Avv. Carlo Di Brino
Elementi caratteristici
dell’imprenditore
L’iniziativa: cioè il potere di organizzare l’impresa, di
indirizzarne l’attività decidendone la politica economica
 Il rischio economico: cioè la sopportazione di tutti gli
oneri inerenti alla conduzione dell’impresa; cioè, che il
ricavato dal prodotto finito non possa coprire i costi pagati
ai titolari dei fattori produttivi

* Il compenso per tale rischio costituisce il profitto
imprenditoriale ed è rappresentato dal plusvalore fra
ricavo e costi di produzione
Avv. Carlo Di Brino
Imprenditore
 E’ imprenditore
chi esercita professionalmente
un’attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o servizi (art.
2082 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Status di imprenditore
 Lo
status di imprenditore è una qualità giuridica
che implica una partecipazione professionale a
determinati rapporti produttivi
 Da tale status la legge fa derivare particolari diritti,
doveri e responsabilità, riferiti specificamente ed
esclusivamente alla persona di chi esercita
imprenditoriale
Avv. Carlo Di Brino
I rapporti giuridici dell’imprenditore



L’imprenditore è assoggettato ad uno speciale regime giuridico
che incide direttamente sui rapporti giuridici che a lui fanno
capo:
Ha la Direzione dell’impresa (ne è il capo ed esercita il potere
gerarchico sui collaboratori subordinati che dipendono da lui
(art.2086 c.c.)
Ha l’obbligo di tutelare le condizioni di lavoro dei propri
dipendenti adottando tutte le misure atte a proteggerne
l’integrità fisica e la personalità morale (art.2087 c.c.)
È sottoposto ad un regime di particolare rigore pubblicistico
(imputabilità per i c.d. reati fallimentari)
Avv. Carlo Di Brino
Nozione di IMPRESA
 Il
codice civile definisce “l’imprenditore” ma non
l’impresa
 Partendo dal presupposto che l’imprenditore è il
titolare dell’impresa, quest’ultima può definirsi
come “l’attività economica organizzata
dall’imprenditore e da lui esercitata
professionalmente al fine della produzione e dello
scambio di beni e servizi”
Avv. Carlo Di Brino
Segue
 L’impresa
non può considerarsi né come soggetto,
né come oggetto di diritto, né come istituzione, né
può identificarsi con l’azienda
 Essa costituisce un’attività di organizzazione dei
fattori produttivi
Avv. Carlo Di Brino
Elementi caratterizzanti
 ATTIVITA’ ECONOMICA
 ATTIVITA’ ORGANIZZATA
 PROFESSIONALITA’
 PRODUZIONE
SERVIZI
E SCAMBIO DI BENI O
Avv. Carlo Di Brino
ATTIVITA’ ECONOMICA
 serie
di atti finalizzati ad uno scopo. Ogni atto che
l’imprenditore compie serve a realizzare la
produzione o lo scambio di beni o servizi.
 E’ attività diretta alla creazione di nuova ricchezza
 Deve essere lecita, cioè non contraria a norme
imperative, all’ordine pubblico e al buon costume
Avv. Carlo Di Brino
Segue
L’impresa deve essere tendenzialmente rivolta a
trarre da se stessa i suoi mezzi di sopravvivenza
con assunzione del rischio economico:
 Attività economica sarebbe, dunque quell’attività
che, per creare nuova ricchezza, espone al rischio
di perdere la ricchezza utilizzata (Galgano)
Avv. Carlo Di Brino
Segue: esempi

1.
2.
Sono considerate attività economiche:
L’attività dell’agricoltore che è rivolta ai fini
della produzione (è imprenditore l’affittuario di
un fondo rustici)
L’attività dei c.d. impresari teatrali, in quanto
diretta ad offrire servizi (i pubblici spettacoli)
che, seppur soddisfano bisogni morali, sono
tuttavia economicamente valutabili
Avv. Carlo Di Brino
Segue: esempi

1.
2.
Non sono da considerarsi attività economiche:
L’attività di mero godimento, come quella di
amministrazione di un patrimonio (mentre è
imprenditore l’affittuario di un fondo rustico, non
lo è il nudo proprietario dello stesso, anche se
gode di una rendita sul fondo)
L’attività dei professionisti intellettuali e degli
artisti
Avv. Carlo Di Brino
ATTIVITA’ ORGANIZZATA
Tale carattere è insito nel concetto stesso di impresa,
intesa come “complesso di mezzi e persone che dal
legislatore è stato considerato nel suo aspetto dinamico e
non statico”
 Dottrina minoritaria: “organizzazione intermediatrice
del lavoro” che presuppone necessariamente
l’utilizzazione di prestazioni lavorative altrui

