Riccione 19-21 www.legiornatedellapolizialocale.it settembre 2013 PALAZZO DEI CONGRESSI 32 edizione a Applicazione delle diverse procedure ripristinatorie in materia di occupazione abusiva della sede stradale Cataldo Lo Iacono Comandante Polizia Municipale Montale Sessione TUTELA DELLE STRADE E DEI SUOI UTENTI Venerdì 20 Settembre, mattina Applicazione delle diverse procedure ripristinatorie in materia di occupazione abusiva della sede stradale Relazione di CATALDO LO IACONO (Comandante P.M. di Montale) Riccione, venerdì 20 settembre 2013 Applicazione delle diverse procedure ripristinatorie in materia di occupazione abusiva della sede stradale Nozioni e osservazioni. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la conservazione del patrimonio stradale, il codice della strada(1), all’articolo 20(2), comma 1, stabilisce che sulle strade di tipo A)(3), B)(4), C)(5) e D)(6) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E)(7) ed F)(8) (9) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico. Il comma 2 dello stesso articolo 20 del codice della strada e l’articolo 29(10) del suo regolamento di esecuzione e di attuazione(11) (che richiama le disposizioni dell’articolo 26, commi 7 e 8(12), del citato regolamento e quelle degli articoli 16, comma 2(13), e 20, comma 2, del codice della strada), stabiliscono i luoghi ove non è consentito ubicare chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio. Tra tali luoghi, per un migliore avvistamento dei veicoli in avvicinamento, vi è, fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso, l’area di visibilità determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada. Tale area viene ricavata aggiungendo alle fasce di rispetto indicate nel precedente comma 1, lettere b) e c), un triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. Per tutte le ipotesi di violazione al suddetto articolo 20 (occupazione abusiva del suolo stradale o inottemperanza delle prescrizioni indicate nella concessione), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese. Detta sanzione accessoria è disciplinata dall'articolo 211 del codice della strada e consegue di diritto, a norma dell’articolo 210, comma 1, dello stesso codice, all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Anche l'articolo 3 della legge n. 94 del 2009(14) si occupa della sanzione accessoria da applicare alle violazioni in argomento stabilendo la seguente procedura straordinaria: − fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale(15) e dall'articolo 20 del codice della strada, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (comma 16); − le suddette disposizioni si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio(16) (comma 17); − se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento deve essere trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600(17) (comma 18). Considerato che per le violazioni all'articolo 20 del codice della strada sono ora previste due diverse sanzioni accessorie (l'obbligo di rimuovere le opere abusive, disposto dall'articolo 20, comma 5, dello stesso codice, e l'obbligo di immediato ripristino dello stato dei luoghi, disposto, a seconda del caso, dal sindaco o dal prefetto) è intervenuto in merito il Ministero dell’interno per chiarire che le nuove disposizioni della legge n. 94/2009 superano quelle del comma 5 dell’articolo 20 del codice della strada nella parte in cui stabiliscono che all’accertamento dell’illecito di indebita occupazione del suolo pubblico consegua l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi secondo la procedura di cui all’articolo 211 del codice della strada, mentre per le altre violazioni dello stesso articolo 20 continua a trovare applicazione la procedura prevista dal citato articolo 211(18). Pertanto, in occasione dell’accertamento di una violazione alle disposizioni dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, l’organo di polizia stradale redige l’apposito verbale di contestazione della violazione e, salva l’ipotesi di immediato sgombero dell’area abusivamente occupata, ne trasmette copia, senza ritardo, al sindaco (se l’occupazione riguarda le strade urbane e non ricorrono motivi di sicurezza pubblica) o al prefetto (se l’occupazione riguarda le strade extraurbane o comunque ricorrono motivi di sicurezza pubblica), per l’eventuale adozione del provvedimento di loro competenza (immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti)(19). Informazione dell'accertamento deve essere data anche all'ente proprietario della strada per il recupero del canone evaso. Nel caso in cui l’occupazione abusiva abbia fini di commercio, copia del verbale di accertamento deve essere immediatamente trasmesso anche al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza. Quanto alle conseguenze per l’inottemperanza al provvedimento di sgombero dell’area abusivamente occupata, occorre distinguere tra l’ordinanza adottata dal sindaco (dirigente) o dal prefetto senza finalità di tutela della sicurezza pubblica e quella adottata dal prefetto a tutela di tale bene giuridico. Nel primo caso l’organo di polizia applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(20); nel secondo caso denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale. -------------------------------------(1) Il “Nuovo codice della strada” è stato emanato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successivamente ha subito numerosissime modificazioni e integrazioni. (2) Si trascrive l’articolo 20 (Occupazione della sede stradale) del codice della strada: 1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico. 2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento. 3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. 4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. 5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (3) Di tipo A) sono le autostrade, che devono avere le seguenti caratteristiche minime: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (4) Di tipo B) sono le strade extraurbane principali, che devono avere le seguenti caratteristiche minime: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (5) Di tipo C) sono le strade extraurbane secondarie, che devono avere le seguenti caratteristiche minime: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. (6) Di tipo D) sono le strade urbane di scorrimento, che devono avere le seguenti caratteristiche minime: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (7) Di tipo E) sono le strade urbane di quartiere, che devono avere le seguenti caratteristiche minime: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. (8) Di tipo F) sono le strade locali, che devono avere le seguenti caratteristiche minime: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. (9) Di tipo F-bis) sono gli itinerari ciclopedonali, che devono avere le seguenti caratteristiche minime: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada. (10) Si trascrive l’articolo 29 (Ubicazione di chioschi od altre installazioni) del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada: 1. Per l’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, fuori dai centri abitati, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26, commi 7 e 8, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 2, e 20, comma 2, del codice. (11) Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successivamente ha subito numerose modificazioni e integrazioni. (12) Si trascrivono i commi 7 e 8 dell’articolo 26 (Fasce di rispetto fuori dei centri abitati) del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada: 7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo. 8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo. (13) Si trascrive il comma 2 dell’articolo 16 (Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati) del codice della strada: 2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere la area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, a cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. (14) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. (15) L'articolo 633 (Invasione di terreni o edifici) del codice penale dispone: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.”. (16) La disposizione si riferisce agli spazi, antistanti gli esercizi commerciali di qualsiasi specie, sui quali insista un provvedimento di occupazione del suolo pubblico e non su uno spazio indeterminato davanti a qualsiasi esercizio, in quanto, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera a) del codice della strada, spetta all’ente proprietario della strada la manutenzione e la pulizia delle aree pubbliche destinate alla circolazione e non certo agli esercenti, a meno che godano temporaneamente di tali aree in virtù di una concessione o autorizzazione. (17) L'ultimo comma, aggiunto dall'articolo 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dell'articolo 36 (Comunicazione di violazioni tributarie) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) è il seguente. “I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.”. (18) Il chiarimento è stato fornito dal Ministero dell’interno con la circolare n. 557/LEG/240520.09 del 7 agosto 2009. (19) Il trasgressore deve comunque dotarsi delle autorizzazioni eventualmente necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi (ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede stradale). (20) L’articolo 7-bis (Sanzioni amministrative) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato introdotto dall’articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successivamente, con l’articolo 1-quater, comma 5, della legge 20 maggio 2003, n. 116, è stato aggiunto il comma 1-bis. Si trascrive il testo vigente: 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. 2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le ipotesi operative. Caso 1. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. Caso 2. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente). Caso 3. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente). L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. Caso 4. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. Caso 5. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente). Caso 6. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente). L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. Caso 7. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. Caso 8. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. Caso 9. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. Caso 10. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. Caso 11. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. Caso 12. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. Caso 13. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. Caso 14. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. Caso 15. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. Caso 16. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. Caso 17. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. Caso 18. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. Caso 19. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. Caso 20. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. Caso 21. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. Caso 22. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. Caso 23. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. Caso 24. L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. Caso 25. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. La circostanza non comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore provvede al ripristino dei luoghi a seguito della contestazione della violazione. Caso 26. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. La circostanza non comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore provvede al ripristino dei luoghi a seguito del provvedimento del prefetto. Caso 27. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. La circostanza non comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore non provvede al ripristino dei luoghi a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. Caso 28. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. La circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione ed essendo il trasgressore nell’impossibilità di provvede al ripristino dei luoghi, l’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a seguito del provvedimento del prefetto. Caso 29. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. La circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore, essendo nella possibilità di farlo, provvede al ripristino dei luoghi. Caso 30. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. La circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore, pur essendo nella possibilità di farlo, non provvede al ripristino dei luoghi. Caso 31. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La circostanza non comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore provvede al ripristino dei luoghi a seguito della contestazione della violazione. Caso 32. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La circostanza non comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore provvede al ripristino dei luoghi a seguito del provvedimento del prefetto. Caso 33. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La circostanza non comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore provvede al ripristino dei luoghi a seguito del provvedimento del prefetto. Caso 34. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione ed essendo il trasgressore nell’impossibilità di provvede al ripristino dei luoghi, l’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a seguito del provvedimento del prefetto. Caso 35. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore, essendo nella possibilità di farlo, provvede al ripristino dei luoghi. Caso 36. L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore, pur essendo nella possibilità di farlo, non provvede al ripristino dei luoghi. Caso 1 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada urbana di scorrimento; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il sindaco o dirigente (competente per le strade urbane quando non ricorrono motivi di sicurezza pubblica) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del - pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al sindaco (dirigente) che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore; visto che il trasgressore nel momento della contestazione della violazione provvede allo sgombero dell’area abusivamente occupata, non informa il sindaco (dirigente) non dovendo essere valutata la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante; comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il sindaco (o dirigente) può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. ORGANO DI POLIZIA TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO ADEMPIE? FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari SI Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso. Al presente caso operativo può essere data corretta e completa soluzione attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento: • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) Caso 2 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente). a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada urbana di scorrimento; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il sindaco o dirigente (competente per le strade urbane quando non ricorrono motivi di sicurezza pubblica) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente), la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al sindaco (dirigente) che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore; • visto che il trasgressore nel momento della contestazione della violazione non provvede allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione al sindaco (dirigente) perché sia valutata la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante; • comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente). L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il sindaco (o dirigente) può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. ORGANO DI POLIZIA TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO ADEMPIE? Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso. NO ORGANO DI POLIZIA L'organo di polizia informa, senza ritardo, il sindaco (o dirigente) perché valuti se è necessario disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. PREFETTO Se ritenuto necessario, il sindaco (o dirigente) dispone, con ordinanza motivata, l’obbligo dell'immediato ripristino dei luoghi a spese dell'occupante. TRASGRESSORE Il provvedimento del sindaco (o dirigente) viene notificato al trasgressore perché ripristini immediatamente i luoghi a sue spese. SGOMBERA L'AREA SI ENTE PROPRIETARIO L’adempimento dell'ordinanza del sindaco (o dirigente) è controllato dell’ente proprietario della strada, che ne dà comunicazione allo stesso sindaco (o dirigente) e all'organo di polizia che accertò la violazione. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al presente caso operativo può essere data corretta e completa soluzione attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento: • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). • Modello 3/20. Polizia Municipale: Comunicazione al sindaco (dirigente) di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. • Modello 4/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Sindaco (Dirigente) e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi. Caso 3 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente). L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il sindaco o dirigente (competente per le strade urbane quando non ricorrono motivi di sicurezza pubblica) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente), la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al sindaco (dirigente) che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore; • visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione senza ritardo al sindaco (dirigente), allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante; • comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso. Il sindaco (dirigente) ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell’occupante. Il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione. L’ente proprietario della strada, accertato l’inadempimento da parte del trasgressore: − eseguirà i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, che trovandosi sulla carreggiata comporta pericolo per la circolazione; − procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per conto dell’autore dell’occupazione abusiva; − informerà l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza. L’organo di polizia contesterà al trasgressore l’inottemperanza all’ordinanza del sindaco (dirigente), applicando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana di scorrimento, non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente). L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il sindaco (dirigente) può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. ORGANO DI POLIZIA TRASGRESSORE ADEMPIE? ENTE PROPRIETARIO NO Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso. ORGANO DI POLIZIA L'organo di polizia informa, senza ritardo, il sindaco (dirigente) perché valuti se è necessario disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. PREFETTO Se ritenuto necessario, il sindaco (dirigente) dispone, con ordinanza motivata, l’obbligo dell'immediato ripristino dei luoghi a spese dell'occupante. TRASGRESSORE Il provvedimento del sindaco (dirigente) viene notificato al trasgressore perché ripristini immediatamente i luoghi a sue spese. SGOMBERA L'AREA ENTE PROPRIETARIO NO Accertato l’inadempimento, l’ente proprietario della strada esegue i lavori necessari ad eliminare l’occupazione e procede al recupero delle spese sostenute. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al presente caso operativo può essere data corretta e completa soluzione attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento: • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). • Modello 3/20. Polizia Municipale: Comunicazione al sindaco (dirigente) di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. • Modello 4/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Sindaco (Dirigente) e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi. • Modello 5/20. Polizia Municipale: Verbale di accertamento di violazione amministrativa. Caso 4 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada urbana di scorrimento; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione; sanzione accessoria: Il sindaco o dirigente (competente per le strade urbane quando non ricorrono motivi di sicurezza pubblica) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al sindaco (dirigente) che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni; • visto che il trasgressore nel momento della contestazione della violazione provvede allo sgombero dell’area abusivamente occupata, non informa il sindaco (dirigente) non dovendo essere valutata la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale; • comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso; • trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana di scorrimento, ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. ORGANO DI POLIZIA L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il sindaco (dirigente) può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni, se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. ENTE PROPRIETARIO TRASGRESSORE GUARDIA DI FINANZA SGOMBERA L'AREA Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada, per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso, e al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. SI FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). • Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. Caso 5 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente). a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada urbana di scorrimento; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; - - - sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il sindaco o dirigente (competente per le strade urbane quando non ricorrono motivi di sicurezza pubblica) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente), la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al sindaco (dirigente) che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni; • visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione senza ritardo al sindaco (dirigente), allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell'esercizio commerciale; • comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso; • trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. Il sindaco (dirigente) ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione. Il competente ufficio dell'ente proprietario della strada controlla il corretto adempimento del provvedimento (immediato ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore) e ne dà informazione al sindaco (dirigente) e all'organo di polizia che accertò la violazione. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente). ORGANO DI POLIZIA L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il sindaco (o dirigente) può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni, se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. ENTE PROPRIETARIO TRASGRESSORE GUARDIA DI FINANZA SGOMBERA L'AREA Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada, per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso, e al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. NO ORGANO DI POLIZIA L'organo di polizia informa, senza ritardo, il sindaco (o dirigente) perché valuti se è necessario disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale. SINDACO (DIRIGENTE) Se ritenuto necessario, il sindaco (dirigente) dispone, con ordinanza motivata, l’obbligo dell'immediato ripristino dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale. TRASGRESSORE Il provvedimento del sindaco (dirigente) viene notificato al trasgressore perché ripristini immediatamente i luoghi a sue spese e chiuda l’esercizio commerciale. SGOMBERA L'AREA SI ENTE PROPRIETARIO L’adempimento dell'ordinanza del sindaco (dirigente) è controllato dell’ente proprietario della strada, che ne dà comunicazione allo stesso sindaco (dirigente) e all'organo di polizia che accertò la violazione. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). Modello 3/20. Polizia Municipale: Comunicazione al sindaco (dirigente) di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. Modello 4/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Sindaco (Dirigente) e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi. Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. Caso 6 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente). L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada urbana di scorrimento; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il sindaco o dirigente (competente per le strade urbane quando non ricorrono motivi di sicurezza pubblica) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente), la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al sindaco (dirigente) che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni; • visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione senza ritardo al sindaco (dirigente), allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale; • comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso; • trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. Il sindaco (dirigente) ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell’occupante (e la chiusura dell’esercizio commerciale). Il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione. L’ente proprietario della strada, accertato l’inadempimento da parte del trasgressore: − eseguirà i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, che trovandosi sulla carreggiata comporta pericolo per la circolazione; − procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per conto dell’autore dell’occupazione abusiva; − informerà l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza. L’organo di polizia contesterà al trasgressore l’inottemperanza all’ordinanza del sindaco (dirigente), applicando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del sindaco (dirigente). L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. ORGANO DI POLIZIA ENTE PROPRIETARIO TRASGRESSORE GUARDIA DI FINANZA L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il sindaco può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni, se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada, per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso, e al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. SGOMBERA L'AREA NO ORGANO DI POLIZIA L'organo di polizia informa, senza ritardo, il sindaco (dirigente) perché valuti se è necessario disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. SINDACO (DIRIGENTE) Se ritenuto necessario, il sindaco (dirigente) dispone, con ordinanza motivata, l’obbligo dell'immediato ripristino dei luoghi a spese dell'occupante. TRASGRESSORE Il provvedimento del sindaco (dirigente) viene notificato al trasgressore perché ripristini immediatamente i luoghi a sue spese. SGOMBERA L'AREA ENTE PROPRIETARIO NO Accertato l’inadempimento, l’ente proprietario della strada esegue i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, procede al recupero delle spese sostenute e informa l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza. ORGANO DI POLIZIA L'organo di polizia contesta al trasgressore l’inottemperanza all’ordinanza del sindaco (dirigente) applicando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). • Modello 3/20. Polizia Municipale: Comunicazione al sindaco (dirigente) di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. • Modello 4/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Sindaco (Dirigente) e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi. • Modello 5/20. Polizia Municipale: Verbale di accertamento di violazione amministrativa. • Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. Caso 7 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada urbana di scorrimento; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni; • visto che il trasgressore nel momento della contestazione della violazione provvede allo sgombero dell’area abusivamente occupata, non informa il prefetto non dovendo essere valutata la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale; • comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il prefetto può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. ORGANO DI POLIZIA TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO SGOMBERA L'AREA Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso. SI FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). Caso 8 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada urbana di scorrimento; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni; • visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante; • comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso. Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione. Il competente ufficio dell'ente proprietario della strada controlla il corretto adempimento del provvedimento (immediato ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore) e ne dà informazione al prefetto e all'organo di polizia che accertò la violazione. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. ORGANO DI POLIZIA L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il prefetto può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO SGOMBERA L'AREA Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso. NO ORGANO DI POLIZIA L'organo di polizia informa, senza ritardo, il prefetto perché valuti se è necessario disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. PREFETTO Se ritenuto necessario, il prefetto dispone, con ordinanza motivata, l’obbligo dell'immediato ripristino dei luoghi a spese dell'occupante. TRASGRESSORE Il provvedimento del prefetto viene notificato al trasgressore perché ripristini immediatamente i luoghi a sue spese. SGOMBERA L'AREA ENTE PROPRIETARIO SI L’adempimento dell'ordinanza del prefetto è controllato dell’ente proprietario della strada, che ne dà comunicazione allo stesso prefetto e all'organo di polizia che accertò la violazione. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi. Caso 9 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada urbana di scorrimento; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni; • • visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante; comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso. Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione. L’ente proprietario della strada, accertato l’inadempimento da parte del trasgressore: − eseguirà i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, che trovandosi sulla carreggiata comporta pericolo per la circolazione; − procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per conto dell’autore dell’occupazione abusiva; − informerà l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza. L’organo di polizia denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale, non avendo egli osservato un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica (nelle quali rientrano i provvedimenti tendenti anche alla tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini). Competente a decidere in merito al reato è il tribunale monocratico e la procedibilità è d'ufficio a norma dell’articolo 50 del codice di procedura penale. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. L’accertatore indica nel verbale di contestazione della violazione che il prefetto può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. ORGANO DI POLIZIA TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO SGOMBERA L'AREA ORGANO DI POLIZIA Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, viene trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso. NO L'organo di polizia informa, senza ritardo, il prefetto perché valuti se è necessario disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. PREFETTO Se ritenuto necessario, il prefetto dispone, con ordinanza motivata, l’obbligo dell'immediato ripristino dei luoghi a spese dell'occupante. TRASGRESSORE Il provvedimento del prefetto è notificato al trasgressore perché ripristini immediatamente i luoghi a sue spese. SGOMBERA L'AREA NO ENTE PROPRIETARIO Accertato l’inadempimento, l’ente proprietario della strada esegue i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, procede al recupero delle spese sostenute e informa l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza. ORGANO DI POLIZIA L’organo di polizia denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale, non avendo egli osservato un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica (nelle quali rientrano i provvedimenti tendenti anche alla tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini). FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). • Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. • Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi. • Modello 9/20. Polizia Municipale: Annotazione dell’attività di indagine • Modello 10/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni Modello 11/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di sommarie informazioni assunte da persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini Modello 12/20. Polizia Municipale: Comunicazione notizia di reato • • Caso 10 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni; • visto che il trasgressore nel momento della contestazione della violazione provvede allo sgombero dell’area abusivamente occupata, non informa il prefetto non dovendo essere valutata la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale; • comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso; • trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il prefetto può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni, se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. ORGANO DI POLIZIA ENTE PROPRIETARIO TRASGRESSORE GUARDIA DI FINANZA ADEMPIE? Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada, per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso, e al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. SI FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. Caso 11 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. a) Riferimenti normativi - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni; visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante; comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso; trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione. Il competente ufficio dell'ente proprietario della strada controlla il corretto adempimento del provvedimento (immediato ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore) e ne dà informazione al prefetto e all'organo di polizia che accertò la violazione. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. ORGANO DI POLIZIA L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il prefetto può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni, se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. ENTE PROPRIETARIO TRASGRESSORE GUARDIA DI FINANZA ADEMPIE? Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada, per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso, e al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. NO ORGANO DI POLIZIA L'organo di polizia informa, senza ritardo, il prefetto perché valuti se è necessario disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. PREFETTO Se ritenuto necessario, il prefetto dispone, con ordinanza motivata, l’obbligo dell'immediato ripristino dei luoghi a spese dell'occupante. TRASGRESSORE Il provvedimento del prefetto viene notificato al trasgressore perché ripristini immediatamente i luoghi a sue spese. ADEMPIE? SI ENTE PROPRIETARIO L’adempimento dell'ordinanza del sindaco (dirigente) è controllato dell’ente proprietario della strada, che ne dà comunicazione allo stesso prefetto e all'organo di polizia che accertò la violazione. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). • Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. • Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. • Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi. Caso 12 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada urbana di scorrimento è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. a) Riferimenti normativi - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada urbana di scorrimento, ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni; • visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante; • comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso; • trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell’occupante (e la chiusura dell’esercizio commerciale). Il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione. L’ente proprietario della strada, accertato l’inadempimento da parte del trasgressore: − eseguirà i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, che trovandosi sulla carreggiata comporta pericolo per la circolazione; − procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per conto dell’autore dell’occupazione abusiva; − informerà l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza. L’organo di polizia denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale, non avendo egli osservato un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica (nelle quali rientrano i provvedimenti tendenti anche alla tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini). Competente a decidere in merito al reato è il tribunale monocratico e la procedibilità è d'ufficio a norma dell’articolo 50 del codice di procedura penale. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada urbana, ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. ORGANO DI POLIZIA ENTE PROPRIETARIO TRASGRESSORE GUARDIA DI FINANZA L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il prefetto può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni, se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada, per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso, e al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. ADEMPIE? NO ORGANO DI POLIZIA L'organo di polizia informa, senza ritardo, il prefetto perché valuti se è necessario disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. PREFETTO Se ritenuto necessario, il prefetto dispone, con ordinanza motivata, l’obbligo dell'immediato ripristino dei luoghi a spese dell'occupante. TRASGRESSORE Il provvedimento del prefetto è notificato al trasgressore perché ripristini immediatamente i luoghi a sue spese. ADEMPIE? NO ENTE PROPRIETARIO Accertato l’inadempimento, l’ente proprietario della strada esegue i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, procede al recupero delle spese sostenute e informa l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza. ORGANO DI POLIZIA L’organo di polizia denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale, non avendo egli osservato un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica (nelle quali rientrano i provvedimenti tendenti anche alla tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini). FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). • Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. • Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. • Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi. • Modello 9/20 • Polizia Municipale: Annotazione dell’attività di indagine • Modello 10/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni • Modello 11/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di sommarie informazioni assunte da persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini • Modello 12/20. Polizia Municipale: Comunicazione notizia di reato Caso 13 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore; • visto che il trasgressore nel momento della contestazione della violazione provvede allo sgombero dell’area abusivamente occupata, non informa il prefetto non dovendo essere valutata la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante; • comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il prefetto può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. ORGANO DI POLIZIA TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO ADEMPIE? Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso. SI FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al presente caso operativo può essere data corretta e completa soluzione attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento: Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) Caso 14 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore; • visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante; • comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso. Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione. Il competente ufficio dell'ente proprietario della strada controlla il corretto adempimento del provvedimento (immediato ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore) e ne dà informazione al sindaco (dirigente) e all'organo di polizia che accertò la violazione. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. ORGANO DI POLIZIA L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il prefetto può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO ADEMPIE? Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso. NO ORGANO DI POLIZIA L'organo di polizia informa, senza ritardo, il prefetto perché valuti se è necessario disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. PREFETTO Se ritenuto necessario, il prefetto dispone, con ordinanza motivata, l’obbligo dell'immediato ripristino dei luoghi a spese dell'occupante. TRASGRESSORE Il provvedimento del prefetto viene notificato al trasgressore perché ripristini immediatamente i luoghi a sue spese. SGOMBERA L'AREA SI ENTE PROPRIETARIO L’adempimento dell'ordinanza del prefetto è controllato dell’ente proprietario della strada, che ne dà comunicazione allo stesso prefetto e all'organo di polizia che accertò la violazione. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al presente caso operativo può essere data corretta e completa soluzione attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento: • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). • Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. • Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi. Caso 15 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • • • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore; visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione senza ritardo al sindaco (dirigente), allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante; comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso. Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell’occupante. Il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione. L’ente proprietario della strada, accertato l’inadempimento da parte del trasgressore: − eseguirà i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, che trovandosi sulla carreggiata comporta pericolo per la circolazione; − procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per conto dell’autore dell’occupazione abusiva. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, non ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il prefetto può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. ORGANO DI POLIZIA TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO ADEMPIE? ORGANO DI POLIZIA Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso. NO L'organo di polizia informa, senza ritardo, il prefetto perché valuti se è necessario disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. PREFETTO Se ritenuto necessario, il prefetto dispone, con ordinanza motivata, l’obbligo dell'immediato ripristino dei luoghi a spese dell'occupante. TRASGRESSORE Il provvedimento del prefetto viene notificato al trasgressore perché ripristini immediatamente i luoghi a sue spese. SGOMBERA L'AREA ENTE PROPRIETARIO NO Accertato l’inadempimento, l’ente proprietario della strada esegue i lavori necessari ad eliminare l’occupazione e procede al recupero delle spese sostenute. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al presente caso operativo può essere data corretta e completa soluzione attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento: • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). • Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. • Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi. Caso 16 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni; • visto che il trasgressore nel momento della contestazione della violazione provvede allo sgombero dell’area abusivamente occupata, non informa il prefetto non dovendo essere valutata la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale; • comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso; • trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. ORGANO DI POLIZIA L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il prefetto può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni, se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. ENTE PROPRIETARIO TRASGRESSORE GUARDIA DI FINANZA SGOMBERA L'AREA Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada, per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso, e al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. SI FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al presente caso operativo può essere data corretta e completa soluzione attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento: • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). • Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. Caso 17 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; - devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni; • visto che il trasgressore non ha provvede allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell'esercizio commerciale; • comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso; • trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. ORGANO DI POLIZIA ENTE PROPRIETARIO TRASGRESSORE GUARDIA DI FINANZA L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il prefetto può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni, se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada, per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso, e al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. SGOMBERA L'AREA NO ORGANO DI POLIZIA L'organo di polizia informa, senza ritardo, il prefetto perché valuti se è necessario disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale. PREFETTO Se ritenuto necessario, il prefetto dispone, con ordinanza motivata, l’obbligo dell'immediato ripristino dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale. TRASGRESSORE Il provvedimento del prefetto viene notificato al trasgressore perché ripristini immediatamente i luoghi a sue spese e chiuda l’esercizio commerciale. SGOMBERA L'AREA ENTE PROPRIETARIO SI L’adempimento dell'ordinanza del prefetto è controllato dell’ente proprietario della strada, che ne dà comunicazione allo stesso prefetto e all'organo di polizia che accertò la violazione. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al presente caso operativo può essere data corretta e completa soluzione attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento: • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi. • • • Caso 18 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni; • visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale; • comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso; • trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell’occupante (e la chiusura dell’esercizio commerciale). Il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione. L’ente proprietario della strada, accertato l’inadempimento da parte del trasgressore: − eseguirà i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, che trovandosi sulla carreggiata comporta pericolo per la circolazione; − procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per conto dell’autore dell’occupazione abusiva. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, ha fini di commercio, non ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il prefetto può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni, se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. ORGANO DI POLIZIA ENTE PROPRIETARIO TRASGRESSORE GUARDIA DI FINANZA SGOMBERA L'AREA ORGANO DI POLIZIA Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada, per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso, e al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. NO L'organo di polizia informa, senza ritardo, il prefetto perché valuti se è necessario disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale. PREFETTO Se ritenuto necessario, il prefetto dispone, con ordinanza motivata, l’obbligo dell'immediato ripristino dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale. TRASGRESSORE Il provvedimento del prefetto viene notificato al trasgressore perché ripristini immediatamente i luoghi a sue spese e chiuda l’esercizio commerciale. SGOMBERA L'AREA ENTE PROPRIETARIO NO Accertato l’inadempimento, l’ente proprietario della strada esegue i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, procede al recupero delle spese sostenute e informa l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al presente caso operativo può essere data corretta e completa soluzione attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento: • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). • Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. • Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. • Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi. Caso 19 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni; • visto che il trasgressore nel momento della contestazione della violazione provvede allo sgombero dell’area abusivamente occupata, non informa il prefetto non dovendo essere valutata la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale; • comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. ORGANO DI POLIZIA TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il prefetto può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso. SGOMBERA L'AREA SI FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). Caso 20 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni; • • visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante; comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso. Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione. Il competente ufficio dell'ente proprietario della strada controlla il corretto adempimento del provvedimento (immediato ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore) e ne dà informazione al prefetto e all'organo di polizia che accertò la violazione. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il prefetto può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. ORGANO DI POLIZIA TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO SGOMBERA L'AREA Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso. NO ORGANO DI POLIZIA L'organo di polizia informa, senza ritardo, il prefetto perché valuti se è necessario disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. PREFETTO Se ritenuto necessario, il prefetto dispone, con ordinanza motivata, l’obbligo dell'immediato ripristino dei luoghi a spese dell'occupante. Il provvedimento del prefetto viene notificato al trasgressore perché ripristini immediatamente i luoghi a sue spese. TRASGRESSORE SGOMBERA L'AREA ENTE PROPRIETARIO SI L’adempimento dell'ordinanza del prefetto è controllato dell’ente proprietario della strada, che ne dà comunicazione allo stesso prefetto e all'organo di polizia che accertò la violazione. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). • Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. • Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi. Caso 21 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); - - - pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni; • visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante; • comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso. Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione. L’ente proprietario della strada, accertato l’inadempimento da parte del trasgressore: − eseguirà i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, che trovandosi sulla carreggiata comporta pericolo per la circolazione; − procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per conto dell’autore dell’occupazione abusiva; − informerà l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza. L’organo di polizia denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale, non avendo egli osservato un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica (nelle quali rientrano i provvedimenti tendenti anche alla tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini). Competente a decidere in merito al reato è il tribunale monocratico e la procedibilità è d'ufficio a norma dell’articolo 50 del codice di procedura penale. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, non ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. ORGANO DI POLIZIA L’accertatore indica nel verbale di contestazione della violazione che il prefetto può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO SGOMBERA L'AREA Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, viene trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso. NO ORGANO DI POLIZIA L'organo di polizia informa, senza ritardo, il prefetto perché valuti se è necessario disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. PREFETTO Se ritenuto necessario, il prefetto dispone, con ordinanza motivata, l’obbligo dell'immediato ripristino dei luoghi a spese dell'occupante. TRASGRESSORE Il provvedimento del prefetto è notificato al trasgressore perché ripristini immediatamente i luoghi a sue spese. SGOMBERA L'AREA ENTE PROPRIETARIO NO Accertato l’inadempimento, l’ente proprietario della strada esegue i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, procede al recupero delle spese sostenute e informa l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza. ORGANO DI POLIZIA L’organo di polizia denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale, non avendo egli osservato un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica (nelle quali rientrano i provvedimenti tendenti anche alla tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini). FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). • Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. • Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi. • Modello 9/20. Polizia Municipale: Annotazione dell’attività di indagine • Modello 10/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni • Modello 11/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di sommarie informazioni assunte da persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini • Modello 12/20. Polizia Municipale: Comunicazione notizia di reato Caso 22 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni; • visto che il trasgressore nel momento della contestazione della violazione provvede allo sgombero dell’area abusivamente occupata, non informa il prefetto non dovendo essere valutata la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell’esercizio commerciale; • comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso; • trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il prefetto può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni, se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. ORGANO DI POLIZIA ENTE PROPRIETARIO TRASGRESSORE GUARDIA DI FINANZA ADEMPIE? SI Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada, per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso, e al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). • Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. Caso 23 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. a) Riferimenti normativi - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni; • visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante; • comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso; • trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione. Il competente ufficio dell'ente proprietario della strada controlla il corretto adempimento del provvedimento (immediato ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore) e ne dà informazione al prefetto e all'organo di polizia che accertò la violazione. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore provvede allo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il prefetto può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni, se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. ORGANO DI POLIZIA ENTE PROPRIETARIO TRASGRESSORE GUARDIA DI FINANZA ADEMPIE? ORGANO DI POLIZIA Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada, per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso, e al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. NO L'organo di polizia informa, senza ritardo, il prefetto perché valuti se è necessario disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. PREFETTO Se ritenuto necessario, il prefetto dispone, con ordinanza motivata, l’obbligo dell'immediato ripristino dei luoghi a spese dell'occupante. TRASGRESSORE Il provvedimento del prefetto viene notificato al trasgressore perché ripristini immediatamente i luoghi a sue spese. ADEMPIE? ENTE PROPRIETARIO SI L’adempimento dell'ordinanza del sindaco (dirigente) è controllato dell’ente proprietario della strada, che ne dà comunicazione allo stesso prefetto e all'organo di polizia che accertò la violazione. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). • Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. • Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. • Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi. Caso 24 L’organo di polizia accerta che parte della sede di una strada extraurbana secondaria è stata abusivamente occupata con una tenda. L’occupazione ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. a) Riferimenti normativi - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articolo 29) Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (articolo 3) b) Scheda della violazione - - - illecito: occupava abusivamente con una tenda una parte della sede di una strada extraurbana secondaria; norma violata: articolo 20, comma 1, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: Il prefetto (competente per le strade extraurbane e, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo) può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni (articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Avendo ipotizzato che l'occupazione abusiva ha interessato la sede di una strada extraurbana secondaria, ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto, la procedura sarà quella di seguito indicata. L’organo di polizia: • redige il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, comma 1, del codice della strada, indicando anche che se il trasgressore non sgombera subito l’area abusivamente occupata, copia dello stesso verbale verrà trasmessa al prefetto che potrà disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore e la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni; • visto che il trasgressore non ha provveduto allo sgombero dell’area abusivamente occupata, ne dà informazione senza ritardo al prefetto, allegando copia del verbale di contestazione della violazione, perché valuti la necessità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante; • comunica l’occupazione abusiva al competente ufficio dell'ente proprietario della strada al fine di consentirgli di attivare la procedura di recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) evaso; • trasmette immediatamente copia del verbale di contestazione della violazione al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. Il prefetto ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell’occupante (e la chiusura dell’esercizio commerciale). Il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all'ufficio dell'ente proprietario della strada competente a controllare il corretto adempimento del provvedimento e all'organo di polizia che accertò la violazione. L’ente proprietario della strada, accertato l’inadempimento da parte del trasgressore: − eseguirà i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, che trovandosi sulla carreggiata comporta pericolo per la circolazione; − procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per conto dell’autore dell’occupazione abusiva; − informerà l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza. L’organo di polizia denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale, non avendo egli osservato un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica (nelle quali rientrano i provvedimenti tendenti anche alla tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini). Competente a decidere in merito al reato è il tribunale monocratico e la procedibilità è d'ufficio a norma dell’articolo 50 del codice di procedura penale. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria (facoltativa) dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi (articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94) – L’occupazione è su strada extraurbana, ha fini di commercio, ricorrono motivi di sicurezza pubblica e il trasgressore non provvede allo sgombero dell’area a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. L’accertatore deve indicare nel verbale di contestazione della violazione che il prefetto può disporre la sanzione accessoria dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni, se il trasgressore non sgombera l’area occupata al momento della contestazione della violazione. ORGANO DI POLIZIA ENTE PROPRIETARIO TRASGRESSORE GUARDIA DI FINANZA ADEMPIE? Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada, per opportuna conoscenza e perché possa attivare la procedura di recupero del COSAP evaso, e al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. NO ORGANO DI POLIZIA L'organo di polizia informa, senza ritardo, il prefetto perché valuti se è necessario disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. PREFETTO Se ritenuto necessario, il prefetto dispone, con ordinanza motivata, l’obbligo dell'immediato ripristino dei luoghi a spese dell'occupante. TRASGRESSORE Il provvedimento del prefetto è notificato al trasgressore perché ripristini immediatamente i luoghi a sue spese. ADEMPIE? NO ENTE PROPRIETARIO Accertato l’inadempimento, l’ente proprietario della strada esegue i lavori necessari ad eliminare l’occupazione, procede al recupero delle spese sostenute e informa l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza. ORGANO DI POLIZIA L’organo di polizia denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale, non avendo egli osservato un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica (nelle quali rientrano i provvedimenti tendenti anche alla tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini). FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). • Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. • Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. • Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi. • Modello 9/20. Polizia Municipale: Annotazione dell’attività di indagine • Modello 10/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni • Modello 11/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di sommarie informazioni assunte da persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini • Modello 12/20. Polizia Municipale: Comunicazione notizia di reato Caso 25 L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. La circostanza non comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore provvede al ripristino dei luoghi a seguito della contestazione della violazione. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29) b) Scheda della violazione - - - illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ubicava un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. E’ stato infatti accertato che il chiosco alto 2,5 metri è posto ad una distanza di 2 metri dal confine stradale; distanza inferiore a quella minima di 3 metri stabilita dall’articolo 26, comma 8, del regolamento; norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo confinante con un tratto rettilineo della sede stradale fuori dei centri abitati, è stato ubicato un chiosco alto 2,5 metri ad una distanza di 2 metri dal confine stradale, l’organo di polizia, considerato che la citata distanza è inferiore a quella minima di 3 metri stabilita dall’articolo 26, comma 8, del regolamento, redige l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del trasgressore e a sue spese. Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente. Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo. Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore ripristina i luoghi, l’ente proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che accertò la violazione per la chiusura del procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata. Occorre tenere comunque presente che, qualora il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, presenti ricorso, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, emana un’ordinanza ingiunzione di pagamento e unitamente ordina l’adempimento della sanzione accessoria, fissando un congruo termine per la loro esecuzione; diversamente, se accoglie il ricorso, dispone l’archiviazione degli atti. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco ubicato sulla fascia di rispetto, senza immediato pericolo per la circolazione e con adempimento da parte del trasgressore a seguito del verbale. ORGANO DI POLIZIA L’accertatore nel verbale di contestazione della violazione deve fare menzione della sanzione accessoria prevista, senza indicare il termine per la sua esecuzione, essendo la determinazione di competenza del prefetto. Il verbale costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO ADEMPIE? Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché adotti, se del caso, i necessari accorgimenti a tutela della circolazione. SI ENTE PROPRIETARIO L’adempimento deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada, che ne dà informazione all’organo accertatore. ORGANO DI POLIZIA L’organo di polizia prende atto dell'avvenuta definizione del procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 13/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati - Non immediato pericolo per la circolazione. • Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei luoghi. Caso 26 L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. La circostanza non comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore provvede al ripristino dei luoghi a seguito del provvedimento del prefetto. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29) b) Scheda della violazione - - - illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ubicava un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. E’ stato infatti accertato che il chiosco alto 2,5 metri è posto ad una distanza di 2 metri dal confine stradale; distanza inferiore a quella minima di 3 metri stabilita dall’articolo 26, comma 8, del regolamento; norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo confinante con un tratto rettilineo della sede stradale fuori dei centri abitati, è stato ubicato un chiosco alto 2,5 metri ad una distanza di 2 metri dal confine stradale, l’organo di polizia, considerato che la citata distanza è inferiore a quella minima di 3 metri stabilita dall’articolo 26, comma 8, del regolamento, redige l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del trasgressore e a sue spese. Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente. Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo. Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore non ripristina i luoghi, l’ente proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione che, entro 30 giorni dall’avvenuta scadenza del termine per ricorrere (cioè dal sessantunesimo al novantesimo giorno successivo alla contestazione o notificazione della violazione) trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione. Il prefetto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento del verbale, con una ordinanza motivata che costituisce titolo esecutivo, dispone l’adempimento dell’obbligo a carico del trasgressore fissando un termine. Di norma il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all’ente proprietario della strada per il tramite dell’organo di polizia che accertò la violazione. L’esecuzione del ripristino deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada. Se, come abbiamo ipotizzato, il trasgressore adempie, l’ente proprietario della strada ne dà immediata informazione al prefetto che emana un’ordinanza di estinzione del procedimento che viene comunicata al trasgressore e all’ente proprietario della strada. Occorre tenere comunque presente che, qualora il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, presenti ricorso, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, emana un’ordinanza ingiunzione di pagamento e unitamente ordina l’adempimento della sanzione accessoria, fissando un congruo termine per la loro esecuzione; diversamente, se accoglie il ricorso, dispone l’archiviazione degli atti. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco ubicato sulla fascia di rispetto, senza immediato pericolo per la circolazione e con adempimento da parte del trasgressore a seguito del provvedimento del prefetto. L’accertatore nel verbale di contestazione della violazione deve fare menzione della sanzione accessoria prevista, senza indicare il termine per la sua esecuzione, essendo la determinazione di competenza del prefetto. Il verbale costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. ORGANO DI POLIZIA TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO ADEMPIE? Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché adotti, se del caso, i necessari accorgimenti a tutela della circolazione. NO ENTE PROPRIETARIO L’inadempimento verrà accertato dall’ente proprietario della strada, sotto il cui controllo deve avvenire l’eventuale esecuzione dell’obbligo, che ne darà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione. ORGANO DI POLIZIA Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per ricorrere, l’ufficio da cui dipende l’accertatore trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione segnalando l’inadempimento del trasgressore. PREFETTO Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dell’organo di polizia, il prefetto dispone, con ordinanza motivata che costituisce titolo esecutivo, l’adempimento dell’obbligo fissando il termine per l’esecuzione, tenendo conto dell’entità dei lavori da eseguire e dello stato dei luoghi. Il trasgressore deve adempiere entro il termine indicato nell’ordinanza del prefetto, che gli viene notificata. TRASGRESSORE ADEMPIE? SI ENTE PROPRIETARIO L’adempimento deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada, che ne dà immediata comunicazione al prefetto. PREFETTO Ricevuta la comunicazione dell’avvenuto adempimento, il prefetto emana un’ordinanza di estinzione del procedimento. TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO L’ordinanza di estinzione del procedimento, emanata dal prefetto, deve essere comunicata al trasgressore e all’ente proprietario della strada. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 13/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati - Non immediato pericolo per la circolazione. • Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei luoghi. • Modello 15/20. Polizia Municipale: Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi – Non immediato pericolo per la circolazione • Modello 16/20. Polizia Municipale: Comunicazione al trasgressore per l’adempimento del provvedimento del Prefetto di ripristino dei luoghi • Modello 17/20. Polizia Municipale: Trasmissione all’ente proprietario della strada dell’ordinanza di ripristino dei luoghi Modello 18/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto di avvenuto adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi • Caso 27 L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. La circostanza non comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore non provvede al ripristino dei luoghi a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29) b) Scheda della violazione - - - illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ubicava un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. E’ stato infatti accertato che il chiosco alto 2,5 metri è posto ad una distanza di 2 metri dal confine stradale; distanza inferiore a quella minima di 3 metri stabilita dall’articolo 26, comma 8, del regolamento; norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo confinante con un tratto rettilineo della sede stradale fuori dei centri abitati, è stato ubicato un chiosco alto 2,5 metri ad una distanza di 2 metri dal confine stradale, l’organo di polizia, considerato che la citata distanza è inferiore a quella minima di 3 metri stabilita dall’articolo 26, comma 8, del regolamento, redige l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del trasgressore e a sue spese. Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente. Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo. Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore non ripristina i luoghi, l’ente proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione che, entro 30 giorni dall’avvenuta scadenza del termine per ricorrere (cioè dal sessantunesimo al novantesimo giorno successivo alla contestazione o notificazione della violazione) trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione. Il prefetto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento del verbale, con una ordinanza motivata che costituisce titolo esecutivo, dispone l’adempimento dell’obbligo a carico del trasgressore fissando un termine. Di norma il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all’ente proprietario della strada per il tramite dell’organo di polizia che accertò la violazione. L’esecuzione del ripristino deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada. Se, come abbiamo ipotizzato, il trasgressore non adempie, l’ente proprietario della strada ne dà immediata informazione al prefetto che dà facoltà allo stesso ente di eseguire i lavori necessari, a spese del trasgressore. Eseguiti i lavori, l’ente proprietario della strada trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il pagamento al trasgressore con una ordinanza che costituisce titolo esecutivo. Occorre tenere comunque presente che, qualora il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, presenti ricorso, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, emana un’ordinanza ingiunzione di pagamento e unitamente ordina l’adempimento della sanzione accessoria, fissando un congruo termine per la loro esecuzione; diversamente, se accoglie il ricorso, dispone l’archiviazione degli atti. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco ubicato sulla fascia di rispetto, senza immediato pericolo per la circolazione e con inadempimento da parte del trasgressore a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. L’accertatore nel verbale di contestazione della violazione deve fare menzione della sanzione accessoria prevista, senza indicare il termine per la sua esecuzione, essendo la determinazione di competenza del prefetto. Il verbale costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. ORGANO DI POLIZIA TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO ADEMPIE? Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché adotti, se del caso, i necessari accorgimenti a tutela della circolazione. NO ENTE PROPRIETARIO L’inadempimento verrà accertato dall’ente proprietario della strada, sotto il cui controllo deve avvenire l’eventuale esecuzione dell’obbligo, che ne darà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione. ORGANO DI POLIZIA Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per ricorrere, l’ufficio da cui dipende l’accertatore trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione segnalando l’inadempimento del trasgressore. PREFETTO Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dell’organo di polizia, il prefetto dispone, con ordinanza motivata che costituisce titolo esecutivo, l’adempimento dell’obbligo fissando il termine per l’esecuzione, tenendo conto dell’entità dei lavori da eseguire e dello stato dei luoghi. TRASGRESSORE Il trasgressore deve adempiere entro il termine indicato nell’ordinanza del prefetto, che gli viene notificata. ADEMPIE? NO ENTE PROPRIETARIO L’inadempimento viene accertato dall’ente proprietario della strada, sotto il cui controllo deve avvenire l’eventuale esecuzione dell’obbligo, che ne dà informazione al prefetto. PREFETTO Il prefetto dà facoltà allo stesso ente proprietario della strada di eseguire i lavori necessari, a spese del trasgressore. ENTE PROPRIETARIO Eseguiti i lavori, l’ente proprietario della strada trasmette al prefetto la nota delle spese sostenute. PREFETTO Ricevuta la nota delle spese, il prefetto ne ingiunge il pagamento al trasgressore con ordinanza che costituisce titolo esecutivo. TRASGRESSORE L’ordinanza del prefetto viene notificata al trasgressore per consentire all’ente proprietario della strada il recupero delle spese sostenute. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 13/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati - Non immediato pericolo per la circolazione. • Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei luoghi. • Modello 15/20. Polizia Municipale: Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi – Non immediato pericolo per la circolazione. • Modello 16/20. Polizia Municipale: Comunicazione al trasgressore per l’adempimento del provvedimento del Prefetto di ripristino dei luoghi. • Modello 17/20. Polizia Municipale: Trasmissione all’ente proprietario della strada dell’ordinanza di ripristino dei luoghi. • Modello 19/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto per mancato adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi. • Modello 20/20. Ufficio Viabilità: Richiesta al Prefetto di ordinanza per il recupero coattivo delle spese sostenute per il ripristino dei luoghi. Caso 28 L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. La circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione ed essendo il trasgressore nell’impossibilità di provvede al ripristino dei luoghi, l’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a seguito del provvedimento del prefetto. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29) b) Scheda della violazione - - illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ubicava un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. E’ stato infatti accertato che il chiosco alto 2,5 metri è posto ad una distanza di 2 metri dal confine stradale; distanza inferiore a quella minima di 3 metri stabilita dall’articolo 26, comma 8, del regolamento; norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); - - pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo confinante con un tratto rettilineo della sede stradale fuori dei centri abitati, è stato ubicato un chiosco alto 2,5 metri ad una distanza di 2 metri dal confine stradale, l’organo di polizia, considerato che la citata distanza è inferiore a quella minima di 3 metri stabilita dall’articolo 26, comma 8, del regolamento, redige l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del trasgressore e a sue spese. Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente. Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo. Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore non ripristina i luoghi, l’ente proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione che, entro 30 giorni dall’avvenuta scadenza del termine per ricorrere (cioè dal sessantunesimo al novantesimo giorno successivo alla contestazione o notificazione della violazione) trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione. Il prefetto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento del verbale, con una ordinanza motivata che costituisce titolo esecutivo, dispone l’adempimento dell’obbligo a carico del trasgressore fissando un termine. Di norma il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all’ente proprietario della strada per il tramite dell’organo di polizia che accertò la violazione. L’esecuzione del ripristino deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada. Se il trasgressore non adempie, l’ente proprietario della strada ne dà immediata informazione al prefetto che dà facoltà allo stesso ente di eseguire i lavori necessari, a spese del trasgressore. Eseguiti i lavori, l’ente proprietario della strada trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il pagamento al trasgressore con una ordinanza che costituisce titolo esecutivo. Può accadere, come nel caso ipotizzato, che l’organo di polizia accerti la presenza di opere che comportano immediato pericolo per la circolazione. In tale ipotesi, se il trasgressore non è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, l’organo di polizia deve trasmettere senza indugio copia del verbale al prefetto e deve informare immediatamente l’ente proprietario della strada affinché adotti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione. Il prefetto dispone l’immediata esecuzione dei lavori necessari a cura dell’ente proprietario della strada e a spese del trasgressore. Eseguite le opere, l’ente trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il pagamento al trasgressore con una ordinanza che costituisce titolo esecutivo. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco ubicato sulla fascia di rispetto, immediato pericolo per la circolazione e impossibilità da parte del trasgressore di provvedere alle opere ripristinatorie. ORGANO DI POLIZIA TRASGRESSORE L’accertatore deve fare menzione nel verbale della sanzione accessoria prevista, senza indicare il termine per la sua esecuzione, essendo la determinazione di competenza del prefetto. Il verbale costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. Il verbale deve essere: - contestato o notificato al trasgressore; - trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché adotti, se del caso, i necessari ed immediati accorgimenti a tutela della circolazione; - trasmesso senza indugio al prefetto. ENTE PROPRIETARIO PREFETTO Il prefetto dispone l’immediata esecuzione dei lavori necessari a cura dell’ente proprietario della strada e a spese del trasgressore. ENTE PROPRIETARIO Eseguite le opere, l’ente proprietario della strada trasmette al prefetto la nota delle spese sostenute. PREFETTO Il prefetto, ricevuta la nota delle spese, ne ingiunge il pagamento al trasgressore con ordinanza che costituisce titolo esecutivo. TRASGRESSORE L’ordinanza del prefetto viene notificata al trasgressore per consentire all’ente proprietario della strada il recupero delle spese sostenute. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 21/20. Polizia Municipale: Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi - Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore • Modello 22/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore • Modello 20/20. Ufficio Viabilità: Richiesta al Prefetto di ordinanza per il recupero coattivo delle spese sostenute per il ripristino dei luoghi. Caso 29 L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. La circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore, essendo nella possibilità di farlo, provvede al ripristino dei luoghi. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29) b) Scheda della violazione - - - illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ubicava un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. E’ stato infatti accertato che il chiosco alto 2,5 metri è posto ad una distanza di 2 metri dal confine stradale; distanza inferiore a quella minima di 3 metri stabilita dall’articolo 26, comma 8, del regolamento; norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo confinante con un tratto rettilineo della sede stradale fuori dei centri abitati, è stato ubicato un chiosco alto 2,5 metri ad una distanza di 2 metri dal confine stradale, l’organo di polizia, considerato che la citata distanza è inferiore a quella minima di 3 metri stabilita dall’articolo 26, comma 8, del regolamento, redige l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del trasgressore e a sue spese. Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente. Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo. Ad esecuzione avvenuta l’ente proprietario della strada ne darà informazione all’organo di polizia che accertò la violazione per la chiusura del procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata. Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore non ripristina i luoghi, l’ente proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione che, entro 30 giorni dall’avvenuta scadenza del termine per ricorrere (cioè dal sessantunesimo al novantesimo giorno successivo alla contestazione o notificazione della violazione) trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione. Il prefetto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento del verbale, con una ordinanza motivata che costituisce titolo esecutivo, dispone l’adempimento dell’obbligo a carico del trasgressore fissando un termine. Di norma il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all’ente proprietario della strada per il tramite dell’organo di polizia che accertò la violazione. L’esecuzione del ripristino deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada. Se il trasgressore non adempie, l’ente proprietario della strada ne dà immediata informazione al prefetto che dà facoltà allo stesso ente di eseguire i lavori necessari, a spese del trasgressore. Eseguiti i lavori, l’ente proprietario della strada trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il pagamento al trasgressore con una ordinanza che costituisce titolo esecutivo. Può accadere, come nel caso ipotizzato, che l’organo di polizia accerti la presenza di opere che comportano immediato pericolo per la circolazione. In tali ipotesi, se il trasgressore non è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, l’organo di polizia deve trasmettere senza indugio copia del verbale al prefetto e deve informare immediatamente l’ente proprietario della strada affinché adotti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione. Il prefetto dispone l’immediata esecuzione dei lavori necessari a cura dell’ente proprietario della strada e a spese del trasgressore. Eseguite le opere, l’ente trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il pagamento al trasgressore con una ordinanza che costituisce titolo esecutivo. Se, invece, come abbiamo ipotizzato, il trasgressore è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, nel verbale l’accertatore deve scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi nel tempo strettamente necessario e comunque entro ............... mediante ..............................”, indicando, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, in cosa deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore. Lo stesso organo deve informare l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi essendo previsto, anche in questo caso, che ciò avvenga sotto il suo controllo. Ad esecuzione avvenuta l’ente proprietario della strada ne darà informazione all’organo di polizia che accertò la violazione per la chiusura del procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco ubicato sulla fascia di rispetto, immediato pericolo per la circolazione e pur essendo il trasgressore nella possibilità di farlo, non provvedere alle opere ripristinatorie. ORGANO DI POLIZIA TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO L’accertatore deve fare menzione nel verbale della sanzione accessoria prevista. Trattandosi di ipotesi di immediato pericolo per la circolazione ed essendo il trasgressore nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, deve essere indicato il termine entro il quale provvedere. Il verbale costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza, perché adotti, se del caso, i necessari accorgimenti a tutela della circolazione e perché effettui il ripristino dei luoghi in caso di inadempimento da parte del trasgressore e a sue spese. ADEMPIE? ENTE PROPRIETARIO SI L’adempimento deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada, che ne dà informazione all’organo accertatore. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 23/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e possibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore. • Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei luoghi. Caso 30 L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. La circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore, pur essendo nella possibilità di farlo, non provvede al ripristino dei luoghi. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29) b) Scheda della violazione - - - illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ubicava un chiosco a carattere provvisorio sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. E’ stato infatti accertato che il chiosco alto 2,5 metri è posto ad una distanza di 2 metri dal confine stradale; distanza inferiore a quella minima di 3 metri stabilita dall’articolo 26, comma 8, del regolamento; norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo confinante con un tratto rettilineo della sede stradale fuori dei centri abitati, è stato ubicato un chiosco alto 2,5 metri ad una distanza di 2 metri dal confine stradale, l’organo di polizia, considerato che la citata distanza è inferiore a quella minima di 3 metri stabilita dall’articolo 26, comma 8, del regolamento, redige l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del trasgressore e a sue spese. Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente. Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo. Ad esecuzione avvenuta l’ente proprietario della strada ne darà informazione all’organo di polizia che accertò la violazione per la chiusura del procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata. Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore non ripristina i luoghi, l’ente proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione che, entro 30 giorni dall’avvenuta scadenza del termine per ricorrere (cioè dal sessantunesimo al novantesimo giorno successivo alla contestazione o notificazione della violazione) trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione. Il prefetto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento del verbale, con una ordinanza motivata che costituisce titolo esecutivo, dispone l’adempimento dell’obbligo a carico del trasgressore fissando un termine. Di norma il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all’ente proprietario della strada per il tramite dell’organo di polizia che accertò la violazione. L’esecuzione del ripristino deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada. Se il trasgressore non adempie, l’ente proprietario della strada ne dà immediata informazione al prefetto che dà facoltà allo stesso ente di eseguire i lavori necessari, a spese del trasgressore. Eseguiti i lavori, l’ente proprietario della strada trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il pagamento al trasgressore con una ordinanza che costituisce titolo esecutivo. Può accadere, come nel caso ipotizzato, che l’organo di polizia accerti la presenza di opere che comportano immediato pericolo per la circolazione. In tali ipotesi, se il trasgressore non è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, l’organo di polizia deve trasmettere senza indugio copia del verbale al prefetto e deve informare immediatamente l’ente proprietario della strada affinché adotti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione. Il prefetto dispone l’immediata esecuzione dei lavori necessari a cura dell’ente proprietario della strada e a spese del trasgressore. Eseguite le opere, l’ente trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il pagamento al trasgressore con una ordinanza che costituisce titolo esecutivo. Se, invece, il trasgressore è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, nel verbale l’accertatore deve scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi nel tempo strettamente necessario e comunque entro ............... mediante ..............................”, indicando, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, in cosa deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore. Lo stesso organo deve informare l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi essendo previsto, anche in questo caso, che ciò avvenga sotto il suo controllo. Ad esecuzione avvenuta l’ente proprietario della strada ne darà informazione all’organo di polizia che accertò la violazione per la chiusura del procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata. In caso di mancato ripristino dei luoghi, l’ente proprietario della strada: - eseguirà i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti che comportano immediato pericolo per la circolazione; - procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per la riparazione del danno causato dal trasgressore; informerà l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza. Detto organo di polizia denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale, non avendo egli osservato un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica (nelle quali rientrano i provvedimenti tendenti anche alla tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini). Competente a decidere in merito al reato è il tribunale monocratico e la procedibilità è d'ufficio a norma dell’articolo 50 del codice di procedura penale. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco ubicato sulla fascia di rispetto, immediato pericolo per la circolazione e pur essendo il trasgressore nella possibilità di farlo, non provvedere alle opere ripristinatorie. L’accertatore deve fare menzione nel verbale della sanzione accessoria prevista. Trattandosi di ipotesi di immediato pericolo per la circolazione ed essendo il trasgressore nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, deve essere indicato il termine entro il quale provvedere. Il verbale costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. ORGANO DI POLIZIA TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO ADEMPIE? Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza, perché adotti, se del caso, i necessari accorgimenti a tutela della circolazione e perché effettui il ripristino dei luoghi in caso di inadempimento da parte del trasgressore e a sue spese. NO ENTE PROPRIETARIO L’inadempimento verrà accertato dall’ente proprietario della strada, sotto il cui controllo deve avvenire l’eventuale esecuzione dell’obbligo. Oltre ad eseguire i lavori a spese del trasgressore, l’ente darà informazione dell’inadempimento all’organo di polizia che ha accertato la violazione. ORGANO DI POLIZIA L’organo di polizia denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale, non avendo egli osservato un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di sicurezza pubblica. PROCURA DELLA REPUBBLICA La notizia di reato verrà trasmessa alla Procura della Repubblica. Competente a decidere è il tribunale monocratico e la procedibilità è d'ufficio. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 23/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e possibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore. • Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei luoghi. • Modello 9/20. Polizia Municipale: Annotazione dell’attività di indagine • Modello 10/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni • Modello 11/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di sommarie informazioni assunte da persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini • Modello 12/20. Polizia Municipale: Comunicazione notizia di reato Caso 31 L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La circostanza non comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore provvede al ripristino dei luoghi a seguito della contestazione della violazione. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29) b) Scheda della violazione - - - illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada; norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso, è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada, l’organo di polizia redige l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del trasgressore e a sue spese. Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente. Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo. Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore ripristina i luoghi, l’ente proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che accertò la violazione per la chiusura del procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata. Occorre tenere comunque presente che, qualora il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, presenti ricorso, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, emana un’ordinanza ingiunzione di pagamento e unitamente ordina l’adempimento della sanzione accessoria, fissando un congruo termine per la loro esecuzione; diversamente, se accoglie il ricorso, dispone l’archiviazione degli atti. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco ubicato sul triangolo di visibilità, senza immediato pericolo per la circolazione e con adempimento da parte del trasgressore a seguito del verbale. L’accertatore nel verbale di contestazione della violazione deve fare menzione della sanzione accessoria prevista, senza indicare il termine per la sua esecuzione, essendo la determinazione di competenza del prefetto. Il verbale costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. ORGANO DI POLIZIA TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO ADEMPIE? ENTE PROPRIETARIO Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché adotti, se del caso, i necessari accorgimenti a tutela della circolazione. SI L’adempimento deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada, che ne dà informazione all’organo accertatore. ORGANO DI POLIZIA L’organo di polizia prende atto dell'avvenuta definizione del procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 24/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati - Non immediato pericolo per la circolazione. • Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei luoghi. Caso 32 L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La circostanza non comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore provvede al ripristino dei luoghi a seguito del provvedimento del prefetto. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29) b) Scheda della violazione - - - illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada; norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso, è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada, l’organo di polizia redige l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del trasgressore e a sue spese. Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente. Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo. Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore non ripristina i luoghi, l’ente proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione che, entro 30 giorni dall’avvenuta scadenza del termine per ricorrere (cioè dal sessantunesimo al novantesimo giorno successivo alla contestazione o notificazione della violazione) trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione. Il prefetto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento del verbale, con una ordinanza motivata che costituisce titolo esecutivo, dispone l’adempimento dell’obbligo a carico del trasgressore fissando un termine. Di norma il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all’ente proprietario della strada per il tramite dell’organo di polizia che accertò la violazione. L’esecuzione del ripristino deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada. Se, come abbiamo ipotizzato, il trasgressore adempie, l’ente proprietario della strada ne dà immediata informazione al prefetto che emana un’ordinanza di estinzione del procedimento che viene comunicata al trasgressore e all’ente proprietario della strada. Occorre tenere comunque presente che, qualora il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, presenti ricorso, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, emana un’ordinanza ingiunzione di pagamento e unitamente ordina l’adempimento della sanzione accessoria, fissando un congruo termine per la loro esecuzione; diversamente, se accoglie il ricorso, dispone l’archiviazione degli atti. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco ubicato sul triangolo di visibilità, senza immediato pericolo per la circolazione e con adempimento da parte del trasgressore a seguito del provvedimento del prefetto. L’accertatore nel verbale di contestazione della violazione deve fare menzione della sanzione accessoria prevista, senza indicare il termine per la sua esecuzione, essendo la determinazione di competenza del prefetto. Il verbale costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. ORGANO DI POLIZIA TRASGRESSORE ADEMPIE? ENTE PROPRIETARIO NO Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché adotti, se del caso, i necessari accorgimenti a tutela della circolazione. ENTE PROPRIETARIO L’inadempimento verrà accertato dall’ente proprietario della strada, sotto il cui controllo deve avvenire l’eventuale esecuzione dell’obbligo, che ne darà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione. ORGANO DI POLIZIA Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per ricorrere, l’ufficio da cui dipende l’accertatore trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione segnalando l’inadempimento del trasgressore. PREFETTO Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dell’organo di polizia, il prefetto dispone, con ordinanza motivata che costituisce titolo esecutivo, l’adempimento dell’obbligo fissando il termine per l’esecuzione, tenendo conto dell’entità dei lavori da eseguire e dello stato dei luoghi. TRASGRESSORE Il trasgressore deve adempiere entro il termine indicato nell’ordinanza del prefetto, che gli viene notificata. ADEMPIE? ENTE PROPRIETARIO SI L’adempimento deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada, che ne dà immediata comunicazione al prefetto. PREFETTO TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO Ricevuta la comunicazione dell’avvenuto adempimento, il prefetto emana un’ordinanza di estinzione del procedimento. L’ordinanza di estinzione del procedimento, emanata dal prefetto, deve essere comunicata al trasgressore e all’ente proprietario della strada. FINE DELLA PROCEDURA Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 24/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati - Non immediato pericolo per la circolazione. • Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei luoghi. • Modello 15/20. Polizia Municipale: Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi – Non immediato pericolo per la circolazione • Modello 16/20. Polizia Municipale: Comunicazione al trasgressore per l’adempimento del provvedimento del Prefetto di ripristino dei luoghi • Modello 17/20. Polizia Municipale: Trasmissione all’ente proprietario della strada dell’ordinanza di ripristino dei luoghi • Modello 18/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto di avvenuto adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi Caso 33 L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La circostanza non comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore provvede al ripristino dei luoghi a seguito del provvedimento del prefetto. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29) b) Scheda della violazione - - - illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada; norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso, è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada, l’organo di polizia redige l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del trasgressore e a sue spese. Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente. Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo. Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore non ripristina i luoghi, l’ente proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione che, entro 30 giorni dall’avvenuta scadenza del termine per ricorrere (cioè dal sessantunesimo al novantesimo giorno successivo alla contestazione o notificazione della violazione) trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione. Il prefetto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento del verbale, con una ordinanza motivata che costituisce titolo esecutivo, dispone l’adempimento dell’obbligo a carico del trasgressore fissando un termine. Di norma il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all’ente proprietario della strada per il tramite dell’organo di polizia che accertò la violazione. L’esecuzione del ripristino deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada. Se, come abbiamo ipotizzato, il trasgressore non adempie, l’ente proprietario della strada ne dà immediata informazione al prefetto che dà facoltà allo stesso ente di eseguire i lavori necessari, a spese del trasgressore. Eseguiti i lavori, l’ente proprietario della strada trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il pagamento al trasgressore con una ordinanza che costituisce titolo esecutivo. Occorre tenere comunque presente che, qualora il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, presenti ricorso, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, emana un’ordinanza ingiunzione di pagamento e unitamente ordina l’adempimento della sanzione accessoria, fissando un congruo termine per la loro esecuzione; diversamente, se accoglie il ricorso, dispone l’archiviazione degli atti. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco ubicato sulla fascia di rispetto, senza immediato pericolo per la circolazione e con inadempimento da parte del trasgressore a seguito del provvedimento del prefetto. L’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a spese del trasgressore. ORGANO DI POLIZIA TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO L’accertatore nel verbale di contestazione della violazione deve fare menzione della sanzione accessoria prevista, senza indicare il termine per la sua esecuzione, essendo la determinazione di competenza del prefetto. Il verbale costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché adotti, se del caso, i necessari accorgimenti a tutela della circolazione. ADEMPIE? NO ENTE PROPRIETARIO L’inadempimento verrà accertato dall’ente proprietario della strada, sotto il cui controllo deve avvenire l’eventuale esecuzione dell’obbligo, che ne darà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione. ORGANO DI POLIZIA Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per ricorrere, l’ufficio da cui dipende l’accertatore trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione segnalando l’inadempimento del trasgressore. PREFETTO Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dell’organo di polizia, il prefetto dispone, con ordinanza motivata che costituisce titolo esecutivo, l’adempimento dell’obbligo fissando il termine per l’esecuzione, tenendo conto dell’entità dei lavori da eseguire e dello stato dei luoghi. TRASGRESSORE Il trasgressore deve adempiere entro il termine indicato nell’ordinanza del prefetto, che gli viene notificata. ADEMPIE? NO ENTE PROPRIETARIO L’inadempimento viene accertato dall’ente proprietario della strada, sotto il cui controllo deve avvenire l’eventuale esecuzione dell’obbligo, che ne dà informazione al prefetto. PREFETTO Il prefetto dà facoltà allo stesso ente proprietario della strada di eseguire i lavori necessari, a spese del trasgressore. ENTE PROPRIETARIO Eseguiti i lavori, l’ente proprietario della strada trasmette al prefetto la nota delle spese sostenute. PREFETTO Ricevuta la nota delle spese, il prefetto ne ingiunge il pagamento al trasgressore con ordinanza che costituisce titolo esecutivo. TRASGRESSORE L’ordinanza del prefetto viene notificata al trasgressore per consentire all’ente proprietario della strada il recupero delle spese sostenute. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 24/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati - Non immediato pericolo per la circolazione. • Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei luoghi. • Modello 15/20. Polizia Municipale: Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi – Non immediato pericolo per la circolazione. • Modello 16/20. Polizia Municipale: Comunicazione al trasgressore per l’adempimento del provvedimento del Prefetto di ripristino dei luoghi. • Modello 17/20. Polizia Municipale: Trasmissione all’ente proprietario della strada dell’ordinanza di ripristino dei luoghi. • Modello 19/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto per mancato adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi. Modello 20/20. Ufficio Viabilità: Richiesta al Prefetto di ordinanza per il recupero coattivo delle spese sostenute per il ripristino dei luoghi. • Caso 34 L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione ed essendo il trasgressore nell’impossibilità di provvede al ripristino dei luoghi, l’intervento è eseguito dall’ente proprietario della strada a seguito del provvedimento del prefetto. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29) b) Scheda della violazione - - - illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada; norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso, è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada, l’organo di polizia redige l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del trasgressore e a sue spese. Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente. Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo. Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore ripristina i luoghi, l’ente proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che accertò la violazione per la chiusura del procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata. Può accadere, come nel caso ipotizzato, che l’organo di polizia accerti la presenza di opere che comportano immediato pericolo per la circolazione. In tale ipotesi, se il trasgressore non è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, l’organo di polizia deve trasmettere senza indugio copia del verbale al prefetto e deve informare immediatamente l’ente proprietario della strada affinché adotti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione. Il prefetto dispone l’immediata esecuzione dei lavori necessari a cura dell’ente proprietario della strada e a spese del trasgressore. Eseguite le opere, l’ente trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il pagamento al trasgressore con una ordinanza che costituisce titolo esecutivo. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco ubicato sul triangolo di visibilità, immediato pericolo per la circolazione e impossibilità da parte del trasgressore di provvedere alle opere ripristinatorie. ORGANO DI POLIZIA TRASGRESSORE L’accertatore deve fare menzione nel verbale della sanzione accessoria prevista, senza indicare il termine per la sua esecuzione, essendo la determinazione di competenza del prefetto. Il verbale costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. Il verbale deve essere: - contestato o notificato al trasgressore; - trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e perché adotti, se del caso, i necessari ed immediati accorgimenti a tutela della circolazione; - trasmesso senza indugio al prefetto. ENTE PROPRIETARIO PREFETTO Il prefetto dispone l’immediata esecuzione dei lavori necessari a cura dell’ente proprietario della strada e a spese del trasgressore. ENTE PROPRIETARIO Eseguite le opere, l’ente proprietario della strada trasmette al prefetto la nota delle spese sostenute. PREFETTO Il prefetto, ricevuta la nota delle spese, ne ingiunge il pagamento al trasgressore con ordinanza che costituisce titolo esecutivo. TRASGRESSORE L’ordinanza del prefetto viene notificata al trasgressore per consentire all’ente proprietario della strada il recupero delle spese sostenute. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. Modello 21/20. Polizia Municipale: Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi - Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore Modello 25/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore Modello 20/20. Ufficio Viabilità: Richiesta al Prefetto di ordinanza per il recupero coattivo delle spese sostenute per il ripristino dei luoghi. Caso 35 L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore, essendo nella possibilità di farlo, provvede al ripristino dei luoghi. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29) b) Scheda della violazione - - - illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada; norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada; sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso, è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada, l’organo di polizia redige l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del trasgressore e a sue spese. Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente. Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo. Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore non ripristina i luoghi, l’ente proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione che, entro 30 giorni dall’avvenuta scadenza del termine per ricorrere (cioè dal sessantunesimo al novantesimo giorno successivo alla contestazione o notificazione della violazione) trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione. Il prefetto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento del verbale, con una ordinanza motivata che costituisce titolo esecutivo, dispone l’adempimento dell’obbligo a carico del trasgressore fissando un termine. Di norma il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all’ente proprietario della strada per il tramite dell’organo di polizia che accertò la violazione. L’esecuzione del ripristino deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada. Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore ripristina i luoghi, l’ente proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che accertò la violazione per la chiusura del procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata. Può accadere, come nel caso ipotizzato, che l’organo di polizia accerti la presenza di opere che comportano immediato pericolo per la circolazione. In tali ipotesi, se il trasgressore non è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, l’organo di polizia deve trasmettere senza indugio copia del verbale al prefetto e deve informare immediatamente l’ente proprietario della strada affinché adotti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione. Il prefetto dispone l’immediata esecuzione dei lavori necessari a cura dell’ente proprietario della strada e a spese del trasgressore. Eseguite le opere, l’ente trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il pagamento al trasgressore con una ordinanza che costituisce titolo esecutivo. Se, invece, come abbiamo ipotizzato, il trasgressore è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, nel verbale l’accertatore deve scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi nel tempo strettamente necessario e comunque entro ............... mediante ..............................”, indicando, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, in cosa deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore. Lo stesso organo deve informare l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi essendo previsto, anche in questo caso, che ciò avvenga sotto il suo controllo. Ad esecuzione avvenuta l’ente proprietario della strada ne darà informazione all’organo di polizia che accertò la violazione per la chiusura del procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco ubicato sul triangolo di visibilità, immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore, essendo nella possibilità di farlo, provvedere alle opere ripristinatorie. ORGANO DI POLIZIA L’accertatore deve fare menzione nel verbale della sanzione accessoria prevista. Trattandosi di ipotesi di immediato pericolo per la circolazione ed essendo il trasgressore nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, deve essere indicato il termine entro il quale provvedere. Il verbale costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO ADEMPIE? ENTE PROPRIETARIO Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza, perché adotti, se del caso, i necessari accorgimenti a tutela della circolazione e perché effettui il ripristino dei luoghi in caso di inadempimento da parte del trasgressore e a sue spese. SI L’adempimento deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada, che ne dà informazione all’organo accertatore. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 26/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e possibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore. • Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei luoghi. Caso 36 L’organo di polizia accerta che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità. La circostanza comporta immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore, pur essendo nella possibilità di farlo, non provvede al ripristino dei luoghi. a) Riferimenti normativi Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (articoli 16, 20 e 211) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (articoli 26 e 29) b) Scheda della violazione - - illecito: su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada; norma violata: articolo 20, comma 2, del codice della strada; - - sanzione pecuniaria: da euro 168,00 a euro 674,00 (articolo 20, comma 4, del codice della strada); pagamento in misura ridotta: euro 168,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 117,60 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, del codice della strada); sanzione accessoria: obbligo di rimuovere le opere abusive (articolo 20, comma 5, del codice della strada); decurtazione punti dalla patente: 0; devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore; autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace. c) Modalità dell’intervento operativo Se dal controllo effettuato emerge (come abbiamo ipotizzato) che su un fondo sito fuori dei centri abitati ed in corrispondenza di intersezione stradale a raso, è stato ubicato un chiosco a carattere provvisorio nell’area di visibilità determinata dal triangolo definito dall’articolo 16, comma 2, del codice della strada, l’organo di polizia redige l’apposito verbale di contestazione della violazione di cui all’articolo 20, comma 2, del codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria di ripristino dei luoghi a carico del trasgressore e a sue spese. Della prevista sanzione accessoria l’accertatore deve fare menzione nel verbale di contestazione che costituisce titolo anche per la sua applicazione. Nel verbale occorrerà scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi mediante …”. È necessario che l’accertatore, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, descriva in cosa deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore, senza però indicare alcun termine per adempiere, essendo la determinazione di competenza del prefetto qualora il trasgressore non adempia spontaneamente. Nessun altro adempimento è rimesso, nell'immediatezza, alla competenza del verbalizzante se non quello di informare l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi (dotandosi comunque delle autorizzazioni eventualmente necessarie per eseguire il ripristino dei luoghi, come, ad esempio, della concessione per l’occupazione della sede stradale), essendo previsto che ciò avvenga sotto il suo controllo. Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore non ripristina i luoghi, l’ente proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che ha accertato la violazione che, entro 30 giorni dall’avvenuta scadenza del termine per ricorrere (cioè dal sessantunesimo al novantesimo giorno successivo alla contestazione o notificazione della violazione) trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione. Il prefetto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento del verbale, con una ordinanza motivata che costituisce titolo esecutivo, dispone l’adempimento dell’obbligo a carico del trasgressore fissando un termine. Di norma il provvedimento è notificato al trasgressore e trasmesso all’ente proprietario della strada per il tramite dell’organo di polizia che accertò la violazione. L’esecuzione del ripristino deve avvenire sotto il controllo dell’ente proprietario della strada. Qualora a seguito della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore ripristina i luoghi, l’ente proprietario della strada ne dà informazione all’organo di polizia che accertò la violazione per la chiusura del procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata. Può accadere, come nel caso ipotizzato, che l’organo di polizia accerti la presenza di opere che comportano immediato pericolo per la circolazione. In tali ipotesi, se il trasgressore non è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, l’organo di polizia deve trasmettere senza indugio copia del verbale al prefetto e deve informare immediatamente l’ente proprietario della strada affinché adotti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione. Il prefetto dispone l’immediata esecuzione dei lavori necessari a cura dell’ente proprietario della strada e a spese del trasgressore. Eseguite le opere, l’ente trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto che ne ingiunge il pagamento al trasgressore con una ordinanza che costituisce titolo esecutivo. Se, invece, come abbiamo ipotizzato, il trasgressore è nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, nel verbale l’accertatore deve scrivere: “Si intima al trasgressore di ripristinare i luoghi nel tempo strettamente necessario e comunque entro ............... mediante ..............................”, indicando, nei limiti delle sue conoscenze tecniche, in cosa deve consistere il comportamento riparatore del trasgressore. Lo stesso organo deve informare l’ente proprietario della strada affinché possa adottare gli eventuali accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione e controllare che il trasgressore ripristini i luoghi essendo previsto, anche in questo caso, che ciò avvenga sotto il suo controllo. Ad esecuzione avvenuta l’ente proprietario della strada ne darà informazione all’organo di polizia che accertò la violazione per la chiusura del procedimento relativo alla sanzione accessoria applicata. In caso di mancato ripristino dei luoghi, l’ente proprietario della strada: - eseguirà i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti che comportano immediato pericolo per la circolazione; - procederà in proprio e con le normali procedure civilistiche al recupero delle spese, essendo state sostenute per la riparazione del danno causato dal trasgressore; informerà l’organo di polizia che accertò la violazione per quanto di sua competenza. Detto organo di polizia denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale, non avendo egli osservato un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica (nelle quali rientrano i provvedimenti tendenti anche alla tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini). Competente a decidere in merito al reato è il tribunale monocratico e la procedibilità è d'ufficio a norma dell’articolo 50 del codice di procedura penale. d) Schema della procedura Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi (articolo 211 del codice della strada) - Chiosco ubicato sul triangolo di visibilità, immediato pericolo per la circolazione e il trasgressore, pur essendo nella possibilità di farlo, non provvedere alle opere ripristinatorie. L’accertatore deve fare menzione nel verbale della sanzione accessoria prevista. Trattandosi di ipotesi di immediato pericolo per la circolazione ed essendo il trasgressore nella possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi, deve essere indicato il termine entro il quale provvedere. Il verbale costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. ORGANO DI POLIZIA TRASGRESSORE ENTE PROPRIETARIO ADEMPIE? Il verbale, oltre ad essere contestato o notificato al trasgressore, va trasmesso all’ente proprietario della strada per opportuna conoscenza, perché adotti, se del caso, i necessari accorgimenti a tutela della circolazione e perché effettui il ripristino dei luoghi in caso di inadempimento da parte del trasgressore e a sue spese. NO ENTE PROPRIETARIO L’inadempimento verrà accertato dall’ente proprietario della strada, sotto il cui controllo deve avvenire l’eventuale esecuzione dell’obbligo. Oltre ad eseguire i lavori a spese del trasgressore, l’ente darà informazione dell’inadempimento all’organo di polizia che ha accertato la violazione. ORGANO DI POLIZIA L’organo di polizia denuncerà il trasgressore per violazione dell’articolo 650 del codice penale, non avendo egli osservato un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di sicurezza pubblica. PROCURA DELLA REPUBBLICA La notizia di reato verrà trasmessa alla Procura della Repubblica. Competente a decidere è il tribunale monocratico e la procedibilità è d'ufficio. FINE DELLA PROCEDURA e) Atti necessari Al caso operativo in trattazione può essere data corretta e completa soluzione, per quanto di interesse dell'organo di polizia stradale, attraverso la redazione degli atti di seguito indicati e riportati in allegato al presente documento. • Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. • Modello 26/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area di visibilità fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e possibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore. • Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei luoghi. • Modello 9/20. Polizia Municipale: Annotazione dell’attività di indagine • Modello 10/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni • Modello 11/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di sommarie informazioni assunte da persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini • Modello 12/20. Polizia Municipale: Comunicazione notizia di reato La modulistica. – Modello 1/20. Polizia Municipale: Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada. – Modello 2/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). – Modello 3/20. Polizia Municipale: Comunicazione al sindaco (dirigente) di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. – Modello 4/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Sindaco (Dirigente) e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi. – Modello 5/20. Polizia Municipale: Verbale di accertamento di violazione amministrativa. – Modello 6/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. – Modello 7/20. Polizia Municipale: Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. – Modello 8/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi. – Modello 9/20. Polizia Municipale: Annotazione dell’attività di indagine – Modello 10/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni – Modello 11/20. Polizia Municipale: Verbale di identificazione e di sommarie informazioni assunte da persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini – Modello 12/20. Polizia Municipale: Comunicazione notizia di reato – Modello 13/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati – Non immediato pericolo per la circolazione – Modello 14/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei luoghi – Modello 15/20. Polizia Municipale: Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi – Non immediato pericolo per la circolazione – Modello 16/20. Polizia Municipale: Comunicazione al trasgressore per l’adempimento del provvedimento del Prefetto di ripristino dei luoghi – Modello 17/20. Polizia Municipale: Trasmissione all’ente proprietario della strada dell’ordinanza di ripristino dei luoghi – Modello 18/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto di avvenuto adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi – Modello 19/20. Ufficio Viabilità: Comunicazione al Prefetto per mancato adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi – Modello 20/20. Ufficio Viabilità: Richiesta al Prefetto di ordinanza per il recupero coattivo delle spese sostenute per il ripristino dei luoghi – Modello 21/20. Polizia Municipale: Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi - Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore – Modello 22/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore – Modello 23/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e possibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore – Modello 24/20 – Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati – Non immediato pericolo per la circolazione – Modello 25/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore – Modello 26/20. Polizia Municipale: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e possibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore Modello 1/20 Verbale di contestazione di violazioni al codice della strada Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE VERBALE DI CONTESTAZIONE DATA E LOCALITA’ Anno . giorno in mese ore di questo Comune al Km. noi sottoscritti TRASGRESSORE Cognome e nome il residente a Pat. cat. n. abbiamo accertato che nato/a a in rilasciata il da VEICOLO □ Autoveicolo □ Motoveicolo □ Autocarro □ Ciclomotore □ Rimorchio □ Tipo veicolo Tipo rimorchio targa targa PROPRIETARIO O SOLIDALE Cognome e nome il residente a portata portata massa a p.c. massa a p.c. nato/a a in VIOLAZIONE ha violato la norma del codice della strada di cui all’art. perché: □ La violazione all’art./agli artt. C.d.S. determina la decurtazione di n. □ La decurtazione raddoppia perché il responsabile è munito di patente di guida da meno di 3 anni. □ Le violazioni accertate determinano la decurtazione complessiva di 15 punti (art. 126-bis C.d.S.). □ La violazione □ è stata □ non è stata immediatamente contestata al trasgressore. punti DICHIARAZIONI Il trasgressore dichiara ......................................................................................................................................................... MODALITA’ DI ESTINZIONE Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di euro ................................................. (comprensive delle spese di procedimento di euro ....................................................) presso questo ufficio di Polizia Municipale nei giorni feriali dalle ore ................................ alle ore ............................... o a mezzo ......................................................................................................................................... Se pagata entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione detta sanzione è di euro ................................. (comprensive delle spese di procedimento di euro ....................................................) essendo prevista in tale ipotesi la riduzione del 30 per cento. Ricorso: Ai sensi dell’art. 203 del codice della strada entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, il trasgressore o gli obbligati in solido, possono proporre ricorso al Prefetto di questa Provincia, da presentarsi a questo Ufficio di Polizia Municipale, ovvero da inviarsi a questo Ufficio o direttamente al Prefetto con raccomandata con ricevuta di ritorno; con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. In alternativa, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, ai sensi dell’art. 204-bis del codice della strada può essere proposta opposizione al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione. Il ricorso al Giudice di Pace è inammissibile laddove sia stato preventivamente presentato ricorso al Prefetto. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione e per le spese di procedimento. SANZIONI ACCESSORIE .................................................................................…...................................... Fatto, letto e sottoscritto: IL TRASGRESSORE IL RESPONSABILE SOLIDALE □ SI □ NO I VERBALIZZANTI Modello 2/20 Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE Prot. n. data, ALL’UFFICIO ............................. OGGETTO: Comunicazione all’ente proprietario della strada per il recupero del COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). Al fine di procedere al recupero del canone evaso, si informa che in data ........................ in località ...................... personale di questo Comando ha accertato che il signor ......................................................................................, nato a ........................................ il .......................... e residente a .......................................................................... in via ............................................ n. ......, aveva occupato abusivamente con …...................................................................... la sede stradale di proprietà di codesto Ente. Dai controlli effettuati è emerso che l'occupazione è avvenuta nel periodo che va dal …................ al ….......... ed ha interessato una superficie di metri quadri …................... (lunghezza metri …............. e larghezza metri …............). Per la violazione dell’articolo ....... del codice della strada è stato redatto il verbale n. ……….. del …….....……., contestato/notificato il ….......……., ove è stata fatta menzione della sanzione amministrativa accessoria: dell’obbligo di rimozione delle opere abusive previsto dall’articolo 20, comma 5, del codice della strada e disciplinato dall’articolo 211 dello stesso codice; dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi previsto dall’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 e che può essere disposto dal sindaco trattandosi di strada urbana e non ricorrendo motivi di sicurezza pubblica dal prefetto trattandosi di strada extraurbana o di strada urbana e ricorrono motivi di sicurezza pubblica; trattandosi di occupazione a fine di commercio, della chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'eventuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Per quanto sopra, copia del suddetto verbale: è stata trasmessa al sindaco di ............................... provvedimenti di competenza; al prefetto di ........................, per l’eventuale adozione dei non è stata trasmessa al sindaco di ............................... al prefetto di ........................, perché l’autore dell’occupazione ha provveduto all’immediato e completo sgombero dell’area a seguito della contestazione della violazione. Distinti saluti. IL COMANDANTE Modello 3/20 Comunicazione al sindaco (dirigente) di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE Prot. n. data, AL 1 .............................................. OGGETTO: Comunicazione di occupazione abusiva della sede stradale perché sia valutata la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. Per l’eventuale adozione dell’ordinanza di immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante, si informa che in data ............. in località ................ personale di questo Comando ha accertato quanto segue: Autore dell’illecito è il sig. ......................................................, nato a ........................................ il .......................... e residente a .......................................................................... in via ............................................................. n. .................. Per la violazione dell’articolo 20 del codice della strada è stato redatto il verbale n. ……….. del …….....……., contestato/notificato il ….......……., ove è stata fatta menzione della possibilità che il sindaco (Dirigente) disponga l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore. Si chiede di dare incarico al competente ufficio di codesto Ente di verificare l’avvenuto o meno ripristino dello stato dei luoghi da parte del trasgressore entro il termine stabilito con il provvedimento eventualmente adottato, e di segnalare a questo Comando gli esiti della stessa verifica. Distinti saluti. IL COMANDANTE 1 La comunicazione va inviata al Sindaco o al Dirigente del comune competente ad adottare l’eventuale provvedimento. Modello 4/20 Comunicazione al Sindaco (Dirigente) e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. UFFICIO VIABILITA’ Prot. n. data, AL SIGNOR SINDACO DI …….................…….……… AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI ……..........................……… OGGETTO: Signor ………….......................................…….……………… - Obbligo di immediato ripristino dello stato dei luoghi – Comunicazione. In riferimento alla Vostra comunicazione prot. n. ……….. del …………….., relativa all’oggetto, si comunica che il signor ........................................................................................., nato a ………..…………………. il …………….. e residente a …………..........………..........………………….. in via …….....................……................