Riccione
19-21
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settembre
2013
PALAZZO DEI CONGRESSI
32 edizione
a
Applicazione delle diverse procedure
ripristinatorie in materia di occupazione
abusiva della sede stradale
Cataldo Lo Iacono
Comandante Polizia Municipale Montale
Sessione
TUTELA DELLE STRADE E DEI SUOI UTENTI
Venerdì 20 Settembre, mattina
Applicazione delle diverse procedure ripristinatorie in
materia di occupazione abusiva della sede stradale
Relazione di
CATALDO LO IACONO
(Comandante P.M. di Montale)
Riccione, venerdì 20 settembre 2013
Applicazione delle diverse procedure ripristinatorie in
materia di occupazione abusiva della sede stradale
Nozioni e osservazioni.
Al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la conservazione del patrimonio stradale, il codice della strada(1),
all’articolo 20(2), comma 1, stabilisce che sulle strade di tipo A)(3), B)(4), C)(5) e D)(6) è vietata ogni tipo di occupazione
della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E)(7) ed F)(8) (9)
l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il
traffico.
Il comma 2 dello stesso articolo 20 del codice della strada e l’articolo 29(10) del suo regolamento di esecuzione e di
attuazione(11) (che richiama le disposizioni dell’articolo 26, commi 7 e 8(12), del citato regolamento e quelle degli articoli
16, comma 2(13), e 20, comma 2, del codice della strada), stabiliscono i luoghi ove non è consentito ubicare chioschi,
edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio. Tra tali luoghi, per un migliore avvistamento dei veicoli in
avvicinamento, vi è, fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso, l’area di visibilità
determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada. Tale area viene ricavata
aggiungendo alle fasce di rispetto indicate nel precedente comma 1, lettere b) e c), un triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli
allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento e il terzo lato costituito dal segmento
congiungente i punti estremi.
Per tutte le ipotesi di violazione al suddetto articolo 20 (occupazione abusiva del suolo stradale o inottemperanza delle
prescrizioni indicate nella concessione), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria
dell’obbligo per l’autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese. Detta sanzione accessoria è
disciplinata dall'articolo 211 del codice della strada e consegue di diritto, a norma dell’articolo 210, comma 1, dello
stesso codice, all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Anche l'articolo 3 della legge n. 94 del 2009(14) si occupa della sanzione accessoria da applicare alle violazioni in
argomento stabilendo la seguente procedura straordinaria:
− fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo
pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale(15) e dall'articolo 20 del codice della strada, il sindaco, per le
strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo,
possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a
fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o
della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (comma 16);
− le suddette disposizioni si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla
pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio(16) (comma 17);
− se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento deve essere trasmessa, a
cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36,
ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600(17) (comma 18).
Considerato che per le violazioni all'articolo 20 del codice della strada sono ora previste due diverse sanzioni accessorie
(l'obbligo di rimuovere le opere abusive, disposto dall'articolo 20, comma 5, dello stesso codice, e l'obbligo di
immediato ripristino dello stato dei luoghi, disposto, a seconda del caso, dal sindaco o dal prefetto) è intervenuto in
merito il Ministero dell’interno per chiarire che le nuove disposizioni della legge n. 94/2009 superano quelle del comma
5 dell’articolo 20 del codice della strada nella parte in cui stabiliscono che all’accertamento dell’illecito di indebita
occupazione del suolo pubblico consegua l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei
luoghi secondo la procedura di cui all’articolo 211 del codice della strada, mentre per le altre violazioni dello stesso
articolo 20 continua a trovare applicazione la procedura prevista dal citato articolo 211(18).
Pertanto, in occasione dell’accertamento di una violazione alle disposizioni dell’articolo 20, comma 1, del codice della
strada, l’organo di polizia stradale redige l’apposito verbale di contestazione della violazione e, salva l’ipotesi di
immediato sgombero dell’area abusivamente occupata, ne trasmette copia, senza ritardo, al sindaco (se l’occupazione
riguarda le strade urbane e non ricorrono motivi di sicurezza pubblica) o al prefetto (se l’occupazione riguarda le strade
extraurbane o comunque ricorrono motivi di sicurezza pubblica), per l’eventuale adozione del provvedimento di loro
competenza (immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti)(19).
Informazione dell'accertamento deve essere data anche all'ente proprietario della strada per il recupero del canone
evaso.
Nel caso in cui l’occupazione abusiva abbia fini di commercio, copia del verbale di accertamento deve essere
immediatamente trasmesso anche al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio affinché effettui gli
ulteriori accertamenti di sua competenza.
Quanto alle conseguenze per l’inottemperanza al provvedimento di sgombero dell’area abusivamente occupata, occorre
distinguere tra l’ordinanza adottata dal sindaco (dirigente) o dal prefetto senza finalità di tutela della sicurezza pubblica
e quella adottata dal prefetto a tutela di tale bene giuridico. Nel primo caso l’organo di polizia applicherà la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(20); nel secondo caso
denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale.
-------------------------------------(1)
Il “Nuovo codice della strada” è stato emanato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successivamente ha
subito numerosissime modificazioni e integrazioni.
(2)
Si trascrive l’articolo 20 (Occupazione della sede stradale) del codice della strada:
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e
mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere
autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita, fuori dei
centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione
di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà
della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei
pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle
intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari
caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in
vigore del codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a
condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita
capacità motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle
relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(3)
Di tipo A) sono le autostrade, che devono avere le seguenti caratteristiche minime: strada extraurbana o urbana a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale
banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di
accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla
circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
(4)
Di tipo B) sono le strade extraurbane principali, che devono avere le seguenti caratteristiche minime: strada a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli
appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre
categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che
comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
(5)
Di tipo C) sono le strade extraurbane secondarie, che devono avere le seguenti caratteristiche minime: strada ad unica
carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
(6)
Di tipo D) sono le strade urbane di scorrimento, che devono avere le seguenti caratteristiche minime: strada a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia
riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni
ed uscite concentrate.
(7)
Di tipo E) sono le strade urbane di quartiere, che devono avere le seguenti caratteristiche minime: strada ad unica
carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con
apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
(8)
Di tipo F) sono le strade locali, che devono avere le seguenti caratteristiche minime: strada urbana od extraurbana
opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
(9)
Di tipo F-bis) sono gli itinerari ciclopedonali, che devono avere le seguenti caratteristiche minime: strada locale,
urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una
sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada.
(10)
Si trascrive l’articolo 29 (Ubicazione di chioschi od altre installazioni) del regolamento di esecuzione e di attuazione
del codice della strada:
1. Per l’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, fuori dai centri abitati, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 26, commi 7 e 8, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 2, e 20,
comma 2, del codice.
(11)
Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada è stato emanato con il decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successivamente ha subito numerose modificazioni e integrazioni.
(12)
Si trascrivono i commi 7 e 8 dell’articolo 26 (Fasce di rispetto fuori dei centri abitati) del regolamento di esecuzione
e di attuazione del codice della strada:
7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi
vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m.
Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche,
fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30
cm dal suolo.
8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi
vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche
per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza
inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
(13)
Si trascrive il comma 2 dell’articolo 16 (Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei
centri abitati) del codice della strada:
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi
aggiungere la area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di
rispetto, a cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle
distanze stabilite nel regolamento e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
(14)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.
(15)
L'articolo 633 (Invasione di terreni o edifici) del codice penale dispone: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o
edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Le pene si applicano congiuntamente,
e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero
da più di dieci persone, anche senza armi.”.
(16)
La disposizione si riferisce agli spazi, antistanti gli esercizi commerciali di qualsiasi specie, sui quali insista un
provvedimento di occupazione del suolo pubblico e non su uno spazio indeterminato davanti a qualsiasi esercizio, in
quanto, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera a) del codice della strada, spetta all’ente proprietario della strada la
manutenzione e la pulizia delle aree pubbliche destinate alla circolazione e non certo agli esercenti, a meno che godano
temporaneamente di tali aree in virtù di una concessione o autorizzazione.
(17)
L'ultimo comma, aggiunto dall'articolo 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dell'articolo 36 (Comunicazione di
violazioni tributarie) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi) è il seguente. “I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di
svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o
nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie
devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per
l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione
degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.”.
(18)
Il chiarimento è stato fornito dal Ministero dell’interno con la circolare n. 557/LEG/240520.09 del 7 agosto 2009.
(19)
Il trasgressore deve comunque dotarsi delle autorizzazioni eventualmente necessarie per eseguire il ripristino dei
luoghi (ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede stradale).
(20)
L’articolo 7-bis (Sanzioni amministrative) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato introdotto
dall’articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successivamente, con l’articolo 1-quater, comma 5, della legge 20
maggio 2003, n. 116, è stato aggiunto il comma 1-bis. Si trascrive il testo vigente:
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal
sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Le ipotesi operative.
Caso 1. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il
trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione.
Caso 2. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il
trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente).
Caso 3. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il
trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente). L’intervento è
eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore.
Caso 4. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il
trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione.
Caso 5. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il
trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente).
Caso 6. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il
trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente). L’intervento è
eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore.
Caso 7. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il
trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione.
Caso 8. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il
trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto.
Caso 9. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il
trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito
dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore.
Caso 10. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore
provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione.
Caso 11. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore
provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione.
Caso 12. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore
non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente
proprietario della strada a spese del trasgressore.
Caso 13. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il
trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione.
Caso 14. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il
trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto.
Caso 15. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il
trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito
dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore.
Caso 16. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il
trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione.
Caso 17. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il
trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto.
Caso 18. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il
trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito
dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore.
Caso 19. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il
trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione.
Caso 20. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il
trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto.
Caso 21. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il
trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito
dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore.
Caso 22. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore
provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione.
Caso 23. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore
provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione.
Caso 24. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente
occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore
non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente
proprietario della strada a spese del trasgressore.
Caso 25. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a carattere
provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada. La circostanza non comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore provvede al ripristino
dei luoghi a seguito della contestazione della violazione.
Caso 26. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a carattere
provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada. La circostanza non comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore provvede al ripristino
dei luoghi a seguito del provvedimento del prefetto.
Caso 27. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a carattere
provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada. La circostanza non comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore non provvede al
ripristino dei luoghi a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada
a spese del trasgressore.
Caso 28. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a carattere
provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada. La circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione ed essendo il trasgressore
nell’impossibilità di provvede al ripristino dei luoghi, l’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a seguito
del provvedimento del prefetto.
Caso 29. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a carattere
provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada. La circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore, essendo nella possibilità
di farlo, provvede al ripristino dei luoghi.
Caso 30. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a carattere
provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada. La circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore, pur essendo nella
possibilità di farlo, non provvede al ripristino dei luoghi.
Caso 31. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione
stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La circostanza non comporta
immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore provvede al ripristino dei luoghi a seguito della contestazione
della violazione.
Caso 32. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione
stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La circostanza non comporta
immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore provvede al ripristino dei luoghi a seguito del provvedimento del
prefetto.
Caso 33. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione
stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La circostanza non comporta
immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore provvede al ripristino dei luoghi a seguito del provvedimento del
prefetto.
Caso 34. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione
stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La circostanza comporta
immediato pericolo per la circolazione ed essendo il trasgressore nell’impossibilità di provvede al ripristino dei luoghi,
l’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a seguito del provvedimento del prefetto.
Caso 35. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione
stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La circostanza comporta
immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore, essendo nella possibilità di farlo, provvede al ripristino dei
luoghi.
Caso 36. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione
stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La circostanza comporta
immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore, pur essendo nella possibilità di farlo, non provvede al ripristino
dei luoghi.
Caso 1
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi
di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione
della violazione.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada urbana di scorrimento;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il sindaco o dirigente (competente per le strade urbane quando non ricorrono motivi di
sicurezza pubblica) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta
di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
-
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, non ha fini di
commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito
della contestazione della violazione, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al sindaco (dirigente) che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del
trasgressore;
visto che il trasgressore nel momento della contestazione della violazione provvede allo sgombero dell’area
abusivamente occupata, non informa il sindaco (dirigente) non dovendo essere valutata la necessità di ordinare
l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante;
comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione.
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
sindaco (o dirigente) può disporre la
sanzione
accessoria
dell’immediato
ripristino dello stato dei luoghi se il
trasgressore non sgombera l’area occupata
al momento della contestazione della
violazione.
ORGANO DI POLIZIA
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
ADEMPIE?
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
SI
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso.
Al presente caso operativo può essere data corretta e completa soluzione attraverso la redazione degli atti di seguito
indicati e riportati in allegato al presente documento:
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada
• Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Caso 2
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi
di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento
del sindaco (dirigente).
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada urbana di scorrimento;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il sindaco o dirigente (competente per le strade urbane quando non ricorrono motivi di
sicurezza pubblica) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta
di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, non ha fini di
commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del sindaco (dirigente), la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al sindaco (dirigente) che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del
trasgressore;
• visto che il trasgressore nel momento della contestazione della violazione non provvede allo sgombero dell’area
abusivamente occupata, ne dà informazione al sindaco (dirigente) perché sia valutata la necessità di ordinare
l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante;
• comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco
(dirigente).
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
sindaco (o dirigente) può disporre la
sanzione
accessoria
dell’immediato
ripristino dello stato dei luoghi se il
trasgressore non sgombera l’area occupata
al momento della contestazione della
violazione.
ORGANO DI POLIZIA
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
ADEMPIE?
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso.
NO
ORGANO DI POLIZIA
L'organo di polizia informa, senza ritardo,
il sindaco (o dirigente) perché valuti se è
necessario disporre l'immediato ripristino
dello stato dei luoghi a spese
dell'occupante.
PREFETTO
Se ritenuto necessario, il sindaco (o
dirigente) dispone, con ordinanza motivata,
l’obbligo dell'immediato ripristino dei
luoghi a spese dell'occupante.
TRASGRESSORE
Il provvedimento del sindaco (o dirigente)
viene notificato al trasgressore perché
ripristini immediatamente i luoghi a sue
spese.
SGOMBERA L'AREA
SI
ENTE PROPRIETARIO
L’adempimento dell'ordinanza del sindaco
(o dirigente) è controllato dell’ente
proprietario della strada, che ne dà
comunicazione allo stesso sindaco (o
dirigente) e all'organo di polizia che accertò
la violazione.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al presente caso operativo può essere data corretta e completa soluzione attraverso la redazione degli atti di seguito
indicati e riportati in allegato al presente documento:
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
• Modello 3/20. Polizia Municipale: Comunicazione al sindaco (dirigente) di occupazione abusiva della sede stradale
perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
• Modello 4/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Sindaco (Dirigente) e alla Polizia Municipale di avvenuto o non
avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi.
Caso 3
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi
di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del sindaco (dirigente). L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a
spese del trasgressore.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il sindaco o dirigente (competente per le strade urbane quando non ricorrono motivi di
sicurezza pubblica) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta
di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, non ha fini di
commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito
del provvedimento del sindaco (dirigente), la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al sindaco (dirigente) che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del
trasgressore;
• visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione
senza ritardo al sindaco (dirigente), allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la
necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante;
• comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso.
Il sindaco (dirigente) ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell’occupante. Il provvedimento è
notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto
adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione.
L’ente proprietario della strada, accertato l’inadempimento da parte del trasgressore:
− eseguirà i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, che trovandosi sulla carreggiata comporta pericolo per la
circolazione;
− procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per
conto dell’autore dell’occupazione abusiva;
− informerà l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza.
L’organo di polizia contesterà al trasgressore l’inottemperanza all’ordinanza del sindaco (dirigente), applicando la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana di scorrimento, non ha fini di commercio, non
ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del sindaco (dirigente). L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del
trasgressore.
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
sindaco (dirigente) può disporre la sanzione
accessoria dell’immediato ripristino dello
stato dei luoghi se il trasgressore non
sgombera l’area occupata al momento della
contestazione della violazione.
ORGANO DI POLIZIA
TRASGRESSORE
ADEMPIE?
ENTE PROPRIETARIO
NO
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso.
ORGANO DI POLIZIA
L'organo di polizia informa, senza ritardo,
il sindaco (dirigente) perché valuti se è
necessario disporre l'immediato ripristino
dello stato dei luoghi a spese
dell'occupante.
PREFETTO
Se ritenuto necessario, il sindaco
(dirigente)
dispone,
con
ordinanza
motivata,
l’obbligo
dell'immediato
ripristino dei luoghi a spese dell'occupante.
TRASGRESSORE
Il provvedimento del sindaco (dirigente)
viene notificato al trasgressore perché
ripristini immediatamente i luoghi a sue
spese.
SGOMBERA L'AREA
ENTE PROPRIETARIO
NO
Accertato
l’inadempimento,
l’ente
proprietario della strada esegue i lavori
necessari ad eliminare l’occupazione e
procede al recupero delle spese sostenute.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al presente caso operativo può essere data corretta e completa soluzione attraverso la redazione degli atti di seguito
indicati e riportati in allegato al presente documento:
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
• Modello 3/20. Polizia Municipale: Comunicazione al sindaco (dirigente) di occupazione abusiva della sede stradale
perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
• Modello 4/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Sindaco (Dirigente) e alla Polizia Municipale di avvenuto o non
avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi.
• Modello 5/20. Polizia Municipale: Verbale di accertamento di violazione amministrativa.
Caso 4
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione
della violazione.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada urbana di scorrimento;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione;
sanzione accessoria: Il sindaco o dirigente (competente per le strade urbane quando non ricorrono motivi di
sicurezza pubblica) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta
di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, ha fini di
commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito
della contestazione della violazione, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al sindaco (dirigente) che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del
trasgressore e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento
dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non
inferiore a cinque giorni;
• visto che il trasgressore nel momento della contestazione della violazione provvede allo sgombero dell’area
abusivamente occupata, non informa il sindaco (dirigente) non dovendo essere valutata la necessità di ordinare
l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale;
• comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso;
• trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza
competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana di scorrimento, ha fini di commercio, non
ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione
della violazione.
