INTRODUZIONE
Chimica e
sviluppo
sostenibile
Profondi e numerosi cambiamenti
mondiale negli ultimi decenni:
a livello
questioni ambientali
 disparità tra emisfero nord ed emisfero sud
 globalizzazione
 fenomeni migratori internazionali

SVILUPPO SOSTENIBILE
Coniugare in maniera responsabile l’aspetto
economico e quello ambientale, senza che il
secondo sia considerato un ostacolo per il primo
SVILUPPO SOSTENIBILE
Efficienza economica
 Integrità dell'ecosistema
 Equità sociale intra- ed inter-generazionale

RIO + 20
2012
UNCSD
La DICHIARAZIONE DI RIO
www.earthsummit2012.or
sull’ambiente e lo sviluppo (1992)
Principio 1
Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni
relative allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad
una vita sana e produttiva in armonia con la natura.
…
Principio 8
Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile e ad
una qualità di vita migliore per tutti i popoli, gli Stati
dovranno ridurre ed eliminare i modi di produzione e
consumo insostenibili e promuovere politiche
demografiche adeguate.
…
CHIMICA = scienza centrale
[fondamentale per stabilire leggi e regolamenti, influenzare le politiche ambientali,
favorire l’internazionalizzazione degli scambi commerciali e definire le linee di
condotta etiche nei confronti dell’ambiente e della salute umana]
Balaban - Klein
Posizione
strategica
della chimica
rispetto
alle altre discipline,
ma ancora molto
distante dagli
aspetti
legislativi,
economici
e sociali
SISTEMI, REGOLAMENTI,
TECNICHE E PROCEDURE
Sistema GHS
“Globally Harmonized System”
Regolamento REACH
“Registration, Evaluation, Authorisation
and restriction of CHemicals”
D. Lgs. 81/2008 o TUSL
“Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”
Regolamento CLP
“Classification, Labelling and Packaging”
Procedure GPP
“Green Public Procurement”
Tecniche LCA
“Life Cycle Assessment”
SISTEMA GHS
“Globally Harmonized System”
Ha l’obiettivo di individuare criteri uniformi a livello mondiale
per la classificazione delle sostanze e delle miscele
(“chemicals”) e per la comunicazione dei rischi che queste
comportano
SISTEMA GHS
“Globally Harmonized System”
Criteri standardizzati per la classificazione dei chemicals
uguali in tutto il mondo svolgono un ruolo fondamentale
nel:
 proteggere la salute di consumatori e lavoratori
 salvaguardare l’equilibrio ambientale
 rendere più fluidi i commerci internazionali
 ridurre le sperimentazioni animali
 fornire un quadro di riferimento per quei paesi ancora
privi di disposizioni normative a riguardo
SISTEMA GHS
“Globally Harmonized System”
La circolazione delle merci impone una speciale cautela
nell’identificare ed etichettare un prodotto, in modo che il
suo uso sia sicuro in ogni parte del mondo.
Chi manipola un qualsiasi manufatto deve conoscerne:
 la composizione
 i pericoli
 le precauzioni d’uso
Il tutto deve essere scritto in modo che ognuno possa
leggere le istruzioni sul suo utilizzo nella propria lingua
madre e comprendere gli eventuali pittogrammi riportati.
SISTEMA GHS
“Globally Harmonized System”
I continui episodi di cronaca
dimostrano
che
questo
risultato è ben lungi dall’essere
raggiunto: non solo gli incidenti
domestici e sul luogo di lavoro
sono tristemente frequenti, ma
la diffusione di malattie e
disturbi causati da ingestione,
inalazione o contatto con
determinati prodotti è molto più
veloce
proprio
a
causa
dell’ampia circolazione degli
stessi, in tempi così brevi da
porre seri problemi di controllo.
SISTEMA GHS
“Globally Harmonized System”
Tale situazione è aggravata
da una infinita serie di
contenziosi spesso originati
da situazioni a dir poco
paradossali: al di fuori del
GHS non è infrequente che
una medesima sostanza sia
classificata come “tossica”
negli USA, “nociva” nell’UE,
“non pericolosa” in Cina, con
conseguenti usi impropri.
Da uno stesso dato scientifico:
LD50 247 mg/kg/bw
EU
US
Canada
Australia
India
Giappone
Malesia
Tailandia
Nuova Zelanda
Cina
Corea
Nocivo
Tossico
Tossico
nocivo
Non tossico
Tossico
Nocivo
Nocivo
Pericoloso
Non pericoloso
Tossico
SISTEMA GHS
“Globally Harmonized System”
Classificare le sostanze chimiche secondo regolamenti
uniformi in ogni parte del mondo non comporta solo
progressi di natura etica, ma la corretta applicazione delle
norme di sicurezza assicura grossi proventi economici.
Si prevede che l’applicazione completa dei regolamenti
potrebbe comportare la diminuzione dei casi di un ampio
numero di malattie (asma, dermatiti, malattie dell’apparato
respiratorio e malattie croniche di vario genere).
La diminuzione delle sole malattie professionali
comporterebbe un ingente risparmio economico.
SISTEMA GHS
“Globally Harmonized System”
TEMPI DI ATTUAZIONE DEL GHS:

