TUTELA DELL’ARIA
Avv. Federico Peres
B & P – avvocati
Butti – Butti – Peres – Zalin – Chilosi
via Leoni n. 4 – 37121 Verona
tel. 045/8012901 – fax 045/8031355
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PARTE QUINTA
Tutela dell'aria e di riduzione
delle emissioni in atmosfera
• Criteri direttivi legge delega e struttura Parte V d. lgs.
152/2006
• Principali novità
• Campo di applicazione
• Nuove definizioni
• Autorità competente
• Autorizzazione, procedimento, esclusioni
continua
• Valori limite di emissione, prescrizioni e disciplina sui
guasti
• Impianti e attività in deroga
• Grandi impianti di combustione
• Emissioni di composti organici volatili
• Regime transitorio
• Sanzioni
• Aspetti positivi
• Critiche e occasioni mancate
CRITERI DIRETTIVI DELEGA
(art. 1, co. 9, lett. g, legge 308/04)
•RIORDINARE
la
normativa
dell'aria e la riduzione
delle emissioni in atmosfera,
sulla
tutela
• mediante una REVISIONE della disciplina per
le emissioni di gas inquinanti in atmosfera,
• nel rispetto delle norme COMUNITARIE
Continua: criteri direttivi delega
• e prevedendo:
1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni
provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso
civile;
2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti
rinnovabili o alternative anche mediante la disciplina
della vendita dell'energia prodotta in eccedenza agli
operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando
sino a dodici anni il periodo di validità dei certificati
verdi previsti dalla normativa vigente;
3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni
derivanti dalle attività agricole e zootecniche;
Continua: criteri direttivi delega
4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di
veicoli, combustibili e carburanti che possono
contribuire significativamente alla riduzione delle
emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria;
5)
strumenti di promozione dell'informazione ai
consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita
dei prodotti che in ragione della loro composizione
possono causare inquinamento atmosferico;
6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui
alla direttiva 2001/80/CE, che stabilisca prescrizioni
per i grandi impianti di combustione esistenti
STRUTTURA PARTE QUINTA
• Titolo I: Prevenzione e limitazione delle
emissioni in atmosfera di impianti e attività
artt. 267-281
• Titolo II: Impianti termici civili artt. 282-290
• Titolo III: Combustibili artt. 291-298
+
Allegati I-X
PRINCIPALI NOVITÀ
• “riunifica” (come nella legge del 1966) la
disciplina
in
materia
di
inquinamento
atmosferico
• amplia la nozione di “impianto”
• disciplina anche
impianto”
alcune
“attività
senza
• introduce un termine di durata (di 15 anni)
per le autorizzazioni
Continua: novità
• introduce la conferenza di servizi
• sostituisce il concetto di “migliori tecnologie
disponibili” con quello di “migliori tecniche
disponibili” (BAT)
• introduce un “obbligo di convogliamento”
delle emissioni diffuse
• disciplina le ipotesi di guasto tecnico
Campo di applicazione
(art. 267)
Il titolo I si applica a:
• impianti, inclusi gli impianti termici civili
non disciplinati dal titolo II
• attività che
atmosfera
producono
emissioni
in
Continua: campo di applicazione
e stabilisce:
• valori di emissione
• Prescrizioni
• metodi di campionamento e analisi delle
emissioni
• criteri per la valutazione della conformità
dei valori misurati ai valori limite
Continua: campo di applicazione
ATTENZIONE
ai sensi dell’art. 282, si applica anche agli IMPIANTI
TERMICI CIVILI, non disciplinati dal titolo II,
ossia:
• agli impianti aventi potenza termica nominale uguale o
superiore alle soglie stabilite, per ciascuna tipologia di
impianto, dall’art. 269, comma 14
• agli impianti termici civili che utilizzano carbone da
vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite, prodotti
antracitosi o miscele di antracite e prodotti antracitosi,
aventi potenza termica nominale superiore a 3 MW
occorre partire dalla fine …
LE ABROGAZIONI ESPRESSE
NORMATIVE GENERALI:
•
•
•
•
DPR 203/1988
DPCM 21 luglio 1989
DM 12 luglio 1990
DPR 25 luglio 1991
(art. 280)
Continua: abrogazioni espresse
NORMATIVE SETTORIALI E TECNICHE
