CRITERI E MODALITA’ RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE L’anno 2008 il giorno 15 del mese di ottobre, in sede di negoziazione integrativa a livello di Istituzione scolastica di cui all’Art. 6 del CCNL del Comparto Scuola 2006-2009, Tra la delegazione di parte pubblica: il Dirigente Scolastico Dott. Ing. Domenica Maria Bueti e i rappresentanti sindacali prof. Gian Agostino Rizzetti, sig.ra Lina Russo e prof. Mariano De Leonardis, è sottoscritto il seguente Contratto Integrativo contenente i criteri e le modalità relative all’organizzazione del lavoro a all’articolazione dell’orario del personale docente. ART.1 Finalità Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio attraverso una organizzazione del lavoro del personale docente fondato sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali. ART. 2 Campo di applicazione Le disposizioni contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ivi compreso quello a tempo determinato. Per tutto quello non espressamente previsto in questo documento, si fa riferimento al Contratto Integrativo generale di Istituto e al CCNL in vigore. ART. 3 Orario di lavoro 1. L’orario di lavoro del personale docente consta di 18 ore settimanali articolate, come da CCNL 20062009 art. 28 comma 5, in non meno di 5 giorni e su un massimo di 21 ore comprensive di pause compatibilmente con i limiti derivanti dalle risorse dell’istituto. 2. L’orario massimo giornaliero, comprese le attività funzionali, non deve superare di norma le 8 ore. 3. Nel caso di rientri pomeridiani per riunioni o attività previste nel POF deve essere prevista una pausa di mezz’ora come per il personale ATA 4. Le ore per attività funzionali all’insegnamento che superano le 40 ore annue previste dall’art. 29 comma 3 lettera b) del CCNL 29/11/2007, non verranno pagate dal Fondo dell’Istituzione scolastica. Pertanto, gli insegnanti che ritengono di superare nel corso dell’anno questo monte ore sulla base del Piano Annuale delle Attività del personale docente approvato dal Collegio Docenti, sono tenuti a dichiarare a quali riunioni non intendono partecipare nel corso dell’anno dimostrando di aver esaurito il monte ore previsto. ART.4 Orario delle lezioni 1. Pur restando prioritario il fatto che l’orario delle lezioni deve rispondere alle esigenze didattiche individuate dal Collegio Docenti, i docenti hanno facoltà di richiedere un giorno libero settimanale o, in alternativa (nel senso che una richiesta esclude l’altra), una singola facilitazione. (prime ore, ultime ore, etc.) 1 2. I docenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 hanno il diritto di richiedere, previa presentazione della documentazione, oltre il giorno libero, particolari facilitazioni. 3. Il Dirigente Scolastico nel caso non riuscisse a soddisfare le richieste dei docenti per problemi legati all’organizzazione della scuola, si impegna, all’inizio dell’anno scolastico, a convocare i docenti interessati per informare e valutare le diverse soluzioni. ART. 5 Permessi brevi E’ data facoltà al docente di non recuperare l’assenza breve giornaliera ( massimo due ore) se questa è dovuta a visite o esami medici. Per godere di questa opportunità fino ad un massimo di ore annuali (comprese quelle che devono essere recuperate secondo le modalità previste dall’Art. 16 comma 3 del CCNL 29/11/2007), pari all’orario settimanale di insegnamento del docente richiedente, è necessario presentare la documentazione rilasciata dal medico o dall’Azienda Sanitaria. ART. 6 Studio assistito Ogni docente può comunicare, all’inizio dell’anno scolastico, la sua disponibilità ad aderire allo studio assistito per una volta la settimana e in periodi da lui scelti. Successivamente, il Dirigente Scolastico predispone un calendario mensile riportante le materie e i docenti che saranno a disposizione degli studenti nel corso del mese in orario pomeridiano dalle ore 14.15 alle ore 15.30 Gli studenti che vogliono fruire del servizio si devono prenotare il giorno precedente in segreteria. La prenotazione darà luogo all’effettiva assegnazione dell’incarico al docente. Nel caso gli studenti prenotati non si presentassero poi all’insegnante, quest’ultimo avrà comunque diritto al pagamento della metà dell’impegno che si era assunto. Il pagamento della prestazione, che ha connotazioni molto diverse da quelle previste all’art. successivo, sarà