FERRARA 9 MODELLO 770/2013 SEMPLIFICATO DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2012 9 MODELLO 770/2013 ORDINARIO DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA E DEGLI INTERMEDIARI RELATIVA ALL’ANNO 2012 A cura dell’Ufficio Fiscale Prot. Fiscale n. 85 del 5 luglio 2013 Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.1 SI SEGNALA CHE LE DIFFERENZE RISPETTO ALL’ANALOGA CIRCOLARE INVIATAVI LO SCORSO ANNO SONO EVIDENZIATE IN COLORE GIALLO INDICE - Premessa Soggetti obbligati alla presentazione Modalità di presentazione delle dichiarazioni mod.770/2013 Termini di presentazione delle dichiarazioni Modulistica Periodo di conservazione della dichiarazione Modalità di esposizione dei dati Indicazione del codice fiscale dei percipienti Modalità di compilazione in caso di operazioni straordinarie Sanzioni tributarie Ravvedimento operoso Dichiarazione correttiva ed integrativa Sanzioni penali Presentazione modelli 730 MODELLO 770/2013 – SEMPLIFICATO - Frontespizio - Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale • Parte A- dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme • Parte B- Dati fiscali · dati per l’eventuale compilazione dei redditi · Altri dati · Dati relativi ai conguagli · Somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro · Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta · Compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata · Casi particolari · Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale · Annotazioni · Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico • Parte C – dati previdenziali e assistenziali • Parte D – Assistenza 2012 - Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - Prospetto SS - Prospetto SY - Prospetti ST, SV e SX Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 4 5 6 9 10 12 12 12 12 18 19 20 21 21 Pag. 22 Pag. 27 Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 28 29 29 30 31 33 33 35 35 Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 37 53 53 54 61 Pag. Pag. Pag. Pag. 66 72 73 75 Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.2 MODELLO 770/2012 – ORDINARIO - Frontespizio - Quadro SF- Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati - Quadro SH – Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - Quadro SI - Utili pagati nell’anno 2012 - Quadro SK – Comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non residenti - Quadro SO – Comunicazione delle operazioni ai sensi dell’art. 6, comma 2 e dell’art. 10 comma 1, del D.Lgs. 21.11.97 n. 461 - Quadro SQ – Dati relativi ai versamenti dell’imposta sostitutiva applicata nel 2008 sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari soggetti alla disciplina del D.Lgs. 239/96, nonché sui dividendi di cui all’art. 26ter DPR 600/73 - Quadro SS – dati riassuntivi - Quadro ST – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive - Quadro SV Trattenute di addizionali comunali all’irpef - Quadro SX – Riepilogo delle compensazioni ed altri dati Pag. 76 Pag. 76 Pag. Pag. 77 78 Pag. 81 Pag. 85 Pag. Pag. 86 86 Pag. Pag. Pag. 87 97 98 Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.3 Premessa Con due Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2013, pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate in data 17 gennaio 2013 (la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono stati approvati i modelli di dichiarazione 770/2013 Semplificato e 770/2013 Ordinario, relativi all’anno 2012, da presentarsi nell’anno 2013 e le istruzioni ministeriali per la compilazione dei modelli stessi. Con successivo Provvedimento del 24 aprile 2013, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate in data 24 aprile 2013, sono state introdotte modificazioni ai modelli 770/2013 Semplificato e Ordinario, alle relative istruzioni ed alle specifiche tecniche. In data 15 febbraio 2013 sono stati altresì pubblicati i provvedimenti del Direttore Agenzia Entrate del 15 febbraio 2013, relativi all’approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 770/2013 – Semplificato e 770/2013 – Ordinario. Il modello 770/2013 Semplificato concerne le comunicazioni, da parte dei sostituti d’imposta che hanno erogato redditi di lavoro dipendente e assimilato, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dei dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti e compensazioni effettuati. Il modello 770/2013 Ordinario concerne la dichiarazione degli altri sostituti d’imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi delle specifiche disposizioni normative. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.4 PARTE COMUNE AD ENTRAMBI I MODELLI Soggetti obbligati alla presentazione Obbligati alla presentazione della dichiarazione modello 770/2013 Semplificato sono i sostituti d’imposta - individuati dall’art. 23 e seguenti del D.P.R. 600/1973 e ss. mm. – nonché le Amministrazioni dello Stato, che nel corso del 2012 hanno effettuato ritenute: - ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25– bis, 25-ter e 29 del D.P.R. 600/1973, in quanto hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’lNPS, all’INPS gestione ex INPDAP e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL; - ai sensi dell’art. 21, comma 15, L. 449/1997, come modificato da DL 78/2009 (ritenuta 20% su somme pignorate presso terzi) - disposizione in vigore dal 5.3.2010; - ai sensi dell’art. 25 del DL 78/2010 (ritenuta del 10% su somme corrisposte tramite bonifico a favore di soggetti che hanno eseguito prestazioni che danno diritto al committente delle detrazioni del 36% per ristrutturazione edilizia e del 55% per riqualificazione energetica degli edifici) – disposizione in vigore dall’1.7.2010. Obbligati alla presentazione della dichiarazione modello 770/2013 Ordinario sono i sostituti d’imposta tenuti ad operare le ritenute o imposte sostitutive alla fonte e che hanno corrisposto somme e valori relativi a redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni in O.I.C.V.M., utili e proventi equiparati corrisposti da società ed enti residenti e non, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi. In particolare, l’obbligo di presentazione del modello 770 Semplificato, nonché del 770 Ordinario sussiste, fra gli altri, in capo a: - società di capitali (comprese le società cooperative) ed altri enti soggetti ad IRES, sia che abbiano un periodo d’imposta coincidente o non coincidente con l’anno solare; enti commerciali residenti nel territorio dello Stato; enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato; condomini; società di persone residenti nel territorio dello Stato; persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, ovvero, che esercitano arti e professioni. Nel novero dei soggetti obbligati a presentare il modello 770 Semplificato, rientrano anche alcune particolari categorie di soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati a contribuzione previdenziale ed assicurativa Inail. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta anche i curatori fallimentari e i commissari liquidatori. Sono comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione modello 770 Semplificato anche i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati (nuove iniziative e attività marginali) di Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.5 cui agli artt. 13 e 14 della legge n. 388/2000, sebbene non abbiano, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte. Devono presentare la dichiarazione modello 770 Ordinario anche coloro che sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2 e 10 del D. Lgs. n. 461/97, nonché i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti. Modalità di presentazione delle dichiarazioni modello 770/2013 Le dichiarazioni modello 770/2013 Semplificato e/o 770/2013 Ordinario relative all’anno 2012 vanno presentate esclusivamente in via telematica, direttamente da parte del contribuente, per il tramite di un intermediario abilitato o per il tramite di una società del gruppo. Come sempre, né il modello 770 Semplificato, né il modello 770 Ordinario possono essere inseriti all’interno della dichiarazione unificata modello UNICO, indipendentemente dal numero dei soggetti cui la medesima si riferisce (ciò vale anche per i c.d. sostituti d’imposta “minimi” - coloro che hanno erogato nel 2012, esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di 3 percipienti e hanno effettuato ritenute d’acconto per un importo non superiore a euro 1.032,91). E’ bene precisare che i soggetti non tenuti alla presentazione del modello 770 Ordinario – in quanto non hanno erogato somme e valori per i quali sussiste tale obbligo – concludono il loro adempimento dichiarativo, quali sostituti d’imposta, trasmettendo unitamente al modello 770 Semplificato i prospetti ST, SV ed SX. I soggetti, invece, obbligati alla presentazione anche del modello 770 Ordinario concludono il loro adempimento dichiarativo con la presentazione di tale ultimo modello in quanto i prospetti ST, SV e SX (anche per la parte relativa al modello 770/2013 Semplificato) vanno trasmessi con il modello 770/2013 Ordinario. Il sostituto d’imposta ha la facoltà di presentare il modello 770 Semplificato integrale (cioè comprensivo anche dei rispettivi prospetti ST, SV e SX) anche se tenuto a presentare il modello 770 Ordinario, qualora non siano intervenute compensazioni interne, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 445/97 tra i versamenti attinenti al modello 770 Semplificato e quelli attinenti al modello 770 Ordinario. Il Mod. 770 Semplificato può, a determinate condizioni, essere suddiviso in due parti distinte che possono essere trasmesse anche da due diversi soggetti, se tale modalità risulta più agevole. In particolare tale suddivisione può essere effettuata: - a condizione che non siano state eseguite compensazioni interne ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 445/97 tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e quelli di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché tra tali versamenti e quelli relativi al modello 770 Ordinario; - una parte deve contenere, oltre al frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, alle indennità di fine rapporto, alle prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali nonché i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nell’ anno di riferimento per il periodo d’imposta precedente, ed i relativi prospetti SS, ST, SV ed SX; Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.6 - l’altra parte deve contenere, oltre al frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi, ed i relativi prospetti SS, ST, SV ed SX. La trasmissione telematica può avvenire direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetti incaricati e società del gruppo). Trasmissione telematica diretta La trasmissione diretta della dichiarazione deve essere effettuata utilizzando il Servizio telematico Entratel, ovvero, il Servizio telematico Internet (Fisconline). Il Servizio telematico internet Fisconline deve essere utilizzato solo dai soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione per un numero di soggetti non superiore a 20. Il Servizio telematico Entratel deve essere utilizzato da parte di quei soggetti che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione modello 770 Semplificato, ovvero, Ordinario in relazione a più di 20 soggetti. I contribuenti già abilitati al servizio Entratel dovranno avvalersi, in ogni caso, di tale servizio telematico. Per il computo dei soggetti da considerare, al fine dell’utilizzo dei due diversi servizi per la trasmissione telematica, occorre fare riferimento al numero di comunicazioni indicate nel riquadro “Redazione della dichiarazione” contenuto nel frontespizio. Con analogo e autonomo criterio dovranno procedere, nella scelta per il servizio telematico per la presentazione del modello 770 Ordinario, anche i soggetti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione, avendo riguardo esclusivamente al numero di soggetti indicati nei quadri di quest’ultima dichiarazione. Qualora il sostituto, tenuto a presentare il Mod. 770 Semplificato per un numero di soggetti non superiore a venti, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 Ordinario con riferimento ad un numero di soggetti superiore a venti, utilizzerà per la trasmissione telematica di entrambi i modelli il servizio telematico Entratel. I sostituti d’imposta che si avvalgono della facoltà di separare il Mod.770 Semplificato verificano il superamento del limite dei 20 soggetti avendo riguardo al numero di comunicazioni indicato in ciascuna delle parti di cui si compone la dichiarazione considerando il maggiore dei due. Si ricorda che i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica tramite i propri gestori incaricati (al riguardo si rimanda alla circolare n. 30/E dell’Agenzia delle entrate del 25.6.2009 e relativo allegato tecnico – ns. circolare n. 115 del 14.7.2009). Trasmissione telematica tramite intermediario abilitato I soggetti obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni, come si è già detto, possono comunque avvalersi del servizio di ricezione delle dichiarazioni fornito da parte di un intermediario abilitato, di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998. Per l’elencazione completa degli intermediari abilitati si vedano le istruzioni alle pagg. 6 e 7 del mod. 770/2013 Semplificato e alle pagg. 5 e 6 del Mod. 770 /2013 Ordinario. Si tenga conto che il contribuente eventualmente abilitato alla trasmissione telematica può, comunque, scegliere di utilizzare anche un intermediario abilitato (per alcune delle proprie dichiarazioni, ovvero, perché intende lasciar scadere la propria abilitazione). Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.7 Trasmissione telematica tramite una società del gruppo Se nell’ambito dei gruppi societari vi è una o più società obbligata alla trasmissione delle dichiarazioni, la trasmissione delle dichiarazioni delle società appartenenti al gruppo, secondo le previsioni di cui all’art. 43 – ter del D.P.R. 602/1973 (società che sono possedute dalla controllante o tramite altra società controllata per una percentuale superiore al 50% del capitale sociale dall’inizio del periodo d’imposta precedente), può essere effettuata da una o più società dello stesso gruppo che abbiano richiesto nei termini di legge l’abilitazione alla trasmissione. Per cui anche se nello stesso gruppo esistono più società obbligate, la trasmissione delle dichiarazioni di tutte le società appartenenti allo stesso gruppo può essere effettuata anche da una qualsiasi delle società appartenenti al gruppo. La disposizione si applica in ogni caso : - alle società ed enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D. Lgs. 9/4/1991, n. 127 e del D. Lgs. 27/1/1992, n. 87; - ai soggetti IRES inclusi nel consolidamento col metodo integrale. Nell’ambito dei gruppi la trasmissione telematica delle dichiarazione dei soggetti appartenenti al gruppo deve essere effettuata esclusivamente attraverso il Servizio telematico Entratel. È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o attraverso un intermediario abilitato. Documentazione che l’intermediario o la società del gruppo, incaricati della presentazione telematica della dichiarazione devono rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione Detti intermediari o la società del gruppo incaricati della trasmissione telematica, rilasciano: al momento della presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d’imposta all’intermediario stesso, l’impegno, in forma libera, a presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già predisposta dal contribuente, ovvero se viene predisposta dall’intermediario. Tale impegno, datato, sottoscritto da parte dell’intermediario, nonché completo dell’indicazione del codice fiscale di quest’ultimo, anche se in forma libera, rappresenta una sorta di ricevuta da rilasciare al soggetto che presenta la dichiarazione per la trasmissione; entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, un originale del modello di dichiarazione conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, i cui dati sono stati trasmessi all’Amministrazione Finanziaria, sul quale sono state apposte le firme ed è stato compilato il riquadro denominato “Impegno alla presentazione telematica” che deve essere conservato a cura del contribuente; unitamente all’originale del modello di dichiarazione, una copia della comunicazione dell’Amministrazione Finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica, che dovrà essere conservata (per il periodo in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria) a cura del contribuente in quanto solo tale Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.8 comunicazione costituisce prova all’Amministrazione Finanziaria. della presentazione della dichiarazione L’intermediario dovrà conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, con possibilità di utilizzo di supporti informatici e senza la sottoscrizione del contribuente. La conservazione su supporti informatici dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dal D.M. 23.1.2004 (rif. risoluzione Ag. entrate n. 298/2007). Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione Per ogni documento inviato telematicamente e regolarmente acquisito dal sistema, viene predisposta una comunicazione di avvenuta presentazione. Tale comunicazione è consultabile nella sezione “Ricevute” del sito http://telematici.agenziaentrate.it e può, comunque, sempre essere richiesta, senza limiti di tempo, a qualunque ufficio dell’Agenzia delle entrate. Se, invece, i dati trasmessi non sono corretti, il sistema produce una comunicazione di scarto. Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini, ma scartate dal servizio telematico, purché correttamente ritrasmesse non oltre i cinque giorni lavorativi dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto. Informazioni particolari sul servizio telematico Entratel e Fisconline Le istruzioni, alle pagine 10 e 11 del modello 770 Semplificato ed alle pagine 9 e 10 del modello 770 ordinario, contengono chiarimenti relativamente all’abilitazione al servizio, all’accesso al servizio, alla sicurezza del sistema, nonché al servizio di assistenza dei servizi telematici Entratel e Fisconline, alle quali si rinvia. Termini di presentazione delle dichiarazioni l termini di presentazione del mod. 770 Semplificato e del mod. 770 Ordinario sono unificati nel 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento (rif. art. 4, comma 3-bis, del DPR n. 322/1998). Per la dichiarazione relativa al 2012 (770/2013 Semplificato e Ordinario) la scadenza è il 31 luglio 2013. Riteniamo opportuno ricordare che anche i sostituti di imposta con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare sono tenuti alla presentazione entro i suddetti termini. Ai fini del rispetto del termine anzidetto va ricordato che le istruzioni precisano che la dichiarazione si considera presentata il giorno in cui è trasmessa all’Agenzia delle Entrate mediante la procedura telematica, vale a dire nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia medesima, alla luce delle previsioni contenute nel comma 8, dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni (come, altresì, chiarito nella circolare dell’Agenzia n. 6/E del 25/01/2002). Per quanto riguarda la trasmissione tramite gli intermediari abilitati, siamo a sottolinearvi, come non venga previsto per la trasmissione un diverso termine rispetto a quello ordinario previsto per i contribuenti che trasmettono direttamente le proprie dichiarazioni. Pertanto, visto che gli intermediari abilitati hanno la facoltà e non l’obbligo di ricevere le dichiarazioni per la successiva trasmissione, è molto improbabile che gli stessi siano disponibili a ricevere dichiarazioni in coincidenza con la scadenza per la trasmissione Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.9 delle stesse. Di conseguenza occorrerà verificare presso l’intermediario i tempi entro i quali lo stesso vorrà ricevere le dichiarazioni per la successiva trasmissione. Modulistica Sia il modello 770/2013 Semplificato che il modello 770/2013 Ordinario possono essere utilizzati tramite stampa in bianco e nero, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui agli allegati 1 dei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2013, di cui alle premesse (sul bordo laterale sinistro del frontespizio devono comparire i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del provvedimento di approvazione dei modelli). Possono, altresì, essere utilizzati modelli prelevati da altri siti Internet purché rechino l’indicazione del sito di provenienza, gli estremi del provvedimento di approvazione dei modelli e si rispettino in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui sopra. Il modello 770/2013 Semplificato si compone di: un frontespizio; una comunicazione dei dati relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e alla assistenza fiscale; una comunicazione dei dati relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; un prospetto SS, contenente i dati riassuntivi relativi a quelli riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione un prospetto ST , che riporta le ritenute alla fonte operate e versate, nonché le trattenute per assistenza fiscale e le imposte sostitutive un prospetto SV, che contiene i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all’Irpef anche trattenute per assistenza fiscale un prospetto SX, che riporta il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate un prospetto SY, relativo alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010. Il modello 770/2013 Ordinario si compone di: un frontespizio; tanti quadri staccati in ragione dei dati oggetto di dichiarazione: ⇒ quadro SF: redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati, comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti, ⇒ quadro SG: somme derivanti dal riscatto di assicurazioni sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale, ⇒ quadro SH: relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti. ⇒ quadro SI: relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2012, ⇒ quadro SK: comunicazione relativi agli utili e proventi equiparati corrisposti nel 2012 da società ed enti residenti e non residenti, ⇒ quadro SL: proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.R. di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo d’acconto, Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.10 ⇒ quadro SM: proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.R. di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, ⇒ quadro SO: relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate dagli intermediari e da altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir, ⇒ quadro SP: ritenute operate sui titoli atipici, ⇒ quadro SQ: dati relativi al versamento dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D. Lgs. n. 239/96, nonché quella relativa ai proventi derivanti da azioni e titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte dei Titoli S.p.A., ⇒ quadro SR: somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso di procedimenti espropriativi, ⇒ quadro SS: dati riassuntivi, ⇒ quadro ST: ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive effettuate, ⇒ quadro SV: relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF anche trattenute per assistenza fiscale; ⇒ quadro SX: riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate. Reperibilità, autorizzazione alla stampa dei modelli I modelli in oggetto possono essere: - prelevati dal sito Internet del Ministero delle Finanze (www.agenziaentrate.gov.it), purché rispettino le caratteristiche tecniche di cui si è detto nel paragrafo precedente; - prelevati da altri siti Internet purché, rispettino le caratteristiche indicate nel precedente paragrafo; - stampati direttamente dal contribuente, anche mediante l’utilizzo di stampanti laser, o altri tipi di stampanti, purché garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.11 Periodo di conservazione della dichiarazione Il periodo di conservazione dei documenti contabili/amministrativi, compresa la dichiarazione dei sostituti d’imposta, è fissato nel quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quindi la presente dichiarazione ed i relativi documenti dovranno essere conservati, ai fini fiscali, fino al 31/12/2017, salvo eventuale contenzioso. Modalità di esposizione dei dati Nella compilazione del modello, con riferimento all’esposizione dei dati numerici, da quest’anno tutti i dati sia di natura fiscale che previdenziale devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale. La seconda cifra decimale sarà arrotondata per eccesso se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5 o per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a cinque. Esempio: - 55,505: indicare 55,51; - 65,626: indicare 65,63; - 65,493: indicare 65,49. Indicazione del codice fiscale dei percipienti Il sostituto ha diritto di ricevere comunicazione scritta del codice fiscale da indicare nelle comunicazioni e quadri del Mod.770 e se tale comunicazione non perviene almeno 10 giorni prima del termine dell’obbligo di indicazione il sostituto può rivolgersi direttamente ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate per chiedere l’attribuzione del codice fiscale del percipiente stesso. Nel caso di soggetti non residenti ai quali tale codice non risulti già attribuito l’obbligo di indicazione del codice fiscale si intende adempiuto con l’indicazione dei dati anagrafici ed in particolare devono essere indicati: il codice dello stato estero di residenza (si veda tabella SG in allegato alle istruzioni ministeriali), il codice di identificazione rilasciato dall’autorità fiscale (se previsto dalla normativa del paese di residenza) o in mancanza un codice identificativo rilasciato dall’autorità amministrativa. Modalità di compilazione in caso di operazioni straordinarie 1. Operazioni societarie straordinarie comportanti l’estinzione del soggetto preesistente 1.1. Senza prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto Trattasi dei casi di liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa. La dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell’anno in cui questi ha effettivamente operato. In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro “dati relativi al sostituto” e nelle comunicazioni e prospetti che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto di imposta estinto e il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.12 esclusivamente nel riquadro del frontespizio “dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”. 1.2. Con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto Nei casi di operazioni societarie straordinarie (quali ad esempio fusioni, anche mediante incorporazione, scissioni totali), comportanti la scomparsa dei soggetti preesistenti (che chiameremo soggetti estinti) e la prosecuzione dell’attività da parte di un nuovo soggetto, quest’ultimo è tenuto, nella sua qualità di successore a titolo universale dei soggetti estinti, a presentare una dichiarazione unica di sostituto d’imposta comprendente anche il periodo dell’anno in cui i soggetti estinti hanno effettivamente operato (indipendentemente dalla eventuale diversa data dalla quale sono stati fatti agire gli effetti fiscali della fusione o scissione, come prevedono gli artt.172, c.9 e 173, c.11 del TUIR). In caso di operazioni societarie avvenute nel corso del 2012, il dichiarante dovrà procedere ad una compilazione distinta dei singoli quadri, prospetti o comunicazioni del Mod. 770 (con esclusione del quadro SX che, invece, è unico e riporta sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti) a seconda che in detti quadri, prospetti o comunicazioni vengano esposte situazioni riferibili al dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi, i dati saranno riferiti al periodo compreso fra il 1° gennaio 2012 e la data in cui si è verificato l’evento (per le fusioni la data di effetto giuridico). In caso di operazioni societarie avvenute nel 2013, prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2013, relativamente alle somme e ai valori erogati nel 2012 dalla società estinta, dovranno parimenti essere compilati distinti quadri, prospetti o comunicazioni staccati (con esclusione del quadro SX che, invece, è unico e riporta sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti). Le istruzioni precisano che nel caso in cui più soggetti succedono nei precedenti rapporti facenti capo al soggetto estinto (esempio: scissione totale), ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione dei prospetti, quadri e comunicazioni relativi alle situazioni del soggetto estinto. Tali prospetti, quadri e comunicazioni dovranno essere integralmente inviati solo da uno dei soggetti coobbligati al fine di evitare una duplicazione di dati. 1.2.1 Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e assimilato Operazioni di conguaglio effettuate dall’estinto Il dichiarante deve trasmettere per ciascun percipiente un’unica comunicazione riferita al soggetto estinto contenente i risultati delle predette operazioni indicando, oltre al proprio codice fiscale nello spazio in alto a destra contraddistinto dalla dicitura “Codice fiscale”, nella casella “Codice fiscale del sostituto d’imposta” il codice fiscale del soggetto estinto. Tale modalità di compilazione trova applicazione, ad esempio: - se il soggetto estinto ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno e non abbia presentato il mod. 770/Semplificato prima dell’avvenuta operazione straordinaria che ha determinato l’estinzione (es. operazione straordinaria con effetto giuridico nel 2013, prima della presentazione del mod. 770); - se il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro con il soggetto successivamente estintosi per effetto dell’operazione straordinaria avvenuta (es. cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in corso d’anno, prima dell’operazione straordinaria). Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.13 Nelle suddette ipotesi dovranno essere compilati anche più prospetti SS per dare distinta evidenza dei dati riassuntivi di ciascun soggetto, più prospetti ST per fornire la distinta evidenziazione, in relazione alle ritenute operate e ai versamenti effettuati, dei dati relativi ai soggetti estinti ovvero al dichiarante e più prospetti SV per dare distinta evidenziazione in relazione alle trattenute per addizionali comunali all’Irpef e ai versamenti effettuati, dei dati relativi ai soggetti estinti ovvero al dichiarante indicando per ogni soggetto estinto i relativi dati su distinti prospetti. A tal fine il dichiarante nel redigere i prospetti SS, ST ed SV a lui riferibili riporterà nello spazio “Codice fiscale” il proprio codice fiscale e solo nei prospetti SS, ST ed SV riferibili all’estinto indicherà anche nel rigo “Codice fiscale del sostituto d’imposta” il codice fiscale di quest’ultimo. Operazioni di conguaglio effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione Va presentata un’unica comunicazione dati del lavoro dipendente e assimilato, riferita al soggetto dichiarante, indicando: - nello spazio “Codice fiscale” esclusivamente il proprio codice fiscale, - i dati complessivi - nonché i dati riferibili al soggetto estinto, nei punti da 204 a 220 (redditi erogati da altri soggetti). Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato prima dell’estinzione del sostituto di imposta e successivamente (sempre nel corso dello stesso periodo di imposta) il lavoratore fosse stato riassunto dal sostituto subentrante, quest’ultimo è tenuto, in ogni caso, ad eseguire le operazioni di conguaglio considerando tutte le retribuzioni percepite dal contribuente. Anche in questo caso non va compilata una comunicazione con l’indicazione del codice fiscale dell’estinto nel rigo “Codice fiscale del sostituto d’imposta”, ma andranno compilati i righi da 204 a 220 per evidenziare le somme erogate dall’estinto. Qualora il precedente sostituto estinto abbia erogato arretrati o TFR e altre indennità e somme, il soggetto dichiarante dovrà compilare i punti da 351 a 364 per gli arretrati, indicando in quest’ultimo punto il codice fiscale del sostituto estinto e la sezione riferita al TFR e altre indennità e somme, compilando anche il punto 419 con l’indicazione del codice fiscale del sostituto estinto. Nelle suindicate ipotesi dovranno essere compilati più prospetti SS, SV ed ST per distinguere le situazioni riferibili al dichiarante da quelle riferibili all’estinto. Operazioni di assistenza fiscale Le istruzioni precisano che nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto di imposta, il soggetto subentrante dichiarante dovrà esporre nella parte D i dati complessivi delle operazioni di conguaglio per assistenza effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2012. In tal caso, quindi, per l’assistenza fiscale, non si dovrà spaccare la comunicazione in due per dichiarare i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto estinto da quelle effettuate dal soggetto che prosegue l’attività. 1.2.2. Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi Per le somme pagate e certificate dal soggetto estinto, il sostituto d’imposta dichiarante dovrà fare una distinta comunicazione dove indicherà il proprio codice fiscale nello spazio “Codice fiscale” e quello dell’estinto nel rigo “Codice fiscale del sostituto di imposta”. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.14 Per le somme pagate dall’estinto, ma certificate dal dichiarante, quest’ultimo dovrà indicarle nella comunicazione a lui riferibile, dove viene indicato esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio “Codice fiscale”. Nei righi da 40 a 48 (sezione relativa ai redditi erogati da altri soggetti) dovranno essere indicate le somme erogate e le ritenute effettuate dal soggetto estinto che sono già comprese anche nei punti da 25 a 31. Occorre compilare distinti prospetti ST per evidenziare le ritenute operate e i versamenti effettuati dai diversi sostituti. 1.2.3. Compilazione quadri/prospetti ST e SV Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie (ad es. nell’ipotesi di fusione per incorporazione) e per le successioni. Se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata, ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante (in tal caso il mod. F24 sarà intestato alla società incorporante), quest’ultima provvederà a presentare anche il quadro ST riferibile alla prima società (soggetto estinto), con indicazione del codice fiscale dell’incorporata nel punto 1 del rigo ST1, compilando esclusivamente: - i punti 1,2,3 e 11 della prima sezione - i punti 1,2,11 e13 della seconda sezione - nell’ambito del 770 ordinario, i punti 1, 2, 3 e 11 della terza sezione ed indicando il codice “K” nel punto 10. Nel quadro ST, prima sezione, riferibile alla società incorporante, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità, ad eccezione dei punti 2 e 3 che non devono essere compilati (in quanto compilati nel quadro ST riferibile al soggetto estinto), avendo cura di indicare il codice “L” al punto 10. In questo caso il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l’ammontare indicato al punto 2 o 3 del prospetto ST intestato alla società incorporata ed i punti 4, 5 e 6 della prospetto ST della società incorporante. Con lo stesso metodo l’incorporante compilerà anche le sezioni due e tre. Si supponga a titolo esemplificativo che per effetto di una fusione per incorporazione avvenuta il 10/06/2012 la ritenuta IRPEF (100 euro) operata prima della operazione straordinaria dalla società incorporata sia versata dalla società incorporante. Quadro ST intestato alla società incorporata: • ST1, colonna 1, codice fiscale della società incorporata; • punto 1, 06/2012; • punto 2, 100; • punto 10, K; • punto 11, 1001; Quadro ST intestato alla società incorporante: • punto 1, 06/2012; • punto 7, 100; • punto 10, L; • punto 11, 1001; • punto 14, 16/07/2012 Tali metodologie di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionali regionali e/o comunali all’IRPEF (compilando la seconda sezione del quadro ST ovvero il quadro SV), ma il relativo versamento è stato eseguito dalla società risultante dall’operazione societaria straordinaria. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.15 Le suesposte modalità di compilazione, utilizzando distinti quadri, prospetti e comunicazioni, devono essere seguite con riferimento a tutti i quadri, prospetti e comunicazioni del modello 770. Anche se le istruzioni non precisano nulla al riguardo, si deve ritenere che la numerazione dei singoli quadri sia progressiva per ogni tipologia di quadro. Di conseguenza i quadri riferiti al soggetto estinto che ha partecipato all’operazione straordinaria vengono numerati di seguito a quelli utilizzati per il dichiarante (compilando adeguatamente la casella “Mod. N.”). 