97 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi
imponibili ai sensi dell’art. 67,c.1, lett. da c-bis a c-quinquies del TUIR.
Vanno inoltre riportati i dati relativi ai versamenti effettuati nel 2012 dagli intermediari di
cui all’art. 11, comma 1, lett. b del dl 350/2001 delle somme dovute per l’imposta di bollo
speciale sull’attività finanziaria oggetto di operazioni di emersione ed imposta
straordinaria sui prelievi delle medesime attività.
Come per gli anni passati non commenteremo la terza sezione in quanto di non interesse
per la generalità delle nostre associate.
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pag.96
SV – TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL’IRPEF
Il prospetto/quadro SV deve essere utilizzato per indicare i dati relativi alle trattenute di
addizionali comunali all’IRPEF effettuate anche in sede di assistenza fiscale, nonché per
esporre tutti i relativi versamenti.
Il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è attribuito direttamente ai comuni di
riferimento.
Nel modello di versamento F24 devono essere compilati tanti righi quanti sono i comuni
interessati al versamento dell’addizionale comunale.
L’esposizione dei dati di versamento nel presente prospetto/quadro SV deve essere,
invece, effettuata in forma aggregata.
Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere come
riferimento la data di versamento. Pertanto, tutte le addizionali comunali versate nella
stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibili a diversi comuni.
Si precisa che nelle ipotesi in cui ci sia: difformità relativamente al periodo di riferimento e
ai codici tributo, presenza di versamenti per ravvedimento, versamenti codificati con
diverse note (punto 10) e presenza di versamenti effettuati in tesoreria, nel
prospetto/quadro SV vanno compilati più righi per l’indicazione dei versamenti relativi alle
addizionali comunali anche se effettuati nella stessa data.
I dati da indicare nel prospetto/quadro SV devono riferirsi:
ƒ alle trattenute ed ai relativi versamenti delle addizionali comunali all’IRPEF effettuati in
forma rateizzata nell’anno 2012 con riferimento al saldo dell’anno 2011, nonché le
trattenute ed i relativi versamenti dell’acconto delle addizionali comunali all’IRPEF
effettuati in forma rateizzata nell’anno 2012, con riferimento allo stesso anno 2012;
ƒ alle trattenute relative alle addizionali comunali all’IRPEF relative al 2012, effettuate a
seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2012.
ƒ alle trattenute effettuate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF a seguito di
assistenza fiscale prestata nel 2012, nonché ai relativi versamenti.
Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d’imposta
2012 effettuati entro la presentazione della dichiarazione.
Non devono essere indicati le trattenute ed i relativi versamenti del saldo delle addizionali
comunali all’IRPEF effettuati in forma rateizzata nell’anno 2013 con riferimento all’anno
2012.
In merito alle modalità di compilazione delle singole caselle si rinvia a quanto già illustrato
per il quadro/prospetto ST.
Si evidenzia comunque quanto segue:
ƒ casella 2 (trattenute effettuate) – qualora per effetto delle operazioni di conguaglio
relative al 2012, la restituzione delle ritenute operate in eccesso sia effettuata dal
sostituto attingendo dagli importi a debito di addizionale comunale, così come pure
per il rimborso derivante da assistenza fiscale, devono sempre essere compilati
appositi righi per esporre tali ultimi importi, ancorché non versati per effetto delle
predette restituzioni.
Nel solo caso di restituzione di addizionale comunale a lavoratori attingendo da
addizionale comunale a debito di altri lavoratori (stesso codice tributo e nello stesso
mese di riferimento), nella casella 2 si dovrà indicare la differenza da versare.
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SX – RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI
Il quadro/prospetto SX raccoglie in particolare:
- nei righi da SX1 a SX4, i dati riepilogativi dei crediti maturati e delle compensazioni
effettuate relativamente agli importi indicati nei quadri/prospetti ST e SV;
- nei righi da SX5 a SX30, i dati dei crediti e delle compensazioni suddivisi tra l’Erario,
le varie regioni ed i Comuni;
- nel rigo SX 31 la segnalazione nel caso di ritenute versate separatamente relative alle
regioni Valle D’Aosta, Sardegna e Sicilia;
- nei righi da SX 32 a SX 34 il riepilogo del credito da utilizzare in compensazione;
- nei righi da SX 35 a SX 44 il riepilogo di altri crediti da utilizzare in compensazione (si
segnala che i righi da SX 41 a SX 44 sono presenti nel solo 770 Ordinario);
- nel rigo SX45 (presente nel solo 770 Ordinario) il riepilogo dei dati delle dichiarazioni
riservate relative alle attività emerse (scudo fiscale).