• DM 105/1987 (limiti emissioni atmosferiche da impianti
termoelettrici a vapore)
• DM 8 maggio 1989 (limitazione emissioni atmosferiche di
taluni inquinanti originati dai grandi impianti di
combustione)
• DM 44/2004 (recepimento direttiva 1999/13/CE su
emissioni di COV di talune attività industriali)
• DM 21 dicembre 1995 (disciplina dei metodi di controllo
delle emissioni atmosferiche dagli impianti industriali –
compreso allegato contenente i criteri di valutazione dei
risultati ottenuti con sistemi di rilevamento in continuo
delle emissioni)
Continua: abrogazioni espresse
• DM 16 maggio 1996
inquinamento da ozono)
(sistema
di
sorveglianza
di
• DM 76/1999 (norme per l'installazione dei dispositivi di
recupero dei vapori di benzina presso i distributori)
• DM 107/2000 (norme tecniche per l'adeguamento degli
impianti di deposito di benzina ai fini del controllo delle
emissioni dei vapori)
• art. 12, comma 8, d. lgs. 387/2003 (inserimento degli
impianti energetici di potenza non superiore a 3 MW
termici ubicati all'interno di impianti di smaltimento
rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas – che rispettino le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ex art. 31
d. lgs. 22/1997 – tra le attività ad inquinamento
atmosferico poco significativo, non necessitanti quindi di
autorizzazione)
regimi “collaterali” sopravvissuti =
rapporti con le altre normative non
abrogate espressamente
• espressamente esclusi: impianti di incenerimento
rifiuti disciplinati dal d. lgs. 133/2005
• «resta fermo», per gli impianti sottoposti ad AIA,
«quanto previsto» dal d. lgs. 59/2005 e per tali
impianti l'AIA SOSTITUISCE l'autorizzazione alle
emissioni prevista dal titolo I
Continua …
• “implicitamente” si desume che resta ferma anche
l’autorizzazione “unica” regionale degli impianti
energetici alimentati da fonti rinnovabili ex art. 12
d. lgs. 387/2003 (non abrogato espressamente,
eccetto il comma 8)
• nulla dice (dunque “sopravvive”) riguardo alla
autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ex
DL 273/2004, conv. con legge 316/2004 (non
abrogati espressamente)
DEFINIZIONI art. 268
IMPIANTO
• «il macchinario o il sistema o l'insieme di macchinari o
di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di
autonomia funzionale in quanto destinato ad una
specifica attività; la specifica attività a cui é
destinato l'impianto può costituire la fase di un ciclo
produttivo più ampio»
• art. 270.4: se più impianti con caratteristiche
tecniche e costruttive simili [1], aventi emissioni con
caratteristiche
chimico-fisiche
omogenee
[2]
e
localizzati nello stesso luogo [3] sono destinati a
specifiche attività tra loro identiche [4], l'autorità
competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed
economiche, può considerarli come un unico impianto
IMPIANTO:
vecchia definizione
• DPR 203/1988: «lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per
usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento
atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale»
• DPCM 21.7.1989 : «uno stabilimento può essere costituito da più
impianti. Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento è l'insieme
delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. Le linee
produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione
derivanti da una o più apparecchiature e/o da operazioni funzionali al
ciclo produttivo»
«il DPR 203/1988 si applica agli impianti industriali di produzione di
beni o servizi, ivi compresi gli impianti di imprese artigiane, nonché agli
impianti di pubblica utilità, che diano luogo ad emissioni inquinanti
convogliate o tecnicamente convogliabil»
«sono esclusi dal campo di applicazione del DPR 203/1988 gli impianti
termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi
gli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente
a riscaldamento dei locali, nonché gli impianti di climatizzazione, gli
impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento
di acqua per utenze civili, a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a
lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da pane ed
altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione».