nella misura prevista dalla tabella 5 del CCNL 29/11/2007 per ore aggiuntive di insegnamento e cioè di euro 35,00 lorde all’ora e verrà effettuato al termine delle lezioni dell’anno scolastico in corso. ART. 7 Corsi di recupero Il Docente, qualora lo ritenesse necessario, può chiedere al Consiglio di Classe l’autorizzazione a tenere corsi di recupero della durata di 15 ore o corsi di sostegno (alias studio assistito obbligatorio) per una durata qualsiasi, pomeridiani (IDEI), a gruppi di allievi. Tale autorizzazione, opportunamente verbalizzata, dovrà essere confermata dal Dirigente scolastico. Successivamente il docente si accorderà con i collaboratore del D.S. e con gli studenti per redigere un calendario degli incontri. ART. 8 Sostituzione colleghi assenti Il docente che ha un orario di cattedra inferiore alle 18 ore settimanali è tenuto al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi con le modalità previste dall’art. 28 del CCNL 29/11/2007 ed i particolare per ore di supplenza di colleghi assenti. L’assegnazione delle supplenze deve seguire il criterio della equa ripartizione settimanale tra tutti i docenti a disposizione. Il docente che ha un orario di cattedra pari o superiore alle 18 ore settimanali può dichiarare, all’inizio dell’anno scolastico, la propria disponibilità ad effettuare ore di supplenza a pagamento per sostituzione dei colleghi assenti. L’assegnazione di queste avverrà a discrezione del D.S. in base ai bisogni organizzativi dell’Istituzione scolastica. 2 ART. 9 Vigilanza agli intervalli I docenti hanno l’obbligo della vigilanza degli studenti agli intervalli. In base alla delibera del Collegio Docenti, i docenti individuati vigileranno negli spazi assegnati al termine della loro ora di lezione come si evince dalle disposizioni emanate e notificate. ART. 10 Aggiornamento dei docenti. Criteri di fruizione. Come disposto dall’art. 64 comma 5 del CCNL 29/11/2007 è possibile usufruire di 5 giorni nell’arco dell’anno per attività di formazione e di aggiornamento destinate ai docenti, organizzate dall’Amministrazione e da Enti o Associazioni accreditate presso il Ministero per tale attività. Le domande di partecipazione devono essere rivolte al D.S., con almeno 5 giorni di anticipo, su apposito modulo che riporterà il periodo, la durata, il luogo oltre alle finalità e le generalità dell’ente organizzatore. Per il prossimo anno scolastico, le parti concordano di riservare una quota del POF (orientativamente 1/3) da assegnare all’autoaggiornamento come auspicato dal comma 1 dell’Art. 63 e dal comma 12 dell’art. 64 del CCNL 29/11/2007. ART. 11 Criteri di formazione delle cattedre. I criteri per la formazione delle cattedre stabiliti dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio Docenti vengono fatti propri dalla contrattazione integrativa di istituto. Per l’anno scolastico in corso sono: evitare o contenere il numero di eventuali soprannumerari disponibilità a partecipare alle sperimentazioni continuità didattica limitare la concentrazione di perdite di continuità didattica nella stessa classe Le informazioni riguardanti la costituzione delle cattedre saranno a disposizione dei docenti dal ( 16 luglio) di ogni anno alla chiusura delle iscrizioni e dopo la formazione dell’organico di diritto. ART. 12 Criteri per l’assegnazione di supplenze brevi del personale docente. Nel caso di assenze del personale docente, il Dirigente Scolastico valuterà la necessità di ricorrere alla sostituzione con supplenti temporanei. Qualora l’assenza sia inferiore a 20 giorni si utilizzerà il criterio della sostituzione a carico dei docenti a disposizione. Qualora il protrarsi dell’assenza comporti problemi di completamento del programma didattico o problemi di organizzazione del lavoro nei laboratori, il D.S. disporrà la sua sostituzione con docenti in graduatoria. ART. 13 – DECORRENZA E DURATA Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione, ha cadenza annuale e conserva validità fino a che una delle parti contraenti non ne dà formale disdetta. Il presente accordo è stato sottoscritto dalle parti in data........................... ……………………….. IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT.ING. D. M. BUETI _______________________________ PER LA R.S.U. G.A. RIZZETTI ………………………………………. L. RUSSO ………………………………………… M. DE LEONARDIS ……………………………………………. 3