Avv. Carlo Di Brino
Segue: Dottrina prevalente



Non può ritenersi carente il requisito dell’organizzazione
quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori
(autonomi o subordinati), ovvero senza la creazione di un
complesso di beni materialmente percepibili
Il concetto di Organizzazione, però, non può coincidere con
quello di auto-organizzazione, cioè di organizzazione del solo
lavoro personale del soggetto che agisce.
Per l’acquisto della qualità di imprenditore, infatti, è
comunque necessario un coefficiente, sia pure minimo, di
etero-organizzazione, cioè di organizzazione anche di fattori
diversi dal lavoro personale
Avv. Carlo Di Brino
Segue: riepilogo
 Mezzi
patrimoniali da impiegare e uomini che
lavorino
 Ha ad oggetto i fattori della produzione,
capitale e lavoro
 L’organizzazione è il carattere distintivo dal
lavoro autonomo
Avv. Carlo Di Brino
PROFESSIONALITA’
Si richiede che il soggetto agente compia operazioni
economiche sistematiche e stabili e realizzi in concreto
quella concatenazione, non sporadica, dei singoli atti
diretti ad un fine prestabilito
 Attività abituale, stabile, duratura, sistematica
 Attività non sporadica né occasionale
 Non necessariamente permanente e senza interruzione
(impresa stagionale)
Avv. Carlo Di Brino
PRODUZIONE E SCAMBIO DI
BENI O SERVIZI
 L’attività
economica è necessariamente rivolta alla
produzione e allo scambio di beni o servizi
(attività creatrice di nuova ricchezza)
 L’imprenditore per conto proprio non è un
imprenditore in senso giuridico (Es: chi vive dei
prodotti che produce senza offrirli sul mercato)
Avv. Carlo Di Brino
Scopo di lucro: elemento essenziale?
È
discusso se costituisca requisito essenziale
 Essenziale all’impresa è la “obiettiva economicità
della sua gestione, cioè la capacità di ricavare
dall’attività svolta quanto occorre per coprire con
i ricavi i costi di produzione” (Campobasso,
Galgano)
Avv. Carlo Di Brino
La spendita del nome
 Essenziale
che l’esercizio dell’impresa avvenga,
da parte dell’imprenditore, in nome proprio
 Dall’esercizio dell’attività in nome proprio deriva
l’assunzione del rischio imprenditoriale
Avv. Carlo Di Brino
Imprenditore occulto
È
l’imprenditore che non agisce personalmente,
ma – non volendo apparire – esercita la propria
attività servendosi, nei rapporti con i terzi, di un
altro soggetto (prestanome)
 Imprenditore (in senso giuridico) è solo il
prestanome
 Responsabili verso i creditori sono sia il
prestanome sia l’imprenditore
Avv. Carlo Di Brino
Impresa illecita
 Impresa
illegale: impresa che viola norme
imperative che ne subordinano l’esercizio a
concessione, autorizzazione o licenza
amministrativa (art.2084 c.c.)
 Impresa illecita: impresa intrinsecamente
delittuosa, contraria all’ordine pubblico o al buon
costume (es.: gestione organizzata della
prostituzione; contrabbando; traffico di droga;
riciclaggio di denaro)
Avv. Carlo Di Brino
I caratteri dell’impresa nel diritto
comunitario


1.
2.
3.
4.
I Trattati europei non contengono una definizione di impresa comunitaria
I caratteri che si desumono dai Trattati e prassi:
Attività economica: in senso più ampio (sono comprese anche le ipotesi di
lavoro non organizzato). Si identifica con tutti gli obiettivi di commercio
tra i Paesi dell’Unione
Organizzazione: nell’ambito comunitario assumono rilievo le strutture
organizzative aziendali che hanno la possibilità di operare a livello europeo
Scopo di lucro: è considerato elemento costitutivo dell’impresa (la Corte
di Giustizia ha esteso i divieti posti a tutela della concorrenza anche a
quegli enti che non abbiano scopo di lucro)
Professionalità: non viene considerato elemento essenziale. Si parla invece
di abitualità
Avv. Carlo Di Brino
Acquisto della qualità di
imprenditore