Continua: definizioni
inquinamento atmosferico
• «ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta
all'introduzione nella stessa di una o di più
sostanze in quantità e con caratteristiche tali da
ledere o da costituire un pericolo per la salute
umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali
da ledere i beni materiali o compromettere gli usi
legittimi dell'ambiente»
• DPR 203/1988: “ogni modificazione della normale composizione o
stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella
stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali
da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità
dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o
indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività
ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse
biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati”
Continua: definizioni
emissione
• «qualsiasi sostanza solida, liquida o
gassosa introdotta nell'atmosfera che
possa causare inquinamento atmosferico»
• DPR 203/1988: «qualsiasi sostanza solida, liquida o
gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un
impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico»
definizioni nuove
• emissione convogliata:
emissione di un effluente gassoso effettuata
attraverso uno o più appositi punti
• emissione diffusa:
emissione diversa da quella ricadente nella
definizione di emissione convogliata
• emissione tecnicamente convogliabile:
emissione diffusa che deve essere convogliata
sulla base delle migliori tecniche disponibili o in
presenza di situazioni o di zone che richiedono
una particolare tutela
• emissioni totali:
somma delle emissioni diffuse e convogliate
migliori tecniche disponibili
la più efficiente ed avanzata fase di sviluppo
di attività e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneità pratica di determinate
tecniche ad evitare ovvero, se ciò risulti
impossibile, a ridurre le emissioni; a tal fine,
si intende per:
Continua: migliori tecniche disponibili
1) tecniche:
sia le tecniche impiegate, sia le modalità di
progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio
e chiusura dell'impianto;
2) disponibili:
le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
l'applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente valide nell'ambito del pertinente
comparto industriale, prendendo in considerazione i
costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte in ambito
nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a
condizioni ragionevoli;
3) migliori:
le tecniche più efficaci per ottenere un elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
Continua: migliori tecniche disponibili
DPR 203/1988:
«migliore tecnologia disponibile:
sistema tecnologico adeguatamente verificato e
sperimentato che consente il contenimento e/o la
riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la
protezione della salute e dell'ambiente, sempreché
l'applicazione di tali misure non comporti costi
eccessivi»
altre definizioni nuove
• periodo di avviamento:
salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui
l'impianto, a seguito dell'erogazione di energia,
combustibili o materiali, è portato da una condizione
nella quale non esercita l'attività a cui è destinato, o la
esercita in situazione di carico di processo inferiore al
minimo tecnico, ad una condizione nella quale tale
attività è esercitata in situazione di carico di processo
pari o superiore al minimo tecnico
Continua: altre definizioni nuove
• periodo di arresto:
salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui
l'impianto, a seguito dell'interruzione dell'erogazione di
energia, combustibili o materiali, non dovuta ad un
guasto, è portato da una condizione nella quale esercita
l'attività a cui è destinato in situazione di carico di
processo pari o superiore al minimo tecnico ad una
condizione nella quale tale funzione è esercitata in
situazione di carico di processo inferiore al minimo
tecnico o non è esercitata
• carico di processo:
il livello percentuale di produzione
potenzialità nominale dell'impianto
• minimo tecnico:
rispetto
alla
il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio
dell'impianto in condizione di regime
autorità competente
• la Regione (o Provincia autonoma) o la diversa
autorità indicata dalla legge regionale quale
autorità competente al rilascio dell'autorizzazione
alle
emissioni
e
all'adozione
degli
altri
provvedimenti previsti dal titolo I
• Ministero dell'ambiente per le piattaforme offshore e per i terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto off-shore
• (ovviamente) autorità che rilascia l’AIA per gli
impianti sottoposti ad AIA
Autorizzazione
(artt. 269-270)
• secondo l’art. 269, salvo casi particolari,
per tutti gli impianti che producono
emissioni deve essere richiesta una
specifica autorizzazione
• l’autorizzazione va richiesta dal gestore
per:
1) installare un impianto nuovo
2) trasferire un impianto da un luogo ad
un altro
procedura
• indizione da parte dell’autorità competente –
entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta – di
una conferenza di servizi istruttoria, nel corso
della quale si procede anche ad un contestuale