…….. n. …….., in località □ ha provveduto all’immediato ripristino dello stato dei luoghi, in ottemperanza a quanto disposto dal Sindaco (Dirigente) con l’ordinanza n. ................................... del ............................... notificata in data ........................................; □ non ha provveduto all’immediato ripristino dello stato dei luoghi, non ottemperando, quindi, a quanto disposto dal Sindaco (Dirigente) con l’ordinanza n. ................................ del .......................... notificata in data ................................... Infatti, in data ............................. personale dipendente dell’Ente in intestazione ha accertato che: Tanto si comunica per quanto di ulteriore competenza di codesto Comando. Distinti saluti. Il Responsabile del procedimento Modello 5/20 Verbale di accertamento di violazione amministrativa Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (Legge 24 novembre 1981, n. 689) Il giorno ................................. alle ore ............... in via ....................................... del comune di ......................................., i sottoscritti. .................................................................., appartenenti al Comando in intestazione, hanno accertato che il TRASGRESSORE Sig. ....................................... nato a ....................................... il ............................ e residente a ....................................... in via ....................................... n. .........................., identificato con ....................................... n. ....................................... rilasciata il ....................................... da .............................................................................................................................. OBBLIGATO IN SOLIDO Sig. ....................................... nato a ....................................... il ............................ e residente a ....................................... in via ....................................... n. .........................., identificato con ....................................... n. ....................................... rilasciata il ....................................... da ................................................................................................................................ nella sua qualità di ............................................................................................................................................................... VIOLAZIONE ha violato la norma di cui ..................................................................................................................................................... perché .................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... DICHIARAZIONI Il trasgressore dichiara: ........................................................................................................................................................ Il responsabile in solido dichiara: ........................................................................................................................................ I verbalizzanti dichiarano che la violazione: □ è stata contestata □ al trasgressore □ al responsabile in solido □ non è stata contestata □ al trasgressore □ al responsabile in solido perché ...................................................................... MODALITA' DI ESTINZIONE (Artt. 16, 17 e 18 legge n. 689/1981) Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di euro ................, più euro ................. per ..................................................................................... Il pagamento può avvenire in contanti presso il Comando in intestazione, sito in via .................................................................................... n. ......................., oppure mediante versamento sul c/c postale n. .......................................................... intestato a .................................................................................................................... Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti al Sindaco di questo Comune e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo. Qualora entro i predetti termini non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, verrà inviato al citato Sindaco per le determinazioni di competenza. Fatto, letto e sottoscritto IL TRASGRESSORE ................................... L’OBBLIGATO IN SOLIDO ................................................ I VERBALIZZANTI .................................. Comunicazione al Comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza, trattandosi di occupazione abusiva con fini di commercio. Modello 6/20 Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE Prot. n. data, AL COMANDO GUARDIA DI FINANZA OGGETTO: Comunicazione di occupazione abusiva della sede stradale per fini di commercio. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 18 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si trasmette l’allegata copia del verbale n. .......................... del ............................ redatto da personale di questo Comando in località .................................................... per violazione dell’articolo 20 del codice della strada. Quanto sopra per l’effettuazione degli ulteriori accertamenti di Vostra competenza, trattandosi di occupazione abusiva di suolo pubblico con fine di commercio in quanto ...................................... Distinti saluti. IL COMANDANTE Modello 7/20 Comunicazione al Prefetto di occupazione abusiva della sede stradale perché valuti la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE Prot. n. data, AL SIGNOR PREFETTO DI OGGETTO: Comunicazione di occupazione abusiva della sede stradale perché sia valutata la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante. Per l’eventuale adozione dell’ordinanza di immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante, si informa che in data ............. in località ................ personale di questo Comando ha accertato quanto segue: Autore dell’illecito è il sig. ......................................................, nato a ........................................ il .......................... e residente a .......................................................................... in via ............................................................. n. .................. Per la violazione dell’articolo 20 del codice della strada è stato redatto il verbale n. ……….. del …….....……., contestato/notificato il ….......……., ove è stata fatta menzione della possibilità che il prefetto disponga l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore. Si chiede di dare incarico al competente ufficio dell’ente proprietario della strada di verificare l’avvenuto o meno immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte del trasgressore entro il termine stabilito con il provvedimento eventualmente adottato, e di segnalare a questo Comando gli esiti della stessa verifica. Distinti saluti. IL COMANDANTE Modello 8/20 Comunicazione al Prefetto e alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto immediato ripristino dello stato dei luoghi Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. UFFICIO VIABILITA’ Prot. n. data, AL SIGNOR PREFETTO DI …….................…….……… AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI ……..........................……… OGGETTO: Signor ………….......................................…….……………… - Obbligo di immediato ripristino dello stato dei luoghi – Comunicazione. In riferimento alla Vostra comunicazione prot. n. ……….. del …………….., relativa all’oggetto, si comunica che il signor ........................................................................................., nato a ………..…………………. il …………….. e residente a …………..........………..........………………….. in via …….....................……................…….. n. …….., in località □ ha provveduto all’immediato ripristino dello stato dei luoghi, in ottemperanza a quanto disposto dal Prefetto con l’ordinanza n. ........................................ del ........................................ notificata in data .................................................; □ non ha provveduto all’immediato ripristino dello stato dei luoghi, non ottemperando, quindi, a quanto disposto dal Prefetto con l’ordinanza n. .......................................... del ................................ notificata in data ................................... Infatti, in data ............................. personale dipendente dell’Ente in intestazione ha accertato che: Tanto si comunica per quanto di ulteriore competenza. Distinti saluti. Il Responsabile del procedimento Modello 9/20 Annotazione dell’attività di indagine Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE ANNOTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI INDAGINE (art. 357 c.p.p.) L'anno ...................................... il giorno ................ del mese di ...................................... alle ore ...................................... noi sottoscritti ........................................................................................, Agenti/Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando in intestazione, diamo atto di avere sviluppato le seguenti attività di indagine: in data ..................................... alle ore .......................... in località ................................................ via ...................................................... n. ......... in merito a ................................................................................................................................... abbiamo accertamento che: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Fatto, letto e sottoscritto I VERBALIZZANTI ................................................. ................................................. Modello 10/20 Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE VERBALE DI IDENTIFICAZIONE E DI DICHIARAZIONE O DI ELEZIONE DI DOMICILIO PER LE NOTIFICAZIONI (art. 349 e 161 c.p.p.) L'anno ……..…. il giorno …… del mese di ………...……..…. alle ore …..., in località ………..........…………..……. via …………………......……. n. ……., comune di ……..........................…….. provincia di ..........................................., noi sottoscritti ..........................................................................., Agenti/Ufficiali di P.G., diamo atto di procedere alla identificazione del sig. .............................................……........................., nato a ......................................... il .………...... e residente a ............................................. in via .................................. n. .........., identificato con .............……................. n. ............................................. rilasciata il ...................................., da ............................................................................... Il sunnominato, per effetto del primo atto di polizia giudiziaria consistente in verbale di accertamenti urgenti sui luoghi e sulle cose viene invitato, ai sensi dell'art. 161 del c.p.p. a dichiarare o ad eleggere domicilio, nel territorio dello stato, per le notificazioni. La parte, avvertita che, nella sua qualità di persona sottoposta ad indagini, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, ha dichiarato: dichiaro che il mio domicilio per le notificazioni è in località ......................................................................................... comune di ...................................................... provincia di ........................... via ..................................................... n. ..... eleggo domicilio presso il sig. ....................................................., nato a ............................................. il ....................... e residente a ........................................................................ in via ....................................................................... n. .......... Fatto, letto e sottoscritto. Aperto alle ore ................ chiuso alle ore ................. del ........................... LA PARTE I VERBALIZZANTI Modello 11/20 Verbale di identificazione e di sommarie informazioni assunte da persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE VERBALE DI IDENTIFICAZIONE E DI SOMMARIE INFORMAZIONI ASSUNTE DA PERSONA IN GRADO DI RIFERIRE CIRCOSTANZE UTILI AI FINI DELLE INDAGINI [artt. 351 e 357, comma 2, lett. c), del c.p.p.] L'anno .................................... il giorno .................... del mese di .................................... alle ore .................................... in località ........................................................................ via ........................................................................ n. ................., Comune di ...................................... Provincia di ...................................., davanti a noi sottoscritti ........................................................................, Agenti/Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando in intestazione, è presente il sig. ........................................................................, nato a .................................... il .................................... e residente a ....................................................................... in via ......................................................................... n. .........., identificato con .................................... n. .................................... rilasciata da ................................................................... in data ...................................., ivi convenuto per la verbalizzazione delle sommarie informazioni assunte dal medesimo e risultanti dalle domande e dalle risposte di seguito riportate. Domanda: .............................................................................................................................................................................. Risposta: ................................................................................................................................................................................ Domanda: .............................................................................................................................................................................. Risposta: ................................................................................................................................................................................ Domanda: .............................................................................................................................................................................. Risposta: ................................................................................................................................................................................ Domanda: .............................................................................................................................................................................. Risposta: ................................................................................................................................................................................ Domanda: .............................................................................................................................................................................. Risposta: ................................................................................................................................................................................ Domanda: .............................................................................................................................................................................. Risposta: ................................................................................................................................................................................ Domanda: .............................................................................................................................................................................. Risposta: ................................................................................................................................................................................ Domanda: .............................................................................................................................................................................. Risposta: ................................................................................................................................................................................ Il verbale è chiuso alle ore .......................... del ...................................... e contestualmente sottoscritto dagli intervenuti. LA PERSONA RIFERENTE .................................................... I VERBALIZZANTI .................................................... Modello 12/20 Comunicazione notizia di reato Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE Prot. n. data, AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ................................................ OGGETTO: Comunicazione di reato ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. (2) L'anno ..................................... il giorno ........................ del mese di ..................................... alle ore .......................... noi sottoscritti ................................................................................................................................, appartenenti al Comando in intestazione, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., comunichiamo la seguente notizia di reato: Descrizione sommaria del fatto: ............................................................................................................................................ Reato ipotizzato: .................................................................................................................................................................... Data di acquisizione della notizia: ......................................................................................................................................... Data della commissione del fatto: ......................................................................................................................................... Luogo in cui il fatto è avvenuto: ........................................................................................................................................... Persone nei cui confronti vengono svolte indagini: − signor ................................................................................., nato a ..................................... il ..................................... e residente a ..................................... in via ..................................... n. ........... identificato con .................................... n. ................ rilasciata il ..................... da ............................................. in qualità ........................................................ − signor ................................................................................., nato a ..................................... il ..................................... e residente a ..................................... in via ..................................... n. ........... identificato con .................................... n. ................ rilasciata il ..................... da ............................................. in qualità ........................................................ − signor ................................................................................., nato a ..................................... il ..................................... e residente a ..................................... in via ..................................... n. ........... identificato con .................................... n. ................ rilasciata il ..................... da ............................................. in qualità ........................................................ Persone che possono riferire circostanze utili ai fini dell'indagine: − Signor ................................................................................., nato a ..................................... il ..................................... e residente a ..................................... in via ..................................... n. ........... identificato con .................................... n. ................ rilasciata il ..................... da ............................................. in qualità ........................................................ − Signor ................................................................................., nato a ..................................... il ..................................... e residente a ..................................... in via ..................................... n. ........... identificato con .................................... n. ................ rilasciata il ..................... da ............................................. in qualità ........................................................ Altre violazioni accertate: .................................................................................................................................................... Fonte di prova: ..................................................................................................................................................................... Attività compiuta ed elementi raccolti: ................................................................................................................................ Attività ed indagini a cura di: ............................................................................................................................................... ................................................. Ufficiale/Agente di P.G. ................................................. Ufficiale/Agente di P.G. Visto: Il Comandante ................................................. Modello 13/20 Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati – Non immediato pericolo per la circolazione Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE Prot. n. data, ALL’UFFICIO VIABILITA’DI OGGETTO: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati – Non immediato pericolo per la circolazione. Per l’adozione di eventuali accorgimenti per la tutela della strada e la sicurezza e fluidità della circolazione, si informa che in data ........................ in località personale di q Autore dell’illecito è il sig. ......................................................, nato a ........................................ il .......................... e residente a .......................................................................... in via ............................................................. n. .................. Per la violazione dell’articolo ....... del codice della strada è stato redatto il verbale n. ……….. del …….....……., contestato/notificato il ….......……., ove è stata fatta menzione della sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi, consistente in ............................................…….....................................……...................................... Si chiede di verificare e di segnalare a questo Comando l’avvenuto o meno ripristino dei luoghi da parte del trasgressore entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione/notifica del suddetto verbale. In caso di inottemperanza, il verbale verrà trasmesso nei termini di legge al Prefetto di .................. per l’adozione dell’ordinanza di adempimento dell’obbligo. Distinti saluti. IL COMANDANTE Modello 14/20 Comunicazione alla Polizia Municipale di avvenuto o non avvenuto ripristino dei luoghi Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. UFFICIO VIABILITA’ Prot. n. data, AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI OGGETTO: Signor ………….......…….……………… - Obbligo di ripristino dei luoghi – Comunicazione. In riferimento alla Vostra comunicazione prot. n. ……….. del …………….., relativa all’oggetto, si comunica che il signor ........................................................................................., nato a ………..…………………. il …………….. e residente a …………..........………..........………………….. in via …….....................……................…….. n. …….., in località □ ha eseguito i lavori di ripristino dei luoghi; □ non ha eseguito i lavori di ripristino dei luoghi. Infatti, in data ............................. personale dipendente dell’ente in intestazione ha accertato che: Tanto si comunica per quanto di ulteriore competenza di codesto Comando. Distinti saluti. Il Responsabile del procedimento Modello 15/20 Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi – Non immediato pericolo per la circolazione Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE Prot. n. data, AL SIG. PREFETTO OGGETTO: Comunicazione per sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi - Non immediato pericolo per la circolazione. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 211, comma 2, del codice della strada, si trasmette copia del verbale n. .............. del .................., contestato/notificato il ………., redatto a carico del sig. ..............………............, nato a ........................................... il ....................... e residente a ...............…................ in via ............................ n. ....., per violazione dell’art. ............ del citato codice. Si dà atto infatti che in data personale di questo Comando ha accertato quanto segue: in località Considerato che non si è ravvisato un immediato pericolo per la circolazione, il verbale in argomento viene trasmesso, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, decorso il termine per ricorrere, significando che l’interessato non si è avvalso di questa facoltà e che, come accertato dall’ente proprietario della strada (vedi nota allegata), non ha eseguito i previsti lavori di ripristino dei luoghi. Si rimane, pertanto, in attesa dell’emissione dell’ordinanza di adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi consistente in ……..............................................................................................…………………, nel termine che la S.V. vorrà fissare in relazione ai lavori da eseguire e allo stato dei luoghi. Distinti saluti. IL COMANDANTE Allegati: • verbale di contestazione n. .......................... del ...................... • comunicazione n. ………. del ………… dell’ente proprietario della strada Modello 16/20 Comunicazione al trasgressore per l’adempimento del provvedimento del Prefetto di ripristino dei luoghi Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE Prot. n. data, Al Signor OGGETTO: Comunicazione per l’adempimento del provvedimento del Prefetto di ripristino dei luoghi. Facendo seguito al verbale n. .................... del ......................... con il quale è stata contestata la violazione dell’art. .............. del codice della strada, e alla notifica del provvedimento n. .......... del ...................., costituente titolo esecutivo, con il quale il Prefetto di ......................... ha ordinato l’adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi consistenti in ...........…….................................................................. in località ..........…………………........................ via ......……...................................... n. ..........., entro il termine del .................................., si comunica che la S.V. deve: • dare preventiva comunicazione all’ufficio viabilità di ………........................…............….. della data di inizio lavori; , responsabile dell’ufficio • contattare il sig. per assumere eventuali accordi sulle modalità di esecuzione dei lavori; • richiedere la prescritta autorizzazione presso l’ufficio per l’esecuzione dei lavori in argomento. Si informa che, al termine dei lavori, detto ufficio ne darà immediata comunicazione al Prefetto di ................... per l’emanazione dell’ordinanza di estinzione del procedimento di adempimento della sanzione accessoria. In difetto, verrà richiesta al Prefetto l’autorizzazione ad eseguire direttamente i lavori con spese a Suo carico. Distinti saluti. IL COMANDANTE Allegati: • ordinanza n. del Modello 17/20 Trasmissione all’ente proprietario della strada dell’ordinanza di ripristino dei luoghi Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE Prot. n. data, ALL’UFFICIO VIABILITA’ DI OGGETTO: Trasmissione all’ente proprietario della strada di ordinanza di ripristino dei luoghi. Facendo seguito alla nostra nota protocollo n. ................. del ..................., relativa all’oggetto, si trasmette l’ordinanza n. .............. del .................... con la quale il Prefetto di ..................... ha disposto l’adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi consistenti in .........…................................................................................................................, al sig. ..................……………................................................, nato a .....……...................................... il ......................... e residente a ..……………………...............................………................... in via ...……...………..………........... n. …..... L’ordinanza è stata notificata al suddetto in data .........…………......................... Codesto ufficio è pregato di effettuare gli opportuni controlli sulla regolare esecuzione dei lavori e, a completa esecuzione degli stessi, di avvertire immediatamente il Prefetto di ................. per l’emissione dell’ordinanza di estinzione del procedimento per l’adempimento della sanzione accessoria. In caso di mancata esecuzione dei lavori, dovrà essere richiesta al Prefetto l’autorizzazione ad eseguire direttamente i lavori con spese a carico della persona inadempiente. Distinti saluti. IL COMANDANTE Allegati: • ordinanza prefettizia n. ....................... del ................... Modello 18/20 Comunicazione al Prefetto di avvenuto adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. UFFICIO VIABILITA’ Prot. n. data, AL SIG. PREFETTO OGGETTO: Comunicazione avvenuto adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi. In riferimento al provvedimento n. ............ del ................, costituente titolo esecutivo, con la quale la S.V. ha ordinano al sig. ..………...................………………............................., nato a .................................il ..................... e residente a ...................... in via .............. n. ...., l’adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi, consistenti in ......................……………………............................................................……………………………….............................. in località .................................................. via .................................................. n. ............, si informa che i lavori sono stati correttamente eseguiti entro il termine stabilito nel citato provvedimento. Di quanto sopra si dà atto alla S.V. per l’adozione, secondo il disposto dell’articolo 211, comma 3, del codice della strada, dell’ordinanza di estinzione del procedimento per l’adempimento della sanzione accessoria. Distinti saluti. Il Responsabile del procedimento Modello 19/20 Comunicazione al Prefetto di mancato adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. UFFICIO VIABILITA’ Prot. n. data, AL SIG. PREFETTO OGGETTO: Comunicazione mancato adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi. In riferimento al provvedimento n. ............ del ................, costituente titolo esecutivo, con la quale la S.V. ha ordinano al sig. ..……………............................…………............................., nato a .................................il ..................... e residente a ......................................... in via ....................................... n. ...., l’adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi, consistenti in ......................………...................…………………………………………….............................. ……………………………………………………………………..……………………………………………………….. ……………………………………………………………………..……………………………………………………….. ……………………………………………………………………..……………………………………………………….. in località .................................................. via .................................................. n. ............, si informa che i lavori non sono stati eseguiti entro il termine stabilito nel citato provvedimento. Infatti, in data ................................. è stato accertato quanto segue: .................................................................... ……………………………………………………………………..……………………………………………………….. ……………………………………………………………………..……………………………………………………….. ……………………………………………………………………..……………………………………………………….. Di quanto sopra si dà atto alla S.V. per l’adozione, secondo il disposto dell’articolo 211, comma 4, del codice della strada, di un provvedimento che dia facoltà a questo ufficio di eseguire i lavori necessari con recupero successivo delle spese sostenute in danno dell’inadempiente. Distinti saluti. Il Responsabile del procedimento Modello 20/20 Richiesta al Prefetto di ordinanza per il recupero coattivo delle spese sostenute per il ripristino dei luoghi Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. UFFICIO VIABILITA’ Prot. n. data, AL SIG. PREFETTO OGGETTO: Richiesta ordinanza per il recupero coattivo delle spese sostenute per il ripristino dei luoghi. In riferimento all’ordinanza n. ................del ......................., costituente titolo esecutivo, con la quale la S.V. ha dato facoltà a questo ufficio di compiere i lavori di ripristino dei luoghi, consistenti in .......................................…...... ……………………………………………………………………..……………………………………………………….. ……………………………………………………………………..……………………………………………………….. ……………………………………………………………………..……………………………………………………….. si informa che i suddetti lavori sono stati eseguiti e che la spesa complessivamente sostenuta è di euro .................., come si dà conto con separata documentazione. Per il disposto dell’articolo 211, comma 4, del codice della strada, si chiede alla S.V. di emettere ordinanza ingiunzione di pagamento per il recupero coattivo delle spese sostenute a carico dell’inadempiente sig. ......................., nato a ................………....................... il ......................... e residente a .................... in via ....……………….......... n. ..... Distinti saluti. Il Responsabile del procedimento Allegati: • documentazione delle spese sostenute. Modello 21/20 Trasmissione verbale al Prefetto per sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi - Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE Prot. n. data, AL SIG. PREFETTO OGGETTO: Trasmissione verbale per sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi - Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 211, comma 2, del codice della strada, si trasmette copia del verbale n. ........................ redatto in data ............................. per violazione dell’art. .............. dello stesso codice a carico della ditta ......................................................... con sede a ....................................... in via ..................................... n. ......, di cui è legale rappresentante/titolare sig. ................……….................................., nato a .................................................. il ................................ e residente a ..............……………………....................... in via ...................................... n. ............ Si dà atto infatti che in data personale di questo Comando ha accertato quanto segue: in località Considerato che vi è un immediato pericolo per la circolazione e l’impossibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore, si chiede alla S.V. di disporre l’esecuzione degli interventi necessari consistenti in a cura dell’ufficio ..………….......................................... di ..............………................, ente proprietario della strada. Distinti saluti. IL COMANDANTE Allegati: • verbale di contestazione n. ................. del ......................... Modello 22/20 Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati - Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE Prot. n. data, ALL’UFFICIO VIABILITA’DI OGGETTO: Comunicazione per opere irregolari sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore. Per l’adozione di eventuali accorgimenti per la tutela della strada e la sicurezza e fluidità della circolazione, si informa che in data ........................ in località personale di questo Comando ha accertato quanto segue: Le opere sono state eseguite dal sig. ................................................................, nato a .............................................. il .......................... e residente a ..................................................................... in via ................................................ n. ....... Per la violazione dell’art. ............................ del codice della strada è stato redatto il verbale n. …..............…….. del …….............………., contestato/notificato il …................…………., ove è stata fatta menzione della sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi, consistenti in ..................................................................... Considerato che vi è immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino dei luoghi da parte del trasgressore, a norma dell’articolo 211, comma 2, del codice della strada, copia del suddetto verbale è stato trasmesso al Prefetto perché disponga l’esecuzione degli interventi necessari. Distinti saluti. IL COMANDANTE Modello 23/20 Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati - Immediato pericolo per la circolazione e possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi da parte del trasgressore Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE Prot. n. data, ALL’UFFICIO VIABILITA’DI OGGETTO: Comunicazione per opere irregolari sulla fascia di rispetto della strada fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi da parte del trasgressore. Per l’adozione di eventuali accorgimenti per la tutela della strada e la sicurezza e fluidità della circolazione, si informa che in data ........................ in località personale di questo Comando ha accertato quanto segue: Le opere sono state eseguite dal sig. ................................................................, nato a .............................................. il .......................... e residente a ..................................................................... in via ................................................ n. ....... Per la violazione dell’art. ............................ del codice della strada è stato redatto il verbale n. …..............…….. del …….............………., contestato/notificato il …................…………., ove è stata fatta menzione della sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi, consistenti in ..................................................................... Considerato che vi è immediato pericolo per la circolazione e possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi da parte del trasgressore, allo stesso è stato intimato di adempiere all’obbligo nel tempo strettamente necessario e comunque entro ........................................... Si chiede a codesto Ufficio di verificare e di segnalare a questo Comando l’avvenuto o meno ripristino dei luoghi da parte del trasgressore. Nel caso sia accertato l’inadempimento, all’esecuzione degli interventi necessarie per l’eliminazione del pericolo dovrà provvedere direttamente l’ente proprietario della strada con spese a carico del trasgressore e questo Comando provvederà a denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria. Distinti saluti. IL COMANDANTE Modello 24/20 Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati - Non immediato pericolo per la circolazione Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE Prot. n. data, ALL’UFFICIO VIABILITA’DI OGGETTO: Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati – Non immediato pericolo per la circolazione. Per l’adozione di eventuali accorgimenti per la tutela della strada e la sicurezza e fluidità della circolazione, si informa che in data ........................ in località personale di questo Comando ha accertato quanto segue: Autore dell’illecito è il sig. ......................................................, nato a ........................................ il .......................... e residente a .......................................................................... in via ............................................................. n. .................. Per la violazione dell’articolo ....... del codice della strada è stato redatto il verbale n. ……….. del …….....……., contestato/notificato il ….......……., ove è stata fatta menzione della sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi, consistente in ............................................…….....................................……...................................... Si chiede di verificare e di segnalare a questo Comando l’avvenuto o meno ripristino dei luoghi da parte del trasgressore entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione/notifica del suddetto verbale. In caso di inottemperanza, il verbale verrà trasmesso nei termini di legge al Prefetto di .................. per l’adozione dell’ordinanza di adempimento dell’obbligo. Distinti saluti. IL COMANDANTE Modello 25/20 Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE Prot. n. data, ALL’UFFICIO VIABILITA’DI OGGETTO: Comunicazione per opere irregolari sull’area di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino da parte del trasgressore. Per l’adozione di eventuali accorgimenti per la tutela della strada e la sicurezza e fluidità della circolazione, si informa che in data ........................ in località personale di questo Comando ha accertato quanto segue: Le opere sono state eseguite dal sig. ................................................................, nato a .............................................. il .......................... e residente a ..................................................................... in via ................................................ n. ....... Per la violazione dell’art. ............................ del codice della strada è stato redatto il verbale n. …..............…….. del …….............………., contestato/notificato il …................…………., ove è stata fatta menzione della sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi, consistenti in ..................................................................... Considerato che vi è immediato pericolo per la circolazione e impossibilità di provvedere al ripristino dei luoghi da parte del trasgressore, a norma dell’articolo 211, comma 2, del codice della strada, copia del suddetto verbale è stato trasmesso al Prefetto perché disponga l’esecuzione degli interventi necessari. Distinti saluti. IL COMANDANTE Modello 26/20 Comunicazione all’ente proprietario della strada per opere irregolari sull’area di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati - Immediato pericolo per la circolazione e possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi da parte del trasgressore Comune di ...................................................................................... Provincia ............................................................. POLIZIA MUNICIPALE Prot. n. data, ALL’UFFICIO VIABILITA’DI OGGETTO: Comunicazione per opere irregolari sull’area di visibilità nelle intersezioni a raso fuori dei centri abitati – Immediato pericolo per la circolazione e possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi da parte del trasgressore. Per l’adozione di eventuali accorgimenti per la tutela della strada e la sicurezza e fluidità della circolazione, si informa che in data ........................ in località personale di questo Comando ha accertato quanto segue: Le opere sono state eseguite dal sig. ................................................................, nato a .............................................. il .......................... e residente a ..................................................................... in via ................................................ n. ....... Per la violazione dell’art. ............................ del codice della strada è stato redatto il verbale n. …..............…….. del …….............………., contestato/notificato il …................…………., ove è stata fatta menzione della sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi, consistenti in ..................................................................... Considerato che vi è immediato pericolo per la circolazione e possibilità di provvedere al ripristino dei luoghi da parte del trasgressore, allo stesso è stato intimato di adempiere all’obbligo nel tempo strettamente necessario e comunque entro ........................................... Si chiede a codesto Ufficio di verificare e di segnalare a questo Comando l’avvenuto o meno ripristino dei luoghi da parte del trasgressore. Nel caso sia accertato l’inadempimento, all’esecuzione degli interventi necessarie per l’eliminazione del pericolo dovrà provvedere direttamente l’ente proprietario della strada con spese a carico del trasgressore e questo Comando provvederà a denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria. Distinti saluti. IL COMANDANTE