01/12/2010  limite temporale di adozione del GHS da
parte di UE, Canada e USA per le sostanze, mentre per
le miscele gli stessi Paesi dovranno adeguarsi entro il
01/06/2015
L’UE ha recepito il GHS principalmente tramite due atti
legislativi:
 il regolamento REACH,entrato in vigore il 1° giugno 2007
 il regolamento CLP, entrato in vigore il 20 gennaio 2009
REGOLAMENTO REACH
Regolamento in vigore dal primo giugno 2007 teso a tutelare la
sicurezza pur garantendo la competitività dell’industria chimica
europea.
Importanti ricadute del REACH sono assimilabili a quelle del GHS, il
sistema da cui è originato:
 l’aumento della trasparenza
 la prevenzione della frammentazione del mercato interno
 l’integrazione con gli sforzi internazionali per lo sviluppo sostenibile
 la diminuzione dei test sugli animali
La norma, di vastissime proporzioni, è destinata a sostituire
gradualmente circa 40 norme comunitarie in materia di sostanze
pericolose, creando un sistema unico per tutte le sostanze che non fa
differenza tra “nuove” ed “esistenti”.
REGOLAMENTO REACH
Perché introdurre un nuovo regolamento che disciplini la
registrazione e la circolazione dei chemicals quando gli organismi
di controllo sulla pericolosità delle sostanze esistono già?
Motivi che hanno portato al cambiamento della preesistente normativa:



