IL RUOLO E LA COLLOCAZIONE
ISTITUZIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI DI DONATORI
DI SANGUE.
FORMAZIONE
MAGGIO 2007
FRANCESCO MAGAROTTO
• La donazione è un gesto solo apparentemente semplice.
In realtà in questo gesto non si assommano soltanto i
più alti valori umani e sociali, ma è a tutti gli effetti un
atto medico che, come tutti gli atti medici, non è
esente da rischi per donatore, operatore e soprattutto
per i riceventi.
• Per questo motivo si è resa necessaria nel tempo una
legislazione che disciplini la raccolta, la lavorazione, la
tipizzazione e la distribuzione del sangue e degli
emocomponenti.
• I primi tentativi di trasfusione descritti dai libri
risalgono al 1600. Eseguiti con animali ma anche fra
esseri umani, questi tentativi fallirono, il più delle
volte, la fine dei pazienti. Mancavano infatti le
conoscenze fondamentali sul sistema ABO che
arrivarono solamente nel 1909. Senza queste
conoscenze la riuscita della trasfusione era affidata al
caso, data la scarsa probabilità di trovare due individui
di gruppo sanguigno compatibile (una delle ragioni che
spinsero il dott. Formentano a fondare l'AVIS nel 1927
fu proprio la necessità di reperire i donatori
compatibili al momento giusto).
• Dopo il 1910 si cominciò a praticare le trasfusioni del
sangue in maniera meno affidata al caso.
• Nel 1940 fu scoperto l'antigene dei globuli rossi più
importante nella pratica trasfusionale: il sistema RH.
LEGISLAZIONE SUL SANGUE
• Sull'onda
delle
scoperte
scientifiche,
del
miglioramento della sicurezza nella trasfusione, della
progressiva presa di confidenza dei medici con tale
pratica e dell'aumento dei donatori, sorse l'esigenza di
dare una regolamentazione alla medicina trasfusionale.
• Nel 1967 venne varata la legge n. 592 ed il suo
regolamento attuativo (n. 1256). Secondo questa legge
la medicina trasfusionale si imperniava tutta sul
servizio trasfusionale che si avvaleva di donatori
volontari e a pagamento e che distribuiva il prodotto
agli utenti.
• Un grande passo in avanti, in materia legislativa,
avvenne, per lo meno nella Regione Veneto, nel 1977
con la legge regionale 2.12.1977 n. 67. In questa
compaiono per la prima volta due nuovi concetti
fondamentali:
• - il riconoscimento del ruolo insostituibile delle
associazioni di donatori di sangue attribuendo loro il
compito, praticamente esclusivo, di promuovere la
donazione del sangue;
• - il riconoscimento della funzione di collaboratore
sanitario al donatore periodico.
Negli anni immediatamente successivi le conoscenze
scientifiche, le tecniche e le tecnologie, subirono una
evoluzione talmente rapida da cambiare radicalmente
la medicina trasfusionale:
• - diventarono di uso comune le sacche di plastica
singole e multiple; furono inventate altre soluzioni
anticoagulanti e più avanti conservanti che permisero
di portare i tempi di conservazione delle emazie;
• - arrivarono separatori cellulari sempre più semplici e
veloci.
• Accaddero inoltre, dopo i primi anni '80, anche dei
fatti che cambiarono radicalmente l'atteggiamento
verso la trasfusione e di conseguenza verso la
donazione: migliorarono enormemente le conoscenze
delle malattie virali a trasmissione parentelare
(soprattutto epatiti virali) e arrivò la "rivoluzione
AIDS".
• Dopo una lunga gestazione fu varata la Legge 4 maggio
1990 n. 107 che disciplinava la raccolta, il
frazionamento, la conservazione e la distribuzione del
sangue e dei suoi componenti. Il passo in avanti fu
poderoso ed il riconoscimento del volontariato fu pieno,
considerando
a tutti gli effetti i donatori quali
operatori sanitari e associazioni quale parte
integrante, e con voce in capitolo, del sistema sanitario
nazionale.
