SOA RINA Organismo di Attestazione REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI FERRARA, 2 APRILE 2011 IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEGLI APPALTI LE NOVITA’ RELATIVE AL SISTEMA QUALIFICAZIONE (ATTESTAZIONE SOA) DI SOA RINA Organismo di Attestazione REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI D.P.R. N. 207 DEL 05 Ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2005/17/Ce e 2004/18/Ce Pubblicato sul supplemento ordinario n. 270 alla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010, n. 288 Entrerà in vigore il 8 giugno 2011. Gli articoli 73 e 74 sono vigenti dal 25 dicembre 2010 SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ CATEGORIE Introduzione due nuove classifiche (III bis fino a € 1.500.000 e IV bis fino a € 3.500.000) Variazione declaratorie categorie OG10, OG11, OS7, OS8, OS21; Eliminazione categorie OS2, OS12, OS18, OS20. Introduzione nuove categorie OS2a, OS2b, OS12a, OS12b, OS18a, OS18b, OS20a, OS20b, OS35. SOA RINA Organismo di Attestazione REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI REGIME TRANSITORIO – ART. 357 Comma 12: le attestazioni rilasciate in vigenza del DPR 34 valgono fino a scadenza naturale tranne OG10, OG11, OS2, OS7, OS8, OS12, OS18, OS20 E OS21 (in seguito “categorie variate”) che scadono il 05/12/2011; Comma 13: la validità delle attestazioni rilasciate nelle “categorie variate” in scadenza dal 10/12/2010 al 8/6/2011 è prorogata fino al 8/6/2011; Comma 16: fino al 5/12/2011 le Stazioni Appaltanti bandiscono nelle “categorie variate” ai sensi del DPR 34 e possono partecipare alle gare tutte le imprese in possesso di queste categorie al 8/6/2011. SOA RINA Organismo di Attestazione REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI REGIME TRANSITORIO – ART. 357 dal 6/12/2011 le imprese potranno utilizzare le attestazioni ai sensi del DPR 207 nelle categorie OG10, OG11, OS2a, OS2b, OS7, OS8, OS12a, OS12b OS18a, OS18b, OS20a, OS20b E OS21 ottenute attraverso: La riemissione, ai sensi del comma 14, da parte delle SA dei CEL utilizzati per ottenere le attestazioni che hanno cessato la loro validità il 5/12/2011, mantenendo il periodo di riferimento (decennio o quinquennio) utilizzato in sede di attestazione; La presentazione di nuovi lavori rientranti nel quinquennio antecedente il 5/12/2011. SOA RINA Organismo di Attestazione REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI REGIME TRANSITORIO – CRITICITA’ La proroga della validità delle attestazioni nelle “categorie variate” prevista dal comma 13 riguarda esclusivamente le scadenze quinquennali (chi è in scadenza triennale dovrà effettuare la verifica triennale); Non vi sono disposizioni specifiche per chi possiede un’attestazione che comprende le “categorie variate” tra le altre. Teoricamente chi effettua un rinnovo di attestazione fino al 5/12/2011 potrebbe utilizzare due attestati per partecipare alle gare (il nuovo per le categorie “normali”, il vecchio per quelle “variate”) La riemissione dei Certificati ai sensi del comma 14 a cura delle SA su richiesta della SOA o dell’impresa. SOA RINA Organismo di Attestazione CATEGORIE OG2 – OS2 – OS25 CONFERMA NORME PREVIGENTI Art. 248 c. 2: tutte le certificazioni, rilasciate sia da committenti pubblici che privati, devono contenere l’attestato, rilasciato dall’Autorità preposta alla tutela del bene, di buon esito degli interventi eseguiti . Per le procedure di apposizione dei visti sui certificati inseriti dalla stazione appaltante sul casellario informatico si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell’AVCP del 13/5/2009; Art. 248 c. 3: i lavori possono essere utilizzati ai fini della qualificazione solo da chi li ha effettivamente eseguiti. SOA RINA Organismo di Attestazione CATEGORIE OG2 – OS2 – OS25 DIREZIONE TECNICA ART. 248 C. 5 OG2: Laurea in