la registrazione e il controllo delle sostanze chimiche erano
demandate all’autorità pubblica, con i conseguenti problemi derivanti
dal sovraccarico di lavoro, considerato l’esiguo numero dei dipendenti
rispetto alle reali necessità e l’altissimo numero di chemicals
la lentezza nelle procedure comportava seri rischi per l’ambiente e la
salute (le indicazioni per una corretta gestione delle sostanze non
erano fornite con la necessaria tempistica)
il rallentamento della ricerca e dello sviluppo di nuovi chemicals, che
pone l’industria europea in forte svantaggio competitivo rispetto a
quella statunitense e giapponese
REGOLAMENTO REACH
La distinzione tra sostanze nuove ed esistenti operata dalla normativa
preesistente era fortemente contraddittoria: infatti, mentre le sostanze
nuove erano soggette a precisi obblighi di valutazione e registrazione,
nulla era previsto per quelle già in circolazione (stimate in più di
100.000), eccetto per quelle prodotte in quantità elevate.
Inoltre, anche per queste ultime le procedure si sono rivelate
estremamente lente: ad esempio, nel 1993, anno di emanazione del
primo regolamento sul Risk Assessment, delle 140 sostanze scelte
per essere sottoposte a valutazione del rischio solo un esiguo numero
era al completo di tutti i dati richiesti lungo l’iter di registrazione.
REGOLAMENTO REACH
Con tale regolamento tutte le sostanze sono sottoposte agli stessi
oneri di registrazione e non sono più controllate dalle autorità
pubbliche: sono i produttori e gli importatori ad assumersi tutti gli oneri
di registrazione, pena l’esclusione definitiva dei chemicals dal
mercato.
Questo comporta non solo un sollievo per gli enti pubblici, ma anche
una maggiore efficienza nella valutazione del rischio, in quanto i
migliori conoscitori di una sostanza chimica (compresi i trattamenti a
cui è stata sottoposta, le possibili impurezze, i materiali con cui è
venuta a contatto negli impianti ...). sono coloro che la producono.
Da non sottovalutare l’aspetto etico: il concetto di responsabilità
sociale trae giovamento da questo regolamento il quale, prevedendo
forti sanzioni in caso di inadempienza, responsabilizza le aziende nei
confronti della comunità.
REGOLAMENTO REACH
Ad essere coinvolti e responsabilizzati sono anche gli “utilizzatori a
valle” o “utilizzatori finali” (DU: Downstreet Users).
Infatti il REACH prevede che il flusso di informazioni non sia più solo
dal produttore/importatore all’utilizzatore, ma anche da quest’ultimo al
produttore/importatore.
Lo strumento di dialogo tra le parti è rappresentato dalla Scheda Dati
di Sicurezza (SDS), anch’essa opportunamente rinnovata e adeguata
alle nuove esigenze di comunicazione internazionale.
I DU dovranno comunicare al fabbricante gli utilizzi che fanno della
sostanza (in modo che diventino “usi identificati”) e il contesto nel
quale le sostanze sono utilizzate (il cosiddetto “scenario di
esposizione”) qualora non sia adeguatamente descritto nella SDS.
REGOLAMENTO REACH
Altro aspetto da non sottovalutare è il seguente: con la normativa
previgente le sostanze nuove dovevano essere testate e notificate se
prodotte in quantità superiore a 10 kg; per quelle prodotte in quantità
superiore alla tonnellata erano previsti ulteriori oneri burocratici ed
economici  questo aspetto ha inibito la ricerca e lo sviluppo di
sostanze alternative, continuando a incoraggiare l’uso di sostanze
esistenti non testate.
Con il REACH tale scenario è destinato finalmente a scomparire; non
solo il REACH prevede gli stessi obblighi per le sostanze nuove e per
quelle esistenti sul mercato, ma ha aumentato la soglia per la
registrazione di nuove sostanze portandola a una tonnellata.
Senza dubbio questo continuerà ad accrescere lo spirito di
innovazione incoraggiando la sintesi e la messa in circolazione di
nuovi chemicals.
REGOLAMENTO CLP
Tale regolamento uniforma a
livello mondiale la classificazione
e l’etichettatura delle sostanze
chimiche e delle miscele.
Lo strumento principe del CLP è
la SDS (Safety Data Sheet,
ovvero la scheda di sicurezza).
SDS – “Safety Data Sheet”
La scheda di dati di sicurezza è datata e contiene le seguenti voci:
􀂄 1) identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa;
􀂄 2) identificazione dei pericoli;
􀂄 3) composizione/informazioni sugli ingredienti;
􀂄 4) misure di primo soccorso;
􀂄 5) misure di lotta antincendio;
􀂄 6) misure in caso di rilascio accidentale;
􀂄 7) manipolazione e immagazzinamento;
􀂄 8) controlli dell'esposizione/protezione individuale;
􀂄 9) proprietà fisiche e chimiche;
􀂄 10) stabilità e reattività;
􀂄 11) informazioni tossicologiche;
􀂄 12) informazioni ecologiche;
􀂄 13) considerazioni sullo smaltimento;
􀂄 14) informazioni sul trasporto;
􀂄 15) informazioni sulla regolamentazione;
􀂄 16) altre informazioni.
TECNICHE LCA
Il Life Cycle Assessment (Valutazione del Ciclo di Vita) rappresenta
uno degli strumenti fondamentali per l’attuazione di una Politica
Integrata dei Prodotti, nonché il principale strumento operativo del
“Life Cycle Thinking”: si tratta di un metodo oggettivo di valutazione e
quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti
potenziali associati ad un prodotto/ processo/ attività lungo l’intero
ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie prime al fine vita.
La rilevanza di tale tecnica risiede principalmente nel suo approccio
innovativo che consiste nel valutare tutte le fasi di un processo
produttivo
come
correlate
e
dipendenti.
Tra gli strumenti nati per l’analisi di sistemi industriali l’LCA ha assunto
un ruolo preminente ed è in forte espansione a livello nazionale ed
internazionale.
A livello internazionale la metodologia LCA è regolamentata dalle
norme ISO della serie 14040.
A livello europeo l’importanza strategica dell’adozione della metodologia LCA
come strumento di base e scientificamente adatto all’identificazione di aspetti
ambientali significativi è espressa chiaramente all’interno del Libro Verde COM
2001/68/CE e della COM 2003/302/CE sulla Politica Integrata dei Prodotti, ed
è suggerita, almeno in maniera indiretta, anche all’interno dei Regolamenti
Europei: EMAS (761/2001/CE) ed Ecolabel 1980/2000/CE.
L’LCA rappresenta un supporto fondamentale allo sviluppo di schemi di
Etichettatura Ambientale: nella definizione dei criteri ambientali di riferimento
per un dato gruppo di prodotti (etichette ecologiche di tipo I: Ecolabel) o
come principale strumento atto ad ottenere una Dichiarazione Ambientale di
Prodotto: DAP (etichetta ecologica di tipo III).
Potenzialmente quindi le sue applicazioni sono innumerevoli:
Sviluppo e Miglioramento di prodotti/processi
 Marketing Ambientale
 Pianificazione strategica
 Attuazione di una Politica Pubblica

PROCEDURE GPP
Acquisti Verdi nella Pubblica Amministrazione
Mentre il REACH ed il CLP sono stati progettati “dall’alto”,
ovvero da esperti che hanno stabilito delle regole da
osservare (seppure con la collaborazione attiva di coloro
che manipolano a vario titolo le sostanze chimiche, i quali
possono suggerire eventuali altri usi delle stesse o rischi/
pericoli inizialmente non previsti), il GPP rappresenta uno
di quei provvedimenti che partono “dal basso”, cioè per
iniziativa di istituzioni pubbliche che si impegnano ad
acquistare prodotti certificati relativamente al loro ridotto
impatto ambientale e sicuri dal punto di vista sanitario.
PROCEDURE GPP
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1. introduzione