• Successivamente, a seguito delle ulteriori conoscenze
in materia e di sempre più pressanti richieste di
cambiamento, dopo 15 anni dalla legge 107, nel 2005, è
stata varata: la Legge n. 219. Mantenendo e
rafforzando l'impianto della 107/90 viene dato più
spazio alle Regioni, ancora maggior riconoscimento e
forza al volontariato, si impone l'accreditamento dei
centri
e
servizi
trasfusionali,
si
prevedono
collaborazioni e "gemellaggi" tra aree carenti ed aree
in esubero, si allarga alle aziende del mercato europeo
la possibilità di frazionamento del plasma. Per la
completa attuazione sono necessari numerosi decreti,
alcuni pronti ed altri da scrivere.
Vediamo alcuni passaggi che interessano le associazioni e
le federazioni di volontari del sangue.
Legge 219 del 21 Ottobre 2005
(Gazzetta Ufficiale 251 del 27/10/05)
Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzione nazionale degli emoderivati.
Art. 2
(Attivita' trasfusionali)
1.
La presente legge disciplina le attività trasfusionali ovvero le
attività riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta
di sangue intero, degli emocomponenti e delle cellule staminali
emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento
con mezzi fisici semplici; la validazione, la conservazione e la
distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, nonche'
le attività di medicina trasfusionale e la produzione di farmaci
emoderivati.
2.
Le attività trasfusionali di cui al comma 1 sono parte integrante
del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione
volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue
umano e dei suoi componenti.
Art. 4
(Gratuità del sangue e dei suoi prodotti)
•
Il sangue umano non e' fonte di profitto. Le spese sostenute per
la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti,
comprese le cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili
al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri
fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria.
•
Le attività trasfusionali di cui all'articolo 2 rientrano nei livelli
essenziali di assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico
del Fondo sanitario nazionale.
Art. 6
(Principi generali per l'organizzazione delle attività trasfusionali)
1. b) viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con
le associazioni e federazioni di donatori di sangue per permettere la
partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali. Lo schema
tipo di convenzione individua anche le tariffe di rimborso delle
attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale.
Viene
comunque garantita alle associazioni e federazioni di
donatori di sangue la più ampia partecipazione alla definizione
dell'accordo ed alla programmazione regionale e locale delle attività
trasfusionali.
Art. 7
(Associazioni e federazioni di donatori)
1.
Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani
e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria,
periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei
suoi
componenti.
2.
Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative
federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario
nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della
donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori.
3.
Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 2
quelle il cui statuto corrisponde alle finalita' della presente
legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministro della salute con
proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della
presente legge, sentita la Consulta.
4.
Le associazioni di donatori di cui al presente articolo,
convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b),
possono organizzare e gestire singolarmente, o in forma
aggregata, unità di raccolta previa autorizzazione della regione
competente e in conformita' alle esigenze indicate dalla
programmazione sanitaria regionale.
5.
La chiamata alla donazione e' attuata dalle associazioni
di donatori volontari di sangue e dalle relative federazio
ni, convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b),
secondo una programmazione definita di intesa con la struttura
trasfusionale territorialmente competente.
6. Qualora le regioni non abbiano provveduto alla stipula delle
convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
3, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, sentita la Consulta, previa diffida alle regioni
inadempienti a provvedere
entro tre mesi, attiva i poteri
sostitutivi, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale
collaborazione di cui all'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione.
7. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative
federazioni
sono
tenute
a
comunicare alle strutture
trasfusionali competenti gli elenchi dei propri donatori iscritti.
8. Le strutture trasfusionali sono obbligate alla corretta tenuta
e all'aggiornamento degli schedari dei donatori afferenti.
Art. 8
(Astensione dal lavoro)
1.
I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro
dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui
al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno
diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui
effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione
per l'intera giornata lavorativa.
I
relativi contributi
previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge
23 aprile 1981, n. 155.
2.
In caso di inidoneità alla donazione e' garantita la retribuzione
dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo
necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative
procedure. A tal fine e' autorizzata, a titolo di contributo a
carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di euro 406.000
annui
a
decorrere
dall’anno
2005.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sentita la Consulta, sono
disciplinate le modalità di erogazione del contributo.
