GESTORE AMBIENTALE NEL SETTORE
VENDITA E POST-VENDITA AUTO
MODULO 3 – INQUINAMENTO ARIA, ACQUA E ACUSTICO
Unità Didattica 3.1 – Inquinamento acqua e suolo, autorizzazione all’utilizzo
di pozzi
Unità Didattica 3.2 – Tutela dell’aria e inquinamento acustico
Unità Didattica 3.3 – Risparmio energetico
Unità Didattica 3.1
Inquinamento Acqua e Suolo, autorizzazione
all’utilizzo di pozzi
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Definizioni (continua)
Sono acque reflue quelle provenienti da scarichi urbani e industriali che,
opportunamente depurate, possono essere reimmesse in un normale corso d’acqua.
Sono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti
residenziali e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da
attività domestiche (es. scarichi dei servizi igienici)
Sono acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od
installazioni in cui si svolgono attività commerciali o servizi, diverse dalle acque reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (es. scarichi da attività di
autolavaggio)
Le acque meteoriche di dilavamento sono acque provenienti da fenomeni
atmosferici (pioggia, neve, …) che scorrono sul terreno asportandone alcune
componenti (dilavamento)
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Definizioni (continua)
Sono acque reflue urbane le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue
domestiche, da acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento,
convogliate in reti fognarie e provenienti da un’area in cui la popolazione o le attività
economiche sono sufficientemente concentrate.
Sono acque sotterranee quelle che si trovano al di sotto della superficie del terreno,
nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.
La zona di saturazione indica un’area in cui l’acqua ha raggiunto la massima
concentrazione possibile in relazione alla tipologia di terreno.
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Definizioni
L’inquinamento delle acque consiste nello scarico effettuato direttamente o
indirettamente dalla Concessionaria, nell’ambiente idrico di sostanze le cui
conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse
viventi, compromettere le attrattive od ostacolarne altri usi legittimi delle acque.
Il valore limite di emissione è il limite di accettabilità misurabile di una sostanza
inquinante contenuta in uno scarico.
Il drenaggio è un sistema idraulico impiegato per il prosciugamento dei terreni
mediante scolo delle acque.
La rete fognaria è il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle
acque reflue urbane.
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Le fonti di inquinamento (continua)
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Le fonti di inquinamento
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Le fonti di inquinamento
Le sostanza non devono raggiungere canali di drenaggio, condotte di fognatura,
corpi idrici superficiali (fiumi, canali, stagni, acque costiere), acque sotterranee.
Per l’immagazzinamento e/o l’uso di benzine ed altri carburanti, la Concessionaria
deve richiedere ai Vigili del Fuoco il Certificato di Prevenzione Incendi ed attenersi
alle relative prescrizioni.
La Concessionaria non può immagazzinare in appositi contenitori più di 20 litri di
benzina o di gasolio. I contenitori di carburante chiusi devono essere conservati in
armadietti ignifughi.
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Come risparmiare – I costi associati all’inquinamento delle acque
• Costo dell’acqua scaricata e non riutilizzata
• Costo per lo smaltimento di sostanze inquinate non scaricate in acqua
• Spese per gli accertamenti e per gli adeguamenti richiesti per l’istruttoria delle
domande di autorizzazione allo scarico
• Costo dell’impianto di depurazione
• Costo dei dispositivi di prevenzione e controllo
• Costo dei servizi di manutenzione e controllo
• Costo del tempo lavoro interno impegnato nelle attività di manutenzione e controllo
• Spese per le multe per mancati adempimenti
• Spese per rimediare all’inquinamento dell’acqua
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A regola d’arte (continua)
• Controllare ogni anno la tenuta dei serbatoi interrati contenenti gasolio destinato
alla centrale termica o al gruppo elettrogeno; in alternativa installare sistemi di
allarme automatico per rilevare le perdite
• In occasione della sostituzione dei serbatoi interrati, privilegiare l’impiego di
serbatoi installati fuori terra dotati di doppia parete o di un bacino di contenimento
di capacità pari al 110% del volume del serbatoio
• Raccogliere l’acqua oleosa di condensa dei compressori in un recipiente; olio ed