ORGANO DI POLIZIA
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
sindaco (dirigente) può disporre la sanzione
accessoria dell’immediato ripristino dello
stato dei luoghi e, trattandosi di
occupazione a fine di commercio, la
chiusura dell'esercizio fino al pieno
adempimento dell'ordine e del pagamento
delle spese o della prestazione di idonea
garanzia e, comunque, per un periodo non
inferiore a cinque giorni, se il trasgressore
non sgombera l’area occupata al momento
della contestazione della violazione.
ENTE PROPRIETARIO
TRASGRESSORE
GUARDIA DI FINANZA
SGOMBERA L'AREA
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada, per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso, e al Comando della Guardia
di Finanza competente per territorio,
affinché effettui gli ulteriori accertamenti di
sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
SI
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
• Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di
competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio.
Caso 5
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del
sindaco (dirigente).
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada urbana di scorrimento;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
-
-
-
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il sindaco o dirigente (competente per le strade urbane quando non ricorrono motivi di
sicurezza pubblica) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta
di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, ha fini di
commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del sindaco (dirigente), la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al sindaco (dirigente) che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del
trasgressore e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento
dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non
inferiore a cinque giorni;
• visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione
senza ritardo al sindaco (dirigente), allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la
necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell'esercizio
commerciale;
• comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso;
• trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza
competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
Il sindaco (dirigente) ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Il provvedimento è
notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto
adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione.
Il competente ufficio dell'ente proprietario della strada controlla il corretto adempimento del provvedimento (immediato
ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore) e ne dà informazione al sindaco (dirigente) e all'organo
di polizia che accertò la violazione.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, ha fini di commercio, non ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco
(dirigente).
ORGANO DI POLIZIA
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
sindaco (o dirigente) può disporre la
sanzione
accessoria
dell’immediato
ripristino dello stato dei luoghi e,
trattandosi di occupazione a fine di
commercio, la chiusura dell'esercizio fino
al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione
di idonea garanzia e, comunque, per un
periodo non inferiore a cinque giorni, se il
trasgressore non sgombera l’area occupata
al momento della contestazione della
violazione.
ENTE PROPRIETARIO
TRASGRESSORE
GUARDIA DI FINANZA
SGOMBERA L'AREA
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada, per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso, e al Comando della Guardia
di Finanza competente per territorio,
affinché effettui gli ulteriori accertamenti di
sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
NO
ORGANO DI POLIZIA
L'organo di polizia informa, senza ritardo,
il sindaco (o dirigente) perché valuti se è
necessario disporre l'immediato ripristino
dello stato dei luoghi a spese dell'occupante
e la chiusura dell’esercizio commerciale.
SINDACO (DIRIGENTE)
Se ritenuto necessario, il sindaco
(dirigente)
dispone,
con
ordinanza
motivata,
l’obbligo
dell'immediato
ripristino dei luoghi a spese dell'occupante
e la chiusura dell’esercizio commerciale.
TRASGRESSORE
Il provvedimento del sindaco (dirigente)
viene notificato al trasgressore perché
ripristini immediatamente i luoghi a sue
spese e chiuda l’esercizio commerciale.
SGOMBERA L'AREA
SI
ENTE PROPRIETARIO
L’adempimento dell'ordinanza del sindaco
(dirigente)
è
controllato
dell’ente
proprietario della strada, che ne dà
comunicazione
allo
stesso
sindaco
(dirigente) e all'organo di polizia che
accertò la violazione.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
Modello 3/20. Polizia Municipale: Comunicazione al sindaco (dirigente) di occupazione abusiva della sede stradale
perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
Modello 4/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Sindaco (Dirigente) e alla Polizia Municipale di avvenuto o non
avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi.
Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di
competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio.
Caso 6
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del sindaco (dirigente). L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a
spese del trasgressore.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada urbana di scorrimento;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il sindaco o dirigente (competente per le strade urbane quando non ricorrono motivi di
sicurezza pubblica) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta
di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, ha fini di
commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del sindaco (dirigente), la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al sindaco (dirigente) che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del
trasgressore e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento
dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non
inferiore a cinque giorni;
• visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione
senza ritardo al sindaco (dirigente), allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la
necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio
commerciale;
• comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso;
• trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza
competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
Il sindaco (dirigente) ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell’occupante (e la chiusura
dell’esercizio commerciale). Il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario
della strada competente a controllare il corretto adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la
violazione.
L’ente proprietario della strada, accertato l’inadempimento da parte del trasgressore:
− eseguirà i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, che trovandosi sulla carreggiata comporta pericolo per la
circolazione;
− procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per
conto dell’autore dell’occupazione abusiva;
− informerà l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza.
L’organo di polizia contesterà al trasgressore l’inottemperanza all’ordinanza del sindaco (dirigente), applicando la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, ha fini di commercio, non ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco
(dirigente). L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore.
ORGANO DI POLIZIA
ENTE PROPRIETARIO
TRASGRESSORE
GUARDIA DI FINANZA
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
sindaco può disporre la sanzione accessoria
dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi e, trattandosi di occupazione a fine
di commercio, la chiusura dell'esercizio
fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione
di idonea garanzia e, comunque, per un
periodo non inferiore a cinque giorni, se il
trasgressore non sgombera l’area occupata
al momento della contestazione della
violazione.
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada, per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso, e al Comando della Guardia
di Finanza competente per territorio,
affinché effettui gli ulteriori accertamenti di
sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
SGOMBERA L'AREA
NO
ORGANO DI POLIZIA
L'organo di polizia informa, senza ritardo,
il sindaco (dirigente) perché valuti se è
necessario disporre l'immediato ripristino
dello stato dei luoghi a spese
dell'occupante.
SINDACO (DIRIGENTE)
Se ritenuto necessario, il sindaco
(dirigente)
dispone,
con
ordinanza
motivata,
l’obbligo
dell'immediato
ripristino dei luoghi a spese dell'occupante.
TRASGRESSORE
Il provvedimento del sindaco (dirigente)
viene notificato al trasgressore perché
ripristini immediatamente i luoghi a sue
spese.
SGOMBERA L'AREA
ENTE PROPRIETARIO
NO
Accertato
l’inadempimento,
l’ente
proprietario della strada esegue i lavori
necessari ad eliminare l’occupazione,
procede al recupero delle spese sostenute e
informa l’organo di polizia che accertò la
violazione per quanto di sua competenza.
ORGANO DI POLIZIA
L'organo di polizia contesta al trasgressore
l’inottemperanza all’ordinanza del sindaco
(dirigente)
applicando
la
sanzione
amministrativa
pecuniaria
prevista
dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
• Modello 3/20. Polizia Municipale: Comunicazione al sindaco (dirigente) di occupazione abusiva della sede stradale
perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
• Modello 4/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Sindaco (Dirigente) e alla Polizia Municipale di avvenuto o non
avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi.
• Modello 5/20. Polizia Municipale: Verbale di accertamento di violazione amministrativa.
• Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di
competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio.
Caso 7
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione
della violazione.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada urbana di scorrimento;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, non ha fini di
commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della
contestazione della violazione, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e la
chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di
idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni;
• visto che il trasgressore nel momento della contestazione della violazione provvede allo sgombero dell’area
abusivamente occupata, non informa il prefetto non dovendo essere valutata la necessità di ordinare l'immediato
ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale;
• comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, non ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione.
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
prefetto può disporre la sanzione accessoria
dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi se il trasgressore non sgombera
l’area occupata al momento della
contestazione della violazione.
ORGANO DI POLIZIA
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
SGOMBERA L'AREA
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso.
SI
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
Caso 8
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del
prefetto.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada urbana di scorrimento;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, non ha fini di
commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e,
trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e
del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a
cinque giorni;
• visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione
senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di
ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante;
• comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso.
Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Il provvedimento è notificato al
trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento
del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione.
Il competente ufficio dell'ente proprietario della strada controlla il corretto adempimento del provvedimento (immediato
ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore) e ne dà informazione al prefetto e all'organo di polizia
che accertò la violazione.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, non ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto.
ORGANO DI POLIZIA
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
prefetto può disporre la sanzione accessoria
dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi se il trasgressore non sgombera
l’area occupata al momento della
contestazione della violazione.
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
SGOMBERA L'AREA
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso.
NO
ORGANO DI POLIZIA
L'organo di polizia informa, senza ritardo,
il prefetto perché valuti se è necessario
disporre l'immediato ripristino dello stato
dei luoghi a spese dell'occupante.
PREFETTO
Se ritenuto necessario, il prefetto dispone,
con
ordinanza
motivata,
l’obbligo
dell'immediato ripristino dei luoghi a spese
dell'occupante.
TRASGRESSORE
Il provvedimento del prefetto viene
notificato al trasgressore perché ripristini
immediatamente i luoghi a sue spese.
SGOMBERA L'AREA
ENTE PROPRIETARIO
SI
L’adempimento dell'ordinanza del prefetto
è controllato dell’ente proprietario della
strada, che ne dà comunicazione allo stesso
prefetto e all'organo di polizia che accertò
la violazione.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti
la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto
immediato ripristino dello stato dei luoghi.
Caso 9
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del
trasgressore.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada urbana di scorrimento;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, non ha fini di
commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e,
trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e
del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a
cinque giorni;
•
•
visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione
senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di
ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante;
comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso.
Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Il provvedimento è notificato al
trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento
del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione.
L’ente proprietario della strada, accertato l’inadempimento da parte del trasgressore:
− eseguirà i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, che trovandosi sulla carreggiata comporta pericolo per la
circolazione;
− procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per
conto dell’autore dell’occupazione abusiva;
− informerà l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza.
L’organo di polizia denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale, non avendo egli
osservato un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica (nelle quali rientrano i
provvedimenti tendenti anche alla tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini). Competente a decidere in merito al
reato è il tribunale monocratico e la procedibilità è d'ufficio a norma dell’articolo 50 del codice di procedura penale.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, non ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto.
L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore.
L’accertatore indica nel verbale di
contestazione della violazione che il
prefetto può disporre la sanzione accessoria
dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi se il trasgressore non sgombera
l’area occupata al momento della
contestazione della violazione.
ORGANO DI POLIZIA
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
SGOMBERA L'AREA
ORGANO DI POLIZIA
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, viene trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso.
NO
L'organo di polizia informa, senza ritardo,
il prefetto perché valuti se è necessario
disporre l'immediato ripristino dello stato
dei luoghi a spese dell'occupante.
PREFETTO
Se ritenuto necessario, il prefetto dispone,
con
ordinanza
motivata,
l’obbligo
dell'immediato ripristino dei luoghi a spese
dell'occupante.
TRASGRESSORE
Il provvedimento del prefetto è notificato al
trasgressore
perché
ripristini
immediatamente i luoghi a sue spese.
SGOMBERA L'AREA
NO
ENTE PROPRIETARIO
Accertato
l’inadempimento,
l’ente
proprietario della strada esegue i lavori
necessari ad eliminare l’occupazione,
procede al recupero delle spese sostenute e
informa l’organo di polizia che accertò la
violazione per quanto di sua competenza.
ORGANO DI POLIZIA
L’organo di polizia denuncerà il
trasgressore per violazione dell’articolo
650 del codice penale, non avendo egli
osservato un provvedimento legalmente
dato dall'autorità per ragioni di sicurezza
pubblica
(nelle
quali
rientrano
i
provvedimenti tendenti anche alla tutela
della sicurezza e incolumità dei cittadini).
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
• Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché
valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
• Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto
immediato ripristino dello stato dei luoghi.
• Modello 9/20. Polizia Municipale: Annotazione dell’attività di indagine
•
Modello 10/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le
notificazioni
Modello 11/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di sommarie informazioni assunte da persona in
grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini
Modello 12/20. Polizia Municipale: Comunicazione notizia di reato
•
•
Caso 10
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione
della violazione.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, ha fini di
commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della
contestazione della violazione, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e la
chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di
idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni;
• visto che il trasgressore nel momento della contestazione della violazione provvede allo sgombero dell’area
abusivamente occupata, non informa il prefetto non dovendo essere valutata la necessità di ordinare l'immediato
ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale;
• comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso;
• trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza
competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione.
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
prefetto può disporre la sanzione accessoria
dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi e, trattandosi di occupazione a fine
di commercio, la chiusura dell'esercizio
fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione
di idonea garanzia e, comunque, per un
periodo non inferiore a cinque giorni, se il
trasgressore non sgombera l’area occupata
al momento della contestazione della
violazione.
ORGANO DI POLIZIA
ENTE PROPRIETARIO
TRASGRESSORE
GUARDIA DI FINANZA
ADEMPIE?
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada, per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso, e al Comando della Guardia
di Finanza competente per territorio,
affinché effettui gli ulteriori accertamenti di
sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
SI
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di
competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio.
Caso 11
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione
della violazione.
a) Riferimenti normativi
-
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
-
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, ha fini di
commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche
che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa
al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e la chiusura
dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea
garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni;
visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione senza
ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di
ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante;
comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso;
trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza
competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Il provvedimento è notificato al
trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento
del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione.
Il competente ufficio dell'ente proprietario della strada controlla il corretto adempimento del provvedimento (immediato
ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore) e ne dà informazione al prefetto e all'organo di polizia
che accertò la violazione.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione.
ORGANO DI POLIZIA
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
prefetto può disporre la sanzione accessoria
dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi e, trattandosi di occupazione a fine
di commercio, la chiusura dell'esercizio
fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione
di idonea garanzia e, comunque, per un
periodo non inferiore a cinque giorni, se il
trasgressore non sgombera l’area occupata
al momento della contestazione della
violazione.
ENTE PROPRIETARIO
TRASGRESSORE
GUARDIA DI FINANZA
ADEMPIE?
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada, per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso, e al Comando della Guardia
di Finanza competente per territorio,
affinché effettui gli ulteriori accertamenti di
sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
NO
ORGANO DI POLIZIA
L'organo di polizia informa, senza ritardo,
il prefetto perché valuti se è necessario
disporre l'immediato ripristino dello stato
dei luoghi a spese dell'occupante.
PREFETTO
Se ritenuto necessario, il prefetto dispone,
con
ordinanza
motivata,
l’obbligo
dell'immediato ripristino dei luoghi a spese
dell'occupante.
TRASGRESSORE
Il provvedimento del prefetto viene
notificato al trasgressore perché ripristini
immediatamente i luoghi a sue spese.
ADEMPIE?
SI
ENTE PROPRIETARIO
L’adempimento dell'ordinanza del sindaco
(dirigente)
è
controllato
dell’ente
proprietario della strada, che ne dà
comunicazione allo stesso prefetto e
all'organo di polizia che accertò la
violazione.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
• Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di
competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio.
• Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché
valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
• Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto
immediato ripristino dello stato dei luoghi.
Caso 12
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del
trasgressore.
a) Riferimenti normativi
-
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, ha fini di
commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e la
chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di
idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni;
• visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione
senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di
ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante;
• comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso;
• trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza
competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell’occupante (e la chiusura dell’esercizio
commerciale). Il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada
competente a controllare il corretto adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione.
L’ente proprietario della strada, accertato l’inadempimento da parte del trasgressore:
− eseguirà i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, che trovandosi sulla carreggiata comporta pericolo per la
circolazione;
− procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per
conto dell’autore dell’occupazione abusiva;
− informerà l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza.
L’organo di polizia denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale, non avendo egli
osservato un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica (nelle quali rientrano i
provvedimenti tendenti anche alla tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini). Competente a decidere in merito al
reato è il tribunale monocratico e la procedibilità è d'ufficio a norma dell’articolo 50 del codice di procedura penale.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto.
L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore.
ORGANO DI POLIZIA
ENTE PROPRIETARIO
TRASGRESSORE
GUARDIA DI FINANZA
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
prefetto può disporre la sanzione accessoria
dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi e, trattandosi di occupazione a fine
di commercio, la chiusura dell'esercizio
fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione
di idonea garanzia e, comunque, per un
periodo non inferiore a cinque giorni, se il
trasgressore non sgombera l’area occupata
al momento della contestazione della
violazione.
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada, per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso, e al Comando della Guardia
di Finanza competente per territorio,
affinché effettui gli ulteriori accertamenti di
sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
ADEMPIE?
NO
ORGANO DI POLIZIA
L'organo di polizia informa, senza ritardo,
il prefetto perché valuti se è necessario
disporre l'immediato ripristino dello stato
dei luoghi a spese dell'occupante.
PREFETTO
Se ritenuto necessario, il prefetto dispone,
con
ordinanza
motivata,
l’obbligo
dell'immediato ripristino dei luoghi a spese
dell'occupante.
TRASGRESSORE
Il provvedimento del prefetto è notificato al
trasgressore
perché
ripristini
immediatamente i luoghi a sue spese.
ADEMPIE?
NO
ENTE PROPRIETARIO
Accertato
l’inadempimento,
l’ente
proprietario della strada esegue i lavori
necessari ad eliminare l’occupazione,
procede al recupero delle spese sostenute e
informa l’organo di polizia che accertò la
violazione per quanto di sua competenza.
ORGANO DI POLIZIA
L’organo di polizia denuncerà il
trasgressore per violazione dell’articolo
650 del codice penale, non avendo egli
osservato un provvedimento legalmente
dato dall'autorità per ragioni di sicurezza
pubblica
(nelle
quali
rientrano
i
provvedimenti tendenti anche alla tutela
della sicurezza e incolumità dei cittadini).
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
• Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di
competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio.
• Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché
valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
• Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto
immediato ripristino dello stato dei luoghi.
• Modello 9/20
• Polizia Municipale: Annotazione dell’attività di indagine
• Modello 10/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le
notificazioni
• Modello 11/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di sommarie informazioni assunte da persona in
grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini
• Modello 12/20. Polizia Municipale: Comunicazione notizia di reato
Caso 13
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi
di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione
della violazione.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, non ha fini di
commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito
della contestazione della violazione, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore;
• visto che il trasgressore nel momento della contestazione della violazione provvede allo sgombero dell’area
abusivamente occupata, non informa il prefetto non dovendo essere valutata la necessità di ordinare l'immediato
ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante;
• comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, non ha fini di commercio, non ricorrono
motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della
violazione.