esame degli interessi coinvolti in altri
procedimenti amministrativi (in particolare, in
quelli svolti dal Comune ai sensi del DPR
380/2001 – TU edilizia – e del RD 1265/1934 –
TU leggi sanitarie – artt. 216 e 217 su industrie
insalubri)
• pronuncia entro 120 gg. (o, in caso di
integrazione della domanda di autorizzazione,
entro 150 gg. dalla ricezione della domanda
stessa)
Continua: procedura
• qualora il suddetto termine non sia rispettato,
il gestore può, entro i successivi 60 gg.,
richiedere al Ministro dell’ambiente di
provvedere. In tal caso, il Ministro si deve
esprimere di concerto con i Ministri della
salute e delle attività produttive, sentito il
Comune interessato, entro 90 gg. (decorso
tale termine, si applica l'art. 2, comma 5,
legge 241/1990 = NON si applica il silenzio
assenso, ma può essere proposto ricorso al
TAR contro il silenzio - anche senza necessità
di diffida all'amministrazione inadempiente fintanto che perdura l'inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei
termini; il giudice amministrativo può
conoscere della fondatezza dell'istanza)
contenuto dell’autorizzazione
1) per le emissioni tecnicamente convogliabili, le modalità
di captazione e di convogliamento;
2) per le emissioni convogliate :
• i valori limite di emissione
• le prescrizioni
• i metodi di campionamento e di analisi
• i criteri per la valutazione della conformità dei valori
misurati ai valori limite
• la periodicità dei controlli di competenza del gestore
Continua: contenuto dell’autorizzazione
3)
per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni
finalizzate ad assicurarne il contenimento;
4) il periodo che deve intercorrere tra la messa in
esercizio – che deve essere comunicata all’autorità
competente con un anticipo di almeno 15 giorni – e la
messa a regime dell’impianto
5) la data entro cui devono essere comunicati all’autorità
competente i dati relativi alle emissioni effettuate in
un periodo continuativo di marcia controllata di durata
non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla messa a
regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero
dei campionamenti da realizzare
durata e rinnovo dell’autorizzazione
• l’autorizzazione ha una durata di 15 anni
• la domanda di rinnovo deve essere
presentata almeno un anno prima della
scadenza e, in attesa dell’adozione del
relativo
provvedimento,
l’esercizio
dell’impianto può continuare anche dopo la
scadenza della precedente autorizzazione in
caso di mancata pronuncia in termini del
Ministro dell’ambiente a cui sia stato
richiesto di provvedere in sostituzione
dell’autorità competente rimasta inerte
MODIFICHE
a) non sostanziali
b) sostanziali
Continua: MODIFICHE
a) modifica non sostanziale:
comporta una variazione di quanto indicato nel progetto
o nella relazione tecnica allegata alla domanda di
autorizzazione o nell'autorizzazione o
nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DPR 203/1988
o nei documenti previsti dall'art. 12 del DPR 203/1988
[impianti esistenti], anche relativa alle modalità di
esercizio o ai combustibili utilizzati) = obbligo di
comunicazione all'autorità competente
• l'autorità competente provvede, ove necessario, ad
aggiornare l'autorizzazione in atto
• se l'autorità non si esprime entro 60 gg., il gestore può
procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale
comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità di
provvedere anche successivamente, nel termine di 6 mesi
dalla ricezione della comunicazione
Continua: MODIFICHE
b) modifica sostanziale:
«comporta un aumento o una variazione qualitativa
delle emissioni o altera le condizioni di convogliabilità
tecnica delle stesse»
= obbligo (anzi, “ordine”) di presentare una domanda di
aggiornamento, che soggiace alla stessa procedura
prevista per il rilascio delle autorizzazioni - in tal caso,
l’aggiornamento dell’autorizzazione comporta il decorso
di un nuovo periodo di 15 anni
ATTIVITÀ - in assenza di impianto soggette ad autorizzazione (art. 269.10-13)
•chi effettua «in modo non occasionale», «in un luogo a ciò
adibito» ed «in assenza di un impianto» (fatte salve
attività in deroga):
1) attività di verniciatura
2) attività di lavorazione, trasformazione o conservazione
di materiali agricoli, le quali producano emissioni
3) attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico,
scarico o stoccaggio di materiali polverulenti
deve presentare all'autorità competente apposita domanda
…continua
•se un luogo é adibito all'esercizio non occasionale delle
suddette attività,
ivi effettuate in modo occasionale da più soggetti,
l'autorizzazione é richiesta dal
gestore del luogo
= soggetto che esercita un potere
decisionale circa le modalità e le
condizioni di utilizzo di tale area da
parte di chi esercita l'attività
…continua
• l‘autorità competente valuta se le emissioni prodotte da
tali attività devono essere convogliate attraverso la
realizzazione di un impianto
• nel caso sia disposto il convogliamento delle emissioni,
si applicano i valori limite e le prescrizioni contenuti nelle
autorizzazioni
• nel caso in cui non sia disposto il convogliamento delle
emissioni, l'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni
finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni
diffuse prodotte dall'attività
esclusioni dall’obbligo di
autorizzazione (art. 269.14-16)
d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti
di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica,
gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di
potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se
l'attività di recupero è soggetta alle procedure
autorizzative semplificate previste dalla parte IV del
decreto e tali procedure sono state espletate;
e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui
all'Allegato X alla parte V del decreto, di potenza termica
nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;
Continua: esclusioni obbligo di autorizzazione
•
Ma l’autorità competente può
prevedere,
con
proprio
provvedimento generale, che i
gestori di tali impianti comunichino
in via preventiva la data di messa in
esercizio dell'impianto o di avvio
dell'attività
convogliamento delle emissioni
(art. 270)
• in sede di autorizzazione, l'autorità competente
verifica se le emissioni diffuse, di un impianto o di un
macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, sono
tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori
tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti
prescrizioni dell'Allegato I e, in tal caso, ne dispone la
captazione ed il convogliamento
• in presenza di particolari situazioni di rischio
sanitario o di zone che richiedono una particolare
tutela ambientale, l'autorità competente dispone la
captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse
anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito
della disponibilità di cui all'art. 268, co.1, lett. aa), n.2)
continua: convogliamento
delle emissioni
• i criteri da utilizzare per le suddette verifiche
saranno
stabiliti
con
decreto
del
Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle attività
produttive e della salute
• in caso di emissioni convogliate o di cui è stato
disposto il convogliamento, ciascun impianto o
macchinario fisso dotato di autonomia funzionale deve
avere un solo punto di emissione e i valori limite di
emissione si applicano a ciascun punto di emissione
(eccezioni ove non sia tecnicamente possibile) –
• gli impianti anteriori al 2006 ed al 1988 devono
adeguarsi a quanto sopra entro i 3 anni successivi al
primo rinnovo dell'autorizzazione effettuato ai sensi
dell'art. 281.1
poteri di ordinanza
(art. 278)
In caso di INOSSERVANZA delle
prescrizioni
contenute
nell'autorizzazione,
l'autorità
competente procede, secondo la
gravità dell'infrazione, con:
a) DIFFIDA, e assegnazione di un termine entro il
quale le irregolarità devono essere eliminate
…continua art. 278
b) DIFFIDA e contestuale SOSPENSIONE
dell'attività
autorizzata
per
un
periodo
determinato, ove si manifestino situazioni di
pericolo per la salute o per l'ambiente
c) REVOCA dell'autorizzazione ed CHIUSURA
dell'impianto ovvero CESSAZIONE dell'attività,
in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni
imposte con la diffida o qualora la reiterata
inosservanza
delle
prescrizioni
contenute
nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo
o di danno per la salute o per l'ambiente
valori limite di emissione
(art. 271)
L'Allegato I stabilisce:
1)i VALORI LIMITE di EMISSIONE, con
l'indicazione di un valore massimo e di
un valore minimo
…continua
valori limite di emissione
2) le PRESCRIZIONI per l'ESERCIZIO
degli impianti anteriori al 1988 e di
tutti gli IMPIANTI DI CUI ALL'ART.
269.14
(esclusi dall’obbligo di
autorizzazione, ad eccezione degli
impianti di combustione ubicati all'interno
di impianti di smaltimento dei rifiuti,
alimentati da gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e
biogas, di potenza termica nominale non
superiore a 3 MW, se l'attività di
recupero è soggetta alle procedure
autorizzative semplificate)
Continua: valori limite di
emissione
• tali valori limite e prescrizioni si
applicano agli impianti nuovi e agli
impianti
anteriori
al
2006
esclusivamente nei casi espressamente
previsti dall’Allegato I
valori limite di emissione
(art. 271)
Va inoltre considerato che:
•
le REGIONI potranno stabilire, con legge o
con provvedimento generale e sulla base delle
migliori tecniche disponibili, valori limite di
emissione
compresi tra i valori minimi e massimi
fissati dall’Allegato I (nonché, ai fini della
valutazione dell'entità della diluizione delle
emissioni,
portate
caratteristiche
di
specifiche tipologie di impianti);
Continua: valori limite di emissione
•
i PIANI e i PROGRAMMI,
previsti dall’art. 8 d.lgs. 351/1999 e
dall’art. 3 d.lgs. 183/ 2004,
potranno stabilire
VALORI
LIMITE
DI
EMISSIONE
E
PRESCRIZIONI,
anche inerenti le condizioni di costruzione o
di esercizio dell’impianto, più severi di quelli
fissati dall’Allegato I e dalla normativa
regionale, purché ciò risulti necessario al
conseguimento del valori limite e dei valori
bersaglio di qualità dell’aria;
valori limite di emissione
• L’AUTORIZZAZIONE:
– dovrà stabilire i valori limite di emissione e
le prescrizioni sulla base dei valori e delle
prescrizioni fissati dall’Allegato I, dalla
normativa regionale e dai piani e programmi
relativi alla qualità dell’aria.