acqua si sparano su due strati, aspirare l’acqua dal fondo e inviare l’olio alla
COOU per la rigenerazione
• Usare vasche per il lavaggio pezzi del tipo “a solvente”, con circolazione a circuito
chiuso; il contenitore del liquido di lavaggio sarà rilevato periodicamente da ditte
specializzate e sostituito
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A regola d’arte (continua)
• Mettere sotto ricarica le batterie di avviamento autoveicoli in un’apposita zona
dotata di aspirazione dei vapori e assolutamente priva di pozzetti; in caso di
versamento dell’acido (altamente corrosivo), assorbirlo con precauzione e farlo
smaltire come rifiuto pericoloso
• Ricordare che i normali tubi al neon contengono mercurio; tale elemento è
altamente inquinante e pregiudica la vita delle specie acquatiche. Nel sostituirli
fare attenzione a non romperli e smaltirli come rifiuto pericoloso
• Gli usuali prodotti per le pulizie, quali la “varechina” e la soda caustica, sono molto
pericolosi ed inquinanti; sostituirli con prodotti marcati ECOLABEL
• Usare la minima quantità di sapone necessaria; per questo privilegiare l’uso dei
“dispenser”
• Per il mantenimento delle aree verdi della Concessionaria, evitare l’uso di prodotti
diserbanti e/o disinfestanti chimici pericolosi. Provvedere a sostituirli con prodotti
organici. Per combattere gli insetti coltivare specie vegetali a loro sgradite (per
allontanare le zanzare, ad esempio, coltivare il geranio odoroso e la citronella)
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A regola d’arte
• Dovendo ricorrere all’uso di topicidi, usare estrema cautela nella gestione di tali
veleni, in quanto abbandonati nell’ambiente possono causare danni gravissimi
• Per il lavaggio dei pavimenti privilegiare l’uso delle pulitrici aspiratrici a ciclo
chiuso; si risparmia detergente e ne guadagna l’ambiente
• Eseguire gli interventi su motori o altri componenti che contengono olio
predisponendo vassoi in grado di raccogliere le perdite; se si spande olio sul
pavimento raccoglierlo con granuli assorbenti riutilizzabili
• Almeno due volte all’anno, fare analizzare gli scarichi; confrontare i risultati delle
analisi con i limiti massimi di concentrazione delle sostanze inquinanti stabiliti nella
autorizzazione. Se la Concessionaria è dotata di un impianto di depurazione,
controllare mensilmente il funzionamento; qualsiasi significativo scostamento dai
valori normali potrà essere così rapidamente corretto
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Autorizzazione allo scarico delle acque reflue (continua)
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (D.Lgs 152/06 art
123 comma 1 e art. 125) L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività
da cui origina lo scarico. (es autorizzazione scarichi TMI pag.1, pag.2)
Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata
alla Provincia. Se lo scarico è in pubblica fognatura la domanda va presentata
all'Autorità d'Ambito. L'autorità ha 90 giorni (precedentemente erano 60)
per il rilascio dell'autorizzazione. È stato soppresso il meccanismo del
silenzio assenso. (Dlgs 152/06, art. 124 comma 7 così come modificato dal
DL n. 4 del 16/01/2008)
Tutti gli scarichi devono rispettare i valori limite previsti nell'autorizzazione
(Tabella 3 - Allegato 5 alla Parte Terza del TUA)
Tutti gli scarichi sono resi accessibili per il campionamento da parte
dell'autorità competente per il controllo
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Autorizzazione allo scarico delle acque reflue (continua)
Le regioni, nell’ambito dei piani di tutela e sulla base degli obiettivi di qualità, hanno
facoltà di definire valori limite di emissione più restrittivi di quelli fissati dalla
normativa nazionale (tabella 3 D.Lgs 152/06) pertanto in relazione alle caratteristiche
tecniche dello scarico e alla sua localizzazione, l’autorizzazione può contenere
ulteriori limiti e specifiche prescrizioni atte a garantire che gli scarichi rispettino la
normativa vigente e non arrechino pregiudizio alla salute pubblica e all’ambiente.
Le Regioni possono richiedere il preventivo trattamento delle acque di prima pioggia
e di lavaggio delle aree esterne in relazione alle attività svolte onde evitare il
dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose (D.Lgs
152/2006 art 113 comma 3).
Ad oggi le Regioni che hanno emanato provvedimenti per le acque di prima pioggia
sono: Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, Piemonte, Marche, Veneto).
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Autorizzazione allo scarico delle acque reflue
E’ vietato lo smaltimento di rifiuti, anche triturati, in fognatura.