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
prefetto può disporre la sanzione accessoria
dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi se il trasgressore non sgombera
l’area occupata al momento della
contestazione della violazione.
ORGANO DI POLIZIA
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
ADEMPIE?
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso.
SI
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al presente caso operativo può essere data corretta e completa soluzione attraverso la redazione degli atti di seguito
indicati e riportati in allegato al presente documento:
Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada
Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Caso 14
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi
di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento
del prefetto.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, non ha fini di
commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore;
• visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione
senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di
ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante;
• comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso.
Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Il provvedimento è notificato al
trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento
del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione.
Il competente ufficio dell'ente proprietario della strada controlla il corretto adempimento del provvedimento (immediato
ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore) e ne dà informazione al sindaco (dirigente) e all'organo
di polizia che accertò la violazione.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, non ha fini di commercio, non ricorrono
motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto.
ORGANO DI POLIZIA
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
prefetto può disporre la sanzione accessoria
dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi se il trasgressore non sgombera
l’area occupata al momento della
contestazione della violazione.
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
ADEMPIE?
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso.
NO
ORGANO DI POLIZIA
L'organo di polizia informa, senza ritardo,
il prefetto perché valuti se è necessario
disporre l'immediato ripristino dello stato
dei luoghi a spese dell'occupante.
PREFETTO
Se ritenuto necessario, il prefetto dispone,
con
ordinanza
motivata,
l’obbligo
dell'immediato ripristino dei luoghi a spese
dell'occupante.
TRASGRESSORE
Il provvedimento del prefetto viene
notificato al trasgressore perché ripristini
immediatamente i luoghi a sue spese.
SGOMBERA L'AREA
SI
ENTE PROPRIETARIO
L’adempimento dell'ordinanza del prefetto
è controllato dell’ente proprietario della
strada, che ne dà comunicazione allo stesso
prefetto e all'organo di polizia che accertò
la violazione.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al presente caso operativo può essere data corretta e completa soluzione attraverso la redazione degli atti di seguito
indicati e riportati in allegato al presente documento:
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
• Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché
valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
• Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto
immediato ripristino dello stato dei luoghi.
Caso 15
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi
di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del
trasgressore.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, non ha fini di
commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito
del provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
•
•
•
redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore;
visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione
senza ritardo al sindaco (dirigente), allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la
necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante;
comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso.
Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell’occupante. Il provvedimento è notificato al
trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento
del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione.
L’ente proprietario della strada, accertato l’inadempimento da parte del trasgressore:
− eseguirà i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, che trovandosi sulla carreggiata comporta pericolo per la
circolazione;
− procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per
conto dell’autore dell’occupazione abusiva.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, non ha fini di commercio, non ricorrono
motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del
prefetto.
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
prefetto può disporre la sanzione accessoria
dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi se il trasgressore non sgombera
l’area occupata al momento della
contestazione della violazione.
ORGANO DI POLIZIA
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
ADEMPIE?
ORGANO DI POLIZIA
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso.
NO
L'organo di polizia informa, senza ritardo,
il prefetto perché valuti se è necessario
disporre l'immediato ripristino dello stato
dei luoghi a spese dell'occupante.
PREFETTO
Se ritenuto necessario, il prefetto dispone,
con
ordinanza
motivata,
l’obbligo
dell'immediato ripristino dei luoghi a spese
dell'occupante.
TRASGRESSORE
Il provvedimento del prefetto viene
notificato al trasgressore perché ripristini
immediatamente i luoghi a sue spese.
SGOMBERA L'AREA
ENTE PROPRIETARIO
NO
Accertato
l’inadempimento,
l’ente
proprietario della strada esegue i lavori
necessari ad eliminare l’occupazione e
procede al recupero delle spese sostenute.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al presente caso operativo può essere data corretta e completa soluzione attraverso la redazione degli atti di seguito
indicati e riportati in allegato al presente documento:
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
• Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché
valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
• Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto
immediato ripristino dello stato dei luoghi.
Caso 16
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione
della violazione.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, ha fini di
commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito
della contestazione della violazione, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e,
trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e
del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a
cinque giorni;
• visto che il trasgressore nel momento della contestazione della violazione provvede allo sgombero dell’area
abusivamente occupata, non informa il prefetto non dovendo essere valutata la necessità di ordinare l'immediato
ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale;
• comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso;
• trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza
competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, ha fini di commercio, non ricorrono motivi
di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione.
ORGANO DI POLIZIA
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
prefetto può disporre la sanzione accessoria
dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi e, trattandosi di occupazione a fine
di commercio, la chiusura dell'esercizio
fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione
di idonea garanzia e, comunque, per un
periodo non inferiore a cinque giorni, se il
trasgressore non sgombera l’area occupata
al momento della contestazione della
violazione.
ENTE PROPRIETARIO
TRASGRESSORE
GUARDIA DI FINANZA
SGOMBERA L'AREA
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada, per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso, e al Comando della Guardia
di Finanza competente per territorio,
affinché effettui gli ulteriori accertamenti di
sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
SI
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al presente caso operativo può essere data corretta e completa soluzione attraverso la redazione degli atti di seguito
indicati e riportati in allegato al presente documento:
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
• Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di
competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio.
Caso 17
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del
prefetto.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
-
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, ha fini di
commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e,
trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e
del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a
cinque giorni;
• visto che il trasgressore non ha provvede allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione senza
ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di
ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell'esercizio
commerciale;
• comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso;
• trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza
competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, ha fini di commercio, non ricorrono motivi
di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto.
ORGANO DI POLIZIA
ENTE PROPRIETARIO
TRASGRESSORE
GUARDIA DI FINANZA
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
prefetto può disporre la sanzione accessoria
dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi e, trattandosi di occupazione a fine
di commercio, la chiusura dell'esercizio
fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione
di idonea garanzia e, comunque, per un
periodo non inferiore a cinque giorni, se il
trasgressore non sgombera l’area occupata
al momento della contestazione della
violazione.
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada, per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso, e al Comando della Guardia
di Finanza competente per territorio,
affinché effettui gli ulteriori accertamenti di
sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
SGOMBERA L'AREA
NO
ORGANO DI POLIZIA
L'organo di polizia informa, senza ritardo,
il prefetto perché valuti se è necessario
disporre l'immediato ripristino dello stato
dei luoghi a spese dell'occupante e la
chiusura dell’esercizio commerciale.
PREFETTO
Se ritenuto necessario, il prefetto dispone,
con
ordinanza
motivata,
l’obbligo
dell'immediato ripristino dei luoghi a spese
dell'occupante e la chiusura dell’esercizio
commerciale.
TRASGRESSORE
Il provvedimento del prefetto viene
notificato al trasgressore perché ripristini
immediatamente i luoghi a sue spese e
chiuda l’esercizio commerciale.
SGOMBERA L'AREA
ENTE PROPRIETARIO
SI
L’adempimento dell'ordinanza del prefetto
è controllato dell’ente proprietario della
strada, che ne dà comunicazione allo stesso
prefetto e all'organo di polizia che accertò
la violazione.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al presente caso operativo può essere data corretta e completa soluzione attraverso la redazione degli atti di seguito
indicati e riportati in allegato al presente documento:
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
•
Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di
competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio.
Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché
valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto
immediato ripristino dello stato dei luoghi.
•
•
•
Caso 18
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del
trasgressore.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, ha fini di
commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito
del provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e,
trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e
del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a
cinque giorni;
• visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione
senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di
ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio
commerciale;
• comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso;
• trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza
competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell’occupante (e la chiusura dell’esercizio
commerciale). Il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada
competente a controllare il corretto adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione.
L’ente proprietario della strada, accertato l’inadempimento da parte del trasgressore:
− eseguirà i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, che trovandosi sulla carreggiata comporta pericolo per la
circolazione;
− procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per
conto dell’autore dell’occupazione abusiva.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, ha fini di commercio, non ricorrono motivi
di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto.
L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore.
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
prefetto può disporre la sanzione accessoria
dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi e, trattandosi di occupazione a fine
di commercio, la chiusura dell'esercizio
fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione
di idonea garanzia e, comunque, per un
periodo non inferiore a cinque giorni, se il
trasgressore non sgombera l’area occupata
al momento della contestazione della
violazione.
ORGANO DI POLIZIA
ENTE PROPRIETARIO
TRASGRESSORE
GUARDIA DI FINANZA
SGOMBERA L'AREA
ORGANO DI POLIZIA
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada, per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso, e al Comando della Guardia
di Finanza competente per territorio,
affinché effettui gli ulteriori accertamenti di
sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
NO
L'organo di polizia informa, senza ritardo,
il prefetto perché valuti se è necessario
disporre l'immediato ripristino dello stato
dei luoghi a spese dell'occupante e la
chiusura dell’esercizio commerciale.
PREFETTO
Se ritenuto necessario, il prefetto dispone,
con
ordinanza
motivata,
l’obbligo
dell'immediato ripristino dei luoghi a spese
dell'occupante e la chiusura dell’esercizio
commerciale.
TRASGRESSORE
Il provvedimento del prefetto viene
notificato al trasgressore perché ripristini
immediatamente i luoghi a sue spese e
chiuda l’esercizio commerciale.
SGOMBERA L'AREA
ENTE PROPRIETARIO
NO
Accertato
l’inadempimento,
l’ente
proprietario della strada esegue i lavori
necessari ad eliminare l’occupazione,
procede al recupero delle spese sostenute e
informa l’organo di polizia che accertò la
violazione per quanto di sua competenza.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al presente caso operativo può essere data corretta e completa soluzione attraverso la redazione degli atti di seguito
indicati e riportati in allegato al presente documento:
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
• Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di
competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio.
• Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché
valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
• Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto
immediato ripristino dello stato dei luoghi.
Caso 19
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione
della violazione.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, non ha fini di
commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della
contestazione della violazione, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e la
chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di
idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni;
• visto che il trasgressore nel momento della contestazione della violazione provvede allo sgombero dell’area
abusivamente occupata, non informa il prefetto non dovendo essere valutata la necessità di ordinare l'immediato
ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale;
• comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, non ha fini di commercio, ricorrono motivi
di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione.
ORGANO DI POLIZIA
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
prefetto può disporre la sanzione accessoria
dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi se il trasgressore non sgombera
l’area occupata al momento della
contestazione della violazione.
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso.
SGOMBERA L'AREA
SI
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
Caso 20
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del
prefetto.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, non ha fini di
commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e,
trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e
del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a
cinque giorni;
•
•
visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione
senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di
ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante;
comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso.
Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Il provvedimento è notificato al
trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento
del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione.
Il competente ufficio dell'ente proprietario della strada controlla il corretto adempimento del provvedimento (immediato
ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore) e ne dà informazione al prefetto e all'organo di polizia
che accertò la violazione.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, non ha fini di commercio, ricorrono motivi
di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto.
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
prefetto può disporre la sanzione accessoria
dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi se il trasgressore non sgombera
l’area occupata al momento della
contestazione della violazione.
ORGANO DI POLIZIA
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
SGOMBERA L'AREA
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso.
NO
ORGANO DI POLIZIA
L'organo di polizia informa, senza ritardo,
il prefetto perché valuti se è necessario
disporre l'immediato ripristino dello stato
dei luoghi a spese dell'occupante.
PREFETTO
Se ritenuto necessario, il prefetto dispone,
con
ordinanza
motivata,
l’obbligo
dell'immediato ripristino dei luoghi a spese
dell'occupante.
Il provvedimento del prefetto viene
notificato al trasgressore perché ripristini
immediatamente i luoghi a sue spese.
TRASGRESSORE
SGOMBERA L'AREA
ENTE PROPRIETARIO
SI
L’adempimento dell'ordinanza del prefetto
è controllato dell’ente proprietario della
strada, che ne dà comunicazione allo stesso
prefetto e all'organo di polizia che accertò
la violazione.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
• Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché
valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
• Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto
immediato ripristino dello stato dei luoghi.
Caso 21
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del
trasgressore.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
-
-
-
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, non ha fini di
commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e,
trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e
del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a
cinque giorni;
• visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione
senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di
ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante;
• comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso.
Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Il provvedimento è notificato al
trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento
del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione.
L’ente proprietario della strada, accertato l’inadempimento da parte del trasgressore:
− eseguirà i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, che trovandosi sulla carreggiata comporta pericolo per la
circolazione;
− procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per
conto dell’autore dell’occupazione abusiva;
− informerà l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza.
L’organo di polizia denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale, non avendo egli
osservato un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica (nelle quali rientrano i
provvedimenti tendenti anche alla tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini). Competente a decidere in merito al
reato è il tribunale monocratico e la procedibilità è d'ufficio a norma dell’articolo 50 del codice di procedura penale.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, non ha fini di commercio, ricorrono motivi
di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto.
L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore.
ORGANO DI POLIZIA
L’accertatore indica nel verbale di
contestazione della violazione che il
prefetto può disporre la sanzione accessoria
dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi se il trasgressore non sgombera
l’area occupata al momento della
contestazione della violazione.
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
SGOMBERA L'AREA
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, viene trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso.
NO
ORGANO DI POLIZIA
L'organo di polizia informa, senza ritardo,
il prefetto perché valuti se è necessario
disporre l'immediato ripristino dello stato
dei luoghi a spese dell'occupante.
PREFETTO
Se ritenuto necessario, il prefetto dispone,
con
ordinanza
motivata,
l’obbligo
dell'immediato ripristino dei luoghi a spese
dell'occupante.
TRASGRESSORE
Il provvedimento del prefetto è notificato al
trasgressore
perché
ripristini
immediatamente i luoghi a sue spese.
SGOMBERA L'AREA
ENTE PROPRIETARIO
NO
Accertato
l’inadempimento,
l’ente
proprietario della strada esegue i lavori
necessari ad eliminare l’occupazione,
procede al recupero delle spese sostenute e
informa l’organo di polizia che accertò la
violazione per quanto di sua competenza.
ORGANO DI POLIZIA
L’organo di polizia denuncerà il
trasgressore per violazione dell’articolo
650 del codice penale, non avendo egli
osservato un provvedimento legalmente
dato dall'autorità per ragioni di sicurezza
pubblica
(nelle
quali
rientrano
i
provvedimenti tendenti anche alla tutela
della sicurezza e incolumità dei cittadini).
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
• Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché
valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
• Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto
immediato ripristino dello stato dei luoghi.
• Modello 9/20. Polizia Municipale: Annotazione dell’attività di indagine
• Modello 10/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le
notificazioni
• Modello 11/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di sommarie informazioni assunte da persona in
grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini
• Modello 12/20. Polizia Municipale: Comunicazione notizia di reato
Caso 22
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione
della violazione.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, ha fini di
commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della
contestazione della violazione, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e la
chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di
idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni;
• visto che il trasgressore nel momento della contestazione della violazione provvede allo sgombero dell’area
abusivamente occupata, non informa il prefetto non dovendo essere valutata la necessità di ordinare l'immediato
ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale;
• comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso;
• trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza
competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione.
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
prefetto può disporre la sanzione accessoria
dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi e, trattandosi di occupazione a fine
di commercio, la chiusura dell'esercizio
fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione
di idonea garanzia e, comunque, per un
periodo non inferiore a cinque giorni, se il
trasgressore non sgombera l’area occupata
al momento della contestazione della
violazione.
ORGANO DI POLIZIA
ENTE PROPRIETARIO
TRASGRESSORE
GUARDIA DI FINANZA
ADEMPIE?
SI
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada, per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso, e al Comando della Guardia
di Finanza competente per territorio,
affinché effettui gli ulteriori accertamenti di
sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
• Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di
competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio.
Caso 23
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione
della violazione.
a) Riferimenti normativi
-
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, ha fini di
commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e la
chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di
idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni;
• visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione
senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di
ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante;
• comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso;
• trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza
competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Il provvedimento è notificato al
trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento
del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione.
Il competente ufficio dell'ente proprietario della strada controlla il corretto adempimento del provvedimento (immediato
ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore) e ne dà informazione al prefetto e all'organo di polizia
che accertò la violazione.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione.
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
prefetto può disporre la sanzione accessoria
dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi e, trattandosi di occupazione a fine
di commercio, la chiusura dell'esercizio
fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione
di idonea garanzia e, comunque, per un
periodo non inferiore a cinque giorni, se il
trasgressore non sgombera l’area occupata
al momento della contestazione della
violazione.
ORGANO DI POLIZIA
ENTE PROPRIETARIO
TRASGRESSORE
GUARDIA DI FINANZA
ADEMPIE?
ORGANO DI POLIZIA
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada, per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso, e al Comando della Guardia
di Finanza competente per territorio,
affinché effettui gli ulteriori accertamenti di
sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
NO
L'organo di polizia informa, senza ritardo,
il prefetto perché valuti se è necessario
disporre l'immediato ripristino dello stato
dei luoghi a spese dell'occupante.
PREFETTO
Se ritenuto necessario, il prefetto dispone,
con
ordinanza
motivata,
l’obbligo
dell'immediato ripristino dei luoghi a spese
dell'occupante.
TRASGRESSORE
Il provvedimento del prefetto viene
notificato al trasgressore perché ripristini
immediatamente i luoghi a sue spese.
ADEMPIE?
ENTE PROPRIETARIO
SI
L’adempimento dell'ordinanza del sindaco
(dirigente)
è
controllato
dell’ente
proprietario della strada, che ne dà
comunicazione allo stesso prefetto e
all'organo di polizia che accertò la
violazione.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
• Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di
competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio.
• Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché
valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
• Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto
immediato ripristino dello stato dei luoghi.
Caso 24
L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata
abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del
trasgressore.
a) Riferimenti normativi
-
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articolo 29)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria;
norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza
pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si
tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque
giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, ha fini di
commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del
provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata.
