Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 70
07.03.2014
Iva: Variazione del pro rata e
rettifica della detrazione
Categoria: Iva
Sottocategoria: Dichiarazione
Anche quest’anno nella Dichiarazione Iva 2014, periodo d’imposta 2013, si dovrà verificare la necessità di
operare la rettifica della detrazione Iva a credito, operata negli anni precedenti causa la variazione del
pro rata di detraibilità in misura superiore a dieci punti.
La rettifica del pro – rata di detraibilità, con riferimento all’Iva detratta, trova applicazione
→ al momento dell’acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative alla
trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi. Per beni ammortizzabili, in
base al comma 5 dell’art. 19-bis2 Decreto Iva, si intendono quelli di costo superiore a € 516,46
con un coefficiente di ammortamento pari o inferiore al 25%. Come disposto dal comma 8
dell’art. 19-bis2, i fabbricati/porzioni di fabbricati sono, in ogni caso, considerati “ammortizzabili”.
→ La variazione va verificata in un periodo di tempo limitato (nel periodo di c.d. tutela fiscale: 4
anni successivi all’acquisto, 9 per i fabbricati).
Premessa
L’art. 19, comma 5, D.P.R. 633/1972, dispone quanto segue: “Ai contribuenti che
esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto
alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi
dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura
proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è
determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis”.
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Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
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La richiamata disposizione prevede che, se al volume d'affari concorrono
abitualmente sia operazioni imponibili che esenti, la detrazione dell'Iva su
acquisti e importazioni può essere esercitata per l'importo calcolato con le
modalità previste dall’art. 19 – bis, comma 1, D.P.R. 63371972.
L’applicazione della percentuale di detrazione secondo le disposizioni
dell’art. 19 – bis, comma 1, D.P.R. 63371972, non avviene
→ nei casi in cui il contribuente abbia posto in essere:
-
operazioni esenti in modo occasionale, nell’ambito di un’attività
imponibile;
-
La percentuale
di detrazione
operazioni imponibili occasionali, nell’ambito di un’attività esente.
Se al volume d'affari concorrono abitualmente sia operazioni imponibili che
esenti, la percentuale di detrazione da applicare viene calcolata secondo le
regole dettate dall’art. 19 – bis1, D.P.R. 633/1972.
La percentuale di detrazione da applicare viene definita pro – rata di
detraibilità.
L’art. 19-bis 1, D.P.R. 633/1972, detta le modalità di calcolo del pro-rata di
detraibilità nel caso di attività che comportano strutturalmente l'effettuazione
anche di operazioni attive esenti da Iva.
In base all’art. 19-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/72, la percentuale di detraibilità è
ottenuta dal rapporto tra
→ le operazioni effettuate nel corso dell’anno che danno diritto alla
detrazione e
→ lo stesso importo aumentato delle operazioni esenti effettuate
nell’anno.
L’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 328/E/1997 ha proposto la seguente
formula:
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%
pro
rata =
operazioni imponibili + operazioni assimilate
operazioni
imponibili
+
operazioni
assimilate
+
operazioni esenti
Il pro-rata (espresso in%) va arrotondato all'unità inferiore se la parte
decimale non è superiore a 0,5 o all'unità superiore negli altri casi.
Calcolo pro –
rata di
detraibilità
Nel calcolo del pro rata di detraibilità vanno esclusi dal rapporto, sia al
numeratore che al denominatore, le seguenti operazioni:
a) le cessioni di beni ammortizzabili materiali e immateriali;
b) i trasferimenti interni di beni o servizi tra attività dello stesso soggetto
che ha separato contabilmente una o più attività, ai sensi dell'art. 36 del
D.P.R. 633/1972;
c) le operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, quando non
formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o non sono
accessorie ad operazioni imponibili;
d) le operazioni escluse dall'ambito di applicazione dell'Iva, di cui all'art. 2,
comma 1, lettere a), b), d) ed f), vale a dire:
-
cessioni di denaro;
-
conferimenti d'azienda;
-
cessioni gratuite di campioni di modico valore;
-
passaggi di beni per fusioni, scissioni;
a) le cessioni esenti, di cui all'art. 10, n. 27-quinquies, cioè quelle relative a
beni sui quali non è stata recuperata l'Iva assolta all'atto dell'acquisto,
la cui cessione esente non deve provocare un ulteriore effetto di
indetraibilità.
Le cessioni esenti di oro da investimento per effetto del comma 5-bis dell'art. 19,
vanno considerate alla stessa stregua delle operazioni imponibili e sono, quindi,
da computare sia al numeratore che al denominatore.
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Se nell'esercizio precedente non vi sono state operazioni esenti, nelle
liquidazioni periodiche dell'esercizio corrente, pur esistendo operazioni
esenti, si applica provvisoriamente il 100% di detrazione; solo a fine esercizio
si effettua il calcolo della percentuale di detrazione (pro-rata) dell'anno in
corso.
Liquidazioni
periodiche e
conguaglio
L’art. 19, comma 5, D.P.R. 633/1972, dispone che il pro rata va calcolato
provvisoriamente tramite l’applicazione della percentuale di detrazione
dell’anno precedente, desumibile dalla relativa dichiarazione Iva.
Chi inizia una nuova attività e ritiene di effettuare operazioni esenti, calcola
la
detrazione
dell'Iva
in
base
ad
una
percentuale
determinata
presuntivamente salvo conguaglio a fine anno.
In sede di dichiarazione Iva annuale sarà determinata la percentuale di pro rata
“definitiva”, operando l’eventuale conguaglio.