E’ vietato lo scarico al suolo delle sostanze pericolose, quali ad esempio composti
organo alogenati, mercurio, cianuri, cadmio, oli minerali e idrocarburi di origine
petrolifera (questi ultimi particolarmente presenti negli scarichi derivati da autolavaggi
e autofficine).
Oltre alla richiesta di autorizzazione all’ente competente è necessario installare in
molti casi un sistema di depurazione delle acque per assicurare valori di
concentrazione delle sostanze inquinanti compatibili con le prescrizioni.
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Autorizzazione all’utilizzazione di pozzi
Lo scavo e l’utilizzo di pozzi sono soggetti ad autorizzazione (allo scavo) e
concessione (all’utilizzo).
La concessione ha una durata massima di 30 anni.
La concessione prescrive:
•i quantitativi massimi di acqua derivabili
•i canoni da versare per l’utilizzo
•eventuali ulteriori prescrizioni (es. comunicazione annuale dei volumi dei acqua
derivati)
Esempio autorizzazione pozzi: TMI
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Autorizzazione allo scarico delle acque reflue - Sanzioni
N°
PRESCRIZIONE
Documenti di riferimento
1
Attivazione di scarico di acque reflue domestiche o di
reti fognarie senza l’autorizzazione prevista ovvero
mantenimento dello scarico con autorizzazione sospesa o
revocata
Dlgs.152 del 03/04/2006
Art. 133 comma 2
2
Sanzione amministrativa da 6000 Euro a 60000 Euro
3
Attivazione di scarico di acque reflue industriali senza
l’autorizzazione prevista ovvero mantenimento dello
scarico con autorizzazione sospesa o revocata
4
Sanzione penale:
Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1500 Euro a
10000 Euro
5
Superamento dei valori limite di emissione fissati nelle
tabelle dell’Allegato 5 Parte Terza Dlgs.152 del
03/04/2006
Dlgs.152 del 03/04/2006
Art. 133 comma 1
6
Sanzione amministrativa da 3000 Euro a 30000 Euro
Art. 137 comma 5
7
Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi
recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche
destinate al consumo umano o in corpi idrici nelle aree
protette
Dlgs.152 del 03/04/2006
Art. 133 comma 1
Art. 137 comma 5
8
Sanzione amministrativa non inferiore a 20000 Euro
Dlgs.152 del 03/04/2006
Art. 137 comma 1
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Autorizzazione allo scarico delle acque reflue - Sanzioni
N°
PRESCRIZIONE
9
In caso di acque reflue industriali:
Superamento dei valori limite di emissione fissati dalla
Tabella 3 o, (nel caso di scarichi sul suolo) dalla Tab. 4
dell’Allegato 5 alla Parte Terza del Dlgs. 152 del
03/04/06, o superamento dei limiti (più restrittivi) fissati
dalle Regioni
10
Sanzione penale arresto fino a 2 anni e ammenda da
3000 Euro a 30000 Euro;
11
Superamento dei valori limite fissati per le sostanze
contenute nella Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla Parte
Terza del Dlgs. 152 del 03/04/06
12
Sanzione penale arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda
da 6000 Euro a 120000 Euro
13
Mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel
provvedimento di autorizzazione allo scarico
14
Sanzione amministrativa da 1500 Euro a 15000 Euro
Documenti di riferimento
Dlgs.152 del 03/04/2006
Art. 133 comma 1
Art. 137 comma 5
Dlgs.152 del 03/04/2006
Art. 133 comma 1
Art. 137 comma 5
Dlgs.152 del 03/04/2006
Art. 133 comma 3
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Autorizzazione allo scarico delle acque reflue - Sanzioni
N°
PRESCRIZIONE
15
Per i titolari di scarichi esistenti sul suolo, la mancata
ottemperanza all’obbligo di convogliare gli scarichi stessi
in corpi idrici superficiali o in rete fognaria comporta la
decadenza dell’autorizzazione allo scarico e la
soggezione alla sanzione prevista per l’assenza di
autorizzazione
16
In caso di acque reflue domestiche:
Sanzione amministrativa da 6000 Euro a 60000 Euro
17
In caso di acque reflue industriali:
Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1500 a 10000
Euro
18
Per i titolari di scarichi esistenti nel sottosuolo o nelle
acque sotterranee, la mancata ottemperanza all’obbligo di
convogliare gli scarichi in corpi idrici superficiali o in
reti fognarie fa decadere l’autorizzazione allo scarico e si
rientra nella sanzione prevista per l’assenza di
autorizzazione
19
Sanzione amministrativa da 6000 Euro a 60000 Euro
Documenti di riferimento
Dlgs.152 del 03/04/2006
Art. 103 comma 2
Art. 133 comma 2, comma 3
Art. 137 comma 1
Dlgs.152 del 03/04/2006