3.
Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, i certificati relativi
alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla
struttura trasfusionale che le ha effettuate.
Art. 9
(Disposizioni in materia fiscale)
1.
Non sono soggetti ad imposizione tributaria le attività e gli
atti che le associazioni di donatori volontari di sangue e le
relative
federazioni
di
cui all'articolo 7 svolgono in
adempimento delle finalità della presente legge e per gli scopi
associativi
Art. 11
(Principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività
trasfusionali)
1.
In considerazione del fatto che l'autosufficienza di sangue e
derivati
costituisce
un
interesse
nazionale sovraregionale e
sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento e' richiesto
il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, la presente
legge definisce alcuni principi generali di programmazione sanitaria
atti a favorire l'armonizzazione della legislazione in materia di attività
trasfusionali.
2.
A tale scopo a livello regionale:
a) viene promossa la donazione volontaria, periodica e non remunerata
del sangue e degli emocomponenti, favorendo lo sviluppo sul territorio
delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;
b) viene istituito il sistema informativo regionale dei servizi
trasfusionali,
in
raccordo
funzio-nale
con
quello
nazionale
3.
A livello regionale sono elaborati specifici progetti per la
promozione delle donazioni periodiche di sangue e di
emocomponenti al fine del raggiungimento dell'obiettivo
dell'autosufficienza regionale e nazionale. Per il finanziamento
dei
progetti
di
cui
al
presente
comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni.
4.
A livello regionale sono definiti, altresì, gli obiettivi per
l'autosufficienza integrata, regionale ed interregionale, e per
l'assistenza in materia trasfusionale.
Art. 13
(Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale)
1.
E' istituita la Consulta tecnica permanente per il sistema
trasfusionale. La Consulta e' composta dai responsabili delle
strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), da quattro rappresentanti
delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di
sangue più rappresentative
a
livello
nazionale, da due
rappresentanti delle associazioni pazienti emopatici e politrasfusi,
da quattro rappresentanti delle società scientifiche del settore.
Alle riunioni della Consulta partecipa il Comitato direttivo del
Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12.
•
Nella
norma
viene
confermata
l’importanza
dell’emovigilanza e dei Comitati Ospedalieri per il buon
(appropriato) uso del sangue e degli emocomponenti.
•
L'AVIS, la FIDAS e le altre associazioni di donatori
sono nate con l'intento di avere il sangue giusto al
momento giusto; ora hanno il compito istituzionale ed il
dovere morale di tendere all'autosufficienza nel modo
più sicuro possibile, partecipando, inoltre, alla
programmazione, al controllo ed alla raccolta di questo
prezioso dono.
• Il Legislatore, oltre a ribadire il concorso al Servizio
Sanitario nazionale, conferma il rimborso per le spese
dell'attività attraverso la corresponsione di un
contributo agganciato alla donazione di sangue intero o
in aferesi.
• Punto importante è, infine, la specifica, all’art. 9, circa
l’esenzione delle attività associative ad imposte e/o
tasse (IRAP compresa). A questa norma, poi, si
aggiungeranno le agevolazioni della Legge 266/91 sul
volontariato e sul D.L. 460/97 per le ONLUS, previste
per tutto il volontariato iscritto ai registri regionali .
LEGISLAZIONE REGIONALE
• Oltre alla legge 219/05 la presenza dei volontari e
delle loro organizzazioni la troviamo nella Legge
Regione Veneto n. 65 del 15.11.1994 "Disciplina per le
attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai
suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati”.
• All'art. 3 "Partecipazione delle Associazioni
Federazioni dei donatori" possiamo leggere:
e
• "1- La Regione riconosce come insostituibile l'opera
svolta dalle associazioni e federazioni dei donatori
volontari di sangue e di sangue midollare, nel
perseguimento dei fini istituzionali del servizio
sanitario e garantisce e disciplina la necessaria
partecipazione alle attività trasfusionali mediante
apposite convenzioni stipulate fra le Unità Locali Socio
Sanitarie, le Aziende Ospedaliere e le associazioni e
federazioni medesime".
