Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 70 07.03.2014 Iva: Variazione del pro rata e rettifica della detrazione Categoria: Iva Sottocategoria: Dichiarazione Anche quest’anno nella Dichiarazione Iva 2014, periodo d’imposta 2013, si dovrà verificare la necessità di operare la rettifica della detrazione Iva a credito, operata negli anni precedenti causa la variazione del pro rata di detraibilità in misura superiore a dieci punti. La rettifica del pro – rata di detraibilità, con riferimento all’Iva detratta, trova applicazione → al momento dell’acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi. Per beni ammortizzabili, in base al comma 5 dell’art. 19-bis2 Decreto Iva, si intendono quelli di costo superiore a € 516,46 con un coefficiente di ammortamento pari o inferiore al 25%. Come disposto dal comma 8 dell’art. 19-bis2, i fabbricati/porzioni di fabbricati sono, in ogni caso, considerati “ammortizzabili”. → La variazione va verificata in un periodo di tempo limitato (nel periodo di c.d. tutela fiscale: 4 anni successivi all’acquisto, 9 per i fabbricati). Premessa L’art. 19, comma 5, D.P.R. 633/1972, dispone quanto segue: “Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis”. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La richiamata disposizione prevede che, se al volume d'affari concorrono abitualmente sia operazioni imponibili che esenti, la detrazione dell'Iva su acquisti e importazioni può essere esercitata per l'importo calcolato con le modalità previste dall’art. 19 – bis, comma 1, D.P.R. 63371972. L’applicazione della percentuale di detrazione secondo le disposizioni dell’art. 19 – bis, comma 1, D.P.R. 63371972, non avviene → nei casi in cui il contribuente abbia posto in essere: - operazioni esenti in modo occasionale, nell’ambito di un’attività imponibile; - La percentuale di detrazione operazioni imponibili occasionali, nell’ambito di un’attività esente. Se al volume d'affari concorrono abitualmente sia operazioni imponibili che esenti, la percentuale di detrazione da applicare viene calcolata secondo le regole dettate dall’art. 19 – bis1, D.P.R. 633/1972. La percentuale di detrazione da applicare viene definita pro – rata di detraibilità. L’art. 19-bis 1, D.P.R. 633/1972, detta le modalità di calcolo del pro-rata di detraibilità nel caso di attività che comportano strutturalmente l'effettuazione anche di operazioni attive esenti da Iva. In base all’art. 19-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/72, la percentuale di detraibilità è ottenuta dal rapporto tra → le operazioni effettuate nel corso dell’anno che danno diritto alla detrazione e → lo stesso importo aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno. L’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 328/E/1997 ha proposto la seguente formula: Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info % pro rata = operazioni imponibili + operazioni assimilate operazioni imponibili + operazioni assimilate + operazioni esenti Il pro-rata (espresso in%) va arrotondato all'unità inferiore se la parte decimale non è superiore a 0,5 o all'unità superiore negli altri casi. Calcolo pro – rata di detraibilità Nel calcolo del pro rata di detraibilità vanno esclusi dal rapporto, sia al numeratore che al denominatore, le seguenti operazioni: a) le cessioni di beni ammortizzabili materiali e immateriali; b) i trasferimenti interni di beni o servizi tra attività dello stesso soggetto che ha separato contabilmente una o più attività, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 633/1972; c) le operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o non sono accessorie ad operazioni imponibili; d) le operazioni escluse dall'ambito di applicazione dell'Iva, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), d) ed f), vale a dire: - cessioni di denaro; - conferimenti d'azienda; - cessioni gratuite di campioni di modico valore; - passaggi di beni per fusioni, scissioni; a) le cessioni esenti, di cui all'art. 10, n. 27-quinquies, cioè quelle relative a beni sui quali non è stata recuperata l'Iva assolta all'atto dell'acquisto, la cui cessione esente non deve provocare un ulteriore effetto di indetraibilità. Le cessioni esenti di oro da investimento per effetto del comma 5-bis dell'art. 19, vanno considerate alla stessa stregua delle operazioni imponibili e sono, quindi, da computare sia al numeratore che al denominatore. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Se nell'esercizio precedente non vi sono state operazioni esenti, nelle liquidazioni periodiche dell'esercizio corrente, pur esistendo operazioni esenti, si applica provvisoriamente il 100% di detrazione; solo a fine esercizio si effettua il calcolo della percentuale di detrazione (pro-rata) dell'anno in corso. Liquidazioni periodiche e conguaglio L’art. 19, comma 5, D.P.R. 633/1972, dispone che il pro rata va calcolato provvisoriamente tramite l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, desumibile dalla relativa dichiarazione Iva. Chi inizia una nuova attività e ritiene di effettuare operazioni esenti, calcola la detrazione dell'Iva in base ad una percentuale determinata presuntivamente salvo conguaglio a fine anno. In sede di dichiarazione Iva annuale sarà determinata la percentuale di pro rata “definitiva”, operando l’eventuale conguaglio. Il calcolo del pro – rata di detraibilità nel Modello Iva 2014 Per determinare il pro – rata di detraibilità da applicare per il 2013, nella Dichiarazione Iva 2014, si dovrà compilare il rigo VF34. In colonna 8 del rigo VF34 della Dichiarazione Iva 2014, periodo d’imposta 2013, sarà necessario indicare il seguente rapporto, come riportato nelle istruzioni al modello Iva, espresso in termini percentuali: VE40 + VF34 campo 1 + VF34 campo 5 + VF34 campo 6 + VF34 campo 7 – (VE33 – VF34 campo 4) VEVE40 + VF34 campo 5 + VF34 campo 6 – VF34 campo 2 – VF34 campo 3 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La rettifica della detrazione In base all’art. 19bis 2, comma 4, la variazione del pro rata di detraibilità in misura superiore a dieci punti rispetto alla percentuale applicata nell’anno di acquisizione del bene, determina la necessità, al verificarsi di ulteriori condizioni, di procedere alla rettifica dell’Iva detratta da indicare nel rigo VF 56 della Dichiarazione Iva 2014. La rettifica del pro – rata di detraibilità, con riferimento all’Iva detratta, trova applicazione → al momento dell’acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi; per beni ammortizzabili, in base al comma 5 dell’ art. 19-bis2, si intendono quelli di costo superiore a € 516,46 con un coefficiente di ammortamento pari o inferiore al 25%. Come disposto dal comma 8 del citato art. 19-bis2, i fabbricati/porzioni di fabbricati sono, in ogni caso, considerati “ammortizzabili”. → La variazione va verificata in un periodo di tempo limitato (nel periodo di c.d. tutela fiscale: 4 anni successivi all’acquisto, 9 per i fabbricati). Esempio Si ipotizzi un’attrezzatura il cui acquisto, avvenuto nel 2012, ha generato un’Iva a credito di euro 10.000. Il pro – rata di detraibilità: → per il 2013 è del 60%; → nel 2012 era del 45%. Rettifica Detrazione Iva detraibile 2012 Iva detratta 2012 Rettifica a favore 6.000 (60% di 10.000) 4.500 (45% di 10.000) 1.500 (6.000 – 4.500) La rettifica della detrazione per il 2013 (da indicare a rigo VF56 del mod. Iva 2014) corrisponde ad un quinto (un decimo per i fabbricati) della differenza tra l’Iva detratta inizialmente e quella ottenuta applicando il pro rata 2013. Rettifica Detrazione Iva detraibile 2012 Iva detratta 2012 Rettifica a favore 6.000 (60% di 10.000) 4.500 (45% di 10.000) 1.500 (6.000 – 4.500) 1.500 : 5 = 300 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Cessione di beni Nel caso in cui, durante il periodo di tutela fiscale venga ceduto un bene ammortizzabile, viene data la possibilità di recuperare l’Iva non detratta nel momento dell’acquisto del bene, in misura proporzionale agli anni mancanti al raggiungimento del quinquennio (decennio per i fabbricati) considerando la percentuale di detrazione al 100% se la cessione è soggetta ad Iva. In ogni caso, il recupero non può essere superiore all’imposta a debito relativa alla cessione. Esempio Si ipotizzi un’attrezzatura il cui acquisto, avvenuto nel 2012, ha generato un’Iva a credito di euro 10.000. Il pro – rata di detraibilità: - nel 2012 il era del 60%; - nel 2013 l’attrezzatura viene ceduta per euro 15.000 + Iva (3.330,00). Nel 2013 il pro rata di detraibilità è del 45%. Rettifica Detrazione Iva detraibile Iva detratta 2012 2012 Limite massimo Rettifica a favore rettifica a favore 10.000 (100% di 6.000 (60% di 10.000) 10.000) 3.300 4.000 4.000 : 5 * 4 = 3.200 Il caso Beta SRL presenta nel 2013 una percentuale di pro rata di detraibilità pari al 65%. Al 31.12.2013 i beni ammortizzabili (di importo superiore a € 516,46) sono così individuati: · € 100.000 (Iva € 21.000) acquistati nel 2012 (pro rata 59%); · € 200.000 (Iva € 40.000) acquistati nel 2011 (pro rata 53%); · € 300.000 (Iva € 60.000) acquistati nel 2010 (pro rata 77%); · € 150.000 (Iva € 30.000) acquistati nel 2009 (pro rata 51%); · € 400.000 (Iva € 80.000) acquistati nel 2008 (pro rata 49%). Rettifica Detrazione Iva detraibile Iva detraibile Limite Rettifica nell’anno di con pro rata massimo favore/ tutela fiscale di detraibilità rettifica 2013 favore Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 a a (sfavore) 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 2012 La rettifica della detrazione non è obbligatoria, in quanto la variazione è inferiore a 10 punti percentuali. 2011 21.200 26.000 2010 46.200 39.000 2009 15.300 19.500 2008 4.800:5= 960 (7.200):5= (1.440) 4.200:5= 840 Anno fuori dal periodo di tutela fiscale Totale rettifica 340 L’ammontare così determinato va riportato a rigo VF56 (segno +) con conseguente aumento dell’Iva ammessa in detrazione per il 2013. - Riproduzione riservata - Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info