RIGO SX1
Nel rigo SX1 colonna 1 deve essere indicato:
ƒ l’importo complessivo dei crediti di ritenute derivanti da operazioni di conguaglio di
fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno restituiti utilizzando
(qualora si sia verificata un’eccedenza dei crediti complessivi rispetto ai debiti
complessivi derivanti da operazioni di conguaglio stesso):
- somme anticipate dal sostituto stesso;
- ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a
tassazione ordinaria;
- trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all’IRPEF effettuate per gli
stessi fini e nell’ambito delle medesime operazioni di conguaglio.
Si precisa che in tale punto deve essere compreso anche l’importo rimborsato al
dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o
febbraio utilizzando le ritenute di lavoro dipendente e assimilato operate su somme e
valori relativi ai primi due mesi del 2013;
ƒ l’importo complessivo dei crediti di addizionali all’IRPEF restituiti ai dipendenti a
seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso
d’anno, utilizzando:
- somme anticipate dal sostituto stesso;
- ritenute su redditi;
- trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all’IRPEF, eccetto quelle
relative alla stessa addizionale rimborsata (medesimo codice tributo).
Nel rigo SX1, colonna 2, deve essere indicato l’importo complessivo dei crediti restituiti
derivanti da conguaglio di assistenza fiscale.
Nel rigo SX1, colonna 3, deve essere indicato il credito derivante dal compenso
scaturente dall’assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta.
Nel rigo SX1, colonna 4, deve essere indicato l’ammontare complessivo dei versamenti
in eccesso risultante dai prospetti ST e SV (es: differenza tra ST colonna 2 e ST colonna
7, ove quest’ultima è maggiore rispetto a colonna 2), anche se compensati in corso
d’anno, .
Nel rigo SX1, colonna 5, deve essere indicato l’importo del credito di imposta sostitutiva
generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme per
l’incremento della produttività di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93 e successive
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pag.98
modifiche, assoggettate precedentemente a imposta sostitutiva e successivamente a
tassazione ordinaria.
Nel rigo SX1, colonna 6, di nuova istituzione (presente nel dolo mod. 770 Ordinario)
deve essere indicato l’importo del credito derivante dal versamento dell’imposta sul valore
dei contratti assicurativi esteri (art. 1, comma 2-sexies, D.L. n. 209/2002)
Gli importi delle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del rigo SX1 sono compresi nell’importo indicato
nel rigo SX4, colonna 4.
RIGHI SX2 E SX3 (presenti nel solo 770 Ordinario)
Nel rigo SX2 va indicato l’importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni
relativi all’anno 2012, nonché l’eventuale riporto dell’anno precedente non utilizzato in
compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97 mediante Mod.F24, risultanti dalla presente
dichiarazione e utilizzati nel quadro RZ della dichiarazione dei redditi per l’anno 2012
(UNICO 2013). Tale importo è compreso in quello indicato al rigo SX4 colonna 5 .
Nel rigo SX3 va indicato l’importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni
relativi all’anno 2012, nonché l’eventuale riporto dell’anno precedente non utilizzato in
compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97 mediante Mod.F24, risultanti dal quadro RZ
della dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO 2013) e utilizzato nella presente
dichiarazione.
I righi SX2 e SX3 non sono presenti nel quadro SX del mod. 770/Semplificato e le
istruzioni al 770/ordinario fanno riferimento alla sola compensazione nello stesso
770/Ordinario. Si ritiene, pertanto, opportuno che le suddette compensazioni siano
effettuate solo tra ritenute da indicare nel quadro RZ del mod. Unico con quelle da
indicare nel mod. 770/Ordinario e non anche con quelle da indicare nel mod.
770/Semplificato. Suggeriamo, quindi, alle nostre associate di non compensare crediti
derivanti da ritenute su prestiti sociali od operazioni a premio con ritenute su lavoro
dipendente e assimilato, autonomo e provvigioni e/o viceversa.
RIGO SX4
Il rigo SX4 è strutturato in sei colonne numerate da 2 a 7 in cui devono essere indicati i
dati complessivi relativi ai crediti ed alle compensazioni effettuate nell’anno 2012.