Il calcolo del
pro – rata di
detraibilità nel
Modello Iva
2014
Per determinare il pro – rata di detraibilità da applicare per il 2013, nella
Dichiarazione Iva 2014, si dovrà compilare il rigo VF34.
In colonna 8 del rigo VF34 della Dichiarazione Iva 2014, periodo d’imposta 2013,
sarà necessario indicare il seguente rapporto, come riportato nelle istruzioni al
modello Iva, espresso in termini percentuali:
VE40 + VF34 campo 1 + VF34 campo 5 + VF34 campo 6 + VF34 campo 7 –
(VE33 – VF34 campo 4)
VEVE40 + VF34 campo 5 + VF34 campo 6 – VF34 campo 2 – VF34 campo 3
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La rettifica
della
detrazione
In base all’art. 19bis 2, comma 4, la variazione del pro rata di detraibilità in
misura superiore a dieci punti rispetto alla percentuale applicata nell’anno di
acquisizione del bene, determina la necessità, al verificarsi di ulteriori
condizioni, di procedere alla rettifica dell’Iva detratta da indicare nel rigo VF 56
della Dichiarazione Iva 2014.
La rettifica del pro – rata di detraibilità, con riferimento all’Iva detratta, trova
applicazione
→ al momento dell’acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle
prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla
ristrutturazione dei beni stessi; per beni ammortizzabili, in base al
comma 5 dell’ art. 19-bis2, si intendono quelli di costo superiore a €
516,46 con un coefficiente di ammortamento pari o inferiore al 25%.
Come disposto dal comma 8 del citato art. 19-bis2, i fabbricati/porzioni
di fabbricati sono, in ogni caso, considerati “ammortizzabili”.
→ La variazione va verificata in un periodo di tempo limitato (nel periodo
di c.d. tutela fiscale: 4 anni successivi all’acquisto, 9 per i fabbricati).
Esempio
Si ipotizzi un’attrezzatura il cui acquisto, avvenuto nel 2012, ha generato un’Iva
a credito di euro 10.000. Il pro – rata di detraibilità:
→ per il 2013 è del 60%;
→ nel 2012 era del 45%.
Rettifica Detrazione
Iva detraibile 2012
Iva detratta 2012
Rettifica a favore
6.000 (60% di 10.000)
4.500 (45% di 10.000)
1.500 (6.000 – 4.500)
La rettifica della detrazione per il 2013 (da indicare a rigo VF56 del mod. Iva
2014) corrisponde ad un quinto (un decimo per i fabbricati) della differenza tra
l’Iva detratta inizialmente e quella ottenuta applicando il pro rata 2013.
Rettifica Detrazione
Iva detraibile 2012
Iva detratta 2012
Rettifica a favore
6.000 (60% di 10.000)
4.500 (45% di 10.000)
1.500 (6.000 – 4.500)
1.500 : 5 = 300
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Cessione di
beni
Nel caso in cui, durante il periodo di tutela fiscale venga ceduto un bene
ammortizzabile, viene data la possibilità di recuperare l’Iva non detratta nel
momento dell’acquisto del bene, in misura proporzionale agli anni mancanti al
raggiungimento del quinquennio (decennio per i fabbricati) considerando la
percentuale di detrazione al 100% se la cessione è soggetta ad Iva.
In ogni caso, il recupero non può essere superiore all’imposta a debito relativa
alla cessione.
Esempio
Si ipotizzi un’attrezzatura il cui acquisto, avvenuto nel 2012, ha generato un’Iva
a credito di euro 10.000. Il pro – rata di detraibilità:
-
nel 2012 il era del 60%;
-
nel 2013 l’attrezzatura viene ceduta per euro 15.000 + Iva
(3.330,00). Nel 2013 il pro rata di detraibilità è del 45%.
Rettifica Detrazione
Iva detraibile
Iva detratta 2012
2012
Limite massimo
Rettifica a favore
rettifica a favore
10.000 (100% di
6.000 (60% di
10.000)
10.000)
3.300
4.000
4.000 : 5 * 4 =
3.200
Il caso
Beta SRL presenta nel 2013 una percentuale di pro rata di detraibilità pari al
65%.
Al 31.12.2013 i beni ammortizzabili (di importo superiore a € 516,46) sono così
individuati:
· € 100.000 (Iva € 21.000) acquistati nel 2012 (pro rata 59%);
· € 200.000 (Iva € 40.000) acquistati nel 2011 (pro rata 53%);
· € 300.000 (Iva € 60.000) acquistati nel 2010 (pro rata 77%);
· € 150.000 (Iva € 30.000) acquistati nel 2009 (pro rata 51%);
· € 400.000 (Iva € 80.000) acquistati nel 2008 (pro rata 49%).
Rettifica Detrazione
Iva detraibile
Iva detraibile
Limite
Rettifica
nell’anno
di
con pro rata
massimo
favore/
tutela fiscale
di detraibilità
rettifica
2013
favore
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a
a
(sfavore)
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2012
La rettifica della detrazione non è obbligatoria, in quanto la
variazione è inferiore a 10 punti percentuali.
2011
21.200
26.000
2010
46.200
39.000
2009
15.300
19.500
2008
4.800:5= 960
(7.200):5=
(1.440)
4.200:5= 840
Anno fuori dal periodo di tutela fiscale
Totale rettifica
340
L’ammontare così determinato va riportato a rigo VF56 (segno +) con
conseguente aumento dell’Iva ammessa in detrazione per il 2013.
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