Art. 104 comma 8
Art. 133 comma 2
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Autorizzazione allo scarico delle acque reflue - Sanzioni
N°
PRESCRIZIONE
20
Attivazione di scarico di acque reflue industriali
contenenti sostanze pericolose comprese nella Tab.5 e
Tab. 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza del Dlgs.152 del
03/04/2006, senza autorizzazione prevista ovvero
mantenimento dello scarico con autorizzazione sospesa o
revocata
21
Sanzione penale
Arresto da 3 mesi a 3 anni
22
Mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel
provvedimento di autorizzazione allo scarico di acque
reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese
nella Tab.5 e Tab. 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza del
Dlgs.152 del 03/04/2006
23
Sanzione penale
Arresto fino a 2 anni
24
Mancata concessione di accesso agli stabilimenti al
funzionario addetto al controllo
25
Sanzione penale
Arresto fino a 2 anni (salvo che il fatto non costituisca
più grave reato)
Documenti di riferimento
Dlgs.152 del 03/04/2006
Art.137 comma 2
Dlgs.152 del 03/04/2006
Art.137 comma 3
Dlgs.152 del 03/04/2006
Art 129
Art.137 comma 8
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Autorizzazione allo scarico delle acque reflue - Sanzioni
N°
PRESCRIZIONE
26
Immissione di rifiuti in acque superficiali e/o sotterranee
27
Immissione di rifiuti non pericolosi e non ingombranti:
Sanzione amministrativa da 25 Euro a 155 Euro
Immissione di rifiuti pericolosi:
Sanzione amministrativa pecuniaria da 105 Euro a 620
Euro
Sanzioni a carico di titolari di imprese e responsabili di
enti:
Immissione di rifiuti non pericolosi,
Arresto da tre mesi ad 1 anno o ammenda da 2600 Euro
a 26000 Euro
Immissione di rifiuti pericolosi:
Arresto da sei mesi a 2 anni o ammenda da 2600 Euro a
26000 Euro
Documenti di riferimento
Dlgs.152 del 03/04/2006
Art. 192 comma 2
Art.255 comma 1
Art. 256 comma 2
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Domanda autorizzazione scarichi (continua)
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Domanda autorizzazione scarichi
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Unità Didattica 3.2
Tutela dell’aria e inquinamento acustico
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Definizioni (continua)
Per inquinamento atmosferico si intende ogni modificazione della normale
composizione o stato fisico dell’aria atmosfera, dovuta alla presenza nella stessa di
sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni
ambientali e di salubrità dell’aria, tali da costituire pericolo diretto o indiretto per la
salute dell’uomo.
Per emissione si intende qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta
nell’atmosfera che possa produrre inquinamento atmosferico.
I valori limite di emissione sono le concentrazioni di sostanze inquinanti che in un
dato intervallo di tempo non devono essere superate.
I valori limite di quantità dell’aria sono i limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti dellambiente
esterno.
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Definizioni (continua)
Per inquinamento acustico si intende l’introduzione di rumore nell’ambiente
abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo alle attività
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dall’ambiente.
Il valore limite di emissione è il valore massimo di rumore che può essere emesso
da una sorgente sonora nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in
prossimità della sorgente stessa.
Il valore limite di immissione è il valore massimo di rumore che può essere
immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente
esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
I valori limite di immissione assoluti sono i valori determinati con riferimento al
livello equivalente di rumore ambientale.
I valori limite di immissione differenziali sono i valori determinati con riferimento
alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.
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Definizioni
I valori di qualità sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel
lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legislazione vigente.
La zonizzazione consiste nella classificazione del territorio comunale in area con la
specifica dei valori limiti e di qualità per il rumore, in base alle destinazioni d’uso delle
stesse e all’intensità delle attività che vi si svolgono.