In particolare:
ƒ nella colonna 2 va indicato l’importo a credito risultante dalla precedente
dichiarazione mod. 770/2012, relativa al 2011 evidenziato nella colonna 6 del rigo
SX4 della precedente dichiarazione; in caso di invio separato dei prospetti ST e SX
del modello 770 SEMPLIFICATO e dei quadri ST e SX del modello 770 ORDINARIO,
la somma degli importi esposti nella colonna 2 dei righi SX4 dei suddetti
prospetti/quadri SX dovrà essere pari all’importo di colonna 6 del rigo SX4 della
precedente dichiarazione, se inviati non separatamente. Per la suddivisione si dovrà
fare riferimento alla ripartizione effettuata ai righi da SX32 a SX34 della precedente
dichiarazione;
ƒ
nella colonna 3 va indicato l’importo del credito indicato nella precedente colonna
2, utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241/97, mediante Mod.F24,
entro la data di presentazione della dichiarazione mod. 770/2013;
ƒ
nella colonna 4 va indicato l’ammontare dei versamenti effettuati, per errore, dal
sostituto d’imposta in eccesso rispetto alle ritenute operate relativamente al 2012 e
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pag.99
l’ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d’imposta al
percipiente, sempre relativamente al 2012. Il predetto ammontare è comprensivo
dell’importo già indicato nel precedente rigo SX1, colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Le
istruzioni precisano che la presente colonna va diminuita dell’importo di rigo SX2 e
aumentata dell’importo di rigo SX3. Non vanno indicate in questa colonna i crediti
derivanti da famiglie numerose e canoni di locazione che vanno esclusivamente
indicati nei righi SX38 e SX39, né il credito derivante dalla liquidazione definitiva della
prestazione in forma di capitale che va esclusivamente indicato nel rigo SX40;
ƒ
nella colonna 5 va indicato l’ammontare complessivamente utilizzato in
compensazione interna nella presente dichiarazione, con riferimento all’importo
del credito derivante :
- dal riporto dalla precedente dichiarazione mod. 770/2012, non utilizzato in
compensazione nel mod. F24 (differenza tra SX4,col.2 e SX4,col. 3);
- dai versamenti in eccesso e dalle restituzioni del 2012, relativi alla presente
dichiarazione (rigo SX4,col.4);
- dal credito derivante dal quadro RZ del mod. UNICO (rigo SX3, compreso anche
in SX4, col. 4).
In questa colonna va indicato, praticamente, la somma delle colonne 4 e 5 della prima
e seconda sezione dei diversi righi del quadro ST e delle colonne 4 e 5 dei diversi
righi del quadro SV (al netto di quanto riportato al rigo SX38 colonna 1, al rigo SX39,
colonna 1 e al rigo SX 40, colonna 2)e delle colonne 4 e 5 dei righi da ST27 a ST37
del quadro ST (presenti nel solo 770 Ordinario);
ƒ
nella colonna 6 va indicato il credito (pari all’importo di colonna 2, meno colonna 3,
più colonna 4, meno colonna 5) che si intende utilizzare in compensazione ai sensi
del D. Lgs. 241/97, mediante Mod.F24 (compensazione orizzontale o esterna),
nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell’art.1 del
DPR 445/97, i versamenti di ritenute relativi all’anno 2013 senza effettuare la
compensazione con il Mod.F24 (compensazione verticale o interna);
ƒ
nella colonna 7 va indicato il credito (pari all’importo di colonna 2, meno colonna 3,
più colonna 4, meno colonna 5, meno colonna 6) chiesto a rimborso. Si ricorda che
la scelta tra la compensazione ed il rimborso potrà avvenire anche parte e parte.
Qualora nella colonna 6 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato
l’importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d’imposta dovrà, comunque,
presentare il modello 770/2013 compilando il frontespizio e il riepilogo delle
compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell’anno 2012 non sono state operate
ritenute alla fonte, al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del
residuo credito.
RIGHI DA SX5 A SX30
Questi righi devono essere utilizzati per evidenziare le compensazioni effettuate dal
sostituto d’imposta tra debiti e crediti esistenti tra enti impositori diversi (nei confronti
dell’Erario, delle diverse Regioni e dei Comuni), al fine di consentire il necessario riscontro
e la ripartizione tra i vari enti impositori.
Tali righi vanno compilati dal sostituto che:
ƒ nel corso del 2012 ha effettuato compensazioni ai sensi del DPR 445/97
(compensazioni interne) tra enti impositori diversi,
e/o
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pag.100
ƒ
risulti a credito verso enti diversi dall’erario.
Gli stessi righi non devono essere compilati da:
ƒ soggetti che nel corso del 2012 non hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell’art.