• Nella stessa legge in un passo successivo, vi è la
possibilità di questi enti di volontariato di istituire un
fondo regionale con la collaborazione della Regione
Veneto per le finalità di promozione del sangue e più in
generale per una crescita della cultura della
solidarietà.
• Sono trascorsi 10 anni e nell’aprile 2004 la Regione, con
il concorso di tutti i protagonisti, ha emanato il "4°
Piano sangue e Plasma regionale 2004-2006 ".
• Nel nuovo Piano si ribadisce che la risorsa sangue è
strategica per la salute e per la tenuta dei livelli
raggiunti nel sistema sanitario veneto. Si conferma la
insostituibile presenza ed attività dei volontari e delle
loro organizzazioni. Nel contempo si prevede di creare
un organismo regionale di indirizzo (CRAT) ed un unico
fondo regionale (FRAT) che permetta di mettere in
rete, per dipartimenti provinciali (DIMT), in
prospettiva di tipo strutturale, tutte le strutture
trasfusionali evitando che ogni ULS definisca propri
standard e le proprie esigenze locali senza collegarsi e
confrontarsi con le altre realtà del territorio veneto.
• D'altra parte, il problema di fondo è che la periferia
raccoglie sangue ed i capoluoghi di provincia (Padova e
Verona in testa) consumano.
IL RUOLO ISTITUZIONALE DELL'AVIS
• Ritorniamo ora al ruolo istituzionale dell'AVIS e delle
altre associazioni del dono nel settore sangue.
L'intendimento del legislatore è quello di invitare ad un
coordinamento, collaborazione e partecipazione alla
gestione delle attività: i servizi, le strutture sanitarie
in generale e le associazioni con i loro donatori.
La nostra presenza è prevista in vari organismi:
• -Comitati per il buon uso del sangue (D.M. 1.9.1995 );
• -Comitati
locali
di
partecipazione
(per
una
programmazione
che
permetta
di
arrivare
all'autosufficienza della Regione attraverso quelle
Provinciali), all’interno delle convenzioni provinciali (art.
3 L.R. 65/94);
• -Commissione Sangue Regionale (Art. 2 L.R. 15.11.1994
n. 65);
• -Nei nuovi organismi previsti dal 4° Piano Sangue e nei
Regolamenti di Dipartimento Provinciale (OSST e
Convenzioni dipartimentali)
• -Comitato Fondo interregionale plasmaderivazione ( in
consorzio con altre regioni per il frazionamento del
plasma con il Veneto capofila);
• -Consulta tecnica permanente (solo nazionale).
• Risulta evidente che la preparazione e formazione dei
volontari, non solo dei donatori, sarà uno dei punti più
importanti nell'azione dell'AVIS nei prossimi anni. Il
peso specifico o politico e quindi la forza di pressione
verso le controparti sarà dato sempre più dalla
conoscenza dei problemi e dalla possibilità di
prospettare soluzioni. Solo così potremo svolgere
appieno il nostro compito di tutela dei donatori e dei
riceventi.
Il ruolo delle nostre Associazioni, dall'inizio del loro
cammino, si è via via ampliato ed ora dobbiamo
intensificare quelli che sono i punti salienti della nostra
azione:
• - attività di promozione, proselitismo, educazione
sanitaria non solo ai nostri donatori ed in senso lato
l'educazione alla solidarietà e alla costruzione di un
senso di appartenenza ad una nazione, a dei valori
condivisi da un popolo, ad una accettazione reciproca di
impegni, doveri e diritti
• - tutela del donatore o del ricevente (attraverso tutti
gli organismi di confronto con le istituzioni e con
specifiche iniziative che potranno nascere solo con la
conoscenza dei dati e dei problemi)
• - partecipazione ad ogni livello (comunale, provinciale,
regionale e nazionale) alla vita dell'associazionismo per
uno sviluppo del volontariato in generale
• - eventuale attività di supporto alle strutture
trasfusionali per la raccolta ove non si raggiunga
l'autosufficienza.
• - massima attenzione all’uso delle risorse e trasparenza
nella gestione verso i soci e la collettività.
Grazie per l’attenzione
AVIS-ABVS REGIONALE VENETO
FRANCESCO MAGAROTTO
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