ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI IVREA, PINEROLO E TORINO
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La fiscalità negli Enti Locali
Torino, 25 ottobre 2003
Gruppo di Studio Enti Locali
LA FISCALITA’ PASSIVA NEI COMUNI
Imposte dirette
L’attività svolta dai Comuni ed in
generale dagli enti territoriali non è
soggetta all’imposta sui redditi delle
persone giuridiche (art.88 TUIR).
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LA FISCALITA’ PASSIVA NEI COMUNI
Imposte Indirette
IVA
Fondamentale per inquadrare la fattispecie
risulta l’art.4 del DPR633/72 ai commi 4 e 5,
dove viene chiaramente messo in rilievo quanto
segue:
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IVA
Gli Enti territoriali sono soggetti passivi
all’imposta sul valore aggiunto per le
cessioni di beni e per le prestazioni di
servizi afferenti l’attività commerciale.
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Il comma 5 seguente fornisce
un’elencazione di attività che, per
presunzione assoluta, sono considerate
commerciali:
1) cessione di beni nuovi prodotti per la vendita
2) erogazione d’acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia
elettrica e vapore
3) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
4) gestione di spacci aziendali , mense e somministrazione di pasti
5) trasporto e deposito merci
6) trasporto di persone
7) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici ; prestazioni alberghiere e di
alloggio
8) servizi portuali e aeroportuali
9) pubblicità commerciale
10) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari
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Dal combinato disposto degli artt. 88 TUIR
e 4 DPR633/72 emerge che vi sono attività
che, in quanto esercitate dagli Enti
Territoriali, non sono soggette
all’imposizione diretta, mentre, se
sussistono determinate caratteristiche di
commercialità, sono soggette ad imposta
sul valore aggiunto.
Le attività elencate all’art.4 comma 5
sono sempre attività commerciali e
come tali rientranti nel campo
dell’imposta sul valore aggiunto.
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Il Ministero delle Finanze con la Circolare ministeriale
del 22 maggio 1976 n .18/360068 aveva individuato
un elenco di attività a carattere commerciale che può
ancora, riveduto e corretto, fornire un primo
orientamento in materia.
In ogni caso occorre sempre avere a mente che gli
atti ed i provvedimenti effettuati in veste di pubblica
autorità sono esclusi dall’imposta sul valore aggiunto.
Enucleiamo , a tal fine , le seguenti operazioni :
 attività amministrativa
 concessione di aree e loculi cimiteriali ed in
generale del patrimonio indisponibile dell’Ente
 gestione di beni sia demaniali sia patrimoniali
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I servizi indispensabili sono altrimenti esclusi
dalla commercialità
Sicuramente rientranti nel novero della attività
commerciali, sono, invece, i servizi a domanda
individuale, ovvero quei servizi a fronte dei quali
l’Ente richiede un contributo all’utente del
servizio.
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I servizi indispensabili sono altrimenti esclusi
dalla commercialità
Sicuramente rientranti nel novero della attività
commerciali, sono, invece, i servizi a domanda
individuale, ovvero quei servizi a fronte dei quali
l’Ente richiede un contributo all’utente del
servizio.
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L’imposta sul valore aggiunto – art.1 si applica
sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate
nel
territorio
dello
Stato
nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e
professioni e sulle importazioni da chiunque
effettate.
Le operazioni che rientrano nel regime Iva sono
quindi caratterizzate dai requisiti :
1. Soggettivo
2. Oggettivo
3. Territoriale
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Le operazioni carenti di uno di questi requisiti o per
espressa disposizione di legge sono escluse dal campo di
applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto.
Esaminiamo , a tal proposito , alcuni casi :
Risarcimento danni : escluso dal campo di applicazione
dell’imposta per carenza del presupposto oggettivo - non
si tratta in fatti né di cessione di beni né di prestazione di
servizi.
Finanziamento erogato dall’ente : se è un contributo
senza contro prestazione , una mera elargizione di
denaro per sostenere l’attività del beneficiario risulta
escluso dall’applicazione dell’imposta ; qualora assuma
la connotazione di corrispettivo rientra nel campo di
applicazione dell’imposta.
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Adempimenti pratici che incombono al Revisore .
•Approfondire le modalità di gestione della
Contabilità ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
•Verificare se la contabilità è tenuta internamente
oppure è appoggiata ad un professionista esterno.
In ambedue i casi sarà opportuno effettuare una
verifica relativa agli adempimenti degli obblighi del
contribuente
Comune,
verificando
l’avvenuta
fatturazione, registrazione e dichiarazione.
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Attenzione particolare sarà posta ai documenti
prodotti ai fini Iva (fatture ,distinte etc)
Indispensabile sarà richiedere al Comune di stilare
l’elenco delle attività rilevanti ai fini Iva che
generalmente si sostanziano in :
•TRASPORTO ALUNNI
•REFEZIONE ALUNNI /MENSA DIPENDENTI
•CENTRI ESTIVI
•ASILO NIDO
•SERVIZI CIMITERIALI
•ATTIVITA’ SPORTIVE
•SOGGIORNO MARINO ANZIANI
•SERVIZI DI FOGNATURA
•DEPURAZIONE ACQUE
•RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI
•PARCHIMETRI E PARCHEGGI
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Una volta individuate le singole
attività converrà esaminarne le
modalità di gestione, nonché le
eventuali problematiche che
possono emergere in relazione
alle singole fattispecie.
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