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Classificazione delle fonti di inquinamento dell’aria
Emissioni scarsamente rilevanti agli
effetti dell’inquinamento atmosferico
(ex attività ad inquinamento
atmosferico poco significativo)
Non soggette ad obbligo di
autorizzazione ma solo a
comunicazione (Provincia)
Le attività sono elencate nella parte I
dell’allegato alla parte IV del Dlgs
152/2006 e riguardano tra l’altro:
officine, autolavaggi, impianti di
depurazione, mense, …
Attività soggette ad autorizzazione
generale (ex attività a ridotto
inquinamento atmosferico)
Autorizzazione TMI ante 152/06
Autorizzazione verniciatura TMI
Autorizzazione saldatura TMI
Le attività sono elencate nella parte I
dell’allegato IV alla Parte V (aria) del
Dlgs 152/2006 e riguardano tra l’altro:
riparazione e verniciatura di
carrozzerie con consumo giornaliero
di prodotti vernicianti inferiore a 20 kg,
saldatura di oggetti e superfici
metalliche
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Emissioni CO2 autovetture (continua)
Tra il 1998 e il 1999 la Comunità Europea ha sottoscritto con le associazioni dei
principali produttori di automobili europei, giapponesi e sudcoreani, degli accordi
finalizzati al contenimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2), come previsto
dal protocollo di Kyoto, nelle autovetture nuove immesse sul mercato europeo.
L’impegno assunto è quello di arrivare entro il 2008/2009 a emissione medie di 140
grammi di CO2 per chilometro percorso.
La Comunità Europea ha emesso la Direttiva 1999/94/CE (recepita in Italia dal DPR
84/2003) che detta disposizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori in merito
alle emissioni di CO2 ed al risparmio di carburante relativo alle autovetture nuove.
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Emissioni CO2 autovetture
Il regolamento di attuazione della Direttiva 1999/94/CE, prevede l’apposizione su
ogni vettura nuova in vendita di un’etichetta indicante il consumo di carburante e le
emissioni di CO2. I responsabili dei punti vendita devono mettere a disposizione
gratuita dei consumatori che ne fanno richiesta la “Guida al risparmio di carburante e
alle emissioni di CO2” e devono esporre un manifesto o uno schermo di
visualizzazione con l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle
emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita.
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Emissioni CO2 autovetture - Sanzioni
La Comunità Europea ha emanato la Direttiva 1999/13/CE recepita dal DM n. 44 del
16/01/2004 (e abrogato dall’art. 280 del Testo Unico Ambientale) che pone dei limiti
di emissione e di esercizio per attività che usano solventi organici (più in generale
Composti Organici Volatili), altamente dannosi alla salute umana.
Appartengono a questa categoria di prodotti gli idrocarburi, i solventi, le vernici, i
fondi, gli stucchi e le sostanze che vaporizzano facilmente.
Questa direttiva limita le emissioni di COV per gli impianti di grandi dimensioni e non
riguarda le piccole imprese (per esempio carrozzerie con consumo di solvente
inferiore a 0,5 tonnellate / anno).
La direttiva 2004/42/CE (che modifica la direttiva 1999/13/CE) è stata recepita in
Italia dal D.lgs. 161 del 2006 in vigore dal 17/05/2006. Questo decreto determina, per
le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria il contenuto massimo di COV
ammesso ai fini dell’immissione sul mercato.
L’utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa abbatte drasticamente le emissioni di
COV
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COV (Composti organici volatili)
La Comunità Europea ha emanato la Direttiva 1999/13/CE recepita dal DM n. 44 del
16/01/2004 che pone dei limiti di emissione e di esercizio per attività che usano
solventi organici (più in generale Composti Organici Volatili), altamente dannosi alla
salute umana.
Appartengono a questa categoria di prodotti gli idrocarburi, i solventi, le vernici, i
fondi, gli stucchi e le sostanze che vaporizzano facilmente.
Questa direttiva limita le emissioni di COV per gli impianti di grandi dimensioni e non
riguarda le piccole imprese (per esempio carrozzerie con consumo di solvente
inferiore a 0,5 tonnellate / anno).
Sono in fase di sviluppo modifiche normative che imporranno limitazioni all’uso di
prodotti per carrozzerie (Direttiva Comunitaria 2004/42/CE).
L’utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa abbatte drasticamente le emissioni di
COV.