1 del DPR 445/97 (compensazioni interne);
ƒ soggetti che nel corso del 2012 hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell’art. 1
del DPR 445/97 (compensazioni interne), esclusivamente nell’ambito dei medesimi
Enti destinatari del tributo, purché non risultino crediti residui (da utilizzare in
compensazione o da chiedere a rimborso) verso Enti diversi dall’Erario.
Le istruzioni precisano che qualora il sostituto sia tenuto a compilare i righi da SX5 a
SX30 (in quanto ha effettuato compensazioni interne tra enti o raggruppamenti diversi o,
comunque, gli residua un credito verso enti diversi dall’erario), dovrà evidenziare anche le
compensazioni effettuate nell’ambito dello stesso ente o raggruppamento.
Si segnala che nel rigo SX6 deve essere esposto il credito di addizionale comunale 2007
raggruppando i comuni. L’addizionale comunale relativa agli anni successivi andrà,
invece, indicata separatamente per ogni singolo comune nei righi da SX7 a SX30, così
come anche l’addizionale regionale.
Nei righi da SX7 a SX30 è presente la colonna “Codice” per l’indicazione del codice
catastale comunale e del codice regione.
Per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza. La
somma degli importi indicati in questi righi, per ciascuna colonna (da 2 a 7 ), deve
corrispondere agli importi indicati nel rigo SX4 (col. da 2 a 7 ).
Per una migliore comprensione di quanto illustrato vi rimandiamo all’esempio riportato alla
pagina 59 delle istruzioni ministeriali del modello 770 ORDINARIO o alla pagina 75 di
quelle del modello 770 SEMPLIFICATO.
RIGO SX31 - Regioni a Statuto Speciale
Le caselle vanno barrate da parte di quei soggetti tenuti ai versamenti separati, relativi
alle entrate devolute alla Regione Valle d’Aosta (VA), alla Regione Sardegna (SA) e alla
Regione Sicilia (SI).
RIGHI DA SX32 A SX34 - Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione
La compilazione dei righi SX32, SX33 e SX34 è obbligatoria qualora dalla presente
dichiarazione risulti un credito richiesto in compensazione (se compilato rigo SX4, colonna
6).
La sezione è volta a consentire un corretto utilizzo del suddetto credito qualora nel
periodo d’imposta successivo il sostituto intenda avvalersi della facoltà di trasmettere i
dati relativi al modello 770 SEMPLIFICATO e dei relativi prospetti ST, SV e SX
separatamente dal modello 770 ORDINARIO.
Solo qualora il sostituto si avvalga di tale facoltà di separazione, lo stesso dovrà effettuare
compensazioni all’interno dei quadri ST e SV del 770 ORDINARIO ovvero dei prospetti
ST e SV del 770 SEMPLIFICATO ai sensi del D.P.R. n. 445/1997, utilizzando
esclusivamente crediti attinenti i rispettivi modelli.
Qualora invece il sostituto intenda inviare il modello 770 SEMPLIFICATO senza i prospetti
ST, SV e SX ed evidenziare i dati in essi contenuti nei quadri ST, SV e SX del modello
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770 ORDINARIO, resta ferma la possibilità di effettuare compensazioni utilizzando crediti
anche attinenti i diversi modelli.
Nel rigo SX32 (credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e
assistenza fiscale), colonna 2, indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6
da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente,
equiparati ed assimilati nonché dall’assistenza fiscale prestata, nonché da versamenti
eccedenti di imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. Tale importo è comprensivo di
quello eventualmente esposto a colonna 1.
La colonna 1 è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del
TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai
fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della
tassazione di gruppo.
L’importo del credito residuo (SX32 colonna 2 meno colonna 1) dovrà essere
utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, esclusivamente con il
codice tributo 6781.
Qualora il sostituto opti, nel periodo d’imposta successivo, per la trasmissione separata,
unitamente al frontespizio, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e dei
relativi prospetti ST, SV ed SX, potrà utilizzare tale credito residuo per effettuare, oltre alle
compensazioni esterne su F24 con qualsiasi codice tributo, per compensazioni interne
esclusivamente con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed
assimilati.
Nel rigo SX33 (credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi
diversi), colonna 2, indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6 , da
utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto
a colonna 1.
La colonna 1 è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del
TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai
fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della
tassazione di gruppo.
L’importo del credito residuo (SX33 colonna 2 meno colonna 1) dovrà essere
utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, esclusivamente con il
codice tributo 6782.