1.
2.
Inizio effettivo dell’attività economica
(indipendentemente da adempimenti di carattere
formale)
Esercizio effettivo (due teorie):
Quando si realizza organizzazione e attività produttiva
(non sono atti di impresa gli atti di organizzazione
ovvero gli atti preparatori)
Quando dagli elementi oggettivi concretamente
realizzatisi possa desumersi in modo non equivoco un
indirizzo all’attività del soggetto
Avv. Carlo Di Brino
Perdita della qualità di imprenditore
 Cessazione
di fatto della attività di impresa (anche
per morte dell’imprenditore)
 La disgregazione dell’azienda si ha con la fine
della liquidazione dell’attivo
Avv. Carlo Di Brino
Capacità all’esercizio dell’impresa
E’ richiesta la capacità di agire
(idoneità del soggetto di compiere atti idonei a costituire,
modificare o estinguere la propria situazione giuridica;
coincide con la piena acquisizione della capacità di
intendere e di volere -18 anni)
 Vi sono una serie di norme che derogano alle regole
esistenti per la legittimazione al compimento degli atti
giuridici

Avv. Carlo Di Brino
CATEGORIE IMPRENDITORIALI
Classificazione dell’impresa:
 In relazione all’attività esercitata
 In relazione alle dimensioni
 In relazione alla veste che l’imprenditore assume
volontariamente all’esterno
Avv. Carlo Di Brino
In relazione all’attività esercitata
 Impresa
commerciale (art. 2195 c.c.)
 Impresa agricola (art.2135 c.c.)
 Impresa civile (non prevista da alcuna norma)
Avv. Carlo Di Brino
In relazione alle dimensioni
 Piccolo
imprenditore (art. 2083 c.c.)
 Imprenditore medio-grande
Avv. Carlo Di Brino
In relazione alla veste che l’imprenditore
assume volontariamente all’esterno
 Imprenditore
individuale
 Imprenditore collettivo (società)
Avv. Carlo Di Brino
Impresa commerciale (art. 2195 c.c.)






Sono imprenditori commerciali coloro che non
esercitano attività agricola, ed in particolare gli
imprenditori che esercitano le attività indicate nell’art.
2195 c.c.:
Attività industriali
Attività commerciali
Attività di trasporto
Attività bancarie
Attività assicurative
Attività ausiliarie alle precedenti
Avv. Carlo Di Brino
Attività industriale
 Attività
produttive di beni o servizi che richiedono
un procedimento di trasformazione delle materie
prime
 Le industrie che trasformano le materie prime in
prodotti finiti destinati alla vendita
 Le industrie estrattive che producono nuovi beni
Avv. Carlo Di Brino
Attività commerciali in senso stretto
Attività intermediaria nella circolazione dei beni
 Attività diretta alla distribuzione dei beni sul
mercato del consumo
 Vi rientra anche l’attività bancaria che è attività di
intermediazione nella circolazione del denaro
(autonomamente prevista)
 Attività di finanziamento che è attività di scambio
di beni
Avv. Carlo Di Brino
Attività di trasporto per terra, per
acqua, per aria
 Rientrano
in tale categoria le imprese di trasporto
di persone o di cose
Avv. Carlo Di Brino
Attività bancaria o assicurativa
 Attività
Bancaria: attività di intermediazione
nella circolazione del denaro
 Attività Assicurativa: (art.1883 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Attività ausiliarie


1.
2.
3.
4.
5.
Ci si riferisce all’ausiliarietà in astratto di un’impresa
rispetto ad un’altra
Rientrano tra tali attività ausiliarie:
Agente di commercio e agente di cambio
Mediatore
Agente di pubblicità
Agenzie di viaggio
Agenzia di emigrazione
Avv. Carlo Di Brino
Statuto dell’imprenditore commerciale
È obbligato all’iscrizione nel registro delle imprese
(artt. 2188- 2202 c.c. e art. 8 L. 580/93)
 È obbligato alla tenuta delle scritture contabili
(artt. 2214- 2220 c.c.)
 È soggetto al fallimento e alle procedure
concorsuali (art. 2221 c.c. e RD 267/92)
 Può servirsi di ausiliari
Avv. Carlo Di Brino
Impresa agricola
È
imprenditore agricolo che esercita un’attività
diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
all’allevamento del bestiame e attività connesse,
cioè dirette alla trasformazione o alla alienazione
dei prodotti agricoli (art. 2135 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Caratteristiche dell’imprenditore
agricolo
 Non
è soggetto alle procedure concorsuali
 Non è obbligato a tenere le scritture contabili
 Obbligato all’iscrizione nel registro delle imprese
in una sezione speciale (L. 580/93)
Avv. Carlo Di Brino
Impresa civile
 Rientrano
in tale categoria le imprese non
classificabili come agricole o commerciali e
sarebbero sottoposte soltanto allo statuto generale
dell’imprenditore
 La loro ammissibilità è discussa
Avv. Carlo Di Brino
Esempi di imprese civili
 Agenzie
matrimoniali, investigative, di disbrigo
pratiche
 Imprese di pubblici spettacoli teatrali o sportivi
 Case di cura
 Istituti di istruzione privata
 etc.
Avv. Carlo Di Brino
Regime giuridico
 Statuto
generale dell’imprenditore
 Non soggette a fallimento
Avv. Carlo Di Brino
Piccolo imprenditore (art.2083 c.c.)
È
piccolo imprenditore il coltivatore diretto del
fondo, l’artigiano, i piccoli commercianti e coloro
che esercitano un’attività professionale organizzata
con lavoro prevalentemente proprio e dei
componenti della propria famiglia
Avv. Carlo Di Brino
Art.1 Legge Fallimentare