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Documentazione obbligatoria richiesta – carrozzerie e officine
Per l’impianto di verniciatura (se il consumo di prodotti vernicianti è minore
o uguale 20 Kg/giorno)
a)richiedere Regione (o Provincia) domanda di adesione all’autorizzazione
generale per “Attività di cui alla Parte II dell’ Allegato IV Parte Quinta Dlgs.
152/2006” e allegare alla domanda dati analisi emissioni
b)documentare monitoraggio periodico emissioni dando evidenza della
conformità con i requisiti definiti a livello Regionale
c)tenere aggiornato il registro sui consumi di materie prime ed ausiliarie
(vidimato dagli organi di controllo)
Per l’officina di manutenzione ove richiesto da specifica normativa
regionale, effettuare comunicazione (autodichiarazione) di sussistenza
delle condizioni di “attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli
effetti dell’ inquinamento atmosferico”
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Raccomandazioni per le carrozzerie
Realizzare le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione delle vernici,
compresi i fondi e gli stucchi, anche se per ritocchi, in cabine dotate di adeguati
impianti con stadio di prefiltraggio a secco, seguito da stadio di assorbimento dei
solventi con filtro adeguato
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I costi associati all’inquinamento dell’aria
• Costo del materiale sprecato a seguito di rilascio in atmosfera (evaporazioni,
produzioni di polveri)
• Costi dovuti alle misurazioni dell’inquinamento dell’aria
• Spese per gli accertamenti e per gli adeguamenti richiesti per l’istruttoria delle
domande di autorizzazione allo scarico
• Costo dei dispositivi di prevenzione e controllo
• Costo dei servizi di manutenzione e controllo
• Costo del tempo lavoro interno impegnato nelle attività di manutenzione e controllo
• Spese per le multe per mancati adempimenti
• Spese per rimediare all’inquinamento dell’aria
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Impianti di condizionamento che utilizzano fluidi frigoriferi
dannosi per l'ozono (HALON, CFC, HCFC) e ad effetto serra (HFC)
Se presso il sito sono presenti impianti di condizionamento che contengono fluidi
refrigeranti dannosi per l’ozono: quali R22, o gas ad effetto serra quali
R407C, R410A in quantità superiori a 3 kg la Concessionaria deve:
•individuare un’impresa qualificata cui affidare la manutenzione ed il controllo
dell’impianto (iscritta alla Camera di Commercio per l’attività in oggetto e dotata
di strumentazione di controllo idonea)
•eseguire prove di tenuta periodiche ( annuale per quantità comprese tra 3 e 30
kg)
•etichettare le apparecchiature indicando la tipologia e la quantità di fluidi
installati
•registrare le caratteristiche tecniche dell’impianto ed i controlli periodici sul
“libretto d’impianto” (allegato al DPR 15/02/2006 N.147) Modello Buffetti 3096
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Per ridurre i costi e’ buona prassi
Ridurre le fonti di inquinamento scegliendo prodotti o processi alternativi,
minimizzando la quantità di sostanze usate in attività che producono
inquinamento, migliorando la conduzione e la manutenzione degli impianti
Riciclare estraendo e filtrando solventi, polveri e vernici vicino alla loro fonte
prima di scaricare in atmosfera installando apparecchiature per il recupero
di solventi e polveri
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Raccomandazioni per le officine (continua)
• Mantenere un parco autoveicoli della Concessionaria (vetture a disposizione,
vetture sostitutive e di cortesia) sempre in condizioni ottimali di funzionamento con
periodici controlli sull’emissione di CO2
• Limitare l’accensione dei motori al tempo strettamente necessario per le prove;
predisporre un sistema di estrazione gas di combustione collegabile agli scarichi
degli autoveicoli
• Non usare il getto di aria compressa per asciugare i componenti lavati con
solventi, far sgocciolare, raccogliere il surplus di liquido per riusarlo
• Sostituire sgrassatori e detergenti contenenti solventi di cloro con altri che non lo
contengono
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Raccomandazioni per le officine
• Molti prodotti in confezione spray contengono un gas propellente nocivo per
l’integrità dello strato di ozono dell’atmosfera; privilegiare quelli che riportano
chiaramente indicato in etichetta “non dannoso per l’ambiente”
• Alcuni impianti di climatizzazione degli autoveicoli contengono CFC; per evitare la
dispersione in atmosfera di tale gas durante la riparazione usare una
apparecchiature per lo svuotamento del gas ed il successivo riutilizzo