L’organo di polizia:
• redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando
anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà
trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e la
chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di
idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni;
• visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione
senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di
ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante;
• comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di
attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso;
• trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza
competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell’occupante (e la chiusura dell’esercizio
commerciale). Il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada
competente a controllare il corretto adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione.
L’ente proprietario della strada, accertato l’inadempimento da parte del trasgressore:
− eseguirà i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, che trovandosi sulla carreggiata comporta pericolo per la
circolazione;
− procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per
conto dell’autore dell’occupazione abusiva;
− informerà l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza.
L’organo di polizia denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale, non avendo egli
osservato un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica (nelle quali rientrano i
provvedimenti tendenti anche alla tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini). Competente a decidere in merito al
reato è il tribunale monocratico e la procedibilità è d'ufficio a norma dell’articolo 50 del codice di procedura penale.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16,
della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, ha fini di commercio, ricorrono motivi di
sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto.
L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore.
L’accertatore deve indicare nel verbale di
contestazione della violazione che il
prefetto può disporre la sanzione accessoria
dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi e, trattandosi di occupazione a fine
di commercio, la chiusura dell'esercizio
fino al pieno adempimento dell'ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione
di idonea garanzia e, comunque, per un
periodo non inferiore a cinque giorni, se il
trasgressore non sgombera l’area occupata
al momento della contestazione della
violazione.
ORGANO DI POLIZIA
ENTE PROPRIETARIO
TRASGRESSORE
GUARDIA DI FINANZA
ADEMPIE?
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada, per
opportuna conoscenza e perché possa
attivare la procedura di recupero del
COSAP evaso, e al Comando della Guardia
di Finanza competente per territorio,
affinché effettui gli ulteriori accertamenti di
sua competenza, trattandosi di occupazione
abusiva con fini di commercio.
NO
ORGANO DI POLIZIA
L'organo di polizia informa, senza ritardo,
il prefetto perché valuti se è necessario
disporre l'immediato ripristino dello stato
dei luoghi a spese dell'occupante.
PREFETTO
Se ritenuto necessario, il prefetto dispone,
con
ordinanza
motivata,
l’obbligo
dell'immediato ripristino dei luoghi a spese
dell'occupante.
TRASGRESSORE
Il provvedimento del prefetto è notificato al
trasgressore
perché
ripristini
immediatamente i luoghi a sue spese.
ADEMPIE?
NO
ENTE PROPRIETARIO
Accertato
l’inadempimento,
l’ente
proprietario della strada esegue i lavori
necessari ad eliminare l’occupazione,
procede al recupero delle spese sostenute e
informa l’organo di polizia che accertò la
violazione per quanto di sua competenza.
ORGANO DI POLIZIA
L’organo di polizia denuncerà il
trasgressore per violazione dell’articolo
650 del codice penale, non avendo egli
osservato un provvedimento legalmente
dato dall'autorità per ragioni di sicurezza
pubblica
(nelle
quali
rientrano
i
provvedimenti tendenti anche alla tutela
della sicurezza e incolumità dei cittadini).
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
• Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di
competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio.
• Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché
valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
• Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto
immediato ripristino dello stato dei luoghi.
• Modello 9/20. Polizia Municipale: Annotazione dell’attività di indagine
• Modello 10/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le
notificazioni
• Modello 11/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di sommarie informazioni assunte da persona in
grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini
• Modello 12/20. Polizia Municipale: Comunicazione notizia di reato
Caso 25
L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a
carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e
di attuazione del codice della strada. La circostanza non comporta immediato pericolo per la
circolazione e il trasgressore provvede al ripristino dei luoghi a seguito della contestazione della
violazione.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ubicava un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto
prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. E’ stato infatti
accertato che il chiosco alto 2,5 metri è posto ad una distanza di 2 metri dal confine stradale; distanza inferiore a
quella minima di 3 metri stabilita dall’articolo 26, comma 8, del regolamento;
norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo confinante con un tratto rettilineo della
sede stradale fuori dei centri abitati, è stato ubicato un chiosco alto 2,5 metri ad una distanza di 2 metri dal confine
stradale, l’organo di polizia, considerato che la citata distanza è inferiore a quella minima di 3 metri stabilita
dall’articolo 26, comma 8, del regolamento, redige l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui
all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione
amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del trasgressore e a sue spese.
Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo
anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi
mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere
il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la
determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente.
Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare
l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente
necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede
stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo.
Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore ripristina i luoghi, l’ente
proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che accertò la violazione per la chiusura del
procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata.
Occorre tenere comunque presente che, qualora il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale,
presenti ricorso, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, emana un’ordinanza ingiunzione di pagamento e
unitamente ordina l’adempimento della sanzione accessoria, fissando un congruo termine per la loro esecuzione;
diversamente, se accoglie il ricorso, dispone l’archiviazione degli atti.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco
ubicato sulla fascia di rispetto, senza immediato pericolo per la circolazione e con adempimento da parte del
trasgressore a seguito del verbale.
ORGANO DI POLIZIA
L’accertatore nel verbale di contestazione
della violazione deve fare menzione della
sanzione accessoria prevista, senza indicare
il termine per la sua esecuzione, essendo la
determinazione di competenza del prefetto.
Il verbale costituisce titolo anche per
l’applicazione della sanzione accessoria.
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
ADEMPIE?
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza e perché adotti, se
del caso, i necessari accorgimenti a tutela
della circolazione.
SI
ENTE PROPRIETARIO
L’adempimento deve avvenire sotto il
controllo dell’ente proprietario della strada,
che ne dà informazione all’organo
accertatore.
ORGANO DI POLIZIA
L’organo
di
polizia
prende
atto
dell'avvenuta definizione del procedimento
relativo alla sanzione accessoria applicata.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 13/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla
fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati - Non immediato pericolo per la circolazione.
• Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei
luoghi.
Caso 26
L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a
carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e
di attuazione del codice della strada. La circostanza non comporta immediato pericolo per la
circolazione e il trasgressore provvede al ripristino dei luoghi a seguito del provvedimento del
prefetto.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ubicava un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto
prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. E’ stato infatti
accertato che il chiosco alto 2,5 metri è posto ad una distanza di 2 metri dal confine stradale; distanza inferiore a
quella minima di 3 metri stabilita dall’articolo 26, comma 8, del regolamento;
norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo confinante con un tratto rettilineo della
sede stradale fuori dei centri abitati, è stato ubicato un chiosco alto 2,5 metri ad una distanza di 2 metri dal confine
stradale, l’organo di polizia, considerato che la citata distanza è inferiore a quella minima di 3 metri stabilita
dall’articolo 26, comma 8, del regolamento, redige l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui
all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione
amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del trasgressore e a sue spese.
Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo
anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi
mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere
il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la
determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente.
Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare
l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente
necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede
stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo.
Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore non ripristina i luoghi, l’ente
proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione che, entro 30 giorni
dall’avvenuta scadenza del termine per ricorrere (cioè dal sessantunesimo al novantesimo giorno successivo alla
contestazione o notificazione della violazione) trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione.
Il prefetto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento del verbale, con una ordinanza motivata che costituisce titolo
esecutivo, dispone l’adempimento dell’obbligo a carico del trasgressore fissando un termine. Di norma il
provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all’ente proprietario della strada per il tramite dell’organo di
polizia che accertò la violazione.
L’esecuzione del ripristino deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada.
Se, come abbiamo ipotizzato, il trasgressore adempie, l’ente proprietario della strada ne dà immediata informazione al
prefetto che emana un’ordinanza di estinzione del procedimento che viene comunicata al trasgressore e all’ente
proprietario della strada.
Occorre tenere comunque presente che, qualora il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale,
presenti ricorso, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, emana un’ordinanza ingiunzione di pagamento e
unitamente ordina l’adempimento della sanzione accessoria, fissando un congruo termine per la loro esecuzione;
diversamente, se accoglie il ricorso, dispone l’archiviazione degli atti.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco
ubicato sulla fascia di rispetto, senza immediato pericolo per la circolazione e con adempimento da parte del
trasgressore a seguito del provvedimento del prefetto.
L’accertatore nel verbale di contestazione
della violazione deve fare menzione della
sanzione accessoria prevista, senza indicare
il termine per la sua esecuzione, essendo la
determinazione di competenza del prefetto.
Il verbale costituisce titolo anche per
l’applicazione della sanzione accessoria.
ORGANO DI POLIZIA
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
ADEMPIE?
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza e perché adotti, se
del caso, i necessari accorgimenti a tutela
della circolazione.
NO
ENTE PROPRIETARIO
L’inadempimento verrà accertato dall’ente
proprietario della strada, sotto il cui
controllo deve
avvenire l’eventuale
esecuzione dell’obbligo, che ne darà
informazione all’organo di polizia che ha
accertato la violazione.
ORGANO DI POLIZIA
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza
del termine per ricorrere, l’ufficio da cui
dipende l’accertatore trasmette al prefetto
copia del verbale di contestazione
segnalando
l’inadempimento
del
trasgressore.
PREFETTO
Entro i 30 giorni successivi alla
comunicazione dell’organo di polizia, il
prefetto dispone, con ordinanza motivata
che
costituisce
titolo
esecutivo,
l’adempimento dell’obbligo fissando il
termine per l’esecuzione, tenendo conto
dell’entità dei lavori da eseguire e dello
stato dei luoghi.
Il trasgressore deve adempiere entro il
termine indicato nell’ordinanza del
prefetto, che gli viene notificata.
TRASGRESSORE
ADEMPIE?
SI
ENTE PROPRIETARIO
L’adempimento deve avvenire sotto il
controllo dell’ente proprietario della strada,
che ne dà immediata comunicazione al
prefetto.
PREFETTO
Ricevuta la comunicazione dell’avvenuto
adempimento,
il
prefetto
emana
un’ordinanza
di
estinzione
del
procedimento.
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
L’ordinanza
di
estinzione
del
procedimento, emanata dal prefetto, deve
essere comunicata al trasgressore e all’ente
proprietario della strada.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 13/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla
fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati - Non immediato pericolo per la circolazione.
• Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei
luoghi.
• Modello 15/20. Polizia Municipale: Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di
ripristino dei luoghi – Non immediato pericolo per la circolazione
• Modello 16/20. Polizia Municipale: Comunicazione al trasgressore per l’adempimento del provvedimento del
Prefetto di ripristino dei luoghi
•
Modello 17/20. Polizia Municipale: Trasmissione all’ente proprietario della strada dell’ordinanza di ripristino dei
luoghi
Modello 18/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto di avvenuto adempimento dell’obbligo di ripristino
dei luoghi
•
Caso 27
L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a
carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e
di attuazione del codice della strada. La circostanza non comporta immediato pericolo per la
circolazione e il trasgressore non provvede al ripristino dei luoghi a seguito del provvedimento del
prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ubicava un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto
prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. E’ stato infatti
accertato che il chiosco alto 2,5 metri è posto ad una distanza di 2 metri dal confine stradale; distanza inferiore a
quella minima di 3 metri stabilita dall’articolo 26, comma 8, del regolamento;
norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo confinante con un tratto rettilineo della
sede stradale fuori dei centri abitati, è stato ubicato un chiosco alto 2,5 metri ad una distanza di 2 metri dal confine
stradale, l’organo di polizia, considerato che la citata distanza è inferiore a quella minima di 3 metri stabilita
dall’articolo 26, comma 8, del regolamento, redige l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui
all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione
amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del trasgressore e a sue spese.
Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo
anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi
mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere
il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la
determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente.
Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare
l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente
necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede
stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo.
Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore non ripristina i luoghi, l’ente
proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione che, entro 30 giorni
dall’avvenuta scadenza del termine per ricorrere (cioè dal sessantunesimo al novantesimo giorno successivo alla
contestazione o notificazione della violazione) trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione.
Il prefetto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento del verbale, con una ordinanza motivata che costituisce titolo
esecutivo, dispone l’adempimento dell’obbligo a carico del trasgressore fissando un termine. Di norma il
provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all’ente proprietario della strada per il tramite dell’organo di
polizia che accertò la violazione.
L’esecuzione del ripristino deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada.
Se, come abbiamo ipotizzato, il trasgressore non adempie, l’ente proprietario della strada ne dà immediata informazione
al prefetto che dà facoltà allo stesso ente di eseguire i lavori necessari, a spese del trasgressore.
Eseguiti i lavori, l’ente proprietario della strada trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il
pagamento al trasgressore con una ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
Occorre tenere comunque presente che, qualora il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale,
presenti ricorso, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, emana un’ordinanza ingiunzione di pagamento e
unitamente ordina l’adempimento della sanzione accessoria, fissando un congruo termine per la loro esecuzione;
diversamente, se accoglie il ricorso, dispone l’archiviazione degli atti.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco
ubicato sulla fascia di rispetto, senza immediato pericolo per la circolazione e con inadempimento da parte del
trasgressore a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese
del trasgressore.
L’accertatore nel verbale di contestazione
della violazione deve fare menzione della
sanzione accessoria prevista, senza indicare
il termine per la sua esecuzione, essendo la
determinazione di competenza del prefetto.
Il verbale costituisce titolo anche per
l’applicazione della sanzione accessoria.
ORGANO DI POLIZIA
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
ADEMPIE?
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza e perché adotti, se
del caso, i necessari accorgimenti a tutela
della circolazione.
NO
ENTE PROPRIETARIO
L’inadempimento verrà accertato dall’ente
proprietario della strada, sotto il cui
controllo deve
avvenire l’eventuale
esecuzione dell’obbligo, che ne darà
informazione all’organo di polizia che ha
accertato la violazione.
ORGANO DI POLIZIA
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza
del termine per ricorrere, l’ufficio da cui
dipende l’accertatore trasmette al prefetto
copia del verbale di contestazione
segnalando
l’inadempimento
del
trasgressore.
PREFETTO
Entro i 30 giorni successivi alla
comunicazione dell’organo di polizia, il
prefetto dispone, con ordinanza motivata
che
costituisce
titolo
esecutivo,
l’adempimento dell’obbligo fissando il
termine per l’esecuzione, tenendo conto
dell’entità dei lavori da eseguire e dello
stato dei luoghi.
TRASGRESSORE
Il trasgressore deve adempiere entro il
termine indicato nell’ordinanza del
prefetto, che gli viene notificata.
ADEMPIE?
NO
ENTE PROPRIETARIO
L’inadempimento viene accertato dall’ente
proprietario della strada, sotto il cui
controllo deve
avvenire l’eventuale
esecuzione dell’obbligo, che ne dà
informazione al prefetto.
PREFETTO
Il prefetto dà facoltà allo stesso ente
proprietario della strada di eseguire i lavori
necessari, a spese del trasgressore.
ENTE PROPRIETARIO
Eseguiti i lavori, l’ente proprietario della
strada trasmette al prefetto la nota delle
spese sostenute.
PREFETTO
Ricevuta la nota delle spese, il prefetto ne
ingiunge il pagamento al trasgressore con
ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
TRASGRESSORE
L’ordinanza del prefetto viene notificata al
trasgressore per consentire all’ente
proprietario della strada il recupero delle
spese sostenute.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 13/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla
fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati - Non immediato pericolo per la circolazione.
• Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei
luoghi.
• Modello 15/20. Polizia Municipale: Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di
ripristino dei luoghi – Non immediato pericolo per la circolazione.
• Modello 16/20. Polizia Municipale: Comunicazione al trasgressore per l’adempimento del provvedimento del
Prefetto di ripristino dei luoghi.
• Modello 17/20. Polizia Municipale: Trasmissione all’ente proprietario della strada dell’ordinanza di ripristino dei
luoghi.
• Modello 19/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto per mancato adempimento dell’obbligo di ripristino
dei luoghi.
• Modello 20/20. Ufficio Viabilità: Richiesta al Prefetto di ordinanza per il recupero coattivo delle spese sostenute
per il ripristino dei luoghi.
Caso 28
L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a
carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e
di attuazione del codice della strada. La circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione
ed essendo il trasgressore nell’impossibilità di provvede al ripristino dei luoghi, l’intervento è
eseguito dall’ente proprietario della strada a seguito del provvedimento del prefetto.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29)
b) Scheda della violazione
-
-
illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ubicava un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto
prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. E’ stato infatti
accertato che il chiosco alto 2,5 metri è posto ad una distanza di 2 metri dal confine stradale; distanza inferiore a
quella minima di 3 metri stabilita dall’articolo 26, comma 8, del regolamento;
norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
-
-
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo confinante con un tratto rettilineo della
sede stradale fuori dei centri abitati, è stato ubicato un chiosco alto 2,5 metri ad una distanza di 2 metri dal confine
stradale, l’organo di polizia, considerato che la citata distanza è inferiore a quella minima di 3 metri stabilita
dall’articolo 26, comma 8, del regolamento, redige l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui
all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione
amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del trasgressore e a sue spese.
Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo
anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi
mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere
il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la
determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente.
Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare
l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente
necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede
stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo.
Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore non ripristina i luoghi, l’ente
proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione che, entro 30 giorni
dall’avvenuta scadenza del termine per ricorrere (cioè dal sessantunesimo al novantesimo giorno successivo alla
contestazione o notificazione della violazione) trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione.
Il prefetto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento del verbale, con una ordinanza motivata che costituisce titolo
esecutivo, dispone l’adempimento dell’obbligo a carico del trasgressore fissando un termine. Di norma il
provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all’ente proprietario della strada per il tramite dell’organo di
polizia che accertò la violazione.
L’esecuzione del ripristino deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada.
Se il trasgressore non adempie, l’ente proprietario della strada ne dà immediata informazione al prefetto che dà facoltà
allo stesso ente di eseguire i lavori necessari, a spese del trasgressore.
Eseguiti i lavori, l’ente proprietario della strada trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il
pagamento al trasgressore con una ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
Può accadere, come nel caso ipotizzato, che l’organo di polizia accerti la presenza di opere che comportano immediato
pericolo per la circolazione.
In tale ipotesi, se il trasgressore non è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, l’organo di polizia deve
trasmettere senza indugio copia del verbale al prefetto e deve informare immediatamente l’ente proprietario della strada
affinché adotti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione.