Considera piccoli imprenditori, ai fini dell’esclusione della
normativa fissata dalla stessa, “gli imprenditori esercenti un’attività
commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento
ai fini della imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito
inferiore al minimo imponibile. (Quando è mancato l’accertamento
ai fini dell’imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli
imprenditori quelli esercenti un’attività commerciale nella cui
azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a
£.900.000)*. In nessun caso sono piccoli imprenditori le società
commerciali”
* Tale definizione non ha più valenza (secondo parte della dottrina),
se si tiene conto che l’imposta di ricchezza è stata abolita e che la
Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della
seconda parte della norma
Avv. Carlo Di Brino
Coltivatore diretto del fondo
 Art.
1647 c.c.
 Art.48, L. 2/6/1961, n.454 – piano quinquennale
per lo sviluppo dell’agricoltura
 Art.6, L. 3/5/1982, n.203
Avv. Carlo Di Brino
Art. 1647 c.c.
È
coltivatore diretto del fondo, colui che coltiva il
fondo “con il lavoro prevalentemente proprio o di
persone della sua famiglia sempre che il fondo non
superi i limiti di estensione che per singole zone o
colture, possono essere determinate
Avv. Carlo Di Brino
Piano quinquennale per lo sviluppo
dell’agricoltura
È
coltivatore diretto del fondo, colui che
direttamente o abitualmente si dedica alla
coltivazione dei fondi ed all’allevamento ed al
governo del bestiame, sempre che la complessiva
forza lavorativa del nucleo familiare non sia
inferiore ad un terzo di quella occorrente per le
normali necessità della coltivazione del fondo o
per l’allevamento ed il governo del bestiame
Avv. Carlo Di Brino
Art.6, L. 3/5/1982, n.203
È
coltivatore diretto del fondo, colui che coltiva il
fondo con il lavoro proprio e della famiglia,
sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno
1/3 di quella occorrente per le normali necessità di
coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effeti del
computo delle giornate necessarie per la
coltivazione del fondo stesso, anche dell’impiego
delle macchine agricole
Avv. Carlo Di Brino
Imprenditore artigiano
L.443/1985 – Legge quadro per l’artigianato
 Art.3, c.1, L.443/1985
 Art.4, c.1, L.443/1985
 Art.2,
Avv. Carlo Di Brino
Art.2, L.443/1985 – Legge quadro per
l’artigianato
È
imprenditore artigiano colui che esercita
personalmente ed in qualità di titolare, l’impresa
artigiana, assumendone la piena responsabilità con
tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione
e gestione e svolgendo in misura prevalente il
proprio lavoro, anche manuale, nel processo
produttivo
Avv. Carlo Di Brino
Art.3, L.443/1985 – Legge quadro per
l’artigianato
È
imprenditore artigiano chi svolge attività di
produzione di beni, anche semilavorati, o di
produzione di servizi commerciali, di
intermediazione nella circolazione di beni e
ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande
Avv. Carlo Di Brino
Art.4, L.443/1985 – Legge quadro per
l’artigianato
È
imprenditore artigiano chi svolge l’attività
precedente anche con la prestazione d’opera di
personale dipendente (il cui numero varia da un
minimo di 8 ad un massimo 60) diretto
personalmente dall’imprenditore artigiano o dai
soci
Avv. Carlo Di Brino
Statuto del piccolo imprenditore
È
esonerato dalla tenuta delle scritture contabili
 È iscritto nella sezione speciale del Registro delle
imprese ai fini della certificazione anagrafica e di
pubblicità notizia
 Non può essere sottoposto a fallimento né alle altre
procedure concorsuali
Avv. Carlo Di Brino
Impresa individuale
 Quella
esercitata da una persona fisica
Avv. Carlo Di Brino
Impresa collettiva
 Quella
esercitata in comune da più soggetti
 Quella esercitata nell’interesse di più persone
 Quella che è nella titolarità di più soggetti
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