conservazione beni culturali o architettura; esclusa possibilità di qualificarsi attraverso l’esperienza quinquennale maturata in qualità di responsabile di cantiere; OS25: soggetti inseriti nell’elenco tenuto dal Ministero per i Beni e le attività culturali ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs 163/2006 OS2: requisiti previsti dagli art. 29 e 182 del dlgs n. 42/2004. OS2: regime transitorio art. 357 c. 29: fino all’emanazione dei decreti di cui all’art. 29 del dlgs 42/2004 per classifiche < alla III, fermo restando quanto previsto all’art. 182 del medesimo dlgs, la direzione tecnica può essere affidata a soggetti con esperienza quinquennale SOA RINA Organismo di Attestazione CATEGORIE OG2 – OS2 – OS25 REGOLAMENTO SPECIFICO Il Ministero dei beni culturali ai sensi di concerto con il Ministero delle infrastrutture ai sensi dell’art. 201 c. 3 del Codice definisce ulteriori requisiti di qualificazione ad integrazione di quelli previsti dal DPR 207/2010. SOA RINA Organismo di Attestazione SANZIONI PER LE SOA Pecuniarie fino a € 51.545; Sospensione temporanea fino a 240 giorni dell’autorizzazione; Revoca PER LE IMPRESE Pecuniarie fino a € 25.822 per la mancata risposta alle richieste dell’AVLLPP; Pecuniarie fino a € 51.545 qualora l’impresa comunichi informazioni o fornisca documenti non veritieri; Sospensione dell’attestazione per un anno; Decadenza SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ OPERATIVE Art. 63 c. 4 - Obbligo per gli Enti di certificazione di comunicare all’AVCP e alla SOA che ha attestato l’impresa il venir meno della certificazione del sistema di qualità; Art. 70 c. 1 lett. f) – Obbligo per le SOA di verificare il mantenimento dei requisiti generali delle imprese attestate; Art. 8 c. 5 e 87 c. 6 – Obbligo per le imprese di comunicare all’AVCP ogni variazione dei requisiti generali e della direzione tecnica entro 30 giorni dal loro verificarsi (inadempimento sanzionabile ai sensi dell’art. 74 c. 6); Art. 76 c. 2 – Necessaria corrispondenza tra oggetto sociale dell’impresa e categorie richieste in attestazione; SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ TARIFFARIE Art. 70 c. 4 – Riduzione del 20% del corrispettivo minimo per chi ottiene attestazioni con tutte le classifiche possedute inferiori alla terza; Art. 70 c. 4 – Riduzione del 50% del corrispettivo minimo per ogni attestazione o variazione dell’attestato dei consorzi stabili; Allegato “C” – Nulla è dovuto dai consorzi stabili in caso si debba procedere unicamente alla variazione della scadenza intermedia. SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ TRASFERIMENTI DI AZIENDA Art. 76 c. 9 – Durata minima contratto di affitto di azienda o di ramo: tre anni dal rilascio dell’attestazione; Art. 76 c. 10 – In caso di cessione d’azienda o di un suo ramo introdotto obbligo di presentazione, a cura dell’impresa cessionaria, di perizia giurata effettuata da soggetto nominato dal tribunale competente; Art. 76 c. 12 – Obbligo per le imprese di depositare in CCIAA ed in AVCP entro 30 giorni gli atti di trasferimenti di azienda; SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ VERIFICA TRIENNALE Art. 77 c. 1 – Le imprese non possono partecipare alle gare nel periodo che dovesse intercorrere tra la data di scadenza triennale e la data di effettuazione della verifica con esito positivo; Art. 77 c. 3 – Estesa tempistica effettuazione pratica di verifica triennale a 45 giorni, con possibilità di sospensione di altri 45 giorni; Art. 77 c. 7 – In caso di esito negativo della verifica triennale l’attestato decade dalla data di comunicazione della SOA (quindi anche prima dell’effettiva scadenza triennale); SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ REQUISITI GENERALI ART. 78 L’art. 78 c. 1 rimando all’art. 38 e 39 del codice. Sono così uniformati i requisiti per