Il matrimonio
Diritto di famiglia
a.a. 2012-2013
Vivere insieme
Convivenza
Matrimonio
Concordatario
Civile
Tutela
automatica
Tutela
convenzionale
Il matrimonio
L’analisi dei casi
La promessa di
matrimonio
Le condizioni per
contrarre matrimonio
La celebrazione
L’invalidità
Il matrimonio
putativo
Il matrimonio
concordatario
La promessa di matrimonio

La promessa di matrimonio.

La restituzione dei doni.

Il risarcimento dei danni.
Art. 80 c.c. …
il promittente può domandare
la restituzione dei doni fatti
a causa della
promessa di matrimonio,
se questo
non è stato contratto
Art. 81 c.c. …“la promessa di matrimonio fatta
vicendevolmente per atto pubblico (c. 2699 )
o per scrittura privata (c. 2702)
(…) oppure risultante
dalla richiesta della pubblicazione (c. 96)
obbliga il promittente
che senza giusto motivo ricusi di eseguirla
a risarcire il danno cagionato all'altra parte
per le spese fatte
e per le obbligazioni contratte
a causa di quella promessa
Artt. 80-81 e - natura e ratio

“il comportamento del nubendo promittente che si scioglie dalla
promessa, essendo espressione di quel diritto personale
fondamentale che è la libertà matrimoniale, non può mai
essere qualificato in termini di illiceità ex art. 2043 c.c.”,
pertanto “la rottura della promessa di matrimonio, anche se fatta
senza <giusto motivo>, non è mai antigiuridica, perché è
non iure, e quindi non è mai produttiva di danni ingiusti”.

[1] App. Roma, 18 ottobre 2006, in Fam. e dir., 2007, p. 477,
con nota di Facci, cit.
Rottura promessa matrimonio

Cass. 2 gennaio 2012, n. 8

Essendo la scelta di non contrarre matrimonio un atto di
libertà
incoercibile,
colui
il
quale
receda
ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può
andare incontro alla speciale responsabilità di cui all'art.
81 c.c., consistente nell'obbligazione di rimborsare
l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni
contratte in vista del matrimonio , ma non alla generale
responsabilità aquiliana ai sensi art. 2043 c.c., e, ancor
meno, all'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale
Rottura promessa di matrimonio

Cass. 15 aprile, 2012, n. 9052

In tema di promessa di matrimonio , l'obbligazione che consegue "ex lege"
all'esercizio del diritto di recesso non può configurarsi come illecito extracontrattuale, costituendo il recesso espressione di una libertà fondamentale,
né come responsabilità contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa
di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo
giuridico tra le parti; si tratta, infatti, di una particolare forma di
riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento
"senza giusto motivo", con la conseguenza che incombe al recedente, qualora
voglia sottrarsi a sifatta obbligazione riparatoria, l'onere di provare la
sussistenza del giustificato motivo, quale fatto costitutivo negativo della
pretesa dell'altra parte.
Condizioni per contrarre matrimonio
Diversità
di sesso
Diversità
di sesso
L’età.
L’interdizione per
infermità di mente
Consenso
Forma
Il delitto.
La parentela,
l’affinità,
l’adozione,
l’affiliazione
Libertà di stato
Il divieto temporaneo
di nuove nozze.
In caso di mancanza dei requisiti – nullità (art. 117 c.c.)
Parentela/affinità
Secondo
grado
Secondo
grado
Infinito
Affinità- stesse regole –
anche in caso di divorzio, non in caso di annullamento
Zio nipote
dispensabile
Aut.
Trib.
L’incapacità


L’interdizione per
infermità di mente
Ufficiale stato civile
PM
Inabilitazione
Incapacità naturale
Amministrazione
di sostegno
Concordato
Diritto
canonico
Diritto civile
Atto
invalidità
Rapporto
Diritti e doveri
coniugali
Separazione- divorzio
La celebrazione del
matrimonio



Celebrazione
Atto di matrimonio – ufficiale stato civile
Contenuto eventuale.
Riconoscimento figli
opzione per
il regime patrimoniale
Invaldità
Mancanza delle condizioni
per contrarre matrimonio
Simulazione
Vizi del consenso
Incapacità
età
libertà
Legale
capacità
delitto
Naturale
Riserva
mentale
timore
Violenza
Errore
Azioni prescrizioni decadenze
Un anno
di coabitazione
Avvio convivenza
o
trascorrere di un anno
da celebrazione
Si, decadenza
No, prescrizione
10 anni
Il matrimonio putativo
art. 128 c.c.

“Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti
del matrimonio valido si producono, in favore
dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la
nullità, quando i coniugi stessi lo hanno
contratto in buona fede, oppure quando il loro
consenso è stato estorto con violenza o
determinato da timore di eccezionale gravità
derivante da cause esterne agli sposi”
Il matrimonio putativo
art. 128 c.c.



2. Gli effetti del matrimonio valido si producono anche
rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio
dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del
matrimonio e riconosciuti (c. 250 ss.) anteriormente alla
sentenza che dichiara la nullità (c. 238).
3. Se le condizioni indicate nel primo comma si
verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono
soltanto in favore di lui e dei figli (c. 584).
Il matrimonio putativo
art. 128 c.c.


4. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede
da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio
valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso
(1), salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui
confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio
valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei
casi in cui il riconoscimento (c. 250 ss.) è consentito (c.
68) (2).
L’art. 8, comma 2, dell’Accordo del 1984 stabilisce che
le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate
dai tribunali ecclesiastici, munite del decreto di esecutività
del superiore organo ecclesiastico di controllo
Ordinamento
Ordinamento
italiano
canonico – cioè la Segnatura Apostolica –
sono su domanda di entrambe le parti o
di una
Riservadi
di esse dichiarate efficaci
Sentenza
nella giurisdizione
Repubblica italiana con sentenza
Corte di appello
della corte d’appelloConcordato
competente,
che sarà quella della circoscrizione
Intangibilità del giudicato
Efficacia delle pronunce
a cui appartiene il comune presso il quale
Ecclesisiastiche
Decreto di esecutività
fu trascritto l’atto di celebrazione del matrimoni
Segnatura apostolica
Ordine pubblico
Errore nel matrimonio civile
Art. 122, comma 2 c.c.
Malattia/anomalia - impedimento
allo svolgimento vita coniugale
Condanne delitti non colposi
Dichiarazione delinquenza abituale
Gravidanza causata da terzo
Coabitazione per un anno
Azione non proponibile
Errore nel
Diritto canonico
Esclusione dei bona matrimonii
Errore
…. omissis
Non ci sono limiti di tempo
La nullità del matrimonio concordatario può giungere
anche dopo molti anni
.. e per causa ulteriori rispetto
a quelle prevista dal codice civile
Scelta della forma matrimoniale
Matrimonio civile
Matrimonio concordatario
Separazione
Divorzio
Decadenze
Art. 117, c. 2
Art. 119, c. 2
Art. 120, c. 2
Art 122, c. 4
Art. 123, c. 2
Invalidità
ecclesiastica
NO DECADENZE
Matrimonio putativo
Disciplina
conseguenze
invalidità
Art. 129 c.c.
AssegnoCass. 712/13tre anni
Rimette SU
Cass. 1343/2011
Cass. 1720/12
Cass. 8926/12
Lacuna di tutela
Sentenza di divorzio
passata in giudicato
Intangibilità
Cass., 4202/ 2001
Cass. 26.5.87, n. 4707
Fidanzato non laureato
Qualità oggettiva
Incompatibilità solo relativa
Cass. 31.5.2012, n. 8772
Incapacità assunzione oneri
– cause psichiche
Nullità ecclesiastica pronunciata
dopo un anno di coabitazione
Cass. SU 20.7.88, n. 4700;
Cass. 10.5.06, n. 10796
Cass. SU 18.7.2008, n. 19809
(obiter dictum)
Ordine pubblico interno
INCOMPATIBILITA
ASSENTE
Cass. 1343/2011
Cass., 16.7.2003, n. 11137
Incompatibilità assoluta
Cass. SU 18.7.2008, n. 19809
Infedeltà prematrimoniale
Assenza di obblighi
durante il fidanzamento
Incompatibilità assoluta
RELATIVA
ASSOLUTA
…..Ma contra Cass. 1780/2012
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