Il Direttore Sistema di Gestione in Qualità L’Aquila, 11 Giugno 2014 Circolare N. 64 Prot. N. 213 ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DEI LAVORI PUBBLICI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO CASA. Le principali novità contenute nell’art.12 del Decreto legge 47/2014 convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.121 del 27 maggio 2014 sono le seguenti: soluzione della questione relativa alla disciplina sulla qualificazione ed esecuzione dei lavori specialistici; modifica delle disposizioni che regolano la partecipazione alle gare dei raggruppamenti temporanei di imprese; facilitazioni per l’accesso alle gare per l’affidamento degli incarichi di verifica dei progetti. NEL DETTAGLIO L'ARTICOLO 12: individua le strutture, impianti e opere speciali (le cosiddette opere superspecialistiche) che, ai sensi dell'articolo 37, comma 11 del Dlgs 163, qualora siano di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, sono subappaltabili nei limiti del 30%, con la conseguenza che oltre tale limite l'affidatario non in possesso della relativa qualificazione deve costituire un raggruppamento di tipo verticale. Tali lavori sono quelli appartenenti alle seguenti categorie: OG11, OS2A, OS2B, OS4, OS11, OS12A, OS13, OS14, OS18A,OS18B, OS21, OS25, OS30. abroga i commi 1 e 3 dell’articolo 109 del Regolamento sui contratti pubblici (D.P.R. n. 207 del 2010) e ne riscrive il comma 2 . individua le lavorazioni che non possono essere eseguite dall'affidatario che non sia in possesso delle relative qualificazioni, e che quindi devono essere dallo stesso affidate in subappalto ad imprese qualificate, fermo restando la facoltà di costituire con queste ultime raggruppamenti di tipo verticale. Tali lavorazioni sono quelle appartenenti alle seguenti categorie: OS2A, OS2B, OS3, OS4, OS5, OS, OS10, OS11, OS12A, OS13, OS14, OS18A,OS18B, OS20A, OS20B, OS21, OS24, OS25, OS28, OS30, OS33, OS34, OS35. Per quanto riguarda la qualificazione richiesta ai concorrenti, la regola è la seguente: CATEGORIA A QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA: il concorrente in possesso della qualificazione nella categoria prevalente può partecipare comunque alla gara (e successivamente eseguire direttamente i relativi lavori) anche se non è in possesso della qualificazione nella categorie scorporabili. Viale Alcide De Gasperi, 60 -67100 L’Aquila Tel. 0862.23152 - Fax 0862.62151 – [email protected] –www.ancelaquila.it Il Direttore Sistema di Gestione in Qualità CATEGORIA A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA: il concorrente che non sia in possesso della relativa qualificazione dovrà obbligatoriamente affidarle in subappalto a soggetti adeguatamente qualificati, dando evidenza di questa intenzione già in sede di offerta, ai fini della successiva autorizzazione al subappalto. CATEGORIE SUPERSPECIALISTICHE di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori: poiché queste sono subappaltabili solo entro il limite del 30%, il concorrente che non sia in possesso della relativa qualificazione, non potendo eseguirle in proprio e non potendo subappaltarle per la loro totalità, deve nei fatti obbligatoriamente associarsi in raggruppamento verticale con imprese dotate di adeguata qualificazione. Sul tema delle categorie e delle qualificazioni non si è tuttavia trovata ancora una soluzione normativa definitiva, visto che entro dodici mesi dalla dall’entrata in vigore della legge dovranno essere adottate nuove disposizioni regolamentari. Tali disposizioni determineranno la perdita di efficacia delle sopracitate disposizioni previste nei commi da 1 a 4 dell’articolo 12 in esame (comma 5). LE NORME DI SALVAGUARDIA I commi 6 e 7 dell'articolo 12 dettano due distinte disposizioni che fanno salvi i bandi emanati e le gare svolte successivamente all'annullamento delle vecchie norme regolamentari a seguito del Parere del Consiglio di Stato (30/10/2013). Vengono fatti salvi atti, provvedimenti, effetti e rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al DM 24 aprile 2014 (da ritenersi implicitamente abrogato e assorbito nel testo dell'art. 12, come modificato in fase di conversione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014 (comma 6) nonché tutto ciò che è derivato dall’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 (comma 7). I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI I commi 8 e 9 introducono novità in materia di raggruppamenti temporanei di imprese. In particolare, viene ridisegnata la disciplina delle modalità di ripartizione dei requisiti di qualificazione tra le imprese raggruppate, agendo su due piani: l'abrogazione del comma 11 dell'articolo 37 del Dlgs 163/2006 e la modifica dell'articolo 92, comma 2, del Dpr 207/2010. Viene meno il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori. In particolare, nei raggruppamenti di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Inoltre la distribuzione delle quote di effettiva partecipazione al raggruppamento stesso può essere liberamente stabilita in sede di offerta dai soggetti raggruppati, purché ognuno di questi abbia una qualificazione sufficiente a coprire la quota di partecipazione che intende assumere. Viale Alcide De Gasperi, 60 -67100 L’Aquila Tel. 0862.23152 - Fax 0862.62151 – [email protected] –www.ancelaquila.it Il Direttore Sistema di Gestione in Qualità Fermo restando che i lavori devono essere eseguiti secondo le quote indicate in sede di offerta, è, altresì, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse quote, in fase di esecuzione previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Nell’ambito dei requisiti posseduti, resta fermo che la mandataria, in ogni caso, assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. Tali disposizioni si applicano anche alle procedure ed ai contratti in corso (comma 10). GLI INCARICHI PER LA VERIFICA DEI PROGETTI L'ultima disposizione in materia di lavori pubblici è contenuta al comma 11 dell'articolo 12, con una modifica dell'articolo 357, comma 19 del Dpr 207. In questo modo viene ampliato da tre a cinque anni il periodo in cui, ai fini della dimostrazione dei requisiti di fatturato e servizi analoghi per l'affidamento degli incarichi di verifica dei progetti, i concorrenti possono far valere precedenti incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo. Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L’Aquila l’Ing. Emanuela Sannito. Distinti saluti. Il Direttore Francesco Manni Allegato: Art. 12 legge n.80/2014 E.S. Viale Alcide De Gasperi, 60 -67100 L’Aquila Tel. 0862.23152 - Fax 0862.62151 – [email protected] –www.ancelaquila.it