Dipartimento Processi Organizzativi
CORSO PER RSPP-ASPP
MODULO A
RISCHIO DA AGENTI
BIOLOGICI
Vanessa Manni
[email protected]
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CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI
RISCHI PER LA SICUREZZA
dovuti a
Strutture
Macchine
Impianti elettrici
Incendio - Esplosioni
Sostanze e preparati pericolosi
RISCHI PER LA SALUTE
Agenti chimici
dovuti a
Agenti biologici
Agenti fisici
RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI
dovuti a
Organizzazione del lavoro
Fattori psicologici
Fattori ergonomici
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AGENTI BIOLOGICI
I microrganismi sono presenti ovunque nell’ambiente,
la maggior parte di essi sono innocui per gli esseri
umani e svolge inoltre molte funzioni importanti.
Essi possono essere utilizzati per la produzione di
farmaci o per la degradazione di sostanze inquinanti
in ambienti contaminati, oltre ad essere responsabili
della produzione di circa la metà della quantità di
ossigeno che normalmente respiriamo.
Alcuni microrganismi possono essere
causa di infezioni, allergie, o esplicare effetti tossici,
costituendo quindi un problema che coinvolge
direttamente il settore occupazionale
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RISCHIO BIOLOGICO
Per lungo tempo il rischio biologico in ambito
lavorativo è stato considerato soprattutto come
RISCHIO INFETTIVO per quei gruppi di lavoratori
esposti a microorganismi in ambito sanitario e per
quelli a rischio di contrarre zoonosi (veterinari,
agricoltori ecc.).
Successivamente tra i rischi di natura biologica
sono stati riconosciuti quelli allergici e tossici.
È stato così possibile ricondurre ad esposizioni
lavorative a muffe, funghi, endotossine batteriche
ed enzimi, sindromi irritative delle mucose e
delle prime vie respiratorie ecc.
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RISCHIO BIOLOGICO
E’ possibile individuare 2 diverse tipologie di rischio
biologico in ambito occupazionale:
rischio biologico generico: presente in tutti gli
ambienti di lavoro;
rischio biologico specifico: proprio della
mansione svolta.
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RISCHIO BIOLOGICO
Il rischio biologico specifico è a sua volta
distinguibile in:
a) rischio biologico deliberato: si manifesta
quando una determinata attività prevede l’uso
deliberato, intenzionale, di agenti biologici, per es. si
usa un microrganismo nella produzione di generi
alimentari; in tal caso l’agente biologico è ben noto e
viene intenzionalmente introdotto nel ciclo
lavorativo per esservi trattato, manipolato,
trasformato o per sfruttarne le proprietà biologiche
b) rischio biologico potenziale: deriva da una
esposizione non intenzionale, potenziale ad agenti
biologici; per esempio separazione dei rifiuti o
attività agricole.
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RISCHIO BIOLOGICO
L’esposizione a rischio biologico è possibile, ad
esempio, nei seguenti ambiti:
impresa di pulizia: il rischio biologico deriva dalla
possibilità di contatto con materiali infetti di varia
provenienza;
lavanderia (il rischio biologico è dovuto alla
manipolazione di indumenti sporchi e
potenzialmente infetti di varia provenienza e d’uso);
attività indoor: il rischio biologico deriva
dall’inalazione di aerosol contaminati da
microrganismi presenti nell’aria degli ambienti
indoor;
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RISCHIO BIOLOGICO
aree di lavoro con impianti ad aria condizionata
con alti livelli di umidità: il rischio biologico deriva
da muffe/lieviti e legionella diffuse negli ambienti di
lavoro
attività lavorative con trasferimenti all’estero
(l’esposizione ad agenti biologici si può realizzare
durante i viaggi in paesi in via di sviluppo dove sono
presenti alcune malattie infettive non così diffuse
nei paesi di provenienza, quali ad esempio: epatite
A, B , febbre tifoide, febbre gialla, meningite
meningococcica, rabbia, encefalite giapponese,
malaria ecc);
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RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI
Il recepimento a livello nazionale delle direttive
comunitarie con la promulgazione del D.Lgs.