Nel caso in cui la normativa regionale e i
citati piani e programmi non stabiliscano
valori limite di emissione, non dovrà
comunque
essere
superato,
nell’autorizzazione,
il
valore
massimo
stabilito dall’Allegato I
…continua
– potrà prevedere valori limite di emissione
PIÙ SEVERI di quelli fissati dall’Allegato I,
dalla normativa regionale e dai piani e
programmi relativi alla qualità dell’aria
a) in sede di rinnovo, in base alle migliori
tecniche disponibili, anche tenuto conto del
rapporto costi e benefici complessivi o
b)
per
zone
di
particolare
pregio
naturalistico, individuate all’interno dei piani
e dei programmi adottati ai sensi degli
articoli 8 e 9 del d. lgs. 351/1999, o
dell’art. 3 del d. lgs. 183/2004 o dell’art.
4 del Dpr 203/1988
valori limite di emissione
• Con apposito Decreto Ministeriale (entro
29.4.2007) sarà integrato l'Allegato I con la
fissazione di valori limite e prescrizioni per
l'esercizio degli impianti nuovi e di quelli
anteriori al 2006
• Fino all'adozione di tale decreto:
…continua
- per gli impianti anteriori al 1988 ed al 2006, si
applicano i metodi precedentemente in uso
- per gli impianti nuovi, si applicano i metodi stabiliti
dall'autorità competente sulla base delle pertinenti
norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili,
delle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove
anche queste ultime non siano disponibili, sulla base
delle
pertinenti
norme
tecniche
nazionali
o
internazionali
- per gli impianti nuovi o per gli impianti anteriori al
2006, l'autorizzazione stabilisce i valori limite di
emissione e le prescrizioni sulla base dei valori e delle
prescrizioni fissati nei piani e programmi … e sulla base
delle migliori tecniche disponibili (non devono comunque
essere superati i valori minimi che l'Allegato I fissa
per gli impianti anteriori al 1988)
disciplina specifica per le ipotesi
di guasto tecnico (art. 271.14)
IN PRECEDENZA:
• rigidità della normativa ambientale italiana previgente
nell’indicare l’ambito di obbligatorietà dei valori limite
di emissione = i valori limite devono essere rispettati
in qualsiasi fase di funzionamento dell’attività (l’art.
3, comma 15, del DM 12.7.1990 prevedeva che «in
caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei
valori limite di emissione”, l’obbligo dell’impresa di
informare immediatamente le autorità e di provvedere
al rapido ripristino funzionale», ma tale disposizione
non aveva valore di legge - e non poteva perciò
vincolare i giudici - e non prevedeva espressamente
deroghe ai limiti tabellari in caso di situazioni
anomale dell’impianto)
…continua
• severità della prevalente giurisprudenza
il guasto tecnico non può configurarsi come evento
“eccezionale o imprevedibile” e non può
quindi
integrare il “caso fortuito” e giustificare un
momentaneo superamento dei limiti di emissione
…continua
IMPORTANZA
DELL’ART. 271.14
1) ha forza di legge
…continua
2) introduce un principio generale: i valori
limite
di
emissione
si
applicano
esclusivamente «ai periodi di normale
funzionamento dell’impianto» (= intesi
come i periodi in cui l'impianto è in
funzione con esclusione dei periodi di
avviamento e di arresto e dei periodi in
cui si verificano guasti tali da non
permettere il rispetto dei valori stessi)
ATTENZIONE
• l'autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni
per tali periodi di avviamento e di arresto e per
l'eventualità di tali guasti
• se si verifica un guasto tale da non permettere il
rispetto di valori limite di emissione, l'autorità
competente deve essere informata entro le 8 ore
successive e può disporre la riduzione o la cessazione
delle attività o altre prescrizioni, fermo restando
l'obbligo del gestore di procedere al ripristino
funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile
(ma la violazione di tale obbligo non è espressamente
sanzionata dall’art. 279 – perciò l’unica sanzione
astrattamente applicabile è quella prevista dall’art.