2. Operazioni societarie straordinarie non comportanti l’estinzione del soggetto preesistente Per le operazioni societarie straordinarie (quali ad esempio cessione, conferimento, affitto di azienda o ramo d’azienda e scissione parziale con trasferimento di dipendenti) non comportanti l’estinzione del soggetto preesistente, le società cedenti, conferenti, locatrici o scisse dovranno compilare e presentare il proprio mod. 770 contenente i quadri, prospetti e comunicazioni riferiti ai redditi ed ai soggetti percipienti per il periodo dell’anno o per l’intero anno dalle stesse amministrato. In particolare, per i lavoratori dipendenti trasferiti a seguito della operazione societaria straordinaria (trasferimento senza interruzione del rapporto di lavoro): - il sostituto di imposta cedente, non tenuto al rilascio del CUD, deve indicare nella propria comunicazione dati lavoro dipendente le retribuzioni erogate fino al momento dell’operazione straordinaria, inserendo nel punto 207 il codice 8; - il sostituto di imposta subentrante, tenuto al rilascio del CUD, emetterà una comunicazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando nei punti da 204 a 220 le somme e valori corrisposti dal precedente sostituto. Qualora il precedente sostituto cedente abbia erogato nell’anno arretrati o anticipazioni di TFR e altre indennità e somme: - il sostituto d’imposta cedente compilerà i punti da 351 a 363 per gli arretrati e i punti relativi alle anticipazioni di TFR o altre indennità e somme; - il sostituto d’imposta subentrante dovrà compilare i punti da 351 a 364 per gli arretrati, indicando in quest’ultimo punto il codice fiscale del sostituto cedente e la sezione riferita al TFR e altre indennità e somme, compilando anche il punto 419. Come precisano le istruzioni ministeriali, le suddette modalità si applicano anche nel caso di passaggio di personale dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro, anche per cessione del relativo contratto. Relativamente all’assistenza fiscale, nella parte ad essa dedicata (parte D della citata comunicazione): - il soggetto cedente dovrà esporre i dati relativi all’assistenza fiscale prestata sino alla data dell’operazione straordinaria, indicando, precisano le istruzioni, il residuo non rimborsato o non trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato, esponendo il codice F al punto 147; - il sostituto subentrante dovrà esporre, a sua volta, unicamente i dati relativi agli importi da lui rimborsati o trattenuti a seguito dell’assistenza fiscale da lui prestata. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.16 Relativamente ai quadri/prospetti ST (sezione prima e sezione seconda) e SV, il precedente datore di lavoro non deve indicare nella propria dichiarazione le somme non prelevate per effetto del passaggio senza interruzione del rapporto di lavoro relativamente a: • residue rate del 2012 delle addizionali all’IRPEF relative al 2011; • residue rate del saldo e del primo acconto IRPEF, nonché delle addizionali IRPEF, acconti tassazione separata e secondo acconto IRPEF dovute a seguito di assistenza fiscale. Il sostituto d’imposta (società beneficiaria), tenuto, invece, ad effettuare il prelievo delle suddette somme, oltre ad indicare i dati relativi ai versamenti delle somme con le ordinarie modalità (punto 1 “periodo di riferimento”, punto 7 “Importo versato”, punto 11 “codice tributo”, punto 13 “codice regione” [solo per sezione seconda del quadro/prospetto ST] e punto 14 “data di versamento”) dovrà indicare: • (punto 2) l’ammontare delle residue rate di addizionale all’IRPEF, nonché delle somme derivanti da assistenza fiscale da lui prelevate nel periodo di riferimento; • (punto 10 ) codice “N”. Si supponga ad esempio che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre il sostituto d’imposta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime 2 rate di addizionale regionale IRPEF di 100 euro ciascuna. In tal caso la compilazione, relativamente alle due rate, è la seguente: prospetto ST (sez.II) sostituto cedente: non deve essere indicato nulla relativamente alle rate da lui non prelevate prospetto ST(sez.II) sostituto cessionario: punto 1, 10/2012; punto 2, 100; punto 7 , 100; punto 10 , N; punto 11 , 3802; punto 13, il codice regione punto 14, 16/11/2012; punto 1, 11/2012; punto 2, 100; punto 7 , 100; punto 10 , N; punto 11 , 3802; punto 13, il codice regione punto 14, 16/12/2012; Considerato che il cessionario deve compilare un apposito rigo per le trattenute non prelevate dal cedente (precedente datore di lavoro), se nel corso del 2012 ha compilato, nel modello di versamento F24, un unico rigo per tutti i versamenti (sia quelli dei propri dipendenti che di quelli ricevuti per effetto dell’operazione straordinaria), l’Amministrazione finanziaria si troverà a non avere un diretto collegamento con quanto indicato nel punto 7 (versamento) del quadro ST o SV e il modello F24. Solo facendo la somma dei due righi (quello dei dipendenti trasferiti – dove nel punto 10 sarà indicato il cod. N – e quello relativo ai propri dipendenti (in cui nel punto 10 non si è indicato nulla), troverà corrispondenza con il rigo del modello F24. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.17 Onde evitare tale disallineamento tra il quadro ST o SV, punto 7, ed il modello F24, consigliamo di effettuare distinti versamenti per le trattenute dei dipendenti trasferiti a seguito di operazioni straordinarie non comportanti l’estinzione del precedente datore di lavoro e per quelle dei propri dipendenti. Trasformazione societaria. Poiché tale evento, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d’imposta (nell’ipotesi di trasformazioni di società di capitali in società di persone e viceversa), non incide sull’esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d’imposta, la dichiarazione Mod. 770 deve essere compilata secondo le regole generali. Sanzioni tributarie 9 Tardiva presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza (dichiarazione considerata valida): da €. 258 a €. 2.065 oltre al 30 % dell’ammontare delle ritenute eventualmente non versate o versate in ritardo (art. 2, c.3, D. Lgs. 471/97 e C.M. 23/E/99); 9 Omessa presentazione della dichiarazione o tardiva presentazione oltre i 90 giorni (dichiarazione da considerarsi omessa), ovvero mancata sottoscrizione (non regolarizzata entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ufficio); ovvero redatta su stampati non conformi: dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di €. 258 (art.2 c.1 D. Lgs. 471/97); 9 Somme e valori dichiarati in misura inferiore a quella accertata (dichiarazione infedele): dal 100 % al 200 % dell’importo delle ritenute non versate con un minimo di €. 258 (art.2, c.2 D.Lgs. 471/97); 9 Somme e valori non dichiarati per i quali è stata versata la ritenuta: da €. 258 a €. 2.065 a cui si aggiungono €. 51 per ogni percipiente non indicato (art.8, c.2 D.Lgs.471/97 e art.2, c.4 D.Lgs.471/97); 9 Omesso, carente o ritardato versamento delle ritenute: • 30 % degli importi non versati o versati in ritardo (art.13 D. Lgs. 471/97). La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta: • se le somme sono state pagate entro quindici giorni dal termine per il versamento, ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo (fino al 14° giorno). Vale a dire che la sanzione sarà pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al quindicesimo (ns. circ. n. 87 del 19.7.2011); • ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; • ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale effettuato ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R n. 600 del 1973. 9 Mancanza o incompletezza dei dati indicati o da indicare in dichiarazione: da €. 516 a €. 4.131 (art.8, c.3, D. Lgs. 471/97); 9 Dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato: da €. 258 a €. 2.065 (come da appendice nelle istruzioni ministeriali); 9 Codice fiscale errato o omesso: da € 103 a € 2.065 (art. 13 D.P.R. 605/73); 9 Violazione dell'obbligo di effettuazione di ritenute alla fonte:20% dell'ammontare non trattenuto salva l'applicazione delle sanzioni in caso di omesso versamento (art.14 D.Lgs. 471/97); 9 Incompletezza dei documenti di versamento (elementi identificativi del soggetto che esegue il versamento e dell’imputazione della somma versata): da € 103 a € 516 (art.15 D.Lgs. 471/97); Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.18 9 Mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero mancata esibizione o trasmissione degli stessi all’Ufficio richiedente: da €258 a € 2.065 (come da appendice nelle istruzioni ministeriali); 9 Omessa comunicazione (quadro SO) prevista da art. 10, comma 1 del D.Lgs. 461/97 da parte dei soggetti che intervengono in operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria: da € 516 a € 5.164 (art. 10 dello stesso D.Lgs. 461/1997); 9 Omessa o tardiva trasmissione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti intermediari abilitati: sanzione in capo ai medesimi da euro 516 a euro 5.164 (art. 7bis del D.Lgs. 461/1997). Ravvedimento operoso Si ricordi, però, che talune delle omissioni o dei ritardi a cui si è fatto cenno possono essere oggetto di regolarizzazione, in applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97, in tema di ravvedimento operoso. Il ravvedimento può riguardare: - omesso o insufficiente versamento di ritenute effettuate: la violazione può essere regolarizzata entro 30 giorni dal temine prescritto con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale (1,5% dall’1.1.2011 al 31.12.2011, 2,5% dall’1.1.2012) con maturazione giorno per giorno, a cui si aggiunge la sanzione calcolata nella misura ridotta del 3% (1/10 del 30%) delle ritenute versate non tempestivamente. Se il versamento avviene con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 3% sarà ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo (la sanzione sarà pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino al quindicesimo) - (ns. circ. n. 87 del 19.7.2011). Oltre i 30 giorni di ritardo, ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione sale al 3, 75% (1/8 del 30%); - omesso o insufficiente versamento di ritenute non operate: la violazione può essere regolarizzata, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa con il pagamento di una sanzione pari al 2,5% (1/8 del 20%) delle ritenute non operate, più la sanzione per omesso versamento di cui sopra; qualora la violazione sia regolarizzata entro 30 giorni, la sanzione sarà ridotta ad 1/10 (2% = 1/10 del 20%); se regolarizzata entro 15 giorni la sanzione del 20%, ridotta di un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo, è ulteriormente ridotta di 1/10; - ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D. Lgs. 461/1997 non operate e non versate nei termini, da parte dei sostituti d’imposta o degli intermediari: la violazione può essere regolarizzata dagli stessi soggetti entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte con il pagamento dell’imposta dovuta, oltre gli interessi legali, nonché di un’unica sanzione pari al 3% pari ad 1/10 del 30% (art. 34, comma 4, L. 388/2000); - violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione del tributo: la violazione è da considerarsi formale, e quindi non punibile, se l’errore o l’omissione non incide sulla determinazione del reddito, dell’imposta e del versamento del tributo e non ostacola l’attività di controllo; Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.19 - presentazione di dichiarazione infedele: la violazione può essere regolarizzata entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo effettuando il versamento delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a cui si aggiunge la sanzione calcolata nella misura ridotta del 12,5% (1/8 del 100%), con un minimo di €. 32,25 (258 : 8) e la presentazione di una dichiarazione integrativa. Se le ritenute sono state interamente versate entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria la sanzione di €. 258 è ridotta a €. 32,25. La sanzione di € 51 prevista per ogni percipiente non dichiarato è ridotta ad 1/8 (€ 6,38); - mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto: se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di €. 25,8 pari ad 1/10 di €. 258, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi qualora non regolarizzate. Vi segnaliamo che il codice tributo da utilizzare per il versamento della sanzione è il seguente: - 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta. Gli interessi legali dovranno, invece, essere versati unitamente all’imposta o, se questa è già stata versata precedentemente, con lo stesso codice dell’imposta cui si riferiscono. A tale proposito si ricorda che i nuovi codici tributo istituiti per il pagamento degli interessi, con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 109 del 22 maggio 2007 (ns. circolare n. 121 dell’11.6.2007), non si rendono applicabili per i versamenti degli interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d’imposta. Dichiarazione correttiva e integrativa Il sostituto, entro la scadenza del termine di presentazione, può rettificare o integrare una dichiarazione già presentata senza applicazione di alcuna sanzione. Al riguardo le istruzioni precisano che la nuova dichiarazione deve essere ripresentata, completa di tutte le sue parti, barrando l’apposita casella “correttiva nei termini” posta nel frontespizio del modello 770. Il sostituto, salve le sanzioni applicabili, può rettificare o integrare la dichiarazione già presentata anche dopo i termini di scadenza, presentando una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione da integrare e barrando l’apposita casella “dichiarazione integrativa” posta nel frontespizio del modello 770. La dichiarazione integrativa può essere presentata: - entro i termini previsti dall’art. 13/472 (ravvedimento operoso); - entro i termini previsti e nelle ipotesi di cui all’art.2 del DPR 322/98 e cioè: 1. entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni (comma 8), 2. entro il termine previsto per la presentazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior debito d’imposta o un minor credito (comma 8-bis)- cd. integrativa a favore - . Il credito che scaturisce da questa dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. 241/97. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.20 Come detto, la dichiarazione correttiva o integrativa è costituita da una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti. Occorre, però, precisare che per i soli soggetti obbligati alla trasmissione del modello 770 Semplificato, tali dichiarazioni integrative possono essere predisposte mediante l’invio delle sole comunicazioni che si intendono integrare o rettificare. Tale facoltà e consentita ai soli sostituti d’imposta che hanno presentato il mod. 770/semplificato contenente un numero di comunicazioni superiori a 200 (comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente assimilati ed assistenza fiscale e/o comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi). Adottando tale particolare modalità l’ulteriore dichiarazione dovrà essere costituita dal frontespizio, previa barratura della relativa casella e dalle sole comunicazioni oggetto di integrazione o rettifica, complete di ogni loro parte, indicando gli stessi numeri progressivi delle comunicazioni originarie. Se fosse necessario trasmettere ulteriori comunicazioni, tralasciate con il primo invio, si dovrà rispettare la progressione numerica riportando nello spazio “progressivo comunicazione” il numero successivo a quello utilizzato per l’invio dell’ultima comunicazione contenuto nel modello oggetto di rettifica. Dovrà altresì essere barrata la casella correttiva/integrativa parziale posta nel frontespizio del solo mod. 770 Semplificato. Precisano le istruzioni che il sostituto dovrà trasmettere anche il prospetto SS integralmente compilato aggiornato delle modifiche apportate nelle comunicazioni. Analoghe modalità possono essere utilizzate per correggere o integrare i prospetti ST, SV, SY e/o SX avendo cura di ricompilare integralmente detti prospetti. Sanzioni penali I reati tributari (compresi quelli dei sostituti d’imposta) sono disciplinati dal decreto legislativo n. 74 del 10/3/2000, da ultimo modificato dal D.L. n. 138 del 13.8.2011, convertito dalla L. n. 148/2011 (ns. circ. n. 120 del 6.10.2011). Ricordiamo che non è punibile penalmente l’omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta. L’art. 10-bis del D. Lgs. 74/00, prevede invece una sanzione penale in caso di omesso versamento di ritenute certificate: è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine della presentazione della dichiarazione modello 770 ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta. Presentazione dei modelli 730/2013 per i sostituti che hanno prestato assistenza fiscale diretta nel 2013 I sostituti che nell’anno 2013 (per i redditi 2012) prestano assistenza fiscale diretta devono: trasmettere in via telematica, entro l’1.7.2013 (in quanto il 30.6.13 cade di domenica) le dichiarazioni Mod. 730/2013 e corrispondenti Mod. 730-3; - consegnare, entro lo stesso termine, le buste contenenti la scheda per le scelte della destinazione dell’8‰ e del 5‰ dell’IRPEF (Mod.730-1) –-con le modalità stabilite da apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (Provvedimento del 15.1.2013 di approvazione dei modelli 730 e relative istruzioni, nonché bolla per la consegna dei modelli 730-1). Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.21 MODELLO 770/2013 SEMPLIFICATO FRONTESPIZIO Il frontespizio è composto di tre fogli: il primo foglio contiene l’informativa relativa ai diritti che il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ha riconosciuto al cittadino nell’ambito del nuovo sistema di tutela nei confronti del trattamento dei dati personali (c.d. Privacy); il secondo foglio contiene: i dati relativi al tipo di dichiarazione (correttiva nei termini, integrativa e correttiva/integrativa parziale, eventi eccezionali), i dati anagrafici del sostituto; il terzo foglio contiene i dati del rappresentante firmatario della dichiarazione, i dati relativi alla redazione della dichiarazione, la firma della dichiarazione, l’impegno alla presentazione telematica della dichiarazione, il visto di conformità rilasciato dal CAF o dal professionista. Per quanto riguarda la compilazione del secondo e del terzo foglio vi segnaliamo quanto segue. TIPO DI DICHIARAZIONE - nella casella “eventi eccezionali” devono essere indicati i codici in relazione all’evento che ha previsto la sospensione dei termini per la presentazione della dichiarazione (per un’analisi delle codifiche si rinvia alla pag. 16 delle istruzioni). DATI RELATIVI AL SOSTITUTO - - - i dati relativi alla sede legale vanno sempre compilati, anche se non sono variati rispetto allo scorso anno. In caso di variazione indicare il mese e l’anno di variazione; il codice comune può essere rilevato dalle istruzioni del modello UNICO PF, fascicolo 1 o dal sito www.finanze.gov.it; i codici relativi allo stato, natura giuridica e situazione vanno desunti dalle tabelle SA (per soggetti in normale attività cod. 1), SB (per le cooperative iscritte all’albo delle cooperative cod. 4, per le srl cod. 2, per le spa cod. 3) e SC (per periodo normale d’imposta cod. 6); nel campo “Codice attività” va indicato il codice attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume di affari) desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007 (reperibile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate); DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE - vanno indicati i dati del soggetto che presenta la dichiarazione (soggetto firmatario); il campo “codice fiscale società o ente dichiarante”, deve essere compilato nel particolare caso in cui chi presenta la dichiarazione (soggetto firmatario) sia un soggetto diverso dalla persona fisica. Tale campo non è, quindi, riferito al codice Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.22 - - fiscale del sostituto d’imposta dichiarante per il quale il soggetto presenta la dichiarazione; nel caso in cui il rappresentante firmatario sia residente all’estero devono essere indicati, negli appositi spazi, anche lo Stato estero con il relativo codice e l’indirizzo estero; nel campo “codice carica” va indicato il codice corrispondente alla carica rivestita al momento della presentazione della dichiarazione con uno dei codici riportati nella tabella di pag. 18 delle istruzioni ministeriali (es.: cod. 1 per il rappresentante legale, cod. 8 per liquidatore di liquidazione volontaria). Va altresì indicata la data di decorrenza della carica; REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Il riquadro è composto da quattro sezioni, da utilizzarsi alternativamente tra loro, a seconda della modalità di presentazione prescelta. In particolare: la sezione I va compilata dai sostituti d’imposta che trasmettono integralmente il modello 770/Semplificato (frontespizio, comunicazione dati lavoro dipendente e assimilati e/o comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, prospetti SS, ST, SV, SX e SY). In particolare, tale sezione dovrà essere compilata: - dal sostituto che sia tenuto a presentare esclusivamente il Mod. 770 SEMPLIFICATO. In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione e barrare la casella SS. Si dovranno barrare anche le caselle ST, SV, SX e SY, qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni; - dal sostituto che, essendo tenuto alla presentazione anche del Mod. 770 ORDINARIO e, non avendo effettuato compensazioni “interne”, ai sensi del D.P.R. n. 445/1997, tra i versamenti attinenti al Mod. 770/SEMPLIFICATO (ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al Mod. 770 ORDINARIO (redditi di capitale), abbia optato per l’invio integrale del Mod. 770 SEMPLIFICATO (comprensivo dei prospetti ST, SV ed SX). In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione e barrare la casella SS. Si dovranno barrare anche le caselle ST, SV, SX e SY. Si dovrà altresì barrare la casella ”Presenza di modello 770 ordinario 2013”; la sezione II deve essere compilata dai sostituti d’imposta che procedono alla trasmissione del Mod. 770 SEMPLIFICATO, con successivo inoltro dei prospetti ST, SV ed SX nell’ambito del Mod. 770 ORDINARIO. Il sostituto è obbligato a tale modalità di invio qualora abbia effettuato compensazioni “interne” ai sensi del D.P.R. n 445/1997, tra i versamenti attinenti al Mod. 770SEMPLIFICATO (ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al Mod. 770 ORDINARIO (redditi di capitale). In assenza delle suddette compensazioni, il sostituto è tenuto a compilare la presente sezione qualora non abbia optato per l’invio integrale del Mod. 770 SEMPLIFICATO (comprensivo dei prospetti ST, SV ed SX). Nel compilare la sezione va sempre indicato il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione e barrate le caselle SS e SY; la sezione III deve essere compilata dai sostituti d’imposta che intendono separare il Mod. 770 SEMPLIFICATO ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.23 relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV, SX e SY. Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: - che, ovviamente, debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; - che non siano state effettuate compensazioni “interne” ai sensi del D.P.R. 445/1997 tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e assimilato e quelli di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi dichiarati con il modello 770 Ordinario. In questo caso, occorre indicare il numero delle comunicazioni trasmesse relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati e barrare la casella SS. Si dovranno barrare anche le caselle ST, SV ed SX. Barrare inoltre la casella SY, qualora venga trasmessa con le comunicazioni relative al lavoro dipendente e assimilato e non con quelle relative al lavoro autonomo, provvigioni, ecc. Nel caso di invio anche del Mod. 770 ORDINARIO va barrata altresì, la casella “Presenza di modello 770 Ordinario 2012”. Nell’apposito spazio dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto (che può essere il medesimo dichiarante o un soggetto diverso) che presenta la restante parte della dichiarazione (nel caso in cui la dichiarazione sia predisposta dal contribuente e l’intermediario curi solo la trasmissione, si ritiene che debba essere indicato l’intermediario). La sezione IV deve essere compilata dai sostituti d’imposta che intendono separare il Mod. 770 SEMPLIFICATO ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative a certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ed i relativi prospetti SS, ST, SX e SY. Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: - che, ovviamente, debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; - che non siano state effettuate compensazioni “interne” ai sensi del D.P.R. 445/1997 tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi con quelli di lavoro dipendente e assimilato, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi dichiarati con il modello 770 Ordinario. In questo caso, occorre indicare il numero delle comunicazioni trasmesse relative a certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e barrare la casella SS. Si dovranno barrare anche le caselle ST e SX. Barrare inoltre la casella SY, qualora venga trasmessa con le comunicazioni relative al lavoro autonomo, provvigioni, ecc. e non con quelle relative al lavoro dipendente e assimilato. Nel caso di invio anche del Mod. 770 ORDINARIO barrare, altresì, la casella “Presenza di modello 770 Ordinario 2013”. Nell’apposito spazio dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione (che può essere il medesimo dichiarante o un soggetto diverso). Nel caso in cui l’invio delle sezioni III e IV venga effettuato separatamente dallo stesso sostituto d’imposta, questi dovrà annotare il proprio codice fiscale in entrambe gli invii (nel caso in cui la dichiarazione sia predisposta dal contribuente e l’intermediario curi solo la trasmissione, si ritiene che debba essere indicato l’intermediario). Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.24 FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Nel campo “firma del dichiarante” va apposta la sottoscrizione del soggetto che presenta la dichiarazione (soggetto firmatario) i cui dati sono stati indicati nel riquadro “dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”. La dichiarazione va altresì sottoscritta dal soggetto che effettua il controllo legale dei conti, vale a dire: - da un revisore legale dei conti (codice 1 nella casella “soggetto”, suo codice fiscale nell’apposita casella e la firma); - dal responsabile della revisione (ad esempio, socio o amministratore), qualora la revisione legale dei conti sia stata affidata ad una società di certificazione. In tal caso occorrerà compilare due righi: • nel primo si dovranno indicare i dati del responsabile della revisione (codice 2 nella casella “soggetto”, suo codice fiscale nell’apposita casella e la firma), • nel secondo si dovranno indicare i dati della società di certificazione (codice 3 nella casella “soggetto”, suo codice fiscale nell’apposita casella e senza apporre alcuna firma nell’apposita casella); - dal collegio sindacale, qualora allo stesso sia stata affidata anche la revisione legale dei conti. In tal caso, si dovranno indicare i dati di ciascun membro del collegio sindacale (codice 4 nella casella “soggetto”, suo codice fiscale nell’apposita casella e la firma). Precisiamo che il soggetto incaricato del controllo legale dei conti, obbligato alla sottoscrizione della dichiarazione, è il medesimo che ha sottoscritto la relazione di revisione, cioè quello che ha svolto la revisione legale dei conti e che ha espresso il giudizio sul bilancio 2012. Al riguardo, si segnala che tale obbligo compete anche nel caso in cui il soggetto incaricato del controllo contabile sia stato modificato dall’Assemblea dei soci. Pertanto, in quest’ultimo caso, obbligato alla firma del mod. 770/2013 sarà il soggetto – non più in carica al momento di presentazione della dichiarazione – che ha, invece, sottoscritto la relazione già presentata all’Assemblea di approvazione del bilancio 2012. Casella “Situazioni particolari” – “Codice”- Questa casella serve per indicare eventuali codici riferibili a situazioni particolari in relazione alla firma della dichiarazione, che l’Agenzia delle entrate eventualmente istituisce dopo l’approvazione del modello 770 e delle relative istruzioni Con riferimento alla casella “invio avviso telematico”, si ricorda che, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n.600/1973 emerga un’imposta da versare o un minor rimborso, l’invito a fornire chiarimenti è inviato all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione, qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico). Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella “invio avviso telematico” L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “ricezione avviso telematico” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.25 Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità). In caso di opzione per l’invio telematico all’intermediario si ricorda che: - l’intermediario è tenuto a portare a conoscenza del contribuente interessato, tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462/1997 (termine per il pagamento delle somme dovute: si veda punto successivo), gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta; - la sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario; - la scelta consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione. IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Il riquadro, nel caso di presentazione tramite intermediario abilitato, va compilato da quest’ultimo, con l’indicazione, tra l’altro, della data in cui è stato rilasciato l’impegno alla trasmissione, mentre non va riportata l’indicazione del protocollo attribuito. Nella casella “Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione” deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio. In caso di opzione per l’invio telematico, come detto sopra, l’intermediario accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “ricezione avviso telematico”. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.26 COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE Tale comunicazione deve essere utilizzata per indicare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti, nel 2012, redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 TUIR e tutti i redditi assimilati, di cui all’art. 50 TUIR. Con riferimento a ciascun percipiente, devono essere indicati anche i dati relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS ed all’INPS gestione ex INPDAP. La medesima comunicazione deve, inoltre, essere utilizzata anche per indicare i soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati a contribuzione INPS (es. lavoratori italiani occupati in via continuativa all’estero in zone di frontiera e altri paesi limitrofi, oppure lavoratori che non hanno percepito la retribuzione maturata, per la quale sono dovuti per competenza i contributi). Relativamente all’INAIL, detta comunicazione deve essere utilizzata per indicare tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria, ai sensi del D.P.R. 1124/65, anche se non percettori di redditi di lavoro dipendente e/o assimilato, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63/93 (es. associato in partecipazione con apporto di solo lavoro, stagisti senza compenso, tirocinanti). I dati in argomento devono continuare ad essere forniti anche se: • • l'obbligo previsto dal D. Lgs. n. 38/2000 (denuncia nominativa assicurati attraverso la comunicazione del codice fiscale dei lavoratori assunti e cessati) è venuto meno per effetto dell'entrata in vigore della pluriefficacia (anche nei confronti dell'Inail) delle comunicazioni telematiche di assunzione, variazione e cessazionedel rapporto di lavoro, al centro per l'impiego (Unificato Lav. - comunicazioni obbligatorie on line); il Dl n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008) ha istituito una nuova preventiva denuncia nominativa assicurati con la quale segnalare all'Inail l'instaurazione del rapporto assicurativo con quei soggetti esclusi dal Libro unico del lavoro. E’ sanzionabile la violazione dell’obbligo dichiarativo anche nel caso in cui questo sia previsto solo ai fini contributivi ed assicurativi. I dati relativi a ciascun percipiente devono essere contenuti in un’unica comunicazione, ad eccezione del caso in cui il sostituto abbia erogato indennità di fine rapporto e prestazioni in forma capitale oppure nel caso di erogazione nell’anno di più prestazioni in forma di capitale comprese nel maturato dall’1.1.2007 assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta con diversa aliquota. Nel caso in cui, con riferimento ad uno stesso percipiente, i righi relativi ai redditi erogati da altri soggetti non risultano sufficienti, devono essere utilizzati più righi, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto (“altro soggetto”) nei punti da 206 a 220. In questi punti si dovranno cioè utilizzare comunicazioni con lo stesso numero progressivo contenenti solo questi campi (trattasi di unica comunicazione con più righi). Nel caso in cui nel corso dell’anno sia intervenuta una trasformazione della qualifica assicurativa e/o delle condizioni contrattuali vanno utilizzati distinti numeri d’ordine per indicare gli specifici dati previdenziali ed assistenziali INPS, riportando i soli dati identificativi senza ripetere i dati fiscali. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.27 Per una più facile compilazione del modulo e considerato che molti dati sono gli stessi già presenti nel CUD/2013, i punti che corrispondono a quelli previsti nel CUD/2013, sul modello 770/2013 Semplificato sono tratteggiati e mantengono la stessa numerazione del CUD/2013 stesso. Nella presente circolare è stata omessa la trattazione dei punti che corrispondono al CUD/2013 rimandandovi per essi alla nostra circolare n. 34 del 27.2.2013. Parte A - dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme Punto 10 – categorie particolari: va compilato riportando il codice della categoria particolare di appartenenza del lavoratore di cui alla tabella SD, in appendice alle istruzioni ministeriali. Vi segnaliamo il cod. M, per soci delle cooperative di produzione e lavoro delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a) TUIR), cod. P, per i beneficiari di borse di studio o di assegno, premio sussidio per fini di studio o addestramento professionale di cui all’art. 50, c.1, lett.c/TUIR, il cod. V, per i percipienti prestazioni erogate in forma di rendita dalle forme pensionistiche ai sensi del D.Lgs. 124/93 di cui all’art. 50, c.1, lett.h-bis/TUIR,il codice Z, quando si tratta di un erede ed il codice Z2, qualora siano state corrisposte somme all’ex coniuge (in caso di procedure di pignoramento presso terzi). Tale ultimo codice deve essere utilizzato, come si dirà anche a commento del prospetto SY, nel caso di pignoramento presso terzi di somme a titolo di assegno di mantenimento, qualora il sostituto di imposta, nella veste di terzo erogatore, conosca la natura di dette somme pagate, perché per esempio è il datore di lavoro dell’ ex coniuge obbligato/debitore principale. Infatti, il datore di lavoro medesimo dovrà applicare, su tali somme, in luogo della ritenuta del 20%, le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito (ritenute sui redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente – art. 24/600) ed emettere il relativo CUD, ovviamente, intestato al ex coniuge- creditore pignoratizio, senza procedere alla compilazione del prospetto SY. Punto 20 – codice sede: va indicato il codice della sede presso il quale il sostituto ha scelto di far pervenire telematicamente e direttamente dall’Agenzia delle entrate il modello 730-4, relativo al prospetto di liquidazione. Si veda in proposito le nostre circolari n. 30 del 17 febbraio 2012 e n. 39 del 22.3.2013. Tale codice (determinato dal sostituto d’imposta da 001 a 099), che può essere indicato solo se il sostituto d’imposta abbia più sedi operative o diverse e autonome gestioni di gruppi di dipendenti presso le quali far pervenire il modello 730-4, è quello indicato nel CUD 2013 nell’apposita casella “Codice sede” nella sezione “Dati relativi al datore di lavoro, pensionistico o altro sostituto d’imposta”. Per quanto riguarda l’indicazione del domicilio fiscale del percettore si coglie l’occasione per segnalare la precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate con circolare n. 16/E del 27.3.2010 (circolare su assistenza fiscale 2010) che, anche se fornita in sede di chiarimenti su assistenza fiscale, può essere di carattere generale. E’ stato precisato che le variazioni derivanti da modifiche territoriali (ad esempio soppressione di un comune per confluenza in altro comune o variazione della provincia o variazione dell’indirizzo per cambiamento del nome operata dal comune) non costituiscono variazione di residenza del contribuente. Punto 21 – Cod. Stato estero: Indicare il codice dello Stato Estero di residenza del sostituito, rilevabile dalla tabella SG, in appendice alle istruzioni. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.28 Punto 22 – Codice Fiscale: campo di nuova istituzione, in cui deve essere indicato il codice fiscale del Rappresentate del contribuente, qualora questi sia incapace, compresa l’ipotesi di contribuente minore. Parte B - dati fiscali Nella parte B - Dati fiscali – vanno indicati le somme ed i valori assoggettati a tassazione ordinaria e quelli soggetti a tassazione separata (arretrati, indennità di fine rapporto di lavoro, altre indennità e prestazioni in forma di capitale, loro acconti e anticipazioni) erogati nell’anno 2012 o entro il 12.1.2013, per compensi relativi all’anno 2012 e altri dati necessari ai fini dell’eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi del percipiente. Dati per l’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi. Punto 7: va indicato l’ammontare dell’addizionale regionale relativa al 2011 trattenuta nel 2012. Punto 8: va indicato l’ammontare dell’addizionale regionale relativa al 2012 trattenuta nello stesso anno 2012 in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2012 (questo ammontare è già compreso anche nel punto 6- punto presente anche nel CUD 2013 - dove viene richiesto l’ammontare dell’addizionale 2012 che, generalmente, viene trattenuto nel 2013). Punto 9: va indicato l’ammontare del saldo dell’addizionale comunale relativa al 2011 trattenuta nel 2012. Punto 12: va indicato l’ammontare del saldo dell’addizionale comunale relativa al 2012 (totale addizionale 2012, al netto dell’acconto 2012 trattenuto dal sostituto d’imposta, di cui al punto 10) trattenuto nello stesso anno 2012 in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2012 (questo ammontare dovrebbe essere già compreso anche nel punto 11- punto presente anche nel CUD 2013 - dove viene richiesto l’ammontare del saldo dell’addizionale 2012 che, generalmente, viene trattenuto nel 2013). Nei punti 16 - 19 - 20 sono indicate le addizionali sospese per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Punti 29 – 30 – 31 – 32: in questi punti vanno indicati gli importi relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2012, non trattenuti per effetto della sospensione per eventi eccezionali. Trattasi degli importi del saldo Irpef, dell’addizionale regionale Irpef, del saldo dell’addizionale comunale Irpef e dell’acconto della tassazione separata relativi ai redditi 2011. Punto 33: in tale campo deve essere indicato l’importo dell’imposta sostitutiva, non trattenuta nel 2012 dal sostituto a causa del verificarsi di eventi eccezionali. Punto 34 e 35: campi di nuova istituzione in cui devono essere rispettivamente indicati gli importi relativi alla cedolare secca ed al contributo di solidarietà, non trattenuti nel 2012 dal sostituto di imposta, a seguito del verificarsi di eventi eccezionali. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.29 Altri dati Punti 115 - 116 - 117: con riferimento al credito d’imposta per imposte pagate all’estero evidenziato nel punto 114 (presente anche nel CUD 2013), nei punti in commentodevono essere, rispettivamente, indicati per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto: • l’anno di percezione del reddito estero; • il reddito prodotto all’estero; • l’imposta pagata all’estero resasi definitiva. Punto 128: specificare il C.F. di ciascun familiare a carico, in favore del quale sono stati versati contributi e premi alla previdenza complementare di cui al punto 127 presente anche nel CUD 2013). Punto 133: va indicato il codice fiscale dell’ente o cassa avente fine assistenziale al quale il sostituto e/o il sostituito ha versato contributi per assistenza sanitaria, indicati nel punto 131 (presente anche nel CUD 2013). Qualora siano stati versati contributi per assistenza sanitaria a più enti per uno stesso sostituito (ad esempio versamenti sia alla Cassa edile che alla Cassa Iprass) si ritiene che occorra fare più righi per indicare i codici fiscali dei vari enti ed i corrispondenti versamenti. Punto 140: va indicato il numero dei giorni per i quali spetta il credito d’imposta per il personale di bordo imbarcato. Punto 141: va indicato l’importo degli ulteriori redditi, diversi da quelli di cui ai punto 1 e 2, che il percipiente abbia comunicato al sostituto d’imposta ai fini del corretto calcolo delle detrazioni di cui ai punti 102 (per carichi di famiglia), 107 (per redditi dipendente o pensione) e 109 (per canoni di locazione). Punto 142: va indicato l’importo del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze che il percipiente abbia comunicato al sostituto d’imposta. Al riguardo si ricorda, però, che a seguito delle modifiche introdotte, con effetto 1/1/2007, dalla legge finanziaria per il 2008, ai fini della determinazione del reddito complessivo utile per il calcolo delle detrazioni spettanti ai sensi degli artt. 12 e 13 del Tuir, non si tiene conto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Si ritiene che questo punto debba essere comunque compilato dal sostituto d’imposta che abbia tenuto conto, in sede di attribuzione delle detrazioni, del reddito dell’abitazione principale comunicato dal lavoratore e che in tal caso il lavoratore possa recuperare le eventuali detrazioni applicate in misura inferiore in sede di dichiarazione dei redditi. Punto143: va indicato, ai soli fini statistici, il numero dei giorni di pensione dell’anno che può anche non coincidere con i giorni di cui al precedente punto 4 (giorni per i quali spettano le detrazioni). Punto 144: Tale punto, di nuova costituzione,deve essere compilato con uno dei codici di seguito indicati: 1) nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009; 2) nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l’80% dell’ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), per i lavoratori dipendenti, appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 in possesso dei Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.30 requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 238; I precedenti punti si occupano del c.d. “rientro dei cervelli” in Italia, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, con riferimento ai benefici fiscali di cui all’art. 3 della L. n. 238/2010. Si rinvia in merito, al commento contenuto nella nostra circolare sul CUD/2013 n. 34 del 27 febbraio 2013, circolare n. 107 del 2 settembre 2011, nonché alla circolare n. 63 del 31 maggio 2012. 3) nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette; 4) nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni; 5) nel caso di redditi di lavoro dipendente corrisposti al dipendente residente nel territorio dello Stato che presta la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi in via continuativa per la parte esente (lavoratori frontalieri); 6) nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d’istruzione universitaria previste dalla legge30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010); 7) nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell’INAIL; 8) nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell’INPS. Punto 145: in tale punto deve essere indicato il corrispondente ammontare del reddito indentificato con il relativo codice nel punto 144: Punti 146 – 147: tali campi devono essere compilati nel caso in cui siano stati riconosciuti compensi sottoforma di stock option, al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 33 del Dl 78/2010, come modificato dall’art. 23, comma 50-bis del D.L. 98/2011. Conseguentemente, nel punto 146 indicare l’anno in cui ha avuto inizio l’erogazione di tali remunerazioni e, nel punto 147, l’ammontare del bonus e delle stock option erogate che eccede la parte fissa della retribuzione. Si rinvia anche alla ns circolare n. 126 del 30.08.2010 e n. 90 del 2.08.2011. Dati relativi ai conguagli Punto 202: deve essere indicato l’importo dell’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta successivamente al 28 febbraio 2012 (Irpef a debito derivante dal conguaglio 2011 che il lavoratore ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi al 28.2.2012 per incapienza delle retribuzioni erogate fino a febbraio 2012). Il precedente punto 201 (presente anche nel CUD 2013) riguarda invece l’Irpef a debito derivante dal conguaglio 2012 che il lavoratore ha chiesto di trattenere successivamente al 28.2.2012per incapienza delle retribuzioni erogate fino a febbraio 2013. Nei punti da 206 a 220 – redditi erogati da altri soggetti : vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto “altro soggetto” (soggetto diverso dal dichiarante). Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti, devono essere utilizzati più righi, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto. In questi punti si dovranno cioè utilizzare Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.31 comunicazioni con lo stesso numero progressivo contenenti solo questi campi (trattasi di unica comunicazione con più righi). Qualora il dichiarante abbia conguagliato redditi di cui ai punti 1 e 2 della comunicazione, erogati da un medesimo sostituto “altro soggetto”, occorrerà compilare i punti da 206 a 220 in due righi, per dare distinta evidenza ai diversi redditi conguagliati e indicando al punto208 (a cui si rimanda) il codice relativo ad ogni singola tipologia di reddito. Punto 206: va indicato il codice fiscale dell’“altro soggetto” che ha corrisposto il reddito. Punto 207: va indicata la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti, utilizzando uno dei codici (da 1 a 7) elencati nella tabella SE in appendice delle istruzioni ministeriali. Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente quest’ultimo dovrà indicare, nel presente punto, il codice “8”. Se l’operazione straordinaria determina l’estinzione del soggetto precedente nel presente campo indicare il cod. 1. Punto 208: indicare il codice 1, per i redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del TUIR (detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati e di pensione) ed il codice 2, per i redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13 commi 5 e 5-bis del TUIR (detrazione per alcuni tipi di lavoro assimilato a quello dipendente, come, ad esempio, redditi di attività intramurarie o altri assegni periodici). Punti 209 - 211 - 212: vanno indicati, rispettivamente, il totale imponibile del reddito corrisposto da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d’imposta e le eventuali relative ritenute operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle sospese indicate nel punto 212. Punti 210 - 213 - 214: vanno indicati, rispettivamente, l’importo delle somme per l’incremento della produttività erogate da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d’imposta e le eventuali imposte sostitutive operate da altro soggetto comprensive anche di quelle eventualmente sospese indicate nel punto 214. Questa modalità di compilazione è prevista nel caso in cui le predette somme siano state assoggettate, dal precedente sostituto, ad imposta sostitutiva e in sede di conguaglio vengano, per l’intero ammontare, assoggettate a tassazione ordinaria dal dichiarante. Le medesime modalità di compilazione, dei predetti punti e per il medesimo caso, devono essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti. Nel caso in cui, invece le predette somme siano state assoggettate sia dal precedente sostituto che in sede di conguaglio dal dichiarante a tassazione ordinaria, né il punto 209, né il punto 213 dovranno essere compilati. Considerato che i punti 209 e 213 vanno compilati solo nel caso in cui il sostituto terzo abbia applicato l’imposta sostitutiva e il dichiarante abbia applicato imposta ordinaria, in tali punti non va indicato nulla anche nel caso in cui tali somme siano state assoggettate definitivamente ad imposta sostituiva. In tale ultimo caso i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva dall’altro soggetto dovranno essere indicati nei punti da 256 a 260. Punti 215 e 216: va indicato l’importo relativo all’addizionale regionale all’lrpef trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente sospesa indicata nel successivo punto 216. Punti 217 e 220: va indicato il totale dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef 2012 trattenuto, comprensivo anche di quello eventualmente sospeso indicato al punto 220. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.32 Punti 218 e 219: va indicato il saldo dell’addizionale comunale all’lrpef 2012 trattenuto, comprensiva anche di quella eventualmente sospesa indicata nel successivo punto 219. Somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro Tale sezione – punti da 251 a 261 – è destinata all’indicazione delle somme erogate per l’incremento della produttività e assoggettate all’imposta sostitutiva del 10%, ai sensi del Dl n.93/2008 e successive modificazioni. Si tratta, come noto, della possibilità di applicare alle somme erogate nel 2012 per l’incremento della produttività, nel limite di € 2.500,00, una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 10%. Il beneficio poteva essere riconosciuto a condizione che il lavoratore avesse percepito nel 2011 redditi da lavoro dipendente (di cui all’art. 49 del TUIR) di ammontare non superiore a € 30.000, al lordo delle somme assoggettate, nel medesimo anno 2011, ad imposta sostitutiva del 10%. In materia si vedano le nostre circolari n. 131 del 14.9.2010, n. 922/152, n. 151 del 14.10.2010, n. 174 del 21.12.2010, n. 30 del 25.2.2011, n. 63 del 31.05.2011. Le caselle da 251 a 255 replicano le medesime del CUD/2013, pertanto, per un esame approfondito delle stesse, si rinvia alla nostra circolare n. 34 del 27.2.2013. I punti da 256 a 261 sono riferiti alle somme in argomento erogate da altri sostituti, anche a seguito di operazioni societarie straordinarie. Punto 256: va indicato il codice fiscale del sostituto “altro soggetto” che ha corrisposto il reddito. Punti 257, 258, 259:vanno indicati gli importi erogati per incremento della produttività e le relative imposte sostitutive, anche eventualmente sospese. Punto 260: andrà barrato se il precedente sostituto ha applicato la tassazione ordinaria; in tal caso non compilare il punto 258 che, ancorché titolato “ritenute operate” è esclusivamente preposto all’indicazione dell’imposta sostitutiva. Punto 261: si tratta delle indennità erogate ai trasfertisti abituali, che, ai sensi dell’art. 51, comma 6 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% del loro ammontare. (v. commento alla casella 255 del modello CUD/2013). Qualora le somme erogate per l’incremento della produttività siano costituite, in tutto o in parte, dal menzionato importo deve essere compilato anche il punto 261, con riferimento ad operazioni straordinarie. Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta Nei punti da 301 a 305 (già compresi anche nel CUD 2013) vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e le relative ritenute operate e sospese. Trattasi dei seguenti redditi: • compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato; • compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; • prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dall’1/1/2007; • prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale, comprese nel maturato dall’1/1/2007. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.33 Si precisa, in merito all’ultimo punto indicato, che non costituisce una vera e propria novità, ciò che viene modificato è solo la sede dell’esposizione di tali redditi. Infatti, fino allo scorso anno le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale, assoggettate a ritenuta a titolo di imposta, erano esposte nella apposita e specifica sezione della comunicazione in esame denominata “prestazioni in forma di capitale maturate dal 1/1/2007 erogate da forme pensionistiche”; dal corrente anno, invece, devono essere opportunatamente esposte nella sezione dedicata ai “redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta”; conseguentemente, i punti da 487 a 495, così come erano esposti nel 770/2012, sono stati soppressi . Nel punto 306 va indicato uno dei seguenti codici: 1 – in caso di compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato; 2 – in caso di compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 3 – in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dall’ 1/1/2007; 4 – in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale, comprese nel maturato dall’1/1/2007, al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell’11% e dei contributi e premi non dedotti, proporzionalmente riferibili. Punti 307 e 309: vanno indicati, rispettivamente, l’importo del reddito relativo ad ogni singola codifica riportata al precedente punto 306 e le eventuali ritenute operate, comprensive di quelle eventualmente sospese per eventi eccezionali indicate anche nel punto 311. Punto 308: deve essere indicato il titolo dell’erogazione della somma corrisposta sotto forma di capitale di cui al precedente punto 307. Le codifiche di maggior interesse sono: A – in caso di erogazione definitiva e riscatto di cui all’art. 14, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 252/2005 (riscatti parziali o totali nei casi di cessazione dell’attività che comporti inoccupazione per periodo uguale o superiore a 12 mesi, per mobilità o cassa integrazione guadagni o invalidità permanente che comporti capacità lavorativa a meno di 1/3); B – in caso di anticipazione di cui all’art. 11, comma 7 lett. a) del D.Lgs. n. 252/2005 (anticipazioni richieste per spese sanitarie relative a gravissime situazioni riferibili all’iscritto o suoi familiari, fino ad un massimo del 75% della prestazione maturata); C – in caso di anticipazione di cui all’art. 11, comma 7 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 252/2005 (anticipazioni richieste per acquisto prima casa o per interventi di manutenzione della prima casa, fino ad un massimo del 75% della prestazione maturata o per ulteriori esigenze dell’iscritto, fino ad un massimo del 30% della prestazione maturata); D – in caso di riscatto di cui all’art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 252/2005 (riscatti nei casi diversi di quelli di cui al cod. A); M – in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a “vecchi iscritti a vecchi fondi”, non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l’aliquota del TFR. Le istruzioni precisano che, nel caso di erogazione, nel corso dell’anno, di più prestazioni in forma di capitale comprese nel maturato dal 1/1/2007, assoggettate a ritenuta a titolo di imposta, con l’applicazione di un’aliquota diversa, è necessario compilare più volte i campi interessati per indicare le diverse erogazioni effettuate. Punto 310: interessa i soli lavoratori impegnati in lavori socialmente utili. Va indicato l’importo relativo all’addizionale regionale all’IRPEF trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente sospesa per eventi eccezionali indicata nel punto 312. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.34 Punto 313: interessa le prestazioni previdenziali sottoforma di rendita. Va indicato il periodo di effettiva partecipazione alle forme di previdenza complementare. Se la data di iscrizione al fondo è precedente al 1° gennaio 2007, gli anni precedenti si conteggiano fino ad un massimo di 15. Punto 314: campo di nuova istituzione in cui deve essere indicata l’aliquota, applicata alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale, comprese nel maturato dal 1/1/2007, erogate ai nuovi iscritti, nonché ai vecchi iscritti che abbiano optato per l’applicazione del regime tributario di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005. Punto 315: campo di nuova istituzione in cui deve essere esposto l’ammontare dell’anticipazione reintegrata. Punto 316: compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito. Compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata Relativamente agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilato (art. 17, comma 1, lett. b) del TUIR) corrisposti nel 2012 vengono richieste informazioni che servono agli uffici finanziari per tassarli definitivamente, determinando anche il regime di tassazione più favorevole per il contribuente (tassazione separata o tassazione ordinaria in cumulo con altri eventuali redditi dichiarati per lo stesso anno). Ricordiamo che detti redditi non vanno dichiarati nel Mod. Unico o Mod. 730 del percipiente. Punto 357: va indicato l’anno in cui si è aperta la successione nell’ipotesi di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati. Punti da 358 a 364: ad integrazione dei dati complessivi già evidenziati nei punti da 351 a 356 (compresi nel CUD 2013), devono essere indicati, per ciascun periodo d’imposta, i dati dei compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le corrispondenti detrazioni e ritenute. Qualora i compensi si riferiscano a più anni d’imposta devono essere utilizzati più righi compilando i punti da 358 a 364, specificando al punto 363 il diverso anno di riferimento. Il punto 364 deve essere compilato esclusivamente nel caso di emolumenti arretrati erogati da altri soggetti indicando il corrispondente codice fiscale (è il caso, ad esempio, di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro ad altro soggetto, con o senza estinzione del soggetto precedente). Casi particolari Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro, con interruzione del rapporto di lavoro, anche nell’ipotesi in cui non sia stato erogato il TFR in quanto lo stesso viene passato dal primo datore di lavoro al secondo. Il tali ipotesi il Ministero delle Finanze ha avuto modo di precisare che al verificarsi di trasferimenti di personale con interruzione del rapporto di lavoro, ma senza erogazione del TFR, dalla società di provenienza a quella subentrate, non si applicano le ritenute fiscali sul TFR stesso. Ciò che in questa parte ci interessa è di evidenziare come riportare i dati relativi alle retribuzioni erogate. La società di provenienza dovrà compilare il quadro in esame sulla base del CUD rilasciato, che comprende ovviamente unicamente i dati e gli elementi relativi al periodo precedente a quello in cui è intervenuto il passaggio. La società subentrante dovrà comportarsi diversamente a seconda che il lavoratore si sia avvalso o meno della facoltà prevista dal comma 4, dell’art. 23 del D.P.R. 600/73, di Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.35 richiedere al nuovo datore di lavoro di eseguire le operazioni di conguaglio fornendo a quest’ultimo il CUD rilasciato dal primo datore di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore si sia avvalso della facoltà suddetta la società subentrante compila il quadro in esame riportando nelle caselle da 206 a 220 il codice fiscale del precedente datore di lavoro, nonché gli emolumenti corrisposti e le ritenute effettuate dal precedente datore di lavoro, desumili dal CUD ricevuto. Nel caso in cui il lavoratore, al contrario, non si sia avvalso di detta facoltà il nuovo datore di lavoro non assume obblighi particolari se non quelli di indicare i dati desumibili dal CUD da lui rilasciato. Rapporti di lavoro plurimi con il medesimo datore di lavoro Nel caso di più rapporti di lavoro a tempo indeterminato e/o a tempo determinato intrattenuti nel corso del 2012 esclusivamente con lo stesso datore di lavoro, quest’ultimo deve procedere alle operazioni di conguaglio comprendendo tutti i rapporti (conguaglio cumulativo). In questo caso dovrà essere utilizzata un’unica comunicazione nella quale vanno riportati i dati derivanti dall’ultimo conguaglio, senza indicare nulla nei righi da 206 a 220 (redditi erogati da altri soggetti). Nel caso in cui il lavoratore abbia intrattenuto nel corso del 2012 più rapporti di lavoro con il sostituto dichiarante nonché altro/i rapporti di lavoro con altro/i datori di lavoro e si sia avvalso della facoltà prevista dal c.4 dell’art.23 D.P.R. 600/73 (conguaglio cumulativo), si deve compilare una unica comunicazione dove indicare i dati complessivi derivanti dal conguaglio (punti da 1 a147 parte B) e nei punti da 204 a 220 i dati contabili contenuti nella certificazione CUD rilasciata dall’altro datore di lavoro. Decesso del lavoratore - eredi Nel caso di corresponsione, ai sensi del comma 3 dell’art.7 del TUIR, di compensi agli eredi del dipendente deceduto, in una comunicazione andranno riportati i dati anagrafici del dipendente deceduto e gli importi dei compensi e ritenute relativi alle somme a lui eventualmente erogate (così come risulta anche dalla certificazione – CUD - rilasciata a suo nome). Per le somme corrisposte ai sensi dell’art.7, comma 3 del TUIR, agli eredi, va compilata una specifica comunicazione per ogni erede o avente diritto, nel quale riportare i dati anagrafici dell’erede stesso e l’importo dei redditi e relative ritenute allo stesso corrisposti. Si dovrà inoltre riportare nel punto 508 il codice fiscale del defunto e nella casella 10 della parte A il codice Z. Le comunicazioni relative agli eredi o aventi diritto non devono necessariamente essere immediatamente successive a quella del dipendente deceduto. Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all’altro in presenza di operazioni straordinarie Si rimanda all’apposito paragrafo nella parte generale della presente circolare. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.36 Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti, nel 2012, trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente ed altre indennità di cui all’art. 17. comma 1, lett. a) dei Tuir, nonché trattamenti di fine mandato di cui all’art. 17, comma 1, lett. c) del Tuir, per i quali sono applicabili le disposizioni recate dal DPR n. 600 del 1973, in materia di ritenute a titolo di acconto. Devono essere dichiarate con questo modello anche le indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e anni precedenti (certificate con Mod. 102-bis – pubblicato su G.U. n.62 del 15/03/86), con le modalità più avanti specificate. Tra le altre indennità da indicare in questo quadro devono essere comprese le somme e i valori erogati, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. Si ricorda che, la tassazione separata sulle suddette somme opera entro il limite del milione di euro ai sensi dell’art. 24, comma 31, del Dl n. 201/2011. Si vedano nostre circolari n. 8 del 17.1.2012 e n. 44 del 15 marzo 2012. Questo quadro deve essere utilizzato anche dai FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE di cui al D. Lgs. 252/05 (che ha sostituito il D. Lgs. 124/93) per indicare le prestazioni in forma di capitale, corrisposte nel 2011, sia agli iscritti anteriormente al 28/4/93 (“vecchi” iscritti) che a quelli iscritti successivamente (“nuovi” iscritti). Tra le prestazioni in forma capitale va indicato altresì l’importo corrisposto per il riscatto di cui all’art. 14/252, anche parziale, compreso quello esercitato per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro, per mobilità o per altre cause non imputabili alla volontà delle parti, nonché l’importo delle anticipazioni erogate nell’anno ed eventualmente in anni pregressi e le relative ritenute. Per quanto riguarda i riscatti che non dipendono dal pensionamento, dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità dell’iscritto o riconducibili alla volontà delle parti, il sostituto deve evidenziare in questo quadro solo l’ammontare della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 e quella maturata dall’1.1.2007 integralmente o parzialmente erogata nell’anno di riferimento (quelle maturate dall’1/1/2001 al 31.12.2006 sono soggette a tassazione ordinaria). Il quadro tiene conto delle varie disposizioni in vigore fino al 31.12.2000, dal 1° gennaio 2001 al 31.12.2006 e dall’1.1.2007, che prevedono una diversa tassazione secondo i diversi periodi di maturazione delle indennità e prestazioni. Si ricorda che il diritto alla percezione sorge, per il TFR, il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; mentre per le prestazioni in forma di capitale il giorno successivo alla cessazione dell’iscrizione al fondo di previdenza complementare. Il sostituto d’imposta che abbia erogato nell’anno sia somme relative al TFR che, in qualità di fondo pensione, prestazioni in forma di capitale, è tenuto a compilare due distinte comunicazioni atteso il diverso periodo di commisurazione. Devono essere compilate due distinte comunicazioni anche nel caso di fondo pensione che abbia erogato nell’anno più prestazioni in forma capitale comprese nel maturato dall’1.1.2007, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta con diversa aliquota. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.37 Devono altresì essere compilate due distinte comunicazioni anche per l’erede cui vengano erogate somme di spettanza del de cuius e somme spettanti all’erede in qualità di lavoratore. Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme soggette a tassazione separata In questa sezione, nei punti da 401 a 413, vanno riportati i dati desunti dal CUD 2013. Cogliamo l’occasione per segnalare che in caso di stipula di Contratti di Solidarietà, ai sensi dell’art. 1 del Dl 726/1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 863/1984, la parte di TFR relativa alla riduzione di orario conseguente all’attivazione del medesimo contratto di solidarietà, compresa la quota corrispondente della rivalutazione, è di competenza dell’INPS (si segnalano in merito le circolari Inps n. 212/1994 en. 74/2002), fermo restando l’onere in capo al datore di lavoro di liquidare tale quota di TFR al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (il datore di lavoro recupererà poi tali somme nei confronti dell’INPS). In tal caso si ritiene che detta quota di TFR sia da indicare nella casella 410 del CUD 2013 e del 770/2013. Dati relativi al rapporto di lavoro Punti 414 e 415: devono contenere, rispettivamente, la data di inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di passaggio del TFR da un datore di lavoro ad un altro, senza interruzione del rapporto di lavoro, le istruzioni precisano che nel punto 414 si debba indicare la data di inizio del primo rapporto di lavoro. Riteniamo che la stessa indicazione debba essere effettuata anche nel caso di passaggio di TFR da un datore di lavoro ad un altro in presenza di cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, diversamente, si creerebbero problemi nel conteggio degli anni e mesi presi a base per il calcolo dell’aliquota applicabile e delle riduzioni dell’imponibile. In caso di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, qualora le indennità siano erogate agli eredi, indicare nel punto 415 la data di apertura della successione. In caso di anticipazione del TFR nella casella 415va indicata la data della richiesta dell’anticipazione, o, in alternativa, il 31/12/2011 (se data prescelta dal lavoratore per il calcolo del reddito di riferimento ai fini della tassazione del TFR). Per le anticipazioni sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (in assenza di anticipazione di TFR),nonché sulle indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa indicare la data dell’erogazione. Nel caso in cui la prestazione pensionistica in forma di capitale sia erogata a seguito di capitalizzazione della posizione pensionistica periodica (c.d. “capitalizzazione di pensione”), indicare nel presente punto 415 la data in cui è sorto il diritto alla percezione una tantum della somma. Punto 416: va indicata la quota eccedente il TFR se per il lavoro prestato anteriormente al 31/5/1982 lo stesso è stato calcolato in misura superiore a una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione. Tale quota non concorre alla formazione del reddito di riferimento ai fini della determinazione dell’aliquota. Tale quota deve essere esposta nel presente punto al netto della rivalutazione sul TFR maturato dall’1/1/2001 assoggettata ad imposta sostitutiva. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.38 Punti 417 e 418: servono ai fini del controllo dell’attribuzione della detrazione di euro 61,97 sull’imposta relativa a TFR maturato dall’1.1.2001 per i contratti a tempo determinato non superiori a due anni. Punto 417: vanno indicati i giorni di sospensione dal lavoro ex art. 2110 C.C. (ad esempio infortunio, gravidanza, malattia, ecc.) qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato abbia superato i due anni con i suddetti giorni di sospensione. Punto 418: tale casella deve essere barrata se si tratta di contratto di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore ai due anni, anche se sono intervenute cause di sospensione ex art. 2110 C.C. per effetto delle quali il periodo di commisurazione può risultare superiore ai due anni. Punto 419: va compilato esclusivamente in caso di TFR, compresi acconti e anticipazioni, erogato da altri soggetti indicando il corrispondente codice fiscale in caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro. Relativamente a tale rigo le istruzioni precisano quanto segue. Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d’imposta cedente in anni precedenti e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d’imposta dichiarante nell’anno 2012, quest’ultimo dovrà trasmettere per il medesimo percipiente una sola Comunicazione avvalendosi del multirigo. In particolare, egli dovrà: - esporre il dato complessivo (dati relativi al rapporto di lavoro, TFR maturato, erogato ecc.) compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 419 (multirigo 1); - esporre quanto operato dal precedente sostituto d’imposta compilando esclusivamente i punti 419, 444, 463 e 500 (multirigo2). Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d’imposta cedente nell’anno e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d’imposta dichiarante nell’anno stesso, quest’ultimo dovrà: - esporre il dato complessivo compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 419 (multirigo 1); - esporre quanto operato dal sostituto d’imposta cedente compilando tutti i punti necessari compreso il punto 419 (multirigo 2). Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d’imposta cedente in anni precedenti, il sostituto d’imposta dichiarante non deve esporre alcun dato relativo a tale anticipazione nell’anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti. Nel caso di erogazioni effettuate esclusivamente dal sostituto d’imposta cedente nell’anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti (anticipazione e/o saldo), il sostituto d’imposta cessionario osserverà le ordinarie regole compilando tutti i punti necessari, compreso il punto 419. In tutte le ipotesi sopra indicate, il sostituto d’imposta cedente non estintosi è tenuto alla compilazione della propria Comunicazione con le ordinarie modalità. Si ricorda infine che nell’ipotesi di una pluralità di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro nel punto 419 dovrà essere indicato il codice fiscale dell’ultimo sostituto d’imposta cedente che ha erogato il TFR. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.39 Indennità equipollenti ed altre indennità Punti da 420 a 434: tali punti sono riferiti ai compensi erogati a dipendenti statali. TFR e altre indennità maturate al 31/12/2000 Punto 435: deve essere riportato in anni e mesi, il periodo di maturazione del trattamento di fine rapporto al 31.12.2000 (anche in caso di anticipazioni). Per il periodo di maturazione dall’1.1.2001 si veda il successivo punto 454. In caso di periodo in cui non sia maturato T.F.R. (es. aspettativa non retribuita), tale periodo non va ricompreso. Il “periodo di commisurazione” è comprensivo del “periodo convenzionale” così come dei periodi a “tempo parziale”. Consideriamo, ad esempio, un rapporto di lavoro iniziato all’1/10/91 svoltosi a tempo parziale (6 ore invece di 8) nel solo periodo 1/1/91-31/3/92 e ad orario normale nell’altro periodo. Nel calcolo del TFR al 31.12.2000 si è tenuto conto di una anzianità convenzionale pari a 3 anni e 2 mesi. I punti vanno così compilati: - periodo di commisurazione (dall’1.10.91 al 31.12.2000): anni 12 mesi 05 - periodo convenzionale: anni 03 mesi 02 - tempo parziale: anni 01 mesi 03, al 75%. In caso di anticipazione va indicato il periodo di maturazione del TFR maturato al 31.12.2000. Punto 436: accoglie l’indicazione del periodo convenzionale al 31.12.2000 (già compreso nel punto 435), utilizzato per la determinazione del trattamento di fine rapporto. Ricordiamo che del periodo convenzionale non si tiene conto ai fini della riduzione annuale. Punti 437 e 438 (tempo parziale): va indicato il periodo (già compreso nel punto 435), espresso sia in anni e mesi che in percentuale, durante il quale il percipiente ha svolto la sua prestazione lavorativa per un numero di ore inferiore a quello previsto dai contratti collettivi (part-time sia orizzontale che verticale). Questo dato è funzionale al corretto riconoscimento delle deduzioni spettanti fino all’anno 2000. Nel caso di più periodi a tempo parziale o comunque di orari ridotti variati nel corso del rapporto si indicherà il periodo totale di tempo parziale e la percentuale risultante dalla media ponderata. Es: per un periodo di lavoro svoltosi per 3 anni a 30 ore settimanali su 40 (75%), per 1 anno a orario normale e per 2 anni e 6 mesi a 20 ore su 40 (50%) si indicherà: TEMPO PARZIALE: anni 05 e mesi 06 al 64%, come risulta dal seguente calcolo: (3 x 75%) + (2,5 x 50%) / 5,5 x 100 = 3,5/5,5 x 100 = 64% Si ricorda che il part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso del mese si considera effettuato per l’intero mese. Punto 439: va indicato l’ammontare del TFR maturato fino al 31/12/2000, vale a dire il TFR accantonato, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche e di eventuali anticipazioni ed acconti già erogati (compreso l’eventuale quota eccedente già compresa nel punto 416). Deve essere, altresì, indicata anche la quota di TFR eccedente il milione di euro assoggettata a tassazione ordinaria. Punto 440: va indicato l’ammontare del TFR erogato nel 2012, riferibile al maturato fino al 31/12/2000. Il limite massimo da indicare in questa casella corrisponde al TFR maturato al 31/12/2000 al netto di quanto erogato dal 1974 al 2010 (punto 444) e delle Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.40 quote destinate al fondo di previdenza (punto 446). L’eventuale eccedenza va indicata al punto 459. In tale campo deve altresì essere indicata la quota di TFR eccedente il milione di euro. Punto 441 (titolo erogazione):va indicato uno dei seguenti codici: A – in caso di anticipazione; B – nell’ipotesi di saldo; C – in caso di acconto; Punto 444: va indicato l’importo di TFR erogato dal 1974 al 2011 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2011 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato al 31/12/2000. Punto 445: va indicato l’annodi ultima erogazione delle somme di cui al precedente punto 444. Punto 446: vanno indicati l’ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche complementari relativo al TFR maturato fino al 31/12/2000. Punto 447: va indicata la percentuale di riduzione (riduzione di 309,87 euro dalla base imponibile per gli anni presi a base di commisurazione) calcolata in funzione del TFR trasferito al fondo pensione. Tale percentuale risulta dalla media aritmetica ponderata (utilizzando come mesi, ad esempio, i mesi lavorati o le quote di part-time) delle percentuali di TFR destinate in ciascun anno al fondo pensione (la media aritmetica sarà semplice se il dipendente lavora interamente per tutti gli anni e a tempo pieno). Il punto non deve essere compilato per i “vecchi iscritti” alle forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23/10/92, n. 421 (ciò in quanto, per tali soggetti, il dato non serve perché la riduzione di 309,87 euro va applicata per intero dal datore di lavoro, indipendentemente dall’eventuale destinazione di TFR al fondo). Infatti, le istruzioni precisano che in tal caso, nel punto 495 deve essere indicato l’importo totale delle riduzioni spettanti (309,87 euro per gli anni presi a base di commisurazione, al netto dei periodi convenzionali), a prescindere dall’eventuale destinazione di TFR al fondo. Punto 448: va indicata la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni ed esposta nel punto 495 della comunicazione del fondo. Punto 449: va indicato l’ammontare complessivo delle altre indennità corrispostenel 2012 (comprese nel maturato al 31.12.2000) al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge (esempio su indennità di preavviso). Per le indennità non commisurate alla durata del rapporto di lavoro indicare la quota parte imputabile al periodo ante 1.1.2001 calcolandola in proporzione al TFR maturato entro la stessa data, rispetto al TFR complessivamente maturato. Deve, inoltre, essere indicato l’importo ridotto al 50% delle somme corrisposte nel 2012 a titolo di incentivo all’esodo agevolato esclusivamente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro riferibile al maturato al 31/12/2000. Vanno altresì dedotti i contributi a carico del lavoratore nei limiti preesistenti al 31/12/2000 ovvero nei limiti non eccedenti il 4% dell’importo annuo dell’imponibile fiscale costituito dalle somme e valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro. Se il sostituto che ha erogato le altre indennità (compreso incentivo all’esodo agevolato)è diverso dal sostituto che ha erogato il TFR, occorre richiedere i dati relativi al TFR maturato a quest’ultimo. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.41 In caso di esclusiva erogazione nell’anno di altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR, ovvero dell’incentivo all’esodo agevolato (già erogato in esercizi precedenti), il sostituto dovrà altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all’individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell’anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione). Le istruzioni precisano che, in caso di anticipazione sull’incentivo all’esodo non è possibile fruire del beneficio della riduzione del 50%. Deve, invece, essere indicata la quota delle altre indennità eccedente il milione di euro. Punto 450: va indicato il titolo dell’erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 445. In particolare indicare: A – se si tratta di anticipazione; B – se si tratta di saldo; C – se si tratta di acconto; D – se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro; E – se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; F – se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; G – se si tratta di saldo relativo all’incentivo all’esodo agevolato; H – se si tratta di acconto relativo all’incentivo all’esodo agevolato. Si ricorda che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR non si applica l’aliquota calcolata sull’indennità principale. Punto 451: va indicato l’importo delle altre indennità e somme erogato dal 1974 al 2011 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2012 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) e compreso nel maturato al 31 dicembre 2000. In tale campo deve, inoltre, essere indicato l’importo, ridotto al 50%, dell’incentivo all’esodo erogato, a qualunque titolo, in anni precedenti riferibile al maturato al 31 dicembre 2000, tenuto conto dei criteri di determinazione di cui al successivo punto 468. Se negli anni precedenti sono state corrisposte indennità non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre indicare nel presente punto la parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31/12/2000 ed il TFR complessivamente maturato. L’importo residuo andrà indicato nel punto 463. Punto 452: indicare l’anno di ultima erogazione delle somme di cui al precedente punto 451. Punto 453: va compilato nella sola ipotesi in cui le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l’incentivo all’esodo agevolato evidenziatinel punto 449 siano stati erogati da un sostituto d’imposta diverso da quello che ha erogato il TFR. In tal caso indicare nel punto 453 il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR. TFR e altre indennità maturate dal 01/01/2001 Nei punti da 454 a 457 indicare rispettivamente il periodo di commisurazione, il periodo convenzionale, il periodo di part-time e la relativa percentuale considerati dall’1/1/2001 con i criteri esposti ai punti da435 a 438 per il maturato al 31.12.2000. Punto 458:va indicato l’ammontare complessivo del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 comprese le anticipazioni e gli acconti eventualmente già erogati, le somme destinate alle Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.42 forme pensionistiche e quelle versate al fondo di Tesoreria istituito presso l’Inps ed al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. In caso di anticipazioni, a prescindere dall’ammontare dell’anticipazione stessa, andrà indicato l’importo del TFR maturato dall’1/1/2001 alla data di richiesta dell’anticipazione, ovvero al 31/12/2011 (nel caso in cui il lavoratore abbia scelto questa data per il calcolo del reddito di riferimento). Deve essere, altresì, indicata anche la quota di TFR eccedente il milione di euro assoggettata a tassazione ordinaria. Punto 459: va indicato l’ammontare del TFR erogato nel 2011, riferibile al maturato dall’1/1/2001, cioè l’eccedenza rispetto a quanto indicato al punto 440, oppure l’intero ammontare qualora non sia maturato TFR al 31/12/2000. Precisano le istruzioni che l’importo erogato deve essere indicatoal netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva dell’11%. L’importo è al netto del TFR destinato al fondo pensione di cui al punto 465. Deve essere, altresì, indicata anche la quota di TFR eccedente il milione di euro assoggettata a tassazione ordinaria. Punto 460 (titolo erogazione): vedi istruzioni al punto 441. Punto 463: va indicato l’importo di TFR erogato dal 2001 al 2011 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2012 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato dall’1/1/2001. L’importo deve essere esposto al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva. Punto 464:va indicato l’anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 463. Punto 465: va indicato l’ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare già compreso nel TFR maturato dall’1/1/2001 di cui al punto 458. Punto 466: va indicato l’ammontare complessivo delle altre indennitàcorrisposte nel 2012, riferibili al maturato dall’1.1.2001, al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge (es. su indennità di preavviso). Deve essere indicato, altresì, l’importo ridotto al 50%, delle somme corrisposte nel 2012a titolo di incentivo all’esodo agevolato esclusivamente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, riferibile al maturato al dal 1/1/2001, tenuto conto dei criteri di determinazione di cui al precedente punto 449. Per le indennità non commisurate alla durata del rapporto di lavoro indicare la quota parte imputabile al periodo dall’1.1.2001 calcolandola in proporzione al TFR maturato dalla stessa data. Si ricorda che in tale punto deve essere, altresì, indicata anche la quota delle altre indennità eccedente il milione di euro assoggettata a tassazione ordinaria. Punto 467 (titolo erogazione): In particolare occorre indicare: A – se si tratta di anticipazione; B – se si tratta di saldo; C – se si tratta di acconto; D – se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro; E – se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; F – se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; G – se si tratta di anticipazione per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.; Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.43 H – se si tratta di saldo per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.; L – se si tratta di acconto per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.. N – se si tratta di saldo relativo all’incentivo all’esodo agevolato; O – se si tratta di acconto relativo all’incentivo all’esodo agevolato. Punto 468: va indicato l’importo delle altre indennità e somme erogate dal 2001 al 2011 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2012 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibili al maturato dall’1/1/2001. Per le altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre tenere conto dei criteri di determinazione di cui al punto 451. In tale campo deve, inoltre, essere indicato l’importo, ridotto al 50%, dell’incentivo all’esodo erogato in anni precedenti, tenuto conto dei criteri di determinazione di cui al punto 449. Punto 469: va indicato l’anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 468. Punto 470: va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l’incentivo all’esodo agevolato evidenziatinel punto 466 siano stati erogati da un sostituto d’imposta diverso da quello che ha erogato il TFR. In tal caso indicare nel punto 470 il codice fiscale del sostituto diverso dal dichiarante che ha erogato il TFR. Prestazioni in pensionistiche forma capitale maturate al 31/12/2000 erogate da forme Nei punti da 471a 479, va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale erogate nel 2012 dalle forme pensionistiche complementari, riferibili all’ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 e soggette alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2001. Punto 471: va indicata la natura del soggetto iscritto al fondo. In particolare indicare: 1 – in caso di erogazione definitiva di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993 (c.d. “vecchi iscritti a vecchi fondi”) tassata con l’aliquota del TFR; 2 – in caso di erogazioni di capitali a soggetti “nuovi iscritti”. Tale codice va utilizzato anche nei casi di erogazione a “vecchi iscritti a vecchi fondi” nei quali non si applica l’aliquota del TFR (es. erogazione parziale, consistente, a titolo esemplificativo, nelle anticipazioni o riscatti parziali, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 252/2005). Punto 472: va sempre indicato (anche in caso di anticipazioni) il periodo di effettiva contribuzione al fondo al 31.12.2000, ad eccezione: - per i vecchi “iscritti a vecchi fondi” nella sola ipotesi in cui il TFR maturato al 31.12.2000 sia stato interamente destinato al fondo pensione e la prestazione sia stata erogata a titolo definitivo: in tal caso indicare nel presente punto il periodo di commisurazione di cui al precedente punto 435 (periodo di commisurazione del TFR al 31.12.2000), ai fini della ricostruzione teorica dell’aliquota del TFR; - dell’ipotesi di trasferimento ad una forma pensionistica complementare del TFR maturato al 31.12.2006.In tale campo dovranno essere indicati anche gli anni precedenti alla data di iscrizione al fondo (per la parte fino al 31.12.2000) nei quali è maturato il TFR conferito, in quanto per il calcolo dell’aliquota applicabile si deve Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.44 tenere conto degli anni di maturazione del TFR, anche se precedenti l’iscrizione al fondo. Non è richiesto il numero complessivo degli anni in cui il TFR o quote di esso sono stati destinati al fondo. Punto 473: va indicato l’ammontare della prestazione erogata (anche a titolo di anticipazione) nel 2012, al netto dei contributi versati dal lavoratore, nei limiti non eccedenti il 4% dell’importo annuo dell’imponibile fiscale dei redditi relativi al rapporto di lavoro. Nel caso di erogazione di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993, c.d. “vecchi iscritti a vecchi fondi”, l’importo va indicato anche al netto del rendimento finanziario soggetto alla ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% di cui all’art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, ridotto del 2% per ogni anno successivo al decimo, tenendo conto solo degli anni fino al 31.12.2000. Si ricorda che le anticipazioni vanno prioritariamente riferite agli importi maturati fino al 31.12.2000 e all’atto della liquidazione della prestazione (al saldo) l’iscritto può scegliere se imputare le somme complessivamente percepite in forma di capitale (rispetto a quelle percepite in forma di rendita) in tutto o in parte all’importo maturato fino al 31.12.2000 o a quelle maturate dall’1.1.2001. Punto 474: va indicato il titolo dell’erogazione delle somme di cui al precedente punto 473. Segnaliamo, in particolare, i seguenti codici: A – in caso di erogazione definiva (compreso le tipologie di riscatto previste dal D.Lgs. 252/2005, laddove la causa del riscatto sia riconducibile al pensionamento dell’iscritto o alla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti); B – in caso anticipazioni; C – in caso di riscatto esercitato ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 252/2005, che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario secondo la normativa previgente al D. Lgs. 252/2005); D – in caso di erogazione definitiva a vecchi iscritti a vecchi fondi in presenza di TFR interamente destinato al fondo pensione; E – in caso di erogazione parziale a vecchi iscritti a vecchi fondi in presenza di TFR interamente destinato al fondo pensione; Punto 475: va indicato l’ammontare delle prestazioni erogate in anni precedenti (fino al 2011), riferibili al maturato al 31.12.2000. Punto 476: indicare l’anno di ultima erogazione delle somme indicate nel punto precedente. Punto 477: va evidenziato il codice fiscale del sostituto d’imposta che ha erogato il TFR. Tale dato rileva: per i “vecchi iscritti a vecchi fondi”, ai fini della individuazione della aliquota di tassazione applicabile alle prestazioni ad essi erogate (aliquota del TFR); per i “nuovi iscritti”, ai fini del corretto riconoscimento delle riduzioni (in proporzione della quota di TFR destinato al fondo).Il presente punto non va compilato nei casi di cui al successivo punto 478. Punto 478: va compilato esclusivamente nel caso di una prestazione in forma di capitale corrisposta ad un lavoratore autonomo, imprenditore individuale (codice 1) o ad eredi Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.45 (codice 2) degli stessi soggetti citati. Non va compilata nel caso di erogazioni a lavoratori dipendenti o assimilati o eredi degli stessi. Nei casidi cui al presente punto non va compilato il precedente campo 477. Punto 479: va compilato esclusivamente in caso di erogazione definitiva ai “vecchi iscritti ai vecchi fondi” che abbiano interamente destinato ad un fondo pensione il TFR maturato al 31.12.2000, indicando l’ammontare complessivo di tale TFR, riferibile al TFR maturato al 31/12/2000; nel punto 472 , in caso di erogazione definitiva, indicare il periodo di commisurazione dello stesso TFR, di cui al precedente punto 435, necessario ai fini della ricostruzione teorica dell’aliquota del TFR. Prestazioni in forma di capitale maturate dal 1.1.2001 al 31.12.2006 erogate da forme pensionistiche Nei punti da 480 a 486, va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale erogate nel 2012 dalle forme pensionistiche complementari e individuali, riferibili all’ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 al 31.12.2006 e soggette alle disposizioni vigenti anteriormente al D.Lgs 252/05, in vigore dall’1.1.2007. Si ricorda che l’art. 23, comma 7, lett. c) del citato D. Lgs. 252/05 ha previsto che per i “vecchi iscritti ai vecchi fondi”, che non optino per l’applicazione delle nuove disposizioni di cui al D. Lgs. 252/05 sui montanti maturati dall’1.1.2007, si applica la tassazione in vigore al 31.12.2006 su tutta la prestazione maturata in data successiva al 31.12.2000 (anche sulla parte maturata dall’1.1.2007). In questo ultimo caso tutti i dati relativi alla prestazione maturata dall’1.1.2007 dovranno essere evidenziati in questa sezione, cumulativamente a quelli relativi alla prestazione maturata nel periodo 1.1.2001 – 31.12.2006. Punto 480: va indicato il periodo di effettiva contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2001 al 31.12.2006, ovvero alla data di accesso alla prestazione in caso di “vecchi iscritti a vecchi fondi” che non hanno optato per il regime di cui all’art. 11 del D. Lgs. 252/2005, che può essere pertanto successiva alla data del 31/12/2006. Nell’ipotesi di trasferimento ad una forma pensionistica complementare del TFR maturato al 31.12.2006, in tale campo dovranno essere indicati anche gli anni precedenti alla data di iscrizione al fondo (per la parte maturata dall’1.1.2001) nei quali è maturato il TFR conferito, in quanto per il calcolo dell’aliquota applicabile si deve tenere conto degli anni di maturazione del TFR, anche se precedenti l’iscrizione al fondo. Punto 481: va indicato: – nel caso di erogazione definitiva della prestazione in forma di capitale, l’ammontare corrisposto nel 2012, riferibile all’importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, ovvero dalla data di accesso alla prestazione in caso di “vecchi iscritti a vecchi fondi” che non hanno optato per il regime di cui all’art. 11 del D. Lgs. 252/2005,al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell’11% e dei contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili. Nel caso in cui ai “vecchi iscritti a vecchi fondi” che non hanno optato per l’applicazione del regime tributario al 1° gennaio 2007, venga erogata una prestazione in forma di capitale a titolo definitivo, tenendo conto anche di eventuali anticipazioni e riscatti parziali erogati in anni precedenti, se tale prestazione è superiore ad un terzo dell’importo complessivamente maturato dal 1° gennaio 2001, l’importo erogato nell’anno da indicare nel presente punto deve essere considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili; – nel caso di erogazione parziale della prestazione in forma di capitale (anticipazione, riscatto parziale ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 252/2005), l’ammontare corrisposto nel 2012, riferibile all’importo maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.46 2006, al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili. L’importo deve essere quindi comprensivo del risultato di gestione proporzionalmente riferibile al netto della relativa imposta sostitutiva dell’11% corrisposta. Inoltre, in questo punto vanno indicate, con le stesse modalità, le somme relative alle prestazioni erogate in caso di riscatto della posizione pensionistica individuale ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 252/2005 se dipendente da pensionamento o da cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Si ricorda che le anticipazioni vanno prioritariamente riferite agli importi maturati fino al 31.12.2000 e all’atto della liquidazione della prestazione (al saldo) l’iscritto può scegliere se imputare le somme complessivamente percepite in forma di capitale (rispetto a quelle percepite in forma di rendita) in tutto o in parte all’importo maturato fino al 31.12.2000 o a quelle maturate dall’1.1.2001. Punto 482: va indicato il titolo dell’erogazione della somma di cui al precedente punto 481. In particolare indicare: A – in caso di erogazione definitiva(compreso le tipologie di riscatto previste dal D.Lgs. 252/2005, laddove la causa del riscatto sia riconducibile al pensionamento dell’iscritto o alla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti); B – in caso di erogazione definitiva superiore ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1/1/2001 relativamente ai “vecchi iscritti a vecchi fondi” che non hanno optato per il regime tributario al 1/01/2007; C – in caso di anticipazione. Punto 483: va indicato l’ammontare delle prestazioni erogate in anni precedenti (fino al 2011), riferite al maturato dall’1.1.2001 al 31.12.2006. In particolare, in presenza del codice A nel punto 482, l’importo da evidenziare deve essere considerato al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell’11% e dei contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili; in presenza dei codici B e C nel punto 482, l’importo da evidenziare deve essere considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili. Punto 484: va indicato l’anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 483. Punto 485 (redditi già assoggettati ad imposta): va indicato l’importo del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell’11% proporzionalmente riferibile alle somme indicate nei punti 481 e 483. Tale punto deve essere compilato solo se nell’anno sono state erogate: - prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo in misura superiore ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dall’1/1/2001,relativamente ai “vecchi iscritti ai vecchi fondi” che non hanno optato per il regime tributario all’1.1.2007; - prestazioni in forma di capitale a titolo parziale. In pratica vanno indicati i soli rendimenti (assoggettati ad imposta sostitutiva) che sono stati assoggettati anche a tassazione separata nei casi di cui sopra. Punto 486: barrare la casella nel caso di “vecchi iscritti a vecchi fondi” che non abbiano optato per l’applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dall’1/1/2007 del nuovo regime tributario di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.47 Per i “vecchi iscritti ai vecchi fondi” che non abbiano optato per l’applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dall’1/01/2007 del regime tributario in vigore all’1/01/2007 si precisa che: nel punto 480 andrà indicato anche il periodo di effettiva contribuzione maturato dal 1° gennaio 2007; nel punto 481 dovrà essere evidenziato anche l’ammontare della prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 erogata nell’anno; nel punto 485 l’importo del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell’11% proporzionalmente riferibile alle somme complessivamente indicate nei precedenti punti 481 e 483. Art.4, 3° comma, L. n. 482/1985 Punti 487 e 488: vanno compilati in caso di cessazione di rapporti di lavoro ante 1° ottobre 1985 qualora non siano stati liquidati in tutto o in parte le indennità di fine rapporto, applicando le agevolazioni previste dall’art.4, 3°c, L. n. 482/85. Rapporti di lavoro cessati al 31.12.1973 I punti 489 e 490 devono essere compilati in presenza di indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti indicando rispettivamente al punto 489 l’ammontare di tale indennità, ed al punto 490 il totale imponibile. Dati riepilogativi Punto 491: va indicato il reddito di riferimento utile per il calcolo dell’aliquota applicabile al TFR, alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ed anche alle prestazioni di capitale erogate dalle forme pensionistiche complementari secondo le indicazioni fornite dalla circ. n. 29/2001, con esclusione per i “vecchi iscritti ai vecchi fondi” della erogazione definitiva di prestazioni maturate al 31/12/2000, tassate con l’aliquota del TFR. In particolare, per i “vecchi iscritti ai vecchi fondi”, che non abbiano optato per il regime tributario in vigore all’1/01/2007, relativamente alle prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo superiori ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dall’1/1/2001 e per quelle a titolo parziale erogate nell’anno riferite agli importi accantonati dall’1/1/2001 al 31/12/2006, l’importo da indicare in questo punto corrisponde a quelloindicato nei punti 481 e 483, diminuito del risultato di gestione assoggettato all’imposta sostitutiva nella misura dell’11% evidenziato nel punto 485. Punto 492: barrare la casella nel caso di “vecchi iscritti a vecchi fondi” per i quali il sostituto nel calcolare il reddito di riferimento abbia considerato sia il montante maturato fino al 31 dicembre 2000 che quello maturato dal 1° gennaio 2001 fino alla data di accesso alla prestazione, ovvero fino alla data di accesso alla prestazione in caso di vecchi iscritti a vecchi fondi che non hanno optato per il regime tributario al 1/1/2007. Punto 493: va indicata l’aliquota, calcolata sul reddito di riferimento, applicata, al TFR, alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate ai “nuovi iscritti”, nonché ai “vecchi iscritti” con esclusione della erogazione definitiva di prestazioni pensionistiche in forma di capitale comprese nel maturato al 31 dicembre 2000 tassate con l’aliquota del TFR. In tale punto va altresì indicata l’aliquota applicata alle indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.48 Per le prestazioni pensionistiche corrisposte a lavoratori autonomi, imprenditori individuali e loro eredi indicare l’aliquota applicata alle prestazioni comprese nel maturato al 31/12/2000, e in assenza delle suddette prestazioni, l’aliquota calcolata sulle prestazioni erogate comprese nel maturato dall’1/1/2001. Nel caso in cui nella determinazione dell’aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata al TFR si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (clausola di salvaguardia), indicare nel presente punto il valore A; nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia indicare nel presente punto il valore B. Punto 494: va indicata l’aliquota applicata alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, agli incentivi all’esodo agevolati, nonché alla erogazione definitiva ai c.d. “vecchi iscritti a vecchi fondi” di prestazioni pensionistiche in forma di capitale comprese nell’importo maturato al 31 dicembre 2000 (aliquota del TFR). In caso di contestuale erogazione di TFR ed altre indennità connesse, il presente punto non deve essere compilato. Nel caso in cui nella determinazione dell’aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (clausola di salvaguardia), indicare nel presente punto il valore A; nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia indicare nel presente punto il valore B. Punto 495: deve essere riportato il totale delle riduzioni effettuate ai fini della determinazione dell’imponibile al 31/12/2000. Trattasi della riduzione di euro 309,87 spettante per gli anni presi a base di commisurazione. Si ricorda che il periodo preso a base di commisurazione deve essere al netto del periodo convenzionale. In particolare, per il TFR va indicato l’importo della riduzione ridotta della percentuale indicata al punto 447, per la parte destinata alla previdenza complementare (nella sola ipotesi di “nuovi iscritti”). I fondi pensione, per le prestazioni in forma capitale erogate ai “nuovi iscritti” indicheranno in tale punto l’importo determinato sulla base della percentuale indicata al punto 447 e indicato al punto 448. Non andrà indicato nessun importo per le prestazioni erogate ai “vecchi iscritti ai vecchi fondi”, in quanto, in tal caso, le riduzioni vengono interamente riconosciute dal datore di lavoro sul TFR. Nel caso di erogazione di indennità e compensi legati alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata per un importo eccedente il milione di euro, le riduzioni che devono essere indicate nel punto in commento sono quelle riferite alla quota assoggettata a tassazione separata. Punto 496: va indicato il totale imponibile (senza distinzione tra somme riferibili al 31.12.2000 e dall’1.1.2001) riferito a tutte le somme erogate sia nel 2012 che in anni precedenti, al netto delle riduzioni già indicate nel precedente punto 495. In particolare, va indicato l’importo imponibile relativo alle seguenti prestazioni: - trattamento di fine rapporto (riferito a rapporti cessati dal 1974), al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva; - altre indennità e somme; - incentivo all’esodo agevolato ridotto del 50%; - indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co.; - prestazioni in forma di capitale. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.49 Si sottolinea che gli importi indicati nei precedenti punti 440,449, 459 e 466 indicati come detto al lordo della quota eccedente il milione di euro, ai fini della determinazione del “totale imponibile” devono essere assunti al netto della medesima quota eccedente il milione (quest’ultima da indicare anche nel successivo punto 504), in quanto deve essere indicato solo l’importo che è stato assoggettato a tassazione separata. Si ricorda che per le prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. “vecchi iscritti a vecchi fondi”, l’ammontare netto di cui ai punti 473 e 475 non può essere diminuito dell’importo delle riduzioni. Per le prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo superiori ad un terzo dell’ammontare complessivamente maturato dall’1/1/2001, erogate a “vecchi iscritti ai vecchi fondi” che non abbiano optato, per le prestazioni maturate dall’1.1.2007, per il nuovo regime tributario di cui al D.Lgs. 252/05 e per le prestazioni a titolo parziale erogate nell’anno e riferibili al maturato dall’1/1/2001, l’ammontare netto di cui ai punti 481 e 483 non può essere diminuito del risultato di gestione assoggettato all’imposta sostitutiva nella misura dell’11% proporzionalmente riferibile, ad eccezione dei casi previsti ai punti 1, 2, 3 e 4 del punto 4.3.2. della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 29/E del 20.3.2001 (trattasi, ad esempio, del caso di riscatto da parte dell’erede a causa della morte dell’iscritto prima del pensionamento di vecchiaia o riscatto a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti,…). Punto 497: va indicata l'imposta complessiva che si ottiene dall'applicazione delle aliquote dei punti 493, 494 sui rispettivi imponibili. Punto 498: deve essere riportato l’importo delle detrazioni spettanti, fino a capienza dell’importo indicato nel precedente punto 497, per la parte riferibile al TFR maturato dall’1.1.2001. Si precisa che tali detrazioni possono essere attribuite esclusivamente dal sostituto d’imposta/datore di lavoro anche nel caso di destinazione parziale al fondo pensione del TFR maturato dal 2001 (rif. CM 78/E/2001). Ricordiamo che: - ai rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a due anni, spetta una detrazione annua di euro 61,97; - le suddette detrazioni sono rapportate a mese e devono essere proporzionalmente ridotte in caso di rapporti di lavoro part-time; - le detrazioni non spettano in caso di erogazione a titolo di anticipazione e per periodi convenzionali. Punto 499: va indicato l’ammontare della detrazione spettante ai sensi dell’art. 1 del decreto 20 marzo 2008 sul TFR e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il cui diritto alla percezione è sorto dal 1° aprile 2008 e il cui reddito di riferimento non sia superiore ad € 30.000,00 (cfr. circolare n. 65 dell’11.4.2008). Qualora vi sia l’integrale destinazione del TFR al fondo di previdenza il sostituto d’imposta potrà riconoscere la detrazione esclusivamente nel caso in cui eroghi altre indennità e somme. Punto 500 (ritenute operate in anni precedenti): per il TFR, deve essere indicato l’ammontare complessivo delle ritenute a titolo d’acconto operate sulle anticipazioni e sugli acconti già erogati dal 1974 al 2011, al netto delle maggiori ritenute operate in sede di tassazione dell’anticipazione e restituite dal sostituto in sede di conguaglio definitivo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, in caso di indennità maturate in relazione al periodo di residenza all’estero. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.50 Relativamente alle prestazioni pensionistiche indicare l’ammontare complessivo delle ritenute operate sulle anticipazioni e sui riscatti parziali fino al 2012. Non vanno indicate le imposte sostitutive e le ritenute a titolo d’imposta. Punto 501: va indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell’importo indicato nel precedente punto 500. Punto 502: vanno indicate le ritenute a titolo d’acconto totali operate nell’anno e nel punto 503 quelle non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell’importo indicato nel precedente punto 502. Le ritenute totali operate nel 2012 dovrebbero corrispondere alla differenza tra l’importo di cui al punto 497 ed i punti 498, 499 e 500. Qualora l’importo delle ritenute dovute sia inferiore a quello già versato in anni precedenti ed esposto nel punto 500,in tale punto deve essere indicato zero. L’eccedenza non restituibile da parte del sostituto verrà rimborsata al sostituito da parte dell’amministrazione finanziaria. L’unica ipotesi di rimborso da parte del sostituto è quella di ritenute operate nell’anno 2012 e restituite nei termini di consegna del CUD,cosicché il CUD ed il 770/2013, nelle caselle “ritenute operate nel 2012” riporteranno l’importo dovuto ed effettivamente trattenuto. Come precisano le istruzioni a commento del punto 500, l’unica ipotesi in cui sembra di poter restituire al sostituito maggiori ritenute operate in esercizi precedenti, è in caso di indennità maturate in relazione al periodo di residenza estera. Punto 504: deve essere indicato l’importo già compreso nel punto 1 con riferimento alla quota delle indennità e compensi corrisposti alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata, erogati in denaro od in natura, per la parte eccedente il milione di euro. L’importo da indicare deve essere comprensivo delle riduzioni e degli abbattimenti forfettari di cui all’art. 19 del TUIR, riproporzionati alla citata quota eccedente il milione, tassata ordinariamente. Punti505– 506 (compensazioni). Punto 505 (Ris. 33/2003): indicare l’importo dell’eccedenza d’imposta, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata, utilizzato a scomputo dell’imposta dovuta sulla prestazione in forma di capitale maturata dal 1° gennaio 2001 al 31.12.2006 ed assoggettata a tassazione ordinaria (rif. RM 33/E del 12/2/03). A tal proposito si ricorda che nell’ipotesi di riscatto totale della posizione individuale maturata, quando non derivi da pensionamento o da cessazione del rapporto per cause di mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, in sede di tassazione definitiva va distinta la base imponibile commisurata all’ammontare maturato e contributi versati al 31.12.2000 (comprese anticipazioni), soggetta a tassazione separata, quella maturata dall’1.1.2007, soggetta a ritenuta a titolo d’imposta, e quella commisurata all’ammontare maturato ed ai contributi versati dall’1.1.2001 al 31.12.2006, soggetta, invece, a tassazione ordinaria. Il sostituto, in sede di conguaglio della prestazione, dovrà considerare l’intera posizione maturata, comprese le eventuali anticipazioni erogate (sia ante che post 31.12.2000) e potrà eseguire la compensazione tra: - l’eccedenza delle ritenute operate a tassazione separata su dette anticipazioni rispetto l’imposta dovuta derivante dalla tassazione separata (sulle prestazioni in forma capitale al 31.12.2000) e Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.51 l’imposta dovuta derivante dalla tassazione ordinaria (sulle prestazioni in forma capitale dall’1.1.2001 al 31.12.2006). Tale compensazione dovrà essere indicata nel punto 505. Qualora l’imposta progressiva ordinaria dovuta sulle prestazioni maturate dall’1.1.2001 al 31.12.2006 sia inferiore alla suddetta eccedenza il sostituto può restituire all’iscritto le maggiori ritenute subite e a sua volta scomputarle ai sensi del DPR 445/97. In tale ipotesi si ritiene che nella casella in commento si debba indicare l’importo dell’eccedenza di ritenute operate in sede di anticipazione per la parte utilizzata in compensazione con le ritenute derivanti dalla tassazione ordinaria. Eventuale eccedenza utilizzata in compensazione con le ritenute a titolo d’imposta dovuta su capitali maturati dall’1.1.2007 andrà esposta nel successivo nuovo punto 506. - Punto 506 (ritenute post 1.1.2007): nel presente campo, indicare l’importo relativo all’eccedenza di imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti utilizzata a scomputo delle imposte dovute in relazione ai vari montanti che compongono la somma erogata al medesimo soggetto. L’eventuale parte di eccedenza restituita al sostituito si ritiene non debba essere indicata nelle caselle 505 e 506 dedicate alla “compensazione”. Punto 507: indicare l’importo complessivo della rivalutazione del TFR maturato dal l’1/1/2001 al 31.12.2011,ai sensi dell'art.2120 c.c., già assoggettata ad imposta sostitutiva. Tale punto, che deve contenere l’importo della rivalutazione maturata al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere compilato esclusivamente in caso di erogazione nel 2012 di somme a titolo di TFR, acconti, anticipazioni e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. Il punto va compilato anche nelle ipotesi di erogazione di anticipazioni di TFR riferite al maturato al 31 dicembre 2000. Art. 2122 Codice Civile (Compilazione in caso di decesso del lavoratore) Nel caso di TFR erogato agli eredi, ai sensi dell’art.2122 del C.C., o in caso di eredità, in applicazione delle disposizioni previste dalla L. 482/85, per ciascuno degli aventi diritto, il datore di lavoro deve rilasciare relativa certificazione (CUD) e compilare il modello 770 utilizzando più comunicazioni per ogni avente diritto, tenendo presente che: - nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell’avente diritto o erede e nel punto 10 il codice Z desunto dalla tabella SD; - nel punto 408(presente anche nel CUD) deve essere indicata la percentuale spettante all’avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti (da 401 a 408 e da 409 a 413, presenti anche nel CUD) devono essere compilati con riferimento all’indennità così come complessivamente maturata in capo al deceduto. Sempre nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede, il sostituto deve indicare al punto 508 il codice fiscale del dipendente deceduto e compilare i punti da 414 a 507. Inoltre nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto, in relazione al TFR erogato agli aventi diritto o eredi, il sostituto è tenuto a compilare esclusivamente i punti 509 (codice fiscale dell’avente diritto) e 510 (quota spettante, in percentuale, delle indennità erogate), avendo cura di compilare un rigo per ogni avente diritto o erede. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.52 Annotazioni Nei punti da 601 a 653 vanno indicati i codici alfabetici corrispondenti alle informazioni contenute nelle annotazioni della certificazione (CUD 2013) del soggetto percipiente. Precisano le istruzioni che, con l’annotazione KK deve essere indicata l’ipotesi in cui il fondo di Tesoreria, istituito con L. n. 296/2006, abbia erogato la quota di TFR a suo carico depositata presso il fondo stesso. Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico Ai fini della corretta attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, in questa sezione vanno indicati i dati relativi ai familiari che nel 2012 sono stati fiscalmente a carico del sostituito. Tale indicazione è obbligatoria. Nei punti da 701 a 718, per ogni familiare dovrà essere indicato: - il grado di parentela barrando la relativa casella coniuge (C), primo figlio (F1), figli successivi al primo (F), altro familiare (A), figlio portatore di handicap (D); - il codice fiscale del familiare a carico; - il periodo di spettanza (numero di mesi a carico), distinguendo il numero dei mesi per i quali i figli hanno avuto meno di tre anni; - la percentuale di detrazione spettante; - la percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. Nel caso in cui nel corso del 2012 siano variate le percentuali di spettanza delle detrazioni per familiari a carico si dovrà procedere alla compilazione di due distinti righi. Dalle istruzioni sembra evincersi che i mesi indicati nei punti 708 e 716 (figlio minore di tre anni) siano un “di cui” dei punti 707 e 715 (numero di mesi a carico). Inoltre, viste le specifiche tecniche, si segnala che in caso di detrazione del coniuge attribuita per il primo figlio a carico, in mancanza del coniuge, si dovrà barrare la casella F1 (punto 704) e nel punto 709, anziché indicare la percentuale occorrerà indicare la lettera “C” (in tal modo l’Agenzia capirà che per il figlio spettano le detrazioni per coniuge a carico). Punto 710 e 718: devono essere barrati in caso di separazione legale ed effettiva, o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal genitore che fruisce della detrazioneper figli a carico nella misura del 100%. Nel punto 719 indicare la percentuale della detrazione spettante ai sensi del comma 1bis dell’art. 12 del TUIR (ulteriore detrazione per famiglie numerose con più di tre figli). Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.53 PARTE C - DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI La compilazione della “PARTE C” del prospetto è riservata all’indicazione dei: - dati previdenziali ed assistenziali Inps, - dati previdenziali ed assistenziali Inpdap, - dati assicurativi INAIL. La compilazione deve essere eseguita dai datori di lavoro, anche non sostituti di imposta, per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ai Fonti Sostitutivi (es. Enel, FFSS), ai Fonti Integrativi ( es. gas, esattoriali) e per i collaboratori coordinati continuativi, a progetto, per sindaci e amministratori, partecipanti a Collegi e Commissioni. Oltre a quanto già precisato nella sezione “Modalità di esposizione dei dati”, in relazione all’esposizione dei dati numerici, le istruzioni relative alla compilazione dati previdenziali ed assistenziali ricordano che gli importi relativi alle contribuzioni trattenute potranno essere indicati al centesimo di euro. Al riguardo si ricorda che l’INPS già lo scorso anno non aveva fornito specifiche istruzioni relative alla compilazione né del modello CUD, né 770. Ad oggi, pertanto, gli ultimi chiarimenti disponibili sono riconducibili alla circolare n. 27 del 1 marzo 2010, in ordine alla corretta compilazione del modello CUD/2010 (redditi 2009) ed alla circolare n. 81 del 30 giugno 2010, chiarimenti che possono essere richiamati integralmente al fine della compilazione del modello 770/2013 - Semplificato. In ogni caso, sarà cura dello scrivente ufficio fornire informazioni tempestive in ordine all’adozione di eventuali specifici provvedimenti da parte dell’Ente Previdenziale. Dati assicurativi INAIL La sezione “dati assicurativi INAIL” va compilata con riferimento ai soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, quali i lavoratori dipendenti ad assimilati, soci e collaboratori di società non artigiane. Comunicazione ai soli fini contributivi Nel caso in cui la comunicazione si effettuata ai soli fini contributivi, nel Modello 770/2013 andranno necessariamente riportati: - nel frontespizio, i dati identificativi del datore di lavoro che effettua la comunicazione; - nella comunicazione riferita al lavoratore, tutti i dati anagrafici oltre che i dati previdenziali ed assicurativi. Casi particolari Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi: • • • contribuzione dovuta per i lavoratori in aspettativa o permesso in quanto eletti presso le amministrazioni locali (art. 86 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267); contribuzione “aggiuntiva” versata facoltativamente dagli organismi sindacali per i lavoratori in aspettativa sindacale (art. 3, co. 5 e 6, del D.Lgs. n. 564/1996 e successive modificazioni); contribuzione “figurativa” correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell’Art. 6 co. 3 dei Decreti Ministeriali 28 aprile 2000 n. 157 e n. 158. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.54 Si precisa, altresì, che la PARTE C della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, con riferimento ai dati previdenziali ed assistenziali, NON deve essere compilata per i seguenti soggetti: - lavoratori operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato, e compartecipanti familiari, la cui contribuzione viene denunciata trimestralmente tramite dichiarazione della manodopera occupata (Mod. DMAG UNICO); - lavoratori autonomi del settore dello spettacolo, in virtù della qualificazione autonoma del reddito di lavoro; - lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, o incarichi sindacali nazionali o provinciali in relazione alle quali è stato collocato in aspettativa non retribuita, in virtù di quanto disposto dall’art. 31 della L. n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori). MODALITA’ DI COMPILAZIONE Il modello 770/2013 – semplificato, relativamente alla “Comunicazione dati certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale”, deve essere compilato riportando i medesimi dati già esposti nel modello CUD 2012 riportati con la medesima numerazione dei campi. Le istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali già comprese nelle istruzioni al CUD sono riportate integralmente in Appendice al Modello 770/2012 – Semplificato, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. Di seguito si illustrano, pertanto, le informazioni principali. Il datore di lavoro deve procedere alla compilazione della comunicazione dati in argomento, tenendo conto anche di quanto segue: • • • i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente per ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi; se nel corso dell’anno di riferimento si è verificata una variazione di qualifica, o del tipo di rapporto (passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato, oppure passaggio da un contratto di formazione e lavoro o contratto di inserimento ad un contratto a tempo indeterminato), è indispensabile esporre separatamente i dati previdenziali ed assistenziali riconducibili alle diverse situazioni; il concetto di “somme e valori”, ai fini previdenziali non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile, in quanto si deve fare riferimento al concetto di redditi maturati nel periodo di riferimento. Più precisamente, ciò significa che dovranno essere certificati non solo le retribuzioni già corrisposte al lavoratore, ma anche tutte quelle somme e valori dovuti al lavoratore medesimo per disposizione di legge, di contratto collettivo o di contratto individuale. A tali fini, pertanto, della determinazione dell’imponibile del 2012, lo stesso dovrà essere rettificato degli importi pagati nel mese di gennaio 2013, ma relativi al mese di dicembre del 2012, e degli importi erogati nel mese di gennaio 2012 ma riconducibili al mese di dicembre 2011. Il datore di lavoro che procede alla compilazione dovrà esprimere gli importi dei dati retributivi arrotondandoli all’unità di euro, mentre potrà esprimere i dati contributivi arrotondandoli ai centesimi di euro. Operazioni straordinarie e successioni Qualora siano state effettuate operazioni societarie straordinarie, la compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta mod. 770/2012 Semplificato – parte C – dati previdenziali ed assistenziali, si deve avere riguardo al verificarsi o meno dell’estinzione del sostituto d’imposta. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.55 1) Estinzione del soggetto preesistente senza prosecuzione dell’attività, (liquidazione, fallimento, liquidazione coatta): la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore (o dal curatore fallimentare, ecc) in nome e per conto del soggetto estinto. Resta inteso che in tale ipotesi i dati previdenziali devono essere evidenziati utilizzando la matricola aziendale del soggetto estinto; 2) Estinzione del soggetto preesistente con prosecuzione dell’attività, (es: fusioni anche per incorporazioni, scissioni totali), e passaggio dei lavoratori dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro. L’INPS, con circolare n. 208/99, che resta confermata, ha precisato che, nelle ipotesi di eventi che determinano l’estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell’attività da parte di un nuovo soggetto, quest’ultimo dovrà certificare anche i dati del soggetto preesistente (vecchio datore di lavoro), indicando separatamente, con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi, i dati previdenziali ed assistenziali. 3) Operazioni societarie senza estinzione della società, (es: trasformazioni, scissioni parziali, cessione di ramo di azienda): qualora non si verifichi l’estinzione del vecchio datore di lavoro ed i lavoratori passano al un nuovo datore di lavoro, senza interruzione del rapporto di lavoro, l'INPS, con la circolare più sopra richiamata, ha precisato che l'ultimo datore di lavoro potrà certificare ai fini previdenziali ed assistenziali anche i dati relativi al precedente datore di lavoro, indicando separatamente i dati riferiti ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi. Ciò significa che è lasciata la possibilità, comunque, ad ogni datore di lavoro di certificare dati previdenziali ed assistenziali di propria competenza. In ogni caso, l’INPS ha chiarito con la circolare n. 117/2005 che, nelle ipotesi di operazioni straordinarie che determinato il passaggio dei lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c., ed in tutti i casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal nuovo datore di lavoro, il quale è, altresì, tenuto al rilascio del modello CUD, con riferimento anche alla retribuzione che era stata erogata dal precedente datore di lavoro, ivi incluse le quote retributive assoggettate al regime della decontribuzione, erogazioni liberali, e fringe benefits. Resta inteso che in tale evenienza i dati dovranno essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale Decesso del lavoratore Nel caso in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del lavoratore deceduto, questa deve, per la parte contenente i dati previdenziali ed assistenziali, essere rilasciata al titolare della posizione assicurativa, ossia intestata al lavoratore deceduto, con indicazione dei dati relativi ai compensi a lui direttamente corrisposti antecedentemente al decesso. Parte C – Dati Previdenziali ed assistenziali INPS Sezione 1 – Lavoratori Subordinati Punto 1 - Matricola Azienda: Indicare il numero di matricola attribuito dall’INPS; nel caso in cui nel corso dell’anno il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso lavoratore utilizzando più posizioni contrassegnate da matricole diverse, devono essere compilati distinti quadri contenenti i dati previdenziali ed assistenziali. Punto 2 – INPS: deve sempre essere barrato quando i contributi pensionistici sono versati all’INPS. A titolo esemplificativo si fa riferimento al FPLD, ex fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.56 Punto 3 – Altro: deve essere barrato con riferimento a quei lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, a enti previdenziali diversi dall’INPS, (es: INPGI). Punto 4 – Imponibile Previdenziale: Indicare l’importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell’anno solare, sia intere che ridotte, individuate con il criterio di competenza, (es: paga base, contingenza, competenze accessorie). Il datore di lavoro, dovrà indicare in tale campo anche le competenze ultramensili, come la 13° e la 14° mensilità, i premi di risultato, gli importi dovuti per ferie e festività non godute, premi per polizze infortuni extra professionali assoggettati a contribuzione, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture, altri fringe benefits. Con riferimento alle ultime precisazioni dell’INPS disponibili, contenute come detto nella circolare n. 81/2010, si precisa che tra le retribuzioni riportate nel presente punto rientrano anche i premi di risultato nel loro ammontare totale, ovvero comprendenti anche la parte eventualmente interessata dallo sgravio contributivo di 25 punti percentuali, se autorizzato, ai sensi della L.n. 247/2007. In relazione alla compilazione del punto in commento, l’Istituto evidenzia quanto segue: - - - per quei lavoratori, per i quali gli adempimenti contributivi si effettuano su retribuzioni convenzionali, in tale campo devono essere indicate dette retribuzioni convenzionali; nel caso in cui un dipendente soggetto al massimale contributivo pensionabile ha superato nell’anno 2012 il tetto imponibile, nel campo in esame deve essere indicato solo l’imponibile IVS, nei limiti di tale massimale, che per l’anno 2012 si ricorda essere pari a € 96.149,00; con riferimento all’indennità sostitutiva del preavviso, per i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012, si deve esporre il valore dell’indennità medesima per intero in tale campo, anche in relazione a quella parte che copre eventualmente l’anno 2013. Resta inteso che il relativo accreditamento contributivo viene effettuato specificando il periodo di riferimento nell’elemento “Preavviso” nella Procedura EMens; gli arretrati di retribuzione da includere nell’imponibile previdenziale, sono unicamente quelli spettanti in forza di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che devono essere assoggettati a contribuzione utilizzando il modello DM10/V ed imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive . Per gli operai dell’edilizia e per i lavoranti a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari. a) Operai dell’edilizia Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia sia assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione. Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere all’assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa Edile di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest’ultima dell’onere della corresponsione del predetto trattamento. Per quanto riguarda l’esposizione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalità, quanto segue: • i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L’importo assoggettato a contribuzione a Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.57 • • titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente, contributo versato alla Cassa edile) deve essere incluso nel punto 4 in commento; i periodi di riposo, compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra, vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente, contributi versati alla Cassa edile) deve essere incluso nel presente punto; l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente, contributi versati alla Cassa edile) va esposto nel medesimo punto 4. Nel punto in esame deve, infine, essere inserito anche il 15% delle somme da versare alle Casse Edili, poste a carico dal datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, sottoposte a contribuzione di previdenza ed assistenza. Si tratta della contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l’anzianità professionale edile, ecc. b) Lavoratori a domicilio I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità: • indicare l’importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia; • indicare gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali. Punto 5 – Imponibile ai fini IVS: deve essere indicato l’importo dell’imponibile ai fini pensionistici, con riferimento esclusivo a quei lavoratori iscritti alla gestione ex-ipost. Punto 6 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti: Indicare l’ammontare complessivo dei contributi posti a carico del lavoratore ed allo stesso trattenuti. Si precisa che in tale campo non deve essere indicato l’ammontare della trattenuta effettuata ai pensionati che lavorano e/o le altre contribuzioni non dovute all’INPS. Generalmente, i contributi posti a carico del lavoratore, che devono essere esposti, sono: - 9,19% IVS, o la diversa percentuale da versare ai fondi pensionistici; - 0,30% CIGS; - 1% IVS sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile; - 2% contributo di solidarietà a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall’INPS. Gli obblighi contributivi inerenti le componenti variabili della retribuzione, quali ad esempio straordinario, indennità infortuni, malattia, per le quali gli adempimenti sono assolti nel mese di gennaio dell’anno successivo, non devono essere riportate nel presente campo. Punto 7 - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia Uniemens - Tutti: Deve essere barrato se, per il lavoratore per il quale si effettua la certificazione, sono state inviate le denunce Uniemes per tutti i mesi dell’anno 2012, indipendentemente dalla copertura contributiva indicata in detta denuncia telematica. Punti 8 - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia Uniemens - Tutti con esclusione di: la compilazione di detto punto è alternativa rispetto a quella del punto 7 e devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell’anno solare in cui non è stata Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.58 presentata la denuncia Uniemes. A titolo esemplificativo, ciò può accadere in caso in assunzioni o cessazioni avvenute nel corso dell’anno. Sezione 2 – Collaborazioni coordinate e continuative Tale sezione, è riservata all’indicazione dei compensi corrisposti, durante il corso dell’anno 2011, ai collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori a progetto, che siano iscritti alla Gestione Separata INPS, ai sensi dell’art. 2, comma 26 della L. n. 335/95. La sezione in commento deve essere compilata come di seguito indicato: punto 9 – Compensi Corrisposti al collaboratore: il totale imponibile dei compensi corrisposti ai collaboratori nel 2012; tale cifra deve essere indicata nel rispetto del massimale, tenuto conto degli emolumenti erogati sino al 12 gennaio 2013, ma relativi all’anno 2012 (pr. Cassa allargato). Tale massimale, per l’anno 2012, è pari a € 96.149,00. punto 10 – Contributi Dovuti: ammontare complessivo della contribuzione dovuta alla Gestione Separata, applicando le aliquote vigenti nell’anno 2012. Si ricorda che con riferimento all’anno 2012, l’aliquota da applicare ai collaboratori che non avevano altra copertura previdenziale è fissata nella percentuale del 27,72%, (27% aliquota IVS più 0,72% aggiuntiva); diversamente, sia per i soggetti in possesso di altra posizione previdenziale, sia per i percettori di pensione diretta l’aliquota era stabilita nella misura del 18%; punto 11 – Contributi a carico del collaboratore trattenuti: indicare il totale dei contributi trattenuti al collaboratore, in relazione alla quota a suo carico (1/3 dei contributi da versare all’istituto); punto 12 – Contributi Versati: totale dei contributi effettivamente versati dal committente. Punto 13 - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia Uniemens - Tutti: Deve essere barrato se sono state trasmesse le denunce Uniemes per tutti i mesi dell’anno 2012. Punti 14 - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia Uniemens - Tutti con esclusione di: la compilazione di detto punto è alternativa a quella del punto 13 e devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell’anno solare in cui non è stata presentata la denuncia Uniemes. Dati assicurativi INAIL Questi dati devono essere forniti per tutti i soggetti per i quali ricorre l’obbligo assicurativo all’INAIL a norma del DPR n.1124/1965, per i titolari di posizione assicurativa INAIL che non corrispondono somme e valori (ad esempio aziende presso le quali sono stati promossi piani di inserimento professionale e borse lavoro, tirocini formativi, ovvero i soci volontari delle cooperative sociali di tipo B); titolari di posizione assicurativa INAIL che assicurano soggetti non percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilatiti (soci, collaboratori, partecipanti all’impresa familiare). Si ricorda che, pur essendo venuto meno l’obbligo previsto dal DLgs 38/2000 (modello DNA), i dati in argomento devono continuare ad essere forniti. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.59 Punto 33 – Qualifica: tale punto deve essere compilato solo se il lavoratore appartiene ad una delle “Ulteriori Categorie” per le quali è necessario riportare i dati assicurativi INAIL. A tal fine, si devono utilizzare i codici indicati nella tabella allegata alle istruzioni per la compilazione del modello 770 semplificato. Si ricorda, a titolo esemplificativo, il codice B per i tirocinanti, E per i soci delle cooperative ed il codice Z per altri. Ad avviso di chi scrive, tale ultimo codice deve essere utilizzato per esporre i dati assicurativi per i collaboratori coordinati e continuativi e/o per i collaboratori a progetto; Punto 34 – Posizione Assicurativa Territoriale: indicare il numero della posizione assicurativa territoriale ed il relativo contro codice. Qualora l’assicurato abbia svolto la propria attività in collegamento con due o più P.A.T., si dovranno compilare più righi contenenti i dati assicurativi INAIL, al fine di evidenziare tutte le posizioni. Punti 35 e 36 – Data Inizio e Data Fine: tali punti devono essere compilati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento. La compilazione del presente punto è obbligatoria se, nel corso del 2012, si è verificata una delle seguenti ipotesi: - variazione della posizione assicurativa. In tale evenienza devono essere compilati più righi nei quali esporre rispettivamente il periodo (precisando data inizio e data fine) in cui il soggetto assicurato è stato inserito nelle diverse posizioni assicurative ; - assunzione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno. Se nel corso del 2012 l’assicurato ha svolto, nell’ambito della stessa posizione assicurativa, attività in modo discontinuo, nel punto 35 deve essere indicato il primo giorno di occupazione e nel punto 36 l’ultimo giorno di occupazione del soggetto interessato. Punto 37 – Codice Comune: specificare il codice comunale della località in cui l’assicurato ha svolto l’attività tutelata nel corso dell’anno oggetto della denuncia. Si precisa che nel caso in cui le lavorazioni sono state effettuate in più unità produttive, nel corso dello stesso anno, andrà indicato il codice della località in cui è stata svolta in modo prevalente l’attività assicurata. Punto 38 – Personale viaggiante: in luogo della compilazione del precedente punto 36, se l’assicurato appartiene alla categoria del «personale viaggiante» va barrato il presente punto. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.60 PARTE D - ASSISTENZA 2012 Vanno indicati i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito delle operazioni di assistenza fiscale prestata nel corso del 2012, dal sostituto stesso o da un Caf dipendenti o professionista abilitato, anche a seguito di: - comunicazioni rettificative e integrative mod. 730-4; - comunicazioni (anche integrative) mod. 730-4 pervenute tardivamente; - conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni mod. 730-4 (anche rettificative) pervenute entro i termini; - conguagli tardivi relativi all’assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta, anche in seguito a rettifica dei mod. 730-3. Vanno altresì indicate le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2012. Per quanto riguarda le operazioni di assistenza fiscale 2012 si rinvia alla nostra circolare prot. n. 79 del 22 giugno 2012. La struttura del quadro suddivide le operazioni di assistenza fiscale in quattro parti: - una per i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2012, c.d. “ordinaria” (punti da 1 a 120), - una per i dati relativi alle rettifiche, c.d. assistenza “straordinaria” (punti da 121 a 146), - una per i dati relativi ai conguagli non effettuati o non completati (punti da 147 a 195), - una per indicare i dati del Caf o professionista abilitato (punti da 196 a 200). Vengono dettate particolari disposizioni per la compilazione della presente parte D nel caso di operazioni straordinarie con o senza estinzione del sostituto d’imposta, per le quali si rimanda allo specifico paragrafo nella parte generale della presente circolare. Prima di procedere ad analizzare i singoli punti del modello riteniamo opportuno segnalare che il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati. Si evidenzia che il modello prevede la separata rappresentazione dei crediti e/o debiti per ciascuna tipologia di tributo per il dichiarante e il coniuge che presentano una dichiarazione congiunta nonché le indicazioni circa gli importi effettivamente trattenuti e rimborsati. ASSISTENZA 2012 Nei punti da 1 a 120 vanno inseriti i dati delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2012 relative a: - saldo Irpef 2011, per il dichiarante e per il coniuge del dichiarante; prima rata di acconto Irpef per il 2012 per il dichiarante e per il coniuge del dichiarante; addizionali regionali e comunali all’Irpef per il 2011 e acconto addizionale comunale per il 2012, relativamente al dichiarante e al coniuge del dichiarante; acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata per il dichiarante e per il coniuge del dichiarante; imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività percepiti nel 2011relativamente al dichiarante e coniuge del dichiarante; Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.61 - - imposta sostitutiva Irpef del 21% o del 19% sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo (c.d. cedolare secca), relativamente al dichiarante ed al coniuge del dichiarante; contributo di solidarietà del 3%, relativamente al dichiarante ed al coniuge del dichiarante; conguaglio effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2012 relativi alla seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2012 per il dichiarante e per il coniuge del dichiarante. Punti 1e 102: il punto 1 è riservato all’indicazione del mese in cui è iniziata l’operazione di conguaglio (sarà “8” se si tratta del mese di agosto). Il punto 102 contiene l’indicazione del mese in cui è iniziata l’operazione di conguaglio relativa alla seconda o unica rata di acconto per il 2012 (“11” o “12”). Punti2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 82, 87, 91, 96, 105, 110, 114 e 119: si deve riportare l’ammontare dell’IRPEF, dell’addizionale regionale, dell’addizione comunale, dell’imposta da tassazione separata, dell’imposta sostituiva del 10%, dell’imposta sostitutiva del 21% o 19% relativa a alla cedolare secca ed al contributo di solidarietà, complessivamente rimborsato all’assistito, anche a seguito di rettifiche o integrazioni, nei singoli mesi. Punti 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 63, 68, 71 76, 80, 85, 89, 94, 103, 108, 112 e 117: si deve indicare l’ammontare dell’IRPEF, dell’addizionale regionale, dell’addizione comunale, dell’imposta da tassazione separata, dell’imposta sostituiva del 10%, dell’imposta sostitutiva del 21% o 19% relativa a alla cedolare secca ed al contributo di solidarietà, complessivamente trattenuti, anche a seguito di rettifiche o integrazioni, nei singoli mesi, a saldo sui redditi del 2011, nonché la prima e seconda rata di acconto Irpef per il 2012 e acconto addizionale comunale per il 2012, al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti. Punti 4, 9, 12, 17, 22, 28, 33, 39, 44, 50, 54, 59,64, 69, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 104, 109, 113 e 118: vanno indicati gli interessi complessivamente trattenuti agli assistiti sia per incapienza (0,40% mensile), che per rettifica (0,40% mensile), che per rateizzazione (0,50% mensile). Punti 5, 14, 23, 34, 45, 56, 65, 74, 83, 92, 106 e 115: vanno indicati gli importi effettivamente trattenuti al sostituito per imposte del dichiarante e coniuge per ciascuna tipologia di tributo. Per la compilazione valga il seguente esempio. 1. Saldo Irpef 2011, trattenuto € 100 per dichiarante e € 80 per coniuge: Punto 3 = 100 Punto 8 = 80 Punto 5 = 180 2. Saldo Irpef 2011, trattenuto € 100 per dichiarante e rimborsato € 80 per coniuge: Punto 3 = 100 Punto 7 = 80 Punto 5 = 100 3. Saldo Irpef 2011, trattenuto € 100 per dichiarante e rimborsato € 80 per coniuge – compensando i due importi e quindi versando il netto: Punto 3 = 100 Punto 7 = 80 Punto 5 = 20 Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.62 Punti 25, 30, 36, 41, 47 e 52: vanno indicati i codici delle regioni e dei comuni relativi all’addizionale regionale e comunale (saldo 2011 e acconto 2012) rispettivamente del dichiarante e del coniuge dichiarante rilevabili dal modello 730-3 o 730-4. Punto 98: si deve riportare il codice relativo al tipo di conguaglio, in assenza di rettifiche, utilizzando i seguenti codici: A - conguaglio tardivo derivante da modello 730-3; B - conguaglio tardivo derivante da comunicazione modello 730-4 pervenuta entro i termini; C - conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di modello 730-4; D – mod. 730/3 o mod. 730/4 dal quale non risulta alcun debito o credito. Rettifiche Punto 99 (rettificativo): deve essere compilato in presenza di mod. 730/3 o 730/4 di rettifica, utilizzando i seguenti codici: A – conguaglio derivante da modello 730-3 o 730-4 rettificativo; B - conguaglio tardivo derivante da modello 730-3 rettificativo; C - conguaglio tardivo derivante da comunicazione modello 730-4 rettificativa; D - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio; E - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto, ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio; F – rettifica del solo codice regione; G – rettifica del solo codice comune. In caso di liquidazione a rettifica il sostituto deve riportare: • nei punti 2,7,13,18,20,26,31,37,42,48,55,60,62,67,73,78,82, 87, 91, 96, 105, 110, 114 e 119 l’importo complessivamente rimborsato (anche a seguito di rettifiche o integrazioni); • nei punti 3,8,11,16,21,27,32,38,43,49,53,58,63,68,71,76, 80, 85, 89, 94, 103, 108, 112 e 117 l’importo complessivamente trattenuto (anche a seguito di rettifiche), al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti, indipendentemente dai rimborsi effettuati a seguito della integrazione; • deve inoltre compilare la successiva sezione “RETTIFICHE”. Integrazioni Punto 100 (integrativo): deve essere barrato nel solo caso in cui gli importi rimborsati (punti 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 91 e 96) risultino, anche in parte, da conguagli derivanti da mod. 730/4 integrativi. Si tenga conto che, nel caso di comunicazioni integrative(mod. 730/4 integrativo), rispetto ai conguagli effettuati a seguito di precedenti liquidazioni, il sostituto deve compilare le caselle sopra richiamate riportando ai punti 3, 8, 21, 27, 32, 38, 53, 58, 63, 68, 71, 76, 89 e 94 quanto complessivamente trattenuto indipendentemente da quanto rimborsato in seguito alle integrazioni (quindi l’importo lordo) e alle caselle 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 91 e 96 quanto complessivamente rimborsato per effetto dell’integrazione. Pertanto, in presenza di dichiarazioni rettificative e/o integrative il sostituto deve esporre i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti senza effettuare tra tali ammontari alcuna compensazione. Punto 101: va barrato nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia riscontrato anomalie tali danon rendere effettuabile le procedure di liquidazione. Punti 107, 111, 116 e 120(esito): sono relativi ai dati della seconda o unica rata di acconto 2012 e vanno compilati utilizzando il codice: A - richiesta di minore secondo o unico acconto. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.63 RETTIFICHE I punti da121 a 146 riguardano le somme trattenute a seguito di liquidazioni a rettifica, comprensive dei recuperi delle somme rimborsate a seguito di conguaglio operato per la prima liquidazione e al netto degli interessi trattenuti. Tali importi devono essere ricompresi anche nella parte relativa all’assistenza fiscale 2012 (“ordinaria”), nei punti 3,8,11,16,21,27,32,38,43,49,53,58,63,68,71,76, 80, 85, 89, 94, 103, 108, 112 e 117, anche nel caso di conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio (caso in cui al punto 81 sia indicato il codice “D” o “E”). I rimborsi o ulteriori rimborsi derivanti da liquidazioni a rettifica vanno complessivamente riportati nella sola parte relativa all’assistenza fiscale 2012 (“ordinaria”)nei punti 2,7,13,18,20,26,31,37,42,48,55,60,62,67,73,78,82, 87, 91, 96, 105, 110, 114 e 119. I punti 121 e 142 sono riservati all’indicazione del mese in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio a rettifica (da “08” a “12”), anche in presenza di soli rimborsi. Nei punti da 122 a 141 e da 143a146, come sopraddetto, devono essere indicate le somme trattenute (comprensive dei recuperi delle somme rimborsate a seguito di conguaglio operato per la prima liquidazione) a seguito di liquidazioni a rettifica, al netto degli interessi trattenuti. Nei casi di rettifica del solo codice regione relativo all’addizionale regionale all’Irpef, il sostituto deve compilare i punti 25 e 30 riportando il codice corretto e compilando il punto 99 con il codice F. Nei casi di rettifica del solo codice comune relativo al saldo e acconto all’addizionale comunale all’Irpef, il sostituto deve compilare i punti 36, 41, 47 e 52 riportando il codice corretto e compilando il punto 99 con il codice G. Nel caso di conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio (punto 99 compilato con il codice “D” o “E”) i dati da indicare nel riquadro “Rettifiche” devono essere riportati anche nei corrispondenti punti del riquadro “Assistenza 2012”. *** Forniamo alcuni esempi di compilazione in caso di rettifiche: - ESEMPIO N. 1: Conguaglio “ordinario” eseguito ad agosto: Irpef dovuta a saldo € 100, trattenute € 100 Rettifica a settembre: Irpef dovuta a saldo € 150, ulteriore trattenuta € 50. Nel punto 3 dovrà essere indicato l’importo di € 150 (100+50) e nel punto 1 il mese di agosto (08). Nel punto 122 dovrà essere indicato l’importo di € 50 e nel punto 121 il mese di settembre (09). - ESEMPIO N. 2: Conguaglio “ordinario” eseguito ad agosto: Irpef da rimborsare € 100, rimborsate € 100 Rettifica a settembre: Irpef dovuta a saldo € 150, ulteriore trattenuta € 250 (150+100). Nel punto 2 dovrà essere indicato l’importo di € 100 e nel punto 1 il mese di agosto (08). Nel punto 3 dovrà essere indicato l’importo di € 250. Nel punto 122 dovrà essere indicato l’importo di € 250 e nel punto 121 il mese di settembre (09). Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.64 CONGUAGLI NON EFFETTUATI O NON COMPLETATI I punti da 147 a 195 vanno compilati nel caso in cui non sia stato possibile effettuare o completare le operazioni di conguaglio, indicando alla casella 147 (esito) uno dei seguenti codici: A - cessazione del rapporto di lavoro; B - aspettativa senza retribuzione; C - decesso; D - retribuzione insufficiente; E - rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute; F – passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro. DATI DEL CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO Il punto 196 è da barrare qualora l’assistenza fiscale venga prestata direttamente dal sostituto d’imposta. I punti da 197 a 200 sono riservati all’ipotesi di assistenza prestata tramite Caf o professionista abilitato. Le informazioni richieste vanno desunte dal Mod.730-4, anche rettificativo, predisposto dal Caf o professionista abilitato. In caso di assistenza prestata da professionista abilitato la casella 198 (numero di iscrizione all’albo) non deve essere compilata. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.65 COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI Ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell’apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della comunicazione e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra. Il codice fiscale del sostituto d’imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di operazioni societarie straordinarie. In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità: totalizzare i vari importi e compilare un’unica comunicazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale; compilare tante comunicazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno avendo cura di numerare progressivamente le singole comunicazioni riguardanti il medesimo percipiente; indicare una sola volta i dati anagrafici del percipiente ed il progressivo comunicazione ed utilizzare più righi per esporre i dati relativi a ciascun importo erogato, compilando i punti da 18 a 48. La presente comunicazione va utilizzata per indicare l’elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel 2012: redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del Tuir. Le istruzioni richiedono anche la comunicazione riferita ai compensi erogati a esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati relativi alle nuove iniziative e alle attività marginali di cui agli artt. 13 e 14 della L. 388/00, anche se non sono per espressa disposizione normativa soggetti a ritenuta alla fonte. Per quanto riguarda il rilascio della certificazione di cui all’art.4, c.6-ter, del D.P.R. n.322/98 per i suddetti compensi, si consiglia di rilasciare la certificazione per i compensi erogati, considerato che l’articolo 4, c.6-ter/322 fa riferimento ai soggetti tenuti alla presentazione del Mod. 770; redditi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (art. 67, comma 1, lettera l del TUIR), soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/73 e art. 33, comma 4, del DPR 42/1988; si ricorda che tra le prestazioni soggette a ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del DPR n. 600/73 rientrano anche i compensi percepiti a fronte di “assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere”. le provvigioni, comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari alle quali è stata applicata la ritenuta prevista dall’art.25-bis del D.P.R. 600/1973; è opportuno ricordare che tale disposizione prevede l’applicazione di una ritenuta del 23% (aliquota Irpef minima tabellare) sulla base imponibile del 50%, ovvero del 20% dell’importo lordo corrisposto al soggetto percipiente rispettivamente nel caso in cui il sostituito, nello svolgimento della propria attività, non si avvalga ovvero si avvalga di collaboratori; le provvigioni derivanti dalla vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 114/98, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta; Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.66 Devono essere, altresì, indicati/e: le indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche; i redditi derivanti dall’utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico (art. 53, c.2, lett. b del Tuir); i redditi derivanti dall’utilizzazione economica da parte di soggetto diverso dall’autore o dall’inventore di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico (art.67, c.1, lett. g del Tuir); compensi e premi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, rimborsi di spesa forfetari e indennità di trasferta di cui all’art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR (esclusi i rimborsi per spese documentate relative a vitto, viaggio, alloggio, trasporti sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale). Non vanno indicati nella presente comunicazione: i redditi per collaborazioni coordinate e continuative (compensi ad amministratori e a sindaci, ecc.) o per collaborazioni a progetto, soggetti al contributo previdenziale della gestione separata dell’INPS, in quanto questi redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tali redditi vanno indicati nella comunicazione relativa i redditi di lavoro dipendente; le provvigioni erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell’articolo 25-bis del DPR 600/73 per le prestazioni non soggette a ritenuta (quali le provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, quelle percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, ecc.). Per quanto riguarda la compilazione si evidenzia che la comunicazione deve essere compilata applicando il principio di “cassa”, cioè indicando le somme pagate o corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012. Nelle caselle da 1 a 13 vanno riportati i dati anagrafici dei percipienti. In particolare la casella 10 - codice regione – (tabella SF, in appendice alle istruzioni), deve essere compilata solo nel caso in cui nel punto 18 sia indicato il codice “N” cioè con riferimento ai soggetti che hanno percepito indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (il codice deve essere indicato in quanto per questi redditi il sostituto deve trattenere anche l’addizionale regionale – vedi punti da 29 a 31). La casella 12 deve essere barrata nel caso di redditi corrisposti agli eredi dell’avente diritto , ai sensi dell’art. 7 comma 3, del Tuir; il sostituto di imposta dovrà riportare, in tal caso, i dati anagrafici e fiscali dell’erede. La casella 13 deve essere compilata in presenza degli “eventi eccezionali” identificati con i codici indicati a pag. 57 delle istruzioni al mod. 770/2013 Semplificato. Nel caso di Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.67 contemporanea presenza di più eventi eccezionali si dovrà indicare il codice dell’evento che prevede il periodo di sospensione più ampio. Le caselle da 14 a 17 interessano esclusivamente i percipienti non residenti. In tal caso: nella casella 14 indicare il codice di identificazione fiscale estero rilasciato dall’Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato dall’Autorità amministrativa sempre del paese di residenza; nelle caselle 15 e 16 indicare la località di residenza estera ed il relativo indirizzo; nella casella 17 indicare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla tabella SG in appendice alle istruzioni ministeriali. Nelle caselle da 18 a 48 vanno riportati i dati relativi alle somme erogate. Nella casella 18 va indicato il codice relativo alla causale desumibile dalle istruzioni al Mod. 770/2013– semplificato -, alle pagine 57 e 58. Vi segnaliamo in particolare: A – prestazioni di lavoro autonomo professionale B - utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno, brevetti industriali, ecc. C – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente da lavoro H – indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone L – utilizzazione economica da parte di soggetto diverso dall’autore o inventore di opere dell’ingegno, brevetti industriali, ecc. M – prestazioni di lavoro autonomo occasionale e obblighi di fare, non fare , permettere O – prestazioni di lavoro autonomo occasionale e obblighi di fare, non fare , permettere, per i quali non sussiste obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps (inferiori a 5.000 euro l’anno) Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario R - provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario S – provvigioni corrisposte a commissionario T - provvigioni corrisposte a mediatore U - provvigioni corrisposte a procacciatore d’affari Z – titolo diverso dai precedenti La casella 19 va compilata solo se è stato indicato il codice “G” (indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale), “H” (indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche) o “I” (indennità corrisposte per cessazione da funzioni notarili) alla casella 18. In tal caso va indicato l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione delle citate indennità. In caso di anticipazione corrisposta nel 2012 deve essere indicato l’anno 2012 e deve essere barrata la casella 20. In caso di anticipazioni erogate in anni precedenti riportare nelle caselle 32 e 33 l’ammontare, rispettivamente, delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute. Nella casella 21 va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto. Il contributo integrativo del 2% o 4% destinato alle casse professionali non fa parte del compenso e non deve essere indicato nemmeno nella casella 24 relativa alla indicazione delle somme non soggette a ritenuta IRPEF. Al contrario, in tale punto andrà indicata Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.68 l’eventuale rivalsa del 4% (facoltativa, relativa ai lavoratori autonomi professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS), soggetta a ritenuta. Anche le somme relative all’Enasarco e all’Iva esposte in fattura non devono essere riportate in questa casella e nemmeno nella casella 24. L’importo da indicare nella casella 21 sarà comprensivo anche delle somme corrisposte a titolo di rimborsi spesa soggetti a ritenuta. Per quanto riguarda i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative o alle attività marginali di cui agli artt. 13 e 14 della legge n. 388/2000 e per quelli erogati a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’art. 27 del D.L. n. 98/2011, deve essere indicato l’intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nella casella 24. Anche relativamente ai compensi erogati ai lavoratori autonomi di cui alla legge n. 238/2010, che abbiano le condizioni di cui al D.M. 3.6.2011 (lavoratori rientrati in Italia cd. “rientro dei cervelli in Italia”) al punto 21 deve essere indicato l’intero importo corrisposto, ancorché assoggettato parzialmente a ritenuta d’acconto (20% per le lavoratrici e 30% per i lavoratori). L’importo non assoggettato a ritenuta (80% o 70%) deve essere riportato anche nella casella 24. Nella casella 22 (somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale), devono essere indicate le somme corrisposte a non residenti non assoggettate a ritenuta in dipendenza della diretta applicazione del regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso le istruzioni precisano che il sostituto d‘imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell’Agenzia delle entrate, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale, tale modello debitamente compilato, sostituisce la documentazione richiesta. Ricordiamo che per i soggetti non residenti sono da includere in questo quadro: - le prestazioni di lavoro autonomo effettuate in Italia (anche se rese nell’esercizio d’impresa) - redditi per i compensi percepiti per l’utilizzazione da parte di residenti di opere dell’ingegno, invenzioni industriali, Know how e simili. Riteniamo, viceversa, che le prestazioni eseguite interamente all’estero, non soggette ad alcuna ritenuta, non vadano indicate nel Mod.770. La casella 23, di nuova introduzione, deve essere utilizzata per indicare i codici relativi alle somme non assoggettate a ritenuta e indicate nella successiva casella 24. Considerato che per ciascun codice al punto 24 deve essere indicato il corrispondente ammontare, in caso di più codici occorrerà compilare più righi. I codici sono: - 1 – per le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile per i compensi percepiti dai ricercatori e docenti (D.L. n. 185/2008); - 2 - per le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile ai sensi della legge n. 238/20110 (cd. “rientro dei cervelli in Italia”); - 3 – per altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti. Nella casella 24 (somme non soggette a ritenuta) vanno indicate le somme diverse da quelle della precedente casella 22. Ad esempio, vanno indicate: Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.69 - - la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento); le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti in nome e per conto dei committenti, mandanti o preponenti; la detrazione forfettaria del 25% nel caso di compensi erogati a fronte dello sfruttamento di diritti d’autore; i compensi di importo inferiore a euro 25,82, di cui al comma 3 dell’art.25 del D.P.R. 600/73; la quota dei compensi erogati ai lavoratori autonomi di cui alla legge n. 238/2010, che abbiano le condizioni di cui al D.M. 3.6.2011 (lavoratori rientrati in Italia - cd. “rientro dei cervelli in Italia”) non assoggettata a ritenuta d’acconto (80% per le lavoratrici e 70% per i lavoratori); i redditi erogati a soggetti rientranti nel cosiddetto “regime dei minimi” i quali, come chiarito dal Provvedimento del direttore delle Entrate del 22 dicembre 2011, non sono più soggetti alla ritenuta d’acconto alla fonte. In questo punto va riportato anche l’intero importo non assoggettato a ritenuta corrisposto a esercenti prestazioni di lavoro autonomo che abbiano optato per i regimi agevolati riferiti: - alle nuove iniziative e alle attività marginali di cui agli artt. 13 e 14, L.388/2000; - al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’art. 27 del D.L. n. 98/2011. L’IVA e le somme relative all’ENASARCO ed il contributo integrativo destinato alle casse professionali esposti in fattura non devono essere invece riportati in questa casella. Eventuali rimborsi spese, anche a piè di lista, riconosciuti ai lavoratori autonomi (sia professionisti che occasionali) e quelli riconosciuti dalle case mandanti agli intermediari di commercio, per viaggio, vitto ed alloggio in deroga all'articolo 1748 del codice civile costituiscono, agli effetti fiscali, parte integrante dei compensi e delle provvigioni e come tali devono essere assoggettati a ritenuta. Saranno, quindi, indicati nel solo punto 21 e non anche in questo punto. Gli importi indicati alle caselle 22 e 24 sono sempre ricompresi nella casella 21. La casella 25 (imponibile) evidenzia l’ammontare imponibile su cui applicare le ritenute determinato dalla differenza tra l’ammontare lordo di cui alla casella 21 e le somme non soggette indicate nelle caselle 22 e 24. Nella casella 26 (ritenute a titolo d’acconto) va indicato l’importo delle ritenute d’acconto operate nell’anno. Nella casella 27 (ritenute a titolo d’imposta) va indicato l’importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell’anno. Ad esempio: - ritenute operate su redditi di lavoro autonomo professionale o occasionale corrisposti a soggetti non residenti per prestazioni effettuate in Italia; - le ritenute operate su redditi derivanti da utilizzazione economica di opere dell’ingegno corrisposti a soggetti non residenti; Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.70 - le ritenute operate sulle somme individuate dal codice N (attività sportive dilettantistiche) del punto 18 relativamente agli importi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta (oltre euro 7.500 e fino a euro 28.158,28). La casella 28 riguarda infine l’ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nei punti 26 e 27. Le caselle 29 e 30, devono essere compilate solo nel caso in cui nella casella 18 sia indicato il codice “N” (attività sportive dilettantistiche), con l’indicazione dell’importo dell’addizionale all’Irpef trattenuto rispettivamente a titolo d’acconto e d’imposta. Nella casella 31, deve essere indicato l’importo dell’addizionale all’Irpef non operato a seguito di eventi eccezionali, già compreso nelle caselle 29 e 30. Le caselle 32 e 33 (indennità percepite in anni precedenti) sono da compilare solo se al punto 18 è stato indicato uno dei codici G (cessazione attività sportiva professionale), H (cessazione rapporti di agenzia persone fisiche), I (cessazione funzioni notarili). In tal caso indicare, rispettivamente, l’ammontare corrisposto in anni precedenti a titolo di anticipazioni e le relative ritenute. Nelle caselle 34 e 35 indicare l’importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 18 dal codice C (utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto è costituito solo dalla prestazione di lavoro), ovvero deve essere indicato l’importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione a redditi annui superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività contrassegnate al punto 18 dai codici M (redditi di lavoro autonomo occasionale) e V (vendite a domicilio). Nei confronti dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura (circolare INPS n.103 del 6 luglio 2004) da indicare nella successiva casella 36. La casella 37 deve essere compilata esclusivamente se nel punto 18 sono riportati i codici X o Y (canoni corrisposti a società estere nel 2004 e 2005), indicando l’importo delle ritenute rimborsate nel 2012, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 30 maggio 2005 n. 143. Le caselle 38 e 39 (fallimento e liquidazione coatta amministrativa) vanno compilate esclusivamente nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un curatore fallimentare o un commissario liquidatore. In tal caso i compensi indicati nella casella 25 vanno suddivisi, indicando nelle rispettive caselle i compensi pagati dal dichiarante prima dell’apertura della procedura da quelli pagati dopo tale data dal curatore fallimentare o commissario liquidatore. Le caselle da 40 a 48 devono essere compilate solo in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente e prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto (es. fusioni) e qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato la certificazione per le somme da lui corrisposte. Come detto precedentemente, nel capitolo “Modalità di compilazione in caso di operazioni straordinarie- punto 1.2.2. Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, a cui si rimanda, le certificazioni rilasciate dal dichiarante, ma relative a somme erogate dall’estinto, dovranno essere indicate, nella comunicazione riferibile al dichiarante, dove viene indicato esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio “Codice fiscale” e nelle caselle da 40 a 48 (sez. “Redditi erogati da altri soggetti”), le somme erogate e le ritenute/trattenute effettuate dal soggetto estinto. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.71 Viceversa, nel caso in cui il soggetto estinto abbia rilasciato anche la certificazione, il dichiarante dovrà compilare apposita comunicazione riferibile all’estinto, indicando anche il codice fiscale del sostituto d’imposta estinto (posto nell’apposita casella in alto a destra del modello), compilando la sezione “Dati relativi alle somme erogate”, senza compilare la sezione “Redditi erogati da altri soggetti”. Nella casella 40, indicare la causale del pagamento effettuato dal soggetto estinto, già indicata nel punto 18. Nelle caselle da 41 a 48 vanno indicati i dati relativi alle somme erogate da ciascun soggetto estinto (certificate dal dichiarante). In caso di più soggetti estinti occorrerà utilizzare più righi per esporre i dati relativi a queste caselle. In particolare: - casella 41: indicare il codice fiscale del soggetto estinto cui si riferiscono i dati esposti nelle successive caselle da 42 a 48; - casella 42: indicare il totale del reddito imponibile erogato dal soggetto estinto indicato in casella 41. Tale importo è già compreso nella casella 25; - casella 43: indicare le ritenute a titolo d’acconto operate dal soggetto estinto sul reddito di casella 42. Tali ritenute sono già comprese nella casella 26. - casella 44: indicare le eventuali ritenute a titolo d’imposta operate dal soggetto estinto sul reddito di casella 42. Tali ritenute sono già comprese nella casella 27. - casella 45: indicare le ritenute di cui alle caselle 42 e 43 non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tali ritenute sono già comprese nella casella 28. - caselle 46, 47 e 48: indicare le eventuali addizionali regionali a titolo d’acconto (casella 46) e d’imposta (casella 47) e quelle non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali (casella 48). Le ritenute sospese di cui alla casella 48 sono comprese anche nelle caselle 46 e 47. I dati delle caselle 46, 47e 48 sono già comprese, rispettivamente, anche nelle caselle 29, 30 e 31. PROSPETTO SS Nel prospetto SS devono essere indicati i dati riassuntivi relativi alle ritenute Irpef (a titolo d’acconto e d’imposta), addizionali all’Irpef e interessi e imposte sostitutive riportate nei diversi quadri del modello di dichiarazione. Nel rimandarvi, per la compilazione di questo prospetto riassuntivo, alle istruzioni del modello 770/Semplificato pagg. 60, 61 e 62, vi segnaliamo quanto segue. Nel rigo SS2 (dati riepilogativi relativi alla comunicazione lavoro dipendente ed assimilato ed assistenza fiscale): - al punto 1 (ritenute Irpef) va indicato il totale delle ritenute di cui al punto 5 della “Comunicazione dati certificazione lavoro dipendente e assimilati..”, al netto degli importi indicati ai punti 201 e 211 della medesima comunicazione, parte B. - I dati relativi alle ritenute operate dal soggetto estinto, relativamente a somme conguagliate dal soggetto dichiarante, vanno indicate in un prospetto SS riferito al soggetto estinto con riferimento a quanto indicato nei punti da 211 a 220. Nel rigo SS3 (relativo alle certificazioni dei lavoratori autonomi, provvigioni e redditi diversi) le istruzioni specificano che la totalizzazione delle ritenute Irpef e trattenute per Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.72 addizionali regionali di cui ai punti 26, 27, 28, 29, 30 e 31 deve essere al netto delle ritenute operate dai soggetti estinti di cui alle caselle 43, 44, 45, 46, 47 e 48. Tali ultimi dati devono essere inseriti esclusivamente nel rigo SS3 del prospetto SS riferito al soggetto estinto (il quadro SS viene spaccato in due: uno riferibile alle ritenute operate dal dichiarante e uno riferibile alle ritenute operate dal soggetto estinto, ma certificate dal dichiarante. Ciò ancorché la comunicazione dati, in questo caso, sia unica). Il rigo SS4 (importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie) deve essere compilato, in caso di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente, da quest’ultimo, per indicare l’ammontare delle somme dovute per assistenza fiscale che non ha trattenuto per effetto del suddetto passaggio (trattenute che avrà poi effettuato il sostituto cessionario). PROSPETTO SY – SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E RITENUTE OPERATE AI SENSI DELL’ART. 25 DEL D.L. N. 78/2010 Tale quadro, di nuova istituzione, è destinato a raccogliere le informazioni relative: • alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 21, comma 15, della L. n. 449/97, così come modificato dall’art. 15, comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009 (sezioni I e II), • alle ritenute operate, all’atto dell’accredito dei pagamenti dovuti dai beneficiari dei bonifici disposti dai contribuenti per fruire delle detrazioni di imposta, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010 (sezione III). Com’è noto, e come commentato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011 (vedi ns. circolare n. 62 del 17 maggio 2011), il sostituto di imposta, terzo erogatore, deve esporre nella sua dichiarazione (mod. 770) anche le somme non soggette a ritenuta. La ratio di tale previsione risiede nella volontà dell’amministrazione finanziaria di monitorare, in capo ai creditori pignoratizi, la tassazione delle somme derivanti da pignoramento presso terzi. Il presente quadro è suddiviso in tre sezioni e qualora i righi del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti, numerandoli progressivamente nel quadro “Mod. N.” SEZIONI I E II Si tratta delle ritenute che il terzo erogatore, qualora rivesta la qualifica di sostituto di imposta, deve operare sulle somme erogate al creditore pignoratizio, qualora questi sia un soggetto Irpef ed a condizione che dette somme siano riferibili a crediti soggetti al prelievo delle ritenute alla fonte. Rinviando, per un esame più completo della materia, alla nostra circolare n. 62 del 17 maggio 2011, si precisa quanto segue. Il carattere speciale delle procedure esecutive nell’ambito del diritto di famiglia ed esigenze di semplificazione hanno portato l’Agenzia delle entrate a ritenere che: • le somme erogate a titolo di assegni per il mantenimento del coniuge non devono mai essere assoggettate alla ritenuta del 20% in commento da parte del terzo erogatore (anche se tali assegni costituiscono, per il coniuge stesso, reddito di lavoro assimilato a quello dipendente); Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.73 • • devono però essere dichiarate nel modello 770 Semplificato - quadro SY, sezione I. tuttavia, qualora il terzo erogatore, sostituto d’imposta, conosca la natura di tali somme pagate (ad esempio, il datore di lavoro del coniuge obbligato/debitore), lo stesso dovrà applicare, in luogo della ritenuta del 20%, le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito (ritenute sui redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente – art. 24/600) ed emettere il relativo CUD, ovviamente, intestato al coniuge- creditore pignoratizio (indicando nel campo 10 del CUD il codice Z2). In tal caso non dovrà compilato il prospetto SY Sezione I – Riservata al soggetto erogatore delle somme Tale sezione deve essere compilata dal terzo erogatore tenuto ad effettuare le ritenute sulle somme pagate al creditore pignoratizio Nel rigo SY2 indicare: • punto 1, il codice fiscale del debitore principale (soggetto pignorato); • punto 2, il codice fiscale del creditore pignoratizio; • punto 3, l’importo delle somme erogate al creditore pignoratizio; • punto 4, l’importo delle ritenute a titolo di acconto del 20% effettuate; • punto 5, barrare la casella nel caso in cui la ritenuta non sia stata operata, in quanto il credito di cui è titolare il percipiente (creditore pignoratizio) non è assoggettabile a ritenute alla fonte Sezione II - Riservata al debitore principale Tale sezione deve essere compilata dal debitore principale (soggetto pignorato), qualora rivesta la qualifica di sostituto d’imposta. Nel rigo SY7 indicare: • punto 1, il codice fiscale del creditore pignoratizio; • punti 2, 4, 6, 8, 10, le somme erogate al creditore pignoratizio; • punti 3, 5, 7, 9, 11, la tipologia delle somme liquidate utilizzando uno dei i codici riportati a pag. 79 delle istruzioni del modello 770/2013: Sezione III –Ritenute da art. 25 del D.L. 78/2010 Tale sezione deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane S.p.A. per l’indicazione della ritenuta operata a titolo di acconto dell’imposta sul reddito nella misura del 4% (aliquota vigente con decorrenza già dal 6 luglio 2011) all’atto dell’accredito dei pagamenti dovuti dai beneficiari dei bonifici disposti dai contribuenti per fruire delle detrazioni di imposta di cui al citato art. 25. Si tratta della detrazione del 36% per ristrutturazione edilizia e del 55% relativa ad interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici. Sull’argomento si rimanda alle nostre circolari n. 101 del 6.7.2010, n. 121 del 24.8.2011, n. 16 del 31.1.2011, e n. 90 del 2 agosto 2011. Conseguentemente, nei righi da SY12 a SY15 indicare: • punto 1, il C.F. del beneficiario cui si riferisce il bonifico; • punto 2, l’ammontare del bonifico; Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.74 • punto 3, le ritenute operate. PROSPETTI ST, SV E SX Per la compilazione dei Prospetti ST, SV e SX si rinvia a quanto riportato con riguardo al Modello 770/2012 Ordinario. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.75 MODELLO 770/2013 ORDINARIO FRONTESPIZIO Per la compilazione del frontespizio si rinvia a quanto riportato con riguardo al Modello 770/SEMPLIFICATO. Si segnalano le seguenti differenze rispetto al frontespizio del mod. 770 Semplificato: - solo nel mod. 770 Ordinario, nella sezione “dati relativi al sostituto”, è prevista la residenza estera; - nel mod. 770 Ordinario non è prevista la sezione relativa alla “redazione della dichiarazione”, ma è prevista solo l’indicazione dei quadri che compongono la dichiarazione. SF: REDDITI DL CAPITALE, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI In questo quadro, con riferimento a quanto corrisposto nel 2012, devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti i seguenti redditi, assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto, quali: - redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d’impresa, - proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere d’impresa residenti, - compensi per avviamento commerciale - contributi degli enti pubblici e privati. Questo quadro dovrà essere, inoltre, utilizzato ai fini delle comunicazioni che i soggetti intermediari di cui all’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 461/97 devono effettuare (ai sensi del comma 2 dello stesso decreto) relativamente ai redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti, non soggetti a imposizione o soggetti ad imposizione in misura ridotta, ed in particolare: - - - redditi di capitale di cui all’art. 26-bis del DPR 600/73 corrisposti a soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (in attesa del decreto di cui all’art. 168-bis del Tuir che dovrà individuare tali Paesi (white list), si dovrà fare riferimento ai Paesi indicati nei DD.MM. 4/9/96, 25/3/98, 16/12/98, 17/6/99, 20/12/99, 5/10/00 e 14/12/2000). Si veda la tabella SH allegata alle istruzioni ministeriali per l’elenco degli stati convenzionati che consentono scambi di informazioni (white list); interessi e proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, compresi i buoni fruttiferi e i certificati di deposito emessi dalle banche dall’1.7.98, corrisposti a tutti i soggetti non residenti, nonché gli interessi e proventi dei certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi dalle banche fino al 30.6.98; redditi di capitale per i quali è stata applicata un’aliquota ridotta o pari a zero per effetto di convenzioni bilaterali. Per i redditi di capitale corrisposti a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 20% non deve essere compilato il presente quadro, ma il quadro RZ della dichiarazione UNICO 2013, prospetto G. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.76 Non sono soggetti a comunicazione gli interessi e altri proventi corrisposti da banche italiane a banche estere o filiali estere di banche italiane. Per i percipienti non residenti, l’indicazione del codice fiscale per i soggetti ai quali il codice non risulti attribuito si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati anagrafici. Nel punto 13 va indicata la causale del pagamento utilizzando gli appositi codici (da A a Z) indicati alle pagine 18 e 19 delle istruzioni. Riportiamo di seguito i codici che, a nostro avviso, potrebbero maggiormente interessare le nostre associate: A - redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d’impresa commerciale assoggettati alla ritenuta del 20% a titolo d’acconto di cui all’art.26, ultimo comma, del D.P.R. n.600 del 1973, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito; Rientrano fra l’altro in questa categoria: - gli interessi erogati a prestatori persone fisiche non socie di cooperative (ritenuta a titolo d’acconto del 20% ); - gli interessi erogati a prestatori persone fisiche socie di cooperative, ai quali, non potendosi applicare le agevolazioni sul prestito sociale per mancanza dei requisiti richiesti (ad esempio in caso di superamento del limite massimo), è stata applicata la ritenuta del 20% a titolo d’acconto, anziché a titolo d’imposta. Vogliamo segnalare che nel caso di superamento del limite massimo dei prestito sociale l’agevolazione si perde su tutti gli interessi e non solo per quelli relativi alla parte eccedente il limite; B – proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all’impresa erogante, assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20%, in applicazione dell’art. 26, ultimo comma, secondo capoverso, del D.P.R. n. 600 del 1973 nel testo risultante dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 461/1997; C - compensi per avviamento commerciale (conseguente a cessazione anticipata di contratti di locazione di immobili adibiti ad esercizio di attività commerciale) assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 28, primo comma, del D.P.R. 600 del 1973 (15%); D - contributi degli enti pubblici e privati assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 28, secondo comma, del D.P.R. 600 del 1973 (4%). SH: REDDITI DI CAPITALI, PREMI E VINCITE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI Questo prospetto è riservato alle persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali non tenuti alla dichiarazione dei redditi. I soggetti IRES (società ed enti commerciali) sono tenuti a compilare, per i redditi di analoga natura corrisposti a terzi (esempio: interessi su prestito agevolato corrisposti a soci persone fisiche di cooperative o premi e vincite soggetti a ritenuta di cui all’art.30/600) il quadro RZ del modello UNICO 2013 - Società di capitali o del modello UNICO 2013- Enti non commerciali, per gli enti non commerciali in possesso di redditi d’impresa. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.77 SI: UTILI E PROVENTI EQUIPARATI PAGATI NELL’ANNO 2012 Il quadro deve essere compilato dalle società (SpA - Sapa - Srl - Cooperative) ed enti commerciali che nell’anno 2012 hanno corrisposto utili e proventi equiparati agli utili (ivi compresi gli interessi riqualificati dividendi ai sensi dell’art. 98/Tuir, in vigenza della Thin cap) in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, ancorché non assoggettati a ritenuta. In questo quadro vengono richiesti i dati relativi agli utili e proventi equiparati pagati nell’anno 2012. A tal fine si considerano pagati anche gli utili, riconosciuti in forma di dividendo, che vengono destinati ad aumento del capitale sociale. Il momento del pagamento coincide, generalmente, con quello della delibera. Da quest’anno non vanno più distinti gli utili deliberati fino al 30.6.1998 da quelli deliberati dall’1.7.1998, e non devono più essere indicati gli utili da corrispondere al 31.12.2011, deliberati fino al 30.6.1998. Ciò in quanto dal 2012 gli utili devono essere indicati con esclusivo riferimento alla data di incasso, non rilevando in alcun modo la data di delibera dei dividendi (si veda circolare Agenzia delle entrate n. 11/E del 28.3.2012, paragrafo 7, ultimo periodo). Si evidenzia, inoltre, che sui dividendi percepiti dall’1.1.2012 le aliquote precedentemente applicate, in via ordinaria, nelle misure 12,50% o 27% sono state sostituite dall’aliquota unica del 20% (cfr. ns. circolare n. 50 del 5.04.2012). La suddetta ritenuta è applicabile ai dividendi corrisposti: - a persone fisiche residenti, per partecipazioni non qualificate e non relative all’impresa (come ad esempio i soci delle cooperative) (20% a titolo d’imposta); - a soggetti non residenti nel territorio dello Stato (20% a titolo d’imposta, salvo convenzioni per evitare le doppie imposizioni); - a soggetti esenti dall’IRES (cooperative sociali totalmente esenti art. 11, 1° parte DPR 601/1973) (20% a titolo d’imposta); - a enti commerciali (ritenuta a titolo d’acconto del 20% sulla quota imponibile del dividendo, pari al 5% - art. 4, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 344/20031 Ricordiamo che continuano a non essere soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte i dividendi corrisposti: - a società ed enti commerciali soggetti a Ires; - a società di persone o ad imprenditori individuali; - a persone fisiche relativamente a partecipazioni qualificate. Detto quadro deve essere utilizzato, altresì, da parte dei sostituti d’imposta che sono intervenuti nella riscossione degli utili corrisposti da società ed enti di ogni tipo, non 1 Dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11/E del 28.3.2012, paragrafo 7, si evince che la ritenuta a carico degli enti non commerciali sia ancora dovuta. Dal testo letterale del citato art. 4, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 344/2003 e dalla circolare n. 26/E del 16.6.2004 (ns. circolare n. 161 del 20.10.2008) sembrava, invece, che la ritenuta fosse applicabile solo “nel primo periodo d’imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004”. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.78 residenti nel territorio dello Stato (in questo ultimo caso andrà compilata la sezione “UTILI ESTERI PAGATI NELL’ANNO 2012”). Per quanto concerne le cooperative, questo quadro deve essere compilato anche qualora nel corso del 2012, siano stati pagati a soci receduti e/o esclusi aumenti gratuiti di capitale sociale, ai sensi dell’articolo 7 della legge 59/92 e art. 14 della legge 72/83, nonché rimborsi di assegnazioni - anche in sede di attribuzione del ristorno gratuite di capitale sociale (compreso a.p.c. e /o azioni di sovventori). Tali somme sono considerate utili. Ricordiamo che dovranno compilare questo quadro anche le cooperative che distribuiscono dividendi (o rimborsano quote di rivalutazione o azioni assegnate gratuitamente) a soggetti diversi dalle persone fisiche, in quanto, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 461/97, le disposizioni dell’articolo 10-ter della legge n. 1745 del 29/12/62 (che ne escludevano l’indicazione nella dichiarazione) sono state implicitamente abrogate. Segnaliamo che nel presente quadro vanno indicati anche gli utili non soggetti a ritenuta, ancorché gli stessi vadano indicati analiticamente per percipiente, nel quadro SK. Il quadro non andrà compilato per gli utili e imposte sostitutive derivanti dalle azioni e strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art. 44 del TUIR, immessi nel sistema di deposito accentrato della Monte Titoli Spa. Il quadro è costituito da tre prospetti oltre al rigo SI1 in cui indicare il codice fiscale del sostituto d’imposta, nel caso in cui il soggetto dichiarante sia diverso per effetto di operazioni straordinarie intervenute. UTILI PAGATI NELL’ANNO 2012 IN QUALITA’ DI EMITTENTE Rigo SI2 - Indicare (sia per le cooperative che per le altre società) l’ammontare complessivo degli utili corrisposti nel 2012, compresi i rimborsi effettuati dalle cooperative nel 2012 relativamente ad aumenti gratuiti di capitale sociale ai sensi della legge 59/92 e 72/83, ad assegnazioni gratuite di azioni (a.p.c. e/o sovventori) e ad attribuzione di ristorni a capitale. UTILI ESTERI PAGATI NELL’ANNO 2012 (rigo SI3) È una sezione che interessa solo gli intermediari. Questa sezione va comunque compilata con gli stessi criteri del primo prospetto. UTILI E PROVENTI EQUIPARATI Devono essere indicati gli utili corrisposti nel 2012, senza più distinguere la data in cui gli stessi sono stati deliberati. Vanno inoltre indicati i proventi equiparati agli utili corrisposti nel 2012 e precisamente: - proventi derivanti da titoli o strumenti finanziari equiparati di cui all’art. 44, c.2, lett a) e b) del Tuir; - utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, c.1, lett. f) del Tuir – con apporto di solo capitale o misto capitale e lavoro – sempreché non dedotti dall’associante in base alle norme del Tuir vigenti anteriormente alla riforma di cui al D. Lgs. n. 344/03; - interessi riqualificati dividendi in vigenza dell’art. 98/Tuir, abrogato (Thin cap). Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.79 Righi da SI4 a SI13: - nella colonna 1 (somme pagate nel 2012) vanno indicati gli utili ed i proventi equiparati pagati nel 2012 ,nonché i pagamenti, sempre effettuati nel 2012, relativi a rimborsi di rivalutazioni gratuite di capitale sociale delle cooperative, rimborsi di azioni assegnate gratuitamente, anche per attribuzione dei ristorni, assoggettati a ritenuta; - in colonna 2 va indicata l’aliquota applicata (generalmente, 20%); - in colonna 3 si dovrà indicare il titolo di applicazione della ritenuta: nel caso di titolo di acconto si riporterà A, mentre nel caso di titolo d’imposta si riporterà I. In questa sezione le ritenute saranno generalmente a titolo d’imposta, ad eccezione degli utili pagati ad enti non commerciali (art. 4, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 344/2003) o pagati da società estere a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate non relative all’impresa, ai sensi del comma 4 dell’art.27/600; - in colonna 4 vanno indicate le ritenute effettuate sugli utili corrisposti nel corso del 2012; - nella colonna 5 va indicato il tipo di utile o provento equiparato con uno dei seguenti codici: 1) utili da partecipazione e interessi riqualificati utili in vigenza dell’abrogato art.98 del Tuir; 2) proventi derivanti da titoli o strumenti finanziari equiparati di cui all’art. 44, c.2, lett. a) del TUIR; 3) utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, c.1, lett. f/TUIR, sempreché non dedotti dall’associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma fiscale del D. Lgs. 344/03. Nel rigo SI14 dovranno essere indicati gli utili non soggetti a ritenuta (dividendi a soggetti non residenti, in applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o dividendi corrisposti a soggetti di cui all’art.74/TUIR (Stato ed altri enti pubblici) e dividendi corrisposti senza applicazione delle ritenute alla fonte, ai sensi del regime introdotto dal D. Lgs. 461/97 - es. dividendi corrisposti a soggetti diversi dalle persone fisiche). Le società e gli enti che hanno distribuito utili in esenzione dalle ritenute o che hanno applicato aliquote ridotte per effetto, ad esempio, delle convenzioni contro le doppie imposizioni, devono conservare un dettaglio esplicativo degli utili corrisposti in esenzione o con riduzione delle relative ritenute, con la causale dell’esenzione o della riduzione applicata. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.80 SK: COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ ED ENTI RESIDENTI E NON RESIDENTI NONCHE’ ALTRI DATI DELLE SOCIETA’ FIDUCIARIE Il quadro SK contiene i dati identificativi dei percettori residenti (sia persone fisiche che non) nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2012, indipendentemente dall’anno di delibera, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva e quelli percepiti dai soggetti di cui all’art. 74 del TUIR (Stato ed altri enti pubblici). Devono inoltre essere indicati anche i dati relativi a proventi equiparati agli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza (con apporto di solo capitale o misto capitale e lavoro), nonché i dati relativi agli interessi riqualificati in vigenza dell’art.98 del Tuir, abrogato (thin cap). Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili soggetti a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche se in misura convenzionale. Vanno indicati anche utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27 bis (rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti) e 27 ter (azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.) del DPR 600/73. Devono essere indicati anche i dividendi (deliberati sia prima che dopo il 1° luglio 1998) distribuiti dalle società cooperative a soggetti diversi dalle persone fisiche ai quali non sia stata applicata la ritenuta a titolo di imposta. Non devono essere dichiarati gli utili corrisposti a soggetti residenti e assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta (persone fisiche con partecipazioni non qualificate: esempio, soci delle cooperative). Non vanno dichiarati gli utili per i quali sia stata deliberata la distribuzione, ma non sia stato effettuato, nel 2012, il relativo pagamento. Si segnala che con la riforma fiscale delle cooperative, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 63/2002 e dell’art. 1, c. 460-468, L.311/04, l’esenzione totale dall’IRES è rimasta esclusivamente in capo alle cooperative sociali di cui all’art. 11, 1° parte del DPR n. 600/1973 e pertanto per le altre cooperative, che non sono mai totalmente esenti, non deve essere applicata la ritenuta del 20% a titolo d’imposta. Qualora però il sostituto avesse comunque applicato la ritenuta per errore, tale ritenuta deve essere considerata a titolo d’acconto e non di imposta e, pertanto, anche per questi dividendi si dovrà compilare questo quadro, così come si deve rilasciare la certificazione degli utili, ex art. 4, c. 6-ter e 6-quater D.P.R. 322/98. Si ricorda che i soggetti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un’aliquota di ritenuta o di imposta sostitutiva inferiore a quella istituzionalmente prevista, anche per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali, di leggi relative ad enti od organismi internazionali, nonché ai sensi degli articoli 27- bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, devono tenere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni di aliquota applicata. Nel caso in cui esista un modello concordato, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.81 Modalità di compilazione del quadro Il quadro SK rispecchia i dati già contenuti nella “certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati” corrisposti nell’anno 2012, rilasciato ai percettori entro il 28 febbraio 2013 (cfr. ns. circ. n. 27 dell’8.02.2013). In caso di utilizzo di più fogli del presente quadro i dati relativi al tipo di comunicazione, all’emittente e all’intermediario non residente devono essere riportati su ciascun foglio. Rigo SK1: indicare il codice fiscale del sostituto d’imposta nel caso in cui il soggetto dichiarante sia diverso per effetto di operazioni straordinarie intervenute. Rigo SK2 (tipo comunicazione): deve essere indicato uno dei codici riportati alla pagina 26 delle istruzioni del modello 770 ordinario. Segnaliamo il codice A da utilizzare, per la generalità dei casi, dalla società o enti emittenti (in tal caso non va compilato il rigo SK3) per gli utili o altri proventi equiparati dalla stessa corrisposti. Questo codice deve essere utilizzato anche dal sostituto che abbia pagato interessi riqualificati dividendi in vigenza dell’abrogato art. 98 del Tuir (thin cap). Ricordiamo che non è richiesta la comunicazione relativa al deposito di azioni al fine di partecipare all’assemblea ordinaria di bilancio. Nel rigo SK3 (dati relativi all’emittente) devono essere indicati i dati del soggetto emittente, quando non coincide con il sostituto d’imposta dichiarante. Nel rigo SK4 (dati relativi all’intermediario non residente) devono essere indicati i dati relativi agli intermediari che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’art. 27-ter, comma 8, del DPR 600/1973. A tale riguardo si sottolinea che nel punto 3, in mancanza del codice fiscale italiano, si deve indicare un codice identificativo rilasciato da un’autorità amministrativa del Paese di residenza. Righi da SK 5 a SK 7 (elenco dei percipienti) Dati del percipiente e del rappresentante della società estera Nelle caselle da 1 a 12 vanno indicati i dati identificativi del percipiente. Nella casella 11 va indicato il codice dello stato estero di residenza rilevato dalla tabella SG, posta nell’appendice alle istruzioni del modello, se la comunicazione si riferisce ad un soggetto non residente, indicando nella successiva casella 12, qualora il percipiente non sia in possesso di codice fiscale italiano già indicato nella casella 1, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall’Autorità fiscale del paese di residenza, ovvero, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa. Nel caso in cui il percipiente sia un soggetto non residente diverso da persone fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano devono essere riportati anche i dati del legale rappresentante avendo cura di inserire: - nelle caselle da 13 a 19, il codice fiscale e i dati anagrafici del legale rappresentante della società estera; - se il legale rappresentante è un non residente: nelle caselle 20, 22 e 23, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero; - se il legale rappresentante è un residente: nelle caselle 20, 21 e 22, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.82 Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati Nella casella 24 deve essere indicato uno dei seguenti codici, identificativi dell’oggetto della comunicazione: 1 - in caso di pagamento di dividendi e altri proventi equiparati; 2 - se si tratta di pagamento di dividendi e altri proventi equiparati a società fiduciaria o altri soggetti di cui all’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 58/98. Nella casella 25 indicare il tipo di partecipazione che viene segnalato utilizzando i seguenti codici: 1. azioni ordinarie (per Spa e per cooperative che hanno adottato il modello Spa con capitale rappresentato da azioni); 2. azioni privilegiate (indicheremo con questo codice anche le azioni dei soci sovventori); 3. azioni di risparmio (indicheremo con questo codice anche le azioni di partecipazione cooperativa, in quanto, ancorché anche privilegiate, non avendo diritto al voto abbiamo ritenuto di assimilarle alle azioni di risparmio; 4. quote di società non azionarie (ad esempio, srl e cooperative che hanno adottato il modello srl e cooperative che hanno adottato il modello spa con capitale sociale rappresentato o suddiviso in quote). Qualora uno stesso percettore (es. socio persona giuridica di una coop) avesse più tipologie di azioni (di capitale ordinario o a.p.c. o in qualità di socio sovventore) si dovranno compilare più righi in relazione alle diverse tipologie di azioni. Nella casella 26 (tipo ritenuta), in merito agli utili ed ai proventi equiparati pagati nell’anno 2012, deve essere indicata la tipologia corrispondente alla base imponibile determinata per il calcolo della ritenuta applicata, utilizzando i codici indicati a pag. 27 delle istruzioni del modello 770 ordinario. La casella del punto 27 va barrata se si tratta di azioni depositate nel sistema di deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.a. Nella casella 28 va indicato il numero delle azioni o quote. Per le quote delle società cooperative e delle srl riteniamo di dover indicare “1”. Per le cooperative che hanno le azioni si indicherà il numero delle azioni e nel caso in cui il capitale sia formato da un certo numero di azioni più una parte residua che non forma una azione intera, riteniamo si debba indicare, come nel caso della contitolarità, il numero delle azioni con i decimali, per rappresentare la parte residua. La cifra va approssimata al secondo decimale se il numero è rappresentato da una frazione dell’unità. Nella casella 29 deve essere indicata la percentuale di possesso, se le azioni, le quote, gli strumenti finanziari o i contratti sono intestati a più soggetti (contitolarità). Può essere il caso di eredi nell’ipotesi di possesso da parte del defunto di azioni di partecipazione cooperativa o di azioni di socio sovventore. Nella casella 30 va indicato il dividendo unitario, con arrotondamento al secondo decimale. Per le quote delle società cooperative riteniamo di dover indicare l’importo del dividendo e/o della rivalutazione gratuita e/o assegnazione gratuita complessivo, considerato che al punto 28 si sarà indicato 1. Per le cooperative che hanno le azioni si indicherà il dividendo e/o rivalutazione riferibile ad ogni azione. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.83 Non va indicato nulla per i titoli esteri. Nelle caselle 31 e 32 va indicato l’importo del dividendo complessivo corrisposto nel 2012 e precisamente: - nella casella 31 va indicato l’importo del dividendo complessivo corrisposto nel 2012, formato con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007; - nella casella 32 va indicato l’importo del dividendo complessivo corrisposto nel 2012, formato con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007. Riteniamo che i dividendi relativi alle azioni di partecipazione cooperativa e alle azioni di socio sovventore siano da indicare nelle caselle 31 o 32 (dedicate ai “dividendi”) in quanto sono considerate vere e proprie azioni (e non titoli assimilati alle azioni di cui all’articolo 44. c. 2, lett. a /Tuir) e, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 9.7.2003, costituiscono capitale sociale. Anche per quanto concerne i rimborsi di rivalutazione gratuita e/o assegnazione gratuita per ristorno riteniamo che gli stessi debbano essere indicati quali “dividendi” ed in questo caso dovranno essere esposti solo nella casella 32 in quanto, come detto, per essi facciamo esclusivamente riferimento al momento del rimborso. Non sono previsti campi specifici nemmeno per i rimborsi di capitale sociale aumentato per attribuzione dei ristorni in tale forma che, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.L. 63/2002, qualora i ristorni fossero imponibili all’atto della loro attribuzione, vengono tassati al momento della restituzione del capitale ricevuto, così come le rivalutazioni gratuite di cui all’art. 7/59. Vengono, pertanto, considerati come dividendi. Riteniamo, quindi, di indicare tali proventi (se non percepiti da socio persona fisica, per il quale la ritenuta è a titolo d’imposta e, quindi , non si deve rilasciare la certificazione, né compilare il quadro SK) nel campo 32 (in quanto anche per i rimborsi derivanti da ristorni facciamo esclusivamente riferimento al momento del rimborso). Si precisa, inoltre, che nelle caselle 31 o 32 non vanno indicati gli utili o le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art.115 e 116 del Tuir (tali importi andranno indicati esclusivamente nella casella 44). Nelle caselle 33 e 34 devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, di cui all’art.44, comma 2, lett. a), del Tuir, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi (proventi equiparati ai dividendi). Devono essere indicati in tali caselle anche gli utili derivanti da strumenti finanziari esteri assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all’art.44, comma 2, lett. a) del Tuir. Tali proventi vanno suddivisi: - in casella 33 quelli prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007; - in casella 34 quelli prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007. Nelle caselle 35 e 36 si devono indicare gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art.44, comma 1, lett. f) del Tuir (proventi equiparati ai dividendi), suddividendo: - nella casella 35 quelli prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007; - nella casella 36 quelli prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.84 Nella casella 37 devono essere indicate le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all’art.98 del Tuir, purché erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate (interessi riqualificati come utili in vigenza dell’art. 98/Tuir, abrogato). Si puntualizza che gli importi dei dividendi e dei proventi ad essi equiparati, indicati ai punti precedenti (da 31 a 37), devono essere riportati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all’estero, avendo cura di indicare il controvalore in euro per le attività finanziarie estere. Nella casella 38 (netto frontiera) deve essere indicato l’ammontare dell’importo del dividendo o altro provento equiparato, al netto delle imposte applicate all’estero. La casella 39 deve essere utilizzata per indicare gli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ. Alla casella 40 deve essere indicata la misura dell’aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicata sui dividendi (esempio: per i dividendi corrisposti a non residenti). Nelle caselle 41 e 42 deve essere indicato, rispettivamente, l’importo della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicata al percipiente. Si precisa che i due punti sono alternativi. Andranno indicate anche le ritenute eventualmente operate per errore (ad esempio nei confronti di cooperative ritenute erroneamente esenti), nel corso dell’anno 2012. Alla casella 43 va indicato l’imposta eventualmente applicata all’estero. Nella casella 44, devono essere indicati gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, che non concorrono a formare il reddito dei soci, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 23 aprile 2004. Tale norma non si applica ai proventi equiparati ai dividendi che, quindi, non devono mai essere indicati in questa casella. La sezione “Società fiduciarie – Dati dei soci affidanti di società trasparente” deve essere compilata dalle società fiduciarie qualora i soggetti da essa rappresentati abbiano optato per il regime di trasparenza per il tramite della stessa società fiduciaria. SO: COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 2 E DELL’ART.10, COMMA 1 DEL D. LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N.461 Questo quadro deve essere utilizzato per indicare i dati richiesti per l’effettuazione della comunicazione all’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 10, c.1, del D. Lgs. 461/97. La predetta comunicazione deve essere effettuata dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni, effettuate nel 2011, che possono generare redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lettere da c) a c-quinquies) del Tuir. Tra gli altri, sono tenuti ad effettuare la comunicazione (se il contribuente non ha esercitato l’opzione di cui agli artt. 6 e 7 del 461/97, escluse le operazioni di cui ai codici G, J, K, L e M): - le banche; - le SIM; - le società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.85 Vogliamo soffermarci solo su questi ultimi soggetti, tra i quali, potenzialmente, potrebbero rientrare tutte quelle società che emettono azioni o quote sociali per il cui trasferimento non si avvalgono di intermediari, di notai o di professionisti (questi ultimi solo per il trasferimento di quote di srl). Questi soggetti, in qualità di società emittenti, devono effettuare la comunicazione di cui all’art.10, comma 1, del D.Lgs. n. 461/1997 per comunicare l’annotazione del trasferimento delle azioni o quote sociali. Nel caso in cui detti soggetti debbano effettuare tale comunicazione, il quadro (rigo SO 3) dovrà essere compilato nel seguente modo: - per ciascun soggetto devono essere indicati i dati identificativi (nel caso in commento, riteniamo che il soggetto da indicare sia il soggetto venditore, in quanto è questo che può aver percepito i suddetti redditi di cui all’art.67/Tuir) nei punti da 1 a 12; - nel punto 13 (causale) andrà indicato il codice B (annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti); - nel punto 14 (oggetto) andrà indicato il codice 1 (azioni, partecipazioni non rappresentate da titoli); - nel punto 15 (data) andrà indicata la data in cui l’operazione è stata effettuata (nel caso in commento, riteniamo di indicare la data dell’annotazione del trasferimento nel libro soci); - nel punto 16 (ammontare) andrà indicato l’ammontare complessivo dell’operazione alla data di cui al punto precedente o, in mancanza, il valore nominale dei titoli; - nel punto 17 (quantità) andrà indicata la quantità delle attività oggetto della comunicazione (ad esempio il numero dei titoli), senza operare alcun troncamento e se la quantità è rappresentata da una frazione di unità indicare la cifra approssimata al secondo decimale; - nel punto 19 (numero intestatari) andrà indicato il numero complessivo dei soggetti intestatari oggetto della comunicazione; in tal caso questa informazione andrà riportata in tutti i numeri d’ordine relativi ad ogni intestatario, indicando al punto 20 la percentuale di contitolarità relativa ad ognuno di essi. I dati relativi all’intera operazione andranno ripetuti con riferimento ad ogni intestatario; - nel punto 21 (codice fiscale cointestatario) andrà indicato il codice fiscale del primo soggetto cointestatario indicato nella comunicazione. SQ: DATI RELATIVI AI VERSAMENTI DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICATA NEL 2012 SUGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL D.LGS. 239/96, NONCHÉ SUI DIVIDENDI DI CUI ALL’ART. 27-TER DEL DPR 600/73 Sono tenuti alla compilazione del quadro le banche, gli intermediari e i soggetti emittenti (questi ultimi limitatamente ai proventi da essi direttamente corrisposti) che hanno effettuato i versamenti dell’imposta sostitutiva relativi all’anno 2012, applicata: - sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli obbligazionari e titoli similari soggetti alla disciplina del D.Lgs. 239/96; - sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi dell’art. 27-ter/600. SS: DATI RIASSUNTIVI Nel quadro SS devono essere indicati i dati riassuntivi relativi alle ritenute a titolo d’acconto e d’imposta ed alle imposte sostitutive riportate nei diversi quadri del modello di dichiarazione. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.86 Per la compilazione di questo quadro si rimanda alle istruzioni del modello 770/Ordinario, pagg. 44 e 45. ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE E IMPOSTE SOSTITUTIVE Il prospetto ST del modello 770 Semplificato si compone di due sezioni e il quadro ST del modello 770 Ordinario si compone, da quest’anno, di tre sezioni (è stata eliminata la quarta sezione relativa al prospetto delle attività emerse). La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuate, alle imposte sostitutive prelevate, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate. La seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti (per le addizionali comunali si veda il quadro SV). La terza sezione, presente solo nel 770 Ordinario, deve essere utilizzata per indicare le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7, del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e all’art. 1, comma 2-bis, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, nonché, da quest’anno, l’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione e l’imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attività. Qualora vengano utilizzati più prospetti, anche per insufficienza di righi, gli stessi devono essere numerati progressivamente. Nella casella “eventi eccezionali”, posta al rigo ST1 e riferibile al soggetto estinto, vanno indicati i codici rilevabili nella tabella a pag. 16 delle istruzioni del modello 770/semplificato o pag. 13 del modello 770/ordinario. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.87 Compilazione del modello di pagamento F24 e correzione di errori L’anno di riferimento da inserire nel modello F24 corrisponde al periodo di imposta dei redditi cui si riferisce il tributo. Ad esempio, nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2013 e riferiti al periodo di imposta 2012, indicare come riferimento il 2012. Nel caso di versamento di trattenute di addizionale regionale all’Irpef, effettuate ratealmente nel 2012, determinate sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo di imposta 2011, indicare come anno di riferimento 2011, anche se trattenute ratealmente nel 2012. Nel caso di errata indicazione nel modello F24 del codice fiscale, del codice tributo (compreso il caso di versamento con unico codice di più tributi) e/o del codice regione e del periodo di riferimento, la regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con comunicazione, da redigersi in forma libera tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, presso un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. La compilazione del quadro ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, i dati corretti. Le istruzioni precisano poi che il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento operoso di più adempimenti omessi risultanti dal quadro ST e individuati dal medesimo codice tributo (quindi versamenti relativi a mesi diversi) può essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del quadro ST. La sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento. Non è possibile versare cumulativamente, a seguito di ravvedimento, stesse ritenute e sanzioni relative a più mesi. I dati da indicare nella prima sezione - Erario - del quadro ST si riferiscono a: le ritenute operate, nonché i relativi versamenti, sugli emolumenti erogati nel 2012. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2013, se riferiti al 2012, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno 2012 effettuato nei mesi di gennaio o febbraio 2013 (versamenti effettuati entro il 18 febbraio 2013 o 18 marzo 2013, in quanto il 16 febbraio e il 16 marzo 2013 cadevano di sabato); le trattenute effettuate, nonché i relativi versamenti, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2012 (ad eccezione di quelle relative all’addizionale regionale Irpef che vanno esposte nella seconda sezione e di quelle relative all’addizionale comunale Irpef che vanno esposte nel quadro SV); le ritenute operate ed i relativi versamenti effettuati, a partire dal mese di marzo 2012 a seguito dell’incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2011; le imposte sostitutive sulle rivalutazioni del TFR, versate in acconto entro il 16 dicembre 2012 ed a saldo entro il 18 febbraio 2013, in quanto il 16 febbraio cadeva di sabato; Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.88 le imposte sostitutive del 10% operate ai sensi del D.L. n. 93/2008 e successive modifiche sulle somme erogate per l’incremento della produttività; le rate di imposta sostitutiva prelevate nel 2012 con riferimento ai redditi emersi negli anni 2001 e 2002. I dati da indicare nella seconda sezione - Addizionale regionale - del quadro ST devono riferirsi: alle trattenute ed ai relativi versamenti delle addizionali regionali effettuati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2012; non vanno indicate né le trattenute né i versamenti delle predette addizionali effettuati in forma rateizzata nel 2013 in base alle risultanze del conguaglio di fine anno 2012. Andranno invece indicate le addizionali regionali relative a conguagli di fine anno 2012 trattenute nello stesso 2012, in deroga alle istruzioni ministeriali che prevedono la trattenuta in forma rateizzata nel 2013 (ad esempio, per collaboratori coordinati e continuativiamministratori - pagati una volta all’anno); alle trattenute ed ai relativi versamenti delle addizionali regionali effettuati in forma rateizzata nel 2012 con riferimento all’anno 2011; alle trattenute ed ai relativi versamenti dell’addizionale regionale effettuati a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2012; alle trattenute ed ai relativi versamenti delle addizionali regionali effettuati sui compensi erogati a soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica. In entrambe le sezioni vanno altresì indicate le ritenute o altre imposte effettuate nel 2012 i cui versamenti sono stati effettuati, tardivamente, entro la presentazione della dichiarazione (per ravvedimento operoso). Le istruzioni alla compilazione del modello che seguono riguardano entrambe le prime due sezioni. Casella 1 (periodo di riferimento) - è riservata all’indicazione del mese e anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione della ritenuta o trattenuta. Si tratta, pertanto, del mese in cui il sostituto d’imposta avrebbe dovuto operare la ritenuta o trattenuta, ancorché la stessa non sia stata effettuata nei termini, come nel caso di ravvedimento operoso. Riteniamo opportuno precisare che: nell’ipotesi di somme corrisposte entro il 12 gennaio 2013 e riferite all’anno 2012, il mese da indicare è convenzionalmente dicembre 2012 (e nel punto 10 – note, va indicato il codice “B”); per i versamenti trimestrali o semestrali va indicato l’ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre. nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell’esercizio, va indicato il mese di chiusura dell’esercizio; nell’ipotesi di sostituto d’imposta che abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2012 nei mesi di gennaio o febbraio 2013, dovrà essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2012 e nel punto 10 – note, rispettivamente, il codice D per il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice E per il conguaglio effettuato nel mese di febbraio; Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.89 con riferimento alle addizionali trattenute nello stesso mese, sia addizionali trattenute in forma rateale, relative all’anno 2011, che trattenute di addizionali effettuate a seguito di cessazione del rapporto nel 2012, si dovranno compilare righi distinti, indicando, nel punto 10 – note, il codice “S” per quelle di competenza dell’anno di imposta corrente (2012). Non è richiesto alcun codice specifico per quelle di competenza dell’anno 2011, trattenute ratealmente nel 2012. Si ritiene che l’anno da indicare, come periodo di riferimento, in entrambe le situazioni, sia il medesimo (anno 2012), visto anche che le stesse istruzioni affermano che il periodo di riferimento è costituito dal mese e dall’anno dell’obbligo di effettuazione del prelievo. Pertanto, considerando quanto dettato dalle istruzioni in merito alla compilazione del modello F24 (si veda in precedenza apposito paragrafo), dove viene affermato che in caso di addizionali trattenute in forma rateale nel corso del 2012, relative al 2011, l’anno da indicare nel modello F24 è il 2011, si riscontra una differenza di comportamento tra la compilazione del modello 770 e quella del modello F24; nell’ipotesi di versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR sia per l’acconto che per il saldo, va indicato sempre il mese di dicembre 2012. nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art.2, comma 1 del DPR 445/97 (sostituti minimi), come sostituito dall’art.3, comma 2, del DPR 542/99, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento, indicando: nella casella 1, 12/2012 (data convenzionale); nella casella 2: l’importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce; nella casella 10 il codice “A” e nella casella 14 la data di versamento; Casella 2 (ritenute/trattenute operate): va indicato l’ammontare delle ritenute e trattenute effettuate nel 2012 (ritenute Irpef operate (anche a seguito di procedure di pignoramento presso terzi), trattenute di addizionale regionale all’Irpef, imposte sostitutive e trattenute derivanti da assistenza fiscale (compreso cedolare secca e contributo di solidarietà), nonché eventuali interessi). Si precisa che: in caso di interessi trattenuti a seguito di rateizzazione deve essere compilato uno specifico rigo, atteso che sono oggetto di versamento con codice tributo proprio, diverso dall’imposta cui si riferiscono; qualora nel corso di operazioni di conguaglio (anche per cessazioni del rapporto di lavoro dipendente in corso d’anno) il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2012, nella casella 2 deve essere indicata la differenza dell’importo da versare; se, nel caso di cui sopra, le ritenute da restituire sono maggiori o uguali al monte ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va indicato alcun dato in casella 2, in quanto non vi è alcun versamento da effettuare; qualora per effetto delle suddette operazioni di conguaglio relative al 2012, la restituzione delle ritenute operate in eccesso sia effettuata dal sostituto d’imposta attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale all’IRPEF e/o dalle ritenute relative ad altre categorie di reddito devono sempre essere compilati appositi righi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale all’IRPEF nonché alle ritenute relative a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni. In tal caso, dovranno essere indicati: - nel punto 2, le ritenute o le trattenute effettivamente operate; - nel punto 4 e/o 5, il relativo importo utilizzato per le restituzioni; - nel punto 7 l’importo versato (anche se pari a zero), che deve essere pari alla differenza tra il punto 2 ed i punti 4 e/o 5. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.90 Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di rimborso di trattenute a titolo di addizionale regionale all’IRPEF a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando il monte trattenute relativo alla medesima regione. L’importo restituito utilizzando le somme indicate, deve essere esposto unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 4 del quadro SX, mentre l’importo utilizzato per le restituzioni (punti 4 e/o 5 del quadro ST) deve essere indicato al rigo SX4, colonna 5; qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all’articolo 4, commi 6 -ter e 6 - quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d’imposta abbia restituito al sostituito ritenute e trattenute a titolo di addizionali regionali all’IRPEF operate nell’anno 2012 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l’importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato, al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 7, deve essere riportato l’importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d’imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante (da considerare, si ritiene, versamento in eccesso); qualora sia stato effettuato un versamento in acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni del TFR superiore a quello dovuto per l’anno 2012, nel punto 2 si indicherà l’importo effettivamente dovuto e nel punto 7 l’importo versato in sede di acconto. Esempio: acconto calcolato applicando il metodo storico e versato il 17/12/2012 (il 16 era domenica) € 100; imposta effettivamente dovuta per l’anno 2012 € 80; l’azienda risulta a credito di € 20 e non dovrà effettuare alcun versamento entro il 18/02/2013 (il 16 cadeva di sabato). In sede di compilazione del quadro ST si avrà: punto 2: 80 punto 7: 100 In tal modo si evidenzia il versamento in eccesso di € 20 derivante dal maggior acconto versato, che sarà riportato nel prospetto SX1 colonna 4. Nella casella 3 (crediti recuperati) - presente solo nella prima sezione – Erario - va indicato l’importo totale dei crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti che il sostituto in sede di conguaglio ha successivamente provveduto a recuperare e che, quindi, deve riversare all’Erario. Tali importi vanno indicati anche in SX 38, col. 2 e SX 39, col. 2 rispettivamente per il credito recuperato per famiglie numerose e per canoni di locazione. Nelle caselle 4, 5 e 6 devono essere indicati gli importi che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato, a debito, ai punti 2 e 3. In particolare: casella 4 (importi utilizzati a scomputo): va indicato l’importo utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute/trattenute indicate nelle caselle 2 e 3, al netto delle eccedenze di versamento che devono essere indicate nel successivo punto 5 e dei crediti di imposta che vanno indicati nel punto 6. L’importo utilizzabile per lo scomputo (diretto, senza alcuna indicazione su mod. F24) dei versamenti è costituito dai seguenti crediti: Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.91 quello evidenziato al rigo SX4, col. 2 (credito risultante dalla precedente dichiarazione relativa al 2011 – da rigo SX4, col 6 del 770/2012), al netto di quanto utilizzato in sede di compensazione esterna di cui al D. Lgs 241/97, indicato al rigo SX4, col. 3 (credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2011, utilizzato in F24); quello evidenziato sempre nel rigo SX4, col. 4, generato da restituzioni effettuate nel 2012, ad esempio: 1) utilizzando le somme anticipate dal sostituto e/o le ritenute sui redditi diversi da quelli da lavoro dipendente o assimilato soggetti a tassazione ordinaria (ovvero anche quelle relative a lavoro dipendente o assimilato in caso di conguaglio effettuato nei mesi di gennaio o febbraio 2013 con utilizzo delle ritenute relative ai primi due mesi dello stesso anno 2013), e/o le trattenute a titolo di addizionali regionale all’Irpef per crediti Irpef del dipendente derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno 2012 o per cessazione del rapporto di lavoro (questo importo va indicato nel rigo SX1, c. 1); 2) utilizzando somme anticipate dal sostituto e/o le ritenute Irpef su qualsiasi reddito e/o le trattenute a titolo di addizionali regionale all’Irpef (diverse da quelle della medesima regione ) per crediti di addizionali regionale derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno 2012 o per cessazione del rapporto di lavoro (questo importo va indicato nel rigo SX1, c. 1); 3) utilizzando ritenute Irpef e/o trattenute a titolo di addizionali regionale per crediti IRPEF e di addizionali regionale all’IRPEF del dipendente o lavoratore assimilato derivanti da assistenza fiscale (questo importo va indicato nel rigo SX1, c. 2); 4) utilizzando somme anticipate dal sostituto e/o le ritenute Irpef su qualsiasi reddito e/o le trattenute a titolo di addizionali regionale all’Irpef per restituzione di ritenute e imposte sostitutive applicate e non dovute (ad esempio: ritenute su tfr operate in eccesso e restituite entro il termine di consegna del CUD); quello, evidenziato sempre nel rigo SX4, col. 4, generato da compensi spettanti ai sostituti per l’assistenza fiscale diretta prestata (questo importo va indicato anche nel rigo SX1, c. 3); quello relativo al credito di imposte sostitutive derivanti dal conguaglio di somme per l’incremento della produttività assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva del 10% (D.L. n. 93/2008 e successive modifiche) e successivamente assoggettate a tassazione ordinaria (questo importo va indicato anche nel rigo SX1, c. 5); quello derivante dal credito per famiglie numerose di cui all’art.12, comma 3, del Tuir e per canoni di locazione di cui all’art.16, comma 1-sexies del Tuir. Tali crediti vanno indicati anche in SX 38, col. 1 e SX 39, col. 1, rispettivamente per il credito recuperato per famiglie numerose e per canoni di locazione. In tali casi, nel presente punto si deve indicare l’ammontare del credito utilizzato a scomputo e nel punto 10 – note dovrà essere riportato il codice “T”. Se per il versamento di una ritenuta si utilizza in parte crediti per famiglie numerose e canoni di locazione ed in parte altri crediti si dovranno compilare distinti righi, ognuno relativo al tipo di scomputo effettuato. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.92 Esempio: ‐ ritenuta operata, cod. 1040, euro 1.000, nel mese di maggio 2012; ‐ utilizzo a scomputo euro 200, con crediti per famiglie numerose; ‐ utilizzo a scomputo euro 300, con altri crediti; ‐ versato euro 500, in data 16.6.2012. Il quadro ST dovrà essere così compilato: primo rigo ‐ casella 2, ritenute operate, 200 ‐ casella 4, importi utilizzati a scomputo, 200 ‐ colonna 7, importo versato, 0 ‐ casella 10, note, T ‐ casella 11, codice tributo, 1040 secondo rigo ‐ casella 2, ritenute operate, 800 (1000 – 200) ‐ casella 4, importi utilizzati a scomputo, 300 ‐ colonna 7, importo versato, 500 ‐ casella 11, codice tributo, 1040 ‐ casella 14, data di versamento, 16.06.2012 quello generato da restituzioni relative al 2012 sui redditi di capitale, nonché l’eventuale riporto dell’anno precedente non utilizzato in compensazione, ai sensi del D. Lgs. 241/97, mediante F24, risultanti dal quadro RZ del modello UNICO 2013 (ad esempio le ritenute sul prestito sociale), evidenziato nel rigo SX3 del mod. 770/ordinario. casella 5 (utilizzo di versamenti in eccesso): va indicato l’importo dei versamenti in eccesso (relativi al 2012, evidenziati nel rigo SX1, col. 4) per la parte utilizzata a scomputo diretto, senza indicazione sul modello F24, dei versamenti relativi alle ritenute/trattenute indicate nelle caselle 2 e 3 (indicata in rigo SX4, col. 5). Ai fini di un controllo incrociato si può affermare che le caselle 4 e 5 di questo riquadro corrispondono a quanto indicato nel rigo SX4, col. 5, più rigo SX3 meno rigo SX2; casella 6 (crediti d’imposta utilizzati a scomputo): va indicato l’importo dei crediti d’imposta utilizzati a scomputo diretto, senza indicazione sul modello F24, dei versamenti di ritenute/trattenute indicate al solo punto 2. Trattasi, ad esempio del credito di imposta sull’anticipo del TFR di cui all’art. 3, c. 213, legge 662/97 utilizzato direttamente a scomputo delle ritenute sul TFR, comprese quelle operate su anticipazioni e acconti di TFR, nonché dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU, colonna “Ritenute”, del modello UNICO utilizzati a scomputo diretto delle ritenute/trattenute. Si precisa che nel presente punto non devono essere indicati i crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite F24 (quali credito d’imposta per nuove assunzioni in aree svantaggiate, crediti IVA, Ires, Irap, ecc.). Pertanto, non va nemmeno indicato il credito di imposta sull’anticipo del TFR utilizzato in compensazione su modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.93 Si ricorda che, salvo specifica deroga prevista dalla norma istitutiva del credito d’imposta, i crediti d’imposta indicati nel quadro RU/UNICO possono essere utilizzati in misura non superiore a 250.000 euro annui. Casella 7 (importo versato): va indicato l’importo versato che deve trovare riscontro nella colonna “Importi a debito versati” del modello di pagamento F24, comprensivo degli eventuali interessi indicati nella casella 8; tale importo corrisponde, di regola, alla differenza ottenuta sottraendo quanto eventualmente indicato nei punti 4, 5 e 6 dall’importo delle caselle 2 e 3. In caso di versamento a seguito di ravvedimento operoso, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 472/97, nella casella 7 va riportato l’importo versato comprensivo degli interessi che devono essere indicati nella casella 8 (tali interessi non sono versati con un proprio codice, ma unitamente alla relativa imposta). Si ricorda che la sanzione non va indicata nel quadro ST. Si rimanda al capitolo “Operazioni societarie straordinarie” per la compilazione di questa casella nei casi di fusioni, cessioni e affitti d’azienda, ecc. Casella 8 (interessi): vanno indicati esclusivamente gli interessi versati dal sostituto d’imposta in seguito al ravvedimento operoso, già compresi nella casella 7 precedente. Se il sostituto ha cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento. La casella 9 (ravvedimento) deve essere barrata nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento operoso. Casella 10 (note): va compilata nel caso in cui si sia verificato uno o più degli eventi elencati alle pagine 50 e 51 delle istruzioni al modello 770/2013 Ordinario (pagg. 68 e 72 del modello 770/2013 Semplificato), di cui riportiamo qui di seguito quelli che riteniamo di maggiore interesse: B - se il versamento si riferisce a ritenute operate su somme e valori relativi al 2012 erogati entro il 12 gennaio 2013; D – se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2012 nel mese di gennaio 2013; E – se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2012 nel mese di febbraio 2013; G - (solo nel 770 Ordinario) se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D. Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell’art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388; K - nel quadro ST riferibile al soggetto estinto dove sono riportati i dati delle ritenute/trattenute operate dallo stesso soggetto estinto nel caso di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l’attività; I – (di nuova introduzione) se il versamento si riferisce a somme versate per la regolarizzazione di rapporti di lavoro con cittadini di Paesi terzi di cui al D. Lgs. n. 109 del 16.7.2012. Sull’argomento si rimanda alla circolare INPS n. 113 del 14.9.2012; L - nel quadro ST riferibile al soggetto che prosegue l’attività nel caso di operazioni straordinarie o di successioni dove sono indicati i dati del versamento, effettuato dallo stesso soggetto dichiarante, relativi a ritenute/trattenute operate dal soggetto estinto; N – se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle residue rate, di addizionale regionale all’IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionali all’IRPEF e degli acconti a tassazione separata dovuti a seguito di Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.94 conguaglio da assistenza fiscale prelevate dal successivo sostituto per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta (il cedente non deve indicare nulla relativamente agli importi non prelevati per effetto del passaggio dei dipendenti); O – ( di nuova introduzione) se il versamento si riferisce alla regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, delle ritenute e delle trattenute da effettuarsi a decorrere dal 16.7.2012, come disposto dall’ordinanza ministeriale n. 4024 del 5.7.2012 (eventi eccezionali avvenuti nel 2011 nei territori delle province di La Spezia e Massa Carrara, Genova e Livorno, Matera, Messina e nel comune di Ginosa); P – nel caso di utilizzo in compensazione interna (casella 4) del credito d’imposta sostitutiva derivante dalle operazioni di conguaglio su somme per incremento della produttività di cui al D.L. n. 93/2008 e successive modifiche dapprima assoggettate ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria; Q - se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relativa agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6.4.2009 (è il caso in cui la trattenuta sia stata effettuata dal sostituto d’imposta che ha acconsentito alla richiesta del sostituito terremotato); S – se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali regionali di competenza dell’anno di imposta corrente; T – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito derivante da somme erogate per famiglie numerose di cui all’art.12, comma 3, del Tuir e per canoni di locazione di cui all’art.16, comma 1-sexies del Tuir. Le istruzioni precisano che la compensazione interna può essere fatta esclusivamente nella prima sezione, in apposito rigo: sembra pertanto che non sia possibile compensare internamente detti crediti con addizionale regionale e nemmeno comunale, dato che questo codice non è presente nel quadro SV. U - se il versamento si riferisce alla regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, delle ritenute e delle trattenute da effettuarsi entro il 20.12.2012, ai sensi del D.L. n. 174 del 2012 (sisma maggio 2012 Emilia – Lombardia – Veneto); Z - nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte. Casella 11 (codice tributo/capitolo): va indicato il codice tributo utilizzato per il versamento. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria (per gli enti pubblici), deve essere indicato il codice capitolo, avendo cura di barrare la successiva casella 12 (tesoreria). Casella 13 (codice regione): - presente solo nella seconda sezione – addizionale regionale.- è da compilare in caso di versamento dell’addizionale regionale all’Irpef, indicando il codice della Regione; tale codice va rilevato dal mod. F24 ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla tabella SF dell’Appendice. Casella 14 (data di versamento): va indicata la data del versamento desumendola dal modello F24. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.95 Modalità di compilazione in caso di ravvedimento operoso In questo caso occorrerà compilare: la casella 1 indicando il mese e l’anno in cui le ritenute o trattenute sono state operate o dovevano essere operate, la casella 2 indicando l’importo delle ritenute o trattenute operate, la casella 7 indicando il versamento delle ritenute o trattenute stesse (comprensivo di interessi) e la casella 8 indicando gli interessi, la casella 11 indicando il codice tributo relativo alla ritenuta o trattenuta operata e l’eventuale casella 13 per indicare il codice regione, se trattasi di addizionale regionale; deve essere, altresì, barrata la casella 9 “Ravvedimento”. Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, di più adempimenti omessi risultanti dal Quadro ST e individuati dal medesimo codice tributo , ma riferiti a periodi diversi, deve essere riportato sul medesimo F24 avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del quadro ST (identificato per periodo di riferimento). Analogamente, la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento. La risoluzione n. 395/2007 ha individuato i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare l’informazione del mese di riferimento. Pertanto non è più possibile versare cumulativamente, a seguito di ravvedimento, stesse ritenute relative a più mesi. Le istruzioni continuano a precisare che non vanno indicati nel quadro ST i dati relativi al versamento della sanzione. Per la correzione di errori nei codici tributo e/o regione si veda quanto detto in precedenza nell’apposito paragrafo. Terza sezione - Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21/11/1997, n. 461 e all’art. 1, comma 2-bis del D.L. 22.2.2002, n. 12 ed imposta di bollo speciale sull’attività finanziaria oggetto di operazioni di emersione ed imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attività (righi da ST26 a ST37) Questa sezione (presente nel solo quadro ST del mod. 770/Ordinario) deve essere compilata dagli intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta sostitutiva e al versamento di cui all’art. 6 del D. Lgs. 461/97 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell’art. 67,c.1, lett. da c-bis a c-quinquies del TUIR. Vanno inoltre riportati i dati relativi ai versamenti effettuati nel 2012 dagli intermediari di cui all’art. 11, comma 1, lett. b del dl 350/2001 delle somme dovute per l’imposta di bollo speciale sull’attività finanziaria oggetto di operazioni di emersione ed imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attività. Come per gli anni passati non commenteremo la terza sezione in quanto di non interesse per la generalità delle nostre associate. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.96 SV – TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL’IRPEF Il prospetto/quadro SV deve essere utilizzato per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF effettuate anche in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti. Il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è attribuito direttamente ai comuni di riferimento. Nel modello di versamento F24 devono essere compilati tanti righi quanti sono i comuni interessati al versamento dell’addizionale comunale. L’esposizione dei dati di versamento nel presente prospetto/quadro SV deve essere, invece, effettuata in forma aggregata. Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere come riferimento la data di versamento. Pertanto, tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibili a diversi comuni. Si precisa che nelle ipotesi in cui ci sia: difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo, presenza di versamenti per ravvedimento, versamenti codificati con diverse note (punto 10) e presenza di versamenti effettuati in tesoreria, nel prospetto/quadro SV vanno compilati più righi per l’indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali anche se effettuati nella stessa data. I dati da indicare nel prospetto/quadro SV devono riferirsi: alle trattenute ed ai relativi versamenti delle addizionali comunali all’IRPEF effettuati in forma rateizzata nell’anno 2012 con riferimento al saldo dell’anno 2011, nonché le trattenute ed i relativi versamenti dell’acconto delle addizionali comunali all’IRPEF effettuati in forma rateizzata nell’anno 2012, con riferimento allo stesso anno 2012; alle trattenute relative alle addizionali comunali all’IRPEF relative al 2012, effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2012. alle trattenute effettuate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2012, nonché ai relativi versamenti. Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d’imposta 2012 effettuati entro la presentazione della dichiarazione. Non devono essere indicati le trattenute ed i relativi versamenti del saldo delle addizionali comunali all’IRPEF effettuati in forma rateizzata nell’anno 2013 con riferimento all’anno 2012. In merito alle modalità di compilazione delle singole caselle si rinvia a quanto già illustrato per il quadro/prospetto ST. Si evidenzia comunque quanto segue: casella 2 (trattenute effettuate) – qualora per effetto delle operazioni di conguaglio relative al 2012, la restituzione delle ritenute operate in eccesso sia effettuata dal sostituto attingendo dagli importi a debito di addizionale comunale, così come pure per il rimborso derivante da assistenza fiscale, devono sempre essere compilati appositi righi per esporre tali ultimi importi, ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni. Nel solo caso di restituzione di addizionale comunale a lavoratori attingendo da addizionale comunale a debito di altri lavoratori (stesso codice tributo e nello stesso mese di riferimento), nella casella 2 si dovrà indicare la differenza da versare. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.97 SX – RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI Il quadro/prospetto SX raccoglie in particolare: - nei righi da SX1 a SX4, i dati riepilogativi dei crediti maturati e delle compensazioni effettuate relativamente agli importi indicati nei quadri/prospetti ST e SV; - nei righi da SX5 a SX30, i dati dei crediti e delle compensazioni suddivisi tra l’Erario, le varie regioni ed i Comuni; - nel rigo SX 31 la segnalazione nel caso di ritenute versate separatamente relative alle regioni Valle D’Aosta, Sardegna e Sicilia; - nei righi da SX 32 a SX 34 il riepilogo del credito da utilizzare in compensazione; - nei righi da SX 35 a SX 44 il riepilogo di altri crediti da utilizzare in compensazione (si segnala che i righi da SX 41 a SX 44 sono presenti nel solo 770 Ordinario); - nel rigo SX45 (presente nel solo 770 Ordinario) il riepilogo dei dati delle dichiarazioni riservate relative alle attività emerse (scudo fiscale). RIGO SX1 Nel rigo SX1 colonna 1 deve essere indicato: l’importo complessivo dei crediti di ritenute derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno restituiti utilizzando (qualora si sia verificata un’eccedenza dei crediti complessivi rispetto ai debiti complessivi derivanti da operazioni di conguaglio stesso): - somme anticipate dal sostituto stesso; - ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a tassazione ordinaria; - trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all’IRPEF effettuate per gli stessi fini e nell’ambito delle medesime operazioni di conguaglio. Si precisa che in tale punto deve essere compreso anche l’importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio utilizzando le ritenute di lavoro dipendente e assimilato operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2013; l’importo complessivo dei crediti di addizionali all’IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, utilizzando: - somme anticipate dal sostituto stesso; - ritenute su redditi; - trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all’IRPEF, eccetto quelle relative alla stessa addizionale rimborsata (medesimo codice tributo). Nel rigo SX1, colonna 2, deve essere indicato l’importo complessivo dei crediti restituiti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale. Nel rigo SX1, colonna 3, deve essere indicato il credito derivante dal compenso scaturente dall’assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta. Nel rigo SX1, colonna 4, deve essere indicato l’ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultante dai prospetti ST e SV (es: differenza tra ST colonna 2 e ST colonna 7, ove quest’ultima è maggiore rispetto a colonna 2), anche se compensati in corso d’anno, . Nel rigo SX1, colonna 5, deve essere indicato l’importo del credito di imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme per l’incremento della produttività di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93 e successive Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.98 modifiche, assoggettate precedentemente a imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria. Nel rigo SX1, colonna 6, di nuova istituzione (presente nel dolo mod. 770 Ordinario) deve essere indicato l’importo del credito derivante dal versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri (art. 1, comma 2-sexies, D.L. n. 209/2002) Gli importi delle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del rigo SX1 sono compresi nell’importo indicato nel rigo SX4, colonna 4. RIGHI SX2 E SX3 (presenti nel solo 770 Ordinario) Nel rigo SX2 va indicato l’importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni relativi all’anno 2012, nonché l’eventuale riporto dell’anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97 mediante Mod.F24, risultanti dalla presente dichiarazione e utilizzati nel quadro RZ della dichiarazione dei redditi per l’anno 2012 (UNICO 2013). Tale importo è compreso in quello indicato al rigo SX4 colonna 5 . Nel rigo SX3 va indicato l’importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni relativi all’anno 2012, nonché l’eventuale riporto dell’anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97 mediante Mod.F24, risultanti dal quadro RZ della dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO 2013) e utilizzato nella presente dichiarazione. I righi SX2 e SX3 non sono presenti nel quadro SX del mod. 770/Semplificato e le istruzioni al 770/ordinario fanno riferimento alla sola compensazione nello stesso 770/Ordinario. Si ritiene, pertanto, opportuno che le suddette compensazioni siano effettuate solo tra ritenute da indicare nel quadro RZ del mod. Unico con quelle da indicare nel mod. 770/Ordinario e non anche con quelle da indicare nel mod. 770/Semplificato. Suggeriamo, quindi, alle nostre associate di non compensare crediti derivanti da ritenute su prestiti sociali od operazioni a premio con ritenute su lavoro dipendente e assimilato, autonomo e provvigioni e/o viceversa. RIGO SX4 Il rigo SX4 è strutturato in sei colonne numerate da 2 a 7 in cui devono essere indicati i dati complessivi relativi ai crediti ed alle compensazioni effettuate nell’anno 2012. In particolare: nella colonna 2 va indicato l’importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione mod. 770/2012, relativa al 2011 evidenziato nella colonna 6 del rigo SX4 della precedente dichiarazione; in caso di invio separato dei prospetti ST e SX del modello 770 SEMPLIFICATO e dei quadri ST e SX del modello 770 ORDINARIO, la somma degli importi esposti nella colonna 2 dei righi SX4 dei suddetti prospetti/quadri SX dovrà essere pari all’importo di colonna 6 del rigo SX4 della precedente dichiarazione, se inviati non separatamente. Per la suddivisione si dovrà fare riferimento alla ripartizione effettuata ai righi da SX32 a SX34 della precedente dichiarazione; nella colonna 3 va indicato l’importo del credito indicato nella precedente colonna 2, utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241/97, mediante Mod.F24, entro la data di presentazione della dichiarazione mod. 770/2013; nella colonna 4 va indicato l’ammontare dei versamenti effettuati, per errore, dal sostituto d’imposta in eccesso rispetto alle ritenute operate relativamente al 2012 e Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.99 l’ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d’imposta al percipiente, sempre relativamente al 2012. Il predetto ammontare è comprensivo dell’importo già indicato nel precedente rigo SX1, colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Le istruzioni precisano che la presente colonna va diminuita dell’importo di rigo SX2 e aumentata dell’importo di rigo SX3. Non vanno indicate in questa colonna i crediti derivanti da famiglie numerose e canoni di locazione che vanno esclusivamente indicati nei righi SX38 e SX39, né il credito derivante dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale che va esclusivamente indicato nel rigo SX40; nella colonna 5 va indicato l’ammontare complessivamente utilizzato in compensazione interna nella presente dichiarazione, con riferimento all’importo del credito derivante : - dal riporto dalla precedente dichiarazione mod. 770/2012, non utilizzato in compensazione nel mod. F24 (differenza tra SX4,col.2 e SX4,col. 3); - dai versamenti in eccesso e dalle restituzioni del 2012, relativi alla presente dichiarazione (rigo SX4,col.4); - dal credito derivante dal quadro RZ del mod. UNICO (rigo SX3, compreso anche in SX4, col. 4). In questa colonna va indicato, praticamente, la somma delle colonne 4 e 5 della prima e seconda sezione dei diversi righi del quadro ST e delle colonne 4 e 5 dei diversi righi del quadro SV (al netto di quanto riportato al rigo SX38 colonna 1, al rigo SX39, colonna 1 e al rigo SX 40, colonna 2)e delle colonne 4 e 5 dei righi da ST27 a ST37 del quadro ST (presenti nel solo 770 Ordinario); nella colonna 6 va indicato il credito (pari all’importo di colonna 2, meno colonna 3, più colonna 4, meno colonna 5) che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. 241/97, mediante Mod.F24 (compensazione orizzontale o esterna), nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell’art.1 del DPR 445/97, i versamenti di ritenute relativi all’anno 2013 senza effettuare la compensazione con il Mod.F24 (compensazione verticale o interna); nella colonna 7 va indicato il credito (pari all’importo di colonna 2, meno colonna 3, più colonna 4, meno colonna 5, meno colonna 6) chiesto a rimborso. Si ricorda che la scelta tra la compensazione ed il rimborso potrà avvenire anche parte e parte. Qualora nella colonna 6 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato l’importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d’imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770/2013 compilando il frontespizio e il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell’anno 2012 non sono state operate ritenute alla fonte, al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito. RIGHI DA SX5 A SX30 Questi righi devono essere utilizzati per evidenziare le compensazioni effettuate dal sostituto d’imposta tra debiti e crediti esistenti tra enti impositori diversi (nei confronti dell’Erario, delle diverse Regioni e dei Comuni), al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori. Tali righi vanno compilati dal sostituto che: nel corso del 2012 ha effettuato compensazioni ai sensi del DPR 445/97 (compensazioni interne) tra enti impositori diversi, e/o Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.100 risulti a credito verso enti diversi dall’erario. Gli stessi righi non devono essere compilati da: soggetti che nel corso del 2012 non hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell’art. 1 del DPR 445/97 (compensazioni interne); soggetti che nel corso del 2012 hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell’art. 1 del DPR 445/97 (compensazioni interne), esclusivamente nell’ambito dei medesimi Enti destinatari del tributo, purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso Enti diversi dall’Erario. Le istruzioni precisano che qualora il sostituto sia tenuto a compilare i righi da SX5 a SX30 (in quanto ha effettuato compensazioni interne tra enti o raggruppamenti diversi o, comunque, gli residua un credito verso enti diversi dall’erario), dovrà evidenziare anche le compensazioni effettuate nell’ambito dello stesso ente o raggruppamento. Si segnala che nel rigo SX6 deve essere esposto il credito di addizionale comunale 2007 raggruppando i comuni. L’addizionale comunale relativa agli anni successivi andrà, invece, indicata separatamente per ogni singolo comune nei righi da SX7 a SX30, così come anche l’addizionale regionale. Nei righi da SX7 a SX30 è presente la colonna “Codice” per l’indicazione del codice catastale comunale e del codice regione. Per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza. La somma degli importi indicati in questi righi, per ciascuna colonna (da 2 a 7 ), deve corrispondere agli importi indicati nel rigo SX4 (col. da 2 a 7 ). Per una migliore comprensione di quanto illustrato vi rimandiamo all’esempio riportato alla pagina 59 delle istruzioni ministeriali del modello 770 ORDINARIO o alla pagina 75 di quelle del modello 770 SEMPLIFICATO. RIGO SX31 - Regioni a Statuto Speciale Le caselle vanno barrate da parte di quei soggetti tenuti ai versamenti separati, relativi alle entrate devolute alla Regione Valle d’Aosta (VA), alla Regione Sardegna (SA) e alla Regione Sicilia (SI). RIGHI DA SX32 A SX34 - Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione La compilazione dei righi SX32, SX33 e SX34 è obbligatoria qualora dalla presente dichiarazione risulti un credito richiesto in compensazione (se compilato rigo SX4, colonna 6). La sezione è volta a consentire un corretto utilizzo del suddetto credito qualora nel periodo d’imposta successivo il sostituto intenda avvalersi della facoltà di trasmettere i dati relativi al modello 770 SEMPLIFICATO e dei relativi prospetti ST, SV e SX separatamente dal modello 770 ORDINARIO. Solo qualora il sostituto si avvalga di tale facoltà di separazione, lo stesso dovrà effettuare compensazioni all’interno dei quadri ST e SV del 770 ORDINARIO ovvero dei prospetti ST e SV del 770 SEMPLIFICATO ai sensi del D.P.R. n. 445/1997, utilizzando esclusivamente crediti attinenti i rispettivi modelli. Qualora invece il sostituto intenda inviare il modello 770 SEMPLIFICATO senza i prospetti ST, SV e SX ed evidenziare i dati in essi contenuti nei quadri ST, SV e SX del modello Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.101 770 ORDINARIO, resta ferma la possibilità di effettuare compensazioni utilizzando crediti anche attinenti i diversi modelli. Nel rigo SX32 (credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale), colonna 2, indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6 da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati nonché dall’assistenza fiscale prestata, nonché da versamenti eccedenti di imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1. La colonna 1 è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo. L’importo del credito residuo (SX32 colonna 2 meno colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, esclusivamente con il codice tributo 6781. Qualora il sostituto opti, nel periodo d’imposta successivo, per la trasmissione separata, unitamente al frontespizio, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e dei relativi prospetti ST, SV ed SX, potrà utilizzare tale credito residuo per effettuare, oltre alle compensazioni esterne su F24 con qualsiasi codice tributo, per compensazioni interne esclusivamente con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati. Nel rigo SX33 (credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), colonna 2, indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6 , da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1. La colonna 1 è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo. L’importo del credito residuo (SX33 colonna 2 meno colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, esclusivamente con il codice tributo 6782. Qualora il sostituto opti, nel periodo d’imposta successivo, per la trasmissione separata, unitamente al frontespizio, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo e dei relativi prospetti ST e SX, potrà utilizzare tale credito residuo per effettuare, oltre alle compensazioni esterne su F24 con qualsiasi codice tributo, compensazioni interne esclusivamente con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni ed ai redditi diversi. Nel rigo SX34 (credito scaturito da ritenute di capitale), colonna 2, presente nel solo modello 770 ORDINARIO, indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di capitale. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1. La colonna 1 è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo. L’importo del credito residuo (SX34 colonna 2 meno colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione nel modello F24, con il codice tributo 6783. Qualora il sostituto opti, nel periodo d’imposta successivo, per la trasmissione separata del 770 ORDINARIO e dei relativi quadri ST ed SX, potrà utilizzare tale credito residuo Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.102 per effettuare, oltre alle compensazioni esterne su F24 con qualsiasi codice tributo, compensazioni interne esclusivamente con i versamenti attinenti ai redditi di capitale. Si ricorda che l’importo del credito complessivamente ceduto di cui alla colonna 1 concorre a formare il limite di euro 516.456,90 di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 241/1997 (limite per utilizzo in compensazione orizzontale su F24 con tributi e contributi diversi). Si precisa inoltre che anche per i crediti ceduti la consolidante dovrà utilizzare nel modello di pagamento F24 i codici tributo 6781, 6782 e 6783 sopra indicati secondo la provenienza del credito. RIGHI DA SX35 A SX 44 - Riepilogo altri crediti Righi SX 35 e SX 36 - Crediti per canoni e interessi I righi SX35 e SX36 riguardano i crediti del sostituto d’imposta che ha rimborsato al sostituito ritenute operate e non dovute su canoni e interessi maturati dall’1.1.2004 e corrisposti fino al 26.7.2005. Trattasi di pagamenti di canoni e interessi intervenuti tra società del medesimo gruppo residenti nella UE che sono esenti da ritenute, a determinate condizioni, dall’1.1.2004. I sostituti recuperano le somme restituite in compensazione, ai sensi del D. Lgs. 241/97. Nel rigo SX35, indicare il credito corrispondente alle ritenute di cui all’art. 25, ultimo comma del DPR n. 600 del 1973 (CANONI), restituite ai sensi dell’art. 4 del Decreto legislativo n. 143 del 30 maggio 2005, da utilizzare in compensazione esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 (codice tributo 6788). In particolare deve essere indicato: nella colonna 1, il credito risultante dalla colonna 3 del rigo SX35 della precedente dichiarazione, nonché il credito maturato nel 2012, a seguito del rimborso in tale anno, delle ritenute operate, dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell’Unione Europea e non dovute, ai sensi dell’art. 26-quater, del DPR n. 600 del 1973; nella colonna 2, il credito utilizzato in compensazione nell’anno 2012, mediante modello F24; nella colonna 3, il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2. Nel rigo SX36 (presente nel solo 770 Ordinario), indicare il credito corrispondente alle ritenute di cui all’art. 26, ultimo comma del DPR n. 600 del 1973 (INTERESSI), restituite ai sensi dell’art. 4 del Decreto legislativo n. 143 del 30 maggio 2005, da utilizzare in compensazione esclusivamente mediante il modello di pagamento F24. In particolare indicare: nella colonna 1, il credito risultante dalla colonna 3 del rigo SX36 della precedente dichiarazione, nonché il credito maturato nel 2012, a seguito del rimborso, nel predetto anno, delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell’Unione Europea e non dovute ai sensi dell’art. 26-quater, del DPR n.600 del 1973; nella colonna 2, il credito utilizzato in compensazione nell’anno 2012, mediante modello F24; nella colonna 3, il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2. Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.103 Rigo SX37 - Credito per anticipo su TFR Nel rigo SX37 devono essere forniti i dati relativi al credito d’imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998, dell’anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto. In particolare indicare: nella colonna 1, l’importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1° gennaio 2012 (credito risultante dal rigo SX37 col. 6 della precedente dichiarazione, aumentato della rivalutazione), comprensivo del credito del soggetto estinto in caso di operazioni straordinarie; nella colonna 2 l’importo del credito acquisito per effetto di operazione straordinarie che non comportino estinzione del sostituto d’imposta verificatesi nel corso del 2012 (es. cessione d’azienda); nella colonna 3 l’importo del credito ceduto per effetto di operazioni straordinarie che non comportino estinzione del sostituto d’imposta verificatesi nel 2012 (es. cessione d’azienda) nella colonna 4, l’ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 1250) a compensazione delle ritenute operate nell’anno sul TFR a qualunque titolo erogato o della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.29 del 20/03/2001, nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012; nella colonna 5, l’importo del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel punto 6 del prospetto ST(prima sezione) della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell’anno sul TFR erogato (quindi comprensivo anche di quello compensato in gennaio 2013 con ritenute operate in dicembre 2012); nella colonna 6, l’importo del credito residuo risultante dalla seguente operazione: colonna 1 + colonna 2 – colonna 3 – colonna 4 – colonna 5. Le istruzioni specificano che tale importo è quello risultante alla data del 31 dicembre 2012, ma nell’ipotesi di ritenute operate in dicembre 2012 compensate in gennaio 2013, l’importo non corrisponderà a quello risultante al 31.12.2012, ma a quello risultante al 16.1.2013. Si ricorda che il suddetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate. Il contribuente che nel corso dell’anno 2012 non abbia operato ritenute alla fonte e vanti al primo gennaio 2012 esclusivamente un credito da anticipo sul TFR non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta. Rigo SX38 - Credito riconosciuto per famiglie numerose Il rigo SX38 è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto il credito per famiglie numerose di cui all’art. 12, comma 3 del TUIR relativo all’anno 2012. In particolare indicare: nella colonna 1 l’ammontare del credito riconosciuto relativo all’anno 2012; nella colonna 2 l’ammontare di credito riconosciuto per famiglie numerose, successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio. Rigo SX 39 - Credito riconosciuto per canoni di locazione Il rigo SX39, è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto il credito per canoni di locazione di cui all’art. 16, comma 1-sexies del TUIR relativo all’anno 2012. In particolare indicare: Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.104 nella colonna 1 l’ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione nell’anno 2012; nella colonna 2 l’ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione, successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio. Rigo SX 40 – Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale Nel rigo SX40, colonna 1, si deve indicare l’ammontare del credito derivante dall’eccedenza di imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma capitale erogate in anni precedenti e non utilizzata a scomputo delle imposte dovute relativamente ai vari montanti che compongono la somma erogata al medesimo soggetto. Trattasi, ad esempio, di credito maturato in capo al sostituto (fondo pensione) che in sede di tassazione definitiva di prestazioni in forma capitale abbia restituito al sostituito ritenute effettuate in eccedenza sulle anticipazioni ricevute in anni precedenti. Nel rigo SX40, colonna 2, deve essere indicato l’importo del credito di colonna 1, utilizzato in compensazione interna (indicato nei quadri ST e/o SV del mod. 770, riteniamo, in casella 4). Nel rigo SX40, colonna 3, deve essere indicato l’importo del credito residuo. Righi da SX 41 a SX 44 (presenti nel solo 770 Ordinario) Nel rigo SX41 devono essere forniti i dati relativi al credito maturato a seguito dei versamenti dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita. Nel rigo SX42 devono essere forniti i dati relativi al credito d’imposta riconosciuto alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 2 del D.L. 185/2008. I righi SX 43 e SX 44 devono essere compilati dalle società di gestione del risparmio e altri intermediari finanziari relativamente ai fondi immobiliari e fondi lussemburghesi storici. RIGO SX45 - scudo fiscale - (presente nel solo 770 Ordinario) Il rigo serve per indicare il riepilogo dei dati delle dichiarazioni riservate relative alle attività emerse. Cordiali saluti. L’UFFICIO FISCALE CIRELLI DOTT.SSA ROBERTA DROGHETTI DOTT.SSA STEFANIA Via Carlo Mayr 14 - 44121 Ferrara - Tel 0532/761307 Fax 0532/763445 E.mail: [email protected] - Sito internet: www.ferrara.legacoop.it pag.105