Il matrimonio Diritto di famiglia a.a. 2012-2013 Vivere insieme Convivenza Matrimonio Concordatario Civile Tutela automatica Tutela convenzionale Il matrimonio L’analisi dei casi La promessa di matrimonio Le condizioni per contrarre matrimonio La celebrazione L’invalidità Il matrimonio putativo Il matrimonio concordatario La promessa di matrimonio La promessa di matrimonio. La restituzione dei doni. Il risarcimento dei danni. Art. 80 c.c. … il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto Art. 81 c.c. …“la promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico (c. 2699 ) o per scrittura privata (c. 2702) (…) oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione (c. 96) obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa Artt. 80-81 e - natura e ratio “il comportamento del nubendo promittente che si scioglie dalla promessa, essendo espressione di quel diritto personale fondamentale che è la libertà matrimoniale, non può mai essere qualificato in termini di illiceità ex art. 2043 c.c.”, pertanto “la rottura della promessa di matrimonio, anche se fatta senza <giusto motivo>, non è mai antigiuridica, perché è non iure, e quindi non è mai produttiva di danni ingiusti”. [1] App. Roma, 18 ottobre 2006, in Fam. e dir., 2007, p. 477, con nota di Facci, cit. Rottura promessa matrimonio Cass. 2 gennaio 2012, n. 8 Essendo la scelta di non contrarre matrimonio un atto di libertà incoercibile, colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può andare incontro alla speciale responsabilità di cui all'art. 81 c.c., consistente nell'obbligazione di rimborsare l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio , ma non alla generale responsabilità aquiliana ai sensi art. 2043 c.c., e, ancor meno, all'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale Rottura promessa di matrimonio Cass. 15 aprile, 2012, n. 9052 In tema di promessa di matrimonio , l'obbligazione che consegue "ex lege" all'esercizio del diritto di recesso non può configurarsi come illecito extracontrattuale, costituendo il recesso espressione di una libertà fondamentale, né come responsabilità contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti; si tratta, infatti, di una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento "senza giusto motivo", con la conseguenza che incombe al recedente, qualora voglia sottrarsi a sifatta obbligazione riparatoria, l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, quale fatto costitutivo negativo della pretesa dell'altra parte. Condizioni per contrarre matrimonio Diversità di sesso Diversità di sesso L’età. L’interdizione per infermità di mente Consenso Forma Il delitto. La parentela, l’affinità, l’adozione, l’affiliazione Libertà di stato Il divieto temporaneo di nuove nozze. In caso di mancanza dei requisiti – nullità (art. 117 c.c.) Parentela/affinità Secondo grado Secondo grado Infinito Affinità- stesse regole – anche in caso di divorzio, non in caso di annullamento Zio nipote dispensabile Aut. Trib. L’incapacità L’interdizione per infermità di mente Ufficiale stato civile PM Inabilitazione Incapacità naturale Amministrazione di sostegno Concordato Diritto canonico Diritto civile Atto invalidità Rapporto Diritti e doveri coniugali Separazione- divorzio La celebrazione del matrimonio Celebrazione Atto di matrimonio – ufficiale stato civile Contenuto eventuale. Riconoscimento figli opzione per il regime patrimoniale Invaldità Mancanza delle condizioni per contrarre matrimonio Simulazione Vizi del consenso Incapacità età libertà Legale capacità delitto Naturale Riserva mentale timore Violenza Errore Azioni prescrizioni decadenze Un anno di coabitazione Avvio convivenza o trascorrere di un anno da celebrazione Si, decadenza No, prescrizione 10 anni Il matrimonio putativo art. 128 c.c. “Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi” Il matrimonio putativo art. 128 c.c. 2. Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti (c. 250 ss.) anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità (c. 238). 3. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli (c. 584). Il matrimonio putativo art. 128 c.c. 4. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso (1), salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto. 5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento (c. 250 ss.) è consentito (c. 68) (2). L’art. 8, comma 2, dell’Accordo del 1984 stabilisce che le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo Ordinamento Ordinamento italiano canonico – cioè la Segnatura Apostolica – sono su domanda di entrambe le parti o di una Riservadi di esse dichiarate efficaci Sentenza nella giurisdizione Repubblica italiana con sentenza Corte di appello della corte d’appelloConcordato competente, che sarà quella della circoscrizione Intangibilità del giudicato Efficacia delle pronunce a cui appartiene il comune presso il quale Ecclesisiastiche Decreto di esecutività fu trascritto l’atto di celebrazione del matrimoni Segnatura apostolica Ordine pubblico Errore nel matrimonio civile Art. 122, comma 2 c.c. Malattia/anomalia - impedimento allo svolgimento vita coniugale Condanne delitti non colposi Dichiarazione delinquenza abituale Gravidanza causata da terzo Coabitazione per un anno Azione non proponibile Errore nel Diritto canonico Esclusione dei bona matrimonii Errore …. omissis Non ci sono limiti di tempo La nullità del matrimonio concordatario può giungere anche dopo molti anni .. e per causa ulteriori rispetto a quelle prevista dal codice civile Scelta della forma matrimoniale Matrimonio civile Matrimonio concordatario Separazione Divorzio Decadenze Art. 117, c. 2 Art. 119, c. 2 Art. 120, c. 2 Art 122, c. 4 Art. 123, c. 2 Invalidità ecclesiastica NO DECADENZE Matrimonio putativo Disciplina conseguenze invalidità Art. 129 c.c. AssegnoCass. 712/13tre anni Rimette SU Cass. 1343/2011 Cass. 1720/12 Cass. 8926/12 Lacuna di tutela Sentenza di divorzio passata in giudicato Intangibilità Cass., 4202/ 2001 Cass. 26.5.87, n. 4707 Fidanzato non laureato Qualità oggettiva Incompatibilità solo relativa Cass. 31.5.2012, n. 8772 Incapacità assunzione oneri – cause psichiche Nullità ecclesiastica pronunciata dopo un anno di coabitazione Cass. SU 20.7.88, n. 4700; Cass. 10.5.06, n. 10796 Cass. SU 18.7.2008, n. 19809 (obiter dictum) Ordine pubblico interno INCOMPATIBILITA ASSENTE Cass. 1343/2011 Cass., 16.7.2003, n. 11137 Incompatibilità assoluta Cass. SU 18.7.2008, n. 19809 Infedeltà prematrimoniale Assenza di obblighi durante il fidanzamento Incompatibilità assoluta RELATIVA ASSOLUTA …..Ma contra Cass. 1780/2012