l’attestazione e per la partecipazione alle gare eliminando le differenze tra i precedenti DPR 34 e DPR 554; L’AVCP stabilisce quali sono i documenti da presentare a cura delle imprese per la dimostrazione del possesso dei requisiti. SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ REQUISITI SPECIALI Art. 79 C. 7 – I membri laureati dello staff tecnico di progettazione possono essere esclusivamente ingegneri, architetti o geologi (limitatamente alle categorie di competenza) iscritti all’Albo; Art. 79 c. 14 – Limitata ai lavori eseguiti presso altra impresa negli ultimi 20 anni la qualificazione con l’apporto del DT; Art. 79 c. 14 – Limitato a € 2.500.000 l’importo totale dei lavori che il DT può apportare; Art. 79 c. 19 – Obbligo di presenza di OQ con patentino per la qualificazione nelle categorie di cui all’art. 3 comma 1 lettera u), categorie individuate nell’allegato A con l’acronimo “OS” (limitatamente alle imprese che applicano un CCNL che prevede tali figure). SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ LAVORI Art. 82 – Possibilità di applicare la rivalutazione ISTAT anche ai lavori pubblici in corso di esecuzione e ai lavori privati ultimati; Art. 84 – Lavori eseguiti all’estero: Uniformati criteri dimostrazione lavori UE ed Extra UE; Obbligo di legalizzazione o rilascio dei certificati a cura dell’autorità consolare competente Obbligo inserimento di tutti i certificati lavori nel casellario informatico a cura del Ministero affari esteri. SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ LAVORI Art. 85 – CRITERI DI VALUTAZIONE LAVORI. Obbligo per le SOA di richiedere alle Stazioni appaltanti, relativamente ad ogni certificato lavori presentato dalle imprese e/o presente nel casellario informatico: Bando o avviso di gara o lettera d’invito; Contratto; Eventuali atti aggiuntivi debitamente approvati. Al fine di riscontrare i dati inseriti nel certificato di esecuzione lavori. Obbligo per le SOA di segnalare all’AVCP eventuali incongruenze tra i certificati e la documentazione sopra elencata; Art. 86 c. 1: previste sanzioni fino a € 51.545 per il RUP che riporta nel CEL categorie non previste nel bando. SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ LAVORI Art. 83 c. 6: obbligo per le SOA di trasmissione all’AVCP della documentazione a corredo dei lavori privati entro 15 giorni dal rilascio dell’attestazione; Art. 83 c. 7: Impossibilità di utilizzo dei certificati pubblici non presenti sul casellario informatico; Art. 83 c. 8: Impossibilità per le SOA di utilizzo di documentazione contabile dei lavori in sostituzione del certificato Art. 86 c. 6: In caso di lavori eseguiti in conto proprio gli importi dichiarati dal direttore dei lavori sulla base del computo delle opere eseguite devono essere comprovati anche con la presentazione della documentazione circa i costi sostenuti (fatture per acquisto materiale, per servizi o subappalti affidati). SOA RINA Organismo di Attestazione ART. 88 - AVVALIMENTO Condizioni per ottenere l’attestazione SOA per avvalimento: Esistenza di rapporto di controllo tra ausiliata e ausiliaria ai sensi art. 2359 commi 1 e 2 del codice civile; Dichiarazione dell’impresa ausiliaria di messa a disposizione per tutta la durata dell’attestazione dei requisiti oggetto di avvalimento; SOA RINA Organismo di Attestazione ART. 88 - AVVALIMENTO Requisiti per ottenere l’attestazione SOA per avvalimento: Requisiti generali di cui all’art. 78 in proprio; Requisiti speciali di cui all’art. 79 anche tramite impresa ausiliaria; Particolarità: Gli attestati devono essere rilasciati su un form specifico (da definire) che riporti in ogni caso i riferimenti delle ausiliarie; Resta da definire se l’eventuale attestazione posseduta dall’impresa ausiliaria debba essere ridimensionata o dichiarata decaduta in caso di dichiarazione di avvalimento.