626/1994, ha colmato una lacuna nel corpo
legislativo italiano in tema di tutela della salute in
ambito professionale
Recepimento della Direttiva Europea
2000/54/CE
Titolo X del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81
(Testo Unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro)
TITOLO X D.LGS 81/2008
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CAPO I
Campo di applicazione
Definizioni
Classificazione
Comunicazione
Autorizzazione
CAPO II
Obblighi del Datore di Lavoro
CAPO III
Sorveglianza Sanitaria
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CAMPO DI APPLICAZIONE
Le norme del presente titolo si applicano
a tutte le attività lavorative nelle quali vi è
rischio di esposizione ad agenti biologici
AGENTI BIOLOGICI
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Virus
Parassiti
Colture cellulari
Batteri
Funghi
Ecc
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DEFINIZIONI
Agente Biologico: Qualsiasi microrganismo,
anche se geneticamente modificato, coltura
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe
provocare infezioni, allergie o intossicazioni
Microrganismo: Qualsiasi entità microbiologica,
cellulare o meno, in grado di riprodursi o
trasferire materiale genetico
Coltura cellulare: Il risultato della crescita in
vitro di cellule derivate da organismi
pluricellulari
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CLASSIFICAZIONE
Classificazione analitica dei microrganismi
in base alla loro pericolosità per l’uomo
(art. 278; All. XLVI)
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CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI
Infettività
Capacità di sopravvivere alle difese dell’ospite e di
moltiplicarsi in esso (penetrazione e
moltiplicazione)
Patogenicità
Capacità di produrre malattia a seguito di
infezione (produzione di malattia)
Trasmissività
Capacità di essere trasmesso da un soggetto
portatore o malato ad un soggetto non infetto
(contagio di soggetti suscettibili)
Neutralizzabilità
Disponibilità di efficaci terapie o misure
profilattiche (vaccini) per prevenire la malattia
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CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI
Gruppo I
Agente che presenta poche probabilità di causare
malattie in soggetti umani;
Es. Lattobacilli
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CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI
Gruppo II
Agente che può causare malattie in soggetti umani
e costituire un rischio per i lavoratori; è poco
probabile che si propaga nella comunità; sono di
norma disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche
Es. Legionella, salmonella
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CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI
Gruppo III
Agente che può causare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori;
l'agente biologico può propagarsi nella comunità,
ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
Esempio: HIV**, antrace
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CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI
Gruppo IV
Agente biologico che può provocare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio
rischio per i lavoratori e può presentare un elevato
rischio di propagazione nella comunità; non sono
disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o
terapeutiche
Es. Virus Ebola, virus lassa
ALLEGATO XLVI
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Agente biologico
2
Riliev
i
V
2
2
V
V
Virus HIV
Virus Ebola
Febbre gialla
3
D
4
3
V
Aspergillus fumigatus
Candida albicans
Clostridium botulinum
Clostridium tetani
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Helicobacter pylori
Blastomyces dermatitidis
2
2
2
2
2
2
2
3
Bordetella pertussis
Virus del morbillo
Virus della poliomielite
Classificazione
A
A
T
T,V
V
A
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CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI
Allegato XLVI
Comprende un elenco di tutti gli agenti biologici
patogeni per l’uomo (Gruppi 2-3-4)
E’ costituita in relazione agli effetti sull’individuo
sano, non tiene conto degli stati individuali
eventualmente predisponenti a determinate patologie:
Fattori fisiologici: Es. Gravidanza
Fattori patologici: Immunodeficienze, patologie
croniche, ipersensibilità
E’ il medico competente che sulla base degli
accertamenti anamnestici e delle visite terrà conto
di tali fattori predisponenti nell’idoneità del
lavoratore alla specifica mansione
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USO DELIBERATO
Agenti biologici deliberatamente introdotti nel ciclo
lavorativo, per esservi trattati, manipolati, o
trasformati, ovvero per sfruttarne le proprietà
biologiche a qualsiasi titolo
Ogni volta che i microrganismi si configurino
come:
materia prima
substrato
catalizzatore
reagente o prodotto in un processo lavorativo
I laboratori diagnostici di tipo
microbiologico sono compresi nelle attività
lavorative che usano agenti biologici
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ATTIVITA’ AD UTILIZZO DELIBERATO
Università e centri di
ricerca