Il prefetto dispone l’immediata esecuzione dei lavori necessari a cura dell’ente proprietario della strada e a spese del
trasgressore.
Eseguite le opere, l’ente trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il pagamento al trasgressore
con una ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco
ubicato sulla fascia di rispetto, immediato pericolo per la circolazione e impossibilità da parte del trasgressore di
provvedere alle opere ripristinatorie.
ORGANO DI POLIZIA
TRASGRESSORE
L’accertatore deve fare menzione nel
verbale della sanzione accessoria prevista,
senza indicare il termine per la sua
esecuzione, essendo la determinazione di
competenza del prefetto. Il verbale
costituisce titolo anche per l’applicazione
della sanzione accessoria.
Il verbale deve essere:
- contestato o notificato al trasgressore;
- trasmesso all’ente proprietario della
strada per opportuna conoscenza e
perché adotti, se del caso, i necessari
ed immediati accorgimenti a tutela
della circolazione;
- trasmesso senza indugio al prefetto.
ENTE PROPRIETARIO
PREFETTO
Il prefetto dispone l’immediata esecuzione
dei lavori necessari a cura dell’ente
proprietario della strada e a spese del
trasgressore.
ENTE PROPRIETARIO
Eseguite le opere, l’ente proprietario della
strada trasmette al prefetto la nota delle
spese sostenute.
PREFETTO
Il prefetto, ricevuta la nota delle spese, ne
ingiunge il pagamento al trasgressore con
ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
TRASGRESSORE
L’ordinanza del prefetto viene notificata al
trasgressore per consentire all’ente
proprietario della strada il recupero delle
spese sostenute.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 21/20. Polizia Municipale: Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di
ripristino dei luoghi - Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da parte del
trasgressore
• Modello 22/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla
fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di
provvedere al ripristino da parte del trasgressore
• Modello 20/20. Ufficio Viabilità: Richiesta al Prefetto di ordinanza per il recupero coattivo delle spese sostenute
per il ripristino dei luoghi.
Caso 29
L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a
carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e
di attuazione del codice della strada. La circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione
e il trasgressore, essendo nella possibilità di farlo, provvede al ripristino dei luoghi.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ubicava un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto
prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. E’ stato infatti
accertato che il chiosco alto 2,5 metri è posto ad una distanza di 2 metri dal confine stradale; distanza inferiore a
quella minima di 3 metri stabilita dall’articolo 26, comma 8, del regolamento;
norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo confinante con un tratto rettilineo della
sede stradale fuori dei centri abitati, è stato ubicato un chiosco alto 2,5 metri ad una distanza di 2 metri dal confine
stradale, l’organo di polizia, considerato che la citata distanza è inferiore a quella minima di 3 metri stabilita
dall’articolo 26, comma 8, del regolamento, redige l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui
all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione
amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del trasgressore e a sue spese.
Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo
anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi
mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere
il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la
determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente.
Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare
l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente
necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede
stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo.
Ad esecuzione avvenuta l’ente proprietario della strada ne darà informazione all’organo di polizia che accertò la
violazione per la chiusura del procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata.
Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore non ripristina i luoghi, l’ente
proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione che, entro 30 giorni
dall’avvenuta scadenza del termine per ricorrere (cioè dal sessantunesimo al novantesimo giorno successivo alla
contestazione o notificazione della violazione) trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione.
Il prefetto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento del verbale, con una ordinanza motivata che costituisce titolo
esecutivo, dispone l’adempimento dell’obbligo a carico del trasgressore fissando un termine. Di norma il
provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all’ente proprietario della strada per il tramite dell’organo di
polizia che accertò la violazione.
L’esecuzione del ripristino deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada.
Se il trasgressore non adempie, l’ente proprietario della strada ne dà immediata informazione al prefetto che dà facoltà
allo stesso ente di eseguire i lavori necessari, a spese del trasgressore.
Eseguiti i lavori, l’ente proprietario della strada trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il
pagamento al trasgressore con una ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
Può accadere, come nel caso ipotizzato, che l’organo di polizia accerti la presenza di opere che comportano immediato
pericolo per la circolazione.
In tali ipotesi, se il trasgressore non è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, l’organo di polizia deve
trasmettere senza indugio copia del verbale al prefetto e deve informare immediatamente l’ente proprietario della strada
affinché adotti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione. Il prefetto dispone l’immediata
esecuzione dei lavori necessari a cura dell’ente proprietario della strada e a spese del trasgressore. Eseguite le opere,
l’ente trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il pagamento al trasgressore con una ordinanza
che costituisce titolo esecutivo.
Se, invece, come abbiamo ipotizzato, il trasgressore è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, nel verbale
l’accertatore deve scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi nel tempo strettamente necessario e
comunque entro ............... mediante ..............................”, indicando, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, in cosa
deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore. Lo stesso organo deve informare l’ente proprietario della
strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che
il trasgressore ripristini i luoghi essendo previsto, anche in questo caso, che ciò avvenga sotto il suo controllo.
Ad esecuzione avvenuta l’ente proprietario della strada ne darà informazione all’organo di polizia che accertò la
violazione per la chiusura del procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco
ubicato sulla fascia di rispetto, immediato pericolo per la circolazione e pur essendo il trasgressore nella possibilità di
farlo, non provvedere alle opere ripristinatorie.
ORGANO DI POLIZIA
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
L’accertatore deve fare menzione nel
verbale della sanzione accessoria prevista.
Trattandosi di ipotesi di immediato pericolo
per la circolazione ed essendo il
trasgressore nella possibilità di provvedere
al ripristino dei luoghi, deve essere indicato
il termine entro il quale provvedere. Il
verbale costituisce titolo anche per
l’applicazione della sanzione accessoria.
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza, perché adotti, se del
caso, i necessari accorgimenti a tutela della
circolazione e perché effettui il ripristino
dei luoghi in caso di inadempimento da
parte del trasgressore e a sue spese.
ADEMPIE?
ENTE PROPRIETARIO
SI
L’adempimento deve avvenire sotto il
controllo dell’ente proprietario della strada,
che ne dà informazione all’organo
accertatore.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 23/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla
fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e possibilità di
provvedere al ripristino da parte del trasgressore.
• Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei
luoghi.
Caso 30
L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a
carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e
di attuazione del codice della strada. La circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione
e il trasgressore, pur essendo nella possibilità di farlo, non provvede al ripristino dei luoghi.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ubicava un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto
prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. E’ stato infatti
accertato che il chiosco alto 2,5 metri è posto ad una distanza di 2 metri dal confine stradale; distanza inferiore a
quella minima di 3 metri stabilita dall’articolo 26, comma 8, del regolamento;
norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo confinante con un tratto rettilineo della
sede stradale fuori dei centri abitati, è stato ubicato un chiosco alto 2,5 metri ad una distanza di 2 metri dal confine
stradale, l’organo di polizia, considerato che la citata distanza è inferiore a quella minima di 3 metri stabilita
dall’articolo 26, comma 8, del regolamento, redige l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui
all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione
amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del trasgressore e a sue spese.
Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo
anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi
mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere
il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la
determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente.
Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare
l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente
necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede
stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo.
Ad esecuzione avvenuta l’ente proprietario della strada ne darà informazione all’organo di polizia che accertò la
violazione per la chiusura del procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata.
Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore non ripristina i luoghi, l’ente
proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione che, entro 30 giorni
dall’avvenuta scadenza del termine per ricorrere (cioè dal sessantunesimo al novantesimo giorno successivo alla
contestazione o notificazione della violazione) trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione.
Il prefetto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento del verbale, con una ordinanza motivata che costituisce titolo
esecutivo, dispone l’adempimento dell’obbligo a carico del trasgressore fissando un termine. Di norma il
provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all’ente proprietario della strada per il tramite dell’organo di
polizia che accertò la violazione.
L’esecuzione del ripristino deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada.
Se il trasgressore non adempie, l’ente proprietario della strada ne dà immediata informazione al prefetto che dà facoltà
allo stesso ente di eseguire i lavori necessari, a spese del trasgressore.
Eseguiti i lavori, l’ente proprietario della strada trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il
pagamento al trasgressore con una ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
Può accadere, come nel caso ipotizzato, che l’organo di polizia accerti la presenza di opere che comportano immediato
pericolo per la circolazione.
In tali ipotesi, se il trasgressore non è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, l’organo di polizia deve
trasmettere senza indugio copia del verbale al prefetto e deve informare immediatamente l’ente proprietario della strada
affinché adotti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione. Il prefetto dispone l’immediata
esecuzione dei lavori necessari a cura dell’ente proprietario della strada e a spese del trasgressore. Eseguite le opere,
l’ente trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il pagamento al trasgressore con una ordinanza
che costituisce titolo esecutivo.
Se, invece, il trasgressore è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, nel verbale l’accertatore deve
scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi nel tempo strettamente necessario e comunque entro
............... mediante ..............................”, indicando, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, in cosa deve consistere il
comportamento riparatore del trasgressore. Lo stesso organo deve informare l’ente proprietario della strada affinché
possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che il trasgressore
ripristini i luoghi essendo previsto, anche in questo caso, che ciò avvenga sotto il suo controllo. Ad esecuzione avvenuta
l’ente proprietario della strada ne darà informazione all’organo di polizia che accertò la violazione per la chiusura del
procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata.
In caso di mancato ripristino dei luoghi, l’ente proprietario della strada:
- eseguirà i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti che comportano immediato pericolo per la circolazione;
- procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per la
riparazione del danno causato dal trasgressore;
informerà l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza.
Detto organo di polizia denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale, non avendo egli
osservato un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica (nelle quali rientrano i
provvedimenti tendenti anche alla tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini).
Competente a decidere in merito al reato è il tribunale monocratico e la procedibilità è d'ufficio a norma dell’articolo 50
del codice di procedura penale.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco
ubicato sulla fascia di rispetto, immediato pericolo per la circolazione e pur essendo il trasgressore nella possibilità di
farlo, non provvedere alle opere ripristinatorie.
L’accertatore deve fare menzione nel
verbale della sanzione accessoria prevista.
Trattandosi di ipotesi di immediato pericolo
per la circolazione ed essendo il
trasgressore nella possibilità di provvedere
al ripristino dei luoghi, deve essere indicato
il termine entro il quale provvedere. Il
verbale costituisce titolo anche per
l’applicazione della sanzione accessoria.
ORGANO DI POLIZIA
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
ADEMPIE?
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza, perché adotti, se del
caso, i necessari accorgimenti a tutela della
circolazione e perché effettui il ripristino
dei luoghi in caso di inadempimento da
parte del trasgressore e a sue spese.
NO
ENTE PROPRIETARIO
L’inadempimento verrà accertato dall’ente
proprietario della strada, sotto il cui
controllo deve
avvenire l’eventuale
esecuzione dell’obbligo. Oltre ad eseguire i
lavori a spese del trasgressore, l’ente darà
informazione
dell’inadempimento
all’organo di polizia che ha accertato la
violazione.
ORGANO DI POLIZIA
L’organo di polizia denuncerà il
trasgressore per violazione dell’articolo 650
del codice penale, non avendo egli
osservato un provvedimento legalmente
dato dall'autorità per ragione di sicurezza
pubblica.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
La notizia di reato verrà trasmessa alla
Procura della Repubblica. Competente a
decidere è il tribunale monocratico e la
procedibilità è d'ufficio.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 23/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla
fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e possibilità di
provvedere al ripristino da parte del trasgressore.
• Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei
luoghi.
• Modello 9/20. Polizia Municipale: Annotazione dell’attività di indagine
• Modello 10/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le
notificazioni
• Modello 11/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di sommarie informazioni assunte da persona in
grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini
• Modello 12/20. Polizia Municipale: Comunicazione notizia di reato
Caso 31
L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di
intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La
circostanza non comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore provvede al
ripristino dei luoghi a seguito della contestazione della violazione.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato
un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma
2, del codice della strada;
norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in
corrispondenza di intersezione stradale a raso, è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità
determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada, l’organo di polizia redige
l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede
una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del
trasgressore e a sue spese.
Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo
anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi
mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere
il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la
determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente.
Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare
l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente
necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede
stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo.
Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore ripristina i luoghi, l’ente
proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che accertò la violazione per la chiusura del
procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata.
Occorre tenere comunque presente che, qualora il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale,
presenti ricorso, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, emana un’ordinanza ingiunzione di pagamento e
unitamente ordina l’adempimento della sanzione accessoria, fissando un congruo termine per la loro esecuzione;
diversamente, se accoglie il ricorso, dispone l’archiviazione degli atti.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco
ubicato sul triangolo di visibilità, senza immediato pericolo per la circolazione e con adempimento da parte del
trasgressore a seguito del verbale.
L’accertatore nel verbale di contestazione
della violazione deve fare menzione della
sanzione accessoria prevista, senza indicare
il termine per la sua esecuzione, essendo la
determinazione di competenza del prefetto.
Il verbale costituisce titolo anche per
l’applicazione della sanzione accessoria.
ORGANO DI POLIZIA
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
ADEMPIE?
ENTE PROPRIETARIO
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza e perché adotti, se
del caso, i necessari accorgimenti a tutela
della circolazione.
SI
L’adempimento deve avvenire sotto il
controllo dell’ente proprietario della strada,
che ne dà informazione all’organo
accertatore.
ORGANO DI POLIZIA
L’organo
di
polizia
prende
atto
dell'avvenuta definizione del procedimento
relativo alla sanzione accessoria applicata.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 24/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area
di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati - Non immediato pericolo per la circolazione.
• Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei
luoghi.
Caso 32
L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di
intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La
circostanza non comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore provvede al
ripristino dei luoghi a seguito del provvedimento del prefetto.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato
un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma
2, del codice della strada;
norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in
corrispondenza di intersezione stradale a raso, è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità
determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada, l’organo di polizia redige
l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede
una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del
trasgressore e a sue spese.
Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo
anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi
mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere
il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la
determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente.
Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare
l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente
necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede
stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo.
Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore non ripristina i luoghi, l’ente
proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione che, entro 30 giorni
dall’avvenuta scadenza del termine per ricorrere (cioè dal sessantunesimo al novantesimo giorno successivo alla
contestazione o notificazione della violazione) trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione.
Il prefetto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento del verbale, con una ordinanza motivata che costituisce titolo
esecutivo, dispone l’adempimento dell’obbligo a carico del trasgressore fissando un termine. Di norma il
provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all’ente proprietario della strada per il tramite dell’organo di
polizia che accertò la violazione.
L’esecuzione del ripristino deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada.
Se, come abbiamo ipotizzato, il trasgressore adempie, l’ente proprietario della strada ne dà immediata informazione al
prefetto che emana un’ordinanza di estinzione del procedimento che viene comunicata al trasgressore e all’ente
proprietario della strada.
Occorre tenere comunque presente che, qualora il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale,
presenti ricorso, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, emana un’ordinanza ingiunzione di pagamento e
unitamente ordina l’adempimento della sanzione accessoria, fissando un congruo termine per la loro esecuzione;
diversamente, se accoglie il ricorso, dispone l’archiviazione degli atti.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco
ubicato sul triangolo di visibilità, senza immediato pericolo per la circolazione e con adempimento da parte del
trasgressore a seguito del provvedimento del prefetto.
L’accertatore nel verbale di contestazione
della violazione deve fare menzione della
sanzione accessoria prevista, senza indicare
il termine per la sua esecuzione, essendo la
determinazione di competenza del prefetto.
Il verbale costituisce titolo anche per
l’applicazione della sanzione accessoria.
ORGANO DI POLIZIA
TRASGRESSORE
ADEMPIE?
ENTE PROPRIETARIO
NO
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza e perché adotti, se
del caso, i necessari accorgimenti a tutela
della circolazione.
ENTE PROPRIETARIO
L’inadempimento verrà accertato dall’ente
proprietario della strada, sotto il cui
controllo deve
avvenire l’eventuale
esecuzione dell’obbligo, che ne darà
informazione all’organo di polizia che ha
accertato la violazione.
ORGANO DI POLIZIA
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza
del termine per ricorrere, l’ufficio da cui
dipende l’accertatore trasmette al prefetto
copia del verbale di contestazione
segnalando
l’inadempimento
del
trasgressore.
PREFETTO
Entro i 30 giorni successivi alla
comunicazione dell’organo di polizia, il
prefetto dispone, con ordinanza motivata
che
costituisce
titolo
esecutivo,
l’adempimento dell’obbligo fissando il
termine per l’esecuzione, tenendo conto
dell’entità dei lavori da eseguire e dello
stato dei luoghi.
TRASGRESSORE
Il trasgressore deve adempiere entro il
termine indicato nell’ordinanza del
prefetto, che gli viene notificata.
ADEMPIE?
ENTE PROPRIETARIO
SI
L’adempimento deve avvenire sotto il
controllo dell’ente proprietario della strada,
che ne dà immediata comunicazione al
prefetto.
PREFETTO
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
Ricevuta la comunicazione dell’avvenuto
adempimento,
il
prefetto
emana
un’ordinanza
di
estinzione
del
procedimento.
L’ordinanza
di
estinzione
del
procedimento, emanata dal prefetto, deve
essere comunicata al trasgressore e all’ente
proprietario della strada.
FINE DELLA PROCEDURA
Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 24/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area
di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati - Non immediato pericolo per la circolazione.
• Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei
luoghi.
• Modello 15/20. Polizia Municipale: Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di
ripristino dei luoghi – Non immediato pericolo per la circolazione
• Modello 16/20. Polizia Municipale: Comunicazione al trasgressore per l’adempimento del provvedimento del
Prefetto di ripristino dei luoghi
• Modello 17/20. Polizia Municipale: Trasmissione all’ente proprietario della strada dell’ordinanza di ripristino dei
luoghi
• Modello 18/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto di avvenuto adempimento dell’obbligo di ripristino
dei luoghi
Caso 33
L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di
intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La
circostanza non comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore provvede al
ripristino dei luoghi a seguito del provvedimento del prefetto.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato
un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma
2, del codice della strada;
norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in
corrispondenza di intersezione stradale a raso, è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità
determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada, l’organo di polizia redige
l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede
una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del
trasgressore e a sue spese.
Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo
anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi
mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere
il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la
determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente.
Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare
l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente
necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede
stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo.
Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore non ripristina i luoghi, l’ente
proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione che, entro 30 giorni
dall’avvenuta scadenza del termine per ricorrere (cioè dal sessantunesimo al novantesimo giorno successivo alla
contestazione o notificazione della violazione) trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione.
Il prefetto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento del verbale, con una ordinanza motivata che costituisce titolo
esecutivo, dispone l’adempimento dell’obbligo a carico del trasgressore fissando un termine. Di norma il
provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all’ente proprietario della strada per il tramite dell’organo di
polizia che accertò la violazione.
L’esecuzione del ripristino deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada.
Se, come abbiamo ipotizzato, il trasgressore non adempie, l’ente proprietario della strada ne dà immediata informazione
al prefetto che dà facoltà allo stesso ente di eseguire i lavori necessari, a spese del trasgressore.
Eseguiti i lavori, l’ente proprietario della strada trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il
pagamento al trasgressore con una ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
Occorre tenere comunque presente che, qualora il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale,
presenti ricorso, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, emana un’ordinanza ingiunzione di pagamento e
unitamente ordina l’adempimento della sanzione accessoria, fissando un congruo termine per la loro esecuzione;
diversamente, se accoglie il ricorso, dispone l’archiviazione degli atti.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco
ubicato sulla fascia di rispetto, senza immediato pericolo per la circolazione e con inadempimento da parte del
trasgressore a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese
del trasgressore.
ORGANO DI POLIZIA
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
L’accertatore nel verbale di contestazione
della violazione deve fare menzione della
sanzione accessoria prevista, senza indicare
il termine per la sua esecuzione, essendo la
determinazione di competenza del prefetto.
Il verbale costituisce titolo anche per
l’applicazione della sanzione accessoria.
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza e perché adotti, se
del caso, i necessari accorgimenti a tutela
della circolazione.
ADEMPIE?
NO
ENTE PROPRIETARIO
L’inadempimento verrà accertato dall’ente
proprietario della strada, sotto il cui
controllo deve
avvenire l’eventuale
esecuzione dell’obbligo, che ne darà
informazione all’organo di polizia che ha
accertato la violazione.
ORGANO DI POLIZIA
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza
del termine per ricorrere, l’ufficio da cui
dipende l’accertatore trasmette al prefetto
copia del verbale di contestazione
segnalando
l’inadempimento
del
trasgressore.
PREFETTO
Entro i 30 giorni successivi alla
comunicazione dell’organo di polizia, il
prefetto dispone, con ordinanza motivata
che
costituisce
titolo
esecutivo,
l’adempimento dell’obbligo fissando il
termine per l’esecuzione, tenendo conto
dell’entità dei lavori da eseguire e dello
stato dei luoghi.
TRASGRESSORE
Il trasgressore deve adempiere entro il
termine indicato nell’ordinanza del
prefetto, che gli viene notificata.
ADEMPIE?
NO
ENTE PROPRIETARIO
L’inadempimento viene accertato dall’ente
proprietario della strada, sotto il cui
controllo deve
avvenire l’eventuale
esecuzione dell’obbligo, che ne dà
informazione al prefetto.
PREFETTO
Il prefetto dà facoltà allo stesso ente
proprietario della strada di eseguire i lavori
necessari, a spese del trasgressore.
ENTE PROPRIETARIO
Eseguiti i lavori, l’ente proprietario della
strada trasmette al prefetto la nota delle
spese sostenute.
PREFETTO
Ricevuta la nota delle spese, il prefetto ne
ingiunge il pagamento al trasgressore con
ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
TRASGRESSORE
L’ordinanza del prefetto viene notificata al
trasgressore per consentire all’ente
proprietario della strada il recupero delle
spese sostenute.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 24/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area
di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati - Non immediato pericolo per la circolazione.
• Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei
luoghi.
• Modello 15/20. Polizia Municipale: Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di
ripristino dei luoghi – Non immediato pericolo per la circolazione.
• Modello 16/20. Polizia Municipale: Comunicazione al trasgressore per l’adempimento del provvedimento del
Prefetto di ripristino dei luoghi.
• Modello 17/20. Polizia Municipale: Trasmissione all’ente proprietario della strada dell’ordinanza di ripristino dei
luoghi.
•
Modello 19/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto per mancato adempimento dell’obbligo di ripristino
dei luoghi.
Modello 20/20. Ufficio Viabilità: Richiesta al Prefetto di ordinanza per il recupero coattivo delle spese sostenute
per il ripristino dei luoghi.
•
Caso 34
L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di
intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La
circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione ed essendo il trasgressore
nell’impossibilità di provvede al ripristino dei luoghi, l’intervento è eseguito dall’ente proprietario
della strada a seguito del provvedimento del prefetto.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato
un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma
2, del codice della strada;
norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in
corrispondenza di intersezione stradale a raso, è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità
determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada, l’organo di polizia redige
l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede
una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del
trasgressore e a sue spese.
Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo
anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi
mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere
il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la
determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente.
Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare
l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente
necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede
stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo.
Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore ripristina i luoghi, l’ente
proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che accertò la violazione per la chiusura del
procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata.
Può accadere, come nel caso ipotizzato, che l’organo di polizia accerti la presenza di opere che comportano immediato
pericolo per la circolazione.
In tale ipotesi, se il trasgressore non è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, l’organo di polizia deve
trasmettere senza indugio copia del verbale al prefetto e deve informare immediatamente l’ente proprietario della strada
affinché adotti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione.
Il prefetto dispone l’immediata esecuzione dei lavori necessari a cura dell’ente proprietario della strada e a spese del
trasgressore.
Eseguite le opere, l’ente trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il pagamento al trasgressore
con una ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco
ubicato sul triangolo di visibilità, immediato pericolo per la circolazione e impossibilità da parte del trasgressore di
provvedere alle opere ripristinatorie.
ORGANO DI POLIZIA
TRASGRESSORE
L’accertatore deve fare menzione nel
verbale della sanzione accessoria prevista,
senza indicare il termine per la sua
esecuzione, essendo la determinazione di
competenza del prefetto. Il verbale
costituisce titolo anche per l’applicazione
della sanzione accessoria.
Il verbale deve essere:
- contestato o notificato al trasgressore;
- trasmesso all’ente proprietario della
strada per opportuna conoscenza e
perché adotti, se del caso, i necessari
ed immediati accorgimenti a tutela
della circolazione;
- trasmesso senza indugio al prefetto.
ENTE PROPRIETARIO
PREFETTO
Il prefetto dispone l’immediata esecuzione
dei lavori necessari a cura dell’ente
proprietario della strada e a spese del
trasgressore.
ENTE PROPRIETARIO
Eseguite le opere, l’ente proprietario della
strada trasmette al prefetto la nota delle
spese sostenute.
PREFETTO
Il prefetto, ricevuta la nota delle spese, ne
ingiunge il pagamento al trasgressore con
ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
TRASGRESSORE
L’ordinanza del prefetto viene notificata al
trasgressore per consentire all’ente
proprietario della strada il recupero delle
spese sostenute.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
Modello 21/20. Polizia Municipale: Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino
dei luoghi - Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da parte del
trasgressore
Modello 25/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area di
visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di
provvedere al ripristino da parte del trasgressore
Modello 20/20. Ufficio Viabilità: Richiesta al Prefetto di ordinanza per il recupero coattivo delle spese sostenute per il
ripristino dei luoghi.
Caso 35
L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di
intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La
circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore, essendo nella
possibilità di farlo, provvede al ripristino dei luoghi.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29)
b) Scheda della violazione
-
-
-
illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato
un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma
2, del codice della strada;
norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada;
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in
corrispondenza di intersezione stradale a raso, è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità
determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada, l’organo di polizia redige
l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede
una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del
trasgressore e a sue spese.
Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo
anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi
mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere
il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la
determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente.
Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare
l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente
necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede
stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo.
Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore non ripristina i luoghi, l’ente
proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione che, entro 30 giorni
dall’avvenuta scadenza del termine per ricorrere (cioè dal sessantunesimo al novantesimo giorno successivo alla
contestazione o notificazione della violazione) trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione.
Il prefetto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento del verbale, con una ordinanza motivata che costituisce titolo
esecutivo, dispone l’adempimento dell’obbligo a carico del trasgressore fissando un termine. Di norma il
provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all’ente proprietario della strada per il tramite dell’organo di
polizia che accertò la violazione.
L’esecuzione del ripristino deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada.
Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore ripristina i luoghi, l’ente
proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che accertò la violazione per la chiusura del
procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata.
Può accadere, come nel caso ipotizzato, che l’organo di polizia accerti la presenza di opere che comportano immediato
pericolo per la circolazione.
In tali ipotesi, se il trasgressore non è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, l’organo di polizia deve
trasmettere senza indugio copia del verbale al prefetto e deve informare immediatamente l’ente proprietario della strada
affinché adotti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione. Il prefetto dispone l’immediata
esecuzione dei lavori necessari a cura dell’ente proprietario della strada e a spese del trasgressore. Eseguite le opere,
l’ente trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il pagamento al trasgressore con una ordinanza
che costituisce titolo esecutivo.
Se, invece, come abbiamo ipotizzato, il trasgressore è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, nel verbale
l’accertatore deve scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi nel tempo strettamente necessario e
comunque entro ............... mediante ..............................”, indicando, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, in cosa
deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore. Lo stesso organo deve informare l’ente proprietario della
strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che
il trasgressore ripristini i luoghi essendo previsto, anche in questo caso, che ciò avvenga sotto il suo controllo.
Ad esecuzione avvenuta l’ente proprietario della strada ne darà informazione all’organo di polizia che accertò la
violazione per la chiusura del procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco
ubicato sul triangolo di visibilità, immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore, essendo nella possibilità di
farlo, provvedere alle opere ripristinatorie.
ORGANO DI POLIZIA
L’accertatore deve fare menzione nel
verbale della sanzione accessoria prevista.
Trattandosi di ipotesi di immediato pericolo
per la circolazione ed essendo il
trasgressore nella possibilità di provvedere
al ripristino dei luoghi, deve essere indicato
il termine entro il quale provvedere. Il
verbale costituisce titolo anche per
l’applicazione della sanzione accessoria.
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
ADEMPIE?
ENTE PROPRIETARIO
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza, perché adotti, se del
caso, i necessari accorgimenti a tutela della
circolazione e perché effettui il ripristino
dei luoghi in caso di inadempimento da
parte del trasgressore e a sue spese.
SI
L’adempimento deve avvenire sotto il
controllo dell’ente proprietario della strada,
che ne dà informazione all’organo
accertatore.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 26/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area
di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e possibilità di
provvedere al ripristino da parte del trasgressore.
• Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei
luoghi.
Caso 36
L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di
intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La
circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore, pur essendo nella
possibilità di farlo, non provvede al ripristino dei luoghi.
a) Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29)
b) Scheda della violazione
-
-
illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato
un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma
2, del codice della strada;
norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada;
-
-
sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada);
pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero
euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo
prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada);
sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada);
decurtazione punti dalla patente: 0;
devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore;
autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace.
c) Modalità dell’intervento operativo
Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in
corrispondenza di intersezione stradale a raso, è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità
determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada, l’organo di polizia redige
l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede
una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del
trasgressore e a sue spese.
Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo
anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi
mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere
il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la
determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente.
Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare
l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente
necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede
stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo.
Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore non ripristina i luoghi, l’ente
proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione che, entro 30 giorni
dall’avvenuta scadenza del termine per ricorrere (cioè dal sessantunesimo al novantesimo giorno successivo alla
contestazione o notificazione della violazione) trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione.
Il prefetto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento del verbale, con una ordinanza motivata che costituisce titolo
esecutivo, dispone l’adempimento dell’obbligo a carico del trasgressore fissando un termine. Di norma il
provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all’ente proprietario della strada per il tramite dell’organo di
polizia che accertò la violazione.
L’esecuzione del ripristino deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada.
Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore ripristina i luoghi, l’ente
proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che accertò la violazione per la chiusura del
procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata.
Può accadere, come nel caso ipotizzato, che l’organo di polizia accerti la presenza di opere che comportano immediato
pericolo per la circolazione.
In tali ipotesi, se il trasgressore non è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, l’organo di polizia deve
trasmettere senza indugio copia del verbale al prefetto e deve informare immediatamente l’ente proprietario della strada
affinché adotti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione. Il prefetto dispone l’immediata
esecuzione dei lavori necessari a cura dell’ente proprietario della strada e a spese del trasgressore. Eseguite le opere,
l’ente trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il pagamento al trasgressore con una ordinanza
che costituisce titolo esecutivo.
Se, invece, come abbiamo ipotizzato, il trasgressore è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, nel verbale
l’accertatore deve scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi nel tempo strettamente necessario e
comunque entro ............... mediante ..............................”, indicando, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, in cosa
deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore. Lo stesso organo deve informare l’ente proprietario della
strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che
il trasgressore ripristini i luoghi essendo previsto, anche in questo caso, che ciò avvenga sotto il suo controllo.
Ad esecuzione avvenuta l’ente proprietario della strada ne darà informazione all’organo di polizia che accertò la
violazione per la chiusura del procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata.
In caso di mancato ripristino dei luoghi, l’ente proprietario della strada:
- eseguirà i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti che comportano immediato pericolo per la circolazione;
- procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per la
riparazione del danno causato dal trasgressore;
informerà l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza.
Detto organo di polizia denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale, non avendo egli
osservato un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica (nelle quali rientrano i
provvedimenti tendenti anche alla tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini).
Competente a decidere in merito al reato è il tribunale monocratico e la procedibilità è d'ufficio a norma dell’articolo 50
del codice di procedura penale.
d) Schema della procedura
Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco
ubicato sul triangolo di visibilità, immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore, pur essendo nella possibilità
di farlo, non provvedere alle opere ripristinatorie.
L’accertatore deve fare menzione nel
verbale della sanzione accessoria prevista.
Trattandosi di ipotesi di immediato pericolo
per la circolazione ed essendo il
trasgressore nella possibilità di provvedere
al ripristino dei luoghi, deve essere indicato
il termine entro il quale provvedere. Il
verbale costituisce titolo anche per
l’applicazione della sanzione accessoria.
ORGANO DI POLIZIA
TRASGRESSORE
ENTE PROPRIETARIO
ADEMPIE?
Il verbale, oltre ad essere contestato o
notificato al trasgressore, va trasmesso
all’ente proprietario della strada per
opportuna conoscenza, perché adotti, se del
caso, i necessari accorgimenti a tutela della
circolazione e perché effettui il ripristino
dei luoghi in caso di inadempimento da
parte del trasgressore e a sue spese.
NO
ENTE PROPRIETARIO
L’inadempimento verrà accertato dall’ente
proprietario della strada, sotto il cui
controllo deve
avvenire l’eventuale
esecuzione dell’obbligo. Oltre ad eseguire i
lavori a spese del trasgressore, l’ente darà
informazione
dell’inadempimento
all’organo di polizia che ha accertato la
violazione.
ORGANO DI POLIZIA
L’organo di polizia denuncerà il
trasgressore per violazione dell’articolo 650
del codice penale, non avendo egli
osservato un provvedimento legalmente
dato dall'autorità per ragione di sicurezza
pubblica.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
La notizia di reato verrà trasmessa alla
Procura della Repubblica. Competente a
decidere è il tribunale monocratico e la
procedibilità è d'ufficio.
FINE DELLA PROCEDURA
e) Atti necessari
Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di
polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento.
• Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
• Modello 26/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area
di visibilità fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e possibilità di provvedere al ripristino
da parte del trasgressore.
• Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei
luoghi.
• Modello 9/20. Polizia Municipale: Annotazione dell’attività di indagine
• Modello 10/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le
notificazioni
• Modello 11/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di sommarie informazioni assunte da persona in
grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini
• Modello 12/20. Polizia Municipale: Comunicazione notizia di reato
La modulistica.
–
Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada.
–
Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP
(canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
–
Modello 3/20. Polizia Municipale: Comunicazione al sindaco (dirigente) di occupazione abusiva della sede stradale
perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
–
Modello 4/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Sindaco (Dirigente) e alla Polizia Municipale di avvenuto o non
avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi.
–
Modello 5/20. Polizia Municipale: Verbale di accertamento di violazione amministrativa.
–
Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di
competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio.
–
Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché
valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
–
Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto
immediato ripristino dello stato dei luoghi.
–
Modello 9/20. Polizia Municipale: Annotazione dell’attività di indagine
–
Modello 10/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le
notificazioni
–
Modello 11/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di sommarie informazioni assunte da persona in
grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini
–
Modello 12/20. Polizia Municipale: Comunicazione notizia di reato
–
Modello 13/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla
fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati – Non immediato pericolo per la circolazione
–
Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei
luoghi
–
Modello 15/20. Polizia Municipale: Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di
ripristino dei luoghi – Non immediato pericolo per la circolazione
–
Modello 16/20. Polizia Municipale: Comunicazione al trasgressore per l’adempimento del provvedimento del
Prefetto di ripristino dei luoghi
–
Modello 17/20. Polizia Municipale: Trasmissione all’ente proprietario della strada dell’ordinanza di ripristino dei
luoghi
–
Modello 18/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto di avvenuto adempimento dell’obbligo di ripristino
dei luoghi
–
Modello 19/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto per mancato adempimento dell’obbligo di ripristino
dei luoghi
–
Modello 20/20. Ufficio Viabilità: Richiesta al Prefetto di ordinanza per il recupero coattivo delle spese sostenute
per il ripristino dei luoghi
–
Modello 21/20. Polizia Municipale: Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di
ripristino dei luoghi - Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da parte del
trasgressore
–
Modello 22/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla
fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di
provvedere al ripristino da parte del trasgressore
–
Modello 23/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla
fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e possibilità di
provvedere al ripristino da parte del trasgressore
–
Modello 24/20
–
Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area di visibilità nelle
intersezioni a raso fuori dei centri abitati – Non immediato pericolo per la circolazione
–
Modello 25/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area
di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità
di provvedere al ripristino da parte del trasgressore
–
Modello 26/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area
di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e possibilità di
provvedere al ripristino da parte del trasgressore
Modello 1/20
Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
VERBALE DI CONTESTAZIONE
DATA E LOCALITA’
Anno .
giorno
in
mese
ore
di questo Comune
al Km.
noi sottoscritti
TRASGRESSORE
Cognome e nome
il
residente a
Pat. cat.
n.
abbiamo accertato che
nato/a a
in
rilasciata il
da
VEICOLO
□ Autoveicolo □ Motoveicolo □ Autocarro □ Ciclomotore □ Rimorchio □
Tipo veicolo
Tipo rimorchio
targa
targa
PROPRIETARIO O SOLIDALE
Cognome e nome
il
residente a
portata
portata
massa a p.c.
massa a p.c.
nato/a a
in
VIOLAZIONE
ha violato la norma del codice della strada di cui all’art.
perché:
□ La violazione all’art./agli artt.