• Effettuare la messa a punto degli impianti termici di riscaldamento ad inizio
stagione, indipendentemente dall’obbligo annuale del controllo dei fumi, per avere
il minimo delle emissioni durante tutto il periodo di riscaldamento
• Evitare di bruciare i rifiuti, studiare un loro possibile riutilizzo, altrimenti smaltirli
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Raccomandazioni ulteriori per le carrozzerie
• Predisporre la captazione delle polveri originate dalle lavorazioni il più vicino
possibile ai luoghi di emissione, con l’impiego di cappe ed aspiratori puntuali
• La produzione di polveri può essere drasticamente ridotta limitando l’uso dei
frullini; ciò è facilitato dall’impiego di bassa quantità di stucco; privilegiare quindi la
sostituzione dei lamierati al riadattamento di quelli incidentati
• Richiudere sempre tappi e coperchi di solventi e vernici limitando l’evaporazione in
atmosfera
• Usare accorgimenti quali filtraggio e la distillazione (ove conveniente) dei solventi
usati per il riutilizzo degli stessi
• Incrementare l’impiego di stucchi e vernici a base acquosa; oltre al risparmio di
sostanze inquinanti, le vernici all’acqua diminuiscono i tempi di spruzzatura
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Raccomandazioni in merito all’inquinamento acustico
• Le principali fonti di rumore di una Concessionaria sono i compressori, i gruppi
elettrogeni, ed i gruppi frigoriferi; confrontare la quantità di decibel emessi con i
valori permessi dalla legge per la specifica zona di ubicazione della
Concessionaria.
Se tali valori sono superati occorre adottare sistemi di silenziamento opportuni,
altrimenti sostituire le apparecchiature con altre le cui caratteristiche di emissione
rientrino nei limiti permessi
• Percorrere il perimetro della Concessionaria in differenti momenti della giornata
lavorativa; rilevare così come e quando si causa fastidio al vicinato. Registrare e
tenere conto di eventuali reclami o lamentele dei vicini
• Curare la manutenzione degli impianti di allarme della Concessionaria; munirli di
un dispositivo di controllo remoto (avviso via SMS tramite sistema di
videosorveglianza) in modo da poterlo gestire a distanza e disattivare rapidamente
in caso di comprovato incorretto funzionamento durante la notte
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Rumore
Le aziende che svolgono attività di autoriparazione, e in particolare le
carrozzerie, devono rispettare i limiti previsti dal DPCM del 1 marzo 1991,
per zona e secondo il “criterio differenziale”.
Fare effettuare da tecnico abilitato un’analisi fonometrica per evidenziare il
rispetto dei limiti di zona definiti dal comune di appartenenza
(zonizzazione)
Fonometria TMI
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Unità Didattica 3.3
Risparmio Energetico
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Definizioni (continua)
Le pompe di calore sono impianti basati su sistemi simili a quelli frigoriferi che
permettono di utilizzare sorgenti di calore naturale per ottenere acqua e/o aria calda
da utilizzare in impianti di riscaldamento e/o condizionamento. Sono più efficienti dei
tradizionali impianti a gasolio o gas metano e si integrano facilmente e
vantaggiosamente con altre forme di energia rinnovabili (pannelli solari)
Il rifasamento è un intervento tecnico destinato a ridurre o annullare lo sfasamento
tra tensione e intensità di corrente alternata in un circuito elettrico con l’obiettivo di
aumentarne l’efficienza (fattore di potenza)
Il fattore di potenza (variabile tra 0 e 1) è il rapporto tra potenza effettiva assorbita
da un apparecchio elettrico e potenza apparente. La maggior parte degli utilizzatori
presentano un basso fattore di potenza (elevati consumi): è per questo motivo che le
norme vigenti impongono di utilizzare energia elettrica con un fattore di potenza non
inferiore a 0,9
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Definizioni
Il rendimento di una lampada si esprime in lm/W = rapporto tra la luce emessa che
si misura in lumen (lm) e la potenza elettrica che si misura in watt (W). Quanto più è
alto tale rendimento tanto più la lampada è efficiente
Le lampade ad incandescenza sono le più diffuse, le meno efficienti e le meno
durature. Costano poco, ma il risparmio iniziale è controbilanciato da un costo di
esercizio decisamente alto
Le lampade fluorescenti hanno un’efficienza e una durata 6 volte maggiore di
quella delle lampade ad incandescenza. Costano 10-15 volte più delle lampade ad
incandescenza, ma il maggior costo iniziale è più che recuperato dai minor consumi
e dalla maggiore durata