Ricerca e sperimentazione
in cui è previsto l’uso di
agenti biologici
Laboratori di microbiologia
e di igiene
Sanità
Ricerca e sperimentazione
di nuovi metodi diagnostici
Laboratori di microbiologia
Prove biologiche
Zootecnia e veterinaria
Come sopra
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ATTIVITA’ AD UTILIZZO DELIBERATO
Industria delle
biotecnologie
Produzione di
microrganismi selezionati
Farmaceutica
Ricerca e produzione di
vaccini
Ricerca e produzione di
farmaci
Processi di
biotrasformazione
Ricerca e produzione di
nuovi kit diagnostici
Alimentare
Produzione per la
biotrasformazione (vino,
birra, formaggi, zuccheri)
Produzione di
microrganismi selezionati
Laboratori di microbiologia
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ESPOSIZIONE POTENZIALE
Presenza di microrganismi, senza la deliberata
intenzione di farne oggetto di attività lavorativa
La presenza di agenti biologici ha qui piuttosto
carattere di epifenomeno indesiderato ma
inevitabile più che di voluto e specifico oggetto di
lavoro
La differenza tra esposizione potenziale ed
utilizzo deliberato condiziona la frequenza e
l’entità dell’esposizione e conseguentemente
l’entità del rischio
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ATTIVITÀ CHE POTENZIALMENTE ESPONGONO
AD AGENTI BIOLOGICI (ALL XLIV)
 Industrie alimentari
 Agricoltura
 Contatto con animali e/o con prodotti di origine
animale
Servizi sanitari (compresi isolamento e post-mortem)
 Laboratori clinici, veterinari e diagnostici (esclusi i
laboratori di microbiologia)
Impianti di smaltimento di rifiuti e raccolta di rifiuti
speciali potenzialmente infetti
 Impianti di depurazione delle acque reflue
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MISURE GENERALI DI TUTELA
Informazione Formazione (art.278)
Sorveglianza Sanitaria (capo III Art.279)
 Prevenzione e controllo
 Registro degli esposti e degli eventi
accidentali
 Registro dei casi di malattia e decesso
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INFORMAZIONI E FORMAZIONE (art.278)
Nelle attività in cui la V.R. evidenzia rischi per la
salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori, informazioni ed istruzioni, in particolare
per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici
utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e
dei DPI ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di
agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le
misure da adottare per ridurne al minimo le
conseguenze.
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INFORMAZIONI E FORMAZIONE
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato per l’informazione.
L'informazione e la formazione sono fornite prima che
i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e
ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e
comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben
visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da
seguire in caso di infortunio od incidente
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SORVEGLIANZA SANITARIA
I lavoratori addetti alle attività per le quali la
valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la
salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure protettive particolari per
quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari
individuali, si richiedono misure speciali di
protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei
lavoratori che non sono già immuni all'agente
biologico presente nella lavorazione, da
somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Art. 271)
Informazioni disponibili relative alle caratteristiche
dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in
particolare:
a)della classificazione degli agenti biologici
b)dell'informazione sulle malattie che possono essere
contratte;
c)dei potenziali effetti allergici e tossici;
d)della conoscenza di una patologia della quale è affetto
un lavoratore, in correlazione all'attività lavorativa svolta;
e)delle eventuali ulteriori situazioni rese note
dall'autorità sanitaria competente che possono influire
sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici
utilizzati.
Ripetuta ogni tre anni oppure in occasione di
modifiche dell'attività lavorativa
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Nelle attività, quali quelle riportate a titolo
esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non
comportando la deliberata intenzione di operare con
agenti biologici, possono implicare il rischio di
esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di
lavoro può prescindere dall'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e
2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della
valutazione dimostrano che l'attuazione di tali
misure non è necessaria
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Art. 273: Misure Igieniche
Art. 274 Misure specifiche per strutture sanitarie e
veterinarie, c. 1 e 2:
1.Il DL, in sede di V.R., presta particolare attenzione alla possibile presenza di
agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e
residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività
svolta.