Qualora il sostituto opti, nel periodo d’imposta successivo, per la trasmissione separata,
unitamente al frontespizio, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo e dei
relativi prospetti ST e SX, potrà utilizzare tale credito residuo per effettuare, oltre alle
compensazioni esterne su F24 con qualsiasi codice tributo, compensazioni interne
esclusivamente con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni ed
ai redditi diversi.
Nel rigo SX34 (credito scaturito da ritenute di capitale), colonna 2, presente nel solo
modello 770 ORDINARIO, indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6, da
utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di capitale. Tale importo è
comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.
La colonna 1 è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del
TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai
fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della
tassazione di gruppo.
L’importo del credito residuo (SX34 colonna 2 meno colonna 1) dovrà essere
utilizzato, nel caso di compensazione nel modello F24, con il codice tributo 6783.
Qualora il sostituto opti, nel periodo d’imposta successivo, per la trasmissione separata
del 770 ORDINARIO e dei relativi quadri ST ed SX, potrà utilizzare tale credito residuo
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per effettuare, oltre alle compensazioni esterne su F24 con qualsiasi codice tributo,
compensazioni interne esclusivamente con i versamenti attinenti ai redditi di capitale.
Si ricorda che l’importo del credito complessivamente ceduto di cui alla colonna 1
concorre a formare il limite di euro 516.456,90 di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 241/1997
(limite per utilizzo in compensazione orizzontale su F24 con tributi e contributi diversi).
Si precisa inoltre che anche per i crediti ceduti la consolidante dovrà utilizzare nel modello
di pagamento F24 i codici tributo 6781, 6782 e 6783 sopra indicati secondo la
provenienza del credito.
RIGHI DA SX35 A SX 44 - Riepilogo altri crediti
Righi SX 35 e SX 36 - Crediti per canoni e interessi
I righi SX35 e SX36 riguardano i crediti del sostituto d’imposta che ha rimborsato al
sostituito ritenute operate e non dovute su canoni e interessi maturati dall’1.1.2004 e
corrisposti fino al 26.7.2005. Trattasi di pagamenti di canoni e interessi intervenuti tra
società del medesimo gruppo residenti nella UE che sono esenti da ritenute, a
determinate condizioni, dall’1.1.2004. I sostituti recuperano le somme restituite in
compensazione, ai sensi del D. Lgs. 241/97.
Nel rigo SX35, indicare il credito corrispondente alle ritenute di cui all’art. 25, ultimo
comma del DPR n. 600 del 1973 (CANONI), restituite ai sensi dell’art. 4 del Decreto
legislativo n. 143 del 30 maggio 2005, da utilizzare in compensazione esclusivamente
mediante il modello di pagamento F24 (codice tributo 6788).
In particolare deve essere indicato:
ƒ nella colonna 1, il credito risultante dalla colonna 3 del rigo SX35 della precedente
dichiarazione, nonché il credito maturato nel 2012, a seguito del rimborso in tale
anno, delle ritenute operate, dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili
organizzazioni di società situate in altro stato membro dell’Unione Europea e non
dovute, ai sensi dell’art. 26-quater, del DPR n. 600 del 1973;
ƒ nella colonna 2, il credito utilizzato in compensazione nell’anno 2012, mediante
modello F24;
ƒ nella colonna 3, il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la
colonna 2.
Nel rigo SX36 (presente nel solo 770 Ordinario), indicare il credito corrispondente alle
ritenute di cui all’art. 26, ultimo comma del DPR n. 600 del 1973 (INTERESSI), restituite ai
sensi dell’art. 4 del Decreto legislativo n. 143 del 30 maggio 2005, da utilizzare in
compensazione esclusivamente mediante il modello di pagamento F24.
In particolare indicare:
ƒ nella colonna 1, il credito risultante dalla colonna 3 del rigo SX36 della precedente
dichiarazione, nonché il credito maturato nel 2012, a seguito del rimborso, nel
predetto anno, delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società
o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell’Unione Europea e
non dovute ai sensi dell’art. 26-quater, del DPR n.600 del 1973;
ƒ nella colonna 2, il credito utilizzato in compensazione nell’anno 2012, mediante
modello F24;
ƒ nella colonna 3, il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la
colonna 2.
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Rigo SX37 - Credito per anticipo su TFR
Nel rigo SX37 devono essere forniti i dati relativi al credito d’imposta derivante dal
versamento negli anni 1997 e 1998, dell’anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori
dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto.