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Come risparmiare (continua)
Riscaldamento e condizionamento
Migliorare l’efficienza degli impianti termici e di climatizzazione. Fare almeno una
manutenzione l’anno secondo quanto prescritto (DPR 412 del 26/08/93):
• controllo della temperatura
• controllo dei fumi
• pulizia della caldaia
• regolazione della combustione del bruciatore
• sostituzione del generatore quando necessario
Programmare le date e gli orari di accensione e di spegnimento degli impianti termici
e di climatizzazione
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Come risparmiare (continua)
Riscaldamento e condizionamento
Assicurare ad ogni ambiente la temperatura giusta, nei limiti imposti dalla legge,
applicando valvole termostatiche
Utilizzare le pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti
Utilizzare pannelli solari per la produzione di acqua calda (per esempio per le docce)
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Come risparmiare (continua)
Energia elettrica
Utilizzare meno possibile le lampade ad incandescenza: sono poco efficienti e poco
durature
Utilizzare le lampade fluorescenti: consumano poco e consentono elevata durata
Regolare con sistemi automatici ed orologi il flusso luminoso: interromperlo o ridurlo
nei periodi e nei posti in cui non se ne ha necessità
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Come risparmiare (continua)
Energia elettrica
Utilizzare interruttori crepuscolari per l’accensione delle luci esterne solo a seguito
dell’abbassamento della luminosità
Sfruttare, per le ricariche elettriche delle apparecchiature importanti, le fasce orarie
con tariffe più vantaggiose
Rifasare il fattore di potenza dell’energia elettrica per evitare sprechi di energia e
multe per bassi valori
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Come risparmiare
Acqua
Ridurre il consumo dell’acqua mediante utilizzo di rubinetti temporizzati e
controllandone le guarnizioni di chiusura
Implementare l’impiego di rubinetti azionati a pedale
Implementare l’impiego degli scarichi WC con doppio comando
Riciclare l’acqua, per esempio negli impianti di autolavaggio
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Gestione degli impianti termici
La legge 9 gennaio 1991 n. 10 e, in particolare, il DPR 26 agosto 1993 n. 412
prevedono a carico di tutti i titolari di impianti termici, sia ad uso familiare che
industriale, l’obbligo di effettuare periodiche manutenzioni, verificare i rendimenti di
combustione e altre caratteristiche impiantistiche per assicurare il rispetto delle
condizioni di legge conformi alla finalità di risparmio energetico.
Il responsabile dell’impianto che può essere il proprietario o un terzo abilitato
risponde dell’impianto termico e della sicurezza a norma di legge.
La mancata adozione di misure per il contenimento energetico e omessa
manutenzione degli impianti comporta una sanzione amministrativa che va da euro
516,00 fino a euro 2.582,00.
Per la stipulazione di contratti di fornitura di energia o conduzione impianti in
difformità dalla legge prevede una sanzione amministrativa pari ad un terzo
dell’importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
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Adempimenti obbligatori per impianti termici (continua)
Per impianti termici di potenza < 35 KW (30.000 Kcal/h):
a) effettuare e documentare la verifica di combustione (rendimento, …) almeno
ogni due anni
b) compilare e mantenere aggiornato e disponibile il libretto d’impianto
Per impianti termici con potenza compresa tra 35 KW e 350 KW il proprietario
(responsabile dell’esercizio e della manutenzione ) può trasferire alla ditta
manutentrice (abilitata 46/90 o ISO 9001) la responsabilità dell’esercizio e della
manutenzione (terzo responsabile), che dovrà:
a)compilare, firmare e mantenere aggiornato il libretto di centrale
b)effettuare tutte le verifiche di combustione (rendimento, …) prescritte con
periodicità almeno annuale
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Adempimenti obbligatori per impianti termici
Per impianti termici con potenza superiore a 350 KW, il responsabile dell’esercizio
e della manutenzione dovrà:
a) compilare, firmare e mantenere aggiornato il Libretto di Centrale
b) effettuare tutte le verifiche di combustione ( rendimento…) prescritte,
con periodicità almeno semestrale
Per impianti termici di potenza maggiore di 116 KW produrre e archiviare
dichiarazione di conformità degli impianti e certificato di prevenzione incendi
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Modulo 3 - Inquinamento acqua - aria e acustico