2. Il DL definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di
manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la
comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
Art. 275 Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
c.3:
Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da
agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da
esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
Art. 279: Sorveglianza Sanitaria: Prevenzione e controllo
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COMUNICAZIONE (Art. 269)
Il datore di lavoro che intende esercitare attività che
comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3,
comunica all'organo di vigilanza territorialmente
competente le seguenti informazioni, almeno 30
giorni prima dell'inizio dei lavori:
il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
 il documento di valutazione del rischio
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COMUNICAZIONE (Art. 269)
Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio
di attività che comporta l'utilizzazione di un agente
biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione
I laboratori che forniscono un servizio diagnostico
sono tenuti alla comunicazione anche per quanto
riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
AUTORIZZAZIONE (Art.270)
39
Il
datore
di
nell'esercizio
biologico
del
lavoro
della
che
propria
gruppo
4
intende
attività,
deve
utilizzare,
un
agente
munirsi
autorizzazione del Ministero della Salute.
La richiesta di autorizzazione è corredata da:
1. le informazioni di cui all‘articolo precedente;
2. l'elenco degli agenti che si intende utilizzare
E’ rilasciata dal Ministero della Salute sentito il
parere dell'Istituto Superiore di Sanità. Ha la
durata di 5 anni ed è rinnovabile.
di
40
ENTI ISTITUZIONALI
http://www.ispesl.it
http://www.iss.it
http://www.medlav.unimo.it
http://www.unipd.it/ammi/spp/index.html
http://www.unipv.it/safety/welcome.html
http://www.cdc.gov/
http://www.ccohs.ca/
41
www.ispesl.it
42
www.ispesl.it
43
www.ispesl.it
44
www.ispesl.it
45
www.ispesl.it
46
www.iss.it
47
http://www.medlav.unimo.it/ov/
48
http://www.unipd.it/ammi/spp/index.htm
l
49
http://www.unipv.it/safety/welcome.html
50
http://www.cdc.gov/
51
http://www.ccohs.ca/
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MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE,
PROCEDURALI (ART. 272)
Evitare l’uso dell’agente pericoloso, o sostituirlo con
uno meno pericoloso (dove possibile)
Limitare al minimo il numero di lavoratori esposti
Progettare adeguatamente i processi lavorativi
Adottare misure di protezione collettiva
Adottare dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)
Adottare misure igieniche per prevenire la
propagazione di un agente fuori dal luogo di lavoro
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MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE,
PROCEDURALI (ART. 272)
Utilizzare il segnale di rischio biologico
rappresentato nell’allegato XLV
Definire procedure di emergenza
Elaborare idonee procedure per prelevare,
manipolare e trattare campioni di origine umana ed
animale campioni in sicurezza di agenti biologici nel
luogo di lavoro
Verificare la presenza di agenti biologici sul luogo di
lavoro fuori dal contenimento fisico primario
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MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE,
PROCEDURALI (ART. 272)
Predisporre i mezzi necessari per la raccolta, lo
smaltimento e l’immagazzinamento dei rifiuti
mediante l’impiego di contenitori adeguati ed
identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento
dei rifiuti stessi
Elaborare idonee procedure per manipolazione e
trasporto campioni in sicurezza di agenti biologici nel
luogo di lavoro
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MISURE IGIENICHE (ART. 273)
•Servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua
calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari
e antisettici per la pelle;
•Indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da
riporre in posti separati dagli abiti civili, tolti quando
il lavoratore lascia la zona di lavoro, disinfettati, puliti
e, se necessario, distrutti;
•Dispositivi di protezione individuale controllati,
disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione.
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MISURE IGIENICHE
Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di
esposizione è vietato assumere cibi e
bevande, fumare, conservare cibi, usare
pipette a bocca e applicare cosmetici
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NOZIONI GENERALI DI PREVENZIONE