In particolare indicare:
ƒ nella colonna 1, l’importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1°
gennaio 2012 (credito risultante dal rigo SX37 col. 6 della precedente dichiarazione,
aumentato della rivalutazione), comprensivo del credito del soggetto estinto in caso di
operazioni straordinarie;
ƒ nella colonna 2 l’importo del credito acquisito per effetto di operazione straordinarie
che non comportino estinzione del sostituto d’imposta verificatesi nel corso del 2012
(es. cessione d’azienda);
ƒ nella colonna 3 l’importo del credito ceduto per effetto di operazioni straordinarie che
non comportino estinzione del sostituto d’imposta verificatesi nel 2012 (es. cessione
d’azienda)
ƒ nella colonna 4, l’ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2
utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 1250) a compensazione delle ritenute operate
nell’anno sul TFR a qualunque titolo erogato o della imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del TFR come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.29 del
20/03/2001, nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;
ƒ nella colonna 5, l’importo del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato
nel punto 6 del prospetto ST(prima sezione) della presente dichiarazione a scomputo
delle ritenute operate nell’anno sul TFR erogato (quindi comprensivo anche di
quello compensato in gennaio 2013 con ritenute operate in dicembre 2012);
ƒ nella colonna 6, l’importo del credito residuo risultante dalla seguente operazione:
colonna 1 + colonna 2 – colonna 3 – colonna 4 – colonna 5. Le istruzioni specificano
che tale importo è quello risultante alla data del 31 dicembre 2012, ma nell’ipotesi di
ritenute operate in dicembre 2012 compensate in gennaio 2013, l’importo non
corrisponderà a quello risultante al 31.12.2012, ma a quello risultante al 16.1.2013.
Si ricorda che il suddetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di
imposte diverse da quelle indicate.
Il contribuente che nel corso dell’anno 2012 non abbia operato ritenute alla fonte e vanti al
primo gennaio 2012 esclusivamente un credito da anticipo sul TFR non è tenuto alla
presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Rigo SX38 - Credito riconosciuto per famiglie numerose
Il rigo SX38 è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto il credito per famiglie
numerose di cui all’art. 12, comma 3 del TUIR relativo all’anno 2012.
In particolare indicare:
ƒ nella colonna 1 l’ammontare del credito riconosciuto relativo all’anno 2012;
ƒ nella colonna 2 l’ammontare di credito riconosciuto per famiglie numerose,
successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio.
Rigo SX 39 - Credito riconosciuto per canoni di locazione
Il rigo SX39, è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto il credito per canoni
di locazione di cui all’art. 16, comma 1-sexies del TUIR relativo all’anno 2012.
In particolare indicare:
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ƒ
ƒ
nella colonna 1 l’ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione nell’anno
2012;
nella colonna 2 l’ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione,
successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio.
Rigo SX 40 – Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in
forma di capitale
Nel rigo SX40, colonna 1, si deve indicare l’ammontare del credito derivante
dall’eccedenza di imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in
forma capitale erogate in anni precedenti e non utilizzata a scomputo delle imposte
dovute relativamente ai vari montanti che compongono la somma erogata al medesimo
soggetto.
Trattasi, ad esempio, di credito maturato in capo al sostituto (fondo pensione) che in sede
di tassazione definitiva di prestazioni in forma capitale abbia restituito al sostituito ritenute
effettuate in eccedenza sulle anticipazioni ricevute in anni precedenti.
Nel rigo SX40, colonna 2, deve essere indicato l’importo del credito di colonna 1,
utilizzato in compensazione interna (indicato nei quadri ST e/o SV del mod. 770,
riteniamo, in casella 4).
Nel rigo SX40, colonna 3, deve essere indicato l’importo del credito residuo.
Righi da SX 41 a SX 44 (presenti nel solo 770 Ordinario)
Nel rigo SX41 devono essere forniti i dati relativi al credito maturato a seguito dei
versamenti dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita.
Nel rigo SX42 devono essere forniti i dati relativi al credito d’imposta riconosciuto alle
banche e agli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 2 del D.L. 185/2008.
I righi SX 43 e SX 44 devono essere compilati dalle società di gestione del risparmio e
altri intermediari finanziari relativamente ai fondi immobiliari e fondi lussemburghesi
storici.
RIGO SX45 - scudo fiscale - (presente nel solo 770 Ordinario)
Il rigo serve per indicare il riepilogo dei dati delle dichiarazioni riservate relative alle attività
emerse.
Cordiali saluti.
L’UFFICIO FISCALE
CIRELLI DOTT.SSA ROBERTA
DROGHETTI DOTT.SSA STEFANIA
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modello 770/2013 semplificato dichiarazione dei sostituti d`imposta