674 cod. pen. per il “getto pericoloso di cose”)
ATTENZIONE
IL
GESTORE
E’
COMUNQUE
TENUTO AD ADOTTARE TUTTE LE
PRECAUZIONI OPPORTUNE PER
RIDURRE
AL
MINIMO
LE
EMISSIONI DURANTE LE FASI DI
AVVIAMENTO E DI ARRESTO
REGIMI “SPECIALI”
Impianti e attività in deroga
(art. 272 + allegato IV)
Grandi impianti di combustione
(artt. 273-274 + allegato II)
Emissioni di composti organici volatili
(artt. 273-274 + allegato III)
sanzioni
(art. 279)
Analogamente al DPR 203/1988, sono
previste
quasi
esclusivamente
SANZIONI di natura PENALE
Ecco le principali fattispecie criminose:
• installazione o esercizio di un impianto o di una
attività senza autorizzazione (ma anche continuazione
dell’esercizio
di
impianto
o
dell’attività
con
autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o
dopo l’ordine di chiusura o di cessazione) = arresto da 2
mesi a 2 anni o l’ammenda da 258 a 1032 €
continua: sanzioni
•modifica
sostanziale
dell’impianto
senza
autorizzazione =
arresto fino a 6 mesi o
ammenda fino a 1032 €
• modifica non sostanziale senza la prescritta
comunicazione = solo ammenda fino a 1000 €
• violazione dei valori limite di emissione o delle
prescrizioni
stabilite
dall’autorizzazione
=
arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 1032 €
(se però il superamento dei valori limite
determina anche il superamento dei valori limite
di qualità dell’aria si applica la pena dell’arresto
fino ad 1 anno)
regime transitorio
(art. 281)
Il DPR 203/1988 prevedeva 2 regimi:
• impianti nuovi
• impianti esistenti
Il D.lgs. n. 152/2006 prevede invece 3
regimi:
Continua: regime transitorio
1) impianto anteriore al 1988
un impianto che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio
o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della
normativa previgente
2) impianto anteriore al 2006
un impianto che non ricade nella definizione di cui al punto 1)
e che, alla data di entrata in vigore della parte quinta del
d. lgs. 152/2006 (29 aprile 2006), è autorizzato ai sensi
del DPR 203/1988, purché in funzione o messo in funzione
entro i successivi 24 mesi (29 aprile 2008); si considerano
anteriori al 2006 anche gli impianti anteriori al 1988 la cui
autorizzazione è stata aggiornata ai sensi dell'art. 11 del
DPR 203/1988
3) impianto nuovo
un impianto che non ricade nelle definizioni dei punti 1) e 2)
ASPETTI POSITIVI
• Riordino “effettivo” della normativa
• Introduzione
meccanismi
di
flessibilità
(avviamento, arresto e guasto tecnico)
• Chiarimento concetto di modifica sostanziale
• Introduzione della conferenza di servizi e
chiarimento su ruolo del Comune
critiche e occasioni mancate
• formulazione contorta di molti articoli, con
continui rinvii incrociati (anche agli allegati)
• complicata disciplina del regime transitorio
(incomprensibile previsione di 2 categorie di
impianti esistenti)
• eccessiva durata della autorizzazione, non
coordinata neppure con altre autorizzazioni
previste da altre parti del medesimo decreto
Continua: critiche e occasioni mancate
• mancata previsione di agevolazioni per impianti
certificati o registrati
• riproposizione
delle
attività
in
deroga
esentate dall’obbligo di autorizzazione, senza
richiamare le medesime categorie (attività a
ridotto inquinamento atmosferico e attività ad
inquinamento atmosferico poco significativo)
ormai entrate nella terminologia comune
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