C.d.S. determina
la decurtazione di n.
□ La decurtazione raddoppia perché il responsabile è munito di patente di guida da meno di 3 anni.
□ Le violazioni accertate determinano la decurtazione complessiva di 15 punti (art. 126-bis C.d.S.).
□ La violazione □ è stata □ non è stata immediatamente contestata al trasgressore.
punti
DICHIARAZIONI
Il trasgressore dichiara .........................................................................................................................................................
MODALITA’ DI ESTINZIONE
Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di euro .................................................
(comprensive delle spese di procedimento di euro ....................................................) presso questo ufficio di Polizia Municipale nei giorni feriali dalle
ore ................................ alle ore ............................... o a mezzo .........................................................................................................................................
Se pagata entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione detta sanzione è di euro ................................. (comprensive delle spese
di procedimento di euro ....................................................) essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento.
Ricorso: Ai sensi dell’art. 203 del codice della strada entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, il trasgressore o gli obbligati in solido, possono proporre ricorso al Prefetto di
questa Provincia, da presentarsi a questo Ufficio di Polizia Municipale, ovvero da inviarsi a questo Ufficio o direttamente al Prefetto con
raccomandata con ricevuta di ritorno; con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale.
In alternativa, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, ai sensi dell’art. 204-bis del codice della strada può essere proposta
opposizione al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione. Il ricorso al Giudice di Pace è inammissibile laddove sia stato preventivamente
presentato ricorso al Prefetto. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà
titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione e per le spese di procedimento.
SANZIONI ACCESSORIE .................................................................................…......................................
Fatto, letto e sottoscritto:
IL TRASGRESSORE
IL RESPONSABILE SOLIDALE
□ SI □ NO
I VERBALIZZANTI
Modello 2/20
Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del
COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n.
data,
ALL’UFFICIO .............................
OGGETTO: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche).
Al fine di procedere al recupero del canone evaso, si informa che in data ........................ in località ......................
personale di questo Comando ha accertato che il signor ......................................................................................, nato a
........................................ il .......................... e residente a .......................................................................... in via
............................................ n. ......, aveva occupato abusivamente con …...................................................................... la
sede stradale di proprietà di codesto Ente.
Dai controlli effettuati è emerso che l'occupazione è avvenuta nel periodo che va dal …................ al ….......... ed
ha interessato una superficie di metri quadri …................... (lunghezza metri …............. e larghezza metri …............).
Per la violazione dell’articolo ....... del codice della strada è stato redatto il verbale n. ……….. del …….....…….,
contestato/notificato il ….......……., ove è stata fatta menzione della sanzione amministrativa accessoria:
dell’obbligo di rimozione delle opere abusive previsto dall’articolo 20, comma 5, del codice della strada e
disciplinato dall’articolo 211 dello stesso codice;
dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi previsto dall’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 e che può
essere disposto
dal sindaco trattandosi di strada urbana e non ricorrendo motivi di sicurezza pubblica
dal prefetto
trattandosi di strada extraurbana o di strada urbana e ricorrono motivi di sicurezza pubblica;
trattandosi di occupazione a fine di commercio, della chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento
dell'eventuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea
garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
Per quanto sopra, copia del suddetto verbale:
è stata trasmessa
al sindaco di ...............................
provvedimenti di competenza;
al prefetto di ........................, per l’eventuale adozione dei
non è stata trasmessa
al sindaco di ...............................
al prefetto di ........................, perché l’autore
dell’occupazione ha provveduto all’immediato e completo sgombero dell’area a seguito della contestazione della
violazione.
Distinti saluti.
IL COMANDANTE
Modello 3/20
Comunicazione al sindaco (dirigente) di occupazione abusiva della sede
stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello
stato dei luoghi a spese dell'occupante.
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n.
data,
AL 1 ..............................................
OGGETTO: Comunicazione di occupazione abusiva della sede stradale perché sia valutata la necessità di disporre
l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
Per l’eventuale adozione dell’ordinanza di immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante, si
informa che in data ............. in località ................ personale di questo Comando ha accertato quanto segue:
Autore dell’illecito è il sig. ......................................................, nato a ........................................ il ..........................
e residente a .......................................................................... in via ............................................................. n. ..................
Per la violazione dell’articolo 20 del codice della strada è stato redatto il verbale n. ……….. del …….....…….,
contestato/notificato il ….......……., ove è stata fatta menzione della possibilità che il sindaco (Dirigente) disponga
l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore.
Si chiede di dare incarico al competente ufficio di codesto Ente di verificare l’avvenuto o meno ripristino dello
stato dei luoghi da parte del trasgressore entro il termine stabilito con il provvedimento eventualmente adottato, e di
segnalare a questo Comando gli esiti della stessa verifica.
Distinti saluti.
IL COMANDANTE
1
La comunicazione va inviata al Sindaco o al Dirigente del comune competente ad adottare l’eventuale provvedimento.
Modello 4/20
Comunicazione al Sindaco (Dirigente) e alla Polizia Municipale di
avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
UFFICIO VIABILITA’
Prot. n.
data,
AL SIGNOR SINDACO DI
…….................…….………
AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI
……..........................………
OGGETTO: Signor ………….......................................…….……………… - Obbligo di immediato ripristino dello stato
dei luoghi – Comunicazione.
In riferimento alla Vostra comunicazione prot. n. ……….. del …………….., relativa all’oggetto, si comunica
che il signor ........................................................................................., nato a ………..…………………. il ……………..
e residente a …………..........………..........………………….. in via …….....................……................…….. n. ……..,
in località
□ ha provveduto all’immediato ripristino dello stato dei luoghi, in ottemperanza a quanto disposto dal Sindaco
(Dirigente) con l’ordinanza n. ................................... del ............................... notificata in data ........................................;
□
non ha provveduto all’immediato ripristino dello stato dei luoghi, non ottemperando, quindi, a quanto disposto dal
Sindaco (Dirigente) con l’ordinanza n. ................................ del .......................... notificata in data ...................................
Infatti, in data ............................. personale dipendente dell’Ente in intestazione ha accertato che:
Tanto si comunica per quanto di ulteriore competenza di codesto Comando.
Distinti saluti.
Il Responsabile del procedimento
Modello 5/20
Verbale di accertamento di violazione amministrativa
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
(Legge 24 novembre 1981, n. 689)
Il giorno ................................. alle ore ............... in via ....................................... del comune di .......................................,
i sottoscritti. .................................................................., appartenenti al Comando in intestazione, hanno accertato che il
TRASGRESSORE
Sig. ....................................... nato a ....................................... il ............................ e residente a .......................................
in via ....................................... n. .........................., identificato con ....................................... n. .......................................
rilasciata il ....................................... da ..............................................................................................................................
OBBLIGATO IN SOLIDO
Sig. ....................................... nato a ....................................... il ............................ e residente a .......................................
in via ....................................... n. .........................., identificato con ....................................... n. .......................................
rilasciata il ....................................... da ................................................................................................................................
nella sua qualità di ...............................................................................................................................................................
VIOLAZIONE
ha violato la norma di cui .....................................................................................................................................................
perché ....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
DICHIARAZIONI
Il trasgressore dichiara: ........................................................................................................................................................
Il responsabile in solido dichiara: ........................................................................................................................................
I verbalizzanti dichiarano che la violazione:
□ è stata contestata □ al trasgressore □ al responsabile in solido
□ non è stata contestata □ al trasgressore □ al responsabile in solido perché ......................................................................
MODALITA' DI ESTINZIONE
(Artt. 16, 17 e 18 legge n. 689/1981)
Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di euro ................, più
euro ................. per ..................................................................................... Il pagamento può avvenire in contanti presso il Comando in
intestazione, sito in via .................................................................................... n. ......................., oppure mediante versamento sul c/c
postale n. .......................................................... intestato a ....................................................................................................................
Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti al
Sindaco di questo Comune e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.
Qualora entro i predetti termini non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il
presente verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, verrà inviato al citato Sindaco per le determinazioni di
competenza.
Fatto, letto e sottoscritto
IL TRASGRESSORE
...................................
L’OBBLIGATO IN SOLIDO
................................................
I VERBALIZZANTI
..................................
Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti
di competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio.
Modello 6/20
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n.
data,
AL COMANDO GUARDIA DI FINANZA
OGGETTO: Comunicazione di occupazione abusiva della sede stradale per fini di commercio.
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 18 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e
ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, si trasmette l’allegata copia del verbale n. .......................... del ............................
redatto da personale di questo Comando in località .................................................... per violazione
dell’articolo 20 del codice della strada.
Quanto sopra per l’effettuazione degli ulteriori accertamenti di Vostra competenza, trattandosi
di occupazione abusiva di suolo pubblico con fine di commercio in quanto ......................................
Distinti saluti.
IL COMANDANTE
Modello 7/20
Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale
perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei
luoghi a spese dell'occupante.
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n.
data,
AL SIGNOR PREFETTO DI
OGGETTO: Comunicazione di occupazione abusiva della sede stradale perché sia valutata la necessità di disporre
l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante.
Per l’eventuale adozione dell’ordinanza di immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante, si
informa che in data ............. in località ................ personale di questo Comando ha accertato quanto segue:
Autore dell’illecito è il sig. ......................................................, nato a ........................................ il ..........................
e residente a .......................................................................... in via ............................................................. n. ..................
Per la violazione dell’articolo 20 del codice della strada è stato redatto il verbale n. ……….. del …….....…….,
contestato/notificato il ….......……., ove è stata fatta menzione della possibilità che il prefetto disponga l'immediato
ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore.
Si chiede di dare incarico al competente ufficio dell’ente proprietario della strada di verificare l’avvenuto o meno
immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte del trasgressore entro il termine stabilito con il provvedimento
eventualmente adottato, e di segnalare a questo Comando gli esiti della stessa verifica.
Distinti saluti.
IL COMANDANTE
Modello 8/20
Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non
avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
UFFICIO VIABILITA’
Prot. n.
data,
AL SIGNOR PREFETTO DI
…….................…….………
AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI
……..........................………
OGGETTO: Signor ………….......................................…….……………… - Obbligo di immediato ripristino dello stato
dei luoghi – Comunicazione.
In riferimento alla Vostra comunicazione prot. n. ……….. del …………….., relativa all’oggetto, si comunica
che il signor ........................................................................................., nato a ………..…………………. il ……………..
e residente a …………..........………..........………………….. in via …….....................……................…….. n. ……..,
in località
□
ha provveduto all’immediato ripristino dello stato dei luoghi, in ottemperanza a quanto disposto dal Prefetto con
l’ordinanza n. ........................................ del ........................................ notificata in data .................................................;
□
non ha provveduto all’immediato ripristino dello stato dei luoghi, non ottemperando, quindi, a quanto disposto dal
Prefetto con l’ordinanza n. .......................................... del ................................ notificata in data ...................................
Infatti, in data ............................. personale dipendente dell’Ente in intestazione ha accertato che:
Tanto si comunica per quanto di ulteriore competenza.
Distinti saluti.
Il Responsabile del procedimento
Modello 9/20
Annotazione dell’attività di indagine
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
ANNOTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI INDAGINE
(art. 357 c.p.p.)
L'anno ...................................... il giorno ................ del mese di ...................................... alle ore ......................................
noi sottoscritti ........................................................................................, Agenti/Ufficiali di P.G. appartenenti al
Comando in intestazione, diamo atto di avere sviluppato le seguenti attività di indagine: in data .....................................
alle ore .......................... in località ................................................ via ...................................................... n. ......... in
merito a ................................................................................................................................... abbiamo accertamento che:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Fatto, letto e sottoscritto
I VERBALIZZANTI
.................................................
.................................................
Modello 10/20
Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per
le notificazioni
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
VERBALE DI IDENTIFICAZIONE E DI DICHIARAZIONE O DI ELEZIONE DI DOMICILIO PER LE
NOTIFICAZIONI
(art. 349 e 161 c.p.p.)
L'anno ……..…. il giorno …… del mese di ………...……..…. alle ore …..., in località ………..........…………..…….
via …………………......……. n. ……., comune di ……..........................…….. provincia di ...........................................,
noi sottoscritti ..........................................................................., Agenti/Ufficiali di P.G., diamo atto di procedere alla
identificazione del sig. .............................................……........................., nato a ......................................... il .………......
e residente a ............................................. in via .................................. n. .........., identificato con .............…….................
n. ............................................. rilasciata il ...................................., da ...............................................................................
Il sunnominato, per effetto del primo atto di polizia giudiziaria consistente in verbale di accertamenti urgenti sui luoghi
e sulle cose viene invitato, ai sensi dell'art. 161 del c.p.p. a dichiarare o ad eleggere domicilio, nel territorio dello stato,
per le notificazioni.
La parte, avvertita che, nella sua qualità di persona sottoposta ad indagini, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento
del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere
domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, ha dichiarato:
dichiaro che il mio domicilio per le notificazioni è in località .........................................................................................
comune di ...................................................... provincia di ........................... via ..................................................... n. .....
eleggo domicilio presso il sig. ....................................................., nato a ............................................. il .......................
e residente a ........................................................................ in via ....................................................................... n. ..........
Fatto, letto e sottoscritto. Aperto alle ore ................ chiuso alle ore ................. del ...........................
LA PARTE
I VERBALIZZANTI
Modello 11/20
Verbale di identificazione e di sommarie informazioni assunte da persona
in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
VERBALE DI IDENTIFICAZIONE E DI SOMMARIE INFORMAZIONI ASSUNTE DA PERSONA IN GRADO DI
RIFERIRE CIRCOSTANZE UTILI AI FINI DELLE INDAGINI
[artt. 351 e 357, comma 2, lett. c), del c.p.p.]
L'anno .................................... il giorno .................... del mese di .................................... alle ore ....................................
in località ........................................................................ via ........................................................................ n. .................,
Comune di ...................................... Provincia di ...................................., davanti a noi sottoscritti
........................................................................, Agenti/Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando in intestazione, è
presente il sig. ........................................................................, nato a .................................... il .................................... e
residente a ....................................................................... in via ......................................................................... n. ..........,
identificato con .................................... n. .................................... rilasciata da ...................................................................
in data ...................................., ivi convenuto per la verbalizzazione delle sommarie informazioni assunte dal medesimo
e risultanti dalle domande e dalle risposte di seguito riportate.
Domanda: ..............................................................................................................................................................................
Risposta: ................................................................................................................................................................................
Domanda: ..............................................................................................................................................................................
Risposta: ................................................................................................................................................................................
Domanda: ..............................................................................................................................................................................
Risposta: ................................................................................................................................................................................
Domanda: ..............................................................................................................................................................................
Risposta: ................................................................................................................................................................................
Domanda: ..............................................................................................................................................................................
Risposta: ................................................................................................................................................................................
Domanda: ..............................................................................................................................................................................
Risposta: ................................................................................................................................................................................
Domanda: ..............................................................................................................................................................................
Risposta: ................................................................................................................................................................................
Domanda: ..............................................................................................................................................................................
Risposta: ................................................................................................................................................................................
Il verbale è chiuso alle ore .......................... del ...................................... e contestualmente sottoscritto dagli intervenuti.
LA PERSONA RIFERENTE
....................................................
I VERBALIZZANTI
....................................................
Modello 12/20
Comunicazione notizia di reato
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n.
data,
AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI
................................................
OGGETTO: Comunicazione di reato ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. (2)
L'anno ..................................... il giorno ........................ del mese di ..................................... alle ore .......................... noi
sottoscritti ................................................................................................................................, appartenenti al Comando in
intestazione, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., comunichiamo la seguente notizia di reato:
Descrizione sommaria del fatto: ............................................................................................................................................
Reato ipotizzato: ....................................................................................................................................................................
Data di acquisizione della notizia: .........................................................................................................................................
Data della commissione del fatto: .........................................................................................................................................
Luogo in cui il fatto è avvenuto: ...........................................................................................................................................
Persone nei cui confronti vengono svolte indagini:
− signor ................................................................................., nato a ..................................... il .....................................
e residente a ..................................... in via ..................................... n. ........... identificato con ....................................
n. ................ rilasciata il ..................... da ............................................. in qualità ........................................................
− signor ................................................................................., nato a ..................................... il .....................................
e residente a ..................................... in via ..................................... n. ........... identificato con ....................................
n. ................ rilasciata il ..................... da ............................................. in qualità ........................................................
− signor ................................................................................., nato a ..................................... il .....................................
e residente a ..................................... in via ..................................... n. ........... identificato con ....................................
n. ................ rilasciata il ..................... da ............................................. in qualità ........................................................
Persone che possono riferire circostanze utili ai fini dell'indagine:
− Signor ................................................................................., nato a ..................................... il .....................................
e residente a ..................................... in via ..................................... n. ........... identificato con ....................................
n. ................ rilasciata il ..................... da ............................................. in qualità ........................................................
− Signor ................................................................................., nato a ..................................... il .....................................
e residente a ..................................... in via ..................................... n. ........... identificato con ....................................
n. ................ rilasciata il ..................... da ............................................. in qualità ........................................................
Altre violazioni accertate: ....................................................................................................................................................
Fonte di prova: .....................................................................................................................................................................
Attività compiuta ed elementi raccolti: ................................................................................................................................
Attività ed indagini a cura di: ...............................................................................................................................................
................................................. Ufficiale/Agente di P.G.
................................................. Ufficiale/Agente di P.G.
Visto: Il Comandante .................................................
Modello 13/20
Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari
sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati – Non
immediato pericolo per la circolazione
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n.
data,
ALL’UFFICIO VIABILITA’DI
OGGETTO: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla fascia di rispetto della strada
fuori dei centri abitati – Non immediato pericolo per la circolazione.
Per l’adozione di eventuali accorgimenti per la tutela della strada e la sicurezza e fluidità della circolazione, si
informa che in data ........................ in località
personale di q
Autore dell’illecito è il sig. ......................................................, nato a ........................................ il ..........................
e residente a .......................................................................... in via ............................................................. n. ..................
Per la violazione dell’articolo ....... del codice della strada è stato redatto il verbale n. ……….. del …….....…….,
contestato/notificato il ….......……., ove è stata fatta menzione della sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di
ripristino dei luoghi, consistente in ............................................…….....................................……......................................
Si chiede di verificare e di segnalare a questo Comando l’avvenuto o meno ripristino dei luoghi da parte del
trasgressore entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione/notifica del suddetto verbale.
In caso di inottemperanza, il verbale verrà trasmesso nei termini di legge al Prefetto di .................. per l’adozione
dell’ordinanza di adempimento dell’obbligo.
Distinti saluti.
IL COMANDANTE
Modello 14/20
Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto
ripristino dei luoghi
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
UFFICIO VIABILITA’
Prot. n.
data,
AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI
OGGETTO: Signor ………….......…….……………… - Obbligo di ripristino dei luoghi – Comunicazione.
In riferimento alla Vostra comunicazione prot. n. ……….. del …………….., relativa all’oggetto, si comunica
che il signor ........................................................................................., nato a ………..…………………. il ……………..
e residente a …………..........………..........………………….. in via …….....................……................…….. n. ……..,
in località
□ ha eseguito i lavori di ripristino dei luoghi;
□ non ha eseguito i lavori di ripristino dei luoghi.
Infatti, in data ............................. personale dipendente dell’ente in intestazione ha accertato che:
Tanto si comunica per quanto di ulteriore competenza di codesto Comando.
Distinti saluti.
Il Responsabile del procedimento
Modello 15/20
Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di
ripristino dei luoghi – Non immediato pericolo per la circolazione
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n.
data,
AL SIG. PREFETTO
OGGETTO: Comunicazione per sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi - Non immediato pericolo per
la circolazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 211, comma 2, del codice della strada, si trasmette copia del
verbale n. .............. del .................., contestato/notificato il ………., redatto a carico del sig. ..............………............,
nato a ........................................... il ....................... e residente a ...............…................ in via ............................ n. .....,
per violazione dell’art. ............ del citato codice.
Si dà atto infatti che in data
personale di questo Comando ha accertato quanto segue:
in località
Considerato che non si è ravvisato un immediato pericolo per la circolazione, il verbale in argomento
viene trasmesso, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, decorso il termine per ricorrere, significando
che l’interessato non si è avvalso di questa facoltà e che, come accertato dall’ente proprietario della strada (vedi nota
allegata), non ha eseguito i previsti lavori di ripristino dei luoghi.
Si rimane, pertanto, in attesa dell’emissione dell’ordinanza di adempimento dell’obbligo di ripristino dei
luoghi consistente in ……..............................................................................................…………………, nel termine che
la S.V. vorrà fissare in relazione ai lavori da eseguire e allo stato dei luoghi.
Distinti saluti.
IL COMANDANTE
Allegati:
• verbale di contestazione n. .......................... del ......................
• comunicazione n. ………. del ………… dell’ente proprietario della strada
Modello 16/20
Comunicazione al trasgressore per l’adempimento del provvedimento del
Prefetto di ripristino dei luoghi
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n.
data,
Al Signor
OGGETTO: Comunicazione per l’adempimento del provvedimento del Prefetto di ripristino dei luoghi.
Facendo seguito al verbale n. .................... del ......................... con il quale è stata contestata la violazione
dell’art. .............. del codice della strada, e alla notifica del provvedimento n. .......... del ...................., costituente titolo
esecutivo, con il quale il Prefetto di ......................... ha ordinato l’adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi
consistenti in ...........…….................................................................. in località ..........…………………........................
via ......……...................................... n. ..........., entro il termine del .................................., si comunica che la S.V. deve:
• dare preventiva comunicazione all’ufficio viabilità di ………........................…............….. della data di inizio lavori;
, responsabile dell’ufficio
• contattare il sig.
per assumere eventuali accordi sulle modalità di esecuzione dei lavori;
• richiedere la prescritta autorizzazione presso l’ufficio
per l’esecuzione dei lavori in argomento.
Si informa che, al termine dei lavori, detto ufficio ne darà immediata comunicazione al Prefetto di ...................
per l’emanazione dell’ordinanza di estinzione del procedimento di adempimento della sanzione accessoria. In difetto,
verrà richiesta al Prefetto l’autorizzazione ad eseguire direttamente i lavori con spese a Suo carico.
Distinti saluti.
IL COMANDANTE
Allegati:
• ordinanza n.
del
Modello 17/20
Trasmissione all’ente proprietario della strada dell’ordinanza di
ripristino dei luoghi
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n.
data,
ALL’UFFICIO VIABILITA’ DI
OGGETTO: Trasmissione all’ente proprietario della strada di ordinanza di ripristino dei luoghi.
Facendo seguito alla nostra nota protocollo n. ................. del ..................., relativa all’oggetto, si trasmette
l’ordinanza n. .............. del .................... con la quale il Prefetto di ..................... ha disposto l’adempimento dell’obbligo
di ripristino dei luoghi consistenti in .........…................................................................................................................, al
sig. ..................……………................................................, nato a .....……...................................... il ......................... e
residente a ..……………………...............................………................... in via ...……...………..………........... n. ….....
L’ordinanza è stata notificata al suddetto in data .........………….........................
Codesto ufficio è pregato di effettuare gli opportuni controlli sulla regolare esecuzione dei lavori e, a
completa esecuzione degli stessi, di avvertire immediatamente il Prefetto di ................. per l’emissione dell’ordinanza di
estinzione del procedimento per l’adempimento della sanzione accessoria. In caso di mancata esecuzione dei lavori,
dovrà essere richiesta al Prefetto l’autorizzazione ad eseguire direttamente i lavori con spese a carico della persona
inadempiente.
Distinti saluti.
IL COMANDANTE
Allegati:
• ordinanza prefettizia n. ....................... del ...................
Modello 18/20
Comunicazione al Prefetto di avvenuto adempimento dell’obbligo di
ripristino dei luoghi
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
UFFICIO VIABILITA’
Prot. n.
data,
AL SIG. PREFETTO
OGGETTO: Comunicazione avvenuto adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi.
In riferimento al provvedimento n. ............ del ................, costituente titolo esecutivo, con la quale la S.V. ha
ordinano al sig. ..………...................………………............................., nato a .................................il ..................... e
residente a ...................... in via .............. n. ...., l’adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi, consistenti in
......................……………………............................................................………………………………..............................
in località .................................................. via .................................................. n. ............, si informa che i lavori sono
stati correttamente eseguiti entro il termine stabilito nel citato provvedimento.
Di quanto sopra si dà atto alla S.V. per l’adozione, secondo il disposto dell’articolo 211, comma 3, del codice
della strada, dell’ordinanza di estinzione del procedimento per l’adempimento della sanzione accessoria.
Distinti saluti.
Il Responsabile del procedimento
Modello 19/20
Comunicazione al Prefetto di mancato adempimento dell’obbligo di
ripristino dei luoghi
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
UFFICIO VIABILITA’
Prot. n.
data,
AL SIG. PREFETTO
OGGETTO: Comunicazione mancato adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi.
In riferimento al provvedimento n. ............ del ................, costituente titolo esecutivo, con la quale la S.V. ha
ordinano al sig. ..……………............................…………............................., nato a .................................il .....................
e residente a ......................................... in via ....................................... n. ...., l’adempimento dell’obbligo di ripristino
dei luoghi, consistenti in ......................………...................……………………………………………..............................
……………………………………………………………………..………………………………………………………..
……………………………………………………………………..………………………………………………………..
……………………………………………………………………..………………………………………………………..
in località .................................................. via .................................................. n. ............, si informa che i lavori non
sono stati eseguiti entro il termine stabilito nel citato provvedimento.
Infatti, in data ................................. è stato accertato quanto segue: ....................................................................
……………………………………………………………………..………………………………………………………..
……………………………………………………………………..………………………………………………………..
……………………………………………………………………..………………………………………………………..
Di quanto sopra si dà atto alla S.V. per l’adozione, secondo il disposto dell’articolo 211, comma 4, del codice
della strada, di un provvedimento che dia facoltà a questo ufficio di eseguire i lavori necessari con recupero successivo
delle spese sostenute in danno dell’inadempiente.
Distinti saluti.
Il Responsabile del procedimento
Modello 20/20
Richiesta al Prefetto di ordinanza per il recupero coattivo delle spese
sostenute per il ripristino dei luoghi
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
UFFICIO VIABILITA’
Prot. n.
data,
AL SIG. PREFETTO
OGGETTO: Richiesta ordinanza per il recupero coattivo delle spese sostenute per il ripristino dei luoghi.
In riferimento all’ordinanza n. ................del ......................., costituente titolo esecutivo, con la quale la S.V.
ha dato facoltà a questo ufficio di compiere i lavori di ripristino dei luoghi, consistenti in .......................................…......
……………………………………………………………………..………………………………………………………..
……………………………………………………………………..………………………………………………………..
……………………………………………………………………..………………………………………………………..
si informa che i suddetti lavori sono stati eseguiti e che la spesa complessivamente sostenuta è di euro .................., come
si dà conto con separata documentazione.
Per il disposto dell’articolo 211, comma 4, del codice della strada, si chiede alla S.V. di emettere ordinanza
ingiunzione di pagamento per il recupero coattivo delle spese sostenute a carico dell’inadempiente sig. .......................,
nato a ................………....................... il ......................... e residente a .................... in via ....……………….......... n. .....
Distinti saluti.
Il Responsabile del procedimento
Allegati:
• documentazione delle spese sostenute.
Modello 21/20
Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di
ripristino dei luoghi - Immediato pericolo per la circolazione e
impossibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n.
data,
AL SIG. PREFETTO
OGGETTO: Trasmissione verbale per sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi - Immediato pericolo per
la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 211, comma 2, del codice della strada, si trasmette copia del
verbale n. ........................ redatto in data ............................. per violazione dell’art. .............. dello stesso codice a carico
della ditta ......................................................... con sede a ....................................... in via ..................................... n. ......,
di cui è legale rappresentante/titolare sig. ................……….................................., nato a ..................................................
il ................................ e residente a ..............……………………....................... in via ...................................... n. ............
Si dà atto infatti che in data
personale di questo Comando ha accertato quanto segue:
in località
Considerato che vi è un immediato pericolo per la circolazione e l’impossibilità di provvedere al ripristino da
parte del trasgressore, si chiede alla S.V. di disporre l’esecuzione degli interventi necessari consistenti in
a cura dell’ufficio ..………….......................................... di ..............………................, ente proprietario della strada.
Distinti saluti.
IL COMANDANTE
Allegati:
• verbale di contestazione n. ................. del .........................
Modello 22/20
Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari
sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati - Immediato
pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da
parte del trasgressore
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n.
data,
ALL’UFFICIO VIABILITA’DI
OGGETTO: Comunicazione per opere irregolari sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati – Immediato
pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore.
Per l’adozione di eventuali accorgimenti per la tutela della strada e la sicurezza e fluidità della circolazione, si
informa che in data ........................ in località
personale di questo Comando ha accertato quanto segue:
Le opere sono state eseguite dal sig. ................................................................, nato a ..............................................
il .......................... e residente a ..................................................................... in via ................................................ n. .......
Per la violazione dell’art. ............................ del codice della strada è stato redatto il verbale n. …..............……..
del …….............………., contestato/notificato il …................…………., ove è stata fatta menzione della sanzione
amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi, consistenti in .....................................................................
Considerato che vi è immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino dei luoghi
da parte del trasgressore, a norma dell’articolo 211, comma 2, del codice della strada, copia del suddetto verbale è stato
trasmesso al Prefetto perché disponga l’esecuzione degli interventi necessari.
Distinti saluti.
IL COMANDANTE
Modello 23/20
Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari
sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati - Immediato
pericolo per la circolazione e possibilità di provvedere al ripristino dei
luoghi da parte del trasgressore
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n.
data,
ALL’UFFICIO VIABILITA’DI
OGGETTO: Comunicazione per opere irregolari sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati – Immediato
pericolo per la circolazione e possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi da parte del trasgressore.
Per l’adozione di eventuali accorgimenti per la tutela della strada e la sicurezza e fluidità della circolazione, si
informa che in data ........................ in località
personale di questo Comando ha accertato quanto segue:
Le opere sono state eseguite dal sig. ................................................................, nato a ..............................................
il .......................... e residente a ..................................................................... in via ................................................ n. .......
Per la violazione dell’art. ............................ del codice della strada è stato redatto il verbale n. …..............……..
del …….............………., contestato/notificato il …................…………., ove è stata fatta menzione della sanzione
amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi, consistenti in .....................................................................
Considerato che vi è immediato pericolo per la circolazione e possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi da
parte del trasgressore, allo stesso è stato intimato di adempiere all’obbligo nel tempo strettamente necessario e
comunque entro ...........................................
Si chiede a codesto Ufficio di verificare e di segnalare a questo Comando l’avvenuto o meno ripristino dei luoghi
da parte del trasgressore.
Nel caso sia accertato l’inadempimento, all’esecuzione degli interventi necessarie per l’eliminazione del pericolo
dovrà provvedere direttamente l’ente proprietario della strada con spese a carico del trasgressore e questo Comando
provvederà a denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria.
Distinti saluti.
IL COMANDANTE
Modello 24/20
Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari
sull’area di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati - Non
immediato pericolo per la circolazione
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n.
data,
ALL’UFFICIO VIABILITA’DI
OGGETTO: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area di visibilità nelle intersezioni
a raso fuori dei centri abitati – Non immediato pericolo per la circolazione.
Per l’adozione di eventuali accorgimenti per la tutela della strada e la sicurezza e fluidità della circolazione, si
informa che in data ........................ in località
personale di questo Comando ha accertato quanto segue:
Autore dell’illecito è il sig. ......................................................, nato a ........................................ il ..........................
e residente a .......................................................................... in via ............................................................. n. ..................
Per la violazione dell’articolo ....... del codice della strada è stato redatto il verbale n. ……….. del …….....…….,
contestato/notificato il ….......……., ove è stata fatta menzione della sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di
ripristino dei luoghi, consistente in ............................................…….....................................……......................................
Si chiede di verificare e di segnalare a questo Comando l’avvenuto o meno ripristino dei luoghi da parte del
trasgressore entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione/notifica del suddetto verbale.
In caso di inottemperanza, il verbale verrà trasmesso nei termini di legge al Prefetto di .................. per l’adozione
dell’ordinanza di adempimento dell’obbligo.
Distinti saluti.
IL COMANDANTE
Modello 25/20
Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari
sull’area di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al
ripristino da parte del trasgressore
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n.
data,
ALL’UFFICIO VIABILITA’DI
OGGETTO: Comunicazione per opere irregolari sull’area di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati –
Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore.
Per l’adozione di eventuali accorgimenti per la tutela della strada e la sicurezza e fluidità della circolazione, si
informa che in data ........................ in località
personale di questo Comando ha accertato quanto segue:
Le opere sono state eseguite dal sig. ................................................................, nato a ..............................................
il .......................... e residente a ..................................................................... in via ................................................ n. .......
Per la violazione dell’art. ............................ del codice della strada è stato redatto il verbale n. …..............……..
del …….............………., contestato/notificato il …................…………., ove è stata fatta menzione della sanzione
amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi, consistenti in .....................................................................
Considerato che vi è immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino dei luoghi
da parte del trasgressore, a norma dell’articolo 211, comma 2, del codice della strada, copia del suddetto verbale è stato
trasmesso al Prefetto perché disponga l’esecuzione degli interventi necessari.
Distinti saluti.
IL COMANDANTE
Modello 26/20
Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari
sull’area di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati - Immediato
pericolo per la circolazione e possibilità di provvedere al ripristino dei
luoghi da parte del trasgressore
Comune di ......................................................................................
Provincia .............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n.
data,
ALL’UFFICIO VIABILITA’DI
OGGETTO: Comunicazione per opere irregolari sull’area di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati –
Immediato pericolo per la circolazione e possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi da parte del trasgressore.
Per l’adozione di eventuali accorgimenti per la tutela della strada e la sicurezza e fluidità della circolazione, si
informa che in data ........................ in località
personale di questo Comando ha accertato quanto segue:
Le opere sono state eseguite dal sig. ................................................................, nato a ..............................................
il .......................... e residente a ..................................................................... in via ................................................ n. .......
Per la violazione dell’art. ............................ del codice della strada è stato redatto il verbale n. …..............……..
del …….............………., contestato/notificato il …................…………., ove è stata fatta menzione della sanzione
amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi, consistenti in .....................................................................
Considerato che vi è immediato pericolo per la circolazione e possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi da
parte del trasgressore, allo stesso è stato intimato di adempiere all’obbligo nel tempo strettamente necessario e
comunque entro ...........................................
Si chiede a codesto Ufficio di verificare e di segnalare a questo Comando l’avvenuto o meno ripristino dei luoghi
da parte del trasgressore.
Nel caso sia accertato l’inadempimento, all’esecuzione degli interventi necessarie per l’eliminazione del pericolo
dovrà provvedere direttamente l’ente proprietario della strada con spese a carico del trasgressore e questo Comando
provvederà a denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria.
Distinti saluti.
IL COMANDANTE
Scarica

applicazione delle diverse procedure occupazione suolo